Introduzione
In Italia il settore della calzatura è spesso considerato ad alto rischio da parte dell’amministrazione finanziaria. Le verifiche fiscali su un calzaturificio o un negozio di scarpe possono partire da differenze rilevate nei corrispettivi, da scostamenti negli indici sintetici di affidabilità (ISA), dal confronto con i margini medi del settore o da accertamenti bancari sugli incassi online. Un accertamento fiscale può portare a richieste di imposte e sanzioni elevate, al blocco dei conti correnti, a pignoramenti e ad azioni esecutive che mettono a rischio la continuità dell’azienda. Capire come reagire e quali strumenti utilizzare è fondamentale per limitare il danno.
L’ordinamento italiano mette a disposizione del contribuente numerosi strumenti di difesa: il principio del contraddittorio preventivo introdotto nell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente richiede che, salvo eccezioni, l’amministrazione comunichi uno schema di atto e conceda almeno sessanta giorni per le osservazioni del contribuente ; il diritto al ricorso avverso l’atto, con possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione davanti al giudice tributario ; la definizione agevolata con adesione ai verbali di constatazione o agli avvisi (artt. 5‑quater e 6 del D.Lgs. 218/1997) che consente riduzioni delle sanzioni ; strumenti alternativi come la rottamazione‐quater e la riapertura dei termini prevista dalla legge 15/2025 ; il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e corretto dal D.Lgs. 81/2025 che stabilizza i redditi per due anni ; i piani del consumatore e le procedure di esdebitazione della legge 3/2012; la composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e la nuova disciplina della crisi d’impresa.
Tuttavia non esistono scorciatoie: un accertamento si vince sulla base di documentazione contabile, ricostruzioni analitiche e difese tecniche. Le presunzioni dell’amministrazione possono essere ribaltate, ma richiedono un contraddittorio attento e la prova di resistenza (dimostrare che l’esito sarebbe diverso se il contraddittorio fosse stato rispettato). In questo contesto è fondamentale affidarsi a professionisti esperti.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale che si occupano esclusivamente di difesa del contribuente, contenzioso tributario e procedure negoziali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Ha conseguito l’abilitazione a Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alle sue competenze trasversali può:
- analizzare l’atto di accertamento o il processo verbale di constatazione;
- verificare la correttezza formale e la motivazione dell’atto;
- proporre ricorso, con richiesta di sospensione dell’esecuzione, davanti alla corte di giustizia tributaria competente;
- assistere nella procedura di adesione o conciliazione e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate;
- predisporre piani di rientro, transazioni fiscali, accordi di ristrutturazione e procedure concorsuali (piano del consumatore, concordato preventivo minore, ecc.);
- difendere il contribuente dinanzi alle sezioni civili e penali della Cassazione quando occorre contestare l’azione civile per responsabilità degli amministratori o ipotesi di reati fiscali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
Le principali norme che regolano l’accertamento fiscale e la difesa del contribuente sono:
| Normativa | Oggetto e punti salienti |
|---|---|
| D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) | Disciplina l’accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo. L’art. 39 consente all’Amministrazione di ricostruire il reddito in presenza di scritture contabili inattendibili o incomplete e stabilisce che, se la contabilità presenta irregolarità sostanziali, l’accertamento può essere effettuato in via induttiva . L’art. 32 permette l’uso delle risultanze bancarie come presunzione legale relativa per accertare ricavi non dichiarati . L’art. 36‑bis regola le liquidazioni automatizzate e consente la correzione degli errori formali nelle dichiarazioni . |
| D.P.R. 633/1972 (IVA) | Stabilisce la disciplina dell’IVA e i poteri di accertamento: l’art. 51 consente l’accertamento analitico‑induttivo per l’IVA; l’art. 56 prevede la legittimità della presunzione derivante dai conti bancari per l’IVA . |
| Statuto del contribuente (legge 212/2000) | L’art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 stabilisce il diritto generale al contraddittorio preventivo: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto comunicato al contribuente, con un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni. L’atto finale deve considerare le osservazioni del contribuente e motivare il mancato accoglimento . Sono esclusi solo gli atti automatizzati, di pronta liquidazione o nei casi di pericolo per la riscossione . |
