Introduzione
Un pignoramento fiscale è una forma di espropriazione forzata che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (o un altro agente della riscossione) può mettere in atto per recuperare tributi non pagati. Quando il contribuente è inadempiente e non risponde alle cartelle di pagamento o agli avvisi, l’ente di riscossione può rivolgersi direttamente alla banca o al datore di lavoro per bloccare le somme dovute. Questo meccanismo, disciplinato in origine dagli articoli 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato riorganizzato dal decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, il nuovo Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, in vigore dal 27 marzo 2025 (con applicazione piena dal 1º gennaio 2026). Il legislatore ha confermato che l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo (tipicamente la banca) di versare le somme maturate prima della notifica entro sessanta giorni e le somme future alle rispettive scadenze .
Sebbene le norme siano state pensate per garantire l’efficienza della riscossione, i rischi per le finanze familiari sono notevoli:
- Blocco del conto corrente familiare. Quando la banca riceve l’atto di pignoramento, blocca l’intera giacenza per l’importo indicato nell’atto. Questo può impedire il pagamento di bollette, affitto, mutui e spese essenziali. Nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis/170, il blocco dura 60 giorni e interessa anche le somme che arrivano dopo la notifica .
- Incertezza sui limiti di pignorabilità. Gli stipendi, le pensioni e altri crediti da lavoro hanno limiti di pignorabilità specifici (ad esempio un quinto), mentre le somme depositate sul conto godono di una franchigia pari a tre volte l’assegno sociale prima di essere aggredibili . Non conoscere questi limiti significa rischiare prelievi illegittimi.
- Giacenza in conto cointestato. Nei conti cointestati, il creditore può pignorare l’intero saldo, ma solo la quota di titolarità del debitore può essere realmente escussa. Secondo la Cassazione 17 ottobre 2023 n. 28772, la contitolarità delle somme è presunta e può essere superata con prove gravi, precise e concordanti .
- Interventi giurisprudenziali recenti. Nel 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla disciplina del pignoramento fiscale. Con l’ordinanza n. 28520/2025 ha chiarito che la banca deve versare all’agente della riscossione anche le somme che maturano durante il periodo di 60 giorni, perfino se il conto era a zero al momento della notifica . Con l’ordinanza n. 30214/2025 ha stabilito che, se la banca non versa le somme entro il termine, il pignoramento perde efficacia e occorre tornare alla procedura ordinaria .
Di fronte a queste complessità, la guida che segue – aggiornata a dicembre 2025 – offre un’analisi approfondita delle norme e della giurisprudenza relative alla difesa dei conti familiari dal pignoramento fiscale, proponendo soluzioni pratiche e strategie difensive. Il tono giuridico‑divulgativo mira a rendere accessibili concetti tecnici anche a imprenditori, professionisti e privati.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
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Con il suo staff, l’avv. Monardo può:
- analizzare l’atto di pignoramento e verificare la regolarità della notifica;
- proporre ricorsi in opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per ridurre o annullare il vincolo;
- richiedere la sospensione della procedura al giudice dell’esecuzione;
- avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per concordare piani di rateazione o definizioni agevolate;
- assistere il contribuente in procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione;
- tutelare i diritti del co‑intestatario di un conto corrente, dimostrando la propria quota mediante prova contraria.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le fonti legislative
Le regole sul pignoramento fiscale sono contenute in diverse fonti normative. Di seguito, si illustrano le principali.
1.1.1 Articoli 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973 e loro trasposizione nel d.lgs. 33/2025
L’istituto del pignoramento dei crediti verso terzi (compresi i conti correnti) è stato introdotto nel 2005 con l’articolo 72‑bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successivamente riformulato nel decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33. Quest’ultimo, nel Titolo IV – Capo I – Sezione II, all’articolo 170, riproduce la disciplina con alcune puntualizzazioni:
- Ordine al terzo di pagamento. L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione il credito pignorato .
- Termini di pagamento. Le somme maturate prima della notifica devono essere versate entro 60 giorni; le somme future vanno corrisposte alle rispettive scadenze . Questo termine è definito “periodo di custodia”: la banca deve trattenere le somme in arrivo e metterle a disposizione dell’agente.
- Inottemperanza dell’ordine. Se il terzo non esegue il pagamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 169 del testo unico, che prevede la conversione nella procedura ordinaria di pignoramento .
L’articolo 171 del d.lgs. 33/2025 (che riproduce l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973) disciplina i limiti di pignorabilità delle somme da lavoro e pensioni:
- Un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- Un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non oltre 5.000 euro;
- Un quinto quando le somme superano 5.000 euro .
In caso di accredito delle somme sul conto corrente, l’obbligo del terzo non si estende all’ultimo emolumento accreditato, salvando così l’ultima mensilità .
