Introduzione
La professione del farmacista richiede equilibrio fra cura del paziente e gestione dell’impresa. Chi possiede o gestisce una farmacia, specialmente in tempi incerti come quelli post‑pandemici, può accumulare debiti significativi verso fornitori, banche e amministrazione fiscale. Le recenti crisi economiche e l’aumento dei tassi di interesse hanno fatto crescere la pressione finanziaria su molte attività sanitarie. Quando il carico debitorio non è più sostenibile il rischio è quello di subire cartelle esattoriali, ipoteche sugli immobili, pignoramenti e azioni esecutive che mettono a repentaglio sia il patrimonio personale sia la continuità dell’impresa. Comprendere l’ampio panorama normativo e le difese a disposizione del contribuente è essenziale per evitare errori fatali e cogliere le opportunità di definizione agevolata.
L’ordinamento italiano è cambiato molto negli ultimi anni. Il D.P.R. 602/1973 – che disciplina la riscossione dei tributi – è stato modificato dal decreto «del fare» (D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013) per introdurre il divieto di espropriazione della prima casa; le successive riforme hanno introdotto procedure di rottamazione delle cartelle (rottamazione quater e oggi rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026) che consentono di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese. Nel campo del sovraindebitamento, la Legge 3/2012 ha offerto ai debitori non fallibili la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione o un accordo con i creditori, disciplina confluita nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che resta vigente e ha introdotto il concordato minore. La Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno chiarito, con numerose sentenze recentissime del 2024 e del 2025, i confini di queste tutele: ad esempio la Suprema Corte ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è una misura cautelare autonoma rispetto all’espropriazione forzata e che il preavviso di ipoteca non deve contenere l’indicazione degli immobili ma solo del credito per cui si procede .
Questo articolo – aggiornato al gennaio 2026 – si rivolge ai farmacisti e ai professionisti del settore sanitario che si trovano in una situazione di difficoltà economica. Lo scopo è illustrare, con linguaggio comprensibile ma rigoroso, le norme in vigore, le ultime pronunce giurisprudenziali, le procedure passo‑per‑passo da seguire dopo la notifica di un atto e le strategie difensive più efficaci. Il taglio è pratico e mira a fornire strumenti concreti per negoziare con l’agenzia di riscossione, sospendere le azioni esecutive, aderire alle definizioni agevolate o ricorrere agli strumenti di composizione della crisi.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
Il percorso di difesa del contribuente richiede competenze multidisciplinari: diritto bancario, diritto tributario, contabilità, mediazione e negoziazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team composto da avvocati e commercialisti con esperienza su tutto il territorio nazionale. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste farmacisti, imprenditori e privati nella redazione di ricorsi contro atti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, nella negoziazione di piani di rientro con le banche, nelle domande di rottamazione o saldo e stralcio e nella predisposizione di piani del consumatore o concordati minori. Grazie alla propria qualifica di cassazionista, può patrocinare i ricorsi sino alla Corte Suprema.
Il supporto offerto è concreto: analisi dell’atto e delle cartelle per individuare vizi di notifica o prescrizione; predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione; negoziazioni e trattative con le banche per rinegoziare mutui, ridurre i tassi o convertire i debiti a breve in debiti a lungo termine; piani di rientro e accordi transattivi; ricorsi in via amministrativa e giudiziale davanti alle Commissioni tributarie; procedure di sovraindebitamento e liquidazione controllata presso l’OCC competente. Tutti gli interventi sono modulati sulla situazione specifica del farmacista, con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale e il patrimonio familiare.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La riscossione secondo il D.P.R. 602/1973: cartelle, intimazioni e ipoteche
Il D.P.R. 602/1973 raccoglie le norme sulla riscossione coattiva dei tributi e viene costantemente aggiornato da leggi finanziarie e decreti emergenziali. Per il farmacista indebitato, le disposizioni chiave sono:
- Art. 50 – prevede che l’agente della riscossione debba notificare un’intimazione ad adempiere prima di iniziare l’espropriazione forzata. Se l’esecuzione non viene avviata entro un anno dalla notifica, l’intimazione perde efficacia.
- Art. 76 – disciplina l’espropriazione immobiliare. Dopo le modifiche del 2013 (decreto del fare), è vietata l’espropriazione della prima casa del debitore, a meno che l’immobile non sia di lusso, non sia l’unica abitazione e il debito superi 120.000 euro. Inoltre, l’esecuzione può iniziare solo dopo che è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi almeno sei mesi .
- Art. 77 – consente all’agente di iscrivere ipoteca sui beni immobili per garantire il credito, anche senza i presupposti per procedere all’espropriazione. L’ipoteca è una misura cautelare, non un atto esecutivo . L’atto di iscrizione deve essere preceduto da una comunicazione preventiva (preavviso) con cui l’agente informa il debitore che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, procederà all’iscrizione della ipoteca. . L’orientamento costante della Cassazione afferma che il preavviso non deve contenere l’indicazione degli immobili su cui si intende iscrivere l’ipoteca: è sufficiente indicare il credito e l’importo dovuto . La Suprema Corte ha inoltre precisato, con la sentenza n. 4619 del 21 febbraio 2025, che l’ipoteca non è un atto di espropriazione e pertanto non è soggetta al termine annuale di decadenza previsto per l’intimazione .
