Conti correnti cointestati: come difendersi dal pignoramento

Introduzione

I conti correnti cointestati sono strumenti sempre più diffusi fra coniugi, partner e soci perché consentono di gestire il denaro in comune e di compiere operazioni bancarie congiunte o disgiunte. Tuttavia, quando uno degli intestatari viene colpito da un’azione esecutiva, il conto cointestato diventa un terreno insidioso: la solidarietà prevista dall’articolo 1854 del codice civile fa sì che, verso la banca, i co‑titolari siano considerati debitori o creditori solidali dei saldi del conto . In altre parole, nel rapporto esterno con l’istituto di credito la banca può rivolgersi indistintamente a ciascun intestatario per l’intero saldo, e ciò vale anche in sede di pignoramento.

L’errore più comune dei correntisti è pensare che, se il debitore è solo uno dei co‑intestatari, il creditore potrà aggredire solo la metà del saldo. In realtà l’articolo 1298 del codice civile stabilisce che nei rapporti interni fra co‑debitori o co‑creditori solidali le parti si presumono uguali, salvo prova contraria . Questa presunzione iuris tantum comporta che l’intero saldo venga bloccato fino a quando il giudice non accerti la quota spettante al debitore o il co‑intestatario non debitore dimostri con prove gravi, precise e concordanti di essere l’esclusivo proprietario di parte delle somme .

Il tema è di grande rilevanza pratica perché i conti cointestati sono frequentemente colpiti da pignoramenti, sia ordinari (in materia civile) sia fiscali (per debiti tributari). La disciplina normativa è complessa: il pignoramento presso terzi è regolato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, l’istituto della solidarietà dagli articoli 1854 e 1298 c.c., mentre per i debiti fiscali si applicano le regole speciali dell’articolo 72‑bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 , che prevede il c.d. “periodo di cattura” di 60 giorni. Recenti sentenze della Corte di cassazione hanno chiarito i limiti alla contitolarità e hanno indicato i criteri probatori per superare la presunzione di uguaglianza delle quote .

In questa guida—aggiornata a dicembre 2025 e basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali—analizzeremo in modo pratico come difendersi dal pignoramento di un conto cointestato. L’ottica è quella del debitore o del contribuente, che desidera tutelare i propri risparmi e quelli dei familiari. Il linguaggio è divulgativo ma rigoroso, con riferimenti agli articoli di legge e alle sentenze più recenti. Le sezioni successive illustrano le norme, la procedura passo‑passo, le difese giudiziarie e stragiudiziarie, gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore), gli errori da evitare, le tabelle riepilogative, le FAQ e delle simulazioni numeriche.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, protagonista di questa guida, è un cassazionista esperto di diritto bancario e tributario che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua lunga esperienza nella tutela dei debitori, l’Avv. Monardo può:

  • analizzare l’atto di pignoramento e verificare l’esistenza di vizi o difetti formali;
  • proporre ricorsi per opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi;
  • chiedere la sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motivi ;
  • avviare trattative con il creditore (banca, finanziaria, Agenzia delle Entrate‑Riscossione) per concordare piani di rientro o soluzioni transattive;
  • predisporre istanze di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi;
  • assistere il contribuente nelle procedure di definizione agevolata, rottamazione, saldo e stralcio.

Per una valutazione personalizzata e immediata della tua situazione, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il suo intervento tempestivo può salvaguardare il tuo patrimonio e bloccare l’esecuzione.

Quadro normativo e giurisprudenziale

La comprensione del pignoramento dei conti cointestati richiede l’esame della normativa civilistica e di quella speciale in materia di riscossione fiscale, oltre alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. Di seguito riassumiamo le fonti principali e la loro portata.

1. Norme del codice civile

Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone. Questa norma stabilisce che quando un conto è intestato a più persone, gli intestatari sono considerati debitori o creditori in solido dei saldi . La solidarietà riguarda il rapporto con la banca, che può esigere da ciascuno l’intero saldo, ma non disciplina i rapporti interni fra co‑titolari.

Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali. Il comma 2 prevede che, nei rapporti interni, le parti di ciascuno si presumono uguali salvo prova contraria . Questa presunzione è relativa (iuris tantum) e può essere superata dimostrando che le somme versate provengono solo da uno degli intestatari . L’articolo opera come norma sussidiaria: se i co‑titolari non hanno stabilito diversamente, si presume che ciascuno sia titolare di una quota paritaria del saldo.

