Introduzione
I consulenti finanziari autonomi, come molti altri professionisti e imprenditori individuali, possono trovarsi ad affrontare debiti tributari o bancari di entità rilevante. A differenza dei dipendenti, il consulente indipendente non gode di forme di tutela del reddito e deve gestire in autonomia i rapporti con l’erario e con gli istituti di credito. Le conseguenze di un debito non gestito vanno dalla notifica di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti, sino alla perdita della credibilità professionale e dell’operatività bancaria. La normativa italiana è complessa e in continua evoluzione; errate valutazioni procedurali possono comportare la decadenza dei termini per l’impugnazione o la perdita di agevolazioni fiscali. Per questo motivo è essenziale conoscere i propri diritti, le leggi applicabili e le strategie difensive più efficaci.
In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, analizziamo in modo pratico le normative vigenti e la giurisprudenza più recente, illustrando passo per passo cosa succede quando un professionista riceve un atto di riscossione o un’azione da parte di un creditore bancario. Verranno esaminate le principali difese giuridiche contro le pretese dell’amministrazione finanziaria e delle banche, i rimedi per l’abbattimento dei debiti (rottamazioni e definizioni agevolate), gli strumenti per la ristrutturazione del passivo (piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate) e le opportunità di esdebitazione totale. Inoltre, forniremo esempi pratici, tabelle riepilogative, risposte alle domande più frequenti e simulazioni numeriche per aiutare il lettore a comprendere concretamente le opzioni disponibili.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con oltre sedici anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati esperti in fiscalità, commercialisti, consulenti del lavoro e mediatori professionisti. L’avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, lo studio può assistere sia i privati che le imprese nella predisposizione di procedure concorsuali, nei ricorsi contro atti impositivi e nell’elaborazione di accordi stragiudiziali con banche e fornitori.
L’Avv. Monardo e il suo staff offrono una consulenza integrata che comprende: analisi dell’atto di riscossione o del contratto bancario, verifica della legittimità formale e sostanziale, predisposizione del ricorso al giudice competente, richieste di sospensione cautelare, trattative con l’ente impositore o la banca, elaborazione di piani di rientro personalizzati e accesso alle procedure di composizione della crisi. L’obiettivo è proteggere il patrimonio e la reputazione del professionista, ridurre o azzerare il debito e consentire una ripartenza economica.
Alla fine di questa introduzione troverai una call to action per contattare direttamente l’avvocato, ma prima prosegui nella lettura: comprenderai quali errori evitare e quali opportunità normative sfruttare a tuo vantaggio.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per impostare correttamente la difesa è indispensabile conoscere la normativa di riferimento. Qui di seguito vengono riassunte le principali fonti normative e le decisioni giurisprudenziali che interessano i consulenti finanziari autonomi con debiti. Le norme verranno successivamente riprese nelle procedure passo‑passo e nelle strategie difensive.
Statuto dei diritti del contribuente e principio del contraddittorio preventivo
Il D.Lgs. 219/2023, pubblicato nel dicembre 2023, ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) introducendo l’art. 6‑bis. La norma impone che ogni atto impositivo o di riscossione soggetto a impugnazione sia preceduto da un contraddittorio preventivo con il contribuente, tranne alcune eccezioni (atti automatizzati, atti connessi a cessazione di attività o pericolo di decadenza). L’amministrazione deve inviare una comunicazione contenente lo schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Il fisco non può emettere l’atto definitivo prima dello spirare del termine e, in caso di mancato contraddittorio, l’atto è annullabile . Questo diritto consente al professionista di evidenziare errori, fornire documenti e ottenere, talvolta, l’archiviazione dell’accertamento.
Indagini finanziarie e presunzione sui movimenti bancari
Gli uffici possono ricorrere alle indagini finanziarie su conti correnti e altre attività. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 e l’art. 51 del D.P.R. 633/1972 stabiliscono che tutti i versamenti e i prelievi non contabilizzati effettuati dal contribuente sono presunti ricavi o compensi dell’attività professionale. Le corti di legittimità hanno precisato che la presunzione è superabile solo tramite prova analitica che dimostri, per ogni movimento, la diversa provenienza o destinazione delle somme . L’ordinanza della Cassazione n. 26966/2025 ha ribadito che il giudice deve considerare i costi legati ai prelievi e può applicare coefficienti presuntivi, in conformità al principio di capacità contributiva . Questo orientamento impone al professionista di conservare documentazione puntuale per evitare che ogni versamento o prelievo venga considerato reddito tassabile.
Termine e modalità di ricorso – D.Lgs. 546/1992
Il contenzioso tributario è regolato dal D.Lgs. 546/1992. L’art. 22 stabilisce che entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al fisco, il contribuente deve depositare l’originale (o copia) del ricorso e della notifica presso la segreteria della Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria). Il termine è perentorio; il mancato deposito comporta l’inammissibilità . L’art. 19 elenca gli atti impugnabili, ma la Cassazione ha chiarito che tale elenco deve essere interpretato in modo ampio, comprendendo anche atti non espressamente previsti che manifestano una chiara volontà impositiva . Ciò consente di contestare anche preavvisi di ipoteca o inviti al pagamento qualora siano lesivi del contribuente.
Iscrizione ipotecaria e pignoramento – D.P.R. 602/1973
Il D.P.R. 602/1973, che disciplina la riscossione dei tributi, prevede all’art. 77 la possibilità per l’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il debito supera 20.000 euro; l’importo iscritto è pari al doppio del credito. Prima dell’iscrizione deve essere notificato un preavviso di ipoteca (art. 77, comma 2‑bis), il quale non richiede l’indicazione dei singoli beni e che può essere impugnato dal contribuente . L’art. 50 dello stesso decreto consente il pignoramento dei beni mobili o immobili previa intimazione di pagamento; la validità dell’intimazione è di 180 giorni. Le violazioni procedurali – ad esempio, notifica eseguita a indirizzo errato o ipoteca iscritta per debito inferiore alla soglia – rendono l’atto impugnabile.
