Impresa di costruzioni con debiti con Agenzia Entrate e banche: come difendersi subito

Introduzione

Le imprese di costruzioni italiane si trovano spesso ad affrontare debiti rilevanti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario. Il settore edile opera con margini stretti, anticipa i costi dei materiali e dei cantieri e incassa i pagamenti con mesi di ritardo; basta una crisi di liquidità, una sospensione dei lavori o un contenzioso con un cliente per creare un effetto domino sull’intera struttura finanziaria dell’azienda. Se i debiti fiscali o bancari non vengono gestiti tempestivamente, si rischia di andare incontro a pignoramenti dei conti correnti, iscrizioni ipotecarie sugli immobili o fermi amministrativi sui mezzi da lavoro. Pignoramenti e ipoteche impediscono di ottenere nuovi finanziamenti e deteriorano la reputazione dell’impresa; i fermi amministrativi bloccano autocarri e veicoli, paralizzando i cantieri. Molti imprenditori ignorano, o scoprono troppo tardi, che esistono strumenti di legge e strategie difensive per sospendere o evitare le azioni esecutive, definire i debiti in modo agevolato e ristrutturare l’azienda prima che sia troppo tardi.

In questo articolo approfondito – aggiornato a gennaio 2026 – analizziamo in dettaglio la normativa e la giurisprudenza italiana sulle cartelle di pagamento, la riscossione esattoriale e la gestione dei debiti bancari. Vedremo passo per passo cosa accade dopo la notifica di un atto esecutivo, quali sono le scadenze da rispettare, i diritti del contribuente e le principali sentenze della Corte di cassazione. Spiegheremo come impugnare o sospendere cartelle, ipoteche, pignoramenti e fermi; illustreremo le alternative come le definizioni agevolate (rottamazione‑quater e riaperture), lo stralcio dei piccoli debiti, i piani del consumatore e la composizione negoziata della crisi. Analizzeremo inoltre gli errori più comuni da evitare e forniremo consigli pratici basati su casi reali e simulazioni numeriche.

Il punto di vista di questo articolo è quello del debitore: un imprenditore edile che vuole difendere la propria azienda e il suo patrimonio senza essere sopraffatto dalle procedure esecutive. Per farlo occorre un approccio professionale e multidisciplinare che unisca competenze in diritto tributario, bancario e commerciale, contabilità e gestione aziendale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, cioè abilitato a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori. Vanta un’esperienza ventennale nel diritto bancario e tributario e coordina un network nazionale di professionisti – avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro – specializzati nel settore delle costruzioni. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012) ed è professionista fiduciario presso un Organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oggi confluito nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo può assistere l’imprenditore nella predisposizione di piani di ristrutturazione del debito e nella negoziazione con creditori pubblici e privati. Il suo team opera sull’intero territorio nazionale e offre consulenze personalizzate, analisi approfondita degli atti e proposte di soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff si concretizza in:

  • Analisi preliminare gratuita dell’atto ricevuto (cartella, intimazione, preavviso di ipoteca, avviso di fermo, atto di pignoramento) per verificare vizi di notifica o di motivazione.
  • Redazione e deposito di ricorsi davanti al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, domande di sospensione e istanze di autotutela.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche per concordare rateizzazioni, stralci, moratorie o transazioni fiscali.
  • Attivazione di procedure di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, composizione negoziata) per preservare l’attività aziendale e salvaguardare il patrimonio.
  • Pianificazione finanziaria con l’ausilio di commercialisti per valutare la sostenibilità dei pagamenti e la possibilità di accedere a fondi o incentivi pubblici.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Sistema della riscossione e ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Il sistema italiano di riscossione dei tributi è disciplinato principalmente dal D.P.R. 602/1973, che contiene le norme sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dal D.P.R. 600/1973 per l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) è l’agente della riscossione che agisce per conto dello Stato e degli enti pubblici. L’agente emette le cartelle di pagamento, raccoglie i versamenti e, in caso di mancato pagamento, avvia le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). Dal 1 gennaio 2026 molte disposizioni del D.P.R. 602/1973 saranno sostituite dal D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), ma nella sostanza le procedure rimangono analoghe .

1.1 Cartella di pagamento e intimazione di pagamento

Il procedimento inizia con la notifica della cartella di pagamento, che contiene l’estratto del ruolo e l’indicazione delle somme dovute. Il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare o per presentare ricorso. Se non paga né impugna, l’Agenzia può procedere all’esecuzione forzata. Tuttavia, se l’agente non avvia la procedura esecutiva entro un anno dalla notifica della cartella, deve inviare un’intimazione di pagamento: l’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’agente possa procedere alla riscossione coattiva e, se non procede entro un anno, deve notificare l’intimazione, che dà al debitore 5 giorni per pagare . Questa intimazione è valida un anno e la sua omissione rende illegittimo l’esecuzione successiva.

Il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione è fondamentale: molte cartelle sono emesse per tributi risalenti ma decaduti o prescritti. In genere i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, quelli previdenziali in 5 anni, ma la giurisprudenza è complessa e occorre verificare la data di notifica dell’atto e gli eventuali atti interruttivi.

1.2 Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

Una delle misure più temute dalle imprese è il pignoramento dei crediti verso terzi, ad esempio il pignoramento del conto corrente o di crediti commerciali. L’articolo 72‑bis consente all’agente della riscossione, senza l’intervento del giudice, di ordinare direttamente al terzo debitore (banca, cliente) di versare le somme dovute all’erario entro 60 giorni . La norma stabilisce che il pignoramento riguarda i crediti esistenti al momento della notifica e quelli che maturano entro il termine di sessanta giorni; il terzo deve eseguire il pagamento immediatamente per le somme scadute e alle rispettive scadenze per quelle future . La Corte di cassazione ha affermato che il pignoramento ex art. 72‑bis è una procedura esecutiva a tutti gli effetti, ma senza l’intervento del giudice; scaduto il termine di 60 giorni senza il pagamento del terzo, l’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario .

Il D.Lgs. 33/2025, che sostituirà il D.P.R. 602/1973 dal 1 gennaio 2026, conferma la disciplina del pignoramento verso terzi nei nuovi articoli 169–176 e introduce l’obbligo per il terzo di trattenere e versare al fisco le somme pignorate con una ritenuta del 20 %, come previsto dall’art. 47 dello stesso decreto .

