Pignoramento di conti esteri: quando è possibile e come difendersi

Introduzione

Il tema del pignoramento dei conti correnti esteri non è più un problema di nicchia. In un mondo in cui i flussi finanziari attraversano continuamente i confini nazionali, sempre più imprenditori, professionisti e privati scelgono di detenere parte della propria liquidità all’estero. La pandemia ha accelerato la digitalizzazione dei servizi finanziari e molti depositi sono gestiti tramite banche online e piattaforme di pagamento con sede in altri Stati. In questo scenario l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) e i creditori privati dispongono di strumenti sempre più incisivi per recuperare i crediti fiscali e civili: dal pignoramento speciale previsto dal D.P.R. 602/1973 alla cooperazione transfrontaliera resa possibile dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento UE 655/2014. Lo scambio automatico di informazioni bancarie (CRS/FATCA) riduce drasticamente la possibilità di “nascondere” conti all’estero. Basta un errore formale nel quadro RW della dichiarazione dei redditi o una cartella esattoriale non pagata perché il Fisco avvii azioni esecutive sui depositi esteri.

Perché l’argomento è urgente:

  • Blocco dei fondi e congelamento dei conti – la Cassazione ha chiarito che il vincolo di pignoramento su un conto corrente è «dinamico»: comprende anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Se il terzo (banca o istituto di pagamento) non trasferisce le somme, il pignoramento può decadere , ma nel frattempo il debitore subisce un blocco della liquidità.
  • Obblighi dichiarativi e sanzioni severe – i residenti in Italia devono dichiarare i conti esteri nel quadro RW; l’omessa compilazione comporta sanzioni tra il 3 e il 15 % dell’importo non dichiarato (6 – 30 % se il conto è in un Paese “black list”) . La presunzione di evasione ex art. 12 D.L. 78/2009 è applicabile solo ai Paesi non cooperativi e non retroattivamente, come ribadito dalla Cassazione n. 6409/2025 .
  • Cooperazione internazionale – la direttiva 2010/24/UE e il d.lgs. 149/2012 consentono alle autorità fiscali degli Stati membri di recuperare tributi e dazi all’estero tramite uffici di collegamento; le richieste di assistenza sono rifiutate solo se il credito è inferiore a 1 500 euro o se sono trascorsi cinque anni . Il regolamento 655/2014, attuato con il d.lgs. 152/2020, consente al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari in un altro Stato membro per crediti civili e commerciali , ma non si applica ai debiti tributari.
  • Differenza tra Paesi UE ed extra‑UE – all’interno dell’Unione Europea la procedura è semplificata grazie agli strumenti di cooperazione; nei Paesi extra‑UE occorre intraprendere azioni giudiziarie locali basate su accordi bilaterali o sul riconoscimento del titolo esecutivo. Questo comporta costi e tempi maggiori e richiede l’assistenza di professionisti con esperienza internazionale.

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L’articolo nasce dalla collaborazione con lo Studio Legale Monardo, realtà specializzata nel diritto bancario e tributario con sede a Napoli e operante su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Vanta competenze certificate come:

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Grazie a questa struttura lo studio è in grado di offrire:

Analisi dell’atto di pignoramento – verifica della legittimità, delle notifiche e dei termini; individuazione di vizi formali e sostanziali.

Ricorsi e opposizioni – redazione di atti ex art. 615 o 617 c.p.c., ricorsi cautelari per la sospensione dell’esecuzione, opposizioni agli atti esecutivi e opposizioni di terzo.

Trattative e piani di rientro – negoziazione con l’AdER e con i creditori privati, adesioni a definizioni agevolate e rottamazioni, predisposizione di piani di rientro sostenibili.

Procedure di sovraindebitamento – assistenza nella presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate, con possibilità di ottenere l’esdebitazione.

Difesa nei pignoramenti transfrontalieri – gestione di procedure di cooperazione internazionale, verifica delle norme straniere applicabili, impugnazione di ordinanze europee di sequestro conservativo.

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1 – Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 Pignoramento in Italia: art. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973 e art. 545 c.p.c.

Nel sistema interno, il pignoramento presso terzi gestito dall’Agente della riscossione è disciplinato dagli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973. L’atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione davanti al giudice, un ordine diretto alla banca (terzo pignorato) di pagare le somme dovute al debitore entro 60 giorni o, se si tratta di fitti e pigioni, entro 15 giorni . Le somme maturate successivamente devono essere pagate alle rispettive scadenze . Tale procedura si svolge in via stragiudiziale ma costituisce a tutti gli effetti un processo esecutivo: il creditore può ordinare alla banca il pagamento, e solo in caso di inottemperanza si deve ricorrere all’autorità giudiziaria .

La Corte di Cassazione ha precisato che:

  • Pignoramento dinamico – con l’ordinanza n. 28520/2025 la Corte ha stabilito che il vincolo grava non solo sul saldo esistente alla data di notifica, ma anche sulle somme che maturano nel corso dei 60 giorni di spatium deliberandi . La banca deve quindi trasferire all’Agente della riscossione anche gli accrediti successivi durante il periodo di custodia .
  • Scadenza del vincolo – l’ordinanza n. 30214/2025 ha affermato che, se il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento diretto perde efficacia automaticamente e l’Agenzia deve procedere con il pignoramento ordinario .
  • Testo delle norme – l’art. 72‑bis consente all’Agente della riscossione di ordinare il pagamento diretto al terzo entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze future per i crediti non ancora esigibili . L’inottemperanza comporta l’applicazione delle regole ordinarie del pignoramento presso terzi .

Per i conti correnti intestati al debitore, la banca è custode delle somme bloccate e risponde ex art. 546 c.p.c. degli obblighi di custodia. L’atto deve essere notificato anche al debitore per garantire il contraddittorio. Se il conto è cointestato, si pignorano solo le quote di spettanza del debitore.

Limiti di pignorabilità per stipendi, pensioni e indennità

L’art. 545 c.p.c. contiene limiti rigorosi alla pignorabilità di somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione o altre indennità. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi e altri crediti ; il pignoramento cumulato non può superare la metà dell’ammontare complessivo . Le pensioni sono impignorabili fino all’importo pari al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1 000 euro, e l’eccedenza è pignorabile nei limiti di un quinto . Quando lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto bancario, la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale è pignorabile .

