Introduzione
Un accertamento fiscale può cogliere di sorpresa chi esercita il servizio di noleggio con conducente (NCC). Le verifiche della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate possono portare alla rettifica di fatturato e reddito, all’applicazione di sanzioni e interessi, alla notifica di avvisi di accertamento e, nei casi più gravi, all’iscrizione a ruolo e a pignoramenti o fermi amministrativi. Il settore del noleggio con conducente è disciplinato dalla legge quadro sul trasporto non di linea (L. 21/1992) che definisce i servizi di taxi e di NCC e demanda a Regioni e Comuni il rilascio delle autorizzazioni . L’autorizzazione NCC è un bene essenziale per l’impresa: la sua cessione genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 86 del TUIR , come ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 526/2024 .
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto importanti riforme fiscali: lo statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è stato aggiornato con l’art. 6‑bis, che impone all’amministrazione finanziaria un contraddittorio preventivo effettivo per quasi tutti gli atti impugnabili ; il decreto legislativo 219/2023 e il D.Lgs. 13/2024 hanno razionalizzato il procedimento accertativo e introdotto il concordato preventivo biennale (CPB); la Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e i decreti successivi hanno previsto definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinte versioni) per i debiti iscritti a ruolo; il D.Lgs. 108/2024 ha sostituito il redditometro con un “evasometro” basato su soglie di scostamento più elevate ; inoltre, la legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, integrata nel nuovo Codice della crisi d’impresa, offre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per i debitori non fallibili.
Perché è importante affrontare subito un accertamento
Ricevere un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento non significa automaticamente che si debba pagare. Tuttavia, ignorare gli atti o commettere errori procedurali può comportare:
- perdita del termine per presentare memorie difensive o istanza di adesione;
- decadenza dalle definizioni agevolate e dalla rottamazione;
- iscrizione a ruolo con maggiorazioni di interessi e sanzioni;
- blocco dell’attività mediante ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti.
Un intervento tempestivo consente invece di esaminare l’atto, verificare la legittimità della pretesa, contestare i vizi formali e sostanziali, sospendere le riscossioni, aderire agli strumenti alternativi o negoziare un piano di pagamento.
Chi può aiutarvi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, esperto di diritto bancario e tributario e gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale. È professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio fornisce assistenza integrata:
- analisi dell’atto e individuazione delle irregolarità;
- redazione di osservazioni e memorie per il contraddittorio endoprocedimentale;
- presentazione di istanze di adesione o ricorsi alle Corti di giustizia tributaria;
- sospensione dell’esecutività dell’atto e tutela cautelare;
- trattative con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento dilazionato o per la definizione agevolata;
- ricorso alle procedure di sovraindebitamento e agli accordi di ristrutturazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Legge 21/1992 e disciplina del servizio NCC
La legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 definisce gli autoservizi pubblici non di linea. L’art. 1 qualifica come autoservizi non di linea i trasporti di persone complementari rispetto a quelli di linea e eseguiti su richiesta del passeggero ; rientrano in questa categoria il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente . L’art. 3 precisa che il servizio NCC si rivolge a un’utenza specifica che formula richiesta presso la sede o la rimessa, anche mediante strumenti tecnologici . I veicoli devono stazionare all’interno della rimessa e la sede operativa deve trovarsi nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione .
Negli ultimi anni il legislatore ha tentato di riformare la disciplina per limitare il servizio e favorire i taxi. Il decreto interministeriale 29 dicembre 2018, n. 143 (cosiddetto decreto “NCC”) e la legge di conversione n. 12/2019 hanno introdotto l’obbligo di rientro in rimessa e tempi di attesa di 20 minuti tra una corsa e l’altra. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tali restrizioni (sent. 56/2020) perché irragionevoli e sproporzionate. Nel 2025 il Governo ha nuovamente tentato di reintrodurre limiti simili; la sentenza 163/2025 della Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato che lo Stato non può imporre il vincolo del rientro in rimessa e del tempo minimo di attesa, in quanto invade la competenza regionale e viola il principio di proporzionalità .