L’articolo 170 e il successivo 171 si affiancano all’articolo 150, che prevede la cessazione del pignoramento se entro 200 giorni non è stato effettuato il primo incanto , e agli articoli 154 e 155, che disciplinano le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi e l’opposizione di terzi .
1.1.2 Articolo 545 c.p.c. e tutele del debitore
Il codice di procedura civile stabilisce i limiti generali alla pignorabilità dei crediti. L’articolo 545, richiamato dal d.lgs. 33/2025, stabilisce che:
- esistono crediti assolutamente impignorabili, come i sussidi di grazia, i sussidi di maternità, malattia o funerale ;
- i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di un quinto se il credito riguardi tributi dovuti allo Stato o altri crediti e nei limiti autorizzati dal giudice per i crediti alimentari ;
- nei casi di concorso tra più cause (es. debiti tributari e alimentari) la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del credito ;
- le somme erogate per malattia, maternità, paternità e assegni familiari sono impignorabili .
Le norme offrono così una tutela minima al debitore, garantendo un “minimo vitale” che gli consenta di mantenere un’esistenza dignitosa.
1.1.3 Articoli 1854 e 1298 c.c. – conti correnti cointestati
Per i conti correnti con più intestatari, l’articolo 1854 del codice civile stabilisce che ciascun co‑intestatario è creditore e debitore in solido del saldo del conto . Ciò significa che, nei rapporti con la banca, ciascun titolare può operare per l’intero. Tuttavia, nei rapporti interni tra i cointestatari, l’articolo 1298 c.c. stabilisce che le quote si presumono uguali a meno che risulti diversamente. La presunzione è relativa e può essere superata con prove contrarie (per esempio dimostrando che le somme versate provengono esclusivamente da uno dei correntisti). La Cassazione ha chiarito nel 2025 (ordinanza n. 1643/2025) che la cointestazione non comporta automaticamente la contitolarità delle somme: se uno dei coniugi dimostra, anche con presunzioni gravi e concordanti, di essere l’unico ad aver alimentato il conto, le somme restano di sua esclusiva titolarità .
1.1.4 Altre fonti rilevanti
- Legge 3/2012 (discipline sul sovraindebitamento). Introduce procedure per il risanamento dei debiti di consumatori e piccoli imprenditori tramite accordi o piani del consumatore. Offre la possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e, se ricorrono i presupposti, la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Le procedure sono state integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019).
- D.L. 118/2021: istituisce l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, figura che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata. Può essere invocato per bloccare le azioni esecutive in corso e negoziare con i creditori.
- Circolare INPS n. 130/2025: fornisce chiarimenti sui limiti di pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, richiamando l’art. 545 c.p.c. e ricordando che le somme di malattia, maternità, paternità e altre indennità sono impignorabili, mentre i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di un quinto .
1.2 Principi giurisprudenziali recenti
1.2.1 Cass. civ., Sez. V, ordinanza 27 ottobre 2025 n. 28520
Con l’ordinanza n. 28520/2025 la Suprema Corte ha affrontato un tema controverso: il pignoramento esattoriale colpisce anche le somme che maturano sul conto dopo la notifica? La risposta è affermativa.
La decisione parte dalla constatazione che l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis dispone che la banca, in qualità di terza debitrice, versi all’agente della riscossione non solo le somme maturate alla data della notifica, ma anche quelle che maturano nelle settimane successive. La Corte ha affermato che la banca deve trattenere le somme in arrivo e versarle all’agente entro sessanta giorni, anche se il conto era in rosso al momento della notifica . Questo “spatium deliberandi” costituisce un periodo di custodia: fino allo spirare dei 60 giorni, il terzo non può restituire le somme al correntista . La pronuncia rovescia l’interpretazione per cui il pignoramento colpisse solo la giacenza esistente.
1.2.2 Cass. civ., Sez. I, ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1643
L’ordinanza n. 1643/2025 ha riconsiderato la presunzione di contitolarità nelle coppie. La Corte ha stabilito che la cointestazione non fa perdere la titolarità esclusiva delle somme versate da uno solo dei correntisti. Nel caso concreto la moglie aveva versato assegni circolari per milioni di lire su un conto cointestato con il marito; quest’ultimo aveva effettuato prelievi e ne era nato un contenzioso. La Corte ha ritenuto che gli assegni conservassero la natura di titoli di credito e che la moglie avesse la titolarità esclusiva delle somme . Pertanto, chi si vede pignorato un conto cointestato può opporsi dimostrando di essere l’unico titolare delle somme.
1.2.3 Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17 ottobre 2023 n. 28772
La decisione n. 28772/2023, anticipatrice dell’orientamento del 2025, ha confermato che nei conti cointestati le quote si presumono uguali ma la presunzione può essere superata. La Corte ha ribadito che i coniugi si presumono contitolari solidali del rapporto, ma per superare la presunzione è sufficiente fornire prove gravi, precise e concordanti .
