Revoca di donazioni sospette: come evitarla e difendersi

Introduzione

La revoca di donazioni sospette è un tema di grande interesse per chi teme che un atto di liberalità possa essere messo in discussione nel tempo. Le donazioni rappresentano un modo utile per trasferire beni e ricchezze ai propri cari, ma talvolta diventano strumenti di frode ai danni dei creditori o possono ledere i diritti degli eredi legittimari. L’ordinamento italiano, infatti, consente la revocazione della donazione per ingratitudine del donatario o per la sopravvenienza di figli (artt. 800, 801, 803 e 805 c.c.), nonché l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria (o actio pauliana) da parte dei creditori quando l’atto di donazione comporta un pregiudizio alle loro ragioni (art. 2901 c.c.) . Nel 2025 il legislatore è intervenuto con il DDL Semplificazioni, approvato a novembre 2025, che ha modificato in modo significativo la disciplina della restituzione dei beni donati, proteggendo maggiormente gli acquirenti di beni donati e snellendo alcuni adempimenti . Al contempo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito profili decisivi dell’azione revocatoria, imponendo al creditore di dimostrare il dolo specifico quando l’atto di disposizione è anteriore alla nascita del credito , e restringendo la revocabilità delle donazioni stipulate in sede di separazione o divorzio .

Perché questo tema è importante

  • Rischi di invalidazione dell’atto: una donazione può essere revocata o resa inefficace anche dopo molti anni se sussistono determinati presupposti. Conoscere tali presupposti consente di prevenirne la ricorrenza.
  • Tutela del patrimonio familiare: le donazioni sono spesso utilizzate per anticipare il trasferimento di beni a figli o conviventi. Tuttavia, se non sono impostate correttamente, possono essere aggredite da legittimari o creditori e rendere vulnerabili i beneficiari.
  • Evoluzione normativa e giurisprudenziale: il quadro legale è in continua evoluzione. La riforma del 2025 sulla riduzione delle donazioni e la decisione delle Sezioni Unite n. 1898/2025 hanno inciso profondamente sui requisiti soggettivi e sui termini dell’azione revocatoria .

Le principali soluzioni legali

In questo articolo approfondiremo le strategie per evitare la revoca e le difese giuridiche per chi riceve una donazione o per il debitore che teme azioni dei creditori. Tra le principali soluzioni:

  • Analisi preventiva dell’atto di donazione per verificare la correttezza formale (atto pubblico con due testimoni) e l’assenza di cause di nullità o annullabilità.
  • Protezione dei terzi acquirenti: le modifiche introdotte dal DDL Semplificazioni hanno ridotto da dieci a tre anni il termine per la trascrizione dell’azione di riduzione e reso inopponibili le domande di restituzione oltre tale termine .
  • Ricorso a strumenti di ristrutturazione: piani del consumatore, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione possono impedire o limitare le azioni revocatorie se adottati tempestivamente.
  • Utilizzo di strumenti agevolativi previsti dalla normativa fiscale (rottamazione dei debiti, definizioni agevolate) per ridurre il carico debitorio e limitare il rischio di revoca.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in materia di sovraindebitamento, donazioni e crisi d’impresa. Le principali caratteristiche del team:

  1. Cassazionista: l’avv. Monardo può assistere i clienti innanzi alla Corte di Cassazione, garantendo una difesa qualificata anche in sede di legittimità.
  2. Esperto in diritto bancario e tributario: coordina professionisti che operano su tutto il territorio nazionale per la tutela dei contribuenti e dei debitori nei confronti delle banche e dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): ciò gli consente di proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione per liberare le famiglie dai debiti.
  4. Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua esperienza consente di negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con i creditori piani di rientro e soluzioni stragiudiziali per evitare la revocatoria.

Come l’avv. Monardo può aiutarti

L’avv. Monardo e il suo staff sono in grado di offrire assistenza completa e personalizzata, tra cui:

  • Analisi dell’atto di donazione: valutazione della validità formale e della suscettibilità a revoca o a revocatoria.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di ricorsi innanzi ai tribunali ordinari e alla Corte di cassazione per contestare l’azione revocatoria o difendersi da revoca per ingratitudine.
  • Sospensione e trattative: presentazione di istanze di sospensione dell’esecuzione e negoziazione con i creditori o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per soluzioni stragiudiziali.
  • Piani di rientro: elaborazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti, sfruttando la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento.
  • Consulenza fiscale e tributaria: assistenza nella liquidazione dell’imposta di donazione e nella gestione degli adempimenti fiscali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le principali norme del Codice Civile

  1. Revocazione della donazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli
  2. Art. 800 c.c. – stabilisce che la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. La revoca costituisce un’eccezione alla regola dell’irrevocabilità del contratto di donazione .
  3. Art. 801 c.c. – disciplina la revocazione per ingratitudine. Il donante può chiedere la revoca quando il donatario:
    • commette omicidio volontario o tentato omicidio nei confronti del donante;
    • commette calunnia o ingiuria grave verso il donante;
    • arreca grave pregiudizio al patrimonio del donante;
    • rifiuta indebitamente di versare gli alimenti dovuti al donante. La norma precisa che l’ingiuria deve essere grave e valutata considerando status sociale, rapporti tra le parti e circostanze di tempo e luogo【402180353964977†L119-L230】. Queste cause sono tassative e non possono essere estese per analogia.
  4. Art. 803 c.c. – disciplina la revocazione per sopravvenienza di figli. Il donante che all’atto della donazione non aveva figli né discendenti può revocare la liberalità se successivamente nasce o viene riconosciuto un figlio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2000, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non contemplava i figli naturali, estendendo quindi la tutela . La revoca opera anche se il figlio era concepito al momento della donazione .
  5. Art. 805 c.c. – prevede che le donazioni rimuneratorie (fatte in considerazione di servizi resi o meriti del donatario) e quelle stipulate in relazione a un determinato matrimonio sono irrevocabili sia per ingratitudine sia per sopravvenienza di figli .
  6. Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

L’azione revocatoria ordinaria consente al creditore di rendere inefficaci gli atti di disposizione del debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale. L’art. 2901 stabilisce che il creditore può agire se il debitore, consapevole del danno arrecato, compie un atto di disposizione e, se l’atto è anteriore al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione . Per gli atti a titolo oneroso è richiesto che anche il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio . Non sono revocabili le prestazioni di debiti scaduti, le vendite per il pagamento di un debito e gli atti a titolo oneroso compiuti dai fideiussori in favore dei debitori principali.

