Accertamento fiscale a un tassista: come difendersi subito e bene

INTRODUZIONE

L’accertamento fiscale su un tassista non è un semplice controllo di routine. In tempi in cui le autorità fiscali investono sempre di più nella lotta all’evasione, i titolari di licenza taxi sono diventati un settore sotto la lente d’ingrandimento. Le ragioni sono note: un numero ridotto di controlli annuali, dichiarazioni dei redditi spesso inferiori ai costi di licenza e di gestione del veicolo e la facilità con cui il contante può sfuggire alla registrazione. Un procedimento di accertamento può portare a conseguenze pesanti: recupero di imposte, sanzioni, interessi e perfino avvisi di garanzia per reati tributari. Per questo è indispensabile reagire con tempestività e con un piano difensivo efficace.

Nel presente articolo, aggiornato a dicembre 2025, verranno illustrate tutte le principali soluzioni legali disponibili per difendersi da un accertamento fiscale: dalla verifica della legittimità dell’atto all’impugnazione in tribunale, dalla possibilità di aderire a procedure deflattive (accertamento con adesione, reclamo‑mediazione, rateizzazione) agli istituti di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) e agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il taglio dell’articolo è professionale e pratico: le questioni giuridiche sono spiegate in modo divulgativo e vengono forniti consigli operativi su come comportarsi, quali documenti raccogliere e quali errori evitare.

L’articolo contiene inoltre una presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare, composto da avvocati cassazionisti e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo coordina professionisti attivi su tutto il territorio nazionale; è cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021. Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo può assistere i contribuenti fin dalla fase di analisi dell’avviso di accertamento, individuare gli errori formali e sostanziali, proporre ricorso e sospensioni davanti alle commissioni tributarie, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della Riscossione, predisporre piani di rientro e piani del consumatore, utilizzare gli strumenti giudiziali (es. ricorso per cassazione) e stragiudiziali (es. accertamento con adesione) più adatti al caso. Nelle situazioni di crisi l’Avv. Monardo può inoltre attivare procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, permettendo la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.9 Distinzione tra accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo

L’attività dell’Amministrazione finanziaria si sviluppa attraverso diversi metodi di accertamento, ciascuno dei quali prevede presupposti e limiti specifici. Conoscere le differenze aiuta a comprendere perché un avviso di accertamento possa essere impugnato o, al contrario, risulti legittimo:

  • Accertamento analitico: si basa su una verifica puntuale delle scritture contabili e dei documenti forniti dal contribuente. È ammesso quando la contabilità è completa e veritiera ma presenta errori o omissioni parziali. In questo caso l’ufficio rettifica il reddito correggendo i singoli elementi (ricavi o costi) inesatti. La giurisprudenza ha chiarito che l’ufficio deve motivare l’atto indicando esattamente quali registrazioni sono errate, con riferimento a documenti specifici .
  • Accertamento analitico‑induttivo: disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 54 del D.P.R. 633/1972 per l’IVA, consente di integrare i dati contabili con presunzioni e calcoli di natura logico‑statistica quando emergono gravi incongruenze (es. margini di profitto troppo bassi, chilometri percorsi incompatibili con i ricavi dichiarati) . La Cassazione ha ribadito che la contabilità formalmente regolare non preclude l’accertamento induttivo se sussistono elementi seri di inattendibilità; in tali casi, la contabilità rappresenta solo un dato da verificare .
  • Accertamento puro o induttivo: previsto dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, scatta quando il contribuente non tiene le scritture contabili o le tiene in modo talmente irregolare da renderle inattendibili . In questo caso l’ufficio può determinare il reddito prescindendo totalmente dalla contabilità e basandosi su indizi come consumi di carburante, capacità reddituale, segnalazioni di terzi, spese sostenute. È il metodo più invasivo e richiede presunzioni ancora più robuste.

Per il taxi, l’amministrazione utilizza spesso la forma analitico‑induttiva: partendo dai chilometri percorsi e dalla tariffa media, ricava il ricavo teorico; confrontandolo con il dichiarato, applica la rettifica. È fondamentale verificare che gli elementi utilizzati (chilometraggio, resa chilometrica, media corse) abbiano una base statistica e siano pertinenti al caso concreto. La Suprema Corte ha annullato accertamenti fondati su calcoli astratti quando il tassista era congruo allo studio di settore e mancava una motivazione analitica .

1.10 Obbligo di contraddittorio e buona fede nei controlli

Il principio del contraddittorio preventivo costituisce una garanzia per il contribuente, anche se non è sempre previsto espressamente dalla legge. L’art. 10 della legge 212/2000 impone all’amministrazione comportamenti improntati alla trasparenza e alla buona fede, richiedendo che il contribuente sia informato sulle ragioni del controllo e sulle possibili conseguenze. La prassi e la giurisprudenza hanno esteso questo principio anche alle fasi istruttorie: la mancanza di contraddittorio può viziare l’atto, specie quando l’accertamento si basa su parametri standardizzati.

Tradizionalmente, la legge prevedeva l’obbligo di contraddittorio per gli studi di settore; con il passaggio agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), l’obbligo non è più automatico ma resta consigliato. Alcuni tribunali hanno ritenuto invalido un accertamento basato sugli ISA senza previa convocazione quando l’ufficio ha utilizzato medie settoriali simili a quelle degli studi di settore. La dottrina ritiene che il contraddittorio sia sempre necessario per i tributi armonizzati (IVA) in conformità al diritto UE : l’assenza del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto se il contribuente dimostra che la sua partecipazione avrebbe potuto influire sulla decisione .

Il principio di trasparenza impone inoltre che l’ufficio comunichi gli elementi utilizzati per la ricostruzione del reddito (schede carburante, dati bancari, tariffe comunali) e consenta al contribuente di replicare. Il ricorso a prove segrete o non illustrate può comportare la nullità dell’atto.

1.11 Termini di decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento

Uno degli aspetti più importanti riguarda i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate deve emettere e notificare l’avviso di accertamento. La legge prevede termini differenti a seconda del tipo di imposta e della condotta del contribuente:

  • Termine ordinario: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Ad esempio, per la dichiarazione 2020 la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.
  • Dichiarazione omessa: in caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo .
  • Proroghe per verifiche: la norma consente una proroga di due anni quando, prima della scadenza, l’ufficio esegue accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente .
  • Raddoppio dei termini per reati tributari: se nel corso del controllo emergono elementi che integrano reati tributari (ad esempio dichiarazione fraudolenta, occultamento di ricavi), i termini per l’accertamento raddoppiano per consentire alla Procura di svolgere le indagini .
  • Termini speciali per IVA: per l’IVA il termine ordinario è di cinque anni, salvo proroghe specifiche. Alcune pronunce hanno ritenuto che la notifica tardiva dell’avviso comporti la nullità dell’atto anche se il contribuente non l’eccepisce in giudizio.

In un contesto difensivo, verificare la data di emissione e di notifica dell’avviso consente di eccepire la decadenza. Se l’accertamento è stato notificato oltre il termine legale (salvo cause di proroga), il contribuente può ottenere l’annullamento in quanto il potere impositivo è estinto.

1.12 Deduzione dei costi e principio di capacità contributiva

Un tema delicato nell’accertamento induttivo è quello della deduzione dei costi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23741/2025, ha stabilito che, quando vengono imputati al contribuente ricavi maggiori mediante presunzioni, l’ufficio deve dedurre una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di quei ricavi, anche in assenza di documentazione . La ratio di tale principio risiede nell’art. 53 della Costituzione: la tassazione deve essere commisurata alla capacità contributiva reale e non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignori i costi effettivamente sostenuti .

La Cassazione ha sottolineato che il contribuente non può essere tassato sul volume d’affari presunto senza considerare che per generare quei ricavi sono necessari costi (carburante, manutenzione, assicurazione, oneri finanziari). Nella prassi, l’Amministrazione tende spesso ad assumere che i costi siano già stati dedotti nella dichiarazione; tuttavia, se si determinano nuovi ricavi, è necessario stimare i costi correlati per evitare l’imposizione su un reddito lordo inesistente. La decisione ha rafforzato l’orientamento secondo cui la presunzione di ricavi non esclude la deducibilità di costi proporzionali, orientamento già espresso dalle ordinanze n. 7122/2023 e n. 31981/2024 .

