Introduzione
Perché è urgente parlare di scudo patrimoniale per l’amministratore
Gestire una società di capitali comporta oneri e rischi crescenti. La legislazione italiana, nell’ultimo decennio, ha progressivamente irrigidito le responsabilità di amministratori e liquidatori al fine di tutelare la continuità aziendale e proteggere i creditori. Il principio generale stabilito dall’articolo 2740 del codice civile dispone che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri ; la forma societaria a responsabilità limitata rappresenta quindi un “corpo interposto” che, in via ordinaria, esclude l’aggressione del patrimonio personale di soci e amministratori. Tuttavia, la protezione non è assoluta: alcune norme consentono di “perforare” la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale quando l’amministratore viola i propri doveri.
Le più recenti riforme – dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) alle modifiche del codice civile operate nel 2019 e nel 2022 – hanno accentuato gli obblighi di vigilanza e corretta gestione. L’articolo 2086 c.c., come novellato nel 2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati atti a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivare gli strumenti di composizione della stessa . Gli amministratori che non strutturano l’impresa in modo adeguato rischiano di rispondere personalmente per le conseguenze del dissesto.
Le sentenze recenti della Corte di cassazione confermano questa tendenza: la Suprema Corte ha precisato che proseguire l’attività in perdita dopo l’azzeramento del capitale sociale integra gestione temeraria e responsabilità personale ex articolo 2486 c.c.; la mera buona fede non basta . Nel 2024 la Cassazione ha ribadito che, quando una società è sciolta, gli amministratori devono limitarsi alla conservazione dell’integrità del patrimonio; ogni atto che aggrava il dissesto genera responsabilità con presunzione di danno . Un’altra ordinanza del 2024 (n. 15580) ha chiarito che la responsabilità del liquidatore per debiti fiscali non discende automaticamente dall’avviso di accertamento, ma richiede un atto motivato che dimostri l’avvenuta distribuzione degli attivi in violazione del privilegio erariale .
Di fronte a questo scenario, imprenditori e professionisti chiedono: come proteggere il patrimonio personale dell’amministratore quando la società entra in crisi? È possibile blindare casa, risparmi e beni di famiglia dalle pretese dei creditori? Quali strategie legali sono disponibili per difendersi da pignoramenti, cartelle esattoriali, ipoteche e azioni di responsabilità?
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Principio della responsabilità patrimoniale universale e limiti della responsabilità limitata
L’articolo 2740 c.c. sancisce il principio secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Solo la legge può prevedere limitazioni della responsabilità . In assenza di tali limiti, quindi, i creditori possono aggredire l’intero patrimonio del debitore.
Per le società di capitali, l’ordinamento prevede un importante correttivo: l’articolo 2325 c.c. stabilisce che nella società per azioni risponde delle obbligazioni sociali soltanto la società con il suo patrimonio . Disposizione analoga è contenuta nell’articolo 2462 c.c. per le società a responsabilità limitata . Tuttavia, entrambe le norme prevedono che, in caso di insolvenza di una società composta da un socio unico, il socio unico risponde illimitatamente qualora non siano stati integralmente versati i conferimenti o non sia stata effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese.
Dal combinato disposto di queste norme si ricava che l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali può essere “perforata” in caso di gravi violazioni normative. Ne consegue che l’amministratore non gode sempre di uno scudo assoluto: in determinate circostanze egli può essere chiamato a rispondere con i propri beni.
2. Doveri dell’amministratore e responsabilità civile verso la società e i creditori
2.1 Responsabilità nella s.p.a. e nelle s.r.l.
Gli articoli 2392 e 2476 c.c. stabiliscono i doveri fondamentali dell’amministratore. In particolare:
- Art. 2392 c.c. – Responsabilità verso la società: gli amministratori devono svolgere le loro funzioni con diligenza professionale, attenendosi alla legge e allo statuto; sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti da inadempimento dei loro doveri, salvo prova di essersi dissociati .
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità nella società a responsabilità limitata: gli amministratori rispondono verso la società, i soci e i creditori per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti loro dalla legge e dallo statuto; i soci non amministratori possono agire per far valere la responsabilità degli amministratori anche individualmente . Il sesto comma stabilisce che i creditori sociali possono agire se il patrimonio sociale è insufficiente; il settimo e l’ottavo comma disciplinano le azioni individuali del socio e del terzo danneggiato.
Gli amministratori devono dunque rispettare gli obblighi di legge (ad esempio, predisporre bilanci veritieri, non distrarre beni, conservare le scritture contabili) e gli obblighi statutari (indirizzo dell’impresa, poteri delegati). Una violazione può dare origine a azioni di responsabilità, promosse dalla società o dai creditori.
2.2 Azioni di responsabilità
L’azione può essere:
- Sociale (art. 2393 c.c.): è deliberata dall’assemblea e può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori; i soci che rappresentano almeno un quinto del capitale possono esercitarla in via surrogatoria . Il rapporto è interno: il risarcimento ottenuto torna alla società.
- Da parte dei creditori (art. 2394 c.c.): i creditori sociali possono agire contro gli amministratori se il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfare i loro crediti . Questa azione non richiede l’autorizzazione dell’assemblea e mira a reintegrare il patrimonio sociale a garanzia dei creditori.
