Accertamento fiscale a un’entità che vende corsi digitali: come difendersi subito e bene

Introduzione

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il modo in cui la formazione viene erogata. È ormai comune acquistare corsi di aggiornamento professionale, webinar o programmi di coaching interamente online. Tuttavia, dietro la semplicità di queste transazioni si nascondono numerosi adempimenti fiscali e rischi sanzionatori. In assenza di una corretta pianificazione tributaria e di un’attenta verifica dell’inquadramento giuridico dell’attività, il fisco può procedere a verifiche stringenti, contestando l’omessa fatturazione o l’occultamento di ricavi. Un accertamento fiscale improvviso può mettere in difficoltà l’imprenditore digitale sia economicamente sia emotivamente; per questo è fondamentale sapere come difendersi subito e in maniera efficace.

Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, analizza in modo approfondito l’accertamento fiscale nei confronti di un’entità che vende corsi digitali e fornisce strumenti concreti per reagire. Verranno esaminati il quadro normativo di riferimento (articoli del D.P.R. n. 600/1973, Statuto dei diritti del contribuente, Leggi di Bilancio, circolari dell’Agenzia delle Entrate), la recente giurisprudenza di Cassazione e Corte costituzionale, le procedure di accertamento e le difese da predisporre. Particolare attenzione sarà riservata alle presunzioni derivanti dai movimenti bancari (art. 32 del D.P.R. 600/1973) e all’accertamento sintetico (art. 38 dello stesso decreto), alla disciplina Iva per i corsi online, agli strumenti di definizione agevolata (avvisi bonari e rottamazione), nonché alle procedure di ristrutturazione del debito (piani del consumatore, accordi con i creditori e composizione negoziata della crisi).

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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con oltre 16 anni di esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Lo Studio Monardo si occupa da anni di diritto bancario e tributario e ha ideato il metodo “Fatti Rimborsare®” per analizzare preliminarmente la solidità della posizione del contribuente. L’avvocato è:

  • Cassazionista e patrocinante innanzi alla Corte di Cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa abilitato ai sensi del D.L. 118/2021 .

Il team analizza gratuitamente l’atto di accertamento per verificare la legittimità della notifica, la motivazione, il rispetto del contraddittorio preventivo e la correttezza dei calcoli; predispone ricorsi davanti alle commissioni tributarie, richiede la sospensione dell’atto, avvia trattative con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione, gestisce piani di pagamento e procedure di composizione della crisi. Gli strumenti a disposizione vanno dal ricorso giudiziale alle soluzioni stragiudiziali (rottamazione, adesione, transazione fiscale) fino all’accesso alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata della crisi d’impresa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La qualificazione dell’attività di vendita di corsi digitali

Chi organizza e vende corsi digitali, webinar e sessioni di coaching online esercita un’attività d’impresa quando lo fa in modo abituale e professionale. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’esercizio abituale di attività economiche on‑line, anche privo di struttura organizzata ai sensi dell’art. 2082 c.c., integra l’esercizio di impresa ai fini tributari. Nella sentenza n. 7552/2025 la Corte ha affermato che, nell’accertare la natura imprenditoriale di vendite on‑line, occorre fare riferimento all’art. 2195 c.c. e agli artt. 55 del Testo unico sulle imposte sui redditi e 32 del D.P.R. 600/1973: la mera abitualità delle operazioni basta a qualificare l’attività come impresa ai fini fiscali .

Le norme Iva distinguono tra e‑commerce diretto (servizi digitali) e e‑commerce indiretto (beni materiali venduti on‑line). I corsi digitali, i webinar o le certificazioni di competenze costituiscono servizi elettronici poiché la fruizione avviene on‑line senza intervento umano significativo. L’art. 58 della direttiva 2006/112/CE e l’art. 7‑sexies del D.P.R. 633/1972 stabiliscono che tali servizi sono tassati nel Paese del cliente; dunque, nelle transazioni B2C con privati residenti nell’UE, l’aliquota Iva da applicare è quella del Paese di consumo e il fornitore può avvalersi dello One Stop Shop (OSS). Fiscomania precisa che tra i servizi elettronici rientrano i corsi via webinar, i programmi di coaching e le piattaforme e‑learning ; tali servizi sono tassati nel Paese del destinatario, obbligando il fornitore a registrarsi nell’OSS e ad addebitare l’Iva secondo l’aliquota del cliente . Il regime OSS semplifica gli adempimenti perché consente di presentare un’unica dichiarazione trimestrale per tutte le vendite B2C nell’UE, evitando registrazioni multiple .