1.13 IRAP e tassisti: la questione dell’autonoma organizzazione

Molti tassisti si chiedono se debbano versare l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive). La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 446/1997: presupposto dell’imposta è l’esercizio di un’attività autonoma dotata di una organizzazione che renda l’attività più produttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’imposta non è dovuta quando manca un’autonoma organizzazione: ad esempio, se il contribuente utilizza beni strumentali di minimo valore (un’autovettura) e non si avvale di dipendenti o collaboratori in modo continuativo . In tema di IRAP, la Suprema Corte ha più volte affermato che l’impiego non occasionale di lavoro altrui può indicare la presenza di un’organizzazione, ma è necessario valutare la quantità e la qualità delle collaborazioni .

Nel caso dei tassisti, la Cassazione ha riconosciuto che la semplice presenza dell’automobile e l’assenza di dipendenti non integrano l’autonoma organizzazione; di conseguenza, molti tassisti in regime di contabilità semplificata sono esonerati dall’IRAP. L’Amministrazione non può pretendere l’imposta salvo che emerga l’esistenza di una struttura organizzata (es. società con più taxi, dipendenti, centrale radiotaxi). È comunque consigliabile consultare un professionista per verificare la propria posizione anche alla luce delle novità normative, come l’esenzione dall’IRAP per le persone fisiche introdotta dalla legge di bilancio 2022 e successive modifiche.

1.14 Reati tributari e soglia penale

L’accertamento fiscale può avere anche risvolti penali. Il D.Lgs. 74/2000 sanziona vari reati tributari, tra cui la dichiarazione fraudolenta (art. 2), l’omessa dichiarazione (art. 5) e l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Il tassista che omette di dichiarare ricavi per importi elevati (oltre 50 mila € per l’IRPEF) può essere denunciato per omessa dichiarazione, reato punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. La falsità dei registri o l’uso di fatture inesistenti integra la dichiarazione fraudolenta e comporta pene più gravi.

Per evitare il procedimento penale, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso o con la definizione agevolata prima che l’Amministrazione presenti denuncia. Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che la rateizzazione e la rottamazione non estinguono il reato ma possono incidere sulla pena in sede giudiziaria. I professionisti dello studio dell’avv. Monardo valutano anche gli aspetti penali, predisponendo strategie per limitare le conseguenze e, se necessario, ricorrere agli istituti di messa alla prova e di estinzione del reato per tenuità del fatto.

1.15 Obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica: scontrino elettronico

Dal 2020 la normativa fiscale impone ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. I taxi sono stati inizialmente esonerati dall’obbligo di scontrino elettronico, ma molte città hanno introdotto la fatturazione elettronica e l’emissione di ricevute digitali tramite tassametro e POS. Dal 1° gennaio 2024 il decreto attuativo del Mef ha esteso l’obbligo di corrispettivi telematici anche ai taxi dotati di apparecchiature certificate: i tassisti devono quindi memorizzare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli all’Agenzia delle Entrate entro i termini, pena sanzioni.

L’adozione dello scontrino elettronico ha due effetti: da un lato consente di avere una traccia elettronica dei ricavi (tutela per il contribuente); dall’altro permette al Fisco di incrociare automaticamente i dati. Per difendersi da eventuali accertamenti è essenziale che il tassista utilizzi correttamente il registratore di cassa, conservi le ricevute digitali e controlli periodicamente i file trasmessi. In caso di errore di trasmissione, è possibile inviare una comunicazione di annullamento e trasmettere nuovamente il documento.

1.1 Le fonti normative generali in materia di accertamento

L’attività di accertamento fiscale è regolata da un complesso di norme contenute principalmente nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per le imposte dirette e nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l’IVA. L’articolo 39 del D.P.R. 600/1973 disciplina i casi in cui l’ufficio può rettificare il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente. Tra le ipotesi rilevano le situazioni in cui la dichiarazione è incompleta, falsa o inesatta e la non corrispondenza tra i dati contabili e quelli desunti da altri documenti. La norma precisa che anche presunzioni semplici gravi, precise e concordanti possono giustificare la rettifica . Inoltre l’ufficio può procedere a un accertamento induttivo prescindendo dalle scritture contabili quando il reddito d’impresa non è stato indicato, quando sono gravi le irregolarità contabili o quando il contribuente non adempie alle richieste istruttorie .

Per l’IVA l’articolo 54 del D.P.R. 633/1972 consente all’ufficio di rettificare la dichiarazione annuale se riscontra un’imposta inferiore a quella dovuta. L’infedeltà deve emergere attraverso la comparazione con i registri contabili e con altri dati e può essere desunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . Nel caso di frodi particolarmente gravi l’ufficio può rettificare senza neppure ispezionare le scritture, se la prova dell’evasione risulta da verbali, questionari o altri documenti .

Oltre alle norme sostanziali, vi sono disposizioni procedurali che tutelano il contribuente. La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede all’articolo 12 che tutte le verifiche nei locali destinati all’attività professionale devono essere motivate e svolgersi durante l’orario ordinario, arrecando la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni della verifica e l’oggetto del controllo, di essere assistito da un professionista e di far verbalizzare le proprie osservazioni . La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 giorni solo nei casi complessi e motivati .

Una garanzia fondamentale introdotta dal comma 7 dell’articolo 12 (ora abrogato ma tuttora utile come principio) è il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può inviare osservazioni al processo verbale di chiusura: l’amministrazione deve valutarle prima di emettere l’avviso di accertamento. Recenti modifiche (d.l. 84/2025) hanno rafforzato l’obbligo di motivazione negli atti di autorizzazione e nei verbali .

1.2 Accertamento induttivo e presunzioni: art. 39 D.P.R. 600/1973

Nel settore del trasporto taxi l’accertamento induttivo ricopre un ruolo centrale. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’amministrazione finanziaria può determinare i ricavi prescindendo dalle scritture contabili quando queste appaiano inattendibili o antieconomiche. L’articolo 39 prevede che l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . La norma consente inoltre di abbandonare le registrazioni contabili quando le irregolarità sono così gravi e ripetute da rendere inattendibile nel complesso la contabilità .

Nell’ordinanza n. 30664 del 18 ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di accertamento analitico‑induttivo, quando l’ufficio motiva in modo sufficiente indicando gli indici di inattendibilità e la loro idoneità a rappresentare ricavi non dichiarati, l’onere della prova si sposta sul contribuente . La decisione nasce da un caso in cui un tassista dichiarava redditi annui irrisori (9 mila € e 11 mila €) a fronte di una licenza del valore di 160 mila–180 mila € . L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito i maggiori ricavi sulla base dei chilometri percorsi indicati negli studi di settore e delle schede carburante; per la Suprema Corte tali elementi sono presunzioni gravi e precise che rendono legittimo l’accertamento . La Cassazione ha sottolineato che basta anche un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, per fondare l’accertamento .

Un’altra pronuncia significativa (ord. n. 7805/2022) ha ritenuto legittimo l’accertamento basato sulla antieconomicità dell’attività. In quel caso le spese per carburante risultavano costanti (circa 700 € a trimestre) a prescindere dai chilometri dichiarati, circostanza che rendeva inattendibile la contabilità. La Corte ha osservato che la congruità agli studi di settore non esclude la possibilità per l’ufficio di fondare l’accertamento su altri indizi; una volta contestata l’antieconomicità, spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni.

Nel 2019 le ordinanze n. 32883 e n. 33042 hanno evidenziato che i giudici tributari devono controllare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento non può basarsi su dati meramente ipotetici; è necessario che la presunzione derivi da un ragionamento probabilistico fondato su fatti noti . Ad esempio, il parametro della “corsa media” (la lunghezza media di una corsa in taxi) può essere utilizzato solo se supportato da dati statistici e non da semplici comunicati stampa . Nel caso dei tassisti fiorentini i giudici hanno riconosciuto legittimo l’uso della resa chilometrica (rapporto ricavi/kilometri), ma hanno cassato con rinvio la sentenza che si era basata sulla corsa media di 3,2 km ricavata da notizie di stampa .