1.2 L’autorizzazione NCC come bene d’impresa
La legge 21/1992 non consente la compravendita libera delle autorizzazioni, ma prevede la possibilità di designare un soggetto a cui trasferirla (per inabilità, anzianità, ecc.). La Corte di cassazione, con ordinanza 526/2024, ha affermato che l’attività di NCC costituisce a tutti gli effetti un’impresa; l’autorizzazione è un bene immateriale facente parte dell’avviamento e il suo trasferimento genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 86 TUIR . La plusvalenza si determina come differenza tra il prezzo ottenuto e il costo fiscale non ammortizzato . Se il contribuente non fornisce documentazione, l’Agenzia può determinare il valore induttivamente confrontandolo con quello delle licenze taxi .
1.3 DPR 600/1973 e DPR 633/1972 – Le norme generali dell’accertamento
Le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono contenute nel D.P.R. 600/1973. L’art. 42 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati e sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un impiegato direttivo delegato e devono indicare l’imponibile accertato, le aliquote applicate e le imposte liquidate; devono inoltre essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche e indicare i fatti che giustificano l’uso di metodi induttivi o sintetici . La mancanza di sottoscrizione o di motivazione rende l’atto nullo .
Per i soggetti IVA si applica il D.P.R. 633/1972. L’art. 52 prevede che l’Amministrazione può effettuare accessi e ispezioni nei locali dell’impresa e deve redigere un processo verbale di chiusura; il rilascio della copia del verbale fa decorrere il termine di 60 giorni prima della notifica dell’atto . La violazione di tali garanzie può comportare l’invalidità dell’accertamento.
L’art. 38 del D.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico (redditometro). Secondo questa norma l’Amministrazione può determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in modo induttivo, sulla base delle spese e degli indici di capacità contributiva . Il D.L. 78/2010 ha introdotto una nuova versione del redditometro, applicabile dal 2009, confermando che il principio tempus regit actum impedisce l’applicazione retroattiva . Il D.M. 7 maggio 2024 ha definito gli indici (spese per consumi, investimenti, risparmi), ma la sua applicazione è stata sospesa da un atto di indirizzo del Ministero . Con il D.Lgs. 108/2024, il redditometro è stato sostituito da un evasometro che opera solo se lo scostamento tra reddito dichiarato e ricostruito supera il 20 % e 70 000 € .
1.4 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)
La legge 212/2000, nota come Statuto del contribuente, contiene i principi che regolano il rapporto tra Fisco e contribuente. I due articoli più rilevanti per il tema sono:
- Art. 6 (conoscenza degli atti): l’Amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti destinati, comunicandoli nel luogo di domicilio e con modalità idonee a garantire la riservatezza . Deve inoltre informarlo di qualsiasi circostanza che possa portare al mancato riconoscimento di un credito o all’irrogazione di una sanzione e richiedere eventuali integrazioni .
- Art. 6‑bis (principio del contraddittorio), introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 219/2023: stabilisce che tutti gli atti impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità, salvo per gli atti automatizzati o di pronto recupero . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedergli almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e consultare il fascicolo . L’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni ed è motivato con riferimento ai motivi non accolti .
Il D.M. 24 aprile 2024 ha individuato gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio (ad esempio avvisi di liquidazione automatizzata, rettifiche meramente formali, cartelle relative a tributi locali, accertamenti parziali basati sul mero incrocio di dati). Fuori da queste ipotesi, la mancanza di contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .
1.5 Riforma del procedimento accertativo: D.Lgs. 13/2024 e concordato preventivo biennale
Il decreto legislativo 13/2024 (in vigore dal 21 febbraio 2024) ha riformato il procedimento accertativo. Tra le principali novità:
- Lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio deve contenere anche l’invito a presentare istanza di definizione dell’accertamento con adesione, consentendo al contribuente di definire la pretesa senza attendere l’avviso .
- L’art. 5‑quater consente di aderire ai verbali di constatazione entro trenta giorni dalla consegna; l’adesione riduce le sanzioni alla metà .
- Il concordato preventivo biennale (CPB) consente ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di concordare con l’Agenzia un reddito imponibile per due anni. L’istanza di adesione può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; il termine per impugnare l’avviso è sospeso per 30 giorni . Nel caso di CPB, l’Ufficio non può considerare elementi diversi da quelli dedotti nel contraddittorio .
1.6 Procedure di definizione agevolata e rottamazione
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rottamazione‑quater), applicabile ai debiti affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce paga solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, beneficiando della cancellazione totale delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio . Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023 e i pagamenti possono essere dilazionati fino a 60 rate mensili . Successivi decreti (D.L. 202/2024 convertito nella L. 15/2025) hanno previsto la riammissione dei decaduti e la rottamazione quinquies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024, con versamento in un’unica rata entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate semestrali.