L’azione revocatoria è relativa, nel senso che la dichiarazione di inefficacia consente al creditore di agire esecutivamente sui beni alienati come se fossero ancora nel patrimonio del debitore . L’art. 2902 c.c. prevede che, ottenuta la declaratoria di inefficacia, il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato . Il terzo contraente partecipa alla distribuzione del ricavato solo dopo che il creditore è stato soddisfatto.

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). La prescrizione decorre dal giorno della donazione o del trasferimento, non dal momento in cui il creditore ne viene a conoscenza.

  1. Riduzione delle donazioni lesive della legittima

Oltre alla revoca per ingratitudine e all’azione revocatoria, l’ordinamento tutela gli eredi legittimari con l’azione di riduzione. Se la donazione eccede la quota disponibile e lede la quota di legittima, gli eredi legittimari possono chiedere la riduzione. L’art. 555 c.c. dispone che le donazioni eccedenti la quota disponibile sono ridotte solo dopo aver ridotto le disposizioni testamentarie . L’azione di riduzione può essere esercitata solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa, e non può essere rinunciata prima della morte del donante . L’art. 563 c.c., prima della riforma del 2025, prevedeva che il legittimario potesse agire anche contro gli aventi causa del donatario entro vent’anni dalla donazione; dopo la riforma, la riduzione non pregiudica i terzi acquirenti, ma il donatario resta obbligato a compensare in denaro i legittimari .

  1. Nuove regole sulla restituzione dei beni donati (DDL Semplificazioni 2025)

Con l’art. 44 del DDL Semplificazioni, approvato a fine novembre 2025, sono state modificate diverse norme del Codice Civile per tutelare la circolazione dei beni provenienti da donazione. Le principali novità:

  • Art. 561 c.c. modificato: prevede che gli immobili restituiti a seguito della riduzione sono liberi da oneri e ipoteche gravanti sul legatario o donatario, salvo le ipoteche trascritte prima della domanda di riduzione . Tuttavia, i gravami posti dal donatario sui beni mobili e immobili restano efficaci e il donatario deve compensare in denaro i legittimari per il minor valore degli stessi .
  • Art. 563 c.c. modificato: dispone che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati; il donatario è comunque tenuto a compensare i legittimari . Se il donatario è insolvente, l’avente causa a titolo gratuito deve compensare i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito .
  • Art. 2652 c.c. modificato: riduce da dieci a tre anni il termine entro cui la trascrizione della domanda di riduzione produce effetto nei confronti dei terzi . Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza di riduzione non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti a titolo oneroso dall’erede o dal donatario .
  • Art. 562 c.c. modificato: disciplina l’insolvenza del donatario, stabilendo che, se la cosa donata è perita o non può essere recuperata e il donatario è insolvente, il valore della donazione si detrae dalla massa ereditaria, senza pregiudicare i diritti di credito del legittimario .

Queste modifiche fanno venir meno l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dopo tre anni dall’apertura della successione, favorendo la certezza dei traffici immobiliari.

Giurisprudenza di riferimento (2018‑2025)

  1. Cassazione civ., Sez. II, ord. 16 dicembre 2024 n. 32682

La Corte ha affermato che la donazione al convivente può essere revocata per ingratitudine quando la nuova relazione del donatario è ostentata in modo irrispettoso e denigratorio. Nel caso di specie, la donataria aveva intrapreso subito dopo la donazione una relazione extraconiugale, resa pubblica con interviste e fotografie; la Suprema Corte ha ritenuto che tali condotte costituissero ingiuria grave poiché manifestavano disistima e mancanza di riconoscenza . La Corte ha precisato che non basta la mera infedeltà: occorre una condotta che arrechi grave offesa all’onore del donante.

  1. Cassazione civ., Sez. Unite, sent. 27 gennaio 2025 n. 1898

Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto sul requisito soggettivo dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Nei casi in cui l’atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, non basta la semplice consapevolezza del pregiudizio (dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato dolosamente preordinato per danneggiare i futuri creditori . Per gli atti a titolo oneroso occorre inoltre che il terzo acquirente fosse a conoscenza dell’intento fraudolento . La decisione stabilisce quindi che l’azione revocatoria è uno strumento residuale da utilizzare solo quando il debitore preordina l’atto per frodare i futuri creditori.

  1. Cassazione civ., Sez. III, ord. 11 aprile 2025 n. 30788 (depositata il 24 novembre 2025)

La Cassazione ha ribadito che il creditore che agisce in revocatoria deve provare l’eventus damni, ossia il pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Se il creditore dispone di una garanzia ipotecaria capiente, deve dimostrare che l’escussione di tale garanzia risulterebbe comunque infruttuosa; in mancanza di prova, l’azione revocatoria non può essere accolta . Nel caso in esame, la banca creditrice aveva un’ipoteca su beni del valore quadruplo rispetto al credito e non aveva dimostrato che il recupero sarebbe stato impossibile; la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva revocato l’atto di donazione stipulato in sede di separazione.