Rottamazione e definizione agevolata dei carichi
La normativa sulla definizione agevolata (c.d. rottamazione), introdotta con diverse leggi di bilancio, consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora. L’ultima rottamazione (denominata rottamazione quater) riguarda i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate, con prima scadenza fissata al 31 ottobre 2023 e successivi versamenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Le normative successive (legge 100/2023, legge 18/2024 e D.Lgs. 108/2024) hanno modificato i termini per i soggetti colpiti da eventi calamitosi e stabilito il termine di 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza per non decadere dall’agevolazione .
Nel 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 110/2024, che ha riformato il sistema della riscossione: ha aumentato le fasce di rateizzazione fino a 84, 96 o 108 rate in base all’anzianità del debito; ha introdotto la possibilità di rateizzare fino a 120 rate per contribuenti con ISEE basso; ha previsto la compensazione automatica dei rimborsi fiscali con i debiti iscritti a ruolo; e ha ampliato le possibilità di contestare atti esattoriali .
Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)
La Legge 3/2012 disciplinava la gestione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up, piccoli imprenditori). Tale legge è stata abrogata e sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 e modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il CCII prevede tre procedure di composizione della crisi per i debitori non fallibili:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII), ex piano del consumatore, riservata a debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. La proposta può essere omologata anche senza l’approvazione dei creditori se il giudice reputa il piano fattibile e il debitore meritevole .
- Concordato minore (artt. 74–83 CCII), destinato a piccoli imprenditori, professionisti e soci di società di persone con debiti misti. Può prevedere la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità) o la liquidazione del patrimonio con l’apporto di nuova finanza. La giurisprudenza (Tribunale di Piacenza, 22 maggio 2025) ammette al concordato anche i debitori con passivo misto, e le prassi evidenziano l’obbligo di fornire un contributo esterno significativo, pari al 5–10 % del valore dell’attivo, per ottenere l’omologazione .
- Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII), che sostituisce la liquidazione del patrimonio della Legge 3/2012. Con il decreto di apertura viene costituito un concorso tra i creditori; l’esdebitazione è automatica trascorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura . Le norme prevedono la possibilità per il debitore di presentare documenti, di chiedere un termine per proporre un diverso accordo e di ottenere la liberazione dai debiti residui (esdebitazione) se ha collaborato lealmente .
Inoltre, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del debitore incapiente, un beneficio che consente la cancellazione dei debiti non soddisfatti quando il debitore non dispone di beni da liquidare e ricorre una situazione di incapienza; tale istituto è esperibile una sola volta nella vita e richiede che il debitore sia meritevole .
Esperto negoziatore della crisi e D.L. 118/2021
Per le imprese, il D.L. 118/2021 (convertito in Legge 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura volontaria e stragiudiziale finalizzata a evitare l’insolvenza. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuta a negoziare con i creditori, valutare piani di ristrutturazione e raggiungere accordi . L’esperto raccoglie dati, media tra le parti e assiste l’eventuale giudice. Per essere nominato esperto occorrono requisiti di indipendenza, iscrizione agli albi professionali da almeno cinque anni e formazione specifica. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere imprese clienti a predisporre istanze di nomina e piani di risanamento, elemento utile quando il consulente finanziario è anche socio o amministratore di una società.
Cassazione e Corti: sentenze rilevanti per i consulenti finanziari
- Cassazione ord. n. 14141/2025 (IRAP) – La Corte ha affermato che il pagamento di compensi significativi a collaboratori o codifensori (es. 46.000 euro) dimostra l’esistenza di un’autonoma organizzazione e comporta l’assoggettamento all’IRAP anche per i professionisti; il contribuente deve provare che i collaboratori non avevano carattere stabile .
- Cassazione ord. n. 25043/2024 – Conferma la presunzione legale che tutti i movimenti su conti bancari non giustificati sono ricavi e che la prova contraria deve essere analitica .
- Cassazione ord. n. 26966/2025 – Ribadisce che nelle indagini bancarie il giudice deve considerare i costi connessi ai prelievi e che il contribuente può dedurre costi presuntivi .
- Corte costituzionale sent. n. 6/2024 – Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sul regime di esdebitazione nel nuovo CCII, riconoscendo che la liberazione dai debiti residui dopo tre anni non viola il principio di eguaglianza .
- Cassazione sez. VI sent. n. 23528/2024 – Ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria non deve contenere l’indicazione dei beni specifici e che la mancanza di tali dettagli non rende nullo l’atto .
- Tribunale di Brescia, 13 marzo 2025 – In un caso di esdebitazione ex art. 14 terdecies (Legge 3/2012), ha stabilito che la liberazione dai debiti è un beneficio premiale; il debitore deve dimostrare la meritevolezza e non può imputare la responsabilità alle banche per aver concesso credito .
Questi precedenti rafforzano gli strumenti difensivi illustrati in seguito.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione o di un’azione bancaria
Quando un consulente finanziario autonomo riceve un atto (cartella, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca, atto di pignoramento, decreto ingiuntivo da parte di una banca, ecc.), è fondamentale seguire una procedura sistematica per tutelare i propri diritti. Di seguito viene presentato un percorso operativo, integrato con richiami normativi, per affrontare sia i debiti fiscali che quelli bancari.
1. Lettura attenta dell’atto e verifica dei termini
Anzitutto occorre analizzare con attenzione il documento ricevuto:
- Identifica l’emittente: agente della riscossione, Agenzia delle Entrate, banca, creditore privato.
