Introduzione
La disciplina dei patrimoni destinati introdotta dal codice civile consente alle società di capitali di separare una parte del proprio patrimonio per la realizzazione di uno specifico affare. Tale tecnica di segregazione patrimoniale può essere un potente strumento di pianificazione e tutela ma, se gestita male, comporta rischi significativi per gli amministratori e per i creditori. In un contesto economico caratterizzato da incertezze e sovraindebitamento crescenti, conoscere il funzionamento dei patrimoni destinati diventa essenziale per imprenditori, professionisti e contribuenti che desiderino contenere i rischi ed utilizzare in modo corretto un istituto complesso ma potenzialmente vantaggioso.
In questo articolo verranno analizzate, con taglio giuridico‑divulgativo e pratico, le disposizioni normative e i più recenti orientamenti giurisprudenziali riguardanti i patrimoni destinati ex art. 2447‑bis c.c. e seguenti. Verrà spiegato passo per passo come costituire un patrimonio destinato, quali sono i limiti e gli adempimenti, quali strategie difensive può utilizzare il debitore in caso di contestazioni e quali alternative (rottamazioni fiscali, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, ecc.) possono essere più vantaggiose in determinati contesti.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’esperienza maturata in anni di assistenza a imprese e privati, l’Avv. Monardo offre consulenze complete che vanno dall’analisi degli atti alla redazione di ricorsi e memorie, dalla sospensione di procedure esecutive e fiscali a trattative con creditori e Agenzia delle Entrate, fino alla predisposizione di piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Lo scopo di questo articolo è duplice: fornire al lettore tutte le informazioni necessarie sui patrimoni destinati e mostrare come l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente chi si trova a dover gestire un affare complesso o a difendersi da pretese creditorie e fiscali. Se dopo la lettura desideri una valutazione personalizzata del tuo caso, puoi contattare direttamente l’Avv. Monardo; il suo team saprà analizzare la documentazione, individuare possibili irregolarità e proporre la strategia più idonea.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La base normativa: articoli 2447‑bis e seguenti c.c.
L’istituto del patrimonio destinato è stato introdotto nel 2003 con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003). L’art. 2447‑bis c.c. prevede due modelli di patrimoni destinati:
- Patrimonio destinato ad uno specifico affare (modello “operativo”): la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare . In questo caso una porzione dei beni e dei rapporti della società viene separata dal resto del patrimonio sociale per la realizzazione dell’affare, con un limite quantitativo: il valore complessivo dei patrimoni destinati non può superare il 10 % del patrimonio netto della società .
- Finanziamento di destinazione (modello “finanziario”): la società può convenire nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare che i proventi dell’affare o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento . In questa seconda ipotesi non si isola un comparto patrimoniale, ma si vincolano i flussi di cassa derivanti dall’affare al rimborso dei finanziatori.
L’interpretazione del termine “specifico affare” comprende sia singoli atti giuridici sia rami di attività d’impresa . Ai sensi dell’art. 2447‑bis comma 1, la costituzione di patrimoni destinati non può riguardare attività riservate da leggi speciali e non può superare complessivamente il 10 % del patrimonio netto .
Per completare il quadro normativo occorre esaminare le disposizioni successive:
- Art. 2447‑ter – La deliberazione costitutiva deve indicare l’affare, i beni e i rapporti giuridici compresi, il piano economico‑finanziario, gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo e partecipazione ai risultati, la possibilità di emettere strumenti finanziari e la nomina del revisore . Salvo diversa previsione statutaria, la deliberazione è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta .
- Art. 2447‑quater – La deliberazione costitutiva deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese; i creditori sociali anteriori possono opporsi entro sessanta giorni . In presenza di opposizione, il tribunale può autorizzare l’operazione solo se la società presta idonea garanzia .
- Art. 2447‑quinquies – Decorso il termine per le opposizioni, i creditori sociali non possono far valere diritti sul patrimonio destinato né sui frutti o proventi, salvo che per la parte spettante alla società . Le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare sono soddisfatte esclusivamente con il patrimonio destinato, salvo responsabilità illimitata prevista dalla deliberazione . Gli atti compiuti in relazione all’affare devono menzionare l’esistenza del vincolo, altrimenti la società risponde con il proprio patrimonio residuo .
- Art. 2447‑sexies – Gli amministratori devono tenere separati i libri contabili relativi allo specifico affare e, in caso di emissione di strumenti finanziari, un apposito libro degli strumenti .
- Art. 2447‑septies – I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale; per ogni patrimonio si redige un rendiconto separato allegato al bilancio . La nota integrativa deve illustrare le voci patrimoniali, i criteri di imputazione dei costi/ricavi e il regime di responsabilità .
- Art. 2447‑octies – Per ogni categoria di strumenti finanziari emessi nell’ambito del patrimonio destinato l’assemblea speciale dei possessori delibera sulla nomina dei rappresentanti comuni, sulla costituzione di un fondo spese, sulle modifiche dei diritti, sulle transazioni e rinunce . Si applicano le norme sulle assemblee degli obbligazionisti .
- Art. 2447‑novies – Alla realizzazione o all’impossibilità dell’affare gli amministratori redigono un rendiconto finale depositato nel registro delle imprese; se le obbligazioni non sono state integralmente soddisfatte, i creditori possono richiedere la liquidazione e si applicano le norme sulla liquidazione della società . I diritti dei creditori previsti dall’art. 2447‑quinquies restano comunque salvi .
Oltre al codice civile, la riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha previsto la revocabilità degli atti che incidono sul patrimonio destinato. L’art. 167 del Codice della crisi stabilisce che gli atti che incidono su un patrimonio destinato sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società e il terzo conosce lo stato d’insolvenza . Questa norma ricalca il vecchio art. 67‑bis l.fall. ed è stata confermata dopo il correttivo del 2020. Di conseguenza, qualunque atto dispositivi compiuto su beni destinati a uno specifico affare può essere oggetto di revocatoria se priva il patrimonio generale delle garanzie per i creditori e vi è la consapevolezza dello stato d’insolvenza .
Evoluzione storica e ratio legis
Prima della riforma del 2003 non esisteva nel diritto italiano un istituto specifico che consentisse alle società di limitare la responsabilità a un’operazione senza costituire un’entità distinta. Le società potevano ricorrere alla creazione di una società veicolo o al conferimento di un ramo d’azienda in una controllata, con costi elevati e tempi lunghi, oppure potevano utilizzare strumenti di derivazione anglosassone come il trust. Il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre nel codice civile un istituto idoneo a “limitare il rischio d’impresa nello svolgimento di uno specifico affare” . Le relazioni al D.Lgs. 6/2003 (che ha inserito gli artt. 2447‑bis e seguenti) sottolineano che la disciplina dei patrimoni destinati consente alle società di isolare un segmento patrimoniale per la realizzazione di un progetto senza dover sostenere i costi di costituzione, gestione e scioglimento di una società separata . La ratio legis è quindi duplice: da un lato incentivare gli investimenti, offrendo ai finanziatori una garanzia circoscritta e trasparente; dall’altro limitare il rischio degli altri creditori della società, i quali vengono informati dell’operazione e possono opporsi se la considerano pregiudizievole .
L’istituto ha analogie con i fondi comuni d’investimento, con le cartolarizzazioni dei crediti (legge 130/1999) e con i patrimoni segregati degli organismi di investimento collettivo, ma presenta importanti differenze: non dà vita a un soggetto autonomo, non richiede l’intervento di un intermediario vigilato e si applica solo alle società per azioni e in accomandita per azioni. In ambito internazionale, strumenti simili sono i ring‑fenced funds del diritto inglese, che permettono alle società di isolare asset e rischi nell’ambito di un unico ente giuridico.
Ulteriori orientamenti giurisprudenziali
Oltre alla sentenza n. 16605/2010 e all’ordinanza n. 18454/2024 citate sopra, la giurisprudenza si è pronunciata su vari profili dell’istituto:
- Cass. 5 luglio 2021, n. 18896 – La Corte ha evidenziato che nel finanziamento di destinazione il finanziatore si espone al rischio dell’affare e può recuperare il capitale solo in relazione ai flussi di cassa positivi. Il patrimonio separato non garantisce il pagamento; pertanto il contratto deve prevedere clausole di rimborso chiare e informative per gli investitori .
- Cass. Sez. Unite 29 febbraio 2012, n. 3075 (sull’atto di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.) – Pur non riferendosi direttamente ai patrimoni destinati, la sentenza ha affermato che l’atto di destinazione produce effetti reali se ricorrono interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. Questo principio è stato richiamato in dottrina per argomentare che il patrimonio destinato realizza un interesse meritevole quando è volto alla realizzazione di un affare definito e non a frodare i creditori.