1.2 Mutua assistenza nella riscossione: direttiva 2010/24/UE e d.lgs. 149/2012

La direttiva 2010/24/UE mira a facilitare il recupero transfrontaliero dei tributi e dei dazi all’interno dell’Unione Europea. In Italia è stata recepita con il d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149. Il decreto stabilisce che:

  • Gli uffici di collegamento italiani forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati del D.P.R. 605/1973 e i poteri investigativi previsti dagli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972 . Le informazioni non sono fornite se rivelerebbero segreti professionali o se non possono essere ottenute per crediti analoghi interni .
  • La domanda di assistenza per la notifica o il recupero non può essere presentata se sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui il credito è diventato esigibile nello Stato richiedente; se il titolo è oggetto di contestazione, il termine decorre dalla definitività . È inoltre esclusa l’assistenza per crediti inferiori a 1 500 euro .
  • Le domande di assistenza e i titoli uniformi sono scambiati per via elettronica usando moduli standard . La prescrizione è regolata dalle norme dello Stato in cui il credito è sorto, ma gli atti di recupero eseguiti nello Stato adito producono effetti anche nello Stato richiedente .

Questa procedura consente all’AdER di chiedere all’autorità estera di notificare l’atto di pignoramento e di eseguire l’espropriazione senza bisogno di un nuovo titolo esecutivo. Il decreto non si applica ai contributi previdenziali obbligatori, alle sanzioni penali o ai corrispettivi di diritto privato .

1.3 Ordinanza europea di sequestro conservativo: regolamento UE 655/2014 e d.lgs. 152/2020

Per i crediti civili e commerciali (non fiscali) il creditore può ricorrere all’ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC). Il regolamento UE 655/2014 – direttamente applicabile – istituisce una misura cautelare che permette di congelare i conti bancari del debitore in un altro Stato membro. L’Italia ha adottato disposizioni di coordinamento con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 152. Lo schema di decreto legislativo, redatto dal Ministero della Giustizia, spiega che l’adeguamento riguarda le norme procedurali interne e prevede articoli su ricerca dei conti bancari (art. 3), ricorso avverso il provvedimento negativo (art. 4), opposizione all’esecuzione (art. 7) e impugnazioni (art. 8) . Il Governo è stato delegato dalla legge di delegazione europea 2018 a recepire il regolamento entro sei mesi .

Il regolamento stabilisce che l’OESC è una misura aggiuntiva e facoltativa rispetto alle procedure nazionali. Può essere richiesta quando il creditore teme che la successiva esecuzione del credito possa essere compromessa . La domanda deve essere presentata utilizzando i moduli standard e può essere depositata con mezzi elettronici . Nel caso in cui l’ordinanza sia emessa da un giudice italiano, l’esecuzione avviene secondo le norme del pignoramento presso terzi: il decreto legislativo stabilisce che sia competente il tribunale nella cui circoscrizione la banca detiene il conto (art. 5, non testualmente riportato) e prevede il ricorso avverso l’ordinanza davanti al tribunale collegiale. L’OESC non si applica ai crediti fiscali e previdenziali e non sostituisce il titolo esecutivo; il creditore deve comunque avviare la causa nel merito.

1.4 Immunità dei conti di Stati esteri e riserve monetarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14253/2025, ha affrontato il tema dell’impignorabilità dei depositi intestati a Stati esteri presso banche italiane. La Corte ha precisato che il semplice intestare l’account allo Stato non basta per escludere il pignoramento; è necessario che lo Stato dimostri, con un atto anteriore alla notifica, che i fondi sono destinati a funzioni sovrane e che i movimenti sono coerenti con tale destinazione . In assenza di prova, il pignoramento può essere eseguito.

Nel 2024 il legislatore è intervenuto con il D.L. 30 aprile 2024, n. 92 (convertito in legge), stabilendo che il denaro, i titoli e le riserve monetarie degli Stati esteri depositati presso la Banca d’Italia non possono essere soggetti a sequestro o pignoramento e che i procedimenti pendenti devono essere dichiarati inefficaci . Questa norma tutela le riserve valutarie depositate a Roma e consolida un principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui i beni dello Stato estero destinati a funzioni pubbliche sono immuni da esecuzione.

1.5 Competenza territoriale per il pignoramento presso terzi

Quando il debitore risiede all’estero e il credito è depositato presso una banca italiana o estera, sorge il problema di individuare il giudice competente. Con l’ordinanza n. 22302/2024 la Cassazione ha stabilito che, in caso di pignoramento presso terzi di un soggetto residente all’estero, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui si trova il terzo (banca), non a quello della residenza del debitore . La Corte richiama l’art. 26 c.p.c. e la Convenzione di Bruxelles del 1968: la banca deve essere convenuta davanti al giudice del luogo dove ha sede l’agenzia che intrattiene il rapporto con il debitore.

1.6 Presunzione antievasione e dichiarazione dei conti esteri

L’art. 12 del D.L. 78/2009 ha introdotto una presunzione di evasione per gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”): in caso di mancata dichiarazione, si presume che i capitali siano frutto di redditi non dichiarati, salvo prova contraria. La Cassazione, con la sentenza n. 6409/2025, ha precisato che questa presunzione non opera retroattivamente e si applica solo ai Paesi ancora inseriti nella “black list” . Chi detiene conti in Paesi collaborativi (ad esempio Lussemburgo, che ha firmato accordi di scambio informazioni) non subisce la presunzione, ma rimane l’obbligo di spiegare l’origine dei fondi in caso di controllo.

Le sanzioni per l’omessa indicazione del conto nel quadro RW oscillano tra il 3 % e il 15 % dell’ammontare non dichiarato e raddoppiano (6 – 30 %) se il conto è in un Paese a fiscalità privilegiata . La violazione non è penale (salvo ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio), ma il Fisco può presumere l’evasione e raddoppiare i termini di accertamento. È quindi fondamentale dichiarare correttamente i conti esteri e conservare documentazione sull’origine delle somme.