  1. Cassazione civ., ord. 20 maggio 2025 n. 13405

In tema di crisi d’impresa, la Corte ha affermato che le esenzioni dall’azione revocatoria previste per i concordati preventivi e i piani di risanamento (art. 67, comma 3, legge fallimentare) si applicano anche all’azione revocatoria ordinaria. Pertanto, le garanzie rilasciate nell’ambito di piani attestati di risanamento non possono essere revocate . La pronuncia mira a favorire le ristrutturazioni aziendali e si coordina con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 166 CCII) .

  1. Altro orientamento della giurisprudenza

Oltre alle pronunce citate, la giurisprudenza ha continuato a ribadire l’importanza della prova del pregiudizio (eventus damni) e della scienza del danno (scientia damni) in capo al debitore e al terzo acquirente. I tribunali di merito nel 2025 hanno ritenuto che anche la variazione qualitativa del patrimonio, non solo quella quantitativa, possa costituire pregiudizio. Ciò conferma l’interpretazione ampia dell’art. 2901 c.c., ma entro i limiti imposti dalla Cassazione.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione dell’atto e verifica formale

Quando il donante o il creditore riceve la notifica di un atto di revocazione (per ingratitudine, sopravvenienza di figli o riduzione) o di un atto introduttivo di azione revocatoria, occorre innanzitutto verificare la regolarità della notifica e la legittimazione dell’attore. Gli elementi chiave da controllare:

  1. Identità delle parti: il donante deve essere il soggetto che ha effettuato la donazione; il creditore deve dimostrare l’esistenza di un credito certo, anche se non liquido o esigibile.
  2. Tipo di atto impugnato: l’azione revocatoria può riguardare una donazione, una vendita o un atto a titolo gratuito; la revocazione ex art. 801 o 803 riguarda solo donazioni.
  3. Termini di prescrizione: la revocazione per ingratitudine deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che giustifica la revoca (art. 802 c.c., non esplicitamente citato ma derivante dalla sistematica); la revoca per sopravvenienza di figli deve essere esercitata entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento del figlio; l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto .
  4. Forma dell’atto di donazione: verificare che la donazione sia stata stipulata con atto pubblico e alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). La mancanza di tali requisiti comporta la nullità della donazione e l’impossibilità di revocarla, poiché un atto nullo non può essere revocato.
  5. Trascrizione: controllare se l’atto di donazione è stato trascritto nei registri immobiliari. La trascrizione è necessaria per l’opponibilità ai terzi e influisce sul termine di prescrizione dell’azione revocatoria.

2. Valutazione dei presupposti della revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli

Per la revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.) occorre verificare la sussistenza di uno dei comportamenti previsti dalla norma: omicidio volontario o tentato, calunnia, ingiuria grave, gravi offese al patrimonio o mancata prestazione degli alimenti. La giurisprudenza richiede che l’ingiuria sia grave e pubblica, manifestando un permanente sentimento di disistima e irriconoscenza . L’azione deve essere proposta davanti al tribunale del luogo in cui il donatario ha la residenza.

Per la revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), il donante deve dimostrare che al momento della donazione non aveva né conosceva l’esistenza del figlio. È possibile revocare anche se il figlio era concepito al momento della donazione .

3. Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Se la donazione è sospettata di aver pregiudicato i creditori, questi possono proporre l’azione revocatoria ordinaria, che segue un iter distinto:

  1. Proposizione della domanda: l’azione è introdotta con citazione davanti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza. Il creditore deve esporre i fatti che dimostrano l’esistenza del credito, l’atto di disposizione e il pregiudizio arrecato.
  2. Presupposti:
  3. Actio nata: il creditore deve essere titolare di un diritto di credito sorto prima dell’atto o, se l’atto è anteriore, deve essere dimostrata la dolosa preordinazione .
  4. Eventus damni: occorre provare che l’atto ha diminuito o reso più difficile il soddisfacimento del credito. Anche la modifica qualitativa del patrimonio (es. trasformare un bene immobile facilmente pignorabile in un bene non aggressibile) integra il pregiudizio.
  5. Scientia damni: è richiesta la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio; se l’atto è anteriore al credito, occorre il dolo specifico ; se l’atto è a titolo oneroso, il terzo acquirente deve essere consapevole del pregiudizio.
  6. Domanda di inefficacia: l’azione mira a far dichiarare l’atto inefficace nei confronti del creditore, senza annullarlo. La sentenza consente al creditore di agire sui beni oggetto dell’atto come se fossero ancora nel patrimonio del debitore .
  7. Iscrizione a ruolo e notifica: la domanda deve essere iscritta a ruolo e notificata sia al debitore sia al terzo acquirente (donatario). La notifica deve essere effettuata nel rispetto del Codice di procedura civile.
  8. Trascrizione della domanda: l’art. 2652 c.c. impone di trascrivere la domanda di revocazione per renderla opponibile ai terzi. Con la riforma del 2025 la trascrizione deve essere effettuata entro tre anni per avere effetto sui terzi .
  9. Istruttoria e prova: il creditore dovrà allegare documenti e prove (es. contratti, registri immobiliari, conti correnti) che dimostrino l’esistenza del credito e l’eventus damni. Il giudice può ammettere testi e consulenze contabili.
  10. Sentenza: se il giudice accoglie la domanda, dichiara l’atto inefficace nei confronti del creditore. Quest’ultimo potrà procedere a pignoramento o espropriazione del bene donato nei limiti necessari per soddisfare il proprio credito.

