Introduzione
Spesso chi decide di trasferire la propria dimora all’estero ritiene di avere tagliato ogni legame con il fisco italiano. In realtà la normativa e la giurisprudenza dimostrano che il principio della tassazione mondiale impone un’analisi ben più complessa: l’Italia continua a tassare i redditi di chi ha la residenza fiscale nel nostro Paese su tutti i redditi, ovunque prodotti, e i non residenti sui redditi che hanno fonte in Italia . Persone e imprese che si sono iscritte all’AIRE o che hanno stabilito residenza in un Paese a fiscalità privilegiata scoprono, talvolta dopo molti anni, di essere ancora considerate residenti fiscali italiani oppure di dover assoggettare in Italia i redditi esteri. La mancata comprensione di queste regole comporta avvisi di accertamento, sanzioni elevate e il rischio di doppia imposizione.
In questo articolo troverai un’analisi aggiornata (gennaio 2026) della disciplina sulla tassazione dei redditi esteri percepiti da chi ha lasciato l’Italia, con un taglio giuridico‑divulgativo e un orientamento pratico. La guida si rivolge a imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o pensionati che hanno spostato all’estero la propria vita ma che restano sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate. Vedremo:
- quali sono i criteri per stabilire la residenza fiscale secondo il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e come sono stati modificati dal d.lgs. 209/2023;
- quali redditi prodotti all’estero possono essere tassati in Italia;
- quali sono i termini di accertamento e le presunzioni previste per chi si trasferisce in Paesi “black list”;
- le principali sentenze di Cassazione che nel 2024–2025 hanno fornito indicazioni fondamentali sulla residenza, sull’onere della prova e sulla prevalenza delle convenzioni internazionali;
- come difendersi dall’accertamento: ricorsi, sospensioni, trattative, uso del credito d’imposta per imposte estere e strumenti di definizione agevolata;
- le soluzioni alternative per chi non può far fronte ai debiti fiscali: rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure da sovraindebitamento.
Chi siamo: lo Studio Monardo
L’articolo è stato curato dallo studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’Avv. Monardo è cassazionista e gestisce un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti, specializzato in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso il Ministero della Giustizia, oltre a essere esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio analizza ogni giorno avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e richieste della Guardia di Finanza, fornendo assistenza sia giudiziale che stragiudiziale. Possiamo aiutarti a:
- esaminare la notifica e la legittimità dell’atto;
- predisporre memorie difensive e ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria;
- ottenere la sospensione dell’atto o concordare un accertamento con adesione;
- richiedere il credito per imposte estere e la restituzione di ritenute eccedenti;
- negoziare piani di rientro o accordi di ristrutturazione del debito;
- avvalersi di procedure di esdebitazione o di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti fiscali.
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1. Contesto normativo
1.1 Principio della tassazione mondiale
L’articolo 3 del TUIR stabilisce che i residenti fiscali in Italia sono soggetti a imposizione sul reddito complessivo ovunque prodotto, mentre i non residenti sono tassati soltanto per i redditi con fonte italiana . Questo principio di worldwide taxation trova la sua giustificazione negli articoli 2 e 53 della Costituzione (dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva) e opera in coordinamento con le convenzioni contro la doppia imposizione siglate dall’Italia.
1.2 Criteri di residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 TUIR)
Il concetto di residenza fiscale è fondamentale: se un soggetto è residente in Italia, l’Agenzia può pretendere l’imposta su tutti i redditi; se non lo è, solo su quelli prodotti in Italia.
L’articolo 2 TUIR – modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 con decorrenza dal 1° gennaio 2024 – prevede che una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre almeno uno dei seguenti criteri :
- Residenza anagrafica: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (APR/ANPR). Dal 2024 l’iscrizione non determina più una presunzione assoluta, ma conserva valore presuntivo relativo .
- Domicilio: il luogo dove si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari; la riforma ha svincolato il domicilio dal centro degli interessi economici .
- Residenza di fatto: presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni), anche non continuativi .
Il contribuente deve dimostrare di aver perso tutti e tre i collegamenti con l’Italia per essere considerato non residente. L’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente: la Cassazione ha più volte ribadito che occorre verificare dove sia il centro degli interessi vitali (famiglia, casa, lavoro) e che l’iscrizione anagrafica da sola non sposta la residenza .
Circolare 20/E/2024 – chiarimenti sul domicilio: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le “relazioni personali” comprendono la famiglia, l’abitazione, l’appartenenza a comunità locali e l’adesione a circoli culturali o sportivi . La nuova definizione di domicilio richiede quindi di valutare concretamente se la persona mantiene in Italia legami affettivi e sociali significativi. La circolare ha inoltre ribadito che la presenza in Italia per oltre 183 giorni rende il soggetto residente anche se il domicilio è altrove .
