Introduzione
Vivere e lavorare fuori dal territorio nazionale è un’esperienza sempre più diffusa tra i cittadini italiani. Alcune professioni richiedono trasferte periodiche o distacchi di lungo periodo, mentre in altri casi ci si trasferisce stabilmente all’estero con l’intera famiglia. Qualunque sia la motivazione, è fondamentale conoscere le regole sulla tassazione dei redditi prodotti all’estero e sull’obbligo di presentarli in Italia. In un sistema fondato sul principio della “world wide taxation” – adottato da molti Paesi occidentali e recepito anche dalla normativa italiana – la residenza fiscale gioca un ruolo centrale: chi è considerato fiscalmente residente in Italia deve dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, salvo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In assenza di una corretta pianificazione, chi lavora all’estero rischia di trovarsi esposto a doppia imposizione (tassazione sia nel Paese estero sia in Italia), a sanzioni per omessa dichiarazione o per mancato monitoraggio delle attività finanziarie estere, e a difficoltà nella dimostrazione della propria residenza fiscale. Bastano errori formali – non iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), non compilare il quadro RW per gli investimenti e le attività detenute all’estero o non indicare correttamente i redditi esteri – per perdere il diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 165 Tuir, con conseguente tassazione piena in Italia.
Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) sulle regole fiscali che interessano i lavoratori italiani all’estero. Verranno analizzati i concetti di residenza fiscale, i principali adempimenti dichiarativi (quadri RT, RL, RW, ecc.), le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti distaccati, le modalità di calcolo del credito d’imposta per evitare la doppia tassazione, e le numerose pronunce della Corte di cassazione che negli ultimi anni hanno precisato i diritti del contribuente. Saranno inoltre illustrate le soluzioni difensive e gli strumenti alternativi (definizione agevolata, rottamazione, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento), utili per gestire al meglio eventuali debiti tributari, e i rimedi per regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazioni integrative o procedura di collaborazione volontaria.
L’assistenza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo studio legale Monardo opera con un team multidisciplinare composto da avvocati cassazionisti e commercialisti con elevata specializzazione in diritto tributario, diritto bancario e contenzioso tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cassazione e Consiglio di Stato), è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale nella difesa dei contribuenti e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e con gli istituti previdenziali. Grazie a questa rete di competenze, lo studio Monardo offre:
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- Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi tributari dinanzi alle Commissioni di giustizia tributaria e alla Corte di cassazione, nonché assistenza nei procedimenti di opposizione a precetto e pignoramento.
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- Trattative stragiudiziali e definizioni agevolate: gestione delle istanze di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, rottamazione delle cartelle e rateizzazioni.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La residenza fiscale e il principio della tassazione mondiale
Il trattamento fiscale dei redditi percepiti all’estero da un cittadino italiano dipende dalla sua residenza fiscale. L’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno), sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente, oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La norma prevede inoltre una presunzione di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi per trasferirsi in Stati a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria .
Chi possiede la residenza fiscale in Italia è soggetto al principio di tassazione mondiale: l’articolo 3 Tuir dispone che l’imposta sul reddito si applica sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti dal contribuente, “ovunque prodotti” . Di conseguenza, un lavoratore italiano residente in Italia che svolge attività all’estero deve dichiarare nel modello Redditi PF i compensi percepiti fuori dei confini nazionali, anche se già tassati dallo Stato estero. L’unica eccezione riguarda i casi in cui le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedano la tassazione esclusiva nello Stato estero o stabiliscano criteri per ripartire la potestà impositiva.
Per i contribuenti non residenti, l’articolo 3 Tuir prevede che l’imposta si applichi soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio della territorialità). L’articolo 23 Tuir elenca i redditi che si considerano prodotti in Italia da soggetti non residenti: vi rientrano, tra gli altri, i redditi di lavoro dipendente prestati nel territorio dello Stato e quelli derivanti da attività d’impresa esercitata mediante una stabile organizzazione .
L’iscrizione all’A.I.R.E. permette di dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero. La guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai lavoratori italiani all’estero ricorda che tutti i cittadini che lavorano all’estero senza iscriversi all’Aire sono considerati residenti in Italia e devono presentare la dichiarazione dei redditi italiana. L’iscrizione all’Aire è obbligatoria per chi si trasferisce per più di 12 mesi; comporta la cancellazione dalle anagrafi comunali e consente di usufruire di servizi consolari, ma implica la perdita dell’assistenza sanitaria di base in Italia.
1.2 Redditi di lavoro dipendente: retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale
Per i lavoratori dipendenti inviati all’estero da un datore di lavoro italiano (ad esempio per distacco), il reddito imponibile può essere determinato in due modi:
- Retribuzione effettiva: quando il lavoratore non rientra nella disciplina delle retribuzioni convenzionali, l’imponibile coincide con i compensi effettivamente percepiti. In tal caso, per eliminare la doppia tassazione il contribuente potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 165 Tuir (vedi § 1.3).
- Retribuzione convenzionale: l’articolo 51, comma 8‑bis, Tuir dispone che per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, la retribuzione imponibile sia determinata sostituendo la retribuzione effettivamente percepita con la retribuzione convenzionale fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali . La retribuzione convenzionale costituisce una retribuzione figurativa, calcolata in base ai contratti collettivi nazionali di categoria, per garantire che il lavoratore distaccato all’estero non sia trattato fiscalmente in modo deteriore rispetto al collega che svolge la stessa mansione in Italia .
1.2.1 Il decreto ministeriale 16 gennaio 2025
Il più recente provvedimento in materia è il Decreto 16 gennaio 2025 (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2025. Il decreto richiama gli articoli 1 e 4 del decreto‑legge 31 luglio 1987, n. 317 (convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398), che prevedono l’adozione annuale di tabelle di retribuzioni convenzionali per determinare i contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero . Richiama inoltre l’articolo 51, comma 8‑bis, Tuir, che consente di utilizzare le stesse tabelle anche ai fini fiscali .
L’articolo 1 del decreto stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi obbligatori e delle imposte sul reddito sono quelle indicate nelle tabelle allegate . L’articolo 2 precisa che, quando sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata confrontando la fascia di retribuzione nazionale corrispondente . L’articolo 3 dispone che i valori delle retribuzioni convenzionali, in caso di assunzioni o cessazioni nel corso del mese, sono divisibili in 26 giorni , mentre l’articolo 4 chiarisce che tali retribuzioni costituiscono la base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati .
1.2.2 Giurisprudenza in tema di retribuzioni convenzionali
La Corte di cassazione ha più volte affermato la natura figurativa della retribuzione convenzionale. Nell’ordinanza n. 3200 dell’8 febbraio 2025, la sezione tributaria ha chiarito che l’articolo 51, comma 8‑bis, Tuir – già comma 8‑bis dell’articolo 48 – sostituisce la retribuzione effettiva con quella convenzionale per evitare trattamenti fiscali sfavorevoli. La retribuzione convenzionale, pur essendo più elevata della retribuzione effettiva in alcune fasce, si calcola su dodici mensilità e esclude le indennità estero, cioè gli emolumenti riconosciuti esclusivamente per compensare i disagi del lavoro svolto all’estero . Il regime è quindi considerato di neutralità fiscale, nel senso che l’intero importo effettivamente percepito rimane fuori dalla tassazione: l’imposta si applica solo sulla retribuzione convenzionale .
La stessa ordinanza precisa che spetta al giudice di merito stabilire se determinate indennità rientrino o meno nella retribuzione nazionale; se le indennità sono sinallagmaticamente collegate alla prestazione lavorativa (es. superminimo), vanno incluse nella base imponibile, mentre se sono connesse al disagio derivante dalla prestazione all’estero (indennità di espatrio) devono essere escluse . La pronuncia ribadisce inoltre che l’onere della prova circa la natura delle indennità spetta al lavoratore che chiede il rimborso delle imposte pagate in eccedenza oppure all’Amministrazione che procede al recupero .
Un’altra decisione rilevante è la sentenza n. 9446 del 10 aprile 2025, nella quale la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali obbligatori versati all’estero anche quando il reddito è determinato mediante la retribuzione convenzionale. La Corte ha richiamato l’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir (deduzione degli oneri previdenziali obbligatori) e ha affermato che nessuna norma impedisce di dedurre i contributi versati a enti previdenziali esteri . Secondo i giudici, la base imponibile convenzionale non esclude la possibilità di detrarre i contributi obbligatori perché la determinazione del reddito di categoria e quella del reddito complessivo hanno natura complementare, e lo stesso principio si applica anche alle retribuzioni convenzionali.
1.3 Crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero
Il principale strumento di eliminazione della doppia imposizione nel diritto interno è il credito d’imposta previsto dall’articolo 165 Tuir. La norma stabilisce che, quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia. Il credito è riconosciuto nel limite della quota d’imposta italiana relativa ai redditi esteri, determinata in base al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo. L’articolo 165 prevede inoltre un criterio di imputazione per Paese: per ciascuno Stato estero deve essere calcolato un plafond separato.
1.3.1 Le modalità di calcolo secondo la prassi dell’Agenzia
La circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate spiega che il sistema italiano utilizza la metodologia del credito d’imposta (“credit method”). I passi principali sono:
- Individuazione del reddito estero: bisogna determinare quali redditi sono considerati prodotti all’estero ai sensi dell’articolo 23 Tuir (o delle convenzioni); per i dipendenti può essere necessario utilizzare la retribuzione convenzionale come base imponibile.
- Determinazione della base imponibile italiana: i redditi esteri concorrono al reddito complessivo; sul reddito complessivo si calcola l’imposta lorda italiana.
- Calcolo del credito: l’imposta estera pagata a titolo definitivo è confrontata con la quota d’imposta italiana proporzionale ai redditi esteri; la detrazione spettante è pari al minore tra l’imposta estera e tale quota.
- Compensazione e riporto dell’eccedenza: se l’imposta estera supera la corrispondente quota d’imposta italiana, l’eccedenza non può essere utilizzata in anni successivi; viceversa, se l’imposta italiana è maggiore, si può detrarre tutta l’imposta estera pagata.
La circolare chiarisce inoltre che il credito d’imposta si applica non solo all’IRPEF, ma anche all’IRES per le società, e che può essere riconosciuto anche per le addizionali regionali e comunali. Il credito può essere utilizzato esclusivamente per le imposte pagate a titolo definitivo (non rimborsabili) e deve essere calcolato separatamente per ciascun Stato.
1.3.2 Il termine di decadenza e la giurisprudenza recente
L’articolo 165, comma 8, Tuir dispone che se il contribuente omette di dichiarare i redditi prodotti all’estero, non ha diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero. Tuttavia, tale perdita del beneficio può essere superata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, DPR 322/1998) o tramite la procedura straordinaria di collaborazione volontaria prevista dalla legge 96/2017 (DL 50/2017), come evidenziato dalla guida dell’Agenzia.
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha emesso numerose pronunce che hanno reso più flessibile l’utilizzo del credito d’imposta in caso di omissione. Ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025 (c.d. caso “Studio Cerbone”) ha affermato che il diritto al credito per imposte pagate all’estero non decade se il contribuente non lo inserisce nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di produzione, perché l’articolo 165 Tuir non prevede una decadenza e la relativa omissione può essere sanata. La Corte ha richiamato l’articolo 165 nella parte in cui impone la determinazione del credito con riferimento al periodo d’imposta in cui il reddito estero è stato prodotto, senza prevedere termini di decadenza . Secondo i giudici, l’unico termine applicabile è quello decennale di prescrizione previsto dal codice civile.
Un orientamento analogo si riscontra nelle pronunce n. 24205/2024 e n. 28801/2024, con le quali la Cassazione ha ribadito che le disposizioni del Tuir non possono limitare l’applicazione delle convenzioni internazionali; in presenza di trattati che prevedono l’obbligo di evitare la doppia imposizione, il diritto al credito d’imposta non può essere negato per mere omissioni formali . L’articolo 117, primo comma, della Costituzione impone infatti il rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali, che prevalgono sulla normativa interna.
La sentenza 27278/2023 ricorda che il contribuente che invoca il credito deve comunque provare l’avvenuto pagamento delle imposte estere e la sussistenza di un fenomeno di doppia imposizione. Nel caso esaminato, la Corte ha respinto la richiesta di rimborso perché il lavoratore non aveva fornito documentazione ufficiale rilasciata dall’amministrazione finanziaria estera . La pronuncia sottolinea l’importanza di allegare certificazioni e documenti fiscali del Paese estero (buste paga, CUD stranieri, tax returns) per dimostrare l’imposta versata.
1.4 Monitoraggio delle attività finanziarie estere e quadro RW
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti finanziari o attività patrimoniali all’estero devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF). Tale obbligo deriva dall’articolo 4 del DL 167/1990 (convertito in legge 227/1990) e serve a consentire all’amministrazione finanziaria di monitorare i trasferimenti di denaro, titoli e valori da e verso l’estero. La circolare del Ministero delle finanze n. 93/1994 ricorda che gli intermediari sono tenuti a comunicare le operazioni di trasferimento all’Anagrafe tributaria e che i contribuenti devono dichiarare le attività possedute all’estero .
