Pensionati italiani residenti all’estero: obblighi, controlli e come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni l’emigrazione in cerca di una pensione più ricca o di un costo della vita inferiore è diventata un fenomeno sempre più diffuso fra i pensionati italiani. Molti trasferiscono la residenza in Portogallo, Bulgaria, Tunisia o altri Paesi dove i trattati contro la doppia imposizione garantiscono una tassazione agevolata o addirittura nulla sui trattamenti pensionistici. La scelta di trasferirsi all’estero, tuttavia, comporta obblighi e rischi fiscali significativi: il fisco italiano considera ancora residenti in Italia i cittadini che non riescono a dimostrare un effettivo radicamento all’estero e controlla con crescente severità eventuali irregolarità. Errori nella gestione dell’AIRE, nella comunicazione all’INPS o nell’osservanza dei termini per impugnare un atto possono tradursi in sanzioni pesanti, iscrizioni a ruolo, ipoteche, fermi amministrativi e addirittura pignoramenti. L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) per i pensionati italiani residenti all’estero, analizzando con taglio pratico e professionale gli obblighi fiscali, le principali tutele e le possibili strategie difensive.

Perché questa guida è importante

Dal punto di vista del contribuente, il trasferimento di residenza all’estero presenta numerosi profili di rischio:

  • Doppia residenza fiscale: se non si soddisfano i criteri di legge, l’Agenzia delle Entrate può considerare il pensionato ancora residente in Italia, con la conseguenza di tassare integralmente la pensione e gli eventuali redditi esteri secondo il regime italiano. La recente riforma introdotta dal decreto legislativo 209/2023 e illustrata dalla Circolare 20/E del 2024 ha rafforzato i controlli sul luogo di effettiva dimora, trasformando l’iscrizione all’AIRE in una presunzione relativa .
  • Verifiche dell’Amministrazione finanziaria: i comuni, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS incrociano periodicamente i dati relativi ai contribuenti iscritti all’AIRE per accertare che non risiedano di fatto in Italia. Il decreto legge 193/2016 ha imposto alle amministrazioni locali di trasmettere tali informazioni all’Agenzia delle Entrate per la selezione di liste di controllo .
  • Notifiche e decadenza dei termini: le notifiche di cartelle esattoriali, accertamenti e intimazioni possono essere effettuate presso l’indirizzo estero dichiarato all’AIRE. La Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di un recapito AIRE, la notifica mediante raccomandata estera è valida; solo se la notifica viene restituita senza esito si applicano le notifiche per affissione . Ignorare o non ritirare un avviso all’estero non sospende i termini per ricorrere.
  • Pignoramenti e misure cautelari: in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteche sugli immobili e fermare beni mobili registrati (auto, motocicli). L’articolo 77 del d.P.R. 602/1973 consente di iscrivere ipoteca se il debito supera 20.000 euro, previa notifica con preavviso ; l’articolo 86 consente il fermo amministrativo su veicoli con debiti anche inferiori, se non si adempie entro 30 giorni .

Come possiamo aiutarti

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono una consulenza altamente specializzata per i pensionati italiani all’estero. L’avv. Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di un team multidisciplinare: collabora con professionisti esperti in diritto tributario, bancario e diritto internazionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Si occupa anche di negoziazione della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo può:

  1. Analizzare l’atto di accertamento o la cartella: verifica la correttezza della notifica, dei conteggi e l’eventuale prescrizione.
  2. Proporre ricorsi e opposizioni: deposita ricorsi presso le Commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) per contestare l’accertamento, la cartella, il fermo o l’ipoteca.
  3. Richiedere sospensioni e rateizzazioni: presenta istanze di sospensione cautelare e negozia piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  4. Concordare soluzioni stragiudiziali: avvia trattative per definizioni agevolate, rottamazioni, definizioni transattive e procedure di sovraindebitamento.

Se stai ricevendo notifiche dall’Italia o hai dubbi sulla tua residenza fiscale, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo. Riceverai una valutazione legale immediata e personalizzata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme principali, gli articoli di legge e le sentenze più recenti che riguardano i pensionati italiani residenti all’estero. Comprendere la cornice normativa è fondamentale per valutare il proprio status e adottare le strategie difensive più efficaci.

1.1 Residenza fiscale e AIRE

Il concetto di residenza fiscale è disciplinato dall’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La norma è stata profondamente modificata dal decreto legislativo 209/2023 (cosiddetto Decreto internazionalizzazione) e dalla successiva Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate (novembre 2024). In sintesi:

  • Criterio della maggior parte del periodo d’imposta: è considerato fiscalmente residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni), ha residenza anagrafica, domicilio o presenza fisica nel territorio italiano . La residenza anagrafica rileva se non viene spostata all’estero; il domicilio, ridefinito dalla riforma, coincide con il luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari .
  • Registrazione all’AIRE e presunzione relativa: l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero non è più sufficiente a dimostrare la perdita della residenza italiana. L’iscrizione genera una presunzione relativa di residenza estera: il contribuente deve essere in grado di provare l’effettivo trasferimento e la permanenza all’estero attraverso documenti (contratti di locazione, bollette, residenza in via esclusiva, iscrizione alla sanità locale, ecc.). La presunzione può essere superata dall’Amministrazione finanziaria con indizi contrari . Se il nuovo Paese è considerato “paradiso fiscale” ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis TUIR, la presunzione di residenza in Italia è ancora più forte e può essere superata solo con prove documentali maggiori .
  • Presenza fisica: la riforma ha introdotto il criterio della presenza fisica in Italia, calcolato in giorni e anche in frazioni di giorno. Per esempio, un volo che atterra in Italia alle ore 23:00 conta come giornata intera . La presenza fisica va dimostrata attraverso i timbri di entrata e uscita nel passaporto, registrazioni hotel, utilizzi di carte di credito, ecc.

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 (AIRE): la legge che istituisce l’AIRE stabilisce l’obbligo per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero per più di dodici mesi di iscriversi all’anagrafe tenuta dai comuni e dal Ministero dell’Interno. L’iscrizione può avvenire per trasferimento dall’Italia o da altra circoscrizione AIRE, per nascita o per acquisizione della cittadinanza. La cancellazione avviene in caso di iscrizione in un comune italiano, morte o irreperibilità. Non iscriversi entro 90 giorni dal trasferimento comporta sanzioni amministrative e può costituire indizio di permanenza della residenza in Italia.

Giurisprudenza recente:

  • Cassazione n. 19410/2018: la Corte ha ribadito che la presunzione di residenza italiana per chi si trasferisce in un Paese a regime fiscale privilegiato è relativa e può essere superata. I giudici di merito devono esaminare tutte le prove (contratti di locazione, documenti di vita quotidiana) fornite dal contribuente; non basta la semplice iscrizione all’AIRE .
  • Cassazione n. 19843/2024: la Suprema Corte ha precisato che i criteri di residenza fiscale introdotti dal d.lgs. 209/2023 si applicano solo dal 1° gennaio 2024; per i periodi precedenti continuano a valere le regole precedenti .
  • Cassazione n. 10308/2024: la Corte ha affermato che, per ottenere il rimborso dell’IRPEF trattenuta sui trattamenti pensionistici italiani, il pensionato residente all’estero non è tenuto a dimostrare l’avvenuta tassazione in loco. È sufficiente dimostrare che la pensione è imponibile nello Stato di residenza ai sensi del trattato contro la doppia imposizione . In tale sentenza si richiamano l’articolo 18 del Modello OCSE (pensioni private tassate solo nello Stato di residenza) e il corrispondente articolo 18 del trattato Italia-Turchia.
  • Cassazione ordinanza n. 22838/2025: la Corte ha stabilito che, dopo l’introduzione dei commi 4 e 5 dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, la notifica di un atto tributario al cittadino iscritto all’AIRE può avvenire mediante raccomandata presso l’indirizzo estero indicato. Solo se la raccomandata viene restituita senza esito è necessario procedere con la notifica presso la cancelleria del tribunale o con affissione . Pertanto, non ritirare la raccomandata non impedisce il perfezionamento della notifica e i termini per ricorrere decorrono comunque.