1.3 Presunzione di residenza per trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata
L’art. 2, comma 2‑bis, TUIR stabilisce una presunzione legale relativa: i cittadini cancellati dalle anagrafi italiane che si trasferiscono in uno Stato a fiscalità privilegiata sono considerati fiscalmente residenti in Italia salvo prova contraria . La black list comprende Paesi con aliquote nominali inferiori al 50 % di quella italiana o con regimi di riservatezza bancaria. Per vincere la presunzione occorre fornire riscontri fattuali: contratto di affitto o acquisto dell’abitazione, lavoro stabile, tessera sanitaria estera, utenze, e dimostrare che il centro degli interessi vitali si trova effettivamente all’estero. La Cassazione n. 1292/2025 ha chiarito che elementi meramente formali (es. iscrizione AIRE, patente estera) non bastano e che l’archiviazione di un procedimento penale per esterovestizione non incide sulla presunzione; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione è rilevante .
1.4 Imponibilità dei redditi dei non residenti (art. 23 TUIR)
Per i soggetti non residenti, l’Italia tassa solo i redditi rientranti nell’art. 23 TUIR. La norma include, tra l’altro:
- Redditi fondiari e assimilati derivanti da terreni e fabbricati situati in Italia;
- Redditi di capitale provenienti da interessi, dividendi o altri proventi erogati da soggetti residenti;
- Redditi di lavoro dipendente svolto in Italia, compresi compensi per attività occasionali;
- Redditi di lavoro autonomo derivanti da prestazioni artistiche o professionali esercitate in Italia;
- Redditi d’impresa derivanti da stabili organizzazioni o da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- Plusvalenze realizzate su partecipazioni in società italiane .
In pratica, se un ex‑residente svolge un’attività lavorativa per una società italiana mentre è fisicamente all’estero, il reddito può essere tassato in Italia solo se il lavoro è svolto in territorio italiano o se non vi è stabile organizzazione nel Paese estero. La Cassazione n. 22217/2025 (caso “lavoro in Francia”) ha affermato che, secondo la Convenzione Italia‑Francia, la nazionalità del datore di lavoro è irrilevante: conta dove la prestazione è svolta e dove si trova il centro degli interessi vitali .
1.5 Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR)
Per evitare la doppia imposizione, l’art. 165 TUIR riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Il contribuente può scomputare dall’IRPEF dovuta in Italia l’imposta estera fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al reddito prodotto all’estero. La Cassazione n. 10642/2025 ha stabilito che il diritto al credito non si perde se non viene indicato nella dichiarazione dei redditi; è un diritto sostanziale che può essere esercitato entro il termine decennale di prescrizione e non è subordinato a formalità particolari . La Corte ha riconosciuto che il contribuente può richiedere il credito anche in sede contenziosa se fornisce la prova dell’imposta pagata all’estero.
1.6 Convenzioni internazionali e prevalenza sul diritto interno
L’art. 117, comma 1, della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali. Le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sulle disposizioni interne: lo ha ribadito la Cassazione n. 19571/2025, affermando che le norme pattizie contenute nelle convenzioni bilaterali hanno carattere speciale e prevalgono sul TUIR . Nel caso riguardante la Convenzione Italia‑Brasile, la Corte ha riconosciuto l’obbligo dello Stato italiano di dedurre dalle imposte dovute l’imposta versata in Brasile e ha censurato l’amministrazione finanziaria per aver preteso la prova della definitività del versamento estero . La pronuncia sottolinea che gli oneri formali non possono impedire l’applicazione del credito d’imposta previsto da una convenzione .
1.7 Flat tax per pensionati rientrati in Italia (art. 24‑ter TUIR)
L’art. 24‑ter TUIR, introdotto nel 2019 e ancora in vigore, permette alle persone fisiche titolari di pensioni estere di trasferire la propria residenza in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, optando per una imposta sostitutiva del 7 % su tutti i redditi di fonte estera. L’opzione dura nove anni e richiede che il contribuente non sia stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti .
2. Giurisprudenza recente e onere della prova
Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi anni hanno ridefinito la disciplina della residenza fiscale e della tassazione dei redditi esteri, spostando l’attenzione dalla forma alla sostanza.
