Tutela dei beni strumentali dell’impresa: cosa non può essere pignorato

Introduzione

In un sistema giuridico nel quale i creditori possono agire su tutti i beni presenti e futuri del debitore (principio di responsabilità patrimoniale universale sancito dall’articolo 2740 del Codice civile), l’imprenditore o il professionista rischia di perdere gli strumenti indispensabili per svolgere l’attività se non conosce le eccezioni legali e le tutele previste dalla legge. Il Codice di procedura civile, il Testo unico sulla riscossione delle imposte e la giurisprudenza hanno delineato precisi limiti alla pignorabilità dei beni essenziali: ciò consente di evitare che l’esecuzione forzata distrugga la fonte di reddito del debitore.

La tutela dei beni strumentali è particolarmente urgente per chi gestisce un’impresa o esercita una professione manuale: computer, macchinari, automezzi o attrezzature rappresentano l’ossatura dell’attività. Senza di essi la produzione si blocca e il debitore non è in grado di generare il reddito necessario per far fronte ai debiti. Le norme e le sentenze più recenti stabiliscono che questi beni sono assolutamente impignorabili o relativamente impignorabili; in quest’ultimo caso la loro aggressione è consentita entro il limite di un quinto del valore se esistono altri beni sufficienti a soddisfare il credito .

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza vasta nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia e affrontano quotidianamente problemi di esecuzioni e riscossioni. Tra le sue qualifiche:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con competenze su piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, capace di guidare imprenditori e professionisti nella composizione negoziata con l’intervento dell’esperto.

Il suo staff offre consulenze per analizzare gli atti esecutivi, predisporre ricorsi e opposizioni (ex artt. 615 e 617 c.p.c.), ottenere sospensioni e piani di rientro, e negoziare con i creditori soluzioni stragiudiziali. In molti casi le procedure esecutive possono essere bloccate dimostrando l’impignorabilità del bene o utilizzando strumenti deflattivi come la rottamazione dei ruoli e la composizione negoziata della crisi.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale: responsabilità patrimoniale e limiti alla pignorabilità

1.1 Il principio generale di responsabilità patrimoniale e le sue eccezioni

L’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri delle obbligazioni contratte; tutto il patrimonio diventa potenzialmente aggredibile . Tuttavia il secondo comma precisa che le limitazioni a questa responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge. Le eccezioni sono diverse:

  • I beni istituiti come fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) destinati ai bisogni della famiglia .
  • I beni oggetto di patrimoni separati (ad esempio trust o patrimoni destinati ex art. 2447 c.c.) .
  • Alcuni diritti di credito e indennità (crediti alimentari, indennità di maternità, somme eccedenti il quinto dello stipendio) indicati dalla legge .

Oltre a questi istituti civilistici, il legislatore ha previsto beni e somme impignorabili nel Codice di procedura civile e nel Testo unico sulla riscossione. Queste norme rappresentano il perimetro della tutela dei beni strumentali.

1.2 Articolo 514 c.p.c.: beni mobili assolutamente impignorabili

L’art. 514 c.p.c. elenca i beni mobili che non possono essere pignorati in alcun caso. Oltre alle “cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge”, il legislatore tutela:

Categoria di beniDescrizione
Cose sacre e destinati al cultoOggetti destinati all’esercizio del culto .
Dotazioni domestiche indispensabiliAnello nuziale; vestiti e biancheria; letti; tavoli e sedie per i pasti; armadi, cassettoni; frigorifero, stufe e fornelli; lavatrice; utensili di cucina e un mobile per contenerli . Sono esclusi però i mobili di elevato valore o pregio.
Alimenti e combustibiliProvviste necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia per un mese .
Armi per obblighi di pubblico servizioArmi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di detenere per servizio .
Decorazioni al valore e scritti di famigliaMedaglie, lettere, registri e scritti familiari .
Animali di affezione o assistenzaAnimali da compagnia e animali impiegati per fini terapeutici .

Nonostante l’abrogazione del n. 4 dell’art. 514 (che in passato dichiarava assolutamente impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili), restano esclusi dall’esecuzione i beni strettamente connessi al culto, alla vita domestica e alla dignità della persona.

1.3 Articolo 515 c.p.c.: beni mobili relativamente impignorabili

Con la riforma del 2006 il legislatore ha introdotto il terzo comma dell’art. 515 c.p.c. per disciplinare i beni indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere. La norma stabilisce che “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto” . La pignorabilità parziale opera solo quando:

  1. Il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito .
  2. Il limite del quinto non si applica ai debitori costituiti in forma societaria e nei casi in cui l’attività del debitore presenti una prevalenza del capitale investito sul lavoro ; ciò esclude le società di capitali o le attività dove il fattore capitale prevale (industrie, grandi imprese).

La ratio è evitare che l’esecuzione privi l’imprenditore o il professionista dei mezzi necessari per continuare l’attività. Tuttavia la norma prevede che, in assenza di altri beni, tali strumenti possano essere pignorati ma solo entro il limite del 20 % del loro valore.

1.4 Articolo 62 D.P.R. 602/1973: applicazione nell’esecuzione fiscale

La disciplina civilistica è stata recepita anche nella riscossione coattiva dei tributi. L’art. 62 del D.P.R. 602/1973 dispone che i beni di cui all’art. 515 c.p.c. (strumenti indispensabili per la professione) possono essere pignorati nei limiti di un quinto anche quando il debitore è costituito in forma societaria o se nelle sue attività vi è prevalenza del capitale sul lavoro . In caso di pignoramento di questi beni:

  • La custodia è affidata al debitore.
  • Il primo incanto (asta) non può avvenire prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento e la procedura perde efficacia se entro 360 giorni non si è tenuto il primo incanto .