1.3 Iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. 602/1973)

Dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e l’agente non ha ancora riscosso, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L’articolo 77 stabilisce che l’ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del credito complessivo; tuttavia, se il debito complessivo è inferiore a 20.000 euro non è consentito procedere all’iscrizione . L’agente deve inviare al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria con cui lo invita a pagare entro 30 giorni o a presentare osservazioni; la mancanza del preavviso comporta la nullità dell’ipoteca. La Corte di cassazione ha ribadito che il preavviso è un atto autonomamente impugnabile ma non obbligatorio: il contribuente può contestare direttamente l’iscrizione e la mancata impugnazione del preavviso non preclude la possibilità di impugnare l’ipoteca . In caso di richiesta di rateizzazione, l’iscrizione ipotecaria è illegittima finché la richiesta non sia stata respinta o il piano non sia decaduto; ciò è stato affermato dall’ordinanza della Cassazione n. 17031/2024 .

1.4 Fermo amministrativo su beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973)

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che blocca la circolazione di beni mobili registrati (ad esempio autocarri, furgoni, escavatori e veicoli dell’impresa). L’articolo 86 prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, l’agente possa disporre il fermo mediante iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico; prima di procedere, deve inviare un preavviso di fermo che concede 30 giorni per estinguere il debito . Se il bene è indispensabile per l’attività d’impresa (ad esempio un camion utilizzato in cantiere), il contribuente può presentare una dichiarazione corredata di documenti per evitare il fermo. Circolare dell’Agenzia ha ribadito che la notifica del fermo non deve essere reiterata: basta il preavviso. L’iscrizione rende il veicolo inutilizzabile e comporta il divieto di circolare, salvo rischi di sanzioni per l’azienda. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di impugnare il fermo direttamente davanti al giudice tributario come atto autonomo impugnabile.

1.5 Motivazione degli atti e Statuto del contribuente

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è la “Carta costituzionale” del contribuente. L’articolo 7 obbliga la pubblica amministrazione a motivare gli atti impositivi in modo chiaro, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, con riferimento agli atti richiamati e agli allegati . Le nuove disposizioni introdotte nel 2023 (comma 1-ter e 1-quater) impongono che nel primo atto di riscossione siano indicati il tipo di interessi applicati e i criteri di calcolo, la data di notifica della cartella precedente e l’ufficio competente. Una cartella priva di motivazione è nulla e deve essere annullata dal giudice; lo ha confermato la Corte di cassazione in numerose pronunce, tra cui l’ordinanza n. 7952/2021, che ha ribadito che la motivazione deve consentire al contribuente di conoscere l’esatta pretesa .

1.6 Atti impugnabili e processo tributario (art. 19 D.Lgs. 546/1992)

Il Codice del processo tributario elenca gli atti contro cui è ammesso ricorso davanti al giudice tributario. L’articolo 19, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2025, include l’avviso di accertamento, di liquidazione, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il preavviso di fermo, l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo . Dal 1 gennaio 2026 il D.Lgs. 175/2024 abrogherà l’articolo 19, integrando l’elenco nel nuovo Codice di giustizia tributaria; le ipoteche e i fermi rimarranno comunque impugnabili in via autonoma. L’impresa può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, con deposito telematico (processo tributario telematico). In caso di atti esecutivi (pignoramenti), la competenza appartiene al giudice dell’esecuzione presso il tribunale ordinario.

2. Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

Il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi. Queste misure cambiano frequentemente; per non perdere le opportunità occorre monitorare la legislazione più recente. Di seguito si riepilogano le principali.

2.1 Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (Legge 197/2022)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto l’annullamento automatico dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. Per i debiti degli enti territoriali (Comuni, Camere di commercio) lo stralcio riguarda solo interessi e sanzioni; il capitale rimane dovuto e l’ente può escludere l’applicazione dello stralcio . Questa misura ha liberato molti contribuenti da micro-debiti che impedivano la concessione di DURC o la partecipazione a gare pubbliche. Non richiede domanda: l’annullamento è automatico, ma è bene verificare che l’ente creditore abbia aderito e che il carico sia effettivamente cancellato.

2.2 Definizione agevolata 2023 (“rottamazione‑quater”)

La stessa legge di Bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La “rottamazione‑quater” consente di estinguere il debito pagando solo le somme a titolo di capitale e le spese per la notifica della cartella; sono esclusi sanzioni e interessi di mora . Il contribuente doveva presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023 e le scadenze di pagamento erano fissate in 18 rate (la prima il 31 luglio 2023). Successivamente il legislatore ha prorogato i termini con vari decreti, includendo la Legge 18/2024 e il D.Lgs. 108/2024, che hanno posticipato le scadenze al 2024 e 2025. In caso di ritardo non superiore a 5 giorni la norma prevede la non decadenza .

Nel 2024 sono state approvate ulteriori proroghe con la legge di conversione del Decreto Alluvioni e con la Legge 15/2025 che ha introdotto l’istituto della riammissione alla rottamazione. Quest’ultima consente a chi era decaduto dal beneficio per non aver pagato le rate entro dicembre 2024 di essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e versando la prima (o unica) rata entro il 31 luglio 2025, con tolleranza fino al 5 agosto . Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive e annulla i pignoramenti in corso, salvo quelli in favore di altri creditori .

2.3 Definizione agevolata 2026 e rottamazione‑quinquies

A gennaio 2026 il Parlamento sta discutendo la rottamazione‑quinquies, una nuova edizione della definizione agevolata che dovrebbe estendere il periodo di riferimento ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Anche se non ancora approvata alla data di redazione di questo articolo, la bozza prevede pagamento in massimo 20 rate e sconti su sanzioni e interessi. Gli imprenditori devono monitorare i testi definitivi perché le finestre per aderire sono limitate e la documentazione richiesta (dichiarazione di adesione, regolarità dei versamenti correnti) deve essere preparata tempestivamente. La rottamazione non blocca automaticamente eventuali pignoramenti, perciò conviene affiancare alla domanda anche un ricorso o un’istanza di sospensione.