Il quadro RW va compilato anche da coloro che non hanno altri redditi da dichiarare; vi si indicano i conti correnti esteri, i depositi bancari, le partecipazioni al capitale di società estere, gli immobili e le altre attività patrimoniali detenute all’estero. Dal quadro RW si ricava la base imponibile per il pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
Chi omette la compilazione del quadro RW è soggetto a sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, raddoppiate in caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. È possibile tuttavia regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, che consente di ridurre sensibilmente le sanzioni e di evitare maggiori contestazioni future .
1.5 Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni con numerosi Paesi (l’elenco è pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze). Le convenzioni stabiliscono criteri per determinare quale Stato abbia il potere di tassare un determinato reddito e prevedono meccanismi (esenzione o credito d’imposta) per eliminare o ridurre la doppia imposizione. In genere, le convenzioni seguono il modello OCSE: per i redditi di lavoro subordinato, l’articolo 15 prevede che lo Stato di residenza del lavoratore abbia il potere d’imposizione, ma se il lavoratore svolge l’attività nell’altro Stato per un periodo superiore a 183 giorni o se le remunerazioni sono sostenute da un datore di lavoro residente nell’altro Stato, quest’ultimo può tassare i redditi.
Le pronunce della Cassazione n. 24205/2024 e n. 28801/2024 evidenziano che, in caso di conflitto tra il Tuir e le convenzioni, prevalgono le disposizioni convenzionali. Nella causa n. 24205/2024, il lavoratore (pilota di una compagnia estera) aveva versato imposte all’estero; la Corte ha stabilito che l’Italia è tenuta a riconoscere il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione con il Portogallo, e che il contribuente non perde il diritto al credito anche se non ha presentato la dichiarazione in Italia . La sentenza n. 28801/2024 conferma che l’articolo 165, comma 8, Tuir non può limitare l’applicazione delle convenzioni: il diritto al credito permane anche in caso di omissioni dichiarative, in conformità ai principi costituzionali e internazionali .
1.6 Altre norme rilevanti
- Legge 470/1988 e DPR 323/1989: istituiscono e disciplinano l’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire). È obbligatoria l’iscrizione per chi trasferisce la residenza fuori d’Italia per più di 12 mesi. L’iscrizione comporta la cancellazione dalle anagrafi comunali, la possibilità di usufruire dei servizi consolari e il voto all’estero, ma implica la perdita del diritto all’assistenza sanitaria nazionale.
- DL 50/2017 – art. 1-ter: ha introdotto la riapertura della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e di dichiarazione dei redditi esteri. La guida dell’Agenzia ricorda che la volontaria disclosure consente di superare il divieto previsto dal comma 8 dell’articolo 165 Tuir e di ottenere il credito d’imposta.
- DPR 322/1998 – art. 2, comma 8: disciplina la dichiarazione integrativa. Il contribuente che ha omesso di indicare i redditi esteri può presentare una dichiarazione integrativa per “correggere” la precedente dichiarazione e ottenere il credito d’imposta.
- DL 31 luglio 1987, n. 317 (convertito in legge 398/1987) e successive modifiche: fornisce la base normativa per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani all’estero; stabilisce che ogni anno il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, deve fissare con decreto i valori convenzionali da utilizzare per i contributi e la fiscalità .
- Articolo 51, comma 8‑bis, Tuir: consente di utilizzare le retribuzioni convenzionali anche ai fini fiscali . La retribuzione nazionale, su cui si basa la convenzionale, esclude le indennità estero .
- Articolo 10, comma 1, lett. e), Tuir: consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali obbligatori versati a enti previdenziali esteri .
2 Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto fiscale
La notifica di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento o di una comunicazione di compliance relativa a redditi esteri può generare grande preoccupazione. Tuttavia, il contribuente ha a disposizione diversi strumenti per difendere i propri diritti. Di seguito viene illustrato l’iter da seguire, con particolare attenzione ai termini e agli adempimenti.
2.1 Ricezione della comunicazione e verifica preliminare
- Verificare la natura dell’atto: può trattarsi di un avviso di accertamento (richiesta di imposte e sanzioni), di un atto di contestazione per mancata compilazione del quadro RW, di una comunicazione di compliance (invito a regolarizzare) o di una cartella esattoriale. Ogni atto prevede termini specifici per l’impugnazione o per la regolarizzazione.
- Controllare i termini per impugnare: l’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica; la cartella di pagamento entro 60 giorni se si contestano anche i presupposti dell’imposizione, oppure entro 40 giorni se si impugnano solo gli atti del concessionario. Per le contestazioni relative al quadro RW le sanzioni possono essere ridotte se si utilizza il ravvedimento operoso prima dell’inizio di un controllo.
- Verificare la residenza fiscale e l’iscrizione all’Aire: è fondamentale dimostrare di essere effettivamente non residenti in Italia, producendo la certificazione di iscrizione all’Aire, la documentazione di residenza all’estero (contratti di locazione, bollette, certificati anagrafici), le iscrizioni previdenziali o fiscali nel Paese estero. In mancanza, l’Agenzia presume la residenza in Italia e applica la tassazione mondiale.
- Verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi: controllare se i redditi esteri sono stati indicati in dichiarazione e se il credito d’imposta è stato correttamente calcolato; verificare la compilazione del quadro RW, il pagamento dell’Ivie/ Ivafe e l’applicazione delle retribuzioni convenzionali (se dipendenti distaccati).
- Raccogliere la documentazione estera: per usufruire del credito d’imposta è necessario dimostrare l’avvenuto pagamento dell’imposta estera con documenti ufficiali (certificazioni dell’autorità fiscale estera, buste paga, certificati di lavoro). In mancanza, l’Agenzia può disconoscere il credito .
2.2 Impugnazione dell’avviso di accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un reddito estero non dichiarato, emette un avviso di accertamento con cui recupera imposte e sanzioni. Le principali difese sono:
- Contestare la residenza fiscale: se il contribuente era effettivamente residente all’estero, può dimostrarlo con l’iscrizione all’Aire e con la documentazione estera. In tal caso, la tassazione italiana non è dovuta (salvo che il reddito sia prodotto in Italia). L’articolo 2 Tuir richiede che la persona non sia iscritta nell’anagrafe comunale e non abbia domicilio o residenza in Italia per più di 183 giorni.
- Invocare la convenzione contro le doppie imposizioni: se esiste una convenzione tra l’Italia e il Paese estero che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato estero o prevede l’esenzione, il reddito non è tassabile in Italia. Le convenzioni prevalgono sul Tuir .
- Calcolare il credito d’imposta: se il reddito è tassabile in Italia ma è stato tassato anche nello Stato estero, si può chiedere il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 Tuir. È necessario dimostrare il pagamento dell’imposta estera con documenti probatori .
- Applicare le retribuzioni convenzionali: per i lavoratori distaccati da un datore italiano in Paesi extracomunitari, l’imponibile va determinato sulla base delle tabelle ministeriali (articolo 51, comma 8‑bis, Tuir). Se l’Agenzia ha tassato la retribuzione effettiva, il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando di rientrare nella disciplina convenzionale .