- Individuale del socio o del terzo (art. 2476 commi 3, 7 e 8 c.c.): soci o terzi danneggiati da atti illeciti degli amministratori possono agire direttamente per il risarcimento del danno.
Nelle procedure concorsuali, l’articolo 255 del Codice della crisi d’impresa conferisce al curatore la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, tutte le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori, sindaci e direttori generali . Il curatore può promuovere l’azione sociale, l’azione dei creditori ai sensi degli articoli 2394 e 2476 c.c., nonché tutte le altre azioni previste dalla legge.
3. Obbligo di adeguati assetti organizzativi e prevenzione della crisi
Con la riforma del 2019, l’articolo 2086 c.c. ha assunto un ruolo centrale nella prevenzione del dissesto. Il comma 2 dispone che l’imprenditore in forma societaria deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, finalizzati a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della stessa . La mancata predisposizione di assetti adeguati integra una violazione del dovere di gestione e può costituire presupposto per l’azione di responsabilità.
In giurisprudenza, la Cassazione ha sottolineato che la prolungata attività in perdita senza adeguato piano di risanamento configura grave mala gestio: nella sentenza 2024 richiamata dal commentatore Matteo Rinaldi, la Corte ha affermato che gli amministratori che continuano a operare dopo l’azzeramento del capitale sono responsabili per l’aggravamento del dissesto . Il principio è coerente con l’art. 2486 c.c., secondo cui, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori devono limitarsi alla conservazione del patrimonio sociale .
4. Amministratore di fatto e responsabilità penale
Il fenomeno dell’amministratore di fatto è disciplinato dall’articolo 2639 c.c., che estende le qualifiche soggettive previste per i reati societari a colui che esercita funzioni tipiche di amministrazione in modo continuativo e significativo . Tale norma mira a evitare che soggetti esterni, privi di investitura formale, si sottraggano alle responsabilità penali e civili. La giurisprudenza ha chiarito che l’amministratore di fatto risponde degli stessi reati dell’amministratore di diritto e che l’assunzione puramente formale della carica non esonera dall’obbligo di vigilare sull’operato dei delegati.
La Cassazione, con sentenza n. 40239/2025, ha annullato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un amministratore formalmente nominato ma privo di poteri effettivi, perché mancava una motivazione specifica sulla sua consapevole partecipazione al reato. La Corte ha precisato che non è sufficiente richiamare il rapporto di parentela con l’amministratore di fatto; è necessario dimostrare che l’imputato conosceva lo scopo illecito e volontariamente ometteva di vigilare . Tale pronuncia conferma che, per affermare la responsabilità dell’amministratore di diritto, occorre accertare il dolo specifico e l’omissione dei doveri di controllo .
5. Responsabilità per debiti fiscali e obblighi dei liquidatori
L’articolo 36 del DPR 602/1973 disciplina la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento delle imposte sui redditi. La norma prevede che:
- i liquidatori che non provvedono al pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni o dagli accertamenti, prima di ripartire il patrimonio, rispondono in proprio se la società non ha ulteriori beni sui quali l’Erario possa soddisfarsi ;
- la medesima responsabilità si estende agli amministratori, quando non sia stato nominato un liquidatore, e ai soci che abbiano ricevuto beni in distribuzione ;
- l’ufficio può emettere un apposito atto di recupero che deve essere adeguatamente motivato e notificato agli interessati, i quali possono proporre ricorso secondo le norme del contenzioso tributario .
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15580/2024, ha chiarito che la responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 36 ha natura civilistica e non tributaria: la pretesa erariale deve essere fatta valere con un atto motivato che evidenzi l’avvenuto pagamento ai soci in violazione delle regole sulla prelazione erariale. L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non è sufficiente a fondare l’azione, che presuppone un autonomo atto di recupero nei confronti del liquidatore . Questa decisione tutela i liquidatori e gli amministratori, impedendo che siano chiamati a rispondere di debiti fiscali senza un’adeguata prova.
6. Esdebitazione e cause di non punibilità per crisi di liquidità
Il legislatore ha introdotto misure volte ad attenuare la responsabilità penale per i reati tributari in presenza di crisi di liquidità non imputabile. L’articolo 13 del D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, prevede che l’omesso versamento dell’IVA o delle ritenute non è punibile quando l’autore prova che l’inadempimento dipende da cause di forza maggiore o da una crisi di liquidità non transitoria e non imputabile, e che il pagamento dei debiti salariali è stato prioritario . La Cassazione, con sentenza n. 30532/2024, ha riconosciuto la non punibilità in un caso in cui una società aveva utilizzato le risorse per pagare gli stipendi al fine di evitare l’arresto dell’attività produttiva . Sebbene la norma riguardi la sfera penale, essa evidenzia la necessità per gli amministratori di documentare le ragioni della crisi e le scelte compiute, al fine di dimostrare la propria diligenza.
Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto di recupero o di un avviso di accertamento
Quando l’amministratore riceve un avviso di accertamento fiscale o un atto di recupero delle imposte ai sensi dell’art. 36 DPR 602/1973, è fondamentale conoscere i termini e le procedure previste dalla legge. Di seguito un percorso operativo con un taglio pratico, valido anche per atti di natura diversa (ingiunzioni, cartelle esattoriali, atti di responsabilità civile).
