Copywriter con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Nel contesto economico attuale è sempre più frequente che professionisti della comunicazione – copywriter freelance o titolari di micro-agenzie – si trovino a fronteggiare debiti fiscali o bancari. Una gestione disordinata degli incassi, la mancata separazione tra conti personali e professionali, ritardi nei pagamenti dei clienti o investimenti non programmati possono generare sovraindebitamento: una situazione in cui le obbligazioni superano le disponibilità patrimoniali e reddituali e il debitore non riesce più a soddisfare puntualmente i propri creditori. La legge 3/2012 definisce “sovraindebitamento” come l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni in modo duraturo, con un conseguente squilibrio economico .

Il presente articolo, redatto con taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a gennaio 2026, mira a fornire una guida completa a chi svolge attività di copywriting e si trova gravato da cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti, ipoteche o interessi bancari eccessivi. Partendo dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, vengono analizzate le strategie difensive e gli strumenti agevolativi disponibili (dalla rateizzazione alle definizioni agevolate, dai piani del consumatore alla ristrutturazione dei debiti), con particolare attenzione alle recenti pronunce della Corte di Cassazione e alle novità legislative di fine 2025 (legge 15/2025 sulla riammissione alla Rottamazione‑quater e legge 199/2025 sulla Rottamazione‑quinquies). Il tutto con un linguaggio chiaro, rivolto a imprenditori, professionisti e privati, senza rinunciare alla precisione tecnica.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale in materia di diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Oltre ad assistere i debitori nella valutazione della propria posizione, l’Avv. Monardo effettua:

  • Analisi degli atti (cartelle di pagamento, intimazioni, pignoramenti) per individuare vizi formali e violazioni di legge.
  • Presentazione di ricorsi avanti alle Commissioni Tributarie o ai Tribunali civili per ottenere l’annullamento o la sospensione degli atti.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione e le banche per concordare piani di rientro o ristrutturazioni del debito.
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento, dalla redazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione sino all’eventuale esdebitazione finale.

Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo individua la strategia più idonea per bloccare fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti o iscrizioni a ruolo, salvaguardando nel contempo l’attività professionale del copywriter. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa contro fisco e banche richiede un’analisi accurata delle norme di legge, dei regolamenti e della giurisprudenza più recente. Di seguito vengono illustrate le principali fonti che regolano la riscossione dei tributi e la tutela del debitore.

Sovraindebitamento e Legge 3/2012

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 disciplina gli strumenti per la gestione delle crisi da sovraindebitamento. La legge permette alle persone fisiche, ai professionisti e alle microimprese non assoggettabili a fallimento di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. L’art. 6 definisce sovraindebitamento e individua il consumatore come colui che assume obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale . L’art. 7 stabilisce i presupposti di ammissibilità del piano: il debitore deve assicurare il pagamento integrale dei crediti privilegiati e può prevedere la falcidia di quelli ipotecari purché la quota corrisposta sia almeno pari al valore di liquidazione del bene .

Un elemento centrale è l’esdebitazione: a determinate condizioni (comportamento leale, collaborazione con l’OCC, mancanza di precedenti esdebitazioni negli otto anni), il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti. Tuttavia, l’esdebitazione non si applica a debiti per mantenimento, risarcimenti da fatto illecito, sanzioni penali o amministrative o tributi accertati successivamente . Questi istituti consentono ai copywriter sovraindebitati di ottenere una “seconda chance”, ma richiedono una puntuale verifica dei requisiti.

Notifiche, cartelle di pagamento e intimazioni (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 contiene le disposizioni sulla riscossione delle imposte. L’art. 25 disciplina la cartella di pagamento: essa deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quarto anno per il controllo formale; secondo anno per gli atti definitivi) e impone al contribuente di pagare entro 60 giorni, pena l’avvio della riscossione . Decorso tale termine, l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata.

L’art. 50 prevede che, trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, il concessionario debba notificare un’intimazione di pagamento con termine di 5 giorni . Se il contribuente non impugna l’intimazione, il debito si consolida: la Cassazione ha stabilito che la mancata opposizione all’intimazione preclude la contestazione dei vizi della precedente cartella .

Ipoteche e fermi amministrativi

L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente all’Agente della Riscossione di iscrivere una ipoteca sugli immobili del debitore decorsi 60 giorni dalla cartella, per un importo pari al doppio del debito. Il preavviso deve essere notificato al contribuente, il quale ha 30 giorni per pagare o proporre ricorso; l’ipoteca può essere iscritta anche prima del pignoramento, purché l’importo iscritto a ruolo sia almeno 20.000 € . Una recente ordinanza della Cassazione (n. 25456/2025) ha ribadito che il preavviso di ipoteca non deve indicare il singolo immobile, ma solo avvertire il debitore che, in caso di mancato pagamento, sarà iscritta ipoteca per un importo non superiore al doppio del credito .

Il fermo amministrativo dei veicoli è previsto dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973: dopo i 60 giorni dalla cartella, l’agente può disporre il fermo sui beni mobili registrati, previo preavviso che concede 30 giorni per il pagamento. Il fermo può essere evitato dimostrando che il veicolo è strumentale alla propria attività professionale . Nel 2025 la Cassazione ha precisato che il preavviso di fermo è impugnabile e non richiede la notifica dell’intimazione; la prova dell’utilizzo lavorativo del veicolo spetta al contribuente e non basta la semplice fattura .

Pignoramenti e pignoramento presso terzi

Gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 disciplinano il pignoramento presso terzi. Quando l’Agente della Riscossione pignora un conto corrente, la banca deve versare le somme presenti (e quelle che matureranno nei 60 giorni successivi) direttamente al concessionario . La Cassazione (sentenza 28520/2025) ha chiarito che il pagamento deve includere anche i crediti maturati dopo la notifica, perfino se il conto era in rosso; il terzo deve adempiere entro 60 giorni, pena la propria responsabilità . Dal 1° gennaio 2026 le norme sul pignoramento saranno coordinate nel Testo unico su versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33), ma i principi restano simili .

Dilazioni e rateizzazioni

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di chiedere un piano di rateizzazione fino a 84 rate mensili per debiti inferiori a 120.000 €, 96 rate per le richieste presentate nel biennio 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 in poi. Per importi superiori o per situazioni di comprovata difficoltà, è possibile chiedere fino a 120 rate . La domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce nuove azioni esecutive; la decadenza si verifica con l’omesso versamento di otto rate, anche non consecutive .

Statuto del contribuente e motivazione degli atti

La Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) impone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano motivati: devono contenere i presupposti di fatto e di diritto e indicare gli uffici da contattare e i rimedi esperibili. Se il provvedimento richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riassunti . Le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 prevedono che i primi atti di riscossione indichino separatamente interessi, sanzioni, spese e il calcolo degli interessi, migliorando la trasparenza nei confronti del debitore.

Prescrizione delle sanzioni tributarie

La Cassazione (ordinanza 24900/2025) ha precisato che le sanzioni amministrative derivanti da sentenze passate in giudicato si prescrivono in dieci anni ex art. 2953 c.c., mentre, se non vi è giudicato, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 . Questa distinzione è fondamentale per valutare la validità delle pretese erariali e per eccepire la prescrizione delle sanzioni.

Prima casa e impignorabilità

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973, modificato dal D.L. 69/2013, tutela l’abitazione principale del contribuente: la prima casa (unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione e non di lusso) non può essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate. È necessario che il debitore vi abbia fissato la residenza e che non si tratti di ville o castelli. In mancanza di questi requisiti, l’Agenzia può procedere al pignoramento solo se il debito supera 120.000 € . La Cassazione, con ordinanza 32759/2024, ha ribadito la “impignorabilità” della prima casa in favore del contribuente .

Usura bancaria: tassi soglia e onere della prova

La Legge 108/1996 definisce l’usura e rimanda ai decreti ministeriali che trimestralmente fissano i tassi effettivi globali medi (TEGM). La Cassazione, con ordinanza 31422/2025, ha affermato che tali decreti non sono meri atti amministrativi ma fonti normative integrative: completano la legge e l’art. 644 c.p., per cui il giudice deve conoscerli d’ufficio senza necessità che il cliente li produca . Il principio iura novit curia esonera quindi il correntista dall’onere di depositare i decreti per dimostrare l’usura . Questa pronuncia rafforza la posizione del debitore nei contenziosi bancari.