- Art. 77, comma 2-bis – specifica che il preavviso di ipoteca deve indicare solo l’ammontare del credito e non l’immobile. Questa interpretazione è stata confermata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 25456/2025 .
Un farmacista che riceve un preavviso di ipoteca deve quindi sapere che si tratta di una comunicazione meramente informativa, che offre 30 giorni per pagare o per contestare l’atto. L’iscrizione dell’ipoteca non avvia automaticamente il pignoramento, ma consente al fisco di tutelare il proprio credito. Entro 60 giorni dalla notifica del preavviso è possibile proporre ricorso al giudice tributario per eccepire la nullità dell’atto per vizi di notifica, prescrizione, carenza di motivazione o difetto dei presupposti, come illustrato più avanti.
1.2 Divieto di espropriazione della prima casa e limiti all’ipoteca
La tutela dell’abitazione principale del debitore è centrale per i professionisti che vogliono proteggere il proprio patrimonio. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013, dispone che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione della prima casa quando si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e adibito a residenza anagrafica . Tuttavia, l’ipoteca può essere comunque iscritta; la Cassazione ha spiegato, con l’ordinanza n. 15567 dell’11 giugno 2025, che la semplice circostanza che l’immobile sia la “prima casa” non rende illegittima l’ipoteca . L’ipoteca resta un atto cautelare distinto dall’espropriazione.
La giurisprudenza recente ha ribadito che:
- L’espropriazione dell’unica abitazione è vietata se il debito non supera 120.000 euro e se non sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria . Solo dopo il decorso di questo termine l’agente può intraprendere il pignoramento.
- L’ipoteca può essere iscritta anche su beni conferiti in fondo patrimoniale; spetta al debitore dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia .
- La comunicazione preventiva (preavviso) di ipoteca è atto impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria; i contribuenti che contestano la legittimità dell’ipoteca devono proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica, come chiarito dalla giurisprudenza .
1.3 Giurisdizione e controversie su ipoteche esattoriali
Nel 2025 la Cassazione è intervenuta per dirimere una questione di competenza relativa alle impugnazioni di ipoteche su crediti di diversa natura. La sentenza n. 7636 del 22 marzo 2025 ha stabilito che la giurisdizione dipende dalla natura del credito: se l’ipoteca riguarda debiti tributari la competenza è del giudice tributario; se riguarda crediti contributivi o sanzionatori diversi, è competente il giudice ordinario . In presenza di crediti “misti” (ad esempio cartelle contenenti imposte e contributi previdenziali), il giudice adito deve trattenere la causa solo per la parte di propria competenza e rimettere il resto al magistrato competente . Questo principio di ripartizione impedisce valutazioni monolitiche e assicura che ciascun credito sia esaminato dal giudice giusto.
1.4 Definizioni agevolate: dalla rottamazione quater alla rottamazione quinquies
Per alleggerire il carico fiscale dei contribuenti, il legislatore ha introdotto diverse procedure di definizione agevolata. La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha creato la rottamazione quater (art. 1 commi 231‑252), che consentiva di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo le somme a titolo di capitale e le spese per procedure esecutive, senza sanzioni e interessi . Il pagamento poteva avvenire in un massimo di 18 rate in 5 anni; il contribuente decadde dal beneficio in caso di omesso pagamento anche di una rata .
Con la Legge di bilancio 2026 (in corso di approvazione a gennaio 2026) arriva la rottamazione quinquies, che amplia l’ambito temporale e modifica le regole. Secondo le anticipazioni ufficiali pubblicate da Fisco e Tasse, la rottamazione quinquies si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . La definizione consente di pagare il capitale e i costi di notifica ed esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire in una sola soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (equivalenti a nove anni). Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; le successive saranno esigibili a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno a partire dal 2027 . In caso di pagamento rateale è dovuto un interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 . Il termine per la domanda di adesione è fissato al 30 aprile 2026 ; la presentazione della domanda sospende la prescrizione e le procedure esecutive, impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche e blocca le esecuzioni già avviate .
La rottamazione quinquies è quindi una chance importante per i farmacisti che hanno accumulato cartelle esattoriali fino al 2023. Chi è decaduto dalla rottamazione quater può aderire alla quinquies purché i debiti rientrino nell’ambito applicativo . Restano esclusi i carichi già inseriti in piani di pagamento per la quater con rate scadute regolarmente pagate al 30 settembre 2025 .
1.5 La legge sul sovraindebitamento e il Codice della crisi
La Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva suicidi”) consente alle persone fisiche e agli imprenditori agricoli o professionisti non assoggettabili a fallimento di uscire da situazioni di indebitamento eccessivo tramite:
- Accordo con i creditori: un piano proposto dal debitore con l’assistenza di un gestore (OCC) che prevede il pagamento parziale dei creditori e richiede l’approvazione della maggioranza.
- Piano del consumatore: oggi denominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”. È riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il piano non richiede l’adesione dei creditori; il giudice lo omologa se ritiene che il debitore sia meritevole e che la proposta sia fattibile. La Cassazione ha recentemente ribadito che il giudice può omologare il piano anche senza il consenso del fisco, valutando la convenienza ; inoltre ha riconosciuto la legittimità di moratorie superiori a un anno nel piano .
- Liquidazione controllata: procedura che permette di vendere tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. La Cassazione ha sottolineato che l’esdebitazione può essere negata se il debitore ha agito con dolo o colpa grave .
Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) queste procedure sono confluite e sono state affiancate dal concordato minore e dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore. La giurisprudenza 2025 ha chiarito alcuni concetti fondamentali:
- Definizione di consumatore: l’ordinanza n. 29746/2025 ha stabilito che il socio garante di una società non può accedere al piano del consumatore se il debito garantito è strumentale all’attività d’impresa . Resta consumatore chi contrae un debito per scopi personali estranei alla professione .
- Concordato minore e ordine delle prelazioni: la sentenza n. 28574/2025 ha affermato che, pur essendo flessibile, il concordato minore non può violare la par condicio tra creditori. Trattare in modo preferenziale solo la banca ipotecaria e penalizzare il fisco o i creditori privilegiati è contrario all’art. 2741 c.c.; i creditori devono ricevere almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
- Impugnazioni dell’omologazione: l’ordinanza n. 5157/2025 ha precisato che può reclamare contro il decreto di omologazione solo chi ha partecipato alla procedura ed è rimasto soccombente. Un creditore che non ha proposto opposizione in sede di omologa non può impugnare successivamente .
Queste pronunce disegnano un quadro di rigore ma anche di apertura: da un lato si limitano gli abusi (esclusione dei garanti di società dai piani del consumatore; rispetto dell’ordine delle prelazioni), dall’altro si rafforza il potere del giudice di omologare i piani senza il consenso del fisco. Il farmacista dovrà quindi valutare con attenzione quale procedura intraprendere e quali condizioni soddisfare.
1.6 Tassi di interesse, usura e anatocismo
Molte farmacie sono indebitate con le banche. Oltre a verificare le condizioni contrattuali (tassi, spese, clausole vessatorie), è importante sapere che la Cassazione 8383/2024 ha ribadito che, ai fini del calcolo dell’usura, vanno considerati anche gli interessi derivanti dalla capitalizzazione (anatocismo) e tutte le componenti di costo . Se il tasso effettivo (TAEG) supera il tasso soglia, il contratto può essere impugnato e gli interessi non dovuti devono essere restituiti. La verifica del superamento del tasso soglia richiede un’analisi tecnica; per questo è fondamentale affidarsi a un professionista in diritto bancario.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
In caso di debiti fiscali o bancari, la ricezione di un atto – cartella di pagamento, avviso di addebito, preavviso di ipoteca, pignoramento, decreto ingiuntivo – segna l’inizio di una procedura che prevede termini precisi. Una strategia difensiva efficace parte dal rispetto di queste scadenze.
2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di addebito
La cartella esattoriale o l’avviso di addebito contengono l’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti. Alla notifica l’interessato può:
- Pagarla entro 60 giorni, evitando l’avvio della riscossione coattiva.
- Chiedere una rateizzazione (piano di dilazione) all’agenzia delle entrate‑riscossione. Fino a 120 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro; oltre tale soglia l’ente può chiedere ulteriori garanzie. La domanda sospende le procedure esecutive finché è esaminata.
- Proporre ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria (CGT) se vi sono vizi di notifica, prescrizione, difetto di motivazione o se la cartella è ingiustificata. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e depositato tramite processo tributario telematico. La CGT competente è quella del luogo di residenza del contribuente . Per cause di valore superiore a 3.000 euro è necessario l’assistenza di un difensore abilitato .
- Aderire a una definizione agevolata (rottamazione o saldo e stralcio) se prevista dalla legge vigente. L’adesione deve avvenire nei termini (ad esempio entro il 30 aprile 2026 per la rottamazione quinquies) e comporta il pagamento delle somme dovute in una o più rate.
2.2 Preavviso di ipoteca
Quando il debito non viene pagato, l’agente può notificare un preavviso di ipoteca (art. 77, comma 2‑bis DPR 602/1973). La comunicazione deve indicare il credito e l’importo ma non necessita di identificare l’immobile . Entro 30 giorni il contribuente può:
- Pagare per evitare l’iscrizione della ipoteca.
- Presentare osservazioni o memorie all’agente della riscossione, dimostrando ad esempio che il debito è prescritto o già pagato.
- Proporre ricorso alla CGT entro 60 giorni, impugnando l’atto per difetto di motivazione, prescrizione, mancata notifica delle cartelle precedenti o per invalidità dell’estratto di ruolo. Il ricorso deve essere presentato anche se l’iscrizione dell’ipoteca non è ancora avvenuta; la Cassazione ha chiarito che l’atto è autonomamente impugnabile perché incide sulla sfera patrimoniale del contribuente .
2.3 Iscrizione dell’ipoteca
Decorso il termine di 30 giorni dal preavviso, in assenza di pagamento l’agente iscrive la ipoteca sui beni immobili del debitore. Gli effetti sono:
- Costituzione di un vincolo sul bene che garantisce il credito fino a concorrenza del debito.
- Rendicontazione nell’estratto catastale, con possibile impatto sulla reputazione creditizia.
- Facoltà del debitore di contestare l’atto entro 60 giorni dalla notifica, per i medesimi vizi riscontrabili nel preavviso.
Poiché l’ipoteca non è un atto esecutivo ma solo cautelare, non comporta l’obbligo di iniziare immediatamente l’espropriazione. Tuttavia, l’ipoteca è presupposto necessario per avviare il pignoramento dell’immobile; trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto, l’agente può procedere all’esecuzione .