Queste regole nascono dal cosiddetto “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) che ha modificato l’art. 62 per garantire una maggiore tutela ai beni strumentali anche nelle esecuzioni tributarie. L’Agente della riscossione non può procedere immediatamente alla vendita e deve assicurare che il bene resti in possesso del debitore.

1.5 Articolo 86 D.P.R. 602/1973: fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione vincola un veicolo o un bene mobile registrato nel Pubblico Registro Automobilistico. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dal preavviso di pagamento, il concessionario può disporre il fermo, ma deve notificare al debitore un preavviso di trenta giorni; nel predetto termine il debitore può dimostrare che il bene mobile è strumentale all’attività d’impresa o professionale . Di conseguenza:

  • Se il debitore prova la strumentalità entro trenta giorni, il fermo non può essere iscritto.
  • La procedura è prevista per autoveicoli, autoscafi o aeromobili; chi circola con un veicolo sottoposto a fermo subisce sanzioni.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34813/2024) e un’ordinanza n. 7156/2025 hanno ribadito che il concetto di strumentalità dev’essere dimostrato con prove concrete: non basta la sola titolarità del veicolo né la sua deduzione nelle scritture contabili; occorre provare l’indispensabilità del bene per l’esercizio dell’attività . La Cassazione ha precisato che è insufficiente l’uso del veicolo per recarsi in ufficio; serve dimostrare che l’auto è necessaria alla produzione dei ricavi (ad esempio camion per trasportatori, escavatore per imprese edili). Lo stesso principio vale per i professionisti: l’impiego del bene deve essere strettamente strumentale, altrimenti la tutela non si applica .

1.6 Giurisprudenza sulla pignorabilità dei beni strumentali

1.6.1 Cassazione n. 17900/2012: prova dell’indispensabilità

Una delle sentenze più citate è la Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4488, richiamata poi dalla Cass. n. 17900/2012. In questa decisione la Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio dell’indispensabilità dell’art. 514 (versione ante riforma) e dell’attuale art. 515 è relativo e dipende dalle condizioni concrete dell’attività del debitore. Il ricorrente sosteneva che gli arredi dello studio professionale (libreria, tavolo, sedie, poltrona) fossero indispensabili. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • La mera destinazione del bene all’esercizio della professione non basta; spetta al debitore dimostrare la concreta indispensabilità dell’arredo .
  • Il criterio dell’indispensabilità deve essere interpretato restrittivamente perché costituisce un’eccezione al principio dell’art. 2740; perciò sono esclusi dalla tutela i beni sovrabbondanti o le strutture in cui il fattore capitale prevale sul lavoro .
  • L’onere della prova ricade sul debitore opponente; la Cassazione ha confermato che la norma non tutela “tout court” gli strumenti destinati all’attività ma solo quelli insostituibili .

Questa pronuncia ha un impatto pratico importante: l’imprenditore che vuole eccepire l’impignorabilità deve raccogliere documenti, contratti di lavoro, fatture e altre evidenze che dimostrino che senza quel bene l’attività non può proseguire.

1.6.2 Tribunale di Trani 2014: unicità del bene strumentale

Una decisione della Tribunale di Trani (5 novembre 2014) ha affermato che l’unico bene funzionale al lavoro del debitore è assolutamente impignorabile. Il tribunale ha applicato l’art. 515 c.p.c. sostenendo che il limite di un quinto non può portare alla vendita integrale di un bene unico e indispensabile, perché questo renderebbe inutile la tutela. La sentenza, pur non vincolante, viene spesso richiamata per sostenere che i macchinari o i veicoli unici utilizzati dall’imprenditore non devono essere pignorati.

1.6.3 Tribunale di Torino 2022: impignorabilità del veicolo unico

Con sentenza del 4 febbraio 2022 il Tribunale di Torino ha riconosciuto l’impignorabilità del veicolo di proprietà dell’esecutato quando si tratta dell’unica automobile e la stessa è indispensabile per l’esercizio della professione. Il giudice ha evidenziato che il bene deve essere oggetto di prova specifica; l’attività (nel caso, un agente di commercio) sarebbe stata gravemente limitata senza il veicolo.

La sentenza ricalca il terzo comma dell’art. 515 c.p.c. e rappresenta un precedente utile a dimostrare la strumentalità del veicolo; la ratio è impedire che l’esecuzione privi il lavoratore dei mezzi per continuare l’attività. .

1.6.4 Ordinanze della Cassazione 2024–2025: strumentalità del veicolo e prova rigorosa

Le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025 della Corte di Cassazione (sezione tributaria) hanno fornito un’interpretazione rigorosa del concetto di strumentalità nel fermo amministrativo. Secondo la Corte:

  • Il debitore deve fornire prova puntuale dell’indispensabilità del veicolo; non basta dimostrare la titolarità o la deduzione del costo ai fini fiscali. Bisogna provare che il bene è necessario alla produzione dei ricavi .
  • L’utilizzo dell’auto per raggiungere lo studio o i clienti non è sufficiente; occorre dimostrare che l’attività non può essere svolta con mezzi alternativi .
  • Quando l’impresa dispone di più veicoli, il debitore deve dimostrare la stretta inerenza del mezzo specifico ai risultati economici aziendali .

