Introduzione
Quando un debitore vede bussare alla propria porta l’ufficiale giudiziario o riceve un atto di precetto da un creditore insoddisfatto, il primo impulso è spesso quello di «salvare» il proprio patrimonio a qualunque costo. Una delle soluzioni più istintive consiste nel vendere rapidamente un immobile o un bene di valore a un prezzo molto inferiore a quello di mercato (vendita sottocosto) con la speranza di sottrarre quell’asset all’azione esecutiva. Si tratta tuttavia di un’operazione estremamente pericolosa perché la legge italiana tutela i creditori e consente di colpire atti di disposizione patrimoniale in frode attraverso l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), la revocatoria fallimentare e altri strumenti speciali come l’art. 2929‑bis c.c. . In altre parole, vendere un bene a un prezzo irrisorio per evitare un pignoramento non è un rimedio miracoloso ma può anzi aggravare la situazione, esponendo il debitore e l’acquirente a cause giudiziarie e alla perdita del bene.
Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre una guida completa per comprendere se la vendita sottocosto possa essere considerata lecita o revocabile, quali sono le conseguenze giuridiche e quali alternative esistono per evitare il pignoramento senza incorrere in condotte fraudolente. Verranno analizzati i riferimenti normativi (Codice civile, Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, Codice della crisi d’impresa), le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nonché le procedure operative per difendersi efficacemente. Oltre 10 000 parole di approfondimento giuridico‑divulgativo renderanno l’argomento accessibile anche a imprenditori, liberi professionisti e privati.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con consolidata esperienza nei campi del diritto bancario e tributario. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia nella difesa dei contribuenti e dei debitori. Il suo curriculum include qualifiche specialistiche rilevanti per le tematiche trattate:
- Cassazionista: patrocinante in Cassazione, assiste i clienti anche nelle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, abilitato ad assistere privati e piccole imprese nell’accesso alle procedure della L. 3/2012 e del Codice della crisi.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), in grado di predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: assiste le imprese nella composizione negoziata per evitare il fallimento.
Come evidenziato in una recente guida pubblicata sul suo sito, l’avvocato Monardo ha maturato una vasta esperienza nella difesa contro accertamenti patrimoniali e fiscali e coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti . Egli può assistere concretamente il debitore analizzando l’atto notificato, proponendo ricorsi o opposizioni, ottenendo sospensioni giudiziali, intraprendendo trattative con i creditori, elaborando piani di rientro sostenibili o piani del consumatore e difendendo il patrimonio con strumenti giudiziali o stragiudiziali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. La garanzia patrimoniale generale e i limiti all’alienazione
Il nostro ordinamento sancisce, all’art. 2740 c.c., che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Ne deriva che ogni atto di disposizione del patrimonio che diminuisca le garanzie dei creditori può essere sindacato. L’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c. è lo strumento con cui il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficace l’atto compiuto dal debitore che arreca pregiudizio alle sue ragioni. La norma richiede due presupposti: (i) l’eventus damni, cioè la prova che l’atto renda più difficile la soddisfazione del credito, e (ii) la scientia damni/consilium fraudis, ossia la consapevolezza da parte del debitore (e, per gli atti a titolo oneroso, anche dell’acquirente) di danneggiare i creditori. La finalità non è punire il debitore ma ripristinare la garanzia patrimoniale.
Con riferimento agli atti successivi al sorgere del credito, il legislatore richiede la mera consapevolezza del pregiudizio; per gli atti anteriori al sorgere del credito, invece, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1898/2025) ha stabilito che è necessario dimostrare la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo. Ciò significa che, se l’alienazione è avvenuta prima che il credito sorga, non basta dimostrare che il debitore conoscesse il potenziale pregiudizio, ma occorre provare che egli abbia compiuto la vendita proprio per impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva, e che l’acquirente fosse consapevole dell’intento . Tale interpretazione restrittiva riduce lo spazio di intervento della revocatoria per atti anteriori ma non elimina il rischio: vendere sottocosto a un familiare prima che sorga un debito può essere revocato se emerge la preordinazione dolosa.
2. La vendita sottocosto come atto a titolo oneroso
Nel linguaggio comune si parla di vendita sottocosto quando il prezzo pattuito è notevolmente inferiore al valore di mercato. Nel diritto civile, un corrispettivo molto basso può essere indice di simulazione o di atto in frode ai creditori. Se il bene viene venduto a un parente o a un «prestanome» a un prezzo irrisorio, l’operazione può essere considerata vendita fittizia o donazione dissimulata, con la conseguenza di essere revocata o addirittura nulla. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il prezzo sia simbolico: è sufficiente che il corrispettivo non sia congruo rispetto al valore reale per integrare l’eventus damni. Ad esempio, la Cassazione con sentenza n. 2552/2023 ha stabilito che la semplice destinazione di parte del ricavato alla estinzione di debiti scaduti non esclude la revocabilità della vendita. La Corte ha cassato una sentenza d’appello che aveva ritenuto sufficiente la destinazione del prezzo a creditori chirografari per escludere l’eventus damni, precisando che occorre verificare l’esistenza di un patrimonio residuo adeguato . In altre parole, il fatto che il debitore utilizzi la somma incassata per pagare alcuni debiti non salva l’atto se ne rimane un residuo patrimonio insufficiente.
La vendita sottocosto può costituire atto a titolo oneroso ma con consilium fraudis. Pertanto, l’acquirente che beneficia di un prezzo favorevole deve dimostrare di non aver partecipato all’intento fraudolento; altrimenti l’immobile potrà essere revocato e sottoposto a pignoramento.
3. Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e Sezioni Unite 2025
L’art. 2901 c.c. è la norma cardine. Nella sua formulazione prevede che il creditore, anche se il credito è sottoposto a condizione o è un credito futuro, può domandare al giudice di dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto con cui il debitore ha disposto dei propri beni. Per gli atti a titolo oneroso, l’azione è esperibile se il debitore conosceva il pregiudizio e se l’acquirente vi ha partecipato; per quelli a titolo gratuito non è necessario dimostrare la mala fede del destinatario. La Sezione Unite 2025 ha precisato che per gli atti anteriore al sorgere del credito occorre dimostrare la dolosa preordinazione: la volontà specifica di compromettere la soddisfazione del futuro credito . Questo orientamento, ricostruito dalla dottrina, richiama la distinzione tra dolo generico (consapevolezza del pregiudizio) e dolo specifico (finalizzata a ledere le ragioni creditorie). I giudici sottolineano che la revocatoria è un’eccezione al principio secondo cui il debitore risponde solo con i beni presenti e futuri e dunque deve essere interpretata in modo restrittivo .
In concreto, se un imprenditore in difficoltà vende un immobile a un prezzo ribassato a un familiare prima che sorga un debito erariale, la revocatoria ordinaria sarà possibile solo se si dimostra che la vendita era finalizzata a pregiudicare il futuro credito (e che il familiare ne era consapevole). Qualora la vendita sia successiva all’iscrizione di un avviso di accertamento o alla notifica di una cartella, basterà la consapevolezza del danno per rendere l’atto revocabile.
4. L’art. 2929‑bis c.c. e la revocatoria «semplificata»
Dal 2016 il legislatore ha introdotto un particolare strumento nel Codice civile: l’art. 2929‑bis c.c. dedicato all’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. La norma, aggiornata al 10 ottobre 2025, prevede che il creditore munito di titolo esecutivo possa procedere direttamente a pignorare un bene conferito in fondo patrimoniale, in trust o donato a terzi a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, senza dover prima ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia. È sufficiente che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto . Il creditore procede all’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui . Il debitore e il terzo possono proporre opposizione all’esecuzione se contestano i presupposti (esistenza del pregiudizio, consapevolezza, ecc.) .
L’art. 2929‑bis rappresenta una revocatoria immediata perché consente al creditore di aggredire direttamente i beni conferiti in trust, fondo patrimoniale o donati, evitando i tempi dell’azione revocatoria ordinaria. Per quanto riguarda la vendita sottocosto, la norma non si applica agli atti a titolo oneroso, ma segnala la tendenza del legislatore a potenziare gli strumenti di tutela del credito quando il patrimonio viene sottratto con atti a favore di terzi. Pertanto, anche un’acquisizione irrisoria potrebbe essere attaccata con l’azione ex art. 2929‑bis se dimostrata la gratuità o la simulazione.
5. Limitazioni al pignoramento dell’abitazione principale (art. 76 D.P.R. 602/1973)
Spesso i debitori credono che vendere la propria casa in fretta impedisca al Fisco di aggredirla. In realtà l’art. 76 del D.P.R. 602/1973, introdotto dal cosiddetto «Decreto del Fare», tutela già l’abitazione principale: l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unico bene posseduto dal contribuente (con esclusione delle abitazioni di lusso) e se vi risiede anagraficamente . Il divieto opera solo se ricorrono simultaneamente quattro condizioni: (1) il bene deve essere l’unico immobile di proprietà; (2) deve essere adibito ad abitazione; (3) non deve appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9 (ville e castelli); (4) il debitore deve risiedervi anagraficamente . Fuori da questi casi, l’agente della riscossione può pignorare l’immobile se il debito erariale supera 120 000 € e se il valore dei beni è superiore a 120 000 € .
Queste disposizioni fanno comprendere che vendere l’unica casa sottocosto non è necessario: se il debito fiscale è inferiore a 120 000 € o se ricorrono le condizioni di impignorabilità, l’immobile non può essere pignorato. Anche in presenza di creditori privati, il pignoramento è subordinato al rispetto delle procedure esecutive; un’azione revocatoria potrebbe comunque colpire la vendita.
6. La vendita diretta ex art. 568‑bis c.p.c.
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) è stata introdotta nel Codice di procedura civile la possibilità per il debitore di chiedere la vendita diretta del bene pignorato (art. 568‑bis c.p.c.), istituto in vigore dal 2023. Il debitore può presentare istanza al giudice dell’esecuzione non oltre dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. chiedendo di vendere l’immobile a un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima . L’istanza deve essere accompagnata da un’offerta irrevocabile e da una cauzione pari ad almeno un decimo del prezzo offerto . La vendita diretta consente al debitore di evitare le aste al ribasso, di ottenere un prezzo più congruo e di estinguere il debito con maggiore rapidità .
Per chi teme che la casa venga venduta all’asta a un valore svilente, la procedura di vendita diretta è una valida alternativa alla vendita sottocosto. Permette di gestire la trattativa con un acquirente individuato, sotto il controllo del giudice, proteggendo al contempo i diritti dei creditori.
7. Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies (definizioni agevolate)
Negli ultimi anni le leggi di bilancio hanno introdotto numerose misure di definizione agevolata che consentono ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2023 ha permesso di pagare cartelle affidate all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, in un massimo di 18 rate. La rottamazione‑quinquies, introdotta nella legge di bilancio 2026 (in fase di attuazione), estende l’arco temporale ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consente un piano di pagamento fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Le prime scadenze sono previste nel 2026 e gli interessi sono ridotti al 3 % . Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza .
Uno dei vantaggi più importanti della definizione agevolata è che, dalla presentazione della domanda, sono sospese le azioni esecutive: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi . Pertanto, chi ha un debito con il Fisco può evitare il pignoramento aderendo alla rottamazione e non ha alcun interesse a svendere il proprio immobile. Inoltre, la sospensione consente di negoziare con i creditori e di salvaguardare la propria abitazione.
8. Piano del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e CCII)
La Legge 3/2012 (cosiddetta «salva suicidi»), ora coordinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), offre ai soggetti non fallibili (privati, ex imprenditori, professionisti, agricoltori) la possibilità di accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale e permette di proporre un piano sostenibile ai creditori con eventuale esdebitazione finale. La legge 3/2012 è stata riformata e integrata dal CCII: l’art. 2 definisce il consumatore come la persona fisica che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale e l’art. 66 ss. disciplinano il piano . Le procedure si rivolgono a soggetti non fallibili e consentono di conservare l’abitazione principale e una parte del reddito necessario al mantenimento, mentre i debiti residui sono cancellati con la discharge .
Le riforme del 2024 (D.Lgs. 136/2024 c.d. correttivo‑ter) hanno introdotto importanti novità: possibilità di moratorie fino a due anni per i crediti garantiti, ridefinizione dei requisiti e delle misure protettive e conferma che il piano può includere anche debiti «misti» (personali e d’impresa), purché l’attività imprenditoriale sia cessata . La giurisprudenza (Tribunale L’Aquila, 11/10/2023; Tribunale Pesaro, 20/9/2023; Tribunale Matera, 9/6/2023) ha ammesso i piani del consumatore per debitori con debiti d’impresa residui, privilegiando il favor debitoris e la parità di trattamento .
Accanto al piano del consumatore vi sono l’accordo di ristrutturazione dei debiti (destinato a debitori non consumatori) e la liquidazione controllata o concordato minore (per imprenditori minori). Tali strumenti permettono di proporre una soddisfazione anche parziale dei creditori e sospendono le azioni esecutive. Inserire un bene in un piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione consente di venderlo a valori congrui, sotto la vigilanza del tribunale, evitando la svendita e proteggendo i creditori.
9. Sentenze recenti e giurisprudenza
Oltre alla già citata sentenza n. 2552/2023 sull’eventus damni e alle Sezioni Unite 1898/2025, meritano menzione altre pronunce rilevanti:
- Cassazione, 26 ottobre 2025, n. 28352 – mutuo solutorio: la Corte ha affermato che un mutuo fondiario con erogazione immediatamente destinata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie (cosiddetto mutuo solutorio) non è nullo né simulato; tuttavia la specifica destinazione delle somme può rendere inefficace la garanzia ipotecaria, con conseguente revocabilità . Questa pronuncia evidenzia che le operazioni bancarie finalizzate a pagare debiti esistenti sono suscettibili di revoca, analogamente alle vendite sottocosto.
- Cassazione, ord. n. 3032/2024 (redditometro): la Corte ha stabilito che, nell’accertare l’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un immobile, va sottratto l’importo finanziato con mutuo e conteggiate solo le rate pagate . Ciò sottolinea l’attenzione della giurisprudenza alla reale consistenza del patrimonio residuo.
- Cassazione, n. 16092/2023; 23205/2016; 18315/2015 e altre pronunce citate nelle note di dottrina, hanno consolidato l’orientamento secondo cui per gli atti posteriori al credito basta la consapevolezza del pregiudizio, mentre per gli atti anteriori è necessario il dolo specifico .
- Giurisprudenza sul piano del consumatore: varie sentenze di merito (Tribunale L’Aquila, 11/10/2023; Tribunale Pesaro, 20/9/2023; Tribunale Matera, 9/6/2023; Tribunale Messina, 18/4/2023) hanno ammesso piani del consumatore anche in presenza di debiti d’impresa, ribadendo che non vi sono percentuali minime di soddisfacimento e che conta la buona fede del debitore .
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
1. Ricezione del precetto o della cartella esattoriale
La procedura di espropriazione inizia con la notifica di un atto di precetto (per creditori privati) o con una cartella di pagamento/avviso di accertamento esecutivo (per l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Dal momento della notifica, il debitore dispone di un termine breve (10 giorni per pagare o per proporre opposizione nel caso di precetto; 60 giorni per contestare una cartella in sede tributaria). È fondamentale non ignorare questi atti. Il consiglio operativo è:
- Leggere attentamente l’atto e verificare se i dati (importo, titolo, destinatario) sono corretti.
- Raccogliere documentazione: contratti, ricevute, eventuali pagamenti già effettuati.
- Contattare immediatamente un professionista: un avvocato esperto può valutare la legittimità del precetto e verificare vizi di forma (mancata notifica del titolo, prescrizione, difetto di procura, ecc.).
- Decidere la strategia: pagamento, richiesta di rateazione, opposizione o istanza di sospensione.
2. Dalla notifica del pignoramento alla vendita
Se il debito non viene estinto, il creditore procede al pignoramento: un atto con cui si individua il bene da espropriare. Nel caso di immobili, il pignoramento deve essere trascritto nei registri immobiliari e notificato al debitore e all’eventuale terzo proprietario. Dopo il pignoramento, il bene non può più essere venduto liberamente; eventuali alienazioni sono nulle. Pertanto, chi tenta di vendere un immobile pignorato sottocosto commette un atto inefficace e potenzialmente fraudolento.
Le principali tappe successive sono:
- Trascrizione del pignoramento: rende l’atto opponibile ai terzi.