1.7 Riforme future: il Testo Unico della Riscossione

Il d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione) entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. La Cassazione ha già anticipato che le norme sul pignoramento speciale saranno sostanzialmente sovrapponibili a quelle vigenti . Si prevede una codificazione unitaria delle procedure esattoriali e l’aggiornamento delle disposizioni sul pignoramento e sulla custodia delle somme. Il legislatore dovrà anche coordinare tali norme con la riforma del processo esecutivo introdotta dal d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), che ha semplificato le opposizioni e ridotto i termini processuali.

2 – Procedura passo – passo del pignoramento di un conto estero

2.1 Individuazione del conto e acquisizione delle informazioni

Il primo passo dell’esecuzione forzata consiste nell’individuare i conti del debitore. L’AdER e i creditori privati hanno accesso a diverse banche dati:

  • Anagrafe dei rapporti finanziari – le banche italiane comunicano periodicamente al Fisco i dati identificativi dei conti (saldo medio, giacenza annua, estremi del titolare). Il pignoramento può essere disposto anche senza indicazione dell’importo esatto, poiché la banca è obbligata a bloccare le somme fino alla concorrenza del debito.
  • Scambio automatico internazionale – grazie allo standard CRS dell’OCSE e al FATCA con gli Stati Uniti, le banche estere comunicano alle autorità fiscali italiane i dati dei conti intestati a residenti italiani. Il d.lgs. 149/2012 prevede inoltre che l’autorità richiedente possa rivolgersi agli uffici di collegamento dello Stato in cui si trova il conto per ottenere informazioni .
  • Quadro RW – i contribuenti devono autodichiarare i rapporti finanziari esteri. L’omessa compilazione attira l’attenzione del Fisco e può portare a controlli mirati.

Una volta identificato il conto, l’AdER verifica se la banca estera ha una filiale in Italia. In tal caso, l’atto di pignoramento viene notificato alla filiale italiana; se la banca non ha sedi in Italia, bisogna attivare la cooperazione internazionale (UE o extra‑UE) spiegata nei paragrafi successivi.

2.2 Notifica dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento deve essere redatto conformemente agli articoli 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973 e notificato sia al terzo (la banca) sia al debitore. La forma e i contenuti differiscono a seconda che la banca abbia una filiale italiana o che il pignoramento avvenga totalmente all’estero:

2.2.1 Banca con filiale italiana

Se la banca estera opera con una succursale in Italia, l’AdER può utilizzare il pignoramento speciale esattoriale previsto dall’art. 72‑bis. L’atto contiene l’ordine di pagare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e di versare alle scadenze le somme successive . Deve essere indicato l’importo del credito, il titolo esecutivo (cartella, avviso, sentenza) e la data di notifica. L’atto è notificato via PEC o a mezzo ufficiale giudiziario; la banca diventa custode delle somme, mentre il debitore conserva la facoltà di fare opposizione.

Termini:

  • 60 giorni per i crediti maturati prima della notifica (o 15 giorni per fitti e pigioni);
  • Pagamenti a scadenza per i crediti che maturano dopo la notifica;
  • 10 giorni (per il pignoramento ordinario) per presentare la dichiarazione del terzo in sede giudiziale (non prevista nel pignoramento speciale);
  • 20 giorni per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (contro l’esecuzione) o 40 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Se la banca non esegue l’ordine entro 60 giorni, la procedura speciale decade . Il creditore dovrà dunque agire con il pignoramento ordinario: citare in giudizio il terzo e il debitore, ottenere la dichiarazione del terzo e il provvedimento di assegnazione del giudice.

2.2.2 Banca senza filiale italiana in ambito UE

Quando il conto si trova in un istituto bancario situato in un altro Stato membro senza filiale in Italia, il Fisco deve attivare la cooperazione amministrativa. La procedura è la seguente:

  1. Richiesta di informazioni – l’AdER trasmette una richiesta agli uffici di collegamento dello Stato dove si trova la banca, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 149/2012, per ottenere l’identità del debitore, il saldo e la presenza di fondi .
  2. Trasmissione del titolo esecutivo – la cartella esattoriale o l’avviso devono essere tradotti e inviati all’autorità estera tramite modulo standard. L’autorità richiedente può chiedere all’ufficio estero di notificare il titolo al debitore se non è stato precedentemente notificato.
  3. Domanda di assistenza al recupero – una volta notificato il titolo, l’AdER chiede il recupero del credito; l’autorità estera può procedere con il pignoramento secondo il proprio diritto interno. Il d.lgs. 149/2012 prevede che l’assistenza non sia concessa se l’importo è inferiore a 1 500 euro o se sono trascorsi più di 5 anni .
  4. Opposizione – il debitore può impugnare il titolo davanti al giudice dello Stato che lo ha emesso (Italia) o contestare la notifica nello Stato di esecuzione. La direttiva garantisce il diritto di difesa; eventuali sospensioni disposte in Italia devono essere comunicate all’autorità estera.

2.2.3 Banca senza filiale italiana in ambito extra‑UE

Se il conto è situato in un Paese extra‑UE, l’AdER non può avvalersi della direttiva 2010/24/UE né dell’OESC. Occorre:

  1. Verificare la presenza di accordi bilaterali – l’Italia ha stipulato convenzioni con alcuni Paesi (ad esempio l’accordo italo‑svizzero del 1976) che consentono l’assistenza amministrativa e giudiziaria. In loro assenza, il creditore deve intraprendere una causa civile nel Paese estero.
  2. Ottenere un titolo esecutivo locale – la cartella esattoriale o la sentenza italiana devono essere riconosciute dallo Stato estero (exequatur). Questo richiede la traduzione legalizzata e la conformità ai requisiti di diritto internazionale privato.
  3. Procedere con il pignoramento – una volta ottenuto il titolo, si segue la procedura di esecuzione prevista dal diritto del Paese estero. In mancanza di accordi, l’esecuzione può essere lunga e costosa.