2. Norme del codice di procedura civile

Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi. La disposizione regola la forma dell’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso un terzo (nel nostro caso la banca) e prescrive che il creditore debba indicare l’ammontare del credito e il titolo esecutivo . L’atto viene notificato sia al terzo debitore sia al debitore esecutato e produce l’effetto di vincolare i crediti pignorati.

Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili. Stabilisce che alcuni crediti non possono essere pignorati e che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione o altre indennità possono essere sequestrate solo nei limiti previsti dalla legge . La norma protegge il sostentamento minimo del debitore e si applica anche al conto cointestato se vi confluiscono emolumenti impignorabili.

Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo. Una volta notificato il pignoramento, la banca diventa custode delle somme vincolate e deve consegnare l’importo dovuto al creditore entro il termine stabilito. L’articolo impone al terzo di rendere una dichiarazione sulla sussistenza del credito e di custodire le somme fino all’ordine del giudice .

Art. 599 c.p.c. – Pignoramento di beni indivisi. Consente di pignorare anche i beni indivisi, come il saldo di un conto cointestato, pur se non tutti i comproprietari sono debitori. Il creditore deve tuttavia notificare il pignoramento agli altri comproprietari, che possono intervenire nel processo per far valere i propri diritti .

Art. 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione. Permette al debitore di contestare la legittimità del pignoramento eccependo l’inesistenza del titolo esecutivo o la prescrizione. La norma consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi motivi .

Art. 617 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi. Riguarda l’impugnazione per irregolarità formali del pignoramento. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto .

3. Norme speciali in materia di riscossione tributaria

Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi. Questa norma disciplina il pignoramento notificato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e stabilisce che il terzo (la banca) deve versare al concessionario le somme spettanti entro 60 giorni per i crediti già maturati e, per quelli non ancora scaduti, al momento della loro maturazione . La Corte di cassazione, con sentenza 28520/2025, ha chiarito che questo termine di 60 giorni non è un periodo di riflessione, ma un vero e proprio periodo di cattura durante il quale qualsiasi somma accreditata sul conto viene vincolata a favore del Fisco . Pertanto, anche le somme versate dopo la notifica sono pignorate se rientrano nel periodo di 60 giorni.

4. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza negli ultimi anni ha fornito importanti chiarimenti sulla contitolarità dei conti correnti e sulla possibilità di pignorarli:

  1. Cass. civ. 11375/2019 – La Corte ha affermato che il conto cointestato crea una presunzione di uguaglianza delle quote basata sugli artt. 1854 e 1298 c.c. ma che tale presunzione può essere superata con prove gravi, precise e concordanti che dimostrino che le somme provengono esclusivamente da uno solo degli intestatari . L’onere della prova grava su chi contesta la presunzione.
  2. Cass. civ. 4320/2018 – Ha chiarito che i prelievi da un conto cointestato non costituiscono di per sé accettazione tacita dell’eredità e che le quote interne tra gli intestatari sono determinate dall’art. 1298 c.c. In presenza di versamenti effettuati solo da uno dei co‑titolari, l’altro non acquisisce diritti sulle somme se non prova un diverso accordo .
  3. Cass. civ. 15966/2020 – La decisione ha ribadito che la presunzione di pari quote nei conti cointestati è relativa. Inoltre ha sottolineato che ciascun co‑intestatario non può disporre di più della propria quota salvo autorizzazione degli altri intestatari e che l’eventuale superamento della presunzione richiede la prova della provenienza dei fondi .
  4. Cass. civ. 4838/2021 – La Corte ha precisato che in caso di pignoramento di un conto cointestato il vincolo si estende all’intero saldo, ma solo la quota teorica del debitore può essere assegnata al creditore. La presunzione di contitolarità può essere superata dimostrando l’esclusiva provenienza delle somme .
  5. Cass. civ. 28994/2023 e 13465/2019 – Queste pronunce (citate nella giurisprudenza del 2025) hanno confermato la necessità di una valutazione concreta dell’apporto economico dei singoli cointestatari per determinare la quota pignorabile e hanno ribadito che la presunzione di pari quote è relativa, richiedendo prove specifiche per essere superata .
  6. Ord. Cass. 1643/2025 – L’ordinanza del gennaio 2025 ha fornito criteri probatori dettagliati per superare la presunzione di contitolarità, indicando come strumenti utili gli estratti conto bancari, documenti attestanti la provenienza dei versamenti (buste paga, fatture) e persino testimonianze . La Corte ha osservato che la presunzione può essere vinta anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti .
  7. Cass. civ. 28520/2025 – In materia di riscossione tributaria, la Corte ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 aggredisce non solo il saldo esistente ma anche tutte le somme che maturano nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era in rosso al momento della notifica . La decisione rafforza i poteri di riscossione dell’Erario e impone ai debitori di agire tempestivamente.
  8. Ord. Cass. 25243/2024 – La Corte ha chiarito che la facoltà di firma disgiunta sul conto cointestato non si presume automaticamente ma deve essere espressamente prevista nel contratto bancario; ciò discende dall’articolo 117 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993). Pertanto, senza clausola di firma congiunta o disgiunta, ciascun co‑titolare deve operare con il consenso degli altri .

