Donazione revocata per frode ai creditori: cosa succede e come difendersi

Introduzione

Le donazioni sono strumenti giuridici essenziali per la pianificazione patrimoniale, ma diventano estremamente delicate quando il donante è gravato da debiti. Un atto di liberalità realizzato nell’imminenza o in previsione del sorgere di debiti può essere considerato un atto di disposizione in frode ai creditori, con conseguenze gravi sia per il donante sia per il donatario. L’ordinamento italiano tutela i creditori attraverso l’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del codice civile, che consente di dichiarare l’inefficacia dell’atto di trasferimento quando questo pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore . Una donazione “sospetta” rischia quindi di essere revocata, rendendo inefficace il trasferimento nei confronti del creditore che potrà aggredire il bene donato come se fosse ancora nel patrimonio del debitore.

Per il debitore e il donatario la situazione è ancora più complessa: la revoca può riguardare atti a titolo oneroso e gratuito, la prescrizione dell’azione è quinquennale , ed è possibile che il creditore richieda perfino un sequestro conservativo dei beni coinvolti . Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che, quando l’atto dispositivo precede il sorgere del credito, è necessario dimostrare un vero e proprio dolo specifico del debitore: non basta la consapevolezza di arrecare danno ma occorre la preordinazione fraudolenta dell’atto . L’azione revocatoria diventa dunque una questione tecnica, dove la strategia difensiva giusta può fare la differenza tra la tutela del proprio patrimonio e la perdita dell’immobile donato.

Perché leggere questa guida

Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre un’analisi approfondita della revoca delle donazioni per frode ai creditori e delle difese a disposizione di donanti e donatari. Verranno esaminate le norme principali (artt. 2901–2905 c.c.), i termini di prescrizione, le procedure giudiziali, le alternative negoziali (rottamazione dei debiti, composizione della crisi, esdebitazione) e le più importanti pronunce della Corte di Cassazione, comprese le recenti Sezioni Unite del 27 gennaio 2025 n. 1898 e le decisioni del 10 ottobre 2025 n. 27178 . L’obiettivo è fornire un vademecum pratico per chi teme che la propria donazione sia impugnabile e per chi vuole prepararsi a un’azione revocatoria.

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa per affrontare controversie relative a donazioni revocate per frode ai creditori. L’avv. Monardo è:

  • Cassazionista abilitato a patrocinare dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nei settori del diritto bancario e tributario.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012. Questo ruolo consente di assistere soggetti sovraindebitati nell’elaborazione di accordi e piani del consumatore previsti dalla normativa sulla composizione della crisi .
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con competenze operative nell’applicazione della disciplina del sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: l’imprenditore in difficoltà può richiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori, come previsto dall’art. 2 del decreto .

Grazie a queste competenze lo studio è in grado di fornire:

  1. Analisi dell’atto di donazione e valutazione del rischio di revoca o revocatoria.
  2. Difesa nei giudizi revocatori: predisposizione di memorie difensive, eccezioni sull’assenza di eventus damni, inesistenza del consilium fraudis, contestazione della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
  3. Ricorsi cautelari e opposizioni al sequestro: contestazione dell’eventus damni per ottenere la revoca del sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. .
  4. Trattative stragiudiziali e piani di rientro: negoziazione con i creditori, definizioni agevolate dei debiti fiscali, rottamazioni e soluzioni concordate.
  5. Soluzioni giudiziali e alternative: avvio di procedure di sovraindebitamento (accordi e piani del consumatore) e gestione di esdebitazioni per liberarsi definitivamente dai debiti .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La responsabilità patrimoniale del debitore

Per comprendere perché una donazione può essere revocata è necessario partire dal principio fondamentale della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c.: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni “con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Ciò significa che i beni di proprietà rappresentano la garanzia per i creditori. Quando il debitore impoverisce il proprio patrimonio trasferendo un bene (ad esempio con una donazione) può pregiudicare le aspettative dei creditori. L’ordinamento consente dunque ai creditori di utilizzare alcuni mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, fra cui l’azione revocatoria.

2. L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

L’art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio arrecando pregiudizio alle sue ragioni . L’articolo elenca due requisiti principali:

  • Eventus damni: l’atto di disposizione deve aver ridotto o modificato il patrimonio del debitore in modo da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del creditore. Nel caso di donazione, si tratta di un atto a titolo gratuito che per definizione diminuisce il patrimonio del debitore e comporta un potenziale pregiudizio. Tuttavia, il creditore deve dimostrare che il debitore non possedeva altri beni sufficienti a garantire il pagamento.
  • Consilium fraudis: il debitore deve avere coscienza del pregiudizio che l’atto arreca al creditore (dolo generico), oppure, se l’atto è anteriore al sorgere del credito, dev’essere “dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento” . Nel caso di atto a titolo oneroso (come una compravendita), anche il terzo acquirente deve essere consapevole del pregiudizio; se l’atto è anteriore al credito, il terzo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.

Il comma 2 dell’art. 2901 stabilisce che le garanzie prestate contestualmente al credito sono considerate atti a titolo oneroso, mentre il comma 3 esclude dalla revoca l’adempimento di un debito scaduto (ad esempio il pagamento di un debito già dovuto) . Il comma 4 precisa che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione .

2.1. Donazione e qualificazione dell’atto

La donazione è un atto a titolo gratuito disciplinato dagli artt. 769 e seguenti c.c. In caso di donazione, l’esistenza dell’eventus damni è spesso presunta, poiché il donante si spoglia di un bene senza ricevere nulla in cambio. Tuttavia, per la revocatoria di una donazione è necessario dimostrare anche il consilium fraudis (volontà di arrecare danno). La giurisprudenza precisa che il creditore non deve provare l’intenzione specifica di ledere, ma la consapevolezza del pregiudizio; tuttavia, quando l’atto precede il credito, occorre che l’atto sia stato preordinato con dolo specifico .