1.3 Rettifica delle dichiarazioni IVA: art. 54 D.P.R. 633/1972

L’articolo 54 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’ufficio dell’IVA può rettificare la dichiarazione annuale se ne risulta un’imposta inferiore a quella dovuta . L’infedeltà della dichiarazione deve essere accertata confrontando gli elementi dichiarati con i registri IVA e controllando la completezza e veridicità delle registrazioni . Anche qui è possibile desumere omissioni e false indicazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti . Per i tassisti, che spesso sono contribuenti minimi o in regime forfettario, l’IVA può essere ridotta o non applicabile, ma l’Agenzia delle Entrate può comunque contestare ricavi non fatturati ai fini IRPEF e IRAP applicando l’articolo 54 in combinazione con l’articolo 39 D.P.R. 600/1973 .

1.4 Garanzie durante le verifiche: art. 12 Statuto del contribuente

L’articolo 12 della legge 212/2000 è una norma fondamentale per i contribuenti sottoposti a verifiche. Esso stabilisce che gli accessi e le ispezioni devono avvenire per effettive esigenze di indagine e controllo e devono essere motivati . Il contribuente deve essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica e può farsi assistere da un professionista . La permanenza degli operatori presso la sede dell’attività non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili in casi eccezionali e motivati . Nel caso di lavoratori autonomi o imprese in contabilità semplificata, il periodo massimo è ridotto a 15 giorni nell’arco di un trimestre .

Anche se il comma 7, che prevedeva l’obbligo di concedere 60 giorni per formulare osservazioni al processo verbale, è stato abrogato nel 2023, il principio del contraddittorio preventivo resta rilevante. Diverse pronunce hanno ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento emesso senza aver garantito un adeguato contraddittorio. Il decreto legislativo 13/2024 ha introdotto l’articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente, estendendo l’obbligo di contraddittorio a tutti gli atti impositivi.

1.5 Accertamento con adesione: D.Lgs. 218/1997

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che consente al contribuente di definire la pretesa dell’ufficio con riduzione delle sanzioni. L’articolo 7 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che la definizione avviene con un atto scritto sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio; nell’atto sono indicati gli elementi su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi, anche in forma rateale . Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale . Recenti riforme (D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025) hanno previsto che, quando l’avviso di accertamento è stato preceduto dal contraddittorio preventivo, l’ufficio non è tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle osservazioni .

La procedura inizia con la proposta di adesione inviata dall’ufficio o con l’istanza del contribuente. Durante la fase di contraddittorio le parti discutono gli elementi dell’accertamento; in caso di accordo, il contribuente paga le imposte accertate con riduzione delle sanzioni (generalmente a un terzo) e può richiedere la rateazione. Se non si raggiunge l’accordo, resta aperta la possibilità di impugnare l’atto davanti alla giurisdizione tributaria.

1.6 Definizione agevolata delle cartelle: rottamazione “quater” e “quinquies”

Con la legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) il legislatore ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come “rottamazione quater”. L’articolo 1, commi 231‑252, consente di estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e spese; non sono dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le sanzioni amministrative (ad esempio violazioni del codice della strada) non sono da corrispondere gli interessi e l’aggio . Il decreto Milleproroghe del 2025 ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione quater che non avevano pagato le rate entro il 31 dicembre 2024; la domanda di riammissione poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025 .

Nel 2025 è stata annunciata la rottamazione quinquies per i carichi affidati sino al 2023, con condizioni analoghe ma scadenze diverse; la legge di bilancio 2026 definisce i dettagli (max 10 rate fino a luglio 2027). Anche se la rottamazione non riguarda direttamente l’accertamento (che precede la cartella), è rilevante perché consente di estinguere, con forti riduzioni, i debiti iscritti a ruolo derivanti da accertamenti divenuti definitivi.

1.7 Rateizzazione delle cartelle e sospensione delle esecuzioni

L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, recentemente modificato, consente ai contribuenti in temporanea difficoltà economica di rateizzare le somme iscritte a ruolo. Per importi fino a 120 mila €, l’Agente della Riscossione può concedere fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025‑2026, 96 rate per le richieste del biennio 2027‑2028 e 108 rate per quelle dal 2029 . Per debiti superiori a 120 mila € si può arrivare a 120 rate . La richiesta sospende i termini di prescrizione e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive; l’iscrizione di fermi e ipoteche è bloccata fino al rigetto o alla decadenza .

In caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e il debito diventa immediatamente esigibile . Le rateizzazioni concesse possono essere prorogate una sola volta in caso di peggioramento della situazione economica .

1.8 Disciplina della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012)

La legge 3/2012 disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, tra cui i lavoratori autonomi e i titolari di licenza taxi. Le procedure principali sono:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica con debiti di natura non professionale di proporre un piano di ristrutturazione omologato dal tribunale; è utile quando il tassista ha accumulato debiti personali o fiscali che non riesce a pagare.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei debiti e prevede un piano omologato dal tribunale.
  • Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i propri beni per soddisfare i creditori; a fine procedura può ottenere l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies): consente di estinguere i debiti residui a favore dei debitori che non hanno beni sufficienti.

Le procedure sono gestite da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e da un Gestore della crisi nominato dal tribunale. L’avv. Monardo, in quanto gestore e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nell’accesso a tali procedure e nei rapporti con i creditori e l’Agenzia delle Entrate.

2 – Procedura passo‑passo dell’accertamento fiscale

In questa sezione si descrive in dettaglio il percorso che segue un accertamento fiscale nei confronti di un tassista, dall’inizio delle verifiche alla cartella esattoriale. Conoscere i passaggi e le relative scadenze permette di non perdere diritti e di approntare la migliore strategia difensiva.

2.1 Il momento dell’ispezione: accesso e verifica

  1. Avvio del controllo: l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza può avviare un accesso presso la sede del tassista o richiedere documenti. L’autorizzazione deve indicare le ragioni e l’oggetto dell’indagine e deve essere motivata .
  2. Diritti del contribuente: al momento dell’accesso il tassista deve essere informato del motivo del controllo e può farsi assistere da un avvocato o da un commercialista . È possibile chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio del verificatore o presso il professionista che assiste il contribuente .
  3. Durata della verifica: la permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi; per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi (come molti tassisti) il limite è 15 giorni nell’arco di un trimestre .
  4. Processo verbale di chiusura: al termine della verifica viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC) che riporta le irregolarità rilevate. Il contribuente o il suo professionista può far annotare le proprie osservazioni.
  5. Osservazioni del contribuente: anche se il comma 7 dell’articolo 12 è stato abrogato, è buona prassi inviare entro 60 giorni dal rilascio del PVC un’istanza con osservazioni e documentazione integrativa. Questa fase di contraddittorio preventivo consente di influire sul contenuto dell’eventuale avviso di accertamento.

2.1.1 Richieste documentali e accesso alle informazioni bancarie

Oltre all’accesso fisico, l’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate include anche richieste di documenti e accessi ai conti correnti. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di invitare il contribuente a esibire o trasmettere dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, con particolare riferimento ai rapporti bancari. Se il tassista non risponde o fornisce risposte incomplete, gli uffici possono ricostruire i ricavi sulla base dei prelievi non giustificati. La Cassazione ha stabilito che, per i professionisti, la presunzione di prelievi come ricavi è stata abrogata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 228/2014), ma resta valida la presunzione sui versamenti . Per difendersi da tali contestazioni occorre conservare i giustificativi di ogni versamento o prelievo, spiegando la natura delle entrate e delle uscite (es. rimborso spese, prestito).