- Trib. Milano 4 dicembre 2015 – In una controversia relativa a un affare immobiliare, il tribunale ha dichiarato la nullità della deliberazione costitutiva perché non indicava il piano economico‑finanziario e non specificava le modalità di partecipazione dei finanziatori. La sentenza ha confermato l’importanza di rispettare puntualmente gli elementi previsti dall’art. 2447‑ter .
- Cass. 15 gennaio 2016, n. 615 – La Corte ha stabilito che la revocatoria fallimentare può colpire anche gli atti compiuti sul patrimonio destinato se l’atto riduce la garanzia dei creditori e il terzo è a conoscenza dello stato d’insolvenza. Il principio è stato poi codificato nell’art. 167 CCI .
- Cass. 10 maggio 2019, n. 12317 – La Corte, occupandosi di una società che aveva costituito un patrimonio destinato per un progetto di ricerca, ha sottolineato che la mancata tenuta della contabilità separata e l’assenza di un rendiconto allegato al bilancio comportano responsabilità degli amministratori verso i creditori ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.
Questi precedenti evidenziano la centralità della corretta predisposizione degli atti e dell’adempimento degli obblighi contabili. Anche le pronunce di merito confermano che la costituzione di un patrimonio destinato non può essere strumentale alla distrazione di beni o alla frode dei creditori: in caso contrario, l’operazione è nulla o revocabile.
Orientamenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il patrimonio destinato non comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico. La Corte di Cassazione (sent. 15 luglio 2010 n. 16605) ha affermato che il patrimonio separato resta pur sempre riconducibile alla titolarità del soggetto che lo costituisce; ogni atto compiuto nell’interesse del patrimonio deve essere espletato in nome della società, sebbene con imputazione agli effetti del patrimonio separato . Il principio è stato richiamato anche dall’Agenzia delle Entrate, che ribadisce l’unicità del soggetto societario e l’obbligo di adempiere alle formalità fiscali come se si trattasse di un unico ente .
Molto rilevante è l’ordinanza della Corte di Cassazione 5 luglio 2024 n. 18454, che si occupa dei patrimoni separati nelle operazioni di cartolarizzazione. La Corte ha ricordato che nel finanziamento di destinazione, di cui all’art. 2447‑bis lettera b), si può convenire che i proventi dell’affare siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento . Nella motivazione l’ordinanza evidenzia come, analogamente alla cartolarizzazione, anche nel patrimonio destinato il finanziatore “scommette” sulla bontà dell’affare poiché potrà recuperare le somme solo in relazione ai flussi di cassa positivi dell’operazione . La Suprema Corte sottolinea inoltre che il patrimonio separato è allestito per garantire il soddisfacimento degli investitori e il pagamento dei costi dell’operazione, ed esclude che il debitore ceduto possa proporre domande riconvenzionali o opporre eccezioni che incidano sul patrimonio separato . Questi principi, benché formulati con riferimento alla cartolarizzazione, si applicano per analogia ai patrimoni destinati ex art. 2447‑bis.
La stessa ordinanza richiama la sentenza 5 luglio 2021 n. 18896 che aveva già chiarito che nel finanziamento di destinazione i proventi dell’affare sono l’unica garanzia per il finanziatore. È quindi indispensabile per la società predisporre un piano economico‑finanziario congruo e assicurare che i proventi siano effettivamente destinati al rimborso, altrimenti gli obblighi potrebbero ricadere sul patrimonio generale.
Prassi e interpelli dell’Agenzia delle Entrate
L’istituto dei patrimoni destinati ha implicazioni fiscali complesse, soprattutto in materia di IVA e scissione dei pagamenti. Con la risposta a interpello 27/2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società pubblica che, al fine di evitare il ricorso al trust, intendeva costituire un patrimonio destinato per la produzione cinematografica. L’Agenzia ha confermato che il finanziamento avrebbe dovuto essere erogato ai sensi della lettera b) dell’art. 2447‑bis e depositato su un conto con firma congiunta . Nel parere si sottolinea che il regime di segregazione patrimoniale non fa venir meno l’unicità del soggetto societario; pertanto tutte le operazioni connesse al patrimonio destinato devono essere attribuite alla società e soggette alle stesse regole fiscali . L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza della Cassazione secondo cui ogni attività negoziale o processuale riferita al patrimonio separato deve essere espletata in nome del soggetto titolare, pur imputandone gli effetti al patrimonio distinto .
Procedura passo per passo
Valutazione preliminare e scelta del modello
Prima di intraprendere la costituzione di un patrimonio destinato, l’organo amministrativo deve valutare:
- Finalità dell’operazione: il patrimonio destinato è utile quando si desidera limitare la responsabilità della società a un affare particolarmente rischioso o circoscrivere il rimborso dei finanziatori ai proventi dell’affare. È idoneo, ad esempio, per progetti immobiliari, produzione cinematografica, sviluppo di nuovi prodotti o ristrutturazione di debiti con nuovi investitori.
- Modello da utilizzare: la scelta tra modello operativo (separazione di beni) e modello finanziario (destinazione dei proventi) dipende dall’esigenza di vincolare beni e rapporti o solo flussi di cassa. Nel modello operativo occorre rispettare il limite del 10 % del patrimonio netto ; nel modello finanziario, invece, non vi è un tetto massimo ma bisogna definire con precisione i proventi destinati al rimborso e le relative condizioni.
- Impatto fiscale: la separazione patrimoniale non comporta la creazione di un nuovo soggetto; pertanto l’imposizione fiscale (IVA, imposte dirette, imposte di registro) rimane in capo alla società. La disciplina della scissione dei pagamenti può continuare ad applicarsi .
- Compatibilità con le attività riservate: l’art. 2447‑bis vieta la costituzione di patrimoni destinati per attività riservate in base a leggi speciali, come l’attività bancaria o assicurativa. Occorre quindi verificare se l’affare rientra nell’oggetto sociale e non riguarda settori riservati.
Una volta valutate queste condizioni, l’organo amministrativo può procedere alla deliberazione costitutiva.
Deliberazione costitutiva
La costituzione del patrimonio destinato avviene mediante deliberazione dell’organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria. La deliberazione deve contenere gli elementi previsti dall’art. 2447‑ter c.c.:
| Voce richiesta | Contenuto sintetico (art. 2447‑ter c.c.) |
|---|---|
| Affare cui è destinato il patrimonio | Descrizione dettagliata dello specifico affare, con indicazione dell’obiettivo (es. costruzione di un impianto fotovoltaico) . |
| Beni e rapporti giuridici compresi | Elenco dei beni e dei rapporti giuridici che compongono il patrimonio destinato (es. immobili, contratti, crediti) . |
| Piano economico‑finanziario | Piano che dimostri la congruità del patrimonio rispetto all’affare e indichi modalità e regole di impiego, risultati attesi e garanzie ai terzi . |
| Eventuali apporti di terzi e regole di controllo | Modalità di eventuali conferimenti di terzi, controlli sulla gestione e partecipazione ai risultati . |
| Strumenti finanziari di partecipazione | Eventuale emissione di strumenti finanziari e diritti che attribuiscono . |
| Revisione legale | Nomina del revisore legale o società di revisione per la revisione dei conti dell’affare . |
| Regole di rendicontazione | Norme per la rendicontazione dello specifico affare . |
È consigliabile allegare alla deliberazione anche una perizia di stima dei beni destinati e una relazione attestante la sostenibilità del piano; tali documenti possono essere richiesti da banche, investitori o eventuali creditori opponenti.
Deposito e pubblicità
Una volta adottata, la deliberazione deve essere depositata presso il registro delle imprese e iscritta secondo le modalità dell’art. 2436 c.c. . La pubblicazione sul registro delle imprese ha effetti costitutivi in quanto rende opponibile ai terzi la separazione patrimoniale. I creditori sociali anteriori hanno sessanta giorni dalla iscrizione per proporre opposizione se ritengono che la costituzione del patrimonio destinato pregiudichi i loro diritti . L’opposizione deve essere proposta dinanzi al tribunale competente e può essere superata solo se la società presta idonea garanzia (fideiussione bancaria, pegno, ipoteca) a tutela dei creditori opponenti.
In assenza di opposizione o dopo la decisione del tribunale, la deliberazione diventa efficace. Da tale momento decorre la separazione patrimoniale e si attiva il regime di responsabilità previsto dagli articoli successivi.