1.7 Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento
La Legge 3/2012 (cosiddetta legge “salva-suicidi”) ha introdotto procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento di privati e piccoli imprenditori. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la disciplina è stata assorbita ma rimane applicabile, con procedure come:
- Piano del consumatore: soluzione riservata a consumatori che consente di ristrutturare i debiti mediante un piano omologato dal tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: accordo con i creditori che consente di ridurre e dilazionare il debito. Richiede la maggioranza dei creditori e l’omologa del giudice.
- Liquidazione controllata: procedura che consente al debitore di liberarsi dei debiti mediante la liquidazione del patrimonio, con eventuale esdebitazione.
L’Avv. Monardo, iscritto negli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nella presentazione delle istanze presso l’Organismo di composizione della crisi (OCC).
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento
Quando un NCC riceve un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento, è fondamentale seguire una procedura rigorosa per salvaguardare i propri diritti. Di seguito si descrivono le fasi tipiche, i termini perentori e le tutele del contribuente.
2.1 Accessi, ispezioni e processi verbali
- Accesso nei locali: la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate può effettuare accessi nei locali dell’impresa per acquisire documentazione contabile e fiscale. In base all’art. 52 del D.P.R. 633/1972, l’accesso deve concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione (PVC); solo dal rilascio della copia decorre il termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso .
- Accesso mirato: può essere finalizzato esclusivamente all’acquisizione di documenti presso gli uffici dell’Amministrazione. Secondo la giurisprudenza (Cass. 12094/2019 e Cass. 24001/2024), in questo caso il contribuente ha comunque diritto a un termine dilatorio di 60 giorni; non occorre il verbale di chiusura presso l’azienda .
- Constatazione e contraddittorio: se l’accesso porta alla redazione del PVC, l’Ufficio deve comunicarlo al contribuente, che può fornire osservazioni entro 60 giorni. Trascorso questo termine, può essere emesso l’avviso di accertamento.
2.2 Invito al contraddittorio e schema di atto
- Comunicazione dello schema di atto: in virtù dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’Agenzia deve inviare al contribuente uno schema di atto contenente la pretesa fiscale e le motivazioni. Deve concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti .
- Richiesta di accertamento con adesione: lo schema di atto deve informare il contribuente della possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione, che consente di definire la posizione con sanzioni ridotte . L’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .
- Sospensione dei termini: la presentazione dell’istanza di adesione sospende i termini per l’impugnazione e per l’emanazione dell’avviso per 90 giorni. Se l’ufficio e il contribuente trovano un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo; in caso di adesione al verbale di constatazione, le sanzioni sono dimezzate .
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve essere notificato e motivato secondo l’art. 42 del D.P.R. 600/1973; deve indicare l’imponibile, le aliquote e le ragioni di diritto. Deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato . L’assenza di sottoscrizione o la mancanza di motivazione rende l’atto nullo .
L’avviso può essere di diversa natura:
- Accertamento analitico: basato su rettifica puntuale dei ricavi e dei costi dichiarati, con confronto con gli studi di settore o con gli ISA.
- Accertamento induttivo: utilizzato quando le scritture contabili sono inattendibili. Consente all’Amministrazione di determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39 D.P.R. 600/1973). La Cassazione ha chiarito che, in caso di inaffidabilità totale, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni supersemplici (indizi basati su elementi di fatto) e spetta al contribuente fornire la prova contraria .
- Accertamento sintetico (redditometro/evasometro): ricostruisce il reddito in base a indici di spesa. Il redditometro è stato sostituito dall’evasometro: l’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20 % e 70 000 € . In ogni caso, la Cassazione considera il redditometro una presunzione legale relativa; spetta all’Amministrazione dimostrare gli indici di spesa e al contribuente fornire prova contraria .
L’avviso deve contenere l’invito a presentare istanza di adesione; se l’atto è preceduto da contraddittorio, l’Ufficio non può inserire elementi nuovi non comunicati nello schema .
2.4 Impugnazione e termini processuali
- Termine per il ricorso: il contribuente deve impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (termine aumentato di 30 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione).
- Contenuto del ricorso: il ricorso deve indicare i fatti, le prove e le ragioni di diritto con cui si contesta l’avviso. È necessario depositare la copia dell’atto impugnato e la ricevuta di notifica.