Anatocismo e invalidità delle clausole ante 2000

L’art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi se non per accordo posteriore alla loro scadenza. Nel settore bancario, la delibera CICR 9 febbraio 2000 (art. 2) ha consentito l’anatocismo purché la periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori sia la stessa di quella degli interessi creditori e sia previsto un contratto scritto . La Corte Costituzionale, con sentenza 425/2000, ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che sanava retroattivamente le clausole anatocistiche. La Cassazione ha ribadito nel 2025 che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente stipulati prima della delibera del 2000 sono radicalmente nulle: per introdurre una clausola valida serve una nuova pattuizione espressa, conforme all’art. 2 della delibera, e una semplice comunicazione unilaterale non è sufficiente . Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in caso di mancanza degli estratti conto integrali, il ricalcolo degli interessi si basa sul primo saldo a debito documentato, facendo ricadere sulla banca il rischio delle lacune probatorie .

Fideiussioni bancarie e garanzie ABI

Le fideiussioni omnibus predisposte secondo il modello ABI contengono clausole che la Banca d’Italia ha ritenuto anticoncorrenziali (provvedimento n. 55/2005). La Cassazione (ordinanza 675/2025) ha stabilito che chi eccepisce la nullità della fideiussione deve produrre in giudizio il modello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia, dimostrando che si tratta di garanzia omnibus; il mero richiamo al modello non basta . Per il copywriter garante di debiti bancari è quindi essenziale verificare la conformità del proprio contratto al modello e predisporre un’adeguata strategia probatoria.

Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e convenienze

Con ordinanza n. 9549/2025 la Cassazione ha chiarito che il piano del consumatore può essere omologato dal giudice senza votazione dei creditori, anche privilegiati . Il giudice valuta la fattibilità e la convenienza della proposta e può approvare la falcidia di crediti ipotecari quando il valore del bene non copre integralmente il credito . La Suprema Corte ha ribadito che i crediti privilegiati degradano a chirografari per la parte non assistita da garanzia e che può essere concessa una moratoria fino a dodici mesi prima dell’inizio dei pagamenti . Analoga apertura è stata sancita per gli accordi di ristrutturazione: l’ordinanza 4622/2024 ha ammesso la dilazione ultrannuale dei crediti prelatizi purché ai creditori sia riconosciuto il diritto di voto o la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta .

Rottamazione‑quater e riammissione (Legge 15/2025)

La legge di conversione del D.L. 202/2024 (Legge 15/2025) ha introdotto la possibilità di essere riammessi alla Rottamazione‑quater per chi è decaduto dal beneficio per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2024. Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione evidenziano che possono essere riammessi solo i debiti già inclusi nella Rottamazione‑quater e per i quali non siano state versate una o più rate o pagamenti siano avvenuti in ritardo . La domanda si presenta entro il 30 aprile 2025 in modalità telematica . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in massimo dieci rate, con scadenze a luglio e novembre 2025 e dal 2026 al 2027 ; sulle somme si applica un interesse del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023 . La riammissione sospende le procedure cautelari ed esecutive e revoca le rateizzazioni in corso .

Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Legge di bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, disciplinata dai commi 82‑110 dell’art. 1. Rientrano nella definizione i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte, contributi previdenziali e altre entrate, con pagamento del solo capitale e delle spese di notifica . Il contribuente può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali in nove anni; le prime rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 . Sulle somme rateizzate si applica un interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente della riscossione comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno . Durante la definizione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono congelati i fermi e le ipoteche e non possono essere avviate nuove esecuzioni .

Nuovo Testo unico su versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ha riordinato in un unico corpo normativo le disposizioni sui versamenti e sulla riscossione dei tributi, attuando la delega della legge 111/2023. L’obiettivo è semplificare il sistema e garantire maggiore uniformità; il decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e dal 1° gennaio 2026 sostituisce gradualmente le norme del D.P.R. 602/1973 . Tra le novità si segnalano la riduzione dei costi di notifica, l’adozione di modelli unici per la cartella e l’intimazione e la digitalizzazione delle comunicazioni. Il Testo unico conferma la necessità di motivare gli atti, introduce ulteriori tutele per il debitore e prevede procedure semplificate per le dilazioni.

Approfondimenti giurisprudenziali recenti (2024‑2025)

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno pronunciato numerose decisioni in tema di riscossione e tutela del contribuente. È utile ripercorrere i principali orientamenti per capire come applicare efficacemente le difese.

Anatocismo bancario e onere della prova: oltre alla decisione del 18 dicembre 2025 sopra citata , la Cassazione ha più volte ribadito che la nullità delle clausole anatocistiche ante 2000 non può essere superata con una comunicazione unilaterale di modifica del contratto. Le banche devono provare l’esistenza di una nuova pattuizione scritta conforme alla delibera CICR e le condizioni di pari periodicità; in mancanza, il giudice deve ricalcolare il saldo secondo criteri equitativi. La giurisprudenza (ordinanza n. 27460/2025) ha inoltre ribadito che la capitalizzazione trimestrale adottata unilateralmente dalla banca non può valere come miglioramento per il cliente se non vi è un’esplicita accettazione; il correntista ha diritto alla restituzione degli interessi illegittimi.

Fideiussioni e onere della prova: l’ordinanza 675/2025 non è isolata. La Cassazione ha confermato che le fideiussioni conformi al modello ABI possono essere nulle per violazione della normativa antitrust; tuttavia, l’onere di allegare il modello standard e dimostrare che la garanzia è una fideiussione omnibus (senza limitazione di importo o durata) spetta al garante. In assenza di tale prova, il contratto resta valido. Ciò invita i garantiti ad agire con cautela e a procurarsi documenti ufficiali (il provvedimento della Banca d’Italia e il testo della fideiussione ABI) per contestare efficacemente la clausola.

Preavviso di ipoteca e principio di tutela del contraddittorio: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25456/2025 , ha stabilito che il preavviso di ipoteca non deve indicare l’immobile specifico ma deve contenere l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, l’iscrizione potrà essere effettuata su beni immobili fino alla concorrenza del doppio del credito. Tale principio valorizza la trasparenza e permette al debitore di impugnare il preavviso anche se non conosce esattamente il bene gravato.

Fermi amministrativi strumentali all’attività: l’ordinanza n. 7156/2025 ha riconosciuto che il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi al giudice tributario. Il contribuente può chiedere la sospensione se dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento dell’attività professionale (ad esempio per incontrare clienti o per trasportare attrezzature). La prova deve essere concreta e può consistere in contratti, dichiarazioni dei redditi, documentazione fotografica o iscrizione nel registro delle imprese .

Prescrizione e decadenza degli atti: oltre alla massima della Cassazione n. 24900/2025 , altre pronunce hanno sottolineato che il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni decorre dalla data in cui l’atto diventa definitivo e non dalla violazione. Inoltre, la decadenza dell’intimazione di pagamento (un anno) è condizione di procedibilità: decorso questo termine, un nuovo atto della stessa sequenza impositiva dovrà essere preceduto da una nuova cartella. È quindi fondamentale annotare le date di notifica e gli intervalli tra gli atti.

Impignorabilità della prima casa estesa: la Cassazione ha nuovamente affermato nel 2024 che la tutela dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 si estende anche alle abitazioni gravate da mutuo ipotecario se il debitore risiede stabilmente nell’immobile. L’ordinanza n. 32759/2024 ha dichiarato improcedibile il pignoramento avviato dall’Agenzia delle Entrate su un immobile adibito a prima casa. Ciò rafforza l’orientamento di tutela del debitore e ricomprende situazioni in cui l’immobile sia formalmente intestato al coniuge ma destinato alla famiglia.

Effetto della decadenza e successive sanatorie: la Cassazione ha chiarito (ordinanza n. 29594/2025) che la mancata impugnazione di una intimazione di pagamento impedisce ogni contestazione sui vizi degli atti presupposti, anche se la cartella era nulla . Tuttavia, la Rottamazione‑quater e quinquies offrono una sanatoria che consente di definire i debiti pur in assenza di ricorsi, purché si aderisca entro le scadenze previste.