2.3 Fase successiva alla notifica

Una volta notificato l’atto di pignoramento:

  • La banca blocca le somme – il terzo pignorato non può permettere al debitore di prelevare o trasferire i fondi, pena la responsabilità per mancato rispetto dell’ordine di custodia.
  • Dichiarazione del terzo – nel pignoramento ordinario il terzo deve presentare al giudice (entro 10 giorni) una dichiarazione con l’indicazione delle somme detenute. Nel pignoramento speciale la dichiarazione non è prevista, ma la banca deve comunque comunicare all’AdER gli importi disponibili.
  • Pagamento all’AdER – la banca deve versare le somme maturate entro 60 giorni (o 15 per i fitti) e, successivamente, alle scadenze successive. L’ordinanza n. 28520/2025 ha stabilito che la banca deve versare anche gli accrediti che maturano dopo la notifica, almeno fino alla scadenza del termine .
  • Interessi e spese – se il saldo non copre l’intero debito, l’AdER può proseguire con altri pignoramenti o con l’iscrizione di ipoteca. Il debitore può proporre un piano di pagamento rateale o aderire a definizioni agevolate.

2.4 Procedura di sequestro conservativo europeo

Per crediti civili e commerciali non tributari, il creditore può richiedere al giudice italiano un’OESC. La domanda può essere presentata sia prima di avviare la causa nel merito sia durante il giudizio. Il giudice emette l’ordinanza solo se:

  1. Esiste un rischio concreto che il debitore disperda i beni e che l’esecuzione futura sia compromessa .
  2. Il credito è sufficientemente fondato – il creditore deve allegare prove (contratti, fatture, corrispondenza) e indicare il valore del credito.
  3. Sono rispettati i requisiti di transnazionalità – il conto da sequestrare deve trovarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il giudice adito ha sede .

Una volta emessa l’ordinanza, essa viene notificata all’istituto bancario tramite l’autorità centrale dello Stato di esecuzione. La banca blocca le somme fino alla concorrenza dell’importo indicato e informa il giudice sull’esito. Il debitore può presentare opposizione all’ordinanza davanti al tribunale collegiale (art. 7 d.lgs. 152/2020) o chiedere una modifica se l’importo è eccessivo. Il procedimento deve rispettare il contraddittorio e garantire la tutela dei beni indispensabili alla vita quotidiana.

2.5 Termini e scadenze riassunti

Nella seguente tabella sono sintetizzati i principali termini procedurali:

FaseTermine / CondizioneRiferimento normativo
Notifica dell’atto di pignoramento specialeOrdine al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate e alle scadenze le altreArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973
Pagamento dei fitti e pigioni15 giorni dalla notificaArt. 72 D.P.R. 602/1973
Effetti del pignoramento specializzatoIl vincolo comprende anche le somme accreditate nei 60 giorni successiviCass. 28520/2025
Decadenza del pignoramento per inattività del terzoSe il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento perde efficaciaCass. 30214/2025
Richiesta di assistenza internazionaleAmmessa solo se il credito è superiore a 1 500 euro e non sono trascorsi più di 5 anniArt. 12 d.lgs. 149/2012
Presunzione di evasione sui capitali esteriApplicabile solo a Stati “black list” e non retroattivaCass. 6409/2025
Limite pignoramento stipendi/pensioniPignoramento di un quinto e impignorabilità fino al doppio dell’assegno socialeArt. 545 c.p.c.
Esclusione dell’assistenza per crediti inferioriNessuna assistenza se l’importo complessivo è inferiore a 1 500 euroArt. 12 d.lgs. 149/2012

3 – Difese e strategie legali

3.1 Verifica dell’atto e vizi di notifica

Il primo passo per difendersi da un pignoramento, soprattutto se riguarda un conto estero, è analizzare attentamente l’atto di pignoramento. I principali profili da verificare sono:

  1. Legittimità del titolo esecutivo – occorre controllare che l’AdER abbia notificato in modo corretto la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento, rispettando i termini di decadenza. Per i tributi iscritti a ruolo la notifica deve avvenire mediante PEC o raccomandata; eventuali difetti possono essere eccepiti con ricorso.
  2. Completezza dei dati – l’atto deve contenere la descrizione del credito, l’indicazione del debitore, del terzo e del titolo esecutivo. La mancanza di uno di questi elementi rende l’atto nullo.
  3. Notifica al debitore – la Corte costituzionale ha sottolineato che il contraddittorio è un principio fondamentale; se l’atto non è stato notificato al debitore, l’esecuzione può essere sospesa. Anche nel pignoramento speciale la notifica al debitore è necessaria per consentire opposizione.
  4. Competenza territoriale – verificare se il pignoramento è stato promosso davanti al giudice competente (luogo del terzo, non del debitore) .

In presenza di vizi formali o sostanziali si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto a procedere o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per rilevare irregolarità della notifica, dell’importo o del titolo. Il ricorso deve essere depositato entro 20 giorni dalla notifica (45 giorni se la notifica avviene all’estero); in caso di pignoramenti transnazionali è opportuno nominare un avvocato nel Paese di esecuzione per contestare l’atto anche davanti all’autorità estera.

3.2 Sospensione del pignoramento e misure cautelari

Il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi motivi, ad esempio:

  • Pagamento in corso o definizione agevolata – se il debito è oggetto di rottamazione, saldo e stralcio o definizione agevolata (ad esempio rottamazione quater), il giudice può sospendere l’esecuzione fino alla definizione della procedura.
  • Opposizione fondata – se l’opposizione presenta validi motivi (prescrizione, pagamento, nullità della cartella), il giudice può inibire temporaneamente la riscossione.
  • Prejudice grave – se il pignoramento riguarda somme indispensabili per il sostentamento (stipendio, pensione) oltre i limiti di legge, il giudice può ridurre o sospendere l’esecuzione.

Nei pignoramenti internazionali, la direttiva 2010/24/UE consente al debitore di presentare domanda di sospensione anche nell’altro Stato. In caso di ordinanza europea di sequestro conservativo, il debitore può chiedere la revoca o la modifica se l’ordinanza è eccessiva o se le circostanze sono cambiate.

