Introduzione
In un sistema economico complesso come quello italiano, la revocatoria è uno strumento con cui i creditori cercano di recuperare quanto loro dovuto eliminando gli atti del debitore che li pregiudicano. In pratica, attraverso l’azione revocatoria si chiede al giudice di dichiarare inefficaci nei confronti del creditore determinate operazioni del debitore (vendite, donazioni, garanzie) che hanno ridotto o reso difficile l’esecuzione dei crediti. Per il debitore e per chi abbia acquistato o ricevuto beni da lui, la revocatoria rappresenta un rischio: vedersi annullare un atto legittimamente compiuto e dover restituire il bene oppure vederlo sottoposto a esecuzione. Spesso la notifica di una revocatoria avviene quando il debitore si trova già in difficoltà economica e si somma ad altre procedure come pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali.
L’opposizione a revocatoria è quindi uno strumento essenziale per difendere la validità dell’atto e il proprio patrimonio. A differenza della mera difesa nel giudizio revocatorio, l’opposizione permette al terzo – che può essere il debitore stesso, un familiare o qualsiasi soggetto interessato – di portare davanti al giudice le proprie ragioni, dimostrando ad esempio che:
- l’atto impugnato non ha creato un danno ai creditori (mancanza dell’eventus damni);
- il debitore e il terzo hanno agito in buona fede, senza la consapevolezza di ledere i creditori (scientia fraudis e consilium fraudis);
- l’atto riguarda beni essenziali o rientra nelle eccezioni di legge;
- sono decorsi i termini per proporre l’azione revocatoria (prescrizione quinquennale);
- l’eventuale credito è stato nel frattempo definito tramite rottamazione, definizione agevolata o altre procedure stragiudiziali.
Poiché le norme sono complesse e in continua evoluzione, è indispensabile affrontare l’opposizione con l’assistenza di professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. Come fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuto dal Ministero della Giustizia, lo Studio Monardo offre una consulenza completa: verifica della regolarità dell’atto, predisposizione di ricorsi, richiesta di sospensioni, trattative con i creditori, elaborazione di piani di rientro e di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se hai ricevuto un atto di revocatoria o temi che un tuo atto possa essere impugnato, non aspettare: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo sottostante per ottenere una valutazione personalizzata e immediata. Agire tempestivamente fa la differenza tra salvare un bene e subire l’esecuzione.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)
L’azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli articoli 2901–2903 del Codice civile. L’art. 2901 stabilisce che il creditore, anche se il suo credito non è ancora esigibile, può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti del debitore che gli recano pregiudizio quando ricorrono due presupposti fondamentali:
- Eventus damni: l’atto compiuto dal debitore deve aver arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, diminuendo o compromettendo la garanzia patrimoniale generica. È necessario dimostrare che l’atto ha ridotto il patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del credito .
- Scientia fraudis/consilium fraudis: il debitore deve aver agito consapevolmente in danno del creditore. Se l’atto è anteriore alla nascita del credito, la legge richiede la dolosa preordinazione: cioè il debitore deve aver deliberatamente pianificato l’atto per sottrarre beni ai futuri creditori e il terzo deve aver partecipato a tale piano . Se l’atto è a titolo oneroso (es. una vendita), la consapevolezza del pregiudizio deve riguardare anche il terzo acquirente; se è gratuito (es. una donazione), la mala fede del terzo non è richiesta.
L’art. 2901 precisa altresì che non sono revocabili le prestazioni di garanzie per debiti scaduti e che il pagamento di un debito scaduto non può essere revocato se è stato fatto con denaro contante. Inoltre, la revocatoria non può pregiudicare i diritti del terzo acquirente in buona fede che abbia trascritto l’atto prima della trascrizione della domanda di revocatoria .
L’art. 2903 fissa il termine di cinque anni dalla data dell’atto per esercitare l’azione revocatoria . Decorso tale termine, l’atto non può più essere revocato anche se sussistono i presupposti sostanziali.
1.2 Revocatoria fallimentare e Codice della crisi
Accanto alla revocatoria ordinaria, le leggi speciali prevedono forme di revocazione in caso di insolvenza e fallimento. L’art. 64 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) dichiara inefficaci nei confronti dei creditori gli atti gratuiti compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con eccezione per le liberalità d’uso e gli atti compiuti in adempimento di doveri morali o di utilità sociale proporzionati al patrimonio del donante .
L’art. 65 L.F. stabilisce che sono inefficaci i pagamenti dei debiti scaduti effettuati nell’anno o nei due anni (a seconda delle ipotesi) precedenti la dichiarazione di fallimento, quando non siano stati eseguiti con denaro contante . La norma mira a evitare che un debitore insolvente preferisca alcuni creditori a scapito di altri.
L’art. 67 L.F. elenca una serie di atti revocabili entro un anno o sei mesi prima del fallimento:
- gli atti a titolo oneroso in cui la prestazione del debitore supera di oltre un quarto ciò che riceve (es. vendita di un immobile a prezzo notevolmente inferiore al valore);
- i pagamenti di debiti scaduti non effettuati con denaro o mezzi normali di pagamento;
- le ipoteche, i pegni e le altre garanzie reali costituite dal debitore per debiti preesistenti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento .
L’atto è revocabile se il curatore dimostra che il terzo era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (scientia decoctionis). Tuttavia sono fatte salve alcune eccezioni importanti: non sono revocabili i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa in condizioni di normalità, le rimesse in conto corrente che non riducono il saldo debitore e la vendita della casa di abitazione ad equo prezzo .
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), le regole sono state recepite e coordinate. L’art. 166 CCII ripropone la revocatoria di alcuni atti compiuti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento): atti con prestazioni eccessive rispetto a quanto ricevuto, pagamenti non in denaro, garanzie reali costituite dopo la presentazione del ricorso o nell’anno precedente. Il curatore deve dimostrare che il terzo sapeva dell’insolvenza; non sono revocabili gli atti compiuti nell’ambito dell’attività d’impresa ordinaria, le rimesse bancarie non estintive, la cessione della casa di abitazione ad equo prezzo e gli atti eseguiti conformemente a piani di risanamento o accordi omologati .