Procedura telematica e notifiche PEC: la Corte di Cassazione ha confermato che le notifiche a mezzo PEC sono valide se l’indirizzo del destinatario è tratto da un pubblico elenco (registro IMPRESA, INI‑PEC) e se l’atto è in formato PDF con firma digitale. La mancata allegazione della relata di notifica o l’invio a un indirizzo PEC non ufficiale rende l’atto nullo. È quindi essenziale controllare la correttezza della PEC indicata nel proprio indirizzario professionale e aggiornare i dati per evitare notifiche errate.

Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto

Ricevere una cartella di pagamento o un altro atto di riscossione può generare confusione e panico. Per evitare errori irreparabili è fondamentale seguire una procedura strutturata.

  1. Verificare la tipologia e la data dell’atto. Anzitutto occorre capire di che atto si tratta: una cartella di pagamento viene emessa dall’Agente della Riscossione e riepiloga il debito (capitale, sanzioni, interessi e aggio). Deve contenere gli estremi dell’atto presupposto, la data di notifica e l’indicazione dell’ufficio competente . Verificate la data di notifica, perché il termine per il ricorso decorre da quel momento. L’intimazione di pagamento è un atto successivo che viene notificato se l’esecuzione non è iniziata entro un anno: deve contenere la richiesta di pagamento entro cinque giorni . I preavvisi di ipoteca o di fermo amministrativo indicano l’intenzione dell’ente di iscrivere una garanzia reale o di bloccare un veicolo: il preavviso deve essere notificato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione e deve indicare l’importo del credito . Se ricevete una comunicazione di pre-iscrizione ipotecaria o un avviso di presa in carico da una banca o da un ufficio legale, annotate subito la data; molti termini di decadenza e prescrizione decorrono da quella data.
  2. Verificare la prescrizione. Ogni tributo ha un proprio termine di prescrizione. In generale le imposte dirette e indirette (IRPEF, IVA) si prescrivono in dieci anni se non vi sono stati atti interruttivi, ma se la pretesa deriva da un avviso di accertamento non impugnato la prescrizione può essere quinquennale per le sanzioni e decennale per le imposte . Anche i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative seguono regole diverse. Annotate le date dei singoli atti (avviso bonario, accertamento, cartella, intimazione) e calcolate gli intervalli: se sono trascorsi più di cinque o dieci anni senza una notifica valida, il debito è prescritto e può essere eccepito in giudizio. Ricordate che la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto notificato al contribuente che manifesti la volontà di riscossione, ma non da comunicazioni generiche o da conteggi interni; occorre controllare la validità della notifica (indirizzo corretto, relata di notifica, firma digitale).
  3. Esaminare la motivazione e i vizi formali. Il contenuto dell’atto deve essere comprensibile e completo. La motivazione è l’esposizione dei fatti e delle norme che giustificano la pretesa: deve specificare l’atto da cui deriva il debito, i periodi d’imposta, gli importi per imposta, interessi e sanzioni, e deve allegare o richiamare il provvedimento originario. Se l’atto si limita a riportare importi generici o richiama documenti non allegati, è affetto da difetto di motivazione . Anche la legittimazione dell’emittente deve essere chiara: gli atti della riscossione devono essere firmati digitalmente da soggetti competenti; se manca la firma o se l’atto è firmato da un soggetto diverso da chi aveva il potere, si può eccepire l’inesistenza giuridica. Inoltre, spesso la cartella viene notificata senza che l’avviso di accertamento sia stato notificato o sia divenuto definitivo: in tal caso l’atto è nullo per omessa notifica dell’atto presupposto. Attenzione anche alla notifica a indirizzi errati, a parenti non conviventi o a caselle PEC non iscritte nei registri: tali vizi incidono sulla validità.
  4. Calcolare i termini e scegliere il rito. La tempestività è fondamentale: per impugnare una cartella, un ruolo, una intimazione o un preavviso di fermo/ ipoteca, il contribuente ha termini diversi. Le cartelle e gli avvisi di accertamento si impugnano presso la Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Gli atti della riscossione esattoriale (preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento) sono atti esecutivi e si impugnano con opposizione agli atti esecutivi (art. 29 del D.Lgs. 150/2011 e art. 57 D.P.R. 602/1973) entro 20 o 30 giorni davanti al giudice tributario o ordinario, a seconda della natura dell’atto. È importante verificare se sussistono i presupposti per scegliere il rito tributario o quello civile: ad esempio, la contestazione del titolo (cartella inesistente) spetta al giudice tributario, mentre la contestazione del procedimento esecutivo (es. nullità del pignoramento per assenza di intimazione) può essere proposta al giudice dell’esecuzione. Tenete presente che non è possibile recuperare i vizi della cartella se non si impugna l’intimazione: la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione consolida il debito . Pertanto, annotate le scadenze e calendarizzate la presentazione del ricorso con un professionista.
  5. Richiedere la sospensione dell’esecuzione. Presentare un ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione. Occorre depositare una specifica istanza di sospensione allegando la prova del danno grave e irreparabile (ad esempio il fermo dell’unico veicolo necessario per il lavoro). In sede tributaria la sospensione può essere richiesta sia in via giudiziale (al presidente della sezione della Commissione Tributaria) sia in via amministrativa (all’ente impositore) ex art. 39 D.P.R. 602/1973 . Il giudice valuta il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso) e il periculum in mora (danno grave). Una volta concessa la sospensione, l’ente non può procedere con pignoramenti o ipoteche fino alla decisione di merito. In assenza di sospensione, l’atto può essere eseguito, ma se il ricorso verrà accolto il contribuente avrà diritto alla restituzione delle somme e al risarcimento degli interessi.
  6. Valutare alternative stragiudiziali e agevolazioni. Oltre al ricorso, il contribuente può avvalersi di strumenti che riducono o spalmano il debito. La rateizzazione ordinaria (art. 19) permette di pagare in rate mensili fino a dieci anni . La Rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti con sanzioni e interessi azzerati; la legge 15/2025 ha introdotto la riammissione per chi era decaduto . La Rottamazione‑quinquies (2026) offre un piano fino a 54 rate e cancella sanzioni e interessi . Altre soluzioni stragiudiziali sono il saldo e stralcio con la banca, la transazione fiscale (per contribuenti in stato di crisi), e le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Valutare tali strumenti permette di ridurre i costi del contenzioso e raggiungere un accordo equilibrato.
  7. Raccogliere la documentazione e ricostruire la posizione. La difesa efficace richiede un dossier completo: atti fiscali (avvisi, cartelle, intimazioni), prove di notifica (avvisi di ricevimento, PEC), estratti di ruolo richiesti all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, estratti conto bancari, contratti di mutuo o di fideiussione, fatture emesse e ricevute, certificazioni uniche. In caso di anatocismo o usura bisogna recuperare tutti gli estratti conto; la Cassazione ha precisato che la mancanza di qualche estratto non rende inammissibile l’azione ma comporta che il ricalcolo parta dal saldo a debito più sfavorevole . Per le procedure di sovraindebitamento, è necessario predisporre un elenco dei debiti e dei crediti, il bilancio familiare, la relazione del gestore dell’OCC. Raccogliere questi documenti richiede tempo: iniziate subito, anche prima di incontrare l’avvocato.
  8. Consultare un professionista e pianificare la strategia. Non tutte le controversie richiedono lo stesso approccio: a volte conviene impugnare l’atto, altre volte aderire a una definizione agevolata o proporre un piano del consumatore. Un avvocato esperto, affiancato da commercialisti e consulenti del lavoro, può analizzare la posizione debitoria, la solvibilità, le prospettive di reddito e gli obiettivi del copywriter. L’Avv. Monardo fornisce un’analisi personalizzata: verifica la validità delle notifiche, analizza gli interessi applicati, calcola l’eventuale beneficio delle rottamazioni, valuta la possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento e predispone un piano di rientro. La consulenza preventiva permette di evitare errori, ottimizzare le risorse e proteggere il patrimonio.

Difese e strategie legali

Impugnazione di cartelle, intimazioni e preavvisi

  • Eccezione di prescrizione o decadenza: se il termine per notificare la cartella o per emettere l’intimazione è scaduto, il debito è estinto. La Cassazione ha ribadito che la prescrizione delle sanzioni tributarie decorre in 5 o 10 anni a seconda del giudicato ; la cartella deve essere notificata entro il terzo o quarto anno .
  • Vizi di notifica: un atto consegnato a un indirizzo errato, a un soggetto diverso dal contribuente o privo di relata di notifica è nullo. È possibile impugnare l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In caso di preavviso di fermo o ipoteca, la notifica deve precedere la misura di almeno 30 giorni .
  • Difetto di motivazione: gli atti devono specificare la natura del debito, gli estremi dell’atto presupposto, il calcolo degli interessi e delle sanzioni, nonché l’ufficio competente . La mancanza di tali elementi comporta la nullità.
  • Mancata iscrizione a ruolo: talvolta l’Agenzia notifica intimazioni o preavvisi senza una cartella valida. In tal caso, è possibile eccepire l’insussistenza del titolo.
  • Protezione della prima casa: se l’unico immobile di proprietà adibito a abitazione principale è oggetto di pignoramento, bisogna eccepire l’applicazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 .