Queste pronunce, lette insieme alle norme citate, costituiscono la base per comprendere come difendersi dal pignoramento di un conto cointestato e quali strategie probatorie adottare.

Procedura passo‑passo del pignoramento del conto cointestato

Analizziamo ora le fasi del pignoramento, distinguendo fra pignoramento ordinario (da parte di creditori privati) e pignoramento fiscale (da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione).

1. Notifica dell’atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.)

Il creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto notarile, cartella esattoriale) redige l’atto di pignoramento indicando l’importo del credito, gli interessi e le spese. L’atto è notificato al terzo debitore (la banca) e al debitore esecutato. Per i conti cointestati il creditore deve notificare l’atto anche agli altri co‑intestatari, in quanto proprietari dei beni indivisi . La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario o posta elettronica certificata.

2. Blocco del conto e dichiarazione della banca (art. 546 c.p.c.)

Ricevuto l’atto, la banca blocca l’intero saldo del conto cointestato e comunica al creditore e al giudice l’esistenza del rapporto, l’ammontare delle somme depositate e gli eventuali vincoli (stipendi, assegni vitalizi) che limitano la pignorabilità . La banca è tenuta a non consentire operazioni sui fondi pignorati senza autorizzazione del giudice e a custodirli fino all’udienza.

Nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, la banca deve versare le somme maturate entro 60 giorni alla Tesoreria senza attendere l’ordinanza del giudice . La Cassazione ha precisato che il vincolo riguarda anche i versamenti successivi per tutta la durata del periodo di cattura .

3. Udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione

Il giudice fissa un’udienza (solitamente entro 45 giorni) per sentire le parti e decidere sulla dichiarazione del terzo. Se la banca conferma la disponibilità delle somme e non vi sono contestazioni, il giudice emette ordinanza di assegnazione a favore del creditore fino a concorrenza del credito. Quando il conto è cointestato, il giudice deve valutare le quote spettanti a ciascun co‑intestatario e può assegnare al creditore solo la parte del saldo riferibile al debitore, salvo prova contraria offerta dagli altri intestatari .

4. Opposizione e sospensione dell’esecuzione

Il debitore o il co‑intestatario non debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) eccependo, ad esempio, che il titolo è invalido, prescritto o privo di forza esecutiva. La domanda va proposta al giudice competente entro il termine di legge, e può essere accompagnata da richiesta di sospensione dell’esecuzione per gravi motivi .

È inoltre possibile proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica, qualora vi siano vizi formali dell’atto di pignoramento . La banca rimane custode delle somme fino alla decisione sull’opposizione.

5. Assegnazione o liberazione delle somme

Se non vengono sollevate contestazioni oppure se l’opposizione viene rigettata, il giudice emette ordinanza di assegnazione delle somme al creditore. In presenza di conti cointestati, l’ordinanza stabilirà la quota pignorabile (generalmente la metà, salvo prova contraria) e ordinerà alla banca di pagare l’importo dovuto. Se invece il co‑intestatario non debitore dimostra che parte delle somme gli appartiene esclusivamente, il giudice libererà tali somme dal vincolo e il creditore potrà aggredire solo la quota del debitore .

Nel pignoramento fiscale, l’assegnazione è automatica: trascorsi 60 giorni dalla notifica, la banca versa le somme alla Tesoreria senza necessità di ordinanza giudiziale. L’eventuale opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione; tuttavia, la Corte di cassazione ha evidenziato che la banca non può attendere la decisione dell’opposizione per eseguire il versamento .

Difese e strategie legali

Il debitore e il co‑intestatario non debitore possono adottare diverse strategie per evitare o limitare il pignoramento. Di seguito ne elenchiamo le principali.

