Introduzione
La crisi economica degli ultimi anni e le continue riforme fiscali hanno messo in forte difficoltà molti professionisti e imprenditori italiani, compresi i geometri liberi professionisti. Ritardi nei pagamenti, contributi previdenziali non versati, contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, interessi e sanzioni che crescono rapidamente e minacce di pignoramento da parte di banche e creditori sono diventati un problema quotidiano. Soprattutto per chi esercita la professione in modo saltuario o incassa compensi irregolari, il rischio di finire sovraindebitato è concreto. Ricevere una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o la notifica di un pignoramento spesso genera confusione: non è chiaro cosa fare, quali siano i termini per contestare gli atti, quali soluzioni legali siano disponibili e, soprattutto, come difendere i propri beni e la propria reputazione professionale.
Questo articolo – aggiornato al mese di gennaio 2026 e basato su normative e giurisprudenza italiane ufficiali – si rivolge ai geometri che si trovano alle prese con debiti fiscali o bancari. L’obiettivo è fornire un quadro completo e pratico delle regole vigenti, delle sentenze più recenti, delle strategie difensive e degli strumenti alternativi per risolvere il debito. Nelle prossime pagine troverai informazioni su:
- Contributi previdenziali e obblighi verso la Cassa Geometri (CIPAG): la giurisprudenza più recente conferma che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chi è iscritto all’albo anche se svolge l’attività in modo non continuativo ; vedremo come contestare contributi indebiti e come gestire rate e sanzioni.
- Debiti tributari, cartelle esattoriali e pignoramenti: analizzeremo la disciplina del pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e le pronunce della Cassazione che hanno chiarito i limiti temporali del vincolo , i nuovi limiti di impignorabilità introdotti dall’art. 545 c.p.c. e le tutele costituzionali sul recupero delle pensioni .
- Rateizzazione e definizioni agevolate: la riforma della riscossione del luglio 2024 ha riscritto l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e, dal 1° gennaio 2025, permette di dilazionare i debiti fino a 84 rate (96 nel 2027‑2028, 108 dal 2029) su semplice richiesta ; vedremo come funzionano le rateizzazioni documentate fino a 120 rate .
- Rottamazione-quater e riammissione: il Milleproroghe 2024, convertito in legge 15/2025, ha consentito ai contribuenti decaduti di rientrare nella definizione agevolata presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando secondo nuove scadenze .
- Discarico automatico delle cartelle: grazie alla riforma fiscale 111/2023, dal 2026 i carichi definiti irricevibili e risalenti a oltre cinque anni saranno automaticamente cancellati, senza condono .
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: spiegheremo le quattro procedure introdotte dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) – concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente – e chi può accedervi .
- Difese e strategie legali: vedremo come impugnare gli atti illegittimi, sospendere la riscossione, negoziare con il fisco o la banca e come costruire un piano di rientro personalizzato.
- Errori da evitare: indicheremo gli sbagli più comuni (come pagare spontaneamente senza contestare o ignorare le notifiche) e i consigli pratici per non aggravare la propria posizione.
- FAQ e simulazioni: risponderemo alle domande più frequenti e proporremo esempi numerici per comprendere meglio le conseguenze economiche delle diverse scelte.
L’intervento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
Affrontare da soli un debito complesso può essere rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Grazie a competenze integrate, lo studio offre:
- Analisi preliminare degli atti: verifica formale e sostanziale di cartelle, avvisi, atti di pignoramento, contratti bancari e bilanci; riscontro di vizi che possono annullare o sospendere la riscossione.
- Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi alla Commissione tributaria, opposizioni all’esecuzione, ricorsi in Cassazione, ricorsi ex art. 474 c.p.c. e istanze di sospensione.
- Trattative con fisco e banche: negoziazione di rateizzazioni personalizzate, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazioni fiscali e piani del consumatore.
- Procedure di sovraindebitamento: assistenza nella predisposizione di piani di ristrutturazione, concordati minori e liquidazioni controllate; nomina del gestore della crisi e difesa in tribunale.
- Soluzioni stragiudiziali e giudiziali: analisi delle norme bancarie (anatocismo, usura) per contestare interessi illegittimi, azioni di responsabilità contro i professionisti, piani di rientro e saldi e stralci.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo i principali riferimenti legislativi e le sentenze recenti che riguardano i geometri con debiti verso la Cassa Geometri (CIPAG), l’Agenzia delle Entrate e i creditori privati. Per ogni argomento vengono richiamati gli articoli di legge e le decisioni giurisprudenziali più significative, con indicazioni delle modifiche introdotte negli ultimi anni.
1.1 L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Geometri (CIPAG)
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) è un ente privato, istituito ai sensi del D.Lgs. 509/1994, che gestisce la previdenza obbligatoria dei geometri. Lo statuto vigente (in vigore fino al 28 aprile 2022) all’art. 5 stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e i geometri laureati iscritti all’Albo che esercitano la libera professione “anche senza carattere di continuità ed esclusività”; l’esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti salvo prova contraria . Ciò significa che l’iscrizione e il pagamento dei contributi minimi sono dovuti anche se l’attività è svolta occasionalmente o se il professionista ha anche altre forme previdenziali (INPS).
Le pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito questo principio. L’ordinanza n. 8825/2025 (depositata a marzo 2025) ha confermato che l’obbligo contributivo nasce dalla semplice iscrizione all’albo: il geometra che svolge attività in modo saltuario non può sottrarsi ai contributi CIPAG e l’assenza di reddito non rileva. La Corte ha richiamato precedenti pronunce (Cass. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021) sottolineando che la presunzione di esercizio professionale introdotta dallo statuto mira a evitare pratiche concorrenziali sleali e garantire la sostenibilità della Cassa . Il ricorrente potrà provare la non operatività solo attraverso elementi specifici (cessazione effettiva, trasferimento all’estero) e non con la mera dichiarazione di inattività.