Queste pronunce – pubblicate a fine 2024 e nel 2025 – rappresentano l’orientamento più aggiornato in materia e richiedono al debitore un onere probatorio rigoroso.

1.7 Evoluzione normativa recente e circolari amministrative

La disciplina dell’impignorabilità dei beni strumentali è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e amministrativi negli ultimi anni:

  • Legge 52/2006: ha abrogato il n. 4 dell’art. 514 c.p.c. (che prevedeva l’assoluta impignorabilità degli strumenti di lavoro) e ha introdotto il terzo comma dell’art. 515, istituendo il limite di un quinto per i beni strumentali.
  • Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del fare): ha modificato l’art. 62 D.P.R. 602/73 per rendere più favorevole la tutela dei beni strumentali nelle esecuzioni tributarie, imponendo la custodia al debitore e l’incanto dopo 300 giorni .
  • Legge 2024/110: ha ampliato la tutela agli animali di affezione e di assistenza inserendo i numeri 6‑bis e 6‑ter nell’art. 514 .
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate (circolari 37/E/1997, 48/E/1998, 1/E/2007, 11/E/2007 e risoluzione 59/E/2007): hanno chiarito che il requisito della strumentalità, ai fini del fermo amministrativo, è limitato ai casi in cui i ricavi dipendano direttamente dall’uso del veicolo .

Questa evoluzione dimostra che il legislatore e l’amministrazione finanziaria mirano a conciliare l’interesse dei creditori con la tutela della capacità produttiva del debitore.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando il debitore riceve un atto di precetto, un atto di pignoramento mobiliare o un preavviso di fermo amministrativo, deve agire tempestivamente per salvaguardare i beni strumentali. Di seguito vengono illustrate le fasi della procedura e le relative scadenze.

2.1 Notifica dell’atto di precetto o di intimazione di pagamento

L’esecuzione forzata comincia con la notifica dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.), con cui il creditore intima al debitore di pagare entro dieci giorni. Nelle esecuzioni fiscali, la notifica equivale all’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il precetto deve contenere:

  • L’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale ecc.);
  • L’importo dovuto comprensivo di spese e interessi;
  • L’avviso che, trascorsi dieci giorni, si procederà con il pignoramento;
  • La data della notifica (in forma ordinaria o via PEC).

Se il debitore vuole contestare il precetto, può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica, eccependo la nullità o l’inesistenza del titolo. Nelle esecuzioni fiscali, l’atto di intimazione può essere impugnato avanti al giudice tributario entro 60 giorni per vizi dell’atto o per errori nelle somme.

2.2 Pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513‑520 c.p.c.)

Se il precetto non viene adempiuto, il creditore procede con il pignoramento mobiliare. L’ufficiale giudiziario si reca nel luogo dove si trovano i beni del debitore (abitazione, azienda) e redige il verbale di pignoramento. La procedura prevede:

  1. Accertamento dei beni: l’ufficiale identifica i beni pignorabili e redige un inventario. Deve verificare l’esistenza di beni diversi dagli strumenti di lavoro; solo se questi non sono sufficienti potrà pignorare i beni strumentali nei limiti di un quinto .
  2. Dichiarazione del debitore: il debitore ha l’obbligo di indicare eventuali beni esistenti altrove e crediti da cui il creditore può soddisfarsi. L’omissione può comportare sanzioni.
  3. Nomina del custode: il giudice dell’esecuzione può nominare il debitore stesso come custode dei beni pignorati; nella riscossione fiscale l’art. 62 impone che la custodia dei beni strumentali resti al debitore .
  4. Istanza di sospensione: il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di escludere dal pignoramento i beni indispensabili, depositando istanza motivata; il giudice può emanare un’ordinanza non impugnabile che consenta l’uso dei beni sotto controllo .

2.3 Pignoramento presso terzi e pignoramento dei crediti

Oltre al pignoramento mobiliare, il creditore può aggredire i crediti del debitore presso terzi (art. 543 c.p.c.) ad esempio stipendi, pensioni e conti correnti. La disciplina prevede limiti:

  • Stipendi e pensioni: sono pignorabili nel limite di un quinto; per le pensioni la legge 2023/2024 prevede la libera pignorabilità della parte eccedente il minimo vitale.
  • Crediti alimentari: sono pignorabili solo per crediti alimentari e previa autorizzazione del presidente del tribunale .
  • Fondi patrimoniali: i beni costituiti in fondo patrimoniale non sono pignorabili per debiti estranei ai bisogni della famiglia .

2.4 Preavviso di fermo amministrativo e fermo del veicolo

Nel sistema fiscale, l’esecuzione su veicoli e beni mobili registrati avviene mediante fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/73). La procedura è la seguente:

  1. Notifica del preavviso: l’agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione preventiva in cui avverte che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, sarà iscritto il fermo .
  2. Termine per contestare: entro 30 giorni il debitore può dimostrare per iscritto all’Agente che il veicolo è strumentale all’attività. Deve allegare documenti (es. fatture, licenze, contratto di lavoro) che provino l’indispensabilità. In tal caso il fermo non viene iscritto .
  3. Iscrizione del fermo: se il debitore non paga né prova la strumentalità, l’agente iscrive il fermo nei registri mobiliari. Il veicolo non può circolare (sanzioni art. 214 codice della strada).
  4. Impugnazione: il debitore può impugnare il fermo innanzi al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione (a seconda della natura del credito) eccependo l’impignorabilità del bene o vizi dell’atto. Le ordinanze della Cassazione 2024 e 2025 richiedono prova rigorosa: non sono sufficienti le deduzioni fiscali del bene, occorre dimostrarne l’uso indispensabile .

