Introduzione
La professione del giornalista freelance regala libertà creativa e flessibilità ma comporta anche rischi economici notevoli. Lavorando come lavoratore autonomo senza le tutele tipiche del lavoro dipendente, il giornalista deve gestire da solo la propria fiscalità, gli obblighi previdenziali e l’accesso al credito. Basta un calo di incarichi, un ritardo nei pagamenti delle collaborazioni o un investimento sbagliato per entrare in una spirale di debiti verso il fisco o le banche. Le conseguenze possono essere gravi: iscrizione a ruolo delle imposte non pagate, cartelle esattoriali, interessi di mora, pignoramento del conto corrente, ipoteca sulla casa, segnalazione alle banche dati creditizie o azioni esecutive.
Un’indebitamento non gestito in tempo rischia di compromettere l’attività professionale: se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia una procedura esecutiva, può bloccare i compensi del giornalista, pignorare attrezzature e beni o impedire l’accesso ai rimborsi fiscali. Analogamente, se una banca chiede il rientro di un prestito, può revocare fidi, segnalare il debitore nelle centrali rischi e agire per il recupero del credito. La normativa italiana prevede però molte tutele per il contribuente e il debitore diligente. Esistono termini rigidi per l’impugnazione degli atti, procedure di rateizzazione e definizione agevolata, strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e rimedi processuali per contestare errori e vizi degli atti.
Il presente articolo, aggiornato a gennaio 2026, guida il giornalista freelance nell’affrontare debiti fiscali e bancari, illustrando il contesto normativo, le sentenze più recenti, i termini per difendersi e le strategie pratiche. Il taglio è professionale e divulgativo: vengono spiegati gli istituti giuridici con linguaggio comprensibile ma accurato, evidenziando gli errori da evitare e le soluzioni più efficaci.
La presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo
Affrontare debiti con il fisco o con le banche richiede competenza tecnica e una pianificazione tempestiva. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Guida uno staff multidisciplinare di avvocati civilisti e tributaristi e di commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale.
L’avv. Monardo e i suoi collaboratori offrono:
- Analisi degli atti e dei contratti: verifica della regolarità delle notifiche, degli interessi applicati, della prescrizione dei crediti e dell’eventuale usurarietà dei tassi.
- Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, istanze di sospensione in autotutela, eccezioni processuali e difese tecniche di merito.
- Negoziazioni e piani di rientro: trattative con banche e agenti della riscossione, richieste di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/73 con sospensione delle azioni esecutive , accesso a definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e rinegoziazione dei debiti professionali.
- Procedure concorsuali e strumenti alternativi: predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati minori, liquidazione controllata e domande di esdebitazione ex art. 14‑terdecies L. 3/2012 e art. 282 CCI .
Grazie alla sua esperienza, l’avv. Monardo può intervenire per bloccare azioni esecutive, cancellare pignoramenti e ipoteche, sospendere cartelle esattoriali irregolari e costruire strategie di difesa su misura.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il quadro normativo generale
Per comprendere come difendersi da fisco e banche è necessario conoscere le principali fonti normative applicabili:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Riscossione delle imposte sui redditi). L’art. 19 disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo: il contribuente in temporanea difficoltà economico-finanziaria può chiedere il pagamento rateale fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 , con possibilità di sospendere termini prescrizionali e impedire nuovi fermi e ipoteche finché la richiesta è pendente . In caso di mancato pagamento di otto rate si decade dalla rateazione e l’intero importo diventa immediatamente esigibile .
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Accertamento delle imposte). Contiene le regole per gli avvisi di accertamento e i termini di notifica.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Processo tributario). L’articolo 21 (ancora applicabile ai ricorsi notificati fino al 31 dicembre 2025) prevede che il ricorso contro l’atto tributario debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica, pena l’inammissibilità . Dal 1° gennaio 2026 l’articolo è abrogato, ma il termine di 60 giorni è confluito in altre norme del nuovo processo tributario introdotto dal D.Lgs. 175/2024. È fondamentale consultare la disciplina vigente al momento dell’impugnazione.
- D.Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito CCI), modificato dal D.Lgs. 136/2024 e completato dal decreto correttivo 83/2022. La parte dedicata al sovraindebitamento (artt. 63–84) introduce procedure come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 74 CCI), il concordato minore (artt. 74–79 CCI) e la liquidazione controllata. L’art. 282 CCI, nella sezione dedicata all’esdebitazione, prevede che nell’ambito della liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto al termine della procedura o tre anni dopo l’apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore .
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo di esdebitazione). Questa legge, integrata dal Codice della crisi, continua ad applicarsi transitoriamente ad alcune procedure avviate prima del 15 luglio 2022. L’art. 14‑terdecies L. 3/2012 elenca le condizioni per l’esdebitazione del soggetto sovraindebitato: il debitore deve aver cooperato alla procedura, non deve aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedenti, deve aver svolto un’attività produttiva adeguata e non deve aver posto in essere atti di frode . Il Tribunale di Torino ricorda che l’esdebitazione non riguarda i debiti per risarcimento danni da fatto illecito, gli obblighi di mantenimento e le sanzioni penali o amministrative .
- Codice civile: gli articoli 2740 e 2741 sanciscono il principio della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum, ossia che il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri e che i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salvo cause legittime di prelazione. Tali norme assumono rilevanza nelle procedure di concordato minore.
- Codice di procedura civile (c.p.c.): l’art. 545 c.p.c. individua i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e somme accreditate sul conto corrente. Le pensioni sono impignorabili per un importo pari al doppio dell’assegno sociale (1.000 euro), mentre l’eccedenza può essere pignorata entro i limiti di legge . Gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto corrente sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento . In generale, l’esecuzione forzata per tributi consente il pignoramento di un quinto dello stipendio .
- Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993): l’art. 124‑bis impone agli istituti di credito di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere un finanziamento. Secondo la Cassazione, la banca non deve necessariamente acquisire dati da banche dati aggiuntive se le informazioni fornite dal cliente risultano false; la diligenza della banca va valutata caso per caso .
- D.L. 118/2021 (convertito in Legge 147/2021): introduce l’esperto negoziatore della crisi d’impresa per le imprese in difficoltà, strumento che può interessare il giornalista freelance con partita IVA in quanto imprenditore individuale.
1.2 Sentenze e massime recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali
Le pronunce della Suprema Corte rivestono importanza fondamentale per interpretare le norme. Si riportano le sentenze più significative degli ultimi anni, con particolare attenzione a quelle del 2024–2025.
Esdebitazione e transizione dal regime della L. 3/2012 al CCI
La Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 3 giugno 2025 n. 14835 ha affrontato il problema della disciplina applicabile alle domande di esdebitazione presentate da debitori sottoposti a fallimento o a liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi. La Corte ha affermato che i soggetti falliti o in liquidazione del patrimonio possono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo rispettando le norme procedurali previste dagli articoli 142 ss. della legge fallimentare e dall’art. 14‑terdecies della L. 3/2012, escludendo l’applicazione automatica degli artt. 278 ss. e 282 ss. del CCI . Ciò significa che le istanze di esdebitazione depositate dopo il 15 luglio 2022 non sono soggette alla nuova disciplina se la procedura originaria si è svolta nel regime previgente.
Il Tribunale di Torino, in un’apposita scheda informativa, ha elencato con precisione le condizioni soggettive per ottenere l’esdebitazione: cooperazione con il liquidatore, assenza di frode o ricorso al credito colposo, esercizio di un’attività lavorativa adeguata e soddisfacimento parziale dei creditori . Inoltre, la medesima scheda ricorda che la liquidazione controllata prevede l’esdebitazione di diritto dopo tre anni, salvo cause ostative . Questi requisiti sono fondamentali per il giornalista che intenda liberarsi dai debiti residui.