2.1 Cassazione n. 19843/2024 – Rilevanza della riforma dal 2024
Nel 2024 la Sezione Tributaria ha chiarito che la nuova disciplina del domicilio introdotta dal d.lgs. 209/2023 si applica solo dal 1° gennaio 2024. Per gli anni precedenti continua a valere il criterio del “centro degli interessi economici” per individuare il domicilio; le relazioni personali e familiari sono rilevanti ma non determinanti . La sentenza ha così respinto la pretesa dell’Agenzia di applicare retroattivamente la nuova definizione di domicilio e ha ribadito l’importanza di valutare concretamente gli interessi economici in Italia.
2.2 Cassazione n. 1292/2025 – Presunzione per i Paesi black list
L’ordinanza n. 1292/2025 ha confermato che la presunzione di residenza prevista dall’art. 2, comma 2‑bis, TUIR per chi trasferisce la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata può essere superata solo con riscontri fattuali. La Corte ha precisato che iscrizione AIRE, patente straniera o semplice certificato di residenza estera non bastano. Devono emergere elementi concreti quali contratto di lavoro, casa, bollette e tessera sanitaria nello Stato estero. L’archiviazione di eventuali notizie di reato per esterovestizione non rileva nel processo tributario; solo una sentenza irrevocabile di assoluzione può incidere . Questa pronuncia invita i contribuenti a predisporre una documentazione robusta quando si spostano in Paesi black list.
2.3 Cassazione n. 10642/2025 – Diritto al credito d’imposta
Con l’ordinanza n. 10642/2025 la Suprema Corte ha affrontato il tema del credito d’imposta per imposte estere (art. 165 TUIR). La Corte ha affermato che il diritto al credito non decade per il solo fatto di non essere stato indicato nella dichiarazione dei redditi; esso può essere fatto valere entro il termine decennale e non è subordinato alla presentazione del modello dichiarativo . La decisione tutela i contribuenti che, avendo versato imposte all’estero, si vedono contestare la detrazione da parte dell’amministrazione per questioni formali. La Corte ha richiamato il principio di buona fede e di collaborazione, sancito dallo Statuto del contribuente, e il dovere dello Stato di evitare la doppia imposizione.
2.4 Cassazione n. 19571/2025 – Convenzione Italia‑Brasile
L’ordinanza n. 19571/2025 ha dato prevalenza alla Convenzione Italia‑Brasile nella determinazione del credito per imposte estere. La Corte ha affermato che le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle disposizioni interne e che l’Agenzia delle Entrate non può opporre l’inadempimento degli oneri formali previsti dal TUIR quando questi contrasterebbero con il diritto internazionale . In particolare, l’art. 23 della Convenzione Italia‑Brasile obbliga lo Stato italiano a dedurre dalle imposte dovute l’imposta sui redditi pagata in Brasile. La Corte ha censurato l’Agenzia per aver richiesto la prova della definitività del pagamento estero, ritenendo sufficiente la documentazione che attesta il versamento .
2.5 Cassazione n. 22217/2025 – Lavoro dipendente in Francia
Con l’ordinanza n. 22217/2025 la Cassazione ha affrontato il caso di una lavoratrice dipendente che, pur iscritta all’anagrafe italiana per parte dell’anno, aveva trascorso oltre 183 giorni in Francia e vi aveva stabilito la propria residenza con il coniuge. La Corte ha ribadito che la residenza fiscale va individuata nel luogo dove si trovano gli interessi vitali, familiari e professionali . La tardiva iscrizione all’AIRE non è decisiva se i fatti dimostrano che la vita del contribuente si svolge stabilmente all’estero. Inoltre, secondo la Convenzione Italia‑Francia, la nazionalità del datore di lavoro è irrilevante; ciò che conta è dove l’attività è svolta e dove viene tassata . La certificazione fiscale rilasciata dall’autorità francese è stata considerata prova sufficiente dell’assolvimento degli obblighi tributari in Francia .
2.6 Cassazione n. 5576/2025 – Notifica al domicilio estero
Una pronuncia significativa in materia di notifiche è l’ordinanza n. 5576/2025 (oggetto delle cronache) che ha dichiarato valida la notifica di un avviso di accertamento inviata al vecchio domicilio estero registrato all’AIRE entro 30 giorni dalla comunicazione del nuovo indirizzo. La Corte ha precisato che il cambio di domicilio produce effetti solo dopo 30 giorni, per cui la raccomandata inviata prima di tale termine è valida. Questa decisione evidenzia l’importanza di comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e di monitorare le notifiche che arrivano al vecchio indirizzo.
3. Procedura dopo la notifica di un atto impositivo
Ricevere un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate mentre si vive all’estero è fonte di ansia, ma conoscere i propri diritti permette di difendersi. Di seguito è riportato un percorso operativo.
3.1 Verifica preliminare dell’atto
- Identificazione dell’atto – Occorre capire se si tratta di un avviso di accertamento, di un avviso bonario, di un’intimazione di pagamento o di una cartella esattoriale. Ogni atto ha termini e rimedi differenti.
