Trust Liquidatorio: utilizzare il trust per gestire o estinguere i debiti

INTRODUZIONE

Quando un imprenditore, un professionista o un privato si trova di fronte a debiti insostenibili, la ricerca di strumenti legali efficaci diventa una questione di sopravvivenza. Evitare errori procedurali o scelte avventate è fondamentale per tutelare il proprio patrimonio e preservare la possibilità di ripartire. Negli ultimi anni il trust liquidatorio ha attirato l’attenzione dei debitori perché permette di segregare beni o aziende in un patrimonio separato con l’obiettivo di vendere gli asset e soddisfare i creditori in modo ordinato. Tuttavia, l’uso improprio di questo strumento può comportare la sua inopponibilità, la revoca da parte dei creditori o addirittura l’apertura di un procedimento penale per frode. L’articolo che segue, aggiornato al dicembre 2025, illustra in modo completo e approfondito come funziona il trust liquidatorio, quali sono i presupposti di legittimità, come si può utilizzarlo per gestire o estinguere i debiti, e quali errori evitare. Verranno analizzati la normativa (Legge 364/1989, Codice civile, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e la giurisprudenza di legittimità più recente, includendo le pronunce della Corte di cassazione fino al 2025.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con una consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla struttura integrata e alle competenze specialistiche dello studio, l’Avv. Monardo può offrire assistenza completa in materia di trust liquidatorio: dall’analisi degli atti alla predisposizione del trust, dalla gestione delle trattative con i creditori alla difesa in giudizio.

Lo scopo di questo articolo è fornire al lettore – che sia un imprenditore in difficoltà, un professionista o un privato sovraindebitato – le informazioni necessarie per valutare se il trust liquidatorio possa essere una soluzione efficace nel proprio caso. La guida esaminerà procedure, strategie difensive e alternative, con un taglio pratico e orientato alla risoluzione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale del trust liquidatorio

1.1 Origine e riconoscimento del trust in Italia

Il trust è un istituto di origine anglosassone che consente di costituire un patrimonio separato per l’amministrazione e/o la liquidazione di determinati beni. In Italia, l’istituto è stato introdotto indirettamente attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. La Legge 16 ottobre 1989 n. 364 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento e ne ordina l’esecuzione . Tale legge fornisce la base per il riconoscimento dei trust “interni”, ossia negozi stipulati in Italia ma sottoposti a legge straniera. Non esiste, infatti, una disciplina organica del trust nel diritto civile italiano; per questo motivo la validità e l’operatività del trust vengono valutate alla luce della Convenzione e delle norme interne imperative, come gli articoli 2645‑ter e 2929‑bis del codice civile, la legge fallimentare e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

1.2 Funzioni e caratteristiche del trust

Secondo il Notariato, il trust è un rapporto giuridico mediante il quale il disponente (settlor) trasferisce beni o diritti a un trustee affinché li amministri e/o li liquidi nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato . Elementi essenziali sono:

  • Segregazione: i beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo, distinto da quello del disponente, del trustee e dei beneficiari . Tale separazione impedisce che i creditori personali del trustee o del disponente possano aggredire i beni del trust, salvo l’ipotesi di revocatoria o inefficacia del vincolo.
  • Autonomia del trustee: il trustee acquisisce la titolarità formale dei beni conferiti ma deve amministrarli secondo le regole del trust e nell’interesse dei beneficiari. Il trust non è dotato di personalità giuridica; la Cassazione ha ribadito che è un mero rapporto giuridico e che l’unico soggetto è il trustee . Non può, quindi, essere parte in giudizio autonomamente, né soggetto di diritti e obblighi: eventuali azioni devono essere rivolte al trustee.
  • Destinazione vincolata: l’atto istitutivo indica lo scopo e le regole del trust; i beni e i frutti possono essere utilizzati solo per il raggiungimento di tale scopo. L’art. 2645‑ter c.c. consente la trascrizione di atti di destinazione relativi a beni immobili o mobili registrati, prevedendo che essi possano essere destinati per un massimo di 90 anni o per la vita di una persona per realizzare interessi meritevoli di tutela e che i beni possano essere assoggettati a esecuzione soltanto per debiti contratti per la realizzazione della destinazione .
  • Neutralità fiscale: secondo la giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. 5800/2023), la costituzione di un trust e il conferimento dei beni nella sua dotazione sono fiscalmente neutri, poiché non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza. L’imposta di successione o donazione è dovuta solo al momento della distribuzione finale ai beneficiari . La Corte di cassazione ha sottolineato che il trustee acquisisce la proprietà solo in via strumentale e non beneficia di un arricchimento personale .
  • Opponibilità ai terzi: la validità e l’opponibilità del trust agli altri creditori dipendono dal rispetto delle formalità previste dalla legge applicabile e dal diritto interno. La Cassazione ha chiarito che la proroga di giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di un trust vincola i soggetti che hanno accettato la clausola (disponente, trustee e beneficiari) ma non i terzi; pertanto, i creditori possono agire in Italia e far valere le norme inderogabili dell’ordinamento italiano . Inoltre, la opponibilità del trasferimento dei beni al trust ai fini fallimentari richiede la prova della data certa anteriore al fallimento (art. 45 L.Fall.) e l’adempimento degli obblighi di trascrizione previsti dagli articoli 2645‑ter c.c. e 2704 c.c. .

1.3 Categorie di trust secondo la dottrina notarile

La prassi notarile distingue diversi tipi di trust in base allo scopo perseguito :

  1. Trust di protezione: serve a proteggere determinati beni da eventi futuri come insolvenze o conflitti familiari; non ha finalità liquidatorie e richiede un programma coerente con l’interesse meritevole di tutela.
  2. Trust di salvaguardia (salvage trust): viene impiegato per gestire un’azienda in crisi con l’obiettivo di rilanciarla. Il trustee gestisce i beni nell’interesse dei creditori, e l’eventuale residuo torna al disponente.
  3. Trust liquidatorio puro: è finalizzato esclusivamente alla liquidazione ordinata dei beni conferiti per pagare i debiti. In genere si utilizza per la chiusura di una società o per smobilizzare un patrimonio immobiliare. Deve prevedere una divisione proporzionata fra i creditori e può essere istituito anche in funzione di strumenti concorsuali (piani attestati di risanamento, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione). Se correttamente strutturato, può costituire un’alternativa alla procedura concorsuale.
  4. Trust “falso” liquidatorio (anti‑concorsuale): è un trust costituito in stato di insolvenza o al solo scopo di sottrarre beni ai creditori. La Cassazione lo considera illecito e privo di effetti perché contrastante con le norme imperative del diritto fallimentare e con l’ordine pubblico. Il trust viene considerato tamquam non esset (come se non esistesse) e i beni rimangono nella massa fallimentare . Pertanto, l’uso fraudolento di un trust per svuotare il patrimonio del debitore può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), come affermato dalla Cassazione penale nel 2024 .

1.4 Principali norme di riferimento

Per comprendere come gestire un trust liquidatorio in Italia è necessario richiamare le principali disposizioni normative che ne disciplinano la validità, la trascrizione e l’opponibilità. La tabella seguente riepiloga le norme più rilevanti. Si raccomanda di consultare anche la normativa fiscale vigente, che può subire modifiche attraverso leggi di bilancio e decreti legislativi.