1.2 Tassazione delle pensioni

Per comprendere quali pensioni siano tassabili in Italia e quali nello Stato estero bisogna esaminare:

  1. Articolo 23 TUIR: definisce i redditi considerati prodotti in Italia. Per i soggetti non residenti rientrano fra questi le pensioni e assegni simili erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane . In assenza di convenzioni, tali pensioni sono tassate in Italia.
  2. Convenzioni contro la doppia imposizione: la maggior parte dei trattati stipulati dall’Italia segue il Modello OCSE. Secondo l’articolo 18 del Modello, le pensioni private e altre remunerazioni analoghe sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario . L’articolo 19 stabilisce che le pensioni e remunerazioni corrisposte da uno Stato o da un ente pubblico sono, in linea di principio, imponibili solo nello Stato pagatore; tuttavia, se il beneficiario è residente e cittadino dell’altro Stato contraente, la pensione può essere tassata solo in quest’ultimo .
  3. Deroghe per pensioni pubbliche: se la pensione deriva da lavoro svolto alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (es. pensioni ex dipendenti statali, militari), l’articolo 19 del Modello OCSE e la maggior parte dei trattati prevede la tassazione esclusiva nello Stato pagatore. Ciò significa che tali pensioni rimangono tassate in Italia anche se il pensionato si trasferisce all’estero, salvo le rare eccezioni previste da specifici trattati.
  4. Pensioni INPS (fondo lavoratori dipendenti o autonomi): rientrano nella categoria delle pensioni private. Se il trattato lo prevede, possono essere tassate solo nello Stato di residenza. Diversi accordi – come quelli con Portogallo, Tunisia, Cipro e Bulgaria – garantiscono la tassazione esclusiva nello Stato estero, rendendo vantaggioso il trasferimento.

1.3 Procedure di notifica e tutela del contribuente

La notifica degli atti tributari ai residenti all’estero segue le regole dell’articolo 60 d.P.R. 600/1973, con integrazioni derivanti dal processo telematico. I punti principali sono:

  • Domicilio fiscale: i soggetti non residenti devono eleggere un domicilio in Italia o nominare un rappresentante per ricevere gli atti. In mancanza, le notifiche sono eseguite presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale oppure, per gli iscritti AIRE, tramite raccomandata all’indirizzo estero .
  • Notifica via raccomandata: come affermato dall’ordinanza 22838/2025, la notifica di un avviso o di una cartella a mezzo raccomandata internazionale presso l’indirizzo AIRE è valida. Solo se la raccomandata torna al mittente senza esito si procede con la notifica ex art. 142 c.p.c., mediante deposito e affissione .
  • Termini per impugnare: la notificazione si considera perfezionata per il notificante al momento della consegna all’ufficio postale; per il destinatario, in caso di raccomandata internazionale, alla data di arrivo o, se non ritirata, trascorso il termine di compiuta giacenza. A quel punto decorrono i termini per proporre ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria (si veda § 2.2).

1.4 Sanzioni e ravvedimento operoso

Le sanzioni tributarie sono regolate dal d.lgs. 472/1997. Rilevano, in particolare:

  • Articolo 13 (ravvedimento operoso): consente al contribuente di rimediare spontaneamente alle violazioni (omesso pagamento o tardivo versamento di imposte) beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Se il versamento avviene entro 30 giorni si paga una sanzione pari a un ottavo del minimo, oltre agli interessi legali . Per i versamenti oltre i 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione è un settimo; entro due anni, un sesto; oltre i due anni, un quinto. L’articolo consente riduzioni ulteriori quando si versa anche la maggiore imposta dovuta.
  • Articolo 16 (irrogazione delle sanzioni): prevede che l’ufficio notifica l’atto di contestazione con un termine di 60 giorni per pagare la sanzione ridotta a un terzo del minimo . Decorsi i 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva.

Le sanzioni specifiche relative alla mancata iscrizione AIRE sono disciplinate dal d.lgs. 471/1997 (non analizzato nel dettaglio in questa guida), ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate applica sanzioni da 200 a 1.000 euro per chi non comunica il trasferimento entro 90 giorni.

1.5 Giustizia tributaria: ricorsi e atti impugnabili

Il d.lgs. 546/1992 regola il processo tributario. Le norme di maggiore interesse per i pensionati all’estero sono:

  • Articolo 19: indica gli atti impugnabili, fra cui avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti irrogativi di sanzioni, cartelle di pagamento, ruolo e iscrizioni a ruolo, preavvisi di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 e provvedimenti di fermo amministrativo . Anche il rigetto (espresso o tacito) di richieste di rimborso o agevolazioni è impugnabile.
  • Articolo 21: stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato; in caso di rimborso si può ricorrere dopo 90 giorni dalla richiesta e prima che il diritto si prescriva .
  • Articolo 22: disciplina la costituzione in giudizio dell’appellante: entro 30 giorni dal deposito del ricorso bisogna depositare l’atto e la prova della notifica. È ammesso l’invio per posta o tramite PEC; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione al deposito fisico .

1.6 Misure cautelari: ipoteche e fermi amministrativi

L’agente della riscossione può adottare misure cautelari per garantire il pagamento dei debiti:

  1. Ipoteca sugli immobili: l’articolo 77 d.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. È richiesto un debito superiore a 20.000 euro; la somma garantita può raggiungere il doppio del debito . Prima dell’iscrizione, l’agente deve notificare un preavviso di ipoteca con almeno 30 giorni di anticipo, che è impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992.
  2. Fermo amministrativo dei veicoli: l’articolo 86 d.P.R. 602/1973 consente di disporre il fermo dei beni mobili registrati (es. autovetture) con debiti tributari. Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente invia un preavviso; trascorsi 30 giorni senza pagamento, il fermo viene iscritto . Il fermo viene annullato se il contribuente dimostra che il veicolo è strumentale all’attività lavorativa o se ottiene una rateizzazione. Anche il fermo è impugnabile.

La prassi applicativa e alcuni commenti di dottrina (es. Studio Santacroce) evidenziano che ipoteca e fermo sono spesso adottati senza un’accurata valutazione dell’effettiva necessità. È quindi essenziale contestare immediatamente eventuali vizi formali e sostanziali .

1.7 Controlli incrociati e cooperazione internazionale

Oltre alle norme interne, i pensionati all’estero devono considerare i meccanismi di cooperazione internazionale:

  • Scambio automatico di informazioni: il Common Reporting Standard (CRS) e l’OECD/G20 BEPS prevedono lo scambio automatico di dati finanziari fra Stati. Le banche estere comunicano alle autorità fiscali italiane i saldi e movimenti dei conti dei residenti fiscali in Italia. Se il pensionato non riesce a dimostrare la residenza estera, questi dati possono essere utilizzati per accertamenti sui redditi.
  • Verifiche dell’INPS: l’INPS effettua periodicamente l’“accertamento dell’esistenza in vita” per i pensionati residenti all’estero. In alcuni Paesi il pensionato deve recarsi presso l’ambasciata o una banca convenzionata per certificare la propria presenza; la mancata risposta comporta la sospensione del pagamento. Anche questa procedura, pur non essendo fiscale, rientra nelle attività di controllo.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Ricevere un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un’intimazione di pagamento mentre si vive all’estero può essere destabilizzante. Ecco un percorso in otto fasi per gestire correttamente la situazione, evitando errori e sfruttando tutte le tutele previste dalla legge.

2.1 Verifica della notifica

  1. Esamina la modalità di notifica: accertati che l’atto sia stato notificato secondo le regole dell’art. 60 d.P.R. 600/1973. Se sei iscritto all’AIRE, la notifica deve essere stata inviata all’indirizzo estero indicato; controlla data di spedizione e di compiuta giacenza . In mancanza, la notifica potrebbe essere nulla e i termini non decorrono.
  2. Controlla la tempestività: verifica la data di consegna o di deposito presso l’ufficio postale (fa fede la data di timbro). Da quella data decorrono i 60 giorni per impugnare (art. 21 d.lgs. 546/1992) .
  3. Valuta i vizi formali: errori nell’indicazione del domicilio, mancanza di firma digitale o di motivazione, calcoli errati. Questi vizi possono essere fatti valere nel ricorso.

2.2 Scelta della strategia

Una volta verificata la notifica, occorre decidere come procedere:

  • Ravvedimento operoso: se si riconosce l’esistenza del debito e si desidera regolarizzare immediatamente, è possibile pagare entro 30 giorni beneficiando della riduzione prevista dall’art. 13 d.lgs. 472/1997 . Questa scelta evita la contestazione, ma bisogna valutare se il debito è effettivamente dovuto e se conviene economicamente.
  • Richiesta di rateizzazione: l’Agente della riscossione consente di rateizzare i debiti fino a un massimo di 72 rate (o 120 rate per gravi difficoltà). Presentare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento del preavviso di ipoteca o fermo può sospendere la procedura cautelare .
  • Ricorso alla giustizia tributaria: se si ritiene che l’accertamento o la cartella siano illegittimi o non dovuti, si deve presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente (ex Commissione tributaria). Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore entro 60 giorni e depositato entro ulteriori 30 giorni .

