Donazione con riserva di usufrutto: come funziona e quando è impugnabile

Introduzione

La donazione con riserva di usufrutto rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie italiane per trasferire la nuda proprietà di un bene (tipicamente un immobile) mantenendo, almeno per un periodo, il diritto di goderne i frutti. Si tratta di una fattispecie complessa che tocca norme del codice civile, del Testo Unico delle Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990), circolari dell’Agenzia delle Entrate e numerose pronunce di Corte di cassazione, corti d’appello e tribunali. Capire come funziona questo istituto e quando può essere impugnato è fondamentale per non commettere errori che potrebbero tradursi in azioni giudiziarie, revocatorie, contestazioni fiscali o perdita dei benefici fiscali.

L’articolo che segue offre una guida completa e aggiornata a dicembre 2025 sulla donazione con riserva di usufrutto. Verranno esaminati il quadro normativo, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, le procedure per impugnare o difendersi da atti contestati, nonché gli strumenti alternativi (come le procedure di sovraindebitamento) che possono proteggere il contribuente. Infine, un ampio ventaglio di FAQ, esempi pratici e tabelle aiuta a comprendere meglio i diversi casi.

Perché è importante informarsi

  • Rischi e errori da evitare: concedere la nuda proprietà riservando l’usufrutto può ridurre la base imponibile ai fini dell’imposta di successione ma, se l’atto è viziato, può essere colpito da azioni di revoca, simulazione o revocatoria fallimentare.
  • Consequenze fiscali: la riserva di usufrutto incide sulla determinazione della plusvalenza, sul calcolo delle imposte di successione e donazione e sull’eventuale accesso alle agevolazioni prima casa. Alcune sentenze recenti (ad esempio Cass. 14891/2024) hanno chiarito che le imposte di registro sono dovute al momento della registrazione, mentre l’imposta sulle donazioni si applica solo alla condizione verificata .
  • Tutela dei creditori e degli eredi: l’atto di donazione può essere impugnato tramite azione revocatoria quando lede le ragioni dei creditori (art. 2901 c.c.), oppure mediante azione di riduzione se danneggia la quota legittima degli eredi. La riserva di usufrutto non sempre impedisce tali azioni.
  • Nuove riforme: la legislazione del 2024/2025 ha introdotto modifiche che semplificano alcune procedure e richiedono una maggiore attenzione; ad esempio, il ddl S.1184 elimina la restituzione dell’immobile a seguito dell’azione di riduzione, sostituendola con il pagamento di un indennizzo .

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Per affrontare efficacemente un atto di donazione con riserva di usufrutto è essenziale affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dell’omonimo studio legale, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti esperti in diritto civile, bancario e tributario su tutto il territorio nazionale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione si analizzano le norme di riferimento e i principali orientamenti della giurisprudenza in materia di donazione con riserva di usufrutto. L’approfondimento normativo è indispensabile per comprendere come funziona l’istituto, quali sono i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le possibili cause di impugnazione.

1. La struttura della donazione con riserva di usufrutto: art. 796 c.c.

L’art. 796 del codice civile disciplina la donazione con riserva di usufrutto. Il testo della norma stabilisce che il donante può riservare per sé l’usufrutto dei beni donati e, dopo la sua morte, per un’altra persona o più persone. Tale riserva può avere ad oggetto l’usufrutto e, secondo parte della dottrina, anche altri diritti reali limitati. La riserva a favore di terzi comporta che la donazione si consideri composta da due liberalità: la donazione della nuda proprietà al donatario e la donazione della quota di usufrutto al terzo, la cui efficacia è subordinata all’accettazione di quest’ultimo .

1.1 Unitarietà o doppia donazione?

Sul piano interpretativo si fronteggiano due teorie:

  • Teoria unitaria: ritiene che vi sia un unico negozio con cui il donante trasferisce la nuda proprietà riservando un diritto reale, pertanto non si verifica una pluralità di atti ma una sola donazione con condizione .
  • Teoria della doppia donazione (maggioritaria in giurisprudenza): sostiene che quando il donante riserva l’usufrutto a favore di un terzo, vengono in realtà perfezionate due liberalità distinte. Infatti, la donazione della nuda proprietà si perfeziona immediatamente, mentre la donazione dell’usufrutto a favore del terzo è sottoposta alla condizione sospensiva della morte del donante e alla condizione (legale) dell’accettazione da parte del terzo. Se quest’ultima manca entro la morte del donante, la proposta di donazione cade .

Il fattore cruciale, ai fini dell’impugnabilità, è determinare se l’usufrutto riservato ad un terzo comporti una seconda donazione: in tal caso, si applicano le regole sulla forma (art. 782 c.c.), sull’accettazione e sulla tassazione specifica per la donazione di usufrutto.