- Istanza di assegnazione o vendita: il creditore chiede la vendita all’asta, avviando la procedura davanti al giudice dell’esecuzione.
- Udienza ex art. 569 c.p.c.: il giudice verifica la regolarità del pignoramento, fissa il prezzo base sulla base della perizia e dispone la vendita. Qui il debitore può presentare l’istanza di vendita diretta ex art. 568‑bis .
- Esperimenti d’asta: si susseguono eventuali aste con ribassi; se le aste vanno deserte, il giudice può ridurre ulteriormente il prezzo o estinguere il pignoramento.
3. Termini e scadenze da rispettare
- Opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.): deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o, in caso di motivi sopravvenuti, prima dell’assegnazione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (ad esempio, la notifica del pignoramento) per contestare vizi formali.
- Istanza di vendita diretta (art. 568‑bis c.p.c.): deve essere presentata entro 10 giorni prima dell’udienza ex art. 569 .
- Istanza di sospensione della procedura esecutiva (art. 624 c.p.c.): può essere presentata quando il debitore dimostra gravi motivi o quando è stato raggiunto un accordo di pagamento; il giudice può sospendere le operazioni di vendita fino a 120 giorni.
- Domanda di definizione agevolata (rottamazione): le scadenze variano a seconda delle leggi (30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies); dalla presentazione dell’istanza sono sospesi i pignoramenti .
- Domanda di accesso al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione: va presentata tramite l’OCC competente, con allegata la relazione dell’attestatore; la procedura può richiedere alcune settimane ma, dalla presentazione, scattano le misure protettive che bloccano le esecuzioni.
4. Diritti del contribuente e del debitore
Il contribuente ha diritto a essere informato e assistito durante la procedura esecutiva. Può proporre opposizioni per difetti di legittimità, richiedere rateizzazioni, aderire alla rottamazione o ricorrere a misure di composizione della crisi. Ha inoltre diritto a che le aste siano fissate a valori congrui e a partecipare alla vendita diretta. Il principio di ragionevole soddisfacimento tutela sia il debitore sia i creditori: il bene non può essere svenduto sotto la soglia di giusto valore, pena la nullità dell’aggiudicazione ex art. 164‑bis disp. att. c.p.c. (che impone che il prezzo non sia irrisorio). Pertanto la vendita sottocosto al di fuori del procedimento giudiziario espone l’atto a revoca, mentre la vendita diretta sotto controllo giudiziale garantisce equità.
Difese e strategie legali per contrastare il pignoramento
1. Opposizione al precetto e al pignoramento
Quando vi è un vizio nell’atto esecutivo (titolo inesistente, notificazione irregolare, prescrizione del credito, importo errato), il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore a procedere; ad esempio, se il debito è prescritto o se il titolo è nullo. Può essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): impugnazione rivolta contro i singoli atti della procedura (pignoramento, avviso di vendita) quando sono viziati. Il termine è 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): se un terzo rivendica la proprietà o il possesso esclusivo del bene pignorato (ad esempio, comproprietà non coinvolta nell’esecuzione).
L’opposizione richiede un atto di citazione e l’assistenza di un avvocato; il giudice sospende la procedura se ritiene fondate le ragioni. La difesa tecnica è essenziale per individuare eventuali profili di illegittimità e bloccare l’esecuzione.
2. Richiesta di vendita diretta (art. 568‑bis c.p.c.)
Il debitore che intende evitare gli esiti incerti delle aste può proporre la vendita diretta dell’immobile pignorato. La procedura offre diversi vantaggi:
- Permette di concordare un prezzo non inferiore al valore di stima , evitando ribassi del 25 % o del 50 % tipici delle aste successive.
- Riduce i tempi: la vendita viene conclusa in tempi rapidi e il ricavato viene utilizzato per soddisfare i creditori; l’eventuale eccedenza viene restituita al debitore.
- Sospende gli ulteriori esperimenti di vendita; i creditori non subiscono pregiudizi perché l’atto si svolge sotto la vigilanza del giudice e con la cauzione dell’acquirente.
Per proporre la vendita diretta occorre depositare un’istanza con l’offerta irrevocabile, allegare l’atto di compravendita proposto e versare la cauzione. L’udienza ex art. 569 c.p.c. valuta la congruità e, se accetta, dispone la vendita. Se il creditore oppone un rifiuto ingiustificato, il giudice può comunque autorizzare l’operazione.
3. Accordo stragiudiziale con i creditori
In molti casi, soprattutto con banche e finanziarie, è possibile negoziare un accordo di ristrutturazione o saldo e stralcio al di fuori del tribunale. Il debitore può offrire un pagamento parziale immediato o in più rate in cambio della rinuncia alle azioni esecutive. Spesso la vendita sottocosto non è necessaria: i creditori preferiscono incassare subito una somma congrua piuttosto che attendere l’esito della procedura. L’assistenza di un professionista è fondamentale per negoziare condizioni e ottenere la cancellazione di ipoteche o pignoramenti.
4. Accesso alla rottamazione o alla definizione agevolata
Come già anticipato, la rottamazione‑quinquies e le altre definizioni agevolate consentono di pagare i debiti fiscali senza sanzioni e con interessi ridotti, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive . Il debitore deve presentare la domanda entro il termine previsto (ad es. 30 aprile 2026) e rispettare il piano. Il piano può durare fino a 9 anni e la rata minima è di 100 € . È un’alternativa vantaggiosa alla vendita sottocosto perché consente di conservare i beni e di dilazionare il pagamento.