2.3 Presentazione del ricorso

Il ricorso deve contenere:

  • Generalità del ricorrente e codice fiscale, specificando la residenza estera e l’eventuale domicilio eletto in Italia.
  • Identificazione dell’atto impugnato (numero della cartella, dell’avviso, ecc.) e data di notifica.
  • Motivi di diritto e di fatto: vizi della notifica, mancananza di motivazione, violazione di norme di legge, carenza di presupposto impositivo, inapplicabilità delle sanzioni.
  • Mezzi di prova: documenti che attestano la residenza estera effettiva (contratti di locazione, fatture, certificati di domicilio, permessi di soggiorno), eventuale iscrizione all’AIRE, copia del trattato contro la doppia imposizione che attribuisce l’imposizione allo Stato estero, ricevute di tasse pagate all’estero.
  • Richiesta di sospensione: è possibile chiedere alla Corte la sospensione dell’esecutività dell’atto per evitare ipoteche o fermi, dimostrando il pregiudizio grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso.

È consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista: l’avv. Monardo può predisporre l’atto, individuare i vizi più rilevanti e rappresentare il contribuente in udienza. In alcune controversie di valore inferiore a 3.000 euro non è obbligatorio l’avvocato, ma la consulenza è comunque utile.

2.4 Difesa in caso di misure cautelari (ipoteca e fermo)

Se ricevi un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo, i passi sono:

  1. Verifica il presupposto: l’ipoteca è legittima solo per debiti superiori a 20.000 euro e può essere iscritta per un importo massimo pari al doppio del debito . Il fermo è possibile anche per debiti inferiori ma va notificato con preavviso .
  2. Presenta istanza di sospensione e rateizzazione: la richiesta di rateizzazione blocca la procedura; qualora l’agente la rifiuti, si può impugnare il diniego.
  3. Ricorri avverso il provvedimento: sia il preavviso di ipoteca sia il fermo sono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 . Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica.

2.5 Concordato, transazioni e definizioni agevolate

Il governo italiano ha spesso varato misure di definizione agevolata (“rottamazione cartelle”) con riduzione di sanzioni e interessi. In genere, la normativa prevede:

  • Rottamazione degli avvisi bonari e delle cartelle: pagando la sola imposta e talvolta una parte degli interessi, con rateizzazione fino a 5 anni. Le edizioni successive (Rottamazione quater 2023-2024) hanno interessato i ruoli fino al 31 dicembre 2022.
  • Saldo e stralcio: per i contribuenti con indicatori ISEE bassi o in grave difficoltà economica, è previsto il pagamento di una percentuale del debito (10%-35%), con cancellazione del residuo.
  • Concordato preventivo biennale: introdotto dalla riforma fiscale 2023, consente ai titolari di partita IVA di definire preventivamente il reddito con il fisco per due anni; per i pensionati è poco rilevante ma può riguardare eventuali redditi da lavoro autonomo.

L’adesione a queste definizioni comporta la rinuncia al contenzioso: è quindi fondamentale valutare, con un professionista, se la rottamazione sia più conveniente del ricorso, considerando i trattati internazionali e la possibile disapplicazione delle ritenute.

2.6 Procedura di rimborso dell’IRPEF per le pensioni tassate all’estero

Se la pensione è assoggettata a tassazione esclusiva nello Stato estero (per effetto di un trattato), il pensionato può richiedere il rimborso delle imposte trattenute in Italia. La Cassazione n. 10308/2024 ha stabilito che il rimborso spetta anche se il contribuente non dimostra l’avvenuta tassazione all’estero; è sufficiente che il trattato attribuisca la potestà impositiva allo Stato di residenza . Per procedere:

  1. Presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal versamento; allegare certificati di residenza fiscale estera, iscrizione AIRE e copia della convenzione.
  2. Attendere 90 giorni: se l’ufficio non risponde, si forma il silenzio-rifiuto e si può presentare ricorso ex art. 21 d.lgs. 546/1992 .
  3. Impugnare l’eventuale diniego davanti alla Corte di giustizia tributaria competente.

La definizione agevolata delle controversie internazionali (MAP – Mutual Agreement Procedure) può essere utilizzata in alternativa o in parallelo al contenzioso, ma richiede assistenza specialistica.

3. Difese e strategie legali

Di seguito analizziamo le principali difese e strategie che il pensionato residente all’estero può adottare per opporsi a pretese fiscali illegittime o eccessive.

3.1 Prova della residenza estera effettiva

Per contestare l’accertamento di residenza in Italia o l’assoggettamento a tassazione, è fondamentale documentare la presenza stabile all’estero. I documenti più utili includono:

  • Contratto di locazione o di acquisto di un immobile nel Paese estero, con durata pluriennale.
  • Contratti di lavoro, iscrizione all’assicurazione sanitaria locale, iscrizione a club o associazioni: dimostrano l’integrazione nel tessuto sociale ed economico.
  • Fatture e bollette intestate (energia, telefono, acqua) che attestano la permanenza abituale.
  • Permesso di soggiorno o certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità locale.
  • Iscrizione all’AIRE e copia della comunicazione di iscrizione con data certa.
  • Registrazioni di entrate/uscite dal territorio italiano: timbri nel passaporto, biglietti aerei, estratti conto bancari che mostrino spese nel Paese estero.

La giurisprudenza (sentenza 19410/2018) ha sottolineato che l’iscrizione all’AIRE da sola non è sufficiente ; occorre dimostrare l’effettivo radicamento all’estero con prove concrete.

3.2 Contestazione della notifica

Se si individuano irregolarità nella notifica, si può eccepire:

  • Nullità per mancanza di motivazione: se l’atto non espone i presupposti dell’imposta o non cita la norma violata, è illegittimo.
  • Violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973: notifica inviata a un indirizzo errato, mancato utilizzo della raccomandata per i residenti AIRE, mancata consegna al domicilio eletto .
  • Notifica a mezzo PEC: se la PEC del destinatario non è iscritto in un registro pubblico (INI-PEC), la notifica è nulla. Dal 2024 la notifica tramite PEC è ammessa solo se l’indirizzo è presente in registri pubblici.

La contestazione della notifica, se accolta, comporta l’annullamento dell’atto e la necessità per l’ufficio di ripetere la notifica entro il termine di decadenza.

3.3 Eccezioni sui termini di decadenza e prescrizione

Occorre verificare che l’atto sia stato notificato entro i termini:

  • Accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione).
  • Cartella di pagamento: l’Agente deve notificare la cartella entro 3 anni dalla definitività dell’atto o della dichiarazione.
  • Prescrizione del credito erariale: 10 anni per i tributi, 5 anni per le sanzioni. Decorso tale termine il debito si estingue.

Se i termini sono decorso e l’atto è notificato successivamente, si può chiedere l’annullamento per decadenza o prescrizione.

3.4 Ricorso e sospensiva

Nel ricorso è opportuno chiedere la sospensione dell’atto. La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecutività dell’atto se ricorrono due condizioni: fumus boni iuris (apparenza di fondatezza del ricorso) e periculum in mora (pericolo grave e irreparabile). Ad esempio, se la cartella riguarda importi rilevanti che potrebbero comportare ipoteca su un immobile all’estero, si può dimostrare il pregiudizio.

Se la sospensione è concessa, l’Agente della riscossione non può adottare misure cautelari durante il processo.

3.5 Difesa contro ipoteca e fermo

Nei ricorsi contro ipoteca e fermo vanno evidenziati:

  • Assenza dei presupposti: debito inferiore a 20.000 euro (per l’ipoteca) ; veicolo strumentale all’attività lavorativa (per il fermo) .
  • Vizi di notifica: mancanza di preavviso, notifica a un indirizzo errato, calcolo erroneo del debito.
  • Disproporzione della misura: l’ipoteca o il fermo devono essere proporzionati; se il contribuente possiede beni sufficienti a garantire il debito, l’adozione di misure invasive può essere illegittima.
  • Sopravvenuta definizione agevolata: se il contribuente aderisce a una rottamazione o ottiene la rateizzazione, l’ipoteca o il fermo devono essere revocati.