Dal 1 gennaio 2025, il D.Lgs. 180/2024 (attuativo della direttiva UE 2022/542) ha modificato l’art. 7‑quinquies del D.P.R. 633/1972: i servizi relativi a eventi culturali, artistici, scientifici, educativi o ricreativi trasmessi in streaming sono considerati effettuati in Italia quando l’utente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato . Pertanto anche i webinar e i corsi on‑line destinati a consumatori italiani sono soggetti a Iva in Italia, a prescindere da dove si trovi il prestatore. Questa modifica mira a contrastare la delocalizzazione in Paesi a bassa Iva e garantisce che l’imposta sia versata nel luogo di fruizione .

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 201/2025 ha chiarito che le certificazioni di competenze digitali sono esenti da Iva solo se soddisfano contemporaneamente due condizioni: devono trattarsi di prestazioni di insegnamento (servizi di istruzione) e devono essere erogate da enti riconosciuti (art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/1972); l’esenzione non si applica se la certificazione viene rilasciata senza un percorso formativo . Pertanto molti corsi digitali professionali restano imponibili ai fini Iva.

Potere di accertamento e presunzioni

L’Agenzia delle Entrate dispone di ampi poteri per acquisire informazioni sulle operazioni finanziarie dei contribuenti. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le movimentazioni bancarie non annotate nelle scritture contabili costituiscono presunzione legale di ricavi o compensi. I prelevamenti o versamenti superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili senza giustificazione sono considerati elementi positivi di reddito . La presunzione è iuris tantum: il contribuente può dimostrare che tali somme provengono da attività non imponibili, da finanziamenti o da vendite di beni personali; in mancanza di prova contraria, gli importi sono tassati come ricavi.

La Cassazione ha confermato che la presunzione derivante da movimentazioni bancarie vale per tutti i contribuenti, non solo per gli imprenditori. Nella sentenza 7552/2025 i giudici hanno ribadito che, in materia tributaria, l’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 consente di utilizzare i dati dei conti correnti per accertare maggiori redditi; tali presunzioni non violano le garanzie costituzionali e si applicano anche alle attività on‑line . La giurisprudenza recente (Cass. 16293/2024) ha inoltre stabilito che un avviso di accertamento firmato digitalmente è valido: l’art. 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale non vieta l’uso di strumenti informatici per gli atti impositivi, e la copia cartacea sottoscritta digitalmente è pienamente efficace .

L’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di determinare il reddito del contribuente in base alle spese di consumo e agli incrementi patrimoniali. L’ordinanza della Cassazione n. 2746/2024 ha ricordato che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi prodotti non solo nell’anno in cui avviene l’acquisto, ma anche nei cinque anni precedenti, salvo prova contraria dell’interessato . La stessa ordinanza ha affermato che la norma non contrasta con il principio generale secondo cui il giudice tributario deve valutare la prova in maniera coerente con la normativa: l’onere di dimostrare l’origine non imponibile delle risorse resta a carico del contribuente .

Un’altra recente pronuncia (Cass. 8452/2025) ha escluso l’esistenza di una regola generale di inutilizzabilità delle prove acquisite in modo irregolare nel processo tributario; le prove sono valide salvo violazione di diritti costituzionalmente protetti, come la libertà personale o il domicilio . Ciò significa che i dati bancari o informatici raccolti senza autorizzazione giudiziaria possono comunque essere utilizzati nel giudizio tributario se non incidono su diritti fondamentali.

Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) contiene norme fondamentali per la tutela del contribuente. L’art. 7 impone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano motivati e indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li giustificano; se l’atto fa riferimento ad atti o documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti . L’inosservanza dell’obbligo di motivazione rende l’atto impugnabile.

L’art. 12, comma 7 dello Statuto prevede che, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, l’Ufficio non possa emettere l’avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del verbale, salvo casi di particolare urgenza da motivare espressamente . Questa pausa serve a garantire il contraddittorio con il contribuente, il quale può presentare osservazioni e documenti. Il Decreto Legislativo 219/2023 ha rafforzato ulteriormente il contraddittorio introducendo l’art. 6‑bis nello Statuto: l’Ufficio deve inviare una bozza di avviso e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni; il termine di decadenza dell’accertamento è prorogato di 120 giorni quando il contribuente partecipa al contraddittorio . Una normativa attuativa del Ministero dell’Economia del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti esclusi da tale obbligo (es. ruoli, avvisi emessi in seguito a controlli automatizzati o formali, atti di liquidazione di tributi locali) .

