Imprenditore edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La crisi dei cantieri, i ritardi nei pagamenti e l’aumento dei costi stanno mettendo a dura prova molte imprese edili. Quando l’imprenditore accumula debiti con il Fisco o con le banche, rischia pignoramenti, ipoteche e blocchi del conto corrente. La normativa fiscale e bancaria italiana prevede procedure esecutive rapide: il pignoramento esattoriale può essere attivato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione senza autorizzazione del giudice e consente di bloccare e trasferire le somme presenti e future sul conto entro 60 giorni ; il pignoramento ordinario presso terzi richiede l’intervento del giudice ma segue comunque tempi stretti . Se il debitore non reagisce in tempo, rischia di vedere compromessa la propria attività.

L’ordinamento però offre soluzioni legali e strumenti di composizione della crisi che permettono di difendersi, di sospendere le azioni esecutive e di rinegoziare o addirittura di cancellare i debiti. Oltre ai ricorsi e alle opposizioni nei confronti di cartelle e atti esecutivi, esistono procedure come la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), il concordato minore (art. 74 CCII) e gli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 CCII) che consentono di proporre piani sostenibili anche con pagamenti parziali . Le recenti “rottamazioni” (quater e quinquies) permettono poi di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale, con pagamento rateale fino a cinque anni e senza interessi di mora . Scegliere lo strumento giusto e rispettare termini e formalità è essenziale per evitare la decadenza dei benefici .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per orientarsi nella complessità della normativa e della giurisprudenza è necessario l’aiuto di professionisti esperti. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, specializzati nella gestione dei debiti e nelle controversie con banche e Fisco. L’avvocato è:

  • Cassazionista (abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori);
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 .

Grazie a queste qualifiche, lo studio di Monardo offre un supporto completo: analisi della posizione debitoria, esame della legittimità degli atti, predisposizione di ricorsi e opposizioni, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche, elaborazione di piani di rientro e accesso alle procedure concorsuali o stragiudiziali più efficaci. L’assistenza non si limita agli aspetti giuridici: il team integra competenze fiscali, contabili e bancarie per costruire soluzioni personalizzate.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Evoluzione normativa: dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi d’impresa

La disciplina del sovraindebitamento ha origini nella Legge 3/2012, soprannominata “legge salva‑suicidi”. La legge prevedeva tre strumenti: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio. La riforma del 2019 con il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) ha riordinato la materia, abrogando la Legge 3/2012 e accorpando tutte le procedure in un testo unico . L’entrata in vigore del CCII è stata rinviata più volte e si è consolidata il 15 luglio 2022. A partire da allora, le procedure sono state corrette con il D.Lgs. 83/2022 e, soprattutto, con il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, che ha introdotto il “terzo correttivo” al CCII, modificando numerosi articoli sugli accordi di ristrutturazione e sui rapporti con i creditori pubblici . Nel 2025 la Legge 15/2025 ha convertito il D.L. 202/2024 (Milleproroghe), riaprendo i termini per aderire alla rottamazione‑quater e introducendo nuove definizioni agevolate .

Un passaggio fondamentale è stato il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, che ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Il dossier del Senato spiega che il decreto rinviava l’entrata in vigore del CCII, istituiva una piattaforma telematica per le domande e disciplinava la nomina dell’esperto, le misure protettive e la conclusione delle trattative . Tra le misure introdotte figurano l’accesso alla composizione negoziata con la nomina di un esperto, le misure protettive che bloccano le azioni esecutive e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio .

1.2 Principali articoli del Codice della crisi per i debitori edili

Il CCII contiene numerosi articoli dedicati ai soggetti sovraindebitati (Parte II) e agli strumenti di regolazione della crisi (Titolo IV). Di seguito vengono riassunti gli articoli più rilevanti, con riferimento alle fonti ufficiali citate negli approfondimenti.

Articolo del CCIIOggettoBreve sintesi
Art. 67 – Ristrutturazione dei debiti del consumatoreRistrutturazione dei debitiConsente al consumatore di presentare, con l’aiuto di un OCC, un piano che ristruttura i debiti, anche con pagamenti parziali e moratorie fino a due anni; occorre indicare l’elenco dei creditori e dei beni e un professionista deve attestare la veridicità e la fattibilità del piano .
Art. 74 – Concordato minoreConcordato per imprenditori “sotto soglia”Riservato a imprenditori, professionisti o associazioni non soggetti a liquidazione giudiziale. Il piano può prevedere la continuazione dell’attività, la suddivisione dei creditori in classi e pagamenti non integrali .
Art. 57 – Accordi di ristrutturazioneAccordi di ristrutturazione dei debitiL’imprenditore può accordarsi con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. L’accordo, da omologare in tribunale, deve prevedere l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni ed essere attestato da un professionista .
Art. 60 – Accordi agevolatiRiduzione quorumRiduce al 30 % la percentuale di adesioni necessaria per l’accordo quando il debitore rinuncia alla moratoria verso i creditori estranei .
Art. 61 – Accordi ad efficacia estesaEstensione agli estraneiL’effetto dell’accordo si estende ai creditori non aderenti della stessa categoria quando almeno il 75 % dei crediti della categoria ha approvato e l’accordo non è liquidatorio .
Art. 62 – Convenzione di moratoriaDilazione senza falcidiaConsente all’imprenditore di sospendere o dilazionare i pagamenti senza riduzione del credito; può essere estesa ai creditori non aderenti se rappresentano il 75 % della categoria .
Art. 63 – Transazione su crediti tributari e contributiviPagamento parziale o dilazionatoIl debitore può proporre la riduzione o la dilazione dei tributi e contributi; la proposta va depositata presso l’Agenzia delle Entrate e deve essere attestata come conveniente per l’erario .
Art. 59 – Coobbligati e sociResponsabilità dei garantiStabilisce che coobbligati, fideiussori e soci illimitatamente responsabili restano obbligati anche dopo l’accordo, salvo diversa pattuizione .
Art. 268 – Liquidazione controllataLiquidazione dei beniPermette al debitore insolvente di chiedere la liquidazione controllata dei beni; alcuni beni (crediti impignorabili, somme per il mantenimento, beni del fondo patrimoniale) sono esclusi .
Art. 278 – EsdebitazioneLiberazione dai debiti residuiPrevede l’esdebitazione al termine della liquidazione controllata: i debiti residui sono cancellati anche per i creditori non partecipanti per la quota eccedente quanto avrebbero potuto ottenere .