1. Verifica della validità formale dell’atto
- Identificazione dell’autorità e della normativa richiamata. L’atto deve indicare l’ufficio emittente, la motivazione, la norma che fonda la pretesa e i riferimenti all’atto societario (dichiarazione, accertamento, sentenza). Ad esempio, un atto di recupero ex art. 36 deve indicare la ripartizione ai soci e il mancato pagamento delle imposte .
- Controllo dei termini di notificazione. Verificare che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (in materia tributaria, solitamente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Una notifica tardiva può essere eccepita.
- Verifica della motivazione. La motivazione deve essere completa e specifica. Nel caso degli atti ex art. 36, la Cassazione ha ritenuto illegittimo un recupero fondato sulla semplice notifica dell’avviso di accertamento .
2. Raccolta documentale e analisi dei presupposti di responsabilità
Una difesa efficace richiede un’analisi accurata:
- Esistenza di atti di ripartizione del patrimonio. Verificare se il liquidatore o l’amministratore ha distribuito beni sociali ai soci prima di pagare i debiti fiscali. In assenza di distribuzione, la responsabilità potrebbe essere esclusa.
- Assetti organizzativi e adeguatezza delle procedure. Documentare l’adozione di assetti ex art. 2086 c.c., i verbali del consiglio di amministrazione, le delibere assembleari e gli interventi dei sindaci. Una governance adeguata e l’adozione di piani di risanamento dimostrano la diligenza degli amministratori.
- Situazione finanziaria e crisi di liquidità. Se la crisi finanziaria ha impedito il pagamento delle imposte, raccogliere prove (estratti conto, bilanci infrannuali, piani industriali) per dimostrare che le risorse disponibili sono state destinate a evitare la cessazione dell’attività, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 87/2024.
3. Decisione su contestazione, richiesta di sospensione e piani di pagamento
Entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento o di un atto di recupero, l’amministratore può:
- Presentare ricorso alla Commissione tributaria (oggi denominata Corte di giustizia tributaria) per contestare la fondatezza della pretesa. È possibile eccepire nullità formali, prescrizione, errata quantificazione del debito, illegittimità della notifica o mancanza di motivazione.
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione depositando una domanda cautelare. Il contribuente deve dimostrare il “fumus boni iuris” (la fondatezza della sua eccezione) e il “periculum in mora” (danno grave e irreparabile in caso di esecuzione).
- Avviare la definizione agevolata se sono in vigore provvedimenti di rottamazione delle cartelle (ad esempio rottamazione-quater del 2023), che consentono di pagare solo imposte e contributi senza sanzioni e interessi.
- Chiedere un piano di rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di debiti superiori a 120.000 €, la concessione è subordinata alla presentazione di garanzie.
4. Impugnazione di atti di responsabilità civile
Se i creditori promuovono un’azione di responsabilità civile ex artt. 2394, 2476 o 2486 c.c., la procedura si svolge davanti al tribunale ordinario:
- Ricezione dell’atto di citazione. L’amministratore convenuto deve verificare la regolarità della procura alle liti e l’indicazione dei fatti contestati.
- Fase istruttoria. Il giudice ammette prove documentali, testimonianze ed eventualmente consulenza tecnica d’ufficio per accertare la gravità della mala gestio, l’entità del danno e il nesso causale con la condotta.
- Quantificazione del danno. Ai sensi dell’art. 2486 c.c., il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore cessa dalla carica e quello esistente alla data di verificazione della causa di scioglimento, detratti i costi necessari . L’amministratore può provare che il danno è inferiore o che la perdita è dipesa da fattori esterni.
- Possibile conciliazione. In molti casi, soprattutto quando l’amministratore dimostra di aver adottato assetti adeguati e di aver agito in buona fede, è possibile pervenire a un accordo transattivo con la curatela o con i creditori.
Difese e strategie legali per proteggere il patrimonio dell’amministratore
L’amministratore consapevole dei propri doveri può adottare diverse strategie difensive per prevenire l’aggressione del proprio patrimonio e per ridurre il rischio di responsabilità. Tali strategie si articolano su due piani: prevenzione (prima della crisi) e reazione (dopo l’insorgenza della contestazione).
1. Prevenzione: pianificazione patrimoniale e adeguata governance
- Adeguati assetti organizzativi e contabili: predisporre strumenti di pianificazione e controllo (manuali di procedure, sistemi informativi, bilanci periodici, piani industriali) che consentano di rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio e di attuare correttivi. La documentazione delle scelte consente di dimostrare la diligenza richiesta dall’art. 2392 c.c.
- Verbalizzazione delle decisioni e dissenso motivato: l’amministratore dissenziente può andare esente da responsabilità se fa constare il suo dissenso nel verbale ed informa senza ritardo il collegio sindacale . È quindi fondamentale verbalizzare le discussioni, le motivazioni delle decisioni e i voti contrari.