5. Procedura di sovraindebitamento e piano del consumatore
Se il debito è insostenibile rispetto al reddito, il debitore può ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente, con l’ausilio di un OCC, di proporre ai creditori un piano di rimborso proporzionato al proprio reddito; al termine, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione). I requisiti sono dettagliati nel CCII ed includono l’assenza di dolo o colpa grave e la meritevolezza. Le misure protettive sospendono i pignoramenti e le azioni giudiziali. Inoltre, la procedura può prevedere la vendita dell’immobile a valore congruo, tutelando i creditori senza ricorrere alla svendita.
6. Concordato minore o accordo di ristrutturazione dei debiti
Per ex imprenditori o professionisti è disponibile il concordato minore (art. 74 CCII) o l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Tali procedure prevedono la presentazione di un piano attestato che soddisfa i creditori in proporzione al valore dei beni. Come per il piano del consumatore, la presentazione della domanda comporta la sospensione delle esecuzioni. Il concordato minore è particolarmente utile quando la debitrice possiede un immobile da vendere: la vendita avviene sotto la supervisione del tribunale e garantisce un prezzo adeguato.
7. Fondi patrimoniali, trust e donazioni
Molti debitori tentano di proteggere i beni costituendo un fondo patrimoniale o un trust. L’art. 2929‑bis c.c. consente però ai creditori di pignorare i beni conferiti a titolo gratuito senza attendere l’esito dell’azione revocatoria . Pertanto, la costituzione di un fondo patrimoniale poco prima dell’insorgenza del debito non protegge il bene dalla revocatoria. Similmente, la donazione di un immobile a un parente è facilmente revocabile. La vendita sottocosto, se simulata, può essere impugnata come donazione mascherata e colpita dalla revocatoria.
8. Operazioni bancarie sospette: mutuo solutorio e cessione di azienda
La Cassazione ha affrontato casi in cui il debitore ha stipulato un mutuo solutorio con la banca, destinando le somme direttamente al pagamento di debiti pregressi. La sentenza n. 28352/2025 ha chiarito che il mutuo non è nullo ma l’ipoteca può essere revocata se il mutuo è stato concesso per ripianare debiti insoluti, poiché la destinazione delle somme costituisce un atto dispositivo separato e revocabile . Ciò significa che, anche se la banca concede un finanziamento, l’utilizzo delle somme per saldare debiti può essere considerato un pagamento preferenziale e revocato.
Analogamente, la cessione di azienda o la vendita di rimanenze a prezzi stracciati possono essere revocate se effettuate per sottrarre beni ai creditori. Nei giudizi fallimentari, le operazioni compiute nell’anno antecedente al fallimento sono sottoposte a revocatoria fallimentare (art. 66 L. fall.), che richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Le vendite sottocosto in prossimità della procedura fallimentare sono quasi sempre revocate.
Strumenti alternativi per evitare la vendita sottocosto
1. Rateizzazione e transazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione ordinaria delle cartelle (fino a 72 rate in casi ordinari e 120 rate per comprovate difficoltà); è inoltre possibile chiedere la rateizzazione straordinaria o una transazione fiscale nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Questi strumenti consentono di diluire l’importo e sospendono le azioni esecutive. Anche i tributi locali possono essere rateizzati presso l’ente di riscossione. Prima di svendere l’immobile, è consigliabile valutare se la rateizzazione consenta di salvaguardare la casa.
2. Esdebitazione ex art. 280 CCII
Per chi ha già concluso un piano di ristrutturazione o una liquidazione controllata, l’art. 280 CCII prevede la esdebitazione dei debiti residui. La norma impone che il debitore non abbia commesso reati fallimentari e non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti. Diverse sentenze (Cass. 15246/2022; Cass. 27562/2024) hanno chiarito che non vi è una soglia minima di soddisfacimento dei creditori: il giudice valuta complessivamente la meritevolezza e le risultanze della procedura . Grazie alla esdebitazione il debitore può ripartire da zero senza ricorrere a vendite sottocosto.
3. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Per le imprese in difficoltà il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, uno strumento che permette all’imprenditore di trattare con i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente. L’obiettivo è evitare l’insolvenza e preservare la continuità aziendale. Durante le trattative è possibile ottenere misure protettive che sospendono le esecuzioni. La vendita di asset può essere autorizzata solo se funzionale al risanamento. Anche qui la vendita sottocosto è sconsigliata perché potrebbe essere considerata un atto di distrazione.
4. Mediazione e negoziazione assistita
Prima di avviare una causa, le parti possono ricorrere alla mediazione obbligatoria (per contratti bancari, assicurazioni, locazioni) o alla negoziazione assistita. Queste procedure facilitano un accordo e possono prevedere la rinuncia al pignoramento in cambio di pagamenti dilazionati o di garanzie alternative (fideiussioni, pegni). Un avvocato esperto può guidare la trattativa e proporre soluzioni personalizzate.
5. Fondi di solidarietà e garanzie sociali
In alcuni casi il legislatore prevede strumenti di tutela per particolari categorie: ad esempio, per chi ha contratto un mutuo prima casa e si trova in difficoltà economica, è possibile accedere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, che consente la sospensione delle rate fino a 18 mesi. Anche questa sospensione può evitare che la banca proceda con il pignoramento e consente di evitare una vendita affrettata.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
1. Vendere a parenti o amici senza adeguata documentazione. Molti debitori cedono l’immobile al coniuge o ai figli a un prezzo irrisorio, senza fare il passaggio di denaro. Questo comportamento è spesso qualificato come donazione dissimulata o simulazione ed è revocato. Occorre sempre dimostrare il pagamento del prezzo e la congruità.