2.4 Avvio del pignoramento
Se il debito persiste e sussistono i requisiti (importo superiore a 120.000 euro, immobile diverso dalla prima casa o non adibito a residenza, trascorsi sei mesi dall’ipoteca), l’agente può avviare l’espropriazione immobiliare. Il procedimento segue le regole del codice di procedura civile (artt. 555 ss.). In sintesi:
- Notifica del pignoramento: l’atto indica il credito, l’immobile pignorato e l’invito al debitore a depositare l’elenco dei beni e dei creditori.
- Trascrizione nei registri immobiliari e iscrizione a ruolo.
- Istanza di vendita dopo almeno 120 giorni dalla notifica; se la prima asta va deserta, il giudice può ridurre il prezzo base e ripetere la vendita.
- Assegnazione del ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni (ipotecari, privilegiati, chirografari).
Il farmacista può proporre opposizione all’esecuzione per motivi formali (ad esempio se l’atto non reca il timbro del giudice) o sostanziali (debito prescritto) entro i termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. In questa fase è essenziale essere assistiti da un avvocato esperto.
2.5 Termini e decadenze
I termini da ricordare sono sintetizzati nella tabella seguente:
| Atto o procedura | Termine per il contribuente | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione ricorso contro cartella/avviso di addebito | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992, art. 21; Regione Toscana |
| Ricorso contro preavviso o iscrizione ipoteca | 60 giorni dalla notifica | Art. 77 DPR 602/1973; Cass. 25456/2025 |
| Pagamento entro cui evitare l’iscrizione ipoteca | 30 giorni | Art. 77 DPR 602/1973 |
| Presentazione domanda rottamazione quinquies | 30 aprile 2026 | Legge bilancio 2026 |
| Pagamento prima rata rottamazione quinquies | 31 luglio 2026 | Legge bilancio 2026 |
| Rateizzazione debiti fiscali | Fino a 120 rate mensili | Art. 19 DPR 602/1973 |
Il rispetto di tali scadenze è fondamentale per non decadere dalle tutele. Anche un giorno di ritardo può precludere il ricorso o far decadere dalla definizione agevolata.
3. Difese e strategie legali
Il successo nella tutela del patrimonio del farmacista dipende dalla capacità di individuare vizi degli atti e soluzioni negoziali. Di seguito le principali strategie.
3.1 Controllo della notifica e dei termini di prescrizione
Notifica irregolare: molti atti di riscossione sono viziati da errori di notifica. Le cartelle devono essere notificate tramite messo notificatore o raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica presso la casa del contribuente deve essere effettuata in determinati orari. Se la notifica non rispetta le forme (firma il vicino senza delega, spedizione all’indirizzo sbagliato, raccomandata senza avviso di ricevimento), l’atto è nullo. Importante anche verificare la notifica delle cartelle “sottostanti” al preavviso: se non sono mai arrivate, la comunicazione ipotecaria è illegittima.
Prescrizione del credito: i tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA) si prescrivono in dieci anni , quelli locali (IMU, TARI) in cinque anni. I contributi previdenziali prescrivono in cinque anni. Se tra l’ultimo atto interruttivo e la cartella sono trascorsi più di 5 o 10 anni, il debito è prescritto e va contestato. È quindi fondamentale analizzare l’estratto di ruolo per verificare la cronologia degli atti.
3.2 Difetti di motivazione del preavviso e dell’ipoteca
Come visto, il preavviso di ipoteca deve indicare il titolo e l’importo dovuto, ma non ha l’obbligo di individuare gli immobili . Tuttavia deve contenere gli estremi delle cartelle e consentire al contribuente di comprendere l’origine del debito. La mancanza di indicazione dell’atto impositivo o l’assenza di dettagli sulle sanzioni può renderlo illegittimo. La Cassazione ha ricordato che l’onere di motivazione è assolto se si indica il credito ma resta la possibilità di contestare la carenza di motivazione in caso di informazioni generiche .
3.3 Vizio di eccesso di potere e sproporzione
L’ipoteca può essere illegittima se sproporzionata rispetto al debito. Ad esempio, iscrivere ipoteca su un immobile del valore di 500.000 euro per un debito di 5.000 euro potrebbe integrare violazione del principio di proporzionalità e abuso di potere. Alcune sentenze hanno annullato ipoteche sproporzionate, ritenendo che l’agente avrebbe potuto ricorrere a strumenti meno invasivi (fermo amministrativo, pignoramento di conti). La giurisprudenza del 2023 e del 2024 richiama il principio di proporzionalità contenuto nell’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
3.4 Ipoteca su fondo patrimoniale o bene in comunione
Se l’immobile è compreso in un fondo patrimoniale o in un bene in comunione legale, l’ipoteca è ammissibile solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia. La Cassazione n. 4619/2025 ha ricordato che grava sul debitore l’onere di provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari . In caso contrario l’ipoteca è legittima.
3.5 Eccezione di giurisdizione
Se l’ipoteca riguarda debiti misti (tributari e contributivi), occorre verificare quale giudice sia competente. Secondo la Cassazione n. 7636/2025, il giudice tributario conosce le controversie relative ai debiti fiscali e il giudice ordinario quelle relative a contributi previdenziali . Un ricorso presentato al giudice errato può essere dichiarato improcedibile; è quindi fondamentale individuare la natura del debito.
