Introduzione
Fare una donazione ai propri figli è un gesto di generosità che molti genitori compiono per trasmettere il patrimonio familiare. Tuttavia, quando il donante ha debiti pendenti, anche modesti, il trasferimento può esporre l’intera famiglia a gravi rischi legali. I creditori – in particolare l’erario, le banche e i fornitori commerciali – possono agire per far dichiarare inefficace l’atto di liberalità e colpire i beni donati. Non si tratta di ipotesi remote: la normativa italiana prevede strumenti particolarmente incisivi per tutelare i creditori, come l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e la procedura esecutiva ex art. 2929‑bis c.c. Per questo è fondamentale conoscere norme, tempi, strategie difensive e porsi dalla prospettiva del debitore per evitare errori che potrebbero compromettere l’intero patrimonio.
Questo articolo approfondisce in modo completo, aggiornato a dicembre 2025 e basato su fonti normative ufficiali, il tema della donazione ai figli quando ci sono debiti pendenti. Verranno esaminati i presupposti di validità e inefficacia della donazione, le differenze tra revoca e revocatoria, il ruolo dell’art. 2929‑bis c.c. e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Saranno illustrate, passo dopo passo, le procedure che si attivano a seguito della notifica degli atti, le difese e strategie legali per proteggere il patrimonio, gli strumenti alternativi per definire i debiti (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione), gli errori da evitare e le domande frequenti con risposte pratiche.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e procedure concorsuali. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di avvocato cassazionista, ha maturato competenze specifiche nel difendere debitori e contribuenti che rischiano la perdita dei propri beni a causa di donazioni considerate pregiudizievoli. Il suo team affronta quotidianamente revocatorie e pignoramenti derivanti da debiti fiscali, bancari e commerciali.
Lo studio Monardo può offrire al lettore un supporto concreto in diversi ambiti:
- Analisi dell’atto di donazione e valutazione del rischio: verifica del momento della donazione rispetto al sorgere del debito, dell’eventuale esistenza di garanzie ipotecarie, della natura modale o onerosa dell’atto e della corretta trascrizione nei registri.
- Ricorsi e opposizioni: redazione di atti di opposizione all’esecuzione ex art. 2929‑bis c.c., opposizioni al pignoramento, impugnazioni di sentenze di revocatoria, ricorsi per cassazione e ricorsi contro cartelle esattoriali.
- Sospensioni e trattative: richiesta di sospensioni giudiziali, trattative con i creditori (bancari o fiscali) per concordare piani di rientro, transazioni e transazioni fiscali.
- Piani di rientro e strumenti concorsuali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni controllate ai sensi della L. 3/2012 e della normativa successiva, fino all’esdebitazione; gestione della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa (D.Lgs. 118/2021) e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale: rappresentanza processuale, negoziazione con creditori privati e pubblici, assistenza nelle vendite giudiziarie e nei contenziosi tributari.
Per evitare che una donazione benintenzionata diventi un boomerang, è essenziale farsi guidare da professionisti esperti. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione vengono esaminate le fonti normative che disciplinano la donazione e le azioni dei creditori, nonché le sentenze più significative che hanno interpretato tali norme. Le fonti citate sono aggiornate al mese di dicembre 2025.
La definizione di donazione e le sue caratteristiche (art. 769 c.c.)
La donazione è definita dal codice civile come il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione . Gli elementi costitutivi sono quindi:
- Spirito di liberalità: il donante deve agire senza essere obbligato e con l’intento di arricchire il donatario, accettando l’impoverimento del proprio patrimonio.
- Arricchimento del donatario: trasferimento di un diritto (ad esempio proprietà di un immobile) o assunzione di un’obbligazione (es. pagamento di un debito altrui).
- Forma solenne: salvo le donazioni di modico valore, la donazione deve essere stipulata per atto pubblico con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.).
L’art. 809 c.c. estende la disciplina della revocazione delle donazioni anche alle liberalità indirette: tutte le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per ingratitudine e per sopravvenienza di figli . Ciò significa che anche donazioni indirette (ad esempio una vendita a prezzo simbolico o una remissione di debito) possono essere sottoposte a revocatoria.
La responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.)
Il principio cardine della tutela dei creditori è contenuto nell’art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . Le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge (ad esempio il fondo patrimoniale o il trust familiare). Il senso della norma è che il patrimonio costituisce la garanzia generica per i creditori: se il debitore diminuisce o svuota il proprio patrimonio tramite donazioni, i creditori possono reagire.
L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)
La revocatoria ordinaria è lo strumento con cui i creditori possono far dichiarare l’inefficacia di un atto compiuto dal debitore che pregiudichi la garanzia patrimoniale. Il testo dell’art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può chiedere la dichiarazione di inefficacia dell’atto quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l’atto del debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore (evento di danno, eventus damni);
- il debitore era consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore o, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito, l’atto era dolorosamente preordinato per sottrarre beni alla garanzia (consilium fraudis);
- se l’atto è a titolo oneroso, occorre che anche il terzo acquirente conoscesse il pregiudizio; per gli atti a titolo gratuito (come la donazione) basta la consapevolezza del debitore .