3.3 Opposizioni sul merito del debito

Oltre ai vizi formali, il debitore può contestare il merito del debito. Alcune difese frequenti:

  1. Prescrizione e decadenza – la cartella esattoriale per tributi erariali si prescrive in 10 anni, mentre per contributi previdenziali il termine è 5 anni; le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni. Se l’AdER notifica l’atto oltre questi termini, l’esecuzione è illegittima.
  2. Vizi del titolo – errori nei calcoli, notifiche inesistenti, duplicazione di ruoli, violazioni del contraddittorio (accertamento impugnabile). Ad esempio, nel caso dei conti esteri il Fisco deve dimostrare la provenienza reddituale delle somme; la Cassazione n. 6409/2025 ha escluso presunzioni automatiche per conti in Paesi cooperativi .
  3. Sommatoria irregolare delle sanzioni – la Cassazione (ord. 11849/2023 e 28077/2024) ha applicato il principio del cumulo giuridico; l’AdER non può sommare le sanzioni per ogni annualità del quadro RW ma deve applicare la sanzione una sola volta su tutte le annualità se la violazione è unica.
  4. Impossibilità sopravvenuta – se il debitore non ha fondi sul conto o è cessato il rapporto con la banca, il pignoramento è inefficace. I pignoramenti su conti affidati (con saldo negativo) non possono colpire l’affidamento bancario, ma solo i fondi successivi. L’ordinanza n. 28520/2025 ha imposto comunque alla banca di versare gli accrediti successivi .
  5. Eccezioni di impignorabilità – per stipendi, pensioni e indennità, i limiti dell’art. 545 c.p.c. devono essere rispettati. Se la banca applica il pignoramento in violazione dei limiti (ad esempio pignorando più di un quinto), il giudice deve rilevarne l’inefficacia .

3.4 Rimedi transnazionali

Quando il pignoramento riguarda un conto estero, è essenziale conoscere i rimedi nel Paese di esecuzione:

  • Impugnazione del titolo – il debitore può contestare il titolo davanti al giudice italiano. Se la cartella o la sentenza sono annullate, l’autorità estera deve cessare la riscossione.
  • Opposizione alla cooperazione – il d.lgs. 149/2012 consente all’ufficio estero di rifiutare la richiesta se il credito non è più esigibile, è prescritto o inferiore a 1 500 euro . Il debitore può sollevare questi motivi anche davanti all’autorità estera.
  • Ricorso contro l’ordinanza europea di sequestro – l’OESC può essere impugnata nel Paese di emissione (Italia) e nel Paese di esecuzione. Il ricorso può essere fondato sull’insussistenza del credito, sull’assenza del requisito di urgenza o sull’applicazione a somme non pignorabili.

3.5 Negoziazioni e soluzioni stragiudiziali

Affrontare un pignoramento non significa necessariamente subire l’espropriazione. Spesso è possibile raggiungere un accordo con l’AdER o con i creditori privati. Le soluzioni più comuni sono:

  1. Rateizzazione del debito – l’AdER concede piani di rateazione ordinari e straordinari (fino a 120 rate) in base all’importo e alla situazione economica del debitore. La richiesta sospende le azioni esecutive in corso.
  2. Definizioni agevolate – negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” (ter, quater) e “saldo e stralcio” che consentono di pagare solo le imposte e gli interessi legali senza sanzioni. L’adesione alla definizione blocca i pignoramenti. Le definizioni sono soggette a scadenze specifiche; è necessario monitorare le leggi di bilancio.
  3. Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali – per i debitori in crisi d’impresa il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) consente di proporre all’AdER un accordo di ristrutturazione che prevede pagamenti dilazionati o taglio del debito. La trattativa deve essere seguita da professionisti esperti.
  4. Esdebitazione e sovraindebitamento – la Legge 3/2012 e il successivo Codice della crisi permettono a consumatori e professionisti non fallibili di accedere a procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata). Con l’approvazione del piano e il pagamento di una parte dei debiti, il giudice può concedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione del residuo. Questa procedura sospende e, in caso di omologazione, blocca i pignoramenti in corso.
  5. Negoziazioni private – nei rapporti con creditori privati (banche, fornitori) è spesso possibile concordare piani di rientro stragiudiziali o transazioni. È consigliabile negoziare prima della notifica del pignoramento; una volta iniziata l’esecuzione i margini si riducono.

3.6 Impugnazione e responsabilità della banca

La banca che non esegue correttamente l’ordine dell’AdER può incorrere in responsabilità. Se trattiene le somme oltre il dovuto o non le versa all’Agente della riscossione, può essere obbligata a pagare al creditore quanto dovuto e i danni. Viceversa, se pignora somme impignorabili (ad esempio pensioni entro i limiti di legge), risponde verso il cliente. Il debitore può agire in giudizio contro la banca per il risarcimento dei danni, invocando la violazione dell’art. 546 c.p.c. e dell’art. 545 c.p.c.

La Cassazione n. 28520/2025 ha inoltre chiarito che la banca deve versare anche gli accrediti successivi fino allo scadere dei 60 giorni ; la banca che rilascia le somme al debitore prima del termine viola i suoi obblighi di custodia e può essere condannata al pagamento.

4 – Strumenti alternativi al pignoramento

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure temporanee per consentire ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali con condizioni più favorevoli. Le principali sono:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022 e proroghe) – permette di estinguere cartelle relative al periodo 2000‑2021 pagando solo imposte, contributi e interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Sono previste fino a 18 rate in 5 anni; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. L’adesione preclude i pignoramenti e sospende quelli in corso.
  • Saldo e stralcio – misura destinata a contribuenti con ISEE sotto determinati limiti (spesso 20 000 euro). Consente di pagare una percentuale del debito a titolo definitivo. Anche in questo caso, una volta presentata la domanda e fino al termine per l’accettazione, le procedure esecutive sono sospese.
  • Definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione e delle liti pendenti – le leggi di bilancio recenti hanno previsto la possibilità di definire gli avvisi di accertamento o di conciliare le liti fiscali pendenti con una riduzione delle sanzioni. Se il contribuente versa quanto dovuto entro i termini, i pignoramenti sono bloccati.

È importante consultare un professionista per verificare l’ammissibilità alla definizione e per calcolare il beneficio economico. Le scadenze sono fissate da norme annuali; la mancata adesione nei termini comporta la definitività del debito.