3.6 Verifica del tasso di usura e anatocismo nei mutui
Molti farmacisti finanziano l’attività con mutui o affidamenti bancari. La Cassazione 8383/2024 ha precisato che, per verificare l’usura, devono essere sommati anche gli interessi derivanti dalla capitalizzazione (anatocismo) e tutte le commissioni . Se il tasso effettivo supera la soglia usuraria fissata trimestralmente dalla Banca d’Italia, il debito può essere ridotto e gli interessi non dovuti restituiti. Una perizia tecnica sul contratto è spesso il primo passo per contestare clausole abusive.
3.7 Mediazione e negoziazione con le banche
La composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente alle imprese in crisi di aprire una procedura volontaria con l’assistenza di un esperto negoziatore (iscritto in appositi elenchi) per trattare con i creditori. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può accompagnare il farmacista nella predisposizione di un piano di risanamento, nella richiesta di moratorie sui mutui, nella riduzione dei tassi e nella ridefinizione delle scadenze. Anche fuori dalla composizione negoziata è possibile avviare negoziazioni stragiudiziali con gli istituti di credito: la banca è spesso interessata a recuperare il credito evitando contenziosi lunghi e costosi.
4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti
Le strategie difensive non si esauriscono nell’impugnazione dell’atto. L’ordinamento offre diversi strumenti per definire o ristrutturare il debito in modo sostenibile. Nel seguito sono descritti i principali.
4.1 Rateizzazione e piani di rientro
Il primo strumento, spesso trascurato, è la rateizzazione. L’agenzia della riscossione può concedere un piano fino a 120 rate mensili senza garanzie per importi fino a 120.000 euro. Per importi superiori si possono proporre garanzie reali o fideiussorie. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e l’iscrizione di nuove ipoteche fino alla decisione.
4.2 Definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies)
Come illustrato in §1.4, la rottamazione quater (legge di bilancio 2023) consentiva di estinguere carichi affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese . La rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026) estende il periodo ai carichi fino al 31 dicembre 2023 e permette un pagamento in 54 rate in 9 anni . Le definizioni agevolate prevedono la sospensione delle misure cautelari e delle procedure esecutive dalla presentazione della domanda e la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive . È importante valutare la convenienza: se il debito comprende sanzioni e interessi elevati, la rottamazione può ridurre sensibilmente l’importo dovuto; se invece le sanzioni sono basse e si può eccepire la prescrizione, può essere più conveniente impugnare l’atto.
4.3 Saldo e stralcio e transazioni
In alcune leggi finanziarie precedenti (2019 e 2020) è stato introdotto il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE sotto una certa soglia. Anche se oggi non è prevista una nuova edizione, è possibile che futuri decreti ripropongano questo strumento. Si tratta di pagare una percentuale (10‑30%) del debito complessivo, cancellando il resto.
Anche la transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall.; oggi art. 63 CCII) consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate la falcidia dei tributi privilegiati all’interno di una procedura concorsuale (concordato preventivo o ristrutturazione). Per le farmacie in forma societaria la transazione può essere uno strumento cruciale in caso di crisi di impresa.
4.4 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore consente alla persona fisica sovraindebitata di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile senza bisogno del consenso dei creditori. Il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che il piano offra ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione del patrimonio. Le recenti pronunce 2024‑2025 della Cassazione hanno confermato che il giudice può imporre il piano anche al Fisco . Inoltre, è possibile prevedere moratorie superiori a un anno per le ipoteche e i mutui .
La procedura prevede: a) nomina di un gestore della crisi; b) predisposizione del piano con indicazione del rimborso proponibile; c) deposito presso il tribunale competente; d) valutazione di fattibilità e meritevolezza; e) omologazione. Dopo l’omologa, il debitore è vincolato a eseguire il piano; se adempie ottiene la esdebitazione per i debiti residui.
4.5 Concordato minore e accordi di ristrutturazione
Per gli imprenditori minori e i professionisti non fallibili, il concordato minore (artt. 74‑83 CCII) consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento anche non integrale dei privilegiati, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile in caso di liquidazione e sia rispettato l’ordine delle prelazioni. La Cassazione 28574/2025 ha ricordato che non è ammessa la deroga alla par condicio creditorum: non si può pagare integralmente la banca ipotecaria e ridurre al 5% i crediti privilegiati .
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII) si rivolgono alle imprese e richiedono l’adesione del 60% dei creditori. Consentono di rimodulare il debito con falcidie e dilazioni.
4.6 Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente
Quando non è possibile proporre piani o accordi perché le entrate sono insufficienti, il debitore può optare per la liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII). Tutti i beni vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo tre anni il debitore persona fisica onesto può chiedere la esdebitazione dei debiti residui. La Cassazione n. 30108/2025 ha precisato che il beneficio dell’esdebitazione è precluso a chi ha agito con dolo o colpa grave o ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti .
4.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 introduce la composizione negoziata per le imprese in crisi ma non ancora insolventi. L’imprenditore (o il farmacista che gestisce una farmacia società di persone) può chiedere al segretario della Camera di Commercio la nomina di un esperto negoziatore per cercare un accordo con i creditori. Durante la procedura:
- sono sospese le azioni esecutive;
- è possibile chiedere misure protettive al tribunale;
- si negozia con banche e fisco un piano di risanamento.