1.2 Forma della donazione e accettazione

La donazione di beni immobili richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. L’art. 782 c.c. prevede che la donazione deve essere stipulata davanti a un notaio e due testimoni; la dichiarazione di accettazione può essere contestuale o successiva, ma in ogni caso deve essere effettuata tramite atto pubblico e notificata al donante, pena l’invalidità dell’atto .

In caso di donazione con riserva di usufrutto, sono necessari due atti pubblici se il destinatario dell’usufrutto è un terzo: il primo atto trasferisce la nuda proprietà al donatario; il secondo deve contenere l’accettazione dell’usufrutto da parte del terzo beneficiario.

1.3 Durata e limiti dell’usufrutto

L’art. 978 c.c. stabilisce che l’usufrutto si costituisce per legge o per volontà dell’uomo e può essere acquisito per usucapione . Ai sensi dell’art. 979 c.c., la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario; se l’usufrutto è costituito in favore di una persona giuridica, non può durare più di trenta anni . Pertanto, la riserva di usufrutto in un atto di donazione deve rispettare tali limiti e decade con il decesso del donante, salvo che sia prevista la continuazione a favore di un terzo (usufrutto successivo, che deve comunque rispettare il limite di vita del beneficiario).

2. Normativa sulla revocazione e sulla riduzione della donazione

La donazione con riserva di usufrutto è un atto gratuito e come tale può essere revocato o ridotto in determinate circostanze. Le principali disposizioni interessate sono:

  • Art. 801 c.c. (revocazione per ingratitudine): consente al donante di revocare la donazione se il donatario compie fatti particolarmente gravi, ad esempio se attenta alla vita del donante o se lo maltratta .
  • Art. 803 c.c. (revocazione per sopravvenienza di figli): permette di revocare la donazione quando, dopo il perfezionamento dell’atto, al donante nasce o viene riconosciuto un figlio o un discendente, oppure si conosce l’esistenza di un figlio concepito al tempo della donazione .
  • Art. 809 c.c.: stabilisce che le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione sono soggette alle medesime norme sulla revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli e alle regole sulla riduzione per integrare la legittima degli eredi riservatari . Ciò comporta che anche la donazione indiretta di usufrutto può subire azioni di riduzione.
  • Art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria): consente ai creditori di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni, purché ricorrano i requisiti dell’eventus damni (diminuzione della garanzia patrimoniale) e della scientia fraudis (la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è oneroso, anche del terzo). Per gli atti gratuiti la sola consapevolezza del debitore è sufficiente . L’azione ha effetto relativo: l’atto rimane valido tra le parti ma inefficace nei confronti del creditore.
  • Art. 2903 c.c.: prevede che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto impugnato .
  • Art. 55 e 56 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni): regolano la tassazione delle donazioni con riserva di usufrutto e stabiliscono che la base imponibile si calcola in base alla nuda proprietà, mentre l’usufrutto viene valutato secondo coefficienti determinati annualmente. La riforma 2024 ha introdotto l’obbligo di aggiornare tali coefficienti quando varia il saggio d’interesse legale, stabilendo un valore minimo del 2,5 % .
  • D.lgs. 139/2024: ha modificato il Testo Unico delle Successioni, introducendo una base di autoliquidazione e ribadendo che il valore di una donazione con riserva di usufrutto ai fini delle imposte di successione va valutato in piena proprietà al momento dell’apertura della successione . Tale principio recepisce gli orientamenti giurisprudenziali (Cass. 14747/2016).
  • DDL S.1184 (Riforma 2024/2025): elimina l’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c. a carico dei terzi acquirenti di beni donati; in caso di riduzione della donazione, il bene non viene più restituito ma il donatario o il terzo acquirente devono pagare un indennizzo agli eredi, con validità della garanzia ipotecaria e dei diritti reali costituiti .

3. Linee guida fiscali e calcolo dell’usufrutto

La tassazione dell’atto di donazione con riserva di usufrutto richiede particolare attenzione a causa della distinzione tra imposta di registro, imposta di donazione e agevolazioni (prima casa, franchigie). I principali punti da considerare sono:

  1. Registro e imposta di donazione: la Corte di cassazione ha stabilito che la registrazione dell’atto comporta l’obbligo di pagare l’imposta di registro; l’imposta di donazione (o successione) è invece dovuta solo se la condizione sospensiva (morte del donante) si verifica . La Cass. 14891/2024 ha ricordato che la franchigia prevista per i trasferimenti tra coniugi non si applica all’imposta di registro, che resta dovuta in misura fissa.
  2. Coefficienti di calcolo dell’usufrutto: fino al 2024 i coefficienti venivano calcolati sulla base del saggio legale; dal 2025 il D.lgs. 139/2024 ha imposto un saggio minimo del 2,5 %. Le formule di calcolo sono stabilite dagli artt. 46 e 48 del DPR 131/1986 (TUR) e dagli artt. 14 e 17 del TUS, riformati per prevedere adeguamenti automatici; il risultato è l’applicazione di coefficienti tabellari che riducono la base imponibile della nuda proprietà .
  3. Coacervo delle donazioni: la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la base imponibile per l’imposta di successione include anche le donazioni con riserva di usufrutto fatte in vita, valutate come piena proprietà alla data del decesso del donante .