2.5 Termini per le opposizioni

Nella procedura esecutiva i termini sono stringenti:

Tipo di attoTermini e rimedi
Atto di precettoOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica; eccepire nullità del precetto o del titolo.
Verbale di pignoramentoOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto di procedere; si propone entro 20 giorni dalla notifica o all’udienza di vendita se la causa è sopravvenuta.
Fermo amministrativoRicorso al giudice tributario o ordinario entro 60 giorni dalla notifica del preavviso o del fermo; richiesta di sospensione in caso di periculum in mora.
Pignoramento presso terziOpposizione presso il giudice competente entro 30 giorni per contestare la natura dei crediti o i limiti di pignorabilità.

Agire tempestivamente è fondamentale: la perdita dei termini può precludere ogni rimedio.

2.6 Prova della strumentalità: documenti da esibire

La prova della strumentalità e dell’indispensabilità dei beni è il fulcro della tutela. Ecco alcuni documenti utili da produrre:

  • Contratti di lavoro o incarichi che dimostrano che l’attività non può essere svolta senza il bene (ad esempio un appalto che prevede l’uso di un camion).
  • Fatture di acquisto e registri dei beni ammortizzabili per provare la qualificazione del bene come strumentale.
  • Dichiarazioni dei clienti o fornitori che attestino la necessità dell’attrezzatura.
  • Perizie tecniche che provino l’assenza di beni alternativi e la caratteristica unica del bene.

La documentazione deve essere allegata all’opposizione o all’istanza di sospensione; la Cassazione ha chiarito che non bastano le annotazioni contabili o la deducibilità fiscale del bene .

3 Difese e strategie legali per proteggere i beni strumentali

3.1 Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

La opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di contestare il diritto del creditore di procedere. Nel caso di beni strumentali, è lo strumento per eccepire l’impignorabilità o la pignorabilità limitata. L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro il termine perentorio (vedi tabella). La domanda deve contenere:

  • La motivazione (ad esempio: il bene è l’unico macchinario dell’impresa, quindi impignorabile, oppure l’ufficiale non ha individuato altri beni idonei a soddisfare il credito).
  • Le prove documentali sulla strumentalità e indispensabilità.
  • La richiesta di ordinanza che escluda il bene dal pignoramento (art. 515, comma 2) o che limiti la vendita al quinto.

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mira invece a far valere vizi formali dell’atto (ad esempio, la notifica del precetto o del verbale di pignoramento). Anche tale rimedio può essere utilizzato per contestare l’inclusione di beni impignorabili.

3.2 Istanza di sospensione e richiesta al giudice dell’esecuzione

L’art. 515 comma 2 prevede che il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, possa escludere dal pignoramento i beni di uso necessario per la coltura del fondo e, per analogia, gli strumenti di lavoro, oppure autorizzarne l’uso sotto cautela . Nella prassi:

  1. Il debitore deposita un’istanza motivata e documentata al giudice dell’esecuzione.
  2. Il giudice può emanare un’ordinanza non impugnabile che ordina all’ufficiale giudiziario di non procedere sul bene o di consentirne l’uso.
  3. In caso di rigetto, il debitore può comunque proporre opposizione all’esecuzione.

Questo strumento è particolarmente utile quando il pignoramento è stato già eseguito e il bene si trova sotto custodia; consente di continuare ad utilizzarlo evitando la vendita.

3.3 Contenzioso tributario e ricorsi amministrativi

Nelle esecuzioni fiscali, il contribuente può utilizzare specifici rimedi:

  • Istanza di annullamento del preavviso di fermo: entro 30 giorni dalla notifica, presentare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una richiesta motivata allegando prove della strumentalità.
  • Ricorso al giudice tributario: entro 60 giorni dalla notifica del preavviso o del fermo, proporre ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale per contestare il fermo e chiedere la sospensione.
  • Autotutela: chiedere all’agente della riscossione la revoca del fermo se si scoprono errori (ad esempio il bene appartiene a terzi o non è più nella disponibilità dell’esecutato). La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di revoca anche in via amministrativa in caso di prova della strumentalità.

È consigliabile farsi assistere da un professionista per scegliere la procedura più efficace.

3.4 Mediazione e accordi stragiudiziali con i creditori

In molti casi è possibile evitare il pignoramento avviando trattative con il creditore. Le banche e i fornitori sono spesso disponibili a concordare piani di rientro o accordi di ristrutturazione che consentono al debitore di continuare l’attività. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo team è possibile:

  1. Analizzare la posizione debitoria e la sostenibilità dei pagamenti.
  2. Presentare proposte di transazione (saldo e stralcio, dilazioni, rinegoziazione dei tassi).
  3. Concordare la rinuncia o la sospensione delle azioni esecutive in cambio del rispetto del piano.

La mediazione evita l’aggravio di costi e la perdita di beni. Inoltre permette di proteggere l’immagine dell’impresa e di mantenere rapporti commerciali con i fornitori.

3.5 Prova documentale e onere della prova

Come indicato dalla Cassazione n. 17900/2012 e dalle ordinanze 2024‑2025, l’onere della prova della strumentalità grava sul debitore. La semplice dichiarazione non è sufficiente . Per questo occorre predisporre un fascicolo probatorio ricco di elementi:

  • Contratti che richiedono l’uso del bene (ad es. contratto di trasporto che prevede un camion).
  • Licenze e autorizzazioni relative all’uso del bene (es. licenza NCC per autovetture).
  • Libri e registri contabili che dimostrino l’ammortamento del bene come strumentale.
  • Dichiarazioni di terzi (clienti, fornitori) e perizie tecniche che attestino l’insostituibilità.