- Controllo della notifica – Per i residenti all’estero la notifica dell’avviso può avvenire tramite:
- raccomandata internazionale inviata all’indirizzo AIRE o a quello comunicato all’Agenzia;
- PEC o domicilio digitale, se eletto;
- autorità consolare, quando non esiste un indirizzo conosciuto. Qualunque irregolarità (errata indicazione del destinatario, notifica oltre i termini) può rendere l’atto nullo.
- Calcolo dei termini – L’art. 43 del d.P.R. 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, il termine è sette anni. Il termine decorre dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui viene presentata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
- Proroghe e raddoppio dei termini – Il d.l. 78/2009, art. 12 ha introdotto il raddoppio dei termini per gli accertamenti relativi ad attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Dopo interventi della Corte costituzionale e successive riforme, oggi il raddoppio scatta solo se è trasmessa la notizia di reato entro la scadenza ordinaria. È dunque essenziale verificare se l’Amministrazione abbia rispettato tali condizioni.
- Esame del merito – L’Agenzia contesta la residenza in Italia? È necessario preparare una documentazione che provi la vita all’estero (contratti di lavoro, bollette, tasse pagate all’estero, certificazione di residenza). Contesta redditi esteri? Va verificato se si applica una convenzione contro la doppia imposizione e se si può invocare il credito d’imposta.
3.2 Attivazione del contraddittorio
Prima di emettere un avviso definitivo, l’Ufficio dovrebbe instaurare un contraddittorio preventivo, salvo casi di urgenza. È consigliabile:
- Richiedere accesso agli atti (art. 24 L. 241/1990) per ottenere copia del fascicolo tributario;
- Presentare memorie difensive e documentazione prima dell’emanazione dell’avviso definitivo;
- Proporre accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997), che sospende di 90 giorni il termine per ricorrere e consente una definizione agevolata con riduzione delle sanzioni;
- Valutare il concordato preventivo biennale introdotto dal d.lgs. 13/2024 per imprenditori e professionisti. Questa procedura, riservata ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA), consente di concordare l’imposta per due periodi d’imposta; in caso di accettazione è precluso l’accertamento per quei periodi.
3.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se il contraddittorio non si conclude positivamente, occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve indicare i dati del ricorrente, l’atto impugnato, i motivi di fatto e di diritto (vizi di notifica, violazioni di legge, mancanza di motivazione, incompetenza dell’Ufficio) e la richiesta di annullamento totale o parziale. È possibile chiedere la sospensione dell’atto in presenza di un danno grave e irreparabile. Se la sentenza è sfavorevole, si può proporre appello e, successivamente, ricorso per cassazione.
4. Difese e strategie legali
4.1 Provare l’effettiva residenza estera
Superare la presunzione di residenza o dimostrare di non essere residenti in Italia richiede la raccolta di prove documentali. Fra le più efficaci:
- certificazione di residenza emessa dall’autorità locale e relativa iscrizione anagrafica;
- contratto di lavoro o di collaborazione che attesti un impiego stabile all’estero;
- titoli di proprietà o contratto di locazione dell’abitazione in cui si vive all’estero;
- bollette di luce, gas, acqua e telefonia intestate al contribuente presso il Paese estero;
- tessera sanitaria o assicurazione sanitaria estera;
- dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese estero e pagamenti delle imposte.
Le pronunce della Cassazione (sent. 1292/2025, ord. 22217/2025, ord. 19843/2024) mostrano che l’assenza di legami con l’Italia e la prova di un radicamento reale all’estero sono decisive. La tardiva iscrizione all’AIRE non è per forza dirimente, ma può rafforzare la posizione del contribuente.
4.2 Utilizzare le convenzioni contro la doppia imposizione
Le convenzioni stipulate dall’Italia con altri Stati disciplinano la ripartizione del potere impositivo e contengono clausole per evitare la doppia imposizione. In genere, il reddito di lavoro dipendente è tassato nello Stato in cui l’attività è svolta se il contribuente vi soggiorna per più di 183 giorni e il datore di lavoro non ha stabile organizzazione nello Stato estero. Le convenzioni possono prevedere:
- esenzione del reddito nello Stato di residenza con tassazione esclusiva nello Stato della fonte;
- metodo del credito d’imposta: il reddito è tassato in entrambi gli Stati ma quello di residenza concede un credito per l’imposta pagata all’estero;
- metodo dell’esenzione con progressività: il reddito estero è escluso dalla base imponibile ma concorre a determinare l’aliquota media.