Strumenti di definizione agevolata e rottamazione

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto due importanti misure per alleggerire il carico fiscale:

  1. Definizione agevolata degli avvisi bonari (commi 153–159). La norma prevede che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019–2021 possano essere pagate con riduzione delle sanzioni al 3 % (invece del 10 % ordinario) . Rientrano nella sanatoria gli avvisi il cui termine di pagamento non era ancora scaduto al 1 gennaio 2023 e quelli emessi successivamente . Gli importi dovuti – imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive – devono essere versati integralmente, ma le sanzioni si riducono al 3 % . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici) o in forma rateale; la prima rata dev’essere corrisposta entro lo stesso termine , e il lieve inadempimento è tollerato nelle misure previste dall’art. 15‑ter del D.P.R. 602/1973 .
  2. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Rottamazione quater (commi 231–252). L’art. 1, comma 231, L. 197/2022 consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese per procedure esecutive e diritti di notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora né aggio . La rottamazione è applicabile anche a cartelle non ancora notificate, a debiti già oggetto di rateizzazioni o sospensioni e a carichi rientranti in precedenti rottamazioni decadute . Sono esclusi i carichi relativi ai recuperi di aiuti di Stato, alle condanne della Corte dei conti, alle sanzioni penali e alle risorse proprie UE . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in 18 rate in 5 anni: le prime due rate (31 luglio e 30 novembre 2023) corrispondono al 10 % ciascuna, le altre sono di pari importo, con interessi al 2 % annuo . In caso di mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni, la definizione decade e quanto versato è considerato acconto .

Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

La Legge 3/2012 (e successive modifiche) ha introdotto gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non assoggettabili al fallimento (privati, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative). La Camera dei Deputati descrive la procedura: il debitore in squilibrio economico, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione indicando modalità e scadenze per il pagamento dei debiti; la proposta è depositata in tribunale con l’inventario dei beni e la relazione dell’OCC . Il piano, una volta omologato, sospende per tre anni le azioni esecutive dei creditori anteriori e consente l’esdebitazione finale . In alternativa, il debitore che abbia già tentato senza successo una procedura di composizione può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio, con effetti similari .

Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, ora confluita nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). La Camera di Commercio di Roma spiega che si tratta di un istituto volontario operativo dal 15 novembre 2021: imprenditori commerciali o agricoli in squilibrio patrimoniale possono presentare istanza sulla piattaforma nazionale e farsi affiancare da un esperto indipendente nominato da una commissione regionale . L’esperto facilita le trattative con i creditori per raggiungere un accordo di ristrutturazione, con l’obiettivo di salvare l’azienda e prevenire la liquidazione . La procedura richiede il versamento di un diritto di segreteria e di un’imposta di bollo e offre un percorso riservato e stragiudiziale per risolvere tempestivamente la crisi.

Altre novità normative

Nel 2025 l’avviso bonario potrà essere saldato entro 60 giorni invece dei 30 giorni previsti in passato. Il decreto correttivo approvato nel 2024 ha infatti ampliato i termini dal 2025, dando ai contribuenti più tempo per regolarizzare spontaneamente la posizione . La stessa norma ha sottolineato che la maggiore finestra temporale mira a ridurre lo stress finanziario e a favorire la definizione bonaria .

Infine, il DAC7 (Direttiva UE 2021/514 e D.Lgs. 32/2023) impone alle piattaforme digitali con sedi in Italia o con stabile organizzazione in Italia di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori e delle transazioni effettuate tramite i loro sistemi . I dati comunicati comprendono il codice fiscale, il numero di conto, il Paese di residenza e le somme pagate; l’obbligo rafforza il monitoraggio del fisco sui ricavi da corsi digitali.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione dell’invito o del verbale di verifica

L’accertamento nei confronti di un venditore di corsi digitali può iniziare con:

  • Invito al contraddittorio: in base all’art. 6‑bis dello Statuto, l’Ufficio invia una bozza di avviso per permettere al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni .
  • Processo verbale di constatazione (PVC) emesso a seguito di accessi, ispezioni o verifiche; l’Agenzia non può notificare l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del PVC salvo casi urgenti .
  • Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato (avviso bonario) ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis D.P.R. 633/1972, che invita il contribuente a regolarizzare eventuali errori entro il termine indicato.

2. Analisi dell’atto e raccolta dei documenti

All’arrivo della comunicazione, è consigliabile:

  1. Verificare la regolarità della notifica (indirizzo PEC, raccomandata, deposito telematico) e la completezza del contenuto. Se il documento richiama atti non allegati, può essere impugnato per carenza di motivazione .
  2. Esaminare i periodi d’imposta contestati e i motivi dell’accertamento: ricavi non dichiarati, Iva non versata, presunzioni bancarie, ecc.
  3. Raccogliere prove: contratti di vendita dei corsi, estratti conto, giustificazioni dei versamenti (rimborsi di spese, prestiti, finanziamenti soci), e‑mail con i clienti, documentazione di eventuali costi deducibili (hosting, marketing, contenuti).
  4. Verificare l’inquadramento Iva: se i clienti sono privati esteri e il fatturato totale UE non supera 10 000 € annui, potrebbe essere applicabile l’aliquota italiana; oltre tale soglia bisogna registrarsi all’OSS . Per webinar rivolti a clienti italiani residenti in Italia, l’Iva è dovuta in Italia a partire dal 2025 .