L’art. 2901 prevede due importanti precisazioni: (i) il pagamento di un debito scaduto non può essere revocato e (ii) i diritti acquistati dai terzi in buona fede sono comunque salvi . La revocatoria non annulla l’atto, ma ne dichiara l’inefficacia relativamente al creditore che ha agito: il bene torna ad essere aggredibile in sede esecutiva, ma la donazione rimane valida tra le parti.
L’espropriazione diretta ex art. 2929‑bis c.c.
Dal 2015 il legislatore ha introdotto l’art. 2929‑bis c.c. con una disciplina acceleratoria che consente ai creditori di aggredire direttamente i beni donati. La norma, inserita dal D.L. 83/2015, prevede che il creditore pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito può procedere a esecuzione forzata sui beni oggetto dell’atto, anche senza preventiva sentenza di revocazione, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole . In sintesi:
- L’atto deve essere a titolo gratuito (donazione o fondo patrimoniale) e compiuto dopo il sorgere del credito.
- Il creditore deve avere un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo non opposto, sentenza, cartella di pagamento).
- Pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto: il creditore che interviene nella procedura esecutiva di un altro creditore entro lo stesso termine è equiparato .
- Il debitore e il donatario possono proporre opposizione all’esecuzione contestando la sussistenza dei presupposti e la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore .
L’art. 2929‑bis consente quindi al creditore di saltare il giudizio di revocatoria e di passare immediatamente all’esecuzione. In questo contesto diventa fondamentale per il debitore dimostrare l’assenza del pregiudizio o la buona fede del donatario.
Riforma 2025 dell’azione di restituzione e protezione dei terzi
Nel 2025 il legislatore ha approvato il Disegno di Legge “Semplificazioni” (Art. 44), che modifica gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. per agevolare la circolazione dei beni donati. Secondo le nuove disposizioni, gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione (azione dei legittimari) sono liberi da pesi o ipoteche, ma se la riduzione colpisce il donatario, i pesi e le ipoteche da lui costituiti restano efficaci e il donatario è tenuto a compensare in denaro i legittimari . Inoltre:
- Insolvenza del donatario: se la cosa donata è perita o la restituzione non può essere richiesta contro l’acquirente e il donatario è insolvente, il valore non recuperabile si detrae dall’asse ereditario, ma restano impregiudicati i creditori del legittimario ;
- Effetti della riduzione: la riduzione non pregiudica i terzi a titolo oneroso che hanno acquisito dal donatario; tuttavia il donatario deve compensare i legittimari ;
- Termine ridotto per la trascrizione: l’art. 2652 c.c. riduce da dieci a tre anni il termine entro cui la domanda di riduzione deve essere trascritta per essere opponibile ai terzi ;
- Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione: tra le domande che devono essere trascritte vi sono le domande di revocazione e di riduzione delle donazioni . L’art. 2690, modificato, prescrive la trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni e riduce anch’esso il termine .
Sebbene tali norme riguardino le azioni dei legittimari, la riforma segnala una tendenza legislativa a proteggere i terzi e a ridurre i termini di azione, elementi che possono influire sulla strategia difensiva anche contro i creditori.
Il fondo patrimoniale e i patrimoni destinati
L’istituzione di un fondo patrimoniale (artt. 167‑170 c.c.) consente di destinare determinati beni immobili o mobili registrati ai bisogni della famiglia; i beni non possono essere aggrediti dai creditori se il debito è estraneo ai bisogni familiari. Tuttavia, la giurisprudenza considera il fondo uno strumento eccezionale: i creditori possono agire in revocatoria se il fondo è stato costituito dopo il sorgere del debito con preordinazione fraudolenta. Inoltre, l’art. 2929‑bis consente comunque di pignorare i beni del fondo se l’atto è stato trascritto dopo il sorgere del debito e il creditore opera entro un anno . Pertanto, il fondo non è uno scudo assoluto.
Altri strumenti di segregazione patrimoniale, come il trust familiare, possono essere efficaci se istituiti quando non vi sono debiti; tuttavia, anche essi sono soggetti a revocatoria se preordinati a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
Normativa fiscale e strumenti agevolativi
Le donazioni di beni immobili e mobili sono soggette a imposta di donazione (D.Lgs. 346/1990) e ai tributi ipotecari e catastali. Gli oneri fiscali non influiscono direttamente sulla revocabilità dell’atto ma costituiscono costi da considerare. Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, occorre avere presenti le norme del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 72/2016 sul recupero coattivo: l’Agenzia può agire in revocatoria e utilizzare l’art. 2929‑bis per pignorare i beni donati .
La legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e il D.Lgs. 118/2021
La Legge 3/2012 disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori. Essa prevede tre strumenti principali:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: l’indebitato propone un accordo ai creditori attraverso l’OCC e, una volta omologato dal tribunale, gli atti dispositivi (incluse le donazioni) non possono essere impugnati se compresi nell’accordo.
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche senza attività imprenditoriale, consente di ristrutturare i debiti con pagamento rateale; l’omologazione vincola i creditori e blocca le azioni esecutive.
- Liquidazione controllata del patrimonio: permette al debitore di mettere a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori e, al termine, ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).
Il Decreto legislativo 118/2021, convertito con modifiche nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un imprenditore in crisi può richiedere l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio per negoziare con i creditori un accordo di risanamento. Tale procedura può includere la ristrutturazione delle esposizioni fiscali e l’eventuale restituzione o riduzione di atti a titolo gratuito; la presenza di un professionista certificato come l’Avv. Monardo può facilitare l’accesso a questi strumenti.
