Scambio automatico di informazioni (CRS): come funziona, quando scatta l’accertamento e difese

Introduzione

Negli ultimi anni i governi di tutto il mondo hanno intensificato lo scambio internazionale di informazioni finanziarie per contrastare l’evasione e le frodi. In Italia la Common Reporting Standard (CRS) – sviluppata dall’OCSE e recepita dalla direttiva europea DAC2 – rappresenta l’asse portante del nuovo monitoraggio fiscale. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono identificare i titolari effettivi di conti e polizze, verificare la residenza fiscale dei clienti e trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati dettagliati su saldi, movimenti, interessi, dividendi e altri redditi esteri. L’amministrazione finanziaria incrocia queste informazioni con le dichiarazioni dei contribuenti e con il quadro RW del modello Redditi; se emergono difformità o omissioni, può avviare un accertamento tributario e applicare severe sanzioni.

Per il contribuente italiano, quindi, conoscere le regole del CRS e dei sistemi di scambio automatico diventa fondamentale. Un errore nella compilazione del quadro RW può costare dal 3 % al 15 % degli importi non dichiarati (fino al 30 % se i beni sono detenuti in Paesi “black list”) . Inoltre, il DL 78/2009 prevede che le attività in paradisi fiscali sono considerate redditi non dichiarati con raddoppio dei termini di accertamento .

Questo articolo, scritto con taglio professionale e divulgativo, spiega in modo approfondito come funziona lo scambio automatico di informazioni, quali sono le regole per i contribuenti, quando scatta l’accertamento e come difendersi. Le informazioni sono aggiornate a gennaio 2026 e basate su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (leggi, decreti, circolari, provvedimenti, sentenze della Corte di Cassazione, ecc.). Il punto di vista è quello del debitore/contribuente: l’obiettivo è fornire strumenti pratici per prevenire e gestire un accertamento, evitando errori e proteggendo il proprio patrimonio.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello studio

L’articolo è redatto in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Lo studio dell’avvocato Monardo coordina un’équipe multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali. Grazie alla combinazione di competenze legali e fiscali, lo studio è in grado di analizzare la legittimità degli atti dell’Agenzia delle Entrate, predisporre ricorsi tempestivi, richiedere sospensioni giudiziali o amministrative, avviare trattative con la riscossione, elaborare piani di rientro o accordi di ristrutturazione e, quando necessario, attivare le procedure di composizione della crisi e dell’esdebitazione.

Se hai ricevuto una comunicazione relativa al CRS, un avviso di accertamento o desideri prevenire possibili contestazioni, contatta subito l’avv. Monardo attraverso il form in fondo a questa guida per una valutazione personalizzata e immediata.

1. Quadro normativo: evoluzione del CRS e recepimento italiano

1.1 Origini internazionali del CRS

Il Common Reporting Standard (CRS) nasce nel 2014 su iniziativa dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L’obiettivo è istituire un sistema unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali tra oltre 100 Paesi, con lo scopo di contrastare l’evasione internazionale. La disciplina è stata accolta dall’Unione europea con la direttiva 2014/107/UE (DAC2), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa. A livello italiano, la DAC2 è stata recepita con la legge 18 giugno 2015 n. 95 e attuata con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 28 dicembre 2015.

Il decreto del 2015 impone agli operatori finanziari residenti (banche, società di gestione, assicurazioni, ecc.) di identificare i conti oggetto di comunicazione e di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate, tramite il sistema SID, le informazioni relative ai conti detenuti da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti all’estero. Le informazioni da inviare comprendono il nome del titolare, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di conto, la banca di riferimento, il saldo al 31 dicembre e i proventi finanziari (interessi, dividendi, plusvalenze).

1.2 Recezione italiana e modifiche successive

L’Italia ha progressivamente aggiornato il proprio quadro normativo per adeguarlo all’evoluzione internazionale. I provvedimenti più rilevanti sono:

  • DM 28 dicembre 2015 (attuazione DAC2): definisce le modalità di comunicazione e i soggetti obbligati. Il provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli intermediari devono registrarsi al “Registro degli Intermediari Finanziari” (REI) e inviare le comunicazioni entro il 30 aprile dell’anno successivo (termine poi spostato al 30 giugno) ; in assenza di dati devono inviare la “comunicazione di assenza di dati” .
  • DM 20 giugno 2019: sposta la scadenza per l’invio delle comunicazioni al 30 giugno e prevede che l’elenco dei Paesi destinatari sia aggiornato entro il 15 maggio di ogni anno .
  • Decreto MEF 2025 di attuazione della direttiva DAC8: in vigore dal 1° gennaio 2026, estende l’ambito del CRS ai beni digitali, ai conti in criptovalute e alle valute digitali di banca centrale, ridefinisce le “entità di investimento” e gli “strumenti finanziari” ed introduce l’obbligo di comunicare ulteriori dati identificativi dei titolari effettivi. Il decreto precisa che il provvedimento è emanato in attuazione delle direttive 2011/16/UE, 2014/107/UE, 2023/2226 e 2025/872 e dell’Addendum alla Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) del 2024 . Le nuove definizioni comprendono la “valuta digitale della banca centrale”, le “cripto‑attività” e le “operazioni di scambio” . Entro il 15 maggio di ogni anno l’elenco dei Paesi partner viene pubblicato sul sito del MEF .