1. Dimostrare la provenienza delle somme (prova contraria)

Per superare la presunzione di pari quote prevista dall’art. 1298 c.c., il co‑intestatario non debitore deve fornire prova contraria della provenienza delle somme depositate. La Cassazione ha indicato che tale prova può consistere in:

  • Estratti conto e documentazione bancaria: evidenziano chi ha versato le somme e con quale periodicità ;
  • Documenti attestanti la provenienza del denaro: ad esempio, buste paga, bonifici per compensi professionali, fatture o assegni intestati a uno solo degli intestatari ;
  • Testimonianze: possono corroborare la provenienza delle somme, ma hanno minor valore rispetto ai documenti ;
  • Presunzioni semplici: elementi indiziari (ad es. l’attività lavorativa svolta da uno solo dei cointestatari) che, se gravi, precise e concordanti, possono superare la presunzione .

È consigliabile conservare tutta la documentazione sui versamenti e le fonti di reddito per poterla produrre in giudizio. La tempestiva produzione di tali prove può evitare la paralisi del conto e la perdita di somme non dovute.

2. Eccepire l’impignorabilità o la pignorabilità limitata

Le somme provenienti da stipendi, pensioni, indennità di disoccupazione, assegni di mantenimento o altri crediti impignorabili sono tutelate dall’art. 545 c.p.c., che prevede limiti alla pignorabilità . Se sul conto cointestato confluiscono tali somme, si può chiedere al giudice di escluderle dal pignoramento o di applicare le quote percentuali fissate dalla legge (generalmente 1/5 o 1/10). In particolare, per le pensioni il limite è fissato al quinto dell’importo eccedente il minimo vitale.

3. Invocare vizi formali o carenze del titolo esecutivo

Nel quadro del pignoramento ordinario, si può contestare l’inesistenza, nullità o inefficacia del titolo esecutivo (ad esempio se la sentenza non è passata in giudicato, se la cartella esattoriale è prescritta o se manca la prova della notifica). L’opposizione ex art. 615 c.p.c. consente di far valere tali eccezioni . Nel pignoramento fiscale, si possono sollevare eccezioni di intervenuta prescrizione del tributo, carenza di motivazione dell’atto o violazione del contraddittorio.

4. Richiedere la sospensione dell’esecuzione

Se sussistono gravi motivi, il giudice può sospendere il pignoramento e differire l’assegnazione delle somme . Ad esempio, la sospensione può essere concessa se il debitore dimostra di aver proposto ricorso in appello o in Cassazione con concrete possibilità di successo oppure se risulta evidente l’insussistenza del credito.

5. Proporre un piano di rientro o un accordo con il creditore

Spesso la soluzione più pragmatica consiste nel negoziare con il creditore un piano di rientro o un accordo di dilazione. La banca o il creditore privato può essere disponibile a sospendere l’esecuzione in cambio di pagamenti rateali. Nel caso di debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può consentire la rateizzazione delle cartelle o l’accesso a procedure di definizione agevolata (rottamazione).

6. Attivare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza) consente ai debitori civili non fallibili di accedere a procedure quali il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione. Tali istituti permettono di ottenere una riduzione o una rimodulazione del debito e, in alcuni casi, la cancellazione integrale dei debiti residui. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre l’istanza e assistere il cliente dinanzi all’OCC e al tribunale.

7. Rottamazione e saldo e stralcio

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse misure di definizione agevolata dei debiti fiscali: rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica, rateizzazioni a condizioni più favorevoli. Tali strumenti consentono di ridurre l’ammontare dovuto, eliminare sanzioni e interessi di mora e bloccare le procedure esecutive. È essenziale, tuttavia, presentare la domanda entro i termini fissati dalla legge e versare le rate nei termini per non decadere dal beneficio.

Strumenti alternativi e opportunità di risanamento

Oltre alle difese giudiziali, esistono strumenti legislativi che consentono di risolvere la posizione debitoria o di prevenire il pignoramento. Vediamoli in dettaglio.

1. Piani del consumatore (art. 71 CCII)

Il piano del consumatore consente alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale di proporre un accordo di pagamento ai creditori sotto il controllo del tribunale. Prevede una rimodulazione dei debiti basata sulla capacità reddituale del debitore e, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, non richiede l’adesione dei creditori, in quanto è omologato giudizialmente. L’accesso al piano sospende le procedure esecutive, compresi i pignoramenti dei conti cointestati, fino all’omologa.