Nella controversia relativa alla Francia (Cass. 22217/2025) la Corte ha applicato l’art. 15 della convenzione Italia‑Francia, che attribuisce la tassazione allo Stato in cui l’attività è svolta e prevede il rimborso delle ritenute operate erroneamente dallo Stato di residenza . Analogamente, nella causa Italia‑Brasile (Cass. 19571/2025) è stata riconosciuta la prevalenza dell’art. 23 della convenzione sulla normativa interna .
4.3 Richiedere il credito d’imposta per imposte estere
L’art. 165 TUIR consente di scomputare dalle imposte italiane quelle pagate all’estero, previa dimostrazione del pagamento. La documentazione da produrre comprende:
- dichiarazione dei redditi estera con quietanza di pagamento;
- certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che attesti l’imposta versata e la definitività del pagamento;
- traduzione ufficiale dei documenti se non sono in lingua italiana.
In base alla Cassazione 10642/2025 il contribuente può esercitare il diritto al credito anche se non l’ha indicato nella dichiarazione dei redditi e può farlo valere in sede giudiziale entro dieci anni . La Cassazione 19571/2025 ha inoltre sancito che l’Agenzia non può pretendere la prova della definitività se la convenzione non lo richiede .
4.4 Contestare l’omessa dichiarazione o il raddoppio dei termini
Se l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione dei redditi esteri, i termini per l’accertamento diventano sette anni e possono raddoppiare per i redditi in Paesi black list. Tuttavia la Corte costituzionale ha limitato l’operatività del raddoppio ai casi in cui sia stata trasmessa tempestivamente la notizia di reato. Pertanto, occorre verificare se:
- l’Ufficio ha rispettato la procedura penale fiscale, trasmettendo la notizia di reato alla Procura entro il termine ordinario;
- l’accertamento si basa realmente sulla presunzione di redditi derivanti da attività finanziarie estere;
- l’avviso è stato notificato entro il termine, altrimenti può essere impugnato per decadenza.
4.5 Sospendere e definire l’atto tramite soluzioni agevolate
Oltre al ricorso giudiziale, esistono varie procedure deflative che consentono di chiudere la controversia con riduzioni di sanzioni:
- Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997): il contribuente concorda con l’Ufficio la definizione della pretesa con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateizzare in tre anni.
- Concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024): strumento sperimentale per contribuenti ISA che consente di concordare l’imponibile per due anni; evita l’apertura di accertamenti per quei periodi. Al momento non si applica ai lavoratori dipendenti o pensionati ma può interessare i professionisti che lavorano all’estero.
- Rottamazione quater e definizione agevolata delle cartelle: le leggi di bilancio 2023–2024 hanno previsto la possibilità di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi. È necessario verificare se l’avviso di accertamento rientra nei carichi affidati alla riscossione e se le scadenze sono state rispettate.
- Definizione delle liti pendenti: le manovre fiscali prevedono periodicamente la possibilità di chiudere le controversie con il pagamento del 40 % del tributo in caso di vittoria dei contribuenti nei gradi precedenti, oppure del 90 % se la causa è al primo grado.
- Rateizzazione e piani di rientro: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione consente di rateizzare il debito fino a 72 rate o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica.
4.6 Soluzioni di gestione del debito e sovraindebitamento
Quando i debiti fiscali diventano insostenibili, la legge mette a disposizione procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) che consentono a persone fisiche non fallibili e professionisti di ottenere l’esdebitazione. Le principali misure sono:
- Piano del consumatore: il debitore propone un piano di rientro da sottoporre al giudice, che può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito; le pendenze fiscali possono essere incluse, con riduzione o falcidia di sanzioni e interessi;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: è un accordo con i creditori, soggetto all’omologazione del tribunale, che consente di definire i debiti fiscali e privatistici;
- Liquidazione controllata: soluzione estrema in cui il patrimonio del debitore viene liquidato per soddisfare i creditori e, al termine, il debitore è liberato dai debiti residui (esdebitazione).
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate. La procedura può bloccare pignoramenti, fermi, ipoteche e altre azioni esecutive e permette di ripartire.