4. Termini e scadenze

OperazioneTermineRiferimento normativo
Proposizione della revocazione per ingratitudine1 anno dalla conoscenza del fatto (termine di decadenza implicito)art. 801 c.c. (interpretazione sistematica)
Proposizione della revocazione per sopravvenienza di figli1 anno dalla nascita o riconoscimento del figlioart. 803 c.c.
Prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria5 anni dalla data dell’attoart. 2903 c.c.
Trascrizione domanda di riduzione (riforma 2025)Entro 3 anni dall’apertura della successioneart. 2652 c.c.
Obbligo di restituzione beni ai legittimari (pre‑riforma)Entro 20 anni dalla donazione (ora abrogato per i terzi)art. 563 c.c. (ante riforma)

5. Diritti del contribuente e del debitore

Chi subisce un’azione revocatoria o una revocazione di donazione ha diversi diritti:

  • Diritto di difesa e contraddittorio: il donatario può contestare la sussistenza dei presupposti di legge (assenza di pregiudizio, buona fede del terzo acquirente, inesistenza del credito o carenza di dolo specifico). Può depositare memorie difensive, eccezioni e prove.
  • Diritto di proporre mezzi istruttori: testimonianze, perizie e documenti possono essere prodotti per dimostrare l’insussistenza dell’ingratitudine o la non preordinazione dell’atto.
  • Diritto di contestare il valore del bene e la proporzione tra garanzia e credito: come chiarito dalla Cassazione nel 2025, il debitore può far valere l’esistenza di una garanzia ipotecaria capiente per escludere l’eventus damni .
  • Facoltà di proporre rimedi alternativi: il donatario o il debitore possono presentare proposte di accordo transattivo o aderire a procedure di composizione della crisi (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) che, se approvate, impediscono ai creditori di agire in revocatoria per gli atti conformi alla procedura .

Difese e strategie legali

Affrontare un’azione di revocazione o revocatoria richiede una strategia accurata, basata sull’analisi dei presupposti e sulla predisposizione di prove solide. Di seguito si propongono le principali difese, distinguendo tra revocazione per ingratitudine/sopravvenienza e azione revocatoria ordinaria.

Difese contro la revocazione per ingratitudine

  1. Contestazione della gravità dell’offesa: il donatario può sostenere che l’ingiuria non è grave o non è stata pubblica. La giurisprudenza richiede che l’offesa manifesti una duratura disistima e un palese disprezzo per il donante . Un atto isolato o privato difficilmente costituisce ingiuria grave.
  2. Assenza di intenzione offensiva: si può dimostrare che il comportamento contestato non era teso a ledere l’onore del donante ma era determinato da circostanze estranee (es. rottura consensuale della relazione). La Corte di Cassazione del 2018 ha chiarito che l’infedeltà coniugale non è di per sé causa di revoca se non accompagnata da modalità irrispettose .
  3. Nullità o annullabilità della donazione: se l’atto donativo è nullo (manca la forma dell’atto pubblico o i testimoni) o annullabile (ad esempio per incapacità del donante), la revocazione non è praticabile perché un atto nullo non produce effetti.
  4. Termine decadenziale: è possibile eccepire la decadenza se la domanda di revocazione è proposta oltre un anno dalla conoscenza del fatto che integra l’ingratitudine. Anche se la norma non lo esplicita, si applica analogicamente l’art. 803 c.c., che prevede un anno per la revocazione per figli sopravvenuti.

Difese contro la revocazione per sopravvenienza di figli

  1. Prova della conoscenza della filiazione: il donatario può dimostrare che al momento della donazione il donante era consapevole dell’esistenza del figlio o discendente, escludendo così la sopravvenienza.
  2. Decorrenza del termine: l’azione deve essere proposta entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento; se il termine è decorso, la domanda è improcedibile.
  3. Donazioni irrevocabili: se la donazione è rimuneratoria o è fatta in vista di un matrimonio, non è revocabile .

Difese contro l’azione revocatoria ordinaria

  1. Dimostrazione dell’assenza dell’eventus damni: il debitore può provare che l’atto di disposizione non ha arrecato pregiudizio perché mantiene un patrimonio sufficiente o dispone di garanzie capienti (ipoteche, pegni). La Cassazione ha affermato che se la garanzia ipotecaria è di valore significativamente superiore al credito, manca l’eventus damni .
  2. Inesistenza del credito: contestare l’effettiva esistenza o entità del credito (es. impugnando il titolo esecutivo, opponendo eccezioni di prescrizione o decadenza). Se il credito è solo eventuale o incerto, l’azione revocatoria può essere respinta.
  3. Mancanza di scientia damni: per gli atti posteriori al credito è sufficiente la conoscenza del pregiudizio; il debitore può dimostrare di ignorare il danno, ad esempio perché l’atto è stato imposto da terzi (es. accordi giudiziali). Per gli atti anteriori, occorre contestare la dolosa preordinazione; si può sostenere che la donazione era motivata da ragioni familiari o fiscali e non era preordinata a frodare i creditori .
  4. Buona fede del terzo acquirente: nei trasferimenti a titolo oneroso, il creditore deve provare che il terzo acquirente era consapevole del pregiudizio. Se il terzo dimostra la propria buona fede, l’azione revocatoria può essere respinta.
  5. Eccezione di compensazione: il debitore può opporre l’esistenza di un credito verso il creditore, compensando così l’importo dovuto e riducendo la necessità di agire in revocatoria.
  6. Risoluzione alternativa della crisi: proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che, una volta omologato, rende inefficaci le azioni esecutive e revocatorie relative agli atti compresi nella procedura .

