Introduzione
L’avviso di accertamento fiscale è un atto con cui l’amministrazione finanziaria contesta al contribuente maggiori imposte, interessi e sanzioni. Riceverlo può essere un vero terremoto per una piccola impresa di pelletteria: improvvisamente ci si trova davanti a richieste ingenti che rischiano di compromettere la continuità aziendale o il patrimonio personale del titolare. Spesso gli imprenditori non sanno come reagire, sbagliano le prime mosse o sottovalutano i tempi: un errore procedurale può trasformare un accertamento contestabile in un debito definitivo.
Questo articolo vuole essere una guida completa e aggiornata (dicembre 2025) su come difendersi da un accertamento in una pelletteria. Analizza la normativa di riferimento (DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 546/1992, CCII e Legge 3/2012), le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le prassi ufficiali. L’obiettivo è offrire al lettore non solo un quadro teorico ma consigli operativi, esempi numerici, tabelle riepilogative, FAQ e strategie pratiche su come reagire tempestivamente.
In particolare anticipiamo che il contribuente può far valere molte difese: dal contraddittorio preventivo introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (DLgs 219/2023) all’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), dalle richieste di sospensione o annullamento in autotutela alle definizioni agevolate (rottamazioni), fino alle procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore previsti dal Codice della crisi d’impresa. Affronteremo inoltre le più recenti innovazioni normative (riforma sanzioni 2024/2025, nuove regole ISA) e le pronunce giurisprudenziali sulle presunzioni, sul contraddittorio e sulle antieconomicità.
Chi siamo: lo Studio Monardo
L’articolo è redatto dal team dello Studio Legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento. L’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È:
- Cassazionista, abilitato al patrocinio davanti alle Corti supreme;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente di numerose PMI del settore moda e pelletteria su accertamenti e contenzioso.
Lo Studio Monardo assiste i contribuenti in tutte le fasi dell’accertamento: analisi dell’atto, ricorso, accertamento con adesione, sospensione giudiziale, trattative con l’ufficio, piani di rientro, esdebitazione e difesa in giudizio. La nostra missione è salvaguardare il patrimonio e la continuità dell’impresa, trovando la soluzione più efficace e tempestiva per ogni caso concreto.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Le fonti normative fondamentali
L’accertamento fiscale in Italia è regolato principalmente da due corpi normativi: il DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e il DPR 633/1972 per l’IVA. A essi si affiancano il D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), il D.Lgs. 219/2023 (riforma dello Statuto del contribuente), il D.Lgs. 87/2024 e il D.Lgs. 173/2024 (riforma delle sanzioni amministrative tributarie), il D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), nonché le norme speciali in materia di riscossione, rottamazione e procedure concorsuali (Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII). Di seguito richiamiamo i principali articoli di riferimento con citazioni testuali e commenti.
1.1 Art. 43 DPR 600/1973: termini di decadenza
L’art. 43 disciplina i termini entro cui l’amministrazione può notificare l’accertamento. La norma prevede che l’avviso di accertamento «deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» . Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine è esteso al 31 dicembre del settimo anno. È inoltre ammessa l’emissione di accertamenti integrativi fino alla scadenza del termine quando emergano nuovi elementi, purché vengano indicati nell’atto .
Durante l’emergenza COVID‑19 l’art. 67 del DL 18/2020 ha introdotto una proroga di 85 giorni dei termini; questa proroga si applica ancora agli anni d’imposta fino al 2019 ma decadrà il 31 dicembre 2025 come chiarito da Fisco e Tasse . Dal 2026 tornano i termini ordinari (5 o 7 anni).
1.2 Art. 38 DPR 600/1973: rettifica delle dichiarazioni e accertamento sintetico
L’art. 38 abilita l’ufficio a rettificare le dichiarazioni dei redditi quando l’imposta dichiarata sia inferiore a quella effettiva o quando siano richieste deduzioni non spettanti. È fondamentale perché consente l’utilizzo del metodo sintetico (il cosiddetto redditometro). La norma precisa che l’ufficio può dedurre dati dalla stessa dichiarazione, da anni precedenti o da altre informazioni e può determinare il reddito in modo sintetico sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute . Il contribuente viene invitato a fornire prove che le spese sono finanziate con redditi esenti o accantonamenti di patrimonio . Questo articolo è spesso impiegato per le verifiche sui consumi e sul tenore di vita del titolare o dei soci della pelletteria.
1.3 Art. 39 DPR 600/1973: accertamento analitico-induttivo per imprese
L’art. 39 consente di rettificare i redditi d’impresa in presenza di irregolarità, mancanza di registrazioni o errori nelle scritture. La norma prevede che l’ufficio possa procedere con un accertamento analitico-induttivo quando i dati non risultino attendibili, applicando presunzioni gravi, precise e concordanti . Se mancano le scritture contabili, esistono gravi irregolarità o il contribuente non risponde ai questionari, l’accertamento può essere basato su presunzioni anche non gravi . Questo metodo è molto usato nelle pelletterie quando emergono scostamenti dalle medie di settore o margini antieconomici.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato che l’accertamento analitico‑induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente corretta se il Fisco dimostra presunzioni gravi, precise e concordanti, come l’antieconomicità e le discordanze tra scontrini e acquisti . In questo caso l’onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente . La Corte ha evidenziato che la sproporzione tra costi e ricavi, soprattutto in caso di operatività in perdita, è di per sé un indizio grave di sottofatturazione .