L’aggiornamento al 2026 della disciplina CRS richiede quindi ai contribuenti di monitorare non solo i conti bancari tradizionali ma anche wallet digitali e piattaforme di scambio di criptovalute.

1.3 Soggetti obbligati e oggetto dello scambio

Sono tenuti agli adempimenti CRS tutti gli istituti finanziari italiani: banche, succursali di banche estere, società di gestione del risparmio, enti assicurativi, fiduciarie, fondi d’investimento e altri intermediari autorizzati. Devono identificare i conti e classificarli come nuovi o preesistenti; per i conti preesistenti occorre verificare la residenza fiscale del titolare e del beneficiario ultimo. Le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate includono:

  • Dati anagrafici del titolare del conto e degli eventuali contitolari o beneficiari (nome, indirizzo, residenza fiscale e codice fiscale);
  • Numero di conto o identificatore;
  • Denominazione dell’istituto finanziario;
  • Saldo o valore del conto al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la comunicazione;
  • Importi lordi degli interessi, dividendi, proventi da vendite o rimborso di strumenti finanziari, rendite di polizze assicurative;
  • Dati sui trust o altre entità che detengono i conti, compresi i titolari effettivi;
  • Dati sulle cripto‑attività secondo le definizioni introdotte nel 2025.

L’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni alle giurisdizioni partner e riceve a sua volta i dati dei cittadini e residenti fiscali italiani titolari di conti esteri. Lo scambio avviene annualmente e in modo automatico, senza la necessità di specifiche richieste.

1.4 Principi del “preventive contraddittorio” e diritti del contribuente

La legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato e riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. L’articolo 7 prevede che il contribuente abbia diritto a conoscere le prove e gli elementi su cui si fonda l’accertamento, che l’atto debba indicare l’ufficio competente e l’organo cui presentare ricorso e che le richieste di pagamento specificano interessi e sanzioni .

Dal 2024 il Statuto è stato integrato con l’articolo 6‑bis (d.lgs. 219/2023), che introduce il principio generale del contraddittorio preventivo: prima di emettere un accertamento, l’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto motivato e concedere 60 giorni per presentare osservazioni. L’ufficio deve poi tenere conto delle deduzioni del contribuente o motivare espressamente il loro rigetto . L’obbligo non si applica agli accertamenti automatizzati o ai recuperi di crediti ma riguarda tutti gli atti “impugnabili” di natura valutativa .

Questi principi sono fondamentali perché, anche nella materia CRS, garantiscono al contribuente la possibilità di replicare alle contestazioni prima che si consolidi l’accertamento.

2. Quando scatta l’accertamento basato sul CRS

2.1 Flusso di controllo e incrocio dei dati

L’Agenzia delle Entrate riceve i dati CRS dai Paesi esteri e li confronta con quelli presenti nelle dichiarazioni dei redditi italiane. I casi tipici che possono dare luogo a un accertamento sono:

  1. Conti esteri non dichiarati nel quadro RW: il monitoraggio fiscale obbliga a indicare annualmente nel quadro RW del modello Redditi il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, indipendentemente dalla produzione di redditi. Se un conto o un portafoglio di investimenti appare nei dati CRS ma non figura nel quadro RW, l’Agenzia avvia un controllo e presuppone l’omissione. Le sanzioni vanno dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato, raddoppiate al 6–30 % per i Paesi “black list” ; oltre 90 giorni di ritardo è prevista una sanzione fissa di 258 euro .
  2. Differenza tra saldo comunicato e redditi dichiarati: se il saldo del conto estero è significativo ma i redditi dichiarati in Italia sono incoerenti (ad esempio reddito netto molto inferiore), l’Agenzia può presumere la presenza di redditi non dichiarati. Per i conti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), l’art. 12 del DL 78/2009 stabilisce una presunzione di fruttuosità: i beni sono considerati produttivi di reddito imponibile salvo prova contraria; inoltre, le sanzioni sono raddoppiate e i termini di accertamento sono estesi .
  3. Trust e società schermate: le nuove regole richiedono di identificare i beneficiari effettivi. Se la società estera che detiene il conto è interposta, il Fisco può ritenere che il reddito sia imputabile al residente italiano.
  4. Cripto‑attività e valute digitali: dal 2026 i dati sui wallet e le operazioni di scambio confluiranno nel CRS; se il contribuente non le indica nel quadro RW (o non applica la tassazione su plusvalenze), si applicano le stesse presunzioni e sanzioni.