3. Strumenti di composizione della crisi e di sovraindebitamento

3.1 Legge 3/2012: accordi con i creditori e piano del consumatore

La Legge 3/2012, come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), istituisce procedure per il sovraindebitamento di soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli, consumatori). L’articolo 6 riconosce come finalità quella di offrire al debitore onesto ma incolpevole la possibilità di liberarsi dai debiti attraverso un piano di rientro con percentuali di pagamento sostenibili . Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche o agli imprenditori sotto la soglia di fallibilità; consente al debitore di proporre un piano con percentuali di soddisfacimento dei creditori ridotte e di ottenere l’esdebitazione residua.
  2. Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; può essere proposto anche da piccole imprese e include la ristrutturazione dei debiti fiscali con possibilità di falcidia di sanzioni e interessi.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: consente di liquidare l’intero patrimonio per soddisfare i creditori, con possibilità di mantenere beni indispensabili per la vita o l’attività professionale.

Il debitore deve affidarsi a un Gestore della crisi, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, che redige il piano e assiste nella procedura dinanzi al Tribunale. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore e fiduciario di un OCC, può seguire personalmente tutte le fasi e predisporre i documenti necessari.

3.2 Composizione negoziata (D.L. 118/2021 e CCII)

Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, ora confluita negli artt. 12-25 del CCII. Un imprenditore che versa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ma ha ancora prospettive di risanamento può chiedere al presidente della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con creditori, fornitori e banche al fine di trovare una soluzione concordata . L’esperto analizza la situazione aziendale, verifica la fattibilità del piano e assiste il debitore nella negoziazione; se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o ad altre procedure concorsuali. L’obiettivo è prevenire l’insolvenza e preservare la continuità aziendale; per le imprese di costruzioni, spesso coinvolte in opere pubbliche, la composizione negoziata consente di evitare la revoca delle commesse e il danno reputazionale.

3.3 Altri strumenti: accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Per le imprese che superano le soglie di fallibilità, il Codice della crisi d’impresa offre ulteriori strumenti come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII) e la transazione fiscale. Gli accordi consentono di definire i debiti, comprese le posizioni con l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento dilazionato e la falcidia degli importi. Le banche possono aderire agli accordi accettando la riduzione del capitale o la conversione dei crediti in partecipazioni. La transazione fiscale richiede il voto favorevole dell’Agenzia e consente di ridurre le sanzioni e gli interessi. Per un’impresa di costruzioni in crisi, questi strumenti possono essere decisivi per evitare il fallimento e continuare l’attività.

4. Procedure esecutive: passo per passo

In questa sezione descriviamo nel dettaglio cosa accade dopo che l’impresa riceve un atto esecutivo (cartella, intimazione, pignoramento, ipoteca, fermo), quali sono i termini da rispettare e quali azioni difensive possono essere intraprese.

4.1 Ricezione della cartella di pagamento

Quando arriva una cartella, occorre innanzitutto verificare:

  • La data di notifica e la modalità (raccomandata, posta certificata, ufficiale giudiziario). Se la notifica è irregolare o l’atto non è stato ricevuto, è possibile eccepire la nullità dell’atto.
  • La motivazione: la cartella deve spiegare perché si richiedono le somme e fare riferimento al titolo originario (avviso di accertamento, controllo automatizzato). Se l’atto non consente di capire la pretesa, si applica l’art. 7 dello Statuto .
  • La prescrizione/decadenza: bisogna controllare se i tributi sono prescritti (in genere dieci anni per tributi erariali) o se l’agente ha superato il termine quinquennale per le sanzioni e interessi.
  • La distinzione tra capitale, interessi e sanzioni: questo è essenziale per aderire alla rottamazione e per calcolare l’effettivo importo dovuto.

Scaduti i 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’agente può procedere alla riscossione forzata. Per evitare l’esecuzione è possibile:

  1. Presentare ricorso davanti al giudice tributario entro i 60 giorni per contestare il merito o la legittimità dell’atto.
  2. Presentare un’istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione.
  3. Depositare un’istanza di autotutela chiedendo all’ente impositore di annullare l’atto per errore materiale o doppia iscrizione.
  4. Accedere alla definizione agevolata se disponibile (rottamazione, stralcio) presentando la dichiarazione nei termini.

4.2 Intimazione di pagamento

Se, decorsi i 60 giorni, il contribuente non ha pagato né impugnato la cartella, l’agente può notificare l’intimazione di pagamento. Si tratta di un atto con cui la riscossione avvisa il debitore che entro 5 giorni dovrà pagare per evitare l’esecuzione forzata. Secondo l’art. 50, l’intimazione deve essere notificata se l’esecuzione non è stata avviata entro un anno . L’atto è impugnabile solo per vizi propri (ad esempio mancata notifica o errori di calcolo) e non consente di rimettere in discussione la cartella ormai definitiva; tuttavia, se la cartella era viziata, si può eccepire l’illegittimità derivata.

4.3 Pignoramento presso terzi

Ricevuta l’intimazione (o scaduto il termine annuale), l’agente può procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis. La procedura è la seguente:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento al terzo (ad esempio banca o cliente): la notificazione può avvenire tramite PEC o raccomandata.
  2. Obbligo del terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate e, se si tratta di conti correnti, anche quelle che matureranno nei 60 giorni successivi . Il terzo funge da custode delle somme e deve effettuare una trattenuta del 20 % a titolo di acconto fiscale dal 2026 .
  3. Pagamento o dichiarazione di incapienza: se il conto è incapiente, il terzo deve comunque versare le somme disponibili; la Cassazione 2025 ha chiarito che il pignoramento si estende anche ai crediti che matureranno entro il termine .
  4. Perdita di efficacia: se il terzo non adempie entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere con l’ordinario pignoramento giudiziale ; questo aspetto è spesso ignorato dagli operatori e può essere eccepito in giudizio per far dichiarare la nullità del pignoramento.

Difese: il debitore o il terzo possono impugnare l’atto di pignoramento per motivi quali: mancato rispetto dei limiti di impignorabilità dei crediti (stipendi, pensioni, crediti alimentari), mancanza di notifica della cartella, prescrizione del debito, errori nel calcolo. In molti casi conviene presentare un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione e, contestualmente, attivare una procedura di accordo o di definizione agevolata.