Moratoria nel piano del consumatore e diritti dei creditori privilegiati
Con l’ordinanza 11 aprile 2025 n. 9549, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del piano del consumatore, la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 non è un termine finale ma un dies a quo: il debitore deve iniziare il pagamento entro un anno dall’omologazione, ma può completarlo successivamente . La Corte ha paragonato tale disciplina a quella prevista dall’art. 67, comma 4, CCI (modificato dal D.Lgs. 136/2024) che consente una moratoria di due anni, sottolineando la loro sostanziale sovrapponibilità . È stato inoltre precisato che non si può applicare analogicamente la disciplina del concordato preventivo per riconoscere ai creditori un diritto di voto: la legge ha scelto di non richiedere il consenso dei creditori per il piano del consumatore .
Concordato minore e par condicio creditorum
La Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 28 ottobre 2025 n. 28574 ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come nel concordato preventivo. Il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . Ciò significa che non è ammissibile equiparare creditori privilegiati e chirografari o introdurre deroghe non previste espressamente dalla legge . La sentenza è particolarmente rilevante per i giornalisti freelance che intendano presentare una proposta di concordato minore per ristrutturare i propri debiti professionali.
Valutazione del merito creditizio e responsabilità delle banche
Con l’ordinanza 22 luglio 2025 n. 20725, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini del dovere della banca di valutare il merito creditizio del consumatore ex art. 124‑bis TUB. In un reclamo contro l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore bancario sosteneva che l’istituto finanziatore avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dal cliente. La Corte ha escluso che tale onere sussista in via generalizzata: l’art. 124‑bis TUB prevede che ulteriori informazioni possano essere ottenute consultando banche dati solo quando necessario; la valutazione va fatta caso per caso e non è sindacabile in sede di legittimità . In pratica, la banca risponde dell’omessa verifica solo se concede un prestito senza le dovute cautele e non quando si basa su dati falsi forniti dal cliente.
1.3 La posizione del giornalista freelance nel diritto tributario e bancario
Il giornalista freelance esercita un’attività professionale autonoma e rientra nella categoria dei “professionisti” ai sensi della normativa fiscale. La sua posizione presenta caratteristiche ibrido tra il consumatore e l’imprenditore individuale:
- Rapporto con il fisco: il giornalista è soggetto a imposte sui redditi (Irpef), contributi previdenziali, Iva (quando dovuta) e ritenute d’acconto. Le cartelle esattoriali relative a tali tributi seguono le regole della riscossione mediante ruolo e possono essere contestate davanti alla giustizia tributaria.
- Rapporto con le banche: i prestiti personali contratti per esigenze private sono regolati dalla disciplina del credito al consumo e dal TUB; i finanziamenti per attività professionale rientrano invece nella normativa bancaria ordinaria. Questa distinzione assume importanza per l’accesso al piano del consumatore (riservato ai consumatori) e al concordato minore (destinato a professionisti e imprenditori minori). In alcuni casi il giornalista freelance può qualificarsi come consumatore rispetto a debiti privati e come imprenditore per quelli professionali, accedendo a procedure diverse a seconda della natura dei debiti.
- Responsabilità patrimoniale: l’art. 2740 c.c. sancisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri; l’art. 2741 c.c. prevede la par condicio dei creditori. Ciò comporta che, in assenza di procedure concorsuali, i creditori possono agire in concorrenza e il giornalista non può preferire alcuni creditori a scapito di altri. Le procedure di sovraindebitamento consentono di derogare a questi principi previa omologazione giudiziale.
Conoscere questo contesto è essenziale per scegliere la strategia difensiva più adatta. Nelle sezioni successive vengono illustrate le procedure passo per passo.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto del fisco o della banca
Quando il giornalista freelance riceve una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o una diffida dalla banca, deve agire rapidamente per non perdere diritti. In questa sezione spieghiamo cosa fare, quali termini rispettare e quali sono i diritti del contribuente.
2.1 Cartella di pagamento e intimazione di pagamento
Cos’è la cartella esattoriale? È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo (imposte, contributi, multe) e costituisce titolo esecutivo. La notificazione della cartella vale come notifica del ruolo . In mancanza di pagamento, dopo 60 giorni la cartella diventa definitiva e l’agente della riscossione può avviare azioni esecutive.
Termine per il ricorso: Il ricorso avverso la cartella deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (termine ancora applicabile per i ricorsi presentati fino al 31 dicembre 2025), salvo sospensioni feriali (1°–31 agosto) e termini più brevi per alcuni tributi (ad es. 30 giorni per i dazi doganali). Dal 1° gennaio 2026 la disciplina processuale è contenuta nel nuovo Codice del processo tributario: il termine di 60 giorni resta ma è regolato da articoli diversi.
Controlli preliminari: prima di decidere se pagare o impugnare, è fondamentale:
- Verificare la correttezza formale della notifica: la cartella deve essere notificata tramite raccomandata A/R o PEC; errori di notifica possono determinare la nullità.
- Controllare la legittimità del ruolo: verificare se gli importi sono già stati pagati, se sono prescritti (in generale 5 anni per imposte indirette, 10 anni per Irpef e Iva), se vi sono duplicazioni o errori di calcolo.
- Richiedere copia dell’estratto di ruolo: l’agente della riscossione è tenuto a rilasciarlo; consente di conoscere gli estremi degli atti e i termini di decadenza.
Istanza di sgravio o autotutela: se vengono riscontrati errori evidenti (doppia iscrizione, importi inesatti) si può presentare un’istanza all’ente creditore per la cancellazione (sgravio) o la sospensione in autotutela. La sospensione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notifica e, per alcuni provvedimenti, sospende la riscossione per un massimo di 220 giorni.
Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73: il giornalista che non può pagare in un’unica soluzione può richiedere la dilazione prima dell’inizio dell’esecuzione. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede fino a 84 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025–2026 . Per importi superiori a 120.000 euro è possibile arrivare a 120 rate . La richiesta deve essere motivata con la temporanea situazione di difficoltà e può essere prorogata una sola volta in caso di peggioramento . Dal deposito dell’istanza e fino al rigetto o alla decadenza sono sospesi termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive . Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive pendenti .
Definizioni agevolate (rottamazione): la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2024 (Legge 15/2025) ha riaperto i termini per la rottamazione quater per chi era decaduto al 31 dicembre 2024. È possibile presentare domanda di riammissione entro date fissate dalla legge; le somme possono essere versate in un massimo di 18 rate con abbattimento di sanzioni e interessi. Anche la Legge di Bilancio 2026 potrebbe prevedere una rottamazione quinquies; occorre monitorare i provvedimenti. La domanda di riammissione deve essere presentata telematicamente tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Impugnazione: se si rilevano vizi dell’atto o dell’iscrizione a ruolo, si presenta ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado (ex commissione tributaria provinciale). Nel ricorso si possono eccepire: prescrizione, decadenza, difetto di motivazione, violazione dei diritti del contribuente (Statuto del contribuente), mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento, avviso bonario). È consigliabile chiedere la sospensione dell’atto; il giudice può concederla se sussiste il fumus boni iuris (fondato motivo) e il periculum in mora (danno grave o irreparabile). In sede cautelare si può ottenere il blocco dell’esecuzione.
2.2 Avviso di accertamento e avviso bonario
Avviso di accertamento: è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente o irroga sanzioni. Deve essere motivato e indicare termini e modalità per il pagamento o il ricorso. Dal 2024 gli avvisi di accertamento degli uffici centrali possono essere notificati tramite PEC con firma digitale.
- Termini di impugnazione: come per la cartella, 60 giorni dalla notifica. In alternativa, il contribuente può aderire all’accertamento con accertamento con adesione (artt. 5–8 D.Lgs. 218/1997) entro 30 giorni, ottenendo la riduzione di sanzioni. È necessario presentare istanza di accertamento con adesione e partecipare al contraddittorio.
- Avviso bonario e rateazione: se il giornalista riceve un avviso bonario a seguito di controlli automatizzati (36‑bis) o formali (36‑ter) può regolarizzare la situazione pagando con sanzioni ridotte. L’avviso bonario può essere rateizzato ma non è impugnabile: per contestare l’importo bisogna attendere la cartella esattoriale e impugnarla entro 60 giorni.