2.2. Prescrizione dell’azione revocatoria (art. 2903 c.c.)

L’art. 2903 c.c. dispone che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto . Il termine decorre dalla stipula dell’atto impugnato e non dalla scoperta della frode. Se il creditore non agisce entro cinque anni, l’azione è irrimediabilmente preclusa. Per le donazioni immobiliari la decorrenza coincide con la data della stipula del rogito notarile.

2.3. Sequestro conservativo (art. 2905 c.c.)

Per evitare che il bene donato venga alienato dal donatario nel corso del giudizio revocatorio, il creditore può chiedere al giudice il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile. L’art. 2905 c.c. afferma che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente quando è stata proposta l’azione per dichiarare l’inefficacia dell’alienazione . L’istituto serve a preservare la garanzia patrimoniale in attesa della sentenza.

2.4. Effetti dell’azione revocatoria (art. 2902 c.c.)

Pur se l’art. 2902 non è facilmente consultabile negli archivi digitali, la norma stabilisce che, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, il creditore può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti come se fossero ancora nel patrimonio del debitore. La sentenza revocatoria non annulla l’atto ma ne dichiara l’inefficacia relativa; l’atto resta valido fra le parti, ma inopponibile al creditore che potrà pignorare il bene.

2.5. Distinzione fra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare

Oltre alla revocatoria ordinaria, esiste la revocatoria fallimentare disciplinata dalla legge fallimentare (artt. 64 ss. e 166 ss. del Codice della crisi d’impresa). Mentre la revocatoria ordinaria tutela il singolo creditore, la revocatoria fallimentare tutela la massa dei creditori ed è esercitata dal curatore; i termini sono più brevi e l’oggetto può essere qualsiasi atto a titolo gratuito o oneroso compiuto prima della dichiarazione di fallimento. Quando si impugna una donazione, occorre verificare se la società del donante è in fallimento o in procedura concorsuale: in tal caso si applicano le norme fallimentari e i termini sono più stringenti (ad esempio un anno per le donazioni).

3. La giurisprudenza recente

3.1. Sezioni Unite n. 1898/2025: dolo specifico per gli atti anteriori

Il caso Immofinanziaria (Sezioni Unite n. 1898/2025) ha posto fine a un contrasto giurisprudenziale sulla natura del dolo richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 1 c.c. per gli atti anteriori al sorgere del credito. Le Sezioni Unite hanno stabilito che non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio (dolo generico): è necessario che l’atto sia stato posto in essere in funzione del sorgere dell’obbligazione, cioè con l’intento specifico di rendere più difficile l’azione esecutiva e di pregiudicare il credito, e che il terzo conosca tale intento . Questa pronuncia ha rafforzato la difesa dei donatari: se la donazione è anteriore al credito e non è dimostrato il dolo specifico, l’azione revocatoria deve essere rigettata.

Nel caso deciso, un soggetto (Ge.An.) aveva venduto a una società cinque immobili costituenti l’intero patrimonio prima dell’emissione di un assegno a favore del creditore. Le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza di merito perché la corte d’appello aveva ritenuto sufficiente la previsione del pregiudizio, senza indagare sull’intento specifico del debitore e sulla partecipazione del terzo . La pronuncia costituisce un precedente vincolante: i giudici di merito dovranno sempre accertare il dolo specifico quando l’atto è anteriore al credito.

3.2. Cassazione n. 27178/2025: improponibilità della revocatoria se esiste ipoteca

Un’altra decisione recente riguarda l’improponibilità della revocatoria quando il creditore ha già iscritto ipoteca sul bene. La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza 10 ottobre 2025 n. 27178, ha stabilito che l’azione revocatoria di un atto dispositivo avente ad oggetto beni su cui il creditore vanta già un’ipoteca è improponibile perché manca l’eventus damni: l’atto non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, e quindi non sussiste il pericolo di infruttuosità dell’esecuzione . In altre parole, se il creditore può comunque soddisfarsi sul bene grazie all’ipoteca, non ha interesse ad agire in revocatoria.

3.3. Orientamenti costanti

Oltre alle pronunce appena esaminate, la Corte di Cassazione ha reiterato alcuni principi utili per la difesa del donatario:

  1. Prova dell’eventus damni: il creditore deve dimostrare che l’atto ha reso più difficile il recupero del credito; se il debitore conserva beni sufficienti o ha un patrimonio residuo, l’azione va respinta.
  2. Donazione simulata: la revocatoria è ammissibile anche per atti simulati, ma il creditore deve dimostrare la simulazione; la prova può essere presuntiva.
  3. Buona fede del donatario: se il donatario è in buona fede e ignora il pregiudizio, l’azione revocatoria di un atto oneroso non può essere accolta; per gli atti gratuiti, invece, non è richiesta la consapevolezza del terzo.
  4. Prescrizione quinquennale: il decorso del termine di cinque anni preclude l’azione revocatoria; eventuali atti interruttivi devono essere formalizzati prima della scadenza.
  5. Sequestro conservativo: il sequestro può essere disposto anche nei confronti del terzo acquirente, ma occorre dimostrare fumus boni iuris e periculum in mora; se il debitore possiede altri beni pignorabili, il sequestro può essere revocato .

4. Legislazione complementare e strumenti per il debitore

Le controversie relative alle donazioni in frode ai creditori si intersecano spesso con la disciplina del sovraindebitamento e della crisi d’impresa. È essenziale quindi conoscere le norme complementari che offrono soluzioni alternative alla contesa giudiziale.