NormaOggetto / contenuto essenzialeRilievo per il trust liquidatorio
Legge 16 ottobre 1989 n. 364Ratifica della Convenzione dell’Aja sui trust. Dà esecuzione alla Convenzione e autorizza il Presidente a ratificarla .Fornisce la base giuridica per il riconoscimento dei trust interni; consente di scegliere una legge straniera per l’atto istitutivo.
Art. 2645‑ter c.c.Consente di trascrivere atti di destinazione riguardanti beni immobili o beni mobili registrati diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per un tempo determinato (massimo 90 anni o per la vita del beneficiario); stabilisce che i beni e i loro frutti possono essere aggrediti solo per debiti inerenti allo scopo .Fornisce la base per rendere opponibile ai terzi la destinazione dei beni nel trust; richiede la forma pubblica e la trascrizione.
Art. 2929‑bis c.c.Stabilisce che i creditori pregiudicati da atti di destinazione o trasferimenti a titolo gratuito possono procedere ad esecuzione forzata entro un anno dalla trascrizione dell’atto senza dover promuovere l’azione revocatoria; il creditore può agire anche contro terzi acquirenti, con preferenza sui creditori personali del terzo .Rende inefficace la protezione conferita dal trust in presenza di creditori pregiudicati; consente l’aggressione diretta dei beni conferiti.
Art. 45 legge fallimentare e art. 2704 c.c.Prevedono la necessità della data certa per rendere opponibile ai creditori l’atto istitutivo del trust e il trasferimento dei beni.La Cassazione ha affermato che il trust è opponibile ai creditori solo se la dotazione è avvenuta prima del fallimento e se l’atto ha data certa .
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)Prevede strumenti di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento) e introduce la figura del esperto per la composizione negoziata.Il trust liquidatorio può integrarsi con questi istituti; un conferimento dei beni in trust deve rispettare le regole di protezione dei creditori e non può sostituire le procedure concorsuali.
D.Lgs. 74/2000, art. 11Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.Costituire un trust simulato per sottrarre beni alle pretese erariali integra il reato; la Cassazione penale 13844/2024 ha considerato il trust “autodichiarato” un atto simulato di frode .

1.5 Giurisprudenza significativa fino al 2025

La Corte di cassazione e le Corti di merito hanno definito i confini dell’ammissibilità del trust liquidatorio. Di seguito si riassumono le principali decisioni, suddivise per argomento, che verranno approfondite nelle sezioni successive.

DecisionePrincipio enunciatoRilevanza
Cass. civ., ord. 9 maggio 2014 n. 10105Ha affermato che il trust utilizzato per sostituire le procedure concorsuali (trust “anti‑concorsuale”) non è riconoscibile. Se l’insolvenza preesiste, il trust è tamquam non esset; i beni restano nella massa fallimentare .Fissa il limite negativo: il trust non può essere strumento di evasione delle procedure fallimentari.
Cass. civ., ord. 27 giugno 2017 n. 13276 e sentenza 2 febbraio 2016 n. 8342Ribadiscono che il trust non è dotato di personalità giuridica e che solo il trustee è soggetto di diritti e obblighi .Confermano la natura del trust come patrimonio separato.
Cass. civ., ord. 23 dicembre 2024 n. 34075La Suprema Corte ha riaffermato l’assenza di personalità giuridica del trust; ha dichiarato che il trust non è parte necessaria nei giudizi di fallimento poiché il soggetto è il trustee .Rende chiaro che in giudizio occorre agire contro il trustee e non contro il trust.
Cass. civ., ord. 3 luglio 2025 n. 18084Sull’opponibilità del trust ai creditori: anche se è regolato da legge straniera, occorre rispettare le formalità del diritto italiano (data certa e trascrizione) per renderlo opponibile ai creditori; in mancanza, i beni restano aggredibili .Stabilisce che la scelta della legge straniera non consente di eludere le norme imperative italiane.
Cass. Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2025 n. 26471La clausola di proroga di giurisdizione inserita nell’atto istitutivo vincola solo le parti del trust (disponente, trustee, beneficiari) e non i terzi. I creditori possono adire i tribunali italiani; ai rapporti con i terzi si applica la legge del foro ai sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja .Garantisce la tutela dei creditori nazionali e conferma l’applicazione delle norme interne di ordine pubblico.
Cass. civ., ord. 20 agosto 2024 n. 22979Riguarda i trust autodichiarati: la Corte afferma che, quando il settlor coincide con il trustee e il beneficiario finale, la costituzione del trust e la dotazione sono fiscalmente neutrali perché non vi è reale trasferimento di ricchezza .Ribadisce la neutralità fiscale del trust autodichiarato.
Cass. civ., ord. 24 febbraio 2023 n. 5800Ha dichiarato che la costituzione di un trust e il conferimento dei beni sono atti neutri ai fini dell’imposta di successione e donazione; l’imposta è dovuta solo al trasferimento dal trustee ai beneficiari .Fondamentale per comprendere la tassazione dei trust.
Cass. civ., ord. 6 settembre 2023 n. 25964Ha stabilito che l’azione revocatoria può essere proposta non solo contro l’atto di conferimento dei beni al trustee ma anche contro l’atto istitutivo del trust, trattandosi di atti connessi e finalizzati alla segregazione .Ampliamento della tutela dei creditori in sede revocatoria.
Cass. civ., ord. 8 febbraio 2024 n. 3566L’azione per la restituzione dei beni conferiti nel trust a causa della nullità dell’atto è un’azione personale e non reale; mira a conseguire la riconsegna della res senza accertare la proprietà .Chiarisce la natura delle azioni giudiziarie relative ai beni in trust.
Cass. civ., ord. 6 ottobre 2023 n. 28146Ha considerato il trust familiare un atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria; la costituzione di un trust familiare non costituisce adempimento di un dovere giuridico e può essere revocata .Evidenzia la fragilità dei trust gratuiti rispetto alle azioni dei creditori.
Cass. civ., sent. 30 marzo 2021 n. 8719La retrocessione dei beni al disponente a seguito della cessazione del trust è un atto neutro e non genera tassazione .Ulteriore conferma della neutralità fiscale della cessazione del trust.
Cass. civ., ord. 6 giugno 2020 n. 3128(Non citata direttamente ma richiamata dalla dottrina) ha precisato che il trust liquidatorio può essere legittimo se inserito in una procedura di risanamento, prevedendo la partecipazione dei creditori e un piano di liquidazione trasparente.Introduce la possibilità di utilizzare il trust come strumento di ristrutturazione controllata.
Cass. civ., ord. dom. 9096/2025Ha affermato che, anche nei trust disciplinati da legge straniera, prevale il principio della “sostanza sulla forma”: se il settlor mantiene controllo e diritti sui beni, il trust è considerato una mera interposizione e i redditi si imputano direttamente al settlor .Importante per la corretta tassazione e per evitare trust simulati.

Le pronunce sopra richiamate saranno citate nel corso dell’articolo per spiegare come utilizzare correttamente un trust liquidatorio e quali rischi si corrono in caso di abuso.

2. Cos’è il trust liquidatorio e quando conviene utilizzarlo

Il trust liquidatorio è un particolare tipo di trust che ha come finalità la liquidazione ordinata dei beni conferiti. In pratica, il disponente trasferisce determinati asset (ad esempio immobili, quote societarie, beni aziendali) al trustee con l’incarico di venderli o amministrarli per pagare i debiti e distribuire l’eventuale residuo secondo le istruzioni dell’atto istitutivo. Questa tipologia di trust nasce come alternativa a procedure concorsuali o come strumento per chiudere una società cessata.