| D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione e conciliazione) | Regola l’accertamento con adesione. L’art. 5‑quater, introdotto dalla riforma del 2024, consente al contribuente di aderire ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza entro 30 giorni, anche con riserva di correzione di errori evidenti, e sospende i termini di accertamento . L’art. 6 consente di presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso; l’istanza sospende i termini per 90 giorni e comporta la riduzione delle sanzioni . |
| D.Lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative) | Fissa i principi generali in materia di sanzioni tributarie (legalità, colpevolezza, proporzionalità) e prevede le cause di non punibilità: l’errore non imputabile, l’incertezza oggettiva sulla norma, l’affidamento in buona fede nell’interpretazione dell’Amministrazione o di sentenze e l’adempimento di un dovere . |
| D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) | Disciplina il procedimento davanti alle corti di giustizia tributaria. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili; l’art. 21 fissa il termine di 60 giorni dalla notificazione per la proposizione del ricorso; l’art. 22 richiede la costituzione del ricorrente; l’art. 47 (vigente fino al 31/12/2025) consente al contribuente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando vi è danno grave ed irreparabile . A partire dal 1° gennaio 2026, l’art. 47 è abrogato dal D.Lgs. 175/2024, che introduce un nuovo sistema cautelare. |
| D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025 (concordato preventivo biennale – CPB) | Introducono e modificano l’istituto del Concordato preventivo biennale, che propone al contribuente una base imponibile e un’imposta sostitutiva per due periodi d’imposta. La proposta deriva da ISA e altri indicatori; l’adesione è volontaria e vincolante per due anni; è prevista la decadenza in caso di gravi irregolarità . |
| Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) | Riapre i termini della rottamazione‐quater (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015). Consente a chi non ha effettuato i pagamenti delle prime due rate di chiedere la riammissione con domanda entro il 30 aprile 2025 e prevede che il versamento della prima rata (scadente il 31 luglio 2025, con 5 giorni di tolleranza) comporti la sospensione delle procedure esecutive e l’estinzione del procedimento . |
| Legge 3/2012 (sovraindebitamento) | Regola il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata per i soggetti non fallibili. Dopo il 2022 la disciplina è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ma resta applicabile ai procedimenti pendenti. |
| D.L. 118/2021 | Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento per prevenire l’insolvenza e negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto. |
1.2 Giurisprudenza di riferimento
La Corte di Cassazione ha affinato, con numerose sentenze, i criteri di legittimità degli accertamenti fiscali e i diritti del contribuente. Alcune decisioni rilevanti riguardano proprio il settore calzaturiero o questioni ad esso applicabili:
- Attività online considerata attività d’impresa (Cass. n. 7552/2025). La Suprema Corte ha affermato che la vendita abituale di scarpe su piattaforme online integra comunque attività d’impresa ai fini fiscali; il numero di transazioni è indice di abitualità e consente l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973. Nella sentenza la Corte ha ricordato che la nozione civilistica di imprenditore (art. 2082 c.c.) richiede un’organizzazione professionale, mentre a fini tributari è sufficiente la professionalità abituale . Essa ha inoltre confermato che la presunzione derivante dai conti bancari ex art. 32 D.P.R. 600/1973 si applica a tutti i contribuenti e non solo agli imprenditori .
- Sopravvivenza dei debiti tributari dopo l’estinzione della società (Cass. 23939 e 24023/2025). Con le ordinanze n. 23939 e 24023 del 27 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso di accertamento notificato a una società estinta è nullo e tale nullità si estende agli atti successivi notificati ai soci. Tuttavia l’amministrazione può agire direttamente nei confronti dei soci o degli amministratori in base all’art. 36 D.P.R. 602/1973, a condizione che vi sia una motivazione autonoma e che sia rispettato il limite del patrimonio ricevuto . La Corte ha superato la precedente “finzione del quinquennio” prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 175/2014: non è necessario attendere cinque anni per notificare gli atti ai soci .
- Esportatore abituale e diniego di rimborsi IVA (Cass. n. 29279/2024 – “Calzaturificio Loncar Due”). La società calzaturiera aveva acquistato merci senza applicazione dell’IVA come “esportatore abituale” ma non aveva rispettato i requisiti sostanziali; successivamente aderiva al processo verbale e chiedeva la restituzione dell’imposta. La Cassazione ha stabilito che la violazione dei requisiti sostanziali impedisce la detrazione o il rimborso dell’IVA e che l’acquiescenza al verbale comporta il definitivo riconoscimento del debito . La Corte ha richiamato gli artt. 2, comma 2, della legge 28/1997 e 21 del D.Lgs. 546/1992 .