1.2.4 Cass. civ., Sez. V, ordinanza 16 novembre 2025 n. 30214
Il problema dell’inottemperanza all’ordine di pagamento ha trovato soluzione con l’ordinanza 30214/2025. La Cassazione ha affermato che, se il terzo non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia di diritto: non è possibile protrarre il vincolo sine die; occorre convertire la procedura in un pignoramento ordinario presso terzi con citazione secondo l’art. 543 c.p.c. . La Corte ha inoltre escluso l’applicazione della sospensione emergenziale del D.L. 18/2020 ai termini di 60 giorni, confermando la natura perentoria del termine .
2. Procedura passo‑passo del pignoramento fiscale
Per difendere efficacemente i conti familiari è fondamentale conoscere le fasi del pignoramento e i relativi termini. Di seguito si descrive la procedura dal momento in cui viene notificato l’atto fino all’eventuale esecuzione.
2.1 Formazione del titolo esecutivo
Prima di arrivare al pignoramento, l’ente creditore (Agenzia delle Entrate o altro ente) iscrive il debito a ruolo e forma la cartella di pagamento. La cartella diventa esecutiva decorsi 60 giorni dalla notifica se il debitore non paga né impugna. Nel nuovo testo unico, la cartella deve contenere l’indicazione del codice fiscale, la data in cui diventa esecutiva e, se necessario, la motivazione della pretesa .
2.2 Notifica dell’atto di pignoramento
Decorsi i 60 giorni senza pagamento, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento. L’atto viene notificato al debitore e contemporaneamente al terzo (banca o datore di lavoro). Per i pignoramenti bancari, l’atto ex art. 170 (già art. 72‑bis) sostituisce la tradizionale citazione ex art. 543 c.p.c. e contiene direttamente l’ordine al terzo di pagare . È essenziale che l’atto indichi in modo chiaro:
- l’ammontare del credito, comprensivo di interessi, sanzioni e spese;
- i termini entro cui il terzo deve adempiere (60 giorni per le somme maturate; scadenze naturali per le somme future);
- l’avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà con la procedura ordinaria.
2.3 Obblighi del terzo pignorato
Alla ricezione dell’atto, la banca deve esaminare se esistono somme presenti sul conto o maturate successivamente e, in presenza di vincolo, congelare la disponibilità. Essa è tenuta a:
- Bloccare l’intera giacenza del conto corrente fino a concorrenza del credito indicato nell’atto.
- Trattenere le somme in arrivo entro 60 giorni (ad esempio stipendi, bonifici, pensioni) e versarle all’agente della riscossione .
- Mantenere un comportamento diligente come custode: non può consentire prelievi al correntista se vi è il rischio che vengano sottratte somme dovute al creditore.
Se il terzo non adempie, il pignoramento perde efficacia e l’agente dovrà procedere con il pignoramento ordinario .
2.4 Diritti del contribuente durante i 60 giorni
Il periodo di 60 giorni è cruciale per il debitore, che può:
- Controllare la validità dell’atto. Verificare che la cartella sia stata notificata correttamente, che non siano già decorsi i termini di prescrizione e che l’importo sia corretto. Eventuali vizi formali possono rendere inefficace l’esecuzione.
- Impugnare l’atto con ricorso al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario (a seconda della fase). Le opposizioni saranno trattate più avanti.
- Richiedere la rateazione o la definizione agevolata. Entro il termine, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un piano di rateazione (fino a 72 o 120 rate a seconda della situazione) o aderire alla rottamazione se la finestra è aperta. La richiesta sospende le procedure esecutive.
- Dimostrare la titolarità esclusiva del co‑intestatario. Nei conti cointestati, il co‑intestatario non debitore può presentare un’istanza di sospensione e, successivamente, un’opposizione di terzo (art. 155 d.lgs. 33/2025) per far dichiarare impignorabile la propria quota.
2.5 Scadenza dei 60 giorni e successivi sviluppi
Trascorsi i 60 giorni:
- Pagamento da parte della banca. Se la banca versa le somme all’agente della riscossione, il pignoramento si esaurisce. Eventuali somme eccedenti saranno restituite al correntista.
- Mancato versamento. Se il terzo non esegue il pagamento, l’atto perde efficacia . L’agente della riscossione dovrà instaurare una procedura ordinaria di pignoramento presso terzi, con citazione e udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione.
- Conversione in pignoramento ordinario. Il giudice fissa l’udienza; il debitore può opporsi, eccependo vizi formali o sostanziali (per esempio prescrizione o decadenza). Il terzo dovrà rendere dichiarazione sull’esistenza del credito.
In ogni caso, se entro 200 giorni dalla esecuzione non viene tenuto il primo incanto (o l’assegnazione) il pignoramento perde efficacia .