4.1. Legge 3/2012 sul sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) consente ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a procedure di accordo con i creditori. L’art. 6 della legge prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa concludere un accordo con i creditori o proporre un piano del consumatore per ristrutturare i debiti . Nello stesso articolo, il legislatore definisce sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà o l’incapacità definitiva di adempiere regolarmente le obbligazioni .

Le procedure previste dalla legge sono tre:

  1. Accordo di composizione della crisi: l’imprenditore minore o il professionista formula, con l’assistenza di un OCC, una proposta di accordo ai creditori. La proposta può prevedere la dilazione o riduzione dei debiti, la liquidazione di alcuni beni e un piano di risanamento. Il tribunale omologa l’accordo se la maggioranza dei creditori esprime consenso.
  2. Piano del consumatore: è rivolto ai debitori persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per fini estranei all’attività imprenditoriale. È sufficiente l’approvazione del tribunale senza l’accordo della maggioranza dei creditori, purché il piano sia coerente e sostenibile.
  3. Procedura di liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per la liquidazione controllata dai professionisti dell’OCC. Al termine, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

4.2. D.L. 118/2021 e composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà, il Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’art. 2 del decreto afferma che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa . L’esperto agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione; la piattaforma telematica predisposta dalle camere di commercio mette a disposizione liste di controllo e test pratici per verificare la perseguibilità del risanamento . Questa procedura permette all’imprenditore di evitare il fallimento e di negoziare con i creditori evitando contenziosi.

4.3. Rottamazioni fiscali e definizioni agevolate

Per i debiti fiscali e contributivi esistono periodicamente misure straordinarie di definizione agevolata (le cosiddette “rottamazioni” o “saldo e stralcio”) che consentono di pagare imposte e contributi senza interessi o sanzioni. Anche se queste misure non incidono direttamente sulla revocatoria, possono ridurre l’indebitamento complessivo e quindi limitare il rischio che i creditori esercitino azioni conservative. È opportuno monitorare le normative annuali (l’ultima “rottamazione-quater” è stata disciplinata dalla legge di bilancio 2023) e valutare con un professionista l’adesione.

Procedura passo per passo

1. Analisi preventiva della donazione

Prima di disporre di un bene attraverso donazione, è fondamentale valutare la posizione debitoria del donante. Il bene donato costituisce garanzia per i creditori; se il donante ha debiti, la donazione può essere revocata. Uno studio legale può svolgere:

  1. Verifica della situazione debitoria: analisi delle cartelle esattoriali, dei mutui e dei contratti di finanziamento. Individuazione dei creditori che potrebbero attivare l’azione revocatoria.
  2. Stima dell’eventus damni: calcolo del valore del patrimonio residuo del donante dopo la donazione; se rimane un patrimonio capiente, la donazione è meno attaccabile.
  3. Valutazione del consilium fraudis: esame del contesto della donazione (rapporti familiari, imminenza di debiti, atti preliminari). Se il donante intende proteggere i beni da futuri creditori, l’atto può essere considerato preordinato.

2. Notifica della citazione e instaurazione del giudizio

Se un creditore ritiene che la donazione pregiudichi il proprio credito, deve proporre azione revocatoria davanti al tribunale competente. Il procedimento ordinario prevede:

  1. Atto di citazione: il creditore deve notificare al debitore e al donatario l’atto di citazione, indicando l’atto impugnato, il credito vantato e i motivi della revocatoria.
  2. Termine di comparizione: il giudice fissa una prima udienza; il donante e il donatario devono costituirsi in giudizio depositando una comparsa di costituzione e risposta con eventuali eccezioni procedurali (incompetenza territoriale, prescrizione, carenza di legittimazione).
  3. Istruttoria: il giudice autorizza le parti a produrre documenti, dedurre prove testimoniali e consulenze tecniche. Per la donazione immobiliare, vengono esaminati rogito, visure catastali e iscrizioni ipotecarie.
  4. Decisione: al termine dell’istruttoria il giudice pronuncia sentenza, che può dichiarare l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore o rigettare la domanda. La sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi.

3. Tempi e termini

  • Prescrizione: la citazione deve essere notificata entro cinque anni dalla data della donazione . Il termine è perentorio.
  • Sequestro conservativo: il creditore può chiedere il sequestro ex art. 2905 c.c. contestualmente all’atto di citazione o in un successivo ricorso cautelare. Il sequestro può essere concesso quando vi sia fumus boni iuris (probabilità di accoglimento della revocatoria) e periculum in mora (rischio di alienazione del bene prima della sentenza) .
  • Trascrizione della domanda: per gli atti relativi a beni immobili, il creditore deve trascrivere la domanda di revocazione nei registri immobiliari affinché l’azione sia opponibile ai terzi di buona fede. La trascrizione produce effetto prenotativo: eventuali ulteriori acquirenti saranno soggetti al rischio di inefficacia.
  • Durata del processo: i tempi possono variare da 2 a 5 anni. La complessità aumenta se sono necessari accertamenti tecnici o se il debitore solleva eccezioni. L’assistenza di un avvocato esperto è fondamentale per accelerare la procedura e cogliere eventuali vizi di forma.

4. Effetti della sentenza revocatoria

Se la revocatoria viene accolta:

  1. Inefficacia relativa: la donazione resta valida tra donante e donatario ma è inefficace nei confronti del creditore vittorioso. Il creditore potrà pignorare il bene come se fosse ancora nel patrimonio del debitore.
  2. Diritto di sequela: il creditore potrà agire esecutivamente sul bene anche se è stato successivamente trasferito; eventuali acquirenti successivi che abbiano trascritto dopo la domanda di revocazione soccomberanno.
  3. Restituzioni: se il bene è stato venduto, il ricavato può essere aggredito dal creditore. Se si tratta di bene immobile, il creditore potrà iscrivere ipoteca giudiziale e procedere all’espropriazione.
  4. Effetti per il donatario: il donatario non restituisce il bene al donante ma ne subisce l’aggressione. Potrà rivalersi sul donante per le spese sostenute, ma la tutela è limitata.