1.4 Art. 41 DPR 600/1973: accertamento d’ufficio e accertamento sintetico puro
In caso di dichiarazione omessa o nulla, l’ufficio procede ad accertamento d’ufficio determinando il reddito sulla base dei dati a propria disposizione e usando presunzioni senza le formalità dell’art. 38 . Quando i dati sono insufficienti, il reddito può essere determinato con il metodo sintetico puro, senza alcune deduzioni e detrazioni . Questo strumento è raro nel settore pelletteria ma può essere utilizzato in presenza di evasione totale o dichiarazioni nulle.
1.5 Art. 41‑bis DPR 600/1973: accertamento parziale
Il Fisco può emettere un accertamento parziale quando, durante una verifica o grazie a segnalazioni esterne (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, altre amministrazioni), emergono elementi certi di reddito non dichiarato . L’atto si limita agli elementi emersi senza precludere ulteriori accertamenti e si segue la procedura dell’accertamento con adesione. La Cassazione ha chiarito che l’accertamento parziale è una modalità procedimentale che segue le stesse regole degli articoli 38 e 39, potendo utilizzare presunzioni anche in presenza di contabilità regolare .
1.6 Art. 54 DPR 633/1972: rettifica delle dichiarazioni IVA
Per l’imposta sul valore aggiunto l’art. 54 prevede la rettifica delle dichiarazioni quando l’IVA versata è inferiore al dovuto o il credito è superiore a quello spettante. L’ufficio può verificare i registri IVA e usare presunzioni gravi, precise e concordanti . Anche qui è possibile emettere accertamenti parziali (art. 54‑bis), e si applicano le regole dell’accertamento con adesione .
1.7 Art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo
La riforma dello Statuto del contribuente attuata dal D.Lgs. 219/2023 ha abrogato l’art. 12, comma 7, e introdotto l’art. 6‑bis, che impone all’amministrazione fiscale di comunicare al contribuente uno schema di atto (ad esempio, avviso di accertamento) concedendogli almeno 60 giorni per formulare osservazioni. La norma stabilisce che l’atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine e, se coincide con la scadenza del potere di accertamento, il termine è prorogato fino a 120 giorni . Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21271/2025) hanno precisato che, con le nuove regole, il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio per gli accertamenti “a tavolino”, e l’omissione di questo passaggio rende l’atto annullabile senza che il contribuente debba dimostrare la cosiddetta “prova di resistenza” . Prima della riforma la violazione del contraddittorio comportava l’invalidità solo se il contribuente provava che le proprie osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito ; ora il semplice mancato contraddittorio è sufficiente.
1.8 D.Lgs. 218/1997: accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che consente al contribuente di definire l’accertamento in via consensuale, pagando le imposte concordate con un abbattimento delle sanzioni. Il procedimento può essere attivato d’ufficio (su invito dell’ufficio) o su istanza del contribuente.
– Art. 5 (Avvio del procedimento) – Quando l’ufficio intende proporre un accertamento con adesione, invia un invito a comparire con l’indicazione dei periodi d’imposta, del luogo e giorno di comparizione, delle maggiori imposte e sanzioni richieste e dei relativi motivi . Se tra la data di comparizione e la decadenza per la notifica dell’atto intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .
– Art. 6 (Istanza del contribuente) – Il contribuente cui siano stati notificati avvisi di accertamento o che abbia subito accessi e verifiche può presentare istanza di accertamento con adesione prima di impugnare l’atto. Se l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo, l’istanza deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto ; negli altri casi entro il termine per il ricorso . La presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare per 90 giorni .
Questa procedura consente di abbattere le sanzioni (di regola a un terzo) e di rateizzare il pagamento; tuttavia è necessario valutare con attenzione la convenienza perché il contribuente perde il diritto a impugnare l’atto per i profili definiti.
1.9 Riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 173/2024)
La riforma del 2024 ha ridotto e semplificato molte sanzioni amministrative. Ad esempio:
- Dichiarazioni infedeli (art. 5 D.Lgs. 472/1997): la sanzione passa a un 70 % fisso della maggiore imposta dovuta , mentre prima oscillava tra il 90 % e il 180 %. Ciò vale per IRPEF, IRES e altri tributi.
- Omessi versamenti: la sanzione è ridotta dal 30 % al 25 % , con ulteriori riduzioni in caso di ravvedimento operoso.
- Omessa dichiarazione IVA: resta al 120 % ma può ridursi al 70 % in presenza di errori rilevanti .
Nel settore pelletteria è frequente che l’accertamento porti anche a un’irrogazione di sanzioni per infedeli dichiarazioni, omessi versamenti o irregolarità formali. Conoscere le percentuali aggiornate permette di calcolare correttamente l’importo contestato e valutare se sia conveniente aderire o ricorrere.
1.10 Indici sintetici di affidabilità (ISA) e antieconomicità
Dal 2018 gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) hanno sostituito gli studi di settore. Gli ISA attribuiscono un punteggio da 1 a 10 che misura la coerenza e l’affidabilità del contribuente, consentendo a chi supera determinate soglie di accedere a premialità (esonero dal visto di conformità per crediti d’imposta, riduzione dei termini di accertamento, ecc.). Nel 2024 il decreto 18 marzo 2024 ha approvato l’ISA DM05U per il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie (codici ATECO 47.72.10 e 47.72.20). L’allegato tecnico spiega che il punteggio misura la normalità e coerenza della gestione aziendale e consente al contribuente di modificare i dati proposti dall’amministrazione . Sono incluse variabili territoriali relative alla prossimità dei Factory Outlet Center che incidono sul punteggio con una flessione del 2,95 % .
Un punteggio basso non genera automaticamente un accertamento, ma l’amministrazione lo utilizza come indicatore di rischio insieme ad altri elementi. L’antieconomicità cronica (cioè margini sotto la media di settore o perdite reiterate) è considerata un indice presuntivo e legittima un accertamento analitico-induttivo, come confermato dalla Cassazione .