Gestione del patrimonio destinato
Diritti dei creditori e responsabilità
Decorso il termine per le opposizioni, i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sui beni compresi nel patrimonio destinato né sui frutti o proventi dello specifico affare . L’art. 2447‑quinquies stabilisce che la società risponde delle obbligazioni relative allo specifico affare esclusivamente con il patrimonio destinato, salvo che la deliberazione abbia previsto una responsabilità illimitata . È fondamentale che tutti gli atti relativi all’affare riportino la menzione del vincolo di destinazione; in mancanza di tale menzione la società risponde con il proprio patrimonio residuo .
In presenza di immobili o beni mobili registrati, il vincolo di destinazione deve essere trascritto nei relativi registri per essere opponibile . Qualora siano emessi strumenti finanziari di partecipazione, gli investitori sono portatori di diritti patrimoniali legati esclusivamente all’affare e partecipano alla gestione attraverso assemblee speciali .
Obblighi contabili e rendiconto
La gestione separata richiede una contabilità distinta: gli amministratori devono tenere libri e scritture separati per l’affare, oltre ad un libro per gli strumenti finanziari emessi . Nel bilancio di esercizio i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato devono essere indicati separatamente nello stato patrimoniale ; per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un rendiconto separato allegato al bilancio . La nota integrativa deve illustrare la tipologia di beni, i criteri di imputazione dei costi e il regime di responsabilità .
Alla realizzazione o all’impossibilità dell’affare gli amministratori redigono un rendiconto finale da depositare presso il registro delle imprese . Se le obbligazioni non sono state integralmente soddisfatte, i creditori possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro novanta giorni; si applicano allora le disposizioni sulla liquidazione della società, ma restano salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato .
Rapporti con la crisi d’impresa
L’art. 167 del Codice della crisi prevede che gli atti che incidono su un patrimonio destinato siano revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società e vi sia conoscenza dello stato d’insolvenza . In altre parole, se la società in crisi compie atti di disposizione del patrimonio destinato (alienazioni, concessioni di garanzie) a favore di un creditore, tali atti possono essere oggetto di revocatoria perché riducono le garanzie degli altri creditori. Questo profilo assume rilievo nei piani di ristrutturazione o nelle procedure concorsuali, dove la separazione patrimoniale può essere “aggredita” se il giudice accerta l’intento fraudolento e la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo.
Difese e strategie legali
Impugnazione e sospensione di atti
Dal punto di vista del debitore (o del contribuente), i patrimoni destinati possono rappresentare sia un’opportunità di difesa sia un terreno di contenzioso. Alcune strategie principali:
- Opposizione all’iscrizione della deliberazione: i creditori sociali anteriori possono opporsi entro 60 giorni all’iscrizione della deliberazione costitutiva . L’opposizione è una forma di tutela preventiva per evitare che la segregazione pregiudichi le ragioni di credito; il debitore può farla valere in sede giudiziale argomentando l’incongruità del patrimonio destinato rispetto all’affare o l’eccessiva riduzione delle garanzie generali. Se l’opposizione viene accolta, il giudice può inibire l’operazione o condizionarla alla prestazione di garanzie.
- Impugnazione per violazione dell’art. 2447‑ter: se la deliberazione non contiene tutti gli elementi obbligatori (affare, beni, piano, apporti, strumenti finanziari, revisore, regole di rendicontazione) , può essere impugnata dagli interessati per vizio formale o sostanziale. L’assenza di un piano congruo o di idonee garanzie può essere contestata per evitare che l’affare gravi in modo eccessivo sui creditori o sui soci.
- Azioni di responsabilità contro gli amministratori: gli amministratori sono tenuti a gestire il patrimonio destinato nel rispetto delle regole contabili e di rendicontazione. Se trascurano la separazione contabile, non registrano il vincolo nei registri, non menzionano la destinazione negli atti o distolgono beni e proventi, rispondono personalmente dei danni subiti dalla società e dai creditori. I creditori possono promuovere azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. (responsabilità verso la società e verso i creditori) e chiedere risarcimenti.
- Revocatoria fallimentare e crisi d’impresa: come visto, l’art. 167 CCI rende revocabili gli atti che incidono sul patrimonio destinato quando pregiudicano il patrimonio generale e vi è conoscenza dello stato d’insolvenza . Il debitore può utilizzare l’azione revocatoria per recuperare beni trasferiti indebitamente o garanzie concesse a un finanziatore che abbia abusato del patrimonio separato. È necessario dimostrare che l’atto compiuto su beni destinati ha ridotto il patrimonio a disposizione dei creditori e che il beneficiario era consapevole dello stato d’insolvenza.
- Contestazione fiscale: se l’Agenzia delle Entrate contesta l’applicazione di regimi agevolati o la mancata applicazione della scissione dei pagamenti, la società può difendersi dimostrando la corretta imputazione di costi e ricavi al patrimonio destinato e l’adempimento degli obblighi fiscali. Nel caso dell’interpello 27/2019, la società riteneva che il regime della scissione dei pagamenti non si applicasse agli acquisti per il patrimonio destinato; l’Agenzia ha rigettato tale tesi sostenendo che la segregazione non modifica la soggettività tributaria . Chi si trova in situazioni analoghe dovrà quindi predisporre un’adeguata documentazione contabile e dimostrare la conformità ai chiarimenti di prassi.
Strategie di utilizzo per la ristrutturazione del debito
Un patrimonio destinato può essere impiegato come strumento di ristrutturazione in combinazione con procedure concorsuali e con strumenti alternativi di regolazione della crisi. Alcuni esempi:
- Finanziamento di destinazione per piani di risanamento: nell’ambito di accordi di ristrutturazione o piani attestati, la società può destinare i proventi di un determinato affare al rimborso di nuovi finanziatori. La segregazione dei flussi rende l’operazione più appetibile per i creditori che accettano il piano. Tuttavia, bisogna predisporre un piano finanziario dettagliato e un regime di garanzie che assicuri la sostenibilità, perché l’ordinanza 18454/2024 sottolinea che il finanziatore recupera le somme solo in relazione ai flussi positivi dell’operazione .
- Costituzione di patrimoni destinati per proteggere asset strategici: in fase pre‑crisi, una società può isolare asset strategici (immobili, marchi, rami d’azienda) destinandoli a un affare determinato. In tal modo riduce la possibilità che i creditori generali aggrediscano tali asset. Occorre però rispettare il limite del 10 % del patrimonio netto e valutare l’eventuale revocabilità dell’operazione in caso di futura insolvenza .
- Trasformazione del trust in patrimonio destinato: alcune società utilizzano i patrimoni destinati come alternativa al trust interno. Il vantaggio consiste nel mantenere la titolarità dei beni in capo alla società, evitando i costi e le incertezze del trust. Tuttavia la segregazione è meno impermeabile del trust, poiché non crea un autonomo soggetto giuridico; i beni restano nella titolarità della società e possono essere aggrediti dai creditori del patrimonio destinato.
- Strumenti finanziari partecipativi: se la società intende reperire capitali per lo specifico affare, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2447‑ter lettera e) . Gli investitori partecipano ai risultati dell’affare e hanno diritti modulated dalle assemblee speciali . Ciò consente di attrarre capitali senza aumentare il capitale sociale e senza incidere sui diritti dei soci. La struttura può essere combinata con la cartolarizzazione di crediti, come evidenziato dalla Cassazione 18454/2024.
Ruolo dell’Avv. Monardo
L’Avv. Monardo e il suo team offrono supporto completo nella predisposizione e gestione di patrimoni destinati. Tra le attività più frequenti:
- Analisi preliminare dell’affare e valutazione della convenienza del patrimonio destinato rispetto ad altre soluzioni.
- Predisposizione della deliberazione e della documentazione allegata (piano economico‑finanziario, perizie, contratti). Il team assiste anche nella verifica del rispetto del limite del 10 % del patrimonio netto e nella corretta individuazione dei beni da destinare.
- Assistenza in sede di pubblicità e opposizione, presentando memorie e difendendo la società in caso di contestazioni da parte dei creditori.
- Gestione contabile e fiscale del patrimonio destinato, in collaborazione con i commercialisti dello studio, assicurando l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 2447‑sexies e 2447‑septies c.c. e il corretto trattamento fiscale.
- Difesa in giudizio in caso di revocatoria, azioni di responsabilità o contenzioso fiscale, elaborando strategie basate sui più recenti orientamenti giurisprudenziali e su eventuali definizioni agevolate.
- Integrazione con strumenti di composizione della crisi, come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e sovraindebitamento. La qualifica di Gestore della crisi e di Esperto negoziatore consente all’Avv. Monardo di coordinare procedure ibride in cui un patrimonio destinato viene utilizzato come leva per attrarre nuovi investimenti o per limitare l’esposizione dei creditori.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure da sovraindebitamento
Il patrimonio destinato non è l’unico strumento per gestire situazioni di crisi o per ottenere benefici fiscali. Di seguito vengono sintetizzate alcune alternative che il debitore può valutare insieme all’Avv. Monardo.
Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, tra cui la rottamazione quater (legge di bilancio 2023) e successive riaperture. Queste misure consentono di pagare l’imposta senza sanzioni e interessi e, in alcuni casi, di abbattere notevolmente il debito. Le scadenze vengono periodicamente prorogate; è opportuno consultare sempre la normativa vigente e verificare l’ammissibilità della propria posizione (importo, periodo di riferimento, tipologia di tributo). L’Avv. Monardo assiste i contribuenti nella presentazione delle istanze, nel calcolo delle somme dovute e nella verifica della conformità delle cartelle (prescrizione, nullità della notifica, vizi di motivazione).
Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione dei debiti
Per le imprese in crisi o in procinto di accedere al concordato, la transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall. e ora art. 63 CCI) permette di proporre all’Erario il pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali in cambio dell’adesione al piano. La costituzione di un patrimonio destinato può essere utilizzata come garanzia per l’adempimento degli obblighi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; la separazione patrimoniale dimostra la serietà del piano e rassicura i creditori pubblici. In un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI), la società può proporre ai creditori un piano che preveda l’isolamento di beni destinati alla soddisfazione di determinate classi di creditori, in modo simile alla lettera a) dell’art. 2447‑bis.
Piani del consumatore e sovraindebitamento
Per le persone fisiche e i piccoli imprenditori sovraindebitati, la legge 3/2012 (oggi integrata nel Codice della crisi) consente di presentare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti. In tali procedure l’Avv. Monardo agisce come Gestore della crisi da sovraindebitamento, redige la proposta e assiste il debitore nella trattativa con i creditori. Anche in questo contesto la segregazione di alcuni beni (tramite patrimoni destinati o atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.) può facilitare l’adesione dei creditori perché i beni isolati costituiscono garanzia specifica per l’adempimento del piano.
Esdebitazione e Fresh Start
Al termine delle procedure di sovraindebitamento o di fallimento, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui. L’istituto dei patrimoni destinati non determina automaticamente l’esdebitazione, ma la corretta gestione di un patrimonio destinato durante la procedura può dimostrare la buona fede del debitore e agevolare la concessione del beneficio.
Errori comuni e consigli pratici
Nonostante i vantaggi, la costituzione di un patrimonio destinato può rivelarsi un boomerang se non gestita correttamente. Ecco alcuni errori frequenti da evitare:
- Superare il limite del 10 % del patrimonio netto: la norma è tassativa; la costituzione di patrimoni destinati per un valore superiore al 10 % del patrimonio netto è nulla . È quindi indispensabile calcolare correttamente il patrimonio netto e considerare l’insieme dei patrimoni destinati già costituiti .
- Omettere l’indicazione dei beni e del piano: la deliberazione costitutiva deve contenere tutti gli elementi richiesti; in mancanza di tali indicazioni i creditori possono contestare la validità dell’operazione .
- Non registrare il vincolo nei registri pubblici: se nel patrimonio sono compresi immobili o beni mobili registrati, il vincolo deve essere trascritto nei registri per essere opponibile . La mancata trascrizione impedisce ai terzi di riconoscere la separazione e vanifica la tutela.
- Non menzionare il vincolo negli atti: ogni atto relativo al patrimonio destinato deve indicare espressamente il vincolo; altrimenti la società risponde con il proprio patrimonio residuo . È buona pratica inserire clausole specifiche nei contratti, nelle fatture e nelle comunicazioni commerciali.
- Gestione contabile confusa: l’assenza di contabilità separata rende impossibile dimostrare la congruità del piano e può comportare responsabilità per gli amministratori. È necessario tenere libri distinti e redigere un rendiconto separato .
- Sottovalutare la revocabilità degli atti in caso di crisi: gli atti che incidono sul patrimonio destinato possono essere revocati se pregiudicano il patrimonio della società e sono compiuti in stato d’insolvenza . Occorre quindi valutare attentamente gli effetti sulla solvibilità e documentare la buona fede.
Consigli operativi
- Coinvolgere professionisti esperti: la complessità del regime impone la consulenza di avvocati e commercialisti specializzati in diritto societario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare che assiste sia nella predisposizione degli atti sia nella loro attuazione concreta.
- Predisporre un piano dettagliato: oltre a essere obbligatorio, il piano economico‑finanziario è lo strumento con cui convincere investitori e creditori della serietà dell’affare. Il piano deve analizzare flussi di cassa, rischi, tempi di realizzazione e garanzie.
- Monitorare l’andamento dell’affare: la società deve verificare periodicamente che i proventi destinati siano sufficienti al rimborso e che non vi siano scostamenti significativi dal piano. Se emergono criticità, occorre intervenire tempestivamente (es. rimodulando il finanziamento, rinegoziando con i creditori o modificando l’affare).
- Documentare tutte le operazioni: ogni movimento di fondi, incasso o spesa deve essere documentato in modo da rendere agevole la redazione del rendiconto e la difesa in caso di contestazioni fiscali o civili.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali articoli e contenuto
| Articolo | Argomento essenziale | Punti chiave |
|---|---|---|
| 2447‑bis c.c. | Definizione di patrimoni destinati | Due modelli: patrimonio “operativo” (separazione di beni) e patrimonio “finanziario” (destinazione dei proventi); limite del 10 % del patrimonio netto; divieto per attività riservate . |
| 2447‑ter c.c. | Deliberazione costitutiva | Indicazione dell’affare, beni, piano economico‑finanziario, apporti terzi, strumenti finanziari, revisore legale e regole di rendicontazione . |
| 2447‑quater c.c. | Pubblicità e opposizioni | Deposito della deliberazione nel registro delle imprese; opposizione dei creditori entro 60 giorni; possibilità di prestare garanzia . |
| 2447‑quinquies c.c. | Diritti dei creditori | Esclusione dei creditori sociali dai beni e proventi del patrimonio destinato; responsabilità limitata ai beni destinati; obbligo di menzionare il vincolo negli atti . |
| 2447‑sexies c.c. | Contabilità separata | Tenuta di libri e scritture contabili separati e, se del caso, libro degli strumenti finanziari . |
| 2447‑septies c.c. | Bilancio e rendiconto | Indicazione separata nello stato patrimoniale, redazione di rendiconto separato, illustrazione nella nota integrativa . |
| 2447‑octies c.c. | Assemblee speciali | Diritti dei possessori di strumenti finanziari e funzioni delle assemblee speciali . |
| 2447‑novies c.c. | Rendiconto finale | Deposito del rendiconto finale e liquidazione del patrimonio in caso di mancata soddisfazione delle obbligazioni . |
| Art. 167 CCI (già art. 67‑bis l.fall.) | Revocatoria | Gli atti che incidono su un patrimonio destinato sono revocabili se pregiudicano il patrimonio della società e vi è conoscenza dello stato d’insolvenza . |
Tabella 2 – Fasi procedurali e termini
| Fase | Normativa di riferimento | Termini | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Valutazione e decisione | Art. 2447‑bis c.c. | Nessun termine fisso | La società valuta la convenienza e sceglie il modello (operativo o finanziario). |
| Deliberazione costitutiva | Art. 2447‑ter c.c. | Contenuti obbligatori | Deve indicare affare, beni, piano, apporti, strumenti, revisore e regole di rendicontazione . |
| Deposito e pubblicità | Art. 2447‑quater c.c. | Entro 30 giorni dalla deliberazione | La deliberazione è depositata nel registro delle imprese e iscritta; da quel momento decorre il termine per le opposizioni . |
| Opposizione dei creditori | Art. 2447‑quater c.c. | 60 giorni dall’iscrizione | I creditori sociali anteriori possono opporsi; il tribunale può richiedere garanzie . |
| Efficacia della separazione | Art. 2447‑quinquies c.c. | Decorso il termine per le opposizioni | I creditori non possono aggredire i beni del patrimonio destinato; la responsabilità è limitata . |
| Gestione contabile | Artt. 2447‑sexies e 2447‑septies c.c. | Durante l’affare | Tenuta di libri separati; redazione di rendiconto separato e indicazione nello stato patrimoniale . |
| Conclusione dell’affare | Art. 2447‑novies c.c. | Alla realizzazione o impossibilità | Si redige il rendiconto finale; i creditori possono richiedere liquidazione entro 90 giorni . |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici
| Strumento/azione | Requisiti | Benefici per il debitore | Limiti/Rischi |
|---|---|---|---|
| Opposizione alla costituzione | Creditori anteriori all’iscrizione; deposito del ricorso entro 60 giorni | Possibilità di bloccare o condizionare la segregazione; tutela delle garanzie | Richiede dimostrare un pregiudizio concreto e può essere respinta dal tribunale se la società offre garanzie adeguate. |
| Impugnazione per vizi formali | Mancanza di elementi obbligatori nella deliberazione | Annullamento o invalidità della deliberazione; possibilità di rinegoziare condizioni | La società può sanare i vizi con una nuova deliberazione; non sempre vi è interesse ad agire. |
| Revocatoria (art. 167 CCI) | Atto che incide sul patrimonio destinato, pregiudizio per il patrimonio della società, conoscenza dell’insolvenza | Recupero di beni o garanzie indebitamente trasferiti; riequilibrio tra i creditori | Onere probatorio elevato; termini e decadenze tipici delle azioni revocatorie. |
| Azioni di responsabilità | Comportamento negligente o doloso degli amministratori (mancata contabilizzazione, distrazione) | Risarcimento del danno e sanzioni per gli amministratori; eventuale restituzione ai creditori | Procedura complessa, richiede prova del danno e del nesso causale; tempi lunghi. |
| Definizioni agevolate | Adesione a rottamazioni o transazioni fiscali, rispetto dei requisiti di legge | Riduzione del debito e delle sanzioni; sospensione di procedure esecutive | Necessità di rispettare le scadenze; perdita dei benefici in caso di mancato pagamento; non tutte le posizioni sono ammissibili. |
| Piani del consumatore / accordi di ristrutturazione | Sovraindebitamento o crisi d’impresa; proposta di piano ai creditori | Possibilità di pagamento parziale e dilazionato; esdebitazione al termine | Richiedono l’approvazione del tribunale o dei creditori; necessità di un professionista qualificato. |
| Strumenti finanziari partecipativi | Previsione nella deliberazione e nelle assemblee speciali | Raccolta di capitali senza incrementare il capitale sociale; coinvolgimento degli investitori nei risultati | Complessità nella gestione delle assemblee speciali; rischio di conflitti con i soci ordinari. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è un patrimonio destinato?
