Introduzione
Nell’ordinamento italiano gli strumenti fiduciari e le misure cautelari patrimoniali sono due facce dello stesso problema: da un lato vi è la legittima esigenza di proteggere e amministrare patrimoni complessi, dall’altro l’interesse dell’erario e della giustizia a evitare che beni e partecipazioni sfuggano ai creditori e all’autorità. Le società fiduciarie, disciplinate dalla legge n. 1966/1939, hanno la funzione di amministrare beni e partecipazioni per conto dei clienti (fiducianti) senza che questo comporti il trasferimento sostanziale della proprietà. L’articolo 1 della legge, ancora vigente, precisa che sono società fiduciarie “quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni” . Tale normativa risale all’epoca corporativa ma resta la base per comprendere come funzionano questi intermediari.
Negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e i giudici hanno intensificato il ricorso a sequestri conservativi e sequestri preventivi per tutelare i crediti tributari, recuperare proventi da reati fiscali e impedire che patrimoni nascosti vadano dispersi. L’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 consente all’Agenzia delle entrate di iscrivere ipoteca e ottenere il sequestro conservativo sui beni del contribuente quando, notificati l’atto di contestazione o il processo verbale, esista un fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale . In ambito penale, l’articolo 321 del codice di procedura penale permette al giudice di disporre il sequestro preventivo dei beni, anche di persone estranee, quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze ; la misura è immediatamente revocata se vengono meno le condizioni . Le misure di prevenzione patrimoniali introdotte dal d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) consentono inoltre la confisca e il sequestro dei beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati; le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 37200/2025, hanno chiarito che i crediti dei terzi derivanti da fatto illecito devono sorgere prima della misura cautelare per essere ammessi allo stato passivo .
L’uso della intestazione fiduciaria delle quote di società e di altri beni è spesso visto come strumento di riservatezza e protezione. Tuttavia la giurisprudenza ha ribadito che la fiduciaria non diventa proprietaria dei beni e, quindi, tali beni restano aggredibili in sede esecutiva. Nella pronuncia n. 13754/2025 la Corte di cassazione ha confermato l’orientamento restrittivo secondo cui le società fiduciarie non possono agire in giudizio in luogo dei fiducianti e non acquistano la titolarità dei beni amministrati . La storica sentenza n. 13903/2014 ha stabilito che il sequestro conservativo di quote di società a responsabilità limitata intestate fiduciariamente si esegue mediante iscrizione nel registro delle imprese, senza necessità di notifica al debitore o alla società quando questa sia parte del procedimento .
Con l’entrata in vigore delle norme antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e delle direttive europee, l’attenzione al titolare effettivo è divenuta cruciale. La Camera di commercio di Varese segnala che, dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, la questione del registro dei titolari effettivi è stata rimessa alla Corte di giustizia europea e che, in attesa di nuove indicazioni, restano sospesi i controlli a campione e l’accesso ai dati . Il Consiglio dei Ministri, il 2 ottobre 2025, ha approvato uno schema di decreto legislativo che modifica l’articolo 21 del d.lgs. 231/2007 per recepire l’articolo 74 della direttiva UE 2024/1640; tale decreto, come spiega MySolution, limita l’accesso pubblico al registro dei titolari effettivi e prevede che possano consultare i dati solo soggetti qualificati come MEF, UIF, Guardia di finanza e autorità giudiziarie . La trasparenza patrimoniale è quindi destinata ad aumentare, ma con modalità più controllate.
Perché questo tema è importante? Perché molte persone credono che intestare le proprie quote o il proprio patrimonio a una società fiduciaria li ponga al sicuro da pignoramenti, ipoteche o sequestri. In realtà, la Cassazione ricorda che “l’intestazione fiduciaria non esclude il sequestro conservativo”; la fiduciaria è una mera amministratrice e i beni restano di proprietà del fiduciante. Inoltre, l’Agenzia delle entrate può chiedere il sequestro conservativo subito dopo aver notificato l’atto di contestazione, senza attendere la definizione del giudizio, quando teme di non poter recuperare il credito . Allo stesso modo, in sede penale le misure cautelari possono colpire somme di denaro, titoli o partecipazioni anche intestati a soggetti terzi, incluse le fiduciarie, quando vi sia il sospetto che i fondi abbiano provenienza illecita .
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale sulla fiduciaria e sui sequestri
1.1 La disciplina delle società fiduciarie
Le società fiduciarie sono regolamentate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, emanata in epoca pre‑costituzionale ma tuttora vigente. L’articolo 1 della legge stabilisce che rientrano nella disciplina tutte le società che, “comunque denominate”, esercitano professionalmente l’amministrazione dei beni per conto di terzi . Le fiduciarie possono assumere incarichi di custodia, amministrazione patrimoniale, rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni e organizzazione contabile di aziende. Sono escluse solo le funzioni riservate per legge agli iscritti in albi professionali (curatori fallimentari, sindaci, periti). Altre disposizioni della legge prevedono:
- Autorizzazione e vigilanza: le fiduciarie devono essere costituite in forma di società per azioni o responsabilità limitata e ottenere l’autorizzazione del Ministero delle imprese (ex MISE, oggi MIMIT). La vigilanza è affidata al Ministero e, per gli aspetti antiriciclaggio, all’Ufficio italiano dei cambi (oggi UIF) e alla Banca d’Italia.
- Segregazione patrimoniale: i beni affidati alla fiduciaria restano separati dal patrimonio della società, che ne è mera intestataria a titolo fiduciario. Tale segregazione, che richiama la “fiducia germanistica”, implica che il fiduciante mantiene la titolarità sostanziale dei beni anche se intestati alla fiduciaria.
- Obblighi di riservatezza: le fiduciarie sono tenute al segreto sull’identità dei fiducianti e sulle operazioni poste in essere, ma devono rispettare le normative antiriciclaggio e comunicare eventuali operazioni sospette.