La stessa ordinanza ha precisato che non esiste incompatibilità tra l’obbligo di iscrizione alla CIPAG e altre iscrizioni previdenziali (INPS gestione separata). La sentenza ha quindi annullato la pronuncia di merito favorevole al geometra, rinviando per la nuova valutazione. Per i professionisti, ciò comporta la necessità di verificare la propria posizione contributiva, considerare la possibilità di regolarizzare i periodi non coperti (anche mediante ravvedimento operoso) e valutare ricorsi solo in presenza di reali elementi di non esercizio.
1.2 Pignoramento presso terzi e tutela del conto corrente
L’esecuzione esattoriale, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di recuperare i crediti tributari mediante procedure più snelle rispetto all’esecuzione civile. In particolare, l’articolo 72‑bis (introdotto nel 2006 e modificato nel 2013) prevede il pignoramento diretto di crediti verso terzi: l’agente della riscossione può notificare al debitore e al terzo (ad esempio una banca) un atto contenente l’ordine di versare le somme dovute direttamente al concessionario, evitando la citazione ex art. 543 c.p.c. e l’intervento del giudice. Il primo comma stabilisce che il terzo deve pagare:
- entro 60 giorni dalla notifica, per le somme maturate prima della notifica;
- alle scadenze future, per le somme che maturano successivamente ;
- l’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati a funzioni di ufficiale giudiziario .
Se il terzo non adempie entro 60 giorni, l’atto di pignoramento perde efficacia. La Cassazione (ord. 30214/2025) ha chiarito che in tale caso l’agente deve procedere con l’espropriazione ordinaria (pignoramento ex art. 543 c.p.c.) e il conto corrente non rimane vincolato oltre i 60 giorni . Questa interpretazione tutela i debitori da vincoli indefiniti e obbliga l’Agenzia a un’azione tempestiva.
Le norme correlate all’espropriazione presso terzi includono l’art. 72 (pignoramento di canoni e pigioni), l’art. 72‑ter (pignoramento di crediti pensionistici) e le disposizioni del codice di procedura civile. La giurisprudenza ha riconosciuto la natura extragiudiziale del pignoramento esattoriale, richiedendo però la notifica al debitore e l’indicazione del credito pignorato . Un’altra questione affrontata dai giudici riguarda l’estensione del vincolo anche alle somme future accreditate durante i 60 giorni: alcune pronunce (Cass. 2015 n. 2857) ritenevano che l’atto vincolasse solo le somme esistenti al momento della notifica, ma altre (Arbitro bancario finanziario 2014/4139) hanno esteso il vincolo alle somme maturate nel periodo . La Cassazione 2025 ha risolto la controversia confermando la durata massima del vincolo a 60 giorni.
Il pignoramento presso terzi deve inoltre rispettare i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c.. La riforma del 2022 (D.L. 115/2022 convertito in L. 142/2022) ha aumentato il cosiddetto minimo vitale: oggi le somme dovute a titolo di pensione o indennità similari non possono essere pignorate per un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . Solo la parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto per tributi e altri crediti . Inoltre, se la pensione è accreditata su un conto bancario, l’impignorabilità riguarda l’equivalente di tre volte l’assegno sociale per somme preesistenti al pignoramento . La Corte costituzionale (sentenza n. 216/2025) ha ribadito la legittimità di tali limiti, distinguendo tra il regime generale dell’art. 545 c.p.c. e la speciale disciplina dell’INPS che consente il recupero di contributi omessi nella misura di un quinto con garanzia del minimo pensionistico .
1.3 Rateizzazione delle cartelle e riforma del sistema di riscossione
L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di dilazionare il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. La riforma della riscossione (D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, entrato in vigore l’8 agosto 2024) ha riscritto la disciplina, introducendo due tipologie di rateizzazioni:
- Rateizzazioni su semplice richiesta: il contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economica può chiedere la dilazione per importi iscritti a ruolo fino a 120 mila euro. Le istanze presentate nel 2025 e 2026 consentono fino a 84 rate mensili (7 anni); le richieste del 2027‑2028 consentono 96 rate; dal 2029 si passerà a 108 rate . L’istanza può essere presentata online attraverso il servizio “Rateizza adesso” o via PEC agli sportelli AdeR .
- Rateizzazioni documentate: per importi superiori a 120 mila euro o per richiedere più rate rispetto al limite su semplice richiesta, il contribuente deve allegare documentazione attestante la temporanea difficoltà (ISEE per persone fisiche, indici di liquidità e Alfa per imprese, indice Beta per condomini). In questi casi, il piano può arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni) . Le Pubbliche amministrazioni devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la carenza di liquidità .
Il Decreto del 27 dicembre 2024 (emanato dal MEF) ha stabilito i modelli e le modalità operative; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un video e una guida aggiornati, sottolineando che rientrano nell’ambito della rateizzazione anche le somme iscritte a ruolo dai comuni, salvo diversa opzione comunicata all’AdeR . La riforma prevede un progressivo aumento del numero massimo di rate, che mira a favorire la sostenibilità dei piani di pagamento per i contribuenti in difficoltà.
1.4 Definizioni agevolate e riammissione alla rottamazione-quater
La Definizione agevolata, nota come “rottamazione-quater”, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione al 31 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. La scadenza originaria per la presentazione della domanda era il 30 aprile 2023; i pagamenti potevano essere effettuati in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni.
Molti contribuenti sono decaduti dal beneficio per mancato pagamento di una o più rate. Il decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) convertito nella legge n. 15/2025 ha introdotto la possibilità di riammissione. Possono presentare domanda coloro che avevano aderito alla rottamazione-quater ma non hanno pagato in tutto o in parte le rate scadute al 31 dicembre 2024; la richiesta doveva essere inviata entro il 30 aprile 2025 . I soggetti riammessi possono scegliere tra:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale (fino a 10 rate) con scadenze: 31 luglio 2025; 30 novembre 2025; poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026‑2027 .
L’adesione alla riammissione comporta la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora già calcolati, ma non delle spese di riscossione. In caso di mancato pagamento delle nuove rate, il contribuente decade definitivamente dal beneficio e i versamenti effettuati vengono trattenuti a titolo di acconto .