Oltre a questi articoli, il CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione del debito fiscale (art. 63 CCII) e introduce la figura dell’esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata (artt. 2‑23 del D.L. 118/2021). Il legislatore ha inoltre introdotto procedure semplificate per i debiti di modesta entità e facilitato l’accesso alla liquidazione controllata per gli imprenditori non più in attività.

1.3 Rottamazioni fiscali e definizioni agevolate

Negli ultimi anni le leggi di bilancio hanno introdotto misure straordinarie – denominate “rottamazioni” o “definizioni agevolate” – che permettono di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese esecutive. La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione‑quater: la norma, contenuta nei commi 231‑252 dell’art. 1, consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e aggio, con esclusione di interessi e sanzioni . Il contribuente può pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate (5 anni) . Il termine per presentare la dichiarazione di adesione era il 30 aprile 2023 .

La rottamazione‑quater è stata riaperta nel 2025. L’articolo 274 del CCII (così come modificato dalla Legge 15/2025) prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di adesione entro aprile 2025, con piani di pagamento fino a dieci rate distribuite tra il 2025 e il 2027 . L’adesione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche o fermi amministrativi .

Nel 2026 la normativa ha introdotto la rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge di bilancio 2026 (commi ???). Secondo la guida della Confcommercio pubblicata il 7 gennaio 2026, la rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2023 senza pagare interessi, sanzioni e interessi di mora; il contribuente può pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con prime due rate scadenti nell’anno 2026 . Le successive rate si pagano il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno ; la legge prevede una tolleranza di cinque giorni per i pagamenti . La stessa guida precisa che la prossima scadenza è il 28 febbraio 2026 . La riammissione alla rottamazione è possibile solo per i debiti già inclusi nella definizione agevolata . Norme speciali come il Decreto Alluvione, la Legge 18/2024 e il D.Lgs. 108/2024 hanno prorogato alcune scadenze in caso di eventi eccezionali .

1.4 Pignoramento ordinario e esattoriale

Tra i rischi più gravi per l’imprenditore indebitato figura il pignoramento del conto corrente. La normativa distingue tra:

  1. Pignoramento ordinario presso terzi (artt. 543 e seguenti c.p.c.). Il creditore notifica un atto di pignoramento al debitore e alla banca, indicando l’importo e il titolo esecutivo; entro 10 giorni deve iscrivere la procedura a ruolo . Le somme restano bloccate, ma la banca le versa solo dopo l’ordinanza del giudice . La recente riforma (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’art. 492‑bis c.p.c., consentendo al creditore di ricercare telematicamente i conti e di pignorare direttamente quelli individuati .
  2. Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, ora art. 170 D.Lgs. 33/2025). È una procedura speciale utilizzata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: l’atto di pignoramento ordinato alla banca non richiede l’intervento del giudice; la banca deve bloccare e trasferire le somme presenti entro 60 giorni e trattenere anche gli accrediti successivi . Dal 2025 il D.Lgs. 33/2025 ha riordinato le norme sulla riscossione e ha previsto l’utilizzo della piattaforma telematica per le notifiche, confermando i termini di 60 giorni e introducendo novità in tema di rateizzazione e discarico .

Il pignoramento esattoriale è quindi più rapido e incisivo rispetto al pignoramento ordinario. L’imprenditore edile che riceve un atto di pignoramento deve agire tempestivamente: se le somme vengono versate, è difficile recuperarle. L’assistenza di un avvocato specializzato consente di controllare la legittimità dell’atto, verificare la presenza di vizi (mancata notifica della cartella, prescrizione del credito, erronea quantificazione) e proporre opposizioni o istanze di sospensione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

2.1 Notifica di cartelle, avvisi di accertamento e decreti ingiuntivi

Le azioni esecutive di Fisco e banche nascono sempre da un titolo. Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento o cartelle di pagamento. Per i debiti bancari o commerciali, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo o agire direttamente con l’azione monitoria. Quando arriva l’atto, occorre:

  1. Verificare la regolarità della notifica. Le cartelle devono essere notificate tramite messo notificatore, PEC o raccomandata A/R; eventuali vizi di notifica possono rendere nullo l’atto.
  2. Controllare i termini di impugnazione. Gli avvisi di accertamento devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; le cartelle esattoriali basate su ruoli non più contestabili possono essere impugnate per vizi propri entro 60 giorni. I decreti ingiuntivi sono opponibili entro 40 giorni dalla notificazione.
  3. Esaminare la prescrizione e la decadenza. Molti debiti fiscali si prescrivono in cinque o dieci anni; se la cartella non è stata notificata correttamente o se sono trascorsi i termini, il debito può essere eccepito come prescritto.
  4. Valutare la possibilità di sospensione. In presenza di ricorso o istanza di sospensione, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può procedere alla riscossione fino alla pronuncia della Commissione tributaria.

2.2 Pignoramento esattoriale: tempi e azioni del debitore

Se non si agisce in tempo, l’Agente della riscossione può notificare l’atto di pignoramento esattoriale. La banca, ricevuto l’ordine, deve bloccare i fondi e versarli entro 60 giorni ; inoltre, deve trattenere e versare al fisco anche le somme che affluiscono successivamente . I passi da seguire sono:

  1. Esame dell’atto di pignoramento. Deve indicare il debito, le cartelle su cui si basa e la data di notifica. Spesso l’atto contiene errori (mancanza di indicazione delle cartelle, carichi prescritti, importo errato) che possono essere fatti valere.
  2. Verifica dei limiti di pignorabilità. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che stipendi, salari e pensioni sono pignorabili solo nei limiti di un quinto per tributi statali e che le pensioni sono impignorabili fino a un importo pari al doppio dell’assegno sociale (almeno 1.000 euro) . Se il conto contiene salari o pensioni, il pignoramento può essere contestato.
  3. Richiesta di rateizzazione. È possibile chiedere a AdER un piano di rateizzazione prima del versamento delle somme. L’accettazione del piano sospende il pignoramento.
  4. Ricorso al giudice dell’esecuzione. In presenza di vizi dell’atto, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). È fondamentale agire entro 20 giorni dalla notifica per evitare la decadenza.
  5. Istanza di sospensione. Per sospendere il pignoramento in attesa della decisione sul ricorso, occorre un’istanza di sospensione provvisoria (art. 169 CCII) con dimostrazione del periculum e del fumus boni iuris.

2.3 Pignoramento ordinario: procedimento e difese

Nel pignoramento ordinario, il creditore notifica un atto di pignoramento al debitore e alla banca; entro 10 giorni deve iscrivere l’esecuzione. Il debitore può:

  1. Controllare la validità del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale); se il titolo è nullo o inefficace, può opporsi all’esecuzione.
  2. Verificare la correttezza della notifica e l’iscrizione a ruolo entro i termini .
  3. Sollevare eccezioni di prescrizione o nullità del titolo.
  4. Ricorrere all’istituto della conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma a titolo di cauzione per liberare il bene; utile per bloccare il conto e negoziare un piano.
  5. Chiedere la riduzione o l’esclusione del pignoramento per crediti privilegiati o impignorabili, invocando l’art. 545 c.p.c. .

2.4 Termini e scadenze principali

Atto/ProceduraTermine per agireNormativa
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Ricorso contro cartella (vizi propri)60 giorni dalla notifica
Opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla conoscenza dell’atto
Rateizzazione/rottamazione quaterDomanda entro il termine fissato (es.: 30 aprile 2025 per riapertura)
Pagamenti rottamazione‑quater/quinquiesPrima rata: 31 ottobre 2023; successivo: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno ; tolleranza di 5 giorni .
Termine di 60 giorni per pignoramento esattorialeLa banca deve versare le somme entro 60 giorni e trattenere gli accrediti successivi
Iscrizione a ruolo nel pignoramento ordinario10 giorni dall’atto di pignoramento

3. Difese e strategie legali

L’imprenditore edile indebitato dispone di una gamma di difese e strategie per proteggere i beni, ridurre il debito e ripartire.

3.1 Impugnazione delle cartelle e degli atti del Fisco

Le cartelle di pagamento possono essere impugnate per vizi di forma (mancata notificazione, notifica irregolare, difetto di motivazione), prescrizione (ad esempio, tributi prescritti in 5 o 10 anni), inesistenza del credito e errata iscrizione a ruolo. È opportuno verificare se l’importo richiesto comprende somme già versate o se le sanzioni sono state calcolate erroneamente. In molti casi è possibile ottenere l’annullamento totale o parziale del debito.

Per gli avvisi di accertamento, il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Il procedimento tributario consente la sospensione immediata dell’atto con istanza cautelare. È consigliabile allegare perizie contabili e documenti che dimostrino l’infondatezza o l’eccesso del recupero.

3.2 Opposizione al pignoramento e tutela del conto

L’opposizione può riguardare tanto la legittimità dell’atto quanto la stessa esistenza dell’esecuzione. Le principali eccezioni sono:

  1. Mancanza di notifica della cartella o del titolo che precede il pignoramento.
  2. Prescrizione del credito: se l’esecuzione avviene dopo la scadenza dei termini (cinque anni per i tributi, dieci per contributi previdenziali), il pignoramento è nullo.
  3. Pignoramento su crediti impignorabili (ad esempio stipendi e pensioni entro i limiti di legge) .
  4. Importo eccessivo o errato: la banca spesso blocca l’intero saldo, ma deve trattenere solo l’importo indicato.