In caso di rigetto:

  1. Conservazione della donazione: il bene rimane definitivamente nel patrimonio del donatario.
  2. Condanna alle spese: il creditore soccombente può essere condannato al rimborso delle spese legali del donatario. È perciò importante per il creditore valutare con attenzione i presupposti della revocatoria.
  3. Effetti sulla prescrizione: la causa interrotta non sospende eventuali termini di prescrizione di altri diritti; per esempio, se il credito è prescritto, la revocatoria sarà infondata.

Difese e strategie legali

Dal punto di vista del debitore e del donatario, l’azione revocatoria rappresenta una minaccia seria al patrimonio. Tuttavia esistono numerose linee difensive e strategie che possono consentire di respingere o limitare la pretesa del creditore.

1. Contestare l’eventus damni

Dimostrare che l’atto di donazione non ha pregiudicato i creditori è la strategia principale. Ciò può avvenire attraverso:

  • Prova dell’adeguatezza del patrimonio residuo: se il debitore disponeva di altri beni immobili o mobili sufficienti a soddisfare il creditore, l’eventus damni manca. È possibile produrre estratti bancari, visure catastali di ulteriori immobili, dichiarazioni dei redditi.
  • Esistenza di garanzie reali: come evidenzia la sentenza Cass. n. 27178/2025, se il creditore è titolare di un’ipoteca che gli consente comunque di soddisfarsi sul bene, l’azione revocatoria è improponibile . Mostrare l’esistenza di ipoteche, pegni o altri privilegi riduce il rischio.
  • Valore del debito: se l’atto di donazione è di importo inferiore rispetto al credito residuo, il giudice potrebbe ritenere che il danno sia irrilevante. Anche in questo caso è utile produrre documentazione contabile.

2. Contestare il consilium fraudis

Il creditore deve dimostrare che il debitore era consapevole del pregiudizio. Le difese possibili sono:

  • Atto anteriore alla nascita del credito: se la donazione è antecedente al contratto che ha generato il debito, occorre dimostrare che non vi era preordinazione fraudolenta. La pronuncia delle Sezioni Unite 1898/2025 richiede che il creditore provi il dolo specifico; la mera consapevolezza non basta . Il debitore può evidenziare la mancanza di rapporti con il creditore al momento della donazione.
  • Motivi personali: la donazione può essere giustificata da ragioni famigliari o affettive (ad esempio il trasferimento di un immobile al figlio per costituire la residenza familiare). Queste motivazioni contrastano l’ipotesi della preordinazione fraudolenta.
  • Buona fede del donatario: per gli atti onerosi (compravendite) è necessario che anche il terzo conoscesse il pregiudizio; per la donazione la consapevolezza del donatario non è richiesta ma può essere rilevante per dimostrare l’assenza di collusione. Il donatario può dimostrare di aver ignorato l’esistenza del credito.
  • Inesigibilità o contestazione del credito: se il credito non è certo, liquido ed esigibile (ad esempio perché oggetto di causa, prescrizione o condizione), la revocatoria può essere improcedibile. È possibile eccepire la mancanza di titolo del creditore.

3. Far valere la prescrizione

Se sono trascorsi più di cinque anni dalla data della donazione senza che il creditore abbia notificato l’atto di citazione, la revocatoria è prescritta . La prescrizione è eccezione in senso stretto e deve essere sollevata dal debitore o dal donatario; il giudice non può rilevarla d’ufficio. È quindi fondamentale verificare la data di stipula del rogito e dimostrare il superamento del termine quinquennale.

4. Opporsi al sequestro conservativo

Nel caso in cui il creditore richieda il sequestro dei beni, è possibile presentare opposizione dimostrando l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 669-bis e segg. c.p.c. e dall’art. 2905 c.c. Il fumus boni iuris può essere contestato allegando la mancanza di eventus damni o consilium fraudis; il periculum in mora può essere escluso se il bene è già gravato da ipoteca o se il donatario non ha alcun interesse a venderlo. Inoltre, se il debitore offre una garanzia reale alternativa (fideiussione bancaria), il sequestro può essere revocato.

5. Ricorrere a strumenti alternativi

Molte azioni revocatorie sono promosse da enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Inps) per il recupero di tributi. In tali casi è possibile ridurre o eliminare il debito attraverso procedure di definizione agevolata o accordi stragiudiziali. L’assistenza di un avvocato e di un commercialista consente di accedere a rottamazioni, rateizzazioni o transazioni fiscali, con conseguente riduzione del rischio di revocatoria. Nei casi di crisi grave si può ricorrere alla legge 3/2012 o alla composizione negoziata della crisi d’impresa per ristrutturare i debiti e proteggere il patrimonio.

6. Pianificare con anticipo

L’arma più efficace contro l’azione revocatoria è la prevenzione. Chi intende donare un bene deve:

  1. Verificare la propria posizione debitoria. Se esistono debiti, è prudente evitare donazioni e optare per strumenti meno rischiosi (contratto di vitalizio, vendita con riserva di usufrutto, trust).
  2. Stipulare contratti bilanciati. Le donazioni miste (trasferimenti con corrispettivo modesto) riducono il rischio di revoca; la presenza di un corrispettivo rende l’atto oneroso e rende più difficile la prova della mala fede del terzo.
  3. Predisporre documentazione probatoria. Conservare prove che giustifichino la donazione (motivazioni famigliari, condizioni di salute, accordi preesistenti) può essere decisivo in giudizio.
  4. Consultare un professionista. Un avvocato esperto può suggerire soluzioni alternative e prevenire contenziosi.

