Residenza fiscale dei frontalieri: rischi e come difendersi dall’Agenzia Delle Entrate

Introduzione

La questione della residenza fiscale dei lavoratori frontalieri è tornata al centro dell’attenzione negli ultimi anni, grazie alla ratifica del nuovo accordo Italia–Svizzera del 23 dicembre 2020 e all’entrata in vigore del decreto legislativo 209/2023, che ha ridefinito completamente i criteri di determinazione della residenza fiscale per le persone fisiche. Queste novità normative hanno un impatto concreto sulla vita dei lavoratori italiani che ogni giorno varcano il confine per lavorare in Svizzera, ma anche su chi è già in pensione, su chi esercita parte della propria attività da remoto e sui loro familiari. Le regole attuali, valide al 7 gennaio 2026, prevedono una complessa interazione fra tasse italiane e svizzere, franchigie, contributi sanitari regionali e una serie di adempimenti formali. L’errore nel gestire tali aspetti può facilmente portare a rischi di doppia imposizione o all’emissione di cartelle esattoriali difficilmente contestabili se non nei termini previsti.

Questo articolo ha l’obiettivo di offrire al lettore una guida completa e aggiornata: dalla definizione di “frontaliero” alle nuove regole sui giorni di presenza in Italia, passando per gli obblighi contributivi e le strade per tutelarsi. Verranno illustrati i principali strumenti giuridici per evitare la doppia tassazione, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto e le misure alternative (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) per chi si trova già in difficoltà economica.

Chi siamo e come possiamo aiutare

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Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di offrire al contribuente un supporto completo: dall’analisi dell’atto alla valutazione delle strategie difensive, dalla predisposizione di ricorsi e sospensive al negoziato con l’Agenzia delle Entrate per definire piani di rientro personalizzati, fino alla gestione delle procedure di sovraindebitamento e degli accordi di ristrutturazione. Ogni situazione viene analizzata da professionisti specializzati in diritto tributario e contabile, in modo da valutare ogni possibilità di tutelare i diritti del debitore.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Chi è il lavoratore frontaliere

Il termine “frontaliero” indica, secondo l’accordo internazionale fra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, un lavoratore che risiede in un comune italiano situato entro 20 chilometri dal confine e che fa ritorno quotidiano al proprio domicilio (o, in casi particolari, almeno una volta alla settimana). Questa definizione si applica ai rapporti di lavoro subordinato svolti nei cantoni svizzeri confinanti (Ticino, Grigioni e Vallese) per datori di lavoro svizzeri.

Il nuovo accordo, ratificato in Italia con la legge 83/2023, distingue due categorie:

  1. Nuovi frontalieri: lavoratori che hanno iniziato l’attività in Svizzera a partire dal 17 luglio 2023 (data di entrata in vigore dell’accordo) e che soddisfano la condizione di residenza entro 20 km dal confine con ritorno quotidiano. Questi soggetti subiscono una tassazione concorrente: Svizzera trattiene l’imposta alla fonte sull’80 % del reddito e l’Italia applica l’IRPEF concedendo un credito d’imposta per le tasse pagate in Svizzera .
  2. Vecchi frontalieri: lavoratori che, alla data di entrata in vigore dell’accordo, già lavoravano in Svizzera e rientravano nella precedente definizione di frontalieri (normativa del 1974). Per questa categoria resta valido il regime di esclusiva tassazione in Svizzera, salvo il pagamento di un contributo regionale al Servizio Sanitario Nazionale. La legge 83/2023 stabilisce che i vecchi frontalieri restano assoggettati alla tassazione unicamente nello Stato in cui lavorano .

1.2 La legge 83/2023 e l’accordo Italia–Svizzera

La legge 83/2023 ha recepito e dato piena attuazione all’accordo internazionale firmato a Roma il 23 dicembre 2020 tra i governi italiano e svizzero. Le norme più rilevanti per i frontalieri sono:

  • Articolo 3 – Reddito prodotto in Svizzera dai frontalieri: sancisce che i lavoratori definiti dall’articolo 2 dell’Accordo (nuovi frontalieri) sono assoggettati alla tassazione concorrente in entrambi gli Stati. Per i vecchi frontalieri il reddito continua a essere tassato solo in Svizzera, fermo restando l’obbligo di versare eventuali contributi sanitari .
  • Articolo 4 – Franchigia IRPEF: introduce per i nuovi frontalieri una franchigia di 10 000 euro sul reddito prodotto in Svizzera, da applicare in dichiarazione dei redditi . La franchigia riduce l’imponibile su cui calcolare l’IRPEF.
  • Articolo 5 – Deduzione dei contributi di prepensionamento: i contributi versati dai frontalieri a fondi di prepensionamento obbligatori svizzeri sono deducibili dal reddito complessivo .
  • Articolo 6 – Assegni familiari: le indennità familiari svizzere percepite dal frontaliere sono escluse dalla formazione del reddito imponibile in Italia .
  • Articolo 7 – NASpI e disoccupazione: l’indennità di disoccupazione (NASpI) dei frontalieri viene calcolata applicando le regole svizzere per i primi tre mesi, poi quelle italiane. L’obiettivo è evitare penalizzazioni per chi perde il lavoro .
  • Articolo 8 – Agevolazioni per lavoratori svizzeri in Italia: prevede una riduzione del 20 % dell’imposta per i lavoratori residenti in Svizzera che prestano la loro opera in Italia .
  • Articolo 9 – Fondo per i comuni di confine: il 40 % delle imposte riscosse dalla Svizzera sui frontalieri viene trasferito alle regioni e ai comuni italiani confinanti per finanziare infrastrutture e servizi .