2.3 Solleciti e diffide di pagamento della banca
Il rapporto con le banche presenta dinamiche diverse dalla riscossione fiscale. Se il giornalista freelance non riesce a pagare le rate di un prestito o un fido bancario, l’istituto può:
- Inviare solleciti di pagamento e richieste di rientro immediato (preavviso di revoca).
- Segnalare il nominativo del cliente alla Centrale Rischi di Banca d’Italia o al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC). La segnalazione comporta difficoltà ad ottenere altri finanziamenti.
- Notificare un decreto ingiuntivo: titolo esecutivo con cui il giudice ordina il pagamento della somma dovuta. Il debitore ha 40 giorni per opporsi.
- Promuovere il pignoramento di beni o conti correnti in forza del titolo esecutivo.
Verificare la legittimità del contratto e dei tassi: prima di aderire a un piano di rientro è opportuno esaminare il contratto di finanziamento per verificare se i tassi applicati superano il tasso soglia usura (art. 644 c.p.) o se sono previste clausole anatocistiche (capitalizzazione illegittima degli interessi). In caso di usura o anatocismo, il contratto può essere impugnato e il debito ricalcolato.
Dovere di merito creditizio: l’art. 124‑bis TUB impone agli istituti di credito di valutare la capacità del cliente di rimborsare il prestito. Secondo la Cassazione, la banca non è tenuta a svolgere ricerche aggiuntive se le informazioni fornite dal cliente sono false e la legge richiede ulteriori verifiche solo ove necessario . In presenza di un prestito concesso senza adeguata verifica, è possibile eccepire la violazione del dovere di merito creditizio e chiedere l’annullamento del contratto o il risarcimento del danno.
Procedure per contestare il decreto ingiuntivo: entro 40 giorni dalla notifica è possibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale competente. L’opposizione sospende l’esecutività se il giudice accoglie la richiesta di sospensione. L’atto di opposizione deve contenere le contestazioni sul credito, le eccezioni di merito (nullità delle clausole, prescrizione, difetto di prova) e le richieste di prova (CTU contabile per calcolare gli interessi).
2.4 Pignoramento del conto corrente, dello stipendio e della pensione
Dopo la notifica del titolo esecutivo (cartella definitiva, decreto ingiuntivo, sentenza), il creditore può procedere al pignoramento di beni mobili, immobili o crediti. Il giornalista freelance deve conoscere i limiti legali per tutelare il minimo vitale:
- Pignoramento dello stipendio e del compenso professionale: ai sensi dell’art. 545 c.p.c. le somme dovute a titolo di stipendio, salario o indennità relative al rapporto di lavoro sono pignorabili nella misura di un quinto per i tributi allo Stato, alle province e ai comuni . La stessa regola vale per gli altri crediti, salvo cause alimentari. Se sul conto sono accreditate le somme a titolo di stipendio o pensione, il pignoramento può colpire solo l’eccedenza rispetto al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito è precedente al pignoramento .
- Pignoramento della pensione: le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (1.000 euro mensili). L’importo eccedente può essere pignorato nel limite di un quinto . Questo protegge il minimo necessario per vivere.
- Pignoramento del conto corrente: se non si tratta di stipendio o pensione, il creditore può pignorare integralmente le somme depositate sul conto fino a concorrenza del credito. Tuttavia, per i professionisti con partita IVA è possibile eccepire l’impignorabilità di somme destinate all’esercizio dell’attività, come l’IVA incassata ma non ancora versata. In ogni caso, è opportuno richiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione per far valere i limiti.
2.5 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Il debitore che ritiene illegittima l’esecuzione può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore a procedere all’espropriazione. Ad esempio, se la cartella è prescritta o il decreto ingiuntivo è stato notificato in modo irregolare. Deve essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione o fino al compimento del pignoramento; la domanda può contenere la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali degli atti del processo esecutivo (pignoramento, precetto, vendita). Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Sospensione dell’esecuzione (art. 624 e 623 c.p.c.): se il titolo è impugnato o se sussistono gravi motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione. Ad esempio, se è stata presentata istanza di rateizzazione e si attende l’esito o se vi è un ricorso pendente.
L’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per individuare la tipologia di opposizione corretta e rispettare i termini perentori.
2.6 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando il debito complessivo è insostenibile e non è possibile rientrare con pagamenti rateali, il giornalista può ricorrere a una delle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi e dalla L. 3/2012. Le procedure principali sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: rivolto ai debitori “consumatori” (persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze estranee all’attività imprenditoriale o professionale). È possibile dilazionare o falcidiare i debiti non privilegiati e prevedere moratorie nei confronti dei creditori privilegiati. La Cassazione ha chiarito che la moratoria fino a un anno per i privilegiati decorre dall’omologazione e non è un termine finale .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali minori, professionisti e imprese agricole. Richiede il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e prevede la nomina di un gestore della crisi. Permette la falcidia dei debiti e la moratoria.
- Concordato minore: introdotto dal CCI in sostituzione dell’accordo di composizione della crisi. Consente di proporre un piano con soddisfacimento anche parziale dei crediti. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione: non si possono equiparare creditori privilegiati e chirografari .
- Liquidazione controllata: procedura liquidatoria aperta quando il debitore non è in grado di presentare un piano di ristrutturazione o un concordato. I beni del debitore sono liquidati e il ricavato è distribuito ai creditori secondo le regole della concorsualità. L’esdebitazione opera di diritto al termine della procedura o dopo tre anni .
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: la L. 3/2012 consente al debitore persona fisica che non sia in grado di offrire nemmeno un minimo pagamento ai creditori di chiedere l’esdebitazione senza liquidazione, purché ricorrano determinati requisiti soggettivi e oggettivi. La Cassazione ha precisato che l’esdebitazione non è automatica ma richiede la valutazione del giudice .
La scelta della procedura dipende dalla natura dei debiti (professionali o personali), dal patrimonio disponibile e dalla capacità di produrre reddito. È fondamentale affidarsi a un gestore della crisi iscritti presso un OCC che assiste nella predisposizione della proposta e nella raccolta dei documenti.
3. Difese e strategie legali
In questa sezione vengono illustrate le principali difese e le strategie concrete che il giornalista freelance può utilizzare per contrastare i crediti fiscali e bancari. La scelta della strategia dipende dalla tipologia di debito, dalla fase della procedura e dalla situazione patrimoniale.
3.1 Verifica della legittimità degli atti
Prima di pagare o accettare un piano di rientro, occorre esaminare la legittimità degli atti ricevuti. Gli aspetti da controllare comprendono:
- Notifica: la cartella deve essere notificata al domicilio fiscale o tramite PEC. Notifiche a indirizzi errati o ad anni sbagliati sono nulle. Anche il decreto ingiuntivo deve essere notificato con relata corretta.
- Mancanza degli atti presupposti: la cartella deve essere preceduta da un avviso di accertamento o da un avviso bonario, salvo casi particolari. Se l’avviso presupposto non è stato notificato, la cartella è nulla.
- Prescrizione e decadenza: per le imposte dirette il termine di prescrizione è di dieci anni; per l’IVA e altre imposte indirette è di cinque anni. L’iscrizione a ruolo o la notifica dell’atto dopo la scadenza comporta l’estinzione del credito. La decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione deve iscrivere a ruolo le somme; una volta decorsi i termini, l’iscrizione è nulla.
- Difetto di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano. Una motivazione generica o incomprensibile rende l’atto impugnabile.
- Calcolo degli interessi e sanzioni: verificare che gli interessi di mora siano calcolati nei limiti di legge e che le sanzioni siano applicate correttamente. In alcuni casi l’Agenzia ha commesso errori nel calcolo degli interessi successivi alla sospensione feriale.