1.5 Discarico automatico dei carichi iscritti a ruolo
Uno dei problemi più rilevanti della riscossione è la presenza di un enorme “magazzino” di crediti difficilmente recuperabili (oltre 1.200 miliardi di euro). La legge di delega fiscale n. 111/2023 e il successivo decreto attuativo hanno introdotto il discarico automatico: a partire dal 1° gennaio 2026, i carichi affidati alla riscossione da oltre cinque anni e ritenuti definitivamente irricevibili saranno automaticamente restituiti all’ente creditore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà più procedere alla riscossione e il creditore dovrà decidere se eliminare il debito o riaffidarlo a un nuovo concessionario .
Il discarico automatico non è un condono: i debiti non vengono cancellati per legge, ma vengono restituiti al creditore con la dicitura di inesigibilità. Sarà poi l’ente (Comune, INPS, Agenzia delle Entrate) a scegliere se rinunciare definitivamente al credito o se avviare una nuova procedura di recupero, tenendo conto dei costi e delle probabilità di recupero . Per i contribuenti, il vantaggio è che le cartelle particolarmente datate e inesigibili non compariranno più negli estratti di ruolo e non potranno essere utilizzate per pignoramenti o ipoteche, ma fino alla restituzione resta possibile la riscossione.
1.6 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Codice della crisi)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022, ha riformato la disciplina del sovraindebitamento introdotta dalla legge 3/2012. Per i geometri e, più in generale, per i professionisti e le persone fisiche non fallibili, sono previste quattro procedure principali :
- Concordato minore: riservato all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, al libero professionista e alle start‑up innovative. Non possono accedervi coloro che sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti, che hanno beneficiato dell’esdebitazione più di due volte o che hanno compiuto atti diretti a frodare i creditori . La proposta può suddividere i creditori in classi e prevede il pagamento parziale dei debiti con eventuale apporto di risorse esterne. È autorizzata dal tribunale e permette la continuazione dell’attività professionale .
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinata esclusivamente ai consumatori (persone fisiche che non svolgono attività d’impresa). Permette di proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità di soddisfacimento, anche parziale; non è ammessa se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode .
- Liquidazione controllata dei beni: accessibile a tutti i debitori sovraindebitati quando non è praticabile il concordato minore o la ristrutturazione. Consiste nella liquidazione dei beni mobili e immobili sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale, con distribuzione ai creditori secondo l’ordine di prelazione .
- Esdebitazione del debitore incapiente: consentita una sola volta nella vita alle persone fisiche meritevoli che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura. È subordinata all’obbligo di pagare i debiti entro quattro anni se sopravvengono utilità rilevanti .
- Procedure familiari: consentono ai membri della stessa famiglia conviventi o con origine comune del sovraindebitamento di presentare un unico progetto di risoluzione. Quando uno dei debitori non è consumatore, si applicano le regole del concordato minore .
Queste procedure rappresentano un importante strumento per i professionisti sovraindebitati perché permettono di bloccare le azioni esecutive, ridurre il debito in base alla propria capacità di pagamento e ottenere, in alcuni casi, la liberazione totale dalle obbligazioni (esdebitazione).
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto e quali sono i diritti del contribuente
Quando ricevi un atto di riscossione o una richiesta di pagamento (che si tratti di cartella, avviso di addebito INPS, intimazione di pagamento o atto di pignoramento), è essenziale sapere cosa fare e quali sono i tuoi diritti. Questa sezione illustra il percorso tipico, i termini per agire e i documenti da controllare. Ricorda che ogni atto ha tempistiche specifiche e la mancanza di una contestazione tempestiva può impedire di far valere le tue ragioni.
2.1 Cartella di pagamento e avviso di accertamento
Una cartella di pagamento è il documento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento di tributi (imposte, IVA, tasse), sanzioni amministrative o contributi previdenziali iscritti a ruolo. La cartella deve contenere l’indicazione dell’ente creditore, dell’imposta o del contributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi. Alcuni enti (INPS per i contributi, INAIL, e le casse professionali come CIPAG) emettono avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo in luogo della cartella.
Termini per impugnare:
- Ricorso tributario: per le cartelle riferite a imposte e tributi, il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nello stesso termine può chiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Se non si impugna, la cartella diventa definitiva.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: per i contributi previdenziali CIPAG o INPS, l’avviso di addebito può essere impugnato davanti al Tribunale del lavoro entro 40 giorni. L’opposizione sospende l’efficacia esecutiva dell’avviso, ma occorre allegare motivi specifici (difetto di iscrizione, prescrizione, mancanza di prova dell’obbligo).
- Riesame in autotutela: prima di impugnare si può chiedere all’ente creditore l’annullamento in autotutela in presenza di errori di calcolo, doppia imposizione o prescrizione. L’istanza non sospende i termini per ricorrere.
2.2 Intimazione di pagamento e preavviso di fermo o ipoteca
Dopo la cartella, se il contribuente non paga o non chiede la rateizzazione, l’AdeR può notificare un’intimazione di pagamento (ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973), con la quale concede 5 giorni per saldare prima di avviare l’esecuzione. Successivamente può:
- Iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per crediti superiori a 5.000 euro (art. 77 D.P.R. 602/1973). L’atto deve essere notificato con preavviso di 30 giorni. Può essere contestato dinanzi al giudice competente se l’importo è inferiore, se l’immobile è prima casa o se vi sono errori formali.
- Disporre il fermo amministrativo dei veicoli (art. 86). Anche in questo caso deve essere inviato un preavviso e l’atto può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario per gravi motivi (ad esempio se il veicolo è strumentale all’attività professionale).
- Procedere al pignoramento presso terzi (artt. 72, 72‑bis, 72‑ter) o al pignoramento immobiliare. Il pignoramento presso terzi consente di bloccare il conto corrente, pignorare stipendi o crediti vantati da clienti. Come visto, il terzo deve versare le somme entro 60 giorni e il vincolo si estingue se non viene eseguito .
2.3 Notifica del pignoramento e intervento del terzo
L’atto di pignoramento esattoriale deve indicare:
- l’ammontare del credito per cui si procede e la relativa iscrizione a ruolo;
- l’ordine al terzo di non pagare al debitore ma di versare le somme al concessionario (indicando termini e modalità);
- l’intimazione al debitore di non compiere atti diretti a sottrarre i crediti e l’avvertimento delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni.