Un professionista esperto è in grado di predisporre la documentazione in modo efficace e di individuare eventuali prove non immediate (ad esempio la mancanza di veicoli alternativi, l’utilizzo continuo del bene, ecc.).

4 Strumenti alternativi per risolvere il debito

Quando l’impresa o il professionista non riesce a far fronte ai debiti e rischia l’esecuzione sui beni strumentali, può valutare strumenti alternativi che consentono di rinegoziare o ridurre l’esposizione debitoria.

4.1 Rottamazioni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali che consentono di estinguere il debito pagando solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni o interessi di mora. La Legge 2023 di bilancio e la successiva Legge 15/2025 hanno prorogato i termini della “rottamazione quater” fino al 31 luglio 2025 per i contribuenti riammessi. Le caratteristiche principali sono:

  • Possono essere rottamati i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2023.
  • Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.
  • Il versamento della prima o unica rata entro la scadenza (30 novembre 2024 o 31 marzo 2025) determina l’efficacia della definizione; in caso di ritardo superiore a 5 giorni la definizione decade.

La rottamazione non è una tutela diretta dei beni strumentali, ma permette di bloccare le procedure esecutive e di estinguere i debiti senza pagare sanzioni. Per accedere è necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; il team dell’Avv. Monardo assiste i clienti nella verifica dei requisiti e nella predisposizione dell’istanza.

4.2 Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

L’art. 19 D.P.R. 602/73 consente ai contribuenti di ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (120 rate in presenza di comprovata situazione di difficoltà). Per richiedere la rateizzazione bisogna:

  1. Presentare domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione indicando il numero di rate desiderate;
  2. Dimostrare la temporanea difficoltà (situazione economica, bilanci, ISEE);
  3. Effettuare il pagamento delle rate entro le scadenze; il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive fa decadere il beneficio.

Quando è in corso una rateizzazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove procedure esecutive né iscrivere fermi amministrativi. Pertanto la rateizzazione protegge i beni strumentali a condizione che le rate siano puntualmente pagate.

4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata

Per i piccoli imprenditori, gli artigiani, i professionisti e i consumatori che non hanno accesso alle procedure concorsuali, la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) consente di ricorrere a tre procedure:

  1. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno debiti verso l’erario o verso privati; prevede un piano di pagamento sostenibile che viene omologato dal tribunale e vincola i creditori. Il debitore può mantenere i beni strumentali necessari alla propria attività, a condizione di continuare a pagare le rate.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali, artigiani e professionisti; richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. Consente di falcidiare i crediti e di continuare l’attività; il giudice può autorizzare l’uso dei beni strumentali anche se pignorati.
  3. Liquidazione controllata: analoga alla procedura di liquidazione, consente di vendere i beni per soddisfare i creditori e, una volta eseguita, di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residuali). Anche in questa procedura i beni strumentali che consentono di assicurare la sopravvivenza del debitore e della famiglia possono essere esclusi dalla liquidazione.

L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il Decreto Legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, una procedura extragiudiziale che permette all’imprenditore in crisi di nominare un esperto negoziatore (iscritto nell’apposito elenco del Ministero della Giustizia) per negoziare con i creditori. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può guidare l’imprenditore nella redazione del piano, nella ricerca di risorse finanziarie e nella conclusione di accordi che possano evitare il fallimento e preservare i beni strumentali.

La composizione negoziata prevede misure protettive simili al concordato preventivo: il tribunale può sospendere le azioni esecutive in corso, compresi i pignoramenti, per consentire la conclusione delle trattative.

5 Errori comuni e consigli pratici

5.1 Non considerare i termini di impugnazione

Uno degli errori più frequenti è ignorare le scadenze: un’opposizione presentata fuori termine viene dichiarata inammissibile, lasciando il debitore privo di tutele. È essenziale calendarizzare le date di notifica e consultare tempestivamente un avvocato.

5.2 Sottovalutare l’onere della prova sulla strumentalità

Molti debitori ritengono che basti affermare che il bene è uno “strumento di lavoro”. La Cassazione richiede una prova rigorosa dell’indispensabilità . Occorre predisporre documenti, contratti e perizie prima di depositare l’opposizione o di inviare la richiesta di annullamento.

5.3 Non gestire correttamente la notifica del fermo amministrativo

Alcuni debitori ignorano il preavviso di fermo e si attivano solo dopo l’iscrizione, quando è più difficile ottenere la revoca. È fondamentale, al ricevimento della comunicazione, inviare subito la documentazione che dimostra la strumentalità .

5.4 Trascurare gli strumenti deflattivi

Sovente i contribuenti non sfruttano la possibilità di rottamare le cartelle o di ottenere rateizzazioni. Ciò comporta l’accumulo di interessi e l’avvio di procedure esecutive. Verificare periodicamente i carichi iscritti a ruolo e aderire alle definizioni agevolate può scongiurare il pignoramento.