2. Sentenze di riferimento e recenti orientamenti giurisprudenziali
Per comprendere come difendersi è fondamentale conoscere le interpretazioni dei giudici. Di seguito sintetizziamo alcune tra le più importanti sentenze recenti.
2.1 Cassazione 25 settembre 2025, ord. n. 26182 – Legittimità dell’analitico‑induttivo e onere della prova
La Corte di Cassazione (sezione V) ha rigettato il ricorso di un parrucchiere che contestava un accertamento analitico‑induttivo. I giudici hanno ribadito che l’accertamento è legittimo anche in presenza di contabilità regolare se l’amministrazione fonda la rettifica su presunzioni gravi, precise e concordanti . Nel caso specifico le presunzioni riguardavano l’antieconomicità (operatività in perdita con assunzione di un dipendente) e le discordanze tra ricevute fiscali, fatture di acquisto e rimanenze . Una sproporzione cronica tra costi e ricavi costituisce un elemento grave di sottofatturazione . L’onere di fornire la prova contraria spetta al contribuente .
2.2 Sezioni Unite Cassazione 25 luglio 2025, sent. n. 21271 – Contraddittorio endoprocedimentale
La pronuncia ha rivoluzionato i rapporti Fisco‑contribuente stabilendo che per gli accertamenti “a tavolino” (ovvero emessi senza accessi in azienda) il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio. L’omissione rende l’atto annullabile senza che il contribuente debba dimostrare che le sue osservazioni avrebbero inciso sull’esito . Le Sezioni Unite inseriscono questa regola nel nuovo quadro dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e superano la precedente giurisprudenza secondo cui la violazione era rilevante solo se il contribuente superava la “prova di resistenza”.
2.3 Cassazione 7 marzo 2025, ord. n. 9684 – Frodi IVA e onere probatorio
In materia di frodi IVA la Cassazione ha stabilito che l’amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del contribuente riguardo alla frode. Il contribuente, per difendersi, deve dimostrare la massima diligenza (ad esempio, verificare l’affidabilità del fornitore), mentre la mera regolarità contabile o l’assenza di vantaggi economici non sono sufficienti . Questa massima è importante per le pelletterie che si riforniscono di materie prime e devono vigilare su eventuali fatture soggettivamente inesistenti.
2.4 Cassazione 30 settembre 2025, Sezioni Unite – Contraddittorio obbligatorio ed estensione
Un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (per i tributi armonizzati) ha confermato che il contraddittorio endoprocedimentale trova fondamento negli art. 3, 24 e 97 Cost., nell’art. 6 CEDU e nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, per gli accertamenti relativi a periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la violazione produce l’invalidità solo se il contribuente dimostra concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito (prova di resistenza) . Questa distinzione è utile per contestare accertamenti relativi ad anni precedenti al 2024.
2.5 Cassazione 25 settembre 2024, ord. n. 25607 – Contributo unificato e impugnazioni cumulative
La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando il contribuente impugna con un unico ricorso più atti (ad esempio avviso di accertamento e cartella di pagamento), il contributo unificato tributario deve essere calcolato sul valore di ciascun atto sommando i contributi dovuti per ogni atto . In altre parole non è possibile ottenere un risparmio nel versamento del contributo unificato impugnando più atti con un solo ricorso. Questa sentenza è rilevante per chi decide di proporre ricorso avverso più provvedimenti della riscossione.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso
Quando una pelletteria riceve un avviso di accertamento, è necessario seguire una serie di passi per preservare i propri diritti. Di seguito una sequenza operativa basata sulla normativa vigente e sulla prassi.
- Registrare data e ora della notifica. L’avviso può essere notificato tramite raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario. La data di notifica è fondamentale per calcolare i termini.
- Esaminare l’atto e raccogliere la documentazione. Verificare la tipologia di accertamento (analitico, induttivo, sintetico, parziale, d’ufficio), i periodi d’imposta contestati, le irregolarità presunte e la normativa richiamata. Raccogliere tutte le scritture contabili, i registri IVA, le fatture, i contratti di fornitura, i bilanci e la corrispondenza con l’amministrazione.
- Verificare i termini di decadenza. Controllare se l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto o settimo anno successivo, considerando l’eventuale proroga di 85 giorni per gli anni d’imposta fino al 2019 . Se notificato oltre i termini, l’atto è nullo e può essere chiesto l’annullamento in autotutela o impugnato.
- Controllare la presenza del contraddittorio e dello schema di atto. Se l’avviso è stato preceduto da uno schema di atto e da un invito a presentare osservazioni, verificare se il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis sia stato rispettato. La mancata concessione del termine può rendere l’atto annullabile .
- Decidere se aderire, chiedere accertamento con adesione, presentare osservazioni o proporre ricorso. Le opzioni sono:
- Osservazioni endoprocedimentali: se è stato notificato uno schema di atto, presentare per iscritto (o per PEC) osservazioni entro 60 giorni, allegando documenti e memorie. L’ufficio deve valutarle e dare risposta motivata .
- Accertamento con adesione: se l’atto non è preceduto dal contraddittorio o se l’adesione è comunque conveniente, presentare istanza ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 218/1997 entro il termine per impugnare (30 giorni se vi è contraddittorio, 60 giorni negli altri casi). La presentazione sospende il termine per 90 giorni . L’invito a comparire deve indicare la data e i motivi e può prorogare i termini di decadenza .
- Acquiescenza e pagamento: è possibile pagare le imposte richieste con sanzioni ridotte a un terzo, rinunciando al ricorso. È però necessario valutare la fondatezza dell’accertamento e la propria capacità finanziaria.