Strategie per prevenire la revoca

  1. Stipulare donazioni rimuneratorie: queste donazioni, effettuate per gratitudine o compenso per un servizio, non possono essere revocate .
  2. Prevedere clausole di reversibilità: il donante può inserire una clausola che prevede il ritorno del bene al donante in caso di determinate condizioni, evitando l’intervento di terzi.
  3. Trascrizione tempestiva: trascrivere l’atto di donazione nei registri immobiliari entro poco tempo dall’atto per far decorrere il termine di prescrizione dell’azione revocatoria e rendere opponibile l’atto ai terzi.
  4. Valutazione patrimoniale: il donante deve mantenere un patrimonio capiente per soddisfare eventuali crediti; se la donazione coinvolge beni rilevanti, può costituire ipoteche o fideiussioni per garantire i creditori.
  5. Assistenza professionale: affidarsi a un avvocato esperto permette di strutturare l’atto in modo da ridurre i profili di rischio e predisporre la documentazione necessaria in caso di contestazioni.

Strumenti alternativi e soluzioni agevolate

1. Rottamazione e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali e dei ruoli, che possono essere sfruttate dal debitore per regolarizzare la propria posizione e ridurre l’ammontare dei debiti fiscali. Ad esempio, la rottamazione quater ha consentito l’estinzione di carichi affidati all’Agente della Riscossione con sconto su sanzioni e interessi. Utilizzare queste misure può ridurre o estinguere i debiti e rendere inutile l’azione revocatoria.

2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

La legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) permette al debitore non fallibile di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione di tali piani. Una volta omologati dal tribunale, essi impediscono ai creditori di proporre azioni individuali e revocatorie relative ai beni inclusi nel piano. La normativa sull’insolvenza (art. 166 CCII) esclude la revocatoria per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie posti in essere nell’ambito di accordi di ristrutturazione omologati .

3. Esdebitazione e esenzione dei beni minimi vitali

Alla conclusione della procedura di sovraindebitamento è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dei debiti residui non soddisfatti. Anche in questo caso non possono essere proposte azioni revocatorie sui beni esenti da pignoramento (es. stipendio, strumenti di lavoro) e l’eventuale revoca di donazioni compiute anni prima incontra limiti di tempo e di prova.

4. Accordi transattivi con i creditori

Spesso è possibile evitare la revocatoria stipulando accordi transattivi con i creditori. Il debitore può offrire un pagamento parziale immediato o un piano rateale, ottenendo la rinuncia all’azione. La negoziazione assistita da un avvocato aumenta le probabilità di successo e consente di formalizzare l’accordo in modo da non incorrere in future contestazioni.

5. Piani attestati di risanamento e concordati preventivi (imprese)

Per le imprese in difficoltà, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) prevede diversi strumenti come i piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) e i concordati preventivi (artt. 84 ss. CCII). Le garanzie rilasciate nell’ambito di tali piani sono esenti da revocatoria . Inoltre, il nuovo art. 166 CCII individua le operazioni soggette a revocatoria (es. pagamenti eccedenti del 25 % del dovuto, garanzie con prestazioni sproporzionate) e esclude la revocabilità per atti ordinari di gestione e per quelli compiuti in esecuzione di accordi di ristrutturazione .

6. Mutui e finanziamenti con garanzie adeguate

In presenza di debiti con banche o finanziarie, è opportuno valutare la concessione di garanzie reali adeguate (ipoteche su altri beni, pegni) per dimostrare che il creditore dispone di un’adeguata copertura. La Cassazione ha affermato che se il creditore dispone di garanzie capienti, non può agire in revocatoria . Predisporre adeguate garanzie può quindi prevenire l’azione.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Stipulare donazioni senza valutare la propria situazione debitoria: chi dona un bene rilevante mentre ha debiti rischia di subire l’azione revocatoria. Prima di donare, verificare le proprie passività e pianificare eventuali garanzie.
  2. Non trascrivere la donazione: la mancata trascrizione non preclude l’efficacia tra le parti, ma rende più semplice l’azione revocatoria dei creditori e può esporre gli acquirenti a rischi.
  3. Ignorare i termini di prescrizione: proporre la revocazione oltre il termine comporta l’inammissibilità; allo stesso modo, non opporre la prescrizione può far accogliere domande tardive.
  4. Sottovalutare l’eventus damni: molti creditori agiscono in revocatoria senza dimostrare il pregiudizio effettivo; ciò comporta la reiezione della domanda e la condanna alle spese. È necessario raccogliere prove sul danno subito (es. impossibilità di pignorare altri beni, insufficienza della garanzia).
  5. Mancata difesa tempestiva: ricevere un atto di revocazione e non costituirsi in giudizio può comportare la declaratoria di inefficacia in contumacia. È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato.
  6. Affidarsi a modelli precompilati: la difesa in materia di donazioni e revocatorie richiede competenze trasversali (civile, tributario, bancario). Modelli generici possono non considerare peculiarità del caso.
  7. Dimenticare la fiscalità: la revoca della donazione può avere conseguenze fiscali (imposte di donazione, registro, successione). Ignorare tali aspetti può comportare sanzioni.

Consigli pratici

  1. Consultare un professionista prima di procedere a una donazione, per valutare l’impatto sui creditori e sugli eredi e per verificare la correttezza formale dell’atto.
  2. Conservare la documentazione (atti notarili, ricevute di pagamento, corrispondenza), utile a dimostrare la buona fede del donatario o l’assenza di dolo nel caso di azione revocatoria.
  3. Monitorare le proprie posizioni debitorie e adottare misure di tutela (piani di rientro, accordi stragiudiziali) per ridurre il rischio che i creditori agiscano in revocatoria.
  4. Stipulare assicurazioni sulla vita o polizze a favore degli eredi può rappresentare un’alternativa alla donazione e non essere soggetto a revocatoria, salvo casi di frode.
  5. Utilizzare istituti fiduciari (trust o vincoli di destinazione) con attenzione: tali strumenti possono proteggere il patrimonio ma devono essere realizzati nel rispetto delle norme sull’eventus damni e possono essere comunque revocati se costituiti in frode ai creditori.