L’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione. È possibile chiedere la conversione del pignoramento, offrendo un versamento cauzionale. Nel pignoramento esattoriale, invece, è spesso più efficace presentare domanda di rateizzazione all’Agente della riscossione; l’accettazione sospende l’atto. L’assistenza legale consente di individuare la strategia più efficace e di evitare la perdita dei fondi.

3.3 Azioni contro le banche: anatocismo, usura e clausole abusive

I debiti con le banche (mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente) spesso sono gravati da interessi usurari, anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi) e costi ingiustificati (commissioni di massimo scoperto). La Cassazione ha ripetutamente dichiarato nulle le clausole di anatocismo e di interessi non determinati . L’imprenditore può quindi:

  1. Richiedere la rinegoziazione del mutuo: far rilevare alla banca l’illegittimità di clausole e chiedere l’azzeramento di interessi anatocistici o la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
  2. Agire in giudizio per accertare l’usura: se il tasso effettivo supera la soglia usuraria, il contratto è nullo e il debitore deve restituire solo il capitale.
  3. Opporsi al decreto ingiuntivo emesso dalla banca, sollevando eccezioni sulle clausole contrattuali.
  4. Utilizzare i rimedi del Codice della crisi: se i debiti bancari sono rilevanti, può essere conveniente inserire i creditori bancari in un accordo di ristrutturazione o in un piano del consumatore, riducendo l’importo dovuto e dilazionando il pagamento .

3.4 Composizione negoziata e strumenti del Codice della crisi

Composizione negoziata (D.L. 118/2021). L’imprenditore in crisi può accedere alla piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio e nominare un esperto indipendente che lo assiste nel negoziato con i creditori. Durante le trattative, può chiedere al tribunale misure protettive per bloccare esecuzioni, pignoramenti e sequestri. La procedura prevede la redazione di un piano di risanamento che può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato. Secondo il dossier del Senato, la composizione negoziata rinvia l’entrata in vigore del CCII e prevede misure premiali per chi coopera lealmente .

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). L’imprenditore edile, se agisce come persona fisica e i debiti sono contratti per scopi personali o familiari (ad esempio la garanzia prestata per la propria impresa individuale), può proporre un piano del consumatore. Il piano può prevedere pagamenti parziali, moratorie e differenziazioni tra creditori . La cassazione ha chiarito che il socio‑fideiussore può accedere a questa procedura solo se la garanzia è stata prestata per fini estranei all’attività imprenditoriale .

Concordato minore (art. 74 CCII). Riservato a imprenditori “sotto soglia” (fatturato inferiore a 200.000 euro, debiti inferiori a 500.000 euro e attivi non superiori a 300.000 euro), permette di ripartire i creditori in classi, ristrutturare i debiti e, se necessario, continuare l’attività . Gli obbligati solidali e i garanti rimangono responsabili .

Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 60 CCII). Richiedono l’adesione del 60 % (o del 30 % per gli accordi agevolati) dei creditori . Gli accordi devono assicurare il pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni e sono soggetti a omologazione giudiziale. Gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) permettono di vincolare anche i creditori non aderenti se sono rispettate specifiche condizioni . La Cassazione, con la sentenza n. 34150/2024, ha confermato che l’estensione è possibile solo se i creditori non aderenti sono informati e il soddisfacimento non è inferiore alla liquidazione giudiziale .

Convenzione di moratoria (art. 62 CCII). È uno strumento negoziale che sospende o dilaziona i pagamenti senza riduzione del debito; può essere esteso ai creditori non aderenti rappresentanti il 75 % della categoria . È utile come “ponte” verso un accordo di ristrutturazione.

Liquidazione controllata (art. 268 CCII). Quando l’imprenditore non può proporre un piano, può chiedere la liquidazione controllata: un commissario liquida i beni del debitore (salvi quelli impignorabili) e distribuisce il ricavato . Al termine della liquidazione, l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione (art. 278 CCII) che cancella i debiti residui .

3.5 Transazione fiscale e crediti pubblici

Il pagamento parziale dei tributi e dei contributi può avvenire tramite la transazione fiscale (art. 63 CCII), che consente al debitore di proporre all’Agenzia delle Entrate una riduzione o una dilazione del debito . La proposta va depositata prima di sottoscrivere l’accordo di ristrutturazione e deve essere attestata da un professionista che ne certifichi la convenienza per l’erario. Se l’Agenzia rifiuta, la procedura di ristrutturazione può essere comunque omologata dal giudice se il trattamento dei crediti pubblici non è peggiorativo rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 64 CCII).

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani di esdebitazione

4.1 Rottamazione‑quater e riaperture

La rottamazione‑quater (Legge 197/2022) consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022 versando solo la quota capitale e le spese esecutive . Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate . Il termine di adesione è stato riaperto dalla Legge 15/2025, con possibilità di pagare fino a dieci rate distribuite tra il 2025 e il 2027 .