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se non si aderisce, si può impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso dal 1° al 31 agosto) . Il ricorso deve contenere i dati del ricorrente, dell’ufficio, l’atto impugnato, i motivi e la richiesta di sospensione, ed essere notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato (costituzione) entro 30 giorni . Omettere uno dei requisiti rende il ricorso inammissibile .
- Istanza di autotutela: se vi sono vizi evidenti (termini scaduti, carenza di motivazione, errori materiali), chiedere all’ufficio l’annullamento o la rettifica in autotutela, allegando prove. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso.
- Richiedere la sospensione della riscossione. L’avviso di accertamento è esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica. Se si intende presentare ricorso, è opportuno chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando documentazione contabile, bilanci e dimostrazione del danno grave. Nelle more del giudizio l’Agenzia può iscrivere a ruolo il tributo in misura provvisoria pari a un terzo e avviare la riscossione.
- Preparare la documentazione per la difesa. Oltre alle scritture contabili, raccogliere:
- Contratti di lavoro e buste paga del personale (per confutare presunzioni su costi del personale);
- Estratti conto bancari, finanziamenti e apporti dei soci per dimostrare la provenienza delle somme;
- Documenti giustificativi di spese straordinarie (ristrutturazioni, investimenti) e di eventuali perdite di magazzino (obsolescenza, furti);
- Relazioni tecniche su margini di settore, stagionalità, concorrenza, presenza di outlet o e‑commerce (utili per contestare l’antieconomicità);
- Eventuali perizie e testimonianze di terzi (fornitori, consulenti, clienti).
Difese e strategie legali
Una difesa efficace richiede un approccio multidisciplinare. Di seguito le principali strategie pratiche.
1. Contraddittorio preventivo e rispetto dei termini
Come visto, con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio. Pertanto:
- Verificare la notifica dello schema di atto. Se non c’è stato contraddittorio, si può eccepire la nullità dell’atto davanti al giudice senza dimostrare la prova di resistenza .
- Usare il termine di 60 giorni per presentare osservazioni. È fondamentale sfruttare questo periodo per depositare una memoria difensiva dettagliata con documenti giustificativi. L’amministrazione deve valutare e motivare l’esito . In molti casi un buon contraddittorio può chiudere la controversia prima che l’avviso sia emesso.
- Attenzione alle proroghe. Quando il termine di decadenza è prossimo e mancano meno di 90 giorni, l’amministrazione può prorogare la decadenza di 120 giorni ; ciò allunga la finestra per il contraddittorio ma non consente di abbassare la guardia.
2. Controllare la motivazione e i vizi formali
L’avviso di accertamento deve essere motivato, indicare i fatti contestati e la normativa applicata e consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Se l’atto richiama un verbale o una relazione esterna deve allegarla o indicarne la reperibilità. Tra i vizi più frequenti:
- Mancata motivazione o motivazione per relationem: se l’atto si limita a richiamare un verbale senza allegarlo, è nullo perché viola il diritto di difesa.
- Violazione dei termini di decadenza: l’accertamento notificato oltre i termini è nullo .
- Notifica irregolare: ad esempio notifica a indirizzo errato, a persona diversa dal destinatario, via PEC a indirizzo non registrato. I vizi di notifica possono essere sanati se il destinatario riceve comunque l’atto (principio di conoscenza) ma, in caso contrario, ne comportano l’annullabilità.
- Assenza di contraddittorio: si può eccepire in giudizio la nullità e richiedere la rinnovazione. Per gli accertamenti antecedenti al 2024, è necessario dimostrare la prova di resistenza .
3. Contestare le presunzioni e la ricostruzione dei ricavi
La difesa contro l’accertamento analitico‑induttivo si basa sulla contestazione delle presunzioni e sulla dimostrazione dell’attendibilità della contabilità. Alcuni punti chiave:
- Presunzioni gravi, precise e concordanti: l’amministrazione deve indicare gli elementi da cui deduce ricavi occulti. La Cassazione ha ritenuto sufficienti l’antieconomicità, le discordanze tra scontrini e fatture e le rimanenze anomale . Tuttavia presunzioni generiche (ricarichi medi astratti, medie di settore non calibrate) sono censurabili.
- Contestazione dell’antieconomicità: bisogna fornire dati che spiegano i margini bassi (promo, sconti, resi, concorrenza online, shop in factory outlet). Ad esempio, l’ISA DM05U prevede correttivi territoriali per la prossimità a outlet con flessione del 2,95 % : se la pelletteria opera vicino a un outlet, i margini inferiori alla media sono giustificabili.
- Prova contraria: occorre dimostrare l’inerenza dei costi contestati (ad esempio campionari, fiere, consulenze). È utile predisporre tabelle che colleghino ogni acquisto alle vendite, spiegare eventuali perdite di magazzino (furti, difetti) e fornire estratti conto che attestino i flussi finanziari. Se si contestano movimenti bancari, bisogna dimostrare che si tratta di prestiti, apporti soci o rimborsi spese.
- Consulenze tecniche di parte: in accertamenti complessi (per esempio, su ricarichi di pelletteria artigianale) è efficace presentare perizie economiche che descrivano il ciclo di produzione, i tempi di lavorazione, i margini reali e la concorrenza. Questo supporto può demolire le presunzioni.
4. Accertamento con adesione: quando conviene
Il procedimento consente di chiudere il contenzioso in via consensuale. Vantaggi:
- Riduzione delle sanzioni: sono ridotte a un terzo (o a metà in alcuni casi di invito a comparire). Con la riforma 2024/2025 il risparmio è notevole perché le sanzioni di base sono già più basse (70 % e 25 %) .
- Dilazione e rateizzazione: le somme dovute possono essere rateizzate (di solito otto rate trimestrali). Gli interessi legali si applicano dalla seconda rata .