L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore, può assistere nella predisposizione dell’istanza, nella redazione del piano di risanamento e nelle trattative. In caso di esito positivo, l’accordo può prevedere rinunce, dilazioni e riduzioni del debito.
4.8 Altri strumenti: surroga, rinegoziazione e assicurazioni
Oltre alle procedure codificate, vi sono strumenti negoziali utili: la surrogazione del mutuo (trasferimento del debito ad altro istituto con tassi più bassi), la rinegoziazione del mutuo con l’attuale banca, il consolidamento dei debiti tramite un nuovo finanziamento che unifica i debiti a breve in un unico prestito a lungo termine. Esistono infine polizze assicurative che garantiscono i pagamenti del mutuo in caso di malattia o perdita del lavoro; queste coperture possono prevenire situazioni di insolvenza.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare la posta e non aprire gli atti: molte persone non aprono la raccomandata temendo brutte notizie. È un grave errore: i termini decorrono dalla data di notifica anche se il contribuente non legge l’atto. Aprire subito la cartella permette di valutare le difese.
- Pagare senza verificare: prima di pagare una cartella occorre controllare la prescrizione, i vizi di notifica e l’esattezza del calcolo. Spesso capita che le cartelle contengano interessi o sanzioni non dovuti.
- Perdere i termini: non ricordare che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni può pregiudicare ogni difesa. Stesso discorso per la domanda di rottamazione: presentarla fuori termine comporta l’irricevibilità.
- Sottovalutare l’ipoteca: molti credono che l’ipoteca sulla prima casa sia illegittima; in realtà, l’iscrizione è valida e impedisce la vendita o l’accesso a nuovi finanziamenti . È quindi importante agire subito.
- Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: trattare da soli con l’agenzia di riscossione o con le banche può portare a rinunce inutili. Solo un esperto può valutare se conviene aderire alla rottamazione, impugnare un atto o attivare una procedura di sovraindebitamento.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme e sentenze
| Norma/sentenza | Contenuto principale | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 76 DPR 602/1973 | Vietata l’espropriazione dell’unica abitazione non di lusso; esecuzione avviabile solo per debiti > 120.000 € e dopo 6 mesi dall’ipoteca | Decreto del fare 2013 |
| Art. 77 DPR 602/1973 | Iscrizione ipotecaria come misura cautelare, preavviso di 30 giorni obbligatorio | DPR 602/1973 |
| Cass. 4619/2025 | L’ipoteca non è atto esecutivo; non soggetta alla decadenza annuale; onere di prova sul debitore per fondo patrimoniale | Cassazione, 21 febbraio 2025 |
| Cass. 25456/2025 | Il preavviso di ipoteca deve contenere solo il credito e l’importo; non serve indicare gli immobili | Cassazione, 17 settembre 2025 |
| Cass. 15567/2025 | L’ipoteca sulla prima casa è legittima; espropriazione vietata ma ipoteca ammessa | Cassazione, 11 giugno 2025 |
| Cass. 7636/2025 | La giurisdizione per le controversie su ipoteche dipende dalla natura del credito; giudice tributario per i debiti fiscali, giudice ordinario per quelli previdenziali | Cassazione, 22 marzo 2025 |
| Legge 197/2022 (rottamazione quater) | Definizione agevolata dei carichi 2000‑30.6.2022; pagamento senza sanzioni e interessi; massimo 18 rate | Legge di bilancio 2023 |
| Legge di bilancio 2026 (rottamazione quinquies) | Definizione agevolata carichi 2000‑31.12.2023; pagamento in unica soluzione entro 31.7.2026 o 54 rate; sospensione delle procedure esecutive; decadenza per due rate non pagate | Legge di bilancio 2026 |
| Cass. 29746/2025 | Il socio garante di società non è consumatore; non può accedere al piano del consumatore se il debito è legato all’impresa | Cassazione, 11 novembre 2025 |
| Cass. 28574/2025 | Nel concordato minore il piano non può violare la parità tra creditori; non ammesso pagare solo la banca ipotecaria e ridurre i creditori privilegiati | Cassazione, 28 ottobre 2025 |
| Cass. 5157/2025 | Il decreto di omologa è reclamabile solo da chi ha partecipato al procedimento e risulta soccombente | Cassazione, 27 febbraio 2025 |
| Cass. 8383/2024 | Per l’usura vanno considerati anche gli interessi da capitalizzazione; tasso soglia va calcolato includendo tutte le commissioni | Cassazione, 28 marzo 2024 |
| D.L. 118/2021 | Introduce la composizione negoziata per le imprese; nomina dell’esperto negoziatore; sospensione delle azioni esecutive | D.L. 118/2021 |
6.2 Strumenti di gestione del debito
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Criticità |
|---|---|---|---|
| Rateizzazione | Tutti i contribuenti | Dilazione del debito fino a 120 rate; sospensione delle procedure esecutive | Richiede capacità di rimborso regolare; interessi sulle rate |
| Rottamazione quater | Debiti affidati 2000‑30.6.2022 | Pagamento solo del capitale e delle spese; fino a 18 rate | Decadenza per mancato pagamento; esclusione di alcune categorie |
| Rottamazione quinquies | Debiti affidati 2000‑31.12.2023 | Pagamento solo del capitale; fino a 54 rate; sospensione di ipoteche e fermi | Interessi del 3% sulle rate; decadenza per due rate mancanti |
| Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore | Consumatori (privati) meritevoli | Piano senza necessità di consenso dei creditori; possibile moratoria oltre un anno | Richiede meritevolezza e sostenibilità; rischio di rigetto se vizi formali |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti | Ristrutturazione dei debiti con adesione dei creditori; possibile falcidia dei privilegiati | Deve rispettare l’ordine delle prelazioni ; necessita attestazione OCC |
| Liquidazione controllata | Debitori senza redditi sufficienti | Vendita del patrimonio e esdebitazione residua | Perdita dei beni; esdebitazione negata per dolo o colpa grave |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi (anche farmacie società di persone) | Sospensione delle azioni esecutive; trattative con i creditori; piano su misura | Richiede la collaborazione dei creditori e l’assistenza di un esperto negoziatore |
7. FAQ – Domande frequenti
- Il preavviso di ipoteca ha una scadenza?