- Clausole contrattuali bancarie: nei contratti di finanziamento occorre verificare la presenza di anatocismo, interessi usurari, indeterminatezza del tasso (violazione dell’art. 1284 c.c.) e commissioni di massimo scoperto non pattuite. Se il tasso effettivo supera il tasso usuraio, il debitore può chiedere la restituzione degli interessi versati e la riduzione del debito.
3.2 Ricorso tributario e rimedi amministrativi
Una volta individuati i vizi dell’atto tributario, il giornalista deve scegliere se ricorrere all’autorità giudiziaria o avvalersi dei rimedi amministrativi.
- Ricorso tributario: si propone dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Nel ricorso si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto, la sospensione dell’esecutività e, se necessario, la riduzione delle sanzioni. Il processo è telematico: occorre depositare gli atti tramite il Portale della Giustizia Tributaria, indicando i documenti e le prove. È consigliabile allegare l’estratto di ruolo, le ricevute di pagamento, le visure catastali e ogni documento che provi l’infondatezza della pretesa.
- Accertamento con adesione: prima di impugnare un avviso di accertamento è possibile attivare il procedimento di accertamento con adesione, che consente di definire la lite con la riduzione al 50 % delle sanzioni. Il contribuente presenta istanza entro 30 giorni, partecipa a un contraddittorio con l’ufficio e conclude un atto di adesione. Questa soluzione è utile quando la pretesa è fondata ma si desidera rateizzare e ridurre le sanzioni.
- Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare errori o omissioni (mancato versamento di imposte, ritenute, Iva) pagando spontaneamente la sanzione ridotta e gli interessi legali prima che l’omissione sia contestata. Nel 2025 il ravvedimento operoso è possibile anche dopo l’invio della lettera di compliance, purché prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
- Autotutela: si può presentare istanza all’Agenzia delle Entrate o all’INPS per annullare o rettificare atti illegittimi. Non ci sono termini per proporre l’istanza; la risposta dell’ente non sospende i termini per il ricorso. Tuttavia, la normativa prevede la sospensione automatica delle procedure esecutive per 220 giorni in caso di domanda di sospensione dell’atto in autotutela, se il debito non è superiore a 1.000.000 euro.
3.3 Opposizioni giudiziali in materia bancaria
Quando il giornalista è destinatario di un decreto ingiuntivo o di un precetto bancario, può proporre le seguenti azioni:
- Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): da proporre entro 40 giorni dalla notifica del decreto. L’opposizione introduce un giudizio ordinario in cui il creditore deve dimostrare l’esistenza del credito. Il debitore può eccepire la nullità del contratto, l’usura, l’anatocismo, la prescrizione quinquennale degli interessi, l’inefficacia della fideiussione (in caso di fideiussioni omnibus contrarie alle norme antitrust o alla Delibera CICR del 2005). È possibile richiedere la sospensione dell’esecutività. Se il creditore non si costituisce, il decreto è revocato.
- Azioni risarcitorie per violazione del merito creditizio: se la banca ha concesso un prestito senza valutare la capacità del cliente, violando l’art. 124‑bis TUB, il debitore può chiedere il risarcimento dei danni per indebita concessione del credito e, in alcuni casi, la declaratoria di nullità del contratto. La Cassazione ha precisato che la banca è responsabile solo se era necessario acquisire ulteriori dati e non lo ha fatto .
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il titolo è infondato o l’esecuzione non può avere luogo. Ad esempio, se il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre il termine di prescrizione. In presenza di più pignoramenti sullo stesso bene, si può chiedere la riduzione del pignoramento se eccede il debito.
- Azioni contro le segnalazioni in centrale rischi: in caso di segnalazioni illegittime (es. per importi contestati o per posizioni ormai estinte) si può chiedere la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno all’immagine professionale. È necessario provare l’illegittimità della segnalazione.
3.4 Strategie per evitare il pignoramento e salvaguardare il patrimonio
- Richiesta di rateizzazione prima dell’esecuzione: come già illustrato, l’istanza ex art. 19 DPR 602/73 sospende nuovi fermi, ipoteche e pignoramenti . Presentare la domanda in modo tempestivo evita il blocco del conto.
- Costituzione di un fondo patrimoniale o trust familiare: non sempre efficace contro i debiti fiscali; i beni conferiti restano aggredibili se i debiti sono sorti per esigenze familiari. Tuttavia, in presenza di figli a carico può limitare l’espropriazione.
- Segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC): l’apertura di una procedura di sovraindebitamento comporta lo stoppino automatico delle azioni esecutive. Una volta depositata la domanda e nominato il gestore, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali salvo autorizzazione del giudice.
- Ristrutturazione del portafoglio debiti: consolidare i debiti bancari mediante un unico finanziamento a tassi più bassi, possibilmente garantito da un confidi o da un ente pubblico (es. Fondo di garanzia PMI). Il piano deve essere sostenibile rispetto al reddito del giornalista.
- Negoziazione stragiudiziale con le banche: proporre un saldo e stralcio (pagamento di una somma inferiore al debito con stralcio del residuo), una rinegoziazione del tasso o un allungamento del piano di ammortamento. Le banche preferiscono soluzioni bonarie quando il debitore dimostra serietà e un piano concreto.
- Tutela dei beni strumentali: il giornalista può dimostrare che computer, telecamere e altre attrezzature sono strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività e chiederne la impignorabilità ai sensi dell’art. 515 c.p.c. (strumenti indispensabili all’esercizio dell’attività professionale). Il giudice può limitare il pignoramento.
3.5 Strategie per accedere ai procedimenti di sovraindebitamento
Per il giornalista freelance che non riesce a far fronte ai debiti con i mezzi ordinari, le procedure di sovraindebitamento rappresentano la soluzione più efficace. Ecco come prepararsi:
- Analisi dettagliata della posizione debitoria: occorre elencare tutti i debiti (tributari, bancari, professionali, personali), distinguere tra privilegiati e chirografari e individuare eventuali garanzie reali (ipoteche, pegni). Serve un piano di rimborso sostenibile.
- Verifica dei requisiti soggettivi: per il piano del consumatore occorre dimostrare di non aver contratto i debiti per attività professionale e di non essere imprenditore. Per l’accordo e il concordato minore bisogna essere imprenditore minore o professionista.
- Raccolta della documentazione: estratti contributivi, dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari, contratti di finanziamento, elenco dei beni mobili e immobili, certificati di casellario e carichi pendenti (obbligatori per l’esdebitazione ). I documenti devono essere prodotti al gestore della crisi.
- Nomina del gestore della crisi e predisposizione della proposta: tramite l’OCC si nomina un gestore che valuta la situazione e redige la relazione particolareggiata. La proposta deve prevedere la soddisfazione dei crediti secondo l’ordine di prelazione e dimostrare la fattibilità economica.
- Deposito della domanda e sospensione delle azioni esecutive: una volta depositata, il giudice fissa l’udienza e dispone la sospensione delle procedure esecutive. I creditori possono formulare osservazioni.
- Omologazione: se i requisiti sono rispettati, il giudice omologa il piano. Nel piano del consumatore non è richiesto il voto dei creditori, mentre nell’accordo e nel concordato minore occorre raggiungere le maggioranze previste. La Cassazione ha ribadito che nel concordato minore il mancato rispetto dell’ordine di prelazione è causa di inammissibilità .
- Esdebitazione finale: al termine dell’esecuzione del piano, il debitore può chiedere l’esdebitazione. Nel caso della liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto dopo la chiusura o dopo tre anni . L’esdebitazione non riguarda debiti per alimenti, risarcimento danni da fatto illecito e sanzioni penali .
3.6 Strumenti fiscali agevolativi e definizioni speciali
Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto strumenti temporanei per facilitare la riscossione:
- Rottamazione quater e riammissione 2025: la Legge 15/2025 ha riaperto le adesioni per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater, permettendo di versare le rate arretrate entro un nuovo termine e di rientrare nel piano. Per chi aderisce è previsto l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. Il pagamento rateale deve avvenire secondo scadenze stabilite (febbraio, maggio, luglio, novembre). Eventuali nuove edizioni (rottamazione quinquies) potranno essere introdotte dalla legge di bilancio 2026.