Queste norme delineano un sistema ibrido: lo Stato di lavoro (Svizzera) continua a trattenere un’imposta alla fonte ridotta (pari all’80 % del dovuto), mentre lo Stato di residenza (Italia) applica l’IRPEF sul reddito mondiale, concedendo un credito per le imposte pagate all’estero. È quindi fondamentale che il frontaliere presenti la dichiarazione dei redditi in Italia per usufruire del credito ed evitare la doppia imposizione.

1.3 Il nuovo concetto di residenza fiscale

Il decreto legislativo 209/2023, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, ha riscritto l’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Dal 1 gennaio 2024 una persona fisica è considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni, o 184 nei casi di anno bisestile), ricorre uno solo dei seguenti tre criteri:

  1. Residenza anagrafica: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte dell’anno. Tale iscrizione costituisce una presunzione relativa di residenza .
  2. Domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi personali e familiari, secondo il codice civile; la nuova norma specifica che il domicilio coincide con il centro delle relazioni affettive e familiari .
  3. Presenza fisica: permanenza nello Stato, anche frazionata, per la maggior parte del periodo d’imposta . Il criterio della presenza è innovativo: ogni frazione di giornata trascorsa in Italia, compreso il tempo lavorato in smart working, è rilevante ai fini del calcolo delle 183 giornate .

La circolare 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza fisica comprende qualunque permanenza, anche non continuativa, e che il lavoro da remoto svolto dall’Italia per un datore di lavoro estero è da considerarsi presenza nel territorio nazionale . Il documento inoltre puntualizza che il domicilio corrisponde al luogo in cui il contribuente sviluppa la rete principale di relazioni personali e familiari, prescindendo dal luogo in cui produce reddito . La residenza anagrafica non è più una presunzione assoluta ma può essere superata con prove contrarie.

Un aspetto fondamentale è che la Cassazione, con l’ordinanza n. 19843/2024, ha stabilito che la nuova definizione di residenza fiscale introdotta dal decreto legislativo 209/2023 si applica solo ai periodi d’imposta dal 2024 in avanti; per i periodi precedenti continuano a valere i criteri tradizionali di “centro degli interessi vitali” e la presunzione assoluta derivante dall’iscrizione anagrafica . La Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare di non essere residente in Italia se iscritto all’anagrafe o se soggiorna in Paesi a fiscalità privilegiata .

Questi elementi evidenziano l’importanza, per il frontaliere, di monitorare con precisione i giorni di presenza in Italia e di documentare in modo puntuale la sede dei propri interessi familiari.

1.4 Contributi al Servizio Sanitario Nazionale

Oltre alle imposte sul reddito, i frontalieri sono chiamati a contribuire al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto un contributo specifico a carico di:

  • Residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in Svizzera e continuano ad avvalersi dell’assistenza sanitaria italiana;
  • I loro familiari, se anch’essi usufruiscono della sanità italiana;
  • Frontalieri che scelgono di assicurarsi in Svizzera (opzione prevista dall’articolo 9 dell’Accordo) ma che vogliono mantenere l’assistenza sanitaria in Italia .

La norma prevede che le regioni fissino annualmente l’ammontare del contributo, variabile fra il 3 % e il 6 % del reddito netto prodotto in Svizzera, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro mensili . Gli importi versati sono destinati a finanziare il personale sanitario nelle zone di confine e non possono superare il 20 % della retribuzione lorda di tali operatori . La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha poi previsto che il contributo possa essere raddoppiato in caso di omessa comunicazione o mancato versamento , e un decreto del Ministero della Salute del 14 novembre 2025 ha fissato le modalità di pagamento e sanzioni.

È quindi essenziale, per i frontalieri e i loro datori di lavoro, monitorare l’obbligo contributivo regionale e versare puntualmente le somme dovute per evitare maggiorazioni.

1.5 L’elenco dei comuni entro 20 km e l’accordo amichevole 2023

Per determinare chi rientri nella categoria dei “nuovi frontalieri”, Italia e Svizzera hanno pubblicato un elenco ufficiale dei comuni italiani situati entro 20 chilometri dal confine, allegato alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023. Questo elenco è periodicamente aggiornato e comprende numerosi comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Vercelli, Biella, Verbano–Cusio–Ossola e altre.

Nel documento pubblicato dal cantone Vallese (VS) si trovano, ad esempio, i comuni lombardi di Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalva, Berzo Demo e Corteno Golgi, con la relativa provincia (Bergamo o Brescia), regione (Lombardia) e validità dal 1 gennaio 2024 . L’inclusione del proprio comune nell’elenco è requisito fondamentale per usufruire della tassazione ridotta in Svizzera e della franchigia IRPEF in Italia. L’elenco completo è disponibile sui siti istituzionali svizzeri e italiani.

1.6 Lavoro da remoto, telelavoro e criteri di presenza

La pandemia di Covid‑19 ha diffuso lo smart working anche fra i lavoratori frontalieri. La nuova definizione di residenza fiscale introdotta dal decreto legislativo 209/2023 e interpretata dalla circolare 20/E ha chiarito che i giorni di lavoro svolti in Italia anche per via telematica contano come presenza fisica nel territorio . Pertanto, un frontaliere che trascorre più di 183 giorni (184 negli anni bisestili) in Italia, anche se parte del tempo lavora da remoto per un’azienda svizzera, rischia di essere considerato residente in Italia e assoggettato all’intera tassazione italiana.