- Blocca la riscossione: durante le trattative non si procede con la riscossione, ma bisogna perfezionare la definizione entro i termini.
Tuttavia, l’adesione fa venir meno la possibilità di impugnare l’atto (salvo per vizi non coperti). Prima di aderire conviene valutare:
- La fondatezza giuridica delle contestazioni e la possibilità di vincere in giudizio;
- La convenienza economica (somma dovuta, risparmio su sanzioni, interessi) e la capacità di pagamento;
- La possibilità di accedere a definizioni agevolate o a sanatorie future che prevedano ulteriori riduzioni.
5. Ravvedimento operoso e definizioni agevolate
Se l’accertamento non è ancora stato notificato ma si è consapevoli di irregolarità (ad esempio omesso versamento o errori nelle dichiarazioni), è possibile sanare mediante il ravvedimento operoso. Il ravvedimento prevede la riduzione della sanzione in misura inversamente proporzionale al tempo trascorso (da 1/10 a 1/5 della sanzione base). Con le nuove regole un omesso versamento può essere sanato con sanzione pari al 1,67 % dell’imposta se il pagamento avviene entro 90 giorni .
Per chi ha ricevuto cartelle o avvisi da riscossione, sono previste ciclicamente definizioni agevolate (denominate rottamazione o definizione agevolata). L’ultima definizione, denominata “rottamazione quater”, riguarda debiti relativi agli anni 2000‑2021 e prevede il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora, in unica soluzione o in 18 rate. Le rate successive maturano interessi al 2 % annuo (legge n. 15/2025). È necessario verificare se il proprio debito rientri tra quelli definibili (sono esclusi, ad esempio, i dazi, le somme derivanti da condanne della Corte dei conti e i crediti di natura esclusivamente locale). Le scadenze si sono estese fino al 2027; chi non versa una rata decade dal beneficio.
6. Dilazioni e rateizzazioni ordinarie
In assenza di definizione agevolata è comunque possibile chiedere una rateizzazione al concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate–Riscossione) fino a 72 rate mensili (120 rate in casi di comprovata temporanea difficoltà economica). Per debiti tributari legati all’accertamento è possibile chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa e il pagamento rateale. Ogni rata deve essere puntualmente versata per evitare decadenza.
7. Procedure concorsuali e sovraindebitamento
Quando il debito fiscale è insostenibile, si può ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Queste procedure consentono la ristrutturazione o l’esdebitazione dei debiti, compresi quelli fiscali:
- Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65‑73 CCII): destinata alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. La Cassazione ha chiarito che il piano è inammissibile se include debiti non consumeristici, come garanzie personali prestate per società . Il piano richiede l’approvazione del giudice e comporta la soddisfazione parziale dei creditori e l’esdebitazione finale.
- Concordato minore (artt. 74‑82 CCII): destinato agli imprenditori minori (fatturato inferiore a 700 mila euro). Consente di proporre un piano di rientro con falcidie e stralci; la proposta deve essere votata dai creditori. È applicabile alle piccole pelletterie individuali che superano i limiti del consumatore.
- Liquidazione controllata: quando non vi sono prospettive di risanamento, il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio sotto controllo dell’OCC per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella scelta della procedura più adatta e nella predisposizione della proposta, interfacciandosi con l’OCC e il Tribunale.
Strumenti alternativi e recenti agevolazioni
1. Indici sintetici di affidabilità (ISA) e concordato preventivo biennale
Con la legge delega fiscale 2023 è stato introdotto il concordato preventivo biennale: un accordo tra Fisco e piccole imprese basato sugli ISA che consente di definire in anticipo il reddito imponibile e il valore della produzione ai fini IRAP per due anni, ottenendo certezza e riduzione dei controlli. Dal 2024 il concordato è destinato ai titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5,164 milioni di euro e punteggio ISA almeno pari a 8. Chi aderisce è tenuto a versare l’imposta concordata a prescindere dall’andamento economico; in cambio beneficia della preclusione degli accertamenti. Per il settore pelletteria, raggiungere un punteggio elevato sull’ISA DM05U consente di accedere a questo strumento e ridurre il rischio di controlli.
2. Crediti d’imposta e agevolazioni per il settore moda
Le pelletterie possono usufruire di vari crediti d’imposta (per esempio per investimenti in beni strumentali 4.0, per la formazione e per la patrimonializzazione). Presentare correttamente la documentazione e le dichiarazioni è fondamentale per non subire contestazioni. L’Avv. Monardo supporta le imprese nella gestione di questi incentivi e nella difesa in caso di recupero di crediti indebitamente compensati.
3. Transazioni fiscali nel concordato preventivo o nella composizione negoziata della crisi
Per le società che accedono al concordato preventivo o alla composizione negoziata, è possibile proporre transazioni fiscali (art. 63 CCII) che prevedono la falcidia di imposte e sanzioni. La transazione deve essere motivata in rapporto alla soddisfazione dei creditori privati e deve passare il vaglio dell’Agenzia delle Entrate e del Tribunale. Nel settore pelletteria questa opzione è utile per società in crisi strutturale.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso o pagare subito senza verifiche: molti imprenditori tendono a pagare per timore di aggravi. È fondamentale analizzare l’atto, verificare i termini, la motivazione e valutare la convenienza delle diverse opzioni.
- Rispondere in modo superficiale al contraddittorio: la memoria difensiva deve essere supportata da documenti, tabelle e perizie. Una replica generica rischia di essere ignorata.
- Non distinguere tra contabilità aziendale e personale: per le S.r.l. unipersonali l’amministrazione tende a estendere i ricavi presunti al socio unico. Bisogna documentare la separazione patrimoniale, dimostrando che i prelevamenti e i versamenti personali non riguardano l’impresa.