La notifica deve essere effettuata sia al terzo sia al debitore. Il terzo (banca, datore di lavoro, committente) diventa custode delle somme e, se non paga entro i termini, può essere ritenuto personalmente responsabile fino alla concorrenza del credito. Per i crediti di lavoro e di pensione valgono i limiti dell’art. 545 c.p.c. e le ulteriori tutele previste dalla Corte costituzionale .
2.4 Pignoramento del conto corrente: termini e diritti del debitore
Nel caso in cui il pignoramento riguardi un conto corrente, il debitore ha diritto a:
- ricevere notifica dell’atto: in mancanza, il pignoramento è nullo e può essere annullato su opposizione.
- ottenere la liberazione del conto se il terzo (banca) non paga entro 60 giorni . In tal caso l’agente della riscossione deve procedere con l’espropriazione ordinaria.
- invocare i limiti di impignorabilità: il saldo fino a tre volte l’assegno sociale non è pignorabile se l’accredito è precedente al pignoramento; per le pensioni il limite è pari al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 euro .
- Opporsi all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica, deducendo vizi formali, prescrizione del credito, difetto di notifica della cartella, carenza di titolo o violazione dei limiti.
2.5 La procedura di rateizzazione: come presentare la domanda
Se non si intende contestare la cartella ma si desidera pagare in modo dilazionato, è possibile presentare un’istanza di rateizzazione.
2.5.1 Domanda su semplice richiesta
- Requisiti: importi iscritti a ruolo fino a 120 mila euro per ciascuna richiesta; dichiarazione di temporanea difficoltà economico‑finanziaria.
- Numero di rate: per le istanze presentate nel 2025‑2026 fino a 84 rate mensili; nel 2027‑2028 fino a 96 rate; dal 2029 fino a 108 rate .
- Procedura: accesso al servizio “Rateizza adesso” tramite SPID, CIE o CNS; selezione degli atti da dilazionare; scelta del numero di rate; invio telematico. In alternativa, presentazione di modulistica via PEC o allo sportello .
- Effetti: la presentazione della domanda sospende la riscossione fino alla decisione dell’agenzia. Se la richiesta viene accolta, il contribuente riceve il piano di ammortamento e le bollettine. Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e l’intero importo diventa immediatamente esigibile.
2.5.2 Domanda documentata
- Requisiti: importi superiori a 120 mila euro o richiesta di rate oltre il limite su semplice richiesta.
- Documentazione: per le persone fisiche è richiesto l’ISEE; per imprese e professionisti indici di liquidità e Alfa; per condomini indice Beta; per le pubbliche amministrazioni, dichiarazione del rappresentante legale che attesti la carenza di liquidità .
- Numero di rate: fino a 120 rate mensili (10 anni) . In caso di importi particolarmente elevati, l’AdeR può richiedere garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa).
- Procedura: presentazione della domanda tramite modulistica, con allegazione della documentazione. L’agenzia effettua una valutazione della situazione economica; se i requisiti sono soddisfatti, emette il provvedimento di accoglimento.
2.6 La definizione agevolata (rottamazione) e la riammissione
Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare la domanda nei termini previsti e attendere la comunicazione delle somme da pagare. Dopo la scadenza della rottamazione‑quater, il decreto Milleproroghe 2024 ha consentito la riammissione per i decaduti: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 . Ai sensi dell’art. 4 del decreto, il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate secondo il calendario 2025‑2027 . Per ciascun pagamento si applica un interesse del 2% annuo calcolato sulle rate successive alla prima.
In caso di adesione, le sanzioni e gli interessi di mora vengono cancellati, ma restano dovuti i diritti di notifica e l’aggio. Se il debitore non paga una rata, decade e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto .
2.7 Come funziona il discarico automatico
Dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione effettuerà annualmente una verifica sui carichi iscritti a ruolo da più di cinque anni. Se il carico è dichiarato inesigibile, l’Agenzia restituirà la cartella all’ente creditore con una relazione che attesta le ragioni di inesigibilità. L’ente potrà decidere di cancellare il debito o di riaffidarlo a un nuovo concessionario . Per il contribuente, ciò significa che i debiti più vecchi e difficilmente recuperabili non genereranno più pignoramenti o fermi. Tuttavia il debito non viene condonato e potrebbe riemergere se l’ente decide di procedere, perciò è consigliabile monitorare l’estratto di ruolo.
2.8 Avvio delle procedure di sovraindebitamento
Se i debiti sono troppo elevati per essere pagati tramite rateizzazione o rottamazione, è possibile valutare l’accesso alle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi. L’iter prevede:
- Nomina del gestore della crisi da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il professionista analizza la situazione patrimoniale e reddituale del debitore e propone la procedura più idonea (concordato minore, ristrutturazione, liquidazione o esdebitazione).
- Deposito del piano o della proposta al tribunale competente (monocratico). Il tribunale verifica l’ammissibilità e concede, se necessario, misure protettive (sospensione delle azioni esecutive e cautelari).
- Votazione dei creditori e omologa: nel concordato minore i creditori votano il piano; nella ristrutturazione il giudice verifica la fattibilità; nella liquidazione i creditori sono soddisfatti con la vendita dei beni; nell’esdebitazione il giudice verifica la meritevolezza.
- Esecuzione della procedura: pagamento delle somme previste, distribuzione ai creditori, eventuale esdebitazione finale.
Il ruolo dell’Avv. Monardo come gestore della crisi e negoziatore è fondamentale per predisporre un piano credibile e ottenere l’omologa.
3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito
In questa sezione esaminiamo le principali difese a disposizione del geometra debitore e le strategie per ridurre o eliminare il debito. Non esiste una soluzione unica: occorre valutare il tipo di debito, l’anzianità, la documentazione, la presenza di vizi formali e la capacità di pagamento. Affidarsi a un professionista esperto permette di individuare la strada più efficace.