2.2 Procedura dell’accertamento

L’accertamento basato sui dati CRS segue il procedimento ordinario previsto dal DPR 600/1973 e dal DPR 633/1972 (per l’IVA). Le fasi principali sono:

  1. Analisi dei dati: l’Agenzia confronta le informazioni ricevute con la dichiarazione e individua eventuali anomalie.
  2. Invito al contraddittorio: per gli atti con contenuto valutativo l’ufficio invia lo schema di atto previsto dall’art. 6‑bis del Statuto e concede 60 giorni per le osservazioni. Questa fase non è obbligatoria per gli accertamenti automatizzati o di mero controllo formale.
  3. Notifica dell’avviso di accertamento: se le osservazioni non sono accolte, l’ufficio emette l’avviso di accertamento motivato. Il termine per emettere l’avviso è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se non è stata presentata, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Per l’IVA valgono termini analoghi . Nei casi di conti in Paesi “black list” o di reati penali fiscali, i termini possono essere raddoppiati.
  4. Onere della prova e presunzioni: le leggi tributarie consentono all’amministrazione di fondare l’accertamento su indizi, compresi dati acquisiti irregolarmente. L’art. 39 del DPR 600/1973 prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementi comunque acquisiti; l’art. 55 del DPR 633/1972 prevede la stessa facoltà per l’IVA. La giurisprudenza della Cassazione (v. § 2.3) afferma che anche un solo elemento grave, preciso e concordante (come un saldo non dichiarato) può fondare l’accertamento . Spetterà poi al contribuente fornire prova contraria, ad esempio dimostrando che i fondi sono stati tassati all’estero, che derivano da redditi già dichiarati o che il conto non è di sua titolarità.
  5. Riscossione e contenzioso: dopo la notifica, il contribuente può impugnare l’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. In alternativa può richiedere l’accertamento con adesione, presentando istanza all’ufficio entro 90 giorni; in tal caso le sanzioni sono ridotte a un terzo (v. § 4.2).

2.3 Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla lista Falciani e sui dati CRS

La giurisprudenza ha affrontato numerosi casi in cui le autorità italiane hanno utilizzato dati provenienti da Paesi esteri (ad esempio la famosa lista Falciani, con i nominativi dei clienti della filiale svizzera della banca HSBC). Le pronunce più importanti – tutte della sezione tributaria della Corte di Cassazione – hanno stabilito alcuni principi di grande rilievo anche per i controlli basati sul CRS.

  • Cass. 31779/2019: la Corte ha confermato la legittimità di un accertamento fondato sui dati della lista Falciani, affermando che l’irregolarità nell’acquisizione dei dati non inficia la loro utilizzabilità in materia tributaria. L’art. 39 del DPR 600/1973 consente l’uso di elementi “comunque acquisiti”; pertanto anche un solo indizio può giustificare l’accertamento . Il contribuente, per invertire la presunzione, deve dimostrare che i fondi oggetto di contestazione derivano da redditi già tassati o da attività lecite all’estero.
  • Cass. 4984/2020: la Corte ha ribadito che l’amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su un solo elemento di prova, purché grave e preciso; nel caso concreto il contribuente non aveva giustificato la differenza tra gli importi scudati e quelli risultanti dalla lista Falciani .
  • Cass. 11162/2021: la Corte ha stabilito che i dati ottenuti grazie alla cooperazione internazionale sono utilizzabili anche se originariamente acquisiti in modo illecito (furto di dati); ciò perché in materia tributaria vige il principio della libertà di prova e l’utilizzabilità è preclusa solo quando sia violato un diritto di rango costituzionale . La Corte ha osservato che un singolo elemento può fondare l’accertamento e che spetta al contribuente fornire la prova contraria .
  • Cass. 27528/2022: questa ordinanza conferma che l’art. 12 del DL 78/2009 prevede una presunzione di reddito per i capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e che i dati della lista Falciani sono pienamente utilizzabili anche quando acquisiti irregolarmente; l’accertamento può basarsi su un solo indizio grave e preciso .

Questi precedenti rendono evidente che i dati CRS, seppur acquisiti all’estero, saranno utilizzati in sede di accertamento; il contribuente dovrà presentare prove documentali e giustificazioni dettagliate per contrastare le presunzioni dell’amministrazione.