Per ridurre l’impatto del telelavoro, Italia e Svizzera hanno negoziato un accordo amichevole che permette ai frontalieri di svolgere un numero limitato di giorni di lavoro da remoto (finora 25 % dell’orario annuale) senza modificare la fiscalità applicabile; l’accordo però è di natura temporanea e richiede monitoraggio costante. È indispensabile conservare prove dei giorni lavorati in Svizzera e in Italia (badge, registri del datore di lavoro, biglietti di viaggio) per dimostrare il rispetto dei limiti.

1.7 Rischi di doppia imposizione e credito d’imposta

Il passaggio dal regime di esclusiva tassazione in Svizzera al nuovo sistema di tassazione concorrente comporta rischi di doppia imposizione. Secondo l’accordo, la Svizzera trattiene il 4,5 % del reddito (pari all’80 % della trattenuta normale), mentre l’Italia applica l’IRPEF in base agli scaglioni di reddito. Per evitare la doppia imposizione, l’articolo 165 del TUIR e l’accordo prevedono un credito d’imposta pari alle imposte pagate all’estero, ma solo entro il limite dell’imposta italiana dovuta. Il contribuente deve indicare in dichiarazione i redditi di lavoro dipendente svizzeri, allegare l’attestazione fiscale rilasciata dall’autorità elvetica e calcolare correttamente il credito.

Nel regime dei vecchi frontalieri, invece, l’unica imposizione resta quella svizzera: dal 2024 in avanti i comuni italiani ricevono una compensazione del 40 % e al frontaliere è richiesto il pagamento del contributo sanitario regionale. Un errore di inquadramento (per esempio la mancata inclusione del proprio comune nell’elenco dei 20 km) può portare alla richiesta indebita di IRPEF o all’iscrizione a ruolo di somme non dovute.

1.8 Sentenze della Cassazione e Corte Costituzionale

La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato il tema della residenza e della tassazione dei frontalieri. Oltre all’ordinanza 19843/2024 citata sopra, meritano attenzione le pronunce che hanno definito:

  • Presunzione di residenza per l’iscrizione anagrafica: la Cassazione ha più volte ritenuto che l’iscrizione all’anagrafe renda il contribuente residente a tutti gli effetti, salvo prova contraria. La riforma del 2023 ha trasformato questa presunzione in relativa, ma resta l’obbligo di fornire documentazione idonea (contratti di locazione, certificati di residenza estera, documentazione sanitaria, ecc.) .
  • Centro degli interessi vitali: prima della riforma era determinante il luogo in cui il contribuente aveva il “centro degli interessi familiari e patrimoniali”; questo concetto continua a valere per i periodi antecedenti al 2024 .
  • Prevalenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni: la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno riconosciuto la priorità delle convenzioni internazionali rispetto alla legge interna quando più favorevoli al contribuente. Ciò significa che i principi contenuti nell’accordo Italia–Svizzera possono prevalere sul TUIR.
  • Prova della residenza all’estero: in mancanza di documentazione adeguata, il Fisco italiano può considerare residente chi risulta iscritto all’anagrafe o chi possiede abitazioni in Italia. La prova contraria deve essere specifica e tempestiva, includendo certificati di residenza svizzeri, contratti di lavoro, registri di presenza, iscrizione ad associazioni svizzere.

Queste pronunce evidenziano come la posizione del frontaliere sia sempre soggetta a un controllo capillare; il supporto di un professionista diventa indispensabile per predisporre i documenti di prova ed evitare contestazioni.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Ricevere un avviso di accertamento o una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate può generare panico, specialmente per chi lavora all’estero e riteneva di non dover pagare imposte in Italia. In questa sezione illustriamo, in chiave pratica, cosa accade dopo la notifica di un atto tributario e come reagire tempestivamente per tutelare i propri diritti.

2.1 Ricezione di un avviso di accertamento o cartella esattoriale

Gli atti più frequenti che possono essere notificati a un frontaliere sono:

  1. Avviso di accertamento: documento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta redditi omessi o ritenuti imponibili. Il frontaliere può riceverlo per non aver dichiarato il reddito svizzero in Italia o per non aver versato il contributo sanitario. L’avviso contiene l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
  2. Cartella di pagamento: emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione quando l’imposta accertata non viene pagata. Nella cartella sono indicate le somme da versare entro 60 giorni dalla notifica, trascorsi i quali il debitore rischia azioni esecutive come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti.
  3. Avviso bonario: comunicazione informale che invita il contribuente a regolarizzare errori nella dichiarazione. Consente il pagamento con sanzioni ridotte.

È importante verificare immediatamente la data di notifica (anche mediante accesso al proprio domicilio digitale o PEC) perché i termini per impugnare decorrono dalla ricezione.

2.2 Termini per ricorrere

Dopo la notifica di un avviso di accertamento o di una cartella, il contribuente può scegliere varie strade, con termini stringenti:

AttoTermine per impugnareProcedura
Avviso di accertamento60 giorniRicorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) ai sensi del d.lgs. 546/1992. Prima del ricorso è possibile presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni: ciò sospende i termini e consente di chiudere la vertenza con sanzioni ridotte.
Avviso bonario30 giorniSi può pagare con riduzione delle sanzioni o presentare memorie difensive.
Cartella di pagamento60 giorniRicorso alla Corte di giustizia tributaria o istanza in autotutela se la cartella è infondata. Per i debiti iscritti a ruolo, è possibile chiedere la rateizzazione.