È una porzione del patrimonio di una società per azioni o in accomandita per azioni che viene separata e vincolata alla realizzazione di uno specifico affare. La separazione può riguardare beni e rapporti giuridici (modello operativo) o soltanto i proventi dell’affare destinati al rimborso di un finanziamento (modello finanziario) .
2. A quali società si applica la disciplina?
L’istituto è previsto per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni. Le società a responsabilità limitata non possono costituire patrimoni destinati, ma possono utilizzare strumenti alternativi come i trust o gli atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.
3. Qual è il limite di valore dei patrimoni destinati?
Il valore complessivo dei patrimoni destinati non può superare il 10 % del patrimonio netto della società . Per determinare questo limite occorre considerare anche i patrimoni eventualmente già costituiti .
4. Come si costituisce un patrimonio destinato?
È necessaria una deliberazione dell’organo amministrativo (o dell’assemblea, se previsto dallo statuto) che indichi l’affare, i beni e i rapporti inclusi, il piano economico‑finanziario, gli apporti di terzi, eventuali strumenti finanziari, il revisore e le regole di rendicontazione . La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese .
5. I creditori possono opporsi alla costituzione?
Sì. I creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione entro 60 giorni . In caso di opposizione, il tribunale può sospendere l’efficacia della deliberazione o autorizzarla previa prestazione di garanzia.
6. Quali beni possono essere inclusi?
Possono essere destinati beni mobili, immobili, crediti, contratti e ogni rapporto giuridico necessario alla realizzazione dello specifico affare. Non è consentito utilizzare il patrimonio destinato per attività riservate dalla legge (es. attività bancaria, assicurativa) .
7. Il patrimonio destinato è un soggetto distinto?
No. Il patrimonio separato resta comunque nella titolarità della società; non nasce una nuova persona giuridica. La Cassazione ha chiarito che ogni atto deve essere compiuto in nome della società, con imputazione degli effetti al patrimonio separato .
8. Qual è la responsabilità per le obbligazioni dell’affare?
Di regola la società risponde solo nei limiti del patrimonio destinato . Tuttavia la deliberazione può prevedere responsabilità illimitata della società per le obbligazioni relative all’affare; in tal caso l’impegno deve essere indicato nel bilancio .
9. Cosa succede se gli atti relativi all’affare non menzionano il vincolo?
Se un contratto, una fattura o una scrittura non contiene l’indicazione del vincolo di destinazione, la società risponde con il proprio patrimonio residuo . È quindi essenziale inserire sempre la clausola che richiama il patrimonio destinato.
10. Come vengono gestiti i flussi di cassa?
Gli amministratori devono tenere un sistema contabile separato e un rendiconto distinto; i flussi di cassa legati all’affare devono essere gestiti tramite conti correnti segregati e destinati esclusivamente all’affare . Nel finanziamento di destinazione, i proventi sono destinati al rimborso del finanziamento .
11. È possibile emettere strumenti finanziari?
Sì. La deliberazione può prevedere l’emissione di strumenti finanziari di partecipazione all’affare e definire i diritti attribuiti agli investitori . Gli investitori partecipano tramite assemblee speciali che deliberano sulle questioni di loro interesse .
12. Cosa accade quando l’affare è concluso?
Gli amministratori redigono un rendiconto finale e lo depositano nel registro delle imprese . Se le obbligazioni non sono state soddisfatte, i creditori possono richiedere la liquidazione del patrimonio destinato; in tal caso si applicano le norme sulla liquidazione della società .
13. Gli atti possono essere revocati?
Sì. L’art. 167 del Codice della crisi (già art. 67‑bis l.fall.) prevede che gli atti che incidono su un patrimonio destinato sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società e il terzo conosce lo stato d’insolvenza . La revocatoria è uno strumento di tutela dei creditori in caso di crisi.
14. Un patrimonio destinato tutela sempre i beni da pignoramenti?
No. I creditori della società non possono aggredire il patrimonio destinato, ma i creditori sorti dallo specifico affare possono agire sui beni destinati . Inoltre, in caso di violazione delle formalità (mancata trascrizione, mancata menzione del vincolo) i beni possono essere aggrediti dai creditori generali.
15. È possibile modificare o estinguere il patrimonio destinato?
La deliberazione costitutiva può prevedere clausole che consentono la modifica o l’estinzione anticipata del patrimonio destinato. In ogni caso, l’estinzione può avvenire alla realizzazione dell’affare, alla sopravvenuta impossibilità o in caso di fallimento della società, seguendo la procedura prevista dall’art. 2447‑novies .
16. Come interagisce con la transazione fiscale?
Il patrimonio destinato può essere utilizzato come garanzia nell’ambito di una transazione fiscale o di un accordo di ristrutturazione; i proventi dell’affare possono essere destinati al pagamento dei debiti tributari. È tuttavia necessario concordare il piano con l’Agenzia delle Entrate e rispettare i criteri indicati nelle circolari di prassi.
17. I patrimoni destinati sono utili per le start‑up innovative?
Sì. Per le start‑up che vogliono sviluppare un progetto ad alto rischio senza compromettere l’intero capitale sociale, un patrimonio destinato permette di isolare il rischio e attrarre investitori tramite strumenti finanziari partecipativi. La presenza di un piano economico‑finanziario solido è fondamentale per convincere i finanziatori.
18. Quali sono gli aspetti da considerare nella scelta tra patrimonio destinato e trust?
Il trust comporta il trasferimento della proprietà al trustee e crea un autonomo soggetto giuridico; offre maggiore segregazione ma è più costoso e complesso. Il patrimonio destinato, invece, mantiene i beni nella titolarità della società e richiede il rispetto di limiti quantitativi e formali. La scelta dipende dall’obiettivo: protezione totale (trust) o gestione di un progetto specifico con responsabilità limitata (patrimonio destinato).
19. I patrimoni destinati sono compatibili con le procedure di concordato preventivo?
Sì. Un patrimonio destinato può essere inserito in un concordato preventivo come strumento per reperire nuova finanza o per garantire il pagamento di determinate classi di creditori. È necessario coordinare la disciplina del concordato con quella dell’art. 2447‑bis e prevedere eventuali revocatorie in caso di insolvenza.
20. Quali sanzioni scattano in caso di violazioni?
La violazione degli obblighi di separazione contabile o di trascrizione può comportare responsabilità civile degli amministratori e potenzialmente sanzioni fiscali. Se gli amministratori omettono la menzione del vincolo, la società risponde con il proprio patrimonio residuo . In situazioni di crisi, gli atti irregolari possono essere revocati .
