Osteopata con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La professione dell’osteopata richiede anni di studio, investimenti importanti in formazione e attrezzature e la capacità di gestire un’attività da libero professionista in un mercato competitivo. Spesso però la complessità amministrativa e fiscale italiana, gli incassi irregolari e la crisi del settore sanitario privato possono portare un professionista della salute manuale ad accumulare debiti nei confronti del fisco, dell’INPS o delle banche. Una notifica di cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o un pignoramento da parte di un istituto di credito rischiano di mettere seriamente in crisi l’attività e la serenità familiare.

Molti osteopati sottovalutano i segnali di allarme o non conoscono i propri diritti. Spesso le azioni di recupero forzoso sono viziate da notifiche irregolari, interessi illegittimi o garanzie bancarie nulle. Inoltre negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi strumenti – tra rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e procedure negoziate – che permettono al debitore di ridurre, sospendere o cancellare i debiti e di continuare a lavorare.
Questo articolo ha l’obiettivo di fornire una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) sulle difese e le soluzioni disponibili per un osteopata indebitato, con un taglio giuridico‑divulgativo e pratico. Le informazioni sono tratte da fonti ufficiali (leggi, decreti legislativi, circolari ministeriali, sentenze di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) e dalle esperienze professionali di un team specializzato.

La professionalità dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, da anni si occupa di difesa del debitore nei confronti di banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati civilisti, tributaristi, fallimentaristi e da dottori commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche rientrano:

  • Cassazionista: può rappresentare i clienti in Cassazione e quindi seguire il contenzioso fino all’ultimo grado di giudizio.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012): iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, ha maturato centinaia di procedure di composizione della crisi e di esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora stabilmente con un OCC autorizzato dal Ministero della Giustizia, garantendo competenza e imparzialità.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: figura indipendente che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata e nella richiesta di misure protettive a tutela del patrimonio .

Lo studio dell’Avv. Monardo offre un’analisi accurata degli atti notificati (cartelle, avvisi di addebito INPS, pignoramenti, decreti ingiuntivi), valuta la legittimità delle pretese e costruisce le strategie più efficaci: ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione, richieste di sospensione giudiziale, trattative con Agenzia delle Entrate Riscossione, piani di rientro sostenibili e percorsi di sovraindebitamento. L’obiettivo è bloccare o revocare fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e salvaguardare l’attività professionale.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La gestione dei debiti di un professionista sanitario come l’osteopata coinvolge un complesso di norme civilistiche, tributarie e bancarie. Le principali fonti da conoscere per comprendere i propri diritti e le opportunità di definizione sono le seguenti.

1. Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026): definizione agevolata e rottamazione “quinquies”

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026‑2028”, il legislatore ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo («rottamazione quinquies»). La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 82 e seguenti e prevede che:

  • Possono essere estinti i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio, ma versando solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione .
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o mediante un piano fino a 54 rate bimestrali (prima rata 31 luglio 2026, poi scadenze a settembre e novembre 2026 e, dal 2027, bimestralmente) . Per i pagamenti rateali si applica un interesse del 3 % annuo dal 1° agosto 2026 .
  • Entro il 30 aprile 2026 il debitore deve inviare telematicamente la dichiarazione di adesione tramite il portale dell’agente della riscossione, indicando il numero di rate scelto . Il debitore deve inoltre segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciarvi .
  • Con la presentazione della domanda la legge prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione delle rate di dilazione in essere, il divieto di iscrivere nuovi fermi e ipoteche e il blocco dell’avvio o della prosecuzione di procedure esecutive . Inoltre il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’art. 28‑ter e 48‑bis del d.P.R. 602/1973 e mantiene il DURC regolare .
  • La comunicazione dell’importo dovuto e delle rate avviene entro il 30 giugno 2026 . Il pagamento può essere effettuato tramite domiciliazione bancaria, moduli precompilati o agli sportelli .
  • La legge disciplina anche le conseguenze del mancato pagamento: se non viene versata l’unica rata o almeno due rate del piano, gli effetti della definizione cessano e riprendono le procedure di riscossione .
  • È prevista la possibilità di includere nella definizione anche i debiti già ricompresi in procedure di sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 o del codice della crisi (D.Lgs. 14/2019); in tal caso il pagamento potrà avvenire secondo quanto previsto dal decreto di omologazione .

Questa definizione agevolata rappresenta un’importante opportunità per gli osteopati che hanno cartelle esattoriali e avvisi di addebito INPS risalenti nel tempo: aderendo per tempo è possibile azzerare sanzioni e interessi e fermare le azioni esecutive.