Prima di procedere, è consigliabile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’accesso agli atti per verificare quali documenti supportano la pretesa (ad esempio, scambi di informazioni con la Svizzera).

2.3 Fasi della difesa

  1. Analisi tecnica dell’atto: valutare la correttezza giuridica delle motivazioni e degli importi. Per un frontaliere la verifica principale riguarda la corretta applicazione dell’accordo Italia–Svizzera, della franchigia, dei contributi deducibili e dei criteri di residenza.
  2. Raccolta documentale: preparare prove della residenza all’estero (certificati anagrafici svizzeri, contratto di lavoro, attestazioni del datore di lavoro sul rientro quotidiano, documentazione di viaggi, certificati sanitari), delle imposte pagate in Svizzera (certificato di salario, attestazione di imposta alla fonte) e delle eventuali spese deducibili.
  3. Scelta della procedura:
  4. Accertamento con adesione: consente di concordare con l’ufficio le imposte dovute con una riduzione delle sanzioni al terzo. Occorre presentare istanza entro 60 giorni dall’avviso di accertamento; la procedura sospende i termini per ricorrere.
  5. Ricorso: presentato telematicamente entro 60 giorni. Nella memoria difensiva si deducono le violazioni di legge (es.: applicazione retroattiva della nuova definizione di residenza, mancato riconoscimento del credito d’imposta) e si allegano prove. È possibile chiedere la sospensiva dell’esecuzione.
  6. Autotutela: richiesta all’ufficio di annullare l’atto se manifestamente illegittimo (es.: cartella emessa per somme già versate).
  7. Rateizzazione e definizioni agevolate: se il debito risulta legittimo ma il contribuente non ha liquidità, può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate o, se previste, aderire alle definizioni agevolate (rottamazioni).

L’assistenza di un professionista è essenziale per scegliere la procedura più adatta e rispettare i termini. Una volta scaduti, l’atto diventa definitivo e le somme dovute non possono più essere contestate.

2.4 Diritti del contribuente

Il contribuente gode di alcune garanzie procedurali fondamentali:

  • Diritto al contraddittorio preventivo: prima di emettere un avviso di accertamento l’ufficio deve, in determinate materie, avvisare il contribuente e concedergli un termine per presentare osservazioni.
  • Motivazione dell’atto: l’avviso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto; nel contesto dei frontalieri deve richiamare la normativa convenzionale applicata e le modalità di calcolo del credito d’imposta.
  • Accesso agli atti: è possibile richiedere copia dei documenti su cui si fonda l’accertamento. Questo è particolarmente rilevante per verificare gli scambi di informazioni con l’autorità fiscale svizzera.
  • Tutela della privacy: l’uso dei dati derivanti dallo scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto del segreto d’ufficio e delle norme sul trattamento dei dati personali.

Nel contesto dei frontalieri è frequente che l’amministrazione utilizzi dati forniti dalla Svizzera (ad esempio, salario, data di inizio e fine del rapporto, comune di residenza) per determinare l’IRPEF. La verifica della correttezza di questi dati è un passaggio chiave della difesa.

3 Difese e strategie legali

Conoscere le norme non basta: il frontaliere deve mettere in atto una serie di strategie operative per prevenire contestazioni e difendersi efficacemente. Di seguito un elenco delle principali azioni da adottare.

3.1 Dimostrare la residenza estera e i giorni di presenza

  1. Documentare la residenza anagrafica all’estero: iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o dimostrare la residenza effettiva in Svizzera tramite certificati comunali. Sebbene la riforma abbia trasformato la presunzione di residenza in relativa, l’iscrizione all’AIRE resta un forte indizio di non residenza in Italia.
  2. Conservare registri di presenza: per non superare le 183 giornate di presenza in Italia, è consigliabile mantenere un diario dei giorni lavorativi, dei rientri e degli spostamenti. Titoli di trasporto, scontrini, pagamenti elettronici e badge aziendali sono prove utili.
  3. Evitare il telelavoro eccessivo: se il datore di lavoro consente lo smart working, assicurarsi di non superare la quota di giornate in Italia consentita dagli accordi amichevoli (attualmente 25 %). Ogni giorno lavorato in Italia potrebbe far scattare la residenza fiscale .
  4. Dimostrare il centro degli interessi vitali all’estero: per gli anni precedenti al 2024 (ma anche per confutare presunzioni negli anni successivi) occorre dimostrare che la sede principale delle relazioni familiari e sociali è in Svizzera: iscrizione dei figli a scuola, residenza del coniuge, tessera sanitaria svizzera, medico di base in Svizzera, affitti pagati, utenze domestiche.

3.2 Calcolo del credito d’imposta e dichiarazione dei redditi

Per i nuovi frontalieri la dichiarazione dei redditi italiana è obbligatoria perché occorre applicare la franchigia, dedurre i contributi e richiedere il credito d’imposta. Le fasi principali sono:

  1. Richiedere al datore di lavoro l’attestazione fiscale: il datore svizzero rilascia un certificato di salario che indica il reddito lordo, le imposte alla fonte trattenute e i contributi obbligatori.
  2. Calcolare il reddito imponibile: dal reddito lordo si sottraggono i contributi previdenziali e i contributi di prepensionamento deducibili, nonché la franchigia di 10 000 euro . Il risultato costituisce il reddito imponibile ai fini IRPEF.
  3. Applicare gli scaglioni IRPEF: alle aliquote progressivi (23 %, 25 %, 35 %, 43 %) si sommano addizionali regionali e comunali. Il calcolo tiene conto di eventuali detrazioni per lavoro dipendente.
  4. Determinare il credito d’imposta: è pari all’imposta pagata in Svizzera (imposta alla fonte), ma non può superare l’IRPEF dovuta sul medesimo reddito. Se l’imposta svizzera è più elevata, l’eccedenza non è rimborsata; se è minore, la differenza deve essere versata in Italia.
  5. Compilare il Quadro RM: nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o 730), il frontaliere inserisce i dati del reddito estero nel quadro riservato ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, indicando la cifra convertita in euro e il cambio ufficiale.