4.4 Iscrizione ipotecaria

Dopo il preavviso, se il debitore non paga, l’agente iscrive l’ipoteca nei registri immobiliari. Le caratteristiche principali sono:

  • Importo: l’ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del debito .
  • Soglia di 20.000 euro: se il debito complessivo è inferiore a 20.000 euro, l’ipoteca non può essere iscritta .
  • Preavviso obbligatorio: l’agente deve notificare un preavviso concedendo 30 giorni per pagare o proporre osservazioni. La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità delle ipoteche iscritte senza preavviso .
  • Rateizzazione: la Cassazione ha stabilito che l’iscrizione non può avvenire se il debitore ha presentato una richiesta di rateizzazione e non ha ancora ricevuto risposta o non è decaduto .
  • Impugnazione: l’ipoteca è impugnabile davanti al giudice tributario entro 60 giorni. È opportuno allegare la prova dell’illegittimità (mancanza del preavviso, prescrizione, decadenza, mancata motivazione, tasso di aggio errato) e chiedere la sospensione dell’efficacia.

L’iscrizione ipotecaria non comporta automaticamente l’espropriazione dell’immobile; costituisce una garanzia. Tuttavia, incide sulla reputazione creditizia e impedisce la vendita o la concessione di mutui. È quindi fondamentale agire tempestivamente per la cancellazione.

4.5 Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo blocca i veicoli dell’impresa. La procedura è analoga a quella dell’ipoteca: trascorsi i 60 giorni dalla cartella, l’agente invia un preavviso concedendo 30 giorni per pagare o presentare osservazioni . Se il bene è funzionale all’attività (es. camion per il cantiere), il debitore può dimostrarlo e chiedere l’esclusione. Dopo il preavviso, l’agente iscrive il fermo al PRA; il veicolo non può circolare, e l’uso comporta sanzioni. L’atto è impugnabile davanti al giudice tributario. Nel 2025 la Cassazione ha ribadito che anche il fermo è atto autonomo impugnabile e che la mancata notifica del preavviso determina la nullità.

4.6 Contenzioso bancario e rapporti con le banche

Oltre ai debiti fiscali, le imprese di costruzioni sono esposte a debiti bancari derivanti da mutui ipotecari, scoperti di conto corrente e finanziamenti per i cantieri. Le banche, in caso di insolvenza, possono iscrivere ipoteche, procedere a pignoramenti e revocare le linee di credito. È quindi essenziale:

  • Verificare i contratti di finanziamento: molti mutui o affidamenti possono contenere clausole abusive o tassi usurari. Un’analisi legale e contabile può portare alla contestazione del contratto e alla riduzione del debito.
  • Negoziare piani di rientro: se l’impresa dimostra la sua capacità di rientrare grazie a commesse in corso, è possibile ottenere una ristrutturazione del debito con abbattimento degli interessi o rinuncia a parte del capitale.
  • Evitate il cross default: la segnalazione a sofferenza di un istituto può far scattare la revoca di altri fidi. Per questo è utile aprire un tavolo di trattative con tutte le banche coinvolte, magari nell’ambito di una procedura di composizione negoziata, in cui un esperto terzo certifica la sostenibilità del piano.
  • Monitorare il rating bancario: i ritardi nei pagamenti delle imposte e la presenza di ipoteche o fermi peggiorano il rating. Un piano concordato con l’Agenzia delle Entrate e l’annullamento delle iscrizioni può migliorare la posizione della società e consentire l’accesso a nuove linee di credito.

Difese e strategie legali

Affrontare debiti fiscali e bancari non significa subire passivamente le azioni esecutive. La legge fornisce numerosi strumenti di difesa. In questa sezione illustriamo le principali strategie che l’impresa può attivare con l’assistenza di professionisti qualificati.

5. Contestazione della cartella e dell’intimazione

Una volta ricevuta la cartella, l’imprenditore ha 60 giorni per presentare ricorso. Le eccezioni più frequenti riguardano:

  • Nullità per difetto di motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro le ragioni della pretesa, i riferimenti agli atti presupposti e le norme applicate. L’articolo 7 dello Statuto impone che anche i parametri di calcolo (tipo di interesse, criteri) siano specificati . La Cassazione ha annullato numerosi atti per carenza di motivazione .
  • Vizi di notifica: se la cartella non è stata notificata correttamente o è stata consegnata a persona non legittimata, l’atto è nullo. La notifica tramite PEC deve contenere la copia informatica dell’atto e la relata di notifica.
  • Prescrizione e decadenza: verificare la data di nascita del credito e l’eventuale interruzione. Spesso l’agente non produce la prova del titolo originale e il giudice dichiara prescritto il credito.
  • Doppia imposizione: in alcuni casi vi sono duplicazioni di cartelle per lo stesso tributo. L’imprenditore può chiederne l’annullamento in autotutela o l’accorpamento.

Quando si presenta ricorso, è opportuno chiedere al giudice anche la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992), dimostrando che l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile per l’azienda (blocco dei conti, impossibilità di pagare dipendenti). Il giudice decide in via cautelare e, in caso di accoglimento, sospende gli effetti dell’atto fino alla sentenza.

6. Impugnazione del pignoramento ex art. 72‑bis

Come visto, il pignoramento presso terzi può colpire i conti correnti dell’impresa e i crediti verso i clienti. Le linee difensive più efficaci includono:

  1. Eccepire la mancanza di titolo: se la cartella è viziata, l’atto di pignoramento è illegittimo per invalidità derivata.
  2. Contestare l’impignorabilità: il D.P.R. 602/1973 rimanda alle norme del codice di procedura civile che vietano il pignoramento di somme minime necessarie al sostentamento e di crediti alimentari. È possibile chiedere al giudice la riduzione del pignoramento.
  3. Far valere la decadenza del pignoramento: se il terzo non ha pagato entro 60 giorni, l’atto perde efficacia e l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario; spesso l’Agenzia lascia trascorrere il termine senza notificare un nuovo atto.
  4. Proporre opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale: entro 20 giorni dalla notifica si può chiedere l’annullamento del pignoramento per vizi propri o per inesistenza del titolo.
  5. Chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione: se l’atto è stato impugnato in sede tributaria, il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura esecutiva.

Presentare un ricorso richiede una motivazione solida e documentazione a supporto. L’Avv. Monardo e il suo team analizzano il pignoramento, verificano la presenza di eccezioni di merito e propongono la strategia più efficace, incluso il ricorso alla rottamazione per sospendere l’esecuzione.