2.4 Termine di accertamento e prescrizione

Come accennato, i termini per notificare un accertamento sono fissati dagli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972. In sintesi:

  • Se la dichiarazione è stata presentata: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (es.: dichiarazione 2022 → avviso entro il 31 dicembre 2027) .
  • Se la dichiarazione non è stata presentata: il termine è esteso al settimo anno .
  • Per l’IVA valgono gli stessi termini .
  • Per i redditi esteri occultati in Paesi a fiscalità privilegiata, l’art. 12 del DL 78/2009 raddoppia i termini e consente l’accertamento anche oltre il quinto o settimo anno .

È quindi fondamentale conservare la documentazione per almeno sette anni e, in caso di investimenti in paradisi fiscali, anche per periodi più lunghi.

3. Sanzioni e conseguenze della mancata dichiarazione

3.1 Sanzioni amministrative per l’omessa compilazione del quadro RW

Il monitoraggio fiscale prevede che tutti i soggetti residenti in Italia dichiarino nel quadro RW del modello Redditi le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (conti correnti, depositi, titoli, fondi d’investimento, quote di società estere, polizze vita, immobili, cripto‑attività). L’omessa o incompleta compilazione comporta:

  • Sanzione del 3 % – 15 % del valore delle attività non dichiarate ;
  • Sanzione del 6 % – 30 % se le attività sono detenute in Paesi “black list” (a fiscalità privilegiata) ;
  • Sanzione fissa di 258 euro se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine .

Se il contribuente corregge la violazione spontaneamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), può beneficiare di una riduzione della sanzione proporzionale al tempo trascorso. Per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, ad esempio, la sanzione si riduce a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni (3 %), a 1/9 se avviene entro 90 giorni (3,33 %) e così via . Dal 1° settembre 2024, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio, le percentuali sono state riviste (1/10 del minimo entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro la presentazione della dichiarazione, 1/7 oltre un anno) e sono previste percentuali ulteriormente ridotte per chi regolarizza dopo la notifica del processo verbale di constatazione . I contribuenti possono anche beneficiare del cumulo giuridico introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che consente di applicare una sanzione unica e ridotta per più violazioni .

3.2 Presunzione di reddito e raddoppio dei termini

Per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, l’art. 12 del DL 78/2009 stabilisce una presunzione di reddito: i capitali o beni esteri si considerano derivanti da redditi occultati, salvo prova contraria. In questi casi le sanzioni sono raddoppiate (6 % – 30 %) e i termini di accertamento possono estendersi oltre i 5 o 7 anni . La Cassazione ha confermato che questa presunzione è compatibile con la Costituzione e con le norme internazionali (sentenze 27528/2022 e altre).

3.3 Sanzioni penali

Se l’omessa indicazione degli investimenti esteri integra un’evasione rilevante (ad esempio, superamento delle soglie previste dal D.Lgs. 74/2000) o l’esistenza di fondi occultati è collegata ad altri reati (riciclaggio, autoriciclaggio), il contribuente può essere perseguito penalmente. L’amministrazione trasmette gli atti alla procura e l’autorità giudiziaria può contestare il reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o occultamento di conti. Le soglie di punibilità variano (in genere 30.000 euro per l’IVA e 150.000 euro di imposta evasa per i redditi).

4. Difese e strategie legali per il contribuente

La normativa italiana offre numerosi strumenti per contestare o regolare un accertamento basato sul CRS. Il contribuente, assistito da professionisti, può scegliere tra una difesa giudiziale (ricorso in Commissione tributaria) o stragiudiziale, sfruttando istituti deflattivi che consentono la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione del debito.

4.1 Preparare la difesa: raccolta delle prove e onere motivazionale dell’atto

Prima di impugnare un avviso di accertamento occorre verificare la legittimità formale dell’atto e la correttezza dei dati CRS. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’avviso deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e di diritto, riportare gli estremi dei documenti utilizzati (ad esempio i dati CRS), allegare gli atti richiamati e specificare l’ufficio competente e i termini per il ricorso . Se l’Agenzia non allega le segnalazioni estere o non consente di visionare gli elementi di prova, l’atto può essere nullo.

È quindi essenziale richiedere all’ufficio copia integrale dei documenti trasmessi dalle autorità estere, nonché eventuali report di analisi. Spesso le anomalie derivano da errori di identificazione del codice fiscale o da omonimie, specie nei sistemi internazionali; tali errori possono essere fatti valere in sede di contraddittorio.

4.2 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente al contribuente di concordare con l’ufficio l’ammontare delle imposte e delle sanzioni, evitando il contenzioso. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che il contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento . Può inoltre presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (prima di proporre ricorso), indicando il proprio recapito .