Negli anni sono intervenute diverse modifiche normative. Il d.lgs. 58/1998 (TUF) ha disciplinato specificamente le fiduciarie che amministrano strumenti finanziari, imponendo requisiti patrimoniali e procedure di adeguata verifica. Il d.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) ha introdotto l’obbligo di identificare e comunicare il titolare effettivo dei rapporti fiduciari. Il d.lgs. 90/2017 ha adeguato il sistema alle direttive europee, prevedendo che i fiduciari rilevino la catena partecipativa e comunichino i dati al registro imprese.
A livello europeo, il Regolamento UE 2024/1624 e la direttiva UE 2024/1640 (parte dell’AML Package) hanno rafforzato la disciplina del titolare effettivo, imponendo l’istituzione di registri nazionali accessibili alle autorità competenti. In Italia il decreto ministeriale 11 marzo 2022 n. 55 aveva attuato queste disposizioni, ma l’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi è stata travagliata: il TAR Lazio aveva sospeso l’operatività del decreto, il Consiglio di Stato l’aveva ripristinata e poi, con ordinanza 8248/2024, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea. La Camera di commercio di Varese informa che, in attesa di decisioni definitive, sono sospesi i controlli e l’accesso ai dati, sebbene le comunicazioni di prima iscrizione e variazione siano ricevute . Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha approvato nel dicembre 2025 un decreto legislativo che modifica l’art. 21 del d.lgs. 231/2007, escludendo il pubblico generico dalla consultazione del registro e riservandolo a soggetti qualificati .
1.2 Sequestro conservativo fiscale e ipoteca ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 472/1997
Il sequestro conservativo è una misura cautelare prevista dagli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile e, in ambito tributario, dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. Tale norma stabilisce che, dopo la notifica dell’atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione, l’ufficio o l’ente competente (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza) può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni quando sussiste il fondato timore di perdere la garanzia del credito . Il sequestro può riguardare anche l’azienda del contribuente. La richiesta deve essere motivata e il giudice valuta due presupposti:
- Fumus boni iuris: la pretesa tributaria deve presentare elementi di fondatezza e sostenibilità; non basta il mero richiamo ai rilievi dell’accertamento .
- Periculum in mora: deve esistere un pericolo concreto e attuale che il contribuente disperda il proprio patrimonio o lo sottragga agli atti di riscossione. La commissione tributaria pugliese ha precisato che occorre considerare l’effettività del patrimonio in rapporto all’entità del credito e la presenza di comportamenti diretti a depauperarlo . Non è sufficiente l’ipotetico rischio basato su importi contestati; occorrono elementi concreti, come atti di alienazione, donazioni o trasferimenti a soggetti terzi.
La giurisprudenza tributaria ha chiarito che l’Agenzia delle entrate deve agire gradualmente, prima iscrivendo l’ipoteca e solo successivamente chiedendo il sequestro dell’azienda; la commissione tributaria di Milano ha ritenuto illegittimo il sequestro conservativo richiesto senza aver prima iscritto l’ipoteca legale . La commissione di Chieti ha inoltre ribadito che, nel giudizio, il contribuente può intervenire per contestare la sussistenza dei requisiti e opporsi alla misura . Questo significa che la difesa tecnica può far valere le omissioni dell’ente nella motivazione dell’istanza e la mancanza di periculum.
L’articolo 22 prosegue fissando le regole applicative del sequestro: la misura viene eseguita da un ufficiale giudiziario con la notifica del decreto di sequestro e la redazione di un verbale. L’Agenzia delle entrate può avvalersi dei poteri di accesso e ispezione previsti dagli articoli 32 del d.p.r. 600/1973 e 51 del d.p.r. 633/1972 per rintracciare beni mobili e immobili. I beni sequestrati restano nella custodia del debitore (salvo diverse disposizioni del giudice), il quale non può disporne e deve conservarli; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 334 c.p. (violazione di sigilli) e 335 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro).
1.3 Sequestro preventivo penale e misure di prevenzione
Il sequestro preventivo disciplinato dall’articolo 321 del codice di procedura penale è una misura cautelare “reale” finalizzata ad impedire la disponibilità di cose pertinenti al reato. Il comma 1 prevede che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, disponga il sequestro con decreto motivato quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati . Il comma 3 dispone che la misura è revocata quando vengono meno le condizioni che l’hanno determinata . Il sequestro può riguardare:
- Sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.): finalizzato all’acquisizione di prove; normalmente precede il sequestro preventivo.
- Sequestro preventivo semplice: tutela contro la reiterazione del reato o la dispersione del bene.
- Sequestro finalizzato alla confisca: finalizzato a garantire la futura confisca del profitto o del prezzo del reato (art. 321, comma 2 e 2‑bis c.p.p.).
La Cassazione ha chiarito che il sequestro finalizzato alla confisca di valore è possibile solo se non vi sono beni da sottoporre a confisca diretta; non è legittima la richiesta di riduzione del sequestro diretto di somme di denaro . Inoltre, se il profitto è costituito da denaro, la confisca delle somme su conto corrente deve essere qualificata come confisca diretta . La Corte ha anche ribadito che le contestazioni sul valore della somma sequestrata devono essere rivolte al pubblico ministero e, in caso di rigetto, presentate al giudice .
Le misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia) consentono il sequestro e la confisca di beni di origine illecita o sproporzionati rispetto alle fonti lecite di reddito. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 37200/2025, hanno risolto una questione interpretativa sull’articolo 52, comma 1, del decreto: il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve nascere prima della misura cautelare e deve essere accertato entro i termini per l’ammissione allo stato passivo; se il credito riguarda spese giudiziali, la decisione che le liquida deve essere anteriore al sequestro . Questa pronuncia tutela i diritti dei terzi ma conferma la prevalenza dell’interesse pubblico alla confisca.