Responsabilità degli organi sociali e sanzioni
La costituzione e la gestione dei patrimoni destinati comportano un aumento della responsabilità degli organi sociali, perché la società continua a rimanere l’unico soggetto giuridico titolare dei beni destinati e deve garantire la corretta segregazione contabile e giuridica. Gli amministratori devono seguire rigorosamente le prescrizioni della legge:
- Deliberazione e deposito: la deliberazione deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 2447‑ter c.c. – in particolare l’indicazione dello specifico affare, la descrizione dei beni e dei rapporti destinati, il piano economico‑finanziario, gli apporti di terzi, le categorie di strumenti finanziari, il revisore e le regole di rendicontazione . L’omissione di uno solo di questi elementi può determinare l’annullabilità della deliberazione e la responsabilità per i danni che ne derivano.
- Pubblicità e opposizione: la deliberazione va iscritta nel registro delle imprese . Solo dopo l’iscrizione ha effetto verso i terzi e decorre il termine di 60 giorni per l’opposizione dei creditori . Se gli amministratori omettono il deposito o lo effettuano tardivamente, i creditori possono sostenere che il patrimonio non è opponibile e agire sui beni destinati.
- Tenuta dei registri e del rendiconto: gli amministratori devono istituire contabilità separate per ciascun patrimonio destinato . Nel bilancio di esercizio devono indicare separatamente i beni e i rapporti destinati e allegare un rendiconto separato , indicando la responsabilità illimitata se prevista . La mancata tenuta di questa documentazione può integrare una violazione dell’art. 2621 c.c. (falsità nelle comunicazioni sociali) e generare responsabilità civile verso i creditori.
- Menzione del vincolo: in tutti gli atti, contratti e fatture relativi all’affare deve essere menzionato il vincolo di destinazione. Se la menzione manca, la società risponde con il patrimonio ordinario . È compito degli amministratori e dei procuratori vigilare affinché la menzione sia apposta, anche nelle comunicazioni con le controparti.
- Rendiconto finale e liquidazione: alla conclusione o all’impossibilità dell’affare gli amministratori devono redigere un rendiconto finale e depositarlo . I creditori del patrimonio destinato possono proporre opposizione e chiedere la liquidazione . Un ritardo o l’omissione della liquidazione può tradursi in responsabilità per gli amministratori e nel loro obbligo di risarcire i creditori insoddisfatti.
- Ruolo del collegio sindacale e del revisore: la deliberazione costitutiva deve designare un revisore legale o una società di revisione con il compito di controllare il patrimonio destinato. Il collegio sindacale (o l’organo di controllo nei modelli monistici e dualistici) vigila sul rispetto delle regole contabili e segnala eventuali irregolarità. La Cassazione ha affermato che la mancata segnalazione di irregolarità relative alla gestione di un patrimonio destinato può integrare responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.
La violazione delle disposizioni sulla separazione patrimoniale e sulla pubblicità può comportare sanzioni. In primo luogo, la società perde il beneficio della limitazione patrimoniale: se non viene menzionato il vincolo, i creditori dell’affare possono agire sul patrimonio generale . In secondo luogo, gli amministratori rispondono dei danni causati alla società e ai creditori per negligenza o mala gestio. Infine, possono essere applicate sanzioni pecuniarie amministrative e, nei casi più gravi (es. distrazione dei beni destinati), il reato di bancarotta fraudolenta.
Creditori e tutela dei terzi
Il sistema dei patrimoni destinati tutela contemporaneamente gli interessi dei creditori sociali, dei creditori dell’affare e degli investitori. Per mantenere l’equilibrio tra le diverse categorie, la legge prevede una serie di garanzie procedurali e sostanziali:
- Opposizione preventiva dei creditori sociali: i creditori anteriori all’iscrizione possono opporsi alla costituzione entro 60 giorni . L’opposizione è una tutela fondamentale perché consente di evitare la riduzione della garanzia patrimoniale generica; in sede di giudizio, i creditori devono dimostrare che la segregazione pregiudica il loro credito e, in caso di accoglimento, il tribunale può sospendere la deliberazione o subordinare la sua efficacia alla prestazione di adeguate garanzie (es. fideiussione o ipoteca).
- Divieto di azione dei creditori sociali sui beni destinati: trascorso il termine per le opposizioni senza rilievi, i creditori sociali non possono aggredire i beni compresi nel patrimonio destinato né i frutti o proventi prodotti dall’affare . Questa regola deroga all’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale universale) e realizza una vera separazione; tuttavia resta la possibilità di agire sui beni generali della società e sui proventi non vincolati.
- Responsabilità limitata per i creditori dell’affare: i creditori sorti nell’ambito dello specifico affare possono soddisfarsi esclusivamente sui beni destinati, salvo che la deliberazione abbia previsto una responsabilità illimitata della società . Tale responsabilità limitata è opponibile solo se il vincolo è menzionato negli atti e trascritto ove occorra; in difetto, il creditore può far valere i propri diritti anche sul patrimonio generale.
- Tutela degli investitori e degli strumenti finanziari: quando la deliberazione prevede l’emissione di strumenti finanziari, gli investitori hanno diritti patrimoniali (partecipazione a utili e perdite) e amministrativi (assemblee speciali) legati all’affare . Essi sono tutelati anche dall’obbligo di rendiconto e dal controllo del revisore; la legge consente di nominare un rappresentante comune per le diverse categorie di strumenti, analogamente a quanto avviene per le obbligazioni .
- Revocatoria e azioni conservative: l’art. 167 CCI (ex art. 67‑bis l.fall.) prevede che gli atti che incidono sul patrimonio destinato e arrecano pregiudizio al patrimonio generale siano revocabili se il terzo conosce lo stato d’insolvenza . La revocatoria si applica sia agli atti gratuiti sia a quelli a titolo oneroso che riducono la garanzia dei creditori, compresi pagamenti e concessioni di garanzie. Questo meccanismo impedisce che la separazione patrimoniale diventi uno strumento di frode.
- Azioni di responsabilità: i creditori possono promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci per violazione dei doveri di diligenza e prudenza nella gestione del patrimonio destinato. Queste azioni mirano a ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di condotte negligenti, ad esempio l’omessa registrazione del vincolo, la mancata tenuta della contabilità separata o la distrazione di beni destinati.
Aspetti fiscali e contabili
Sebbene il patrimonio destinato costituisca una massa autonoma, non dà origine a un nuovo soggetto fiscale. Questa affermazione è stata ribadita da diverse fonti di prassi e giurisprudenza:
- Interpello Agenzia delle Entrate 27/2019: l’amministrazione finanziaria ha precisato che l’istituzione di un patrimonio destinato non determina la nascita di un soggetto diverso dalla società; pertanto continuano ad applicarsi gli obblighi fiscali ordinari, compresa la scissione dei pagamenti per l’IVA . Anche se i flussi dell’affare sono segregati, le imposte sono dovute dalla società che rimane unica titolare dei beni destinati. La Cassazione del 2010 (sentenza 16605) ha confermato che la segregazione non crea una nuova persona giuridica .
- IMU e fondi immobiliari – Cass. 29571/2025: questa pronuncia (resocontata su una rivista accademica) ha affrontato il caso dei fondi comuni di investimento immobiliare, stabilendo che il fondo non è un soggetto distinto ma costituisce patrimonio separato della SGR; di conseguenza l’IMU è dovuta dalla SGR, che risponde con il patrimonio del fondo . Il principio, pur riferito ai fondi, conferma che la separazione patrimoniale incide solo sulla responsabilità verso i terzi, non sulla titolarità dei beni ai fini fiscali.
- Prospetto informativo – Cass. 29736/2024: la Suprema Corte ha chiarito che, quando la società raccoglie capitali tramite strumenti partecipativi legati a patrimoni destinati, deve predisporre un prospetto informativo ai sensi dell’art. 34‑ter del regolamento Consob. Tale obbligo sussiste anche se l’offerta è rivolta agli stessi soci e amministratori; ai fini dell’esenzione, occorre considerare ogni società e ogni affare separatamente . La sentenza evidenzia l’importanza della trasparenza finanziaria e della tutela degli investitori.
Dal punto di vista contabile, le società devono applicare i principi OIC (in particolare OIC 2) per la rappresentazione dei patrimoni destinati. Le principali indicazioni sono:
- Separazione nello stato patrimoniale: i beni, i rapporti giuridici e i debiti del patrimonio destinato devono essere iscritti in voci specifiche separate dal resto delle attività e passività . La nota integrativa deve descrivere il criterio di imputazione dei costi e dei proventi e l’eventuale responsabilità illimitata della società .
- Rendiconto e flussi di cassa: il rendiconto separato contiene lo stato patrimoniale e il conto economico dell’affare; consente agli investitori e ai creditori di verificare la redditività e la solvibilità del progetto. I flussi di cassa devono essere gestiti con conti correnti dedicati e non possono essere confusi con quelli del patrimonio generale .