1.3 La giurisprudenza recente
Dolosa preordinazione e consilium fraudis (Cass. Sezioni Unite 1898/2025)
Nel gennaio 2025 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito i requisiti dell’azione revocatoria ordinaria quando l’atto impugnato è anteriore alla nascita del credito. Con la sentenza Cass. 27 gennaio 2025, n. 1898, la Corte ha affermato che per configurare la dolosa preordinazione non basta che il debitore fosse genericamente consapevole di potenziali futuri debiti; è necessario che abbia deliberatamente progettato l’atto al fine di sottrarre beni ai creditori e che, se l’atto è oneroso, anche il terzo acquirente partecipi alla stessa finalità . La Corte ha così abbandonato un orientamento più elastico che richiedeva la mera previsione del pregiudizio.
Questa pronuncia è importante per l’opposizione, perché impone al creditore l’onere di provare un dolo specifico del debitore e del terzo; il semplice fatto di aver venduto un bene prima di contrarre il debito non è di per sé revocabile senza la prova di tale intento fraudolento.
Valutazione globale della scientia decoctionis (Cass. 7013/2025)
Nella revocatoria fallimentare, la Cassazione civile n. 7013 del 16 marzo 2025 ha evidenziato che la valutazione della scientia decoctionis deve essere effettuata considerando congiuntamente tutti gli elementi indiziari. Il giudice non può basarsi su singoli indizi isolati ma deve verificare se l’insieme dei fatti produce una presunzione grave e concordante della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo . La sentenza precisa inoltre che anche se il debitore ha fornito ai terzi documenti contabili falsi o rassicuranti, tali documenti non sono sufficienti a escludere la scientia decoctionis quando altri indizi siano in conflitto.
Chi può proseguire l’azione dopo la chiusura della procedura (Cass. 13479/2025)
Con la sentenza Cass. 20 maggio 2025, n. 13479, la Corte ha stabilito che la chiusura della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale non impedisce al curatore di proseguire le azioni revocatorie già intraprese. L’art. 43 L.F. (ora art. 139 CCII) consente la prosecuzione anche dopo la chiusura: il curatore conserva la legittimazione ad agire e i beni eventualmente recuperati rientrano nell’attivo da ripartire . Ciò significa che il debitore o il terzo che ha acquistato un bene revocabile rimane esposto al rischio anche dopo la chiusura del fallimento e deve valutare con il proprio avvocato se opporsi o transigere.
Opposizione di terzo revocatoria (art. 404 c.p.c.)
Chi non è stato parte del giudizio che ha pronunciato la revocatoria può proporre opposizione di terzo se la decisione pregiudica i suoi diritti. L’art. 404 c.p.c. permette a chi ritiene lesi i propri diritti da una sentenza di farne valere l’inefficacia. Possono opporsi non solo i terzi proprietari del bene, ma anche i successori o i creditori di una delle parti se la sentenza è frutto di dolo o collusione in loro danno . Questa opposizione, detta appunto revocatoria, consente al terzo di far valere, per esempio, la propria proprietà, l’inefficacia dell’atto o la mancanza di consilium fraudis e di ottenere l’esclusione del bene dalla procedura esecutiva o la cancellazione della revocatoria.
Giurisprudenza in tema di sovraindebitamento e favore per il debitore
La giurisprudenza recente ha mostrato un orientamento favorevole al piano del consumatore e alla ristrutturazione dei debiti. Per esempio, alcune decisioni del 2023–2025 (Tribunale L’Aquila, Pesaro, La Spezia, Matera, Messina) hanno ammesso consumatori con debiti misti (personali e d’impresa cessata) al piano del consumatore, ritenendo che l’accesso non debba essere precluso a chi ha cessato un’attività ma ha ancora debiti pregressi . La Cassazione ha inoltre sottolineato che, per l’esdebitazione, non esiste una soglia minima di pagamento; è il giudice a valutare la serietà del piano e la buona fede del debitore .
In materia di concordato minore, alcuni tribunali (Vicenza, Ancona, Brescia, Modena) hanno ammesso al concordato imprenditori individuali che avevano cessato l’attività, ritenendo irragionevole precludere la procedura per il solo fatto della cancellazione dal registro imprese . Sono state confermate anche le cause ostative: la domanda di concordato è inammissibile se il debitore ha abusato di procedure di esdebitazione o ha compiuto atti in frode ai creditori .
Infine, sulla composizione negoziata della crisi d’impresa il legislatore ha introdotto numerose novità con il d.lgs. 136/2024. La prassi giudiziaria del 2024–2025 ha chiarito che la pendenza della composizione negoziata può escludere il requisito del “periculum in mora” nel sequestro penale, come riconosciuto dalla Cassazione penale n. 30109/2025 .
1.4 Le eccezioni e le preclusioni
Non tutti gli atti sono revocabili. Oltre alle eccezioni previste dagli artt. 64, 65 e 67 L.F. e dall’art. 166 CCII (pagamenti in denaro, atti nell’esercizio normale dell’impresa, cessione della prima casa a prezzo equo), va ricordato che la revocatoria non può pregiudicare i diritti acquistati dal terzo in buona fede che abbia trascritto l’atto prima della trascrizione della domanda . Inoltre, la revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto .
Per la revocatoria fallimentare la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento; in caso di liquidazione giudiziale vale il termine di tre anni (art. 166 CCII). In ogni caso, se il creditore o il curatore non agisce tempestivamente, l’atto diventa inattaccabile.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto
2.1 Ricezione dell’atto di revocatoria
La ricezione di un atto di revocatoria (citazione) o di un’opposizione di terzo è un momento delicato. L’atto può essere notificato:
- al debitore che ha compiuto l’atto revocabile;
- al terzo acquirente o beneficiario del bene;
- ad entrambi, se l’azione è congiunta.
L’atto deve indicare gli elementi essenziali: l’atto impugnato, i presupposti della revocatoria, la prova dell’eventus damni e della scientia fraudis, i termini di comparizione. Dal momento della notifica decorrono i termini per costituirsi in giudizio (generalmente 20 giorni prima dell’udienza per il convenuto). È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato per preparare la difesa e valutare l’eventuale opposizione di terzo.
2.2 Verifica dei termini e della prescrizione
Il primo passo consiste nel verificare se l’azione è stata proposta entro i termini:
- Revocatoria ordinaria: 5 anni dalla data dell’atto ;
- Revocatoria fallimentare (L.F. e CCII): i termini variano a seconda dell’atto (due anni per atti gratuiti; un anno o sei mesi per atti onerosi e garanzie); tuttavia l’azione deve essere esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento o dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale (art. 166 CCII);
- Opposizione di terzo: l’opposizione avverso la sentenza revocatoria va proposta entro trenta giorni dalla notificazione o, se non vi è notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Se l’azione è prescritta, il convenuto può eccepire la prescrizione e chiedere il rigetto.