Talvolta l’Agenzia richiede documenti a soggetti terzi. L’art. 52 del D.P.R. 633/1972 disciplina l’accesso presso terzi: ad esempio, può essere effettuato presso lo studio del commercialista o presso la cooperativa radiotaxi di cui il tassista fa parte. I giudici hanno chiarito che il commercialista non può opporre il segreto professionale per le scritture contabili relative al proprio cliente . Tuttavia la presenza del professionista o di un suo delegato durante l’accesso costituisce una garanzia; l’assenza può essere eccepita per ottenere l’invalidità dell’acquisizione .

2.1.2 Invito al contraddittorio e accesso nei locali

Prima di emettere l’avviso, l’amministrazione può trasmettere un invito al contraddittorio (ex art. 5‐bis D.Lgs. 218/1997). L’invito contiene i rilievi emersi e fissa un termine per presentarsi presso gli uffici o inviare documenti. È un momento cruciale: il tassista, assistito dal suo avvocato, può chiarire le incongruenze, chiedere l’archiviazione o proporre una definizione agevolata. Ignorare l’invito può portare all’emissione di un avviso più severo.

L’accesso nei locali del contribuente deve avvenire nel rispetto delle regole fissate dall’art. 12 dello Statuto del contribuente. È buona norma richiedere agli operatori il verbale di autorizzazione e verificare che sia firmato dal dirigente competente, indicante l’oggetto della verifica. Durante l’accesso, il contribuente può fare annotare le proprie osservazioni e opporsi alla copia di documenti non pertinenti. Se la verifica si protrae oltre i limiti (15 o 30 giorni), occorre che l’estensione sia motivata. .

2.2 La notifica dell’avviso di accertamento

Dopo l’istruttoria l’ufficio emette l’avviso di accertamento, atto con il quale l’amministrazione rettifica il reddito o l’IVA dovuta. L’avviso deve essere motivato, riportare i presupposti di fatto e di diritto e indicare l’importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. Se l’avviso viene notificato via PEC, la notifica è valida se l’indirizzo del destinatario è presente negli elenchi ufficiali (INI‑PEC).

Per i tassisti l’avviso può contenere ricostruzioni analitico‑induttive basate su:

  • chilometri percorsi desunti da schede carburante o dal tachimetro;
  • tariffe medie fissate dai regolamenti comunali;
  • numero di corse annue desunto dagli studi di settore o dai nuovi indicatori di affidabilità (ISA);
  • incongruenze tra carburante acquistato e ricavi dichiarati;
  • antieconomicità, ossia ricavi incompatibili con il costo della licenza e della gestione del veicolo.

Termini di notifica: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omissione) per IRPEF e IRAP e entro il quinto anno per l’IVA. Con la riforma di fine 2023 sono stati introdotti termini più brevi per i soggetti ISA affidabili.

L’atto deve essere notificato via PEC o tramite messo notificatore all’indirizzo fiscale. In caso di PEC, è valida la notifica effettuata all’indirizzo risultante da INI‑PEC; è fondamentale controllare la propria casella per non decadere dai termini. La busta con l’atto deve contenere l’originale dell’avviso e la relata di notifica; eventuali difformità o omissioni (ad esempio mancanza della firma digitale) possono essere eccepite nel ricorso.

Il contenuto dell’avviso deve rispettare l’art. 7 della legge 212/2000: motivazione, riferimento ai periodi d’imposta, indicazione degli elementi di fatto e di diritto, calcolo del maggior reddito e dell’imposta, sanzioni, interessi. In particolare, il provvedimento deve illustrare le presunzioni utilizzate e la loro gravità, precisione e concordanza. La Cassazione ha annullato avvisi che si limitavano a richiamare parametri senza spiegare la loro attendibilità .

Il contribuente deve inoltre essere informato dei mezzi di impugnazione (ricorso, mediazione) e dei termini entro cui proporli. La mancanza di queste indicazioni non comporta la nullità dell’atto, ma può essere elemento per provare l’inadeguatezza dell’informazione.

2.3 Le alternative alla contestazione immediata

Prima di proporre ricorso, il contribuente può valutare alcune procedure deflattive che consentono di chiudere la lite riducendo le sanzioni:

  1. Accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso il contribuente può presentare istanza di adesione, ottenendo la sospensione dei termini per il ricorso. Se l’ufficio accoglie la richiesta, si apre un contraddittorio e le parti possono chiudere la lite con riduzione delle sanzioni a un terzo e pagamento rateale .
  2. Autotutela: il contribuente può proporre istanza di autotutela per chiedere all’ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto; questo strumento non sospende i termini per il ricorso, quindi conviene farlo parallelamente ad altre procedure.
  3. Reclamo‑mediazione: per gli atti fino a 50 mila € (limite aggiornato a 100 mila € dal 2025) il contribuente può presentare un reclamo con istanza di mediazione. L’ufficio deve rispondere entro 90 giorni; in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35%.
  4. Proposta di conciliazione giudiziale: nel corso del processo tributario le parti possono conciliare con riduzione delle sanzioni al 40%.
  5. Rateizzazione delle somme richieste: anche senza aderire alla pretesa, il contribuente può chiedere la rateizzazione dell’imposta provvisoria dovuta per evitare misure cautelari.
  6. Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale: prima dell’emissione dell’avviso, il contribuente può correggere spontaneamente la propria dichiarazione pagando il maggiore tributo e beneficiando di sanzioni ridotte. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e consente di ridurre le sanzioni proporzionalmente al ritardo (dal 1/10 al 1/5). La legge di bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento speciale che permette di regolarizzare le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2021 e precedenti pagando solo un diciottesimo delle sanzioni; è un’occasione particolarmente utile per i tassisti che hanno omesso di dichiarare alcuni redditi.
  7. Istanza di autotutela: in presenza di errori manifesti o duplicazioni di imposta, è possibile richiedere all’ufficio l’annullamento in autotutela. L’istanza non sospende i termini, ma in alcuni casi (errori calcolati o casi di evidente duplicazione) l’ufficio può procedere all’annullamento totale o parziale dell’atto, evitando il contenzioso. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2024 ha esteso i casi in cui l’autotutela è obbligatoria.

2.4 Il ricorso davanti al giudice tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso di accertamento e non trova accordi con l’ufficio, può proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Le regole principali sono:

  • Termine per il ricorso: 60 giorni dalla notifica dell’avviso; il termine è sospeso di 90 giorni se è stata presentata istanza di accertamento con adesione o di mediazione.
  • Forma del ricorso: deve essere redatto da un avvocato o da un commercialista iscritto all’albo dei difensori tributari per importi superiori a 3 mila €.
  • Sospensione dell’atto: insieme al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell’esecutività; il giudice può sospendere l’atto se ricorrono gravi e irreparabili danni.
  • Processo telematico: dal 2024 tutte le notifiche e il deposito degli atti avvengono tramite il Portale della giustizia tributaria.

In caso di soccombenza è possibile proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivamente ricorrere per cassazione per motivi di legittimità.

2.5 Dalla cartella alla riscossione: cosa succede dopo

Una volta definitivi, gli avvisi di accertamento producono un ruolo e l’Agente della Riscossione notifica la cartella di pagamento. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, l’Agente può adottare misure cautelari (fermo amministrativo del veicolo, ipoteca, pignoramento). Tuttavia è possibile intervenire:

  • Rateizzazione: come visto, l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 consente la rateizzazione fino a 84/108 rate a seconda dell’importo . La richiesta sospende l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e blocca le procedure esecutive fino alla decadenza .
  • Definizione agevolata: se il debito rientra nell’ambito delle rottamazioni, si possono presentare le istanze di definizione agevolata versando il solo capitale .
  • Contenzioso esattoriale: la cartella può essere impugnata per vizi propri (mancanza di motivazione, notifica irregolare) o per vizi dell’atto presupposto (se non è stato notificato l’avviso). In questo caso i termini per il ricorso sono 60 giorni dalla notifica della cartella.
  • Procedura di sovraindebitamento: se la situazione debitoria complessiva è insostenibile, il tassista può avviare una procedura ex legge 3/2012 per bloccare le esecuzioni e proporre un piano di rientro.