3. Presentazione di osservazioni e richiesta di contraddittorio

Entro 60 giorni dalla ricezione della bozza di avviso o del PVC, il contribuente può presentare osservazioni scritte, corredate da documenti, chiedendo l’archiviazione totale o parziale. È consigliabile:

  • Argomentare l’insussistenza della presunzione: fornire prove che i movimenti bancari riguardano rimborsi spese, prestiti o somme non imponibili, confutando la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/1973 .
  • Dimostrare la corretta applicazione dell’Iva: se i corsi sono stati venduti a consumatori esteri, documentare la registrazione all’OSS e le aliquote applicate .
  • Contestare vizi formali: mancanza della firma digitale dell’atto (ora sanata dalla giurisprudenza) , violazione dei termini per il contraddittorio o mancanza di motivazione .

Se le osservazioni persuadono l’Ufficio, l’accertamento può essere annullato; diversamente, l’Ufficio emette l’avviso definitivo.

4. Richiesta di accertamento con adesione

Prima di ricevere l’avviso definitivo o entro 30 giorni dalla sua notifica, è possibile chiedere l’accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. In tal caso l’Ufficio formula una proposta di definizione dell’imposta e delle sanzioni; se il contribuente accetta, il debito è rideterminato e le sanzioni sono ridotte a un terzo. Il versamento può avvenire in unica soluzione o in massimo otto rate trimestrali; l’adesione sospende i termini per impugnare l’avviso .

5. Presentazione del ricorso alla giustizia tributaria

Se la controversia non si risolve in sede amministrativa, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve contenere:

  • i dati del contribuente e del difensore;
  • l’indicazione dell’atto impugnato e dell’Autorità che lo ha emesso;
  • i motivi di diritto e di fatto, con allegazione di prove (contratti, bonifici, fatture ecc.);
  • la richiesta di sospensione dell’atto in caso di grave e irreparabile danno.

È obbligatorio depositare il ricorso tramite il portale della giustizia tributaria e versare il contributo unificato. L’udienza potrà svolgersi in via telematica o in presenza. In caso di esito sfavorevole, è possibile appellare la sentenza alla Commissione regionale e successivamente ricorrere in Cassazione.

6. Soluzioni successive all’accertamento: rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione

Se l’avviso diventa definitivo e sfocia nella cartella di pagamento, il contribuente può ancora ridurre il debito attraverso:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in casi di comprovata difficoltà. Il piano è concesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e comporta il pagamento di interessi di dilazione.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari: per i controlli automatizzati 2019–2021, con sanzioni al 3 % .
  • Rottamazione‑quater: pagando solo capitale e spese e azzerando sanzioni e interessi per cartelle affidate dal 2000 al 30 giugno 2022 . Il pagamento può avvenire in 18 rate .
  • Saldo e stralcio (eventuali leggi future): eventuali condoni di importo residuo fino a 1 000 € (come il precedente stralcio 2023) o rottamazione quinquies.

7. Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Quando i debiti fiscali e bancari superano la capacità di rimborso, l’imprenditore digitale può ricorrere ai meccanismi di sovraindebitamento previsti dalla Legge 3/2012. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione permettono di congelare i debiti e rimborsarli in modo sostenibile, ottenendo al termine l’esdebitazione . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario OCC , assiste nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con i creditori e nelle udienze davanti al tribunale.

Per imprese in crisi, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio . Questo strumento è riservato alle imprese che presentano un disallineamento patrimoniale ma che hanno prospettive di risanamento; consente di ottenere protezione temporanea dalle azioni esecutive e di rinegoziare i debiti sotto il coordinamento dell’esperto .

Difese e strategie legali

Contestazione della presunzione sui movimenti bancari

La difesa più frequente riguarda i movimenti su conti correnti personali o aziendali. In sede di contraddittorio o di giudizio, il contribuente può provare che:

  1. I versamenti derivano da somme non imponibili: prestiti infruttiferi, restituzione di capitale, conferimenti soci, indennizzi assicurativi, vendite di beni personali (auto, mobili, strumenti musicali). È opportuno esibire contratti di mutuo, scritture private, fatture o atti di vendita.
  2. I prelevamenti sono destinati a spese inerenti all’attività d’impresa o a reinvestimenti documentati. In tal caso, la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/1973 non trova applicazione.
  3. Le somme accreditate si riferiscono a operazioni già fatturate o dichiarate, come incassi di corsi digitali regolarmente registrati nei registri Iva.

In giudizio è spesso determinante dimostrare che i ricavi presunti provengono da attività svolta all’estero. Ad esempio, se i corsi sono venduti su piattaforme internazionali con incasso su conti esteri, occorre dimostrare la corretta tassazione nel Paese del cliente e la regolarità delle fatture. L’adesione al regime OSS e la conservazione delle registrazioni previste dall’art. 369 della direttiva IVA costituiscono prova documentale .