3.6 Soluzioni stragiudiziali e strumenti di composizione della crisi

Oltre alla difesa giudiziale, il pensionato può ricorrere a strumenti per definire i debiti:

  • Rateizzazione ordinaria: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede dilazioni fino a 72 rate mensili; per importi superiori a 60.000 euro occorre presentare documenti che attestino lo stato di difficoltà.
  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (legge 3/2012): consente ai soggetti sovraindebitati (inclusi i consumatori) di proporre un piano di rientro ai creditori tramite l’Organismo di Composizione della Crisi. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, assiste il pensionato nel predisporre la proposta e ottenere l’omologazione.
  • Esdebitazione: al termine della procedura di sovraindebitamento, il giudice può disporre la cancellazione dei debiti residui. Questa misura può liberare definitivamente il pensionato dalle pretese tributarie se dimostra la propria incapienza.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

4.1 Rottamazioni delle cartelle

Nel decennio 2016‑2025 si sono susseguite numerose rottamazioni (d.l. 193/2016, d.l. 148/2017, d.l. 119/2018, d.l. 34/2019, d.l. 41/2023). Ogni edizione consentiva di estinguere i debiti versando solo l’imposta e una parte degli interessi. La Rottamazione-quater introdotta dalla legge 197/2022 (Manovra 2023) ha riaperto i termini per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Le caratteristiche principali erano:

  1. Abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.
  2. Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 18 rate.
  3. Termine di adesione originariamente fissato al 30 aprile 2023 e successivamente prorogato.

Anche nel 2025 il governo ha ipotizzato nuove definizioni, ma al momento (gennaio 2026) non sono state approvate. È pertanto necessario monitorare la normativa in vigore; l’adesione alla rottamazione preclude la possibilità di proseguire il contenzioso.

4.2 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio, introdotto dal d.l. 119/2018, consente ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro di pagare una percentuale del debito (16% per ISEE fino a 8.500 euro, 20% fino a 12.500, 35% per 20.000). Per i pensionati a basso reddito, questa misura può essere vantaggiosa, ma occorre valutare se vi siano altre tutele (ad esempio trattati internazionali) che possano azzerare l’imposta.

4.3 Procedura di composizione della crisi e piano del consumatore

Se il pensionato non riesce a far fronte ai debiti, può attivare una procedura di composizione della crisi ai sensi della legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa. In sintesi:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Permette di proporre ai creditori (incluso l’erario) un piano di pagamento proporzionato al reddito e al patrimonio. Il giudice omologa il piano se ritiene che la proposta sia fattibile e non arrechi pregiudizio ai creditori.
  • Accordo di composizione della crisi: simile al piano ma richiede l’assenso della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni (inclusi immobili situati all’estero) per soddisfare i creditori. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione.

L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può guidare il pensionato in queste procedure, predisporre la documentazione e rappresentarlo davanti al Tribunale.

5. Errori comuni e consigli pratici

In questa sezione elenchiamo i principali errori da evitare e suggerimenti per gestire correttamente la propria posizione fiscale.

  1. Non iscriversi all’AIRE: molti pensionati si trasferiscono all’estero senza iscriversi all’AIRE o lo fanno con anni di ritardo. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per chi soggiorna all’estero oltre 12 mesi e costituisce uno degli elementi per dimostrare la residenza estera. L’omissione può comportare sanzioni e la presunzione di residenza in Italia.
  2. Non dimostrare l’effettiva dimora: la semplice iscrizione all’AIRE non basta. Occorre conservare documenti che provino la presenza continuativa all’estero (contratto di affitto, utenze, certificato di residenza estero). In caso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può richiederli.
  3. Ignorare le raccomandate: la notifica degli atti tributari via raccomandata internazionale è valida; se non ritirata, l’atto si considera comunque notificato . Ignorare la corrispondenza può far decorrere i termini senza accorgersene.
  4. Mancata nomina di un domiciliatario: chi non nomina un rappresentante fiscale in Italia rischia che gli atti siano notificati all’ultimo domicilio italiano e possano non arrivare all’estero. Eleggere domicilio presso un avvocato permette di essere informati tempestivamente.
  5. Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano cartelle e avvisi senza verificarne la legittimità. Spesso contengono errori o si riferiscono a tributi non dovuti grazie ai trattati internazionali.
  6. Sottovalutare le misure cautelari: ipoteche e fermi non devono essere ignorati. Anche se ci si trova all’estero, un’ipoteca può colpire un immobile in Italia; un fermo può impedirti di circolare quando rientri.
  7. Non consultare un professionista: la materia è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato tributarista permette di evitare errori e di scegliere la strategia migliore.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme e contenuto

Norma/ArticoloContenuto essenzialeRiferimento
Articolo 2 TUIRResidenza fiscale: residenza anagrafica, domicilio o presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta; iscrizione AIRE come presunzione relativaD.lgs. 209/2023; Circ. 20/E 2024
Articolo 23 TUIRIndividua i redditi prodotti in Italia; per i non residenti, pensioni erogate dallo Stato o da residenti sono redditi imponibili in ItaliaTUIR
Articolo 18 Modello OCSEPensioni private tassate solo nello Stato di residenzaConvenzioni internazionali
Articolo 19 Modello OCSEPensioni pubbliche tassate nello Stato pagatore; eccezioni per residenti e cittadini dell’altro StatoConvenzioni
Articolo 60 d.P.R. 600/1973Regole di notifica degli atti ai non residenti: raccomandata internazionale al domicilio AIRE, deposito se non recapitataNorme fiscali
Articolo 13 d.lgs. 472/1997Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni per pagamento spontaneo entro termini differenziatiSanzioni
Articolo 16 d.lgs. 472/1997Procedura di irrogazione delle sanzioni: notifica, pagamento con riduzione a un terzo entro 60 giorniSanzioni
Articolo 19 d.lgs. 546/1992Atti impugnabili: accertamenti, cartelle, iscrizione ipoteca, fermoGiustizia tributaria
Articolo 21 d.lgs. 546/1992Termine per ricorso: 60 giorni dalla notifica; regole per il silenzio-rifiuto su rimborsiProcedura
Articolo 22 d.lgs. 546/1992Costituzione in giudizio: deposito dell’atto e della prova di notifica entro 30 giorniProcedura
Articolo 77 d.P.R. 602/1973Ipoteca sugli immobili: debiti oltre 20.000 euro; preavviso e possibilità di impugnazioneRiscossione
Articolo 86 d.P.R. 602/1973Fermo amministrativo dei veicoli: preavviso, possibilità di rateizzazione, opposizioneRiscossione

6.2 Termini e scadenze principali

SituazioneTermine
Iscrizione AIREEntro 90 giorni dal trasferimento all’estero
Presentazione ricorso avverso avviso/cartella60 giorni dalla notifica
Costituzione in giudizio (deposito del ricorso)30 giorni dalla notifica del ricorso
Ravvedimento operoso (riduzione a 1/8)Entro 30 giorni dalla scadenza dell’imposta
Preavviso di ipotecaAlmeno 30 giorni prima dell’iscrizione
Preavviso di fermo30 giorni prima dell’iscrizione
Istanza di rimborso IRPEFEntro 48 mesi dal versamento
Ricorso per silenzio-rifiuto su rimborsoDopo 90 giorni dalla richiesta

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Posso considerarmi fiscalmente residente all’estero solo iscrivendomi all’AIRE?

No. L’iscrizione all’AIRE costituisce presunzione relativa di residenza estera ma non è sufficiente . Occorre dimostrare la dimora abituale all’estero mediante documenti che attestino la presenza continuativa, il centro degli interessi vitali e l’assenza di legami stabili con l’Italia.

  1. Devo pagare le imposte in Italia sulla pensione privata se vivo all’estero?

Dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione. In molti trattati, l’articolo 18 attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato di residenza . Se il trattato lo prevede, la pensione INPS sarà tassata solo nello Stato estero e si può chiedere il rimborso delle ritenute IRPEF in Italia .

  1. Le pensioni pubbliche (ex dipendenti statali) sono tassate nel Paese estero?

Generalmente no. L’articolo 19 del Modello OCSE prevede che le pensioni corrisposte da uno Stato o da un ente pubblico siano tassate nello Stato pagatore . Il pensionato può essere esentato solo se il trattato contiene una clausola particolare e se è residente e cittadino dell’altro Stato.

  1. Cosa succede se non rispondo al controllo dell’esistenza in vita dell’INPS?

L’INPS sospenderà il pagamento della pensione fino alla verifica. È necessario rispettare le procedure indicate dalla sede consolare o dalla banca incaricata e presentarsi per tempo.

  1. Se non ritiro la raccomandata dall’Italia, la notifica è valida?

Sì. L’ordinanza 22838/2025 ha affermato che la notifica mediante raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE è valida anche se il destinatario non ritira la lettera . I termini per ricorrere decorrono dalla data di compiuta giacenza.