5. Tabelle riepilogative
5.1 Criteri di residenza e presunzioni
| Criterio | Descrizione (art. 2 TUIR) | Note pratiche |
|---|---|---|
| Iscrizione in APR/ANPR | Presenza dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. La riforma del 2023 ha trasformato l’iscrizione da presunzione assoluta a presunzione relativa . | È necessario dimostrare l’uscita dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE; da sola non basta a dimostrare il trasferimento. |
| Domicilio | Luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari . | La circolare 20/E/2024 include convivenze, iscrizione a circoli, legami sociali . Non basta spostare l’attività economica. |
| Residenza di fatto | Presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno (> 183 giorni) . | È calcolata sommando i giorni trascorsi in Italia, anche non consecutivi. |
| Presunzione black list | Presunzione di residenza per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata . | Occorre fornire riscontri fattuali (casa, lavoro, bollette) per vincerla . |
5.2 Termini di accertamento e raddoppio
| Situazione | Termine ordinario | Prolungamenti e raddoppio |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata correttamente | 5 anni (avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) | Nessuno, salvo sospensioni (es. Covid‑19) |
| Dichiarazione omessa | 7 anni | Raddoppio dei termini per attività finanziarie in Paesi black list, se è trasmessa la notizia di reato entro il termine ordinario (art. 12 d.l. 78/2009) |
| Presunzione di redditi da quadro RW (attività estere non dichiarate) | 8 anni | Raddoppio come sopra; la Cassazione ha ritenuto la presunzione retroattiva incostituzionale, ma il raddoppio resta per i casi di reato tributario |
5.3 Strumenti difensivi e agevolazioni
| Strumento | Ambito | Vantaggi |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Avvisi di accertamento e di rettifica | Sospende i termini per impugnare; riduzione sanzioni a 1/3; possibilità di rateizzare |
| Concordato preventivo biennale | Contribuenti ISA (imprese e professionisti) | Blocco degli accertamenti per due periodi d’imposta; semplificazione del calcolo dell’imposta |
| Rottamazione e definizione agevolata | Cartelle esattoriali affidate alla riscossione | Pagamento delle somme dovute senza sanzioni né interessi; rateizzazione |
| Definizione delle liti pendenti | Contenziosi tributari | Possibilità di chiudere le cause con pagamento ridotto (40 % o 90 % del tributo) |
| Procedure da sovraindebitamento | Debitori non fallibili (L. 3/2012) | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata con esdebitazione |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Sono iscritto all’AIRE: devo comunque dichiarare i redditi esteri in Italia?
Sì, se sei considerato fiscalmente residente in Italia secondo i criteri dell’art. 2 TUIR (domicilio, residenza, presenza). L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente . Se non ricorrono i criteri di residenza, dovrai comunque dichiarare i redditi di fonte italiana. - Quali documenti devo conservare per dimostrare la residenza all’estero?
Contratto di lavoro, contratto di locazione o titolo di proprietà dell’abitazione, bollette e utenze estere, certificato di residenza, tessera sanitaria, dichiarazioni fiscali estere e prove dei pagamenti delle imposte. - Ho lavorato all’estero per pochi mesi: devo pagare le tasse sia lì sia in Italia?
Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione. Di norma, i redditi di lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l’attività è svolta se il soggiorno supera 183 giorni e il datore di lavoro non è italiano. Se hai lavorato meno di 183 giorni, l’imposta può restare all’Italia con credito per l’imposta estera. - L’Agenzia può notificarmi un avviso via PEC se vivo all’estero?
Sì, se hai eletto un domicilio digitale (PEC), la notifica è valida. In mancanza, l’Ufficio deve utilizzare la raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE o il canale consolare. - Cosa succede se non rispondo al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate?
Il questionario, inviato ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, richiede la produzione di documenti. Se non rispondi entro 30 giorni o la risposta è evasiva, l’Ufficio può procedere con l’accertamento utilizzando i dati a sua disposizione. È quindi consigliabile rispondere e presentare la documentazione. - Posso richiedere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero anche dopo aver ricevuto un avviso?
Sì. Secondo la Cassazione 10642/2025, il diritto al credito d’imposta non si perde se non è stato indicato in dichiarazione; può essere esercitato in sede contenziosa entro il termine di prescrizione . - Se ricevo un avviso per redditi di fonte francese ma ho già pagato le imposte in Francia, cosa devo fare?
Occorre invocare la Convenzione Italia‑Francia e produrre la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale francese che attesti i redditi dichiarati e l’imposta versata. La Cassazione 22217/2025 ha considerato sufficiente questa documentazione . - In quali casi scatta la presunzione per i Paesi black list?
Quando il contribuente è cancellato dalle anagrafi italiane e trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata. L’onere della prova si inverte: il contribuente deve dimostrare la reale residenza all’estero . - L’archiviazione di un procedimento penale per esterovestizione mi aiuta?
No. La Cassazione 1292/2025 ha precisato che l’archiviazione delle indagini non incide nel processo tributario; solo una sentenza definitiva di assoluzione per il reato fiscale può avere efficacia . - Posso trasferirmi in un Paese UE e non essere tassato in Italia?