2.3 Analisi dell’atto impugnato
L’avvocato verifica:
- La natura dell’atto: vendita, donazione, costituzione di ipoteca, pagamento, rinuncia.
- Il valore e la congruità: se si tratta di un atto oneroso, si valuta se la prestazione è inferiore a quanto ricevuto (oltre un quarto) .
- La data e le condizioni: se l’atto è anteriore al sorgere del credito, occorre la dolosa preordinazione; se posteriore, si verifica la scientia fraudis.
- La buona fede del terzo: l’acquirente può dimostrare di non sapere nulla della situazione debitoria del cedente. Ad esempio, se ha effettuato una transazione in condizioni di mercato e ha compiuto tutte le verifiche (visure, certificazioni), può invocare la buona fede.
- L’esistenza di alternative legali: il debitore può aver già definito il debito mediante saldo e stralcio, rottamazione, piani del consumatore o altre soluzioni. In tal caso l’atto potrebbe non essere più lesivo.
2.4 Difesa nel giudizio revocatorio
Nel giudizio revocatorio, le principali linee difensive sono:
- Contestare l’eventus damni: dimostrare che l’atto non ha arrecato alcun pregiudizio, ad esempio perché il patrimonio residuo del debitore era sufficiente a soddisfare i creditori oppure perché l’atto è stato eseguito a fronte di un corrispettivo equo. Per le vendite a prezzo di mercato, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono che non vi è pregiudizio.
- Provare la buona fede: il terzo deve dimostrare di non essere a conoscenza della situazione debitoria del cedente (scientia fraudis). È rilevante la diligenza: richiesta di certificati, visure ipotecarie, consultazione dei bilanci. L’assenza di indizi gravi o l’esistenza di documenti attestanti la solvibilità esclude la consapevolezza .
- Escludere la dolosa preordinazione: se l’atto è anteriore alla nascita del credito, occorre provare che non c’era un piano fraudolento, ad esempio perché l’operazione rientrava in una gestione familiare o professionale legittima e non vi era alcun intento di sottrarsi ai creditori .
- Invocare le cause di esclusione: se l’atto rientra tra quelli non revocabili (pagamenti in denaro, atti ordinari dell’impresa, cessioni della casa di abitazione a prezzo equo, atti previsti da piani di risanamento o accordi omologati), lo si deve evidenziare.
- Eccepire la prescrizione: se l’azione è tardiva.
2.5 Opposizione di terzo revocatoria
Se l’azione revocatoria è stata accolta e una sentenza ha dichiarato l’atto inefficace, chi non era parte del giudizio e vede pregiudicato un proprio diritto può proporre opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) . L’opposizione deve essere proposta con citazione davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza, indicando i motivi per cui la decisione lesione i diritti del terzo. In particolare:
- il terzo deve dimostrare di avere un titolo di proprietà o un diritto reale sul bene (es. usufrutto, ipoteca);
- se la sentenza è frutto di dolo o collusione, i creditori del debitore possono opporsi per farla dichiarare inefficace nei loro confronti;
- l’opposizione può portare alla revoca della sentenza di revocatoria, alla restituzione del bene al terzo o all’esclusione del bene dalla procedura esecutiva.
Questa azione richiede conoscenze specialistiche e prove documentali (contratti, visure, testamenti). Il terzo deve agire tempestivamente per non subire l’esecuzione.
2.6 Notifica e termini procedurali
Nel giudizio revocatorio e nell’opposizione di terzo valgono le regole del rito ordinario di cognizione:
- Citazione: l’atto di citazione deve essere notificato con congruo termine; per i convenuti nel giudizio revocatorio la costituzione deve avvenire 20 giorni prima dell’udienza.
- Decreto di comparizione: fissata l’udienza, il giudice verifica la regolarità delle notifiche e i requisiti dell’atto.
- Mediazione: per determinate materie (es. diritti reali), il giudice può rinviare le parti alla mediazione obbligatoria.
- Decisione: il giudice può accogliere o rigettare la revocatoria. Nel caso di rigetto, l’atto rimane valido; nel caso di accoglimento, esso è dichiarato inefficace nei confronti del creditore ma mantiene efficacia tra le parti.
- Opposizione di terzo: il terzo deve notificare la citazione entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza o entro sei mesi dalla pubblicazione.
3. Difese e strategie legali: come tutelarsi
3.1 Prevenzione: comportarsi con trasparenza
La difesa migliore è prevenire la revocatoria. Quando si compiono atti di disposizione (vendite, donazioni, costituzioni di garanzie), è consigliabile:
- Documentare tutte le operazioni con contratti registrati e trascrizioni tempestive;
- Valutare il corrispettivo: vendere a prezzi di mercato ed evitare cessioni a familiari a corrispettivi irrisori che possono apparire come simulazioni;
- Verificare la propria posizione debitoria e regolare eventuali pendenze con i creditori principali (banche, fisco) per ridurre i rischi;
- Richiedere consulenza prima di compiere atti significativi: un professionista può suggerire forme di protezione legittime (ad esempio il fondo patrimoniale o il vincolo di destinazione ex art. 2645‐ter c.c.) che, se istituiti correttamente e non in frode, resistono alla revocatoria.
3.2 Agire tempestivamente con l’avvocato
Alla notifica di un atto revocatorio occorre agire subito:
- Raccogliere la documentazione: contratti, fatture, bonifici, perizia del bene, visure ipotecarie e catastali, estratti conto; tutto ciò che può dimostrare l’equità del prezzo e l’assenza di mala fede.
- Analizzare i presupposti: verifica dell’eventus damni, dell’anteriorità del credito, della scientia fraudis. Se mancano uno di questi elementi l’azione può essere respinta.
- Valutare la possibilità di transigere: a volte può essere conveniente raggiungere un accordo con il curatore o con il creditore (es. pagamento di una somma, rinuncia a parte del bene) per evitare l’incertezza del giudizio e il rischio di revoca.
- Preparare l’opposizione: se la revocatoria è stata accolta, l’opposizione di terzo è l’ultima difesa. Occorre però agire entro i termini e con prove solide.
- Esplorare strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, ristrutturazioni o concordati minori possono eliminare il debito alla base della revocatoria; in tal caso l’azione diventa inutile.