Tabelle riepilogative

Sintesi delle principali norme sulla revoca delle donazioni

NormaOggettoContenuto principaleSpunti pratici
Art. 800 c.c.Cause di revocazioneLa donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli .Verificare se la donazione rientra tra le ipotesi revocabili.
Art. 801 c.c.Revocazione per ingratitudineElenca le condotte del donatario (omicidio, calunnia, ingiuria grave, ingiustificato rifiuto di alimenti) che consentono la revoca【402180353964977†L119-L230】.L’ingiuria deve essere grave e manifestata all’esterno; la prova spetta al donante.
Art. 803 c.c.Revocazione per sopravvenienza di figliConsente al donante di revocare la donazione se dopo l’atto nasce o viene riconosciuto un figlio; si applica anche ai figli concepiti .L’azione deve essere proposta entro un anno dalla nascita/riconoscimento; la donazione rimuneratoria non è revocabile .
Art. 805 c.c.Donazioni irrevocabiliLe donazioni rimuneratorie e quelle fatte in relazione a un matrimonio sono irrevocabili per ingratitudine o sopravvenienza di figli .Soluzione per evitare la revoca in caso di donazioni a coniugi o figli.
Art. 2901 c.c.Azione revocatoria ordinariaConsente al creditore di rendere inefficace l’atto dispositivo del debitore che arreca pregiudizio, se il debitore era consapevole del danno; per gli atti anteriori è richiesta la dolosa preordinazione .Il creditore deve provare l’eventus damni e la scientia damni; per gli atti onerosi il terzo acquirente deve essere consapevole .
Art. 2902 c.c.Effetti della revocaIl creditore, ottenuta la declaratoria di inefficacia, può promuovere azioni esecutive sui beni donati e il terzo concorre solo dopo essere soddisfatto .L’atto è inefficace solo verso il creditore attore; altri creditori devono agire autonomamente.
Art. 2903 c.c.Prescrizione dell’azioneL’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto .Il termine è di decadenza; occorre agire tempestivamente.
Art. 555 c.c.Riduzione delle donazioniLe donazioni eccedenti la quota disponibile sono ridotte dopo le disposizioni testamentarie .La riduzione è esperibile solo dai legittimari; non può essere rinunciata in vita del donante .
Art. 561 c.c. (riforma 2025)Restituzione degli immobiliGli immobili restituiti a seguito della riduzione sono liberi da pesi gravati dal donatario; i gravami posti dal donatario restano efficaci e quest’ultimo deve compensare i legittimari .Protegge i terzi che hanno iscritto ipoteche sui beni donati e garantisce la certezza degli scambi.
Art. 563 c.c. (riforma 2025)Effetti della riduzioneLa riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti; il donatario deve compensare i legittimari, e se insolvente, l’avente causa gratuito risponde nei limiti del vantaggio .Elimina l’azione di restituzione contro i terzi dopo tre anni dall’apertura della successione.
Art. 2652 c.c. (riforma 2025)Trascrizione delle domandeLa domanda di riduzione o revoca deve essere trascritta; se trascritta dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza non pregiudica i terzi .Incentiva la tempestività dell’azione; tutela gli acquirenti successivi.

Principali sentenze (2018‑2025)

SentenzaPrincipio affermatoRilevanza
Cass. civ. Sez. II, ord. 16 dicembre 2024 n. 32682Per la revoca della donazione per ingratitudine occorre che l’offesa sia grave e pubblica; l’infedeltà è rilevante solo se accompagnata da ostentazione irrispettosa .Guida l’interpretazione delle ingiurie gravi in ambito familiare e convivenziale.
Cass. civ. Sez. Unite, sent. 27 gennaio 2025 n. 1898Se l’atto impugnato è anteriore al credito occorre il dolo specifico; non basta la mera previsione del danno. Per gli atti onerosi il terzo deve conoscere l’intento fraudolento .Fissa il criterio dell’animus nocendi per l’azione revocatoria e limita le azioni pretestuose.
Cass. civ. Sez. III, ord. 11 aprile 2025 n. 30788Il creditore deve provare l’eventus damni; se dispone di un’ipoteca capiente deve dimostrare che l’escussione sarebbe infruttuosa .Rafforza l’onere probatorio del creditore e tutela le donazioni effettuate in accordi di separazione e divorzio.
Cass. civ., ord. 20 maggio 2025 n. 13405Le esenzioni previste per i piani di risanamento e i concordati preventivi si applicano anche all’azione revocatoria ordinaria .Favorisce i processi di ristrutturazione aziendale e impedisce la revoca delle garanzie concesse in tali procedimenti.

Domande e risposte (FAQ)