2. Accordi di ristrutturazione e accordi di composizione della crisi (artt. 74‑84 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione richiedono il consenso della maggioranza dei creditori (almeno il 60 % per l’accordo con transazione fiscale). Consentono di ristrutturare i debiti con falcidia e dilazioni, purché i creditori preferiti ricevano un trattamento non deteriore rispetto al fallimento. Gli accordi possono essere proposti da imprenditori commerciali non soggetti a fallimento, professionisti e associazioni. L’omologazione sospende l’esecuzione e permette di salvaguardare i conti cointestati.

3. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

Il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, che consente al soggetto privo di redditi e beni (c.d. incapiente) di ottenere la cancellazione completa dei debiti residui una volta verificata la meritevolezza e l’assenza di colpe gravi nella causazione dell’insolvenza. Questa procedura garantisce un “fresh start” e impedisce future azioni esecutive sui conti cointestati.

4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, consente agli imprenditori in difficoltà di avviare un percorso assistito da un esperto negoziatore per risanare l’azienda ed evitare l’insolvenza. L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere l’imprenditore a negoziare con creditori e istituti bancari e a concordare sospensioni temporanee dei pagamenti, impedendo l’aggressione del conto cointestato.

5. Concordato preventivo e liquidazione controllata

Per le imprese soggette a fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione controllata rappresentano strumenti di soluzione della crisi. Prevedono la sospensione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti sui conti, e consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale. Sebbene richiedano l’intervento del tribunale, possono evitare la dispersione dei beni e tutelare i soci non debitori.

Errori comuni e consigli pratici

Il pignoramento di un conto cointestato è un evento stressante che richiede reazioni tempestive. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici per tutelarsi:

  1. Ignorare la notifica – Alcuni debitori non aprono le comunicazioni o ritengono che la banca informerà gli altri intestatari. È essenziale leggere l’atto, verificare la correttezza della notifica e contattare immediatamente un professionista. I termini per presentare opposizione sono brevi (20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ).
  2. Prelevare somme dopo la notifica – Dopo la notifica del pignoramento, il conto è vincolato; prelevare denaro potrebbe integrare un atto di distrazione e causare responsabilità anche per l’altro co‑intestatario. Occorre attendere l’autorizzazione del giudice o l’esito dell’opposizione.
  3. Non conservare documenti – Per superare la presunzione di contitolarità servono documenti (estratti conto, prove di reddito). La mancanza di documentazione può impedire di dimostrare l’esclusiva proprietà delle somme .
  4. Non contestare gli importi impignorabili – Se sul conto confluiscono stipendi o pensioni, è necessario eccepire la pignorabilità limitata prevista dall’art. 545 c.p.c. . Diversamente, il giudice potrebbe assegnare anche somme che dovrebbero essere escluse.
  5. Confondere il pignoramento ordinario con quello fiscale – Nel pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve versare le somme entro 60 giorni e non può attendere l’ordinanza del giudice. È quindi inutile chiedere alla banca il “rilascio” temporaneo delle somme; occorre agire giudizialmente per bloccare l’ordine di pagamento .
  6. Sottovalutare la solidarietà – Molti credono che se il debitore è solo uno dei cointestatari, il conto non possa essere aggredito. In realtà la solidarietà consente al creditore di pignorare il saldo e spetta al co‑intestatario non debitore dimostrare la propria quota .
  7. Non rivolgersi a professionisti – Il diritto dell’esecuzione è complesso. Un professionista esperto può individuare vizi dell’atto, negoziare con il creditore o proporre soluzioni alternative (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) che il debitore da solo non conoscerebbe.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle sintetiche che riassumono le norme principali, i termini della procedura e gli strumenti difensivi. Nelle tabelle vengono utilizzate parole chiave e frasi brevi per agevolare la lettura.

Tabella 1 – Norme principali

Riferimento normativoContenuto essenzialeApplicazione nel pignoramento
Art. 1854 c.c.Solidarietà dei co‑intestatari; ciascuno è debitore/creditore solidaleLa banca può agire per l’intero saldo; il creditore può pignorare l’intero conto
Art. 1298 c.c.Presunzione di uguaglianza delle quote salvo prova contrariaDetermina la quota pignorabile; può essere superata con prove
Art. 543 c.p.c.Forma dell’atto di pignoramento presso terziL’atto deve indicare credito e titolo; va notificato al terzo e al debitore
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni, assegniConsente di escludere o limitare somme su conto cointestato
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo custodeLa banca blocca il saldo e dichiara il credito; consegna le somme su ordine del giudice
Art. 599 c.p.c.Pignoramento di beni indivisiConsente di pignorare conti cointestati; obbligo di notificare gli altri co‑intestatari
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneConsente di contestare il titolo o la pignorabilità; possibile sospensione
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviSi impugnano vizi formali; termine di 20 giorni
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento dei crediti verso terzi; versamento entro 60 giorniRiguarda i debiti fiscali; vincola anche somme future per 60 giorni