2.1 Finalità e vantaggi

Per un debitore o per una società in difficoltà, il trust liquidatorio può offrire diversi benefici:

  • Gestione centralizzata dei beni: tutti gli asset vengono raccolti nel patrimonio separato del trust, facilitando la vendita coordinata sotto la guida di un trustee professionale.
  • Segregazione e protezione: i beni sono sottratti al rischio di atti aggressivi dei creditori personali del trustee e del disponente. Sebbene i creditori preesistenti possano agire in revocatoria o con l’azione esecutiva ex art. 2929‑bis c.c., la segregazione evita il cumulo di procedimenti esecutivi e consente di definire un piano unitario di pagamento.
  • Neutralità fiscale: la dotazione del trust non genera imposte di donazione o successione. L’imposizione sorge solo al momento del trasferimento ai beneficiari , mentre le cessioni operate dal trustee in fase di liquidazione scontano le imposte indirette (IVA, registro) secondo le regole ordinarie.
  • Flessibilità: l’atto istitutivo può essere configurato su misura, prevedendo tempi, modalità di vendita, poteri del trustee, eventuali protectors o guardiani, e clausole per il ritorno dei beni in caso di fallimento.
  • Coordinamento con la negoziazione della crisi: il trust può essere integrato in un piano attestato di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti o in un concordato preventivo. Ciò consente di realizzare cessioni fuori dal perimetro concorsuale mantenendo l’osservanza della par condicio creditorum e la supervisione giudiziale.

2.2 Rischi e criticità

Nonostante i vantaggi, l’uso del trust liquidatorio comporta alcuni rischi:

  • Abuso dello strumento: se il trust è costituito in stato di insolvenza o con l’unico scopo di sottrarre beni ai creditori (trust “anti‑concorsuale”), esso è nullo e i beni rimangono nella massa fallimentare . L’abuso può comportare l’apertura di azioni revocatorie, cause per simulazione e anche responsabilità penale (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
  • Opponibilità ai creditori: per essere opponibile, l’atto deve avere data certa anteriore alla crisi e deve essere trascritto nei registri immobiliari (per gli immobili) o nei registri mobiliari. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la proroga di giurisdizione non vincola i terzi; dunque i creditori possono agire davanti al giudice italiano .
  • Costi e tempi: istituire un trust comporta costi notarili, imposte di registro (fisse), onorari del trustee, eventuali consulenze tecniche. La liquidazione dei beni richiede tempo; se il valore dei beni non è sufficiente a soddisfare i creditori, l’operazione può rivelarsi inefficace.
  • Mancanza di personalità giuridica: il trust non può agire come soggetto autonomo; tutte le azioni devono essere promosse dal trustee, che risponde per la gestione e può essere chiamato in giudizio .
  • Sorveglianza giudiziale: se il trust è inserito in un concordato o in un accordo di ristrutturazione, occorre l’approvazione del tribunale e il rispetto delle regole di voto dei creditori. Senza tale approvazione, il trust può essere impugnato.

2.3 Quando conviene istituire un trust liquidatorio

Il trust liquidatorio può rappresentare una soluzione quando:

  • La società è in fase di chiusura e desidera liquidare i beni in modo ordinato distribuendo il ricavato ai soci o ai creditori.
  • L’imprenditore individuale possiede più immobili o asset e preferisce che la vendita sia gestita da un trustee per garantire trasparenza e soddisfare equamente i creditori.
  • Si intende evitare l’apertura di un fallimento attraverso un piano di ristrutturazione stragiudiziale, con l’assenso dei creditori e sotto forma di piano attestato o accordo di ristrutturazione. In tal caso il trust deve prevedere la partecipazione dei creditori alla sua redazione e una clausola di ritorno dei beni nel caso in cui intervenga la procedura concorsuale.
  • Vi è un contenzioso con l’ente fiscale e si vuole predisporre una liquidazione volontaria degli asset destinandone il ricavato all’estinzione dei debiti tributari. È necessario evitare di cadere nell’illecito penale di sottrazione fraudolenta; il trust deve essere trasparente e comunicato all’Agenzia delle Entrate.
  • Si intende proteggere il valore residuo di un asset in vista di una procedura di sovraindebitamento, destinando eventuali eccedenze al debitore o ai suoi familiari dopo il soddisfacimento dei creditori.

Il tempismo è fondamentale: un trust costituito prima dell’insolvenza e con una causa meritevole è molto più difficile da impugnare rispetto a un trust creato in prossimità della crisi. Per questo è essenziale farsi assistere da professionisti esperti.

3. Procedura di istituzione di un trust liquidatorio

In questa sezione verrà descritta la procedura passo per passo per la costituzione di un trust liquidatorio. Sebbene ogni situazione richieda un approccio personalizzato, esistono passaggi comuni che devono essere rispettati per garantire la validità del trust e la sua opponibilità ai creditori.

3.1 Analisi preliminare della situazione debitoria

  1. Verifica dello stato di insolvenza: occorre valutare la situazione finanziaria e patrimoniale del debitore o della società per capire se sussistono le condizioni di fallibilità o di accesso alle procedure concorsuali. Un trust non può sostituire un fallimento quando esistono i presupposti legali; in caso contrario sarebbe considerato anti‑concorsuale .
  2. Inventario dei beni: è necessario identificare e valutare i beni che si intendono conferire nel trust (immobili, beni mobili registrati, partecipazioni societarie, crediti, ecc.). Solo i beni appartenenti al disponente possono essere conferiti; beni di terzi richiedono consenso e titolo idoneo.
  3. Analisi dei debiti: vanno individuati tutti i debiti esistenti (tributari, bancari, fornitori, dipendenti). Occorre considerare eventuali privilegi (es. ipoteche) e verificare i termini di prescrizione. La redazione di un piano di riparto è essenziale per assicurare la par condicio creditorum e la legittimità del trust.
  4. Valutazione fiscale: è necessario analizzare gli aspetti fiscali. La costituzione e la dotazione del trust sono neutrali ma i trasferimenti e le vendite realizzate dal trustee generano imposte ordinarie (IVA, registro, plusvalenza). Inoltre, per i trust fiscalmente “opachi” (dove i redditi sono imputati al trust) occorre una corretta dichiarazione e, per i trust simulati, valgono le regole di imputazione al settlor .
  5. Scelta dello strumento alternativo: si deve valutare se il trust è effettivamente lo strumento più idoneo o se sia preferibile ricorrere a un accordo di ristrutturazione, a un piano del consumatore, alla rottamazione dei debiti fiscali o alla procedura di esdebitazione. Si veda la sezione 6 per una panoramica degli strumenti alternativi.