  1. È sempre possibile revocare una donazione?
    No. Le donazioni sono in linea di principio irrevocabili. Possono essere revocate solo per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.) oppure possono essere rese inefficaci tramite l’azione revocatoria ordinaria se pregiudicano i creditori (art. 2901 c.c.). Alcune donazioni sono definitivamente irrevocabili, come quelle rimuneratorie e quelle fatte in occasione di un matrimonio .
  2. Quali comportamenti costituiscono ingratitudine?
    Secondo l’art. 801 c.c., l’ingratitudine si configura quando il donatario commette omicidio volontario o tentato, calunnia, ingiuria grave, grave pregiudizio al patrimonio del donante o rifiuto degli alimenti【402180353964977†L119-L230】. La giurisprudenza richiede che l’ingiuria sia grave, pubblica e manifesti disistima duratura .
  3. Quanto tempo ho per revocare una donazione per ingratitudine?
    La legge non indica espressamente il termine, ma la dottrina e la giurisprudenza applicano per analogia il termine annuale previsto per la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), decorso dalla conoscenza dell’atto che integra l’ingratitudine. Decorso il termine, la revocazione è preclusa.
  4. Posso revocare una donazione perché ho avuto un figlio dopo?
    Sì. L’art. 803 c.c. consente di revocare la donazione se il donante, che non aveva figli all’atto, ne ha uno dopo (anche concepito al momento dell’atto) . La revocazione deve essere proposta entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento del figlio.
  5. Cosa accade ai beni dopo la revocazione?
    In caso di revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, la proprietà del bene torna al donante. Se il bene è stato alienato a terzi, il donante può agire nei confronti dell’avente causa entro vent’anni (ridotti a tre anni con la riforma 2025) . Nel frattempo, i pesi e le ipoteche gravanti rimangono in capo al donatario e il donante può pretendere una compensazione.
  6. Un creditore può annullare una donazione fatta da me a mio figlio?
    Il creditore non annulla la donazione ma può chiedere che sia dichiarata inefficace nei suoi confronti tramite l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Se il creditore dimostra che la donazione ha arrecato pregiudizio e che il debitore era consapevole del danno, il giudice può permettergli di pignorare il bene donato .
  7. Quanto tempo ha il creditore per agire in revocatoria?
    Cinque anni dalla data dell’atto . Oltre tale termine l’azione si prescrive. Tuttavia, per ottenere l’opponibilità ai terzi, la domanda deve essere trascritta entro tre anni dall’apertura della successione (se si tratta di riduzione) .
  8. È necessario un titolo esecutivo per proporre l’azione revocatoria?
    No. È sufficiente un credito certo, anche se non ancora esigibile o definito. La Cassazione ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può agire in revocatoria anche durante la fase di accertamento se esiste un credito tributario certo .
  9. Cosa si intende per dolo specifico nell’azione revocatoria?
    Il dolo specifico si riferisce alla preordinazione dolosa dell’atto alla frode dei creditori. Le Sezioni Unite 2025 hanno chiarito che quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, è necessario provare che il debitore abbia voluto sottrarre i propri beni in vista della futura obbligazione, non bastando la mera consapevolezza del potenziale danno .
  10. Se dono un immobile a mio figlio e poi contraggo debiti, posso evitare l’azione revocatoria?
    Dipende. Se la donazione è effettuata quando non esistono debiti, l’azione revocatoria può essere proposta solo dimostrando la dolosa preordinazione; prova difficile dopo la sentenza 1898/2025. Inoltre, se si garantisce il creditore con ipoteche sufficienti o si mantiene un patrimonio capiente, si riduce il rischio di revocatoria .
  11. Le donazioni indirette (ad esempio tramite pagamenti) sono revocabili?
    Le donazioni indirette possono essere oggetto di revoca o revocatoria se risultano da atti di liberalità onerosi o da simulazioni. Se l’atto è un pagamento di un debito (es. corrispettivo di un prezzo) non è revocabile. Occorre valutare caso per caso.
  12. Come si difende il terzo acquirente di un bene donato?
    Il terzo acquirente, per opporsi alla revocatoria, deve dimostrare la propria buona fede (ignoranza del pregiudizio). Può anche sostenere che l’acquisto è avvenuto a titolo oneroso e in assenza di scientia damni. In caso di riduzione, dopo tre anni dalla successione, l’acquisto non è più opponibile .
  13. La revoca della donazione comporta il pagamento di imposte?
    La revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli comporta la restituzione del bene al donante e può essere soggetta a imposta di registro e ipotecaria. È consigliabile valutare l’impatto fiscale con un commercialista.
  14. È possibile evitare la revoca stipulando una donazione con usufrutto a favore del donante?
    La costituzione dell’usufrutto a favore del donante può limitare l’interesse dei creditori, poiché il bene rimane in parte nel patrimonio del donante. Tuttavia, se il donante si spoglia comunque della nuda proprietà senza considerare i creditori, l’atto può essere revocato.
  15. Il trust può essere utilizzato per evitare la revoca?
    Il trust può offrire una protezione patrimoniale, ma se è costituito in frode ai creditori, può essere oggetto di azione revocatoria. È necessario costituirlo con tempismo e motivazioni non fraudolente.
  16. Cosa cambia con la riforma del 2025 sulla riduzione delle donazioni?
    La riforma ha eliminato la restituzione contro i terzi acquirenti dopo tre anni dall’apertura della successione e ha previsto che il donatario debba compensare in denaro i legittimari . Ha inoltre ridotto il termine per la trascrizione delle domande e reso i beni donati più facilmente commerciabili.
  17. Come posso proteggere l’acquisto di un immobile donato?
    È consigliabile:
  18. controllare la data della donazione e verificare se sono decorsi vent’anni (o tre anni dopo la riforma);
  19. chiedere al donatario una polizza assicurativa contro la revoca o la riduzione;
  20. trascrivere il proprio acquisto e verificare se vi sono trascrizioni di domande di riduzione o revoca;
  21. stipulare clausole nel contratto che disciplinino il rischio di revocatoria (es. risoluzione del contratto o riduzione del prezzo in caso di revoca).
  22. Esistono assicurazioni per la revoca delle donazioni?
    Sì. Alcune compagnie assicurative offrono polizze che coprono il rischio di revoca o di riduzione delle donazioni. Tali polizze indennizzano l’acquirente in caso di perdita del bene o di riduzione del valore, ma richiedono la verifica della situazione giuridica dell’immobile e della donazione.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: Donazione sospetta e azione revocatoria

Scenario: Un imprenditore dona un immobile del valore di € 400.000 al figlio nel 2022, quando aveva già debiti verso una banca per € 200.000. L’immobile costituiva la principale garanzia. Nel 2024 la banca agisce in revocatoria.