2. Legge 3/2012 e Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019): la composizione delle crisi da sovraindebitamento

La legge 3/2012 (modificata dal D.Lgs. 14/2019) disciplina gli strumenti di composizione della crisi per il debitore non soggetto alle procedure concorsuali maggiori (imprenditori sotto soglia, professionisti, consumatori). Le procedure attivabili sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un accordo di ristrutturazione con pagamento parziale o dilazionato. L’art. 10 prevede che il tribunale, ricevuta la proposta, fissa un’udienza e ordina la comunicazione ai creditori, sospendendo le procedure esecutive e cautelari . Per l’approvazione è richiesta l’adesione di almeno il 60 % dei crediti ammessi al voto; i creditori privilegiati non votano ma possono essere soddisfatti separatamente .
  2. Piano del consumatore: destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale. L’art. 12‑bis prevede che, se la proposta rispetta i requisiti, il giudice fissa un’udienza e può sospendere l’esecutività delle procedure sino all’omologazione . L’omologazione rende il piano obbligatorio per tutti i creditori e blocca ogni azione esecutiva .
  3. Liquidazione del patrimonio: la persona fisica offre ai creditori tutti i beni (esclusi quelli impignorabili) per soddisfare i debiti in misura proporzionale. L’istanza deve contenere inventario, elenco creditori e la relazione dell’OCC; il giudice nomina un liquidatore, stabilisce eventuali misure protettive e assicura la ripartizione .
  4. Esdebitazione: dopo la liquidazione o per il debitore incapiente, è prevista la possibilità di ottenere la liberazione dai debiti residui. L’art. 14‑quaterdecies consente l’esdebitazione se il debitore è meritevole, non ha beneficiato di altre procedure negli otto anni precedenti, ha cooperato con l’OCC e non è stato condannato per reati fiscali o fallimentari. Restano esclusi i debiti per mantenimento, risarcimento danni da fatto illecito e sanzioni tributarie . Per il debitore incapiente (privo di redditi e beni), il giudice può concedere l’esdebitazione immediata una sola volta, previa verifica della documentazione .

Questi strumenti consentono all’osteopata sovraindebitato di proporre un piano di rientro sostenibile o di liberarsi definitivamente dai debiti. La procedura è gestita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e richiede l’assistenza di un gestore della crisi qualificato.

3. Decreto‑legge 118/2021: la composizione negoziata e l’esperto negoziatore

Nel 2021, con il D.L. 118/2021, il legislatore ha introdotto uno strumento innovativo di prevenzione delle crisi d’impresa: la composizione negoziata. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario e che vede probabile la crisi può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando è ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto agevola le trattative con creditori e altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda.

Il decreto prevede inoltre:

  • La creazione di una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere che mette a disposizione checklist, test e protocolli per redigere un piano di risanamento .
  • L’iscrizione a un elenco di esperti presso ciascuna camera di commercio, riservato ad avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro con esperienza in ristrutturazioni aziendali. L’iscrizione richiede almeno cinque anni di attività e una specifica formazione .
  • La possibilità per l’imprenditore di chiedere al tribunale la concessione di misure protettive del patrimonio. L’art. 6 dispone che, dalla pubblicazione dell’istanza di nomina e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore . Le misure protettive sono confermate o modificate dal tribunale su richiesta dell’imprenditore e durano da 30 a 120 giorni .

Per l’osteopata con debiti derivanti dall’attività (ad esempio per investimenti in studio, apparecchiature, personale), la composizione negoziata può rappresentare un percorso per negoziare con i fornitori e con la banca, ottenere una sospensione temporanea delle azioni esecutive e trovare un accordo di ristrutturazione assistito da un professionista imparziale.

4. Giurisprudenza recente

Oltre alle norme di legge, è fondamentale tenere conto dell’interpretazione della giurisprudenza. Di seguito sono riassunte alcune sentenze rilevanti per la difesa del debitore:

• Invalidità della notifica della cartella per mancanza di ricerche

Con ordinanza Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 29 maggio 2025 n. 26548, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e) del d.P.R. 600/1973, il messaggero (ufficiale giudiziario o messo notificatore) deve indicare le ricerche compiute per individuare il destinatario; la notifica è nulla se l’attestazione è generica . Ciò consente al debitore di eccepire l’irregolarità della notifica e ottenere l’annullamento della cartella.

• Pignoramento speciale esattoriale e obblighi della banca

La Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 ha affrontato il tema del pignoramento speciale esattoriale previsto dall’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973. La Corte ha stabilito che, quando il pignoramento ha ad oggetto il saldo attivo di un conto corrente bancario, la banca terza pignorata è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione l’intero saldo attivo, anche se maturato dopo la notifica del pignoramento, purché il saldo si generi entro lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla notifica . Questo principio impone agli istituti di credito di bloccare e trasferire tutte le somme entrate nel conto durante il periodo di sospensione, mettendo a rischio la liquidità del professionista.