3.2 Redazione dell’atto istitutivo

L’atto istitutivo del trust deve essere redatto in forma pubblica (atto notarile), preferibilmente in lingua italiana con la scelta di una legge straniera (solitamente la legge di Jersey, Guernsey, Inghilterra o Malta). È necessario che contenga:

  • Indicazione dei soggetti: disponente, trustee (singolo o collegiale), eventuale guardiano/protector, beneficiari (determinati o determinabili) e, se previsto, il titolare economico per le norme antiriciclaggio.
  • Legge regolatrice: si sceglie una legge straniera che consente la segregazione e la flessibilità del trust; tuttavia, per i rapporti con i creditori italiani si applicano le norme di ordine pubblico del nostro ordinamento .
  • Finalità e durata: deve essere specificato che il trust è liquidatorio, con l’obiettivo di vendere i beni conferiti e destinare il ricavato al pagamento dei debiti. È opportuno indicare una durata determinata (es. 5 anni) o condizionata al completamento della liquidazione.
  • Poteri del trustee: indicare in dettaglio i poteri di amministrazione, vendita, locazione, transazione e rappresentanza in giudizio. È consigliabile nominare un trustee professionale o una società fiduciaria con esperienza nella gestione di patrimoni e nella compliance fiscale.
  • Clausola di par condicio: prevedere che il ricavato sia distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione e che eventuali residui vengano restituiti al disponente o destinati a beneficiari indicati.
  • Clausola di non effetto in caso di fallimento: per evitare l’uso anti‑concorsuale, inserire una clausola che preveda la restituzione dei beni alla massa fallimentare o l’inefficacia del trust se sopravviene una procedura concorsuale. La giurisprudenza considera questa clausola indice di meritevolezza .
  • Garanzie per i creditori: prevedere la pubblicità dell’atto mediante trascrizione ai sensi dell’art. 2645‑ter c.c. e la data certa ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 45 L.Fall. Ciò è necessario per rendere il trust opponibile ai terzi .
  • Previsioni fiscali: indicare chi sostiene le imposte derivanti dalla gestione e liquidazione (solitamente il trust stesso con le risorse dei beni conferiti).

Una volta redatto, l’atto deve essere sottoscritto dal disponente e dal trustee davanti a un notaio. Il notaio provvederà alla sua registrazione e alla trascrizione nei registri immobiliari/mobiliari per i beni che ne richiedono la forma pubblica (immobili, autoveicoli, barche, aeromobili, quote sociali in s.r.l.).

3.3 Conferimento dei beni e trascrizione

  1. Conferimento: il disponente trasferisce formalmente i beni al trustee. Per gli immobili e i beni mobili registrati, il trasferimento avviene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; per quote societarie occorre l’intervento del notaio o l’iscrizione nel registro delle imprese. I beni devono essere individuati e descritti in modo puntuale.
  2. Trascrizione: l’atto di trasferimento deve essere trascritto nei registri immobiliari (conservatoria dei registri immobiliari) o mobiliari (Pubblico registro automobilistico, registro nautico). Tale adempimento rende opponibile ai terzi il vincolo di destinazione . Per gli atti di destinazione è necessaria la menzione della durata e dello scopo; in mancanza di trascrizione, i creditori potranno far valere l’inefficacia del trust.
  3. Data certa: secondo l’art. 2704 c.c. e l’art. 45 L.Fall., la data dell’atto istitutivo e dei trasferimenti deve essere certa (registro, marca temporale, atto notarile) per essere opponibile. Ciò assume importanza quando si vuole provare che il conferimento è avvenuto prima dello stato di insolvenza e non è un atto in frode .
  4. Comunicazioni fiscali: a fini antiriciclaggio e fiscali, il trustee deve comunicare la costituzione del trust all’Agenzia delle Entrate (registro dei trust) e monitorare i beneficiari effettivi. In Italia è stato istituito un registro dei titolari effettivi; la mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative. Inoltre, in base alla Circolare 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, i trust devono presentare l’opportuna dichiarazione dei redditi se percepiscono proventi .

3.4 Gestione e liquidazione dei beni

Il trustee, una volta ricevuti i beni, deve procedere alla gestione e alla vendita secondo le indicazioni dell’atto istitutivo. Le operazioni tipiche includono:

  1. Valutazione e stima dei beni: in caso di immobili o aziende è consigliabile rivolgersi a periti indipendenti per determinare il valore di mercato. Questo favorisce la trasparenza verso i creditori e riduce il rischio di contestazioni.
  2. Alienazione: le vendite avvengono mediante contratti stipulati dal trustee; occorre rispettare le procedure di evidenza pubblica se previste dall’atto o dal piano di ristrutturazione. Per le aziende può essere prevista la cessione in blocco o la vendita frazionata degli asset. L’IVA e le imposte di registro sono corrisposte dal trust.
  3. Gestione dei conti correnti: il trust dispone di conti bancari intestati al trustee come tale. Tutti i proventi delle vendite e dei frutti (affitti, interessi) confluiscono in tali conti. Il trustee deve tenere una contabilità separata e predisporre rendiconti periodici.
  4. Pagamento dei debiti: secondo il piano predisposto, il trustee versa le somme ai creditori. La priorità di pagamento segue le cause di prelazione: privilegi, pegni, ipoteche, crediti assistiti da privilegio generale e, infine, chirografari. È opportuno stipulare accordi transattivi con i creditori per definire sconti o dilazioni.
  5. Gestione fiscale: il trustee presenta le dichiarazioni fiscali del trust (se opaco o se produce redditi propri) e effettua i versamenti delle imposte derivanti dalle cessioni. La circolare 34/E/2022 specifica che nei trust liquidatori il trasferimento al trustee non è soggetto all’imposta sulle donazioni; sono tassate soltanto le cessioni e l’eventuale assegnazione finale ai beneficiari .
  6. Relazioni ai beneficiari e ai creditori: il trustee redige periodicamente un rendiconto che documenta le vendite, i costi sostenuti, le somme incassate e i pagamenti. Questa trasparenza è essenziale per evitare contestazioni.

3.5 Chiusura del trust

Il trust si estingue una volta terminata la liquidazione e distribuito il ricavato. Le fasi finali includono:

  1. Pagamento integrale dei creditori: il trustee certifica l’avvenuto pagamento di tutti i debiti secondo la par condicio creditorum. Se restano fondi, questi sono destinati secondo le istruzioni dell’atto istitutivo (ad esempio restituiti al disponente o devoluti a un soggetto indicato).
  2. Relazione finale: il trustee redige un resoconto finale che descrive tutte le operazioni compiute; è approvato dal disponente (se ancora in vita) o dal guardiano e comunicato ai creditori.
  3. Trasferimento del residuo: eventuali beni o somme non utilizzate sono trasferiti ai beneficiari; a questa fase si applica l’imposta di successione o donazione se prevista dalla legge .
  4. Cancellazione delle trascrizioni: si procede alla cancellazione delle iscrizioni nei registri immobiliari e mobiliari; gli eventuali vincoli o ipoteche iscritti dal trust sono estinti.

La chiusura del trust è formalizzata mediante atto scritto. In caso di trust collegato a una procedura di ristrutturazione o concordato, il giudice competente o l’esperto nominato dovranno accettare il rendiconto e dichiarare concluso il piano.

4. Difese e strategie legali

L’utilizzo del trust liquidatorio deve essere pianificato in modo tale da resistere alle possibili contestazioni dei creditori. In questa sezione si illustrano le principali difese e strategie per rendere il trust efficace e difendibile.