- Verifica la data di notifica: i termini per proporre ricorso decorrono dalla data di notifica (non dalla data di ricezione del plico nella cassetta postale). È essenziale calcolare correttamente i 60 giorni per impugnare la cartella e i 30 giorni per depositare il ricorso .
- Controlla la tipologia di atto: cartella esattoriale, intimazione di pagamento, accertamento, avviso bonario, preavviso di ipoteca, atto di pignoramento o decreto ingiuntivo. Ogni atto ha modalità e termini di impugnazione diversi.
- Nota l’importo e la composizione del debito: sanzioni, interessi, capitale. Verifica se il debito è stato già oggetto di rottamazioni o definizioni agevolate.
2. Accertare la legittimità formale e sostanziale
Occorre verificare se l’atto rispetta i requisiti di legge:
- Notifica: la notifica deve essere effettuata a mani, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Una notifica a indirizzo errato, senza prova della ricezione o con indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’indice INI‑PEC può rendere nullo l’atto.
- Motivazione: ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, ogni atto deve essere motivato e indicare la norma applicata, gli importi richiesti, il calcolo degli interessi e la ripartizione temporale . Gli avvisi di accertamento devono contenere l’indicazione delle prove e consentire la difesa.
- Presenza del contraddittorio preventivo: per gli atti impugnabili, l’amministrazione deve aver preventivamente instaurato il contraddittorio ed inviato la bozza di atto, salvo eccezioni. L’assenza di contraddittorio è causa di annullabilità .
- Verifica delle soglie e dei termini: l’iscrizione ipotecaria può avvenire solo per debiti superiori a 20.000 euro e trascorsi 60 giorni dalla cartella . Il pignoramento può essere eseguito solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento e deve avvenire entro 180 giorni . L’accertamento basato su indagini bancarie deve indicare i singoli movimenti e consentire la prova contraria .
3. Consultare un professionista e richiedere una perizia
La complessità della materia rende indispensabile l’intervento di un professionista esperto. È consigliabile contattare subito l’Avv. Monardo o un altro legale specializzato per:
- Esaminare il merito del debito: calcolo dei termini prescrizionali, verifica del titolo originario, controllo degli interessi usurari o anatocistici (per le banche).
- Analizzare la documentazione: estratti di ruolo, estratti conto, contratti bancari, decreti ingiuntivi, contratti di mutuo o di cessione del quinto.
- Valutare la meritevolezza: in vista di un piano del consumatore o di un concordato, occorre dimostrare di aver agito con diligenza, di non aver generato il debito con colpa grave o dolo e di non aver fornito informazioni inesatte ai creditori .
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione: in presenza di gravi e fondati motivi, l’Avv. Monardo può chiedere al giudice tributario o civile la sospensione dell’atto (es. sospensione della cartella o del decreto ingiuntivo) per evitare pignoramenti o iscrizioni ipotecarie mentre si attende la decisione.
4. Presentazione del ricorso o opposizione
In base al tipo di atto, è necessario presentare il ricorso o l’opposizione al giudice competente:
- Cartelle esattoriali e atti dell’Agenzia Entrate Riscossione: si ricorre alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (40 giorni per gli avvisi di liquidazione in materia catastale). Il ricorso può essere notificato tramite PEC o ufficiale giudiziario; entro i successivi 30 giorni occorre depositare gli atti in segreteria .
- Decreti ingiuntivi bancari: l’opposizione va presentata al Tribunale ordinario entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Nel ricorso sarà possibile eccepire la nullità del contratto, l’usura, l’illegittima capitalizzazione degli interessi e la mancanza di prova del credito.
- Pignoramenti immobiliari e mobiliari: si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare la validità del titolo o dell’intimazione. Anche in questo caso è possibile chiedere la sospensione.
Durante il giudizio tributario o civile, il professionista potrà presentare documenti, consulenze tecniche e memorie difensive; in sede tributaria è possibile definire il contenzioso con l’istituto dell’acquiescenza, della mediazione tributaria (per importi inferiori a 50.000 euro) o della conciliazione giudiziale.
5. Valutazione di definizioni agevolate e piani di rateizzazione
Prima o durante il contenzioso, il consulente finanziario può accedere a diverse forme di definizione agevolata:
- Rottamazione/quater: se il debito rientra nei carichi affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022, si può aderire pagando solo il capitale e le spese di notifica, con rate fino a 5 anni . È importante controllare le scadenze prorogate dalle leggi successive e versare entro il termine di 5 giorni successivi alla rata per non perdere il beneficio.
- Saldo e stralcio: misura prevista da precedenti leggi (2019–2020) che consente di versare una percentuale del debito in base al valore dell’ISEE (omessa nel 2025 ma potenzialmente riattivabile con nuove normative). Se attiva, è destinata ai contribuenti con ISEE sotto determinate soglie e consente riduzioni significative.
- Rateizzazioni ordinarie: la richiesta di dilazione all’Agenzia Entrate Riscossione può essere presentata per debiti fino a 120 mila euro senza necessità di allegare documentazione. Per importi superiori occorre dimostrare la temporanea situazione di difficoltà economica. Il D.Lgs. 110/2024 ha ampliato le fasce di rateizzazione (fino a 108 rate standard, 120 rate in caso di ISEE basso) .
- Accordi stragiudiziali con la banca: nei debiti bancari, prima del decreto ingiuntivo è spesso possibile negoziare un piano di rientro o un saldo a stralcio. La banca può essere interessata a un accordo per evitare procedure lunghe e rischi di insolvenza. L’assistenza di un avvocato con esperienza nella negoziazione, come l’Avv. Monardo, è determinante per ottenere la riduzione delle somme dovute e un piano sostenibile.
6. Accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Se il professionista si trova in una situazione di insolvenza o di grave squilibrio patrimoniale e non riesce ad adempiere alle obbligazioni con banche e fisco, è opportuno valutare l’accesso alle procedure previste dal CCII. La scelta dipende dalla natura dei debiti (personali o misti), dalla capacità di generare reddito futuro, dalla presenza di beni da liquidare e dalla meritevolezza.
6.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è destinata a persone fisiche non imprenditori che hanno contratto debiti per scopi personali, come mutui, finanziamenti per acquisto di beni, garanzie per terzi, ecc. Questa procedura permette di proporre un piano di pagamento ai creditori, eventualmente con taglio del capitale e dilazione. La proposta viene valutata dal Giudice delegato; l’omologazione può avvenire anche in mancanza di adesione dei creditori se il piano offre una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione e il debitore è meritevole .
Fasi principali: 1. Raccolta documentazione: dati reddituali, stato di famiglia, copia dei contratti di finanziamento, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali, elenco dei beni immobili e mobili. 2. Nomina OCC: l’Organismo di composizione della crisi designa un professionista (gestore) che redige una relazione economico‑finanziaria sulla situazione del debitore e valuta la sostenibilità del piano. 3. Deposito del piano: il debitore, assistito dall’OCC, deposita presso il tribunale la proposta di ristrutturazione. Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti proporzionalmente al reddito disponibile e può essere articolato su un arco temporale (generalmente 5–7 anni). 4. Omologazione: il giudice valuta la conformità alle norme, la meritevolezza e l’assenza di cause di inammissibilità. In assenza di opposizioni o se il giudice le rigetta, il piano viene omologato e diventa vincolante. 5. Esecuzione: il debitore rispetta il piano; i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive per l’intera durata della procedura.
6.2 Concordato minore
Il concordato minore è rivolto a imprenditori che non superano i limiti di fallibilità, professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti da attività economiche. Può essere proposto anche dai debitori con passivo misto (personale e imprenditoriale). Il concordato può essere in continuità (prosecuzione dell’attività) o liquidatorio (cessione dei beni). Nel caso liquidatorio, è necessario un contributo esterno di entità significativa (tra il 5 e il 10 % del valore dell’attivo) come delineato dalla giurisprudenza .
Fasi principali: 1. Analisi economico‑finanziaria: l’imprenditore, con l’aiuto dell’OCC o di un professionista, determina lo stato patrimoniale e valuta se proseguire l’attività o liquidarla. 2. Relazione dell’OCC: l’esperto redige la relazione attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. 3. Proposta ai creditori: il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e una percentuale ai chirografari. I creditori votano e, se la maggioranza è favorevole, il piano può essere omologato dal tribunale. 4. Omologazione e esecuzione: l’omologazione rende il piano efficace verso tutti i creditori. Durante l’esecuzione è prevista la protezione dalle azioni esecutive.
6.3 Liquidazione controllata
La liquidazione controllata è la procedura più radicale e consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale. Può essere richiesta dal debitore, dal creditore o dal PM. Le caratteristiche principali sono:
- Apertura della procedura: il giudice, verificati i presupposti, emette un decreto di apertura che dispone l’inventario dei beni, nomina il liquidatore e sospende le azioni individuali .
- Concorso dei creditori: i creditori devono presentare le domande di ammissione al passivo entro un termine. Il liquidatore redige lo stato passivo e provvede alla vendita dei beni.
- Esdebitazione automatica: trascorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura, se il debitore ha cooperato e non ha commesso atti in frode, ottiene automaticamente l’esdebitazione . Per i debitori incapienti, l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione anche senza attivo, ma solo una volta nella vita e previa dimostrazione di meritevolezza .
6.4 Vantaggi e criticità delle procedure
Vantaggi: tutte queste procedure sospendono le azioni esecutive, consentono di proporre un piano di pagamento sostenibile e offrono la prospettiva dell’esdebitazione. Inoltre, permettono di rinegoziare i contratti bancari e di ridurre i debiti fiscali inseriti nel piano.
Criticità: comportano costi per l’intervento dell’OCC e spese legali; richiedono trasparenza assoluta e completa collaborazione; l’omologazione può essere respinta se il debitore non è meritevole o se il piano non assicura una soddisfazione minima ai creditori; i debiti fiscali privilegiati devono essere pagati integralmente a meno che non si dimostri che il risultato sarebbe comunque migliore rispetto alla liquidazione.
7. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Quando il consulente finanziario è titolare di una piccola società o partecipa come socio amministratore, la crisi può essere affrontata tramite la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. La procedura è volontaria e si attiva con istanza presso la CCIAA competente. L’imprenditore viene assistito da un esperto indipendente che analizza la situazione aziendale, elabora un piano di risanamento e negozia con i creditori . La composizione negoziata ha il vantaggio di consentire la prosecuzione dell’attività, evitare l’ingresso in procedure concorsuali, ottenere misure protettive del patrimonio (es. sospensione temporanea di azioni esecutive) e attrarre investitori o finanziatori esterni. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può affiancare l’imprenditore in ogni fase, dalla predisposizione della domanda alla negoziazione con banche e fornitori.
Difese e strategie legali contro fisco e banche
La difesa del consulente finanziario può basarsi su diversi argomenti di carattere formale e sostanziale. Di seguito presentiamo le principali strategie, distinte per gli atti fiscali e per i debiti bancari.
1. Contestazione della validità dell’atto per vizi formali
Mancato contraddittorio preventivo – Se l’atto è tra quelli per cui la legge prevede l’obbligo di contraddittorio, l’assenza di tale fase rende l’atto annullabile . È possibile eccepire nel ricorso che la bozza di avviso non è stata notificata o che non è stato concesso il termine di 60 giorni. In sede di discussione, il giudice potrà dichiarare l’atto nullo.