2. Ignorare le notifiche e i termini. Non aprire la PEC o ignorare le raccomandate può far perdere la possibilità di proporre opposizioni; si entra così nella fase esecutiva senza difese. È fondamentale agire tempestivamente.
3. Confondere debiti fiscali e debiti privati. La tutela sulla prima casa riguarda solo l’Agenzia delle Entrate (art. 76 DPR 602/1973). I creditori privati possono comunque pignorare l’immobile, e la vendita sottocosto non è una soluzione.
4. Non verificare l’esistenza di ipoteche. Prima di vendere occorre accertare se sull’immobile gravano ipoteche o pignoramenti. La vendita di un bene ipotecato può trasferire l’ipoteca al terzo, ma non evita l’azione del creditore; in più, l’acquirente potrebbe rivalersi.
5. Credere che la vendita sottocosto estingua tutti i debiti. Come dimostrato dalla Cassazione nella sentenza 2552/2023, utilizzare parte del ricavato per pagare debiti non esclude la revocabilità . Il residuo patrimonio deve essere adeguato a garantire i creditori.
6. Rimandare l’analisi della propria situazione. Attendere che il creditore iscriva ipoteca o proceda al pignoramento peggiora la posizione. È opportuno rivolgersi subito a un professionista per valutare soluzioni legali.
Consigli pratici
- Richiedi una perizia indipendente per determinare il reale valore di mercato dell’immobile. Così potrai dimostrare che l’eventuale vendita avviene a un prezzo congruo.
- Documenta ogni pagamento: se utilizzi il ricavato della vendita per pagare debiti, conserva le ricevute e dimostra che il residuo patrimonio resta sufficiente.
- Valuta la vendita diretta: piuttosto che svendere, proponi la vendita diretta ex art. 568‑bis c.p.c. È uno strumento legale che permette di vendere a un prezzo equo e di estinguere il debito senza ricorrere alle aste.
- Esplora la procedura di sovraindebitamento: se i debiti sono multipli e non sostenibili, un piano del consumatore o un concordato minore possono salvare la casa e cancellare i debiti.
- Non affidarti a soluzioni fai‑da‑te: ogni caso è diverso; la valutazione di un avvocato esperto è imprescindibile.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme chiave su vendita sottocosto e pignoramento
| Normativa | Contenuto essenziale | Rilevanza |
|---|---|---|
| Art. 2901 c.c. | Azione revocatoria ordinaria: consente al creditore di far dichiarare inefficace l’atto dispositivo se sussistono eventus damni e scientia fraudis/dolosa preordinazione; per atti anteriori al credito occorre dimostrare il dolo specifico . | Base giuridica per revocare la vendita sottocosto. |
| Art. 2929‑bis c.c. | Prevede l’espropriazione diretta dei beni conferiti in fondo patrimoniale, trust o donati a titolo gratuito dopo il sorgere del credito; il creditore può pignorare il bene entro un anno dalla trascrizione dell’atto senza sentenza . | Revoca «semplificata» di donazioni o atti gratuiti. |
| Art. 76 D.P.R. 602/1973 | Stabilisce che l’agente della riscossione non può espropriare l’unico immobile del debitore adibito ad abitazione se non è di lusso e se il valore dei beni non supera 120 000 € . | Tutela l’abitazione principale; indica quando non è necessario vendere. |
| Art. 568‑bis c.p.c. | Introduce la vendita diretta dell’immobile pignorato su istanza del debitore; richiede un’offerta irrevocabile e un prezzo non inferiore al valore di stima . | Strumento alternativo alla svendita; evita aste al ribasso. |
| Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (CCII) | Discipline le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata; consentono l’esdebitazione dei debiti residui . | Permettono di evitare il pignoramento e vendere a valore congruo all’interno di un piano. |
| Legge di bilancio 2026 – rottamazione‑quinquies | Introduce una definizione agevolata con pagamento fino a 54 rate bimestrali e sospensione delle azioni esecutive dalla presentazione dell’istanza . | Strumento fiscale per bloccare i pignoramenti e regolarizzare i debiti. |
Tabella 2 – Cronologia procedurale e termini
| Fase | Termine / Scadenza | Riferimenti |
|---|---|---|
| Opposizione al precetto | Entro 20 giorni dalla notifica (art. 615 c.p.c.) | Contestazione del diritto di procedere alla esecuzione |
| Opposizione agli atti esecutivi | Entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.) | Vizi formali del pignoramento o della vendita |
| Istanza vendita diretta | Entro 10 giorni prima dell’udienza ex art. 569 (art. 568‑bis c.p.c.) | Consentirà di vendere a valore congruo |
| Domanda rottamazione‑quinquies | Entro 30 aprile 2026 (termine previsto dalla LdB) | Sospende i pignoramenti |
| Presentazione piano del consumatore | Tempistica variabile (settimane); misure protettive dal deposito | Blocca esecuzioni; avvia la procedura di esdebitazione |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è esattamente la vendita sottocosto?
Si definisce vendita sottocosto la cessione di un bene a un prezzo significativamente inferiore al suo valore di mercato. In ambito giuridico, un prezzo troppo basso può far presumere la volontà di sottrarre il bene ai creditori o di favorire l’acquirente. Questo comporta il rischio che l’atto sia revocato con l’azione revocatoria ordinaria.
2. Se vendo la casa a mio figlio per la metà del valore, possono revocare l’atto?
Sì. La giurisprudenza considera la vendita a parenti a prezzi irrisori come un atto sospetto. Perché l’atto sia efficace, è necessario dimostrare il pagamento effettivo del prezzo e la sua congruità. In caso contrario, il creditore potrà promuovere la revocatoria ex art. 2901 c.c. e recuperare l’immobile.