- Confondere accertamento e irrogazione sanzioni: la sanzione è contestuale ma può essere definita separatamente; esistono istituti come l’acquiescenza alle sanzioni o la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di 1/3) senza riconoscere il merito dell’imposta.
- Aspettare la cartella per agire: l’avviso di accertamento è esecutivo dopo 60 giorni. Presentare ricorso o chiedere sospensione prima è essenziale per evitare iscrizioni ipotecarie e pignoramenti.
- Non considerare le procedure di sovraindebitamento: quando l’impresa non riesce a reggere la pretesa, avviare tempestivamente una procedura concorsuale può salvare il patrimonio e consentire di negoziare con il Fisco.
- Non affidarsi a professionisti esperti: la materia tributaria è complessa. Affidarsi a un professionista cassazionista che coordina avvocati e commercialisti consente di individuare vizi che sfuggono ai non addetti ai lavori.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Termini di decadenza dell’accertamento
| Anno d’imposta | Dichiarazione presentata | Dichiarazione omessa | Note |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2027 | Termini prorogati di 85 giorni grazie al DL 18/2020 |
| 2020 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 | Ritorno a termini ordinari (5/7 anni) |
| 2021 | 31 dicembre 2027 | 31 dicembre 2029 | |
| 2022 | 31 dicembre 2028 | 31 dicembre 2030 | |
| 2023 | 31 dicembre 2029 | 31 dicembre 2031 | |
| 2024 | 31 dicembre 2030 | 31 dicembre 2032 |
Tabella 2 – Principali sanzioni (dopo la riforma 2024)
| Violazione | Norma | Percentuale base | Note |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione infedele IRPEF/IRES/IRAP | Art. 5 D.Lgs. 472/1997 | 70 % della maggiore imposta | Percentuale unica (prima 90‑180 %) |
| Omessa dichiarazione IRPEF/IRES/IRAP | Art. 1 D.Lgs. 471/1997 | 70 % della maggiore imposta | Era 90‑180 % |
| Omessa dichiarazione IVA | Art. 8 D.Lgs. 471/1997 | 120 % (riducibile a 70 % per errori rilevanti) | |
| Omesso versamento tributi | D.Lgs. 87/2024 | 25 % dell’imposta non versata | Riduzione dal 30 % |
| Violazioni formali | Varie | Da €250 o 1–5 % | Sanzioni fisse o proporzionali |
Tabella 3 – Strumenti difensivi disponibili
| Strumento | Normativa | Caratteristiche principali | Quando utilizzarlo |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Art. 6‑bis L. 212/2000 | Schema di atto e 60 giorni per osservazioni; obbligatorio per accertamenti “a tavolino” | Sempre quando il Fisco invia lo schema di atto |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Invito a comparire o istanza del contribuente; riduzione sanzioni a un terzo; sospensione dei termini per 90 giorni | Quando si vuole definire la controversia con riduzione delle sanzioni |
| Acquiescenza | Art. 15 D.Lgs. 218/1997 | Pagamento integrale con riduzione sanzioni; rinuncia a ricorso | Quando l’atto è fondato e si vogliono evitare interessi |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | D.Lgs. 546/1992 | Impugnazione entro 60 giorni; richiesta sospensione; contributo unificato | Quando l’atto è viziato o non si accetta il contenuto |
| Definizione agevolata (“rottamazione”) | Leggi finanziarie recenti | Pagamento del tributo senza sanzioni e interessi; rateizzabile; include cartelle fino al 2021 | Quando si ricevono cartelle di pagamento e rientrano nei periodi ammessi |
| Procedura di sovraindebitamento | Legge 3/2012 e CCII | Piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata; esdebitazione | In caso di insolvenza e impossibilità di pagare i debiti fiscali |
FAQ – Domande frequenti
1. Che cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o l’agenzia delle Dogane e Monopoli) contesta al contribuente il mancato pagamento di imposte, interessi e sanzioni. Può riguardare IRPEF, IRES, IRAP, IVA e altre imposte indirette. L’avviso è esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica.
2. Come si calcola il termine per impugnare l’avviso?
Dal giorno successivo alla notifica decorre un termine di 60 giorni (sospeso dal 1° al 31 agosto). Entro questo termine si può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria . Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
3. Posso pagare a rate la somma contestata?
Sì. È possibile rateizzare l’avviso di accertamento tramite accertamento con adesione (rate trimestrali) o tramite riscossione (fino a 72 rate mensili). In caso di definizione agevolata, le rate sono fissate dal piano (fino a 18 rate).
4. Cosa succede se non faccio nulla entro 60 giorni?
L’avviso diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione può avviare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e altre azioni esecutive. Si perde la possibilità di contestare l’atto.
5. Che differenza c’è tra accertamento analitico, induttivo e sintetico?
– Analitico: basato su prove documentali (scritture contabili, fatture). Il Fisco rettifica singole voci. – Induttivo: basato su presunzioni gravi, precise e concordanti (es. antieconomicità, flussi bancari) . – Sintetico: basato sulle spese e sul tenore di vita del contribuente (redditometro) . È spesso utilizzato per controllare i soci.
6. L’Agenzia può rettificare la dichiarazione anche se la contabilità è perfetta?
Sì. La Cassazione ha affermato che l’accertamento analitico‑induttivo è legittimo anche con contabilità regolare quando il Fisco dimostra presunzioni gravi, precise e concordanti .
7. Cos’è il contraddittorio endoprocedimentale?
È il diritto del contribuente di essere coinvolto prima che l’atto impositivo sia emesso. L’ufficio deve inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per osservazioni . L’omissione rende l’atto annullabile.
8. Quando posso presentare l’istanza di accertamento con adesione?
Se l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . Negli altri casi entro il termine per ricorrere (60 giorni), prima dell’impugnazione .