1.4 Giurisprudenza su fiduciarie e sequestro
Sequestro di quote intestate a società fiduciarie
La Cassazione civile, sezione I, sentenza 18 giugno 2014 n. 13903 ha affrontato per la prima volta la questione del sequestro conservativo di quote di società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie. Il tribunale aveva autorizzato il sequestro di quote intestate fiduciariamente per garantire un creditore. La Corte ha affermato che il sequestro conservativo si esegue secondo le regole del pignoramento dei beni che ne sono oggetto e che, nel caso di quote di s.r.l., esso si esegue non tramite pignoramento presso terzi ma mediante iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza necessità di notifica al debitore o alla società quando quest’ultima sia stata parte del procedimento . La fiducia non impedisce la misura cautelare: sebbene la fiduciaria sia intestataria formale, la quota rimane nella titolarità del fiduciante e può essere sequestrata.
Legittimazione ad agire della fiduciaria
Con ordinanza n. 13754/2025, la Corte di cassazione ha affrontato la legittimazione attiva delle società fiduciarie che agiscono in giudizio per conto dei fiducianti. La Corte ha confermato l’orientamento restrittivo: le società fiduciarie non sono proprietarie dei beni affidati e non sono legittimate a chiedere il risarcimento dei danni subiti dai fiducianti salvo che lo statuto o il mandato conferisca un potere espressamente rappresentativo . La decisione ribadisce che nella “fiducia germanistica” tipica delle fiduciarie italiane vi è segregazione patrimoniale e permanenza della titolarità in capo al fiduciante ; la fiduciaria può agire solo come mandatario e non può sostituirsi al proprietario.
Uso di fiduciarie per occultare beni
In materia penale la Cassazione ha riconosciuto che l’uso di società fiduciarie e l’acquisto di prodotti finanziari possono costituire meccanismi idonei a occultare o rendere difficoltoso l’accertamento dell’effettiva provenienza dei fondi. Nel commento alla sentenza sul sequestro finalizzato alla confisca di valore è evidenziato che la ricorrente aveva fatto rientrare capitali attraverso lo “scudo fiscale” e utilizzato società fiduciarie, rendendo opaca la provenienza dei fondi . La Corte ha valutato tali elementi come indici di partecipazione al reato e ha confermato il sequestro. Questo precedente dimostra che l’intestazione fiduciaria non solo non protegge dal sequestro, ma può costituire un aggravante quando viene utilizzata per mascherare l’illecito.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del sequestro o dell’ipoteca
Quando il contribuente riceve un atto di contestazione o un processo verbale di constatazione in materia tributaria, oppure un decreto di sequestro preventivo in ambito penale, deve attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti. Le misure cautelari possono paralizzare la disponibilità dei beni e compromettere la gestione dell’attività o del patrimonio familiare. Di seguito si illustra la procedura tipica, con riferimento alle norme e alle scadenze, dal punto di vista del debitore/contribuente.
2.1 Notifica dell’atto di contestazione o del processo verbale (ambito tributario)
- Ricezione dell’atto: l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza notificano l’atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione della sanzione. L’atto indica le violazioni contestate, gli importi e invita a presentare osservazioni. Da questo momento decorre il termine di 60 giorni per presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale o proporre accertamento con adesione.
- Valutazione del rischio di sequestro: se l’importo contestato è elevato e l’amministrazione teme che il debitore possa sottrarre beni, l’ufficio può chiedere l’iscrizione ipotecaria e il sequestro conservativo. Ciò avviene attraverso un’istanza motivata al presidente della commissione tributaria . Il contribuente deve verificare se il proprio comportamento (vendite, donazioni, costituzione di fiduciarie) può essere interpretato come depauperamento del patrimonio.
- Notifica del decreto di sequestro: se la commissione accoglie l’istanza, l’ufficiale giudiziario notifica il decreto di sequestro conservativo. Il decreto indica i beni colpiti, il valore e le modalità di esecuzione. Dal momento della notifica scatta il vincolo di indisponibilità: il debitore diventa custode giudiziario e non può alienare né gravare i beni senza autorizzazione.
- Ricorso avverso il sequestro: il contribuente può opporsi al sequestro dinanzi alla commissione tributaria regionale, deducendo la mancanza del fumus boni iuris o del periculum in mora. È fondamentale allegare documenti che dimostrino la solvibilità, l’esistenza di garanzie alternative (fideiussioni, ipoteca volontaria) e l’assenza di atti di spoliazione. Può essere chiesta la revoca o la riduzione della misura.
- Conversione in pignoramento: se, all’esito del giudizio di merito, la pretesa tributaria viene accolta con sentenza definitiva, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento (art. 686 c.p.c.). Se la pretesa viene respinta, il sequestro viene revocato e i beni tornano nella piena disponibilità del contribuente.
2.2 Notifica del decreto di sequestro preventivo (ambito penale)
- Ricezione del decreto: nel procedimento penale il sequestro preventivo viene disposto dal giudice delle indagini preliminari (GIP) su richiesta del pubblico ministero quando vi è il pericolo che la disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato . Il decreto è notificato all’indagato e ai terzi proprietari dei beni.
- Impugnazione al tribunale del riesame: entro 10 giorni dalla notifica il destinatario può proporre ricorso al tribunale del riesame (art. 324 c.p.p.). Il ricorso deve contenere le ragioni per cui il sequestro è illegittimo (assenza di presupposti, mancanza di pertinenza al reato, violazione del principio di proporzionalità). L’assistenza di un avvocato penalista è essenziale per redigere motivi specifici.
- Richiesta di revoca: anche dopo il riesame è possibile chiedere la revoca o la sostituzione della misura se vengono meno le esigenze cautelari (ad esempio perché il bene viene restituito spontaneamente, perché il valore sequestrato è eccessivo o perché si forniscono garanzie alternative). Il pubblico ministero può revocare il sequestro con decreto motivato oppure trasmettere l’istanza al giudice .
- Sequestro del denaro e dei conti correnti: la Cassazione ha ribadito che se il profitto del reato è costituito da denaro la confisca di somme depositate su conti correnti è confisca diretta e non confisca per equivalente . La difesa deve verificare la provenienza dei fondi, dimostrare la liceità delle entrate e contestare la sproporzione del sequestro.