3. È sufficiente usare il ricavato della vendita per pagare altri debiti per evitare la revocatoria?
No. La Cassazione ha chiarito che la destinazione del prezzo alla estinzione di debiti scaduti non esclude l’eventus damni . Occorre dimostrare che, dopo l’atto, resta un patrimonio residuo idoneo a soddisfare i creditori. In mancanza, l’atto è revocabile.
4. Qual è la differenza tra dolo generico e dolo specifico nella revocatoria?
Il dolo generico consiste nella semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; è richiesto per gli atti posti in essere dopo il sorgere del credito. Il dolo specifico (o dolosa preordinazione) implica la volontà di compiere l’atto proprio per danneggiare i creditori; è richiesto per gli atti anteriori al sorgere del credito .
5. La vendita diretta ex art. 568‑bis è una vendita sottocosto?
No. La vendita diretta è una procedura prevista dalla legge in cui il debitore propone un acquirente a un prezzo non inferiore al valore di stima . L’obiettivo è evitare il deprezzamento tipico delle aste, quindi il prezzo deve essere congruo. Per questo motivo non rientra nel concetto di «vendita sottocosto».
6. Posso costituire un fondo patrimoniale per proteggere la casa?
La costituzione di un fondo patrimoniale non garantisce la protezione del bene se il debito è anteriore o se la costituzione avviene dopo il sorgere del credito. L’art. 2929‑bis c.c. consente al creditore di pignorare i beni conferiti a titolo gratuito entro un anno dalla trascrizione . Pertanto, costituire un fondo patrimoniale può essere inutile o addirittura dannoso se fatto in prossimità del debito.
7. La prima casa è sempre impignorabile?
No. L’art. 76 DPR 602/1973 tutela l’unico immobile adibito ad abitazione principale nei confronti dei debiti fiscali, ma non dei creditori privati. Inoltre, la tutela opera solo se il bene non è di lusso e se il valore non supera 120 000 € . In altri casi, la casa può essere pignorata.
8. Cosa succede se il creditore prova il dolo specifico?
Se il creditore dimostra che l’atto era dolosamente preordinato a pregiudicare le sue ragioni (ad esempio, con conversazioni, documenti, tempi sospetti), il giudice dichiarerà inefficace la vendita. L’immobile ritornerà nel patrimonio del debitore e potrà essere pignorato.
9. Cosa prevede la rottamazione‑quinquies per chi ha un pignoramento in corso?
La presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende le azioni esecutive: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può procedere a nuovi pignoramenti e deve sospendere quelli in corso . Pertanto, è consigliabile presentare l’istanza per bloccare la procedura e dilazionare il pagamento.
10. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione?
In genere sì: l’adesione alla rottamazione sospende la rateizzazione in corso e consente di pagare senza sanzioni. Tuttavia, se si decade dalla rottamazione per mancato pagamento di due rate, la vecchia rateazione non può essere riattivata .
11. Il piano del consumatore cancellerebbe tutti i miei debiti?
Il piano del consumatore consente di cancellare i debiti residui dopo aver versato quanto concordato, ma non cancella alcune categorie di debiti (sanzioni penali e tributarie, obblighi alimentari, risarcimenti per dolo o colpa grave) . Un avvocato può valutare l’ammissibilità e predisporre una proposta idonea.
12. Un mutuo solutorio è sempre revocabile?
Non sempre. Secondo la Cassazione, il mutuo solutorio non è nullo ma la garanzia ipotecaria può essere revocata se il mutuo è stato concesso per ripianare debiti insoluti . La revocabilità dipende dalle circostanze e dalla conoscenza da parte della banca della situazione.
13. Posso vendere l’immobile pignorato ad un terzo prima dell’asta?
Solo tramite la procedura di vendita diretta (art. 568‑bis c.p.c.) o previa autorizzazione del giudice. La vendita fuori procedura è inefficace. Si deve depositare l’istanza, allegare l’offerta e versare la cauzione.
14. Come si determina il valore congruo dell’immobile?
Il valore viene stabilito da un consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice nelle procedure esecutive. Per una vendita volontaria è consigliabile farsi redigere una perizia da un professionista indipendente. La congruità del prezzo è un elemento decisivo per evitare la revocatoria.
15. Cosa succede se l’acquirente è in buona fede?
Se l’acquirente non era consapevole del pregiudizio e ha pagato un prezzo congruo, l’azione revocatoria ordinaria non può essere accolta per atti a titolo oneroso. Tuttavia, la revocatoria fallimentare può colpire anche l’acquirente in buona fede se l’atto è stato posto in essere nell’anno precedente al fallimento.
16. È possibile evitare l’azione revocatoria trascorrendo cinque anni?
L’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Tuttavia, chi vende sottocosto per evitare un pignoramento non può dormire sonni tranquilli: il creditore potrebbe intraprendere il giudizio entro cinque anni. Inoltre, l’art. 2929‑bis permette il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto .
17. Gli atti di disposizione riguardano solo i beni immobili?
No. La revocatoria può colpire qualsiasi atto che abbia per oggetto beni o diritti, compresi i beni mobili registrati (automobili, barche), i crediti, le partecipazioni societarie o i diritti reali. Anche la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda può essere revocata se posta in essere in frode ai creditori.