- Definizione liti pendenti: la legge di bilancio 2023 e i successivi provvedimenti hanno consentito di definire le liti fiscali pendenti con riduzioni graduate in base al grado di giudizio. Per le liti pendenti al 1° gennaio 2024 la definizione è possibile pagando il valore della controversia senza sanzioni e interessi; per le liti pendenti in Cassazione la riduzione è all’80 %. Occorre verificare se la lite rientra nelle ipotesi ammesse.
- Conciliazione agevolata e rinuncia agevolata: per le controversie pendenti la legge di bilancio ha previsto la possibilità di raggiungere un accordo con l’amministrazione o di rinunciare al ricorso con riduzione delle sanzioni. Strumenti utili per chi vuole chiudere rapidamente la vertenza.
- Ravvedimento speciale: introdotto dal D.L. 39/2024, consente di regolarizzare violazioni dichiarative pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte a 1/18; l’adesione deve avvenire entro il 15 dicembre 2025.
- Saldo e stralcio per i contribuenti in grave difficoltà economica: consente l’annullamento parziale dei carichi fino a 1.500 euro di contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro. Occorre presentare la domanda entro i termini fissati.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, accordi e piani
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
La rottamazione consiste nella definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo con l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. La legge 197/2022 (“rottamazione quater”) ha permesso di pagare il debito in un massimo di 18 rate; la Legge 15/2025 ha riaperto le adesioni per i contribuenti decaduti. Per chi non ha pagato le rate del 2024, la riammissione consente di versare quanto dovuto entro scadenze fissate e proseguire il piano.
Vantaggi:
- Eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
- Possibilità di rateizzare (fino a 5 anni).
- Estinzione delle procedure esecutive pendenti a seguito del pagamento della prima rata.
Svantaggi:
- È necessario pagare integralmente l’imposta e le spese di notifica.
- In caso di mancato pagamento di una rata, si decade dal beneficio e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.
Oltre alla rottamazione, la legge prevede la definizione agevolata delle liti pendenti, la conciliazione agevolata e la rinuncia dei ricorsi. Per ciascuno strumento occorre rispettare i termini e presentare apposita istanza telematica.
4.2 Rateazioni ordinarie e straordinarie
Oltre alla rottamazione, il contribuente può avvalersi della rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/73, con piani fino a 84 rate mensili (7 anni) . Per debiti superiori a 120.000 euro o per gravi difficoltà è disponibile la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate . La rateizzazione evita l’esecuzione forzata e consente di mantenere il controllo della situazione. Tuttavia, occorre rispettare i pagamenti: il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza .
4.3 Piani del consumatore
Il piano del consumatore è lo strumento ideale per il giornalista freelance che ha contratto debiti per esigenze personali (mutuo, prestito personale, carta di credito). È necessario dimostrare di essere un consumatore e non un imprenditore per i debiti oggetto del piano. Si propone un piano di rimborso che può prevedere:
- Pagamento parziale o dilazionato dei crediti chirografari.
- Moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati fino a un anno (due anni con il CCI) .
- Eventuale liquidazione di beni non indispensabili.
Il piano non richiede il consenso dei creditori, ma il giudice valuta la convenienza per i creditori e può non omologare se ritiene il piano pregiudizievole. I creditori possono presentare reclamo.
4.4 Accordi e concordato minore
Per i debiti professionali o commerciali, il giornalista può accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato minore. L’accordo richiede l’approvazione del 60 % dei creditori e consente di falcidiare i debiti. Il concordato minore, invece, prevede la votazione dei creditori suddivisi per classi; non è necessario il raggiungimento di percentuali predeterminate ma i creditori possono opporsi. Come chiarito dalla Cassazione, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione: la violazione comporta l’inammissibilità .
4.5 Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata è la procedura residuale per il sovraindebitato che non può offrire un piano di pagamento. Vengono liquidati i beni del debitore; dopo la chiusura o dopo tre anni opera l’esdebitazione di diritto , salvo cause ostative. La procedura consente al giornalista di ripartire senza debiti, ma comporta la perdita dei beni non necessari.
4.6 Esdebitazione del debitore incapiente
La L. 3/2012 e il CCI prevedono la esdebitazione del debitore incapiente, che può essere concessa al termine della liquidazione quando il debitore non ha beni da liquidare e non è in grado di offrire un pagamento minimo. La Cassazione ha precisato che la richiesta deve essere valutata dal giudice, tenendo conto delle condizioni soggettive e della meritevolezza; non è automatica . È uno strumento estremo per chi versa in condizioni di grave difficoltà.
5. Errori comuni e consigli pratici
La gestione dei debiti richiede attenzione; molti contribuenti commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti e i consigli pratici per evitarli:
- Ignorare le notifiche: lasciare scadere i termini per l’impugnazione significa perdere ogni chance di difesa. Appena si riceve un atto, occorre segnare la data e consultare un professionista.
- Pagare senza verificare: alcuni contribuenti pagano cartelle o richieste della banca senza controllare se l’atto è corretto. Occorre sempre verificare vizi e prescrizione.
- Confondere debiti personali e professionali: per accedere al piano del consumatore bisogna dimostrare che i debiti sono personali. È opportuno tenere conti separati per l’attività professionale e quella privata.
- Accettare rateazioni non sostenibili: chiedere piani di pagamento eccessivi porta a nuove morosità. Bisogna valutare il proprio reddito e impostare rate compatibili.
- Rinunciare a contestare interessi usurari o anatocismo: molti contratti bancari contengono clausole illegittime. Un’analisi tecnico-contabile può far emergere somme indebitamente addebitate e ridurre il debito.
- Sottovalutare l’impatto delle segnalazioni in centrale rischi: le segnalazioni possono impedire l’accesso a nuovi finanziamenti. È essenziale contestare tempestivamente le segnalazioni erronee.
- Non richiedere l’assistenza di un gestore della crisi: le procedure di sovraindebitamento richiedono competenza; un OCC può guidare nella scelta dello strumento idoneo.
- Procrastinare: ogni ritardo comporta l’aumento di interessi e sanzioni. Agire subito consente di utilizzare strumenti agevolativi e di ottenere sospensioni.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, si propongono alcune tabelle di sintesi. Le tabelle includono solo parole chiave e dati essenziali; gli approfondimenti sono nel testo.
6.1 Termini e strumenti di difesa
| Atto ricevuto | Termine per agire | Strumento di difesa | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Cartella esattoriale | 60 giorni (40 gg per intimazioni di pagamento) | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria; istanza di sospensione; richiesta di rateizzazione | Art. 19 DPR 602/73 ; Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Avviso di accertamento | 60 giorni | Ricorso tributario; accertamento con adesione; autotutela | D.Lgs. 546/1992; D.Lgs. 218/1997 |
| Avviso bonario | 30 giorni per aderire | Pagamento con sanzioni ridotte; contestazione tramite ricorso sulla successiva cartella | Art. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 |
| Decreto ingiuntivo bancario | 40 giorni | Opposizione a decreto ingiuntivo; contestazione del contratto | Art. 645 c.p.c.; Art. 124‑bis TUB |
| Pignoramento | 20 giorni per opposizione agli atti esecutivi | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.); opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) | Codice di procedura civile |
6.2 Limiti di pignorabilità
| Credito | Limite di pignoramento | Fonte |
|---|---|---|
| Stipendio o salario | 1/5 per tributi e altri crediti | Art. 545 c.p.c. |
| Pensione | Impignorabilità fino a 2 volte l’assegno sociale; pignorabile l’eccedenza | Art. 545 c.p.c. |
| Stipendio/pensione su conto | Pignorabile l’eccedenza oltre il triplo dell’assegno sociale | Art. 545 c.p.c. |
| Beni strumentali | Impignorabili se indispensabili per l’attività (art. 515 c.p.c.) | Codice di procedura civile |
6.3 Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Soggetti destinatari | Consenso creditori | Esdebitazione |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori (debiti personali) | Non è richiesto il consenso ma i creditori possono contestare la convenienza | Alla fine del piano; moratoria fino a un anno per creditori privilegiati |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditori minori, professionisti, imprese agricole | Richiede il consenso del 60 % dei creditori | Al termine del piano |
| Concordato minore | Imprenditori e professionisti | Votazione dei creditori (no percentuali prefissate); rispetto dell’ordine di prelazione | Al termine del piano |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori sovraindebitati | Non richiede consenso | Esdebitazione di diritto dopo chiusura o 3 anni |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persone fisiche senza beni | Non serve piano | Esdebitazione senza pagamento parziale, su valutazione del giudice |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono un giornalista freelance e ho ricevuto una cartella esattoriale di 8.000 euro per Iva arretrata. Non posso pagare. Cosa posso fare?