2.5.1 Misure cautelari e difesa contro l’esecuzione

Quando l’avviso diventa definitivo e si forma il ruolo, l’Agente della Riscossione può iscrivere fermi amministrativi sul veicolo, ipoteche sugli immobili e procedere al pignoramento dei conti correnti o dello stipendio. È importante conoscere i propri diritti:

  • Fermo amministrativo dell’auto: il fermo consiste nell’iscrizione di un provvedimento che impedisce la circolazione dell’autovettura. Per i taxi, il fermo può compromettere l’attività professionale; la giurisprudenza ammette la sospensione del fermo se il veicolo è strumentale all’attività e il blocco comporta un danno grave al contribuente. È possibile proporre opposizione davanti al giudice di pace o, in caso di vizi formali, ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
  • Ipoteca: l’iscrizione di ipoteca sugli immobili può avvenire per debiti superiori a 20 mila €; l’Agente è tenuto a notificare un preavviso di iscrizione e concedere 30 giorni per saldare o rateizzare prima di procedere. L’ipoteca può essere impugnata se l’importo iscritto è inferiore al limite o se l’atto è viziato.
  • Pignoramento: il pignoramento presso terzi (conto corrente, committenti) può essere effettuato trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e in assenza di opposizione. Per difendersi è possibile ricorrere al giudice dell’esecuzione contestando l’inesistenza del credito o l’eccessività del pignoramento. In caso di pignoramento del conto corrente, alcune somme (salario minimo vitale, assegni familiari) sono impignorabili.

L’avv. Monardo e il suo team assistono i tassisti anche in questa fase, verificando la correttezza delle procedure e presentando le opposizioni tempestive. Inoltre, la richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata blocca la possibilità di iscrivere fermi e ipoteche, salvo decadenza per mancato pagamento .

3 – Difese e strategie legali per il tassista

Affrontare un accertamento fiscale richiede una strategia personalizzata. Di seguito vengono illustrate le principali difese e gli strumenti giuridici a disposizione del tassista per tutelarsi e ridurre gli importi richiesti.

3.1 Analisi critica dell’avviso: errori formali e sostanziali

La prima cosa da fare quando si riceve un avviso di accertamento è esaminarne attentamente il contenuto con l’assistenza di un professionista. Gli elementi da verificare includono:

  • Notifica regolare: verificare la corretta notificazione, il rispetto dei termini e la prova dell’avvenuta consegna.
  • Motivazione: l’avviso deve indicare gli elementi su cui si fonda la rettifica, spiegare il ragionamento logico e specificare come sono stati determinati i maggiori ricavi. La Cassazione ha annullato avvisi che si limitavano a richiamare parametri senza spiegare la loro attendibilità .
  • Contraddittorio: se la verifica si è conclusa senza concedere al contribuente un adeguato contraddittorio, si può eccepire la nullità dell’atto.
  • Prescrizione e decadenza: accertare che l’avviso sia stato emesso entro i termini; in caso contrario, l’atto è nullo.
  • Errori di calcolo: controllare la correttezza dei conteggi e delle aliquote; in caso di errori materiali, si può chiedere l’autotutela.

Se emergono vizi formali evidenti (ad esempio mancanza di motivazione, errata intestazione, notifica a soggetto sbagliato), spesso l’ufficio può annullare l’avviso in autotutela senza necessità di contenzioso. Altri vizi richiedono invece l’impugnazione giudiziale.

3.2 Contestare le presunzioni: prova contraria e ricostruzioni alternative

Quando l’accertamento si basa su presunzioni (chilometri percorsi, resa chilometrica, antieconomicità), il contribuente può ribaltare tali presunzioni fornendo prova contraria. Alcune strategie:

  • Documentare le corse: conservare e produrre ricevute, scontrini, fatture emesse tramite il tassametro, ricevute POS e ricevute telematiche. Questi documenti possono dimostrare il numero effettivo di corse e il volume d’affari.
  • Rilevare le tratte “a vuoto” e l’uso promiscuo del veicolo: i chilometri totali percorsi includono spesso spostamenti senza clienti (andata e ritorno dai parcheggi, trasferimenti per manutenzione) e chilometri per uso personale. È opportuno evidenziare questi aspetti attraverso annotazioni giornaliere, GPS o documentazione (es. tagliandi, revisioni). La Cassazione ha richiamato l’importanza di tenere conto della percorrenza a vuoto .
  • Contestare i parametri comunali: se l’amministrazione utilizza la corsa media ricavata da fonti informali, si può eccepire la mancanza di fondamento statistico. Le pronunce 33042/2019 e 17349/2020 hanno ritenuto illegittimo l’uso di dati tratti da comunicati stampa senza verifica dell’attendibilità .
  • Dimostrare spese effettive: la presenza di costi elevati per carburante, manutenzione, leasing o mutuo auto può spiegare ricavi non proporzionati alla licenza. È opportuno produrre fatture, estratti conto e documentazione bancaria.
  • Dimostrare situazioni particolari: malattie, sospensioni dell’attività, danni al veicolo, turni ridotti possono giustificare ricavi bassi. La Cassazione ha riconosciuto che problemi di salute del tassista e distanza tra casa e lavoro riducono la produttività .

3.2.1 Giustificare versamenti e prelievi bancari

Qualora l’accertamento si basi su movimentazioni bancarie, il contribuente deve spiegare la natura dei versamenti e dei prelievi. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la presunzione di evasione per i prelievi è stata eliminata per i professionisti; rimane, invece, quella sui versamenti: le somme versate sul conto sono considerate compensi, salvo prova contraria . È quindi fondamentale conservare documentazione che giustifichi ogni versamento (rimborsi spese, prestiti, restituzioni). Nel caso in cui l’ufficio non deduca i costi correlati ai versamenti presunti, il contribuente può invocare il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 23741/2025 secondo cui occorre dedurre una quota forfettaria di costi .

La prova può essere fornita attraverso:

  • Contratti di prestito sottoscritti con amici o familiari che giustifichino entrate extra.
  • Estratti conto che evidenziano bonifici in uscita verso fornitori o pagamenti di oneri bancari che spiegano la provenienza dei fondi.
  • Autocertificazioni con dichiarazioni sostitutive di atto notorio, corredate da prove (es. assegni), che attestino la natura delle operazioni.

Questo tipo di contestazione è particolarmente rilevante per i tassisti che operano in contanti ma depositano periodicamente gli incassi per ragioni di sicurezza; dimostrare che tali versamenti provengono dall’attività dichiarata e che le spese per l’esercizio (carburante, leasing) sono elevate può neutralizzare l’accertamento.

3.3 Utilizzare l’accertamento con adesione e il contraddittorio

L’accertamento con adesione è spesso la via più rapida per ridurre l’importo dell’accertamento e chiudere la lite. I vantaggi:

  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo, mentre nel processo tributario possono essere ridotte a metà. In alcune ipotesi (es. ravvedimento speciale) le sanzioni si riducono a un diciottesimo.
  • Possibilità di rateizzare: l’atto di adesione può prevedere la rateazione fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori a 50 mila €; per somme più elevate il numero di rate aumenta.
  • Sospensione dei termini per il ricorso: la presentazione dell’istanza sospende il termine per impugnare l’avviso.

Durante la trattativa è importante portare all’attenzione dell’ufficio tutti gli elementi a favore (chilometri a vuoto, spese, malattie) e proporre una ricostruzione alternativa dei ricavi. Se l’ufficio riconosce l’inattendibilità dei propri parametri, è più facile raggiungere un accordo.

L’adesione si conclude con la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione in duplice originale. L’atto deve contenere gli elementi dell’accordo, la quantificazione delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi, nonché le eventuali rate e scadenze. Una volta sottoscritto, l’atto non è più impugnabile salvo errori materiali; tuttavia, l’eventuale mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo e la perdita della riduzione sulle sanzioni. È quindi essenziale valutare attentamente la propria capacità di rimborso prima di sottoscrivere.

Nel corso del contraddittorio, il contribuente ha diritto di essere assistito da un avvocato o commercialista, di accedere agli atti dell’istruttoria e di presentare memoria difensiva. Se l’ufficio dovesse negare l’accesso o rifiutare il contraddittorio, ciò potrebbe costituire un vizio dell’atto da far valere in giudizio.