Opposizioni avverso fermi e ipoteche

  • Impugnazione del preavviso di fermo: la Cassazione ha riconosciuto la impugnabilità del preavviso di fermo, perché è un atto funzionale che incide sulla sfera del contribuente . L’opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica al giudice tributario.
  • Opposizione all’ipoteca: i vizi dell’iscrizione (mancanza del preavviso, importo superiore al doppio del debito, assenza del requisito della soglia di 20.000 €) legittimano il ricorso. La recente ordinanza 25456/2025 ha precisato che il preavviso non deve indicare il bene ma l’importo e il rischio d’iscrizione .
  • Liberazione del fermo: se il veicolo è strumentale all’attività di copywriter (ad esempio per incontri con i clienti), occorre provare documentalmente tale utilizzo (fatture, contratti, iscrizione al Registro delle Imprese). La mera fattura di acquisto non basta .

Difesa contro pignoramenti presso terzi

  • Contestazione del pignoramento del conto: occorre verificare che il pignoramento sia stato notificato correttamente e che l’importo non superi quanto dovuto. Se il conto è cointestato, è possibile eccepire che il pignoramento riguarda solo la quota del debitore. La Cassazione ha chiarito che la banca deve versare al concessionario non solo il saldo esistente ma anche le somme maturate entro 60 giorni ; è possibile verificare se la banca ha ecceduto nella trattenuta.
  • Opposizione tardiva o impropria: l’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dal pignoramento; decorso il termine, resta solo l’azione di accertamento negativo dinanzi al giudice ordinario per contestare l’insussistenza del credito.

Contestazione di interessi e oneri bancari

  • Usura: per dimostrare che un contratto di finanziamento è usurario si confronta il TAEG applicato con il tasso soglia fissato trimestralmente dal MEF. La Cassazione ha stabilito che i decreti ministeriali integrano la legge e sono conosciuti dal giudice d’ufficio ; pertanto il cliente non deve allegare i decreti, ma può limitarsi a indicare il periodo e il tipo di operazione. In caso di superamento del tasso soglia, la clausola sugli interessi è nulla e il cliente deve restituire solo il capitale (art. 1815 c.c.).
  • Anatocismo: se il conto corrente o il mutuo è stato stipulato prima del 9 febbraio 2000, le clausole di capitalizzazione degli interessi sono nulle . Anche per contratti successivi occorre verificare che la periodicità di capitalizzazione sia la stessa per interessi attivi e passivi . In caso di nullità, il correntista può chiedere la restituzione degli interessi indebitamente capitalizzati.
  • Fideiussioni ABI: chi ha prestato garanzia omnibus deve produrre il modello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia per dimostrare l’illiceità delle clausole . In mancanza di tali documenti la contestazione rischia di essere rigettata.

Soluzioni giudiziali e procedure concorsuali

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica non professionista di proporre un piano di pagamento ragionevole, anche con falcidia dei crediti privilegiati, sottoposto al giudizio del tribunale. I creditori non votano ma possono proporre opposizioni; il giudice valuta la fattibilità e la convenienza . È possibile ottenere una moratoria di dodici mesi .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori minori e professionisti, richiede il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e la possibilità di dilazionare anche oltre un anno i crediti privilegiati se ai creditori è riconosciuto il diritto di voto . Le recenti pronunce ammettono la proroga anche oltre un anno purché il creditore esprima la propria volontà.
  • Liquidazione controllata: se le prime due soluzioni non sono praticabili, è possibile accedere alla liquidazione giudiziale dei beni; il debitore cede il patrimonio ai creditori e, una volta conclusa, può chiedere l’esdebitazione .

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Rateizzazione ordinaria (Art. 19 D.P.R. 602/1973)

La rateizzazione ordinaria consente di diluire il debito fiscale in un periodo massimo compreso tra 84 e 120 mesi, a seconda dell’importo e dell’anno della domanda . Il contribuente deve dimostrare la temporanea difficoltà economica (tramite ISEE per le persone fisiche o indici di liquidità per le imprese). Fino alla decisione sulla richiesta sono sospesi i termini di prescrizione; con l’accettazione, il debitore evita fermi, ipoteche e pignoramenti, ma se omette otto rate (anche non consecutive) decade dal beneficio .

Rottamazione‑quater e riammissione

La Rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) permetteva di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese; le sanzioni e gli interessi di mora venivano stralciati. Le rate erano 18, suddivise in 5 anni. La Legge 15/2025 ha introdotto la riammissione per i contribuenti decaduti, con domanda online entro il 30 aprile 2025, pagamento in unica soluzione o in 10 rate, interessi al 2% e sospensione delle procedure esecutive .

Rottamazione‑quinquies

Con la Legge 199/2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, è possibile aderire alla Rottamazione‑quinquies per debiti affidati dal 2000 al 2023. Il piano prevede:

  • Eliminazione di sanzioni e interessi di mora; pagamento del solo capitale e delle spese di notifica .
  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; sulle rate si applica un interesse del 3% .
  • Domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica .
  • Sospensione delle procedure esecutive, dei fermi e delle ipoteche; il debitore non è considerato inadempiente per la verifica di regolarità contributiva (DURC) .
  • Possibilità di definire anche i contributi previdenziali INPS e i ruoli da omesso versamento, ma sono esclusi gli accertamenti esecutivi e le cartelle della Rottamazione‑quater già decadute .

Stralcio dei mini-debiti e definizione automatica

Diverse leggi di bilancio hanno previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo ridotto (es. debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015). Per tali posizioni, l’agente della riscossione procede all’annullamento senza necessità di domanda. Per i copywriter con cartelle datate e di modico importo, è opportuno verificare se lo stralcio si applica e richiedere un estratto di ruolo aggiornato.

Soluzioni negoziate con le banche

Oltre agli strumenti previsti per i debiti fiscali, è possibile trattare con la banca per la ristrutturazione del mutuo o del prestito. Tra le opzioni:

  • Rinegoziazione del piano di ammortamento: si può chiedere la sospensione temporanea delle rate o l’allungamento del termine, riducendo l’importo periodico.
  • Saldo e stralcio: se il debito è gravemente in sofferenza e la banca ritiene difficile il recupero, può accettare il pagamento di una somma inferiore a fronte della cancellazione della posizione a sofferenza.
  • Conversione in procedure concorsuali: inserendo il debito bancario nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione, è possibile falcidiare i crediti e ottenere un pagamento rateale sotto la supervisione del giudice.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

I copywriter con debiti rilevanti, ma senza i requisiti per fallire, possono proporre un piano del consumatore: questo strumento, previsto dalla Legge 3/2012, non richiede il consenso dei creditori e consente di falcidiare anche i crediti ipotecari . È necessario dimostrare di essere consumatori (non imprenditori o professionisti) o, se si esercita l’attività di copywriter come professionista individuale, utilizzare l’accordo di ristrutturazione. Quest’ultimo richiede la votazione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e consente una dilazione anche oltre l’anno .

Gli elementi fondamentali per la riuscita di queste procedure sono:

  1. La meritevolezza del debitore: occorre aver agito senza colpa grave e non aver fatto ricorso abusivo al credito.
  2. La fattibilità economica: il piano deve dimostrare che i flussi di reddito futuri permetteranno il pagamento previsto.
  3. La convenienza per i creditori: il valore offerto deve essere almeno pari a quello che otterrebbero in sede liquidatoria.
  4. La trasparenza: tutti i dati devono essere veritieri e documentati.