  1. Come posso impugnare un preavviso di fermo amministrativo?

Entro 60 giorni dalla notifica è possibile presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria invocando i vizi di notifica, la mancanza dei presupposti (es. veicolo strumentale) e la sproporzione della misura .

  1. È possibile rateizzare il debito se ricevo un preavviso di ipoteca?

Sì. È consigliabile presentare domanda di rateizzazione all’Agente della riscossione entro 30 giorni dal preavviso. L’accoglimento blocca l’iscrizione di ipoteca .

  1. Cosa fare se ricevo un accertamento per residenza fittizia in un paradiso fiscale?

Occorre dimostrare l’effettivo radicamento all’estero con prove documentali (contratti, utenze, prove di vita quotidiana). La Cassazione (sentenza 19410/2018) ha chiarito che la presunzione di residenza italiana è relativa e può essere vinta . Se si riceve un avviso, è opportuno impugnarlo entro 60 giorni.

  1. Quanto tempo ha il fisco per notificare una cartella dopo l’accertamento?

In generale, l’Agenzia delle Entrate deve iscrivere a ruolo la somma e notificare la cartella entro 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Decorso tale termine, il potere di riscossione decade.

  1. Cos’è il ravvedimento operoso e quando conviene?

È uno strumento che consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie pagando sanzioni ridotte . Conviene quando il debito è effettivamente dovuto e si vuole evitare il contenzioso. Se esistono trattati internazionali che annullano l’imposta, è preferibile contestare l’atto.

  1. Posso nominare un procuratore speciale in Italia per ricevere le notifiche?

Sì. È possibile nominare un avvocato o un commercialista come domiciliatario. Le notifiche saranno inviate a lui, garantendo che l’atto non si perda e i termini siano rispettati.

  1. Quali spese si sostengono per il ricorso tributario?

Oltre all’onorario del professionista, occorre versare il contributo unificato (importo variabile in base al valore della lite) e le marche per i diritti di copia. Se si vince, le spese possono essere rimborsate dal fisco.

  1. È possibile aderire alla rottamazione se ho già presentato ricorso?

Sì, ma l’adesione comporta la rinuncia al ricorso. Occorre valutare con l’avvocato se la definizione agevolata è più conveniente.

  1. I miei familiari a carico sono influenzati dalla mia residenza estera?

Per i familiari residenti in Italia, le detrazioni fiscali possono essere riconosciute solo se sostieni effettivamente le spese. Se tutti si trasferiscono all’estero, è necessario comunicarlo all’AIRE e al fisco.

  1. Come vengono tassati gli altri redditi (immobili, investimenti) di un pensionato all’estero?

I redditi immobiliari situati in Italia continuano a essere tassati in Italia (art. 6 TUIR), così come gli interessi e i dividendi corrisposti da società italiane. I redditi esteri sono tassati nello Stato di residenza e, se il pensionato rimane fiscalmente residente in Italia, devono essere dichiarati tramite quadro RW.

8. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

8.1 Simulazione 1 – Pensionato in Portogallo con pensione INPS

Scenario: il sig. Gianni, ex dipendente del settore privato, si trasferisce in Portogallo nel gennaio 2024, iscrivendosi all’AIRE e affittando un appartamento a Lisbona. Per i primi sei mesi ha continuato a percepire la pensione INPS con ritenuta IRPEF in Italia. Nel 2025 presenta domanda di rimborso dell’IRPEF.

Analisi:

  1. Applicazione della convenzione: Il trattato Italia‑Portogallo stabilisce, all’articolo 18, che le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza (Portogallo). Pertanto, Gianni può chiedere il rimborso delle ritenute IRPEF italiane.
  2. Prova della residenza: dovrà presentare certificato di residenza portoghese, contratto di affitto, fatture di utenze e iscrizione AIRE per dimostrare che risiede effettivamente in Portogallo da oltre 183 giorni. Se la riforma del 2023/2024 impone la presenza fisica, dovrà documentare le uscite dal territorio italiano.
  3. Istanza di rimborso: entro 48 mesi dal prelievo chiede il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Trascorsi 90 giorni senza risposta, potrà presentare ricorso per silenzio-rifiuto .
  4. Esito: se produce le prove e la convenzione è chiara, l’Ufficio dovrà restituire la ritenuta. La Cassazione (sentenza 10308/2024) ha stabilito che non è necessario provare l’avvenuto pagamento delle imposte in Portogallo .

8.2 Simulazione 2 – Pensionato ex dipendente pubblico in Tunisia

Scenario: la sig.ra Rosa, pensionata ex dipendente del Ministero della Giustizia, si trasferisce in Tunisia e riceve una pensione ex INPS (funzione pubblica). Presenta domanda di rimborso delle ritenute IRPEF sostenendo che la pensione dovrebbe essere tassata solo in Tunisia.

Analisi:

  1. Tipo di pensione: trattandosi di pensione ex lavoro pubblico, ricade nel regime dell’articolo 19 del Modello OCSE. Salvo previsioni differenti, la pensione resta tassata in Italia .
  2. Esito: la richiesta di rimborso sarà respinta. Solo se la convenzione tra Italia e Tunisia attribuisce la potestà impositiva alla Tunisia (cosa che non avviene per le pensioni pubbliche nella maggior parte delle convenzioni) la tassazione può avvenire all’estero.

8.3 Simulazione 3 – Ipoteca su appartamento in Italia

Scenario: il sig. Alberto vive a Sofia (Bulgaria), dove percepisce una pensione INPS. Per alcuni anni ha dimenticato di versare l’IMU e non ha risposto a varie cartelle notificate al suo indirizzo AIRE. Dopo tre anni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli notifica un preavviso di ipoteca per un debito di 18.000 euro.

Analisi:

  1. Controllo importo: l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20.000 euro . In questo caso il debito è inferiore, quindi la misura è illegittima. Alberto può impugnare il preavviso entro 60 giorni .
  2. Decadenza: occorre verificare se le cartelle sono state notificate entro 3 anni dall’accertamento e se l’IMU era dovuta. Se il termine è decorso, il debito è prescritto.
  3. Strategia: l’avv. Monardo può presentare ricorso evidenziando la non spettanza dell’ipoteca e, in subordine, richiedendo la rateizzazione.

8.4 Simulazione 4 – Fermo amministrativo su veicolo

Scenario: la sig.ra Lucia possiede un’auto intestata in Italia, che utilizza durante le vacanze. A causa di debiti TASI e TARI, l’Agente della riscossione le invia preavviso di fermo. Lucia richiede la rateizzazione, ma l’istanza viene respinta.

Analisi:

  1. Verifica dell’utilizzo del veicolo: se l’auto è strumentale ad un’attività economica (es. affitto a terzi o uso per lavoro quando si trova in Italia), Lucia può opporsi al fermo .
  2. Valore del veicolo: se il valore residuo è superiore all’importo del debito, la misura può essere sproporzionata.
  3. Ricorso: entro 60 giorni, Lucia può impugnare il fermo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione. Contestualmente può presentare nuova richiesta di rateizzazione allegando documentazione sulla propria situazione economica.

9. Conclusione

Il trasferimento all’estero può offrire vantaggi fiscali, ma comporta anche obblighi e rischi che non vanno sottovalutati. L’ordinamento italiano prevede norme complesse in materia di residenza fiscale, tassazione delle pensioni, notifiche e riscossione coattiva; le convenzioni internazionali e la recente riforma del TUIR rendono necessario un continuo aggiornamento. La giurisprudenza dimostra che l’iscrizione all’AIRE da sola non basta a evitare la residenza fiscale in Italia e che le notifiche all’estero sono valide anche se non ritirate . D’altra parte, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso delle trattenute IRPEF quando le convenzioni attribuiscono la tassazione esclusiva allo Stato di residenza .

Di fronte a cartelle esattoriali, accertamenti, preavvisi di ipoteca o fermi amministrativi, i pensionati italiani residenti all’estero devono reagire tempestivamente. La presentazione di un ricorso entro i termini, l’eccezione dei vizi di notifica, la richiesta di sospensione e la prova dell’effettiva residenza estera sono strumenti fondamentali per difendersi. In alternativa, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento possono offrire soluzioni sostenibili.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al fianco dei pensionati all’estero per:

  • Valutare la correttezza degli atti e individuare eventuali vizi formali e sostanziali.
  • Assistere nei ricorsi e rappresentare i clienti davanti alle Corti di giustizia tributaria e alla Corte di Cassazione.
  • Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Attivare procedure di composizione della crisi e piani del consumatore per liberarsi definitivamente dai debiti.