- Deducibilità dei contributi esteri: si può chiedere la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati all’estero ai sensi dell’articolo 10 Tuir. La Cassazione ha confermato tale deducibilità anche nel regime convenzionale .
2.3 Regolarizzazione tramite definizione agevolata o ravvedimento operoso
Il sistema fiscale italiano prevede numerosi strumenti per definire le pendenze senza ricorrere al contenzioso:
- Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori (es. mancata compilazione del quadro RW, omesso versamento di imposte, errori nel calcolo del credito d’imposta) con una riduzione significativa delle sanzioni. Il ravvedimento può essere effettuato finché non sia iniziato un controllo fiscale. Per esempio, la sanzione per mancata compilazione del quadro RW (3–15% dell’importo) può essere ridotta a un settimo o un nono del minimo .
- Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione): la legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle, con cui è possibile pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Periodicamente, il legislatore proroga e rinnova tali definizioni; la Legge di bilancio 2025 e i successivi decreti collegati hanno previsto ulteriori definizioni agevolate e stralcio dei debiti inferiori a 1.000 euro. Chi possiede cartelle relative a redditi esteri non dichiarati può valutare l’adesione.
- Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale: in caso di avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione per ottenere una riduzione delle sanzioni e concordare il maggior imponibile; qualora la lite sia già pendente, è possibile ricorrere alla conciliazione giudiziale.
- Definizioni integrative: la recente riforma della giustizia tributaria consente di definire i giudizi pendenti di valore fino a 50.000 euro con un importo ridotto (ad esempio il 5% in caso di vittoria del contribuente in primo grado, 15% in caso di soccombenza, ecc.). Sono previsti anche condoni per i contenziosi su irregolarità formali.
2.4 Dichiarazione integrativa e collaborazione volontaria
Se il contribuente ha omesso di dichiarare i redditi esteri o di indicare il quadro RW nei periodi passati, può ancora regolarizzare la propria posizione attraverso:
- Dichiarazione integrativa: l’articolo 2, comma 8, DPR 322/1998 permette di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (dichiarazione integrativa “a favore”) oppure entro i termini dell’accertamento (dichiarazione integrativa “a sfavore”). La guida dell’Agenzia evidenzia che presentando la dichiarazione integrativa i redditi esteri vengono considerati dichiarati e spetta il credito d’imposta.
- Collaborazione volontaria (voluntary disclosure): introdotta dal DL 167/1990 e successivamente riaperta dalla legge 96/2017, consente di regolarizzare violazioni relative ad attività finanziarie estere e a redditi non dichiarati. La procedura prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia, il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e di sanzioni ridotte; comporta inoltre la non punibilità per i reati tributari (es. omessa dichiarazione). Nella guida del 2017 l’Agenzia ricorda che la voluntary disclosure permette di superare il divieto di detrazione previsto dall’articolo 165, comma 8, Tuir.
3 Difese e strategie legali
3.1 Analisi della residenza fiscale
La prima linea difensiva consiste nell’accertare se il contribuente fosse effettivamente residente o non residente al momento della percezione dei redditi. I tribunali richiedono un’analisi concreta di tutti i fattori (familiari, economici, professionali). Elementi utili per dimostrare la non residenza sono:
- Iscrizione all’Aire e cancellazione dalle anagrafi italiane;
- Contratto di lavoro estero e permanenza all’estero per più di 183 giorni, come richiesto dall’articolo 2 Tuir;
- Domicilio e centro degli interessi vitali all’estero: residenza abitativa, famiglia che vive all’estero, iscrizione a scuole straniere, stipendi pagati da datore estero;
- Iscrizioni fiscali e previdenziali estere: codice fiscale estero, numero di previdenza sociale, pagamenti di tasse e contributi nel Paese di lavoro;
- Chiusura o trasferimento dei conti bancari italiani e apertura di conti bancari esteri.
Se gli elementi dimostrano la non residenza, il contribuente potrà invocare l’articolo 3 Tuir (tassazione limitata ai redditi prodotti in Italia) e, se del caso, la convenzione contro le doppie imposizioni.
3.2 Applicazione delle convenzioni internazionali e interpretazione delle tie‑breaker rules
Quando il lavoratore risulta fiscalmente residente in entrambi gli Stati (Italia e Stato estero) secondo le rispettive leggi interne, si applicano le tie‑breaker rules contenute nelle convenzioni (art. 4, par. 2, del modello OCSE):
- Abitazione permanente: se il lavoratore ha un’abitazione permanente in un solo Stato, è ivi considerato residente.
- Centro degli interessi vitali: se ha abitazioni in entrambi gli Stati, si valuta dove ha relazioni personali ed economiche più strette.
- Stato in cui soggiorna abitualmente: se i precedenti criteri non sono sufficienti, si considera lo Stato in cui soggiorna abitualmente.
- Nazionalità: se la persona è cittadina di uno solo dei due Stati, si considera residente in quello Stato.
- Procedura amichevole: se l’individuo è cittadino di entrambi gli Stati o di nessuno, le autorità competenti risolveranno la questione tramite procedura amichevole.
Le tie‑breaker rules sono state recentemente richiamate dall’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 209/2023, che ha riformato il regime degli impatriati (v. § 7.2). La norma consente ai cittadini italiani non iscritti all’Aire di dimostrare la propria residenza all’estero secondo i criteri convenzionali per i periodi d’imposta fino al 2023; dal 2024 la residenza è determinata esclusivamente secondo i criteri interni .
3.3 Determinazione del reddito imponibile: scelta tra retribuzione effettiva e convenzionale
Per i lavoratori dipendenti impiegati all’estero da aziende italiane, è essenziale stabilire se si applica la retribuzione convenzionale. I criteri principali sono:
- Rapporto di lavoro con un datore di lavoro italiano: la disciplina delle retribuzioni convenzionali si applica ai lavoratori inviati in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale (DL 317/1987) . Sono esclusi i Paesi dell’Unione europea e quelli aderenti agli accordi dello Spazio economico europeo (SEE) .
- Durata del distacco: la normativa assume che il dipendente resti legato all’azienda italiana; la retribuzione convenzionale si applica anche se il lavoratore percepisce indennità estero e altri emolumenti.
- Tipologia di attività: la retribuzione convenzionale copre operai, impiegati e dirigenti; le tabelle ministeriali distinguono settori (industria, commercio, servizi) e fasce di retribuzione nazionale. L’articolo 1 del decreto 16 gennaio 2025 stabilisce i valori da utilizzare ; l’articolo 2 consente di individuare la fascia corrispondente .
- Indennità estero: come ribadito dalla Cassazione, gli importi corrisposti esclusivamente per compensare il disagio del lavoro all’estero non fanno parte della retribuzione imponibile ; occorre però dimostrare la natura delle indennità.