Giurisprudenza rilevante
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose pronunce riguardanti la revocatoria di donazioni. Di seguito vengono commentate le decisioni più rilevanti, con particolare attenzione alle sentenze depositate nel 2025.
Ordinanza Cass. 30788/2025 – Donazione in separazione omologata
Con l’ordinanza n. 30788/2025 (Sez. III Civile, depositata il 24 novembre 2025) la Cassazione ha affrontato la revocatoria di una donazione effettuata in esecuzione di un accordo di separazione personale. La Corte ha ribadito che per integrare l’eventus damni non è necessario dimostrare un danno quantitativo, ma è sufficiente che l’atto riduca la garanzia patrimoniale . Tuttavia, se il creditore dispone già di una garanzia ipotecaria di valore superiore al credito, deve dimostrare perché tale garanzia non è sufficiente; in mancanza, l’azione revocatoria può essere respinta. Inoltre, la Corte ha evidenziato che un atto compiuto in adempimento di un accordo omologato (come la separazione consensuale) gode di una particolare tutela e non è facilmente considerabile fraudolento. Questa pronuncia rafforza la posizione del debitore che dona un bene al coniuge o ai figli nell’ambito di una separazione legittima.
Sentenza Cass. S.U. 1898/2025 – Dolo specifico per atti anteriori al debito
La sentenza n. 1898/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione (27 gennaio 2025) ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla revocatoria di atti anteriori all’insorgenza del credito. La Corte ha stabilito che, quando il negozio dispositivo è anteriore al sorgere del debito, la mera conoscenza generica del possibile pregiudizio (dolo generico) non basta; è necessario un dolo specifico, cioè che l’atto sia stato deliberatamente preordinato per eludere i futuri creditori . Per gli atti a titolo oneroso, anche il terzo deve essere a conoscenza di tale finalità. Tale orientamento rende più difficile l’annullamento di donazioni compiute anni prima del debito, salvo prova di una vera e propria frode.
Ordinanza Cass. 1197/2025 – Donazione modale e natura gratuita
L’ordinanza n. 1197/2025 (17 gennaio 2025) ha riguardato un’azione revocatoria promossa da un comune e da un istituto bancario contro la donazione ai nipoti di tutti i beni immobili dei debitori. I ricorrenti sostenevano che la donazione fosse in realtà onerosa poiché la donataria era tenuta ad assistere i donanti (donazione modale). La Cassazione ha chiarito che la donazione resta un atto gratuito anche se gravata da un onere, purché tale onere non costituisca un vero corrispettivo . Di conseguenza la prova dell’eventus damni e della scientia damni resta più agevole per il creditore. La Corte ha anche ribadito che l’art. 1957 c.c., che stabilisce il termine entro cui il creditore deve attivarsi contro il debitore principale per mantenere la fideiussione, non si applica all’avallo cambiario.
Sentenza Cass. 8230/2025 – Litisconsorzio necessario nella revocatoria
Con la sentenza n. 8230/2025 (28 marzo 2025) la Suprema Corte ha statuito che, nel giudizio di revocatoria ordinaria, sussiste un litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente/donatario. La mancata integrazione del contraddittorio in appello comporta la nullità della sentenza . Questa pronuncia sottolinea l’importanza di citare in giudizio sia il donante sia il donatario; per il debitore significa che, se viene citato solo il donatario, può eccepire l’inesistenza del litisconsorzio.
Altre decisioni rilevanti
- Cass. 23036/2023: ha affermato che, in caso di donazione indiretta tramite intestazione fittizia, la revocatoria può colpire l’immobile se il donatario era consapevole della frode.
- Cass. 4005/2013: ha negato la revocatoria contro la rinuncia all’azione di riduzione da parte di un erede, distinguendo tra rinunce abdicative e atti di disposizione.
- Cass. 20562/2008 e 3389/2016: hanno precisato che la revocatoria può essere esercitata anche contro atti di rinuncia all’eredità se pregiudicano i creditori.
- Giurisprudenza tributaria: la Corte di Cassazione e le Commissioni tributarie hanno confermato che l’Agenzia delle Entrate può agire sia in revocatoria sia ex art. 2929‑bis c.c. contro le donazioni che impediscano la riscossione .
Procedura passo-passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
Quando il debitore effettua una donazione a favore dei figli o di altri familiari e ha debiti pendenti, i creditori possono attivare diverse procedure. Ecco una ricostruzione passo per passo.
1. Atto di donazione e trascrizione
La donazione di un immobile deve essere stipulata per atto pubblico e trascritta nei registri immobiliari. La trascrizione è essenziale sia per la validità dell’atto sia per determinare il dies a quo dei termini previsti per la revocatoria e l’esecuzione. Nel caso di donazioni mobili, la trascrizione non è prevista, ma è comunque opportuno formalizzare l’atto con scrittura privata autenticata.
2. Sorgere del credito e conoscenza della donazione
Il sorgere del credito rappresenta il momento da cui si calcola la validità della donazione. Un credito è sorto quando esiste una ragione di credito (anche se non ancora liquida o esigibile). Se la donazione è anteriore al sorgere del credito, il creditore dovrà provare il dolo specifico (preordinazione fraudolenta) per esperire la revocatoria ; se è posteriore, basterà la semplice consapevolezza del debitore del pregiudizio.