- Monitoraggio dei requisiti di capitale: verificare periodicamente se il patrimonio netto sia inferiore al minimo di legge (artt. 2447 e 2482-ter c.c.) ed eventualmente convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o la liquidazione. La prosecuzione dell’attività in perdita oltre i limiti consente l’azione di responsabilità .
- Separazione del patrimonio familiare: utilizzare strumenti leciti, come il fondo patrimoniale, i patti di famiglia o i trust, costituiti con finalità non fraudolente e in tempi “non sospetti”. Questi strumenti consentono di separare alcuni beni dal patrimonio personale, rendendoli aggredibili solo per debiti contratti nell’interesse della famiglia (fondo patrimoniale) o disciplinare il passaggio generazionale dell’azienda. Va evitato qualsiasi trasferimento simulato o finalizzato a frodare i creditori, pena la revocatoria.
- Polizze assicurative per responsabilità degli amministratori (D&O): stipulare una polizza di responsabilità civile che copra i danni causati a terzi o alla società per imprudenza, negligenza o omissione. La polizza può contribuire a coprire le spese legali e i risarcimenti, sebbene non copra gli atti dolosi.
- Delega di funzioni e controlli interni: pur potendo delegare alcune funzioni, l’amministratore delegante deve vigilare sul delegato; la delega non esonera dalla responsabilità se manca il controllo (Cass. Sez. V, n. 43977/2017) . È essenziale istituire procedure di report e verifica.
2. Reazione: contestazione dell’atto e gestione del contenzioso
- Contestazione dell’atto ex art. 36 DPR 602/1973: se l’atto è fondato sull’avviso di accertamento, eccepire che la responsabilità non può discendere automaticamente dalla pretesa erariale. Richiedere l’annullamento per difetto di motivazione, come riconosciuto dalla Cassazione .
- Dimostrazione dell’assenza di distribuzione ai soci: fornire prove documentali (bilanci, registri dei soci, verbali di riparto) che attestino la mancata distribuzione del patrimonio o la corretta destinazione degli attivi al pagamento dei debiti erariali. In assenza di riparto, la responsabilità ex art. 36 si esclude.
- Prova della crisi di liquidità non imputabile: in caso di omesso versamento, dimostrare che l’azienda era in crisi di liquidità non transitoria e che le risorse sono state impiegate per pagare salari e costi imprescindibili. La documentazione contabile, i conti bancari e le dichiarazioni dei fornitori sono elementi probanti.
- Ricorso per la sospensione: presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria o al giudice civile per chiedere la sospensione dell’esecuzione, documentando il danno grave in caso di esecuzione e l’apparente illegittimità dell’atto. La sospensione consente di evitare il pignoramento dei conti correnti e degli immobili in attesa della decisione di merito.
- Negoziazione e transazione: la trattativa con l’ufficio può portare a una definizione agevolata del debito. Ad esempio, gli strumenti di rottamazione e saldo e stralcio consentono di chiudere le posizioni fiscali pagando solo l’imposta e gli interessi legali, eliminando sanzioni e interessi di mora. Anche nei giudizi civili è possibile transigere, riducendo l’esposizione patrimoniale.
- Piani di rientro e ristrutturazione: presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L. 3/2012 o del Codice della crisi può bloccare le azioni esecutive e consentire il pagamento graduale dei debiti. Tali procedure richiedono la nomina di un gestore della crisi e il rispetto di precise condizioni (fattibilità, sostenibilità, assenza di frode).
3. Difesa penale in caso di reati societari e fallimentari
- Bancarotta fraudolenta: in caso di contestazioni ex artt. 322 e 325 del Codice della crisi d’impresa, la difesa deve dimostrare l’assenza di dolo o l’esistenza di cause di non punibilità (restituzione del bene, crisi di liquidità non imputabile). La sentenza Cass. 40239/2025 ha evidenziato che l’amministratore formale non può essere condannato senza prova della sua consapevole adesione al reato .
- Omessa tenuta delle scritture contabili: l’amministratore è responsabile se delega totalmente la contabilità senza controllare. La Cassazione ha più volte ribadito che l’obbligo di vigilanza permane e che l’amministratore risponde anche per omessa consegna delle scritture al curatore.
- Utilizzo di strumenti premiali: il D.Lgs. 87/2024 consente la causa di non punibilità per omesso versamento IVA se è provato che la crisi di liquidità non dipende da colpa e che sono stati prioritariamente pagati i salari . È opportuno, pertanto, documentare le ragioni della crisi e le scelte gestionali.
Strumenti alternativi per definire i debiti e proteggere il patrimonio
Il legislatore ha introdotto vari strumenti che consentono di risolvere o ridurre l’esposizione debitoria senza soccombere alle azioni esecutive. Questi strumenti possono essere utilizzati dall’amministratore in proprio (se è socio illimitatamente responsabile) o a tutela della società, con indiretta protezione del patrimonio personale.
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
- Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023): consente di definire le cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2022 pagando l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La domanda va presentata entro i termini indicati dalla normativa e il pagamento può essere rateizzato in 18 rate. È uno strumento utile per le società in difficoltà che vogliono evitare l’escussione dei soci o degli amministratori.