Pignoramento di stipendi, salari e pensioni: limiti di legge e strategie difensive

Quando un copywriter lavora come dipendente o percepisce una pensione, l’Agente della Riscossione può tentare il recupero dei crediti mediante il pignoramento presso terzi del reddito da lavoro o da quiescenza. Questa forma di esecuzione è disciplinata dagli articoli 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973 e richiama, per quanto compatibile, l’art. 545 del codice di procedura civile. È fondamentale conoscere i limiti di pignorabilità, perché consentono di preservare una quota minima di reddito indispensabile alla vita e di contestare eventuali abusi.

Normativa di riferimento

L’art. 72‑bis consente all’Agente della Riscossione di ordinare direttamente al datore di lavoro o all’ente pensionistico di versare le somme dovute al creditore pubblico. La norma fa salvi i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 . L’art. 72‑ter, introdotto dal D.L. 16/2012 e modificato nel 2013 e 2015, stabilisce che:

  • Per stipendi, salari e indennità fino a 2.500 € il prelievo massimo è un decimo (10 %) .
  • Per somme superiori a 2.500 € e fino a 5.000 € il prelievo è un settimo (circa 14,29 %) .
  • Per somme eccedenti 5.000 € si applica la regola generale dell’art. 545, quarto comma c.p.c., ossia il limite di un quinto (20 %) . Questa disposizione si coordina con i limiti più stringenti previsti per crediti alimentari o concorso di cause.
  • Accredito su conto corrente: il comma 2‑bis dell’art. 72‑ter prevede che, se lo stipendio o la pensione vengono accreditati su un conto corrente intestato al debitore, il pignoramento non può estendersi all’ultimo emolumento ricevuto . In altre parole, almeno una mensilità resta integra, consentendo al debitore di sostenere le spese primarie.
  • Accesso alle banche dati: il comma 2‑ter consente all’Agenzia delle Entrate di acquisire direttamente dall’INPS le informazioni sui rapporti di lavoro del debitore , velocizzando le procedure esecutive.

Oltre a questi limiti, l’Agente della Riscossione deve rispettare i requisiti formali dell’atto. La dottrina ha sottolineato che il pignoramento ex art. 72‑bis deve contenere l’indicazione dell’importo complessivo dovuto e il riferimento al titolo esecutivo; inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la sottoscrizione può essere apposta in formato digitale e non è necessaria la forma autografa . Il tribunale di Verona ha ritenuto illegittimo il pignoramento fiscale che violi i limiti di pignorabilità, ribadendo che anche nell’esecuzione esattoriale il rispetto dell’art. 545 c.p.c. è inderogabile .

Strategie difensive

  1. Controllare le soglie: prima di tutto, verificate se la trattenuta supera le percentuali di legge. Se il pignoramento riguarda somme inferiori a 2.500 € e l’importo trattenuto supera un decimo, è possibile chiedere al giudice la riduzione. Per somme tra 2.500 € e 5.000 € non può essere trattenuto più di un settimo; oltre i 5.000 € vige il limite ordinario di un quinto. L’atto che non rispetta queste soglie è nullo.
  2. Verificare la corretta qualificazione delle somme: le indennità di licenziamento (TFR), le indennità di maternità, i rimborsi spese e altre indennità non sempre sono assimilabili al salario. È quindi opportuno distinguere tra emolumenti pignorabili e somme impignorabili (es. assegni familiari) facendo riferimento alle disposizioni speciali.
  3. Opporsi al pignoramento e chiedere la riduzione: l’opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D.Lgs. 150/2011) può essere proposta al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. In alternativa, si può chiedere la riduzione della quota pignorata se vi è un concorso di creditori o se il debitore dimostra che la trattenuta compromette la sua dignità e la sopravvivenza della famiglia.
  4. Controllare il pignoramento del conto corrente: quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto corrente, l’ultimo emolumento non è pignorabile . Se la banca blocca anche l’ultima mensilità, è possibile chiedere lo sblocco immediato invocando la violazione dell’art. 72‑ter, comma 2‑bis.
  5. Verificare la cumulatione di pignoramenti: se lo stipendio è già pignorato da un creditore privato, l’Agente della Riscossione non può superare complessivamente il quinto del reddito. La giurisprudenza di merito ha sancito che i prelievi si applicano in concorso, salvaguardando il limite complessivo . In caso contrario, il secondo pignoramento è inefficace.
  6. Accedere a rateizzazioni e definizioni agevolate: il pignoramento del salario può essere interrotto se il contribuente presenta domanda di rateizzazione o aderisce a una sanatoria. La presentazione della domanda sospende l’esecuzione e consente di recuperare la disponibilità del reddito. In molti casi, l’Agente della Riscossione revoca il pignoramento al ricevimento del primo versamento.

Ulteriori limiti per le pensioni

Oltre alle norme sopra citate, occorre considerare che il pignoramento della pensione è limitato dall’art. 545 c.p.c. nella misura non superiore a un quinto dell’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. La Corte costituzionale, con sentenza 216/2021, ha affermato che la parte non pignorabile deve garantire al pensionato un livello di vita dignitoso e che i creditori non possono aggredire gli arretrati accreditati sul conto per importi inferiori a tale soglia. Sebbene questa pronuncia riguardi il pignoramento ordinario, la sua ratio si estende anche all’esecuzione esattoriale, rafforzando la tutela del copywriter pensionato.

Le novità del Testo Unico su versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) e l’impatto dal 2026

Il 2026 segna l’entrata a regime del nuovo Testo Unico su versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), approvato nell’ambito della riforma fiscale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel marzo 2025 . Il decreto riunisce e coordina in un corpus unitario le norme che negli ultimi trent’anni si sono stratificate in materia di versamenti, rimborsi e riscossione, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e razionalizzare il sistema.

Principali innovazioni

  1. Cancellazione dei crediti inesigibili dopo cinque anni: il Testo Unico prevede che, per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2025, le cartelle che non producono incassi entro il quinto anno successivo all’affidamento siano discaricate automaticamente . Questa cancellazione amministrativa mira a smaltire il “magazzino fiscale” dei crediti irrecuperabili e a evitare che il contribuente venga perseguito a oltranza. La norma consente al creditore originario (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni) di riprendere in carico il debito o di riaffidarlo solo se emergono nuovi elementi reddituali.
  2. Rateizzazioni più lunghe: chi dimostra una situazione di difficoltà economica può ottenere piani fino a 120 rate mensili , mentre chi evidenzia una temporanea carenza di liquidità senza documentarla può accedere a 84 rate. Questa flessibilità consente ai contribuenti, inclusi i copywriter, di diluire i pagamenti in 7‑10 anni, compatibilmente con la propria capacità di rimborso.
  3. Disciplina dei crediti inesigibili pregressi: per il pregresso, pari a oltre 1.200 miliardi di euro, la commissione istituita dal MEF ha proposto di cominciare l’azzeramento dai crediti giuridicamente non più esigibili (338 miliardi) e da quelli con remote prospettive di recupero (70 miliardi), per un totale di oltre 408 miliardi . L’applicazione di queste raccomandazioni dipenderà dalle scelte legislative; in ogni caso il debitore può giovarsi di un alleggerimento graduale della propria posizione.
  4. Digitalizzazione e unificazione dei modelli: il decreto introduce modelli unici per cartelle, intimazioni e avvisi, riduce i costi di notifica e incoraggia l’uso della PEC e delle piattaforme telematiche. Prevede inoltre un maggior coordinamento tra Agenzia delle Entrate, INPS e gli altri enti creditori per acquisire dati in tempo reale, migliorando l’efficacia della riscossione.
  5. Estensione alle entrate non tributarie: la riscossione mediante ruolo viene estesa a contributi previdenziali, oneri urbanistici, tasse universitarie e altre entrate degli enti pubblici, rendendo più uniforme la procedura. I copywriter che devono versare contributi alla Gestione Separata INPS potranno vedere questi carichi affidati all’Agente della Riscossione con le stesse regole del tributo.