4.1 Dimostrare la causa meritevole

La Cassazione, a partire dalla sentenza 10105/2014, ha posto l’accento sulla causa concreta del trust. Occorre dimostrare che l’atto ha finalità lecite e meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. Per i trust liquidatori è necessario dimostrare che:

  • La crisi non era già in essere al momento della costituzione del trust.
  • Il trust non è stato creato per sostituire la procedura concorsuale ma per realizzare una liquidazione ordinata, con la partecipazione dei creditori.
  • È prevista una clausola di ritorno o inefficacia se sopravviene il fallimento o una procedura concorsuale .
  • È stata effettuata la pubblicità mediante trascrizione e registrazione, rendendo i terzi a conoscenza del vincolo.

La prova della causa meritevole può essere fornita con documentazione aziendale (bilanci, piani industriali), verbali di assemblee che approvano la liquidazione, pareri di esperti e, se presente, l’approvazione del piano da parte dei creditori o del giudice.

4.2 Resistere alle azioni revocatorie

I creditori possono esercitare l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o quella fallimentare (art. 64 L.Fall.) per far dichiarare inefficaci gli atti di trasferimento al trust. Inoltre, l’art. 2929‑bis c.c. consente ai creditori di procedere all’esecuzione forzata entro un anno dalla trascrizione dell’atto senza la revocatoria . Per opporsi o per prevenire tali azioni:

  1. Temporalità: costituire il trust in una fase antecedente alla crisi, dimostrando la buona fede.
  2. Prezzo di mercato: trasferire i beni al trustee al loro valore effettivo (ad esempio vendendoli al trust anziché donandoli), documentando la congruità.
  3. Coinvolgimento dei creditori: se possibile, condividere il piano con i creditori e ottenere il loro consenso. La sottoscrizione di accordi transattivi rende più difficile la revocatoria.
  4. Prova dell’utilità: dimostrare che l’operazione ha consentito di preservare valore e pagare i creditori in misura superiore rispetto a quanto avrebbero ottenuto in una liquidazione giudiziale.
  5. Eccezioni: sollevare eccezioni di decadenza (l’azione revocatoria ordinaria deve essere esercitata entro 5 anni, quella fallimentare entro 5 anni dalla data del fallimento). Nel caso dell’art. 2929‑bis, verificare se è decorso l’anno dalla trascrizione.

4.3 Gestire il contenzioso tributario

Se il trust coinvolge debiti tributari, occorre considerare sia le normative fiscali sia le strategie di difesa. Principali punti:

  • Neutralità della dotazione: come più volte affermato dalla Cassazione, la dotazione del trust non genera un incremento patrimoniale e non è soggetta a imposta . La circolare 34/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate conferma che, nei trust liquidatori, la dotazione è fiscalmente neutra . È dunque possibile opporsi a richieste di imposta di registro proporzionale o di donazione.
  • Trust autodichiarato: quando il settlor è anche trustee e beneficiario, il trust può essere considerato simulato; i redditi sono imputati al disponente secondo la sostanza e non la forma . Occorre evitare questo schema se non si vuole rischiare di essere tassati per i redditi o subire contestazioni per evasione.
  • Sottrazione fraudolenta: la Cassazione penale 13844/2024 ha ritenuto che il trust utilizzato per nascondere beni alle pretese fiscali integra il reato di sottrazione fraudolenta. È importante dimostrare che il trust non ha lo scopo di eludere l’imposizione ma di pianificare la liquidazione .
  • Rottamazione e definizioni agevolate: nei periodi di rottamazione delle cartelle e di definizioni agevolate (ad esempio la definizione agevolata “rottamazione‑quater” del 2023‑2024), può essere più conveniente aderire a tali misure piuttosto che istituire un trust, poiché comportano sconti significativi su interessi e sanzioni.

4.4 Gestire il rapporto con i creditori

Un trust liquidatorio privo del consenso o dell’informazione adeguata dei creditori rischia di essere impugnato. Per massimizzare le probabilità di successo occorre:

  • Comunicare con trasparenza: informare i creditori dell’intenzione di costituire il trust, spiegando come la procedura permetterà il soddisfacimento dei crediti in misura maggiore o in tempi minori rispetto a una procedura giudiziale.
  • Invitare alla negoziazione: proporre piani di rientro e accordi transattivi; spesso i creditori sono disposti ad accettare una riduzione dell’esposizione in cambio di un pagamento certo e tempestivo.
  • Raccogliere adesioni: per la normativa concorsuale, in un accordo di ristrutturazione è necessario il consenso di almeno il 60% dei creditori, mentre nel concordato preventivo occorre l’approvazione da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Anche se il trust non è di per sé un concordato, la raccolta di adesioni rende più solida la sua legittimità.
  • Prevedere un guardiano: nominare un protector che vigili sull’operato del trustee e tuteli gli interessi dei creditori e dei beneficiari. La presenza di un soggetto terzo indipendente aumenta la fiducia.

4.5 Ruolo del tribunale e dell’OCC

Se il trust è inserito in una procedura concorsuale o di sovraindebitamento, il tribunale o l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) esercitano un controllo:

  1. Procedure concorsuali: nel caso di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, il piano che prevede la costituzione di un trust deve essere depositato presso il tribunale. Il giudice verifica la regolarità formale, la fattibilità del piano e la conformità alla legge. Se approvato, l’esecuzione del trust sarà sottoposta alla vigilanza del commissario giudiziale o del professionista incaricato.
  2. Sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi): il gestore della crisi da sovraindebitamento può proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi che includa la costituzione di un trust per la liquidazione del patrimonio. In tal caso, l’OCC nomina il gestore che redige la relazione e monitora l’operazione. Il giudice omologa il piano se ritiene che tuteli adeguatamente i creditori.
  3. Esdebitazione: al termine del procedimento di sovraindebitamento, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. La costituzione di un trust che consente il pagamento della parte massima dei debiti può facilitare l’ottenimento dell’esdebitazione.

4.6 Proteggere il trustee da responsabilità

Il trustee, essendo titolare dei beni e responsabile della loro gestione, può essere esposto a responsabilità civili e penali. Si suggeriscono le seguenti precauzioni:

  • Nomina di un trustee professionista: preferire soggetti con competenze legali, fiscali e finanziarie (fiduciarie, avvocati, commercialisti). Ciò riduce il rischio di errori e accresce la credibilità del trust.
  • Polizza assicurativa: stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a copertura delle attività del trustee.
  • Clausola di manleva: prevedere che il trustee sia tenuto a risarcire i danni solo in caso di dolo o colpa grave. Il trust può altresì prevedere un compenso adeguato per il trustee in proporzione all’attività svolta, ma occorre che tale compenso sia ragionevole e accettato dai creditori. La Cassazione ha, infatti, negato il compenso a gestori di un trust liquidatorio dichiarato nullo per violazione delle norme fallimentari .
  • Rendicontazione: predisporre rendiconti periodici e farli approvare dal disponente o dal guardiano. Questo limita le contestazioni ed evita accuse di distrazione.

5. Strumenti alternativi e complementari al trust liquidatorio

Oltre al trust liquidatorio, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per la gestione e l’estinzione dei debiti. Conoscere tali alternative permette al debitore di scegliere la soluzione più adatta. In questa sezione vengono descritti i principali strumenti e se ne analizza la compatibilità con il trust.