7. Difesa contro l’iscrizione ipotecaria

L’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate non è irrevocabile. Le principali difese sono:

  • Mancanza del preavviso: se l’agente non ha notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria con preavviso di 30 giorni, l’atto è nullo . Questo vale anche se il preavviso non contiene le informazioni essenziali (origine del debito, ufficio competente) o non è stato inviato all’indirizzo corretto.
  • Importo inferiore a 20.000 euro: l’art. 77 vieta l’iscrizione per debiti inferiori al limite . È quindi indispensabile sommare i debiti complessivi: se la soglia non è superata, l’ipoteca deve essere cancellata.
  • Richiesta di rateizzazione pendente: la Cassazione ha stabilito che l’ipoteca non può essere iscritta se è stata presentata una domanda di rateizzazione e questa non è stata rigettata o il contribuente non è decaduto dal beneficio . Molti agenti iscrivono l’ipoteca nonostante la rateizzazione in corso: in tal caso la difesa è vincente.
  • Vizi di notifica o prescrizione: come per la cartella, si possono eccepire vizi relativi alla notifica o alla prescrizione del credito.

L’impugnazione va presentata al giudice tributario entro 60 giorni. È consigliabile chiedere la sospensione in via cautelare per evitare che l’ipoteca pregiudichi le trattative bancarie o la vendita di immobili.

8. Difesa contro il fermo amministrativo

Il fermo sui veicoli può essere contestato per:

  • Mancanza del preavviso di fermo: la legge richiede la notifica del preavviso con termine di 30 giorni . La Cassazione ha annullato fermi eseguiti senza preavviso.
  • Strumentalità del bene: se il veicolo è indispensabile per l’attività di impresa (ad esempio un escavatore per il cantiere), il fermo non è applicabile. È necessario presentare documentazione che provi l’uso del mezzo per la produzione del reddito.
  • Soglia di esigibilità: come per l’ipoteca, se il debito è inferiore a determinati importi o è stato pagato, il fermo deve essere revocato.

L’atto di fermo è impugnabile al giudice tributario; in alternativa si può chiedere l’annullamento in autotutela. L’intervento rapido evita la paralisi dei mezzi aziendali.

9. Richiesta di rateizzazione e sospensione della riscossione

La rateizzazione permette di pagare il debito in un numero di rate variabili (fino a 72, 120 o 180, a seconda dell’entità del debito e della situazione economica). Per importi fino a 60.000 euro la domanda può essere presentata senza documentazione reddituale; per importi superiori occorre dimostrare la situazione finanziaria. Presentare la domanda sospende le procedure esecutive; se l’istanza è accolta, il pagamento delle rate evita pignoramenti e ipoteche. È importante non decadere dal piano: basta il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, per perdere il beneficio.

Il professionista può assistere nella redazione dell’istanza, nella scelta del piano più adeguato (ordinario, straordinario) e nell’eventuale opposizione al rigetto. In caso di difficoltà temporanea, è possibile chiedere la ristrutturazione della rateizzazione o la sospensione straordinaria prevista da provvedimenti emergenziali (ad esempio, quelle introdotte durante la pandemia).

10. Adesione alla definizione agevolata e riammissione

L’adesione alla rottamazione richiede attenzione a requisiti e scadenze. Con la rottamazione‑quater è stato possibile eliminare sanzioni e interessi per carichi affidati fino a giugno 2022 . Per essere riammessi (Legge 15/2025), chi non ha pagato le rate dovute al 2024 può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . In caso di mancato pagamento di una rata successiva, si decade dal beneficio e l’agenzia recupera le somme versate come acconto; pertanto conviene valutare la sostenibilità del piano.

La definizione agevolata sospende gli atti esecutivi; tuttavia, l’istanza non preclude la possibilità di impugnare la cartella o di chiedere la sospensione cautelare. È consigliabile presentare la domanda con l’assistenza di un professionista per evitare errori nella compilazione o nel computo delle somme.

11. Ricorso al giudice e opposizioni giudiziarie

Quando la riscossione o la banca avvia un’esecuzione forzata, l’impresa può ricorrere:

  • Giudice tributario: per contestare cartelle, avvisi di accertamento, ipoteche e fermi. Il ricorso si propone entro 60 giorni. È possibile partecipare alla udienza in modalità telematica e depositare gli atti via PEC.
  • Giudice dell’esecuzione: per pignoramenti ex art. 72‑bis o per i pignoramenti ordinari. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore a procedere. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta i vizi formali dell’atto (mancanza di notifica, violazione di limiti di impignorabilità). L’opposizione deve essere proposta entro il termine breve (20 giorni) dalla notifica.
  • Giudice fallimentare: se si avvia una procedura concorsuale (concordato, fallimento), i creditori devono insinuarsi al passivo e non possono proseguire le esecuzioni individuali.

L’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, può patrocinare anche davanti alla Corte di cassazione per questioni di diritto; ciò è rilevante nelle controversie di valore elevato o che presentano questioni di principio.

12. Transazioni fiscali e accordi con le banche

Per risolvere in modo definitivo la crisi è spesso necessario accordarsi con tutti i creditori. La transazione fiscale, prevista dall’art. 63 CCII, consente di ridurre le sanzioni e gli interessi dovuti al fisco con il voto favorevole dell’Agenzia; gli accordi di ristrutturazione consentono di definire una percentuale di pagamento per i debiti bancari e commerciali. Per le imprese di costruzioni, le banche possono accettare una dilazione lunga o la conversione del debito in partecipazioni societarie, purché l’azienda presenti un piano credibile che mostri il flusso di cassa proveniente dai cantieri. Il ruolo del professionista è determinante per redigere un business plan e negoziare con i creditori in modo coordinato.

13. Utilizzo della composizione negoziata e dell’esdebitazione

Nelle crisi profonde, la composizione negoziata è uno strumento prezioso: l’imprenditore può accedere a misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, impossibilità per i creditori di risolvere unilateralmente i contratti) e, con l’assistenza dell’esperto, negoziare con l’erario e le banche. Se la trattativa non va a buon fine, è possibile accedere al concordato semplificato o alla liquidazione controllata. Nel caso di imprenditori non fallibili, la esdebitazione prevista dalla Legge 3/2012 consente di ottenere la liberazione dai debiti residui una volta soddisfatti i creditori con la quota disponibile e dimostrata la meritevolezza del debitore. Questa procedura è particolarmente utile per coloro che hanno perso il lavoro o hanno subito eventi straordinari (crisi di mercato, pandemia). L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, può guidare l’imprenditore nella predisposizione della domanda di esdebitazione e nella redazione del piano.