Entro 60 giorni dalla notifica puoi verificare la regolarità della cartella (prescrizione, vizi formali) e presentare ricorso. In alternativa puoi chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, che consente di pagare fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 euro . La richiesta sospende nuovi fermi e pignoramenti . Verifica se rientri nella riammissione alla rottamazione quater. - Se chiedo la rateizzazione e poi non pago le rate, cosa succede?
Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano; l’intero importo diventa immediatamente esigibile e non è possibile richiedere una nuova rateizzazione . Tuttavia, puoi chiedere la proroga della rateazione una sola volta in caso di peggioramento della situazione . - Posso impugnare un avviso di accertamento anche dopo aver presentato l’istanza di accertamento con adesione?
Sì. La presentazione dell’istanza sospende il termine per impugnare; se l’adesione non si perfeziona, hai 60 giorni dal rigetto o dalla mancata definizione per proporre ricorso. Tuttavia, se firmi l’atto di adesione e versi l’imposta dovuta, la pretesa diviene definitiva. - La banca può pignorare integralmente il mio conto corrente professionale?
Se sul conto confluiscono compensi di lavoro, l’art. 545 c.p.c. prevede che gli stipendi e le pensioni accreditati siano pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Per le altre somme non assimilabili a stipendio o pensione, il conto può essere pignorato integralmente. Tuttavia, sono impignorabili gli strumenti indispensabili per l’attività giornalistica (art. 515 c.p.c.). - La pensione Inpgi (o INPS per i giornalisti) è pignorabile per intero?
No. Le pensioni sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’assegno sociale (1.000 euro). L’eccedenza è pignorabile solo nei limiti di un quinto . - Ho un prestito personale con la banca e non riesco più a pagare. La banca mi ha segnalato alla Centrale Rischi. Posso oppormi?
La segnalazione può essere contestata se il ritardo di pagamento è inferiore a 90 giorni o se il debito è contestato (ad esempio per vizi del contratto). Puoi inviare un’istanza alla banca chiedendo la cancellazione e, in caso di risposta negativa, proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice ordinario. - Per accedere al piano del consumatore devo avere un lavoro a tempo indeterminato?
No, è sufficiente dimostrare la capacità di adempiere al piano attraverso redditi stabili (anche da lavoro autonomo), contributi familiari o liquidazione di beni. È importante fornire al gestore della crisi la documentazione che attesti il reddito medio degli ultimi anni. - Posso inserire i debiti fiscali nel concordato minore?
Sì. I debiti tributari e contributivi rientrano nella procedura di concordato minore. Il piano può prevedere il pagamento parziale o dilazionato, ma deve rispettare le regole di prelazione: i crediti tributari privilegiati vanno soddisfatti prima degli altri; in mancanza la proposta è inammissibile . - Cosa succede se non rispetto il piano omologato nella procedura di sovraindebitamento?
Il mancato adempimento comporta la revoca dell’omologazione e consente ai creditori di riprendere le azioni esecutive. In alcuni casi è possibile chiedere al giudice una modifica del piano per sopravvenute cause non imputabili al debitore. - L’esdebitazione cancella tutti i miei debiti?
L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali ma non estingue gli obblighi di mantenimento, le sanzioni penali e amministrative e i debiti da risarcimento danni per fatti illeciti . Restano inoltre esclusi i debiti per imposte sopravvenute dopo la chiusura della procedura. - Se ricevo un preavviso di fermo amministrativo dell’auto, posso evitarlo?
Puoi evitarlo pagando o chiedendo la rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica. Il fermo non può essere iscritto se il veicolo è strumentale all’attività professionale; occorre dimostrarlo con documentazione (es. iscrizione all’Ordine dei giornalisti, dichiarazione dell’attività). In caso di fermo illegittimo, si può ricorrere al giudice di pace o al tribunale. - Quando conviene presentare la domanda di esdebitazione ex art. 14‑terdecies?
Conviene dopo aver concluso la procedura di liquidazione del patrimonio, quando si sono adempiuti i doveri di cooperazione e si sono soddisfatti parzialmente i creditori. Occorre dimostrare che non si è beneficiato di esdebitazioni negli otto anni precedenti e che non si è causato l’insolvenza con colpa grave . Se la procedura è stata avviata prima del 15 luglio 2022, si applica la disciplina della L. 3/2012; in caso contrario si applica il CCI. - Le fideiussioni prestate per l’attività giornalistica sono sempre valide?
Molte fideiussioni omnibus utilizzate dalle banche contengono clausole contrarie all’art. 2 della Delibera CICR del 2005 e alla normativa antitrust. La Cassazione e l’Antitrust hanno dichiarato nulle queste clausole. È possibile eccepire la nullità parziale della fideiussione e ottenere la riduzione della garanzia. Occorre analizzare il testo della fideiussione con un professionista. - Posso partecipare a bandi o concorsi pubblici se ho debiti con il fisco?
In generale, i debiti fiscali non precludono la partecipazione a concorsi. Tuttavia, per alcuni bandi è richiesta la regolarità fiscale e contributiva. È possibile ottenere la certificazione di regolarità presentando l’istanza di rateizzazione o dimostrando di aver definito le posizioni debitorie. - La procedura di sovraindebitamento influisce sul mio status professionale o sulla possibilità di esercitare?
No. Il giornalista resta iscritto all’Ordine e può continuare a lavorare. Tuttavia, alcune procedure possono prevedere la liquidazione di beni non indispensabili. È importante concordare con il gestore la conservazione degli strumenti di lavoro. - Quanto costa presentare la domanda di esdebitazione?
Secondo le tariffe del Tribunale di Torino, il contributo unificato per la domanda di esdebitazione è 98 euro , oltre ad una marca da bollo da 27 euro. Occorre anche pagare l’onorario del professionista e del gestore della crisi, che può essere compreso nel piano. - Posso aderire contemporaneamente alla rottamazione e presentare un piano del consumatore?
In linea di principio, i debiti oggetto di definizione agevolata non rientrano nelle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, il piano del consumatore può includere i carichi rottamati se il debitore dichiara di voler pagare integralmente l’imposta entro le scadenze fissate. È opportuno valutare la convenienza economica. - Se la banca non ha valutato correttamente il mio merito creditizio, posso evitare di pagare il prestito?
L’ordinanza 20725/2025 della Cassazione ha chiarito che la banca deve acquisire ulteriori informazioni sul merito creditizio solo quando necessario . Se dimostri che la banca ha concesso il prestito senza le minime verifiche o che ti ha spinto a indebitarti oltre le tue possibilità, puoi chiedere la riduzione del debito e il risarcimento. Tuttavia, se hai fornito informazioni false, la responsabilità ricade su di te. - Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore?
L’accordo richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e prevede la nomina di un gestore. Il concordato minore prevede una votazione per classi senza percentuali predefinite ma la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione . Nel concordato minore è più facile falcidiare i crediti ma occorre prestare attenzione al rispetto dell’ordine dei privilegi. - Dopo la procedura di esdebitazione posso contrarre nuovi debiti o richiedere mutui?