Notifica irregolare – La notifica deve essere effettuata all’indirizzo PEC del professionista presente nell’INI‑PEC o, in mancanza, tramite raccomandata; la giurisprudenza annulla la cartella notificata ad un indirizzo sbagliato o con PEC non abilitata. Anche il difetto di relata o la notifica oltre i termini di decadenza può essere contestato.
Motivazione insufficiente – Gli avvisi devono indicare i presupposti di fatto e le norme applicate. Un avviso che si limita a richiamare il risultato delle indagini bancarie senza indicare i singoli movimenti viola l’obbligo di motivazione . La Cassazione ha evidenziato che l’ufficio deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi .
Difetto di competenza – Alcuni atti (es. cartelle relative a tributi locali) devono essere emessi da enti territorialmente competenti. La competenza territoriale del giudice tributario si determina in base al domicilio fiscale del contribuente.
Eccesso di potere – La misura deve essere proporzionata al credito; ad esempio, l’iscrizione ipotecaria su un immobile di valore elevato per un debito modesto potrebbe essere considerata sproporzionata e quindi impugnabile.
2. Difesa nel merito contro gli accertamenti fiscali
Indagini bancarie – All’esito di accertamenti basati su versamenti e prelievi, il professionista può fornire la prova contraria dimostrando che i movimenti si riferiscono a somme già tassate, a restituzioni di capitali, a finanziamenti ricevuti da familiari o a spese inerenti all’attività. La documentazione può comprendere: fatture, ricevute, contratti, estratti conto e dichiarazioni di terzi. È anche possibile eccepire che la presunzione non opera per i versamenti provenienti da conti cointestati o di persone diverse dal contribuente. La Cassazione ha riconosciuto che il giudice deve considerare i costi presuntivi legati ai prelievi .
Spese per collaboratori e IRAP – Per evitare l’assoggettamento all’IRAP, il consulente deve provare l’assenza di un’autonoma organizzazione. Ciò implica dimostrare che i collaboratori percepiscono compensi occasionali e non strutturali. La Cassazione ha infatti ritenuto che pagamenti consistenti e continuativi a collaboratori evidenziano un’organizzazione autonoma . Documenti contabili e contratti possono aiutare a dimostrare che l’attività è svolta prevalentemente in proprio.
Verifica delle basi imponibili – È possibile contestare errori nel calcolo della base imponibile (ad esempio, deduzioni non riconosciute o aliquote sbagliate). In molti casi, l’ufficio non considera tutti i costi deducibili; la presentazione di prove giustificative può ridurre o annullare il debito.
3. Difesa contro ipoteche e pignoramenti
Soglia minima e termini – Il contribuente può eccepire che l’iscrizione ipotecaria è stata eseguita per un debito inferiore a 20.000 euro o prima dello spirare dei 60 giorni successivi alla cartella . Anche il pignoramento eseguito oltre il termine di validità dell’intimazione (180 giorni) è nullo.
L’atto non costituisce titolo esecutivo – In alcuni casi, l’Agente della riscossione procede al pignoramento senza aver notificato l’avviso di accertamento divenuto definitivo. Se manca un titolo esecutivo valido (cartella non notificata o non definitiva), l’esecuzione è illegittima.
Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria – Sebbene il preavviso non sia un atto autonomamente impugnabile in tutti i casi, la giurisprudenza riconosce la facoltà di proporre ricorso se l’avviso contiene una valutazione negativa della situazione debitoria . Contestare tempestivamente il preavviso può evitare l’iscrizione dell’ipoteca.
Eccesso di garanzia – Si può dedurre che l’importo dell’ipoteca (doppio del debito) è eccessivo rispetto al valore dei beni o che esistono beni meno gravosi da colpire. Il giudice può, su richiesta, ridurre l’iscrizione o cancellarla.
4. Difesa contro le pretese bancarie
Quando il consulente è debitore verso una banca (mutuo, finanziamento, scoperto di conto), le principali difese sono:
- Usura e anatocismo – Verificare se i tassi applicati superano il tasso soglia previsto dalla legge antiusura (L. 108/1996) o se la banca applica illegittimamente la capitalizzazione composta degli interessi. In caso positivo, è possibile opporsi al decreto ingiuntivo o agire in via riconvenzionale per la ripetizione di interessi usurari.
- Nullità delle clausole contrattuali – Valutare se il contratto di finanziamento contiene clausole vessatorie, se il documento di sintesi non è conforme alla normativa sulla trasparenza bancaria (TUB, D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Banca d’Italia). La mancanza della forma scritta può rendere nullo il mutuo.
- Prescrizione del credito – Verificare se il diritto della banca è prescritto (10 anni per finanziamenti, 5 anni per interessi periodici). Un decreto ingiuntivo emesso oltre il termine è inefficace.
- Opposizione e mediazione – Quando si riceve un decreto ingiuntivo, l’opposizione entro 40 giorni consente di sospendere la provvisoria esecuzione; contemporaneamente si può avviare una negoziazione assistita o una mediazione civile per trovare un accordo con la banca.
5. Strategie combinate per ridurre il debito complessivo
Nella pratica spesso si combinano più strumenti. Ad esempio, un consulente con debiti fiscali e bancari può:
- Impugnare gli accertamenti per ottenere l’annullamento totale o parziale.
- Aderire alla rottamazione per ridurre sanzioni e interessi sui ruoli esattoriali.
- Chiedere una rateizzazione lunga (fino a 120 rate) per il residuo debito fiscale .
- Rinegoziare il mutuo o il finanziamento con la banca tramite un accordo stragiudiziale.