4. Giurisprudenza rilevante

In questo paragrafo vengono riportate alcune tra le principali pronunce degli ultimi anni in tema di donazione con riserva di usufrutto.

4.1 Valutazione della donazione e azione di riduzione

  • Cass. 14747/2016: ha stabilito che, ai fini della azione di riduzione per lesione della legittima, la donazione con riserva di usufrutto deve essere valutata come piena proprietà al momento dell’apertura della successione, poiché alla morte del donante l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà . Tale principio è stato ribadito da sentenze successive (Cass. 25473/2010; Cass. 20387/2009).
  • Cass. 14747/2016 ha anche precisato che la valutazione dell’usufrutto successivo a favore del coniuge superstite può variare: se la persona sopravvive al donante, nel calcolo della legittima si considera il valore della nuda proprietà; se il coniuge muore prima, il valore considerato è quello della piena proprietà .
  • Cass. 20788/2015: ha affermato che l’usufrutto riservato dal donante non può essere trasferito mortis causa; in assenza di piena proprietà, non è possibile disporre dell’usufrutto nel testamento .

4.2 Tassazione e due liberalità distinte

  • Cass. 13294/2024: la Corte ha ribadito che, in presenza di una donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo, si configurano due liberalità separate: la donazione della nuda proprietà al donatario e la donazione dell’usufrutto al terzo. Quest’ultima è inefficace finché il terzo non accetta l’atto con atto pubblico prima della morte del donante e deve essere assoggettata a tassazione autonoma . Le imposte di registro e ipotecaria-catastale si applicano comunque al momento della registrazione .
  • Cass. 14891/2024: ha chiarito che, per un atto di donazione con riserva di usufrutto subordinato a condizione (ad esempio, se il coniuge sopravvive), l’imposta di registro è dovuta indipendentemente dalla sospensione dell’efficacia, mentre l’imposta sulle donazioni sarà dovuta al momento in cui si verificherà la condizione .
  • Cass. 10531/2024: si occupa della costituzione di un usufrutto congiuntivo e precisa che, affinché si configuri un diritto di accrescimento tra usufruttuari (ad esempio marito e moglie), l’atto deve esprimere chiaramente la volontà di conferire l’usufrutto sull’intero bene per tutta la “loro vita natural durante”. Tale formulazione implica che, alla morte di uno degli usufruttuari, l’usufrutto prosegue integralmente in capo all’altro . In mancanza di una clausola esplicita, si presume un usufrutto pro quota e il decesso di uno dei titolari comporta la consolidazione della quota di nuda proprietà corrispondente.

4.3 Impugnazione per simulazione, incapacità o frode ai creditori

  • Cass. 28701/2025 (Studio Duchemino): la Corte ha annullato un contratto di vendita con riserva di usufrutto qualificandolo come donazione simulata. Nel caso di specie, il donante, incapace di intendere e di volere, aveva mascherato una donazione mediante un contratto oneroso con riserva di usufrutto successivo; la Corte ha giudicato l’atto nullo per difetto di forma e per simulazione, evidenziando il rischio di usare la riserva di usufrutto per aggirare le norme sulle donazioni .
  • Tribunale di Rovereto, 2024: ha dichiarato nullo un contratto di mantenimento con diritto di abitazione e riserva di usufrutto perché considerato simulato e finalizzato a frodare i creditori. Il tribunale ha sottolineato che tali atti sono spesso usati per sottrarre beni ai creditori e, in assenza di una reale necessità di assistenza da parte del donante, possono essere annullati .
  • Tribunale di Latina, sentenza 649/2024: ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla trascrizione della donazione (art. 2903 c.c.) e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, è sufficiente la consapevolezza del debitore; l’eventuale ignoranza del terzo non rileva .

4.4 Riforma 2024/2025: eliminazione dell’azione di restituzione

La riforma approvata in Parlamento nel 2025 (ddl S.1184) ha soppresso l’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c. L’azione di riduzione resta, ma non determina più la restituzione del bene da parte del terzo acquirente; il donatario dovrà pagare un’indennità agli eredi ridotti. Le ipoteche e i gravami rimangono efficaci anche dopo la riduzione . Ciò attenua le conseguenze per gli acquirenti successivi di un bene proveniente da donazione, ma non elimina i potenziali contenziosi derivanti da riduzioni e revocazioni.