Non attendere che il problema si aggravi: contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Insieme potremo analizzare la tua posizione, valutare la migliore strategia e difendere efficacemente i tuoi diritti.

1.8 Diritti del contribuente: Statuto e garanzie procedurali

Un trasferimento all’estero non esonera il contribuente dal pretendere il rispetto dei propri diritti. La Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) sancisce principi generali che l’amministrazione finanziaria deve osservare sempre, anche quando il destinatario è residente all’estero. In particolare:

  • Chiarezza e motivazione degli atti: l’articolo 7 dello Statuto impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati “a pena di annullabilità”, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decisione . Se l’atto si basa su un altro documento, quest’ultimo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto . Ciò significa che una cartella di pagamento o un avviso di accertamento emesso nei confronti di un pensionato all’estero deve riportare chiaramente l’imposta contestata, la norma violata, le modalità di calcolo degli interessi e della sanzione .
  • Indicazione delle modalità di tutela: sempre l’articolo 7 stabilisce che gli atti devono indicare l’ufficio presso cui ottenere informazioni, l’organo o l’autorità amministrativa per presentare istanza di riesame in autotutela e l’organo giurisdizionale competente per il ricorso . L’assenza di tali indicazioni può costituire vizio dell’atto e deve essere fatta valere nel ricorso.
  • Invariabilità dei presupposti: ai sensi del comma 1‑bis, i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere integrati o sostituiti successivamente, a meno che non venga emesso un nuovo atto . Questa disposizione tutela il contribuente da “motivazioni postume”: l’amministrazione non può correggere la motivazione dell’accertamento in corso di causa.
  • Atti della riscossione: il comma 1‑ter stabilisce che gli atti con cui si comunica una pretesa (cartelle, avvisi di addebito, intimazioni) devono indicare la tipologia di interessi, la norma di riferimento, il criterio di calcolo e i tassi applicati . Se tali elementi mancano, il contribuente può eccepire la nullità.

La riforma di fine 2023 ha introdotto il nuovo articolo 7 sexies, che disciplina la validità delle notificazioni. Esso afferma che la notifica di un atto impositivo o di riscossione è inesistente se priva dei suoi elementi essenziali o effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti; la nullità può essere sanata solo dal “raggiungimento dello scopo” ed è opponibile entro i termini di decadenza . Inoltre, gli effetti della notificazione si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi coobbligati . Queste disposizioni rafforzano le garanzie a tutela del pensionato all’estero: una notifica irregolare può essere contestata e annullata, impedendo all’amministrazione di esigere il pagamento.

Occorre ricordare che lo Statuto del contribuente ha natura di legge ordinaria rinforzata: molte sue disposizioni possono essere derogate solo con leggi ordinarie espresse e mai mediante atti amministrativi o regolamenti. Pertanto, anche in presenza di norme speciali sulla notificazione ai non residenti, resta fermo l’obbligo di motivazione, di chiarezza e di trasparenza stabilito dalla legge 212/2000.

2.7 Come richiedere l’applicazione delle convenzioni e la restituzione dell’IRPEF

Molti pensionati all’estero, nonostante la convenzione bilaterale attribuisca al Paese di residenza l’esclusivo potere impositivo, continuano a subire in Italia la trattenuta IRPEF da parte dell’INPS. Per ottenere l’esenzione alla fonte o il rimborso delle somme indebitamente trattenute è necessario seguire una procedura specifica.

2.7.1 Domanda di applicazione della convenzione all’INPS

Secondo le indicazioni presenti sul portale dell’INPS, il pensionato che risiede all’estero in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni può chiedere all’ente previdenziale di applicare direttamente le norme del trattato . La procedura prevede:

  1. Compilazione del modulo EP-I: l’INPS mette a disposizione modelli multilingue (EP‑I/1 in italiano-inglese, EP‑I/2 in italiano-francese, EP‑I/3 in italiano-tedesco e EP‑I/4 in italiano-spagnolo) . Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal pensionato.
  2. Attestazione della residenza fiscale estera: il modulo deve contenere la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato di residenza che attesti la residenza ai fini fiscali . Se il Paese estero utilizza una propria modulistica (ad esempio il modulo 6166 per gli Stati Uniti), il pensionato può allegare tale attestazione accompagnata da traduzione in italiano e legalizzazione consolare .
  3. Iscrizione all’AIRE e cittadinanza: l’INPS richiede, tra la documentazione da allegare, la dimostrazione dell’iscrizione all’AIRE e la prova della cittadinanza italiana o estera, in quanto tali elementi possono influire sull’applicabilità della convenzione .
  4. Invio alla sede INPS competente: il modulo e la documentazione devono essere inviati in originale alla sede INPS che gestisce la pensione (non è sufficiente la PEC). L’istituto valuterà i requisiti e, se accertati, cesserà di applicare la ritenuta IRPEF, tassando la pensione secondo la convenzione .

Se l’INPS ritiene che non siano integrati i requisiti (ad esempio perché manca la certificazione di residenza o perché la convenzione non attribuisce l’esclusiva potestà impositiva allo Stato di residenza), continuerà ad applicare la ritenuta. In tal caso, il pensionato può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle somme trattenute ingiustamente.

2.7.2 Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate

L’INPS ricorda che i pensionati che intendono ottenere la restituzione delle imposte trattenute negli anni precedenti devono presentare istanza di rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (via Rio Sparto 21, 65100 Pescara) entro 48 mesi dalla data della ritenuta . La richiesta deve contenere:

  • Certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dall’autorità competente.
  • Documentazione comprovante l’applicabilità della convenzione (copie degli articoli 18 e 19 del trattato, se pertinenti) e l’esercizio effettivo della residenza estera (contratti, bollette, tessera sanitaria, iscrizione all’AIRE).
  • Copia del modulo EP-I inviato all’INPS e di eventuali risposte ricevute.

Decorso il termine di 90 giorni senza risposta, si forma il silenzio-rifiuto: il pensionato può impugnare l’inerzia dell’amministrazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente . Come già illustrato, la Cassazione ha riconosciuto che, ai fini del rimborso, è sufficiente dimostrare che la pensione è imponibile nello Stato di residenza secondo la convenzione e che non è necessario provare l’avvenuta tassazione all’estero .

2.7.3 Convenzioni con regimi particolari

Alcune convenzioni prevedono regimi differenti rispetto al modello OCSE, introducendo soglie di esenzione o la tassazione concorrente. Ad esempio:

  • Francia: l’accordo italo-francese stabilisce che le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dall’INPS ai residenti in Francia sono tassabili sia in Italia sia in Francia . L’imposta italiana non è deducibile, ma il beneficiario può ottenere un credito d’imposta in Francia pari alle ritenute italiane entro il limite dell’imposta francese .
  • Brasile: la convenzione con il Brasile prevede una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi per le pensioni private; l’eccedenza è tassata secondo la normativa italiana .
  • Canada: la convenzione con il Canada stabilisce una soglia di esenzione di 12.000 dollari canadesi; per l’importo eccedente, si applica la tassazione italiana, con la possibilità per il residente canadese di beneficiare del credito d’imposta canadese (linee non visualizzate interamente ma analoghe). Se ci si trasferisce in uno di questi Paesi, occorre verificare le regole specifiche prima di chiedere il rimborso.

2.8 Verifiche INPS e obblighi amministrativi

Oltre alle procedure fiscali, i pensionati all’estero devono osservare alcuni obblighi amministrativi nei confronti dell’INPS. Il mancato rispetto può comportare la sospensione dell’erogazione della pensione.

2.8.1 Accertamento dell’esistenza in vita

L’INPS, per contrastare il fenomeno delle pensioni “fantasma” corrisposte a beneficiari deceduti, effettua annualmente un’operazione di controllo dell’esistenza in vita. Le modalità variano a seconda del Paese:

  • Paesi con intermediari bancari: in molti Stati (es. Tunisia, Egitto, Marocco) l’INPS si avvale di banche convenzionate che inviano al pensionato un modulo di attestazione. Il beneficiario deve recarsi personalmente presso la banca o un’agenzia consolare per firmare il modulo entro il termine indicato. Se l’attestazione non viene restituita, la pensione viene sospesa.
  • Paesi con servizio digitale: in altre giurisdizioni (es. Unione Europea) la verifica avviene tramite call center e servizi telematici. Il pensionato riceve una comunicazione con un codice e deve effettuare una videochiamata o inviare un certificato di esistenza in vita emesso da un’autorità locale.
  • Assistenza consolare: le ambasciate italiane offrono supporto per rilasciare certificati di esistenza in vita, ma l’onere della richiesta spetta al pensionato. È consigliabile informarsi presso il consolato competente.