Impatto pratico per i copywriter

Per i professionisti della comunicazione, il nuovo Testo Unico implica un duplice effetto:

  1. Maggiore certezza dei tempi: non sarà più possibile inseguire un debitore per decenni; dopo cinque anni senza incassi la cartella verrà discaricata . Ciò permette di pianificare con maggiore serenità i propri impegni, sapendo che le posizioni pendenti non saranno eterne.
  2. Necessità di monitorare le pratiche: se il debitore dimostra la propria insolvenza e mancanza di beni, il discarico può avvenire anche prima dei cinque anni . È quindi consigliabile fornire all’Agenzia una fotografia aggiornata della propria situazione patrimoniale per accelerare la cancellazione. Viceversa, nuovi afflussi di reddito (ad esempio l’incasso di grossi compensi per lavori di copywriting) possono indurre l’ente a riaffidare il debito e riattivare la riscossione.
  3. Opportunità di definizioni agevolate: il nuovo Testo Unico si affianca alla Rottamazione‑quinquies. La sanatoria quinquies consente di estinguere cartelle datate con pagamento di capitale e spese; l’istituto del discarico automatico può ulteriormente alleggerire il debito residuo. È consigliabile valutare insieme a un professionista quale tra la sanatoria e l’attesa del discarico sia la soluzione più conveniente.
  4. Uniformità per contributi professionali: i contributi alla Gestione Separata dell’INPS saranno soggetti alle stesse regole di riscossione delle imposte, con la possibilità di rateizzare e definire agevolmente le somme non versate. Questo è particolarmente rilevante per i copywriter che operano come professionisti, i quali spesso versano contributi in misura elevata (circa il 26 % del reddito) e possono trovarsi in difficoltà temporanea.

Transazione fiscale e “cram‑down”: negoziare con il Fisco e l’INPS

La transazione fiscale è uno strumento introdotto dalla riforma della crisi d’impresa e successivamente ampliato dal decreto correttivo 2024. Consente al debitore di proporre al Fisco (Agenzia delle Entrate) e agli enti previdenziali (INPS, INAIL) un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi nell’ambito di una procedura concorsuale. L’istituto, previsto dall’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e richiamato per gli accordi di ristrutturazione dall’art. 63, si applica ai casi di concordato preventivo e di composizione negoziata, ma non al piano del consumatore. La Corte costituzionale ha inoltre esteso la possibilità di ridurre l’IVA se la proposta è più conveniente per l’Erario .

Evoluzione normativa

Negli ultimi anni il legislatore ha via via ampliato l’ambito della transazione fiscale:

  • Legge 178/2020 (Bilancio 2021): ha introdotto l’art. 182‑ter della legge fallimentare, incorporato nell’art. 88 CCII, consentendo il pagamento parziale dei tributi con il consenso dell’Agenzia .
  • Legge 147/2022 (Bilancio 2023): ha istituito il concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII) confermando la possibilità di transazione .
  • D.Lgs. 136/2024 (decreto correttivo): ha inserito l’art. 23, comma 2‑bis nel CCII, estendendo la transazione fiscale ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, e ha introdotto il cram‑down fiscale, permettendo al giudice di omologare l’accordo anche se l’Agenzia esprime dissenso, purché il trattamento proposto sia più conveniente per il Fisco .
  • D.L. 69/2023 (L. 103/2023): ha stabilito che, per l’omologazione coatta (cram‑down) di un accordo di ristrutturazione, occorre offrire al Fisco e agli enti previdenziali almeno il 30 % dei crediti (o il 40 % se si propone una dilazione fino a dieci anni) .
  • D.L. 145/2023 (Legge di Bilancio 2024): ha introdotto il principio del parere conforme: se la proposta comporta uno sconto superiore al 70 % dei debiti tributari o un debito superiore a 30 milioni di euro, il parere positivo dell’Agenzia è vincolante e deve essere adottato da un organo di direzione centrale .
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 21447/2024: ha dettato le istruzioni interne su come valutare le proposte di transazione nei piani attestati di risanamento; la competenza è attribuita al Direttore centrale PMI con parere dell’Ufficio tutela credito .

Questi interventi hanno progressivamente reso la transazione fiscale un’opzione concreta anche per le piccole imprese e i professionisti, ampliando le chance di ristrutturazione del debito pubblico. Tuttavia, l’istituto resta escluso per i piani del consumatore e per i concordati semplificati per consumatori, nei quali i tributi devono essere comunque saldati integralmente .

Come funziona il “cram‑down fiscale”

Il cram‑down fiscale è il potere del tribunale di approvare l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in assenza del voto favorevole del Fisco, purché sia dimostrato che la proposta soddisfa i creditori pubblici in misura non inferiore a quella ottenibile nella liquidazione giudiziale e che i privati abbiano votato a favore. In pratica:

  1. Il debitore formula una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi, allegando una relazione attestante la convenienza rispetto alla liquidazione.
  2. L’Agenzia delle Entrate esprime un parere motivato; in caso di dissenso, il giudice valuta se la proposta garantisce comunque un recupero maggiore rispetto alla liquidazione e, se del caso, può omologare forzosamente l’accordo .
  3. Il cram‑down fiscale è applicabile anche alla transazione previdenziale (contributi INPS) e si estende ai concordati con liquidazione .

Questo strumento permette di superare l’eventuale rigidità dell’Amministrazione finanziaria e assicura che i crediti pubblici siano trattati equamente nel contesto della crisi d’impresa.

Consigli pratici per i copywriter

  1. Valutare la fattibilità: la transazione fiscale richiede che l’attività produca flussi di cassa sufficienti a soddisfare almeno il 30–40 % dei debiti pubblici. È consigliabile redigere un piano economico-finanziario realistico, con l’ausilio di un commercialista, che dimostri come l’attività di copywriting possa generare reddito per sostenere il piano.
  2. Raccolta della documentazione: predisponete il fascicolo con visure camerali, estratti conto, dichiarazioni fiscali, elenco dei debiti e crediti e qualsiasi informazione rilevante. La mancanza di documenti può indurre l’Agenzia a esprimere parere negativo.
  3. Relazione del professionista: la legge richiede che un professionista indipendente (esperto nominato dal tribunale o OCC) rediga una relazione che attesti la fattibilità del piano. La credibilità del professionista e la qualità della relazione influenzano l’esito.
  4. Coinvolgimento dei creditori privati: perché il cram‑down sia applicabile, la maggioranza dei creditori privati deve votare a favore dell’accordo. È quindi importante negoziare con i fornitori e le banche per ottenere il loro consenso.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: trascurare cartelle, intimazioni o preavvisi porta alla decadenza dei termini per ricorrere. Controllate sempre la posta, incluse le PEC e il cassetto fiscale.
  2. Pagare senza verificare: molti debitori versano l’importo richiesto senza controllare se la cartella è prescritta, se le sanzioni sono corrette o se possono aderire a definizioni agevolate. Prima di pagare, consultate un professionista.
  3. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: presentare ricorsi o istanze senza una strategia può pregiudicare i diritti. La materia tributaria richiede competenza e aggiornamento continuo.
  4. Non richiedere l’estratto di ruolo: per valutare la propria posizione occorre chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato. Questo consente di verificare importi, interessi e atti notificati.
  5. Omettere di provare l’uso professionale del veicolo: per evitare il fermo amministrativo è necessario dimostrare documentalmente che l’auto è indispensabile per l’attività; non basta la semplice intestazione .
  6. Confondere “prima casa” con “abitazione principale”: il divieto di pignoramento riguarda l’unico immobile adibito a residenza e non di lusso . Se possedete altri immobili o se l’immobile è accatastato come abitazione di lusso, la tutela non si applica.
  7. Non pianificare i pagamenti delle rateizzazioni: l’omissione di otto rate comporta la decadenza e il recupero immediato del debito . Usate l’addebito automatico o un piano finanziario per evitare dimenticanze.
  8. Non aggiornarsi sulle novità legislative: la riammissione alla Rottamazione‑quater e la Rottamazione‑quinquies sono opportunità temporanee; perdere le scadenze significa rinunciare a importanti riduzioni .
  9. Non considerare il sovraindebitamento come procedura di salvataggio: molti pensano che le procedure di Legge 3/2012 siano troppo complesse; in realtà offrono una seconda chance, permettendo di azzerare i debiti residui . Un OCC e un avvocato esperto possono guidarvi nel percorso.