5. Profili di responsabilità e inefficacia dell’atto

La donazione con riserva di usufrutto può essere dichiarata inefficace, annullata o ridotta in vari casi:

  1. Inefficacia relativa (azione revocatoria ordinaria): l’atto rimane valido tra le parti ma inopponibile al creditore che ha agito con successo. È sufficiente dimostrare l’esistenza dell’eventus damni (prejudizio) e la scientia fraudis del debitore; per gli atti gratuiti, la consapevolezza è presunta .
  2. Annullabilità: quando mancano i requisiti essenziali (capacità di agire, volontà), l’atto può essere annullato. Ad esempio, la Cass. 28701/2025 ha annullato una vendita con usufrutto perché l’alienante era incapace e l’atto mascherava una liberalità .
  3. Nullità: si verifica in caso di violazione della forma solenne (mancanza di atto pubblico, assenza di testimoni), di oggetto illecito o impossibile, di sostituzioni vietate (art. 795 c.c.) e di condizioni illecite. La nullità può essere dichiarata anche d’ufficio.
  4. Revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli: il donante può agire entro un anno dalla conoscenza del fatto (ingratitudine) o della nascita/riconoscimento del figlio, chiedendo la restituzione del bene.
  5. Azione di riduzione: gli eredi legittimari lesi possono chiedere la riduzione della donazione entro dieci anni dall’apertura della successione. L’eventuale riserva di usufrutto non impedisce l’esercizio dell’azione poiché l’atto è valutato come piena proprietà .

6. Procedura passo-passo per impugnare la donazione

Di seguito un’illustrazione delle fasi operative che il debitore o il creditore deve considerare quando desidera impugnare una donazione con riserva di usufrutto.

  1. Verifica dell’atto: procurare una copia autentica della donazione (atto pubblico) e dell’eventuale accettazione dell’usufrutto da parte del terzo. Verificare la trascrizione nei pubblici registri e la presenza di ipoteche o vincoli.
  2. Analisi dei termini di prescrizione: l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla trascrizione; l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione; l’azione di annullamento entro cinque anni dalla conclusione; la revocazione per ingratitudine entro un anno dalla scoperta del fatto; la revocazione per sopravvenienza di figli entro tre anni dalla nascita/riconoscimento del figlio.
  3. Valutazione dell’interesse: determinare se la donazione ha realmente pregiudicato le ragioni del creditore o violato la legittima degli eredi. Verificare la situazione patrimoniale del donante (insolvenza, debiti) e la consistenza del bene donato.
  4. Raccolta prove: per la revocatoria, dimostrare l’eventus damni e la scientia fraudis. Per la simulazione, raccogliere elementi che provino che il prezzo non è stato pagato e che l’atto occulta una donazione. Le sentenze (Tribunale di Rovereto) richiedono la prova della simulazione; spetta al presunto acquirente dimostrare il pagamento .
  5. Predisposizione dell’atto di citazione: con l’aiuto di un legale esperto, si redige l’atto, indicando i fatti, le norme violate (art. 2901 c.c., art. 792 c.c., art. 803 c.c.), la richiesta di dichiarare l’inefficacia, la nullità o la riduzione, e i provvedimenti richiesti (es. sequestro conservativo).
  6. Notifica e iscrizione a ruolo: l’atto deve essere notificato al donatario, al donante e, se necessario, ai terzi acquirenti; successivamente va depositato in tribunale con iscrizione a ruolo e versamento del contributo unificato.
  7. Istruttoria e prova testimoniale: il giudice dispone gli adempimenti istruttori (produzione documenti, testimonianze, consulenze tecniche).
  8. Sentenza e rimedi ulteriori: al termine del giudizio, il tribunale dichiara l’inefficacia dell’atto (revocatoria), l’annullamento o la riduzione. Contro la sentenza è possibile proporre appello e, successivamente, ricorso per cassazione.

7. Difese e strategie per il donatario e il donante

Chi beneficia di una donazione con riserva di usufrutto deve essere consapevole delle possibili contestazioni e attrezzarsi per difendere il proprio diritto.

7.1 Dimostrare la legittimità dell’atto

Il donatario può difendersi evidenziando:

  • Assenza di scientia fraudis: se la donazione è stata fatta prima della nascita dei debiti o se non vi era consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori. Per atti onerosi serve anche la prova della buona fede del terzo; per gli atti gratuiti, basta provare che il donante non era consapevole dell’insolvenza.
  • Necessità assistenziale: dimostrare che la donazione con riserva di usufrutto risponde a esigenze reali (assistenza familiare, mantenimento del coniuge) e non a scopi fraudolenti. Le sentenze di merito hanno condannato atti simulati quando non vi era alcuna necessità di assistenza (Tribunale di Rovereto).
  • Impossibilità di riduzione: se il donante aveva un patrimonio sufficiente a soddisfare la quota di legittima degli eredi, la donazione non è riducibile.
  • Decorrenza dei termini: eccepire la prescrizione dell’azione revocatoria (cinque anni) o il decorso del termine di decadenza per la revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
  • Riforma 2025: dopo l’entrata in vigore della riforma, i terzi acquirenti di un bene donato possono opporre la validità dei diritti reali costituiti, limitando le conseguenze dell’azione di riduzione .