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

Fase/TermineDurataDescrizione
Notifica pignoramentoImmediataIl creditore notifica l’atto a banca e debitori; per conti cointestati si notifica a tutti i co‑intestatari
Dichiarazione della banca10 giorni (media)La banca deve comunicare la sussistenza del credito e le somme disponibili
Udienza davanti al giudiceCirca 45 giorniIl giudice fissa l’udienza per l’assegnazione; valuta eventuali opposizioni
Opposizione agli atti esecutivi20 giorniTermini per contestare vizi formali dell’atto
Opposizione all’esecuzioneVariabileDeve essere proposta prima della vendita o dell’assegnazione; consente la sospensione
Periodo di cattura fiscale60 giorniPer i pignoramenti fiscali la banca versa le somme maturate entro 60 giorni

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternative

StrumentoDescrizione sinteticaBenefici
Prova contrariaEstratti conto, buste paga, fatture, testimonianzeSupera presunzione di pari quote; libera la quota dell’intestatario non debitore
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Si contesta il titolo esecutivo o l’esistenza del creditoPossibile sospendere l’esecuzione e far dichiarare nullo il pignoramento
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Si contestano vizi formali dell’attoAnnulla l’atto viziato e fa ripetere la procedura
Eccezione impignorabilitàArt. 545 c.p.c., protegge stipendi/pensioniRiduce la somma pignorabile e salva il minimo vitale
Piano del consumatoreProcedura di sovraindebitamentoSospende esecuzioni e rimodula i debiti
Accordo di ristrutturazioneNecessario consenso dei creditoriRiduce i debiti e sospende il pignoramento
EsdebitazioneCancellazione dei debiti residui per incapientiConsente il “fresh start”
Rottamazione e saldo-stralcioDefinizione agevolata dei debiti fiscaliRiduce l’importo dovuto e blocca l’esecuzione

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito trovi le risposte a 20 domande pratiche che i clienti rivolgono più spesso quando subiscono il pignoramento del conto cointestato.

  1. Se il conto è cointestato con mia moglie/mio marito e solo io ho debiti, rischiamo entrambi il pignoramento?

Sì. L’art. 1854 c.c. prevede la solidarietà dei co‑intestatari, quindi il creditore può pignorare l’intero conto. Tuttavia, il coniuge non debitore può dimostrare con documenti che parte del saldo gli appartiene esclusivamente .

  1. La banca può bloccare tutto il conto o solo la mia metà?

La banca, in qualità di terzo custode, deve bloccare l’intero saldo in attesa della determinazione giudiziale delle quote . Solo il giudice può limitare il pignoramento alla quota del debitore.

  1. Posso continuare a utilizzare il conto dopo la notifica del pignoramento?

No. Una volta notificato l’atto, il conto è vincolato. Le operazioni possono essere effettuate solo sulla parte non pignorata e previa autorizzazione del giudice. Prelevare somme senza autorizzazione può configurare un reato.

  1. Come posso dimostrare che il denaro è mio e non del co‑intestatario debitore?

Devi produrre estratti conto, documenti che attestano la provenienza delle somme (buste paga, fatture, bonifici), testimonianze e presunzioni gravi, precise e concordanti . La prova deve essere completa e coerente.

  1. Qual è la quota presunta in un conto cointestato?

Salvo diverse pattuizioni, si presume l’uguaglianza delle quote (50 % per ciascun cointestatario) . La presunzione può essere superata con prova contraria.

  1. Il pignoramento estingue automaticamente il conto?

No. Il conto rimane operativo per le somme non pignorate. Tuttavia, la banca può limitare le operazioni per garantire la custodia del saldo pignorato.

  1. Nel pignoramento fiscale devo attendere la decisione del giudice?

No. Ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve versare le somme entro 60 giorni all’Erario . La Cassazione ha precisato che non esiste un periodo di sospensione, per cui il debitore deve agire rapidamente .