Sì, se dimostri di aver perso la residenza fiscale secondo i criteri dell’art. 2 TUIR. In Paesi UE non vige la presunzione black list, ma l’Agenzia può verificare il centro degli interessi vitali. - Che differenza c’è tra residenza fiscale e residenza anagrafica?
La residenza anagrafica è l’iscrizione nei registri dei residenti; la residenza fiscale è un concetto più ampio che considera domicilio, residenza di fatto e presenza fisica. È possibile non essere residenti anagraficamente in Italia ma essere considerati residenti fiscali se si hanno forti legami con il Paese. - Che cos’è la flat tax del 7 % per pensionati?
È l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24‑ter TUIR. I pensionati titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Comuni del Mezzogiorno possono optare per un’imposta del 7 % su tutti i redditi di fonte estera . L’opzione dura 9 anni. - Posso rateizzare un debito derivante da accertamento per redditi esteri?
Sì, le somme dovute a seguito di accertamento possono essere rateizzate fino a 8 rate trimestrali; i carichi affidati alla riscossione possono essere dilazionati fino a 72 rate (o 120 in caso di grave difficoltà). - In cosa consiste il piano del consumatore?
È una procedura prevista dalla L. 3/2012 che consente al debitore non fallibile di proporre un piano di rientro dei debiti, compresi quelli fiscali, al tribunale. Una volta omologato, blocca le azioni esecutive e consente la falcidia dei debiti non soddisfatti. - Come incide il nuovo domicilio basato sulle relazioni personali?
Dal 2024 il domicilio fiscale è determinato dal luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari . Ciò implica che avere il nucleo familiare, amici e legami sociali in Italia può portare alla residenza anche se si lavora all’estero. - Se trasferisco la mia azienda all’estero, posso evitare le tasse italiane?
Per le società si applicano regole analoghe: l’esterovestizione è contrastata dalla normativa; la sede dell’amministrazione o della direzione effettiva può far sorgere la residenza fiscale in Italia se le principali decisioni sono prese qui. La Cassazione (sent. 23707/2025) ha precisato che il luogo della sede effettiva è dove si svolgono le attività amministrative e gestionali, non dove è registrata formalmente la società. - Cosa succede se non compilo il quadro RW per attività finanziarie estere?
L’omessa compilazione può comportare sanzioni dal 3 % al 15 % del valore delle attività estere, aumentate dal 6 % al 30 % se si tratta di Paesi black list. Inoltre, l’art. 12 del d.l. 78/2009 prevede la presunzione di evasione e il raddoppio dei termini di accertamento. - Posso chiedere l’annullamento dell’avviso perché l’atto è motivato in modo insufficiente?
Sì. La mancanza di motivazione, l’omessa indicazione degli elementi su cui si basa la pretesa o l’assenza del riferimento alle prove raccolte può rendere nullo l’avviso. È sempre opportuno esaminare se l’Ufficio ha indicato le fonti dell’accertamento e la normativa applicata. - Quanto tempo ho per proporre ricorso contro un avviso di accertamento ricevuto all’estero?
Il termine è di 60 giorni dalla notifica. Se hai chiesto l’accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. Se risiedi all’estero e l’avviso è stato notificato mediante servizio postale internazionale, il termine decorre dalla data di consegna o, se non ritirato, da quella di compiuta giacenza. - È vero che le società di capitali possono essere tassate in Italia anche se hanno sede all’estero?
Sì. Per le società, l’art. 73 TUIR prevede criteri simili (sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale). La giurisprudenza parla di esterovestizione quando la società è formalmente estera ma la sede effettiva si trova in Italia; ciò comporta la tassazione nel nostro Paese.
7. Simulazioni pratiche
Per comprendere l’incidenza del principio di tassazione mondiale e del credito d’imposta, proponiamo alcune simulazioni numeriche. I valori sono puramente indicativi e non sostituiscono una consulenza professionale.
7.1 Lavoratore dipendente trasferito nel Regno Unito
Scenario: Mario, ex dipendente italiano, si trasferisce nel Regno Unito e percepisce uno stipendio lordo annuo di 50.000 €. Nel Regno Unito paga un’imposta del 20 % (10.000 €). L’Italia applica l’IRPEF con aliquote progressive: 23 % sui primi 15.000 €, 25 % da 15.001 a 28.000 €, 35 % da 28.001 a 50.000 €. Il calcolo dell’imposta italiana su 50.000 € risulta (semplificando) 14.400 €.