Se l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio (schema di atto ex art. 6‑bis), l’istanza di adesione deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema . Durante la procedura, i termini per il ricorso sono sospesi per 90 giorni e l’ufficio formula un invito a comparire per cercare un accordo . La conclusione dell’accertamento con adesione comporta:

  • riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogabili;
  • possibilità di rateizzare il debito in un massimo di 8 rate trimestrali (o 12 se le somme sono superiori a 50.000 euro) con interesse del 2 % annuo;
  • rinuncia al ricorso e impossibilità di impugnare successivamente gli atti per motivi di merito.

L’accertamento con adesione è consigliabile quando la pretesa è fondata ma si desidera ridurre le sanzioni e ottenere la rateizzazione.

4.3 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare volontariamente la propria posizione prima che l’ufficio avvii una contestazione o notifichi l’avviso di accertamento. L’istituto, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, permette di pagare l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta, la cui misura dipende dal tempo trascorso tra l’omissione e la regolarizzazione . Dopo le riforme del 2015–2016 e la revisione del sistema sanzionatorio nel 2024, le aliquote sono state ulteriormente ridotte e differenziate in base al periodo (entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro il termine della dichiarazione, oltre un anno, dopo la notifica del pvc, ecc.) .

Per utilizzare il ravvedimento occorre:

  1. versare l’imposta dovuta tramite F24;
  2. calcolare gli interessi legali (all’1,60 % dal 1° gennaio 2026);
  3. applicare la sanzione ridotta secondo le tabelle normative;
  4. presentare una dichiarazione integrativa del quadro RW o del modello Redditi.

Il ravvedimento è precluso se l’Agenzia ha già notificato l’avviso di accertamento o se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche (ad eccezione del ravvedimento speciale previsto dal DL 84/2025).

4.4 Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024, 108/2024 e 81/2025)

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un nuovo strumento di compliance introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal D.Lgs. 108/2024 e dal D.Lgs. 81/2025, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra Fisco e contribuenti minori. La disciplina consente ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate relativa al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per due anni. In cambio, il contribuente ottiene certezza del prelievo, riduzione dei controlli e accesso facilitato ai rimborsi.

L’articolo 6 del provvedimento prevede che possono accedere al CPB le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arti e professioni e le società di persone con ricavi inferiori a determinati limiti. Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto importanti modifiche:

  • ha fissato al 30 settembre il termine per aderire al concordato ;
  • ha escluso i contribuenti che operano nel regime forfettario ;
  • ha eliminato le aliquote agevolate del 10–15 % per le eccedenze superiori a 85.000 euro, reintroducendo l’IRPEF/IRAP ordinaria ;
  • ha previsto tetti agli incrementi di reddito proposti dal Fisco in base al punteggio ISA (massimo 10 % per punteggio 10, 15 % per punteggio 9–10, 25 % per punteggio 8–9) ;
  • ha confermato l’esclusione dei professionisti che partecipano a studi associati e società tra professionisti .

La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 (Agenzia delle Entrate) fornisce chiarimenti operativi e FAQ, spiegando come calcolare la proposta e quali dati utilizzare. Per i contribuenti che aderiscono al CPB 2025–2026, il DL 84/2025 (convertito nella legge 108/2025) ha introdotto un ravvedimento speciale (art. 12-ter): permette di sanare le annualità 2019–2023 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al punteggio ISA, con riduzione del 30 % per gli anni 2020–2021 a causa della pandemia . I versamenti vanno effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, in un’unica soluzione o in dieci rate mensili .

Il concordato è quindi uno strumento da valutare attentamente: consente di ottenere certezze sul carico fiscale e di accedere al ravvedimento speciale, ma impone vincoli sulla determinazione del reddito e sulla possibilità di dedurre perdite successive.

4.5 Definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies)

La definizione agevolata delle cartelle esattoriali, detta anche “rottamazione quater”, è stata introdotta dall’art. 1, commi 231–252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e consente al debitore di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione. Sono cancellate integralmente le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio . L’adesione richiede la presentazione di una domanda telematica entro i termini di legge e prevede il versamento in un’unica soluzione o rateale (fino a 36 rate); in caso di omesso pagamento di una rata, l’agevolazione decade .

La legge 108/2025 (conversione del DL 84/2025) ha introdotto l’art. 12-bis che disciplina la estinzione dei giudizi tramite definizione agevolata: il giudizio si estingue con il versamento della prima rata e il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione . L’art. 12-ter prevede il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato (già illustrato). È in corso di discussione una rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026) che potrebbe estendere ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di pagare solo il capitale; tuttavia, alla data attuale (gennaio 2026) non è ancora in vigore.