- Presentare un piano del consumatore o un concordato minore per ristrutturare globalmente il debito e ottenere l’esdebitazione.
La combinazione dipende dalle risorse disponibili, dal patrimonio e dalla tipologia di debiti. L’analisi multidisciplinare dello studio legale e del commercialista permette di identificare la soluzione più efficiente.
Strumenti alternativi: tabelle riepilogative
Per aiutare il lettore a confrontare i principali strumenti di difesa e composizione della crisi, proponiamo alcune tabelle sintetiche con le caratteristiche essenziali di normative, termini, sanzioni e benefici. Queste tabelle non sostituiscono l’analisi legale personalizzata ma forniscono un rapido colpo d’occhio.
Tabella 1 – Principali termini e scadenze
| Procedura / atto | Termine di impugnazione | Riferimento normativo | Note principali |
|---|---|---|---|
| Ricorso contro cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992 | Entro 30 giorni dal ricorso occorre depositare gli atti in segreteria |
| Opposizione a decreto ingiuntivo bancario | 40 giorni dalla notifica | Art. 645 c.p.c. | Sospende l’efficacia esecutiva; possibile mediazione |
| Contraddittorio preventivo | Minimo 60 giorni per rispondere | Art. 6‑bis L. 212/2000 | Obbligatorio per gli atti impugnabili, salvo eccezioni |
| Termine per pignoramento dopo intimazione | 180 giorni | Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Decorso il termine l’intimazione perde efficacia |
| Iscrizione ipotecaria | Dopo 60 giorni dalla cartella e per debiti > 20.000 € | Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Preavviso impugnabile; importo pari al doppio del debito |
| Rateizzazione fiscale standard | 72–108 rate (fino a 120 con ISEE basso) | D.Lgs. 110/2024 | Occorre richiesta all’Agente della riscossione |
| Durata liquidazione controllata | 3 anni per esdebitazione automatica | Artt. 268–283 CCII | Esdebitazione automatica al termine |
Tabella 2 – Confronto tra procedure CCII per sovraindebitamento
| Procedura | Soggetti ammessi | Necessità consenso dei creditori | Vantaggio principale | Criticità |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione del consumatore | Persone fisiche con debiti personali | No; il giudice può omologare anche senza voto favorevole | Prevede riduzione del capitale e dilazione; sospende le azioni | Richiede meritevolezza e pagamento di quota minima |
| Concordato minore | Piccoli imprenditori, professionisti, soci | Sì, maggioranza dei creditori chirografari | Consente prosecuzione dell’attività o liquidazione con apporto di nuova finanza | Necessita di contributo esterno; costi procedurali elevati |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori non fallibili (anche incapienti) | Non è richiesta approvazione | Concorso collettivo, esdebitazione dopo 3 anni | Comporta liquidazione completa del patrimonio; possibile perdita di beni |
Tabella 3 – Rottamazione e rateizzazione
| Strumento | Periodo di applicazione | Debiti inclusi | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione/quater | Carichi affidati dal 2000 al 30.6.2022 | Tutti i tributi e contributi, esclusi alcuni casi (ad es. risorse proprie UE) | Azzeramento di sanzioni e interessi di mora, possibilità di rate fino a 5 anni | Perdita del beneficio in caso di mancato pagamento di una rata oltre 5 giorni; non include sanzioni penali |
| Rateizzazione standard | Sempre attivabile | Qualsiasi debito iscritto a ruolo | Dilazione fino a 84–108 rate; fino a 120 con ISEE basso | Richiede regolarità nei pagamenti, altrimenti decadenza; non riduce capitale |
| Saldo e stralcio | Attivo in passato; possibile futura riapertura | Contribuenti con ISEE < certa soglia | Riduzione sostanziale del debito in base all’ISEE; stralcio sanzioni | Disponibile solo con apposite leggi; richiede requisiti reddituali |
Errori comuni e consigli pratici
Molti professionisti commettono errori che possono aggravare la loro posizione. Riportiamo gli errori più ricorrenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare la notifica – Ignorare un atto o aprirlo con ritardo compromette la possibilità di difendersi. Appena ricevuta la notifica, annotare la data e contattare un professionista.
- Pagare parzialmente senza contestare – Il pagamento parziale di un debito contestato può essere interpretato come riconoscimento integrale. Prima di pagare, verificare la legittimità dell’atto.
- Non conservare la documentazione – La prova analitica di prelievi e versamenti è essenziale per neutralizzare la presunzione di ricavo . Conservare estratti conto, fatture e ricevute per almeno dieci anni.
- Ritardare la scelta di una procedura di composizione della crisi – Aspettare troppo può peggiorare la situazione: eventuali azioni esecutive possono ridurre il patrimonio e rendere più difficile il pagamento di un contributo esterno. Occorre attivarsi tempestivamente.
- Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te – La materia è complessa e un errore procedurale può compromettere l’esito. È fondamentale affidarsi a professionisti specializzati.
- Non valutare il proprio merito creditizio – Per la ristrutturazione o il concordato serve dimostrare la meritevolezza; è consigliabile consultare un commercialista per predisporre un bilancio aggiornato e un business plan credibile.
Domande frequenti (FAQ)
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che i consulenti finanziari autonomi si pongono quando affrontano debiti con il fisco o le banche. Le risposte hanno lo scopo di orientare il lettore; ogni situazione merita comunque una valutazione personalizzata.
1. Cosa succede se non pago una cartella esattoriale? Dopo la notifica della cartella, decorrono 60 giorni per pagare o impugnare. In mancanza, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca (se il debito supera 20.000 €) e procedere al pignoramento dopo un’ulteriore intimazione . La mancata azione può comportare l’aumento del debito per sanzioni e interessi.