5.5 Non consultare professionisti esperti

La normativa in materia di pignoramenti e riscossione è complessa e in continua evoluzione. Affidarsi a professionisti non specializzati può comportare errori procedurali o la perdita di opportunità. L’assistenza di un avvocato cassazionista con esperienza specifica garantisce la predisposizione di difese efficaci e la scelta degli strumenti più idonei.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali sulla pignorabilità dei beni strumentali

NormaContenuto sinteticoEffetti sulla pignorabilità
Art. 2740 c.c.Stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge .Base generale della responsabilità patrimoniale; le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente.
Art. 514 c.p.c.Elenca i beni assolutamente impignorabili: oggetti sacri, anello nuziale, arredamento indispensabile, alimenti, armi per servizio pubblico, decorazioni e scritti di famiglia, animali d’affezione e d’assistenza .Tali beni non possono essere pignorati in nessuna circostanza.
Art. 515 c.p.c.Prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto; il limite non si applica alle società e alle attività in cui il capitale prevale sul lavoro .Impone al giudice di verificare la presenza di altri beni e la prova dell’indispensabilità; consente l’esclusione dal pignoramento su istanza del debitore .
Art. 62 D.P.R. 602/1973Recepisce l’art. 515 per la riscossione fiscale: i beni strumentali possono essere pignorati entro il limite di un quinto anche nelle società; la custodia è affidata al debitore; la vendita può avvenire solo dopo 300 giorni e il pignoramento decade dopo 360 giorni .Rafforza la tutela dei beni strumentali nelle esecuzioni tributarie; impedisce l’asta immediata.
Art. 86 D.P.R. 602/1973Regola il fermo amministrativo dei beni mobili registrati; il concessionario può disporlo dopo aver notificato un preavviso di 30 giorni; nel termine il debitore può dimostrare la strumentalità del bene .In caso di prova della strumentalità, il fermo non può essere iscritto; la Cassazione richiede una prova rigorosa .

6.2 Procedura e termini

FaseTermine legaleAzioni consigliate
Notifica dell’atto di precetto10 giorni per pagare; 20 giorni per opposizione agli atti esecutiviVerificare la validità del titolo; valutare eventuali vizi formali; proporre opposizione se il debito è contestabile.
Pignoramento mobiliareSubito dopo la scadenza del precetto; termini per opposizione all’esecuzione: 20 giorni dalla notificaDimostrare l’impignorabilità dei beni strumentali; depositare istanza di esclusione o opposizione; raccogliere prove.
Preavviso di fermo amministrativo30 giorni per pagare o dimostrare la strumentalitàPresentare domanda motivata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; allegare documenti che provano l’indispensabilità del bene.
Iscrizione del fermoAvviene dopo il preavviso se non vi è pagamento o provaProporre ricorso entro 60 giorni; chiedere la sospensione; valutare mediazione con l’agente della riscossione.
Pignoramento dei beni strumentali in sede fiscaleCustodia al debitore; primo incanto dopo 300 giorniUtilizzare il tempo per negoziare un piano di pagamento; dimostrare la strumentalità; avviare procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata.

6.3 Prova della strumentalità: riepilogo documentale

Tipo di documentoFinalità
Contratti di appalto, mandato o incaricoDimostrare che il bene è necessario per adempiere a obblighi contrattuali.
Fattura di acquisto e registri dei beni ammortizzabiliProvare la qualificazione fiscale del bene come strumentale; ricondurlo all’attività produttiva.
Licenze, autorizzazioni o patentiniDimostrare che il bene è richiesto dalla normativa per svolgere l’attività.
Dichiarazioni di clienti/fornitoriAttestare l’impossibilità di eseguire il lavoro senza il bene.
Perizie e relazioni tecnicheValutare l’insostituibilità e l’assenza di beni alternativi; stimare il valore e le caratteristiche.