4.2 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre a consumatori, professionisti, artigiani e piccoli imprenditori la possibilità di uscire dal sovraindebitamento attraverso tre strumenti principali:

  1. Piano del consumatore – destinato a persone fisiche con debiti di natura non imprenditoriale. Il debitore propone un piano di pagamento parziale dei debiti in base alla propria capacità reddituale; l’adesione dei creditori non è necessaria, perché il piano viene omologato dal giudice se è equo e sostenibile. Durante la procedura i pignoramenti sono sospesi.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – disponibile per professionisti, imprenditori agricoli e soggetti non fallibili. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. L’accordo prevede la falcidia dei debiti e la loro graduazione nel tempo.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – è la procedura per chi non può proporre un piano o un accordo. Tutti i beni del debitore vengono liquidati e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo la liquidazione, il giudice può concedere l’esdebitazione totale, cancellando i debiti residui e permettendo al debitore di ripartire.

Il ruolo del Gestore della crisi (GdC) è fondamentale: è un professionista iscritto negli elenchi ministeriali (come l’Avv. Monardo) che assiste il debitore nella redazione del piano e nella trattativa con i creditori. La procedura richiede la presentazione di una domanda al tribunale competente e la nomina del GdC. Una volta omologato il piano o l’accordo, i pignoramenti vengono revocati.

4.3 Negoziazioni con i creditori esteri

Per conti esteri pignorati da creditori privati, è spesso possibile trovare un accordo. Ad esempio, se un’impresa italiana deve somme a un fornitore tedesco, quest’ultimo può richiedere un’OESC o avviare un’esecuzione presso la banca italiana del debitore. Prima che il pignoramento produca effetti, le parti possono negoziare un accordo di pagamento con ristrutturazione del debito (ad esempio pagamento a rate o sconto sul capitale). Anche in campo bancario la banca estera può accettare un accordo stragiudiziale per evitare costose procedure giudiziarie in Italia.

4.4 Strumenti per liberare il conto dal pignoramento

Il debitore può liberare il conto pignorato in diversi modi:

  1. Pagamento integrale del debito – versando l’intero importo dovuto all’Agente della riscossione, che rilascia una quietanza e ordina alla banca di sbloccare il conto.
  2. Proposta di rateizzazione – versando una quota significativa e proponendo un piano di rientro per il resto. L’AdER può accettare se il piano è ragionevole; in tal caso il pignoramento viene revocato.
  3. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) – il debitore può chiedere al giudice di sostituire l’oggetto pignorato con una somma di denaro depositata a garanzia. L’istituto si applica soprattutto ai pignoramenti immobiliari, ma può essere utilizzato anche per i crediti presso terzi.
  4. Sostituzione del bene – proporre al creditore un bene alternativo o una garanzia reale (fideiussione, ipoteca) in cambio della liberazione del conto.
  5. Recupero delle somme impignorabili – chiedere al giudice la restituzione delle somme pignorate in eccesso rispetto ai limiti di legge (ad esempio pensione inferiore al doppio dell’assegno sociale). La banca dovrà restituire l’eccedenza.

5 – Errori comuni e consigli pratici

5.1 Credere che i conti esteri siano impignorabili

Molti contribuenti pensano che aprire un conto in un altro Paese renda al sicuro i risparmi. Questa convinzione è falsa. All’interno dell’UE la direttiva 2010/24/UE consente la cooperazione per la riscossione e il regolamento 655/2014 permette ai creditori di sequestrare i conti civili e commerciali. Anche nei Paesi extra‑UE, lo scambio automatico di informazioni e gli accordi bilaterali rendono sempre più facile individuare i depositi. Persino un conto PayPal o un wallet digitale può essere oggetto di indagini e pignoramenti, come dimostrano le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza contro l’uso improprio dei conti digitali.

5.2 Non dichiarare il conto nel quadro RW

Omettere l’indicazione del conto estero è un errore grave. Non solo perché comporta una sanzione salata (dal 3 al 15 %, raddoppiata per i Paesi black list) , ma anche perché fa scattare la presunzione di evasione. La Cassazione ha escluso la retroattività della presunzione , ma resta l’obbligo di dimostrare l’origine lecita delle somme. È consigliabile conservare estratti conto, documentazione bancaria, contratti e giustificativi dei trasferimenti.

5.3 Ignorare l’atto di pignoramento

Molti debitori non reagiscono alla notifica, sperando che la banca non esegua l’ordine o che il Fisco si dimentichi del caso. Questo è rischioso: se il pignoramento è speciale, la banca deve trasferire le somme maturate nei 60 giorni successivi . Se il debitore non propone opposizione entro i termini, perde definitivamente la possibilità di contestare. È quindi essenziale rivolgersi subito a un avvocato per valutare la strategia difensiva.

5.4 Spostare i fondi all’estero all’ultimo momento

Tentare di svuotare il conto prima della notifica è un comportamento che può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) e l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. I creditori possono contestare gli atti di disposizione e ottenere la revoca. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il pignoramento riguarda anche le somme accreditate dopo la notifica : i trasferimenti successivi non salvano il debitore.

5.5 Confondere pignoramento ordinario e speciale

Il pignoramento speciale dell’Agente della riscossione (art. 72‑bis) è diverso dal pignoramento ordinario. Nel pignoramento speciale non interviene subito il giudice; il vincolo opera direttamente e la banca deve pagare senza una dichiarazione. Solo in caso di mancato pagamento si ricorre all’autorità giudiziaria . Molti debitori non comprendono questa differenza e si aspettano di ricevere un’udienza che in realtà non è prevista.

5.6 Trascurare i limiti di pignorabilità

Le banche talvolta pignorano stipendi e pensioni senza applicare i limiti dell’art. 545 c.p.c. (un quinto, doppio dell’assegno sociale ecc.) . Il debitore deve vigilare e chiedere la restituzione delle somme pignorate in eccesso. In caso di somme accreditate su conti misti (dove confluiscono stipendi e altre entrate), bisogna dimostrare l’origine delle somme per ottenere l’applicazione della tutela.

5.7 Non sfruttare gli strumenti di composizione della crisi

Molti debitori ignorano le procedure di sovraindebitamento o credono che siano riservate ai casi disperati. In realtà un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione possono ridurre drasticamente i debiti, sospendere i pignoramenti e portare all’esdebitazione. È importante rivolgersi a un gestore della crisi qualificato per valutare la fattibilità di una procedura.