2. Posso rateizzare tutte le cartelle? Sì, per la maggior parte dei debiti è possibile chiedere una rateizzazione. Dal 2025 le rate possono arrivare fino a 120 per i contribuenti con ISEE basso . È però necessario essere in regola con le rate precedenti; in caso di decadenza, la rateizzazione può essere revocata.
3. Posso aderire alla rottamazione se ho già rateizzato il debito? Sì, la rottamazione estingue i debiti residui; tuttavia, bisogna valutare la convenienza. I pagamenti effettuati prima dell’adesione restano acquisiti e non possono essere rimborsati.
4. Se la notifica della cartella è sbagliata, cosa devo fare? Occorre proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, eccependo la nullità della notifica. La prova della notifica grava sull’Agente della riscossione; la mancanza della ricevuta o l’indirizzo errato può portare all’annullamento.
5. Come posso difendermi da un accertamento basato sui movimenti bancari? Bisogna presentare la prova analitica della provenienza o destinazione delle somme, dimostrando che non sono ricavi occulti . È utile predisporre un elenco dettagliato dei movimenti con i relativi giustificativi (es. fatture, bonifici a fornitori, restituzioni di prestiti).
6. Le transazioni su un conto cointestato possono essere considerate reddito? Generalmente, la presunzione di ricavo grava sul cointestatario, ma è possibile dimostrare che i movimenti appartengono all’altro titolare o a terzi. Spesso la Corte riconosce la necessità di ripartire gli importi in base alle quote di disponibilità.
7. Cosa fare se ricevo un decreto ingiuntivo della banca? È essenziale presentare opposizione entro 40 giorni, contestando l’esistenza del credito, l’usura o altre clausole illegittime. È possibile chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione e proporre una mediazione.
8. È possibile annullare un’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione? Sì, se l’ipoteca è stata iscritta per un importo inferiore a 20.000 €, se non sono trascorsi 60 giorni dalla cartella o se la notifica è viziata . Si può chiedere la cancellazione al giudice tributario o avviare trattative con l’ente per il pagamento rateale.
9. Quali debiti possono essere inclusi nella ristrutturazione del consumatore? Tutti i debiti contratti per scopi personali o familiari: prestiti, carte di credito, tributi locali, canoni di locazione, fidi. Sono esclusi i debiti per attività imprenditoriale e le spese di mantenimento per i figli se non concordate.
10. Posso inserire i debiti fiscali in una procedura di concordato minore? Sì, i debiti fiscali possono essere falcidiati nel concordato minore; tuttavia, il fisco ha un privilegio e deve essere soddisfatto almeno secondo la percentuale che otterrebbe nella liquidazione. È necessario prevedere il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute operate e non versate.
11. Dopo quanto tempo mi libero dai debiti con la liquidazione controllata? La liberazione (esdebitazione) è automatica dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura , purché il debitore abbia cooperato lealmente e non abbia commesso frodi.
12. Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente? È un istituto previsto dall’art. 283 CCII che consente al debitore privo di beni da liquidare di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Può essere richiesto una sola volta nella vita e richiede la dimostrazione della meritevolezza .
13. Posso continuare a lavorare come consulente finanziario se ho aperto una procedura di concordato minore? Sì, la procedura in continuità consente di proseguire l’attività professionale. Occorre tuttavia rispettare il piano e destinare parte dei proventi al pagamento dei creditori.
14. La composizione negoziata è alternativa o complementare alle procedure concorsuali? È complementare: può essere avviata prima di ricorrere alle procedure concorsuali per tentare di evitare l’insolvenza. Se la composizione non va a buon fine, si può comunque accedere al concordato o alla liquidazione .
15. Posso presentare una nuova domanda di sovraindebitamento dopo una precedente esdebitazione? No, l’esdebitazione del debitore incapiente è concessa una sola volta. Le altre procedure (ristrutturazione e concordato) possono essere riproposte, ma la meritevolezza è valutata con maggiore rigore.
16. È possibile bloccare un pignoramento per richiedere un piano di rientro? Sì, presentando opposizione all’esecuzione e contestualmente proponendo all’Agente della riscossione un piano di rientro. Il giudice può concedere la sospensione. Tuttavia, la sospensione non è automatica e richiede seri motivi.
17. Quali costi devo sostenere per accedere a una procedura di sovraindebitamento? I costi comprendono il compenso dell’OCC (variabile in base al debito e alla complessità), i diritti di cancelleria e le spese per la redazione della relazione. Alcuni tribunali consentono il pagamento dilazionato o l’anticipazione da parte dello Stato se il debitore possiede un reddito sotto determinate soglie.
18. Quali documenti occorrono per presentare un piano del consumatore? Documento d’identità, certificato di stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, contratto di locazione o di mutuo, estratti conto bancari degli ultimi 5 anni, elenco dei debiti, elenco dei beni, dichiarazione ISEE.
19. Posso utilizzare l’indennizzo a favore dei consumatori (es. bonus sociali) per pagare i debiti? I bonus e le agevolazioni sociali non sono pignorabili e sono destinati al sostentamento. Tuttavia, possono essere considerati nel calcolo della capacità di pagamento del piano. In ogni caso, occorre valutare caso per caso.
20. Se ho debiti con diversi enti (fisco, INPS, banche), quale procedura è più conveniente? Dipende dalla composizione dei debiti. Se la maggior parte è fiscale, la rottamazione e la rateizzazione possono essere sufficienti. Se esistono anche debiti bancari consistenti, un concordato minore o un piano del consumatore può unificare la gestione e prevedere un pagamento proporzionale.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per rendere più concreto quanto esposto, proponiamo alcune simulazioni che mostrano l’effetto dell’applicazione delle varie procedure. I numeri sono ipotetici e servono a illustrare la logica del calcolo. Prima di intraprendere una scelta, è indispensabile farsi assistere da un professionista che valuti i dati reali.