- Sequestro preventivo nelle misure di prevenzione: nel procedimento di prevenzione il sequestro è disposto dal tribunale delle misure di prevenzione su proposta del pubblico ministero o del questore. La misura può colpire beni intestati a società fiduciarie se il proposto è beneficiario effettivo. Il terzo creditore potrà chiedere l’ammissione allo stato passivo dimostrando che il credito è sorto prima della misura .
2.3 Beni intestati a società fiduciarie: modalità di esecuzione del sequestro
Quando il bene è intestato a una società fiduciaria, le modalità di esecuzione variano a seconda del tipo di bene:
- Quote di società a responsabilità limitata: in forza della sentenza n. 13903/2014, il sequestro si esegue mediante iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese . Non è necessario notificare il sequestro al fiduciante né alla società se quest’ultima è stata parte del procedimento; l’iscrizione produce effetti erga omnes.
- Azioni di società quotate o titoli dematerializzati: l’ufficiale giudiziario notifica il provvedimento alla fiduciaria e alla banca depositaria affinché procedano al blocco dei titoli. Ai sensi dell’articolo 83‑octies del TUF, la registrazione nei conti degli intermediari produce gli effetti dell’iscrizione.
- Immobili intestati alla fiduciaria: il sequestro si esegue con trascrizione nei registri immobiliari; la fiduciaria agisce come intestataria formale ma è obbligata a rispettare il vincolo.
- Polizze vita e contratti assicurativi: se la polizza è intestata fiduciariamente, il sequestro può essere notificato alla compagnia assicurativa. È possibile che la polizza sia impignorabile ai sensi dell’articolo 1923 c.c. quando stipulata a favore di terzi estranei, ma la Cassazione ritiene pignorabili i diritti del contraente quando il beneficiario è ancora revocabile.
- Conti correnti: l’operatività dipende dalla disciplina antiriciclaggio. Gli intermediari devono identificare il titolare effettivo e, in caso di sequestro, bloccare il conto. La fiduciaria è obbligata a comunicare i dati del fiduciante all’autorità.
3. Difese e strategie legali per contestare o limitare il sequestro
Dal punto di vista del debitore o del contribuente, il sequestro conservativo o preventivo non è una condanna ma una misura cautelare. Ci sono diversi strumenti per opporsi o ridurne gli effetti. La strategia deve essere costruita con un professionista che conosca sia il diritto tributario sia quello penale e civile.
3.1 Contestazione dei presupposti (fumus e periculum)
Nel sequestro conservativo fiscale è fondamentale contestare i presupposti indicati dall’art. 22 del d.lgs. 472/1997. L’Agenzia delle entrate deve dimostrare la fondatezza della pretesa e il fondato timore di perdere la garanzia . La difesa può eccepire:
- Mancanza di fumus: se l’atto di contestazione è infondato o le violazioni sono prescritte, il sequestro non può essere autorizzato. Ad esempio, se il processo verbale riporta violazioni formali per le quali non vi è rischio di evasione, o se il credito è stato ridotto in sede di autotutela, viene meno il fumus.
- Mancanza di periculum: la giurisprudenza ha precisato che non basta il sospetto astratto, ma sono necessari comportamenti attuali e concreti di depauperamento del patrimonio . Se il contribuente dimostra di possedere immobili, un’attività avviata, depositi bancari capienti o di aver prestato garanzie, la misura può essere revocata. È utile documentare che eventuali vendite di beni sono finalizzate a investimenti o a soddisfare debiti legittimi.
- Violazione del principio di gradualità: se l’Agenzia delle entrate non ha prima iscritto ipoteca e ha chiesto direttamente il sequestro dell’azienda, la misura può essere annullata . La difesa deve evidenziare l’eccesso di potere e la mancanza di proporzionalità.
3.2 Richiesta di riduzione o sostituzione della misura
Una volta disposto il sequestro, è possibile proporre istanza di revoca o riduzione. Nel procedimento tributario l’istanza si presenta alla commissione che ha autorizzato la misura. Nel procedimento penale ci si rivolge al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari. Gli argomenti utili sono:
- Garanzie alternative: offrire una fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’Agenzia delle entrate può convincere il giudice a limitare il sequestro. In sede penale il deposito di una cauzione può permettere la restituzione dei beni.
- Proporzionalità: dimostrare che il valore sequestrato eccede l’importo del credito o del profitto di reato. La Cassazione ha affermato che le contestazioni sul valore devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di rigetto, trasmette l’istanza al giudice .
- Mutamento delle circostanze: se, dopo il sequestro, il contribuente paga in parte il debito, ottiene un provvedimento di annullamento dell’accertamento o fornisce nuovi documenti, è possibile chiedere la revoca.
3.3 Opposizione al sequestro preventivo nel penale
Nel procedimento penale la strategia difensiva si articola su più livelli:
- Ricorso al tribunale del riesame: entro 10 giorni dalla notifica del decreto si impugna il sequestro, allegando la prova della liceità del denaro o dei beni. Se il bene è intestato a fiduciaria, è necessario dimostrare che il fiduciante è estraneo al reato. La Cassazione riconosce che i terzi estranei possono chiedere la restituzione dei beni sequestrati purché provino la loro legittima provenienza.
- Istanza di revoca o riesame differito: se emergono nuovi elementi (archiviazione del procedimento, transazione fiscale, pagamento integrale del debito), si può chiedere la revoca al pubblico ministero o al giudice.
- Attestazione della tracciabilità dei fondi: fornire documenti bancari, contratti di compravendita, donazioni e dichiarazioni dei redditi che dimostrino l’origine lecita dei fondi. La difesa deve contrastare eventuali sospetti di occultamento tramite fiduciarie .
3.4 Tutela dei terzi proprietari e dei creditori
Il sequestro può colpire beni intestati a terzi (come le fiduciarie) se il beneficiario effettivo è il proposto. I terzi proprietari possono tutelarsi:
- Domanda di revoca o di restituzione: il terzo proprietario deve dimostrare la propria buona fede e la provenienza lecita del bene. Nel sequestro preventivo può proporre incidente di esecuzione ex art. 322 c.p.p.; nelle misure di prevenzione può chiedere l’ammissione allo stato passivo dimostrando che il credito è nato prima della misura .