• Anatocismo e capitalizzazione degli interessi

Con ordinanza Cassazione n. 27460/2025, la Corte ha ribadito i principi già affermati dalla sentenza n. 9140/2020 e dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 425/2000 sull’illegittimità dell’anatocismo bancario. La capitalizzazione degli interessi passivi è valida soltanto se prevista da una clausola espressa che imponga la stessa periodicità di capitalizzazione sia per i crediti della banca sia per i crediti del correntista . Pertanto, se il contratto di conto corrente non contiene una pattuizione valida, il professionista può recuperare gli interessi anatocistici indebitamente addebitati.

• Nullità parziale delle fideiussioni omnibus

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30383/2024 e successivamente con ordinanza n. 1170/2025, ha confermato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 41991/2021: le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni omnibus predisposte secondo lo schema ABI 2002‑2005 sono nulle nella parte in cui riproducono la violazione della normativa antitrust . Se l’osteopata ha prestato una garanzia personale per un finanziamento bancario che contiene tali clausole, può chiedere la riduzione o l’annullamento della fideiussione.

• Diritto alla documentazione bancaria

La Cassazione ha precisato, con sentenza n. 22118/2018, che il diritto di ottenere copia integrale dei contratti, degli estratti conto e delle scritture bancarie spetta non solo all’intestatario del conto, ma anche a chi possiede il libretto o il titolo . La banca non può limitarsi a fornire estratti parziali: l’osteopata può richiedere tutta la documentazione degli ultimi dieci anni per verificare anatocismo, addebiti illegittimi o manipolazioni del tasso.

5. Altre norme rilevanti

  • Art. 119 del Testo unico bancario (TUB): riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria e degli estratti conto degli ultimi dieci anni, a spese a carico della banca.
  • Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973: disciplina il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi, tra cui i saldi dei conti correnti. Consente all’agente della riscossione di ordinare alla banca di versare entro 60 giorni le somme dovute.
  • Art. 546 c.p.c.: stabilisce il vincolo derivante dal pignoramento presso terzi; nel pignoramento esattoriale il vincolo riguarda anche il saldo futuro, come affermato dalla Cassazione n. 28520/2025 .
  • Art. 60 d.P.R. 600/1973: regola la notificazione degli atti impositivi; richiede che il messo notificatore documenti le ricerche effettuate per reperire il destinatario .
  • Art. 14‑quaterdecies legge 3/2012: disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, prevedendo che può essere concesso solo una volta e solo se il debitore è meritevole .

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Ricevere un atto del fisco o una comunicazione della banca può generare ansia e reazioni emotive. È fondamentale mantenere la calma e seguire un percorso metodico, possibilmente assistiti da un professionista. Di seguito si illustra cosa fare dopo la notifica di una cartella esattoriale, di un avviso di addebito INPS, di un pignoramento o di una ingiunzione bancaria.

1. Verificare la regolarità della notifica

Gli atti devono essere notificati nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. 600/1973 e del codice di procedura civile. In particolare:

  • Notifica a mezzo posta: il messo notificatore deve attestare le ricerche compiute per individuare l’indirizzo del destinatario; la notifica è nulla se l’attestazione è generica . È quindi opportuno controllare l’avviso di ricevimento e verificare se vi sono indicazioni delle ricerche (visita presso l’indirizzo, interrogazione degli archivi anagrafici, ecc.).
  • Notifica tramite PEC: dal 2018 gli atti possono essere notificati via posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice INI‑PEC o dal registro degli indirizzi professionali. Occorre verificare che la PEC sia quella effettivamente comunicata al pubblico registro e che la ricevuta di consegna (ricevuta di avvenuta consegna – RAC) sia allegata.
  • Decorrenza dei termini: la cartella esattoriale deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; l’avviso di addebito INPS entro 40 giorni. Per le opposizioni all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) il termine è di 20 giorni dalla notifica del pignoramento.

Se la notifica è irregolare o mancante, si può proporre ricorso preliminare per chiedere l’annullamento dell’atto; l’avvocato potrà valutare se impugnare per difetto di notifica, che determina la nullità dell’atto e comporta la decadenza della pretesa.