- Mediazione tributaria: per le controversie di valore non superiore a 50 000 €, è obbligatorio presentare un reclamo e proposta di mediazione prima del ricorso. Il reclamo sospende i termini per 90 giorni.
- Istanza di sospensione: se l’avviso è immediatamente esecutivo (ad esempio per tributi maggiori o minori), il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione al presidente della sezione. Occorre dimostrare sia il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile).
2.5 Fase di riscossione e tutela cautelare
Dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o dopo la definizione della fase di adesione), l’Amministrazione iscrive a ruolo le somme dovute. L’Agente della riscossione può attivare azioni cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) e, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della cartella, procedere al pignoramento. È possibile:
- Opporsi alla cartella di pagamento per vizi propri (es. notifica irregolare) o vizi dell’atto presupposto.
- Presentare istanza di rateazione (fino a 72 o 120 rate) all’Agente della riscossione.
- Aderire alla definizione agevolata se rientra nei carichi ammessi (rottamazione). In tal caso le procedure esecutive sono sospese .
3. Difese e strategie legali contro l’accertamento
Affrontare un accertamento richiede una strategia difensiva articolata, che tenga conto sia dei profili formali (vizi dell’atto) sia dei profili sostanziali (inesistenza o errata quantificazione del debito). Di seguito le principali tecniche difensive.
3.1 Verifica dei vizi formali
- Violazione del contraddittorio: se l’atto rientra tra quelli per i quali il contraddittorio è obbligatorio e l’Amministrazione non ha inviato lo schema con il termine di 60 giorni, l’atto è annullabile . È necessario però verificare se rientra nelle eccezioni previste dal D.M. 24 aprile 2024 .
- Mancanza di motivazione o allegati: l’avviso deve indicare l’imponibile, le aliquote e le ragioni di fatto e di diritto; deve allegare i documenti richiamati, salvo che ne riproduca il contenuto essenziale . La mancata motivazione comporta la nullità.
- Assenza di sottoscrizione valida: l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 richiede la firma del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato; la giurisprudenza ammette la delega di firma a funzionari dirigenti. L’ordinanza 2398/2023 ha chiarito che la mancanza dell’autorizzazione per l’accesso ai conti bancari è un requisito meramente interno che non invalida l’avviso, a meno che non comporti un concreto pregiudizio .
- Notifica irregolare: l’art. 6 dello Statuto del contribuente prescrive che gli atti siano comunicati nel domicilio effettivo del contribuente e con modalità idonee a garantire la riservatezza . Vizi nella notifica possono comportare nullità dell’atto.
3.2 Contestazione della ricostruzione del reddito e del volume d’affari
- Dimostrare la tracciabilità dei compensi: il contribuente può provare che i ricavi dichiarati corrispondono alle prestazioni effettive, ad esempio esibendo fogli di servizio, contratti con i clienti, ricevute e fatture. Nel contenzioso bancario, la Cassazione (ord. 2398/2023) ha ribadito che i dati bancari acquisiti senza autorizzazione restano utilizzabili, ma il contribuente può dimostrare che i versamenti riguardano proventi già tassati o irrilevanti .
- Opposizione all’accertamento induttivo: quando l’Agenzia procede con metodo induttivo puro, può basarsi su presunzioni semplici. Il contribuente deve fornire prova contraria, ad esempio presentando registri contabili completi, documenti giustificativi e prove documentali relative alle operazioni contestate. L’ordinanza 721/2025 ha riconosciuto che, se la società prova la vendita sottocosto di alcune merci, l’avviso deve essere ridotto per tali importi .
- Difesa contro il redditometro/evasometro: la Cassazione considera il redditometro una presunzione legale relativa; spetta al contribuente fornire prove specifiche che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati. Con l’ordinanza 30611/2025, la Suprema Corte ha precisato che non basta dimostrare la mera disponibilità di redditi esenti; è necessario provare l’entità e la durata dei redditi e dimostrare che sono stati effettivamente utilizzati per coprire le spese . La prova può essere fornita tramite estratti conto bancari che attestino importi, date e movimenti .