- Intervento in giudizio: nel sequestro conservativo il terzo può intervenire nella causa di merito e opporsi alla conversione in pignoramento, dimostrando che il bene non è del debitore. Nel sequestro di quote a fiduciaria, la società fiduciaria può far valere la segregazione patrimoniale e chiedere che il sequestro sia limitato alla quota effettivamente di proprietà del fiduciante.
4. Strumenti alternativi e soluzioni per definire il debito
Chi si trova a rischio di sequestro deve anche considerare strumenti che permettano di ridurre o eliminare il debito prima che venga avviata l’azione cautelare o esecutiva. La legge italiana offre diverse possibilità.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni sono state introdotte varie rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate che permettono di pagare i debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Tra le più recenti ricordiamo la rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023 e prorogata anche per il 2024, che consente di pagare le cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 2022 senza interessi di mora e con sanzioni ridotte. I debitori possono presentare domanda entro i termini stabiliti e versare gli importi dovuti in rate, evitando così il sequestro e l’iscrizione ipotecaria. Occorre verificare periodicamente le nuove disposizioni della legge di bilancio annuale.
Nel 2025 il Governo ha introdotto una definizione agevolata delle liti pendenti, permettendo di chiudere i contenziosi tributari pagando una percentuale dell’imposta contestata. Anche questo strumento può prevenire l’adozione di misure cautelari.
4.2 Transazione fiscale
La transazione fiscale prevista dall’articolo 182‑ter della legge fallimentare (ora nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente al contribuente in stato di crisi o insolvenza di proporre all’Agenzia delle entrate e all’INPS un pagamento parziale dei debiti fiscali e contributivi. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e, se approvato, vincola tutti i creditori pubblici. La transazione fiscale può essere utilizzata anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi introdotta dal d.l. 118/2021: l’imprenditore può negoziare con i creditori, inclusa l’amministrazione finanziaria, un piano di risanamento che eviti il sequestro e la confisca del patrimonio aziendale.
4.3 Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012 e Codice della crisi)
Per i privati e i piccoli imprenditori che non possono accedere alle procedure concorsuali, la legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede tre strumenti:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatori sovraindebitati. Permette di proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti con falcidia degli stessi. Una volta omologato, il piano impedisce ai creditori di procedere con sequestri e pignoramenti.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti e lavoratori autonomi. Consente di raggiungere un accordo con i creditori, compreso il fisco, con il supporto di un Organismo di composizione della crisi (OCC). L’accordo, se approvato, blocca le azioni esecutive.
- Liquidazione del patrimonio: consente al debitore di mettere a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; dopo tre anni, se è rispettato il piano, il debitore ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Anche qui le procedure cautelari non possono essere avviate o vengono sospese.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario dell’OCC, assiste i clienti nella predisposizione della domanda, nella redazione del piano e nelle trattative con l’Agenzia delle entrate per ottenere la falcidia dei tributi.
4.4 Strumenti di protezione patrimoniale leciti
Per prevenire i sequestri e tutelare il patrimonio è possibile ricorrere a strumenti giuridici leciti e trasparenti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio:
- Fondo patrimoniale: ai sensi degli articoli 167 e seguenti c.c., i coniugi possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni del fondo sono impignorabili per i debiti estranei ai bisogni familiari. Tuttavia, se il debito fiscale deriva dalla gestione dell’azienda familiare, il fondo può essere aggredito.
- Trust interno: il trust è un istituto di origine anglosassone riconosciuto dalla Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata in Italia nel 1989). Permette di segregare beni a favore di beneficiari. Per essere opponibile ai creditori deve essere istituito per finalità meritevoli e non per sottrarsi a debiti esistenti; altrimenti può essere revocato come atto in frode.
- Polizze assicurative e contratti di capitalizzazione: le polizze vita con beneficiario designato sono generalmente impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c.), ma se il beneficiario è il contraente o se la designazione è revocabile la garanzia non opera. Inoltre, polizze e contratti devono essere comunicati per l’antiriciclaggio.
- Patto di famiglia e strumenti successori: per il passaggio generazionale delle imprese è possibile stipulare un patto di famiglia (artt. 768‑bis c.c.). Anche in questo caso occorre evitare la frode ai creditori, pena l’inefficacia dell’atto.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire il proprio patrimonio e nel rapportarsi con il fisco e la giustizia, i contribuenti commettono spesso errori che possono aggravare la situazione e portare al sequestro. Ecco alcuni consigli pratici per evitarli.
5.1 Evitare l’occultamento attraverso fiduciarie
Molti ritengono che intestare beni e partecipazioni a una società fiduciaria li renda invisibili al fisco. Questa convinzione è errata perché la fiduciaria è obbligata a comunicare il titolare effettivo alle autorità e i beni restano nella disponibilità del fiduciante. La Cassazione ha ribadito che la fiduciaria non acquista la titolarità sostanziale e non può impedire il sequestro ; inoltre, l’uso delle fiduciarie per occultare capitali può essere interpretato come indizio di illecito . Pertanto è essenziale utilizzare la fiduciaria per finalità lecite (es. gestione professionale, passaggio generazionale) e non come strumento di frode.
5.2 Non ignorare gli atti di contestazione
Un errore frequente è non rispondere agli atti di contestazione o alle richieste di documenti dell’Agenzia delle entrate. La mancata collaborazione è spesso interpretata come intento dilatorio o di occultamento e può giustificare la richiesta di sequestro. È invece opportuno:
- presentare memorie difensive nei termini;
- aderire all’accertamento con adesione quando conviene;
- richiedere la rateizzazione del debito;
- fornire documenti che dimostrino la disponibilità di beni sufficienti a garantire il credito.
5.3 Evitare trasferimenti sospetti
Nel periodo successivo alla notifica del processo verbale è rischioso effettuare donazioni, vendite o intestazioni a fiduciarie senza adeguata motivazione. Questi atti possono essere interpretati come comportamento finalizzato a sottrarre beni e costituiscono il periculum in mora . Se è necessario alienare un bene, è consigliabile farlo a valori di mercato, con pagamento tracciato e motivazione economica (ad esempio per liquidità aziendale), e consultare un professionista.