3. Azione revocatoria ordinaria
- Chi può agire: qualsiasi creditore (anche chirografario) munito di titolo o di ragione di credito.
- Termine di decadenza: l’azione revocatoria deve essere proposta entro cinque anni dalla data dell’atto. Questo termine è perentorio; trascorso, l’atto non può più essere impugnato.
- Competenza: il creditore deve citare in giudizio il debitore e il donatario davanti al tribunale del luogo dove ha domicilio il donatario; sussiste litisconsorzio necessario .
- Onere della prova: il creditore deve provare l’esistenza del credito, l’evento di danno (la riduzione del patrimonio del debitore) e la consapevolezza del debitore. Per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la scientia damni del debitore; per gli atti a titolo oneroso occorre la prova anche a carico del terzo. Il debitore può difendersi dimostrando che il suo patrimonio residuo era sufficiente o che il donatario ignorava il debito.
- Effetti: la sentenza che accoglie l’azione rende l’atto inefficace nei confronti del creditore che ha agito; il bene potrà essere pignorato nell’esecuzione forzata.
4. Procedura esecutiva ex art. 2929‑bis c.c.
Se il creditore dispone di un titolo esecutivo e l’atto è stato trascritto dopo il sorgere del credito, può procedere direttamente al pignoramento del bene donato entro un anno dalla trascrizione . La procedura si articola come segue:
- Notifica del precetto e pignoramento del bene donato (immobile o bene mobile registrato). Il pignoramento viene trascritto nei registri immobiliari.
- Citazione all’udienza di vendita: il donatario (terzo proprietario) riceve la notifica e può costituirsi in giudizio.
- Opposizione all’esecuzione: il debitore o il donatario possono proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2929‑bis e la conoscenza del pregiudizio . L’opposizione deve essere proposta entro i termini di legge (20 giorni dalla notifica del pignoramento).
- Prosecuzione della vendita: se l’opposizione è respinta, il bene viene messo all’asta e il ricavato distribuito ai creditori. Se l’opposizione è accolta, l’esecuzione viene sospesa o dichiarata improcedibile.
5. Notifica della cartella esattoriale e azioni dell’erario
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, la procedura è semplificata. Dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente può presentare ricorso tributario entro 60 giorni. Se non impugna, l’ente può iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento. In caso di donazione, l’Agenzia può scegliere:
- Revocatoria ordinaria entro 5 anni, dimostrando l’eventus damni e la scientia damni .
- Esecuzione ex art. 2929‑bis c.c. entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto, previa formazione del titolo esecutivo (cartella esattoriale) .
- Iscrizione di ipoteca legale: se il valore del bene supera 20.000 €, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sulla casa del debitore e poi procedere al pignoramento.
6. Procedure concorsuali e soluzioni alternative
Se il debitore non riesce a pagare i debiti, può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012. La presentazione della domanda presso l’OCC sospende le azioni esecutive e può includere la ristrutturazione dei debiti derivanti da donazioni. Per le imprese, l’accesso alla composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 118/2021) consente di negoziare con i creditori e proporre un piano che include la restituzione parziale dei beni donati. In alcuni casi, il debitore può anche proporre concordati preventivi o accordi di ristrutturazione nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa.
Difese e strategie legali
Quando un creditore agisce in revocatoria o procede all’esecuzione su beni donati, il debitore e il donatario dispongono di diverse strategie difensive. Di seguito si illustrano le principali.
Dimostrare l’assenza di pregiudizio (eventus damni)
Il requisito centrale dell’azione revocatoria è l’eventus damni, cioè la riduzione o la compromissione della garanzia patrimoniale. Il debitore può difendersi dimostrando che, pur avendo donato un bene, il patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare il creditore. La Cassazione ha chiarito che non è necessario che il patrimonio residuo sia ingente: è sufficiente che la garanzia ipotecaria o i beni rimasti consentano al creditore di ottenere il pagamento . Ad esempio, se un immobile ipotecato ha un valore quattro volte superiore al debito, il creditore dovrà spiegare perché quella garanzia non è sufficiente; in mancanza la revocatoria può essere respinta.
Contestare la consapevolezza del debitore (scientia damni) e del donatario
Per gli atti a titolo gratuito (donazioni) successivi al sorgere del credito, l’onere della prova della scientia damni è a carico del creditore, ma la semplice consapevolezza del pregiudizio basta . Tuttavia, il debitore può dimostrare di ignorare l’esistenza del debito al momento della donazione, ad esempio perché il debito era contestato o perché non era ancora stato accertato. Nel caso di atti anteriore al sorgere del debito, la difesa potrà invocare il principio delle Sezioni Unite: occorre un dolo specifico; è improbabile che il debitore abbia preordinato l’atto a frodare creditori allora inesistenti .
Nel procedimento ex art. 2929‑bis c.c., l’onere della prova si capovolge: sarà il debitore o il donatario a dover provare, con l’opposizione all’esecuzione, l’inesistenza del pregiudizio o la mancanza di scientia damni . La strategia difensiva consisterà nel depositare documentazione patrimoniale, perizie e prove di buona fede.