No. La Cassazione ha stabilito che il preavviso non è equiparabile all’intimazione di pagamento e non perde efficacia dopo un anno . L’agente può iscrivere ipoteca anche a distanza di tempo, purché rispetti i termini del preavviso (30 giorni). - La prima casa è sempre al sicuro?
Non può essere espropriata se è l’unico immobile del contribuente, non di lusso e adibito a residenza, salvo che il debito superi 120.000 € e siano trascorsi 6 mesi dall’ipoteca . Tuttavia, l’ipoteca può comunque essere iscritta . - Posso impugnare il preavviso di ipoteca?
Sì. Il preavviso è atto autonomamente impugnabile entro 60 giorni; è possibile eccepire vizi di notifica, prescrizione o carenza di motivazione . - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quinquies?
La decadenza avviene se non si paga l’unica rata oppure se si omettono o si pagano in maniera insufficiente due rate anche non consecutive . In tal caso quanto versato è considerato acconto. - Il piano del consumatore può essere imposto al Fisco?
Sì. La Cassazione ha confermato che il giudice può omologare il piano del consumatore anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate se il piano è conveniente . - Chi può impugnare l’omologazione del piano?
Solo le parti che hanno partecipato alla procedura e sono rimaste soccombenti. Un creditore inattivo non può impugnare . - È vero che basta non ricevere la cartella per non pagare?
No. Se la cartella è stata notificata regolarmente e il destinatario non l’ha ritirata per assenza, essa si considera comunque notificata. Occorre verificare la correttezza della notifica. - Posso chiedere la rateizzazione dopo la notifica dell’ipoteca?
Sì. Finché non è iniziata l’esecuzione, il contribuente può chiedere la rateizzazione e ottenere la sospensione delle misure cautelari. Inoltre, la rateizzazione può essere richiesta anche durante la rottamazione. - I debiti con l’INPS seguono le stesse regole?
In parte sì: l’ipoteca può essere iscritta anche per contributi previdenziali; tuttavia, in caso di controversie la giurisdizione può appartenere al giudice ordinario . - Le fideiussioni bancarie possono essere contestate?
Sì. La garanzia prestata può essere contestata per nullità delle clausole, eccesso del tasso di interesse, usura o abuso di posizione dominante. È importante effettuare un’analisi del contratto. - Che differenza c’è tra esdebitazione e prescrizione?
La prescrizione estingue il debito perché il creditore non lo ha richiesto per troppo tempo; l’esdebitazione estingue i debiti residui dopo la liquidazione controllata. La prima è un’eccezione processuale, la seconda richiede una procedura concorsuale . - Posso vendere l’immobile durante la procedura di ipoteca o pignoramento?
Se è stata iscritta ipoteca, la vendita è possibile ma il notaio dovrà verificare che il prezzo sia sufficiente a estinguere il debito ipotecario. Durante il pignoramento la vendita è bloccata se non autorizzata dal giudice. - I tassi di interesse di mutui e finanziamenti includono l’assicurazione?
Ai fini della verifica dell’usura si considerano tutte le commissioni e le spese, comprese eventuali polizze collegate se obbligatorie . - Cosa succede se non presento il ricorso nel processo tributario telematico?
Il ricorso presentato in modalità cartacea è inammissibile. La CGT richiede l’invio telematico attraverso il portale del processo tributario e la firma digitale. Dal 2023 la procedura è obbligatoria . - È possibile sospendere un pignoramento già iniziato?
Sì. Il giudice può sospendere l’esecuzione se il debitore dimostra vizi dell’atto o se propone un piano di rientro; inoltre, la presentazione di una domanda di sovraindebitamento o di composizione negoziata può comportare la sospensione. - Posso cumulare la rottamazione quinquies con il piano del consumatore?
In linea generale sì: i debiti fiscali inclusi in una procedura di sovraindebitamento possono essere pagati attraverso la rottamazione quinquies, purché il piano preveda il pagamento integrale dei tributi privilegiati e rispetti i termini di adesione. - Come viene calcolato l’aggio dell’agente della riscossione?
L’aggio, a carico del debitore, è calcolato come percentuale del tributo iscritto a ruolo. Nelle rottamazioni l’aggio viene annullato . - Qual è il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?
L’OCC nomina il gestore della crisi, verifica la documentazione del debitore, redige la relazione e assiste il giudice nell’omologazione. È un ente imparziale che tutela sia il debitore sia i creditori. - Il concordato minore è riservato solo agli imprenditori?