3.1 Contestazione dei contributi CIPAG
Come visto, l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla CIPAG è presunto per tutti gli iscritti all’albo . Tuttavia è possibile contestare l’avviso di addebito nelle seguenti ipotesi:
- Prescrizione: i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni; se la Cassa emette l’avviso oltre tale termine, è possibile eccepire la prescrizione in opposizione.
- Vizi formali dell’avviso: mancanza di sottoscrizione digitale, omessa indicazione del periodo contributivo, errore di notifica.
- Prova della cessazione dell’attività: se il geometra dimostra di non esercitare più la professione (trasferimento all’estero, cancellazione dall’albo, attività diversa) può chiedere la cancellazione retroattiva e l’annullamento dei contributi richiesti. Occorre fornire prova documentale (raccomandate di cancellazione, dichiarazioni fiscali).
- Ravvedimento operoso: in presenza di debiti contributivi si può regolarizzare spontaneamente beneficiando della riduzione delle sanzioni. La CIPAG consente dilazioni e rateizzazioni del debito previdenziale con piani fino a 60 mesi (5 anni) e possibilità di sospensione in presenza di gravi difficoltà.
3.2 Impugnazione della cartella e dell’avviso di addebito
Una volta ricevuta la cartella o l’avviso di addebito, è fondamentale verificare:
- Validità della notifica: se l’atto non è stato notificato correttamente (mancata raccomandata, notificazione ad un indirizzo errato, consegna a persona non abilitata) può essere annullato su eccezione.
- Prescrizione: i tributi si prescrivono generalmente in 10 anni (tributi erariali) o 5 anni (tributi locali); le sanzioni amministrative in 5 anni; i contributi previdenziali in 5 anni. Se l’ente ha emesso la cartella dopo la prescrizione, occorre eccepirlo.
- Estratto di ruolo: richiedere l’estratto consente di verificare la presenza di cartelle datate, già pagate o annullate. Grazie al discarico automatico, le cartelle con più di cinque anni potranno essere restituite all’ente .
- Vizi di motivazione: la cartella deve contenere l’indicazione del titolo (avviso di accertamento, sentenza, liquidazione); in mancanza, è nulla.
Se sussistono questi vizi, occorre presentare ricorso nei termini. In caso di errori formali è possibile che l’ente provveda in autotutela all’annullamento; tuttavia conviene sempre depositare il ricorso per evitare decadenze.
3.3 Sospensione dell’esecutività e opposizione all’esecuzione
Per evitare il pignoramento, è possibile chiedere al giudice tributario o al tribunale la sospensione dell’atto. La sospensione può essere:
- Cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992): la commissione tributaria, su richiesta, può sospendere la cartella se sussiste il fumus boni iuris (la fondatezza del ricorso) e il pericolo nel ritardo. Il giudice può subordinare la sospensione al deposito di una garanzia.
- In sede di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): davanti al giudice dell’esecuzione, il debitore può chiedere la sospensione del pignoramento dimostrando l’inesistenza del credito o l’illegittimità del titolo. È possibile sollevare eccezioni relative alla prescrizione, al difetto di notifica della cartella o all’applicazione errata delle soglie di impignorabilità.
In ambito previdenziale (avvisi CIPAG/INPS) l’opposizione va proposta al tribunale del lavoro; il giudice può sospendere l’esecuzione se ravvisa serie possibilità di accoglimento del ricorso.
3.4 Trattative con fisco e banche: accordo transattivo e piano di rientro
Negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con le banche è spesso la soluzione più rapida per evitare l’aggravarsi del debito. Le possibilità includono:
- Rateizzazione personalizzata: come visto, la riforma consente piani fino a 120 rate. Si può proporre un piano più corto con rata sostenibile e proporre un piano di garanzie (ipoteca volontaria, fideiussione).
- Transazione fiscale: l’art. 182-ter della legge fallimentare (oggi art. 88 del Codice della crisi) permette a imprenditori in crisi di proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale del credito erariale in sede di concordato o accordo di ristrutturazione; l’ente può accettare una falcidia sulle sanzioni e sugli interessi. Anche le banche possono accettare un saldo e stralcio.
- Saldi e stralci con banche e finanziarie: in presenza di esposizioni bancarie, l’avvocato può trattare con l’istituto proponendo un pagamento ridotto a fronte dell’estinzione definitiva; la banca è più propensa ad accettare se il debitore dimostra la propria difficoltà economica e la presenza di procedure concorsuali.
- Piano di rientro: con i creditori privati (fornitori, locatori) si può concordare un piano di rientro dilazionato e sottoscrivere un accordo con rinuncia agli interessi moratori. È opportuno formalizzare l’accordo per iscritto.
3.5 Utilizzo delle procedure di sovraindebitamento
Se il totale dei debiti supera le capacità di pagamento o se ci sono più creditori che hanno avviato esecuzioni, le procedure di sovraindebitamento offrono una protezione organica. Il primo passo è rivolgersi a un OCC e nominare un gestore della crisi. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo è possibile predisporre:
- Concordato minore: prevede un piano che garantisca ai creditori il massimo soddisfacimento possibile; può includere la cessione di beni, l’apporto di terzi, la continuazione dell’attività. Occorre ottenere il voto favorevole della maggioranza dei creditori e l’omologa del tribunale.
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore presenta un piano che può prevedere la falcidia del capitale, il pagamento in percentuale dei debiti non privilegiati e il mantenimento dell’abitazione principale. Non è richiesta la votazione ma occorre l’approvazione del giudice.
- Liquidazione controllata: si procede alla vendita dei beni non essenziali del debitore; al termine, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti insoddisfatti).
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente a chi non può pagare nulla di ottenere la cancellazione integrale dei debiti senza procedura liquidatoria, a condizione di essere meritevole e non avere utilità future .
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, saldi e stralci
In questo capitolo approfondiamo le soluzioni che permettono di ridurre notevolmente il debito grazie a norme di favore. Le rottamazioni e le definizioni agevolate sono strumenti periodici, introdotti dal legislatore per favorire l’emersione di debiti e aumentare il gettito; è fondamentale cogliere i termini e le condizioni per non perdere l’opportunità.