Dimostrare che la donazione è a titolo oneroso o modale
Se la donazione è accompagnata da un corrispettivo effettivo o da un onere sostanziale (donazione modale), il creditore deve provare non solo il pregiudizio ma anche la consapevolezza del terzo. La Cassazione 1197/2025 ha precisato che la presenza di un onere non trasforma la donazione in atto oneroso, a meno che l’onere costituisca un vero corrispettivo . Sarà utile evidenziare che il donatario ha assunto obblighi significativi (ad esempio prendersi cura del donante o assumere debiti) per dimostrare la buona fede.
Eccepire la prescrizione o la decadenza
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data della donazione; trascorso questo termine, l’atto non può più essere impugnato. Inoltre, l’azione ex art. 2929‑bis richiede il pignoramento entro un anno dalla trascrizione: se il creditore agisce successivamente, il pignoramento è inefficace. È quindi fondamentale verificare le date per eccepire la decadenza.
Eccepire l’inesistenza del litisconsorzio necessario o difetti di notifica
Se il creditore non cita in giudizio sia il donante sia il donatario nella revocatoria ordinaria, la sentenza può essere annullata . Lo stesso vale se la notifica dell’atto di appello non raggiunge uno dei litisconsorti. È utile controllare attentamente gli atti notificati e sollevare eccezioni processuali.
Utilizzare garanzie reali e ipoteche
Il debitore può offrire ai creditori garanzie reali (ad esempio un’ipoteca su altri beni) per dimostrare la solvibilità residua. In tal modo, se il creditore è un istituto bancario o un fornitore, potrà ridurre l’interesse a esperire la revocatoria. L’ordinanza 30788/2025 ha sottolineato che una garanzia ipotecaria di valore superiore al credito può rendere inutile la revocatoria .
Rinegoziazione e transazione con i creditori
Prima di procedere alla revocatoria, molti creditori sono disponibili a rinegoziare l’esposizione. È possibile concordare un piano di rientro con pagamenti rateali, la transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.) o la transazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione prevista dagli art. 3 e 48 bis del D.Lgs. 346/1992. Un accordo consente di evitare l’esecuzione forzata sui beni donati.
Strumenti di protezione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust, vincoli di destinazione)
Come visto, l’istituzione di un fondo patrimoniale può sottrarre i beni ai creditori solo se i debiti sono estranei ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo dopo il sorgere del debito può essere revocata . Analogamente, i trust familiari e i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. devono essere pianificati per tempo e non possono pregiudicare i creditori.
Accedere alle procedure di sovraindebitamento
Se la situazione debitoria è grave, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento può rappresentare una soluzione. L’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio consentono di bloccare le azioni esecutive e di proporre un pagamento parziale dei debiti con eventuale esdebitazione finale. Con il supporto dell’Avv. Monardo, è possibile predisporre un piano che tenga conto anche delle donazioni effettuate, integrandole nella proposta ai creditori.
Utilizzare la composizione negoziata della crisi d’impresa
Gli imprenditori che hanno donato beni a familiari e si trovano in crisi possono avvalersi della composizione negoziata introdotta dal D.Lgs. 118/2021. L’esperto negoziatore (ruolo che l’Avv. Monardo può ricoprire) assiste l’impresa nel negoziare con banche e fornitori; eventuali atti gratuiti compiuti in epoca sospetta possono essere ricondotti in una trattativa che soddisfi tutti i creditori senza revocatoria.
Strumenti alternativi per definire il debito
Oltre alla difesa nei procedimenti giudiziali, esistono vari strumenti alternativi per ridurre o eliminare i debiti e proteggere i beni donati.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Periodicamente il legislatore introduce misure di rottamazione delle cartelle esattoriali (come la rottamazione‑quater 2023/2024) e di saldo e stralcio che consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo imposta e una parte delle sanzioni. Tali misure possono essere sfruttate per ridurre l’esposizione tributaria e prevenire azioni revocatorie. È fondamentale verificare l’adesione entro le scadenze previste dalla legge; in alcuni casi, il versamento della prima rata sospende l’esecuzione.
Dilazione e piani di rateazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione
La normativa consente di ottenere rateizzazioni fino a 10 anni per debiti fiscali fino a 120.000 € e, in casi particolari, rateizzazioni più lunghe. La richiesta di rateazione presentata prima del pignoramento può bloccare l’esecuzione; se la rateazione viene concessa, l’atto donativo può risultare meno appetibile per l’azione revocatoria.
Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore
Tramite l’OCC, il debitore può proporre un accordo ai creditori che preveda il pagamento integrale o parziale dei debiti mediante un piano pluriennale. Una volta omologato, l’accordo impedisce ai creditori di agire sui beni donati. Il piano del consumatore è ancora più protettivo perché non richiede il consenso della maggioranza dei creditori; il giudice può imporre il piano alle amministrazioni pubbliche se ne riconosce l’utilità sociale.
Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Se il debitore non dispone di redditi sufficienti, può optare per la liquidazione controllata: mette a disposizione l’intero patrimonio (che può includere il ricavato della vendita di beni donati) e, al termine, chiede l’esdebitazione. Questa procedura consente di chiudere definitivamente i debiti, compresi quelli tributari, liberando anche eventuali garanzie personali prestate da familiari.
Concordato minore e procedure concorsuali
Per imprenditori e lavoratori autonomi, il concordato minore (Codice della crisi d’impresa) consente di proporre ai creditori un pagamento percentuale; la procedura può includere la riduzione dei debiti derivanti da donazioni considerate eccessive. L’eventuale revocatoria può essere integrata nel concordato.
Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori gravi quando decidono di donare beni ai figli nonostante la presenza di debiti. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli.
- Donare senza verificare i debiti pregressi: la donazione è spesso vista come soluzione rapida per salvare i beni, ma se i debiti sono anteriori, la revocatoria è quasi certa. Prima di procedere, è necessario analizzare tutte le pendenze fiscali, bancarie e commerciali.
- Trasferire l’intero patrimonio a fronte di un debito modesto: la Cassazione ha affermato che la sproporzione tra il valore del bene donato e l’entità del debito evidenzia la consapevolezza del pregiudizio . È opportuno calibrare il trasferimento e lasciare beni sufficienti a garantire i creditori.
- Ignorare la trascrizione e la forma: la mancata trascrizione rende la donazione inopponibile ai terzi e apre la strada a contestazioni; inoltre la forma pubblica è essenziale per la validità.
- Sottovalutare le imposte di donazione: le donazioni sono soggette a imposta; evitare il pagamento può generare ulteriori debiti tributari e sanzioni.
- Costituire il fondo patrimoniale dopo il sorgere dei debiti: la revocatoria e l’art. 2929‑bis rendono inefficace questa forma di protezione .
- Ignorare i termini di prescrizione e decadenza: chi agisce tardi perde i propri diritti; chi si difende può eccepire la scadenza per bloccare l’azione.
- Non rivolgersi a professionisti: la materia è complessa; tentare di difendersi da soli o con consulenti inesperti può portare alla perdita del bene. È indispensabile affidarsi a un avvocato esperto in materia di revocatoria e diritto bancario/tributario.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione delle norme e dei tempi, si presentano alcune tabelle di sintesi. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per garantire la leggibilità.
Tabella 1 – Norme fondamentali
| Articolo | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| 769 c.c. | Definizione di donazione | Contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra |
| 809 c.c. | Liberalità indirette | Le liberalità anche da atti diversi sono soggette alla revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli |
| 2740 c.c. | Responsabilità patrimoniale | Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri |
| 2901 c.c. | Azione revocatoria | Presupposti: eventus damni; scientia damni; tutela terzi in buona fede |
| 2929‑bis c.c. | Espropriazione di beni donati | Pignoramento entro un anno senza sentenza; opposizione per contestare i presupposti |
| 561‑563 c.c. | Riforma 2025 | Restituzione beni donati; pesi e ipoteche restano efficaci; compensazione in denaro |
| 2652 c.c. | Trascrizione della domanda | Riduzione del termine da 10 a 3 anni per la trascrizione della domanda di riduzione |
| Legge 3/2012 | Sovraindebitamento | Accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione ed esdebitazione |
| D.Lgs. 118/2021 | Composizione negoziata | Procedura per la crisi d’impresa con assistenza di un esperto |
Tabella 2 – Confronto tra revocatoria ordinaria e art. 2929‑bis c.c.
| Caratteristica | Revocatoria (art. 2901) | Espropriazione diretta (art. 2929‑bis) |
|---|---|---|
| Atto impugnabile | Tutti gli atti dispositivi (gratuiti o onerosi) che riducono la garanzia | Solo atti gratuiti (donazioni, vincoli di indisponibilità) |
| Termine | 5 anni dalla data dell’atto | 1 anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole |
| Titolo necessario | Basta la ragione di credito | Occorre titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella) |
| Onere della prova | A carico del creditore (eventus damni e scientia damni) | Il debitore/donatario deve contestare l’assenza dei presupposti |
| Effetto | Inefficacia relativa rispetto al creditore che ha agito | Pignoramento e vendita del bene donato |
| Coinvolgimento del donatario | Litisconsorzio necessario tra debitore e donatario | Il donatario è terzo proprietario nel pignoramento |
Tabella 3 – Strumenti di difesa e alternative
| Situazione | Strategia |
|---|---|
| Creditore esercita la revocatoria | Dimostrare patrimonio residuo sufficiente; eccepire prescrizione; contestare scientia damni; proporre transazione |
| Creditore procede ex art. 2929‑bis | Proporre opposizione all’esecuzione; dimostrare assenza di titolo esecutivo; contestare il termine di un anno; provare buona fede |
| Debiti fiscali | Chiedere rateazione, rottamazione, saldo e stralcio; transazione fiscale |
| Insolvenza grave | Ricorrere alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo) o alla liquidazione ed esdebitazione |
| Impresa in crisi | Avviare la composizione negoziata con l’assistenza di un esperto (D.Lgs. 118/2021) |
| Protezione del patrimonio | Costituire un fondo patrimoniale o un trust prima che sorgano i debiti; valutare polizze assicurative |
Domande frequenti (FAQ)
- Posso donare la mia casa a mio figlio se ho un debito con la banca? Sì, ma la banca può agire in revocatoria entro cinque anni o procedere al pignoramento ex art. 2929‑bis se la donazione avviene dopo il sorgere del debito e il credito è certo.
- Se dono un bene quando non so ancora di avere un debito, possono annullare la donazione? Se il debito nasce dopo l’atto, la revocatoria è possibile solo se il creditore prova che la donazione era preordinata a frodarlo e che vi era dolo specifico . In assenza di prova, l’atto rimane valido.