3.4 Preparare un ricorso efficace: profili sostanziali e processuali

Se non è possibile raggiungere l’adesione, occorre preparare un ricorso solido. Alcuni punti chiave:

  1. Competenza del giudice: indicare correttamente la Corte di giustizia tributaria competente (luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto).
  2. Motivi di diritto: individuare le norme violate (art. 39 D.P.R. 600/1973, art. 54 D.P.R. 633/1972, art. 12 L. 212/2000, art. 7 D.Lgs. 218/1997) e contestare la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Citare le pronunce di Cassazione che supportano la tesi (ordinanze 30664/2022, 7805/2022, 33706/2023, 33042/2019, 25342/2020) e che riconoscono il diritto a presentare osservazioni prima dell’avviso.
  3. Motivi di fatto: allegare tutta la documentazione che prova le circostanze (registro delle corse, schede carburante, spese, malattie, orari di turno, contratti cooperativa radio‑taxi). Se possibile, chiedere una consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire i ricavi.
  4. Istanza cautelare: presentare richiesta di sospensione dell’esecutività per evitare fermi e pignoramenti durante il processo. Evidenziare il pericolo di danno grave (perdita della licenza, impossibilità di lavorare) e la fondatezza del ricorso.
  5. Svolgimento del processo: nel giudizio tributario vigono principi di oralità e possibilità di deposito telematico. È fondamentale rispettare i termini per la costituzione in giudizio e le scadenze per memorie e controdeduzioni.

3.5 Strumenti post‑accertamento: rateizzazioni e definizioni agevolate

Una volta emesso il ruolo, il tassista che non dispone di risorse immediate può evitare l’esecuzione mediante le seguenti soluzioni:

  1. Rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973: può essere richiesta per debiti fino a 120 mila € con un massimo di 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025‑2026 ; per importi superiori o in periodi successivi il numero aumenta . La domanda comporta la sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive . È importante non saltare più di otto rate, pena la decadenza dal beneficio .
  2. Definizione agevolata (rottamazione): se il debito rientra nei carichi affidati sino al 30 giugno 2022, è possibile aderire alla rottamazione quater pagando solo capitale e spese . Nel 2025 è possibile la rottamazione quinquies per i debiti affidati fino al 2023. Le scadenze sono fissate dalla legge e le rate non pagate comportano la perdita dei benefici.
  3. Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: la legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 € relativi ai carichi affidati dal 2000 al 2010.
  4. Transazione fiscale e piani del consumatore: se il tassista avvia una procedura di sovraindebitamento, può proporre un piano che prevede la falcidia dei debiti fiscali. In sede di omologazione il giudice può ridurre il debito e sospendere le esecuzioni.
  5. Rottamazione delle sanzioni: la legge di bilancio 2024 ha introdotto la sanatoria delle sanzioni per omesse dichiarazioni, con pagamento del solo tributo e di una sanzione minima.
  6. Transazione fiscale nell’ambito delle crisi d’impresa: per le società che gestiscono flotte di taxi o servizi di radiotaxi, è possibile ricorrere alla transazione fiscale all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. L’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di proporre un accordo all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione che preveda la riduzione del debito e il pagamento dilazionato. L’avv. Monardo, quale esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può assistere le società taxi nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori pubblici.

3.6 Procedure concorsuali e strumenti di crisi

Quando l’accertamento comporta un debito insostenibile, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi per evitare il fallimento (non applicabile ai tassisti) e ottenere l’esdebitazione:

  • Piano del consumatore: il tassista presenta al tribunale un piano di rimborso proporzionato al proprio reddito; i creditori votano e il giudice omologa. Le azioni esecutive sono sospese e a fine piano i debiti residui sono cancellati.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano, ma necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione del patrimonio: il tassista mette a disposizione i propri beni (auto, eventuali immobili), che vengono liquidati sotto il controllo del giudice; a fine procedura i debiti sono cancellati.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021, consente ai debitori senza beni di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo un periodo di controllo.

Per le imprese taxi organizzate in forma societaria, è disponibile la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa. La procedura è volontaria e si avvia tramite la piattaforma delle Camere di Commercio; un esperto indipendente assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori . L’esperto elabora possibili soluzioni per il risanamento (ristrutturazione del debito, cessione del ramo d’azienda, transazione fiscale) e può accedere a misure protettive che sospendono le azioni esecutive.

4 – Errori comuni e consigli pratici

Molti tassisti sottovalutano l’accertamento o compiono errori che aggravano la loro posizione. Di seguito si riepilogano gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

4.1 Errori frequenti

  • Ignorare la notifica: non leggere o non ritirare gli atti può portare alla definitività dell’accertamento. Anche le notifiche PEC vanno controllate; la casella PEC è equiparata alla residenza.
  • Affidarsi al “parere del collega”: ogni caso è diverso; un’accusa di evasione non può essere affrontata con regole generiche o “consigli del tassista esperto”.
  • Non raccogliere prove: molti contribuenti non conservano ricevute, scontrini e documenti necessari a dimostrare i propri ricavi. È essenziale organizzare la documentazione fin da subito.
  • Aspettare la cartella: intervenire solo dopo la cartella è spesso troppo tardi. Le possibilità di difesa più efficaci (contraddittorio preventivo, accertamento con adesione) si esercitano prima.
  • Non pagare le rate: saltare più di otto rate comporta la decadenza dalla rateazione e l’avvio di pignoramenti .
  • Non rispondere alle richieste dell’ufficio: ignorare questionari o richieste di esibizione documentale può far presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, legittimando un accertamento induttivo. È sempre preferibile fornire risposte complete e documentate o, se necessario, chiedere una proroga motivata.
  • Comunicare informazioni inesatte: fornire dati errati o incompleti può compromettere la credibilità del contribuente; è meglio ammettere eventuali errori e presentarli in un’ottica di correzione spontanea (ravvedimento operoso).
  • Gestire i pagamenti solo in contanti: l’eccessivo uso del contante può insospettire l’Agenzia. Utilizzare il POS e trasmettere i corrispettivi telematici tutela sia l’operatore sia il cliente.

4.2 Consigli operativi

  • Controllare i dati dichiarati: prima di inviare la dichiarazione dei redditi, verificare che i ricavi corrispondano effettivamente alle corse effettuate e alle spese sostenute. Se possibile, confrontare i dati con gli indicatori ISA.
  • Registrare tutte le corse: emettere sempre la ricevuta o scontrino, anche per le corse brevi o con importi ridotti. L’utilizzo del POS obbligatorio consente di tracciare i pagamenti.
  • Tenere un diario di bordo: annotare chilometri percorsi, tragitti a vuoto, soste, turni di lavoro, motivi di eventuali sospensioni (malattia, ferie). Queste informazioni saranno utili per contestare ricostruzioni induttive.
  • Conservare le schede carburante: le schede carburante devono riportare i chilometri all’inizio e alla fine del periodo; eventuali incongruenze possono essere spiegate con l’uso promiscuo del veicolo.
  • Verificare la licenza e le tariffe: la licenza taxi ha un costo elevato e talvolta richiede il pagamento di rate. Dimostrare il costo della licenza e delle tariffe comunali può giustificare il volume d’affari.
  • Consultare un professionista: un avvocato o commercialista specializzato in diritto tributario può individuare i vizi dell’atto e predisporre la migliore strategia difensiva.
  • Agire tempestivamente: i termini per l’adesione, il ricorso e la rateizzazione sono perentori. È importante non procrastinare.
  • Valutare la procedura di sovraindebitamento: se il debito complessivo è insostenibile, esistono strumenti legali per azzerarlo o ridurlo; non bisogna aspettare che le esecuzioni compromettano il patrimonio.
  • Curare la fiscalità digitale: adottare registratori di cassa telematici, utilizzare il POS e conservare le copie elettroniche dei corrispettivi consente di tracciare i ricavi e dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
  • Aggiornarsi sulle normative: le regole fiscali cambiano di frequente (rottamazioni, proroghe, ravvedimenti speciali). È consigliabile consultare periodicamente un professionista o seguire le circolari dell’Agenzia per evitare di perdere opportunità di definizione agevolata.