Errori nella compilazione del credito d’imposta possono portare alla liquidazione di somme eccedenti. È consigliato avvalersi di un commercialista esperto in fiscalità internazionale.

3.3 Contestazione degli atti sulla base dell’accordo Italia–Svizzera

In caso di contestazione, è possibile dedurre la violazione dell’accordo internazionale, che ha valore gerarchicamente sovraordinato alla legge ordinaria. Le principali censure sono:

  • Mancato riconoscimento dello status di vecchio frontaliere: se l’amministrazione pretende l’IRPEF nonostante l’inizio del rapporto di lavoro sia antecedente al 17 luglio 2023, si può far valere l’articolo 3 della legge 83/2023 che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera .
  • Applicazione retroattiva della nuova definizione di residenza: le regole del decreto 209/2023 si applicano solo dal 2024 ; eventuali accertamenti per anni precedenti devono seguire i criteri previgenti.
  • Errata determinazione della franchigia: l’amministrazione talvolta considera la franchigia come deduzione e non come abbattimento totale fino a 10 000 euro. Il contribuente può dedurre l’intero importo .
  • Detrazione dei contributi svizzeri: la normativa prevede la deducibilità dei contributi di prepensionamento e l’esclusione delle indennità familiari . Il mancato riconoscimento può essere contestato.

In sede di ricorso si può invocare anche la prevalenza delle convenzioni internazionali e il principio di cooperazione internazionale. Talvolta è utile attivare la procedura amichevole prevista dalle convenzioni per risolvere la controversia in via diplomatica.

3.4 Tutela amministrativa e procedura amichevole

L’accordo Italia–Svizzera prevede la possibilità di presentare domanda di procedura amichevole per risolvere casi di doppia imposizione non corretti da parte delle amministrazioni nazionali. La richiesta va presentata all’autorità competente italiana (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze), allegando copia degli avvisi e spiegando l’errata tassazione. L’autorità, in raccordo con la controparte svizzera, esamina la pratica e può proporre soluzioni come la ripartizione del reddito o la cancellazione dell’imposta contestata. La procedura non sospende i termini dei ricorsi interni e richiede comunque l’assistenza di un professionista.

3.5 Rimedi contro l’esecuzione forzata

Se la cartella diventa esecutiva, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avviare azioni esecutive (pignoramento dello stipendio, fermo amministrativo dell’auto, ipoteca). Il contribuente può reagire con:

  • Istanza di sospensione all’agente della riscossione in caso di avvenuto pagamento o di sussistenza di causa di non esigibilità.
  • Ricorso giudiziario per vizi di notifica o di merito.
  • Piano di rateizzazione: consente di estinguere il debito in un numero di rate (fino a 72) compatibile con il reddito familiare.

L’assistenza professionale consente di individuare la strategia meno onerosa e di evitare conseguenze pregiudizievoli come il blocco dei conti bancari.

4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e soluzioni di crisi

Per chi ha debiti fiscali pregressi o non riesce a far fronte alle imposte dovute, l’ordinamento offre strumenti straordinari per ridurre l’esposizione e ottenere una rateizzazione più favorevole. Gli istituti sono applicabili anche ai frontalieri e possono essere combinati con le difese viste sopra.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni sono state introdotte diverse versioni della “rottamazione” delle cartelle esattoriali (rottamazione ter, quater, definizione agevolata). Queste misure permettono di estinguere i debiti fiscali con:

  • Stralcio di sanzioni e interessi di mora: si paga solo la quota capitale e un interesse ridotto.
  • Rateazione lunga: fino a 18 rate in cinque anni.
  • Esclusione di alcuni carichi: contributi previdenziali e multe stradali possono seguire regole diverse.

Le scadenze e le modalità di adesione variano di anno in anno e dipendono dalle leggi di bilancio. Per esempio, la rottamazione quater introdotta con la legge di bilancio 2023 consentiva di sanare i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Le definizioni agevolate non sospendono l’obbligo di ricorrere contro gli atti illegittimi: è possibile aderire alla rottamazione e nel contempo impugnare le somme non dovute.

4.2 Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento

Il legislatore ha istituito, con la legge 3/2012 e il successivo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un sistema di tutela per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Gli strumenti sono:

  • Piano del consumatore: il debitore, assistito da un Gestore della Crisi (figura professionale istituita dal Ministero della Giustizia), propone un piano di ristrutturazione del proprio debito ai creditori, che deve essere omologato dal giudice. Il piano può prevedere la falcidia (riduzione) dei debiti fiscali e contributivi.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: misura simile al piano del consumatore ma destinata a soggetti non consumatori (artigiani, professionisti). Richiede il voto dei creditori e l’omologazione del giudice.
  • Esdebitazione: alla fine della procedura, il debitore può ottenere la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Questo istituto consente al contribuente di ripartire da zero.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, è abilitato a predisporre questi piani e a guidare il debitore nella procedura di omologazione presso il Tribunale. In questo modo è possibile ridurre sensibilmente l’impatto delle cartelle esattoriali e dei debiti fiscali generati, ad esempio, da una errata gestione dello status di frontaliere.