4.6 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

Per i debitori con grave indebitamento, incluse posizioni fiscali e contributive, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono rappresentare un’ancora di salvezza. La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede tre istituti principali:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditrici; consente di proporre ai creditori (incluso l’Erario) un piano di rientro rateale proporzionato al proprio reddito. Il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza e se il piano garantisce il soddisfacimento almeno parziale dei crediti.
  • Concordato minore: rivolto a imprese minori e professionisti; permette di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione con eventuale falcidia del debito; occorre l’approvazione dei creditori pari ad almeno il 60 % dei voti.
  • Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente: il debitore mette a disposizione tutti i beni e i redditi futuri eccedenti il minimo vitale per 4 anni; al termine ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Nel 2025 le procedure sono state snellite per favorire l’accesso e proteggere i piccoli debitori .

L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, può assistere il debitore nell’attivare tali procedure, negoziare con l’Agenzia Entrate-Riscossione e ottenere l’omologazione giudiziale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nonostante l’abbondanza di regole, molti contribuenti commettono errori che espongono a sanzioni e accertamenti. Ecco i più frequenti e i relativi rimedi:

  1. Omissione del quadro RW: molti ritengono che le attività estere vadano dichiarate solo se producono redditi; in realtà vanno indicati sempre il saldo e il valore degli investimenti. Utilizzare un consulente esperto per compilare correttamente il quadro RW e conservare la documentazione bancaria.
  2. Fidarsi di notizie non ufficiali: circolano rumor su sanatorie o condoni imminenti; basarsi solo su fonti normative e circolari ufficiali. Ricorda che eventuali rottamazioni devono essere previste da una legge.
  3. Non controllare i dati CRS: può capitare che la banca estera segnali un conto chiuso o intestato ad un omonimo. Quando ricevi la comunicazione dell’Agenzia, richiedi immediatamente il dettaglio delle informazioni.
  4. Ignorare l’invito al contraddittorio: non rispondere alla lettera di compliance o allo schema di atto equivale a rinunciare alla possibilità di spiegare la propria posizione. È utile inviare osservazioni puntuali e, se necessario, chiedere un’audizione.
  5. Attendere l’ultimo momento per agire: il ravvedimento operoso consente sconti molto maggiori se effettuato nei primi 30 o 90 giorni; ritardare la regolarizzazione comporta l’aumento delle sanzioni .
  6. Non conservare i documenti: occorre conservare estratti conto, contratti, certificazioni fiscali e prove dei versamenti effettuati per almeno sette anni. In caso di conti in Paesi a fiscalità privilegiata, conservare la documentazione ancora più a lungo.
  7. Non richiedere assistenza professionale: la normativa CRS è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato e un commercialista esperti possono individuare la strategia migliore (ricorso, adesione, ravvedimento, concordato, sovraindebitamento) e ridurre sensibilmente il rischio di sanzioni.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Scadenze e termini principali

AspettoTermine ordinarioTermine in casi particolari
Invio della comunicazione CRS da parte degli intermediari (anno N)30 giugno dell’anno N+1 (provvedimento AE 4/7/2017)Con la DAC8 l’elenco dei Paesi partner è pubblicato entro il 15 maggio
Invio del quadro RW nella dichiarazione dei redditi30 novembre (persone fisiche) o termine dichiarazioniN/A
Termine per l’avviso di accertamento (dichiarazione presentata)31 dicembre del quinto annoRaddoppio per conti in Paesi black list (art. 12 DL 78/2009)
Termine per l’avviso (dichiarazione omessa)31 dicembre del settimo annoRaddoppio in presenza di reati o black list
Osservazioni allo schema di atto (contraddittorio)60 giorniEscluso per accertamenti automatizzati
Presentazione istanza di accertamento con adesioneentro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoentro 30 giorni se l’avviso è preceduto dallo schema
Ravvedimento operoso (sanzioni ridotte)variabile (entro 30 gg, 90 gg, ecc.)Dopo PVC o schema, percentuali maggiori
Scadenza per aderire al concordato preventivo biennale 2025–202630 settembre 2025N/A
Versamento ravvedimento speciale (DL 84/2025)tra 1° gennaio e 15 marzo 2026pagamento rateale in 10 rate mensili
Presentazione domanda per definizione agevolata (rottamazione quater)Termini fissati dal decreto attuativo (es. rottamazione 2023: 30 aprile 2023)nuovi termini per eventuale “rottamazione quinquies” (da definire)

6.2 Sanzioni per violazioni del quadro RW

Tipo di violazioneSanzione baseMaggiorazionePossibilità di riduzione
Omessa, tardiva o incompleta dichiarazione di attività estere (Paesi white list)3 %–15 % del valoreLa sanzione fissa di 258 euro se la dichiarazione è presentata entro 90 giorniRavvedimento operoso (riduzione fino a 1/10 del minimo se entro 30 gg)
Omessa o incompleta dichiarazione di attività estere in Paesi black list6 %–30 %Presunzione di reddito non dichiarato e raddoppio dei terminiRavvedimento operoso e accertamento con adesione con riduzione sanzioni
Omissione nei trust o conti interpostiSanzioni base come sopra + sanzioni penali per dichiarazione infedeleRischio di sequestro preventivo e confiscaAccertamento con adesione e dimostrazione della non residenza