2. Analizzare il contenuto dell’atto e la prescrizione

L’osteopata deve leggere attentamente il titolo di cui è debitore:

  • Cartella esattoriale: riporta i tributi o contributi iscritti a ruolo, la data di affidamento, l’ente creditore e gli interessi applicati. Verificare se le somme sono già pagate, prescritte o contestate in sede amministrativa. La prescrizione dei contributi INPS è di 5 anni, quella delle imposte dirette è di 10 anni se vi è titolo giudiziale.
  • Intimazione di pagamento: è un sollecito che precede il pignoramento; se il debito è prescritto o già pagato, è opportuno inviare una diffida all’ente per ottenere l’annullamento.
  • Atto di pignoramento ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973: ordina alla banca di bloccare i crediti; va verificata la regolarità del titolo (cartella o avviso) e la quantificazione delle somme. In caso di errori, si può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.
  • Decreto ingiuntivo della banca: spesso fondato su contratti di mutuo o leasing; verificare la validità delle clausole (anatocismo, interessi usurari, commissioni illegittime) e valutare la opposizione entro 40 giorni.

L’avvocato e il commercialista verificano anche se il debito è stato rottamato in precedenti definizioni; in tal caso l’importo residuo potrebbe non essere iscrivibile nella nuova rottamazione quinquies.

3. Valutare le difese preliminari

Prima di proporre ricorsi o adesioni alle definizioni agevolate, è opportuno valutare le possibili difese:

  1. Eccezione di prescrizione: se il tributo è stato iscritto a ruolo oltre i termini o non sono stati notificati atti interruttivi, il debito può essere prescritto. Per esempio, la cartella INPS prescritta in cinque anni è annullabile.
  2. Vizi formali: mancanza o nullità della notifica (indicazioni generiche delle ricerche ), errori di calcolo, mancanza di firma digitale, difetto di motivazione. Tali vizi comportano la nullità dell’atto.
  3. Interessi illegittimi: contestare anatocismo o interessi ultralegali non pattuiti. La Cassazione ha ribadito l’illegittimità della capitalizzazione non espressamente pattuita .
  4. Nullità di fideiussioni: se si è garantito il debito con una fideiussione omnibus standard ABI, si può far valere la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza .
  5. Errore nell’iscrizione a ruolo: l’agente della riscossione potrebbe aver iscritto somme errate; è possibile richiedere lo sgravio al creditore originario o proporre ricorso per vizi della cartella.

4. Scelta dello strumento più adatto

Una volta accertata la fondatezza della pretesa, occorre valutare quale strumento scegliere. Le opzioni sono:

A. Definizione agevolata “Rottamazione quinquies”

Se i carichi rientrano tra quelli affidati dal 2000 al 2023, la rottamazione consente di pagare solo capitale e spese, eliminando interessi e sanzioni . È una soluzione particolarmente vantaggiosa per chi ha molte cartelle con importi elevati ma può pagare (anche in rate) il capitale.

Procedura:

  1. Accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione con SPID, CIE o CNS.
  2. Visualizzare i carichi definibili e scegliere quali inserire nella domanda .
  3. Indicare il numero di rate (massimo 54) e inviare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 .
  4. Ricevere la comunicazione con gli importi da versare entro il 30 giugno 2026 .
  5. Pagare la prima rata il 31 luglio 2026; in caso di mancato pagamento di una rata, la definizione decade .

B. Rateazione ordinaria ex art. 19 d.P.R. 602/1973

Per i carichi non ricompresi nella rottamazione o per chi non riesce a pagare il capitale in tempi brevi, è sempre possibile richiedere una dilazione ordinaria fino a 72 rate mensili. Attenzione: la presentazione della domanda non sospende l’azione esecutiva, se non per i debiti inferiori a 5.000 euro.

C. Accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione

Se il debito è troppo elevato e non si riesce a pagare nemmeno il capitale, occorre accedere alle procedure della legge 3/2012:

  • Accordo di composizione della crisi: prevede un piano di pagamento parziale omologato dal tribunale; consente di falcidiare i debiti e sospende le azioni esecutive .
  • Piano del consumatore: ideale per debiti personali o fiscali connessi ad esigenze non professionali; è omologato dal giudice senza necessità di consenso dei creditori .
  • Liquidazione del patrimonio: in mancanza di reddito sufficiente, il debitore offre tutti i beni a favore dei creditori; i beni impignorabili e una parte del reddito per il mantenimento restano esclusi .
  • Esdebitazione: al termine della liquidazione o, in casi gravi, anche immediatamente per il debitore incapiente, il giudice può liberare definitivamente dai debiti .

D. Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Per debiti originati dall’attività professionale (mutui per l’acquisto dello studio, leasing di apparecchiature, debiti con fornitori), l’osteopata titolare di partita IVA può accedere alla composizione negoziata. Il professionista richiede la nomina di un esperto e, con il suo supporto, negozia con banche e creditori. Il tribunale può concedere misure protettive che bloccano pignoramenti e sequestri . La procedura è riservata agli imprenditori ma può essere applicata anche alle professioni organizzate in forma d’impresa.