4.1 Definizione agevolata (rottamazione-quater)
La rottamazione-quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. I vantaggi sono:
- Azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora;
- Possibilità di pagare in un’unica soluzione o fino a 18 rate (5 anni);
- Calcolo degli interessi di dilazione al 2% annuo solo sulle rate successive alla prima;
- Nessuna possibilità di iscrivere ipoteche o fermi se si rispettano le scadenze.
Per aderire occorreva presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 e pagare la prima rata entro il 31 ottobre 2023. Chi non ha pagato in tempo è decaduto. La riammissione 2025 ha dato una seconda chance: domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027 .
4.2 Rottamazione-quinquies e altre definizioni future
Nel 2025 e 2026 il legislatore ha ipotizzato una rottamazione-quinquies da inserire nella legge di bilancio 2026. Secondo le bozze circolate (non ancora ufficializzate), potrebbero essere ammessi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con pagamento del capitale e delle spese in 54 rate su 4 anni e presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026. Poiché la normativa non è ancora definitiva al gennaio 2026, si raccomanda di monitorare i provvedimenti successivi.
4.3 Saldo e stralcio e transazione fiscale
Per i contribuenti con indicatori ISEE inferiori a 20.000 euro o in gravi difficoltà economiche è prevista, periodicamente, la procedura di saldo e stralcio: è stata attivata nel 2019 e potrebbe essere riproposta. Consiste nel pagamento di una percentuale ridotta (16%, 20% o 35% del debito) in base al reddito. Per ora non sono previste nuove edizioni, ma l’esperienza insegna che il legislatore può reintrodurla.
La transazione fiscale (art. 182-ter l.f.) è un istituto permanente: nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre all’Erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale dei loro crediti. La proposta deve assicurare un trattamento non inferiore a quello offerto agli altri creditori e deve essere accompagnata da una relazione attestativa. L’accettazione avviene con la votazione dei creditori o con l’omologa del tribunale.
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un debito fiscale o bancario senza una guida può portare a errori che aggravano la situazione. Ecco gli sbagli più frequenti e come evitarli:
- Ignorare le notifiche: non ritirare raccomandate o non aprire PEC non evita la notifica. La notifica perfezionata per compiuta giacenza produce effetti anche se non si ritira la raccomandata. Occorre sempre ritirare gli atti e consultarli con un professionista.
- Pagare senza verificare: effettuare pagamenti spontanei senza controllare la legittimità del titolo può precludere la possibilità di ricorso. Prima di pagare, verifica se la cartella è prescritta o viziata.
- Affidarsi a formule standard: scaricare moduli generici da internet per presentare ricorsi può essere pericoloso. Le contestazioni vanno personalizzate e basate su elementi concreti.
- Confondere scadenze: le cartelle CIPAG e INPS hanno termini diversi rispetto alle cartelle tributarie; il pignoramento 72‑bis dura 60 giorni , mentre un pignoramento ordinario segue altre regole. Annotare le date e affidarsi a un avvocato aiuta a non perdere termini.
- Non richiedere l’estratto di ruolo: senza l’estratto non si conosce la situazione completa dei debiti. Grazie al discarico automatico si possono individuare le cartelle che verranno cancellate .
- Sottovalutare l’importanza della documentazione: per ottenere la rateizzazione o per accedere al sovraindebitamento occorre dimostrare la difficoltà economica (ISEE, bilanci, stato patrimoniale). Non preparare i documenti in tempo può comportare il rigetto della domanda.
- Agire da soli contro banche e fisco: la materia è complessa e un errore procedurale può costare caro. È sempre consigliabile farsi assistere da professionisti esperti che conoscono la prassi degli uffici e le ultime sentenze.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, di seguito riportiamo alcune tabelle di sintesi relative alle norme, ai termini e agli strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave, numeri e date per una rapida panoramica.
6.1 Principali norme e riferimenti
| Norma | Contenuto principale | Fonte/aggiornamento |
|---|---|---|
| Art. 5 Statuto CIPAG | Iscrizione obbligatoria per geometri iscritti all’Albo, anche senza continuità, con presunzione di esercizio professionale | Statuto CIPAG 19/12/2017‑28/04/2022 |
| Cass. ord. 8825/2025 | Obbligo contributivo automatico; irrilevanza dell’attività occasionale | Corte di Cassazione 2025 |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento diretto presso terzi; ordine di pagamento entro 60 giorni; estinzione del vincolo in caso di mancato pagamento | Testo aggiornato al 1/1/2025 |
| Cass. 30214/2025 | Il pignoramento 72‑bis perde efficacia dopo 60 giorni se il terzo non paga | Corte di Cassazione 16/11/2025 |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di impignorabilità: doppio assegno sociale minimo 1.000 euro; pignoramento del quinto per tributi | D.L. 115/2022 conv. L. 142/2022 |
| Corte cost. n. 216/2025 | Legittimità del prelievo di un quinto sulle pensioni per recupero contributi INPS, con garanzia del minimo vitale | Corte Costituzionale 2025 |
| Art. 19 D.P.R. 602/1973 (riformato) | Rateizzazione: 84 rate per istanze 2025‑26, 96 rate per 2027‑28, 108 dal 2029; fino a 120 rate per richieste documentate | D.Lgs. 110/2024 |
| Riammissione rottamazione-quater | Domanda entro 30 aprile 2025; pagamento unico 31 luglio 2025 o 10 rate fino al 2027 | L. 15/2025 |
| Discarico automatico | Restituzione dei carichi inesigibili oltre 5 anni a partire dal 1/1/2026 | Delega fiscale 111/2023 e decreti attuativi |
| Procedure sovraindebitamento | Concordato minore, ristrutturazione del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione; requisiti e limiti | D.Lgs. 14/2019 |
6.2 Scadenze principali per il contribuente
| Atto o procedura | Termine di contestazione/pagamento | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso contro cartella/avviso | 60 giorni (tributi), 40 giorni (contributi CIPAG/INPS) | D.Lgs. 546/1992; art. 24 L. 689/1981 |
| Presentazione istanza rateizzazione (importi ≤ 120 mila €) | Nessuna scadenza fissa; possibile dal momento della notifica; max 84 rate per istanze 2025‑26 | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Rateizzazione documentata (> 120 mila €) | Presentabile in qualsiasi momento; fino a 120 rate | Art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Riammissione rottamazione-quater | Presentazione domanda entro 30 aprile 2025; pagamento entro 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 30 novembre 2027 | L. 15/2025 |
| Scadenza rate rottamazione-quater | 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (per 18 rate originarie) | L. 197/2022 |
| Impugnazione pignoramento presso terzi | 20 giorni dalla notifica (opposizione esecutiva) | Art. 617 c.p.c. |
| Durata vincolo pignoramento 72‑bis | 60 giorni se il terzo non paga; poi occorre pignoramento ordinario | Cass. 30214/2025 |
| Discarico automatico | Verifica annuale a partire dal 1/1/2026; cartelle oltre 5 anni restituiti | Delega fiscale 111/2023 |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Sono un geometra iscritto all’albo ma non esercito la professione in modo continuativo: devo iscrivermi alla CIPAG?