Errori comuni e consigli pratici

Le imprese che affrontano debiti esattoriali e bancari commettono spesso errori che aggravano la situazione. Eccone alcuni:

  • Ignorare la cartella o l’atto di riscossione: molti pensano che non rispondere o non ritirare la raccomandata impedisca la prosecuzione della procedura. In realtà l’atto si considera notificato e il mancato intervento rende definitiva la pretesa.
  • Non verificare i vizi dell’atto: ogni cartella può contenere errori nei calcoli o nella motivazione. Fare un’analisi giuridica consente di annullarla o ridurre l’importo dovuto.
  • Aspettare che la rottamazione venga riaperta: la definizione agevolata non è automatica e ha termini stringenti. È rischioso rimandare il pagamento sperando in una nuova sanatoria; meglio pianificare con i professionisti la domanda e avere la disponibilità delle somme.
  • Fidarsi di soluzioni “miracolose”: sul web proliferano consulenti improvvisati che promettono l’annullamento di tutti i debiti senza fornire una base legale. Affidarsi a professionisti iscritti agli albi (avvocati, commercialisti) è l’unico modo per avere una tutela reale.
  • Non gestire in modo coordinato i debiti fiscali e bancari: l’impresa deve avere una visione globale del proprio indebitamento per evitare che la soluzione con un creditore faccia precipitare i rapporti con un altro. La composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione sono strumenti utili proprio per coordinare tutte le parti.

Consigli pratici:

  1. Raccogli tutta la documentazione: cartelle, avvisi, contratti di mutuo, estratti conto. Prepara un elenco dei debiti con scadenze, importi e creditori.
  2. Verifica le scadenze: annota la data di notifica e calcola i 60 giorni per il ricorso o la definizione agevolata.
  3. Consulta subito un professionista: l’Avv. Monardo offre una valutazione iniziale per individuare la strategia più idonea. L’approccio tempestivo è decisivo per ottenere sospensioni.
  4. Adotta un approccio proattivo con le banche: contatta gli istituti per spiegare la situazione e proporre un piano di rientro; la trasparenza evita la revoca improvvisa delle linee di credito.
  5. Monitora le normative: le leggi su rottamazioni e definizioni agevolate cambiano spesso. Iscriviti a newsletter professionali o affidati a consulenti per non perdere le opportunità.

Tabelle riepilogative

Di seguito proponiamo alcune tabelle sintetiche per ricordare le norme, i termini e gli strumenti a disposizione dell’impresa. Le tabelle non sostituiscono l’analisi completa del singolo caso ma aiutano a orientarsi.

Tabella 1 – Principali articoli del D.P.R. 602/1973 e novità del D.Lgs. 33/2025

ArticoloOggettoPunti chiaveRiferimenti
Art. 50Intimazione di pagamentoDopo 60 giorni dalla cartella, l’agente può procedere alla riscossione; se non lo fa entro un anno deve notificare un intimazione con termine di 5 giorniD.P.R. 602/1973
Art. 72‑bisPignoramento presso terziOrdine diretto al terzo di pagare le somme dovute entro 60 giorni; coinvolge crediti presenti e maturandi ; perde efficacia se il terzo non pagaD.P.R. 602/1973 e artt. 169–176 D.Lgs. 33/2025
Art. 77Iscrizione ipotecariaPossibile dopo 60 giorni; necessità di preavviso; soglia minima di 20.000 euroD.P.R. 602/1973
Art. 86Fermo amministrativoIscrizione del fermo sui veicoli; preavviso di 30 giorni; esclusione per beni strumentaliD.P.R. 602/1973
Art. 7 StatutoMotivazione degli attiGli atti devono indicare presupposti e ragioni; specificare interessi e criteri di calcoloL. 212/2000

Tabella 2 – Strumenti di difesa e tempi per agire

SituazioneTermine per agireGiudice competente / strumentoNote
Notifica cartella di pagamento60 giorniCommissione tributariaRicorso per motivi di merito o formali; possibile chiedere sospensione
Notifica intimazione di pagamentoEntro 5 giorni pagamento oppure ricorso entro 60 giorni per vizi propriCommissione tributariaNon rimette in discussione la cartella definitiva
Preavviso di ipoteca30 giorni per pagare o presentare osservazioniCommissione tributariaAtto autonomamente impugnabile ma facoltativo
Iscrizione ipoteca60 giorni per ricorsoCommissione tributariaPossibilità di sospensione cautelare; soglia minima 20 k€
Preavviso di fermo30 giorniCommissione tributariaPossibilità di evitare fermo dimostrando funzionalità del veicolo
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis)20 giorni per opposizione all’esecuzione; 60 giorni per ricorso tributario se impugnazione derivataTribunale (per opposizione); Commissione tributaria (per eccezioni sulla cartella)Il pignoramento perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni

Tabella 3 – Rottamazione‑quater e riammissione

MisuraPeriodo carichiTermini di adesioneScadenze rateVantaggi
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)Carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/06/2022Dichiarazione entro 30/04/202318 rate: prima il 31/07/2023 (successive trimestrali); proroghe nel 2024 e 2025Pagamento solo di capitale e spese di notifica; esclusione di sanzioni e interessi
Riammissione rottamazione (Legge 15/2025)Contribuenti decaduti dalla quaterDomanda entro 30/04/2025Prima rata entro 31/07/2025 (tolleranza 5 gg)Sospensione esecuzioni; annullamento pignoramenti se non ci sono altri creditori

Tabella 4 – Procedure di composizione della crisi

ProceduraDestinatariEffettiRiferimenti
Piano del consumatorePersone fisiche e microimprese non fallibiliPiano di pagamento con falcidia; esdebitazione residuaLegge 3/2012
Accordo di composizioneDebitori non fallibili con più creditoriRichiede voto favorevole della maggioranza dei creditori; prevede esdebitazione finaleLegge 3/2012
Liquidazione controllataDebitori non fallibiliLiquidazione dell’intero patrimonio con mantenimento di beni essenziali; esdebitazioneLegge 3/2012
Composizione negoziataImprese in crisi reversibileNomina di esperto indipendente; trattative protette ; accesso a misure protettiveD.L. 118/2021 e CCII
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazioneImprese fallibiliRiduzione dei debiti e transazione fiscale; protezione dalle azioni esecutiveCCII