6 – FAQ: domande e risposte pratiche

1. È possibile pignorare un conto corrente aperto in Lussemburgo o in un altro Paese UE?
Sì. All’interno dell’Unione Europea, l’AdER può attivare la cooperazione tramite la direttiva 2010/24/UE e richiedere all’autorità lussemburghese di pignorare il conto. Per crediti civili, il creditore può richiedere un’OESC. La procedura richiede la traduzione del titolo e la notifica al debitore.

2. Che cosa succede se la banca non paga entro 60 giorni?
Nel pignoramento speciale, se la banca non versa le somme entro 60 giorni, l’atto perde efficacia e il creditore deve procedere con il pignoramento ordinario . Il debitore può far rilevare l’inefficacia e chiedere lo sblocco del conto.

3. Il pignoramento riguarda solo il saldo esistente o anche i versamenti futuri?
La Cassazione ha affermato che il vincolo è dinamico e si estende anche agli accrediti ricevuti nei 60 giorni successivi . La banca è tenuta a trattenere e versare anche tali somme.

4. Posso usare un account PayPal o un conto fintech per evitare il pignoramento?
No. Le piattaforme fintech (PayPal, Revolut, N26, Wise, ecc.) sono soggette allo scambio automatico di informazioni e possono essere pignorate tramite cooperazione internazionale. Nel caso di PayPal, la sede europea è in Lussemburgo; l’AdER può richiedere l’assistenza dell’autorità lussemburghese. Tuttavia i costi rendono poco probabile che il Fisco proceda per importi modesti.

5. Quali limiti si applicano al pignoramento di stipendi e pensioni?
Le somme dovute a titolo di stipendio o pensione possono essere pignorate entro la misura di un quinto per tributi e altri crediti . La pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale (circa 1 000 euro) . Gli accrediti su conto bancario sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale .

6. Cosa devo fare se ricevo un invito a regolarizzare il quadro RW?
È importante rispondere entro i termini indicati, presentando gli estratti conto e dichiarando l’origine dei fondi. In alcuni casi è possibile aderire al ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta. La mancata risposta può portare a sanzioni e ad accertamenti ulteriori.

7. Posso impugnare un’ordinanza europea di sequestro conservativo?
Sì. È possibile impugnare l’OESC davanti al tribunale collegiale italiano o al giudice dello Stato di esecuzione. I motivi possono essere l’insussistenza del credito, l’assenza del requisito di urgenza o la violazione dei limiti di pignorabilità.

8. Se apro un conto in un Paese extra‑UE, sono al riparo?
Non necessariamente. L’Italia ha accordi con molti Paesi (Svizzera, Stati Uniti, San Marino, ecc.) che consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione nella riscossione. In assenza di accordi, il Fisco può comunque chiedere il riconoscimento del titolo e avviare una causa civile. Per importi elevati conviene sempre considerare la possibilità di un pignoramento estero.

9. Come si calcola la sanzione per omessa indicazione del conto estero?
La sanzione ordinaria è pari al 3 – 15 % degli importi non dichiarati (6 – 30 % per Paesi black list) . Se la violazione riguarda importi inferiori a 15 000 euro e non ricorre l’elemento della “dolo o colpa grave”, il contribuente può fruire del ravvedimento operoso con una riduzione della sanzione.

10. Posso trasferire il saldo del conto pignorato su un altro conto?
No. A partire dalla notifica del pignoramento, il conto è bloccato e ogni trasferimento è nullo. I bonifici successivi rientrano nel vincolo . Eventuali trasferimenti possono integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

11. È possibile impignorare un conto cointestato?
Il pignoramento può colpire solo la quota del conto riferibile al debitore. In pratica, la banca blocca l’intero saldo ma deve calcolare la porzione pignorabile in base alla percentuale di contitolarità. Gli altri cointestatari possono proporre opposizione di terzo per ottenere lo sblocco della loro quota.

12. Cosa succede se sul conto ci sono titoli o fondi comuni?
Il pignoramento presso terzi può riguardare anche titoli e strumenti finanziari depositati presso banche. I titoli vengono venduti e il ricavato versato al creditore. Per i fondi comuni il gestore dovrà liquidare le quote. È possibile sostituire i beni con una somma di denaro (conversione del pignoramento) ma è necessario il consenso del giudice.

13. Qual è la differenza tra pignoramento speciale e pignoramento ordinario?
Nel pignoramento ordinario il creditore cita in giudizio il terzo e il debitore; la banca rende la dichiarazione; il giudice emette il provvedimento di assegnazione. Nel pignoramento speciale (art. 72‑bis) non c’è udienza: l’Agente della riscossione ordina direttamente il pagamento; la banca è custode e deve versare entro 60 giorni . Solo se il terzo non paga si torna al giudice.

14. Posso chiedere la restituzione delle somme pignorate se il debito viene annullato?
Sì. Se un tribunale o una commissione tributaria annulla la cartella o l’avviso di accertamento, le somme già versate devono essere restituite. È necessario presentare domanda all’AdER allegando la sentenza. Il rimborso comprende anche gli interessi legali.

15. Le criptovalute detenute su un exchange estero sono pignorabili?
Non esiste ancora una disciplina specifica, ma le criptovalute sono considerate beni immateriali e possono essere oggetto di sequestro e pignoramento. L’esecuzione richiede l’identificazione dell’exchange e delle chiavi di accesso. Alcuni tribunali hanno ordinato agli exchange di bloccare gli asset del debitore; la cooperazione internazionale può essere complessa ma non impossibile.

16. Posso evitare le sanzioni aderendo all’adempimento collaborativo?
Il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) è riservato a grandi contribuenti con fatturato superiore a 750 milioni di euro; non è applicabile ai privati. Tuttavia, per i piccoli contribuenti è possibile presentare un’istanza di interpello per ottenere chiarimenti fiscali preventivi e ridurre il rischio di sanzioni.

17. La presunzione di evasione per i capitali esteri si applica anche ai conti esteri aperti prima del 2009?
No. La Cassazione n. 6409/2025 ha stabilito che la presunzione non opera retroattivamente . Tuttavia, i fondi non dichiarati possono essere oggetto di presunzioni semplici e di accertamenti analitico‑induttivi.

18. Cosa succede ai pignoramenti in corso se accedo a una procedura di sovraindebitamento?
Con la presentazione della domanda e la nomina del Gestore della crisi il giudice può sospendere i pignoramenti. Se il piano viene omologato o l’accordo approvato, i pignoramenti sono revocati e i creditori vengono soddisfatti secondo il piano.