Se non ricorrono i presupposti per la retribuzione convenzionale (ad esempio per i lavoratori autonomi, per i dipendenti di società estere o per i lavoratori che si sono trasferiti stabilmente all’estero), il reddito imponibile sarà calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti.
3.4 Calcolo del credito d’imposta e ripartizione per Paese
Una corretta pianificazione fiscale richiede di calcolare in anticipo il credito d’imposta spettante. La metodologia è la seguente:
- Calcolare il reddito estero lordo: determinare l’ammontare del reddito imponibile estero (retribuzione effettiva o convenzionale).
- Calcolare l’imposta estera a titolo definitivo: sommare le imposte pagate all’estero (imposta sul reddito, contributi obbligatori se deducibili).
- Calcolare la base imponibile italiana: aggiungere il reddito estero agli altri redditi; calcolare l’imposta lorda italiana.
- Determinare la quota d’imposta italiana relativa ai redditi esteri: moltiplicare l’imposta lorda per il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo.
- Confrontare l’imposta estera con la quota d’imposta italiana: il credito spetta nel limite del minore importo (articolo 165 Tuir).
- Ripartizione per Paese: il credito va calcolato separatamente per ciascun Stato estero; eventuali eccedenze non utilizzate non possono essere riportate a nuovo.
Per dimostrare l’imposta estera pagata, è consigliabile ottenere una tax certificate dall’autorità fiscale dello Stato estero o dal datore di lavoro. In assenza di documentazione ufficiale, la Cassazione ha negato il diritto al credito .
3.5 Dichiarazione dei redditi e compilazione dei quadri
I lavoratori italiani all’estero devono presentare il modello Redditi Persone Fisiche (in alternativa al modello 730 se non hanno sostituto d’imposta in Italia) e compilare specifici quadri:
- Quadro RC: redditi di lavoro dipendente; va indicata la retribuzione effettiva o convenzionale e le relative ritenute.
- Quadro RL: redditi di lavoro autonomo occasionale estero.
- Quadro RM: redditi di capitale esteri (interessi, dividendi).
- Quadro RT: plusvalenze finanziarie.
- Quadro CR: consente di calcolare il credito per imposte pagate all’estero sulla base dei dati dei quadri precedenti.
- Quadro RW: va compilato per il monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali estere; riporta i valori IVIE e IVAFE.
Nel quadro CR è necessario indicare le imposte estere, l’imposta italiana prima della detrazione, la quota d’imposta relativa ai redditi esteri e il credito spettante. È importante conservare la documentazione estera da esibire in caso di controlli.
3.6 Ricorsi giurisdizionali e questioni probatorie
Quando il contribuente decide di proporre ricorso dinanzi alla Commissione di giustizia tributaria, è essenziale considerare i seguenti punti:
- Prova della residenza: la parte che afferma la non residenza deve fornire prova puntuale (iscrizione Aire, permanenza all’estero, documenti di lavoro). L’Amministrazione deve a sua volta dimostrare l’iscrizione nelle anagrafi comunali o la presenza di legami con l’Italia.
- Prova del pagamento dell’imposta estera: occorre presentare certificazioni ufficiali, modelli fiscali del Paese estero, buste paga e atti attestanti il pagamento. In assenza, la richiesta di credito può essere respinta .
- Contestazione della qualifica delle indennità: per i distaccati, occorre documentare la natura delle indennità percepite; se si tratta di indennità estero, devono essere escluse dalla retribuzione convenzionale .
- Applicazione delle tie‑breaker rules: nelle controversie sulla doppia residenza, bisogna analizzare gli articoli delle convenzioni e dimostrare il centro degli interessi vitali.
- Richiesta di sospensione: il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione evita il pignoramento o l’iscrizione di ipoteca.
4 Strumenti alternativi per la gestione del debito
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per permettere ai contribuenti di saldare i debiti tributari in maniera conveniente. Le principali sono:
- Rottamazione-quater (legge 197/2022 e successive proroghe): riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. È possibile estinguere il debito versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. La rottamazione può essere richiesta anche per cartelle relative a redditi esteri non dichiarati. I pagamenti possono essere rateizzati in 18 rate e la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.
- Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro: la legge di bilancio 2023 ha disposto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: consente di chiudere i contenziosi tributari in corso entro un certo termine versando un importo ridotto (per es. 5% se il contribuente è vincitore in primo grado).
- Conciliazione agevolata: in sede contenziosa, le parti possono definire la lite con sanzioni ridotte al 35%.
I professionisti dello studio Monardo analizzano la posizione debitoria dei clienti per verificare l’eventuale accesso a tali benefici, predisponendo le istanze e curando il pagamento rateale. Le definizioni agevolate consentono di ottenere un risparmio significativo e di evitare l’iscrizione di ipoteche o pignoramenti.
4.2 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
I lavoratori italiani all’estero potrebbero accumulare debiti fiscali e contributivi ingenti (ad esempio a seguito di accertamenti su redditi esteri non dichiarati). In questi casi è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), che consentono anche ai soggetti non fallibili (consumatori, liberi professionisti) di ristrutturare i debiti. Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Consente di proporre al tribunale un piano di rientro dei debiti con durata variabile, con possibile falcidia delle somme dovute. È necessaria l’assistenza di un Gestore della crisi nominato dall’OCC (Organismo di composizione della crisi). L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi dei gestori e può assistere il cliente nella predisposizione del piano.
- Accordo di composizione della crisi: destinato a piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti. Prevede la negoziazione con i creditori e richiede l’approvazione della maggioranza qualificata.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori, con liberazione dei debiti residui. Al termine della procedura può essere concessa l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti non soddisfatti.
Le procedure di sovraindebitamento permettono di bloccare o sospendere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) e di risolvere situazioni di grave crisi economica. Lo studio Monardo assiste il cliente dalla fase di valutazione della fattibilità alla presentazione della domanda al tribunale.
4.3 Altre misure: regime impatriati e incentivi al rientro
Oltre alle misure difensive, esistono regimi fiscali favorevoli per chi decide di trasferire la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero. Il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto il regime degli impatriati (art. 5), abrogando l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. Dal 2024, i lavoratori impatriati possono beneficiare di una detassazione del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo fino a 600.000 euro annui, a condizione che:
- abbiano risieduto all’estero per almeno tre periodi d’imposta (il requisito è più severo se esiste un rapporto di gruppo con il datore italiano);
- trasferiscano la residenza in Italia e vi permanevano per almeno quattro periodi d’imposta;
- svolgano attività lavorativa con elevata qualificazione o specializzazione;
- non siano rientrati a seguito di distacco da un datore di lavoro italiano facente parte dello stesso gruppo .