Tabelle riepilogative

1. Scadenze e termini di impugnazione

Atto / StrumentoNormativaTermine di notifica o impugnazioneRiferimenti
Cartella di pagamentoArt. 25 D.P.R. 602/1973Deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quarto anno per il controllo formale; secondo anno per l’accertamento definitivo) . Il ricorso si propone entro 60 giorni
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/1973Deve essere notificata se l’esecuzione non inizia entro 1 anno dalla cartella; consente al contribuente 5 giorni per pagare
Preavviso di ipotecaArt. 77 D.P.R. 602/1973Deve essere notificato 30 giorni prima dell’iscrizione; l’importo non può superare il doppio del debito
Preavviso di fermoArt. 86 D.P.R. 602/1973Notificato con termine di 30 giorni per pagare; impugnabile innanzi al giudice tributario
Piano del consumatoreLegge 3/2012Richiede deposito presso il tribunale competente; i creditori non votano
Accordo di ristrutturazioneLegge 3/2012Richiede consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; possibile dilazione oltre 12 mesi
Rottamazione‑quater riammissioneLegge 15/2025Domanda entro 30 aprile 2025; pagamento in unica soluzione o 10 rate
Rottamazione‑quinquiesLegge 199/2025Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione o 54 rate, interessi al 3%

2. Tutele e limitazioni

TemaRegolaNormativa
Impignorabilità della prima casaL’immobile deve essere l’unico di proprietà, adibito a abitazione principale e non di lusso; l’esecuzione è improcedibileArt. 76 D.P.R. 602/1973
Interessi usurariI decreti ministeriali che fissano i tassi soglia integrano la legge e sono conosciuti d’ufficio dal giudiceLegge 108/1996, Cass. 31422/2025
AnatocismoLe clausole ante 2000 sono nulle; per introdurre una clausola valida è necessaria una nuova pattuizione espressaArt. 1283 c.c.; Delibera CICR 9 febbraio 2000
Prescrizione sanzioni10 anni se la sanzione deriva da sentenza definitiva; 5 anni negli altri casiArt. 2953 c.c.; Art. 20 D.Lgs. 472/1997
RateizzazioneFino a 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno; fino a 120 per importi elevatiArt. 19 D.P.R. 602/1973
EsdebitazionePossibile dopo liquidazione controllata o piani di sovraindebitamento; escluse certe categorie di debitiLegge 3/2012

3. Riepilogo delle definizioni agevolate (Rottamazione)

StrumentoPeriodo dei carichiSanzioni/InteressiRateTasso d’interesseScadenze domandaRiferimenti
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Carichi affidati 2000–30 giu 2022Sanzioni e interessi azzeratiMax 18 rate0% (interessi di dilazione)Domanda originaria entro 30 aprile 2023; riammissione entro 30 aprile 2025Legge 15/2025
Riammissione Rottamazione‑quaterDebiti già inclusi, rate non pagate entro 31 dicembre 2024Interessi al 2% dal 1 novembre 2023Max 10 rate (luglio 2025 – novembre 2027)2%Domanda entro 30 aprile 2025Legge 15/2025
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati 1 gen 2000 – 31 dic 2023Sanzioni e interessi di mora azzerati; pagamento solo capitale e speseMax 54 rate bimestrali (9 anni)3% dal 1 ago 2026Domanda entro 30 aprile 2026Legge 199/2025

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento? Dopo 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione può avviare l’esecuzione (ipoteca, fermo, pignoramento). Se entro un anno non attiva procedure esecutive, deve notificare un’intimazione, che se non contestata rende il debito definitivo .
  2. Come posso verificare se la cartella è prescritta? Occorre controllare la data dell’atto presupposto (avviso di accertamento o dichiarazione) e calcolare i termini di decadenza previsti (3‑4 anni per la cartella, 5 o 10 anni per le sanzioni). Se l’atto è stato notificato oltre tali termini, si può eccepire la prescrizione .
  3. È vero che la prima casa non può essere pignorata? Sì, ma solo se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, adibito ad abitazione principale e non di lusso. In assenza di questi requisiti o se il debito supera 120.000 €, l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento .
  4. Posso contestare il fermo amministrativo sulla mia auto? Sì. Il preavviso di fermo è impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria. Occorre dimostrare eventuali vizi dell’atto o che il veicolo è strumentale all’attività professionale, producendo documenti probatori .
  5. Cosa posso fare se la banca applica interessi usurari? Confrontate il TAEG del contratto con il tasso soglia del trimestre. La Cassazione ha stabilito che i decreti ministeriali che fissano i tassi soglia sono fonti normative e devono essere applicati dal giudice anche se non vengono prodotti in giudizio . Se il tasso supera il limite, gli interessi sono nulli e dovrete restituire solo il capitale.
  6. Cos’è l’anatocismo e come lo si impugna? L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi. Nei contratti di conto corrente stipulati prima del 9 febbraio 2000 le clausole anatocistiche sono nulle . Anche nei contratti successivi devono rispettare la stessa periodicità per interessi debitori e creditori . Il correntista può chiedere la restituzione degli interessi illegittimamente capitalizzati.
  7. Come funziona la rateizzazione delle cartelle? Con la richiesta di rateizzazione ex art. 19 è possibile pagare in 84‑120 rate mensili, a seconda dell’importo e dell’anno della richiesta . La domanda sospende l’esecuzione. La decadenza interviene dopo otto rate non pagate .
  8. Quali sono i vantaggi della Rottamazione‑quinquies? Permette di estinguere cartelle affidate tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale, con rate fino a nove anni e interessi al 3% . Durante la definizione sono sospese ipoteche, fermi e pignoramenti .
  9. Sono decaduto dalla Rottamazione‑quater: posso recuperare? Sì. La legge 15/2025 consente la riammissione presentando domanda entro il 30 aprile 2025; si pagherà in unica soluzione o in 10 rate con interessi al 2% .
  10. Cosa comporta l’accordo di ristrutturazione dei debiti? È uno strumento riservato a imprenditori e professionisti che consente di pagare i creditori con un piano approvato dai creditori che rappresentino almeno il 60% del credito. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di dilazionare oltre un anno i crediti prelatizi se ai titolari è concesso il diritto di voto .
  11. È possibile ottenere l’esdebitazione? Sì. Dopo aver eseguito integralmente il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, o dopo la liquidazione controllata, il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione ed essere liberato dai debiti residui .
  12. Cosa accade se non pago la rateizzazione? Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e il recupero immediato dell’intero debito . Le somme già versate sono trattenute a titolo di acconto.
  13. Quanto tempo ho per impugnare il preavviso di ipoteca? 30 giorni dalla notifica. L’importo indicato non deve superare il doppio del debito e la soglia minima per l’iscrizione è 20.000 € .
  14. Posso includere nuovi debiti nella riammissione alla Rottamazione‑quater? No. Possono essere riammessi solo i debiti già inclusi nella precedente Rottamazione‑quater e decaduti .
  15. La banca può pignorare il conto anche se è in rosso? Sì. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare al concessionario le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, anche se il conto presentava un saldo negativo al momento del pignoramento .
  16. Cosa succede alle procedure in corso se aderisco alla Rottamazione‑quinquies? Con la presentazione della domanda sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai carichi definibili e l’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche .
  17. Perché è importante produrre la documentazione bancaria completa? In caso di azioni contro anatocismo o usura, la mancanza di alcuni estratti conto non rende la domanda inammissibile ma comporta che il ricalcolo parta dal saldo a debito più sfavorevole, con conseguenze sulla quantificazione .
  18. Il preavviso di fermo deve essere preceduto dall’intimazione? No. La Cassazione ha affermato che il preavviso di fermo è un atto autonomo; non occorre la previa intimazione, ma il contribuente può impugnarlo .
  19. Il giudice può ridurre i crediti ipotecari nel piano del consumatore? Sì, se il valore del bene non copre integralmente il credito; la parte residua diventa chirografaria .
  20. I decreti ministeriali sui tassi usura devono essere depositati in giudizio? No. Secondo la Cassazione, essi sono fonti normative e il giudice deve applicarli d’ufficio .

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1: Copywriter con cartelle esattoriali e rateizzazione

Mario è un copywriter freelance che negli anni 2020‑2023 ha accumulato debiti fiscali per 15.000 € (imposte non pagate), sanzioni per 4.500 € e interessi di mora per 1.200 €. Nel 2024 riceve una cartella di pagamento per 20.700 € (capitale + sanzioni + interessi + aggio) con scadenza di 60 giorni.

  • Verifica dei termini: Mario controlla la data dell’avviso di accertamento e vede che la cartella è stata notificata entro i termini di decadenza .
  • Valutazione della rateizzazione: Mario chiede la rateizzazione ex art. 19. Dato che il debito è inferiore a 120.000 €, può ottenere fino a 84 rate (7 anni) . Supponendo un tasso d’interesse dell’8% applicato dall’Agenzia, Mario paga circa 292 € al mese.
  • Effetto sospensivo: Con la presentazione della richiesta, l’Agenzia sospende le procedure esecutive e la prescrizione .
  • Mancato pagamento: Se Mario omette otto rate, decade dal beneficio e l’Agenzia potrà pignorare i suoi conti .