5.1 Rottamazione e definizioni agevolate delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate per i debiti fiscali e previdenziali. Le rottamazioni (da “rottamazione‑bis” del 2017 fino alla “rottamazione‑quater” del 2023) permettono di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi. Per i debitori con cartelle esattoriali, la rottamazione può rappresentare una valida alternativa al trust, consentendo un forte abbattimento dell’esposizione. Tuttavia:

  • La rottamazione riguarda solo i debiti affidati all’Agente della riscossione; non copre i debiti commerciali o bancari.
  • I debiti devono essere pagati in un numero limitato di rate, pena la decadenza. Se il debitore non dispone della liquidità necessaria, un trust può essere utilizzato per liquidare i beni e generare le risorse necessarie per aderire alla rottamazione.
  • È necessario tenere conto dei termini di legge (generalmente entro alcuni mesi dalla pubblicazione del provvedimento); pertanto, il trust deve essere costituito e attuato con largo anticipo.

5.2 Piano del consumatore e procedura di esdebitazione

Per le persone fisiche sovraindebitate, il piano del consumatore e la procedura di liquidazione controllata (disciplinati originariamente dalla Legge 3/2012 e ora ricompresi nel Codice della crisi) consentono di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti con la promessa della esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). In questi casi, il trust può essere utilizzato come strumento per la liquidazione del patrimonio del debitore:

  • Il piano può prevedere la costituzione di un trust nel quale vengono conferiti i beni del debitore, con nomina di un trustee incaricato di venderli e distribuire il ricavato ai creditori.
  • L’OCC verifica la fattibilità del piano e il giudice lo omologa se ritiene che garantisca la soddisfazione dei creditori in misura migliore rispetto all’alternativa liquidatoria ordinaria. Il trust deve essere trasparente e prevedere la partecipazione dei creditori.
  • Al termine della liquidazione e del pagamento nei limiti stabiliti dal piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione e un fresh start. È importante che il trust sia istituito prima della presentazione del piano e che la dotazione e le vendite siano eseguite sotto il controllo del gestore della crisi.

5.3 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Nel concordato preventivo (art. 84 ss. Codice della crisi) e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss.) le imprese in crisi presentano un piano per soddisfare i creditori, che può includere la liquidazione di asset attraverso un trust. La Cassazione ha riconosciuto che il trust può essere legittimamente utilizzato nell’ambito di tali procedure purché:

  • Il piano preveda un pubblico interesse nel recuperare l’azienda o nel massimizzare il valore degli asset.
  • I creditori siano coinvolti e abbiano la possibilità di votare il piano. Ad esempio, nel concordato il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi.
  • Vi sia la nomina di un commissario giudiziale che monitora l’esecuzione del trust e riferisce al tribunale.
  • Sia prevista la par condicio creditorum e l’ordine delle prelazioni.
  • Il trust non sostituisca la procedura concorsuale ma costituisca una modalità di attuazione della liquidazione prevista dal piano.

Il vantaggio di inserire un trust in queste procedure è la maggiore flessibilità nella vendita degli asset, la possibilità di una gestione professionale e l’eventuale realizzo di un prezzo più alto rispetto alla liquidazione giudiziaria.

5.4 Accordi con le banche e transazioni stragiudiziali

Spesso una quota rilevante del debito riguarda finanziamenti bancari garantiti da ipoteche o fideiussioni. È possibile negoziare con gli istituti di credito un accordo di ristrutturazione o una transazione stragiudiziale. Il trust può essere utilizzato come veicolo per cedere gli asset e ripartire il ricavato; ad esempio:

  • Si istituisce un trust con beni immobili ipotecati; il trustee vende gli immobili e paga le banche secondo il valore di mercato. In cambio, le banche rinunciano a procedere con l’esecuzione forzata e accettano eventuali stralci del debito residuo.
  • I soggetti garanti (fideiussori) possono essere liberati o ottenere una riduzione della loro esposizione se l’operazione consente alla banca di incassare rapidamente le somme dovute.
  • È importante formalizzare tali accordi con scrittura privata autenticata e, se necessario, depositarli in tribunale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione.

5.5 Cessione dei beni ai creditori

In alternativa al trust, il debitore può cedere direttamente i beni ai creditori in pagamento (datio in solutum) o costituire un mandato a vendere. Queste soluzioni possono essere più semplici ma offrono una minore protezione rispetto alla segregazione del trust. Il mandato, ad esempio, non produce un patrimonio separato; pertanto, i proventi della vendita possono essere aggrediti dagli altri creditori se non vi è accordo completo.

6. Errori comuni e consigli pratici

Nel ricorrere al trust liquidatorio, numerosi debitori commettono errori che possono compromettere l’efficacia dell’operazione. Riportiamo di seguito gli errori più frequenti e i consigli pratici per evitarli.

  1. Costituire il trust in stato di insolvenza: come più volte ribadito dalla Cassazione, se l’insolvenza preesiste, il trust è privo di effetti . È quindi essenziale valutare la propria situazione finanziaria e, se già esistono i presupposti per il fallimento, optare per le procedure concorsuali o un piano di sovraindebitamento.
  2. Non trascrivere gli atti: la mancata trascrizione dell’atto istitutivo e del conferimento rende il trust inopponibile ai creditori . Occorre sempre procedere alle trascrizioni nei registri pubblici e indicare la durata e lo scopo.
  3. Scegliere un trustee non qualificato: affidare la gestione a persone inesperte o non professioniste espone a errori, mancanza di rendicontazione e responsabilità. È preferibile nominare professionisti soggetti a vigilanza (fiduciarie, avvocati, dottori commercialisti) e dotati di assicurazione.
  4. Omettere la clausola di ritorno in caso di fallimento: l’assenza di tale clausola fa apparire il trust come uno strumento per sottrarre beni ai creditori. Includere una disposizione che preveda la restituzione dei beni alla massa fallimentare rafforza la legittimità .
  5. Trasferire beni di terzi o non disponibili: è invalido il conferimento di beni non di proprietà del disponente o sottoposti a vincoli (es. ipoteche, sequestri) senza il consenso dei titolari dei diritti. Ciò può generare contenziosi e revoche.
  6. Ignorare gli obblighi fiscali: se il trust produce redditi, occorre dichiararli correttamente. Un trust opaco può essere soggetto a IRES e IRAP; un trust trasparente imputa i redditi ai beneficiari. Una gestione opaca o la mancata dichiarazione può portare a sanzioni e accertamenti, come dimostrato dalle pronunce su trust “simulati” .
  7. Confondere trust e donazione: la dotazione del trust non è una donazione immediata; il trasferimento definitivo avviene solo al momento della distribuzione finale. Tuttavia è indispensabile rispettare le norme sulle successioni e le legittime; nel caso di trust con finalità successorie, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione .
  8. Non coinvolgere i professionisti nella redazione: la complessità normativa e fiscale richiede la consulenza di avvocati, notai, commercialisti e consulenti esperti. Redigere un trust “fai da te” aumenta il rischio di nullità.

Seguire questi consigli riduce i rischi di contestazioni e aumenta le probabilità che il trust liquidatorio raggiunga l’obiettivo di estinguere i debiti.

7. Domande frequenti (FAQ)

Per fornire risposte immediate ai dubbi più comuni, ecco una sezione di domande e risposte. Le FAQ sintetizzano i concetti trattati e offrono chiarimenti pratici.

7.1 Cos’è un trust liquidatorio?

È un trust che ha come scopo esclusivo la liquidazione dei beni conferiti per soddisfare i debiti del disponente. I beni vengono segregati in un patrimonio separato gestito dal trustee; questi li vende e paga i creditori. Eventuali residui vengono restituiti al disponente o destinati ad altri beneficiari.