Strumenti alternativi per il debitore

Le situazioni di insolvenza non si risolvono esclusivamente in tribunale. Oltre alla difesa nel giudizio revocatorio, il debitore può beneficiare di diversi strumenti che consentono di ristrutturare i debiti e proteggere il patrimonio.

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

In anni recenti il legislatore ha introdotto varie forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016, D.L. 119/2018, Legge di bilancio 2023). Con queste procedure è possibile estinguere debiti fiscali pagando solo il capitale e una quota ridotta di interessi. Spesso i piani di rateizzazione durano fino a 5 anni e sospendono le procedure esecutive. La definizione agevolata non elimina la possibilità di revocatoria, ma riduce l’indebitamento e quindi l’interesse del Fisco ad agire.

2. Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore

Come visto, la legge 3/2012 consente ai debitori non fallibili di proporre ai creditori un piano sostenibile. Le fasi sono:

  1. Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge a un organismo di composizione della crisi o a un gestore iscritto e deposita la documentazione patrimoniale e reddituale.
  2. Proposta ai creditori: il professionista redige un piano di rientro che prevede il pagamento parziale o rateizzato dei debiti in base alle capacità del debitore. Per l’accordo servono il consenso della maggioranza dei creditori calcolata sul valore dei crediti; per il piano del consumatore basta l’approvazione del giudice.
  3. Omologazione: il tribunale valuta la fattibilità del piano e, in caso di approvazione, ne dichiara l’efficacia. Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e revocatorie.
  4. Esdebitazione: al termine dell’esecuzione del piano, il debitore onesto e meritevole ottiene la cancellazione dei debiti residui.

3. Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando il debitore non può proporre un piano sostenibile, può attivare la liquidazione del proprio patrimonio. Tutti i beni vengono liquidati per soddisfare i creditori in base alla graduazione delle cause di prelazione. L’esdebitazione finale consente di ripartire senza debiti. Questa procedura è particolarmente utile per chi possiede immobili gravati da debiti superiori al valore di mercato.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Gli imprenditori che temono azioni revocatorie per atti compiuti nell’attività aziendale (ad esempio donazioni o cessioni a titolo oneroso a parenti) possono ricorrere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. L’esperto nominato dalla camera di commercio assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori; il procedimento prevede la possibilità di ottenere misure protettive (sospensione di azioni esecutive e revocatorie) e l’accesso a finanziamenti prededucibili. La procedura è completamente digitale: le camere di commercio mettono a disposizione test e check-list per verificare la sostenibilità del piano .

5. Accordi stragiudiziali e transazioni

In alcuni casi è possibile evitare la revocatoria stipulando accordi transattivi con il creditore. L’accordo può prevedere il mantenimento della donazione in cambio di un pagamento rateale o della concessione di garanzie. La transazione può essere formalizzata con atto notarile e prevede la rinuncia espressa alla revocatoria. Tuttavia occorre valutare attentamente gli effetti fiscali e successori.

Errori comuni e consigli pratici

1. Ignorare le notifiche

Molti debitori trascurano le raccomandate relative a citazioni, richieste di sequestro o comunicazioni dei creditori. L’assenza in giudizio comporta la contumacia e l’automatica ammissione delle domande avversarie. È fondamentale leggere ogni comunicazione e contattare subito un avvocato per verificare i termini di costituzione.

2. Agire senza consultare un professionista

Redigere da soli le memorie difensive o rispondere direttamente alle richieste del creditore è rischioso. Gli aspetti tecnici della revocatoria (preclusioni, eccezioni, prova del consilium fraudis) richiedono competenza. Un professionista esperto può individuare eccezioni procedurali (incompetenza, prescrizione) che potrebbero essere decisive.

3. Sottovalutare la prescrizione

Sia i creditori sia i debitori commettono errori riguardo alla prescrizione. Il creditore deve agire entro cinque anni dalla donazione ; il debitore deve eccepire tempestivamente la prescrizione. Mancare questi termini compromette irrimediabilmente la posizione processuale.

4. Non trascrivere la domanda di revocazione

La trascrizione della domanda revocatoria nei registri immobiliari è essenziale per opporre l’azione ai terzi acquirenti. Se il creditore omette la trascrizione, l’atto può essere opponibile ai successivi acquirenti di buona fede. Anche il donatario può trarre vantaggio da questa omissione.

5. Ricorrere a donazioni simulate o atti fiduciarî

Talvolta i debitori tentano di occultare i beni mediante donazioni simulate o intestazioni fiduciarie. Questi espedienti, oltre ad essere facilmente smascherabili con la prova presuntiva, possono integrare reati come il sottrarsi agli obblighi patrimoniali. La pianificazione patrimoniale deve essere eseguita con trasparenza e nel rispetto della legge.