3.3 Strategie nel caso di revocatoria fallimentare
Se l’azione è proposta da un curatore fallimentare o dal commissario della liquidazione giudiziale, il contesto è più complesso. In tal caso:
- Verificare la “scientia decoctionis”: il curatore deve provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza del debitore. La difesa deve evidenziare l’assenza di indizi, la regolarità dei pagamenti, la normalità degli affari. La sentenza Cass. 7013/2025 richiede una valutazione globale degli indizi , quindi si può contestare se la valutazione è parziale.
- Invocare le esenzioni: se l’atto rientra tra quelli non revocabili ex art. 67 L.F. o art. 166 CCII (es. rimesse bancarie ordinarie, atti in esercizio della normale attività d’impresa), occorre dimostrarlo con la contabilità.
- Sospensione o transazione: il terzo può trattare con il curatore per evitare la revoca, offrendo un pagamento parziale in cambio della rinuncia; il curatore, considerati i costi e i tempi del giudizio, può accettare.
3.4 Proteggere la prima casa e i beni essenziali
È frequente che la revocatoria riguardi la prima casa del debitore o del suo coniuge. Le norme ammettono alcune tutele:
- L’art. 67 L.F. e l’art. 166 CCII prevedono che la cessione della casa di abitazione ad equo prezzo non è revocabile . È necessario dimostrare che il prezzo corrispondeva ai valori di mercato e che la vendita non era simulata.
- Nel piano del consumatore e nella ristrutturazione dei debiti è possibile continuare a pagare il mutuo della prima casa e conservarla. L’art. 67, comma 5 CCII consente al debitore di versare le rate del mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale, a condizione che sia in regola al momento della domanda .
Se la casa è stata venduta a un familiare, è importante provare che il corrispettivo è reale e che l’operazione non aveva finalità elusive. In mancanza, la revocatoria può colpire la vendita.
3.5 Errori da evitare nella difesa
- Trascurare i termini: attendere la notifica della sentenza o non costituirsi in giudizio fa perdere diritti difensivi.
- Contare su argomentazioni generiche: la buona fede non si presume; occorre dimostrare con documenti e testimonianze la propria ignoranza della situazione debitoria.
- Confondere revocatoria e opposizione all’esecuzione: l’azione revocatoria mira a dichiarare l’atto inefficace; l’opposizione all’esecuzione contesta la procedura esecutiva. Sono rimedi diversi, anche se spesso connessi.
- Ignorare le soluzioni alternative: definizioni agevolate e accordi di ristrutturazione possono risolvere il debito alla radice, rendendo inutile la revocatoria. Spesso la revocatoria è utilizzata come strumento di pressione per indurre il debitore a pagare; una trattativa assistita può portare a un esito più vantaggioso.
4. Strumenti alternativi alla revocatoria e al contenzioso
In molti casi il debitore o il terzo può evitare o neutralizzare l’effetto di una revocatoria attraverso strumenti legali che consentono di definire il debito originario. Di seguito vengono descritti i principali strumenti a disposizione, aggiornati al 2025.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata (Rottamazione Quater 2025)
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 202/2024, convertito con modificazioni nella legge 15/2025) ha riaperto i termini della rottamazione quater per i contribuenti decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre 2024. La riapertura consente di presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025 e di pagare la prima rata (o il saldo) entro il 31 luglio 2025 . Possono aderire solo i contribuenti che avevano presentato la domanda originaria entro il 30 giugno 2023 e sono decaduti per omesso o insufficiente pagamento .
Le regole principali sono:
- Carichi inclusi: tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, incluse cartelle non ancora notificate, debiti rateizzati o sospesi e carichi inseriti in precedenti rottamazioni decadute .
- Carichi esclusi: aiuti di Stato da restituire, multe e sanzioni penali, IVA all’importazione e risorse proprie UE, crediti da sentenze della Corte dei Conti, debiti con enti previdenziali privati .
- Pagamento: saldo in un’unica soluzione o rateizzazione fino a 10 rate (prime due entro il 31 luglio e 30 novembre 2025; successivamente 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre dal 2026 al 2027) con un tasso del 2% .
- Effetti: il pagamento della prima rata produce la sospensione e l’estinzione delle procedure esecutive avviate dall’Agenzia Entrate Riscossione; fermi amministrativi e pignoramenti bancari vengono revocati .
Aderire alla rottamazione quater può risolvere il debito fiscale che ha originato la revocatoria: una volta definito il debito, l’azione revocatoria viene meno perché viene meno l’evento dannoso. Tuttavia la riapertura riguarda solo i contribuenti decaduti; chi non aveva aderito non può presentare una nuova domanda.
4.2 Piano del consumatore e esdebitazione
Per i privati sovraindebitati (consumatori) la legge offre la possibilità di proporre un piano del consumatore con successiva esdebitazione. La disciplina, originariamente contenuta nella L. 3/2012, è stata recepita e riformata nel CCII (artt. 66–73). La definizione di consumatore è fornita dall’art. 2 CCII: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Lo stato di sovraindebitamento è l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni (art. 2, co. 1, lett. c CCII) .
Secondo l’art. 67 CCII, il consumatore, con l’ausilio di un OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che indichi tempi e modalità per superare la crisi . La proposta è libera: può prevedere falcidia (taglio del debito), dilazioni, moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati e la continuazione del pagamento del mutuo sulla prima casa . I documenti obbligatori da allegare sono elencati dall’art. 67, comma 2: inventario del patrimonio, elenco dei creditori, situazione reddituale, contratti e operazioni straordinarie, dichiarazioni dei redditi . Il giudice omologa il piano senza voto dei creditori se ritiene la proposta fattibile e conveniente; l’omologazione sospende le azioni esecutive .
Una volta eseguito il piano, il consumatore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione definitiva dei debiti residui . L’esdebitazione non è automatica: l’art. 280 CCII impone alcune cause ostative (es. aver già fruito dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti, aver commesso reati in materia di insolvenza), ma la giurisprudenza è favorevole al favor debitoris e richiede al creditore di provare la grave colpa del debitore . La procedura è particolarmente utile per proteggere la prima casa e consentire un fresh start dopo la crisi.