- Deduzione di costi relativi a reati (Cass. n. 9419/2019 – “Calzaturificio M.”). In un procedimento per falsa indicazione “Made in Italy”, il fisco aveva disconosciuto i costi sostenuti per la produzione delle calzature perché correlati a un reato. La Cassazione ha ribadito che l’indeducibilità automatica dei costi legati a reati è limitata ai delitti fiscalmente rilevanti; per altri reati il giudice deve valutare la strumentalità del costo al reato ai sensi dell’art. 14, comma 4‑bis, della legge 537/1993, come modificata dal D.L. 16/2012 . Questa decisione è importante per le contestazioni relative a infrazioni di natura doganale o marchi.
- Inversione dell’onere della prova per contabilità inattendibile (Cass. n. 27118/2025). La Corte ha precisato che se la contabilità di un’impresa è inattendibile, incompleta o mendace, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni semplici ex art. 39 D.P.R. 600/1973 e art. 2729 c.c.; l’onere di provare la correttezza contabile ricade sul contribuente. Questa pronuncia (commentata da molti autori) segnala che la difesa deve partire dalla ricostruzione dei ricavi e dalle prove documentali.
- Contraddittorio e prova di resistenza (Cass. SS.UU. 17111/2025). Le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta prova di resistenza, che le sue argomentazioni avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il principio, già sancito per i tributi armonizzati, viene esteso agli altri tributi con la nuova disciplina dell’art. 6‑bis . Il contribuente deve quindi partecipare attivamente al contraddittorio e presentare documenti utili.
- Vendita seriale online come reddito d’impresa (Cass. n. 7552/2025). Questa sentenza, già citata, ribadisce che un elevato numero di transazioni online (oltre mille vendite di scarpe in due anni) configura reddito d’impresa, anche in assenza di organizzazione aziendale, e che la mancata allegazione dei tabulati eBay non inficia la legittimità dell’accertamento se il contribuente ne conosce il contenuto .
Queste decisioni dimostrano che la Cassazione è sempre meno tollerante rispetto alle irregolarità contabili e più incline a confermare gli accertamenti se fondati su presunzioni gravi e concordanti. Tuttavia le stesse pronunce valorizzano il diritto alla difesa e alla partecipazione del contribuente. Il calzaturificio che riceve un accertamento deve quindi prestare particolare attenzione ai profili formali dell’atto, alla completezza della propria contabilità e alla tempestiva attivazione degli strumenti di tutela.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Quando un calzaturificio riceve un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento, è essenziale agire con metodo. La procedura che segue riassume le fasi tipiche secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2025, con riferimento ai termini processuali, ai diritti del contribuente e alle attività che l’Avv. Monardo e il suo staff possono svolgere.
2.1 Verifica della notifica e dei vizi formali
La prima verifica riguarda la correttezza della notifica. L’avviso deve essere consegnato al contribuente, al domicilio fiscale o al suo rappresentante, mediante raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. La notifica deve indicare l’ufficio che ha emesso l’atto, l’imposta e l’anno d’imposta, la motivazione e i riferimenti normativi (art. 7 legge 212/2000). Vizi di notifica o carenza di motivazione possono determinare l’annullamento dell’atto in sede contenziosa.
Per i calzaturifici organizzati in forma di società occorre verificare se l’atto è stato notificato alla società estinta o ai soci. Le sentenze del 2025 (Cass. 23939 e 24023) hanno chiarito che gli avvisi notificati alla società dopo la cancellazione sono nulli e che l’amministrazione deve emettere un nuovo atto diretto ai soci, motivando la responsabilità civile ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 . In caso di società in liquidazione occorre anche valutare la responsabilità del liquidatore, dell’amministratore e dei soci che hanno ricevuto beni nei due anni precedenti .
2.2 Esame del contenuto dell’atto e individuazione del tipo di accertamento
Gli avvisi di accertamento possono essere:
- Accertamento analitico: ricostruzione del reddito sulla base di dati contabili e dichiarazioni.
- Accertamento analitico‑induttivo: utilizza la contabilità come punto di partenza ma integra i dati con presunzioni semplici, studi di settore, ISA, controlli bancari. È applicato quando le scritture sono incomplete o irregolari.
- Accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973): consente al fisco di determinare il reddito sulla base di presunzioni qualificate (gravità, precisione e concordanza), quando la contabilità è inattendibile . L’ordinanza 27118/2025 ha ribadito che l’onere della prova si inverte in presenza di contabilità inattendibile.
- Liquidazioni automatizzate o controlli formali (art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973, art. 54‑bis D.P.R. 633/1972): si basano sui dati dichiarativi e non richiedono contraddittorio preventivo . Le contestazioni riguardano errori, omessi versamenti o compensazioni indebite.
- Atti di recupero crediti d’imposta (art. 1, comma 421, legge 311/2004) o atti di recupero aiuti di Stato (art. 47‑bis D.Lgs. 546/1992): seguono procedure particolari e termini ridotti.