- Per gli atti a titolo gratuito basta che il creditore dimostri la consapevolezza del debitore? Sì: per le donazioni successive al sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni del debitore . Non occorre provare un vero intento fraudolento.
- Se inserisco un onere nella donazione (ad esempio il mantenimento), l’atto diventa oneroso? Solo se l’onere costituisce un vero corrispettivo che elimina lo spirito di liberalità; in caso contrario la donazione resta gratuita .
- Quanto tempo ha il creditore per agire? Cinque anni per la revocatoria ordinaria e un anno per il pignoramento ex art. 2929‑bis .
- I debiti contratti dopo la donazione possono giustificare l’azione revocatoria? No, se il credito sorge successivamente la revocatoria è possibile solo dimostrando il dolo specifico del debitore .
- Se mio figlio rivende l’immobile ricevuto in donazione, il creditore può aggredire il terzo acquirente? Con la riforma del 2025, la riduzione e la revocatoria non pregiudicano il terzo acquirente a titolo oneroso che ha trascritto l’atto prima della domanda di riduzione ; tuttavia la revocatoria ex art. 2901 può essere esercitata se sussistono i presupposti e il terzo era in mala fede.
- È meglio il fondo patrimoniale o la donazione per proteggere i beni? Entrambi gli strumenti offrono una certa protezione ma presentano limiti: il fondo patrimoniale non copre debiti estranei ai bisogni familiari e può essere revocato; la donazione può essere aggredita con l’art. 2929‑bis o con la revocatoria. Una consulenza preventiva è fondamentale.
- Se il creditore è il Fisco, quali strumenti ha? L’Agenzia delle Entrate può agire con revocatoria, pignoramento ex art. 2929‑bis o iscrizione di ipoteca . È possibile evitare l’aggressione aderendo a rottamazioni, rateizzazioni o transazioni fiscali.
- La presenza di un’ipoteca sulla casa impedisce la revocatoria? Non necessariamente. Se l’ipoteca copre integralmente il credito, la revocatoria può essere inutile; altrimenti il creditore può comunque chiedere l’inefficacia dell’atto .
- Il coniuge può donare beni al figlio durante la separazione senza rischi? La Cassazione ha riconosciuto che una donazione inserita in un accordo di separazione omologato gode di maggiore tutela, ma i creditori possono agire se dimostrano che l’atto eccede quanto dovuto per gli accordi .
- Cosa succede se il pignoramento ex art. 2929‑bis avviene oltre un anno dalla trascrizione? Il pignoramento è inefficace; il creditore dovrà allora esperire l’azione revocatoria ordinaria entro cinque anni.
- Un atto di donazione non trascritto è opponibile ai creditori? L’atto non trascritto è inefficace verso i terzi. Il creditore potrà agire direttamente sul bene come se fosse ancora del debitore.
- Le donazioni di modico valore sono soggette a revocatoria? Sì, anche le donazioni di modico valore possono essere revocate se pregiudicano il creditore, sebbene il valore ridotto possa rendere più difficile dimostrare l’eventus damni.
- Chi è responsabile del pagamento delle imposte se la donazione viene revocata? La revocatoria non annulla l’atto ma ne dichiara l’inefficacia verso il creditore; l’imposta di donazione rimane dovuta. Se l’atto è dichiarato simulato o nullo, le parti potranno chiedere il rimborso secondo le norme tributarie.
- Posso inserire una clausola che impedisca la revocatoria? No, le clausole che escludono la responsabilità patrimoniale sono nulle se contrastano l’art. 2740 c.c. . Le convenzioni in frode ai creditori sono inefficaci.
- La donazione indiretta (ad esempio intestazione a favore del figlio in un acquisto) è revocabile? Sì, le liberalità indirette sono soggette alla stessa disciplina delle donazioni dirette e possono essere revocate .
- È possibile revocare una donazione fatta per motivi morali (ad esempio per assistere i figli)? I creditori non entrano nel merito dei motivi; ciò che conta è il pregiudizio. Solo nel diritto di famiglia esistono eccezioni specifiche (ad esempio la donazione remuneratoria, art. 770 c.c.).
- Come si calcola il termine dei cinque anni per la revocatoria? Il termine decorre dalla data dell’atto (trascrizione per gli immobili). Il giorno della stipula non si computa; il termine si compie con il decorso dell’ultimo giorno.
- L’azione di riduzione dei legittimari influisce sulla revocatoria dei creditori? Le due azioni hanno presupposti diversi: la riduzione tutela la quota di legittima, mentre la revocatoria tutela i creditori. Tuttavia, con la riforma 2025 la restituzione dei beni donati non pregiudica i terzi acquirenti . La coesistenza delle azioni richiede un coordinamento tra le varie cause.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di una donazione in presenza di debiti, si propongono alcune simulazioni pratiche. I dati sono ipotetici ma riflettono casi spesso affrontati dallo studio dell’Avv. Monardo.
Caso 1 – Donazione di immobile con debito modesto
Scenario: Il signor Mario ha un debito con una banca di 10 000 € per un prestito personale. Nel 2024 dona al figlio una casa di valore 200 000 €. La banca scopre la donazione nel 2025, notifica il precetto e agisce in revocatoria ordinaria.
Valutazione del credito: La banca deve provare l’eventus damni (il patrimonio di Mario si è ridotto). Mario possiede ancora un’auto del valore di 15 000 € e un conto corrente con 5 000 €. La banca può sostenere che questi beni non sono sufficienti a coprire il debito di 10 000 €; inoltre la casa donata era l’unico bene immobiliare.