2.6 Pignoramento di stipendi e pensioni
Quando l’agente della riscossione pignora direttamente la retribuzione o la pensione, si applica l’articolo 171 d.lgs. 33/2025. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve trattenere:
- il 10 % (un decimo) della retribuzione netta per importi fino a 2.500 euro ;
- il 1/7 della retribuzione per importi tra 2.500 e 5.000 euro ;
- il 20 % (un quinto) per importi superiori a 5.000 euro, come previsto dall’art. 545 c.p.c. e richiamato dallo stesso articolo .
Nel caso in cui lo stipendio o la pensione sia accreditata sul conto corrente, la banca deve rispettare la franchigia pari a tre volte l’assegno sociale prevista dall’articolo 545 c.p.c.: solo le somme eccedenti possono essere pignorate .
2.7 Casi particolari: polizze, carte di credito e conti esteri
- Polizze vita e fondi pensione. Sono generalmente impignorabili se non sono riscattati. Tuttavia, quando il capitale viene liquidato, diventa denaro contante e può essere aggredito nei limiti generali.
- Carte prepagate e conti di pagamento. Se associati a un IBAN, sono assimilati a conti correnti e soggetti al pignoramento ex art. 170. Le somme caricate ma non ancora utilizzate rientrano nel blocco.
- Conti all’estero. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può pignorare crediti del contribuente verso banche estere con la collaborazione dell’Autorità dello Stato estero (ad esempio tramite strumenti UE). Tuttavia, la procedura è più complessa e il contribuente può opporsi eccependo la competenza del foro straniero e le norme internazionali.
3. Difese e strategie legali
Affrontare un pignoramento fiscale richiede rapidità e competenza. Il contribuente può far valere molteplici rimedi, sia di carattere giudiziale che stragiudiziale. Qui di seguito vengono esaminate le principali strategie.
3.1 Verifica preliminare degli atti
Prima di intraprendere qualsiasi azione, è necessario verificare:
- Legittimità della cartella. Controllare che la cartella di pagamento sia stata notificata correttamente, che contenga gli elementi essenziali e che il debito sia effettivamente dovuto. In caso di errori (ad esempio assenza della motivazione, importo errato, notifica a indirizzo sbagliato) l’atto è annullabile.
- Prescrizione e decadenza. Molti tributi si prescrivono in 5 o 10 anni; decorsi i termini, l’esazione non è più possibile. Verificare la data di formazione del ruolo e della notifica.
- Vizi della notifica del pignoramento. L’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo; la Cassazione ha confermato che la mancata notifica al debitore rende il pignoramento inesistente .
3.2 Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi
Il decreto legislativo 33/2025 disciplina le opposizioni al pignoramento negli articoli 154 e 155 (che riproducono gli artt. 57 e 58 D.P.R. 602/1973):
- L’opposizione all’esecuzione (art. 154) è ammessa solo per questioni inerenti alla pignorabilità dei beni. Il contribuente può eccepire, ad esempio, che il credito è impignorabile o che le somme sul conto derivano da stipendi al di sotto del minimo vitale .
- L’opposizione agli atti esecutivi (art. 154) è ammessa per vizi formali o di notifica, ma non può contestare la legittimità sostanziale del credito. Non sono ammesse opposizioni ex art. 615 c.p.c. salvo per la pignorabilità .
- L’opposizione di terzo (art. 155) consente al co‑intestatario o a un terzo proprietario dei beni pignorati di far valere i propri diritti prima del primo incanto. Il coniuge o il familiare può dimostrare la proprietà dei beni con atti pubblici o scritture private con data certa .
Queste opposizioni devono essere proposte davanti al giudice dell’esecuzione (Tribunale) entro termini stretti. È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto per redigere l’atto con motivazioni pertinenti.
3.3 Sospensione della procedura
L’articolo 157 del d.lgs. 33/2025 (ex art. 60 D.P.R. 602/1973) consente al giudice di sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi, come la fondatezza dell’opposizione o la pendenza di una domanda di definizione agevolata. La sospensione blocca il pignoramento fino alla decisione sul merito.
3.4 Transazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Rateazione e piani di rientro. Il contribuente può chiedere un piano di rateazione fino a 10 anni (120 rate) se dimostra di essere in difficoltà economica. In presenza di pignoramento, la concessione di una rateazione sospende le procedure esecutive. È opportuno allegare documentazione sulla capacità di pagamento.
Definizioni agevolate (rottamazioni). Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata, come la “rottamazione quater” del 2023. Queste procedure consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi di mora, con rate fino a 5 anni. Sebbene le finestra di adesione siano limitate nel tempo, chi ha aderito beneficia della sospensione dei pignoramenti. Si tratta di strumenti da monitorare costantemente perché il Governo può riaprire i termini (nel 2025 è stata annunciata una “rottamazione quinquies” per alcuni debiti).
Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione. Prevista dall’art. 182‑ter della legge fallimentare e ora dal Codice della crisi d’impresa, la transazione fiscale consente di definire con l’Agenzia delle Entrate un accordo su debiti fiscali nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. In caso di imprese familiari o professionisti, può essere un’alternativa per evitare il pignoramento.
3.5 Procedure di sovraindebitamento
La legge 3/2012 e il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) disciplinano procedure dedicate ai consumatori e ai piccoli imprenditori in stato di sovraindebitamento. Le principali sono:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone un piano ai creditori con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); l’accordo, se omologato, sospende le azioni esecutive e consente di pagare il debito in maniera sostenibile. L’Avv. Monardo, in quanto professionista fiduciario di un OCC, può curarne la predisposizione.
- Piano del consumatore: è riservato ai soggetti non imprenditori. Il giudice approva un piano di pagamento senza necessità di accordo con i creditori; in corso di procedura, le azioni esecutive sono sospese.
- Liquidazione del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore e l’esdebitazione finale. Consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui una volta venduto il patrimonio.
Queste procedure sono strumenti potenti per difendere i conti familiari e vanno valutate con attenzione.
3.6 Dimostrazione della quota nei conti cointestati
Chi condivide un conto con il debitore può opporsi al pignoramento dimostrando la propria quota di titolarità. La presunzione di uguaglianza delle quote deriva dall’art. 1298 c.c. ma è superabile. Alcune tecniche difensive:
- Prove documentali: bonifici, assegni, buste paga che dimostrano l’origine delle somme; contratti che disciplinano la spartizione.
- Presunzioni gravi, precise e concordanti: la Cassazione ammette che anche presunzioni (per esempio la provenienza da un’eredità o da un risarcimento personale) possono sufficiente .
- Opposizione di terzo: il co‑intestatario può proporre opposizione ex art. 155 prima del primo incanto per ottenere la liberazione della propria quota.
3.7 Responsabilità della banca e risarcimento danni
L’articolo 156 d.lgs. 33/2025 prevede che chi si ritiene leso dall’esecuzione può agire per il risarcimento del danno contro l’agente della riscossione, ma solo dopo il compimento dell’esecuzione . Se la banca esegue prelievi eccedenti o non rispetta i limiti di pignorabilità, il correntista può chiedere il risarcimento. La banca risponde anche verso il co‑intestatario per il danno subito a causa del blocco ingiustificato.
4. Strumenti alternativi e soluzioni deflative
4.1 Rateazione e definizioni agevolate
Rateazione ordinaria. Chi riceve una cartella esattoriale può chiedere una rateazione fino a 72 rate (6 anni) senza necessità di dimostrare temporanea difficoltà. Per importi superiori a 120.000 euro o in caso di decadenza da precedenti rateazioni è possibile ottenere un piano fino a 120 rate (10 anni) ma occorre dimostrare la situazione economica (ISEE, bilanci, redditi).
Definizioni agevolate (rottamazione). Le rottamazioni (ter, quater, quinquies) consentono di estinguere i debiti iscrivibili a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La rottamazione quater, introdotta dalla legge 197/2022, prevedeva il pagamento in 18 rate; la finestra di adesione si è chiusa nel 2023, ma nel 2025 è in discussione una nuova edizione. Chi ha aderito beneficia della sospensione delle procedure esecutive.
Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà. Alcune leggi di bilancio hanno previsto la cancellazione parziale dei debiti per contribuenti con ISEE basso e redditi modesti. Anche se non sempre attive, sono strumenti da monitorare.
4.2 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione
Le imprese in crisi possono accedere alla transazione fiscale nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Tale strumento consente di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale dei tributi con contestuale stralcio di sanzioni e interessi. L’omologazione del concordato sospende le procedure esecutive.
4.3 Procedure di esdebitazione e sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento consentono al debitore di azzerare i debiti residui al termine del piano di pagamento. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione prevedono la sospensione dei pignoramenti e, se omologati, impongono al creditore di adeguarsi. La liquidazione del patrimonio prevede la vendita dei beni con eventuale liberazione dei debiti. La legge 3/2012 resta il principale riferimento, ma molti istituti sono confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere il debitore nel percorso.
4.4 Fondi patrimoniali e strumenti di protezione del patrimonio
- Fondo patrimoniale: vincolo su beni immobili o mobili registrati destinati ai bisogni della famiglia. Protegge i beni da azioni esecutive, salvo che i debiti siano contratti per esigenze familiari. Non tutela le somme depositate sui conti correnti.
- Patto di famiglia: contratto con cui un imprenditore trasferisce l’azienda ai discendenti; serve a evitare controversie ereditarie e può proteggere l’azienda da esecuzioni personali.