Simulazione 1 – Contestazione di accertamento bancario e riduzione del reddito imponibile
Scenario: un consulente finanziario riceve un avviso di accertamento basato su indagini finanziarie che contestano versamenti e prelievi non giustificati per 200.000 €. L’ufficio presume che tale somma sia reddito non dichiarato. Il professionista, assistito dall’Avv. Monardo, presenta la prova che:
- 120.000 € provengono da restituzione di un finanziamento familiare (documentato con contratto e bonifici);
- 40.000 € sono versamenti di clienti già fatturati e dichiarati;
- 20.000 € sono bonifici ricevuti per conto di un collega (conto cointestato);
- 20.000 € costituiscono prelievi destinati a pagare fornitori, con relative fatture.
Risultato: il giudice tributario riduce la base imponibile a 0 € perché tutti i movimenti sono giustificati. L’avviso viene annullato; il professionista risparmia imposte, sanzioni e interessi.
Simulazione 2 – Rottamazione quater di cartelle esattoriali
Scenario: il professionista ha cartelle per un totale di 50.000 € (capitale 30.000 €, sanzioni 10.000 €, interessi e aggio 10.000 €). Decide di aderire alla rottamazione quater. La definizione agevolata consente di versare solo il capitale e le spese di notifica.
Calcolo: 1. Importo da pagare: 30.000 € (capitale) + 2.000 € (spese) = 32.000 €. 2. Rateizzazione: 18 rate in 5 anni; rata semestrale: 32.000 € / 18 ≈ 1.778 €. 3. Effetto del ritardo: se il professionista paga la prima rata entro il termine e le successive con una tolleranza massima di 5 giorni, mantiene il beneficio .
Risultato: il debito complessivo diminuisce da 50.000 € a 32.000 € con un risparmio del 36%. Il professionista evita le azioni esecutive e può programmare le proprie risorse.
Simulazione 3 – Piano del consumatore per un consulente con debiti misti
Scenario: un professionista ha debiti personali (mutuo per 150.000 €, prestiti per 50.000 €) e debiti fiscali (20.000 €). Ha un reddito mensile di 2.500 € e spese familiari per 1.500 €. Decide di accedere alla ristrutturazione del consumatore.
Piano: 1. Reddito disponibile: 2.500 € – 1.500 € = 1.000 € al mese. 2. Proposta ai creditori: pagamento di 600 € al mese per 7 anni (84 mesi) destinando 50400 € al piano. Di questi, 20.000 € vengono riservati al fisco (IVA, IRPEF), 30.400 € ai creditori chirografari (banche). 3. Abbuono del residuo: la differenza tra il debito complessivo (220.000 €) e quanto pagato (50.400 €) viene stralciata; la banca accetta poiché otterrebbe una percentuale minore dalla liquidazione.
Risultato: con l’omologazione il professionista paga una somma sostenibile per 7 anni e ottiene l’esdebitazione del residuo. Può continuare a lavorare e mantenere il proprio immobile se il mutuo è incluso nel piano.
Simulazione 4 – Concordato minore con debiti d’impresa
Scenario: un consulente ha avviato un’attività di consulenza finanziaria come ditta individuale con debiti per 300.000 € (fornitori, banche, fisco). Il valore dei beni (attrezzature, magazzino) è 50.000 €. Predispone un concordato minore liquidatorio con apporto esterno di 20.000 €.
Piano: 1. Valore da distribuire: 50.000 € (beni) + 20.000 € (contributo esterno) = 70.000 €. 2. Pagamenti: i creditori privilegiati (fisco, dipendenti) ricevono 30.000 €; i chirografari (banche, fornitori) ricevono 40.000 € (pari al 13,3% del loro credito). 3. Esdebitazione: dopo l’omologazione e la liquidazione, il professionista ottiene l’esdebitazione del residuo.
Risultato: pur perdendo i beni, il professionista si libera da un debito di 300.000 € versando 20.000 € come contributo esterno. Può ricominciare l’attività senza il peso del debito.
Simulazione 5 – Liquidazione controllata del debitore incapiente
Scenario: un consulente ha perso la propria clientela e non possiede beni; ha debiti fiscali e bancari per 100.000 €. Presenta istanza di liquidazione controllata e chiede l’esdebitazione per incapienza.
Procedura: 1. Nomina del liquidatore: il tribunale apre la procedura; il liquidatore verifica che il debitore non ha beni. 2. Esdebitazione: dopo tre anni, poiché non esistono beni da liquidare, il debitore ottiene l’esdebitazione ex art. 283 CCII .
Risultato: il professionista è liberato integralmente dai debiti e può riprendere l’attività. Tale beneficio è concesso una sola volta; pertanto, occorre valutare attentamente se attivarlo subito o dopo aver tentato altre soluzioni.
Conclusione
Un consulente finanziario autonomo che si trova a fronteggiare debiti con il fisco e con le banche deve muoversi in un contesto normativo articolato e in continua evoluzione. La disciplina del contraddittorio preventivo garantisce il diritto di difesa e offre la possibilità di evitare gli accertamenti ingiustificati; la conoscenza delle soglie e dei termini previsti dal D.P.R. 602/1973 consente di contestare efficacemente ipoteche e pignoramenti; la giurisprudenza più recente, come le ordinanze della Cassazione sulla presunzione dei movimenti bancari e sull’autonoma organizzazione, fornisce strumenti per ridurre il carico fiscale . Nel campo della riscossione, la rottamazione quater e le rateizzazioni agevolate permettono di abbattere sanzioni e interessi , mentre le procedure di sovraindebitamento del CCII garantiscono la possibilità di ristrutturare il debito o di ottenerne l’esdebitazione .
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