- Contestazione della plusvalenza per cessione dell’autorizzazione: nel caso di vendita dell’autorizzazione, il contribuente può dimostrare che la somma ricevuta è inferiore a quella determinata dall’Agenzia. La documentazione contrattuale, le stime di mercato di altre autorizzazioni e la prova di vincoli normativi (es. divieto di libero mercato) sono utili. Il valore non può essere determinato in modo arbitrario; la Cassazione ha legittimato l’uso del valore delle licenze taxi solo in assenza di dati sul mercato NCC .
3.3 Strumenti deflattivi e accordi con l’Amministrazione
- Accertamento con adesione: consente di definire l’imposta dovuta prima dell’emanazione dell’avviso. Le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere rateizzato fino a otto rate trimestrali. L’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .
- Adesione al verbale di constatazione: ai sensi dell’art. 5‑quater del D.Lgs. 218/1997 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024), il contribuente può aderire integralmente o con riserva alla constatazione entro 30 giorni . Le sanzioni sono ridotte alla metà .
- Concordato preventivo biennale (CPB): consente agli imprenditori di piccole dimensioni e ai lavoratori autonomi di concordare con l’Agenzia, per due anni, l’imponibile e il reddito, ottenendo certezza del prelievo e la preclusione di accertamenti basati su indagini di microdati. L’adesione sospende i termini per l’impugnazione e comporta il versamento dell’imposta concordata in rate. Il contribuente deve rispettare i requisiti ISA e non avere cause di esclusione.
- Definizione agevolata (rottamazione): per i debiti affidati all’Agente della riscossione, la definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies) permette di pagare il solo capitale e le spese, con cancellazione di sanzioni e interessi . È fondamentale presentare la domanda entro i termini; in caso di decadenza è possibile la riammissione se prevista dalla normativa.
- Transazione ex art. 182‑bis L.F. o ristrutturazione del debito: per le società, la transazione fiscale in ambito concorsuale consente di ridurre tributi e sanzioni. Anche i procedimenti di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) permettono di negoziare con il Fisco la falcidia dei debiti.
- Sovraindebitamento (L. 3/2012): i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori possono ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione per ridurre i debiti fiscali. La procedura richiede la nomina di un gestore della crisi presso un OCC, la predisposizione di un piano e l’omologazione del tribunale.
3.4 Difesa in sede giurisdizionale
Quando la contestazione non può essere risolta in via amministrativa, occorre affrontare il contenzioso. I punti chiave sono:
- Eccepire la nullità dell’atto per vizi formali (contraddittorio mancato, notifica irregolare, motivazione carente, difetto di sottoscrizione).
- Contestare nel merito la ricostruzione dei ricavi e del reddito, producendo documenti e testimonianze; nel settore NCC, si può far valere l’esistenza di periodi di inattività, spese sostenute per i veicoli, costi inevitabili (carburante, manutenzione) e la limitazione all’operatività imposta dai regolamenti comunali.
- Produrre perizia tecnica che stima il valore dell’autorizzazione NCC in base a parametri oggettivi.
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione se la riscossione è imminente e può causare danni irreparabili.
Il contenzioso si articola in tre gradi (primo grado davanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale, secondo grado davanti alla Corte di giustizia tributaria regionale e ricorso per cassazione per violazione di legge). In ogni fase è fondamentale rispettare i termini per il deposito di memorie e documenti e formulare tutte le eccezioni.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e altre soluzioni
4.1 Definizioni agevolate
| Strumento | Normativa | Carichi interessati | Vantaggi | Scadenze principali |
|---|---|---|---|---|
| Definizione agevolata (rottamazione‑quater) | L. 197/2022, commi 231‑252 | Carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/1/2000 al 30/6/2022 | Pagamento del solo capitale e spese; cancellazione totale di sanzioni, interessi e aggio | Domanda entro 30 giugno 2023; pagamento in massimo 18 rate trimestrali |
| Rottamazione quinquies / riammissione | D.L. 202/2024 conv. in L. 15/2025 | Carichi affidati fino al 31 dicembre 2024; consente a chi è decaduto dalla rottamazione‑quater di rientrare | Possibilità di versare quanto residuo in un’unica rata (31 luglio 2025) o in 10 rate semestrali | Richiesta entro 30 aprile 2025; pagamento al 31 luglio 2025 |
| Definizione liti pendenti | D.Lgs. 119/2018 e successive proroghe | Controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2022 di valore fino a 50 000 € | Pagamento del 40 % in caso di soccombenza dell’ente in primo grado; 90 % se la causa è stata vinta dal contribuente | Domanda entro il 30 giugno 2023 (successive finestre previste dal 2024) |
| Regolarizzazione degli errori formali | L. 197/2022, commi 166‑173 | Violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 | Pagamento di 200 € per periodo d’imposta; estinzione delle violazioni | Istanza entro 31 marzo 2023; pagamento in due rate |
4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB consente ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti a ISA o in regime forfetario) di concordare con il Fisco un reddito imponibile per due periodi d’imposta. Se il contribuente rispetta i parametri ISA e aderisce al CPB, l’Agenzia non può emettere avvisi di accertamento basati su studi di settore o ISA per i due anni di validità.