Le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2025 e n. 142/2025 hanno chiarito che l’espressione “prima del trasferimento” utilizzata dal D.Lgs. 209/2023 deve essere interpretata in senso estensivo, comprendendo anche il periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno del rientro e la data di effettivo trasferimento della residenza . Inoltre, la sospensione del rapporto di lavoro con il datore italiano durante il distacco non preclude l’accesso al beneficio, purché non vi sia effettiva operatività del rapporto e manchino legami societari .
Coloro che intendono rientrare in Italia possono beneficiare anche del regime “rimpatriati docenti e ricercatori” (art. 44 D.L. 78/2010) e del regime dei pensionati (flat tax al 7% per titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Comuni del Mezzogiorno), nonché delle agevolazioni per investitori esteri (flat tax di 100.000 euro). È opportuno valutare attentamente le condizioni per usufruire di tali regimi, in quanto spesso richiedono la non iscrizione all’Aire o la residenza fiscale effettiva all’estero per almeno due periodi d’imposta.
5 Errori comuni e consigli pratici
Molti lavoratori italiani all’estero commettono errori che possono avere conseguenze onerose. Di seguito si elencano gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:
5.1 Mancata iscrizione all’Aire
Errore: trasferirsi all’estero per lungo periodo senza iscriversi all’Aire.
Conseguenza: si viene considerati fiscalmente residenti in Italia (art. 2 Tuir), con obbligo di tassazione mondiale.
Consiglio: iscriversi all’Aire entro 90 giorni dal trasferimento; conservare la certificazione di iscrizione e la documentazione estera.
5.2 Omessa dichiarazione dei redditi esteri
Errore: non indicare i redditi esteri nella dichiarazione dei redditi italiana o non presentare la dichiarazione.
Conseguenza: l’articolo 165, comma 8, Tuir nega il credito d’imposta; l’Agenzia può emettere avviso di accertamento; si rischiano sanzioni elevate.
Consiglio: dichiarare tutti i redditi esteri; se si è omesso, presentare una dichiarazione integrativa o aderire alla collaborazione volontaria.
5.3 Mancato monitoraggio delle attività estere
Errore: non compilare il quadro RW per conti correnti, investimenti o proprietà estere.
Conseguenza: sanzioni dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato, raddoppiate per Paesi a fiscalità privilegiata ; rischio di accertamenti patrimoniali.
Consiglio: dichiarare sempre conti e beni esteri, anche se non producono reddito; utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare.
5.4 Errata applicazione delle retribuzioni convenzionali
Errore: utilizzare la retribuzione effettiva quando si avrebbe diritto alla retribuzione convenzionale o viceversa.
Conseguenza: rischio di pagare imposte in eccesso o di vedersi contestato il reddito imponibile.
Consiglio: verificare se il distacco rientra nelle ipotesi del decreto 16 gennaio 2025; calcolare la fascia di retribuzione nazionale; escludere le indennità estero .
5.5 Mancata raccolta di documentazione estera
Errore: non conservare ricevute delle imposte estere, certificati di lavoro, contratti o buste paga.
Conseguenza: impossibilità di dimostrare il diritto al credito d’imposta .
Consiglio: richiedere la certificazione della tax authority estera e conservarla; conservare buste paga, estratti contributivi e contratti di lavoro.
5.6 Omissione dei contributi previdenziali esteri
Errore: non dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati all’estero.
Conseguenza: si perde la deduzione prevista dall’articolo 10 Tuir.
Consiglio: indicare i contributi obbligatori nel quadro RP tra gli oneri deducibili; allegare attestazioni degli enti previdenziali stranieri; ricordare che sono deducibili anche sotto il regime convenzionale .
6 Tabelle riepilogative
6.1 Sintesi delle principali norme e sentenze
| Norma / Pronuncia | Oggetto | Principali disposizioni o principi |
|---|---|---|
| Art. 2 Tuir (DPR 917/1986) | Residenza fiscale | Considera residenti le persone iscritte nelle anagrafi comunali per oltre 183 giorni, o che hanno domicilio/residenza in Italia, o che si sono trasferite in Paesi a fiscalità privilegiata. |
| Art. 3 Tuir | Base imponibile | Prevede la tassazione mondiale per i residenti e la tassazione limitata ai redditi prodotti in Italia per i non residenti . |
| Art. 23 Tuir | Redditi prodotti in Italia dai non residenti | Elenca i redditi considerati prodotti in Italia (es. lavoro dipendente prestato in Italia, redditi d’impresa con stabile organizzazione) . |
| Art. 51, comma 8‑bis, Tuir | Retribuzioni convenzionali | Permette di determinare l’imponibile dei lavoratori dipendenti all’estero utilizzando le retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto . |
| D.M. 16 gennaio 2025 | Retribuzioni convenzionali 2025 | Stabilisce le retribuzioni convenzionali per il 2025; prevede fasce di retribuzione e divisibilità in 26 giorni . |
| Art. 165 Tuir | Credito d’imposta per imposte estere | Consente di detrarre le imposte pagate all’estero dal’imposta italiana, nel limite della quota proporzionale ai redditi esteri. |
| Art. 165, comma 8, Tuir | Decadenza del credito | Prevede la perdita del credito se i redditi esteri non sono dichiarati; tale decadenza può essere superata tramite dichiarazione integrativa o voluntary disclosure. |
| Art. 4 DL 167/1990 | Monitoraggio fiscale | Impone agli intermediari di comunicare trasferimenti da e per l’estero e ai contribuenti di compilare il quadro RW . |
| Legge 470/1988 – DPR 323/1989 | A.I.R.E. | Disciplinano l’iscrizione all’Aire e gli effetti sulla residenza. |
| Cass. 3200/2025 | Retribuzione convenzionale | La retribuzione convenzionale è una retribuzione figurativa; si basa sulla retribuzione nazionale, esclude le indennità estero e assicura neutralità fiscale . |
| Cass. 9446/2025 | Deducibilità contributi esteri | Riconosce la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati all’estero anche sotto il regime convenzionale . |
| Cass. 10642/2025 | Credito d’imposta – decadenza | Afferma che il diritto al credito d’imposta non si perde per mancata indicazione in dichiarazione; l’unico termine applicabile è la prescrizione decennale . |
| Cass. 24205/2024 e 28801/2024 | Convenzioni e credito d’imposta | Stabilisce che le convenzioni internazionali prevalgono sul Tuir; il credito deve essere riconosciuto anche in caso di omissioni formali . |
6.2 Termini e scadenze principali
| Adempimento | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione del modello Redditi PF | 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta (invio telematico) | DPR 322/1998 |
| Presentazione del modello 730 (senza sostituto) | 30 settembre | Art. 32 bis D.Lgs. 241/1997 |
| Iscrizione all’Aire | Entro 90 giorni dal trasferimento all’estero | Legge 470/1988 |
| Impugnazione avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Presentazione della dichiarazione integrativa (a favore) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo | DPR 322/1998, art. 2 |
| Voluntary disclosure | Termini stabiliti dai provvedimenti legislativi; al 2026 non è attiva, salvo future riaperture | DL 50/2017, legge 96/2017 |
| Ravvedimento operoso | Variabile: entro 30 giorni (ravvedimento breve), entro 90 giorni (medio), entro 1 anno (annuale) o oltre; la sanzione aumenta con il tempo | Art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
7 Domande frequenti (FAQ)
1. Sono iscritto all’Aire e lavoro all’estero da diversi anni. Devo dichiarare in Italia i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero?