19. Se la banca è straniera ma ha una filiale italiana, posso oppormi nel foro italiano?
Sì. Quando il pignoramento viene eseguito tramite la filiale italiana, la competenza è del tribunale del luogo in cui la filiale opera. La Cassazione ha chiarito che il luogo del terzo è determinante .

20. Le somme frutto di risarcimenti o indennità assicurative sono pignorabili?
Le indennità dovute a titolo di risarcimento per danni alla persona o di sussidio per malattia sono impignorabili . Se però vengono accreditate su un conto insieme ad altre somme, occorre dimostrare l’origine per evitare che vengano confuse e pignorate.

7 – Simulazioni pratiche

7.1 Imprenditore con conto estero in Spagna e debito fiscale

Scenario – Tizio, imprenditore italiano residente a Napoli, detiene un conto corrente in una banca spagnola senza filiale in Italia. Ha ricevuto un avviso di accertamento per IVA non versata per un importo di 80 000 euro. Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella non ha pagato. L’AdER decide di pignorare il conto estero.

Procedura – L’AdER invia una richiesta di informazioni alle autorità spagnole tramite gli uffici di collegamento ai sensi del d.lgs. 149/2012 . Ricevuti i dati, notifica il titolo a Tizio (traduzione in spagnolo) e chiede alla Spagna di procedere al recupero. Le autorità spagnole eseguono il pignoramento secondo il diritto interno. Se Tizio ritiene che la cartella sia prescritta o viziata, deve impugnare il titolo in Italia entro i termini. Può inoltre presentare opposizione in Spagna sulla regolarità della notifica. L’accesso alla rottamazione quater potrebbe sospendere la procedura. Per importi così elevati l’AdER difficilmente rinuncia alla cooperazione.

Lezione – Chi opera in altri Paesi UE non è al riparo dai pignoramenti. È opportuno verificare la legittimità degli atti e valutare subito l’adesione a definizioni agevolate.

7.2 Lavoratore italiano con conto PayPal in Lussemburgo

Scenario – Caio, lavoratore dipendente con stipendio di 1 800 euro al mese, incassa occasionalmente dei compensi per prestazioni online sul suo account PayPal intestato in Lussemburgo. Non ha dichiarato il conto nel quadro RW. L’AdER gli notifica una cartella per omessa dichiarazione di redditi esteri e avvia un pignoramento.

Procedura – La cartella include la sanzione per l’omessa dichiarazione (3 – 15 %) e la presunzione di evasione ex art. 12 D.L. 78/2009. Caio impugna la cartella eccependo la non retroattività della presunzione per i periodi antecedenti al 2009 e la mancata iscrizione del Lussemburgo nella black list . Chiede la riduzione della sanzione tramite ravvedimento operoso. Per il pignoramento, l’AdER deve attivare la cooperazione con il Lussemburgo. Nel frattempo Caio può chiudere il conto PayPal e trasferire i fondi su un conto italiano a suo nome? No, perché l’ordine di pignoramento si estende ai fondi accreditati dopo la notifica . Può tuttavia aprire una procedura di piano del consumatore per ristrutturare i debiti e sospendere l’esecuzione.

Lezione – La gestione dei conti digitali esteri richiede attenzione: occorre dichiararli e documentare l’origine delle somme. Le presunzioni non sono assolute, ma il Fisco può utilizzare i dati per presunzioni semplici. Le piattaforme fintech non sono “conti impignorabili”.

7.3 Professionista con debiti civili e ordinanza europea di sequestro

Scenario – Sempronio, libero professionista, ha un debito di 50 000 euro verso un fornitore francese derivante da una consulenza non pagata. Ha un conto corrente in Germania (BayernBank) dove ha depositato i suoi risparmi. Il fornitore ottiene un’ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) dal tribunale di Parigi.

Procedura – L’ordinanza è notificata alla banca tedesca tramite l’autorità centrale tedesca; la banca congela l’importo. Sempronio riceve notizia del provvedimento e chiede la revoca sostenendo che il credito è infondato e che non esiste il periculum in mora. In Francia il giudice del merito valuterà il credito; in Italia Sempronio non può impugnare l’ordinanza ma può chiedere al giudice francese la revoca. Nel frattempo può contestare l’ordinanza davanti al tribunale tedesco (luogo di esecuzione) per i limiti di pignorabilità e la tutela dei mezzi di sussistenza. Se l’ordinanza viene revocata o ridotta, la banca libererà i fondi eccedenti.

Lezione – L’OESC è uno strumento potente ma deve rispettare il principio di proporzionalità. Il debitore dispone di vari mezzi di difesa: impugnazione nel Paese di emissione, opposizione in quello di esecuzione e prova dell’insussistenza del credito.

Conclusione

Il pignoramento di conti correnti esteri è uno strumento sempre più utilizzato dal Fisco e dai creditori privati, grazie alla cooperazione internazionale e alla digitalizzazione dei flussi finanziari. La normativa italiana (art. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973) consente all’Agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo il pagamento, mentre la direttiva 2010/24/UE e il d.lgs. 149/2012 estendono l’esecuzione oltre confine . Il regolamento 655/2014 e il d.lgs. 152/2020 offrono ai creditori civili la possibilità di congelare conti in tutta l’UE . La giurisprudenza recente della Cassazione ha chiarito aspetti essenziali: il vincolo pignoratizio è dinamico e comprende gli accrediti successivi ; se il terzo non paga entro 60 giorni il pignoramento decade ; le riserve monetarie degli Stati esteri depositate presso la Banca d’Italia sono immuni da esecuzione ; la presunzione di evasione per conti esteri non è retroattiva ed è limitata ai Paesi black list .

Dal punto di vista del debitore, esistono diversi strumenti per difendersi: controllare la legittimità dell’atto, proporre opposizione nei termini, chiedere la sospensione dell’esecuzione, far valere i limiti di pignorabilità, ricorrere a piani di rientro, definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento. Gli errori più comuni sono non dichiarare i conti esteri, spostare i fondi pensando di eludere l’esecuzione, ignorare l’atto di pignoramento o non rispettare i limiti di legge.

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