Vantaggi:
- Riduzione dell’incertezza fiscale;
- Possibilità di conoscere in anticipo le imposte da pagare;
- Preclusione di accertamenti analitici basati sui parametri ISA;
- Rateizzazione dell’imposta.
Svantaggi:
- Il reddito concordato non può essere ridotto, anche se l’attività subisce un calo;
- Necessità di rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi per tutta la durata;
- Decadenza per omesso versamento delle somme dovute.
4.3 Procedure di sovraindebitamento
Quando il debito fiscale (e non fiscale) diventa insostenibile e l’attività rischia il fallimento, le procedure di sovraindebitamento offrono una via di uscita. Tra le principali:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale, con falcidia dei debiti e durata fino a 5 anni. È omologato dal tribunale e non richiede il voto dei creditori; è necessario dimostrare la meritevolezza.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto anche ai piccoli imprenditori non soggetti a fallimento. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. Una volta omologato, è vincolante per tutti i creditori e consente di ottenere l’esdebitazione alla fine della procedura.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione dell’OCC e del giudice, con la possibilità di esdebitazione per i debiti residui una volta conclusa.
L’Avv. Monardo e il suo staff, in qualità di gestori e negoziatori della crisi d’impresa, assistono i clienti nella scelta della procedura più idonea, nella predisposizione dei documenti (relazione particolareggiata, proposta, piani di pagamento) e nell’interazione con l’OCC e il tribunale.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’invito al contraddittorio: molti contribuenti non considerano lo schema di atto inviato dall’Agenzia, perdendo la possibilità di far valere le proprie ragioni. Rispondere con osservazioni e documenti può ridurre o annullare la pretesa.
- Non richiedere l’accesso al fascicolo: l’art. 6‑bis consente di accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo . Esaminare il fascicolo può rivelare errori, duplicazioni o mancanza di documenti.
- Sottovalutare i termini: i termini per presentare l’istanza di adesione o per impugnare l’avviso sono perentori. Occorre calendarizzare le scadenze e agire tempestivamente.
- Non conservare la documentazione: per le attività NCC è essenziale conservare contratti, ricevute, fogli di servizio, documenti contabili e registrazioni dei pagamenti. La mancanza di prova favorisce l’accertamento induttivo.
- Trascurare la pianificazione fiscale: affidarsi a un commercialista specializzato aiuta a prevenire errori nella dichiarazione IVA e redditi, a verificare la deducibilità delle spese (carburante, manutenzione, leasing) e a evitare comportamenti a rischio.
- Rinviare il pagamento: quando è evidente che il debito è dovuto, è preferibile aderire agli strumenti deflattivi o richiedere una rateazione; ritardare comporta sanzioni e interessi maggiori.
- Non valutare le procedure concorsuali: se il debito è insostenibile, occorre valutare la composizione della crisi per evitare il blocco dell’attività. Rimandare la procedura può portare a pignoramenti e a un deterioramento del patrimonio.