9. Quanto tempo ho per pagare dopo l’accertamento con adesione?
La somma deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto definitivo. È possibile rateizzare secondo le modalità indicate nella normativa (di regola otto rate trimestrali). La mancata corresponsione di una rata comporta l’iscrizione a ruolo delle somme dovute .
10. Posso contestare solo le sanzioni e non l’imposta?
Sì. È possibile proporre acquiescenza sull’imposta e contestare solo le sanzioni (art. 17 D.Lgs. 218/1997). La sanzione può essere ulteriormente ridotta a un terzo; tuttavia occorre valutare se vi siano anche vizi sull’imposta.
11. Cosa succede se ricevo un verbale di accertamento della Guardia di Finanza?
Il verbale di constatazione non è immediatamente esecutivo ma costituisce la base per l’accertamento. È consigliabile presentare memorie difensive entro 60 giorni dalla notifica del verbale per dimostrare la correttezza della propria posizione. L’accertamento potrà essere parziale (art. 41‑bis) .
12. Il Fisco può usare dati bancari per accertare ricavi occulti?
Sì. L’art. 32 DPR 600/1973 consente all’amministrazione di acquisire dati bancari e presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi e i prelevamenti non giustificati siano compensi non dichiarati. Il contribuente deve dimostrare l’origine non imponibile dei movimenti.
13. **Come si contestano gli ISA?
Gli ISA sono indicatori statistici; un punteggio basso non è una presunzione di evasione. È possibile spiegare le anomalie fornendo dati correttivi (ad esempio per la vicinanza a outlet) . Nel contraddittorio si possono allegare studi di settore, bilanci e analisi economiche.
14. Le spese personali del titolare possono essere usate contro l’azienda?
In caso di accertamento sintetico, le spese personali del titolare possono essere contestate come redditi non dichiarati . È fondamentale separare i conti personali da quelli aziendali e documentare l’origine delle somme (prestiti, donazioni, risparmi).
15. Posso utilizzare procedure di sovraindebitamento per i debiti fiscali?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare anche i debiti fiscali. Il piano del consumatore si applica solo alle persone fisiche per debiti contratti a fini non imprenditoriali ; le imprese minori possono accedere al concordato minore. In alcune pronunce la Cassazione ha confermato che i debiti fiscali sono falcidiabili, ma bisogna coinvolgere l’agenzia e ottenere l’approvazione del giudice.
16. Cosa fare se ricevo una cartella di pagamento dopo l’avviso?
La cartella di pagamento può essere emessa trascorsi 60 giorni dall’avviso se non viene proposto ricorso o accertamento con adesione. Se l’avviso è stato impugnato, la cartella può contenere l’iscrizione provvisoria di un terzo dell’imposta; si può chiedere la sospensione in giudizio. In caso di cartella relativa a definizione agevolata (rottamazione), occorre rispettare i termini di pagamento per non decadere.
17. Posso compensare crediti tributari con le somme dovute?
No. Le sanzioni e gli interessi non sono compensabili con crediti tributari . Le compensazioni possono essere effettuate solo per tributi omogenei e nei limiti previsti dalla legge (per esempio, l’utilizzo di crediti IVA oltre 5.000 € richiede il visto di conformità).
18. Che cos’è la “prova di resistenza”?
È l’onere, previsto dalla giurisprudenza prima dell’art. 6‑bis, di dimostrare che la mancata partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto modificare l’esito dell’accertamento . Dopo il 2024 la prova di resistenza non è più richiesta negli accertamenti “a tavolino”.
19. L’amministrazione può effettuare accertamenti integrativi?
Sì. Fino alla scadenza dei termini di decadenza l’ufficio può emettere accertamenti integrativi se emergono nuovi elementi . I nuovi elementi devono essere specificati nell’atto, altrimenti l’accertamento è nullo.
20. Cosa succede se l’avviso ha riferimenti a soggetti fittizi o frodi IVA?
In caso di frode IVA l’amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del contribuente. Il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele per verificare la serietà del fornitore . La sola regolarità formale della fattura non è sufficiente.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: accertamento analitico‑induttivo per antieconomicità
Una pelletteria artigianale (Srl unipersonale) dichiara nel 2022 un fatturato di 200 000 € con un margine lordo del 15 %, inferiore alla media di settore (30 %). L’agenzia avvia un accertamento analitico‑induttivo ai sensi dell’art. 39 DPR 600/1973.
Presunzioni del Fisco:
- Il margine del 15 % è antieconomico rispetto al settore pelletteria; assume che i ricavi reali siano 260 000 € con margine del 30 %.
- Le rimanenze di magazzino risultano inferiori di 10 000 € rispetto alle scorte acquistate, ipotizzando vendite in nero.
- Un dipendente assunto a inizio anno sarebbe incompatibile con ricavi in calo (costituisce elemento di antieconomicità).
Strategia difensiva:
- Contestare la comparazione: allegare analisi di mercato che mostrano margini ridotti a causa della concorrenza online e della presenza di un outlet a 15 km (variabile correttiva DM05U con flessione del 2,95 % ).
- Dimostrare cause straordinarie: documentare saldi a fine stagione, resi di merce difettosa, furti o smaltimento di scorte obsolete.
- Prova dei costi di marketing: allegare contratti di promozione e campagne pubblicitarie che abbiano assorbito una parte del margine.
- Analisi della gestione: dimostrare che l’assunzione del dipendente era funzionale alla futura crescita (potenziamento e-commerce), e che l’anno di riferimento è transitorio.
Esito possibile: se le prove sono convincenti, l’accertamento potrebbe essere ridotto o annullato. In alternativa si può concordare un accertamento con adesione con margine ridotto. Se l’avviso non è preceduto da contraddittorio, si può chiedere l’annullamento.