Contestazione dell’accertamento sintetico (redditometro)

Quando l’Amministrazione utilizza il metodo sintetico, la difesa si concentra su due profili:

  1. Contestare la presunzione legale: se l’ufficio attribuisce al contribuente un reddito maggiore basandosi su spese per viaggi, auto, immobili o strumenti tecnologici, occorre dimostrare che tali spese sono state sostenute con redditi esenti (indennità, borse di studio) o con somme già tassate (vincite, eredità). L’ordinanza 2746/2024 sottolinea che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi realizzati nei cinque anni precedenti, ma l’interessato può dimostrare l’esistenza di altre fonti .
  2. Dimostrare la non riferibilità delle spese: per i corsi digitali, spesso i costi sono sostenuti dalla società e non dal professionista; è quindi utile separare le spese aziendali (hosting, piattaforme) da quelle personali, producendo documenti contabili.

Contestazione dei vizi formali

L’atto di accertamento può essere annullato per:

  • Mancanza di motivazione o di allegazioni: l’art. 7 L. 212/2000 prevede che l’atto debba indicare gli elementi di fatto e di diritto; se fa riferimento a documenti non allegati o non messi a disposizione, il contribuente può eccepire la nullità .
  • Violazione del contraddittorio: l’emissione del provvedimento senza attendere i 60 giorni dal PVC o senza inviare la bozza di avviso prevista dall’art. 6‑bis è causa di invalidità . La mancata attivazione del contraddittorio è opponibile anche se l’atto rientra tra quelli non esonerati dalla norma. .
  • Mancanza della firma digitale: sebbene la Cassazione abbia chiarito che la firma digitale è sufficiente , è necessario che l’atto riporti la dichiarazione di conformità all’originale; la sua assenza può costituire vizio.

Definizioni agevolate e transazioni

Prima di avviare il giudizio, è opportuno valutare soluzioni conciliative:

  • Accertamento con adesione: riduce le sanzioni e consente di evitare il giudizio; conviene quando le prove a difesa sono deboli.
  • Definizione agevolata avvisi bonari: se applicabile alle annualità 2019–2021, permette di pagare l’imposta e gli interessi con sanzioni al 3 % ; gli importi devono essere versati entro i termini indicati.
  • Rottamazione‑quater: se il debito è già iscritto a ruolo, conviene aderire alla sanatoria per azzerare sanzioni e interessi . L’adesione va presentata nei termini fissati dalle normative (le ultime riaperture scadevano a fine 2024; potrebbero esservi nuove finestre nel 2026). Dopo l’adesione, le eventuali procedure esecutive si sospendono fino alla decadenza.
  • Transazione fiscale e concordato preventivo: per società in crisi, nel contesto di procedure concorsuali, è possibile proporre un piano di ristrutturazione che preveda anche la transazione del debito fiscale. Occorre tuttavia dimostrare la capacità di soddisfare i creditori almeno nella stessa misura realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando i debiti fiscali derivanti dalla vendita di corsi digitali si accumulano al punto da compromettere l’equilibrio patrimoniale, le procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata rappresentano un salvagente:

  1. Piano del consumatore (art. 8 L. 3/2012): il titolare dell’attività (se persona fisica o professionista) presenta un piano di ristrutturazione con l’assistenza di un OCC; il piano deve garantire il pagamento, anche parziale, dei debiti e viene omologato dal tribunale; per tre anni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .
  2. Accordo di composizione della crisi: prevede la votazione dei creditori (70 % per le imprese, 50 % per i consumatori) e l’omologazione del tribunale . È indicato quando i debiti riguardano più soggetti e si vuole una riduzione concordata.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: alternativa richiesta da chi non riesce a presentare un piano; tutti i beni vengono liquidati sotto la supervisione del tribunale, e al termine il debitore ottiene l’esdebitazione .
  4. Composizione negoziata: per le imprese in difficoltà ma ancora in vita; l’imprenditore nomina un esperto indipendente tramite la piattaforma della Camera di Commercio . L’esperto accompagna le trattative con banche e fornitori, redige un piano di risanamento e, ove necessario, propone l’intervento di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) .

Altre strategie pratiche

  • Organizzare la contabilità: anche se la legge non obbliga il professionista a tenere libri contabili come un’impresa, è opportuno conservare tutte le fatture, i contratti e le prove dei pagamenti. La mancanza di documentazione alimenta le presunzioni del fisco.
  • Separare i conti personali da quelli professionali: utilizzare un conto dedicato all’attività evita che prelevamenti e versamenti personali siano assimilati a ricavi.
  • Verificare l’inquadramento Iva dei corsi: distinguere se i corsi rientrano in prestazioni educative esenti (quando erogati da enti riconosciuti) , se sono servizi elettronici (ossia passano per l’OSS) o se si tratta di eventi in streaming tassati in Italia .
  • Monitorare le scadenze: rispettare i termini per presentare osservazioni (60 giorni), ricorsi (60 giorni), adesioni (30 giorni) e pagamenti; la decadenza da tali termini può precludere la difesa.