- Saldo e stralcio per persone fisiche e società in crisi: permette di pagare solo una parte del debito complessivo se l’indice ISEE è inferiore a determinati limiti e se il contribuente è in comprovate condizioni di difficoltà economica. Può essere richiesto anche dagli amministratori che hanno ricevuto ruoli personali per omesso versamento di contributi.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: nelle controversie tributarie in corso, è possibile chiudere il contenzioso pagando una percentuale del valore in base al grado di giudizio e all’esito precedente (art. 5 Legge 130/2022, c.d. riforma Cartabia).
2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)
La Legge 3/2012 offre ai debitori non fallibili (persone fisiche, imprenditori sotto soglia, soci illimitatamente responsabili) tre strumenti:
- Piano del consumatore: rivolto al consumatore sovraindebitato; consente di ristrutturare i debiti non professionali con l’omologazione del tribunale. Prevede la falcidia e la dilazione dei debiti, salva la garanzia dei crediti privilegiati.
- Accordo di composizione della crisi: destinato all’imprenditore commerciale sotto soglia o al professionista. Richiede l’approvazione dei creditori pari ad almeno il 60 % dei crediti e consente una ristrutturazione complessiva con l’omologazione giudiziale.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione residua. È uno strumento estremo, ma può liberare l’amministratore dai debiti residui.
Tutte queste procedure richiedono l’intervento di un Gestore della crisi da sovraindebitamento, figura che l’Avv. Monardo ricopre . L’esperienza maturata nella composizione delle crisi consente di scegliere la procedura più adatta alle esigenze del cliente.
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento
Nel contesto del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) esistono strumenti negoziali più complessi:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): consentono all’imprenditore in crisi di concludere un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti complessivi, con effetto obbligatorio anche per i creditori non aderenti purché siano soddisfatti integralmente. L’accordo è soggetto ad omologazione del tribunale.
- Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII): consiste in un piano industriale asseverato da un professionista indipendente che consente di evitare la procedura concorsuale. Il piano deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’impresa e garantire la continuità aziendale.
- Concordato preventivo: permette di proporre ai creditori un piano di soddisfazione attraverso la continuità o la liquidazione, con la protezione del patrimonio da azioni esecutive durante la procedura.
4. Fondo patrimoniale, trust e altri strumenti di segregazione
Oltre agli strumenti concorsuali, esistono strumenti di segregazione patrimoniale di diritto privato:
- Fondo patrimoniale: istituito ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice civile, vincola beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni del fondo non possono essere aggrediti per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che il fondo non protegge dai debiti fiscali o professionali e può essere oggetto di azione revocatoria quando è costituito in pregiudizio dei creditori .
- Trust: nell’ordinamento italiano, pur non essendo regolato da una legge interna, è riconosciuto ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985 e consente di segregare il patrimonio del disponente in un fondo autonomo gestito dal trustee. Per essere opponibile, deve essere istituito con atto pubblico e in assenza di finalità fraudolente.
- Patti di famiglia: regolati dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, consentono di trasferire l’azienda o le partecipazioni a un discendente, con effetto segregativo nei confronti degli altri eredi. Pur essendo principalmente uno strumento di successione, può contribuire a separare l’azienda dal patrimonio personale.
- Polizze vita e contratti di capitalizzazione: i capitali derivanti da polizze vita non rientrano nell’asse ereditario e, se stipulati con beneficiari terzi, sono impignorabili e insequestrabili fino al momento della liquidazione.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
L’esperienza maturata nella difesa di amministratori e imprenditori evidenzia alcune criticità ricorrenti. Evitare questi errori aumenta le probabilità di successo nella tutela patrimoniale.
- Trascurare la documentazione: non verbalizzare le decisioni o non conservare le scritture contabili rende difficile dimostrare la diligenza. Le sentenze di responsabilità spesso si fondano sull’assenza di prove a favore dell’amministratore.
- Procrastinare la ricapitalizzazione: continuare l’attività dopo la perdita del capitale sociale senza convocare l’assemblea o senza predisporre un piano di risanamento espone l’amministratore alla responsabilità ex art. 2486 c.c. .
- Delegare in modo acritico: affidare integralmente la gestione a un amministratore di fatto o a un consulente senza vigilare. La giurisprudenza non riconosce l’esonero dalla responsabilità se manca la supervisione .
- Eseguire trasferimenti patrimoniali in prossimità della crisi: costituire un fondo patrimoniale o un trust quando la società è già insolvente può portare alla revocatoria. Gli strumenti di segregazione vanno pianificati con anticipo e per finalità legittime.
- Ignorare le procedure di composizione della crisi: non ricorrere in tempo a strumenti come la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore può comportare l’aggravamento del debito e l’esposizione a azioni esecutive. È fondamentale agire tempestivamente.