5 – Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate sono nel corpo dell’articolo.

5.1 Norme principali applicabili agli accertamenti sui tassisti

NormaOggetto/Parola chiaveRilevanza
Art. 39 D.P.R. 600/1973Presunzioni gravi, precise e concordanti; accertamento induttivoPermette di ricostruire il reddito prescindendo dalle scritture contabili se queste risultano inattendibili
Art. 54 D.P.R. 633/1972Rettifica dichiarazioni IVAConsente di rettificare l’IVA sulla base di presunzioni e di documenti
Art. 12 L. 212/2000Diritti del contribuente; durata verificheTutela in fase di accesso: motivazione, informazione, assistenza, durata massima
Art. 7 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneDefinizione della lite con riduzione sanzioni, atto scritto in duplice esemplare
Art. 19 D.P.R. 602/1973Rateizzazione delle cartelleConsente di pagare il debito in rate, sospendendo le esecuzioni
L. 197/2022 (commi 231‑252)Rottamazione quaterDefinizione agevolata dei carichi iscritti dal 2000 al 2022, pagamento del solo capitale
Ord. Cass. 30664/2022Antieconomicità; chilometri vs schede carburanteLegittima l’accertamento induttivo se i ricavi sono irrisori rispetto al valore della licenza
Ord. Cass. 7805/2022Carburante costante; accertamento legittimoL’antieconomicità giustifica il ricorso alle presunzioni anche se lo studio di settore è coerente
Ord. Cass. 33042/2019Corsa media; presunzioni da comunicati stampaLa “corsa media” deve essere basata su dati statistici verificabili

5.2 Termini e scadenze principali

FaseTermine/Numero giorniRiferimento normativo
Osservazioni al PVC60 giorni (buona prassi)Art. 12 L. 212/2000 (contraddittorio preventivo)
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoArt. 7 D.Lgs. 218/1997
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso; sospeso per adesione/mediazioneD.Lgs. 546/1992
Istanza di mediazione/reclamo60 giorni per importi fino a 50 mila € (100 mila € dal 2025)D.Lgs. 546/1992
Rateizzazione cartelle (richiesta)entro l’inizio della procedura esecutivaArt. 19 D.P.R. 602/1973
Decadenza rateizzazioneMancato pagamento di 8 rate anche non consecutiveArt. 19 D.P.R. 602/1973
Rottamazione quaterScadenze rate: prima rata 31/10/2023; successive in 18 rate, riammissione entro 30/04/2025L. 197/2022, Milleproroghe 2025

5.3 Strumenti difensivi a confronto

StrumentoSanzione ridottaRateizzazioneQuando conviene
Accertamento con adesione1/3 della sanzioneFino a 8 rate (più per importi elevati)Quando l’avviso presenta errori non gravi e si vuole chiudere rapidamente
Reclamo‑mediazione35% della sanzionePossibilePer importi fino a 50 mila € o 100 mila € dal 2025
Conciliazione giudiziale40% della sanzionePossibileQuando il processo è già iniziato e l’ufficio è disposto a transigere
Rottamazione quater/quinquiesInteressi e sanzioni azzeratiPagamento in 18 rate (Quater)Dopo la notifica della cartella, se il debito rientra nel periodo 2000‑2022
Rateizzazione art. 19Nessuna riduzioneFino a 84/108 ratePer dilazionare pagamenti dopo l’emissione del ruolo
Procedura di sovraindebitamentoFalcidia anche del capitalePagamento secondo pianoQuando i debiti complessivi sono insostenibili e si rischiano esecuzioni multiple

5.4 Metodi di accertamento a confronto

MetodoPresupposti principaliVantaggi per il FiscoDifese del contribuente
AnaliticoContabilità regolare con errori o omissioni parzialiCorrezione puntuale dei ricavi o costiDimostrare che le scritture sono corrette; fornire documenti giustificativi
Analitico‑induttivoContabilità formalmente regolare ma inattendibile; incongruenze graviPermette l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti; ricostruzione basata su dati esterniDocumentare i ricavi effettivi, i chilometri a vuoto, le spese e contestare i parametri; dedurre i costi
Induttivo puroMancanza o grave irregolarità delle scrittureRicostruzione completa del reddito prescindendo dalla contabilitàProvare che le scritture sono esistenti e attendibili; fornire prove alternative; eccepire la sproporzione delle presunzioni

6 – Domande e risposte frequenti (FAQ)

Per fornire un quadro completo, di seguito vengono riportate le risposte alle domande più comuni poste dai tassisti in materia di accertamento fiscale. Le risposte sono basate sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza aggiornata.

  1. Che cos’è un accertamento fiscale?
    L’accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito o l’imposta dovuta dal contribuente. Può essere analitico (basato sulle scritture contabili) o induttivo, cioè fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti .
  2. Perché i tassisti sono soggetti a controlli specifici?
    Il settore taxi è considerato a rischio di evasione perché gestisce spesso denaro contante e presenta ricavi dichiarati molto bassi rispetto al costo della licenza. Le autorità usano indicatori come chilometri percorsi, schede carburante e antieconomicità per individuare irregolarità .
  3. Cosa succede se la dichiarazione dei redditi è congrua agli studi di settore?
    La congruità agli studi di settore (ora ISA) non impedisce all’amministrazione di procedere a un accertamento se emergono altri elementi di inattendibilità. La Cassazione ha chiarito che gli studi non costituiscono una presunzione legale .
  4. Che differenza c’è tra presunzioni e prove?
    Le presunzioni sono deduzioni tratte da fatti noti per risalire a fatti ignoti; devono essere gravi, precise e concordanti . La prova, invece, fornisce la certezza del fatto. In caso di accertamento induttivo, il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova contraria (documenti, testimonianze, perizie).
  5. Come posso contestare un accertamento basato sui chilometri percorsi?
    Occorre dimostrare che i chilometri indicati nelle schede carburante includono percorrenze a vuoto o per uso personale e che la “corsa media” utilizzata dall’ufficio non è statisticamente attendibile . È utile predisporre un diario di bordo e conservare documenti che provino le corse effettive.
  6. Cos’è l’antieconomicità e perché è rilevante?
    Si parla di antieconomicità quando i ricavi dichiarati sono talmente bassi da non coprire nemmeno i costi dell’attività. La Cassazione ha affermato che l’antieconomicità legittima l’accertamento induttivo e sposta l’onere della prova sul contribuente.
  7. L’accertamento può essere fondato su notizie di stampa?
    No. La Corte di Cassazione ha cassato un avviso che utilizzava la “corsa media” di 3,2 km dedotta da un comunicato stampa del Comune perché priva di base statistica .
  8. Quando devo presentare l’istanza di accertamento con adesione?
    Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. La presentazione sospende per 90 giorni il termine per il ricorso e consente di trattare con l’ufficio .
  9. Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?
    Oltre alla riduzione delle sanzioni a un terzo, l’adesione evita il contenzioso, permette la rateazione e spesso consente di ricalcolare i ricavi in modo più aderente alla realtà.
  10. Posso rateizzare l’importo accertato?
    Sì. In sede di adesione è possibile chiedere la rateazione; dopo l’iscrizione a ruolo si può chiedere la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 fino a 84 rate .
  11. Cosa succede se non presento il ricorso in tempo?
    L’avviso diventa definitivo e produce effetti esecutivi. Sarà possibile contestare solo la cartella per vizi propri, ma non più il merito dell’accertamento.
  12. Cos’è il reclamo‑mediazione?
    È una procedura deflattiva per atti fino a 50 mila € (100 mila € dal 2025) che consente di ridurre le sanzioni al 35% e di evitare il contenzioso. Se il reclamo è rigettato o non vi è accordo, il ricorso si intende depositato automaticamente.
  13. La rottamazione quater si applica ai debiti derivanti da accertamenti?
    Sì, ma solo dopo che l’accertamento è diventato definitivo e il debito è stato iscritto a ruolo. La rottamazione consente di pagare solo capitale e spese .
  14. Quante rate posso ottenere con la rottamazione quater?
    Fino a 18 rate in 5 anni per la rottamazione quater; la rottamazione quinquies prevede un massimo di 10 rate. Le scadenze sono fissate dalla legge e il mancato pagamento comporta la decadenza.
  15. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento se ho debiti fiscali?
    Sì. La legge 3/2012 consente di ricomprendere i debiti fiscali in un piano di ristrutturazione o di liquidazione. L’accordo richiede l’assenso dell’Agenzia delle Entrate; in mancanza, il giudice può imporre la transazione fiscale se il piano offre un soddisfacimento maggiore di quello ricavabile dall’esecuzione.
  16. L’avviso di accertamento deve essere preceduto dal contraddittorio?
    In linea generale sì, specialmente quando si tratta di accertamenti standardizzati o basati su presunzioni. La mancata convocazione del contribuente può comportare l’illegittimità dell’atto, come riconosciuto da varie pronunce. Dal 2024 l’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente impone l’obbligo di contraddittorio per tutti gli atti impositivi.
  17. Se non riesco a pagare la rateizzazione, posso chiedere una proroga?
    Sì, l’art. 19 prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione economica la rateizzazione possa essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate originariamente previsto .
  18. Il fermo dell’auto può essere impugnato?
    È possibile contestare il fermo amministrativo del taxi se il provvedimento è stato adottato senza rispettare le regole (ad esempio in assenza di preavviso) o se l’automezzo è strumentale all’attività e la sua immobilizzazione compromette la sopravvivenza dell’impresa. Si può proporre opposizione al giudice di pace o ricorso al giudice tributario.
  19. Cosa succede se l’Amministrazione non motiva la riduzione del 40 % dei ricavi in un accertamento induttivo?
    La Cassazione ha chiarito che l’Ufficio deve motivare la riduzione dei ricavi induttivamente accertati; nel caso del tassista che lavorava meno per motivi di salute, la riduzione è stata ritenuta legittima perché supportata da elementi concreti . Una riduzione arbitraria e non motivata può essere contestata.
  20. Devo pagare gli interessi di mora se aderisco alla rottamazione?
    No. La definizione agevolata prevede il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio .

7 – Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Ricostruzione dei ricavi in base ai chilometri percorsi

Per comprendere come l’Agenzia delle Entrate ricostruisce i ricavi di un tassista, consideriamo un esempio pratico. Supponiamo che un tassista dichiari un ricavo annuo di 20 mila €, segnali nello studio di settore (ISA) un chilometraggio annuo di 35.100 km e produca schede carburante che indicano un consumo di 4.000 litri. La tariffa comunale prevede un costo medio di 6,87 € per una corsa di 3,2 km .

  1. Calcolo dell’incasso teorico per chilometro: 6,87 € / 3,2 km = 2,15 € per km.
  2. Ricavi teorici: 35.100 km × 2,15 € = 75.465 €.
  3. Differenza rispetto al dichiarato: 75.465 € − 20.000 € = 55.465 €.
  4. Determinazione del maggior reddito: l’ufficio potrebbe ipotizzare che la differenza di 55.465 € rappresenti reddito non dichiarato. Se applica l’IRPEF al 23 % su tali somme, il tributo evaso risulta di circa 12.755 €. A questo importo si aggiungono sanzioni (fino al 90 % del tributo), interessi e eventuali addizionali.

Il contribuente può ribattere producendo documenti che riducono il numero di chilometri produttivi (corse a vuoto, uso personale del veicolo) e dimostrando tariffe diverse (ad esempio più corse notturne con tariffa ridotta) o periodi di inattività (malattia, manutenzione dell’auto). In tal modo si può abbassare l’incasso teorico e ridurre l’accertamento.

7.2 Esempio di rateizzazione con l’articolo 19 D.P.R. 602/1973

Immaginiamo un debito iscritto a ruolo di 24 mila € derivante da un accertamento fiscale. Il tassista presenta nel 2025 una richiesta di rateizzazione.

  • Numero massimo di rate: secondo l’art. 19, per importi fino a 120 mila € si possono ottenere fino a 84 rate mensili nel biennio 2025‑2026 .
  • Importo rata: 24.000 € / 84 = circa 286 € al mese. Sono applicati interessi di dilazione (circa 0,5 % annuo) e spese di incasso.
  • Sospensione delle esecuzioni: la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche .
  • Perdita del beneficio: se il contribuente omette il pagamento di 8 rate anche non consecutive, decade dalla rateizzazione e l’intero importo diventa esigibile .

7.3 Calcolo del beneficio della rottamazione quater

Consideriamo un debito derivante da una cartella emessa nel 2020, contenente:

  • Capitale: 10.000 €;
  • Sanzioni: 3.000 €;
  • Interessi di mora e aggio: 1.500 €;
  • Spese di notifica: 150 €.

Aderendo alla rottamazione quater:

  • Somma dovuta: solo capitale (10.000 €) + spese di notifica (150 €) = 10.150 € .
  • Risparmio: 3.000 € di sanzioni + 1.500 € di interessi/aggio = 4.500 €.
  • Rate: se si opta per la rateizzazione (18 rate), l’importo per rata è 10.150 € / 18 ≈ 564 €. Le prime due rate (ottobre 2023 e novembre 2023) dovevano essere di almeno il 10 % dell’importo; le restanti sono scadute trimestralmente. Chi è decaduto può essere riammesso pagando le rate scadute entro il 9 dicembre 2025 secondo la normativa del Milleproroghe.

7.4 Scenario di sovraindebitamento

Supponiamo che un tassista abbia:

  • Debito fiscale definitivo: 80.000 €;
  • Mutuo per l’acquisto dell’auto: 20.000 € residuo;
  • Prestiti personali: 30.000 €;
  • Reddito annuo netto: 25.000 €;
  • Nessun immobile di proprietà.

Il debito complessivo supera la capacità di rimborso. Attraverso la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore), il tassista propone ai creditori di pagare 30.000 € in 5 anni, offrendo una rata mensile di 500 € sostenibile. Il piano prevede l’estinzione del debito fiscale con un pagamento del 30 % e la falcidia integrale dei prestiti personali. Se l’Agenzia delle Entrate ritiene il piano più vantaggioso della procedura esecutiva, può votare a favore. In caso di omologazione, i debiti residui sono cancellati e il tassista può ripartire.

8 – Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un tassista è un procedimento complesso e potenzialmente devastante se non viene affrontato con tempestività e competenza. La normativa italiana conferisce all’Amministrazione finanziaria ampi poteri di indagine e di ricostruzione dei ricavi attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti . D’altra parte, esistono importanti garanzie per il contribuente, come il diritto al contraddittorio, alla motivazione dell’atto, alla riduzione delle sanzioni in sede di adesione e alla rateizzazione dei debiti . La giurisprudenza più recente conferma che l’antieconomicità dell’attività del tassista può giustificare l’accertamento, ma richiede sempre un’analisi attenta e non può essere basata su dati ipotetici o su notizie di stampa .

In questo scenario l’assistenza di un professionista esperto diventa essenziale. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti vantano una comprovata esperienza nella difesa dei contribuenti. L’avv. Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Il suo studio può analizzare l’atto di accertamento, individuare i vizi formali e sostanziali, predisporre ricorsi efficaci, chiedere la sospensione dell’esecutività, avviare procedure di accertamento con adesione o reclamo‑mediazione, negoziare con l’Agenzia delle Entrate, presentare domande di rateizzazione e rottamazione e, se necessario, attivare procedure di sovraindebitamento.

Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per presentare osservazioni, aderire o impugnare sono perentori e non possono essere recuperati. Inoltre, intervenire fin dalla fase del PVC consente di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione dell’avviso, aumentando le possibilità di evitare la rettifica. L’esperienza dimostra che molti accertamenti si basano su presunzioni deboli o su dati incompleti che possono essere smontati con la documentazione adeguata.

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