4.3 Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è simile al piano del consumatore ma richiede l’omologazione del tribunale con effetti vincolanti sui creditori. È disciplinata dagli articoli 65–73 CCII e rappresenta una delle procedure di sovraindebitamento introdotte dal CCII. Può essere richiesta solo dai consumatori (art. 2 CCII) e non richiede il voto dei creditori . I requisiti principali sono:
- essere consumatori sovraindebitati;
- non aver già ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti e non più di due volte in totale ;
- non aver causato l’indebitamento con colpa grave o frode (onere della prova a carico del creditore) .
La procedura si svolge in due fasi:
- Fase stragiudiziale: il consumatore si rivolge a un OCC per predisporre il piano e raccogliere la documentazione. L’art. 67, co. 2 CCII elenca gli allegati (inventario, elenco creditori, situazione patrimoniale e reddituale, contratti, dichiarazioni fiscali) . L’OCC redige una relazione attestante la fattibilità del piano .
- Deposito e omologa: il piano è depositato in tribunale; il giudice convoca l’udienza per l’omologa e, se ritiene la proposta fattibile e conveniente, la approva. A differenza del piano del consumatore, la ristrutturazione può prevedere una ristrutturazione più complessa (debiti di diversa natura, transazioni fiscali) ma non richiede il voto dei creditori.
L’omologazione blocca le azioni esecutive e consente di eseguire il piano; al termine è riconosciuta l’esdebitazione.
4.4 Concordato minore
Il concordato minore, introdotto dal CCII, è destinato a imprenditori minori, professionisti, lavoratori autonomi e altri soggetti non fallibili che rientrano nella definizione di “altri debitori” (art. 2, comma 1, lett. c CCII). Possono accedervi imprenditori commerciali che non superano soglie di attivo €300.000, ricavi €200.000 e debiti €500.000 ; imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, enti non profit e imprenditori cessati .
I presupposti oggettivi richiedono che il debitore versi in uno stato di crisi o insolvenza, definito come persistente squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che rende improbabile soddisfare i debiti . Non sono ammessi al concordato minore chi ha già usufruito dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte, chi ha compiuto atti in frode o superato le soglie dimensionali .
La procedura si compone di più fasi:
- Preparazione della domanda: raccolta documenti e redazione del piano con l’ausilio dell’OCC. È fondamentale allegare bilanci, elenco creditori, descrizione delle cause della crisi, situazione economica, contratto e operazioni straordinarie .
- Domanda e nomina dell’esperto: il ricorso ex art. 74 CCII è depositato in tribunale; il giudice nomina l’OCC come gestore .
- Piano e votazione: il piano propone modalità di soddisfazione dei crediti. I creditori sono suddivisi in classi omogenee e votano; l’accordo è approvato se ottiene la maggioranza del 50% + 1 dei crediti di ciascuna classe. Per i crediti pubblici può essere necessaria l’adesione dell’Agenzia delle Entrate.
- Omologazione: il tribunale omologa se il piano è fattibile e non ci sono cause di inammissibilità. L’omologazione produce gli effetti del concordato e consente l’esdebitazione al termine.
Il concordato minore è uno strumento flessibile per chi esercita attività economiche di piccola entità: consente di evitare la liquidazione giudiziale e di ottenere l’esdebitazione con la continuazione dell’attività.
4.5 Accordi di ristrutturazione del debito
Gli accordi di ristrutturazione erano previsti dall’art. 182‐bis L.F. e sono ora disciplinati dagli articoli 57–61 CCII. Essi permettono a un imprenditore in crisi o insolvenza di rinegoziare il debito con una parte dei creditori e di ottenere l’omologazione del tribunale. Ne esistono tre tipi:
- Accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti totali. Una volta omologato, l’accordo vincola anche i creditori dissenzienti e può beneficiare di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive). I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione .
- Accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia di adesione è ridotta al 30 % ma è esclusa la possibilità di chiedere misure protettive; inoltre i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente prima o contestualmente all’omologazione . È adatto a imprese con poche risorse ma con la possibilità di pagare subito i creditori dissenzienti.
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): consente di estendere gli effetti dell’accordo a creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria omogenea se almeno il 75 % dei crediti della categoria ha aderito . È una forma di cram down settoriale pensata per superare opposizioni minoritarie. Le maggioranze si riducono al 60% se l’accordo è stato preceduto da una composizione negoziata .
Gli accordi di ristrutturazione rappresentano una soluzione “intermedia” tra il piano attestato di risanamento (piano 56 CCII, ex art. 67 L.F.) e il concordato preventivo/liquidazione giudiziale. Sono particolarmente utili per imprese che riescono a ottenere il consenso di una parte significativa dei creditori ma vogliono evitare la complessità e la pubblicità del concordato.
4.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e integrata nel CCII (artt. 12–25 quinquies). È destinata agli imprenditori commerciali e agricoli in crisi o in squilibrio finanziario. La procedura è volontaria e prevede l’assistenza di un esperto indipendente nominato da una Commissione presso la Camera di commercio. Il decreto legislativo 83/2022 e il correttivo ter (D.lgs. 136/2024) hanno ampliato l’accesso e semplificato le procedure .
Le caratteristiche principali sono:
- Accessibilità: possono accedervi imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con possibilità di risanamento . L’accesso è volontario e non comporta lo spossessamento dell’imprenditore.
- Istanza e nomina dell’esperto: l’istanza è presentata online tramite la piattaforma nazionale; il segretario della Camera di commercio nomina l’esperto che guida le trattative . È previsto il versamento di un diritto di segreteria di €252 .
- Trattative e misure protettive: l’imprenditore, con l’aiuto dell’esperto, tratta con i creditori. Può chiedere al tribunale misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari per un periodo prorogabile fino a 240 giorni . Durante questo periodo, banche e creditori non possono revocare linee di credito senza giustificazione .
- Novità del correttivo ter: il d.lgs. 136/2024 ha esteso l’accesso anche ai casi di squilibrio non grave, ha introdotto la salvaguardia dei posti di lavoro e ha previsto che le banche motivino la sospensione delle linee di credito . Ha inoltre ridotto le maggioranze necessarie per accordi di ristrutturazione derivanti dalla composizione negoziata .
- Esiti: le trattative possono concludersi con un contratto con i creditori, una convenzione di moratoria, un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato o un piano attestato . In tutti i casi, la composizione negoziata permette di evitare il fallimento e di proseguire l’attività.
Per un imprenditore che abbia subito una revocatoria, l’accesso alla composizione negoziata può rappresentare un modo per dimostrare la volontà di risanamento, ottenere la sospensione delle azioni esecutive e negoziare una soluzione che includa anche la revoca dell’azione.