6. Domande frequenti (FAQ)
| Domanda | Risposta sintetica |
|---|---|
| 1. Cos’è il contraddittorio preventivo? | È il diritto del contribuente a essere informato della pretesa fiscale e a presentare osservazioni prima che l’Amministrazione emetta l’atto definitivo. È previsto dall’art. 6‑bis della L. 212/2000 . |
| 2. Per quali atti non è obbligatorio il contraddittorio? | Il D.M. 24 aprile 2024 esclude gli atti automatizzati (es. liquidazioni art. 36‑bis), gli accertamenti meramente formali e alcune attività di recupero; in tali casi l’Agenzia può emettere l’atto senza contraddittorio . |
| 3. Quanto tempo ho per rispondere allo schema di atto? | Almeno 60 giorni dalla comunicazione . Durante questo periodo puoi chiedere copia del fascicolo e presentare memorie o richiedere l’adesione. |
| 4. Cos’è l’accertamento con adesione? | È un accordo tra contribuente e Agenzia che consente di definire l’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni a un terzo. Si attiva su istanza del contribuente o su invito dell’Ufficio. |
| 5. Quando conviene aderire al verbale di constatazione? | Conviene quando le contestazioni sono fondate ma si vogliono ridurre le sanzioni. L’adesione al verbale riduce le sanzioni alla metà . |
| 6. Che cos’è il concordato preventivo biennale (CPB)? | È un istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 che consente agli imprenditori di minori dimensioni di concordare l’imponibile per due anni, ottenendo stabilità fiscale e preclusione di accertamenti basati su ISA. |
| 7. Posso impugnare un avviso notificato per posta? | Sì, se la notifica è irregolare (es. inviata all’indirizzo errato) l’atto è nullo. L’art. 6 dello Statuto del contribuente impone che l’atto sia comunicato nel luogo effettivo di domicilio . |
| 8. Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento? | L’avviso diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. L’Agente della riscossione potrà avviare pignoramenti, fermo amministrativo e ipoteche. |
| 9. Come si determina la plusvalenza per la cessione della licenza NCC? | Si calcola la differenza tra il corrispettivo ottenuto e il costo non ammortizzato dell’autorizzazione. La Cassazione ha affermato che la licenza è un bene d’impresa; la plusvalenza è tassabile . |
| 10. Posso rateizzare il pagamento dopo la definizione agevolata? | Sì, la definizione agevolata consente di suddividere il dovuto in rate; la rottamazione‑quater prevede fino a 18 rate trimestrali e la rottamazione quinquies fino a 10 rate semestrali. |
| 11. Quando è nullo l’avviso di accertamento? | È nullo se manca la motivazione, la sottoscrizione, o se è emesso senza contraddittorio obbligatorio. È nullo anche se non allega gli atti richiamati . |
| 12. Che prove devo fornire contro il redditometro/evasometro? | Devi dimostrare l’origine dei fondi utilizzati per le spese contestate, indicando l’entità e la durata dei redditi esenti o già tassati. Gli estratti conto bancari costituiscono documenti idonei . |
| 13. Posso utilizzare i contanti giustificando successivamente le spese? | La prova deve essere tracciabile. Somme percepite in contanti possono essere giustificate solo se è possibile documentare l’origine (es. ricevute, contratti). |
| 14. Cosa prevede la sentenza 163/2025 della Corte costituzionale per gli NCC? | La Corte ha dichiarato illegittima la reintroduzione del vincolo di rientro in rimessa e del tempo minimo tra le corse, affermando che tali restrizioni sono irragionevoli e non spettano allo Stato . |
| 15. Posso chiedere l’esdebitazione per i debiti fiscali? | Sì, attraverso le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata). Una volta completata la procedura, il tribunale può concedere l’esdebitazione del residuo. |
| 16. Che differenza c’è tra accertamento analitico e induttivo? | L’analitico corregge i redditi sulla base delle scritture contabili e di verifiche documentali; l’induttivo si basa su presunzioni quando le scritture sono inattendibili. |
| 17. Posso compensare le somme dovute con crediti tributari? | Sì, in generale è possibile compensare i crediti d’imposta con il dovuto. Tuttavia, per l’accertamento con adesione e per alcuni atti di recupero, la compensazione può essere esclusa . |
| 18. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione? | Si decade dal beneficio e tornano esigibili tutti i debiti residui con sanzioni e interessi ordinari . |
| 19. Gli atti automatizzati (art. 36-bis) possono essere impugnati? | Sì, sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia tributaria per vizi formali o sostanziali, sebbene non siano preceduti da contraddittorio. |
| 20. Posso chiedere la sospensione della cartella durante la trattativa? | La presentazione della richiesta di definizione agevolata o di rateazione sospende le procedure esecutive. In caso contrario, occorre presentare istanza cautelare al giudice tributario. |
7. Simulazioni pratiche e esempi numerici
7.1 Calcolo della plusvalenza per la cessione dell’autorizzazione NCC
Supponiamo che un operatore NCC abbia ceduto la propria autorizzazione per 110 000 €. Il costo fiscale non ammortizzato dell’autorizzazione è 25 000 €.