- Affrontare il contenzioso senza assistenza specializzata: il diritto societario e tributario è complesso; un errore formale può compromettere la difesa. Rivolgersi a professionisti esperti consente di utilizzare tutte le leve disponibili e di evitare decadenze.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme sulla responsabilità patrimoniale e sugli obblighi degli amministratori
| Norma | Contenuto essenziale | Fonte/citazione |
|---|---|---|
| Art. 2740 c.c. | Il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri; limitazioni solo per legge | |
| Art. 2325 c.c. | Nella s.p.a. solo la società risponde con il proprio patrimonio; socio unico responsabile in caso di insolvenza se non versa i conferimenti | |
| Art. 2462 c.c. | Nella s.r.l. risponde soltanto la società; socio unico responsabile se non versa i conferimenti | |
| Art. 2392 c.c. | Gli amministratori devono agire con diligenza e rispondono verso la società per i danni derivanti da inadempimento; devono annotare il dissenso | |
| Art. 2476 c.c. | Responsabilità degli amministratori verso la società, i soci e i creditori; azioni individuali; diritto di controllo dei soci non amministratori | |
| Art. 2393 c.c. | Azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea; prescrizione quinquennale; soci di minoranza possono agire | |
| Art. 2394 c.c. | Azione dei creditori sociali quando il patrimonio sociale è insufficiente; tutela dei creditori | |
| Art. 2086 c.c. | Obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; rilevazione tempestiva della crisi | |
| Art. 2486 c.c. | Poteri degli amministratori dopo la causa di scioglimento; responsabilità per l’aggravamento del dissesto e presunzione del danno | |
| Art. 2639 c.c. | Estende la qualifica di amministratore alle persone che esercitano in modo continuativo funzioni gestorie (amministratori di fatto) | |
| Art. 36 DPR 602/1973 | Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento delle imposte; necessità di atto motivato | |
| Art. 255 CCII | Legittimazione del curatore a promuovere azioni di responsabilità contro amministratori e soci in procedura concorsuale | |
| Art. 13 D.Lgs. 74/2000 (mod. D.Lgs. 87/2024) | Non punibilità per omesso versamento IVA e ritenute se dovuto a crisi di liquidità non imputabile e pagamento dei salari |
Tabella 2 – Termini e strumenti difensivi principali in ambito tributario e societario
| Atto/notifica | Termine per agire | Strumento difensivo |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento | 60 giorni per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Ricorso di merito e richiesta di sospensione |
| Cartella di pagamento | 60 giorni per ricorso (salvo casi particolari) | Opposizione ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999; istanza di sospensione |
| Atto di recupero ex art. 36 DPR 602/1973 | 60 giorni dalla notifica | Ricorso per difetto di motivazione; prova dell’assenza di riparto; richiesta di sospensione |
| Azione di responsabilità civile ex artt. 2394, 2476 o 2486 c.c. | 20 giorni per costituirsi in giudizio; 90 giorni per la comparsa di risposta | Difesa nel merito, contestazione della mala gestio, prova dell’adeguatezza degli assetti |
| Rottamazione cartelle | Termine fissato dalla legge (es. aprile 2023 per la rottamazione-quater) | Presentazione domanda online; pagamento in unica soluzione o rate |
| Piano del consumatore/Accordo di composizione | Nessun termine fisso; attivabile in stato di crisi | Nomina del gestore, predisposizione del piano, deposito presso tribunale |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) | Nessun termine; avvio su iniziativa dell’imprenditore | Presentazione dell’istanza, negoziazione con i creditori, omologazione |
| Liquidazione controllata del patrimonio | Avvio su iniziativa del debitore insolvente | Nomina del liquidatore; liquidazione dei beni e esdebitazione finale |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito si riportano domande frequenti poste da amministratori, soci e contribuenti. Le risposte sono formulate con taglio pratico e tengono conto della normativa vigente e della giurisprudenza più recente.
- Quando l’amministratore di una s.r.l. risponde con il proprio patrimonio?
L’amministratore risponde personalmente quando viola i doveri di legge o dello statuto. In particolare, è responsabile per i danni causati alla società o ai creditori (artt. 2476 e 2394 c.c.) e, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, se non conserva l’integrità del patrimonio (art. 2486 c.c.) . La semplice insolvenza della società, senza prova di mala gestio, non comporta responsabilità personale. - È vero che il socio unico di una s.r.l. può essere illimitatamente responsabile?
Sì. Gli articoli 2325 e 2462 c.c. prevedono che, se una società di capitali è posseduta da un socio unico ed è dichiarata insolvente, il socio risponde illimitatamente quando non abbia effettuato i conferimenti o non sia stata effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese . È quindi fondamentale curare i conferimenti e l’iscrizione. - Cosa significa “adeguati assetti organizzativi”?
Significa dotarsi di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata alla dimensione e alla complessità dell’impresa, in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi e di permettere all’organo amministrativo di intervenire . Comprende la redazione di bilanci periodici, l’adozione di sistemi di controllo interno e la definizione di deleghe e responsabilità. - È possibile evitare la responsabilità se si dimostra la crisi di liquidità?
In ambito penale, l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, prevede la non punibilità dell’omesso versamento di IVA o ritenute quando la crisi di liquidità non è imputabile all’imprenditore e quando sono stati prioritariamente pagati i dipendenti . In sede civile e tributaria, la crisi di liquidità può costituire un elemento per dimostrare la diligenza, ma non esclude l’obbligo di pagamento delle imposte. È però un dato importante nelle istanze di rateazione o nei piani di ristrutturazione. - Cos’è l’azione revocatoria e quando si applica?