Vantaggi

  • Elimina interessi e sanzioni: si pagano solo il capitale e l’aggio.
  • Sospende le procedure esecutive: la presentazione della domanda blocca pignoramenti e fermi amministrativi.
  • Rateizzazione lunga: fino a 18 rate o, per la riapertura, fino a dieci rate; tolleranza di 5 giorni sui pagamenti .

Criticità

  • Decadenza per ritardo: un ritardo superiore a cinque giorni comporta la perdita del beneficio e le somme versate vengono trattenute a titolo di acconto .
  • Esclusione di alcuni carichi: non rientrano nella definizione i dazi doganali, l’IVA all’importazione e le sanzioni per violazioni diverse da quelle fiscali.

4.2 Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)

La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, estende la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 30 giugno 2023. Secondo la guida di Confcommercio, consente di pagare il debito in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con prime due rate scadenti nel 2026 . Le successive rate seguono le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, con una tolleranza di cinque giorni . La definizione sospende le procedure esecutive e consente di estinguere i debiti senza interessi né sanzioni, ma il mancato pagamento entro i termini provoca la decadenza.

4.3 Saldo e stralcio per i debiti inferiori a 1.000 euro

La Legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico dei carichi inferiori a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015. Questa misura alleggerisce la posizione del debitore e consente di concentrare le risorse sui debiti più rilevanti. Per i carichi superiori, è possibile definire il debito tramite rottamazione o transazione.

4.4 Piani del consumatore, accordi e concordati minori

Piano del consumatore (art. 67 CCII)

È riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il piano può prevedere pagamenti anche parziali, con moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati . La Cassazione ha chiarito che il socio‑fideiussore può accedervi solo se la garanzia è stata prestata per scopi personali . Il piano necessita dell’attestazione di fattibilità da parte di un professionista e dell’omologazione del tribunale.

Concordato minore (art. 74 CCII)

È destinato a imprenditori “sotto soglia”. Il piano può prevedere la continuità dell’attività o l’apporto di risorse esterne; i creditori sono suddivisi in classi e votano il piano . Il concordato minore consente la falcidia dei debiti, ma i coobbligati restano responsabili. La Cassazione ha affermato che nel concordato minore non si può derogare al principio della par condicio creditorum quando si tratta di crediti privilegiati.

Accordi di ristrutturazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑63 CCII) rappresentano uno strumento flessibile per imprenditori anche non commerciali. Requisiti chiave sono:

  • Percentuale di adesione: 60 % dei crediti, ridotta al 30 % negli accordi agevolati .
  • Pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni .
  • Possibilità di estendere l’accordo ai creditori non aderenti se l’adesione di una categoria supera il 75 % e l’accordo non è liquidatorio .
  • La transazione fiscale consente di falcidiare i tributi, ma necessita di attestazione di convenienza .

Convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) è un accordo stragiudiziale che permette di sospendere o dilazionare le scadenze senza riduzione del credito . Può essere utilizzata come misura temporanea in attesa di un accordo di ristrutturazione o di un concordato.

Liquidazione controllata e esdebitazione

La liquidazione controllata (art. 268 CCII) permette di vendere i beni del debitore (salvo quelli impignorabili) per soddisfare i creditori . Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione (art. 278 CCII), liberandosi dei debiti residui . La Cassazione, con la sentenza 27562/2024, ha precisato che non esiste una soglia minima di soddisfacimento per l’esdebitazione: il giudice deve valutare caso per caso, tenendo conto dell’attivo liquidato e della condotta del debitore .

4.5 Procedura per gli imprenditori agricoli e artigiani

Gli imprenditori edili che svolgono anche attività agricola o artigiana possono accedere a procedure specifiche. La Legge 3/2012 e il CCII prevedono che gli imprenditori agricoli e le start‑up innovative siano ammessi alle procedure di sovraindebitamento. Il concordato minore e i piani del consumatore sono particolarmente adatti a queste categorie, poiché tengono conto della stagionalità dei redditi.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare gli atti notificati: credere che la cartella o l’avviso di accertamento possa essere “scordato” è un errore. I termini di impugnazione decorrono dalla notifica e, se scadono, l’atto diventa definitivo.
  2. Pagare le somme senza verificare: molti debiti contengono sanzioni illegittime o interessi usurari. È essenziale far analizzare l’atto da un professionista prima di versare denaro.
  3. Prelevare dal conto dopo la notifica del pignoramento: la legge punisce chi sottrae somme una volta notificato il pignoramento; inoltre, la banca può bloccare i movimenti retroattivamente .
  4. Sottovalutare i limiti di pignorabilità: non conoscere le soglie impignorabili di stipendi e pensioni può portare a perdere somme che la legge tutela .
  5. Non richiedere la rateizzazione o la rottamazione: molte procedure si bloccano se il debitore aderisce a un piano di rateizzazione o a una definizione agevolata. Non sfruttare queste possibilità significa esporsi a pignoramenti e ipoteche.