6. Trascurare le alternative

Molti soggetti sovraindebitati ignorano le possibilità offerte dalla legge 3/2012 e dal D.L. 118/2021. Questi strumenti consentono di ristrutturare i debiti, evitare l’azione revocatoria e ottenere l’esdebitazione. È fondamentale rivolgersi a professionisti che conoscano sia il diritto civile sia la normativa fallimentare e tributaria.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali sulla revocatoria

Norma / istitutoSintesiRiferimento
Art. 2901 c.c.Consente al creditore di chiedere l’inefficacia dell’atto di disposizione che arreca pregiudizio alle sue ragioni. Richiede eventus damni e consilium fraudisCodice civile
Art. 2903 c.c.L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’attoCodice civile
Art. 2905 c.c.Permette di ottenere il sequestro conservativo dei beni del debitore e del terzo acquirente dopo la proposizione dell’azioneCodice civile
Legge 3/2012Introduce accordo di composizione della crisi, piani del consumatore e liquidazione del patrimonio; definisce sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni e patrimonioLegge 27 gennaio 2012 n. 3
D.L. 118/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa e la nomina di un esperto per favorire il risanamentoD.L. 24 agosto 2021 n. 118
Cass. SS.UU. 1898/2025Stabilisce che per gli atti anteriori al credito è necessario il dolo specifico, non basta la previsione del pregiudizioSezioni Unite
Cass. 27178/2025Esclude la revocatoria quando il creditore ha un’ipoteca sul bene perché manca l’eventus damniCorte di Cassazione

Tabella 2 – Termini e procedura

Fase / requisitoDurataNote
Prescrizione dell’azione revocatoria5 anni dalla data della donazioneEccezione in senso stretto; deve essere sollevata dal debitore
Termine per la costituzione in giudizio20 giorni prima dell’udienza (ordinario)Il donatario deve depositare comparsa e procuratore
Sequestro conservativoPuò essere richiesto in ogni momento del giudizioOccorre dimostrare fumus boni iuris e periculum in mora
Trascrizione della domandaEntro 30 giorni dalla notifica della citazioneProduce effetto prenotativo
Durata media del processo2–5 anniVariabile in base alla complessità e al carico del tribunale

Tabella 3 – Strumenti alternativi e benefici

StrumentoBeneficioRequisiti principali
Rottamazione / saldo e stralcioRiduce o azzera interessi e sanzioni su debiti fiscali; permette il pagamento a rateDisponibilità di norme specifiche (es. Legge di bilancio)
Accordo di composizione della crisi (L. 3/2012)Consente di ristrutturare i debiti con l’accordo dei creditori; sospende azioni esecutiveDebitore non fallibile, piano fattibile, maggioranza dei creditori
Piano del consumatore (L. 3/2012)Ristruttura i debiti del consumatore con omologazione giudiziale senza accordo dei creditoriDebitore persona fisica con debiti di natura non imprenditoriale
Liquidazione controllata e esdebitazionePermette di liquidare tutti i beni e ottenere la cancellazione dei debiti residuiStato di sovraindebitamento, meritevolezza
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Prevede la nomina di un esperto per trattare con i creditori; protegge dai procedimenti esecutiviImpresa in squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario
Transazioni stragiudizialiEvita il contenzioso e mantiene la donazione in cambio di accordi di pagamentoNecessita consenso del creditore e atto formale

Domande e risposte (FAQ)

  1. Che cos’è una donazione in frode ai creditori?
    È la donazione di un bene effettuata dal debitore con lo scopo o con la consapevolezza di ridurre il proprio patrimonio e pregiudicare i creditori. In tal caso i creditori possono esercitare l’azione revocatoria per dichiarare l’inefficacia dell’atto .
  2. Come si distingue la revoca della donazione per ingratitudine dalla revocatoria per frode?
    La revoca per ingratitudine (artt. 801–804 c.c.) è un’azione concessa al donante contro il donatario che commette atti ingiuriosi o gravi, mentre la revocatoria per frode è un’azione del creditore per tutelare il proprio credito. Nel primo caso l’atto viene annullato fra le parti; nel secondo l’atto resta valido ma è inefficace nei confronti del creditore.
  3. È sempre revocabile una donazione?
    No. Perché la revocatoria sia accolta occorrono l’eventus damni e il consilium fraudis. Se il debitore dispone di altri beni sufficienti o se la donazione è remota nel tempo, l’azione può essere rigettata.
  4. Il creditore deve avere un credito certo e scaduto?
    L’art. 2901 c.c. prevede che l’azione è esercitabile anche se il credito è soggetto a termine o condizione . Ciò significa che anche il creditore condizionale può impugnare la donazione, purché sia un credito futuro certo.
  5. Cosa succede se la donazione è stata stipulata prima della nascita del credito?
    In tal caso la legge richiede la prova della dolosa preordinazione: l’atto deve essere preordinato in vista dell’obbligazione futura. Le Sezioni Unite hanno chiarito che è necessario il dolo specifico , non basta la previsione del pregiudizio.
  6. Quanto tempo ha il creditore per agire?
    L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto . Se il creditore non agisce entro questo termine, perde definitivamente il diritto.
  7. Chi deve essere citato in giudizio?
    Devono essere citati sia il debitore (donante) sia il donatario, perché la sentenza di inefficacia riguarda entrambi. Se il bene è stato ulteriormente trasferito, è opportuno citare anche gli acquirenti successivi per rendere efficace la sentenza nei loro confronti.
  8. Il donatario può difendersi autonomamente?
    Sì. Il donatario può eccepire l’inesistenza dell’eventus damni, la prescrizione e contestare il consilium fraudis. Può inoltre dimostrare la propria buona fede e la mancanza di collusione.
  9. La revocatoria comporta la restituzione del bene?
    No. La sentenza revocatoria non annulla la donazione ma la rende inefficace nei confronti del creditore. Il donatario mantiene la titolarità, ma il creditore può pignorarla e venderla. Gli eventuali atti successivi restano validi fra le parti ma inefficaci verso il creditore.
  10. È possibile evitare la revocatoria attraverso una vendita?
    La vendita a prezzo di mercato è più difficile da revocare perché per gli atti onerosi il creditore deve dimostrare anche la partecipazione del terzo al dolo. Tuttavia, se il terzo è a conoscenza del pregiudizio, la vendita può essere revocata. Le vendite simulate o sottocosto sono facilmente impugnabili.
  11. Cosa cambia se sul bene gravano ipoteche?
    Se il creditore che promuove la revocatoria ha già iscritto ipoteca, la Cassazione ha stabilito che non può esercitare l’azione perché non esiste eventus damni . Altri creditori non garantiti possono invece agire.
  12. Il creditore può chiedere il sequestro del bene donato?
    Sì. L’art. 2905 c.c. prevede che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente . Tuttavia il giudice lo concede solo se sussistono fumus e periculum. In presenza di garanzie alternative o di beni capienti, il sequestro può essere negato o revocato.
  13. È utile la trascrizione della domanda?
    Assolutamente sì. La trascrizione rende la domanda opponibile ai terzi e impedisce che acquirenti successivi possano acquisire diritti in buona fede. L’onere della trascrizione grava sul creditore.
  14. Posso evitare la revocatoria aderendo a un accordo di composizione della crisi?
    Le procedure di composizione della crisi sospendono le azioni esecutive e possono sospendere anche le revocatorie. Presentando un piano del consumatore o un accordo di composizione, il debitore può proteggere il patrimonio e ristrutturare i debiti .
  15. Chi paga le spese del giudizio revocatorio?
    Le spese seguono la soccombenza. Se la revocatoria viene accolta, il debitore e il donatario possono essere condannati in solido a rimborsare le spese. Se viene rigettata, il creditore deve rimborsare le spese degli altri soggetti.
  16. È possibile conciliare la causa revocatoria?
    Sì. Le parti possono stipulare una conciliazione in qualsiasi fase del giudizio; la transazione può prevedere la rinuncia all’azione revocatoria o il pagamento rateale del credito in cambio della conservazione del bene donato.
  17. Cosa accade se il debitore muore durante la causa?
    L’azione revocatoria prosegue nei confronti degli eredi. La responsabilità patrimoniale è trasmessa e la sentenza d’inefficacia può essere pronunciata anche dopo il decesso. Gli eredi possono subentrare e proseguire la difesa.
  18. La revocatoria si applica anche alle donazioni indirette?
    Sì. Le donazioni indirette (ad esempio l’acquisto di un bene pagato da un terzo a favore di un altro) possono essere soggette a revocatoria se il pagamento in luogo del debitore riduce il patrimonio di quest’ultimo e pregiudica i creditori. La prova dell’atto indiretto è però più complessa.
  19. Posso donare un bene gravato da mutuo ipotecario?
    Sì, ma il creditore ipotecario mantiene il diritto di sequela; il donatario dovrà continuare a pagare le rate. La donazione potrebbe essere revocabile se il mutuo non è sufficiente a coprire il debito residuo.
  20. Quali sono le alternative alla donazione per proteggere il patrimonio?
    Esistono strumenti quali l’intestazione fiduciaria, il trust, la costituzione di un fondo patrimoniale o di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. che possono offrire protezione ai beni pur restando in parte nel controllo del disponente. La loro efficacia va valutata con un professionista.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente gli effetti della revocatoria e le possibili difese, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali, con nomi di fantasia.