  1. Se sul conto cointestato arrivano solo lo stipendio o la pensione, posso evitare il pignoramento?

Puoi eccepire l’impignorabilità o la pignorabilità limitata prevista dall’art. 545 c.p.c., che tutela stipendi, pensioni e assegni . Il giudice assegnerà al creditore solo la parte pignorabile.

  1. Il creditore può pignorare un conto con saldo negativo?

Sì, nel pignoramento fiscale la banca deve bloccare anche gli accrediti successivi per 60 giorni, anche se il saldo è negativo al momento della notifica . Nel pignoramento ordinario, se il saldo è negativo non c’è nulla da assegnare, ma eventuali versamenti successivi possono essere aggrediti solo previa nuova notifica.

  1. Posso chiudere il conto o trasferire il denaro altrove prima del pignoramento?

Se hai ricevuto la notifica, non puoi trasferire il denaro perché il vincolo è già scattato. Prima della notifica puoi chiudere il conto, ma ciò potrebbe essere giudicato atto in frode ai creditori se finalizzato a sottrarre beni all’esecuzione. È opportuno consultare un avvocato prima di ogni operazione.

  1. Cosa succede se il conto è intestato anche a un minore?

Il pignoramento può estendersi al conto cointestato con un minore, ma il giudice dovrà tenere conto dell’interesse del minore e della provenienza delle somme. Se i versamenti derivano da risparmi o donazioni a favore del minore, la quota dovrà essere esclusa dal pignoramento.

  1. Il creditore deve sempre notificare il pignoramento anche al co‑intestatario non debitore?

Sì. L’art. 599 c.p.c. richiede che i comproprietari di beni indivisi siano informati dell’esecuzione . In mancanza di notifica, l’atto potrebbe essere nullo e impugnabile.

  1. Quanto tempo ho per proporre opposizione?

Per l’opposizione agli atti esecutivi il termine è di 20 giorni dalla notifica . Per l’opposizione all’esecuzione non esiste un termine fisso ma occorre agire prima che il giudice disponga l’assegnazione o la vendita .

  1. Se dimostro che il denaro è tutto mio, il conto viene sbloccato subito?

Il giudice valuta la prova e, se ritiene che le somme appartengano solo al co‑intestatario non debitore, emette ordinanza di liberazione delle somme. Finché non interviene la decisione, la banca deve mantenere il vincolo.

  1. È possibile pignorare un conto cointestato a tre o più persone?

Sì. Il creditore può pignorare l’intero saldo. Tuttavia, la quota pignorabile di ciascun debitore sarà proporzionata al numero di co‑intestatari salvo prova contraria (per un conto a tre, la presunzione è di 1/3 ciascuno). Ogni co‑intestatario non debitore può dimostrare la propria quota esclusiva.

  1. Il pignoramento di un conto cointestato estende i suoi effetti ad altri conti intestati alle stesse persone?

No. Il pignoramento riguarda solo il conto indicato nell’atto. Eventuali altri conti cointestati o personali non sono automaticamente vincolati; il creditore dovrà notificare un nuovo pignoramento per ognuno.

  1. Se il contratto di conto prevede la firma disgiunta, posso evitare il blocco?

No. La firma disgiunta consente a ciascun intestatario di operare da solo ma non impedisce il pignoramento. L’ordinanza 25243/2024 ha anzi precisato che la facoltà di firma disgiunta non si presume e deve essere espressa nel contratto .

  1. Quanto costa fare opposizione al pignoramento?

I costi variano in base all’avvocato e al valore della causa. È previsto il pagamento del contributo unificato (diritto di cancelleria) e dei compensi professionali. Tuttavia, considerati i rischi di perdere somme maggiori, l’opposizione può essere un investimento conveniente.

  1. È possibile rateizzare l’importo pignorato?

Nel pignoramento ordinario è possibile raggiungere un accordo con il creditore per rateizzare il debito e ottenere la revoca del pignoramento. Nel pignoramento fiscale la rateizzazione può essere accordata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ma non sospende automaticamente l’ordine di versamento; occorre depositare la richiesta e chiedere la sospensione al giudice.

  1. Cosa succede se il creditore non interviene all’udienza?

Se il creditore non compare all’udienza e non giustifica l’assenza, il giudice può dichiarare estinto il pignoramento. Tuttavia, nel pignoramento fiscale non è necessaria la comparizione del concessionario: la procedura prosegue ugualmente con l’ordine di versamento.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento sui conti cointestati, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono esemplificative.