5.2 Consigli per l’imprenditore edile indebitato

  1. Analizza la tua posizione: raccogli tutte le cartelle, gli avvisi e i contratti; verifica importi, date e vizi.
  2. Ricorri tempestivamente: affidati a un professionista per impugnare gli atti entro i termini; anche un giorno di ritardo può essere fatale.
  3. Negozia con i creditori: le banche spesso accettano accordi di ristrutturazione se vengono dimostrati vizi contrattuali; l’Agenzia delle Entrate può accettare transazioni fiscali.
  4. Attiva la composizione negoziata: se l’azienda è in crisi ma ancora operativa, la composizione negoziata consente di sospendere le azioni esecutive e di trattare con i creditori.
  5. Proteggi i beni impignorabili: trasferisci i risparmi destinati a stipendi e pensioni su un conto dedicato; verifica la sussistenza dei limiti legali.
  6. Considera la liquidazione controllata solo come ultima ratio: se la situazione è compromessa, la liquidazione può liberarti definitivamente dai debiti, ma comporta la perdita dei beni.

6. Simulazioni pratiche e casi numerici

6.1 Simulazione 1 – Ristrutturazione del debito fiscale

Scenario: un imprenditore edile ha ricevuto cartelle per un totale di 120.000 € (capitale 80.000 €, interessi e sanzioni 40.000 €) relative a IVA e IRPEF degli anni 2018‑2022. Non sono ancora scaduti i termini di prescrizione. Vuole aderire alla rottamazione‑quater (riaperta nel 2025) e pagare in dieci rate.

Calcolo: la rottamazione consente di versare solo la quota capitale e l’aggio. Pertanto il debito definibile è 80.000 € più l’aggio (ipotizziamo 5.000 €). L’imprenditore può scegliere un piano di dieci rate; le prime due scadono nel 2025 e le altre otto tra il 2026 e il 2027. Ogni rata (tranne le prime due che rappresentano il 10 % del totale) sarà pari a (80.000 € + 5.000 €) × 0,8 ÷ 8 = 8.500 € circa. Se non paga una rata entro cinque giorni dalla scadenza, decade dal beneficio e le somme versate vengono trattenute a titolo di acconto .

Vantaggio: elimina 40.000 € di interessi e sanzioni. L’imprenditore evita il pignoramento e può programmare i pagamenti.

6.2 Simulazione 2 – Pignoramento del conto corrente

Scenario: un imprenditore ha un saldo di 15.000 € sul conto corrente. Riceve un pignoramento esattoriale per cartelle pari a 8.000 €. La banca blocca l’intera somma e deve versare 8.000 € entro 60 giorni , trattenendo anche i futuri accrediti.

Cosa può fare:

  • Contestare l’atto se la cartella non è stata notificata o se il debito è prescritto.
  • Chiedere un piano di rateizzazione all’Agente della riscossione: se accettato, sospende il pignoramento.
  • Invocare i limiti di pignorabilità: se il conto contiene stipendi o pensioni, sono impignorabili fino a 1.000 € e pignorabili nella misura di un quinto per i tributi . L’imprenditore può dimostrare che parte della somma proviene da salari e chiedere la restituzione.
  • Opporsi in tribunale: se l’importo pignorato è superiore al dovuto, può chiedere la riduzione del pignoramento.

6.3 Simulazione 3 – Accordo di ristrutturazione dei debiti bancari e fiscali

Scenario: una ditta edile ha debiti per 400.000 € con le banche (mutui e scoperti) e per 200.000 € con l’Agenzia delle Entrate. I debiti bancari sono gravati da clausole anatocistiche e tassi usurari; le cartelle fiscali includono interessi e sanzioni. L’impresa ha un volume d’affari di 600.000 € e attivi per 300.000 €.

Strategia:

  1. Analisi dei contratti bancari: contestare clausole anatocistiche e usurarie per ridurre l’importo dovuto .
  2. Proposta di transazione fiscale: chiedere la riduzione e la dilazione dei tributi (art. 63 CCII) .
  3. Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: ottenere l’adesione del 60 % dei crediti (o del 30 % per l’accordo agevolato) e coinvolgere tutti i creditori. Il piano prevede pagamenti parziali in cinque anni; la quota destinata ai creditori pubblici è uguale o superiore a quella derivante dalla liquidazione giudiziale. Le misure protettive sospendono le azioni esecutive.
  4. Eventuale concordato minore: se l’impresa rientra nei limiti dimensionali, può presentare un concordato minore con falcidia dei debiti e ripartizione in classi .

Risultato atteso: riduzione dei debiti bancari grazie all’eliminazione degli interessi anatocistici, dilazione dei tributi in cinque anni e sospensione dei pignoramenti; continuità dell’attività e conservazione dei posti di lavoro.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non pago le rate del mutuo aziendale?

Se l’imprenditore non paga le rate del mutuo, la banca può iscrivere un’ipoteca sul bene e, dopo la notifica di un preavviso di pagamento, può procedere con l’esecuzione forzata. Tuttavia è possibile contestare interessi usurari o anatocistici e chiedere la rinegoziazione. La partecipazione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti può includere il mutuo.

2. La banca può pignorare la casa dell’imprenditore?

Sì, se il debitore non paga il mutuo e non raggiunge un accordo, la banca può pignorare e vendere l’immobile. Tuttavia la casa può essere protetta se costituita in bene primario e se l’imprenditore accede al concordato minore o alla liquidazione controllata: in quest’ultima procedura il giudice può autorizzare la conservazione dell’abitazione se necessaria alla vita familiare.