Sì. È destinato a imprenditori non soggetti a fallimento (imprese sotto soglia) e ai lavoratori autonomi; non può essere utilizzato dai consumatori. - Cosa succede dopo l’esdebitazione?
Il debitore persona fisica è liberato dai debiti residui ed è riabilitato economicamente. Tuttavia, non può richiedere una nuova esdebitazione prima che siano trascorsi cinque anni .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Simulazione di rottamazione quinquies
Supponiamo che un farmacista abbia un debito complessivo di 70.000 euro relativo a imposte, sanzioni e interessi affidati all’agente della riscossione tra il 2001 e il 2023, così suddivisi:
- Capitale (imposta): 40.000 €
- Sanzioni: 15.000 €
- Interessi di mora e aggio: 15.000 €
Con la rottamazione quinquies il farmacista pagherebbe solo il capitale (40.000 €) e le spese di notifica/esecuzione (stimiamo 2.000 €). L’importo dovuto sarebbe quindi 42.000 €. Se sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali di pari importo, l’importo di ogni rata (senza considerare l’interesse del 3% dal 1° agosto 2026) sarebbe circa:
Importo dovuto: 42.000 €
Numero rate: 54 (9 anni)
Quota capitale per rata: 42.000 / 54 ≈ 777,78 €
L’interesse del 3% annuo si applica dal 1° agosto 2026 e farà crescere leggermente l’importo delle rate. Qualora il farmacista non pagasse due rate, decadrebbe dal beneficio e quanto versato sarebbe trattenuto a titolo di acconto .
8.2 Simulazione di piano del consumatore
Un farmacista individuale con debiti per 200.000 euro (100.000 € verso le banche e 100.000 € verso il Fisco) e con un reddito netto di 2.500 € mensili può proporre un piano del consumatore. Supponiamo che l’OCC attesti la possibilità di destinare ai creditori 1.200 € al mese per 5 anni (totale 72.000 €). Il piano potrebbe prevedere il pagamento integrale dei debiti verso le banche garantite da ipoteca (ad esempio 50.000 €) e il pagamento del 15% dei debiti verso il Fisco (15.000 €). Il totale versato sarebbe 65.000 € più spese, superiore ai 72.000 € disponibili; l’eventuale eccedenza potrebbe essere coperta con la vendita di un bene secondario o con l’accesso alla rottamazione per ridurre il debito fiscale. Il giudice valuterà se il piano è conveniente per il fisco; in assenza di consenso, potrà comunque omologarlo .
8.3 Simulazione di concordato minore
Una società di persone che gestisce una farmacia accumula debiti per 300.000 euro (150.000 € verso banche garantite da ipoteca, 50.000 € verso fornitori e 100.000 € verso l’Agenzia delle Entrate). La società ha un valore patrimoniale (immobili, attrezzature) di 200.000 € e prevede un flusso di cassa di 5.000 € mensili. Può presentare un concordato minore offrendo:
- Pagamento integrale dell’istituto bancario (150.000 €) per liberare l’ipoteca sull’immobile principale.
- Pagamento del 40% dei debiti verso il Fisco e i fornitori (rispettivamente 40.000 € e 20.000 €).
- Dilazione in 6 anni (72 mesi) con rate di circa 3.000 € al mese finanziate dal flusso di cassa.
Tale proposta potrebbe incontrare l’opposizione dell’Erario se la banca viene soddisfatta integralmente mentre i creditori privilegiati vengono falcidiati al 40%. Alla luce della Cassazione 28574/2025, il tribunale potrebbe ritenere il piano inammissibile perché viola l’ordine delle prelazioni . La società dovrebbe quindi ricalibrare la proposta, ad esempio prevedendo il pagamento integrale dei crediti privilegiati o il medesimo trattamento percentuale per tutti i crediti privilegiati.
Conclusione
Essere farmacista oggi significa muoversi tra adempimenti normativi, pressioni finanziarie e responsabilità verso la comunità. La crisi economica ha accentuato le difficoltà di chi gestisce una farmacia, con accumulo di debiti verso fornitori, banche e Fisco. Tuttavia l’ordinamento mette a disposizione molte difese e soluzioni: dal ricorso contro cartelle e ipoteche per vizi di notifica o prescrizione, alla rateizzazione, alle definizioni agevolate (rottamazioni quater e quinquies), ai piani del consumatore, ai concordati minori, alle procedure di liquidazione controllata e alla composizione negoziata. La giurisprudenza 2024‑2025 ha reso più chiaro il quadro, tutelando l’abitazione principale ma confermando la legittimità dell’ipoteca , riconoscendo al giudice il potere di omologare il piano del consumatore anche senza il consenso del Fisco e definendo la competenza del giudice in base alla natura del credito . L’introduzione della rottamazione quinquies nel 2026 rappresenta un’importante opportunità per chi ha debiti accumulati fino al 2023, offrendo la possibilità di dilazionare i pagamenti per nove anni .
In un contesto così complesso, l’assistenza di un professionista è indispensabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti garantiscono un supporto completo: analisi della documentazione, individuazione dei vizi, redazione di ricorsi, trattative con le banche, predisposizione di piani del consumatore o concordati minori, richiesta di misure protettive e sospensive. Grazie alla qualificazione di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, lo studio può accompagnare il farmacista in ogni fase, dal primo preavviso di ipoteca fino alla liberazione dai debiti.
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