L’identificazione del tipo di accertamento è fondamentale perché determina la necessità del contraddittorio: per gli atti “autonomamente impugnabili” il contraddittorio è obbligatorio (art. 6‑bis Statuto del contribuente), mentre per le liquidazioni automatizzate e i controlli formali può non essere previsto .
2.3 Attivazione del contraddittorio preventivo
Con la riforma del 2023‑2024 l’amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per le osservazioni. Lo schema contiene la ricostruzione della base imponibile, le presunzioni utilizzate e il calcolo delle sanzioni. Il contribuente può:
- Presentare osservazioni e documenti: ad esempio, per un calzaturificio si possono produrre libri contabili, registri di magazzino, scontrini, prove di reso, contratti con fornitori e clienti, dati di magazzino stagionale e analisi dei margini.
- Chiedere l’accesso agli atti: il contribuente può consultare integralmente il fascicolo e estrarre copia dei documenti su cui l’ufficio si è basato .
- Negoziare una rideterminazione della pretesa attraverso l’istituto dell’adesione al PVC (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997). L’adesione può essere piena o condizionata alla correzione di errori evidenti; deve intervenire entro 30 giorni dalla consegna del verbale . L’adesione sospende i termini di accertamento e consente la riduzione delle sanzioni del 50 % .
Se l’amministrazione non attiva il contraddittorio o non rispetta il termine di 60 giorni, l’avviso di accertamento è annullabile, ma occorre dimostrare con la prova di resistenza che le osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito .
2.4 Istanza di accertamento con adesione
Se il contribuente ritiene che la pretesa possa essere ridimensionata, può presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997). L’istanza si propone:
- entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (se l’atto è stato preceduto dallo schema) ;
- il termine per proporre ricorso è sospeso per 90 giorni ;
- l’ufficio invita il contribuente a comparire entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza .
Durante l’incontro si discutono le irregolarità contestate. Se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive l’atto di adesione con riduzione delle sanzioni a un terzo o alla metà, rateizzando gli importi; in caso contrario si torna alla procedura ordinaria e riprende a decorrere il termine per il ricorso.
2.5 Presentazione del ricorso
Se non si raggiunge l’adesione o se il contribuente ritiene infondato l’accertamento, deve presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione della Corte di giustizia tributaria competente;
- i dati del ricorrente e dell’atto impugnato;
- i motivi di diritto e di fatto;
- la richiesta di sospensione dell’atto, con motivi e documenti che provino il danno grave e irreparabile ;
- la delega alla difesa, se il contribuente è assistito da avvocato o commercialista.
La costituzione in giudizio (deposito del ricorso) deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proposizione (art. 22 D.Lgs. 546/1992). È necessario versare il contributo unificato e notificare il ricorso all’ufficio delle Entrate.
2.6 Sospensione dell’atto impugnato
L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (in vigore fino al 31 dicembre 2025) consente di chiedere al giudice la sospensione dell’atto se dall’esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. Il ricorrente formula l’istanza nel ricorso o con atto separato; il presidente fissa l’udienza entro 30 giorni . In caso di estrema urgenza può essere disposta la sospensione provvisoria con decreto presidenziale . Il provvedimento cautelare può essere impugnato con reclamo entro 15 giorni . La sospensione può essere subordinata a cauzione o fideiussione; è esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale” (punteggio ISA ≥ 9) .
A partire dal 1° gennaio 2026 il D.Lgs. 175/2024 abroga l’art. 47 e introduce una disciplina unitaria della tutela cautelare davanti alle corti di giustizia tributaria, con un procedimento più rapido e integrato con la conciliazione. Chi riceve un avviso nel 2025 dovrà quindi verificare quale disciplina si applica in base alla data di notifica e di proposizione del ricorso.
2.7 Ulteriori fasi del giudizio
Dopo la proposizione del ricorso l’ufficio deposita le proprie controdeduzioni; il giudice fissa l’udienza di trattazione e decide in camera di consiglio o in pubblica udienza. In caso di rigetto della pretesa, il contribuente può proporre appello entro 60 giorni. Se il giudizio prosegue, è possibile proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Nel frattempo, salvo sospensione, l’atto è esecutivo e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme e attivare la riscossione; per questo è fondamentale ottenere la sospensione.
3. Difese e strategie legali
La difesa di un calzaturificio coinvolge più piani: tecnico-contabile, giuridico-procedurale e negoziale. Le strategie vanno calibrate sul tipo di accertamento e sui dati aziendali. Di seguito alcune linee guida elaborate dallo studio Monardo.