Caso 1 – Donazione di appartamento con debito in essere

Situazione: Marco, imprenditore, ha un debito verso la banca di 150.000 euro garantito da ipoteca su uno dei suoi capannoni. Decide di donare al figlio un appartamento del valore di 200.000 euro. Dopo la donazione, il patrimonio residuo di Marco consiste in un terreno agricolo del valore di 40.000 euro e il capannone gravato da ipoteca. La banca, ritenendo la donazione pregiudizievole, promuove azione revocatoria.

Analisi:

  • Eventus damni: la donazione ha ridotto in modo significativo il patrimonio di Marco. Il terreno di 40.000 euro potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il credito residuo in caso di inadempimento. Esiste un eventus damni.
  • Consilium fraudis: Marco non poteva ignorare il rischio di insolvenza. La donazione è posteriore alla nascita del debito e non era giustificata da esigenze famigliari particolari. La banca può dimostrare la consapevolezza del pregiudizio.
  • Esito probabile: la revocatoria verrà accolta. La banca potrà pignorare l’appartamento come se fosse ancora di Marco. Il figlio potrà richiedere a Marco la restituzione del valore o un risarcimento.

Difesa possibile: Marco potrebbe eccepire che l’ipoteca sul capannone garantisce il credito; tuttavia la banca potrebbe sostenere che il valore del capannone è inferiore al debito. Una strategia alternativa sarebbe stata ridurre l’esposizione debitoria con una rinegoziazione del mutuo o aderire a una rottamazione prima di donare.

Caso 2 – Donazione antecedente al credito con dolo specifico

Situazione: Sara dona alla sorella un appartamento il 1° febbraio 2020. Nel luglio 2020 apre un’attività commerciale e il 1° settembre 2020 sottoscrive un contratto di fornitura con pagamento dilazionato. Dopo pochi mesi l’attività fallisce e il fornitore promuove azione revocatoria sostenendo che la donazione è stata effettuata in previsione dei debiti.

Analisi:

  • Temporalità: la donazione precede il contratto di fornitura. Occorre dimostrare la dolosa preordinazione. Ai sensi delle Sezioni Unite 1898/2025, non basta che Sara prevedesse un possibile insuccesso dell’attività; il fornitore deve provare che l’atto fu specificamente finalizzato a sfuggire ai futuri debiti .
  • Prova del dolo specifico: se Sara può dimostrare che la donazione fu motivata da ragioni familiari (ad esempio trasferire la casa di famiglia alla sorella per garantire un alloggio agli anziani genitori), la revocatoria dovrebbe essere rigettata. Il fornitore potrebbe replicare che Sara sapeva già dell’imminente apertura dell’attività e dei rischi connessi. La valutazione dipenderà dalle prove (documenti, testimonianze).
  • Esito probabile: se mancano prove del dolo specifico, la revocatoria sarà rigettata. Il creditore potrà eventualmente agire su altri beni di Sara.