L’azione revocatoria (artt. 2901 c.c. e 66 L.F., ora art. 166 CCII) consente ai creditori di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore che pregiudicano la garanzia del credito. Si applica anche agli atti di segregazione patrimoniale, come il fondo patrimoniale o il trust, quando sono stati costituiti per frodare i creditori. Occorre quindi pianificare questi strumenti in tempi non sospetti. - Cosa succede se il liquidatore non paga le imposte?
Secondo l’art. 36 DPR 602/1973, il liquidatore risponde con il proprio patrimonio se distribuisce beni ai soci senza pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni . Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la responsabilità non discende automaticamente dall’avviso di accertamento: è necessario un atto motivato e la prova della distribuzione . - Un amministratore può tutelarsi con un’assicurazione?
Sì. Le polizze di responsabilità civile per amministratori (D&O) coprono i danni derivanti da colpa lieve o grave commessi nell’esercizio della funzione. Non coprono gli atti dolosi, ma sono uno strumento utile per sostenere le spese di difesa e i risarcimenti. - Qual è la differenza tra azione sociale e azione dei creditori?
L’azione sociale (art. 2393 c.c.) è promossa dalla società o dai soci e mira a risarcire il danno arrecato alla società stessa; l’eventuale risarcimento rientra nel patrimonio sociale. L’azione dei creditori (art. 2394 c.c.) è autonoma e mira a reintegrare il patrimonio sociale a garanzia dei creditori . - Come si calcola il danno in una causa di responsabilità?
L’art. 2486 c.c. prevede criteri presuntivi: il danno è pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento della cessazione della carica e quello esistente alla data della causa di scioglimento, al netto dei costi necessari . L’amministratore può dimostrare un danno diverso o l’assenza di nesso causale. - È possibile difendersi dall’accusa di bancarotta documentale se si è amministratore solo formale?
Sì, ma occorre dimostrare di aver esercitato il potere di vigilanza e di non aver concorso nel reato. La Cassazione (sent. 40239/2025) ha annullato la condanna di un amministratore che era solo prestanome, precisando che occorre provare la consapevolezza dello scopo illecito e l’omesso esercizio dei poteri di vigilanza . - Cosa comporta l’amministratore di fatto?
Chi gestisce la società in modo continuativo senza investitura formale è considerato amministratore di fato e risponde al pari dell’amministratore di diritto. L’art. 2639 c.c. estende le qualifiche soggettive dei reati societari a tali soggetti . - Si può costituire un trust per proteggere i beni dalla responsabilità?
Sì, un trust costituito per finalità legittime può segregare i beni. Tuttavia, se è istituito poco prima della crisi o per sottrarre beni ai creditori, rischia di essere revocato. È essenziale il consiglio di un professionista esperto e la trasparenza nell’atto istitutivo. - Che cosa sono le “misure protettive” della composizione negoziata?
Nel procedimento di composizione negoziata (artt. 18-22 CCII), il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e conservative dei creditori per il tempo necessario a condurre le trattative. Ciò consente di negoziare un accordo senza subire pignoramenti. - Quali sono i rischi per gli amministratori che approvano bilanci inattendibili?
La presentazione di bilanci non veritieri costituisce mala gestio e può determinare responsabilità verso la società, i soci e i creditori. La Cassazione ha precisato che la rappresentazione inattendibile del bilancio è una fonte autonoma di responsabilità per gli amministratori . L’obbligo di verità impone di iscrivere perdite e passività senza artifici; diversamente, gli amministratori possono essere chiamati a risarcire i danni. - Esiste un termine di prescrizione per le azioni di responsabilità?
L’azione sociale ex art. 2393 c.c. si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell’amministratore . L’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. si prescrive anch’essa in cinque anni dalla cessazione. Le azioni individuali dei soci e dei terzi sono soggette ai termini ordinari (cinque o dieci anni a seconda del diritto violato). Nelle procedure concorsuali, l’azione spetta al curatore ex art. 255 CCII . - Cosa accade se un amministratore si dimette prima della crisi?
Le dimissioni non liberano automaticamente dalle responsabilità per fatti commessi durante il mandato. Le azioni di responsabilità possono essere esercitate per fatti anteriori alla cessazione entro il termine di prescrizione. È opportuno redigere una relazione di fine mandato che illustri la situazione patrimoniale e le decisioni assunte, per dimostrare l’adempimento dei doveri. - È possibile impugnare un provvedimento cautelare come il fermo amministrativo?
Sì. Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati può essere impugnato dinanzi al giudice tributario o al giudice ordinario per difetto di motivazione o violazione dei presupposti di legge. È consigliabile agire tempestivamente per evitare la vendita del bene. - Un socio non amministratore può essere ritenuto responsabile?
Sì, in determinate circostanze. La Corte d’Appello di Bologna nel 2024 ha affermato che anche gli amministratori privi di deleghe rispondono per omesso controllo: chi accetta la carica deve vigilare e intervenire quando emergono condotte irregolari . Pertanto i soci che assumono cariche gestorie, anche senza deleghe operative, devono essere consapevoli dei rischi. - Cosa succede se la società non ha nominato un liquidatore?