Strumenti alternativi: riepilogo in tabella

Le tabelle seguenti sintetizzano alcuni strumenti difensivi e agevolazioni. Le colonne riportano solo parole chiave e numeri per facilitare la consultazione (le spiegazioni dettagliate si trovano nel testo principale). Evitiamo frasi lunghe per non appesantire la lettura.

Tabella 1 – Strumenti di definizione e presupposti principali

StrumentoPeriodo/CarichiBenefici principaliNormativa di riferimento
Accertamento con adesioneAvvisi non definitiviRiduzione sanzioni a 1/3; rate fino a 8; sospende ricorsoD.Lgs. 218/1997 art. 6
Definizione avvisi bonariControlli automatizzati 2019–2021Sanzioni al 3 %; rate secondo D.Lgs. 462/1997L. 197/2022, commi 153–159
Rottamazione‑quaterCarichi 1/1/2000–30/6/2022Pagamento capitale e spese; no interessi, sanzioni, aggio; fino a 18 rateL. 197/2022, commi 231–252
Piano del consumatorePrivati/professionisti sovraindebitatiCongela azioni per 3 anni; esdebitazione finaleL. 3/2012
Composizione negoziataImprese in crisi con prospettiva di risanamentoTrattativa con creditori affiancata da esperto; misure protettiveD.L. 118/2021, conv. L. 147/2021

Tabella 2 – Scadenze principali e termini

ProceduraTermineNote
Osservazioni su bozza di avviso (contraddittorio)60 giorni dalla ricezioneObbligatorio salvo esclusioni
Presentazione ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivoIl ricorso sospende il pagamento solo con apposita istanza
Richiesta di adesione30 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende i termini di impugnazione
Pagamento avviso bonario30 giorni (90 per PEC) o 60 dal 2025Sanzione ridotta al 10 % o 3 % in caso di definizione
Rottamazione‑quaterTermine fissato dal bando (es. 30 aprile 2023); pagamento 18 rateDecade per mancato pagamento oltre 5 giorni

Tabella 3 – Presunzioni e onere della prova

PresunzioneFonteCome vincerlaCitazioni
Versamenti/prelevamenti non giustificati come ricaviArt. 32 D.P.R. 600/1973Documentare provenienza (prestiti, donazioni, vendite personali)Cass. 7552/2025
Incrementi patrimoniali (redditometro)Art. 38 D.P.R. 600/1973Provare che le spese sono sostenute con redditi esenti o precedentiCass. 2746/2024
Validità firma digitale dell’attoCass. 16293/2024Nessuna – la firma digitale è valida
Prove irregolarmente acquisiteCass. 8452/2025Ammesse salvo violazione diritti fondamentali