5.4 Fornire garanzie adeguate
Se si prevede che l’Agenzia delle entrate possa chiedere il sequestro, è utile proporre volontariamente una garanzia, ad esempio un’ipoteca volontaria o una fideiussione. Ciò può convincere l’ufficio a non richiedere la misura cautelare e a procedere alla riscossione in modo più flessibile. Anche in sede penale il deposito di cauzioni o fideiussioni può facilitare la revoca del sequestro.
5.5 Consultare un professionista specializzato
Le procedure cautelari sono complesse e richiedono un’approfondita conoscenza delle norme tributarie, civilistiche e penali. Rivolgersi a un avvocato cassazionista con esperienza nel diritto bancario e tributario, come l’Avv. Monardo, permette di individuare la strategia migliore, evitare errori procedurali e, quando necessario, negoziare con la controparte. Un team multidisciplinare, con commercialisti e fiscalisti, può fornire consulenza anche in merito alle comunicazioni del titolare effettivo, all’antiriciclaggio e alla pianificazione patrimoniale.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono riassumono le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi trattati nell’articolo. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; i concetti approfonditi sono illustrati nel testo.
6.1 Norme e misure relative a società fiduciarie e sequestri
| Norma/Provvedimento | Contenuto essenziale | Riferimento chiave |
|---|---|---|
| Legge 1966/1939, art. 1 | Definisce le società fiduciarie come imprese che amministrano beni per conto di terzi . Stabilisce la segregazione patrimoniale e l’obbligo di autorizzazione. | Segregazione, amministrazione fiduciaria |
| D.lgs. 231/2007 e d.lgs. 90/2017 | Normativa antiriciclaggio: obbligo di identificare il titolare effettivo, adeguata verifica e registri. | Antiriciclaggio, titolare effettivo |
| Decreto ministeriale 11/03/2022 n. 55 | Attuazione del registro dei titolari effettivi presso le Camere di commercio; sospeso dal TAR e rinviato alla CGUE . | Registro titolari effettivi |
| Schema di d.lgs. 2/10/2025 (modifica art. 21 d.lgs. 231/2007) | Limitazione dell’accesso pubblico al registro dei titolari effettivi; accesso riservato a soggetti qualificati . | Accesso limitato |
| Art. 22 d.lgs. 472/1997 | Consente all’Agenzia delle entrate di iscrivere ipoteca e chiedere il sequestro conservativo con istanza motivata, se c’è fondato timore di perdere la garanzia del credito . Richiede fumus boni iuris e periculum in mora . | Sequestro conservativo fiscale |
| Cass. civ. 13903/2014 | Stabilisce che il sequestro di quote di s.r.l. intestate fiduciariamente si esegue mediante iscrizione nel registro imprese . | Sequestro quote fiduciaria |
| Cass. ord. 13754/2025 | Esclude la legittimazione attiva delle società fiduciarie per i diritti patrimoniali relativi ai beni gestiti . | Fiduciaria non legittimata |
| Art. 321 c.p.p. | Dispone il sequestro preventivo quando la libera disponibilità del bene pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze ; la misura è revocata se vengono meno le condizioni . | Sequestro preventivo |
| Cass. Sez. Un. 37200/2025 | In tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che il credito del terzo deve nascere prima della misura e essere accertato entro i termini . | Diritti dei terzi |
6.2 Termini e scadenze principali
| Procedura | Termine | Note |
|---|---|---|
| Presentazione del ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione o avviso di accertamento | È possibile chiedere l’accertamento con adesione prima della scadenza. |
| Ricorso contro il sequestro preventivo (riesame) | 10 giorni dalla notifica del decreto di sequestro | Il tribunale del riesame decide entro 30 giorni. |
| Richiesta di revoca del sequestro preventivo | In qualsiasi momento in presenza di elementi sopravvenuti | La revoca può essere chiesta al PM o al GIP. |
| Domanda di ammissione al passivo nelle misure di prevenzione | Entro il termine fissato dal tribunale (di solito 60 giorni dalla notifica del sequestro) | Il credito deve essere sorto prima della misura . |
| Comunicazione del titolare effettivo al registro imprese | Termine sospeso nel 2024; eventuali nuove scadenze saranno fissate dal MIMIT | L’ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l’obbligo . |
6.3 Strumenti difensivi e misure alternative
| Strumento | Descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Opposizione al sequestro | Ricorso alla commissione tributaria o al tribunale del riesame per contestare il fumus o il periculum. | Può portare alla revoca del sequestro o alla sua riduzione. |
| Garanzie alternative | Presentazione di fideiussione, polizza o ipoteca volontaria per sostituire il sequestro. | Evita il blocco dei beni, tutela l’attività economica. |
| Rottamazione/Definizione agevolata | Pagamento agevolato dei debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. | Evita misure cautelari, riduce l’importo dovuto. |
| Transazione fiscale e composizione negoziata | Accordi con l’Agenzia delle entrate nell’ambito della crisi d’impresa. | Possibilità di falcidiare i debiti e salvare l’azienda. |
| Procedure di sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio. | Blocca le azioni esecutive e porta all’esdebitazione. |
| Protezione patrimoniale lecita | Fondo patrimoniale, trust, polizze vita. | Segregazione dei beni con rispetto della legge; non utilizzabili per debiti preesistenti. |
7. Domande e risposte (FAQ)
Di seguito una serie di domande frequenti che imprenditori, professionisti e privati pongono in tema di società fiduciarie, sequestro e trasparenza. Le risposte sintetizzano quanto esposto e offrono indicazioni pratiche.
- Cos’è una società fiduciaria?
È una società autorizzata che assume l’amministrazione di beni per conto di terzi, mantenendo la segregazione patrimoniale. La fiduciaria è intestataria formale ma non diventa proprietaria dei beni . - Le quote intestate a una fiduciaria possono essere pignorate o sequestrate?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il sequestro conservativo di quote di s.r.l. intestate a una fiduciaria si esegue mediante iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese . La fiduciaria non può opporsi salvo eccepire che la quota non appartiene al fiduciante. - L’intestazione fiduciaria protegge dal sequestro?