5. Impugnare la cartella o l’esecuzione

Se la pretesa è infondata o presenta vizi, si può proporre ricorso:

  1. Ricorso davanti al giudice tributario: per impugnare cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica e deve contenere la prova delle ragioni di illegittimità (prescrizione, vizi formali, errori materiali). Si può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione fino alla decisione.
  2. Opposizione ex art. 615 c.p.c.: per contestare la legittimità del pignoramento o dell’esecuzione forzata; va introdotta davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni. Ad esempio, se il pignoramento è stato disposto senza titolo valido o su somme impignorabili (stipendio, pensione entro i limiti di legge), l’osteopata può ottenere la revoca.
  3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: per contestare la regolarità formale dell’atto di precetto o del pignoramento (mancanza di motivazione, notifica irregolare), entro 20 giorni.
  4. Ricorso in autotutela: è un’istanza rivolta all’ente creditore per chiedere l’annullamento dell’atto per errore manifesto (ad esempio doppia iscrizione). Non sospende i termini di impugnazione.

Difese e strategie legali specifiche per il professionista osteopata

1. Contestare l’anatocismo e gli interessi usurari

I conti correnti professionali e i mutui per l’acquisto dello studio spesso contengono clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi. La Corte di Cassazione ha stabilito che la capitalizzazione è valida solo se la clausola prevede la stessa periodicità di capitalizzazione sia per il saldo passivo sia per quello attivo; altrimenti è nulla . Inoltre l’art. 1283 c.c. vieta l’anatocismo salvo che per gli interessi di mora maturati da almeno sei mesi.

L’osteopata può quindi:

  • Richiedere alla banca gli estratti conto decennali (art. 119 TUB) e farli analizzare da un consulente contabile per individuare interessi anatocistici o usurari.
  • Proporre azione di ripetizione per recuperare le somme versate illegittimamente.
  • Opporsi al decreto ingiuntivo richiedendo la rideterminazione del saldo al netto degli interessi illegittimi.

2. Verificare la validità delle fideiussioni

Molti professionisti hanno sottoscritto fideiussioni omnibus per garantire finanziamenti e leasing. Le clausole standard predisposte dall’ABI dal 2002 al 2005 sono state giudicate contrarie alla normativa antitrust e pertanto parzialmente nulle . In presenza di tali clausole il garante può richiedere la nullità o la riduzione della propria obbligazione.

3. Ricorso per irregolarità nella notifica

Come ricordato, la Corte di Cassazione 26548/2025 ha annullato la notifica di una cartella perché il messo notificatore non aveva documentato le ricerche per rintracciare il destinatario . Chi riceve un atto può chiedere l’annullamento in caso di:

  • Notifica a persona diversa dal destinatario (non convivente o non familiare).
  • Deposito dell’avviso di giacenza senza aver tentato la ricerca del destinatario.
  • Omessa indicazione dell’orario e del luogo delle ricerche.

4. Difesa contro il pignoramento speciale esattoriale

Nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 la banca deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche i crediti futuri maturati entro 60 giorni . Per tutelarsi l’osteopata può:

  • Presentare istanza di sospensione del pignoramento dimostrando che il conto è essenziale per l’attività professionale (per i pagamenti POS, incassi e spese). Il giudice può autorizzare l’utilizzo del conto entro limiti stabiliti.
  • Aprire un nuovo conto corrente presso altra banca e comunicare ai pazienti di effettuare i pagamenti su quel conto. I crediti futuri non saranno pignorati se maturati dopo i 60 giorni.
  • Impugnare il pignoramento per vizi formali o per mancanza di titolo.

5. Tutelare i beni impignorabili

Alcuni beni sono impignorabili per legge: strumenti indispensabili per l’attività professionale, lettini, apparecchiature di osteopatia, veicoli utilizzati per il lavoro, pensioni minime e crediti alimentari. In caso di pignoramento è possibile eccepire l’impignorabilità e chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 545 c.p.c.

6. Scegliere la procedura di sovraindebitamento adeguata

L’osteopata che ha debiti verso banche, fisco, fornitori e che non riesce a farvi fronte può accedere alle procedure della legge 3/2012. In base alla situazione reddituale si sceglierà:

  • Piano del consumatore se i debiti sono prevalentemente personali (mutui per la casa, tasse universitarie, ecc.).
  • Accordo di composizione se l’attività professionale ha generato la maggior parte dei debiti; è possibile proporre un pagamento parziale ai creditori con durata fino a 5 anni .
  • Liquidazione se non vi sono entrate sufficienti; il patrimonio (studio, auto) viene liquidato e il professionista ottiene l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente se non possiede né beni né redditi; il giudice può concedere l’esdebitazione immediata .