4.3 Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori frontalieri o per le aziende che impiegano personale oltre confine esistono strumenti specifici di composizione della crisi d’impresa. Il decreto–legge 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi: professionista che assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori per elaborare soluzioni negoziate, evitando il fallimento. L’Avv. Monardo rientra tra gli esperti abilitati ed è dunque in grado di assistere le aziende nella ristrutturazione dei debiti, compresi quelli tributari transfrontalieri.

5 Errori comuni e consigli pratici

Nonostante la complessità della normativa, molti errori commessi dai frontalieri sono ricorrenti. Individuarli consente di prevenirli.

5.1 Errori frequenti

  • Mancata iscrizione all’AIRE: molti lavoratori si trasferiscono in Svizzera ma mantengono la residenza anagrafica in Italia, creando la presunzione di residenza e facilitando la tassazione italiana.
  • Omissione della dichiarazione dei redditi: pensare che l’imposizione sia già avvenuta in Svizzera e quindi non presentare la dichiarazione in Italia per i nuovi frontalieri; ciò comporta sanzioni e rischia di invalidare il credito d’imposta.
  • Assenza di documentazione: non conservare certificati di salario, contratti di affitto, prove della presenza in Svizzera. In caso di controllo, l’onere probatorio grava sul contribuente.
  • Smart working non monitorato: lavorare da casa in Italia per più di 183 giorni, inconsapevoli che ciò comporta la residenza fiscale in Italia .
  • Mancato pagamento del contributo sanitario regionale: ignorare le disposizioni delle leggi di bilancio 2024 e 2025 sui contributi alla sanità può portare a sanzioni e a un raddoppio dell’importo .

5.2 Consigli pratici

  1. Aggiornare tempestivamente la residenza anagrafica: l’iscrizione all’AIRE o il trasferimento della residenza all’estero è fondamentale per dimostrare la non residenza in Italia.
  2. Monitorare i giorni di presenza: utilizzare applicazioni, calendari o tabelle per contare le giornate trascorse in Italia. Ricordare che ogni frazione di giorno è rilevante .
  3. Richiedere certificati e conservarli: certificato di salario svizzero, attestazione delle tasse alla fonte, contratti di lavoro, permesso di soggiorno, polizze sanitarie, estratti conto. Tutto può diventare prova in sede di controllo.
  4. Consultare un professionista: la normativa è dinamica; un avvocato o commercialista specializzato in fiscalità internazionale può evitare errori costosi.
  5. Verificare la propria posizione ogni anno: lo status di nuovo o vecchio frontaliere può cambiare se si trasferisce la residenza fuori dall’area di 20 km o se si cambia datore di lavoro. È opportuno effettuare un check-up fiscale regolare.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Differenze tra vecchi e nuovi frontalieri

CaratteristicaNuovi frontalieriVecchi frontalieri
Inizio rapportoDal 17 luglio 2023Antecedente al 17 luglio 2023
ResidenzaComune italiano entro 20 km dal confine con rientro giornalieroPuò risiedere anche oltre 20 km; rientro quotidiano secondo vecchia normativa
Tassazione in SvizzeraRitenuta alla fonte su 80 % del redditoRitenuta ordinaria su 100 %
Tassazione in ItaliaIRPEF con credito d’imposta; franchigia 10 000 €Nessuna IRPEF; solo contributo sanitario regionale
Contributo sanitario3–6 % (raddoppiabile)3–6 % (raddoppiabile)
DeductionsDeduzione contributi prepensionamento ; esclusione assegni familiariNon applicabile
Compensazione a comuni40 % delle imposte svizzere40 %

6.2 Criteri di residenza fiscale (post‑2024)

CriterioDescrizioneConseguenze
Residenza anagraficaIscrizione nelle anagrafi italiane per la maggior parte dell’annoPresunzione relativa di residenza. Occorre fornire prove contrarie per dimostrare la residenza estera.
DomicilioLuogo dove si sviluppano gli interessi personali e familiariAnche se non si soggiorna molto in Italia, avere la famiglia e il centro delle relazioni in Italia comporta la residenza fiscale.
Presenza fisicaPermanenza, anche non continuativa, per almeno 183 giorni (o 184)Ogni giorno o frazione trascorsa in Italia conta. Il telelavoro genera presenza.

6.3 Contributo sanitario

NormativaSoggetti obbligatiAliquota/Importo
Legge 213/2023 (commi 237–238)Frontalieri che usano la sanità italiana e i loro familiariRegione fissa il contributo tra 3 % e 6 % del reddito netto, min €30, max €200
Legge 207/2024Come sopraPossibilità di raddoppiare il contributo se omesso
Decreto Min. Salute 14/11/2025Modalità di pagamentoContributo destinato al personale sanitario e non superiore al 20 % della retribuzione lorda del personale

6.4 Scadenze in caso di accertamenti

Tipo di attoTermine per reagireAzione consigliata
Avviso di accertamento60 giorni dalla notificaRicorso alla Corte di giustizia tributaria; facoltativa istanza di accertamento con adesione
Avviso bonario30 giorniPagamento con sanzioni ridotte o presentazione di memorie
Cartella di pagamento60 giorniRicorso o richiesta di rateizzazione

7 Domande frequenti (FAQ)

Per aiutare i lettori a sciogliere i dubbi più comuni, ecco una serie di domande e risposte. Le risposte sono generiche e non sostituiscono la consulenza professionale.