No. La fiduciaria è un’amministratrice per conto del fiduciante. La Cassazione ha chiarito che la fiduciaria non acquista la titolarità del bene e non è legittimata ad agire in giudizio per il risarcimento . Pertanto il bene resta aggredibile. - L’Agenzia delle entrate può chiedere il sequestro dei beni senza sentenza?
Sì. L’art. 22 del d.lgs. 472/1997 consente all’Agenzia di chiedere l’ipoteca e il sequestro conservativo dopo la notifica dell’atto di contestazione, se c’è fondato timore di perdere la garanzia del credito . - Quali requisiti deve dimostrare l’Agenzia per ottenere il sequestro conservativo?
Deve provare il fumus boni iuris (fondatezza della pretesa tributaria) e il periculum in mora (rischio concreto che il debitore disperda il patrimonio) . In assenza di tali presupposti, il sequestro può essere revocato. - Come posso oppormi al sequestro conservativo?
Presentando ricorso alla commissione tributaria o al giudice competente, dimostrando l’insussistenza dei presupposti, la solvibilità e l’esistenza di garanzie alternative. È utile documentare che le vendite di beni sono giustificate. - Quanto tempo ho per impugnare il sequestro preventivo penale?
Dieci giorni dalla notifica del decreto. Il ricorso si propone al tribunale del riesame, che decide entro 30 giorni. - Posso ottenere la revoca del sequestro preventivo?
Sì, se vengono meno i presupposti (ad esempio dimostrando la liceità dei fondi o offrendo una cauzione). La revoca è chiesta al pubblico ministero o al giudice . - È possibile sostituire il sequestro con una garanzia?
Nel procedimento tributario si può proporre una fideiussione o un’ipoteca volontaria. Nel procedimento penale si può depositare una cauzione. Il giudice valuterà se la garanzia è sufficiente. - Il registro dei titolari effettivi è operativo?
Nel 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso l’obbligo di comunicazione e rimesso la questione alla Corte di giustizia europea . Nel 2025 il Governo ha proposto un decreto che limita l’accesso pubblico al registro . Attualmente le Camere di commercio ricevono le pratiche ma i controlli sono sospesi. - Cosa succede se il creditore è un terzo danneggiato?
Nelle misure di prevenzione patrimoniali, i crediti dei terzi derivanti da fatti illeciti devono essere sorti prima della misura e accertati entro i termini per l’ammissione allo stato passivo . In caso contrario non sono ammessi. - Posso evitare il sequestro pagando il debito a rate?
Sì. Chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione delle cartelle può evitare l’adozione di misure cautelari. È fondamentale farlo prima che l’Agenzia presenti l’istanza di sequestro. - La fiduciaria è responsabile se i beni sequestrati provengono da reati?
La fiduciaria ha l’obbligo di vigilare sulla liceità delle operazioni e di segnalare operazioni sospette. Se non ottempera può essere sanzionata. Tuttavia la responsabilità penale resta in capo al fiduciante. - Posso utilizzare un trust per proteggere i beni dal fisco?
Il trust può offrire segregazione patrimoniale ma deve avere causa lecita e non deve essere istituito in frode. Se istituito per sottrarre beni a creditori, può essere revocato e i beni sequestrati. - Quali sono le conseguenze della violazione del sequestro?
Chi sottrae beni sottoposti a sequestro o viola i sigilli commette reato (articoli 334 e 335 c.p.). Inoltre la condotta può aggravare la posizione nell’eventuale procedimento penale. - Chi è il titolare effettivo in un rapporto fiduciario?
È la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla i beni. Nel mandato fiduciario il titolare effettivo coincide con il fiduciante o con i beneficiari indicati nel mandato. - Le misure cautelari fiscali riguardano solo le sanzioni?
Il sequestro conservativo ex art. 22 d.lgs. 472/1997 tutela anche il credito erariale derivante da tributi, non solo le sanzioni. La commissione tributaria di Chieti ha precisato che la richiesta può riguardare sia le imposte che le sanzioni . - Cosa accade se il credito è contestato?
Se il contribuente impugna l’atto di contestazione e ottiene l’annullamento totale o parziale, il sequestro deve essere revocato o ridotto. Se il credito viene riconosciuto solo in parte, il sequestro si converte in pignoramento per l’importo residuo. - Come si esegue il sequestro di azioni quotate intestate a fiduciaria?
L’ufficiale giudiziario notifica il provvedimento alla fiduciaria e alla banca depositaria. Le azioni vengono bloccate nel sistema di gestione accentrata e annotate nei conti degli intermediari. - L’uso della fiduciaria è ancora utile?
Sì, se utilizzato correttamente per la gestione professionale del patrimonio, per pianificare il passaggio generazionale o per tutelare la riservatezza. Occorre però rispettare la normativa antiriciclaggio, comunicare il titolare effettivo e non utilizzare la fiducia come schermo per attività illecite.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le implicazioni del sequestro e della gestione fiduciaria presentiamo alcune simulazioni che esemplificano situazioni reali affrontate dallo studio.
8.1 Caso A: sequestro conservativo di quote intestate a fiduciaria
Scenario: Giovanni ha affidato alla società fiduciaria “Alfa Fiduciaria s.r.l.” la gestione della propria partecipazione (30 %) nella “Gamma S.r.l.”, del valore di 300 000 €. Nel 2024 riceve un processo verbale di constatazione per accertamento di IVA non versata pari a 150 000 € e, pochi mesi dopo, l’Agenzia delle entrate presenta istanza di sequestro conservativo.
Procedimento:
- Notifica dell’atto di contestazione: Giovanni presenta ricorso alla commissione tributaria per contestare l’imposta, sostenendo che una parte dei ricavi non era imponibile.
- Istanza di sequestro: l’Agenzia delle entrate, ritenendo che Giovanni stia vendendo beni immobili, chiede al presidente della commissione l’iscrizione di ipoteca e il sequestro della quota societaria. Il giudice, valutato il fumus e il periculum, emette il decreto.