7. Utilizzare la composizione negoziata per le imprese sanitarie

Molti osteopati operano attraverso società di persone, studi associati o società a responsabilità limitata professionali. Questi soggetti sono qualificati come imprese e possono ricorrere alla composizione negoziata del D.L. 118/2021. L’esperto negoziatore guida la trattativa con banche e fornitori, elabora un piano di risanamento e aiuta a predisporre la richiesta di misure protettive . Tra i vantaggi:

  • Sospensione delle azioni esecutive e cautelari .
  • Mantenimento dell’attività e del controllo dell’impresa da parte dell’imprenditore.
  • Possibilità di rinegoziazione dei debiti e conversione dei crediti in quote.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani

La normativa italiana offre diversi strumenti per definire i debiti in modo agevolato. Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali opportunità, i requisiti e i vantaggi.

StrumentoNormativa di riferimentoBenefici principaliScadenze/Condizioni
Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)Art. 1, commi 82‑98 legge 199/2025Estinzione dei carichi affidati dal 2000 al 2023 senza interessi, sanzioni e aggio; pagamento in unica soluzione o in max 54 rateDomanda entro 30 aprile 2026; prima rata 31 luglio 2026; interessi 3 % dal 1° agosto 2026
Rateazione ordinariaArt. 19 d.P.R. 602/1973Dilazione del debito fino a 72 rate mensili; mantiene gli interessi ma evita l’esecuzione immediataRichiesta all’agente della riscossione; non sospende procedure se debito > 5.000 €
Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltàLegge di bilancio (varie edizioni)Riduzione del debito per chi ha ISEE < 20.000 € e debiti fiscali fino a 30.000 €; ad oggi non attiva ma potrebbe essere ripropostaLeggi speciali periodiche
Accordo di composizioneArtt. 10‑12 legge 3/2012Piano con pagamento parziale e falcidia dei debiti; sospensione delle procedureRichiede l’adesione del 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale
Piano del consumatoreArtt. 12‑bis e 12‑ter legge 3/2012Proposta al giudice senza bisogno di voto dei creditori; sospensione delle esecuzioniRiservato a persone fisiche con debiti personali; omologazione giudiziale
Liquidazione del patrimonioArt. 14‑ter ss. legge 3/2012Liquidazione di tutti i beni non impignorabili; cancellazione del debito residuoAdatta a chi non può offrire un piano di rientro; comporta la vendita dei beni
Esdebitazione e debitore incapienteArt. 14‑quaterdecies legge 3/2012Liberazione definitiva dai debiti dopo la liquidazione o immediatamente per incapientiConcessa una sola volta; esclusi debiti per mantenimento, risarcimento e sanzioni
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Artt. 2‑7 D.L. 118/2021Esperto negoziatore, misure protettive e accordi con i creditoriRiservata a imprese (anche professionali) in squilibrio patrimoniale; piattaforma telematica Unioncamere

Errori comuni e consigli pratici

Ecco una lista di errori frequenti commessi dai professionisti indebitati e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le comunicazioni: molti lasciano scadere i termini per il ricorso, perdendo l’opportunità di contestare l’atto. Consiglio: aprire subito le PEC o le raccomandate e rivolgersi a un professionista.
  2. Pagare senza verificare: alcuni pagano integralmente cartelle o decreti senza controllare la prescrizione, gli errori di calcolo o gli interessi illegittimi. Consiglio: far analizzare il debito da un avvocato o commercialista prima di pagare.
  3. Rinviare la richiesta di rateazione: la rateazione ordinaria va richiesta prima che inizi il pignoramento. Consiglio: presentare tempestivamente la domanda o aderire alla rottamazione.
  4. Confondere le procedure: molti non distinguono tra piano del consumatore e accordo di composizione. Consiglio: consultare un gestore della crisi per scegliere la procedura adeguata.
  5. Firmare fideiussioni senza leggere: la garanzia omnibus può esporre a responsabilità illimitate. Consiglio: negoziare clausole e verificare la legittimità (reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c.) .
  6. Continuare a operare sul conto pignorato: i versamenti successivi vanno all’agente della riscossione . Consiglio: aprire un nuovo conto o chiedere la sospensione giudiziale.
  7. Non conservare la documentazione: l’assenza di estratti conto rende impossibile contestare gli addebiti. Consiglio: chiedere sempre copie integrali ex art. 119 TUB .
  8. Credere alle soluzioni facili: alcune società promettono la cancellazione immediata dei debiti senza procedure; spesso sono truffe. Consiglio: affidarsi solo a professionisti abilitati e a OCC riconosciuti.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo ai quesiti più comuni posti dagli osteopati in difficoltà finanziaria. Le risposte sono generali e non sostituiscono il parere personalizzato di un professionista.