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è l’accertamento fiscale per chi vende corsi digitali?
    È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza dei redditi dichiarati e dell’Iva versata da chi eroga corsi on‑line. Può derivare da controlli automatizzati, da analisi dei conti correnti o da verifiche mirate sul settore.
  2. I ricavi percepiti tramite piattaforme estere (es. Udemy) sono tassati in Italia?
    Sì, se l’operatore è residente o stabilito in Italia. Tuttavia l’Iva dovuta dipende dal paese del cliente: per i corsi venduti a privati UE va applicata l’aliquota del loro paese e il fornitore deve utilizzare l’OSS .
  3. Quali movimenti bancari possono essere considerati ricavi occulti?
    I versamenti e prelevamenti superiori a 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili non registrati nelle scritture contabili costituiscono presunzione di ricavo . È onere del contribuente dimostrarne la natura non imponibile.
  4. Posso essere tassato anche se vendo pochi corsi occasionalmente?
    La Cassazione considera imprenditore ai fini fiscali chi svolge attività economica abituale; quindi anche l’assenza di una struttura organizzata non esclude l’impresa . In caso di attività saltuaria e modesta, è comunque consigliabile dichiarare i redditi come “altri redditi diversi” o aprire partita Iva.
  5. Serve emettere fattura per i corsi digitali B2C?
    In Italia non è obbligatorio emettere fattura a un privato consumatore per corsi on‑line; è sufficiente lo scontrino o la ricevuta telematica. Per vendite transfrontaliere, è necessario tenere registri e applicare l’Iva del paese di destinazione .
  6. Come si applica l’Iva ai webinar dal 1 gennaio 2025?
    Con il D.Lgs. 180/2024, i webinar e gli eventi streaming sono considerati effettuati in Italia se il cliente è residente o stabilito in Italia . Pertanto l’Iva è dovuta allo Stato italiano, anche se il prestatore è estero.
  7. Cosa succede se l’avviso di accertamento non mi concede 60 giorni per rispondere?
    L’atto è nullo se l’Ufficio non ha inviato la bozza e non ha atteso 60 giorni, salvo che rientri tra gli atti esclusi dal contraddittorio . È possibile impugnarlo davanti alla Commissione tributaria.
  8. Posso difendermi se le prove sono state acquisite senza il mio consenso?
    Sì, ma solo se è stata violata una libertà fondamentale (domicilio, segretezza della corrispondenza). La Cassazione ha escluso una regola generale di inutilizzabilità delle prove irregolari .
  9. Cos’è la definizione agevolata degli avvisi bonari?
    È la possibilità di pagare le imposte accertate con sanzioni ridotte al 3 % per i controlli automatizzati 2019–2021 . Il pagamento deve avvenire in unica soluzione o rate secondo il D.Lgs. 462/1997 .
  10. Come funziona la rottamazione‑quater?
    Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive; sanzioni e interessi sono annullati . Il pagamento può essere dilazionato fino a 18 rate .
  11. Cosa fare se non riesco a pagare neanche con la rottamazione?
    È possibile presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi ai sensi della L. 3/2012 . Con l’assistenza di un OCC si propone ai creditori un rimborso sostenibile e si ottiene la sospensione delle azioni esecutive.
  12. La firma digitale sull’avviso è valida?
    Sì, la Cassazione ha precisato che l’atto firmato digitalmente è valido e che la copia analogica notificata per posta, se conforme all’originale, produce effetti .
  13. Quando conviene l’accertamento con adesione?
    Quando gli errori contestati sono palesi o la documentazione difensiva è debole; l’adesione riduce le sanzioni e consente di rateizzare. In caso di presunzioni inesatte o vizi formali gravi, è preferibile ricorrere per ottenere l’annullamento dell’atto.
  14. Posso aderire alla definizione agevolata se ho già rateizzato l’avviso bonario?
    Sì, la definizione agevolata si applica anche alle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023 . Le rate residue vanno rideterminate con sanzioni al 3 %.
  15. In cosa consiste la composizione negoziata e quando può essere utile?
    È uno strumento volontario riservato alle imprese in crisi che vogliono ristrutturare i debiti con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio . Può essere utile per società che vendono corsi digitali e hanno difficoltà a rispettare gli impegni verso fornitori e Fisco.
  16. Le piattaforme devono comunicare i miei dati all’Agenzia delle Entrate?
    Sì, il D.Lgs. 32/2023 (DAC7) obbliga le piattaforme residenti o con stabile organizzazione in Italia a trasmettere i dati dei venditori e delle transazioni .
  17. Quanto tempo ho per pagare un avviso bonario nel 2025?
    Dal 2025 il termine passa da 30 a 60 giorni , offrendo più tempo per regolarizzare le irregolarità.
  18. Se l’attività è svolta da una società estera con clienti italiani, devo aprire partita Iva in Italia?
    Per vendite B2B la società estera può emettere fattura senza Iva, con reverse charge in capo all’acquirente italiano. Per vendite B2C a privati italiani, dal 2025 l’Iva è dovuta in Italia e la società deve registrarsi all’OSS oppure nominare un rappresentante fiscale .
  19. Posso chiedere la sospensione della cartella mentre presento il ricorso?
    Sì, presentando un’istanza di sospensione alla Commissione tributaria provinciale; il giudice valuterà il periculum in mora (danno grave) e la fumus boni iuris (fondatezza del ricorso).
  20. Che ruolo ha l’Avv. Monardo in una procedura di sovraindebitamento?
    In quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC , l’avvocato può assistere il debitore nella predisposizione del piano, nella raccolta dei documenti e nella rappresentanza davanti al tribunale, garantendo un approccio integrato con commercialisti e consulenti finanziari.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Definizione agevolata di un avviso bonario

Supponiamo che la società “Digital Coach S.r.l.”, residente in Italia, abbia ricevuto nel 2022 un avviso bonario relativo al modello Redditi 2020. L’avviso indica:

  • Imposta non versata: 100 €
  • Versamento tardivo: 400 €
  • Sanzione ordinaria (10 %): 50 € (10 € + 40 €)
  • Interessi: 21 €

Totale richiesto: 171 €. La società non ha pagato entro i 30 giorni, ma nel 2023 decide di aderire alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022. Applicando la sanzione al 3 %, l’importo da versare diventa:

  • Imposta non versata: 100 €
  • Sanzione (3 %): 3 €
  • Interessi: 7 €
  • Versamento tardivo: 400 €
  • Sanzione (3 %): 12 €
  • Interessi: 14 €

Totale rideterminato: 136 € . Se la società paga in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva, la definizione si perfeziona e non saranno dovute ulteriori somme. In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro lo stesso termine e le altre rate trimestrali con interessi legali .