Sì, l’esdebitazione cancella i debiti pregressi ma non preclude la possibilità di contrarre nuovi finanziamenti. Tuttavia, per alcuni anni la segnalazione nelle banche dati potrebbe influire sul merito creditizio. È consigliabile evitare nuovo indebitamento finché non si è ristabilita la propria capacità economica.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso 1 – Rateizzazione di cartelle esattoriali
Scenario: Luca è un giornalista freelance residente a Reggio Calabria. Nel 2025 riceve tre cartelle esattoriali per un totale di 25.000 euro (Irpef, Iva e contributi previdenziali). Non disponendo della somma, presenta istanza di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 nel febbraio 2026.
Calcolo della rateizzazione:
- Numero di rate: poiché la richiesta è presentata nel 2026 e l’importo è inferiore a 120.000 euro, può chiedere fino a 84 rate mensili . Supponendo di richiedere 72 rate (6 anni), l’ammontare mensile sarà circa 347 euro (25.000 / 72).
- Sospensione delle azioni esecutive: dal momento della richiesta sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive . Il pagamento della prima rata estingue eventuali pignoramenti in corso .
- Interessi di rateizzazione: l’Agenzia applica l’interesse legale (2,5 % nel 2026) sul saldo residuo. Ogni rata comprende quota capitale e interessi.
- Decadenza: se Luca non paga otto rate, decade dal beneficio e l’intero importo diventa esigibile .
Risultato: la rateizzazione consente a Luca di diluire il debito in sei anni, preservando la sua attività professionale. Se nei primi due anni la sua situazione migliora, potrà accelerare i pagamenti e chiudere la rateizzazione in anticipo.
8.2 Caso 2 – Piano del consumatore con moratoria per crediti privilegiati
Scenario: Sara, giornalista pubblicista, ha debiti di 40.000 euro: 15.000 euro con la banca per un prestito personale, 10.000 euro per tasse arretrate e 15.000 euro per spese mediche. Non possiede beni immobili e il suo reddito netto è 1.500 euro al mese. Decide di presentare un piano del consumatore.
Proposta di piano:
- Debiti chirografari (banca e spese mediche): propone di pagarli al 40 %, cioè 12.000 euro in 5 anni (200 euro al mese).
- Debito tributario (privilegiato): chiede una moratoria di un anno e il pagamento integrale in 4 anni successivi (208 euro al mese), come previsto dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 .
- Contributo mensile complessivo: 408 euro dal secondo anno (200 + 208). Il primo anno versa solo 200 euro per i crediti chirografari.
Valutazione:
- Sostenibilità: con un reddito di 1.500 euro mensili, Sara può sostenere una rata di 408 euro dal secondo anno e riservare il resto per spese ordinarie.
- Omologazione: il giudice valuta la convenienza per i creditori. I creditori privilegiati (fisco) sono soddisfatti integralmente e la falcidia dei chirografari al 40 % è accettabile. La Cassazione ha precisato che il termine annuale della moratoria è un termine iniziale, non finale .
- Esdebitazione: al termine del piano, Sara ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Non potrà contrarre nuovi debiti rilevanti durante l’esecuzione del piano.
8.3 Caso 3 – Concordato minore per debiti professionali
Scenario: Marco, giornalista freelance con partita IVA, ha debiti per 120.000 euro: 50.000 euro verso l’erario (Irpef, Iva), 40.000 euro verso la banca per il finanziamento dell’acquisto di telecamere e 30.000 euro verso fornitori. Non possiede immobili ma detiene attrezzature professionali e un’automobile. L’attività è in calo. Decide di accedere al concordato minore.
Redazione della proposta:
- Valuta i beni cedibili: vende l’automobile per 10.000 euro e parte delle attrezzature non indispensabili per 5.000 euro. Prevede un apporto esterno (familiare) di 20.000 euro.
- Prevede la soddisfazione dei creditori privilegiati (erario) al 50 % (25.000 euro) e dei creditori chirografari (banca e fornitori) al 30 % (21.000 euro).
- Il piano dura 3 anni e prevede rate mensili di 2.000 euro. I creditori votano il piano.
Giurisprudenza rilevante: secondo la sentenza 28574/2025, la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione . Marco rispetta tale principio pagando prima i creditori privilegiati (erario) con un’aliquota superiore rispetto ai chirografari. Se avesse trattato creditori privilegiati e chirografari allo stesso modo, il piano sarebbe stato inammissibile.
Esito: i creditori approvano il piano. Al termine dei tre anni e dopo i pagamenti previsti, Marco ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può proseguire l’attività senza il peso dei debiti pregressi.
9. Approfondimenti e prospettive normative
La normativa italiana è in continua evoluzione e il legislatore ha introdotto nuove regole per garantire maggiore tutela ai contribuenti e ai professionisti. Comprendere le riforme in arrivo e le pronunce giurisprudenziali consente al giornalista freelance di anticipare i problemi e pianificare la propria strategia di difesa.
9.1 Il nuovo Codice del processo tributario e la digitalizzazione
Nel 2024 è stato approvato il D.Lgs. 175/2024, che ha introdotto il Codice del processo tributario destinato a sostituire gradualmente il D.Lgs. 546/1992. Il nuovo codice, applicabile ai ricorsi notificati dal 1º gennaio 2026, punta a semplificare e digitalizzare il contenzioso tributario: introduzione di fascicoli telematici obbligatori, udienze da remoto e sospensione automatica per la definizione agevolata. Il giornalista freelance dovrà abituarsi a depositare telematicamente i ricorsi e a utilizzare la PEC anche per ricevere le notifiche. È previsto anche un rinvio automatico dei termini in caso di malfunzionamenti dei servizi telematici. Le pronunce della Suprema Corte continueranno a guidare l’interpretazione delle nuove norme.
9.2 Statuto del contribuente e motivazione degli atti
Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) resta una bussola fondamentale. L’articolo 7 impone che gli atti impositivi siano motivati e che siano allegati i documenti richiamati, salvo che il contribuente ne abbia già integrale conoscenza. La Corte di Cassazione, ordinanza 5113/2025, ha ribadito che la motivazione per relationem è legittima solo se l’atto richiamato è noto al contribuente: l’Amministrazione può riprodurre in sintesi il contenuto essenziale senza allegare integralmente il documento, ma deve assicurare al contribuente la possibilità di difendersi . L’ordinanza ha precisato che non è necessario allegare il verbale di constatazione se il contribuente lo ha ricevuto o conosce il contenuto . Questa interpretazione rafforza l’obbligo di motivazione e tutela il diritto di difesa.
Il contraddittorio preventivo è un principio crescente: l’art. 6‑bis dello Statuto prevede che l’Agenzia debba invitare il contribuente al contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, salvo casi di urgenza. Il giornalista freelance può sfruttare questo momento per fornire documenti, correggere errori e ridurre l’importo accertato.
9.3 Diritti del contribuente nelle ispezioni e nei controlli
Durante le verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, dello Statuto impone all’Amministrazione di rilasciare copia del processo verbale entro 60 giorni; il contribuente ha 60 giorni per formulare osservazioni. Non rispettare tali termini comporta la nullità dell’atto. Inoltre, l’Amministrazione deve rispettare un termine massimo di 30 giorni di permanenza nei locali del contribuente, prorogabile solo in presenza di gravi motivi. Conoscere questi diritti è essenziale per prevenire contestazioni illegittime e difendersi tempestivamente.
9.4 Prospettive di riforma della legge sul sovraindebitamento
La disciplina sul sovraindebitamento è stata profondamente riformata nel 2019 con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e modificata nuovamente nel 2022 e nel 2024. È probabile che ulteriori interventi normativi vengano varati per adattare le procedure alle direttive europee sulla ristrutturazione preventiva e sull’insolvenza (Direttiva UE 2019/1023). Tra le prospettive: riduzione dei tempi di durata delle procedure, maggiore protezione per i debitori onesti e creazione di sistemi di allerta per prevenire la crisi. Il giornalista freelance dovrà restare aggiornato e valutare con il proprio consulente la convenienza di scegliere fra il regime transitorio della L. 3/2012 e il nuovo codice.