La regola generale è che i cittadini italiani iscritti all’Aire e fiscalmente residenti all’estero non devono dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, a meno che una convenzione non preveda diversamente. Occorre però valutare concretamente la residenza secondo i criteri dell’articolo 2 Tuir (domicilio e dimora abituale). Se si mantiene il centro degli interessi vitali in Italia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare il contribuente residente.
2. Mi sono trasferito in Svizzera per lavoro ma non mi sono iscritto all’Aire. Sono considerato residente in Italia?
Sì. Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, chi lavora all’estero e non è iscritto all’Aire resta fiscalmente residente in Italia e deve dichiarare anche i redditi esteri. È comunque possibile dimostrare la residenza effettiva all’estero attraverso le tie‑breaker rules della convenzione Italia–Svizzera; occorre iscriversi all’Aire al più presto e presentare dichiarazione integrativa per gli anni precedenti.
3. Quali documenti servono per ottenere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero?
È necessario dimostrare l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva nello Stato estero. La documentazione può consistere in: certificazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria estera, tax return, ricevute di pagamento, buste paga, CUD estero. L’assenza di tali documenti può portare al diniego del credito .
4. Se non indico il reddito estero nella dichiarazione, perdo definitivamente il credito?
No. La Corte di cassazione ha affermato che il diritto al credito d’imposta non si perde per mancata indicazione nella dichiarazione (ordinanza 10642/2025). È possibile recuperarlo tramite dichiarazione integrativa; l’unico limite è la prescrizione decennale .
5. Devo compilare il quadro RW se possiedo un conto corrente estero senza interessi?
Yes. Il quadro RW deve essere compilato anche per conti correnti o depositi che non producono redditi; serve per il monitoraggio fiscale. L’omissione comporta sanzioni rilevanti . In caso di errori si può ricorrere al ravvedimento operoso.
6. Sono un lavoratore dipendente inviato in Brasile dalla mia azienda italiana. Come devo determinare l’imponibile?
Se il Brasile non è coperto da accordi di sicurezza sociale con l’Italia, si applicano le retribuzioni convenzionali previste dal decreto 16 gennaio 2025. L’imponibile è determinato secondo la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, escludendo le indennità estero .
7. Le indennità di espatrio e le indennità di disagio sono tassate?
No, non rientrano nella retribuzione convenzionale se hanno natura compensativa del disagio o del trasferimento all’estero. La Cassazione ha precisato che solo le indennità direttamente collegate alla prestazione lavorativa devono essere incluse .
8. Ho versato contributi previdenziali obbligatori al sistema pensionistico francese. Posso dedurli?
Sì. L’articolo 10, comma 1, lett. e), Tuir consente la deduzione dei contributi obbligatori versati all’estero. La Cassazione (sentenza 9446/2025) ha confermato la deducibilità anche sotto il regime della retribuzione convenzionale .
9. Posso richiedere la deduzione per le imposte patrimoniali estere (es. wealth tax)?
No. Le imposte patrimoniali non sono ammesse al credito d’imposta di cui all’articolo 165 Tuir, che riguarda solo i tributi sul reddito. Le imposte patrimoniali possono però essere dedotte come oneri deducibili se previste dalle convenzioni.
10. Sono un libero professionista che svolge attività di consulenza per società spagnole e ricevo compensi su un conto spagnolo. Devo compilare il quadro RE (lavoro autonomo) e RW?
Sì. Devi dichiarare i redditi professionali esteri nel quadro RE, applicando eventuali convenzioni; se mantieni conti o depositi in Spagna, devi compilare il quadro RW. Puoi detrarre le imposte spagnole pagate a titolo definitivo come credito d’imposta.
11. La retribuzione convenzionale è sempre più alta della retribuzione effettiva?
Non necessariamente. La retribuzione convenzionale è basata sulle fasce di retribuzione nazionale; può essere inferiore o superiore alla retribuzione effettiva. In ogni caso, è finalizzata a garantire parità di trattamento con il lavoratore in Italia e a semplificare il calcolo dell’imposta .
12. Se ho lavorato in due Paesi diversi nello stesso anno, come calcolo il credito d’imposta?
Il credito va calcolato separatamente per ciascun Paese. Si deve determinare l’imposta estera pagata in ogni Stato, calcolare la quota d’imposta italiana corrispondente e confrontare i due importi. Non è possibile compensare l’eccedenza di un Paese con il credito di un altro.
13. Quali sono le sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi esteri?
Oltre al recupero delle imposte, è applicata una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/1997). Se il comportamento costituisce reato (omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000), si rischiano sanzioni penali. Le sanzioni possono essere ridotte mediante ravvedimento operoso o definizione agevolata.
14. Posso rateizzare il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento?
Sì. È possibile presentare istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione. La rateizzazione di un avviso bonario può arrivare a 20 rate trimestrali; le cartelle possono essere rateizzate fino a 72 rate mensili (120 in casi di comprovata difficoltà). Le somme dovute a seguito di definizione agevolata o rottamazione si pagano con rate predefinite.
15. Che cos’è il regime degli impatriati e come può aiutarmi se rientro in Italia?
Il regime degli impatriati, riformato dal D.Lgs. 209/2023, consente ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia di tassare solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo fino a 600.000 euro, per un periodo di 5 anni (estendibile a 8 anni in caso di figli minori o acquisto di casa) . Per accedervi occorre aver risieduto all’estero per almeno tre periodi d’imposta e non aver avuto rapporti di lavoro con soggetti appartenenti al medesimo gruppo nei 24 mesi precedenti. Per i periodi d’imposta fino al 2023 è possibile dimostrare la residenza all’estero tramite le tie‑breaker rules, ma dal 2024 valgono solo i criteri interni .
16. È possibile avere assistenza legale per contestare l’Agenzia delle Entrate dall’estero?
Sì. Lo studio Monardo assiste i contribuenti in tutta Italia e anche all’estero, utilizzando strumenti telematici. È possibile conferire procura digitale, partecipare alle udienze da remoto e comunicare con l’Agenzia via PEC. L’avvocato si occupa della redazione del ricorso, della presentazione della documentazione e della difesa dinanzi alla Commissione di giustizia tributaria e alla Cassazione.