- Trust e atti di destinazione: strumenti avanzati per separare il patrimonio familiare da quello personale; richiedono consulenza specialistica.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori, per timore o scarsa informazione, commettono errori che possono peggiorare la situazione. Ecco i principali da evitare e i consigli pratici per difendersi.
5.1 Attendere passivamente
Non reagire alla cartella o al pignoramento è l’errore più grave. Trascorsi i termini, l’atto diventa definitivo e l’agente della riscossione può aggredire i beni senza margini di trattativa. Occorre muoversi subito: verificare l’atto, chiedere la rateazione o la definizione agevolata, presentare le opposizioni.
5.2 Prelevare fondi dopo la notifica
Dopo la notifica del pignoramento, prelevare o trasferire somme dal conto rappresenta un inadempimento. La banca è custode delle somme pignorate e, se consente il prelievo, può essere responsabile. Il correntista che preleva rischia l’inosservanza degli ordini dell’autorità e la revocatoria delle operazioni.
5.3 Spostare somme su altri conti o intestazioni fittizie
Trasferire denaro su conti di terzi o intestare formalmente le somme a familiari senza effettiva cessione può integrare un atto in frode ai creditori. Il creditore può chiederne l’inefficacia tramite azione revocatoria e ottenere il pignoramento del nuovo conto.
5.4 Ignorare i limiti di pignorabilità
Molti creditori o banche ignorano i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 171 d.lgs. 33/2025 e dall’art. 545 c.p.c. Le pensioni e gli stipendi non possono essere pignorati oltre le percentuali fissate; sul conto corrente è impignorabile l’importo corrispondente a tre volte l’assegno sociale . Il debitore deve vigilare e, se necessario, contestare il prelievo eccedente.
5.5 Confondere il pignoramento fiscale con quello ordinario
Il pignoramento ex art. 170 è una procedura semplificata che non richiede la citazione e si esaurisce in 60 giorni. Se la banca non paga, il vincolo decade . Non bisogna confondere questa procedura con il pignoramento ordinario, dove il creditore deve citare il terzo e attendere l’udienza. Le difese sono differenti: nel primo caso si agisce dinanzi alla Commissione tributaria e al giudice dell’esecuzione; nel secondo al giudice civile.
5.6 Non consultare un professionista
La normativa è complessa e soggetta a continui cambiamenti. Farsi assistere da un avvocato esperto in diritto bancario e tributario permette di individuare errori, richiedere la sospensione, proporre opposizioni efficaci e sfruttare strumenti come la rateazione o la procedura di sovraindebitamento.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano le principali norme e strategie esaminate.
6.1 Limiti e tempi del pignoramento fiscale (art. 170 d.lgs. 33/2025)
| Aspetto chiave | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo di procedura | Pignoramento semplificato presso terzi (conti correnti, crediti) | Art. 170 d.lgs. 33/2025 |
| Notifica | Al debitore e al terzo (banca o datore di lavoro); l’atto contiene l’ordine di pagamento | Art. 170 c. 1 |
| Somme maturate prima della notifica | Devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica | Art. 170 c. 1 n. 1 |
| Somme che maturano dopo la notifica | Devono essere versate alle rispettive scadenze | Art. 170 c. 1 n. 2 |
| Sanzione per inottemperanza | Se il terzo non paga, il pignoramento perde efficacia e si passa al pignoramento ordinario | Cass. 30214/2025 |
| Limiti sulle somme da lavoro e pensioni | 1/10 fino a €2.500; 1/7 tra €2.500 e €5.000; 1/5 oltre €5.000 | Art. 171 d.lgs. 33/2025 |
| Minimo vitale sul conto | Impignorabile fino a tre volte l’assegno sociale | Art. 545 c.p.c. |
6.2 Strategie difensive e strumenti
| Strategia | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione | Impugnazione per eccepire la pignorabilità dei beni | Art. 154 d.lgs. 33/2025 |
| Opposizione agli atti esecutivi | Impugnazione per vizi formali o di notifica | Art. 154 d.lgs. 33/2025 |
| Opposizione di terzo | Azione del co‑intestatario o di un terzo proprietario per rivendicare i beni | Art. 155 d.lgs. 33/2025 |
| Sospensione della procedura | Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi | Art. 157 d.lgs. 33/2025 |
| Rateazione del debito | Richiesta di pagamento dilazionato (fino a 72 o 120 rate) | Normativa Agenzia Entrate‑Riscossione |
| Definizioni agevolate | Rottamazioni e saldo e stralcio; estinguono i debiti con riduzioni di sanzioni e interessi | Legge 197/2022 e successive |
| Procedure di sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio | Legge 3/2012, d.lgs. 14/2019 |
| Dimostrazione quota nel conto cointestato | Prove documentali o presunzioni per superare la contitolarità | Cass. 1643/2025 |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte utili per chi teme o subisce un pignoramento fiscale. Le risposte hanno taglio pratico e sono aggiornate alla normativa e alla giurisprudenza vigente.