7.2 Regolarizzare l’atto

Se emergono carenze formali (es. mancata accettazione dell’usufrutto da parte del terzo, clausole poco chiare) è consigliabile intervenire tempestivamente:

  • Atto integrativo: redigere un nuovo atto pubblico per la modifica o integrazione della donazione, con l’accettazione del terzo usufruttuario.
  • Trascrizione e voltura: regolarizzare eventuali omissioni nei registri immobiliari per prevenire azioni dei terzi.
  • Adeguamento fiscale: se l’Agenzia delle Entrate contesta l’imposta di donazione o di registro, è possibile ricorrere in autotutela o proporre istanza di accertamento con adesione per definire la pretesa tributaria con sanzioni ridotte.

7.3 Strategie in caso di contenzioso fiscale

Nel caso di contestazioni tributarie (avvisi di liquidazione per differenza d’imposta, diniego delle agevolazioni prima casa, recupero dell’imposta di successione), il contribuente può:

  1. Presentare istanza di sospensione: l’Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione in attesa del giudizio su richiesta motivata.
  2. Proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria: il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo; può seguire la fase di mediazione tributaria per importi inferiori a 50.000 € (oggi 2025).
  3. Chiedere la definizione agevolata (rottamazione): per debiti iscritti a ruolo è possibile aderire alle rottamazioni, rateizzazioni e condoni previsti di volta in volta (ad es. rottamazione-quater 2023/2024, rottamazione-quater 2025), che consentono di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni.
  4. Accertamento con adesione: definizione bonaria con l’Ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni.
  5. Opposizione giudiziale: se non si raggiunge un accordo, il contribuente può impugnare l’atto davanti ai giudici tributari, portando prove (valutazione dell’usufrutto, legittimità della clausola di condizione, ecc.).

8. Strumenti alternativi per la tutela del debitore

La contestazione della donazione non è l’unica strada per tutelare i creditori o il contribuente che si trova in difficoltà economiche. Il diritto italiano mette a disposizione vari strumenti alternativi per gestire i debiti e preservare il patrimonio.

8.1 Sovraindebitamento e piano del consumatore (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 offre soluzioni per le persone sovraindebitate (privati, professionisti, imprenditori sotto soglia). Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione con i creditori: prevede la proposta di un piano di ristrutturazione con il consenso della maggioranza dei creditori. Una volta omologato, sospende le azioni esecutive.
  2. Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività d’impresa. È un piano di rientro che non necessita dell’approvazione dei creditori ma richiede il giudizio di convenienza del tribunale.
  3. Liquidazione del patrimonio: consiste nell’alienazione controllata dei beni del debitore. Permette di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura .

Queste procedure sospendono eventuali pignoramenti e consentono al debitore di ricominciare mantenendo, in alcuni casi, l’abitazione principale.

8.2 Rottamazioni e definizioni agevolate

Periodicamente il legislatore consente la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. Le rottamazioni (es. Rottamazione-quater 2023 e successive) permettono di pagare l’imposta e gli interessi legali, cancellando sanzioni e interessi di mora. I vantaggi includono rateizzazioni fino a 60 rate e possibilità di sospensione delle procedure esecutive. Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti.

8.3 Transazioni con l’Agenzia delle Entrate

L’art. 48-bis del DPR 602/1973 consente di proporre transazioni fiscali nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione. La procedura negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) permette di trattare direttamente con l’Agenzia delle Entrate e altri enti per ottenere riduzioni di imposta e dilazioni. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere nel negoziato.

8.4 Mediazione e arbitrato

Per controversie in materia successoria e donativa si può ricorrere alla mediazione civile (obbligatoria per le liti su diritti reali). Una composizione bonaria può evitare lunghe cause e salvaguardare i rapporti familiari.

9. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti sottovalutano le implicazioni della donazione con riserva di usufrutto. Ecco alcuni errori ricorrenti e relative precauzioni:

  • Non formalizzare l’accettazione dell’usufrutto: la mancata accettazione del terzo beneficiario comporta la caducazione della donazione, con possibili contestazioni fiscali. Occorre redigere un atto pubblico di accettazione prima della morte del donante .
  • Trascurare le quote di legittima: donare quasi tutto il patrimonio rischia di ledere la quota riservata agli eredi legittimari, che potranno agire in riduzione; occorre calcolare anticipatamente la porzione disponibile.
  • Ignorare i termini di prescrizione: agire oltre i termini preclude la possibilità di revocare o ridurre la donazione. È fondamentale consultare un professionista tempestivamente.
  • Simulazione: stipulare un finto contratto di vendita per celare una donazione espone a nullità e azioni penali; la Cass. 28701/2025 ammonisce sui rischi della vendita con riserva di usufrutto usata per eludere il fisco .
  • Non valutare la tassazione: la distinzione tra imposta di registro e imposta di donazione comporta costi diversi; la mancata pianificazione può generare contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
  • Non considerare l’usufrutto congiuntivo: se si desidera che il coniuge mantenga l’usufrutto anche dopo la morte del donante, occorre esprimere chiaramente il diritto di accrescimento (es. clausola “loro vita natural durante”) .
  • Affidarsi a modelli generici: ogni situazione patrimoniale e familiare è unica; l’utilizzo di modelli standard di donazione senza la personalizzazione da parte di un notaio può portare a errori formali.

10. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme rilevanti

NormaContenuto sintetico
Art. 796 c.c.Il donante può riservare l’usufrutto dei beni donati per sé e, dopo di lui, per una o più persone. La riserva a favore di terzi richiede l’accettazione prima della morte del donante .
Art. 782 c.c.Forma dell’atto: la donazione immobiliare deve essere stipulata con atto pubblico; l’accettazione può essere contestuale o successiva ma sempre con atto pubblico .
Art. 979 c.c.La durata dell’usufrutto non può superare la vita dell’usufruttuario; massimo 30 anni se il beneficiario è una persona giuridica .
Art. 801-803 c.c.Revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli: casi in cui il donante può revocare la donazione .
Art. 2901 c.c.Azione revocatoria: condizioni di inefficacia di atti compiuti in pregiudizio dei creditori (eventus damni, scientia fraudis) .
Art. 2903 c.c.Prescrizione dell’azione revocatoria: cinque anni dalla data dell’atto .
Art. 55-56 D.Lgs. 346/1990Tassazione delle donazioni con riserva di usufrutto; calcolo della base imponibile in funzione della nuda proprietà e dei coefficienti di usufrutto .
D.lgs. 139/2024Riforma del TUS: autoliquidazione e valutazione della donazione con riserva di usufrutto come piena proprietà al momento della successione .
DDL S.1184/2025Abolizione dell’azione di restituzione: in caso di riduzione, il bene non viene restituito ma si paga un indennizzo; ipoteche valide .

Tabella 2 – Termini per l’impugnazione

AzioneTermineRiferimento
Revocatoria ordinaria5 anni dalla data dell’attoArt. 2903 c.c.
Revocazione per ingratitudine1 anno dalla conoscenza del fattoArt. 802 c.c.
Revocazione per sopravvenienza di figli3 anni dalla nascita/riconoscimentoArt. 803 c.c.
Annullamento5 anni dalla stipulaArtt. 1425-1442 c.c.
Azione di riduzione10 anni dall’apertura della successioneArtt. 555-563 c.c.

11. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è la donazione con riserva di usufrutto?
    È un contratto con il quale il proprietario (donante) trasferisce la nuda proprietà di un bene a un’altra persona (donatario) riservando a sé il diritto di usufrutto, cioè il diritto di utilizzare il bene e percepirne i frutti per tutta la vita. Talvolta l’usufrutto può essere riservato anche a favore di un terzo dopo la morte del donante .
  2. È necessaria l’accettazione dell’usufrutto?
    Sì. Quando l’usufrutto è riservato in favore di un terzo, questi deve accettare la donazione mediante atto pubblico prima della morte del donante; altrimenti l’atto è inefficace e la proposta si considera revocata .
  3. Quali imposte si pagano?
    La registrazione della donazione comporta il pagamento dell’imposta di registro (importo fisso se l’atto è gratuito). L’imposta di donazione o successione si applica solo quando l’usufrutto trasferito al terzo diviene efficace (es. alla morte del donante). Le sentenze recenti hanno ribadito che la franchigia prevista per donazioni tra coniugi non copre l’imposta di registro .
  4. Si può revocare l’atto?
    Il donante può revocare la donazione per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli (artt. 801-803 c.c.). In più, i creditori del donante possono esercitare l’azione revocatoria ordinaria se la donazione lede i loro diritti .
  5. Quando gli eredi possono impugnare la donazione?
    Gli eredi legittimari possono esperire l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione se la donazione ha leso la loro quota di legittima. La donazione con riserva di usufrutto viene valutata come piena proprietà .
  6. L’usufrutto riservato può essere lasciato in eredità?
    No. L’usufrutto si estingue con la morte del titolare. Il donante può solo donare o trasferire la nuda proprietà; per questo motivo il diritto di usufrutto non può essere disposto nel testamento .
  7. Posso vendere un immobile con usufrutto riservato?
    Il donatario può vendere la nuda proprietà, ma l’acquirente subentra nella stessa posizione del donatario e l’usufrutto rimane in capo al donante (o al terzo). L’acquirente deve considerare l’eventuale azione di riduzione o revocatoria. La riforma 2025 tutela maggiormente gli acquirenti, che non rischiano più la restituzione ma potranno essere chiamati a pagare un indennizzo .
  8. È possibile stipulare l’usufrutto congiuntivo tra due coniugi?
    Sì, ma è necessario esprimere la clausola di accrescimento in modo chiaro, ad esempio con la formula “per loro vita natural durante”. In tal modo l’usufrutto passa integralmente al coniuge superstite alla morte dell’altro .
  9. In che modo la donazione con riserva di usufrutto incide sulla quota di legittima?
    La riserva di usufrutto non impedisce la lesione della legittima poiché, al momento della successione, l’usufrutto si estingue e la nuda proprietà si consolida, così da essere valutata come piena proprietà . Nel calcolo della legittima si considera quindi il valore del bene al momento dell’apertura della successione, dedotti i debiti.
  10. Cosa succede se il donante è indebitato?
    I creditori possono agire con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) se dimostrano che la donazione pregiudica le loro ragioni e che il donante era consapevole dell’insolvenza. Per gli atti gratuiti non è necessario provare la mala fede del donatario .
  11. Come si calcola il valore dell’usufrutto per le imposte?
    L’imposta di donazione si calcola sulla nuda proprietà utilizzando coefficienti determinati dal Ministero dell’Economia, aggiornati annualmente. Dal 2025 è previsto un saggio minimo del 2,5 % indipendentemente dal tasso legale . In presenza di usufrutto successivo a favore di un terzo, la base imponibile per la seconda donazione è calcolata sul valore dell’usufrutto al momento della morte del donante.
  12. Si può impugnare la donazione per incapacità del donante?
    Sì. La donazione è annullabile se il donante era incapace di intendere e volere (art. 428 c.c.) o se mancava un elemento essenziale (consenso, causa, forma). La Cass. 28701/2025 ha annullato un atto di vendita con riserva di usufrutto perché l’alienante era incapace e l’atto dissimulava una donazione .
  13. Un creditore può agire contro l’usufrutto?
    L’usufrutto è un diritto personale e si estingue con la morte del titolare. I creditori del donante possono pignorare i frutti (es. affitti), ma non possono trasformare il diritto di usufrutto in proprietà. Possono tuttavia agire per dichiarare inefficace la donazione della nuda proprietà (revocatoria) o la donazione dell’usufrutto a un terzo.
  14. Cosa succede se il terzo beneficiario non accetta?
    Se il terzo non accetta l’usufrutto con atto pubblico prima della morte del donante, la donazione cade; l’usufrutto resta in capo al donante fino alla morte e, successivamente, si consolida con la nuda proprietà in capo al donatario, come se la riserva non esistesse .
  15. È possibile sciogliere consensualmente la donazione?
    Le parti possono concordare la risoluzione della donazione con un atto pubblico, restituendo il bene al donante. Tuttavia, se vi sono creditori del donatario, la risoluzione potrebbe essere impugnata come atto simulato o revocatorio.
  16. La donazione con riserva di usufrutto è sempre vantaggiosa?
    Non sempre. Se l’obiettivo è proteggere il bene da futuri creditori, la donazione può essere impugnata; se si tratta di anticipare l’eredità, occorre valutare le quote legittime. In alcuni casi risulta più opportuno stipulare un atto di comodato, una vendita con riserva di proprietà o istituire un trust familiare.
  17. Posso trasformare l’usufrutto in un uso o abitazione?
    Sì, ma tale trasformazione comporta la modifica dell’atto e richiede un nuovo atto pubblico. Alcuni autori ritengono che la riserva possa riguardare anche altri diritti reali (uso, abitazione), ma occorre sempre l’accettazione del terzo e il rispetto dei limiti legali .
  18. Che differenza c’è tra donazione con riserva di usufrutto e diritto di abitazione vitalizio?
    Il diritto di abitazione è un diritto reale limitato che consente di abitare nell’immobile ma non di trarne altri frutti (es. affitti), mentre l’usufrutto concede tutti i frutti. La donazione con riserva di usufrutto consente al donante di affittare l’immobile e percepire i canoni; la riserva di abitazione invece limita tale facoltà. Entrambi i diritti si estinguono con la morte del titolare.
  19. È possibile ipotecare un immobile con usufrutto riservato?
    Sì. Il donatario può concedere ipoteca sulla nuda proprietà; il creditore ipotecario, tuttavia, non può espropriare il bene se non subentrando all’usufrutto (che si estingue con la morte del donante). La riforma 2025 stabilisce che in caso di riduzione la garanzia ipotecaria resta valida .
  20. Come incide la riforma 2024/2025 sulla protezione del terzo acquirente?
    La riforma ha abolito l’azione di restituzione a carico del terzo acquirente; gli eredi che ottengono la riduzione della donazione non possono più pretendere la restituzione del bene, ma hanno diritto ad un indennizzo. Gli oneri e le ipoteche rimangono validi . Ciò rende più sicura l’acquisizione di immobili provenienti da donazione.

12. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’incidenza della donazione con riserva di usufrutto sulle imposte e sui diritti degli eredi, proponiamo alcuni esempi numerici.

12.1 Calcolo della nuda proprietà e dell’usufrutto

Esempio 1: Tizio (65 anni) dona alla figlia Caia un immobile del valore di 200.000 €, riservando per sé l’usufrutto vitalizio. Nel 2025, il saggio d’interesse legale è 2,5 %. Il coefficiente per l’usufrutto a 65 anni (tabella Ministero Economia 2025) è 8,272. La formula per la nuda proprietà è:

$$\text{Valore usufrutto} = \text{valore immobile} \times \frac{saggio}{100} \times \text{coefficiente} = 200\,000 \times 0{,}025 \times 8{,}272 = 41\,360\,€.$$

Il valore della nuda proprietà (base imponibile per l’imposta di donazione) è: 200.000 € − 41.360 € = 158.640 €. L’imposta di donazione si calcolerà su 158.640 € con l’aliquota e franchigia previste. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Esempio 2: Caia vende la nuda proprietà a Sempronio per 180.000 € mentre Tizio è ancora in vita. Sempronio subentra come nudo proprietario. Tizio continua a godere dell’usufrutto. Se Tizio muore dopo cinque anni, la nuda proprietà si consolida e Sempronio diventa pieno proprietario. Se un erede di Tizio ritiene violata la legittima, potrà agire in riduzione chiedendo l’indennizzo a Caia o a Sempronio, ma non potrà ottenere la restituzione dell’immobile (riforma 2025).

12.2 Azione revocatoria dei creditori

Esempio 3: Maria, imprenditrice fortemente indebitata, dona la nuda proprietà di un immobile ai figli e si riserva l’usufrutto. I creditori chiedono la revocatoria entro cinque anni. Per riuscire devono dimostrare che la donazione ha ridotto la garanzia patrimoniale (eventus damni) e che Maria era consapevole della propria insolvenza. Se il giudice accoglie la domanda, l’atto rimane valido tra le parti ma inefficace nei confronti del creditore, che potrà aggredire l’immobile. Se l’atto è stato trascritto oltre cinque anni prima, l’azione è prescritta .

12.3 Impugnazione per sopravvenienza di figli

Esempio 4: Carlo dona la nuda proprietà della casa alla compagna Giulia, riservando per sé l’usufrutto. Crede di non avere figli. Dopo tre anni Carlo scopre di avere un figlio naturale, nato prima della donazione. Ai sensi dell’art. 803 c.c. Carlo può revocare la donazione per sopravvenienza di figli entro tre anni dalla conoscenza della filiazione . Se Carlo non agisce entro tale termine, perde il diritto di revoca.

12.4 Azione di riduzione e coacervo delle donazioni

Esempio 5: Luigi ha due figli, Anna e Paolo, e un patrimonio di 600.000 €. Dieci anni prima della morte ha donato a Paolo un immobile da 300.000 € riservando a sé l’usufrutto. Al momento della morte, l’immobile vale 400.000 €. La legittima di ciascun figlio è 1/3 del patrimonio (200.000 €). Ai sensi della giurisprudenza (Cass. 14747/2016), la donazione si valuta in piena proprietà alla data della successione , quindi si sommano 400.000 € al valore residuo del patrimonio per calcolare la quota di Anna. Se la quota disponibile è stata superata, Anna può agire in riduzione per ottenere l’indennizzo da Paolo.

13. Conclusioni

La donazione con riserva di usufrutto rappresenta un’operazione efficiente per anticipare il passaggio generazionale e ridurre la base imponibile delle imposte di successione. Tuttavia, la complessità delle norme e l’abbondanza di sentenze richiedono una valutazione attenta e personalizzata. Un errore nella forma dell’atto o nella pianificazione fiscale può dare luogo a contestazioni da parte dei creditori, degli eredi o dell’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo visto come la normativa (artt. 796, 801-803, 2901 c.c., D.Lgs. 346/1990), le riforme recenti e le pronunce giurisprudenziali (Cass. 13294/2024, 14891/2024, 14747/2016, 28701/2025) influenzino la validità, la tassazione e l’impugnabilità della donazione. Le azioni di revocatoria, riduzione, simulazione e annullamento restano strumenti centrali per tutelare i diritti dei creditori e degli eredi. D’altra parte, il donante e il donatario possono difendersi dimostrando la buona fede, la correttezza della forma e la congruità della pianificazione patrimoniale.

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