6.3 Strumenti difensivi e requisiti

StrumentoNormativaRequisitiVantaggi
Contraddittorio preventivoart. 6‑bis L. 212/2000Atti valutativi; invio dello schema motivato; 60 giorni per osservazioniPossibilità di chiarire errori, fornire prove, evitare l’avviso
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Richiesta del contribuente entro 60 gg dalla notifica; sospensione dei termini; invito a comparireRiduzione sanzioni a un terzo; rateizzazione; conclusione senza ricorso
Ravvedimento operosoart. 13 D.Lgs. 472/1997Pagamento spontaneo delle imposte e sanzioni ridotte prima dell’accertamentoSconti variabili (fino a 90 %); non comporta contenzioso
Concordato preventivo biennaleD.Lgs. 13/2024, 108/2024, 81/2025Soggetti ISA con punteggio adeguato; proposta del Fisco; adesione entro 30 settembreCongela il reddito per 2 anni; riduce controlli; accesso al ravvedimento speciale
Definizione agevolata (rottamazione)L. 197/2022, art. 1, cc. 231–252Carichi affidati all’Agente riscossione tra 2000 e 2022; domanda telematica; pagamento capitale + speseCancellazione sanzioni e interessi; sospensione esecuzioni; rateizzazione
Procedure di sovraindebitamentoLegge 3/2012Persona fisica sovraindebitata; impresa minore; beni insufficienti a soddisfare i creditoriPossibilità di falcidia e cancellazione dei debiti; tutela del patrimonio minimo

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è il CRS?
Il Common Reporting Standard è un sistema elaborato dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra oltre 100 Paesi. In Italia è recepito dalla DAC2 e dal DM 28 dicembre 2015 e impone alle banche di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui conti detenuti da residenti all’estero.

2. Quali informazioni vengono scambiate?
Vengono trasmessi i dati identificativi del titolare (nome, indirizzo, codice fiscale), il numero di conto, la banca, il saldo al 31 dicembre, gli interessi, i dividendi, i proventi da vendita di titoli e, dal 2026, anche le operazioni in cripto‑attività .

3. Chi è obbligato a dichiarare i conti esteri?
Tutti i residenti fiscali in Italia (persone fisiche, società di persone, trust) devono compilare il quadro RW per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, indipendentemente dal fatto che producano redditi.

4. Se ho solo un conto corrente con pochi euro devo dichiararlo?
Sì. La normativa richiede di dichiarare anche conti con saldo minimo, a meno che non si tratti di conti operativi con giacenza media annua inferiore a 5.000 euro che non hanno prodotto redditi. Tuttavia è prudente indicare sempre i conti per evitare contestazioni.

5. Cosa succede se non dichiaro un conto estero?
L’omessa o incompleta dichiarazione comporta una sanzione del 3 %–15 % del valore del conto (6 %–30 % per Paesi black list) e, nei casi più gravi, può generare presunzioni di redditi non dichiarati o il raddoppio dei termini di accertamento.

6. L’Agenzia può usare dati rubati o illegalmente acquisiti?
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenze 31779/2019, 11162/2021, 27528/2022), i dati utilizzati in sede tributaria sono validi anche se originariamente acquisiti in modo illecito, purché non siano violati diritti costituzionali; è sufficiente un solo elemento grave e preciso per fondare l’accertamento .

7. Quanto tempo ha il Fisco per notificare un accertamento basato sul CRS?
Generalmente l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o entro il settimo anno se la dichiarazione è omessa . I termini si raddoppiano per i redditi occultati in Paesi black list .

8. Posso difendermi se ricevo un avviso basato sul CRS?
Sì. Puoi presentare osservazioni nel contraddittorio preventivo, chiedere l’accertamento con adesione (riducendo le sanzioni) o impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria. È fondamentale raccogliere prove documentali per dimostrare la provenienza dei fondi o la loro tassazione all’estero.

9. Cos’è l’accertamento con adesione e quando conviene?
È un accordo con l’ufficio che consente di definire la pretesa pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte a un terzo . Conviene quando la pretesa è fondata e si desidera evitare un lungo contenzioso e ottenere la rateizzazione.

10. Come funziona il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento permette di regolarizzare spontaneamente la violazione pagando l’imposta dovuta, gli interessi (1,60 % dal 2026) e una sanzione ridotta secondo le tabelle dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 . Le sanzioni sono ridotte maggiormente se il ravvedimento avviene entro 30 o 90 giorni .