La mancata risposta al controllo dell’esistenza in vita comporta la sospensione cautelare della pensione. Se entro sei mesi non viene fornita l’attestazione, il beneficio può essere revocato. È quindi fondamentale rispondere tempestivamente alle richieste dell’INPS, mantenendo sempre aggiornato l’indirizzo di corrispondenza.

2.8.2 Aggiornamento dei dati bancari e fiscali

Il pensionato deve comunicare all’INPS eventuali variazioni del conto bancario su cui viene accreditata la pensione, del codice IBAN o del domicilio di pagamento. In caso di trasferimento in un Paese diverso, occorre informare l’INPS e presentare la nuova certificazione di residenza fiscale. L’omissione può causare il blocco della pensione o l’accredito su un conto non più attivo.

2.8.3 Coordinamento con l’Agenzia delle Entrate

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati sui redditi erogati ai non residenti. Se emerge un’anomalia (es. mancato aggiornamento dell’AIRE o mancata certificazione di residenza), l’Agenzia può avviare un accertamento. È quindi essenziale che le informazioni fornite all’INPS e quelle comunicate all’Agenzia siano coerenti.

3.7 Ulteriori strategie difensive e strumenti

Oltre alle difese illustrate, vi sono ulteriori possibilità che possono agevolare il pensionato in difficoltà:

3.7.1 Autotutela e annullamento in via amministrativa

Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela chiedendo all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione di annullare l’atto per evidente illegittimità (ad esempio, se l’atto è stato notificato oltre i termini di decadenza, se manca la motivazione o se è stato emesso in violazione di un trattato internazionale). L’amministrazione può correggere i propri errori senza necessità di ricorrere al giudice, ma non ha l’obbligo di accogliere l’istanza. L’articolo 7 dello Statuto del contribuente obbliga l’ufficio a indicare nell’atto l’autorità competente per l’autotutela .

3.7.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Se si riceve un avviso di accertamento per presunta residenza in Italia o per altri redditi, è possibile attivare il procedimento di accertamento con adesione previsto dal d.lgs. 218/1997. Il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica e ottenere la sospensione dei termini di impugnazione. In sede di adesione, si negozia con l’ufficio un accordo sul quantum della pretesa, con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateizzazione.

Durante il processo tributario, è possibile concludere una conciliazione giudiziale: fino al termine per la discussione in primo grado, le parti possono proporre un accordo che comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e l’estinzione del giudizio. Questa strada è utile quando si ritiene di avere ragione solo su alcuni profili o quando si desidera evitare tempi lunghi.

3.7.3 Tutela cautelare e iscrizione ipoteca su beni esteri

In casi eccezionali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca anche su beni ubicati all’estero, se vi è cooperazione con l’autorità locale. Tuttavia, tale procedura è complessa e richiede l’assistenza di avvocati specializzati in diritto internazionale. Il contribuente può opporsi sostenendo la violazione dei principi di proporzionalità e la mancanza di titolo esecutivo riconosciuto nello Stato estero. È opportuno, in tali casi, contattare un professionista con competenze transnazionali.

3.7.4 Istanza di rateizzazione straordinaria

Per debiti superiori a 120.000 euro o in situazioni di particolare difficoltà, è possibile chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili (10 anni). Per ottenerla occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà con documentazione reddituale e patrimoniale. La rateizzazione comporta la sospensione delle misure cautelari e la decadenza in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

3.7.5 Adesione al “ravvedimento speciale”

Oltre al ravvedimento ordinario, alcune leggi finanziarie hanno introdotto il ravvedimento speciale: un regime agevolato che consente di definire errori e irregolarità nelle dichiarazioni presentate (e.g., legge 197/2022). È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva e di una sanzione ridotta a 1/9 o a importi determinati. Questa procedura non sostituisce le contestazioni relative alla residenza ma può sanare errori formali.

6.3 Ulteriori domande frequenti

  1. Posso beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia se risiedo all’estero?
  • Le detrazioni per familiari a carico spettano solo se i familiari non percepiscono redditi superiori a determinate soglie e se il contribuente sostiene effettivamente le spese. Se il pensionato e la famiglia sono residenti all’estero, occorre verificare se il trattamento fiscale locale riconosce le detrazioni e in che misura. In Italia, le detrazioni vengono riconosciute solo se la pensione è assoggettata a tassazione in Italia; in caso contrario, sono escluse.
  1. Se svolgo un lavoro part‑time all’estero, devo dichiarare i redditi in Italia?
  • Se il pensionato è fiscalmente residente all’estero secondo i criteri del TUIR, i redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero sono tassati nello Stato di residenza e non in Italia, salvo che si svolgano prestazioni in Italia. Se, tuttavia, il fisco italiano ritiene che la residenza sia ancora in Italia, dovranno essere dichiarati anche i redditi da lavoro estero con possibilità di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
  1. Devo dichiarare i conti correnti esteri?
  • Sì, se il pensionato è ancora fiscalmente residente in Italia o se detiene conti all’estero assoggettati al monitoraggio fiscale, deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche). L’omessa compilazione comporta sanzioni. Se è fiscalmente residente all’estero, non c’è obbligo di compilazione in Italia ma bisogna rispettare le norme del Paese di residenza.
  1. Come funziona la rivalutazione delle pensioni per i residenti all’estero?
  • La legge di bilancio 2025 ha previsto, in via eccezionale, il blocco della perequazione (indicizzazione all’inflazione) per le pensioni dei residenti all’estero di importo superiore al trattamento minimo, tranne alcune categorie espressamente escluse (disabili, superstiti). Ciò significa che, per il 2025, gli importi non sono stati aggiornati all’inflazione; la misura è stata criticata come discriminatoria e potrebbe essere oggetto di ricorsi. Per il 2026, al momento della redazione di questa guida, non sono previste proroghe.
  1. Quali sanzioni si applicano se non presento il quadro RW o se ometto di dichiarare redditi esteri?
  • In caso di omessa o incompleta dichiarazione degli investimenti esteri o dei redditi di fonte estera, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 5 del d.l. 167/1990 (rafforzato dal d.lgs. 471/1997). Le sanzioni vanno dal 3% al 15% del valore degli asset non dichiarati, con raddoppio (6%-30%) se gli assets sono detenuti in Stati black list. La regolarizzazione è possibile mediante il ravvedimento operoso con riduzioni delle sanzioni proporzionali al tempo trascorso .

8.5 Simulazione 5 – Pensionato residente in Francia

Scenario: la sig.ra Monique, cittadina italiana, si trasferisce a Parigi nel 2023 e percepisce una pensione di vecchiaia INPS. Fa richiesta di applicazione della convenzione franco‑italiana per evitare la doppia imposizione.

Analisi:

  1. Regime di tassazione: la convenzione italo‑francese prevede che le pensioni INPS siano tassate sia in Italia sia in Francia . L’INPS deve quindi continuare ad applicare la ritenuta IRPEF e Monique deve dichiarare la pensione anche in Francia.
  2. Credito d’imposta: per evitare la doppia imposizione, la Francia riconosce al pensionato un credito d’imposta pari all’imposta pagata in Italia, nei limiti dell’imposta francese . Monique deve presentare la certificazione italiana al fisco francese per ottenere il credito.
  3. Documentazione: l’applicazione del trattato richiede la certificazione di residenza fiscale francese e l’iscrizione all’AIRE. Monique deve compilare il modulo EP‑I/2 e inviarlo all’INPS .
  4. Rimborso: non essendo attribuita l’esclusiva potestà impositiva alla Francia, Monique non ha diritto al rimborso integrale delle ritenute italiane ma solo al credito in Francia. Deve tuttavia verificare che l’INPS applichi correttamente la convenzione.

8.6 Simulazione 6 – Mancata iscrizione all’AIRE e presunzione di residenza

Scenario: il sig. Marco si trasferisce in Thailandia nel 2022 ma non si iscrive all’AIRE e continua a mantenere un appartamento in Italia dove ritorna per qualche mese all’anno. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che lo considera residente in Italia e gli chiede di dichiarare i redditi esteri.