9.5 La sostenibilità finanziaria e la prevenzione del sovraindebitamento
Una buona parte dei debiti nasce da una gestione finanziaria poco pianificata. Oltre alla difesa giuridica, il giornalista deve adottare strumenti di educazione finanziaria: stendere un budget mensile distinguendo spese professionali e personali; accantonare una quota per le imposte e i contributi; evitare di ricorrere a prestiti per spese correnti; negoziare con i clienti tempi di pagamento certi. Analizzare periodicamente la propria posizione debitoria e ricorrere a un commercialista di fiducia consente di prevenire il sovraindebitamento e di accedere a misure agevolative (ad esempio l’Indennità di discontinuità per i lavoratori autonomi dello spettacolo e la previdenza dei giornalisti confluita in INPS dal 2023).
9.6 Consigli per rimanere aggiornati e scegliere il professionista giusto
Dato il continuo mutamento delle norme fiscali e bancarie, è consigliabile:
- Iscriversi a newsletter specializzate e consultare i siti ufficiali (Agenzia delle Entrate, MEF, Gazzetta Ufficiale) per conoscere le nuove scadenze e definizioni agevolate.
- Partecipare a corsi di formazione promossi dall’Ordine dei giornalisti e dalle associazioni di categoria sul tema del fisco e del credito.
- Scegliere un avvocato e un commercialista esperti nel settore bancario e tributario, meglio se iscritti negli elenchi dei gestori della crisi. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, ad esempio, vanta competenze in materia di sovraindebitamento, contenzioso tributario e negoziazione con le banche.
- Mantenere un archivio ordinato di tutti gli atti ricevuti e dei contratti stipulati. Questo semplifica la verifica dei vizi di notifica e la ricostruzione del debito.
- Verificare periodicamente la propria posizione nelle banche dati (Centrale Rischi, CRIF) e chiedere la cancellazione di segnalazioni errate. Una buona reputazione creditizia consente di negoziare condizioni più favorevoli.
9.7 Il ruolo della giurisprudenza nel garantire equità
Oltre alle leggi, le sentenze della Cassazione e dei tribunali di merito forniscono interpretazioni che incidono direttamente sulla vita del contribuente. Le pronunce citate in questa guida dimostrano che i giudici vigilano sul rispetto dell’ordine di prelazione nei concordati , sull’applicazione corretta delle moratorie e sulla responsabilità delle banche . La sentenza 5113/2025 riafferma la centralità del diritto di difesa e dell’obbligo di motivazione . Rimanere aggiornati sulle massime consente di valutare se impugnare un atto e di prevedere l’esito di un contenzioso.
9.8 Confronto con altri ordinamenti europei
In alcuni paesi europei, come la Francia e la Germania, le procedure di sovraindebitamento del consumatore prevedono un periodo di esdebitazione più breve (tre anni) e un maggiore coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nel monitoraggio del pagamento. L’Italia, con l’introduzione del CCI, si sta avvicinando a tali standard. Ad esempio, in Francia è prevista la procedura di redressement che consente la cancellazione dei debiti residui dopo tre anni senza necessità di pagare una quota minima, simile alla liquidazione controllata italiana . Guardare alle esperienze straniere aiuta a comprendere l’evoluzione del diritto interno e a spingere per riforme più favorevoli ai debitori onesti.
9.9 Utilizzo della tecnologia per gestire i debiti
La tecnologia offre strumenti utili per monitorare le scadenze, gestire le spese e comunicare con i professionisti. Applicazioni di budgeting consentono di tracciare entrate e uscite, generare report e impostare alert prima delle scadenze fiscali. Alcuni servizi bancari digitali permettono di suddividere il conto in sotto‑conti destinati al pagamento delle imposte, evitando di confondere le somme disponibili. Piattaforme online degli OCC permettono di caricare documenti e seguire l’avanzamento della procedura. Sfruttare questi strumenti riduce il rischio di dimenticare un termine e migliora la consapevolezza finanziaria.
Inserendo nel proprio percorso professionale anche questi aspetti di prevenzione e di aggiornamento continuo, il giornalista freelance non solo saprà difendersi dai debiti ma potrà evitare il formarsi di nuove passività e gestire in modo più sereno il proprio lavoro.
9.10 Documentazione necessaria per le procedure di sovraindebitamento
Un ostacolo frequente nella preparazione delle procedure di sovraindebitamento è la raccolta della documentazione. Per evitare ritardi è opportuno predisporre:
- Documenti d’identità e codice fiscale del debitore e dei familiari conviventi.
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e certificazioni uniche dei committenti. Queste servono a dimostrare la capacità reddituale e a definire la quota destinabile ai pagamenti.
- Estratti conto bancari e postali degli ultimi dodici mesi, per verificare movimenti, accrediti e spese. I creditori potrebbero eccepire prelievi ingiustificati.
- Contratti di finanziamento e di prestito, piani di ammortamento e documentazione relativa ai tassi applicati; serviranno per contestare interessi usurari e commissioni indebite.
- Attestati dei debiti fiscali (estratti di ruolo), notifiche di cartelle, avvisi di accertamento e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questi atti consentono di calcolare l’ammontare complessivo del debito e verificare prescrizione e decadenza.
- Elenco dei beni mobili e immobili, con relative perizie o stime. È necessario indicare quali beni sono indispensabili per l’attività giornalistica (cameraman, computer, macchina fotografica) e quali possono essere alienati.
Preparare questi documenti fin dall’inizio accelera la fase istruttoria, facilita la redazione del piano e dimostra la buona fede del debitore. In alcuni Tribunali, la mancanza della documentazione completa può portare al rigetto della domanda o all’assegnazione di un termine per integrare, con costi aggiuntivi.
10. Conclusione
La professione del giornalista freelance richiede talento e passione, ma comporta anche responsabilità fiscali e finanziarie. Avere debiti con il fisco o con le banche non è una vergogna, ma ignorare il problema può avere conseguenze devastanti. La normativa italiana offre numerosi strumenti di difesa e di composizione della crisi, ma è essenziale agire tempestivamente e con competenza: verificare la legittimità degli atti, rispettare i termini per i ricorsi, richiedere rateazioni sostenibili, aderire alle definizioni agevolate quando conviene e, quando necessario, intraprendere le procedure di sovraindebitamento.
L’analisi delle principali sentenze recenti della Corte di Cassazione mostra che i giudici interpretano rigorosamente i requisiti di accesso agli strumenti di sovraindebitamento: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione dei creditori ; l’esdebitazione non è automatica per chi ha subito il fallimento ; la moratoria nel piano del consumatore è un termine iniziale ; la banca non è automaticamente colpevole se valuta il merito creditizio sulla base delle informazioni fornite dal cliente . Conoscere queste pronunce aiuta a costruire strategie efficaci.
In questa guida abbiamo fornito istruzioni passo per passo, strategie di difesa, strumenti alternativi e simulazioni per aiutare i giornalisti freelance a navigare nel complesso mondo dei debiti fiscali e bancari. Per applicare correttamente tali conoscenze alla propria situazione è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista.
Perché affidarsi all’avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Grazie alla sua esperienza pluriennale, può analizzare rapidamente gli atti ricevuti, individuare i vizi e costruire un piano di difesa su misura. È abilitato a operare come gestore della crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa e collabora con un OCC, garantendo un’assistenza completa dalle trattative stragiudiziali fino alle procedure concorsuali.
Il suo intervento può fare la differenza fra subire pignoramenti e ipoteche o riuscire a fermare le azioni esecutive, ristrutturare i debiti e ripartire senza il peso delle passività. Agire tempestivamente è fondamentale: la maggior parte dei rimedi giuridici ha termini perentori (ad esempio 60 giorni per ricorrere contro una cartella ). Ogni giorno perso può comportare il consolidamento del debito e l’avvio di procedure esecutive.
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