1. Posso continuare a esercitare se ho ricevuto un pignoramento del conto corrente?
Sì, ma il pignoramento ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 blocca il saldo e i nuovi incassi per 60 giorni; la banca deve versarli all’agente della riscossione . Per evitare la paralisi, è consigliabile aprire un altro conto e chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione o la limitazione del pignoramento.

2. Se non pago le rate della rottamazione quinquies cosa succede?
Il mancato pagamento della rata unica o di almeno due rate del piano comporta la perdita dei benefici: riprendono le procedure di riscossione, interessi e sanzioni tornano dovuti e i pagamenti già effettuati vengono trattenuti a titolo di acconto .

3. Posso inserire debiti contributivi INPS nella rottamazione?
Sì, la rottamazione quinquies include anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS (non derivanti da accertamento) . Restano escluse le sanzioni civili derivanti da inadempimento contributivo.

4. Quanto tempo ho per presentare la domanda di definizione agevolata?
La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 .

5. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateazione in corso?
Sì, ma la rateazione verrà sospesa fino al pagamento della prima rata della definizione; se non paghi, la rateazione decade e riprendono gli interessi .

6. I debiti derivanti da multe stradali possono essere rottamati?
Le multe per violazioni del codice della strada possono essere incluse solo per gli interessi e l’aggio, non per la sanzione principale .

7. Cosa succede se partecipo a una procedura di sovraindebitamento e poi aderisco alla rottamazione?
La legge prevede la possibilità di includere nella rottamazione i debiti ricompresi in procedure di sovraindebitamento; il pagamento potrà avvenire secondo quanto stabilito nel decreto di omologazione .

8. Quali debiti non sono esdebitabili?
Non possono essere cancellati con l’esdebitazione: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti derivanti da fatti illeciti, le sanzioni penali e amministrative (incluse le sanzioni tributarie) .

9. Se ottengo l’esdebitazione posso contrarre nuovi debiti?
La legge non vieta di contrarre nuovi debiti, ma occorre agire con prudenza. Una nuova situazione di insolvenza entro otto anni preclude la concessione di un’altra esdebitazione .

10. Posso perdere la casa con la liquidazione del patrimonio?
La prima casa è pignorabile solo per debiti fiscali superiori a 120.000 €. Nella liquidazione del patrimonio si può includere l’immobile, ma il giudice può autorizzare la permanenza se necessario alla famiglia e se il valore residuo è basso.

11. La composizione negoziata è obbligatoria prima di accedere al concordato?
No, ma è spesso consigliata per valutare la percorribilità del risanamento e per ottenere misure protettive . In alcuni casi la mancata attivazione può essere valutata dal tribunale ai fini della meritevolezza.

12. Come viene nominato l’esperto negoziatore?
L’imprenditore presenta domanda alla camera di commercio; l’esperto è scelto tra gli iscritti all’elenco predisposto da Unioncamere e deve essere indipendente .

13. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di composizione?
Il piano del consumatore è riservato a debiti contratti per bisogni personali e non richiede l’approvazione dei creditori; l’accordo di composizione riguarda debiti d’impresa o professionali e richiede il voto favorevole del 60 % dei creditori .

14. Posso richiedere la sospensione di un pignoramento presso terzi?
Sì. È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione per gravi motivi o promuovere opposizione agli atti esecutivi; inoltre la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le procedure .

15. È possibile impugnare un decreto ingiuntivo della banca?
Sì. L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica. È possibile eccepire nullità contrattuali, anatocismo, interessi usurari e nullità della fideiussione .

16. Posso recuperare gli interessi pagati per anatocismo?
Se la banca ha capitalizzato indebitamente gli interessi, l’osteopata può chiedere la restituzione delle somme con un’azione di ripetizione. È necessario far calcolare la differenza da un perito e allegare la documentazione .

17. Cosa succede se non aderisco alla rottamazione e non pago?
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteche, fermi amministrativi, avviare pignoramenti su conti correnti e immobili. Inoltre gli interessi di mora continuano a maturare al tasso legale del 5 % circa.

18. Chi può accedere alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente?
Le persone fisiche sovraindebitate che non hanno beni e non dispongono di redditi utili possono chiedere la cancellazione immediata dei debiti. Il giudice valuta la meritevolezza e il fatto che l’esdebitazione non sia stata già concessa negli otto anni precedenti .

19. Posso estinguere i debiti con la vendita dello studio?
Nel piano di liquidazione è possibile includere anche beni strumentali; l’importante è prevedere il riacquisto o la locazione di un nuovo locale per continuare l’attività. L’avvocato può negoziare con i creditori tempi congrui per trasferire la sede.