Simulazione 1 – Pignoramento ordinario con conto cointestato al 50 %

Scenario: Maria e Luca sono cointestatari di un conto corrente con saldo di 20 000 €. Luca subisce un pignoramento da parte di un creditore privato per un debito di 15 000 €. L’atto di pignoramento viene notificato alla banca e a Maria. La banca blocca l’intero saldo (20 000 €) come previsto dall’art. 546 c.p.c.

Procedura: La banca dichiara al giudice che il saldo è di 20 000 €. Maria produce documenti che dimostrano di aver versato 12 000 € nel conto con il proprio stipendio. Luca conferma che solo 8 000 € derivano da lui. In udienza il giudice, applicando l’art. 1298 c.c. e le sentenze citate , riconosce a Maria la proprietà esclusiva di 12 000 € e a Luca la proprietà di 8 000 €.

Esito: Il giudice ordina alla banca di assegnare al creditore 8 000 € (quota di Luca) e libera 12 000 € (quota di Maria). Il pignoramento è quindi parzialmente efficace e Maria recupera la maggior parte del saldo. Se Maria non avesse fornito prova contraria, il giudice avrebbe presumibilmente diviso il saldo in due (10 000 € ciascuno) e assegnato 10 000 € al creditore.

Simulazione 2 – Pignoramento fiscale con periodo di cattura

Scenario: Giovanni ha un conto cointestato con la sorella Anna con saldo di 500 €. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 per un debito di 5 000 €. Il conto è in rosso (-100 €) ma nei 60 giorni successivi Giovanni riceve bonifici di 2 000 € e 1 500 €.

Procedura: La banca blocca il conto e, trascorsi 60 giorni, versa all’Erario tutti gli accrediti (3 500 €) maturati nel periodo . Anna, non debitrice, tenta di opporsi ma la Cassazione ha stabilito che la banca non può rifiutarsi di versare le somme entro 60 giorni; eventualmente Anna potrà agire giudizialmente per dimostrare che le somme versate erano sue e chiederne il rimborso.

Esito: L’Erario incamera 3 500 €; la banca potrà sbloccare il conto per le somme future. Anna, se riuscirà a provare che i versamenti provenivano da lei, potrà agire contro l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per la restituzione (azione di ripetizione), ma la procedura sarà complessa e richiederà assistenza legale.

Simulazione 3 – Firma congiunta e facoltà disgiunta assente

Scenario: Due soci, Pietro e Marco, aprono un conto cointestato per la loro società senza specificare la facoltà di firma disgiunta. Il contratto bancario prevede solo l’utilizzo congiunto del conto. Marco accumula debiti personali e viene raggiunto da un pignoramento.

Procedura: La banca blocca l’intero saldo (10 000 €). Pietro presenta opposizione sostenendo che il conto è della società e che Marco non aveva facoltà di prelevare senza il suo consenso. L’ordinanza 25243/2024 ricorda che la facoltà di firma disgiunta deve essere espressamente prevista ; in mancanza, i co‑intestatari devono operare congiuntamente. Il giudice riconosce che le somme appartengono alla società e libera integralmente il conto perché Marco non aveva la facoltà di disporre dei fondi senza l’altra firma.

Esito: Il pignoramento viene dichiarato inefficace perché il conto non era nella disponibilità esclusiva di Marco. La decisione dimostra l’importanza di inserire clausole precise nel contratto di conto corrente.

Conclusioni

Il pignoramento dei conti correnti cointestati rappresenta una materia complessa che richiede la conoscenza di norme civili e tributarie e l’analisi della più recente giurisprudenza. Come abbiamo visto, l’art. 1854 c.c. attribuisce la qualità di debitori o creditori solidali ai cointestatari , mentre l’art. 1298 c.c. stabilisce la presunzione di uguaglianza delle quote salvo prova contraria . La prassi giudiziaria (Cass. 11375/2019, 4838/2021, 1643/2025) conferma che tale presunzione è superabile dimostrando la provenienza esclusiva delle somme .

La procedura di pignoramento si articola nella notifica dell’atto, nel blocco del saldo, nell’udienza dinanzi al giudice e nell’assegnazione o liberazione delle somme . Nel pignoramento fiscale, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 impone alla banca di versare anche le somme maturate successivamente . Per difendersi, è fondamentale agire tempestivamente: proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, eccepire l’impignorabilità di stipendi e pensioni, dimostrare la propria quota con estratti conto e documenti e, quando possibile, avviare procedure di composizione della crisi o negoziare accordi con i creditori.

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