3. Quali beni non possono essere pignorati?

I beni indispensabili al mantenimento della famiglia (es. letto, frigorifero), gli strumenti necessari all’esercizio della professione e i beni impignorabili indicati dalla legge (art. 514 c.p.c.). Le pensioni sono impignorabili fino a 1.000 € e gli stipendi sono pignorabili nella misura di un quinto .

4. Come posso aderire alla rottamazione‑quinquies?

La domanda va presentata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il termine indicato (es.: 30 aprile 2026). È necessario indicare i carichi che si intendono definire, scegliere il numero di rate e allegare eventuali atti. Dopo la domanda l’Agente invierà la comunicazione con l’ammontare dovuto e i bollettini .

5. Posso rientrare nella rottamazione se sono decaduto per ritardo nei pagamenti?

Sì, la Legge 15/2025 prevede la riammissione dei contribuenti decaduti per mancato pagamento delle rate 2024. Occorre presentare una nuova domanda e pagare le rate scadute secondo il nuovo piano .

6. Cosa sono gli “interessi anatocistici”?

Gli interessi anatocistici sono gli interessi calcolati sugli interessi già maturati. La Cassazione ne ha dichiarato la nullità quando non sono pattuiti espressamente o quando violano il divieto di anatocismo; il debitore può chiedere la restituzione .

7. È possibile sospendere un pignoramento in corso?

Sì. Presentando opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione, è possibile chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.). Per il pignoramento esattoriale è spesso più rapido chiedere un piano di rateizzazione all’Agente della riscossione o aderire a una definizione agevolata; la concessione sospende la procedura .

8. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?

Il piano del consumatore riguarda persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale; può prevedere pagamenti parziali e moratorie . Il concordato minore, invece, è rivolto a imprenditori “sotto soglia” e prevede la suddivisione dei creditori in classi e la votazione del piano .

9. Quando si applica la transazione fiscale?

La transazione fiscale (art. 63 CCII) si applica quando il debitore vuole ristrutturare i debiti tributari proponendo all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale o dilazionato dei tributi. È necessario il parere di convenienza attestato da un professionista e l’approvazione (o il rifiuto motivato) da parte dell’Amministrazione .

10. La fideiussione personale può essere esclusa dal piano del consumatore?

No. La Cassazione ha chiarito che il socio‑fideiussore può accedere al piano del consumatore solo se la garanzia è stata prestata per fini personali; se la fideiussione è strumentale all’attività dell’impresa, non si rientra nella nozione di consumatore .

11. Posso proteggere l’autovettura da un pignoramento?

L’autovettura può essere oggetto di fermo amministrativo. Per evitarlo occorre pagare il debito o rateizzare; in alcuni casi è possibile chiedere la revoca del fermo se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa (art. 86 D.P.R. 602/1973). Se si accede alla rottamazione o al piano del consumatore, il fermo viene cancellato.

12. Che differenza c’è tra pignoramento e ipoteca?

Il pignoramento è l’atto attraverso il quale il bene del debitore viene vincolato e, successivamente, venduto per soddisfare il credito; l’ipoteca è un diritto di garanzia che grava sull’immobile ma non implica immediatamente la vendita. L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca su immobili per debiti superiori a 20.000 €; l’ipoteca non produce effetti se si aderisce alla rottamazione e si paga il debito.

13. È possibile ottenere la cancellazione della centrale rischi dopo la ristrutturazione?

Sì. Dopo l’omologazione di un piano o di un accordo e il pagamento delle somme dovute, si può chiedere alla banca la cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi. Le banche devono aggiornare i dati; in caso di inerzia si può ricorrere al garante della privacy.

14. I debiti verso l’INPS possono essere inseriti nella ristrutturazione?

Sì. I contributi previdenziali sono qualificati come crediti privilegiati, ma possono essere oggetto di accordi di ristrutturazione e di transazioni fiscali. Il piano deve assicurare un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale.

15. Cosa succede se non rispetto le rate di un accordo di ristrutturazione?

La decadenza dall’accordo comporta la revoca delle misure protettive e la ripresa delle azioni esecutive. I versamenti effettuati restano acquisiti e i creditori possono agire per il recupero del residuo.

16. È possibile ottenere l’esdebitazione anche se si è stati falliti?

No. La Cassazione, con l’ordinanza 30108/2025, ha stabilito che il soggetto già dichiarato fallito e non esdebitato non può accedere alla procedura di esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283 CCII .

17. La moratoria per i creditori privilegiati limita la durata del piano?

No. La Cassazione (ordinanza 9549/2025) ha chiarito che la moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 indica solo il termine di inizio dei pagamenti e non quello finale; è possibile prevedere rate oltre l’anno .

18. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata?

La composizione negoziata consente di nominare un esperto, ottenere misure protettive e negoziare con i creditori fuori dal tribunale. Può sfociare in un accordo o in un concordato semplificato. Il D.L. 118/2021 prevede misure premiali per l’imprenditore che accede tempestivamente .