- Il pignoramento fiscale può avvenire senza preavviso? – No. Prima del pignoramento deve essere notificata la cartella di pagamento. Solo dopo 60 giorni di inattività l’agenzia può procedere con l’atto di pignoramento.
- Quanto tempo ha la banca per versare le somme all’Agenzia delle Entrate? – L’ordine di pagamento impone di versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e quelle future alle scadenze naturali .
- Se il conto corrente è vuoto, il pignoramento produce effetti? – Sì. La Cassazione ha chiarito che l’atto blocca anche le somme che maturano entro 60 giorni, quindi bonifici e stipendi futuri .
- Si può evitare il pignoramento pagando solo una parte del debito? – È possibile chiedere un piano di rateazione o aderire a una definizione agevolata. Durante la trattativa il pignoramento è sospeso.
- Il co‑intestatario può prelevare la propria quota? – No. La banca deve bloccare l’intera giacenza. Il co‑intestatario non debitore può opporsi dimostrando la sua esclusiva titolarità e chiedere la liberazione della quota tramite opposizione di terzo.
- Le somme versate dai genitori per i figli sul conto cointestato sono al sicuro? – Sono presunte comuni ma si può provare con documenti che derivano da donazioni o risarcimenti. La Cassazione consente anche presunzioni gravi e precise .
- Cosa accade se la banca non versa le somme entro 60 giorni? – Il pignoramento perde efficacia e l’agente dovrà instaurare un pignoramento ordinario .
- È legittimo pignorare l’intero stipendio accreditato sul conto? – No. La banca deve lasciare sul conto un importo pari a tre volte l’assegno sociale, poi può pignorare entro il quinto .
- Si può pignorare un conto cointestato per intero anche se il debito riguarda uno solo dei titolari? – La banca blocca l’intero saldo ma solo la quota di titolarità del debitore può essere escussa. Il co‑intestatario può opporsi.
- I debiti comunali o contributivi seguono la stessa procedura? – Sì. Gli enti locali e l’INPS possono avvalersi del pignoramento semplificato; tuttavia per le somme previdenziali valgono le limitazioni di impignorabilità stabilite dal c.p.c. e dalle circolari INPS .
- Cosa succede se il debitore si trova all’estero? – L’Agenzia può procedere al pignoramento dei crediti esteri con la collaborazione dello Stato estero. Il debitore ha diritto ad essere informato e può eccepire la competenza territoriale.
- Il pignoramento può essere impugnato per eccessiva onerosità? – La legge non prevede un criterio di proporzionalità nel pignoramento fiscale, ma l’opposizione può evidenziare l’abuso se il blocco compromette la sopravvivenza del nucleo familiare. In tal caso il giudice può sospendere l’esecuzione.
- È possibile negoziare direttamente con la banca? – La banca non può disapplicare l’ordine; tuttavia può collaborare per dilazionare il versamento in caso di accordo con l’agenzia. Si consiglia di trattare sempre con l’Agenzia delle Entrate, tramite un avvocato.
- Se la cartella non è mai stata notificata, il pignoramento è valido? – No. La notifica della cartella è condizione di legittimità dell’esecuzione. Se manca, occorre proporre opposizione per chiedere l’annullamento.
- Quanto costa presentare un’opposizione? – Le spese dipendono dal tipo di opposizione (esecuzione, atti esecutivi, terzi) e dal valore del debito. L’assistenza di un avvocato è consigliata per evitare rigetti.
- Posso aderire alla procedura di sovraindebitamento dopo il pignoramento? – Sì. Le procedure di sovraindebitamento possono essere avviate anche in presenza di pignoramenti; con l’omologazione, tutte le esecuzioni sono sospese.
- Le auto e la casa di proprietà possono essere pignorate? – Sì, ma con procedure diverse. Per i beni mobili e immobili si procede con l’iscrizione di ipoteca e la vendita all’asta; il pignoramento del conto è solo una delle possibili azioni.
- Il pignoramento si estende ai conti degli eredi? – In caso di decesso del debitore, il pignoramento non colpisce direttamente gli eredi; tuttavia, essi rispondono dei debiti nei limiti dell’eredità. Le somme sui loro conti non sono pignorabili a meno che non siano co‑intestatari del conto del defunto.
- Si può contestare l’importo indicato nell’atto? – Sì. Se l’importo è errato (ad esempio include debiti già pagati), occorre presentare un’istanza di correzione all’agenzia o proporre opposizione. È consigliabile allegare ricevute e documenti.