11. In cosa consiste il concordato preventivo biennale?
È un accordo biennale tra contribuente e Agenzia delle Entrate che fissa in anticipo il reddito imponibile in base ai risultati degli ISA. L’adesione deve avvenire entro il 30 settembre 2025 e dà accesso a un ravvedimento speciale . È rivolto ai soggetti ISA non forfettari.

12. Che cos’è la definizione agevolata (“rottamazione quater”)?
È una sanatoria che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, con cancellazione di sanzioni e interessi . Occorre presentare domanda e versare le rate secondo il piano previsto dal decreto attuativo.

13. Cosa accade se si saltano le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dall’agevolazione: tornano dovuti tutti i debiti residui con sanzioni e interessi ordinari .

14. Le criptovalute rientrano nel CRS?
Sì. Dal 2026, a seguito dell’attuazione della direttiva DAC8, le cripto‑attività e le valute digitali di banca centrale rientrano tra gli strumenti oggetto di comunicazione ; devono quindi essere dichiarate nel quadro RW.

15. Esiste un limite minimo sotto cui non si applicano le sanzioni?
Per gli investimenti finanziari era previsto un limite di esonero di 10.000 euro, ma con le modifiche normative la soglia è stata più volte eliminata e reintrodotta. Attualmente (gennaio 2026) non è previsto un esonero generalizzato: anche piccoli conti devono essere dichiarati; in caso di dubbi conviene consultare un professionista.

16. Quali sono le differenze tra CRS e FATCA?
Il CRS è un accordo multilaterale che coinvolge oltre 100 Paesi, mentre il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è una legge statunitense che impone agli istituti finanziari di segnalare i conti di cittadini e residenti statunitensi. Entrambe le discipline richiedono la raccolta di informazioni sui titolari e sulla residenza fiscale; in Italia le banche inviano una sola comunicazione per adempiere a CRS e FATCA.

17. È possibile contestare l’utilizzo dei dati CRS per violazione della privacy?
In linea generale no. La normativa italiana prevede che i dati possono essere utilizzati per scopi fiscali e che non costituisce violazione della privacy l’utilizzo di informazioni acquisite da Paesi esteri. Solo la violazione di diritti costituzionali (es. domicilio) può impedire l’utilizzo della prova .

18. Posso trasferire la residenza in un altro Paese per evitare l’obbligo di monitoraggio?
Il trasferimento di residenza fiscale all’estero richiede l’iscrizione all’AIRE e la dimostrazione di interessi personali e professionali prevalenti all’estero. Il fisco italiano può contestare le “residenze fittizie” e considerare comunque residente chi mantiene il domicilio o la dimora abituale in Italia.

19. Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento CRS?
Estratti conto, contratti di apertura, certificazioni fiscali rilasciate dalla banca estera, documentazione che prova la provenienza dei fondi (ad esempio vendita di un immobile, eredità, redditi tassati all’estero), e ogni prova che dimostri l’effettiva titolarità e la residenza fiscale dei soggetti interessati.

20. Come può aiutarmi lo studio dell’avv. Monardo?
Lo studio effettua un’analisi preliminare degli atti e dei dati CRS, verifica la corretta identificazione del contribuente, presenta istanze per ottenere copia delle informazioni estere, valuta la convenienza di ravvedimento, adesione o ricorso, assiste nelle trattative con la riscossione, elabora piani di rientro e, se necessario, attiva procedure di composizione della crisi o di definizione agevolata.

Conclusione

Lo scambio automatico di informazioni costituisce uno strumento potente nella lotta all’evasione internazionale ma impone ai contribuenti onerosi obblighi di monitoraggio e dichiarazione. Dal 1° gennaio 2026 le regole si sono estese alle criptovalute e alle valute digitali, ampliando ulteriormente il perimetro di controllo. Le sanzioni per l’omesso quadro RW sono elevate (fino al 30 % del valore) e le presunzioni legali rendono l’onere probatorio gravoso per il contribuente. La giurisprudenza della Cassazione ha legittimato l’uso di dati acquisiti all’estero anche in modo irregolare e ha stabilito che un solo indizio può fondare l’accertamento .

Nonostante ciò, la normativa prevede strumenti efficaci per prevenire e gestire l’accertamento: il contraddittorio preventivo consente di contestare le anomalie prima che l’accertamento sia emesso; l’accertamento con adesione e il ravvedimento operoso permettono di ridurre le sanzioni e dilazionare il pagamento; il concordato preventivo biennale offre stabilità fiscale per due anni; la definizione agevolata permette di cancellare sanzioni e interessi; le procedure di sovraindebitamento danno una via d’uscita definitiva ai debitori.

L’esperienza dimostra che agire tempestivamente è determinante: una difesa puntuale e documentata può evitare l’applicazione della presunzione di evasione e ridurre sensibilmente il carico fiscale. Per questo è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti.

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