- Imposte dirette e IVA: i costi e i ricavi dell’affare concorrono alla determinazione del reddito d’impresa della società; non esistono aliquote o regimi autonomi per il patrimonio destinato. L’IVA segue le regole ordinarie, con l’obbligo di scissione dei pagamenti per gli enti pubblici (split payment). Gli amministratori devono registrare le operazioni nei registri IVA della società e possono tenere sezionali dedicati per agevolare la riconciliazione.
- Imposte indirette e tributi locali: la segregazione non incide sulla titolarità dei beni ai fini dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale o dell’IMU. In caso di trasferimento di beni al patrimonio destinato, l’imposta di registro si applica come per un trasferimento interno alla società (ad esempio una cessione d’azienda) e non è dovuta se si tratta di mera destinazione senza trasferimento di proprietà.
La corretta gestione fiscale è fondamentale per evitare contestazioni. Gli amministratori devono conservare documentazione dettagliata (contratti, fatture, estratti conto) e predisporre un piano di rientro coerente con la pianificazione fiscale, soprattutto quando i proventi dell’affare sono destinati al rimborso di un finanziamento .
Estensione ai soggetti del Terzo settore e ad altri contesti
La disciplina dei patrimoni destinati è stata originariamente pensata per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni; tuttavia la riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha consentito anche agli enti associativi e alle fondazioni che esercitano un’attività commerciale di costituire patrimoni destinati. L’art. 10 del Codice del Terzo settore prevede che gli enti iscritti nel registro delle imprese possano costituire patrimoni destinati alle stesse condizioni delle società di capitali. Secondo alcuni commentatori, questa estensione consente alle organizzazioni non profit di proteggere parte del patrimonio e di finanziare progetti specifici (es. realizzazione di una struttura sanitaria o culturale) senza esporre tutti i beni sociali.
Un autorevole contributo dottrinale ha riassunto le regole applicabili agli enti del Terzo settore :
- Deliberazione motivata: l’organo amministrativo deve approvare una delibera che individui l’affare, indichi i beni e i rapporti destinati, contenga un piano economico‑finanziario e precisi gli apporti di terzi. Occorre anche nominare un revisore o un organo di controllo interno.
- Limite quantitativo: il valore dei patrimoni destinati non può superare il 10 % del patrimonio netto dell’ente .
- Pubblicità: la delibera deve essere depositata nel registro delle imprese e comunicata ai creditori; questi possono opporsi entro 60 giorni .
- Tutela dei creditori e responsabilità: decorso il termine di opposizione, i creditori sociali non possono aggredire i beni destinati mentre i creditori dell’affare si soddisfano nei limiti del patrimonio separato. La responsabilità illimitata dell’ente può essere prevista solo se espressamente deliberata.
L’estensione ai soggetti del Terzo settore ha un forte impatto pratico: consente agli enti di attrarre finanziatori esterni (ad esempio banche etiche o fondazioni erogatrici) mediante la segregazione del progetto. Tuttavia occorre valutare attentamente la compatibilità con le finalità non lucrative e la necessità di impiegare gli utili per scopi istituzionali; eventuali utili residui dovranno essere reinvestiti nell’ente e non distribuiti.
Rapporti con i fondi comuni, la cartolarizzazione e altre forme di separazione patrimoniale
La pratica giuridica conosce altre forme di separazione patrimoniale oltre ai patrimoni destinati: i fondi comuni di investimento, le società veicolo di cartolarizzazione, i fondi di investimento alternativo, le società di scopo nella project finance. Pur appartenendo a settori diversi, questi istituti condividono la logica della segregazione dei beni e sono spesso utilizzati per isolare i rischi e garantire gli investitori.
- Fondi comuni di investimento: come ricordato dalla Cassazione nella sentenza n. 29571/2025, i fondi comuni non possiedono soggettività giuridica; sono patrimoni separati gestiti da una società di gestione (SGR), che risponde delle obbligazioni nei limiti del fondo . La separazione tutela i sottoscrittori ma non esonera la SGR dai tributi e dagli obblighi verso i terzi. Vi è una forte analogia con i patrimoni destinati: anche qui vi è un unico soggetto (la SGR) che gestisce più patrimoni separati.
- Cartolarizzazione (Legge 130/1999): nella securitisation, i crediti ceduti alla società veicolo (SPV) costituiscono un patrimonio separato destinato esclusivamente alla garanzia delle obbligazioni emesse. Un recente commento giurisprudenziale ha ricordato che il patrimonio separato della SPV può essere aggredito solo dai portatori dei titoli, mentre i creditori generali della società non hanno alcun diritto . Questa regola è simile a quella dei patrimoni destinati, ma opera in un contesto finanziario più ampio e sotto la vigilanza della Banca d’Italia.
- Project finance e PPP: nella project finance, tipicamente si costituisce una società di scopo (special purpose vehicle) che ha un proprio patrimonio separato e contratti dedicati. L’art. 2447‑bis lettera a) offre una soluzione alternativa: la società proponente può istituire un patrimonio destinato anziché costituire una SPV autonoma, risparmiando costi e tempi di costituzione. Tuttavia la responsabilità resta in capo alla società e la segregazione è limitata al 10 % del patrimonio netto.
- Fondi rischi e atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.: un’altra figura affine sono gli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli (es. mantenimento della persona disabile, tutela della famiglia), introdotti nel 2006. Anche qui i beni destinati formano un patrimonio separato ed escono dalla garanzia patrimoniale generale. La Cassazione ha chiarito che l’atto di destinazione ex art. 2645‑ter ha natura reale e produce effetti di segregazione verso i terzi; tuttavia la sua disciplina è diversa e richiede la trascrizione nei registri immobiliari o mobiliari.
Conoscere queste figure è utile per confrontare le alternative alla costituzione di un patrimonio destinato. La scelta dipende dall’obiettivo (protezione patrimoniale, raccolta di capitali, efficientamento fiscale) e dalla complessità dell’operazione.
Profili di crisi da sovraindebitamento e negoziazione assistita
I patrimoni destinati si inseriscono anche nel quadro delle procedure di gestione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sottolinea l’importanza di coordinare la segregazione patrimoniale con gli strumenti di composizione negoziata e con le definizioni agevolate.
- Piani del consumatore e accordi di composizione: nelle procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (oggi confluite nel Codice della crisi), il debitore civile può proporre ai creditori un piano del consumatore o un accordo di composizione. Se possiede beni distinti destinati a un progetto (ad esempio un immobile commerciale segregato), può proporre di destinare i proventi di tale bene al pagamento dei creditori privilegiati. La segregazione garantisce maggiore fiducia ai creditori e consente di ottenere l’omologazione.
- Concordato preventivo e piani di risanamento: nell’ambito del concordato preventivo, la società può istituire un patrimonio destinato per isolare un ramo d’azienda o un progetto redditizio e destinarlo al rimborso dei creditori chirografari. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e prevedere la suddivisione dei flussi. La normativa consente di assicurare nuova finanza con privilegio sui proventi futuri, purché si rispetti la par condicio. Il patrimonio destinato può quindi essere utilizzato come strumento di strutturazione del concordato.
- Composizione negoziata (D.L. 118/2021): la composizione negoziata della crisi consente all’imprenditore in difficoltà di avviare un percorso assistito da un esperto per negoziare con i creditori. La costituzione di un patrimonio destinato può essere proposta all’interno di questo percorso per convincere un nuovo finanziatore o per segregare un affare strategico. L’esperto negoziatore valuta la sostenibilità del piano e l’idoneità del patrimonio destinato a preservare l’equilibrio patrimoniale.
- Sovraindebitamento del consumatore: anche il consumatore che gestisce un’attività di impresa (ad esempio una ditta individuale trasformata in S.p.A.) può ricorrere al patrimonio destinato per proteggere la casa coniugale o altri beni non strumentali, ma deve valutare l’applicabilità dell’art. 2447‑bis (riservato alle società di capitali) e l’eventuale ricorso ad altri strumenti come il trust.
In tutte queste situazioni, l’assistenza di un professionista esperto è essenziale per verificare la compatibilità del patrimonio destinato con le regole delle procedure concorsuali e per evitare che la segregazione sia considerata un atto in frode ai creditori.
Errori comuni e consigli pratici
La complessità delle norme sui patrimoni destinati può indurre a commettere errori che compromettono la validità dell’operazione e la tutela patrimoniale. Di seguito si riportano i suggerimenti pratici e gli errori più frequenti da evitare:
- Non superare il limite del 10 %: molti imprenditori sottovalutano il limite quantitativo e destinano beni oltre il 10 % del patrimonio netto . È necessario aggiornare periodicamente il patrimonio netto (anche in corso d’esercizio) e includere nel calcolo tutti i patrimoni eventualmente già costituiti . In caso di superamento, la deliberazione è nulla e i creditori possono agire su tutti i beni.