7.2 Qual è la differenza tra trust liquidatorio e trust di protezione?

Il trust di protezione mira a proteggere i beni da rischi futuri, ad esempio nell’ambito familiare o patrimoniale; non necessariamente prevede la liquidazione. Il trust liquidatorio, invece, è finalizzato alla vendita dei beni per estinguere i debiti. Pur condividendo la segregazione, hanno finalità differenti e regole diverse.

7.3 È possibile costituire un trust liquidatorio quando sono già stati notificati pignoramenti?

In linea di principio, no. La costituzione del trust in presenza di atti esecutivi può essere considerata in frode ai creditori e dunque inefficace. Occorre prima affrontare le procedure esecutive (ad esempio proponendo piani di pagamento o opposizioni) e solo in seguito valutare la costituzione del trust.

7.4 Il trust deve essere costituito davanti a un notaio?

Sì, poiché l’atto di trust deve essere redatto in forma pubblica o in scrittura privata autenticata per garantire la data certa e la trascrizione nei registri. Il notaio certifica l’identità delle parti, la volontà e provvede agli adempimenti pubblicitari.

7.5 Quali sono le imposte dovute per la costituzione del trust?

La costituzione e la dotazione sono fiscalmente neutrali; si paga un’imposta di registro in misura fissa e l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. L’imposta di donazione è dovuta solo al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari .

7.6 Posso essere beneficiario del trust e al tempo stesso disponente?

È possibile, ma occorre fare attenzione. Se il disponente è anche beneficiario finale e conserva il controllo dei beni (trust autodichiarato), la giurisprudenza può qualificare il trust come simulato. In tal caso i redditi sono imputati direttamente al disponente, e il trust è inopponibile ai creditori .

7.7 Cosa succede se il trustee non rispetta le istruzioni del trust?

Il trustee è responsabile verso i beneficiari e i creditori. Può essere rimosso per grave inadempimento e obbligato a risarcire i danni. È perciò fondamentale prevedere un guardiano o un meccanismo di controllo e nominare un trustee professionale.

7.8 I creditori possono impugnare il trust?

Sì. Possono proporre l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare, l’azione di simulazione o l’azione di nullità. Possono anche procedere all’esecuzione diretta dei beni conferiti entro un anno dalla trascrizione (art. 2929‑bis c.c.) .

7.9 In quanto tempo si conclude un trust liquidatorio?

Dipende dal numero e dal tipo di beni. Per immobili e aziende la vendita può richiedere mesi o anni. Di norma si fissa una durata nel trust (es. 3‑5 anni) prorogabile se necessario.

7.10 Posso inserire nel trust beni ricevuti in donazione dai miei genitori?

Sì, ma occorre il consenso del donante se previsto dall’atto di donazione. Inoltre, attenzione alle azioni di riduzione da parte dei legittimari; per i beni donati il trust non li rende immuni dalle pretese dei legittimari .

7.11 Quali sono le conseguenze se il trust è dichiarato nullo?

Il trust viene considerato come se non fosse mai esistito; i beni conferiti rientrano nel patrimonio del disponente o nella massa fallimentare, e gli atti compiuti dal trustee sono inefficaci. I creditori possono agire direttamente sui beni e il trustee potrebbe non avere diritto ad alcun compenso .

7.12 Il trust protegge da eventuali sequestri penali?

No. Il sequestro penale e le misure cautelari penali prevalgono sulla segregazione del trust. Se i beni sono provento di reato o oggetto di sequestro per confisca, possono essere comunque aggrediti.

7.13 È possibile modificare un trust liquidatorio in corso di esecuzione?

Sì, se l’atto lo prevede. Solitamente si prevede la possibilità di modifiche con l’accordo del disponente e del trustee (e del guardiano), soprattutto per adattarsi a nuove esigenze. Tuttavia le modifiche non devono pregiudicare i diritti dei creditori né alterare la causa originaria.

7.14 Il trust può essere utilizzato per estinguere debiti verso l’Agenzia delle Entrate?

Sì, ma occorre particolare cautela. Le somme versate al fisco dal trustee sono valide, ma se il trust ha lo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale per evitare il pagamento di imposte future, può configurarsi il reato di sottrazione fraudolenta . Bisogna quindi dimostrare la buona fede e predisporre un piano di pagamento trasparente.

7.15 Posso costituire un trust senza l’assistenza di un avvocato?

È fortemente sconsigliato. Il trust è un istituto complesso che richiede competenze giuridiche e fiscali. Senza l’assistenza di un avvocato e di un notaio si rischia di creare un atto nullo o inefficace. L’Avv. Monardo e il suo team possono seguire tutto l’iter garantendo la correttezza formale e sostanziale.

7.16 Cosa succede se il trust non riesce a pagare tutti i creditori?

Se il ricavato dei beni non è sufficiente, i creditori possono agire in via esecutiva per la parte insoddisfatta. Per le persone fisiche, al termine della liquidazione può essere richiesta l’esdebitazione; per le società può essere inevitabile l’apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale.

7.17 Il trust si trasmette agli eredi?

Il trust continua fino alla sua estinzione secondo l’atto istitutivo. La morte del disponente non comporta la cessazione del trust, ma la posizione di beneficiario può trasmettersi agli eredi se previsto dall’atto. Tuttavia i legittimari possono agire con l’azione di riduzione per tutelare la quota di legittima.

8. Esempi e simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente il funzionamento del trust liquidatorio, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali semplificati. Si ricorda che ogni situazione è diversa e deve essere analizzata da un professionista.

8.1 Caso di un imprenditore individuale

Scenario: un imprenditore edile ha accumulato debiti per 500 000 € tra fornitori, banche e Agenzia delle Entrate. Possiede due appartamenti (valore stimato 250 000 € ciascuno) e un terreno edificabile (valore 100 000 €). Non vi sono ipoteche ma sono pendenti due decreti ingiuntivi. L’imprenditore teme l’esecuzione forzata e vorrebbe pagare i debiti con una liquidazione ordinata.

Passaggi:

  1. Analisi della situazione: con l’aiuto dell’Avv. Monardo l’imprenditore valuta la solvibilità: i debiti sono inferiori al valore dei beni (600 000 €). Non è ancora stato dichiarato insolvente. Si decide di procedere con un trust liquidatorio.
  2. Redazione del trust: atto notarile con legge regolatrice inglese, durata 3 anni, nomina di un trustee professionista e di un protector. Il ricavato della vendita sarà destinato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. È inserita una clausola di inefficacia in caso di fallimento.
  3. Trascrizione: l’atto è trascritto nei registri immobiliari e contiene la data certa. La dotazione comprende i due appartamenti e il terreno. La base imponibile per l’imposta ipotecaria e catastale è fissa.
  4. Liquidazione: il trustee vende il primo appartamento a 240 000 € e il terreno a 95 000 €. Le spese (notarili, tasse, compenso trustee) ammontano a 15 000 €. Incassati 320 000 €, paga prima l’Agenzia delle Entrate (debito 150 000 €), poi i fornitori con somme proporzionali (170 000 €). Il secondo appartamento è venduto successivamente a 260 000 €; le spese per 10 000 € vengono detratte e il residuo (250 000 €) è versato per intero alla banca (debito 180 000 €) e ai fornitori rimasti (70 000 €). Rimangono 0 € di debiti.
  5. Chiusura: dopo il pagamento integrale e l’approvazione del rendiconto, il trust distribuisce eventuale residuo al disponente (qui non sussiste). Il trust è estinto.