18. Posso donare l’immobile a un figlio minorenne?
La donazione a un minore richiede l’autorizzazione del giudice tutelare. Tuttavia, se è finalizzata a sottrarre il bene ai creditori, è facilmente revocabile e può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
19. Che ruolo ha l’Avv. Monardo in queste procedure?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nelle procedure di opposizione, nella vendita diretta, nelle trattative con i creditori e nella predisposizione di piani del consumatore. Coordina un team multidisciplinare a livello nazionale, offre consulenze personalizzate e può assumere l’incarico di esperto negoziatore della crisi d’impresa .
20. Come posso contattare lo Studio Monardo?
Alla fine di questo articolo trovi i recapiti per una valutazione immediata e riservata. È consigliabile fornire la documentazione relativa alla propria situazione (atti notificati, visure catastali, contratti di mutuo) per permettere al professionista di analizzare tempestivamente le possibilità di difesa.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Vendita sottocosto con prezzo utilizzato per pagare debiti
Scenario: Mario, imprenditore, deve a una banca 80 000 €. Possiede una villetta valutata 200 000 €. Per paura del pignoramento decide di venderla alla sorella Anna per 90 000 €, destinando 60 000 € a saldare debiti scaduti e conservando 30 000 €. La vendita avviene dopo la notifica della cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate.
Analisi giuridica:
- Eventus damni: Il corrispettivo (90 000 €) è inferiore al valore di mercato (200 000 €); la vendita riduce il patrimonio di Mario e pregiudica la banca e gli altri creditori. Anche se 60 000 € sono stati utilizzati per pagare debiti, resta un residuo di 30 000 €; la Cassazione ha chiarito che questa circostanza non esclude l’eventus damni .
- Scientia damni/consilium fraudis: La vendita avviene dopo che Mario ha ricevuto la cartella; quindi egli è consapevole del pregiudizio. Anna, sorella, ha pagato un prezzo notevolmente inferiore e non può dirsi in buona fede.
- Esito: Il creditore potrà promuovere l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e far dichiarare inefficace la vendita. L’immobile tornerà nella massa, sarà pignorato e venduto all’asta. Anna potrebbe ricevere in restituzione il prezzo pagato, ma perderà la casa.
- Soluzione alternativa: Mario avrebbe potuto presentare un’istanza di vendita diretta ex art. 568‑bis, proponendo un acquirente a un prezzo vicino a 200 000 €, così da soddisfare il debito e salvare la differenza.
Simulazione 2 – Vendita diretta durante il pignoramento
Scenario: Lucia riceve un pignoramento sulla sua casa del valore di 150 000 € per un debito di 50 000 €. Vuole evitare che la casa sia svenduta all’asta. Trova un acquirente disposto a pagare 145 000 €. Presenta istanza di vendita diretta al giudice con cauzione di 14 500 €.
Procedura:
- La domanda è depositata entro dieci giorni prima dell’udienza ex art. 569; l’offerta irrevocabile e la cauzione vengono depositate in cancelleria .
- Il giudice notifica l’istanza ai creditori procedenti e a quelli intervenuti.
- All’udienza, i creditori valutano l’offerta; se non vi sono rilanci, il giudice autorizza la vendita.
- Il ricavato di 145 000 € estingue il debito di 50 000 € e Lucia riceve la differenza, liberandosi dal pignoramento.
Vantaggi: La vendita diretta garantisce un prezzo vicino al valore di mercato, evita aste e consente al debitore di ottenere un residuo rilevante. Non si configura come vendita sottocosto perché il prezzo non scende al di sotto del valore di stima.
Simulazione 3 – Piano del consumatore con conservazione della casa
Scenario: Giovanni, dipendente, ha debiti per 100 000 € (prestiti e tasse) e un mutuo sulla sua abitazione. Le rate del mutuo sono in regola. Non riesce più a pagare le altre obbligazioni. Presenta un piano del consumatore tramite l’OCC.
Contenuto del piano:
- Giovanni propone di pagare 40 000 € in cinque anni (quota mensile compatibile con il suo stipendio), ottenuti dalla vendita di un’auto e da contributi familiari.
- Chiede la moratoria di due anni per il credito ipotecario, mantenendo la casa come «bene necessario».
- Prevede che, terminato il piano, i debiti residui siano cancellati (esdebitazione).
- I creditori votano il piano; il giudice lo omologa.
Risultato: Giovanni conserva la casa, paga una quota ragionevole e ottiene l’esdebitazione. La vendita sottocosto non è necessaria. Il piano del consumatore dimostra che l’ordinamento offre strumenti efficaci per risolvere l’indebitamento .
Conclusione
La vendita sottocosto per evitare il pignoramento si rivela, alla luce della normativa e della giurisprudenza, una soluzione non consigliata e spesso controproducente. L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) consente al creditore di recuperare il bene se la vendita arreca pregiudizio e il debitore conosceva il danno o preordinava l’atto. La Corte di Cassazione ha ribadito che anche l’utilizzo del prezzo per pagare altri debiti non esclude l’eventus damni , mentre le Sezioni Unite 2025 hanno chiarito che per gli atti anteriori al credito occorre la dolosa preordinazione . Inoltre, strumenti come l’art. 2929‑bis c.c. permettono al creditore di pignorare direttamente beni conferiti a titolo gratuito .
Piuttosto che rischiare una lunga causa e la perdita dell’immobile, il debitore dispone di numerose alternative legali: la vendita diretta ex art. 568‑bis, le definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies) che sospendono le esecuzioni , le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore) che consentono l’esdebitazione , la negoziazione assistita e la composizione negoziata della crisi. Tali strumenti permettono di pagare il debito a condizioni sostenibili, proteggendo l’abitazione principale senza ricorrere a stratagemmi pericolosi.
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