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali beni strumentali sono assolutamente impignorabili?
    La legge non prevede più l’assoluta impignorabilità degli strumenti di lavoro (abrogazione art. 514 n. 4). Tuttavia i beni sacri, gli arredi indispensabili, l’anello nuziale, gli alimenti per un mese, le armi di servizio, le decorazioni al valore e gli animali di affezione o terapeutici sono impignorabili .
  2. Se possiedo un solo computer utilizzato per gestire la mia attività di e‑commerce, può essere pignorato?
    In linea di principio il computer è un bene strumentale. Ai sensi dell’art. 515 è relativamente impignorabile: può essere pignorato entro il limite di un quinto del suo valore solo se gli altri beni non sono sufficienti . Tuttavia, se è l’unico strumento indispensabile, è possibile eccepirne l’impignorabilità dimostrando che senza di esso l’attività non può proseguire.
  3. L’auto utilizzata per andare in ufficio è considerata bene strumentale?
    No. La Cassazione ha stabilito che l’uso dell’auto per recarsi in ufficio o dai clienti non è sufficiente a dimostrarne la strumentalità. Occorre provare che l’auto è indispensabile per l’attività (es. taxi, noleggio con conducente, camion per trasporto merci) .
  4. Posso evitare il fermo amministrativo se dimostro che l’autoveicolo è strumentale alla mia professione?
    Sì. L’art. 86 D.P.R. 602/73 prevede che entro 30 giorni dal preavviso il debitore può dimostrare la strumentalità; in tal caso il fermo non viene iscritto . La prova deve essere rigorosa e dimostrare l’indispensabilità del veicolo .
  5. Le società di capitali possono invocare il limite di un quinto dell’art. 515?
    No. Il terzo comma dell’art. 515 dispone che il limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria né alle attività in cui prevale il capitale sul lavoro . Ciò significa che le società di capitali non possono beneficiare della pignorabilità limitata.
  6. Gli arredi dello studio professionale sono impignorabili?
    La Cassazione n. 17900/2012 ha stabilito che l’arredo non è automaticamente impignorabile; spetta al debitore dimostrare che i singoli beni (scrivania, armadi, sedie) sono indispensabili e che senza di essi non può svolgere la professione . In generale l’arredo è pignorabile, salvo prova contraria.
  7. La strumentalità del bene può essere desunta dalle scritture contabili o dalla detrazione fiscale?
    No. Le ordinanze 2024–2025 della Cassazione precisano che la deduzione fiscale e l’iscrizione tra i beni ammortizzabili non costituiscono prova di strumentalità ; occorre dimostrare l’indispensabilità con documenti concreti.
  8. È possibile impugnare il verbale di pignoramento dopo il termine di 20 giorni?
    L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni; decorso il termine, l’impugnazione è inammissibile. Tuttavia, se il vizio riguarda la pignorabilità del bene (che è materia di diritto sostanziale), è possibile proporre opposizione all’esecuzione anche oltre tale termine, fino all’udienza di vendita.
  9. Se il bene pignorato è in leasing o a noleggio, può essere sequestrato?
    No. Solo i beni di proprietà del debitore possono essere pignorati. Se il bene è concesso in leasing o a noleggio, occorre esibire il contratto per dimostrare la titolarità del locatore; l’ufficiale giudiziario non può pignorare il bene di terzi.
  10. Cosa succede se il bene strumentale è stato pignorato ma il creditore non lo vende entro un anno?
    L’art. 62 D.P.R. 602/73 prevede che la procedura perde efficacia se entro 360 giorni dal pignoramento non si è tenuto il primo incanto . In tal caso il pignoramento si estingue e il bene deve essere restituito.
  11. Posso cedere l’azienda per evitare il pignoramento dei beni?
    La cessione d’azienda può trasferire anche i debiti; il creditore può opporsi alla cessione se vi è pregiudizio. Inoltre, la vendita dei beni dopo la notifica del precetto può essere considerata atto fraudolento e impugnato con azione revocatoria. È sconsigliabile alienare i beni senza un piano legale.
  12. L’Agenzia delle Entrate può pignorare un macchinario agricolo essenziale?
    In sede di riscossione fiscale, i macchinari agricoli essenziali sono relativamente impignorabili; l’ufficiale esattoriale può pignorare solo se non esistono altri beni idonei. Il debitore può chiedere al giudice di escludere dal pignoramento le attrezzature indispensabili .
  13. Cos’è l’esdebitazione e come tutela i beni strumentali?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui dopo la procedura di sovraindebitamento o dopo il fallimento. Permette al debitore di ripartire senza vecchi debiti; durante la procedura il giudice può autorizzare l’uso dei beni strumentali necessari alla sopravvivenza.
  14. Una volta rottamati i debiti, posso chiedere il dissequestro dei beni pignorati?
    Sì. Con la definizione agevolata, il pagamento integrale delle somme dovute estingue il debito; è possibile chiedere al giudice o all’Agente della riscossione la liberazione dei beni pignorati e la cancellazione del fermo amministrativo.
  15. Cosa succede se il bene è stato acquistato dopo la notifica del precetto?
    Il bene acquistato dopo la notifica del precetto è comunque pignorabile perché rientra nei beni futuri del patrimonio del debitore. Tuttavia, se si tratta di un bene strumentale indispensabile, è possibile eccepirne la pignorabilità limitata o dimostrarne l’unicità.
  16. Gli strumenti musicali di un’artista sono impignorabili?
    Gli strumenti musicali rientrano tra i beni indispensabili per l’esercizio della professione artistica. Possono essere pignorati solo nel limite di un quinto se non esistono altri beni; spetta al musicista dimostrare che lo strumento è unico e insostituibile.
  17. Le attrezzature informatiche in leasing finanziario sono tutelate?
    Se l’attrezzatura è in leasing, la proprietà resta alla società di leasing; non è pignorabile. Se invece il bene è acquistato con un finanziamento, è necessario dimostrare la strumentalità e l’indispensabilità per invocare l’impignorabilità relativa.
  18. In caso di società di persone, si applica il limite di un quinto?
    Sì. Le società di persone (snc, sas) possono beneficiare del limite di un quinto perché la norma esclude solo i debitori costituiti in forma societaria di capitali e le attività in cui prevale il capitale .
  19. È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione pendente un ricorso in Cassazione?
    Sì. Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura in caso di opposizione fondata; inoltre, l’art. 373 c.p.c. consente di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata in Cassazione per gravi motivi.
  20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo nel proteggere i beni strumentali?
    L’Avv. Monardo esamina gli atti esecutivi, individua le eccezioni di impignorabilità, redige ricorsi e opposizioni, negozia con i creditori e gestisce piani di rientro. Grazie alla sua qualifica di gestore della crisi e di esperto negoziatore, può proporre piani di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento che consentono di bloccare le esecuzioni e mantenere i beni strumentali.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio 1: Pignoramento di un macchinario unico

Scenario: Una piccola impresa edile possiede un unico escavatore del valore di 60 000 €. L’azienda ha debiti per 50 000 € verso un fornitore che ottiene un decreto ingiuntivo. L’ufficiale giudiziario si presenta per il pignoramento.

Passaggi:

  1. Il creditore notifica il precetto; la società non paga.
  2. L’ufficiale giudiziario redige il verbale di pignoramento; constata che l’escavatore è l’unico macchinario.
  3. Il debitore deposita opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e istanza di esclusione dell’escavatore, allegando contratti di appalto che richiedono l’uso dell’escavatore e dichiarazioni dei clienti.
  4. Il giudice verifica che non esistono altri beni; applica l’art. 515 c.p.c. e dichiara l’escavatore impignorabile, consentendo comunque l’uso con cautele.