- Elaborare un piano economico‑finanziario realistico: il piano presentato nella deliberazione deve essere attendibile e completo. Deve indicare costi, ricavi, tempi di realizzazione, fonti di finanziamento e rischio. Un piano eccessivamente ottimistico può essere contestato dai creditori e può comportare responsabilità per gli amministratori. Inoltre, nel finanziamento di destinazione (lettera b) il finanziatore recupera le somme solo se i flussi positivi dell’affare lo consentono ; occorre pertanto valutare con prudenza le previsioni.
- Redigere correttamente la deliberazione: la delibera deve riportare tutti gli elementi obbligatori ; omissioni o formulazioni generiche sono facilmente attaccabili in sede giudiziale. È consigliabile allegare il piano economico‑finanziario, i contratti preliminari, le perizie di stima e le autorizzazioni amministrative. In presenza di strumenti finanziari, occorre predisporre il prospetto informativo e ottenere l’esenzione Consob solo se ne ricorrono i presupposti .
- Trascrivere il vincolo nei registri: per i beni immobili e mobili registrati (es. autoveicoli, navi, aeromobili) occorre trascrivere la destinazione nei registri immobiliari o presso la motorizzazione. Senza trascrizione la separazione non è opponibile e i creditori possono aggredire i beni .
- Mantenere una contabilità separata e trasparente: usare conti correnti dedicati, registri e libri separati ; evitare commistioni tra le finanze dell’affare e quelle della società. La contabilità separata consente di dimostrare la correttezza della gestione e di difendersi in caso di contestazioni fiscali .
- Vigilare sull’impiego dei fondi: gli amministratori devono impedire che i fondi destinati vengano distratti per altri scopi. Prevedere clausole di salvaguardia nei contratti di finanziamento e nelle delibere assembleari, nominare un revisore indipendente e verificare periodicamente il rispetto del piano. In caso di violazioni, attivare tempestivamente azioni di responsabilità.
- Coinvolgere professionisti esperti: la consulenza di avvocati, commercialisti e revisori esperti (come l’Avv. Monardo e il suo staff) è fondamentale per predisporre la documentazione, per valutare la convenienza rispetto ad alternative (trust, SPV, cartolarizzazione) e per affrontare eventuali contenziosi. Un approccio multidisciplinare consente di gestire al meglio gli aspetti giuridici, fiscali, contabili e finanziari.
Seguendo questi consigli e affidandosi a professionisti qualificati, è possibile sfruttare le potenzialità dei patrimoni destinati per ridurre i rischi e ottenere nuova finanza senza compromettere la continuità aziendale.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio i vantaggi e i limiti dei patrimoni destinati, si propongono di seguito due simulazioni semplificate (i valori sono ipotetici e servono solo a fini illustrativi).
Simulazione 1 – Realizzazione di un progetto immobiliare
Scenario: la società Alpha S.p.A. (capitale sociale 10 milioni di euro, patrimonio netto 20 milioni) decide di costruire un complesso residenziale dal valore stimato di 8 milioni. Per limitare la responsabilità, costituisce un patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447‑bis lettera a).
- Valore del patrimonio destinato: la società destina beni (terreni e diritti) per un valore di 2 milioni e conferisce liquidità per 1 milione; il valore complessivo (3 milioni) è inferiore al 10 % del patrimonio netto (2 milioni) quindi rispetta il limite .
- Piano economico‑finanziario: il piano prevede la realizzazione in 24 mesi e la vendita di 20 appartamenti per un valore stimato di 8 milioni. I costi di costruzione ammontano a 5 milioni (di cui 3 finanziati con mutuo bancario), leaving a gross margin of 3 million.
- Finanziamento bancario: la banca concede un mutuo di 3 milioni con garanzia ipotecaria sui terreni e sul futuro immobile. Nel contratto viene indicato il vincolo di destinazione e la banca accetta che la propria soddisfazione avvenga esclusivamente con i proventi dell’affare.
- Gestione contabile: gli amministratori tengono un libro giornale e un libro inventari separati; le fatture dei fornitori e gli incassi dei clienti transitano su un conto corrente dedicato.
- Rendiconto e distribuzione: al termine dell’affare, il patrimonio destinato realizza un ricavo di 8 milioni, sostiene costi per 5 milioni e restituisce i 3 milioni di mutuo alla banca. I rimanenti 0,0 milioni (ricavo 8 M – costi 5 M – mutuo 3 M) restano alla società. Poiché tutti i costi e le obbligazioni sono stati soddisfatti, la società scioglie il patrimonio destinato mediante rendiconto finale .
Commento: la segregazione ha consentito di limitare la responsabilità ai beni e ai proventi dell’affare, rendendo la banca finanziatrice più disponibile a concedere il mutuo. I creditori della società non hanno potuto aggredire gli immobili, mentre i creditori sorti nell’ambito dell’affare (fornitori, appaltatori) hanno potuto contare sul patrimonio destinato come garanzia.
Simulazione 2 – Finanziamento di destinazione per sviluppo software
Scenario: Beta S.p.A. (società tecnologica) desidera sviluppare una piattaforma software innovativa. L’operazione ha costi stimati di 2 milioni ed elevato rischio commerciale. Beta decide di non segregare beni ma di destinare ai finanziatori i proventi della piattaforma (abbonamenti e licenze) ai sensi dell’art. 2447‑bis lettera b).
- Contratto di finanziamento: Beta stipula con un fondo di venture capital un finanziamento di 2 milioni. Il contratto stabilisce che il 70 % dei ricavi derivanti dalla piattaforma nei primi cinque anni sia destinato al rimborso del finanziamento e al pagamento degli interessi. Il fondo accetta di partecipare al rischio, consapevole che il rimborso dipenderà dal successo commerciale .
- Nessun limite del 10 %: in quanto modello finanziario, non si applica il limite del 10 % del patrimonio netto; tuttavia Beta deve predisporre un piano finanziario dettagliato e informare i soci e i creditori sui flussi destinati al rimborso.
- Contabilità dei proventi: Beta apre un conto dedicato in cui confluiscono i ricavi della piattaforma e da cui vengono rimborsati capitale e interessi. Il vincolo di destinazione è menzionato in tutti i contratti di licenza.
- Risultato: dopo tre anni la piattaforma genera ricavi di 3 milioni, consentendo di rimborsare 1,8 milioni al fondo e di pagare 0,3 milioni di interessi. Poiché i ricavi non hanno raggiunto le previsioni, Beta negozia con il fondo un’estensione del periodo di rimborso.
Commento: il finanziamento di destinazione ha permesso a Beta di reperire risorse senza gravare sul patrimonio generale. Tuttavia il fondo si è assunto il rischio di non recuperare l’intero capitale nel periodo previsto. La corretta gestione del vincolo sui proventi e l’impegno contrattuale sono essenziali per evitare controversie.
Conclusione
I patrimoni destinati ex art. 2447‑bis c.c. rappresentano uno strumento sofisticato di separazione patrimoniale che consente alle società di isolare il rischio di uno specifico affare o di destinare i proventi di un’operazione al rimborso di un finanziamento. La loro corretta costituzione e gestione richiede la compilazione di una deliberazione dettagliata, la pubblicità nel registro delle imprese e il rispetto di obblighi contabili e di rendicontazione. I creditori sociali possono tutelarsi mediante opposizione, revocatoria e azioni di responsabilità; i creditori dell’affare possono contare sul patrimonio destinato come garanzia.
Dal punto di vista del debitore, i patrimoni destinati offrono la possibilità di avviare progetti rischiosi senza mettere a repentaglio l’intero patrimonio sociale, di attirare investitori attraverso strumenti finanziari ad hoc e di pianificare la ristrutturazione dei debiti. Tuttavia non costituiscono un “paradiso impermeabile”: la revocabilità degli atti, l’obbligo di menzionare il vincolo, la responsabilità degli amministratori e l’esigenza di una contabilità separata impongono rigore e trasparenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono a disposizione per assisterti in ogni fase: dalla valutazione preliminare alla predisposizione della deliberazione, dalla gestione contabile e fiscale alla difesa in giudizio, fino all’integrazione con procedure di sovraindebitamento, rottamazioni e accordi di ristrutturazione. Agire tempestivamente e con un’assistenza qualificata è fondamentale per evitare errori, contestazioni e per sfruttare al meglio i vantaggi offerti da questo istituto.
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