20. Come posso contattare l’Avv. Monardo?
Basta compilare il modulo di contatto al termine dell’articolo o chiamare lo studio ai recapiti indicati. Lo staff fisserà un colloquio gratuito per analizzare la situazione e indicare le soluzioni più adatte.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente i vantaggi delle diverse soluzioni, presentiamo alcune simulazioni basate su ipotesi reali. Le cifre sono indicative e non sostituiscono un preventivo personalizzato.

Simulazione 1: Debiti fiscali con rottamazione quinquies

Dati: un osteopata ha cinque cartelle affidate alla riscossione tra il 2015 e il 2022 per un totale di 60.000 €. Di questi, 35.000 € sono capitale, 15.000 € interessi e 10.000 € sanzioni e aggio.

Scenario senza rottamazione: pagherebbe l’intero importo di 60.000 €, più interessi di mora fino all’estinzione. Con un piano di 72 rate ordinarie e un tasso medio del 3 %, il costo totale supererebbe 65.000 €. Inoltre resterebbe esposto a pignoramenti fino a estinzione.

Scenario con rottamazione quinquies: aderendo entro il 30 aprile 2026, dovrà pagare solo il capitale e le spese di notifica pari a 35.000 € + 2.000 € di spese. Supponendo il pagamento in 54 rate bimestrali (4. bimestre per anno) con interessi del 3 %, l’importo mensile sarebbe circa 700 €, per un costo complessivo di circa 37.000 € (risparmio di oltre 28.000 €). Inoltre, dalla presentazione della domanda sono sospese le procedure esecutive .

Simulazione 2: Piano del consumatore con falcidia dei debiti

Dati: un osteopata libero professionista con reddito annuo di 25.000 € ha debiti complessivi per 100.000 € (50.000 € verso il fisco, 30.000 € verso banche e 20.000 € verso fornitori). Non ha immobili, ma possiede uno studio in affitto e un’automobile. Il reddito residuo mensile (al netto delle spese vive) è di 800 €.

Proposta di piano: l’OCC elabora un piano del consumatore della durata di 5 anni in cui il debitore versa 500 € al mese (6.000 € all’anno) per un totale di 30.000 €. Grazie alla falcidia, i creditori accettano di incassare solo una parte dei crediti. Il tribunale sospende le procedure esecutive dal deposito della domanda . Al termine del piano l’osteopata ottiene l’esdebitazione e può ripartire.

Simulazione 3: Composizione negoziata per studio associato

Dati: uno studio associato di osteopatia costituito come Srl ha debiti verso la banca per 200.000 € (mutuo per l’acquisto dello studio) e verso l’INPS per 30.000 € di contributi. L’attività ha registrato un calo di fatturato del 40 % nel 2024‑2025. Non vi sono procedure esecutive ma la banca minaccia la revoca del fido.

Composizione negoziata: gli amministratori chiedono la nomina di un esperto ex D.L. 118/2021 . L’esperto elabora un piano che prevede: sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi, rinegoziazione del tasso, concessione di un nuovo fido garantito dal Fondo PMI, rateizzazione dei contributi in 60 rate. Il tribunale concede le misure protettive per 120 giorni , bloccando eventuali azioni della banca. L’accordo viene finalizzato con l’omologazione e lo studio riprende la piena operatività.

Conclusione

L’osteopata che si trova in difficoltà economica non deve sentirsi solo né rassegnarsi a subire pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. L’ordinamento italiano prevede tutele efficaci per chi dimostra buona fede e volontà di risolvere la propria posizione. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti fiscali con un risparmio significativo ; le procedure di sovraindebitamento permettono di falcidiare o cancellare i debiti e ripartire ; la composizione negoziata offre un tavolo di trattativa protetto per risanare l’attività . Nel contempo, la giurisprudenza tutela il debitore contro notifiche irregolari , anatocismo e garanzie bancarie abusive .

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni atto contiene termini precisi per l’impugnazione o per l’adesione agli strumenti agevolativi. Affidarsi a un professionista competente significa evitare errori formali, scegliere la strategia più adatta, negoziare efficacemente con i creditori e tutelare il proprio patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la posizione debitoria dell’osteopata, verificare i vizi degli atti, elaborare piani di difesa personalizzati e accompagnare il cliente nelle procedure giudiziali e stragiudiziali. La loro esperienza pluriennale nelle materie bancaria e tributaria, la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, nonché il ruolo fiduciario presso l’OCC, assicurano un approccio serio e concreto.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali tempestive, per bloccare cartelle, pignoramenti, ipoteche e per restituirti la tranquillità necessaria a esercitare la tua professione di osteopata.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!