4.7 Misure ulteriori: saldo e stralcio, transazione fiscale, piano attestato e liquidation tax
Oltre agli strumenti principali, esistono altre misure complementari:
- Saldo e stralcio: definizione agevolata dei debiti fiscali per contribuenti in grave situazione economica (ISEE basso). È una sanatoria straordinaria che consente di pagare solo la quota capitale (o una percentuale ridotta) annullando sanzioni e interessi.
- Transazione fiscale: nell’ambito dei concordati e degli accordi di ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate può accettare una riduzione del debito fiscale, previa relazione attestata da un professionista. Il correttivo ter consente la transazione anche nella composizione negoziata .
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): piano di ristrutturazione non soggetto a omologazione; richiede l’attestazione di un professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Non sospende le azioni esecutive ma può prevenire la revocatoria.
- Liquidazione controllata e esdebitazione: per soggetti non fallibili, la liquidazione controllata consente di liquidare i beni sotto la supervisione del giudice e ottenere l’esdebitazione. È il rimedio residuale quando non è possibile proporre piani o concordati.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da parte del debitore
- Compiere atti in frode: vendere beni a parenti a prezzi simbolici o donare beni quando si hanno debiti in scadenza. Questi atti sono facilmente revocati e possono integrare reati (bancarotta fraudolenta). Meglio cedere beni a prezzi di mercato, documentando tutto.
- Ignorare i creditori: non rispondere alle richieste o non trattare con il creditore aumenta la probabilità di un’azione revocatoria. Anche un semplice piano di rientro può evitare la revoca.
- Trascurare la documentazione: non tenere traccia dei pagamenti e dei contratti rende difficile dimostrare la buona fede e l’equità delle operazioni.
- Non valutare gli strumenti disponibili: esistono numerose procedure (rottamazioni, piani del consumatore, composizione negoziata) che possono prevenire la revocatoria; non conoscerle significa perdere opportunità.
5.2 Errori da parte del terzo acquirente
- Non effettuare visure e controlli: acquistare un bene da un debitore senza verificare ipoteche, pignoramenti o situazioni debitorie espone al rischio revocatoria. È necessario esaminare la visura ipotecaria e catastale, chiedere certificati dei carichi pendenti e, se si tratta di immobili, il certificato dello stato legale.
- Accettare prezzi troppo bassi: un prezzo eccessivamente inferiore al valore di mercato è indizio di frode e facilita la revocatoria. Meglio affidarsi a periti indipendenti per la stima.
- Pagare con mezzi non tracciati: utilizzare contanti o strumenti non documentati impedisce di dimostrare l’effettività del pagamento e può far presumere una simulazione.
5.3 Consigli pratici per la difesa
- Consultare un esperto prima di agire: un avvocato esperto in revocatoria può suggerire alternative legali (fondo patrimoniale, trust, vincolo di destinazione) che, se rispettano la legge, sono difficilmente revocabili.
- Mantenere la trasparenza: essere trasparenti con i creditori e predisporre piani di rientro dimostra la buona fede e può scoraggiare azioni revocatorie.
- Tenere aggiornata la contabilità: un bilancio corretto e depositato nei termini è una prova di regolarità che aiuta a respingere la scientia decoctionis.
- Attivare la composizione negoziata: per le imprese, accedere per tempo alla composizione negoziata permette di sospendere azioni esecutive e di negoziare con i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate .
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)
| Presupposto | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Eventus damni | L’atto deve pregiudicare le ragioni del creditore, diminuendo la garanzia patrimoniale. | art. 2901 c.c. |
| Scientia fraudis | Il debitore e, per gli atti onerosi, il terzo acquirente devono essere consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori; per gli atti anteriori al credito è richiesta la dolosa preordinazione. | art. 2901 c.c.; Cass. 1898/2025 |
| Termine di prescrizione | L’azione si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto. | art. 2903 c.c. |
| Esenzioni | Pagamento di debiti scaduti con denaro, atti ordinari di gestione, diritti acquistati da terzi in buona fede con trascrizione precedente. | art. 2901 c.c. |
Tabella 2 – Revocatoria fallimentare (L.F.) e liquidazione giudiziale (CCII)
| Tipo di atto | Periodo antecedente | Condizioni per la revoca | Eccezioni | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Atti gratuiti | 2 anni prima del fallimento/liquidazione | Gratuità dell’atto; non è richiesta la mala fede del terzo. | Liberalità d’uso, adempimento di doveri morali proporzionati al patrimonio. | art. 64 L.F. |
| Pagamenti di debiti scaduti con mezzi non in denaro | 2 anni | Pagamenti effettuati con assegni, cambiali, compensazioni. | Pagamenti in denaro o mezzi equipollenti. | art. 65 L.F. |
| Atti onerosi sproporzionati, garanzie costituite e pagamenti non in denaro | 1 anno (6 mesi per garanzie e atti in favore di parti correlate) | Il curatore deve dimostrare la scientia decoctionis del terzo (conoscenza dell’insolvenza). | Pagamenti ordinari d’impresa, rimesse bancarie non estintive, cessione della casa a equo prezzo. | art. 67 L.F.; art. 166 CCII |
Tabella 3 – Strumenti di sovraindebitamento e crisi d’impresa
| Strumento | Destinatari | Quorum/consenso creditori | Caratteristiche principali | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori (persone fisiche non imprenditori) | Non richiede voto dei creditori; omologato dal giudice. | Libero contenuto; può prevedere falcidia, moratoria, prosecuzione del mutuo; esdebitazione finale . | artt. 66–73 CCII |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Consumatori sovraindebitati | Nessun quorum; omologazione giudiziale. | Documento obbligatorio, relazione OCC; esdebitazione finale . | artt. 65–73 CCII |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, ex imprenditori, enti non profit | Maggioranza dei crediti di ciascuna classe (>50%); adesione dell’Agenzia Entrate per crediti fiscali. | Pianificazione dettagliata, votazione dei creditori, esdebitazione; esclude chi ha abusato di procedure . | artt. 74–83 CCII |
| Accordo di ristrutturazione ordinario | Imprenditori fallibili | Adesione di almeno 60% dei crediti. | Misure protettive disponibili; pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni . | art. 57 CCII |
| Accordo di ristrutturazione agevolato | Imprenditori fallibili | Adesione di almeno 30% dei crediti. | Nessuna misura protettiva; pagamento integrale e immediato dei creditori non aderenti . | art. 60 CCII |
| Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa | Imprenditori fallibili | 75% dei crediti per ciascuna categoria (riducibile al 60% se preceduto da composizione negoziata). | Effetti estesi ai creditori dissenzienti all’interno della stessa categoria; best interest test . | art. 61 CCII |
| Composizione negoziata | Imprenditori in crisi o squilibrio | Non richiede voto; trattative con creditori sotto la guida di un esperto. | Istanza volontaria, nomina di un esperto tramite CCIAA; misure protettive fino a 240 giorni; varie uscite (contratti, convenzioni, accordi) . | artt. 12–25 quinquies CCII; DL 118/2021 |
7. FAQ – Domande frequenti
- Cos’è l’azione revocatoria?