In assenza di liquidatore, gli amministratori in carica assumono gli obblighi di liquidazione. Se ripartiscono beni ai soci senza pagare le imposte, rispondono personalmente ai sensi dell’art. 36 DPR 602/1973 . - Conviene sempre impugnare gli atti impositivi?
Non sempre. Occorre valutare i costi e i benefici. In alcuni casi la rottamazione o la definizione agevolata consentono di chiudere il debito con sconti significativi. Tuttavia, se l’atto presenta vizi gravi o somme manifestamente infondate, è opportuno impugnare per ottenere l’annullamento totale.
Simulazioni pratiche e casi reali
Per comprendere meglio le dinamiche della responsabilità e della tutela patrimoniale, si presentano due esempi realistici.
Caso 1 – Amministratore che prosegue l’attività in perdita
La società Alfa S.r.l. chiude l’esercizio 2023 con un patrimonio netto negativo (–100.000 €) a causa di perdite ingenti. Gli amministratori non convocano l’assemblea né adottano un piano di risanamento, ma continuano ad assumere debiti commerciali per finanziare la produzione. Alla fine del 2024 il passivo aumenta di altri 200.000 €. Nel 2025 i creditori agiscono in giudizio ex art. 2476 c.c. sostenendo che gli amministratori hanno aggravato la situazione.
Analisi:
- Violazione degli obblighi di conservazione: dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento (perdita del capitale), gli amministratori avrebbero dovuto limitarsi alla gestione conservativa e convocare l’assemblea .
- Mala gestio: la prosecuzione dell’attività senza piano credibile integra mala gestio .
- Calcolo del danno: il danno presunto è pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento della causa di scioglimento (–100.000 €) e quello al momento della cessazione (–300.000 €), pari a 200.000 €. Gli amministratori dovrebbero risarcire la società salvo prova contraria.
Possibili difese:
- Dimostrare che i debiti contratti erano necessari per salvare l’impresa e che esisteva un piano industriale ragionevole.
- Provare che le perdite sono derivate da eventi straordinari (ad esempio, pandemia, crisi energetica) e che la prosecuzione era nell’interesse della società.
- Verbalizzare il dissenso e l’intervento dell’amministratore non consenziente .
Caso 2 – Liquidatore che riceve un atto di recupero ex art. 36 DPR 602/1973
La società Beta S.p.A. viene posta in liquidazione nel 2022. Il liquidatore paga tutti i creditori erariali tranne un avviso di accertamento IVA di 50.000 € attualmente pendente in contenzioso. Nel 2024, con sentenza definitiva sfavorevole, l’Agenzia delle Entrate emette un atto di recupero ex art. 36 nei confronti del liquidatore. L’atto si basa sull’avviso di accertamento senza indicare l’avvenuta distribuzione di beni.
Analisi:
- Necessità dell’atto motivato: l’atto di recupero deve indicare i presupposti della responsabilità (ripartizione del patrimonio, mancato pagamento delle imposte). L’avviso di accertamento non basta .
- Responsabilità del liquidatore: il liquidatore risponde solo se, dopo aver pagato i creditori, distribuisce beni ai soci senza considerare l’imposta .
- Difesa: il liquidatore può impugnare l’atto per difetto di motivazione e dimostrare che non ha effettuato la distribuzione; in caso di eventuale distribuzione, può dimostrare che l’ammontare dei beni era insufficiente a coprire l’intero debito.
Strategia:
- Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo l’illegittimità dell’atto.
- Produrre documenti che attestino l’ordine dei pagamenti durante la liquidazione.
- Valutare la possibilità di una definizione agevolata del contenzioso se gli importi sono contenuti.
Conclusione
La legislazione e la giurisprudenza italiane tracciano un quadro sempre più rigoroso in materia di responsabilità degli amministratori e di tutela del patrimonio. L’autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata e per azioni offre una protezione importante, ma non assoluta: l’amministratore risponde personalmente quando viola i propri doveri, non predispone assetti adeguati, aggrava il dissesto o distrugge le scritture contabili. Le norme richiamate – dagli articoli 2392, 2476, 2486 e 2086 c.c. fino all’art. 36 DPR 602/1973 e al Codice della crisi d’impresa – mostrano che la violazione di specifici obblighi può portare all’“insorgere del debito personale”.
Al tempo stesso l’ordinamento offre numerosi strumenti di difesa: dall’azione di impugnazione e dalla sospensione degli atti esecutivi ai piani di ristrutturazione, dai fondi patrimoniali ai trust, dalle polizze D&O alla composizione negoziata della crisi. La prevenzione – mediante adeguati assetti, controllo dei conti e separazione del patrimonio familiare – rappresenta la migliore strategia per evitare l’aggressione del patrimonio personale.
Agire tempestivamente è essenziale. È opportuno rivolgersi a professionisti esperti che possano analizzare la situazione, individuare i rischi e proporre le soluzioni più idonee, anche ricorrendo agli strumenti di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza personalizzata mirata a proteggere il patrimonio e a gestire il contenzioso con l’amministrazione finanziaria e i creditori. Con competenza tecnica, esperienza giudiziale e conoscenza delle procedure concorsuali, lo Studio Monardo può intervenire per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle, tutelando i beni familiari e permettendo al debitore di ripartire.
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