  1. Presupposto oggettivo: la donazione è un atto di disposizione a titolo gratuito. Il creditore deve dimostrare l’esistenza del credito (mutuo) e l’eventus damni (diminuzione della garanzia). L’immobile, essendo il principale cespite, integra il pregiudizio.
  2. Presupposto soggettivo: poiché la donazione è posteriore al credito, basta la conoscenza del pregiudizio. La banca deve provare che l’imprenditore sapeva che l’atto avrebbe nuociuto; ciò può essere desunto dalla vicinanza temporale tra il mutuo e la donazione.
  3. Esito: il giudice può dichiarare l’atto inefficace nei confronti della banca. La banca potrà pignorare l’immobile donato e soddisfarsi sul valore fino a € 200.000 più interessi e spese. Il figlio potrà conservare l’eccedenza.

Esempio 2: Donazione in accordo di separazione e garanzia ipotecaria capiente

Scenario: Tizio, debitore di una banca per € 100.000, in occasione della separazione consensuale con la moglie Caia cede a quest’ultima la propria metà della casa coniugale dal valore di € 300.000. La banca ha un’ipoteca sull’altra metà per € 250.000. Nel 2025 la banca agisce in revocatoria.

  1. Presupposto oggettivo: la cessione è una donazione a titolo gratuito nell’ambito di un accordo di separazione.
  2. Eventus damni: la banca deve dimostrare che la donazione ha pregiudicato il recupero del credito. Avendo un’ipoteca sulla metà del valore di € 300.000, la garanzia è capiente (€ 250.000 > € 100.000). Secondo la Cassazione n. 30788/2025, se il creditore dispone di garanzie superiori al credito, non sussiste l’eventus damni .
  3. Esito: l’azione revocatoria potrebbe essere respinta perché il creditore non prova il pregiudizio; la donazione resta efficace.

Esempio 3: Revocazione per sopravvenienza di figlio

Scenario: nel 2021 Sempronio dona alla nipote un appartamento del valore di € 200.000, non avendo figli. Nel gennaio 2023 riconosce un figlio naturale nato nel 2022. Nel marzo 2023 agisce per revocare la donazione.

  1. Condizione: la donazione è revocabile perché al momento dell’atto Sempronio non aveva figli; il riconoscimento di un figlio successivamente consente la revocazione .
  2. Termine: l’azione è proposta entro un anno dal riconoscimento (marzo 2023), pertanto è tempestiva.
  3. Esito: il giudice può revocare la donazione. La nipote deve restituire l’immobile; se lo ha venduto, il donante può agire contro l’acquirente entro i limiti previsti (vent’anni dall’atto o tre anni dopo la riforma 2025).

Esempio 4: Riduzione di donazioni lesive della legittima

Scenario: Caio, coniuge con due figli, dona nel 2010 l’intero patrimonio immobiliare (valore € 600.000) a un’associazione culturale. Alla sua morte nel 2024 lascia un testamento che istituisce come erede universale la stessa associazione. I figli agiscono per la riduzione.

  1. Quota di legittima: la quota di riserva per due figli e coniuge è pari a 3/4 del patrimonio. La donazione ha azzerato il patrimonio ereditario e lederebbe completamente la quota di legittima.
  2. Azione di riduzione: i figli, quali legittimari, possono chiedere la riduzione delle donazioni e, dopo aver agito contro le disposizioni testamentarie, possono agire contro il donatario. Prima della riforma 2025, potevano anche chiedere la restituzione dell’immobile entro vent’anni; dopo la riforma, se l’immobile è stato venduto a terzi e sono trascorsi tre anni dall’apertura della successione, l’azione non è più esperibile .
  3. Esito: il giudice riduce la donazione nei limiti della quota disponibile (¼). L’associazione deve restituire ai figli o compensare in denaro la quota di € 450.000; eventuali gravami e ipoteche restano efficaci e devono essere compensati .

Esempio 5: Piano del consumatore per evitare la revocatoria

Scenario: una famiglia ha contratto debiti fiscali e bancari per € 120.000 e ha donato ai figli un immobile. L’Agenzia delle Entrate e la banca intendono agire in revocatoria. I coniugi presentano un piano del consumatore con il supporto dell’avv. Monardo.

  1. Predisposizione del piano: il piano prevede il pagamento di € 60.000 in cinque anni utilizzando il proprio reddito e prevede la conservazione dell’immobile donato ai figli.
  2. Omologazione: il tribunale omologa il piano e dispone la sospensione di tutte le azioni esecutive e revocatorie. Secondo l’art. 166 CCII, gli atti compiuti in esecuzione del piano non sono assoggettati a revocatoria .
  3. Esito: i creditori non possono più agire in revocatoria; la donazione rimane efficace; la famiglia paga il debito ridotto e può ottenere l’esdebitazione alla fine del piano.

Conclusione

La revoca di donazioni sospette rappresenta un ambito complesso nel quale si intrecciano diritto civile, bancario, tributario e normativa sulla crisi d’impresa. Le riforme legislative degli ultimi anni, culminate nel DDL Semplificazioni del 2025, hanno reso più sicura la circolazione dei beni provenienti da donazione, riducendo i termini per l’azione di restituzione e tutelando i terzi acquirenti . La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che, per gli atti anteriori al credito, la revocatoria richiede la dimostrazione del dolo specifico e che la presenza di garanzie capienti esclude l’eventus damni , limitando così le azioni speculative dei creditori. Tali pronunce, insieme alla disciplina della crisi d’impresa, offrono strumenti di difesa efficaci per chi si trovi a dover tutelare una donazione.

Agire tempestivamente è essenziale: i termini per la revocazione e la revocatoria sono rigorosi, e un intervento tardivo può precludere la tutela. È altresì fondamentale predisporre donazioni conformi alle norme, valutare i possibili rischi e dotarsi di garanzie adeguate per i creditori. Le procedure di composizione della crisi e gli accordi di ristrutturazione costituiscono valide alternative per evitare la revocatoria.

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