Simulazione 2: omissione di fatture e ravvedimento operoso
Una ditta individuale di pelletteria omette di registrare alcune fatture di vendita per 20 000 € nel 2024 (imposta IRPEF/IRES 24 %, IVA 22 %). L’impresa si accorge dell’errore durante la redazione del bilancio 2025. Decide di ravvedersi prima della notifica dell’accertamento.
Calcolo del ravvedimento:
- Imposta IRPEF/IRES: 20 000 € × 24 % = 4 800 €; sanzione per infedele dichiarazione 70 % della maggiore imposta = 3 360 € .
- IVA: 20 000 € × 22 % = 4 400 €; sanzione per infedele dichiarazione IVA 70 % della maggiore imposta = 3 080 € .
Per ravvedimento entro un anno, la sanzione si riduce a 1/7 del minimo (14,29 %). Quindi:
- Sanzione IRPEF/IRES ridotta: 3 360 € × 14,29 % ≈ 480 €.
- Sanzione IVA ridotta: 3 080 € × 14,29 % ≈ 440 €.
L’impresa paga imposta e interessi (2 % annuo) e versa sanzioni ridotte. Evita così l’accertamento e può dedurre le sanzioni come costo indeducibile.
Simulazione 3: ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Una pelletteria riceve un avviso di accertamento da 50 000 € di maggiore imposta per l’anno 2021, notificato il 20 ottobre 2025. L’avviso è esecutivo dal 19 dicembre 2025.
Azioni:
- L’impresa registra la data di notifica e consulta il proprio consulente.
- Verifica che l’avviso non sia preceduto da contraddittorio; quindi decide di impugnare l’atto eccependo la violazione dell’art. 6‑bis.
- Predispone ricorso, notificato il 15 dicembre 2025 (entro 60 giorni) all’Agenzia delle Entrate. Il ricorso contiene richiesta di sospensione e contestazione di motivazione insufficiente.
- Si costituisce in giudizio il 5 gennaio 2026 (entro 30 giorni dalla notifica del ricorso) pagando il contributo unificato proporzionato al valore.
- Chiede al giudice la sospensione dell’esecutività per evitare l’iscrizione a ruolo. Fornisce bilanci e documenti che dimostrano l’impossibilità di far fronte alla pretesa.
Possibili esiti:
- Se il giudice accoglie l’eccezione sul contraddittorio, l’avviso è annullato.
- In alternativa, l’avviso può essere annullato parzialmente per motivazione carente e rinviato all’ufficio per un nuovo contraddittorio.
- Se il ricorso è respinto, l’impresa può valutare l’appello o l’adesione.
Sentenze più recenti e autorevoli (anno 2024–2025)
Per completezza, riportiamo in fondo all’articolo un elenco sintetico delle pronunce più significative consultate. L’elenco fornisce riferimenti utili da citare nel proprio ricorso.
| Anno | Corte e numero | Oggetto | Principio stabilito |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cass., ord. 26182/2025 | Accertamento analitico‑induttivo | È legittimo anche con contabilità regolare se fondato su presunzioni gravi; l’antieconomicità e la sproporzione tra costi e ricavi costituiscono presunzioni gravi |
| 2025 | Cass., Sez. Un. 21271/2025 | Contraddittorio endoprocedimentale | L’omissione del contraddittorio rende l’atto annullabile senza prova di resistenza; contraddittorio obbligatorio per accertamenti a tavolino |
| 2025 | Cass., ord. 9684/2025 | Frodi IVA | Il Fisco deve provare l’esistenza della frode e la conoscenza del contribuente; la semplice regolarità contabile non basta |
| 2024 | Cass., ord. 25607/2024 | Contributo unificato e ricorsi cumulativi | Il contributo unificato deve essere calcolato su ciascun atto impugnato in un ricorso cumulativo |
| 2024 | Cass., sent. 24355/2023 (richiamata 2024) | Accertamento analitico‑induttivo | L’accertamento induttivo è legittimo se le presunzioni sono basate su medie di settore e dati bancari; l’onere della prova è a carico del contribuente |
| 2024 | Corte Costituzionale n. 175/2024 | Riforma sanzioni | La Corte ha dichiarato conforme a Costituzione la riduzione delle sanzioni tributarie, affermando che l’assetto è proporzionato e dissuasivo |
Conclusione
Difendersi da un accertamento fiscale nel settore della pelletteria richiede tempestività, competenza e strategia. L’evoluzione normativa degli ultimi anni (riforma del contraddittorio, riduzione delle sanzioni, introdizione degli ISA e del concordato preventivo biennale) ha rafforzato i diritti dei contribuenti ma ha anche complicato il quadro procedurale. Dalle norme emergono alcune linee guida fondamentali:
- Controllare sempre i termini: l’avviso deve rispettare i termini di decadenza (5/7 anni) e il contraddittorio preventivo con 60 giorni di tempo .
- Verificare la motivazione e la prova: contestare le presunzioni infondate e documentare le proprie ragioni con analisi economiche, bilanci, perizie e prove bancarie .
- Utilizzare gli strumenti difensivi: contraddittorio, accertamento con adesione, ricorso, definizione agevolata, sovraindebitamento. Ogni caso richiede una valutazione personalizzata.
- Agire tempestivamente: non aspettare la cartella; attivarsi nei primi 60 giorni consente di sospendere la riscossione e di annullare l’atto.
Il punto di vista del debitore deve essere sempre proattivo: analizzare l’atto, non nascondere eventuali errori e dimostrare la buona fede con documenti. Nel contempo bisogna far valere con fermezza i propri diritti, sfruttando le novità normative che rafforzano il contraddittorio e riducono le sanzioni.
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