Sì. L’art. 5 dello statuto della Cassa prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti i geometri iscritti all’albo che esercitano anche senza continuità . L’esercizio si presume per gli iscritti, salvo prova contraria. Se hai cessato l’attività devi fornire prova documentale (cancellazione dall’albo, trasferimento all’estero) per evitare i contributi. - Ho ricevuto un avviso di pagamento CIPAG per anni in cui non ho fatturato: posso oppormi?
È possibile impugnare l’avviso dinanzi al tribunale del lavoro entro 40 giorni. Puoi eccepire la prescrizione (5 anni) o dimostrare la cessazione dell’attività. In assenza di elementi documentali, la Cassazione considera irrilevante la mancanza di reddito. - La cartella esattoriale è stata notificata via posta a un indirizzo diverso dal mio domicilio: è valida?
La notifica è valida solo se viene eseguita all’indirizzo anagrafico o al domicilio fiscale. Se l’indirizzo è errato e non hai ricevuto la raccomandata, puoi eccepire la nullità in ricorso. Ricorda di controllare sempre l’indirizzo registrato presso l’Agenzia delle Entrate. - Dopo quanto tempo i debiti fiscali si prescrivono?
In linea generale i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES) si prescrivono in 10 anni, mentre tributi locali e multe in 5 anni. I contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni. Ogni interruzione (notifica di atti o pagamenti) fa ripartire il termine. - Posso bloccare il pignoramento del conto corrente se non sono stati rispettati i 60 giorni dell’art. 72‑bis?
Sì. La Cassazione ha stabilito che se il terzo non versa le somme entro 60 giorni il pignoramento perde efficacia e l’AdeR deve procedere con l’espropriazione ordinaria . Se il conto è ancora bloccato, puoi chiedere la liberazione all’agenzia o presentare un’opposizione. - Ho una pensione di 1.200 euro: quanto può essere pignorato per debiti fiscali?
Secondo l’art. 545 c.p.c., la parte non pignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale, con minimo 1.000 euro . Su una pensione di 1.200 euro, 1.000 euro sono intangibili; i restanti 200 euro sono pignorabili fino a un quinto (40 euro). Se il pagamento avviene su conto corrente, sono impignorabili le somme accreditate fino al triplo dell’assegno sociale . - Sono decaduto dalla rottamazione-quater: posso rientrare nella definizione?
La legge 15/2025 ha previsto la riammissione per chi non ha versato le rate entro il 31 dicembre 2024. Dovevi presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027 . Chi non ha rispettato questi termini non può essere riammesso e dovrà utilizzare altri strumenti (rateizzazione o procedure di sovraindebitamento). - Posso richiedere la rateizzazione se ho debiti superiori a 120 mila euro?
Sì, ma dovrai presentare una domanda documentata allegando l’ISEE (per persone fisiche) o indici finanziari (per imprese). Se l’agenzia accetta, potrai ottenere fino a 120 rate mensili . - Cosa succede se non pago una rata della rateizzazione?
Se non paghi 5 rate anche non consecutive, decadi dal beneficio e l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile. Non potrai richiedere una nuova rateizzazione per gli stessi debiti e l’AdeR potrà avviare l’esecuzione. - È vero che i debiti vecchi di oltre cinque anni verranno cancellati automaticamente?
Dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restituirà agli enti i carichi inesigibili da oltre cinque anni . L’ente potrà decidere se cancellare il debito o riaffidarlo. Non si tratta di un condono: fino al discarico l’AdeR può continuare a riscuotere. - Come posso dimostrare la mia temporanea difficoltà economica per ottenere la rateizzazione su semplice richiesta?
Devi dichiarare sotto la tua responsabilità di essere in temporanea difficoltà. Non è necessario allegare documenti per importi fino a 120 mila euro. Tuttavia, l’agenzia può controllare i tuoi redditi e verificare la veridicità della dichiarazione. - Se presento una richiesta di rateizzazione, posso comunque impugnare la cartella?
La presentazione della domanda di rateizzazione non comporta rinuncia all’impugnazione. Puoi comunque presentare ricorso entro i termini. Tuttavia, se la rateizzazione viene accolta e tu versi le rate, stai di fatto riconoscendo il debito; è quindi opportuno valutare con il professionista l’opportunità di ricorso prima di rateizzare. - Cosa succede alle cartelle affidate a Equitalia (oggi AdeR) prima del 2000?
Molte di queste cartelle potrebbero essere prescritte o inesigibili. Con il discarico automatico 2026, se hanno più di cinque anni e sono inesigibili, verranno restituite all’ente. È consigliabile verificare l’estratto di ruolo e valutare un’eventuale opposizione per prescrizione. - Posso includere i debiti bancari nel concordato minore?
Sì. Nel concordato minore puoi includere debiti bancari, fiscali e commerciali. Le banche parteciperanno alla procedura come creditori chirografari (salvo eventuali ipoteche) e dovranno votare il piano. È spesso possibile negoziare uno stralcio significativo. - Perdo la mia casa se accedo alla liquidazione controllata?