Difesa: Mario potrebbe eccepire che la banca era garantita da una polizza assicurativa sul prestito o da una garanzia ipotecaria su un altro immobile (non esistente). In mancanza di garanzie, la revocatoria sarà verosimilmente accolta. Mario potrà tuttavia proporre un piano di rientro con pagamenti rateali e, se i giudici lo accettano, la revocatoria potrà essere evitata.
Esito: Se il tribunale accoglie la revocatoria, la casa torna aggredibile per la banca che potrà iscrivere ipoteca e procedere all’asta. Mario resterà comunque proprietario nei confronti del figlio, ma non potrà opporre la donazione alla banca.
Caso 2 – Pignoramento ex art. 2929‑bis c.c. per debiti fiscali
Scenario: La signora Lucia è titolare di una società che accumula debiti IVA per 50 000 €. Nel gennaio 2025 dona al figlio un appartamento del valore 150 000 €. Ad aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate emette una cartella di pagamento per 50 000 €; Lucia non impugna. A novembre 2025 l’Agenzia notifica il pignoramento dell’appartamento ai sensi dell’art. 2929‑bis c.c., a cui segue la vendita fissata per marzo 2026.
Calcolo dei termini: Il credito è sorto prima della donazione (debiti IVA maturati nel 2024) e la trascrizione dell’atto è avvenuta a gennaio 2025. L’Agenzia ha pignorato entro l’anno dalla trascrizione, quindi rispetta l’art. 2929‑bis .
Opposizione: Lucia e il figlio possono proporre opposizione all’esecuzione. Dovranno provare che la donazione non ha pregiudicato il Fisco (ad esempio perché la società ha altri beni) o che Lucia ignorava il debito. Potrebbero anche chiedere la rateizzazione del debito o aderire a una rottamazione per ridurre l’ammontare. Se nel frattempo avviano un accordo di ristrutturazione presso l’OCC e questo viene omologato, l’esecuzione dovrà essere sospesa.
Esito: In assenza di opposizione o di accordo, l’immobile sarà venduto. Dal ricavato saranno soddisfatti i crediti fiscali e le spese; l’eventuale residuo potrà tornare al figlio.
Caso 3 – Accordo di ristrutturazione e salvaguardia della donazione
Scenario: Il signor Giuseppe, piccolo imprenditore, ha debiti complessivi di 300 000 € (150 000 € verso banche, 70 000 € verso fornitori, 80 000 € verso l’Erario). Nel 2023 ha donato alla figlia l’azienda agricola del valore di 500 000 €. Nel 2025, a seguito di un controllo fiscale, riceve avvisi di accertamento e la banca minaccia di agire in revocatoria.
Procedura: Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, Giuseppe accede alla procedura di sovraindebitamento e propone un accordo di ristrutturazione: si impegna a pagare 100 000 € in cinque anni e a cedere altri beni non donati. L’OCC elabora la relazione e il tribunale omologa l’accordo.
Effetti: L’omologazione dell’accordo blocca le azioni esecutive e revocatorie; la donazione resta valida e non può essere impugnata dai creditori inclusi nell’accordo. L’esdebitazione finale consentirà a Giuseppe di ripartire senza debiti. La figlia mantiene l’azienda senza rischi.
Conclusione
La donazione ai figli in presenza di debiti è un atto che richiede cautela e competenza. La normativa italiana offre ai creditori strumenti potenti – come l’azione revocatoria ordinaria e l’espropriazione diretta ex art. 2929‑bis c.c. – per neutralizzare gli atti che pregiudicano la garanzia patrimoniale. Le recenti pronunce della Cassazione (Ord. 30788/2025, Sent. S.U. 1898/2025, Ord. 1197/2025, Sent. 8230/2025) hanno chiarito i requisiti dell’eventus damni, della scientia damni e del dolo specifico, e hanno ribadito l’importanza del litisconsorzio . La riforma del 2025 ha ridotto i tempi per le azioni dei legittimari e confermato la tutela dei terzi .
Dal punto di vista del debitore, esistono strategie difensive concrete: dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo, contestare la consapevolezza del pregiudizio, eccepire la prescrizione, proporre transazioni, accedere alle procedure di sovraindebitamento, negoziare accordi di ristrutturazione e sfruttare gli strumenti agevolativi come la rottamazione. Ogni caso è diverso e richiede un’analisi personalizzata.
Per evitare di incorrere in errori irreparabili, è fondamentale agire tempestivamente e affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono competenza, esperienza e soluzioni su misura per difendere il patrimonio familiare, bloccare esecuzioni, trattare con l’Agenzia delle Entrate, impostare piani di rientro e accedere alle procedure concorsuali. Contattando lo studio è possibile ottenere una consulenza personalizzata, individuare le vie di uscita più efficaci e proteggere gli interessi della propria famiglia.
Conclusioni
Se hai effettuato una donazione o stai pensando di farla e hai debiti pendenti, non rimandare. Ogni giorno che passa potrebbe ridurre le tue possibilità di difesa. 📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti analizzeranno la tua situazione, individueranno le migliori strategie legali e ti aiuteranno a bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle. La tempestività e la competenza sono le armi più efficaci per salvaguardare il tuo patrimonio.