È il mezzo con cui il creditore (o il curatore fallimentare) chiede al giudice di dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore che pregiudicano la soddisfazione del credito. Può riguardare vendite, donazioni, garanzie, pagamenti anomali. - In quali casi posso oppormi alla revocatoria?
Puoi opporti quando l’azione non soddisfa i presupposti: ad esempio, se l’atto non ha arrecato danno (manca l’eventus damni), se il debitore e il terzo hanno agito in buona fede (manca scientia fraudis), se l’azione è prescritta o se l’atto rientra tra le esenzioni di legge . - Qual è il termine per esercitare l’azione revocatoria?
Per la revocatoria ordinaria il termine è di 5 anni dalla data dell’atto . Per la revocatoria fallimentare il termine è collegato alla data di dichiarazione di fallimento o apertura della liquidazione giudiziale. - La revocatoria può colpire la prima casa?
Sì, se la casa è stata venduta o donata in frode ai creditori. Tuttavia la cessione della prima casa a equo prezzo è esclusa dalla revocatoria . Inoltre, nei piani del consumatore è possibile continuare a pagare il mutuo e mantenere la casa . - Cosa si intende per “dolosa preordinazione”?
È il piano con cui il debitore, prima ancora che sorga il credito, compie un atto con l’intenzione specifica di sottrarre beni ai futuri creditori. La Cassazione ha chiarito che è necessario provare la specifica intenzione di danneggiare i creditori, non basta la mera consapevolezza . - Chi può proporre l’opposizione di terzo?
Chi non è stato parte del giudizio revocatorio ma subisce un pregiudizio dalla sentenza: il proprietario del bene, i creditori della parte condannata, i successori a titolo particolare o universale. L’opposizione mira a far dichiarare inefficace la sentenza nei confronti dell’opponente . - Quali sono gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore?
L’omologazione sospende le azioni esecutive individuali sui beni inclusi nel piano e impedisce ai creditori di iniziarne di nuove. Il piano diventa vincolante per tutti i creditori e, a conclusione, comporta l’esdebitazione . - Posso accedere al piano del consumatore se ho debiti d’impresa?
Sì, se sei un ex imprenditore e hai cessato l’attività. La giurisprudenza recente ammette i “debitori misti”: è possibile proporre un piano del consumatore includendo anche i debiti d’impresa residui . - Quali vantaggi offre la composizione negoziata?
La composizione negoziata è volontaria, non comporta lo spossessamento del patrimonio, consente di ottenere misure protettive (sospensione delle esecuzioni fino a 240 giorni), permette trattative assistite da un esperto e può concludersi con accordi di ristrutturazione, contratti o concordati . - Cosa succede se non pago le rate della rottamazione quater?
Il mancato pagamento anche di una sola rata o il ritardo superiore a 5 giorni comporta la decadenza dai benefici: le somme versate restano acconti e il debito torna integralmente esigibile con sanzioni e interessi . - È possibile combinare più strumenti?
Sì. Ad esempio, un imprenditore in crisi può accedere alla composizione negoziata per negoziare un accordo con i creditori, poi presentare un accordo di ristrutturazione o un concordato minore. Allo stesso tempo, può definire i debiti fiscali tramite rottamazione o transazione fiscale. - Il creditore può iniziare la revocatoria durante la composizione negoziata?
Tecnicamente sì, ma il giudice può concedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari, comprese le revocatorie. Inoltre, le novità del correttivo ter prevedono che banche e creditori non possano revocare linee di credito o azioni solo perché il debitore ha richiesto la composizione . - Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato minore?
L’accordo di ristrutturazione (artt. 57–61 CCII) richiede l’adesione di una certa percentuale di crediti (60%, 30% o 75% a seconda della forma) e vincola i creditori aderenti. Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) è riservato a imprenditori minori e prevede la votazione dei creditori per classi; può concludersi con l’esdebitazione. Nel concordato minore il tribunale valuta meritevolezza e convenienza, mentre nell’accordo il ruolo giudiziale è più limitato. - Se l’atto è stato trascritto, la revocatoria è sempre efficace?
No. La revocatoria non può ledere i diritti del terzo acquirente in buona fede che ha trascritto l’atto prima della trascrizione della domanda di revocatoria . In altre parole, se un acquirente ha acquistato l’immobile, trascritto l’atto nei registri immobiliari e non era al corrente della frode, la revocatoria non gli sarà opponibile. - Qual è l’effetto della dolosa preordinazione nelle revocatorie fallimentari?
Nelle revocatorie fallimentari (L.F. e CCII) non è necessaria la dolosa preordinazione; basta provare la scientia decoctionis del terzo. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. 7013/2025) richiede che la prova sia valutata globalmente . - Posso utilizzare il fondo patrimoniale o il trust per proteggere i beni?
Il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione (art. 2645‑ter c.c.) possono proteggere i beni dai creditori, ma solo per obbligazioni successive alla costituzione e solo se istituiti non in frode. Il giudice valuta la congruità e l’eventus damni. Il trust può segregare i beni ma, se costituito con finalità elusive, è soggetto a revocatoria. - Quali documenti devo conservare per difendermi da una revocatoria?
Contratti, atti notarili, fatture, bonifici, perizie di stima, bilanci, visure, certificati del catasto e delle conservatorie, corrispondenza con i creditori. Una documentazione completa è fondamentale per provare la buona fede e l’equità dell’operazione. - Il curatore può revocare un atto dopo la chiusura della procedura?