Esempio 2 – Presunzione da versamenti bancari

Il professionista “Marco B.” vende corsi di marketing digitale e riceve nel 2024 un avviso di accertamento per ricavi non dichiarati. L’Agenzia ha rilevato, mediante accesso ai conti correnti, versamenti per 15 000 € da piattaforme estere non registrati in contabilità. In base all’art. 32 D.P.R. 600/1973, tali importi sono considerati ricavi salvo prova contraria . Marco contesta l’avviso dimostrando che:

  1. 7 000 € provengono dalla vendita di un’automobile di sua proprietà; allega il contratto di vendita registrato.
  2. 3 000 € derivano da un prestito ricevuto dai genitori; produce la scrittura privata di mutuo con bonifico.
  3. 5 000 € sono incassi di corsi digitali erogati a clienti francesi; dimostra l’iscrizione al regime OSS e le relative fatture.

Il contribuente riesce a ridurre l’imponibile contestato a soli 5 000 €, corrispondenti ai ricavi non documentati. In fase di accertamento con adesione, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo e il pagamento rateale. La prontezza nel fornire prove concrete consente di ridurre notevolmente il debito e di evitare l’irrogazione di sanzioni piene.

Esempio 3 – Rottamazione quater

Immaginiamo che l’imprenditore “Luca C.” abbia ricevuto cartelle per complessivi 20 000 € (capitale 12 000 €, sanzioni 5 000 €, interessi e aggio 3 000 €) relative a imposte Iva 2016–2018. Con la rottamazione‑quater può pagare soltanto il capitale (12 000 €) e i diritti di notifica (si ipotizzano 200 €). Le sanzioni e gli interessi vengono azzerati . Se sceglie il pagamento in 18 rate, dovrà versare il 10 % delle somme complessive (1 220 €) entro il 31 luglio e il 10 % entro il 30 novembre, mentre le restanti 16 rate (ciascuna di circa 737 €) saranno versate nei successivi quattro anni con interessi al 2 % . Il vantaggio economico è evidente: il debito si riduce da 20 000 € a circa 12 200 € più interessi di dilazione.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: non aprire o non leggere gli avvisi inviati via PEC o raccomandata può comportare la decadenza dei termini per impugnare; è fondamentale monitorare regolarmente la casella PEC e l’indirizzo di residenza.
  2. Mescolare fondi personali e aziendali: utilizzare un unico conto per spese personali e professionali facilita l’Agenzia a presumere ricavi occulti; è consigliabile aprire un conto dedicato all’attività di corsi digitali.
  3. Non conservare la documentazione: per smentire la presunzione occorrono prove documentali (contratti, bonifici, fatture). La conservazione digitale è ammessa ma deve garantire autenticità e immodificabilità.
  4. Dimenticare l’Iva internazionale: molti operatori non applicano correttamente l’Iva ai clienti UE o extra UE; è opportuno informarsi sulle soglie OSS, sull’Iva per gli eventi in streaming e sulle esenzioni per corsi riconosciuti .
  5. Posticipare l’adesione o la rottamazione: attendere troppo può comportare la decadenza dalle sanatorie. Informatevi tempestivamente sulle finestre di adesione e preparate la domanda con l’assistenza di un professionista.
  6. Non valutare le procedure concorsuali: la composizione della crisi da sovraindebitamento o la composizione negoziata non si applicano solo alle imprese in fallimento; possono salvare l’attività digitale in crisi e proteggere il patrimonio personale .
  7. Sottovalutare i vizi formali: un controllo accurato dell’atto (motivazione, allegati, firma) può portare all’annullamento dell’accertamento. Rivolgersi a un professionista permette di individuare vizi che altrimenti passerebbero inosservati.

Conclusione

L’accertamento fiscale rivolto a chi vende corsi digitali è un procedimento complesso che coinvolge norme tributarie, diritto dell’Iva, procedure di riscossione e principi del diritto processuale. La digitalizzazione e l’apertura verso clienti internazionali rendono l’attività più appetibile per il fisco, che può incrociare i dati bancari, le informazioni delle piattaforme (DAC7) e le evidenze contabili. Tuttavia, il contribuente dispone di strumenti efficaci per difendersi: può contestare le presunzioni fornendo prove documentali, beneficiare delle definizioni agevolate, aderire alla rottamazione o accedere a procedure di ristrutturazione del debito.

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In un contesto normativo in continua evoluzione (modifiche Iva per eventi streaming, obbligo di contraddittorio, nuove finestre di rottamazione), agire tempestivamente è fondamentale. Non esiste una formula unica: ogni posizione fiscale è diversa e richiede una strategia personalizzata. Per questo è essenziale rivolgersi a un professionista che sappia combinare competenze giuridiche e commerciali, monitorare le novità legislative e interfacciarsi con gli uffici tributari.

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