- Esecuzione: il provvedimento di sequestro viene trascritto nel registro delle imprese come stabilito dalla Cassazione . La fiduciaria riceve la notifica e registra il vincolo sulla quota.
- Difesa: Giovanni, assistito dall’Avv. Monardo, impugna il sequestro eccependo che il fumus non sussiste, poiché il ricorso tributaio è fondato, e che non vi è periculum perché possiede un immobile libero da ipoteche. Offre volontariamente una garanzia fideiussoria.
- Esito: la commissione riduce il sequestro a 80 000 € accogliendo in parte le contestazioni e accettando la garanzia. Se, al termine del giudizio, il debito risulterà di 50 000 €, il sequestro sarà convertito in pignoramento per tale importo.
Commento: il caso dimostra che l’intestazione fiduciaria non impedisce il sequestro. La difesa efficace consente però di ridurre il valore sequestrato e di proteggere l’azienda.
8.2 Caso B: sequestro preventivo per frode fiscale con uso di fiduciaria
Scenario: Un imprenditore (Marco) è indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Attraverso una società fiduciaria ha investito 2 milioni di euro in fondi esteri rientrati con lo “scudo fiscale”. La Guardia di finanza sospetta che i fondi provengano da fatture false.
Procedimento:
- Sequestro preventivo: il pubblico ministero chiede al GIP il sequestro preventivo dei conti correnti della fiduciaria e degli investimenti, ritenendo che la disponibilità delle somme possa agevolare la commissione di ulteriori reati. Il giudice accoglie l’istanza ai sensi dell’art. 321 c.p.p. .
- Notifica alla fiduciaria: la fiduciaria deve comunicare i dati del fiduciante e bloccare i conti. L’indagato riceve il decreto e impugna davanti al tribunale del riesame, contestando la pertinenza dei fondi al reato.
- Argomenti difensivi: la difesa dimostra che parte dei fondi deriva da redditi leciti (vendita di un immobile) e produce documenti bancari. Contesta l’uso delle fiduciarie come elemento aggravante e chiede la restituzione delle somme eccedenti il profitto del reato.
- Decisione del riesame: il tribunale conferma il sequestro per 1 milione di euro, ritenendo fondata l’accusa per una parte dei fondi e ordina la restituzione del residuo. Marco dovrà affrontare il processo penale; se condannato, la somma sarà confiscata.
Commento: il caso evidenzia come l’uso di fiduciarie non impedisca il sequestro e, anzi, possa essere considerato sospetto . Una difesa tempestiva e documentata può limitare la misura.
8.3 Caso C: composizione negoziata e sequestro fiscale
Scenario: La “Delta S.r.l.”, azienda familiare del settore edilizio, accumula debiti fiscali per 400 000 € a causa della crisi di liquidità. L’azienda ha quote intestate a una fiduciaria. L’Agenzia delle entrate minaccia di chiedere il sequestro dell’azienda.
Procedimento:
- Attivazione della composizione negoziata: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la società accede alla procedura di composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021). Viene nominato un esperto negoziatore che avvia trattative con i creditori.
- Proposta di transazione fiscale: l’azienda propone il pagamento del 60 % dei debiti fiscali in cinque anni. L’Agenzia delle entrate accetta la proposta in sede di transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.).
- Garanzie: per evitare il sequestro conservativo, l’azienda iscrive ipoteca volontaria su un capannone di proprietà e fornisce fideiussione bancaria. In questo modo l’amministrazione finanziaria rinuncia alla richiesta di sequestro.
- Esdebitazione dei soci: i soci conferiscono la propria quota affidata alla fiduciaria nel piano di risanamento; la fiduciaria esegue il trasferimento e comunica il titolare effettivo. Dopo l’omologazione, i soci ottengono l’esdebitazione dalle posizioni fiscali personali.
Commento: il caso mostra come la composizione negoziata e la transazione fiscale possano evitare il sequestro e salvare l’attività, anche in presenza di intestazioni fiduciarie. L’assistenza di un professionista esperto è determinante.
Conclusione
La gestione della trasparenza patrimoniale in presenza di società fiduciarie e la difesa contro i sequestri conservativi e preventivi rappresentano sfide complesse per imprenditori, professionisti e privati. Il quadro normativo italiano prevede da un lato la possibilità di amministrare beni per conto terzi mediante fiduciarie, dall’altro la necessità di tutelare i crediti erariali e impedire l’occultamento di patrimoni. Le società fiduciarie, come sancito dalla legge 1966/1939, sono semplici intestatarie formali e non possono impedire l’aggressione giudiziaria sui beni dei fiducianti . La Cassazione ha ribadito che la legittimazione attiva spetta ai fiducianti e che il sequestro di quote fiduciariamente intestate si esegue con l’iscrizione nel registro delle imprese .
D’altro canto, la normativa antiriciclaggio e gli sviluppi europei impongono sempre maggior trasparenza: il registro dei titolari effettivi, pur sospeso, mira a identificare chi controlla realmente i beni . Il Consiglio dei Ministri ha proposto di limitare l’accesso al registro a soggetti qualificati , ma ciò non esclude che le autorità possano conoscere il beneficiario effettivo e colpire i beni con sequestri e confische. L’uso improprio delle fiduciarie come schermo può essere considerato indice di illecito .
Chi riceve un atto di contestazione deve agire rapidamente: contestare l’accertamento, documentare la propria solvibilità, proporre garanzie alternative e, se necessario, ricorrere a strumenti quali rottamazione, transazione fiscale, piani del consumatore e composizione negoziata della crisi. La difesa tecnica può limitare o revocare il sequestro, ma richiede competenze interdisciplinari. Errori come ignorare gli atti, effettuare trasferimenti sospetti o confidare eccessivamente nella protezione della fiduciaria possono aggravare la situazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare gli atti, proporre ricorsi, ottenere sospensioni, negoziare con l’Agenzia delle entrate e predisporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Con la sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre assistenza personalizzata e immediata per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle.
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