Esito: Il bene non viene venduto; l’impresa può continuare l’attività e negoziare un piano di pagamento con il fornitore.

8.2 Esempio 2: Veicolo aziendale e fermo amministrativo

Scenario: Un agente di commercio ha un’automobile acquistata a rate (valore 20 000 €) e riceve un preavviso di fermo dall’Agenzia delle Entrate per un debito di 5 000 €.

Passaggi:

  1. L’agente riceve il preavviso di fermo e, entro 30 giorni, invia all’Agenzia della Riscossione una istanza di annullamento allegando il contratto di agenzia, la fattura dell’auto, le dichiarazioni dei clienti e le sue tratte giornaliere che dimostrano l’uso continuo dell’auto.
  2. L’ente valuta la documentazione e riconosce la strumentalità del veicolo; revoca il fermo.
  3. L’agente richiede inoltre una rateizzazione del debito in 12 rate.

Esito: Il fermo non viene iscritto; l’agente continua a utilizzare l’auto per il lavoro e paga il debito a rate.

8.3 Esempio 3: Società di capitali con macchine industriali

Scenario: Una società s.r.l. possiede tre macchine industriali per la produzione di componenti. Ha un debito fiscale di 200 000 € e riceve un atto di pignoramento dalla Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Analisi:

  • L’art. 515 non si applica alle società di capitali ; pertanto le macchine sono pignorabili senza limiti.
  • L’art. 62 D.P.R. 602/73 consente comunque di pignorare i beni strumentali entro il limite di un quinto, ma solo per debitori individuali; per le società di capitali il legislatore ha voluto evitare che l’impresa si sottragga ai debiti nascondendosi dietro la forma societaria.

Strategia:

  • La società può chiedere un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione con i creditori, oppure avviare la composizione negoziata della crisi.
  • L’intervento dell’Avv. Monardo può portare a un piano che preveda la continuità aziendale e la salvaguardia parziale delle macchine attraverso un accordo con l’erario.

8.4 Esempio 4: Pignoramento di strumenti musicali

Scenario: Un musicista professionista possiede un pianoforte a coda (valore 30 000 €) e una collezione di chitarre. Ha un debito bancario di 15 000 €.

  • Gli strumenti sono indispensabili per l’esercizio dell’attività artistica.
  • Applicando l’art. 515, l’ufficiale può pignorare gli strumenti solo nei limiti di un quinto; se esistono altri beni (ad es. un’automobile non necessaria), il pignoramento deve rivolgersi su quelli.
  • Il musicista può depositare istanza di esclusione per il pianoforte, dimostrando che è l’unico strumento utilizzato per i concerti; per le chitarre deve provare la necessità e l’uso di ciascuna.

Esito: Il giudice può escludere dal pignoramento il pianoforte e le chitarre usate nei concerti; eventuali strumenti di valore puramente collezionistico possono essere pignorati.

8.5 Esempio 5: Beni in leasing

Scenario: Un artigiano utilizza un tornio industriale in leasing operativo. Il creditore tenta di pignorarlo.

  • Poiché la proprietà del bene resta alla società di leasing, l’ufficiale giudiziario non può pignorarlo.
  • Se il bene fosse stato acquistato a credito, l’artigiano dovrebbe dimostrarne l’indispensabilità; in mancanza di altri beni, potrebbe essere pignorato entro il limite di un quinto.

Esito: Il tornio resta nell’azienda; il debitore deve comunque adempiere ai canoni di leasing.

9 Conclusione

La tutela dei beni strumentali dell’impresa è un tema cruciale perché i pignoramenti possono bloccare l’attività produttiva e pregiudicare il diritto al lavoro. Il sistema normativo italiano prevede numerose tutele che, se correttamente applicate, permettono al debitore di conservare gli strumenti indispensabili o di limitarne la vendita. Le norme chiave – l’art. 514 c.p.c. sui beni impignorabili, l’art. 515 c.p.c. sulla pignorabilità limitata, gli artt. 62 e 86 D.P.R. 602/73 – definiscono un equilibrio tra l’esigenza di garantire i creditori e la necessità di non privare il debitore dei mezzi di sostentamento .

Le sentenze della Cassazione e dei tribunali hanno sviluppato i criteri di indispensabilità e strumentalità, ponendo l’onere della prova a carico del debitore e richiedendo documentazione precisa . Le ultime ordinanze (2024–2025) hanno ristretto la nozione di strumentalità nei fermi amministrativi, imponendo al contribuente di dimostrare la correlazione diretta tra il bene e la produzione dei ricavi .

Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: impugnare i precetti, presentare istanze di esclusione, dimostrare la strumentalità e, se necessario, aderire a rottamazioni o procedure di sovraindebitamento. La consulenza di un professionista esperto è determinante per evitare errori procedurali e per elaborare strategie personalizzate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare assistono imprenditori, professionisti e privati in tutte le fasi della riscossione: dall’analisi degli atti all’opposizione giudiziale, dalla negoziazione con i creditori alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Grazie alla qualifica di cassazionista e di gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può rappresentare i clienti anche innanzi alla Corte di Cassazione e agli Organismi di Composizione.

Agire con tempestività e preparazione consente di salvaguardare i mezzi di lavoro, continuare a produrre reddito e, al tempo stesso, onorare i debiti con modalità sostenibili.

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