19. Cosa devo fare se ricevo un decreto ingiuntivo della banca?

Verificare i termini: l’opposizione va presentata entro 40 giorni. È opportuno analizzare il contratto per individuare interessi usurari o clausole anatocistiche . Se si contesta il decreto, la banca deve provare il credito; in caso contrario il decreto diventa definitivo e può portare al pignoramento.

20. Gli interessi moratori sui debiti fiscali sono sempre dovuti?

No. La rottamazione quater/quinquies esclude gli interessi di mora. Inoltre, nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione è possibile chiedere la falcidia degli interessi moratori, purché la proposta sia ritenuta conveniente per l’erario .

8. Sentenze recenti e giurisprudenza rilevante

L’evoluzione della giurisprudenza ha consolidato principi fondamentali per la tutela del debitore. Di seguito si riassumono le sentenze più recenti e significative.

8.1 Cassazione Civile

  • Cass., Sez. I, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4622 – Afferma l’ammissibilità di piani del consumatore con dilazioni superiori all’anno per i crediti privilegiati, purché sia garantita ai creditori la possibilità di esprimersi e la convenienza rispetto alla liquidazione .
  • Cass., Sez. I, ordinanza 14 marzo 2025 n. 6869 – Precisa che, in caso di dichiarazioni ingannevoli del debitore, la responsabilità della banca può essere attenuata; il decreto di omologa del piano è impugnabile in cassazione perché incide su diritti soggettivi .
  • Cass., Sez. I, ordinanza 19 marzo 2025 n. 7375 – Ribadisce la nullità delle clausole di anatocismo e la necessità per la banca di provare l’inadempimento; queste pronunce offrono strumenti per ridurre il passivo .
  • Cass., Sez. VI, sentenza 22 settembre 2022 n. 27843 – Stabilisce criteri favorevoli al debitore in tema di meritevolezza; l’onere della prova dell’eventuale colpa grave spetta al creditore .
  • Cass., Sez. I, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27562 – Riguardo all’esdebitazione, afferma che non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori; la valutazione deve tener conto della situazione concreta e della buona fede del debitore .
  • Cass., Sez. I, sentenza 11 novembre 2025 n. 29746 – Stabilisce che il socio‑fideiussore non può essere considerato consumatore se la garanzia è strumentale all’attività imprenditoriale .
  • Cass., Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025 n. 9549 – Riguarda la moratoria sui crediti privilegiati: il termine annuale indica solo l’inizio dei pagamenti, non la durata massima del piano .
  • Cass., Sez. I, sentenza 2024 n. 34150 – Stabilisce che l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione ai creditori non aderenti è possibile solo se sono rispettate le condizioni dell’art. 61 CCII (informazione, adesione del 75 % dei crediti della categoria, assenza di natura liquidatoria) .
  • Cass., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025 n. 30108 – Esclude l’esdebitazione dell’incapiente per chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nella procedura fallimentare .

8.2 Corte Costituzionale

  • Corte cost., sent. 24 aprile 2025 n. 58 – Ha giudicato infondata la questione di legittimità dell’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 relativa al pignoramento esattoriale, confermando la costituzionalità della procedura speciale per la riscossione. Il pignoramento esattoriale è ritenuto legittimo se sono rispettati i limiti di pignorabilità e i termini di 60 giorni .
  • Corte cost., sent. 30 dicembre 2025 n. 216 – Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative al trattamento dell’INPS nei pignoramenti, ribadendo che non esiste un trattamento privilegiato per i crediti previdenziali; la soglia impignorabile delle pensioni resta fissata al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €).

8.3 Tribunali di merito

  • Tribunale di Catania, sentenza 8 gennaio 2024 n. 2 – In tema di liquidazione controllata, ha stabilito che l’assegno mensile necessario al sostentamento del debitore e della famiglia è impignorabile; nel caso concreto è stato fissato in 1.500 € .
  • Tribunale di Brindisi, sentenza 17 aprile 2025 n. 46 – Ha confermato l’omologa del piano di ristrutturazione del consumatore in assenza di colpa grave, valorizzando la relazione dell’OCC .
  • Tribunale di Lecce, sentenza 6 novembre 2024 n. 108 – Ha ribadito che l’omologa può essere concessa anche in presenza di contestazioni, purché il piano sia fattibile e garantisca ai creditori un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione .

9. Conclusione

Il percorso dell’imprenditore edile indebitato è costellato di insidie ma anche di opportunità. Le normative italiane – dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alle leggi di bilancio – prevedono procedure che consentono di sospendere pignoramenti, tagliare sanzioni e interessi e ristrutturare i debiti. Le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte costituzionale hanno confermato un orientamento favorevole al favor debitor, a patto che il debitore agisca in buona fede e rispetti le regole. L’imprenditore deve evitare l’immobilismo: ogni atto notificato apre un termine breve per reagire e, se ignorato, si trasforma in un’esecuzione.

Le strategie difensive passano per l’impugnazione tempestiva delle cartelle e degli avvisi, l’opposizione ai pignoramenti, la richiesta di rateizzazioni e rottamazioni, la valorizzazione delle clausole bancarie nulle e l’accesso agli strumenti del CCII (piano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, composizione negoziata e liquidazione controllata). La scelta dipende dal tipo di debito, dall’ammontare, dalla presenza di beni e dal reddito dell’imprenditore.

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