Nella liquidazione controllata tutti i beni del debitore (ad eccezione di quelli impignorabili come i beni necessari per vivere e lavorare) confluiscono nella procedura. L’abitazione può essere venduta, ma il debitore può chiedere di mantenerla se è bene strumentale all’attività o se esistono minorenni o disabili. Ogni caso è valutato dal giudice. - Cosa succede se nel 2026 verrà approvata una nuova rottamazione?
È possibile che la legge di bilancio 2026 introduca la “rottamazione‑quinquies”. In tal caso potrebbero essere ammessi debiti affidati fino al 31 dicembre 2023 con pagamento in 54 rate. Per ora la normativa non è definitiva, quindi occorre attendere i provvedimenti. - È possibile opporsi al fermo amministrativo del mio veicolo?
Puoi opporsi se il veicolo è strumentale alla tua attività professionale (ad esempio per raggiungere i cantieri) o se il credito è prescritto o viziato. È necessario presentare ricorso al giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica del fermo. - Quali vantaggi offre la procedura familiare di sovraindebitamento?
Permette ai membri della stessa famiglia di presentare un unico piano, riducendo costi e tempi. È utile quando i debiti hanno origine comune (ad esempio un mutuo intestato a entrambi i coniugi). Se uno dei debitori è consumatore e l’altro professionista, si applicano le regole del concordato minore .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto economico delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su dati ipotetici. Le cifre non rappresentano importi ufficiali ma servono a illustrare i meccanismi di calcolo.
8.1 Calcolo delle rate in un piano di rateizzazione
Supponiamo che un geometra abbia un debito fiscale di 60.000 euro. Con la riforma del 2024 può chiedere:
- Rateizzazione su semplice richiesta (84 rate): la rata mensile sarà pari a 60.000 / 84 ≈ 714,29 euro (al netto di interessi). Se invece chiede più di 84 rate o l’importo supera 120 mila euro, dovrà presentare una domanda documentata.
- Rateizzazione documentata (120 rate): la rata mensile sarà pari a 60.000 / 120 = 500 euro.
Ricorda che sulle rate si applica l’interesse del 2% e che l’omesso pagamento di cinque rate comporta la decadenza.
8.2 Pignoramento della pensione
Immaginiamo un geometra pensionato con un assegno mensile di 1.800 euro. Ai sensi dell’art. 545 c.p.c., la quota non pignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale, con minimo 1.000 euro . Attualmente l’assegno sociale è circa 515 euro, quindi due volte l’assegno sociale è 1.030 euro ma si applica il minimo di 1.000 euro. Pertanto:
- Quota non pignorabile: 1.000 euro;
- Parte pignorabile: 1.800 – 1.000 = 800 euro;
- Somma pignorabile (un quinto per tributi): 800 × 20% = 160 euro.
In caso di debiti fiscali o contributivi, l’agente potrà trattenere ogni mese 160 euro dalla pensione. Se la pensione viene accreditata sul conto corrente, la banca dovrà lasciare sul conto un importo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1.545 euro) come saldo impignorabile .
8.3 Contributi CIPAG su reddito professionale
I contributi alla CIPAG si compongono di un contributo soggettivo (percentuale sul reddito professionale), un contributo integrativo (percentuale sulle fatture) e un contributo di maternità. Per semplicità ipotizziamo che per il 2026 il contributo soggettivo sia il 18% del reddito e il contributo integrativo il 5%. Se il geometra ha un reddito professionale di 50.000 euro e un volume d’affari di 50.000 euro, dovrà versare:
- Contributo soggettivo: 50.000 × 18% = 9.000 euro;
- Contributo integrativo: 50.000 × 5% = 2.500 euro;
- Totale contributi: 11.500 euro, più il contributo di maternità (circa 50 euro).
Se l’attività è avviata da poco, si applicano i contributi minimi (circa 2.000 euro annui soggettivi e 800 euro integrativi). È possibile versare i contributi in quattro rate trimestrali.
8.4 Effetto della riammissione alla rottamazione-quater
Supponiamo un debito di 20.000 euro affidato alla riscossione. Con la rottamazione-quater vengono cancellate sanzioni e interessi (assumiamo 5.000 euro di sanzioni e 3.000 euro di interessi). Resta dovuto il capitale di 20.000 euro e le spese di notifica (es. 300 euro).
Se il contribuente aveva aderito ma è decaduto per mancato pagamento, con la riammissione deve:
- presentare la domanda entro il 30 aprile 2025;
- pagare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 (20.300 euro) oppure in 10 rate: le prime due da 2.030 euro entro il 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025, le successive otto da 2.030 euro ogni 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026‑2027 .
9. Conclusione
La gestione dei debiti fiscali e contributivi per un geometra richiede una conoscenza aggiornata delle norme e delle sentenze più recenti. Abbiamo visto come l’obbligo contributivo verso la CIPAG derivi dalla sola iscrizione all’albo e come la giurisprudenza ribadisca la presunzione di esercizio professionale. La disciplina della riscossione si è evoluta: il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis consente una procedura rapida ma è soggetto a rigorosi limiti temporali e di impignorabilità . La riforma del 2024 ha ampliato le possibilità di rateizzazione fino a 120 rate , mentre la riammissione alla rottamazione-quater ha offerto una seconda occasione a molti contribuenti . Dal 2026 il discarico automatico alleggerirà il magazzino dei debiti inesigibili .
Per i geometri sovraindebitati, le procedure del Codice della crisi offrono la possibilità di presentare piani di ristrutturazione, concordati minori e, nei casi estremi, ottenere l’esdebitazione . Tuttavia, l’accesso a tali procedure richiede un’attenta valutazione della propria situazione patrimoniale e la predisposizione di documenti precisi.
Agire tempestivamente è fondamentale: contestare una cartella entro i termini, richiedere la sospensione di un pignoramento, proporre una rateizzazione o un piano di rientro possono fare la differenza tra la perdita dei propri beni e la salvaguardia dell’attività professionale. Non aspettare di ricevere un pignoramento per cercare una soluzione: molti strumenti, come la rottamazione o la rateizzazione, si attivano solo su domanda entro precisi termini.
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