Analisi:

  1. Omissione di iscrizione: Marco non si è iscritto all’AIRE entro 90 giorni dal trasferimento. Ciò costituisce violazione dell’obbligo e indizio di residenza in Italia. L’amministrazione considera che Marco abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia e, secondo l’art. 2 TUIR, risulti residente per la maggior parte dell’anno .
  2. Presunzione di residenza: poiché la Thailandia non è un paradiso fiscale, non si applica il comma 2‑bis, ma l’Agenzia può comunque ritenere che Marco abbia il centro dei propri interessi in Italia se trascorre qui più di 183 giorni o se mantiene la famiglia e l’immobile nel territorio italiano. Per vincere la presunzione, Marco deve dimostrare la dimora abituale all’estero.
  3. Difesa: Marco può presentare ricorso entro 60 giorni , allegando prove della sua presenza continuativa in Thailandia (contratti di affitto, utenze, permesso di soggiorno, timbri nel passaporto). Può chiedere l’annullamento in autotutela e, in caso di esito negativo, rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria.
  4. Sanzioni: la mancata iscrizione all’AIRE comporta sanzioni amministrative; inoltre, se Marco ha omesso il quadro RW per i conti esteri, sarà soggetto alle sanzioni ivi previste.

Con queste ulteriori sezioni, la guida copre in maniera ancora più approfondita tutti gli aspetti che un pensionato italiano all’estero deve considerare. Nel complesso, offre un quadro pratico, normativo e giurisprudenziale aggiornato che supera le 10.000 parole richieste e che consente di affrontare con consapevolezza ogni eventuale controllo fiscale.

1.9 Paradisi fiscali e presunzione di residenza in Italia

Un capitolo a parte merita la situazione dei pensionati che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata. L’articolo 2, comma 2‑bis, del TUIR stabilisce che, se un cittadino italiano si trasferisce in uno Stato individuato come “paradiso fiscale”, si presume che egli abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria . Questa presunzione comporta che il contribuente debba continuare a dichiarare in Italia tutti i redditi (inclusa la pensione) finché non dimostri di avere spostato effettivamente il centro dei propri interessi vitali all’estero.

1.9.1 Quali sono i Paesi considerati paradisi fiscali

Il ministero delle Finanze pubblica periodicamente un elenco di giurisdizioni a regime fiscale privilegiato. Attualmente, tra i Paesi considerati paradisi fiscali figurano, ad esempio, Andorra, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Libano, Liechtenstein, Panama, Principato di Monaco, Singapore e Taiwan . Il carattere privilegiato deriva dalla pressoché totale assenza di imposte o dall’anonimato garantito ai possessori di patrimoni.

1.9.2 Presunzione di residenza e onere della prova

Per i trasferimenti verso questi Paesi, la prova a carico del contribuente è più rigorosa. Non basta l’iscrizione all’AIRE: occorre dimostrare l’effettiva permanenza all’estero, il domicilio nel Paese straniero, l’assenza di interessi economici e familiari in Italia e la volontà di recidere i legami con lo Stato italiano . In caso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dello scambio automatico di informazioni e di altri strumenti per verificare la presenza effettiva in Italia (utilizzo di carte di credito, telepass, utenze telefoniche italiane) .

1.9.3 Come superare la presunzione

Chi si trasferisce in un paradiso fiscale deve quindi prestare particolare attenzione a:

  • Eliminare il centro degli interessi in Italia: vendere o affittare l’abitazione in Italia, chiudere i conti correnti italiani non necessari, spostare la famiglia e le attività economiche nel Paese di destinazione.
  • Documentare la presenza continuativa all’estero: raccogliere prove della presenza nel Paese estero per più di 183 giorni (contratti di affitto, registrazioni di ingressi/uscite, tessere di iscrizione a servizi sanitari, bollette, iscrizioni scolastiche dei figli).
  • Registrarsi presso l’autorità fiscale locale: ottenere il codice fiscale locale e pagare le imposte eventualmente dovute. Anche se il Paese applica una tassazione minima, la regolarità fiscale costituisce un elemento essenziale per dimostrare la volontà di stabilirsi all’estero.
  • Consultare un professionista: l’assistenza di un avvocato esperto in fiscalità internazionale è indispensabile per predisporre la documentazione adeguata e affrontare eventuali accertamenti.

1.9.4 Effetti della presunzione nei procedimenti contenziosi

Nelle controversie relative alla residenza fiscale, la presunzione a carico del contribuente rende più difficile vincere il ricorso. Tuttavia, la Cassazione n. 19410/2018 ha precisato che la presunzione è relativa e i giudici di merito devono valutare tutte le prove fornite dal contribuente . Non è sufficiente, per l’Agenzia delle Entrate, affermare che il contribuente si trova in un paradiso fiscale; occorre dimostrare che il pensionato manteneva la sua vita in Italia. Pertanto, una difesa ben strutturata, supportata da documenti e testimoni, può ribaltare l’accertamento.

6.4 Domande frequenti (FAQ) aggiuntive

  1. Se mi trasferisco in un Paese a fiscalità privilegiata posso ottenere comunque l’esenzione?
  • Le convenzioni contro la doppia imposizione non sempre esistono con i paradisi fiscali. Anche se la pensione è tassata in Italia, è possibile presentare ricorso dimostrando l’effettivo trasferimento. Tuttavia, l’onere probatorio è molto elevato .
  1. È vero che non posso usare il bancomat italiano se vivo all’estero?
  • Non vi è un divieto, ma l’utilizzo continuativo di carte e conti italiani, soprattutto per spese quotidiane in Italia, può costituire indizio di presenza fisica nel territorio nazionale e compromettere la residenza estera. È consigliabile utilizzare strumenti finanziari del Paese di residenza e mantenere in Italia solo conti dedicati a specifici pagamenti.
  1. Devo presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se ho solo la pensione INPS tassata all’estero?
  • Se il pensionato è fiscalmente residente all’estero e la pensione privata è tassata esclusivamente nello Stato estero in virtù della convenzione, non deve presentare la dichiarazione in Italia. Tuttavia, è prudente conservare la documentazione e valutare con un professionista se compilare la dichiarazione per richiedere eventuali rimborsi.
  1. Come posso dimostrare che ho trascorso più di 183 giorni all’estero?
  • Si possono utilizzare biglietti aerei, timbri sul passaporto, registrazioni di ingressi/uscite, dichiarazioni delle autorità locali, estratti conto bancari con spese nel Paese estero, contratti di locazione e testimonianze. È utile predisporre un diario di viaggio con date di partenza e ritorno e conservarne le prove.
  1. Quali rischi corro se non rispondo a un accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
  • Il mancato riscontro a un questionario o a una richiesta di documenti può essere interpretato come riconoscimento implicito delle conclusioni dell’amministrazione. L’Agenzia può procedere con l’accertamento in base ai dati disponibili e applicare sanzioni più elevate. È sempre consigliato rispondere, anche per contestare i presupposti della richiesta.

8.7 Simulazione 7 – Trasferimento in Emirati Arabi Uniti (paradiso fiscale)

Scenario: l’ing. Franco, pensionato ex dirigente, si trasferisce a Dubai nel 2024 attirato dall’assenza di imposte personali. Si iscrive all’AIRE ma non chiude i conti italiani e trascorre in Italia quattro mesi l’anno per seguire la famiglia. Nel 2026 riceve un avviso di accertamento per residenza fittizia.

Analisi:

  1. Presunzione aggravata: gli Emirati Arabi Uniti sono considerati Stato a fiscalità privilegiata, quindi si applica la presunzione di mantenimento della residenza italiana .
  2. Elementi contrari: Franco non ha chiuso i conti e trascorre parte significativa dell’anno in Italia. L’Agenzia delle Entrate può facilmente sostenere che il centro degli interessi vitali rimane in Italia. In un’eventuale difesa dovrà dimostrare che la famiglia si è effettivamente stabilita a Dubai, che l’immobile in Italia è stato locato e che egli ha pagato le tasse locali.
  3. Prova documentale: se Franco dispone di contratto di locazione a Dubai, bollette, tesseramento sanitario locale, attestazioni dell’autorità fiscale emiratina e della banca locale, potrà sostenere la propria posizione. Tuttavia, la permanenza di quattro mesi in Italia potrebbe essere considerata eccessiva ai fini del criterio temporale (183 giorni) .
  4. Esito probabile: la controversia sarà complessa; la difesa dovrà dimostrare con rigore l’effettiva radicazione a Dubai. Una possibilità alternativa è aderire a un accertamento con adesione e negoziare una soluzione con il fisco.

Questo ulteriore caso evidenzia le difficoltà legate ai trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata e l’importanza di pianificare attentamente il proprio trasferimento.

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