Caso 2: Copywriter con ipoteca sulla prima casa

Lara possiede un appartamento adibito a studio e abitazione. Nel 2023 accumula debiti fiscali per 60.000 €. Nel 2024 l’Agente della Riscossione le notifica una cartella e, dopo 60 giorni, un preavviso di ipoteca per un importo di 120.000 €.

  • Verifica della legittimità: Lara verifica che la casa è l’unico immobile di proprietà, non accatastato come villa o castello e che vi risiede. Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 602/1973, l’immobile è impignorabile . Pertanto, presenta ricorso contro l’ipoteca.
  • Difesa: Dimostra con certificato di residenza e visura catastale che si tratta di prima casa non di lusso. La Commissione Tributaria sospende l’atto e, successivamente, lo annulla. Il fisco dovrà cercare altri beni.

Caso 3: Copywriter con mutuo usurario

Gianni stipula nel 2021 un mutuo per l’acquisto di un bene strumentale, a tasso fisso del 12% annuo. Alla data del contratto il TEGM per i mutui a tasso fisso era 8% e il tasso soglia era 12,8% (TEGM + 50% + 4 punti). Tuttavia, la banca applica una penale del 2% sulla somma erogata e una commissione di massimo scoperto occulta, portando il TAEG effettivo al 13,5%.

  • Calcolo del TAEG: Sommando interessi, commissioni e spese, il tasso effettivo supera il tasso soglia. Gianni contesta l’usura in giudizio. Invoca l’art. 1815 c.c. e la legge 108/1996; chiede la rideterminazione del debito al solo capitale. Il giudice, applicando il principio iura novit curia, considera i decreti ministeriali integrativi senza necessità che Gianni li produca .
  • Esito: Il tribunale dichiara la nullità della clausola usuraria e riduce il debito, condannando la banca alla restituzione degli interessi eccedenti. Gianni ottiene un piano di pagamento sostenibile.

Caso 4: Riammissione alla Rottamazione‑quater

Sara è titolare di un’agenzia di content marketing e ha aderito nel 2023 alla Rottamazione‑quater per 25.000 € di cartelle (capitale 15.000 €, sanzioni 7.000 €, interessi 3.000 €). Doveva pagare 18 rate; tuttavia, nel 2024 non paga due rate e decade dal beneficio.

  • Opportunità di riammissione: Grazie alla legge 15/2025, Sara può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 . Indica nella domanda i debiti già inclusi e sceglie di pagare in dieci rate.
  • Piano di pagamento: Sara riceve la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2025; pagherà una rata a luglio e una a novembre 2025, poi quattro rate all’anno nel 2026 e 2027 . Sulle somme si applica l’interesse del 2% . Durante la procedura non le saranno iscritti nuovi fermi o ipoteche .

Caso 5: Adesione alla Rottamazione‑quinquies

Pietro ha ricevuto cartelle relative a imposte non versate per gli anni 2010‑2022 per un totale di 40.000 € (capitale 25.000 €, sanzioni 10.000 €, interessi 5.000 €). Decide di aderire alla Rottamazione‑quinquies.

  • Domanda: Presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. Nella richiesta, sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali.
  • Calcolo delle rate: Il capitale da pagare è 25.000 € + spese. Dividendo per 54 rate, l’importo bimestrale è circa 463 €; con interessi al 3% dal 1° agosto 2026 , la rata cresce lievemente negli anni successivi.
  • Vantaggi: Pietro beneficia della sospensione delle procedure esecutive e della cancellazione di sanzioni e interessi , riducendo il suo debito di 15.000 €.

Caso 6: Pignoramento dello stipendio e tutela del reddito

Elena è una copywriter assunta con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio netto mensile di 1.800 €. Ha un debito di 8.000 € con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Nel 2025 riceve un pignoramento presso terzi notificato al suo datore di lavoro.

  • Applicazione dei limiti: poiché lo stipendio rientra nella fascia 2.500–5.000 €, l’Agente della Riscossione può trattenere al massimo un settimo della retribuzione , pari a circa 257 € al mese. Il datore di lavoro versa questa somma all’erario e corrisponde a Elena il residuo.
  • Verifica dell’atto: l’atto di pignoramento deve indicare l’importo complessivo dovuto, il titolo esecutivo, la quota mensile trattenuta e il riferimento all’art. 72‑ter; deve essere firmato digitalmente . Elena chiede al suo avvocato di controllare la validità della notifica.
  • Richiesta di riduzione: Elena dimostra che sullo stipendio grava già un altro pignoramento per prestiti e che la trattenuta cumulata supera il quinto complessivo. Il giudice, su istanza dell’avvocato, riduce la quota al fine di rispettare il limite globale .
  • Domanda di rateizzazione: contestualmente Elena presenta una richiesta di rateizzazione del debito ex art. 19. L’Agenzia sospende il pignoramento alla prima rata e converte il debito in un piano di 60 rate da 133 €; in tal modo la trattenuta sullo stipendio cessa e Elena recupera liquidità.

Caso 7: Discarico automatico di un credito inesigibile

Fabio, copywriter autonomo, accumula nel 2026 un debito di 3.000 € per imposte omesse. A causa di un grave infortunio interrompe l’attività e non ha beni intestati né conti correnti. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non riesce a recuperare nulla e negli anni non emergono nuovi patrimoni.

  • Decorso del quinquennio: secondo il nuovo Testo Unico, le cartelle affidate dal 2025 in poi vengono discaricate se entro cinque anni non producono incassi . Al 31 dicembre 2031 il credito di Fabio viene cancellato d’ufficio dal magazzino dell’Agenzia.
  • Esito: il debito viene restituito all’ente impositore che decide di non riaffidarlo, perché Fabio non ha patrimonio. Fabio riceve comunicazione dell’avvenuto discarico e non subisce ulteriori azioni. Se in futuro riprende l’attività e genera reddito, l’ente potrebbe riaffidare il carico, ma solo per due anni e soltanto se emergono nuovi elementi patrimoniali .

Caso 8: Transazione fiscale con cram‑down

Giulia è titolare di una piccola agenzia di copywriting con un volume d’affari annuo di 350.000 €. Dopo la pandemia accumula debiti tributari e contributivi per 120.000 €. Nel 2026 intraprende una procedura di concordato preventivo con continuità e propone ai creditori pubblici un pagamento pari al 35 % dei debiti in 8 anni.

  • Proposta di transazione: Giulia, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta un piano dettagliato e una relazione attestante la convenienza. L’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo poiché ritiene insufficiente la percentuale.
  • Cram‑down fiscale: il tribunale verifica che la proposta offre al Fisco un recupero superiore rispetto alla liquidazione, che la maggioranza dei creditori privati ha votato a favore e che la percentuale offerta supera il minimo legale del 30 % . Applicando il cram‑down, il giudice omologa il piano nonostante il dissenso del Fisco .
  • Effetti: Giulia può proseguire l’attività, pagando 4.375 € l’anno per 8 anni ai creditori pubblici, mentre il restante 65 % viene falcidiato. La decisione consente di salvare l’azienda e preservare i posti di lavoro.

Conclusione

Affrontare debiti fiscali e bancari richiede consapevolezza dei propri diritti e un’azione tempestiva. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi: dalla contestazione di cartelle e intimazioni alla rateizzazione, dalle definizioni agevolate (Rottamazione‑quater e quinquies) ai piani del consumatore e agli accordi di ristrutturazione. Le recenti pronunce della Cassazione hanno ampliato le tutele del debitore, confermando l’impignorabilità della prima casa , la nullità delle clausole anatocistiche pre‑2000 , la natura normativa dei decreti sui tassi usura e la possibilità di omologare il piano del consumatore senza voto dei creditori .

Tuttavia, le regole sono complesse e gli errori (pagare senza controllare, ignorare i termini, non impugnare gli atti) possono compromettere irrimediabilmente la posizione del debitore. È fondamentale agire con tempestività e con il supporto di professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è a disposizione per analizzare la situazione specifica e proporre una strategia personalizzata: dalla verifica della legittimità degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate e con le banche alla redazione di piani di sovraindebitamento, sino al raggiungimento dell’esdebitazione.

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