Caso 3 – Ipoteca e revocatoria improponibile

Situazione: Giovanni ha un debito di 80.000 euro garantito da ipoteca sull’abitazione principale. Dona alla figlia un terreno agricolo del valore di 50.000 euro. Il creditore, titolare dell’ipoteca, promuove azione revocatoria per aggredire il terreno. Tuttavia, la Cassazione n. 27178/2025 ha stabilito che l’azione è improponibile quando il creditore ipotecario conserva il diritto di sequela .

Analisi:

  • Eventus damni: l’ipoteca sull’abitazione consente al creditore di rivalersi su quel bene. Il terreno donato non incide sulla garanzia ipotecaria. Non sussiste eventus damni.
  • Esito: l’azione revocatoria dovrebbe essere dichiarata improponibile. Il creditore potrà comunque procedere all’esecuzione sull’abitazione; se il ricavato non copre il debito, potrà agire su altri beni. Per i creditori chirografari, invece, potrebbe sussistere un pregiudizio e quindi la revocatoria.

Caso 4 – Utilizzo di strumenti alternativi

Situazione: Claudia è sovraindebitata per 100.000 euro fra carte di credito e tributi. Dona alla figlia un gioiello di famiglia. L’Agenzia delle Entrate minaccia azione revocatoria. Claudia si rivolge a un professionista e, invece di affrontare un contenzioso, aderisce alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali riducendo il debito a 50.000 euro e proponendo un piano del consumatore per pagare la restante parte in 72 rate. Il tribunale omologa il piano e sospende le procedure esecutive.

Analisi:

  • Benefici: la definizione agevolata riduce il carico fiscale; il piano del consumatore sospende le azioni e consente a Claudia di mantenere il gioiello donato. L’Agenzia delle Entrate non ha interesse a proseguire nella revocatoria poiché il credito sarà soddisfatto dal piano.
  • Ruolo del professionista: il gestore della crisi (Avv. Monardo) assiste Claudia nella predisposizione del piano, nella negoziazione con l’ente e nella raccolta della documentazione richiesta dal tribunale .

Sentenze più aggiornate da fonti istituzionali

Per concludere questa rassegna, riepiloghiamo le pronunce più recenti e autorevoli in materia di revocatoria di donazioni in frode ai creditori, con indicazione dell’ente emittente:

Anno – NumeroCorte / EnteOggetto e principio
Cass. SS.UU. 27 gennaio 2025 n. 1898Corte di Cassazione, Sezioni Unite civiliNecessità del dolo specifico per gli atti anteriori al sorgere del credito. Il debitore deve preordinare l’atto al fine di pregiudicare il futuro creditore; la mera consapevolezza del pregiudizio non basta .
Cass. Sez. III 10 ottobre 2025 n. 27178Corte di CassazioneImproponibilità della revocatoria per il creditore ipotecario: quando il creditore vanta un’ipoteca sul bene, non sussiste eventus damni e l’azione revocatoria è inutile .
Cass. Sez. I 22 giugno 2020 n. 12121 (precedente richiamato)Corte di CassazioneConferma che il creditore ipotecario conserva il diritto di sequela, perciò l’azione revocatoria è ammessa solo se il valore del bene ipotecato è insufficiente a garantire il credito.
Tribunale di Udine 22 maggio 2015TribunaleLa revocatoria della donazione è infondata se il contratto di donazione non è prodotto in giudizio: il tribunale non può dichiarare l’inefficacia senza esaminarne le clausole .

Queste pronunce, insieme ad altre non citate per ragioni di spazio, delineano un quadro giurisprudenziale complesso ma ormai stabilizzato sui presupposti dell’azione revocatoria e sulle eccezioni. È indispensabile tenerle presenti nella redazione degli atti e nella predisposizione delle difese.

Conclusione

La revoca di una donazione per frode ai creditori è un tema di grande attualità e rilevanza pratica. L’azione revocatoria rappresenta un potente strumento per i creditori, ma il suo esercizio è subordinato a condizioni precise: dimostrare l’eventus damni, il consilium fraudis e rispettare la prescrizione quinquennale . Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 1898/2025 delle Sezioni Unite, hanno chiarito che per gli atti antecedenti al credito è necessario provare il dolo specifico , rendendo più rigorosi i criteri per la revoca.

Dal punto di vista del debitore e del donatario, la difesa è possibile: si può contestare l’assenza di pregiudizio, la buona fede del donatario, la mancanza di dolo, la prescrizione e l’inesistenza del credito. È altresì possibile adottare strategie preventive e alternative come la partecipazione a procedure di composizione della crisi, l’adesione a rottamazioni o la stipula di transazioni. Per gli imprenditori, la composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021 offre un percorso protetto per evitare la revocatoria e avviare il risanamento .

Affrontare un’azione revocatoria senza l’assistenza di un professionista può portare a errori irreparabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti uniscono competenze giuridiche e contabili per fornire una consulenza completa: dalla valutazione preliminare della donazione alla difesa in giudizio, dalla predisposizione di accordi di composizione della crisi all’opposizione ai sequestri. Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo è in grado di coordinare strategie giudiziali e stragiudiziali, offrendo soluzioni su misura per proteggere il patrimonio e prevenire l’aggressione dei creditori.

In conclusione, se hai effettuato o ricevuto una donazione e temi che possa essere considerata in frode ai creditori, agisci tempestivamente. Valuta con un professionista le possibili difese, verifica i termini e prendi in considerazione le procedure alternative per ridurre i debiti. Non aspettare che sia troppo tardi: ogni giorno perso può rendere la situazione più difficile.

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