- È vero che l’Agenzia può pignorare tutto il conto senza lasciare nulla? – No. La legge tutela un minimo vitale: sul conto deve rimanere un importo pari a tre volte l’assegno sociale; inoltre sulle retribuzioni valgono i limiti di un quinto .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso A: pignoramento del conto corrente cointestato
Scenario: Il signor Marco e la signora Lucia sono coniugi e hanno un conto cointestato con un saldo di 12.000 €. Marco riceve una cartella da 8.000 € relativa a imposte non pagate. Dopo 60 giorni senza pagamento, l’Agenzia notifica alla banca un pignoramento ex art. 170.
- Blocco del conto: La banca congela l’intero saldo di 12.000 €. Marco non può effettuare prelievi; Lucia neppure.
- Determinazione della quota pignorabile: Secondo la presunzione di uguaglianza, la quota di Marco è 6.000 €; quella di Lucia 6.000 €. Marco deve 8.000 €, ma sul conto la sua quota è 6.000 €; l’agente potrà ottenere solo quella somma.
- Prova contraria: Lucia può dimostrare che le somme provengono da un risarcimento a lei intestato. Se riesce, l’intero saldo risulterebbe suo e il pignoramento non avrebbe effetto. Dovrebbe però proporre opposizione di terzo entro il termine .
- Pagamento entro 60 giorni: Se la banca versa 6.000 € all’Agenzia, il pignoramento si esaurisce; la restante parte del debito (2.000 €) potrà essere recuperata con altre azioni. Se la banca non versa, il vincolo decade .
8.2 Caso B: pignoramento dello stipendio e accredito sul conto
Scenario: Il signor Paolo percepisce uno stipendio netto mensile di 2.000 € accreditato sul conto. Ha un debito fiscale di 5.000 €. L’Agenzia notifica al datore di lavoro un pignoramento.
- Applicazione del limite. Ai sensi dell’art. 171 d.lgs. 33/2025, il datore di lavoro deve trattenere un decimo (10 %) della retribuzione perché l’importo è inferiore a 2.500 € . Verranno quindi trattenuti 200 € al mese.
- Accredito sul conto. Quando i 1.800 € rimanenti sono accreditati sul conto, la banca non può pignorarli fino alla concorrenza di tre volte l’assegno sociale, pari a circa 1.600 € (importo 2025). Significa che i primi 1.600 € sul conto sono impignorabili . Poiché sul conto entrano 1.800 €, solo 200 € sono potenzialmente pignorabili.
- Ulteriori versamenti. Se Paolo riceve un bonus di 1.000 € entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento bancario, la banca dovrà versare la quota eccedente al fisco. Se non riceve alcun altro versamento, la banca non verserà nulla.
8.3 Caso C: utilizzo delle procedure di sovraindebitamento
Scenario: La signora Anna, lavoratrice autonoma, ha debiti fiscali per 50.000 € e altri debiti bancari per 30.000 €. Il suo fatturato è crollato e non riesce a pagare. L’Agenzia notifica un pignoramento del conto. Anna si rivolge all’Avv. Monardo.
- Analisi della situazione. L’avvocato valuta la possibilità di presentare un piano del consumatore (Anna non è imprenditrice) in cui propone di pagare 40.000 € in cinque anni, saldando il debito fiscale e stralciando parte di quello bancario.
- Ricorso all’OCC. Si presenta domanda all’OCC; il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Il pignoramento sul conto viene bloccato.
- Esecuzione del piano. Anna versa le rate mensili stabilite e, al termine, ottiene l’esdebitazione del residuo.
Conclusioni
Difendere i conti familiari da un pignoramento fiscale richiede conoscenze approfondite della normativa e attenzione ai dettagli. La riforma del 2025 ha confermato la procedura semplificata di pignoramento presso terzi, imponendo alla banca di versare le somme entro 60 giorni e estendendo il vincolo anche alle somme future . La Cassazione 28520/2025 ha consolidato l’orientamento secondo cui il conto resta bloccato per tutta la durata del periodo di custodia , mentre la Cassazione 30214/2025 ha sancito che il vincolo decade se la banca non paga . Le norme sul minimo vitale e sui limiti di pignorabilità assicurano una protezione al debitore , ma occorre farle valere tempestivamente mediante le opposizioni previste .
L’articolo ha illustrato una serie di strategie difensive: dall’analisi preliminare della cartella al ricorso al giudice dell’esecuzione, dalla rateazione alle definizioni agevolate, fino alle procedure di sovraindebitamento e alla dimostrazione della quota nei conti cointestati. Ha inoltre presentato simulazioni pratiche e risposto alle domande più frequenti.
Agire tempestivamente è fondamentale: trascorsi i termini, l’agente della riscossione può aggredire i beni familiari, compresi conti e stipendi. Affidarsi a un professionista competente permette di individuare gli errori, sfruttare le tutele di legge e negoziare soluzioni sostenibili.
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