17. Quali opzioni ho se non posso pagare l’intero debito fiscale?
Oltre alla rateizzazione e alla definizione agevolata, è possibile valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Tali procedure consentono di ottenere l’esdebitazione e di bloccare le azioni esecutive. È consigliabile rivolgersi a un gestore della crisi iscritto agli elenchi ministeriali, come l’Avv. Monardo.
18. Se ho versato l’imposta in un Paese con aliquota inferiore a quella italiana, devo pagare la differenza?
Sì. Il credito d’imposta non può superare la quota d’imposta italiana corrispondente ai redditi esteri; se l’aliquota estera è inferiore, occorre versare la differenza. Ad esempio, se il reddito estero è tassato al 10% e in Italia l’aliquota media è del 25%, il contribuente dovrà pagare il 15% in Italia.
19. Posso utilizzare la flat tax per i pensionati esteri se percepisco anche redditi da lavoro all’estero?
No. Il regime di flat tax al 7% per i pensionati (articolo 24‑ter Tuir) è riservato ai titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Comuni con meno di 20.000 abitanti nel Mezzogiorno. Non può essere cumulato con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
20. Come posso calcolare l’IVIE e l’IVAFE sui miei investimenti esteri?
L’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) si calcola applicando l’aliquota dello 0,76% sul valore catastale o, in mancanza, sul valore di mercato dell’immobile estero; l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) si applica con l’aliquota dello 0,2% sul valore di conti correnti, depositi, azioni, fondi. L’imposta deve essere indicata nel quadro RW ed è dovuta anche se non si percepiscono redditi da tali attività. È possibile detrarre eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero, se previsto dalla convenzione.
8 Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo del credito d’imposta in caso di lavoro dipendente non convenzionale
Esempio: Mario, residente in Italia, lavora per una società estera in Germania per sei mesi. Per il 2025 percepisce un compenso lordo di 60.000 euro e paga in Germania un’imposta pari a 10.000 euro. In Italia percepisce anche altri redditi per 20.000 euro.
- Reddito estero: 60.000 euro.
- Reddito complessivo: 60.000 + 20.000 = 80.000 euro.
- Imposta lorda italiana: supponiamo 20.000 euro.
- Quota di imposta relativa ai redditi esteri: 20.000 × (60.000 / 80.000) = 15.000 euro.
- Imposta estera a titolo definitivo: 10.000 euro.
- Credito spettante: min(10.000; 15.000) = 10.000 euro. Mario potrà detrarre 10.000 euro dall’IRPEF dovuta in Italia.
8.2 Calcolo del reddito imponibile con retribuzione convenzionale
Esempio: Lucia, dirigente di un’azienda italiana, viene distaccata in Brasile (Paese extracomunitario senza convenzione di sicurezza sociale). Nel 2025 percepisce una retribuzione effettiva di 120.000 euro, comprensiva di 30.000 euro di indennità estero. Le tabelle ministeriali stabiliscono per il settore di riferimento una retribuzione convenzionale annua di 100.000 euro.
- Applicazione del decreto: il reddito imponibile non è la retribuzione effettiva, ma la retribuzione convenzionale di 100.000 euro .
- Esclusione delle indennità estero: l’indennità estero (30.000 euro) è esclusa dalla base imponibile .
- Tassazione in Italia: Lucia verserà le imposte sulla retribuzione convenzionale; potrà dedurre i contributi obbligatori versati all’estero . Se il Brasile applica un’imposta sul reddito, Lucia potrà richiedere il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 Tuir.
8.3 Simulazione dell’IVIE e IVAFE
Esempio: Fabio, residente in Italia, possiede un appartamento a Madrid del valore catastale di 200.000 euro e un conto corrente in Francia con un saldo medio di 50.000 euro. Nel 2025 Fabio deve:
- Calcolare l’IVIE: 200.000 × 0,76% = 1.520 euro. Se in Spagna paga l’imposta sulla proprietà (Impuesto sobre bienes inmuebles) per 400 euro, Fabio può detrarre quest’ultima dalla IVIE dovuta, poiché la Spagna e l’Italia hanno una convenzione che prevede la detrazione delle imposte patrimoniali.
- Calcolare l’IVAFE: 50.000 × 0,2% = 100 euro. Se la banca francese applica imposte sulla base patrimoniale (non previste), Fabio non ha diritto ad alcuna detrazione.
- Compilare il quadro RW: dovrà indicare il valore degli immobili e del conto corrente, nonché le imposte patrimoniali dovute in Italia.
Conclusioni
La fiscalità delle persone fisiche che lavorano all’estero è un ambito complesso che richiede competenza tecnica e aggiornamento costante. In questo articolo abbiamo visto che il perno di tutto è la residenza fiscale: chi rimane residente in Italia (anche per mancata iscrizione all’Aire) è soggetto alla tassazione mondiale e deve dichiarare i redditi ovunque prodotti, beneficiando del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Il quadro normativo è articolato: comprende il Tuir (art. 2, 3, 23, 51, 165), il DL 167/1990 per il monitoraggio, la legge 470/1988 per l’Aire, i decreti annuali sulle retribuzioni convenzionali e le convenzioni internazionali che prevalgono sulle norme interne . La giurisprudenza della Cassazione ha evoluto l’interpretazione a favore del contribuente: il diritto al credito d’imposta non si perde per omissioni formali ; la retribuzione convenzionale è una retribuzione figurativa che tutela il lavoratore ; i contributi previdenziali esteri sono deducibili .
Agire tempestivamente è fondamentale: controllare la propria posizione, presentare le dichiarazioni integrative, conservare la documentazione estera e utilizzare gli strumenti di definizione agevolata o di sovraindebitamento quando necessario. Errori come la mancata iscrizione all’Aire, l’omissione del quadro RW o l’errata applicazione delle retribuzioni convenzionali possono costare caro . Per questo è consigliabile affidarsi a professionisti esperti.
Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo studio legale Monardo combina competenze legali e tributarie per offrire assistenza completa ai lavoratori italiani all’estero. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, è affiancato da commercialisti ed esperti di fiscalità internazionale. L’esperienza maturata nella difesa dei contribuenti davanti all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e alle Commissioni tributarie consente di individuare la strategia più efficace: dall’analisi della posizione alla predisposizione dei ricorsi, dalla gestione delle trattative alla negoziazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Se hai ricevuto una cartella per redditi esteri non dichiarati, se devi calcolare il credito d’imposta o se vuoi rientrare in Italia beneficiando del regime degli impatriati, non aspettare. Rivolgiti subito all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo staff: otterrai una consulenza personalizzata, potrai difendere i tuoi diritti e pianificare al meglio le tue scelte fiscali.
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