  1. Cos’è un lavoratore frontaliere?

Un lavoratore frontaliere è una persona residente in Italia che svolge un’attività subordinata in Svizzera, rientrando abitualmente al proprio domicilio. Dal 2024 rientrano in questa categoria soltanto coloro che vivono entro 20 chilometri dal confine e tornano a casa quotidianamente.

  1. Qual è la differenza tra “nuovo” e “vecchio” frontaliere?

I nuovi frontalieri hanno iniziato a lavorare in Svizzera dal 17 luglio 2023 e sono soggetti alla tassazione concorrente (Svizzera + Italia con credito d’imposta). I vecchi frontalieri, già impiegati prima di tale data, continuano a pagare tasse solo in Svizzera , salvo il contributo sanitario regionale.

  1. Come si calcola la residenza fiscale con le nuove regole?

Dal 1 gennaio 2024 si è residenti in Italia se, per la maggior parte dell’anno, si ha la residenza anagrafica o il domicilio in Italia o si è presenti fisicamente nel territorio per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili). Ogni frazione di giorno conta .

  1. Quanti giorni posso trascorrere in Italia senza perdere lo status di residente estero?

Con le nuove regole, non si devono superare 183 giorni di presenza in Italia nel corso dell’anno (184 se l’anno è bisestile). È essenziale tenere conto anche dei giorni di smart working .

  1. Se lavoro in Svizzera e risiedo in Italia devo fare la dichiarazione dei redditi italiana?

I nuovi frontalieri devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per applicare la franchigia di 10 000 euro e ottenere il credito d’imposta sulle tasse svizzere . I vecchi frontalieri non devono dichiarare il reddito svizzero ma sono comunque tenuti a versare il contributo sanitario.

  1. Come si evita la doppia imposizione?

Compilando correttamente la dichiarazione italiana e richiedendo il credito d’imposta. È necessario allegare l’attestazione delle imposte pagate in Svizzera e calcolare il credito entro il limite dell’IRPEF dovuta.

  1. Che cos’è la franchigia di 10 000 euro?

È una deduzione dal reddito imponibile riconosciuta ai nuovi frontalieri per i primi 10 000 euro di reddito da lavoro svizzero . Riduce l’imposta da pagare in Italia.

  1. Quali contributi posso dedurre?

Sono deducibili dal reddito i contributi di prepensionamento e altre contribuzioni obbligatorie versate al sistema svizzero . Inoltre, gli assegni familiari svizzeri non concorrono al reddito imponibile .

  1. Cosa succede se faccio smart working dall’Italia?

I giorni di lavoro da remoto in Italia contano come presenza fisica e se superano 183 giorni fanno scattare la residenza fiscale italiana . Alcuni accordi transitori tra Italia e Svizzera consentono una quota limitata di telelavoro senza incidere sulla fiscalità, ma occorre documentare i giorni.

  1. Quali documenti devo conservare?
  • Certificati di salario, attestazioni delle imposte alla fonte, contratti di lavoro, prove del rientro quotidiano (biglietti, badge), certificati di residenza svizzeri, contratti di affitto, estratti conto bancari. Tali documenti servono a dimostrare la residenza all’estero e a calcolare il credito d’imposta.
  1. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento per redditi da lavoro in Svizzera?
  • Verificare se si è nuovi o vecchi frontalieri, controllare l’applicazione della franchigia, dei contributi deducibili e del credito d’imposta. Presentare eventualmente istanza di accertamento con adesione o ricorso entro 60 giorni .
  1. Cosa prevede la deduzione per i contributi di prepensionamento?
  • La legge 83/2023 consente di dedurre integralmente dal reddito i contributi obbligatori versati a forme di prepensionamento e previdenza svizzere , riducendo così l’imponibile.
  1. Gli assegni familiari svizzeri sono tassati in Italia?
  • No. Gli assegni familiari o altre prestazioni a sostegno della famiglia erogate dalla Svizzera ai frontalieri non concorrono alla formazione del reddito in Italia .
  1. Come si applica l’accordo del 23 dicembre 2020?
  • L’accordo è stato ratificato con la legge 83/2023 e si applica ai nuovi frontalieri dal 1 gennaio 2024. Prevede ritenute alla fonte in Svizzera sull’80 % del reddito, credito d’imposta in Italia, una franchigia di 10 000 euro e contributi sanitari regionali.
  1. Che cos’è la procedura amichevole con la Svizzera?
  • È un meccanismo previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che consente ai contribuenti di chiedere ai due Stati di risolvere un caso di doppia imposizione o di tassazione non conforme all’accordo. La richiesta si presenta al Ministero dell’Economia italiano ed è gestita con la controparte svizzera.
  1. Cosa succede ai frontalieri pensionati?
  • I redditi da pensione svizzeri sono assoggettati alle regole della convenzione generale Italia–Svizzera del 1976. In genere le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza. Occorre verificare se si mantiene la residenza fiscale in Svizzera o in Italia e, nel secondo caso, dichiarare la pensione italiana con eventuale credito d’imposta.
  1. Cosa rischio se non pago il contributo sanitario regionale?
  • Il contributo sanitario, fissato tra il 3 % e il 6 % del reddito, può essere raddoppiato in caso di omesso versamento . Inoltre l’omissione può comportare la sospensione dell’assistenza sanitaria italiana per sé e i familiari.
  1. Come si calcola l’imposta con l’80 % di aliquota in Svizzera?
  • La Svizzera applica l’imposta alla fonte calcolando le aliquote ordinarie sul 80 % del reddito. Il risultato costituisce il tributo effettivamente pagato e da indicare come credito d’imposta in Italia. Ad esempio, se l’aliquota ordinaria è il 10 %, sul reddito di 50 000 € l’imposta sarebbe 4 000 € (10 % di 40 000 €, pari all’80 % di 50 000 €).
  1. È possibile passare da nuovo a vecchio frontaliere?
  • No. Lo status di vecchio frontaliere si acquisisce solo se si lavorava già in Svizzera prima del 17 luglio 2023 e si mantengono determinati requisiti. I lavoratori che iniziano dopo tale data sono nuovi frontalieri e restano tali finché dura il rapporto.
  1. La nuova definizione di residenza si applica retroattivamente?
  • No. La Cassazione ha chiarito che la definizione di residenza introdotta dal decreto legislativo 209/2023 si applica solo dal periodo d’imposta 2024 . Per gli anni precedenti valgono i criteri previgenti.