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare appena ricevo una cartella di pagamento? – Verificare la data di notifica e la correttezza dei dati; se sono trascorsi meno di 60 giorni, è possibile presentare ricorso al giudice tributario o chiedere la rateizzazione. Non ignorare l’atto e non attendere scadenze.
  2. Se non pago entro 60 giorni, sono immediatamente pignorato? – Non necessariamente. Dopo 60 giorni l’agente può avviare l’esecuzione; se non lo fa entro un anno, deve notificare l’intimazione . In ogni caso è possibile sospendere l’esecuzione impugnando l’atto o aderendo alla rottamazione.
  3. Il pignoramento del conto corrente può prelevare tutto il saldo? – Sì, il pignoramento ex art. 72‑bis si estende ai saldi presenti e alle somme che maturano nei 60 giorni successivi . Tuttavia, per stipendi e pensioni esistono limiti di impignorabilità. Dal 2026 il terzo deve trattenere una ritenuta del 20 % .
  4. Cosa succede se il terzo non paga entro 60 giorni? – L’atto di pignoramento perde efficacia e l’agente deve procedere con un pignoramento ordinario . Il debitore può eccepire la decadenza e ottenere la cancellazione del pignoramento.
  5. Posso impugnare il preavviso di ipoteca? – Sì, è impugnabile come atto autonomo ma la legge non obbliga a farlo: il contribuente può aspettare l’iscrizione e contestare direttamente l’ipoteca .
  6. È legittima l’ipoteca se ho presentato domanda di rateizzazione? – No, la Cassazione ha stabilito che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo il rigetto o la decadenza della rateizzazione .
  7. Quando è nullo il fermo amministrativo? – Quando manca il preavviso di fermo o il bene è indispensabile per l’attività d’impresa . In tal caso si può chiedere l’annullamento.
  8. Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione? – Sì, ma la domanda di definizione agevolata produce l’estinzione del precedente piano. È necessario valutare se il risparmio sulle sanzioni compensa la perdita delle rate già pagate.
  9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione? – Si decade dal beneficio. Le somme versate rimangono a titolo di acconto e l’Agenzia riprende la riscossione con sanzioni e interessi; il pignoramento può essere ripreso. La riammissione del 2025 consente una seconda opportunità .
  10. Il pignoramento esattoriale è impugnabile davanti al giudice tributario? – Dipende dalla motivazione: se si eccepiscono vizi della cartella, il ricorso va al giudice tributario; se si contestano vizi propri del pignoramento (limiti di impignorabilità), occorre rivolgersi al giudice ordinario con opposizione all’esecuzione.
  11. In caso di ipoteca, posso vendere l’immobile? – Sì, ma l’ipoteca segue il bene: l’acquirente deve accettare la situazione. È preferibile risolvere l’ipoteca prima della vendita negoziando con il fisco o tramite ricorso.
  12. Come posso dimostrare che il veicolo è indispensabile per l’attività? – Occorre presentare documentazione contabile (registro cespiti, fatture di carburante, contratti d’appalto) e dichiarazioni attestanti l’uso del mezzo nei cantieri. L’Agenzia delle Entrate valuterà l’istanza e, se accolta, non iscriverà il fermo.
  13. Posso unificare più cartelle in un unico piano? – Sì, tramite la rateizzazione o la rottamazione è possibile accorpare i carichi e pagare con un solo piano, riducendo gli oneri. Nel caso di rottamazione, occorre includere tutti i carichi indicati nella dichiarazione di adesione.
  14. Il nuovo D.Lgs. 33/2025 cambia le regole del pignoramento? – Sostituisce gli articoli 72 e 72‑bis con i nuovi artt. 169–176, ma la sostanza della procedura resta simile. Introduce l’obbligo di ritenuta al 20 % sui pagamenti del terzo e aggiorna i termini per il versamento. È opportuno confrontarsi con un professionista per conoscere le novità.
  15. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata? – Consente di avviare trattative protette con i creditori, sospendere le azioni esecutive, individuare un piano sostenibile e beneficiare della credibilità data dall’esperto indipendente . Per un’impresa di costruzioni, può evitare il fallimento e preservare i rapporti con i committenti pubblici.
  16. Cos’è l’esdebitazione e chi può ottenerla? – È la liberazione dai debiti residui dopo aver pagato quanto stabilito in un piano del consumatore, accordo o liquidazione controllata. Possono ottenerla i debitori meritevoli che hanno agito con diligenza e non hanno commesso frodi. L’esdebitazione permette di ripartire senza il peso dei debiti non più soddisfatti.
  17. Posso impugnare un atto solo per rinviare i pagamenti? – La legge consente di chiedere la sospensione, ma l’opposizione strumentale senza motivazioni fondate può essere respinta e comportare condanna alle spese. È essenziale avere un motivo valido (prescrizione, vizi formali, rateizzazione pendente). Un professionista saprà consigliare se impugnare o aderire alla definizione agevolata.
  18. Cosa succede se ricevo un avviso di addebito INPS? – Gli avvisi di addebito emessi dall’INPS sono equiparati alla cartella e contengono già il precetto. Se non si paga entro 60 giorni, l’agente procede con le stesse modalità (pignoramento, ipoteca, fermo). Anche in questo caso si può impugnare per vizi e chiedere la rateizzazione.
  19. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se ho presentato domanda di rottamazione? – Sì, presentando un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e allegando la prova di adesione alla rottamazione. L’agenzia può accogliere l’istanza e sospendere le procedure in attesa del pagamento della prima rata.
  20. È possibile trattare con le banche dopo la segnalazione a sofferenza? – Sì. Anche se la segnalazione a sofferenza peggiora il merito creditizio, un piano di ristrutturazione serio e l’intervento del professionista possono convincere le banche a ristrutturare il debito. Spesso le banche preferiscono recuperare almeno una parte delle somme piuttosto che affrontare un lungo contenzioso.

Simulazioni pratiche e casi reali

Per rendere più concreti i concetti, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su situazioni frequenti nelle imprese di costruzioni.

Caso A – Pignoramento del conto corrente e definizione agevolata

Situazione iniziale: l’impresa Alfa s.r.l. riceve una cartella di pagamento da 80.000 euro per debiti IVA e IRES relativi agli anni 2018‑2020. La cartella è notificata il 1 marzo 2025. L’impresa non paga né impugna entro 60 giorni; il 2 settembre 2025 l’Agenzia notifica l’intimazione di pagamento. Il 15 ottobre 2025 l’Agenzia emette un atto di pignoramento ex art. 72‑bis nei confronti della banca presso cui la società detiene il conto. Il saldo al momento della notifica è 50.000 euro.