Vantaggi: l’imprenditore ha evitato l’apertura di un fallimento e ha pagato tutti i creditori in modo ordinato. Grazie alla gestione professionale, ha realizzato un prezzo di vendita vicino al valore di mercato. La tempestività dell’operazione ha impedito pignoramenti.

Criticità: se uno dei creditori avesse promosse azioni prima del conferimento, il trust avrebbe potuto essere dichiarato inefficace. La comunicazione con i creditori e la pubblicità dell’atto sono state determinanti per la sua riuscita.

8.2 Caso di una società in liquidazione volontaria

Scenario: una società a responsabilità limitata decide di cessare l’attività. Ha debiti per 2 milioni di euro e possiede un complesso industriale (valore 1 milione), macchinari (200 000 €), crediti verso clienti (500 000 €) e disponibilità liquide (100 000 €). I soci non vogliono attivare la procedura concorsuale e intendono gestire in proprio la liquidazione.

Passaggi:

  1. Nomina del trustee: i soci nominano un trustee professionista e un guardiano; il trust avrà durata 4 anni. L’atto prevede che, in caso di apertura del fallimento, il trust si estingua e i beni rientrino nella massa concorsuale.
  2. Conferimento: vengono trasferiti nel trust il complesso industriale, i macchinari e i crediti. Le disponibilità liquide rimangono in società per il pagamento delle spese correnti.
  3. Transazione con i creditori: prima della costituzione del trust, i soci riuniscono i principali creditori (banche e fornitori) e spiegano il progetto. Accettano di attendere la vendita degli asset in cambio di un pagamento integrale con gli interessi legali.
  4. Liquidazione: il trustee cede il complesso industriale a 1,1 milioni e i macchinari a 180 000 €. Raccoglie 460 000 € dai crediti. Dedotte spese e imposte (80 000 €), distribuisce 1,66 milioni ai creditori. Il residuo di 100 000 € viene restituito ai soci.
  5. Rilascio dei beni: il trust si chiude; i soci si dividono il residuo. Non è stata aperta nessuna procedura concorsuale.

Vantaggi: i creditori hanno ottenuto il pagamento integrale senza costi e tempi del fallimento; i soci hanno gestito la liquidazione mantenendo il controllo del processo.

Criticità: il trust avrebbe potuto essere impugnato se i creditori non avessero aderito o se la società fosse già stata insolvente. Inoltre le vendite potevano subire ritardi, con possibili escussioni di garanzie.

8.3 Caso di trust contestato (giurisprudenza)

Per comprendere i rischi, si può citare una pronuncia della Cassazione in materia di trust liquidatorio e fallimento. Nel 2025 la Corte ha rigettato il ricorso dei gestori di un trust liquidatorio che chiedevano un compenso, confermando la decisione di merito che dichiarava il trust inesistente per violazione delle norme fallimentari . In quel caso, un trust era stato costituito da una società insolvente per liquidare un patrimonio immobiliare. I trustee avevano gestito i beni per anni e, al momento del fallimento della società, avevano insinuato nel passivo un credito per il loro compenso. Il Tribunale aveva considerato il trust contrario alle norme sul fallimento e, quindi, privo di effetti; la Cassazione ha condiviso tale interpretazione, affermando che un trust che di fatto sostituisce la procedura concorsuale è nullo e non produce alcun diritto al compenso per i gestori.

Questo caso dimostra che un trust liquidatorio non può essere costituito in violazione delle norme imperative, altrimenti viene considerato tamquam non esset e i gestori perdono anche il diritto alla remunerazione.

9. Sintesi delle norme, termini e strumenti difensivi

Per facilitare la consultazione, si propone una tabella riepilogativa con i principali strumenti e i relativi termini.

Strumento / normaScopoTermini e condizioni essenziali
Trust liquidatorioLiquidazione di beni e pagamento dei debiti.Atto pubblico, scelta di legge straniera; trascrizione obbligatoria; data certa; clausola di par condicio; clausola di ritorno in caso di fallimento. Neutro ai fini dell’imposta di donazione; tassazione solo alla distribuzione finale .
Azione revocatoria (art. 2901 c.c.)Far dichiarare inefficaci gli atti che pregiudicano i creditori.Può essere esercitata entro 5 anni; richiede la prova del pregiudizio e della consapevolezza.
Azione revocatoria fallimentare (art. 64 L.Fall.)Revocare gli atti compiuti dal fallito nei due anni precedenti il fallimento.Termine decadenziale 2 anni; si applica anche al trust.
Art. 2929‑bis c.c.Esecuzione forzata su beni conferiti in atti di destinazione o donazioni.Il creditore può agire senza revocatoria entro un anno dalla trascrizione .
Rottamazione delle cartellePagamento agevolato dei debiti con lo Stato.Termine di adesione stabilito da leggi di bilancio; richiede il pagamento dell’imposta dovuta senza sanzioni e interessi; decadenza in caso di mancato pagamento.
Piano del consumatore / Accordo di composizionePagamento parziale dei debiti e esdebitazione.Richiede la relazione del gestore della crisi; omologazione del tribunale; coinvolgimento dei creditori; eventuale costituzione di trust per la liquidazione dei beni.
Concordato preventivo / Accordo di ristrutturazioneRistrutturazione dei debiti di un’impresa.Richiede piano dettagliato, approvazione dei creditori e omologazione del tribunale; possibilità di integrare un trust per la liquidazione.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.Punisce chi aliena beni simulando atti (inclusi trust) per sottrarsi all’esecuzione; attenzione a non costituire trust fraudolenti .

10. Conclusione

Il trust liquidatorio è uno strumento sofisticato che consente di gestire e, in molti casi, estinguere i debiti attraverso una liquidazione ordinata dei beni. Quando è correttamente strutturato e costituito prima che insorga l’insolvenza, può proteggere il patrimonio, garantire la par condicio creditorum, evitare la dispersione dei beni e spesso prevenire l’avvio di procedure esecutive. Le pronunce più recenti della Corte di cassazione dimostrano però che l’uso improprio del trust – in particolare per sottrarre beni ai creditori o all’erario – è severamente sanzionato: i trust anti‑concorsuali sono considerati nulli , i trust autodichiarati possono essere qualificati come simulazioni , e i gestori non hanno diritto al compenso se il trust è dichiarato inesistente . Inoltre, la scelta della legge straniera non permette di aggirare la legge italiana: le formalità sulla data certa, la trascrizione e la opponibilità restano imprescindibili .

È fondamentale redigere l’atto di trust con l’assistenza di professionisti qualificati e coinvolgere i creditori nella definizione del piano di liquidazione. L’integrazione del trust con strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo può aumentare le probabilità di successo, sempre che siano rispettate le norme sulla pubblicità e sui diritti dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti vantano un’esperienza pluriennale nell’utilizzo del trust come strumento di gestione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. Grazie alla competenza nel diritto bancario, tributario e fallimentare, lo studio può accompagnare i clienti dalla valutazione preliminare al completamento della liquidazione, predisponendo atti conformi alle più recenti pronunce della Cassazione e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

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