8 Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle nuove regole, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Si tratta di esempi semplificati; l’applicazione reale varia in funzione dell’aliquota cantonale, delle detrazioni personali e di altre variabili. I calcoli sono espressi in euro e basati su tassi di cambio ipotetici (1 CHF = 1,05 €).

8.1 Nuovo frontaliere con reddito medio

Dati: Luca, nuovo frontaliere, residente a Como (entro 20 km dal confine). Reddito lordo annuale da lavoro in Svizzera 60 000 CHF (pari a 63 000 €). Contributi previdenziali versati 5 000 € e contributi di prepensionamento 2 000 €. Imposta alla fonte svizzera (80 % dell’aliquota ordinaria): 5 600 €.

Calcolo IRPEF italiana:

  1. Reddito imponibile: 63 000 € − 5 000 € (contributi) − 2 000 € (prepensionamento) − 10 000 € (franchigia) = 46 000 €.
  2. IRPEF lorda: secondo gli scaglioni 2026 ipotizzati (23 % fino a 28 000 €, 25 % da 28 001 a 50 000 €):
  3. 28 000 € × 23 % = 6 440 €;
  4. 18 000 € × 25 % = 4 500 €; Totale IRPEF lorda = 10 940 €.
  5. Addizionali regionali/comunali: supponiamo 1 000 €.
  6. IRPEF totale: 11 940 €.
  7. Credito d’imposta per imposta svizzera: 5 600 € (imposta alla fonte).
  8. IRPEF netta da versare in Italia: 11 940 € − 5 600 € = 6 340 €.

Contributo sanitario: supponendo un’aliquota regionale del 5 %, Luca deve versare 46 000 € × 5 % / 12 = 191,67 € al mese (massimo 200 €), per un totale annuo di 2 300 €. Se omettesse il pagamento, l’importo potrebbe essere raddoppiato .

Risultato: Luca paga 5 600 € di tasse in Svizzera e 6 340 € in Italia, oltre al contributo sanitario di 2 300 €. L’effettivo beneficio della franchigia e del credito è significativo: senza franchigia l’IRPEF sarebbe stata più elevata.

8.2 Vecchio frontaliere con reddito alto

Dati: Maria lavora in Svizzera dal 2015. Reddito lordo annuo 90 000 €; imposta alla fonte svizzera 18 000 €.

Tassazione: Maria continua a essere vecchia frontaliere; pertanto:

  • Niente IRPEF italiana: il reddito svizzero non va dichiarato (salvo opzione per deduzioni), grazie all’art. 3 della legge 83/2023 .
  • Contributo sanitario: applicando l’aliquota massima del 6 % su 90 000 € (con il tetto di 200 € mensili) deve versare 2 400 € all’anno alle casse regionali.

Risultato: L’onere fiscale complessivo resta quello svizzero (18 000 €) più il contributo sanitario. È fondamentale verificare ogni anno di rientrare tra i vecchi frontalieri (mantenere la residenza entro 20 km e non cambiare datore di lavoro).

8.3 Frontaliere e smart working

Dati: Marco è assunto da un’azienda del Canton Ticino. Vive a Varese ma svolge 110 giorni di lavoro da casa in Italia e 200 giorni in Svizzera.

Verifica della residenza: 110 giorni in Italia + 200 giorni in Svizzera = 310 giorni totali. Nel calcolo delle 183 giornate di presenza si considerano solo i giorni trascorsi in Italia. Marco resta quindi sotto la soglia. Tuttavia, se l’azienda decidesse di prolungare lo smart working portando Marco a 185 giorni in Italia, scatterebbe la residenza fiscale italiana e Marco sarebbe tenuto a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti. È quindi necessario controllare costantemente i giorni di presenza .

9 Conclusione

Il quadro normativo della residenza fiscale dei frontalieri è stato profondamente modificato dalla ratifica dell’accordo Italia–Svizzera e dalla riforma del TUIR. I nuovi criteri di residenza (presenza, domicilio, residenza anagrafica), la franchigia di 10 000 euro, il credito d’imposta e i contributi sanitari regionali delineano un sistema complesso che obbliga il lavoratore a un monitoraggio costante della propria situazione. Le sanzioni per errori o omissioni possono essere pesanti e portare a cartelle esattoriali difficili da impugnare.

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