- Determinazione della plusvalenza: 110 000 € (corrispettivo) – 25 000 € (costo non ammortizzato) = 85 000 €.
- Imposta dovuta: la plusvalenza rientra nel reddito d’impresa tassabile; se l’aliquota IRES è 24 %, l’imposta sarà 85 000 € × 24 % = 20 400 €. Saranno dovute anche l’IRAP (3,9 %) e l’IVA se applicabile.
- Difesa possibile: se l’Agenzia contesta un corrispettivo superiore (es. 150 000 €) basato sul valore delle licenze taxi, il contribuente può dimostrare con contratto e perizia che il prezzo è stato di 110 000 € o che l’autorizzazione non può essere paragonata alle licenze taxi.
7.2 Adesione al verbale di constatazione con sanzioni ridotte
Un NCC riceve un verbale di constatazione con maggiori imposte pari a 10 000 € e sanzioni del 100 %. Se aderisce entro 30 giorni ai sensi dell’art. 5‑quater del D.Lgs. 218/1997, le sanzioni sono ridotte alla metà. Quindi:
- imposta: 10 000 €;
- sanzioni ridotte: 5 000 € (anziché 10 000 €);
- interessi: calcolati dal giorno successivo alla notifica del verbale fino al pagamento;
- totale dovuto: 15 000 € più interessi.
7.3 Istanza di accertamento con adesione
Se l’Agenzia notifica uno schema di atto con maggiori imposte di 20 000 € e sanzioni del 60 % (12 000 €), il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni. L’Ufficio convoca il contribuente e, se si accordano, le sanzioni sono ridotte a un terzo (4 000 €). Il totale da versare sarà 24 000 € più interessi e si potrà rateizzare in otto rate trimestrali.
7.4 Evasometro e soglie di scostamento
Un’autonoleggio NCC dichiara un reddito annuo di 40 000 €, ma l’evasometro rileva spese per veicoli, viaggi, abitazioni e investimenti pari a 75 000 €, determinando un reddito sintetico di 100 000 €.
- Scostamento percentuale: (100 000 € – 40 000 €) ÷ 40 000 € = 150 % (supera il 20 %);
- Scostamento assoluto: 60 000 € (inferiore a 70 000 €);
Poiché l’evasometro richiede il superamento sia della soglia percentuale sia di quella assoluta, l’accertamento sintetico non può essere avviato . Tuttavia, se il reddito sintetico fosse di 120 000 €, lo scostamento assoluto sarebbe 80 000 € e l’accertamento scatterebbe. Il contribuente dovrebbe dimostrare l’origine tracciabile delle somme per superare la presunzione.
7.5 Rateizzazione nella rottamazione quinquies
Un NCC ha cartelle per un totale di 50 000 € di cui 20 000 € di imposte, 15 000 € di sanzioni, 10 000 € di interessi e 5 000 € di aggio. Con la rottamazione quinquies, paga solo il capitale (20 000 €) e le spese (nessun aggio). Se sceglie il pagamento in dieci rate semestrali, ogni rata sarà di 2 000 €. Se dovesse saltare una rata, decade dal beneficio e dovrà versare tutto il residuo con sanzioni e interessi .
8. Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta una delle principali fonti di preoccupazione per gli operatori del noleggio con conducente. La complessità delle norme, l’elevato livello di controllo e la stratificazione giurisprudenziale richiedono una gestione tempestiva e professionale. Le riforme recenti, come l’introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio , il concordato preventivo biennale e l’evasometro, impongono un approccio informato: conoscere i propri diritti e doveri è il primo passo per difendersi.
In questa guida abbiamo illustrato il quadro normativo, la procedura passo‑passo dal momento dell’accesso fino alla riscossione, le strategie difensive, gli strumenti alternativi come il CPB, la rottamazione e le procedure di sovraindebitamento, gli errori da evitare, le domande frequenti e alcuni esempi pratici.
Difendersi da un accertamento richiede non solo competenza giuridica, ma anche esperienza pratica nella negoziazione con l’Amministrazione e nella gestione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti mettono a disposizione del contribuente un servizio completo: analisi dell’atto, strategie processuali, sospensione dell’esecuzione, definizioni agevolate, fino alle procedure concorsuali. La loro competenza nel diritto bancario e tributario, la qualifica di cassazionista e la certificazione come gestore e negoziatore della crisi garantiscono un supporto di alto livello.
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