Sì. La Cassazione (sent. 13479/2025) ha affermato che il curatore può proseguire le azioni revocatorie anche dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale . Il bene recuperato rientra nell’attivo da ripartire. - La revocatoria si estende ai beni successivamente acquistati?
No. La revocatoria rende inefficace l’atto nei confronti del creditore richiedente, ma non trasferisce il bene al creditore. Il bene torna nel patrimonio del debitore, salvo che vi siano successive alienazioni. Il creditore dovrà poi agire con l’esecuzione forzata. - Cosa devo fare se ricevo una notifica di revocatoria?
Occorre consultare immediatamente un avvocato esperto, raccogliere la documentazione, verificare i termini e valutare se opporsi per mancanza di presupposti, proporre transazioni o aderire a strumenti di definizione del debito. Ignorare la notifica può portare alla perdita dei beni.
8. Simulazioni pratiche
Per illustrare concretamente come si difende un atto da una revocatoria, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia per ragioni di privacy).
Simulazione 1 – Vendita della casa del debitore a prezzo di mercato
Fatti: Mario, artigiano, vende la propria abitazione al cugino Giovanni per €150.000. La casa vale 155.000 €. Al momento della vendita Mario ha debiti verso l’erario e una banca, ma non è ancora in stato di insolvenza. Due anni dopo, l’Agenzia delle Entrate notifica a Mario cartelle per €80.000 e la banca avvia una procedura esecutiva. L’Agenzia cita in revocatoria la vendita dell’immobile.
Strategia difensiva:
- Eventus damni: la casa è stata venduta a prezzo congruo (150.000 € su valore 155.000 €), quindi la garanzia patrimoniale non è stata diminuita significativamente. La difesa produce la perizia di stima e i bonifici.
- Scientia fraudis: la vendita è avvenuta prima della notifica del debito; Mario non era consapevole del pregiudizio e non esisteva alcun piano fraudolento. Giovanni, cugino, non era a conoscenza della situazione debitoria; ha effettuato visure ipotecarie risultate negative.
- Esenzione per la casa di abitazione: se il tribunale riconosce che l’immobile era la prima casa e il prezzo è equo, l’atto rientra tra le operazioni non revocabili ex art. 67 L.F. La difesa richiede di applicare questa esenzione .
Esito possibile: il giudice rigetta la revocatoria, ritenendo che non vi sia eventus damni e che l’atto rientri tra le esenzioni. Mario mantiene la casa o, se l’ha venduta, Giovanni conserva la proprietà.
Simulazione 2 – Donazione di un bene mobile ai figli durante la crisi
Fatti: Laura, commerciante, dona ai figli due auto del valore complessivo di €40.000 nel 2024, quando già aveva debiti tributari arretrati e rate non pagate. Nel 2025 l’Agenzia Entrate avvia la revocatoria.
Analisi:
- Trattandosi di atti gratuiti, la revocatoria fallimentare può colpire donazioni eseguite nei due anni precedenti (art. 64 L.F.) . Non è necessaria la mala fede dei figli.
- La difesa può argomentare che le auto erano indispensabili per la vita familiare e che la donazione rientrava nelle liberalità d’uso, ma il valore elevato rende debole questa tesi.
- È possibile proporre transazione: i figli restituiscono il bene o versano una somma per evitare il giudizio.
Esito possibile: la revocatoria viene accolta; le auto tornano nel patrimonio di Laura e sono vendute per soddisfare i creditori.
Simulazione 3 – Accordo di ristrutturazione agevolato per evitare la revocatoria
Fatti: L’azienda Alfa S.r.l. ha debiti per €2 milioni verso banche e fornitori. Nel 2025, per evitare il fallimento e le revocatorie, stipula un accordo di ristrutturazione agevolato ai sensi dell’art. 60 CCII. Ottiene l’adesione di banche e fornitori che rappresentano il 35% dei crediti; con fondi derivanti dalla vendita di un ramo d’azienda, paga integralmente i creditori non aderenti.
Effetti:
- L’accordo è omologato e vincola i creditori aderenti. L’azienda beneficia di un automatic stay solo nei limiti consentiti (non essendoci misure protettive automatiche, l’azienda aveva negoziato con i creditori l’astensione dalle azioni).
- L’operazione viene contestata da un fornitore che non aderisce e avvia una revocatoria contro la vendita del ramo d’azienda, sostenendo che il prezzo è troppo basso.
Difesa:
- L’accordo di ristrutturazione, una volta omologato, costituisce causa legittima dell’atto: l’art. 60 CCII prevede che i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente; nel nostro caso il fornitore è stato pagato, quindi non ha subito pregiudizio.
- L’atto di vendita è incluso nell’accordo omologato, quindi rientra tra gli atti esenti da revocatoria (art. 166 CCII) .
Esito: il giudice dichiara inammissibile la revocatoria; l’accordo di ristrutturazione rimane valido.
Simulazione 4 – Composizione negoziata e revoca del sequestro penale
Fatti: Beta S.p.A. è sottoposta a un procedimento penale per bancarotta. Il tribunale ha disposto il sequestro preventivo dei beni aziendali. L’impresa attiva la composizione negoziata e l’esperto redige una relazione favorevole. Presenta richiesta di misure protettive e raggiunge un accordo con i creditori.
Norma e giurisprudenza:
- La Cassazione penale n. 30109/2025 ha affermato che la pendenza di una composizione negoziata con esito positivo della relazione dell’esperto può escludere il “periculum in mora” necessario per il sequestro .
Esito: il giudice revoca il sequestro; Beta S.p.A. prosegue la composizione negoziata. I creditori ottengono garanzie e l’azienda evita la revocatoria.
Conclusione
La revocatoria è uno strumento potente a disposizione dei creditori e dei curatori fallimentari per recuperare beni sottratti alla garanzia patrimoniale. Tuttavia, il legislatore e la giurisprudenza hanno previsto numerosi limiti e tutele per il debitore e i terzi acquirenti: la necessità di dimostrare l’eventus damni e il consilium fraudis, le esenzioni per atti ordinari dell’impresa, la protezione della casa di abitazione e le procedure di sovraindebitamento. Chi riceve un’azione revocatoria non deve rassegnarsi; esistono rimedi efficaci come la opposizione di terzo, le transazioni con i creditori e soprattutto gli strumenti di risoluzione della crisi (rottamazione quater, piani del consumatore, ristrutturazioni dei debiti, concordato minore, composizione negoziata) che consentono di definire il debito e bloccare le azioni esecutive.
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