Azioni attuate:

  1. L’impresa si rivolge all’Avv. Monardo. Viene rilevato che la cartella contiene un errore di calcolo sugli interessi e non indica il tipo di interesse applicato, violando l’art. 7 dello Statuto .
  2. Viene depositato ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dall’intimazione, chiedendo l’annullamento della cartella e la sospensione dell’esecuzione. Si eccepisce anche la decadenza del pignoramento poiché il termine di 60 giorni non è stato rispettato dal terzo.
  3. Contestualmente si presenta domanda di adesione alla rottamazione‑quater per carichi antecedenti giugno 2022 e si allega l’elenco dei carichi. Il pagamento della prima rata (25.000 euro) è effettuato il 1 novembre 2025.

Esito:

  • Il giudice concede la sospensione perché il pignoramento potrebbe causare un grave danno all’impresa (blocco dei pagamenti ai fornitori).
  • L’Agenzia accoglie la domanda di rottamazione per la parte di debito riferita al 2020 (entro giugno 2022) e riduce l’importo dovuto a 40.000 euro, da pagare in 17 rate.
  • Per il residuo debito (40.000 euro relativo al secondo semestre 2022 e al 2023) viene presentata una rateizzazione straordinaria in 120 rate. L’impresa versa la prima rata e il pignoramento viene revocato.

Lezione: combinare il ricorso per vizi formali con l’adesione alla definizione agevolata consente di ridurre il debito e sospendere l’esecuzione. È importante agire entro i termini e dimostrare l’interesse a pagare.

Caso B – Ipoteche e fermi in presenza di domanda di rateizzazione

Situazione iniziale: la società Beta s.p.a. riceve nel 2024 tre cartelle per un totale di 25.000 euro (debiti previdenziali e IRES). Il 20 gennaio 2025 presenta domanda di rateizzazione in 72 rate e versa la prima rata. A marzo 2025 l’Agenzia notifica un preavviso di iscrizione ipotecaria. Successivamente viene iscritto un fermo sui veicoli aziendali.

Azioni attuate:

  1. L’impresa impugna il preavviso di ipoteca eccependo che la richiesta di rateizzazione era pendente e che l’articolo 77 vieta l’iscrizione in pendenza di rateizzazione . Chiede la sospensione cautelare.
  2. Presenta ricorso contro il fermo amministrativo sostenendo che i mezzi oggetto del fermo sono escavatori indispensabili per la realizzazione di un cantiere pubblico e allega documenti comprovanti la strumentalità dei beni.
  3. In parallelo, poiché il debito complessivo è superiore a 20.000 euro, avvia una procedura di composizione negoziata con l’assistenza dell’Avv. Monardo: l’esperto nominato dalla Camera di commercio attesta che l’impresa ha un portafoglio ordini di 2 milioni di euro e che può risanarsi.

Esito:

  • Il giudice tributario annulla il preavviso di ipoteca e ordina la cancellazione dell’ipoteca per violazione dell’art. 77; il fermo è revocato perché i mezzi sono strumentali .
  • Nell’ambito della composizione negoziata, l’Agenzia delle Entrate accetta una transazione fiscale che prevede il pagamento del 60 % del debito in 5 anni con garanzia ipotecaria sui futuri incassi; le banche prorogano le linee di credito.

Lezione: le rateizzazioni sospendono le ipoteche e i fermi; se l’Agenzia viola questa regola, l’atto è illegittimo. La composizione negoziata consente di ottenere un accordo complessivo con tutti i creditori salvaguardando l’attività.

Caso C – Sovraindebitamento di impresa individuale e piano del consumatore

Situazione iniziale: il titolare della ditta individuale Gamma, che opera in subappalto nel settore edile, accumula debiti fiscali per 120.000 euro e debiti bancari per 80.000 euro. A causa del fallimento del committente principale, non incassa i crediti e non può pagare dipendenti e fornitori. Subisce pignoramenti su conto corrente e riceve preavvisi di fermo sui mezzi.

Azioni attuate:

  1. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo viene presentata domanda di piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 . Viene nominato il Gestore della crisi che redige un piano: pagamento del 40 % dei debiti in 8 anni con risorse provenienti dai futuri appalti e cessione di un immobile non indispensabile.
  2. Si chiede al tribunale la sospensione di tutte le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) in attesa dell’omologazione del piano.
  3. Parallelamente si presentano ricorsi contro i pignoramenti per eccepire la decadenza ex art. 72‑bis e la mancanza di notifica di alcune cartelle.

Esito:

  • Il tribunale omologa il piano e dispone l’esdebitazione: il titolare pagherà 80.000 euro in 8 anni; il restante sarà cancellato. Tutte le procedure esecutive sono sospese e i pignoramenti sono revocati.
  • Il debitore mantiene i mezzi indispensabili e può continuare l’attività, con un monitoraggio semestrale da parte del Gestore.

Lezione: anche le imprese individuali possono accedere al piano del consumatore e ottenere l’esdebitazione. La tempestività nel rivolgersi al Gestore della crisi e nel presentare il piano è determinante per salvare l’azienda.

Conclusioni

Gestire i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e delle banche è una sfida complessa, soprattutto per le imprese di costruzioni che operano con margini stretti e flussi di cassa irregolari. La normativa italiana offre però molteplici strumenti per difendersi: dalla contestazione degli atti per vizi di forma o di sostanza, alla rateizzazione e alla definizione agevolata (rottamazione‑quater e riammissione), fino alle procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il pignoramento ex art. 72‑bis non è illimitato, che l’ipoteca richiede il preavviso e che il fermo può essere evitato se il bene è strumentale . Le recenti riforme, come il D.Lgs. 33/2025, confermano la centralità del principio di motivazione e introducono nuovi obblighi per l’agente della riscossione, come la ritenuta sulle somme pignorate .

L’esperienza dimostra che la soluzione migliore nasce dall’integrazione tra difesa legale, consulenza contabile e negoziazione con i creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono analizzare i debiti, individuare i vizi degli atti, proporre ricorsi efficaci, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con le banche, predisporre piani di ristrutturazione e avviare procedure di sovraindebitamento. Agire rapidamente è fondamentale per evitare che pignoramenti, ipoteche e fermi paralizzino l’attività e compromettano la reputazione dell’impresa.

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