Calcolo del credito d’imposta: Mario ha versato 10.000 € nel Regno Unito. Applicando l’art. 165 TUIR, dall’imposta italiana (14.400 €) si detrae l’imposta estera; l’imposta netta dovuta in Italia è 4.400 €. Se Mario dimostra di essere fiscalmente residente nel Regno Unito (contratto di lavoro, permesso di soggiorno, bollette, pagamenti fiscali) e che il lavoro è svolto interamente all’estero, la convenzione Italia‑UK gli consente di tassare il reddito solo nel Regno Unito. Al contrario, se l’Italia lo considera residente, dovrà pagare la differenza.
7.2 Pensionato rientrato in Campania con pensione estera
Scenario: Lucia percepisce una pensione pubblica tedesca pari a 30.000 € annui e decide di trasferirsi in un Comune della provincia di Salerno con meno di 20.000 abitanti. Può optare per l’imposta sostitutiva del 7 % prevista dall’art. 24‑ter TUIR. In tal caso pagherà 2.100 € di imposta sostitutiva sui redditi esteri. Se non esercita l’opzione, l’Italia applicherà l’IRPEF ordinaria con aliquote progressive e Lucia dovrà detrarre le imposte pagate in Germania tramite il credito d’imposta. La flat tax è conveniente se Lucia non ha altri redditi prodotti in Italia e se la pensione estera supera la soglia per l’aliquota media.
7.3 Trasferimento in Paese black list senza prove sufficienti
Scenario: Andrea si trasferisce a Monaco (Paese black list) e percepisce dividendi da società italiane per 100.000 €. Non fornisce prova di un lavoro stabile o di un’abitazione nel Principato. L’Italia considera Andrea residente in base alla presunzione dell’art. 2, comma 2‑bis TUIR. I dividendi sono tassati con l’aliquota massima del 43 % (35.900 €). Poiché la dichiarazione è stata omessa, sono applicate sanzioni fino al 90 % dell’imposta accertata, per un totale di circa 68.210 € (35.900 € di imposta + 32.310 € di sanzioni). Andrea può ridurre la pretesa solo dimostrando, con documenti, l’effettivo radicamento a Monaco. In mancanza, la presunzione resta e il carico fiscale diventa molto pesante.
7.4 Lavoratrice transfrontaliera Francia–Italia
Scenario: Sara vive con la sua famiglia in Francia, dove ha acquistato casa; lavora presso la filiale francese di una banca italiana per 200 giorni l’anno. L’Italia le trattiene 25.000 € di imposta. Sara richiede il rimborso in base all’art. 15 della Convenzione Italia‑Francia. La Cassazione 22217/2025 conferma che il luogo di lavoro e il centro degli interessi vitali prevalgono sulla registrazione anagrafica . Presentando la certificazione fiscale francese, Sara ottiene il rimborso delle ritenute italiane.
8. Sentenze più aggiornate da fonti istituzionali
Le fonti istituzionali e giurisprudenziali consultate (Corte di Cassazione, Corte costituzionale, d.lgs., leggi, circolari) offrono un quadro aggiornato e autorevole. Tra le sentenze più rilevanti ricordiamo:
- Cass. 19843/2024 – Applicazione della riforma del domicilio solo dal 2024 e prevalenza del centro degli interessi economici ;
- Cass. 1292/2025 – Presunzione black list: la prova deve essere sostanziale, l’archiviazione penale non conta ;
- Cass. 10642/2025 – Il credito d’imposta per imposte estere non decade, può essere chiesto entro dieci anni ;
- Cass. 19571/2025 – Le convenzioni bilaterali prevalgono sul TUIR; la prova della definitività del versamento estero non può essere richiesta se non prevista ;
- Cass. 22217/2025 – La residenza fiscale si individua nel luogo degli interessi vitali; la tardiva iscrizione all’AIRE non è decisiva ;
- Cass. 5576/2025 – Validità della notifica al vecchio indirizzo AIRE entro 30 giorni dalla comunicazione del nuovo domicilio.
Conclusione
Determinare correttamente la residenza fiscale e la tassazione dei redditi esteri è essenziale per evitare contestazioni e sanzioni. La normativa vigente prevede criteri alternativi (residenza anagrafica, domicilio, presenza fisica) e presunzioni per chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata. Le recenti pronunce della Cassazione hanno ribadito che la sostanza prevale sulla forma: conta dove effettivamente si svolge la vita del contribuente e dove si trovano gli interessi familiari e professionali. Le convenzioni contro la doppia imposizione prevalgono sul diritto interno e garantiscono il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Dal punto di vista del contribuente, è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, raccogliere prove della residenza estera, applicare correttamente le convenzioni, richiedere il credito d’imposta e, se necessario, attivare le procedure deflative e giudiziali. In presenza di debiti rilevanti, le procedure di sovraindebitamento consentono di salvaguardare il patrimonio e ottenere l’esdebitazione.
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