3.1 Difese tecnico-contabili
- Ricostruzione dei ricavi: in caso di accertamento induttivo è fondamentale ricostruire i ricavi attraverso:
- analisi del magazzino (giacenze iniziali e finali, acquisti, resa merce);
- verifica dei margini per modello e stagione;
- confronto con i corrispettivi registrati (anche telematici);
- calcolo delle rimanenze su base campionaria. Questa ricostruzione può dimostrare che l’ammontare contestato è sovrastimato o che la presunzione manca dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
- Contestazione delle presunzioni bancarie: l’uso delle movimentazioni bancarie come presunzione di ricavi non dichiarati è ammesso, ma si tratta di presunzione relativa. Il contribuente può giustificare le entrate con documenti (ad esempio versamenti di soci, finanziamenti, vendite già contabilizzate). Nel settore calzaturiero le transazioni con carta possono includere anticipi da clienti stranieri, acconti per ordini futuri o rimborsi di resi; vanno documentati analiticamente.
- Dimostrazione della non abitualità: se l’azienda effettua vendite online occasionali, è possibile sostenere che non si tratta di attività d’impresa. Tuttavia la Cassazione considera sufficiente la professionalità abituale anche senza organizzazione ; quindi la difesa deve produrre prove della saltuarietà (numero limitato di vendite, sporadicità, assenza di struttura).
- Regolarizzazione delle scritture: l’inattendibilità della contabilità legittima l’accertamento induttivo. È opportuno verificare i registri IVA, i registri dei corrispettivi e gli inventari; in caso di errori formali (ad esempio, mancata stampa del registro), presentare memorie per dimostrare che l’errore non incide sull’imponibile. L’art. 39 D.P.R. 600/1973 consente l’uso del metodo induttivo solo se le violazioni sono gravi e tali da rendere inattendibile la contabilità .
3.2 Vizi procedurali e motivazionali
- Difetto di contraddittorio: se l’avviso di accertamento non è preceduto da contraddittorio nei casi in cui è obbligatorio, l’atto è annullabile. Il ricorrente deve però dimostrare con la prova di resistenza che le proprie osservazioni avrebbero influito sull’esito .
- Carenza di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nelle verifiche sui calzaturifici è frequente che l’ufficio si limiti a richiamare margini medi di settore o ISA senza specificare i dati comparativi; la motivazione generica è motivo di nullità.
- Errata qualificazione del reddito: la Cassazione distingue tra reddito d’impresa e reddito diverso; un’errata qualificazione può comportare l’illegittimità della maggiore imposta (ad esempio, assoggettamento a IVA di operazioni esenti). Occorre verificare se l’attività contestata rientra tra quelle previste dall’art. 2195 c.c. o se si tratta di cessione occasionale .
- Decadenza e prescrizione: i termini di decadenza per notificare l’accertamento sono di norma 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omissione. Occorre verificare se l’atto è stato notificato oltre i termini o se l’Agenzia ha eccepito cause di sospensione (domanda di adesione, provvedimenti emergenziali). Inoltre, per i soci di società estinte, la Cassazione ha escluso il quinquennio di sopravvivenza, rendendo nulli gli atti tardivi .
3.3 Strategie negoziali e soluzioni alternative
- Adesione ai verbali di constatazione (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997): consente di definire subito alcune violazioni e ridurre le sanzioni del 50 %; utile quando gli errori sono evidenti e la definizione consente di evitare il contenzioso .
- Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997): permette di concordare con l’ufficio una base imponibile inferiore, ridurre le sanzioni a un terzo e rateizzare il pagamento. È particolarmente indicato se le presunzioni sono discutibili ma l’esito del giudizio è incerto.
- Conciliazione giudiziale: durante il giudizio di primo o di secondo grado è sempre possibile proporre la conciliazione (artt. 48 e 48‑bis D.Lgs. 546/1992). Il contribuente può così ottenere riduzioni delle sanzioni e tassi di interesse, estinguendo il contenzioso.
- Transazione fiscale in procedura concorsuale: se il calzaturificio si trova in crisi, può accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) o al concordato preventivo nel Codice della crisi, chiedendo la falcidia dei debiti fiscali e contributivi. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste nella predisposizione del piano e nell’ottenimento della transazione fiscale.
- Rottamazione e definizione agevolata: la rottamazione‐quater consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo senza interessi e sanzioni, pagando solo l’imposta e gli interessi legali. La legge 15/2025 riapre i termini per chi non aveva pagato le rate; per essere ammessi occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . La definizione sospende le procedure esecutive e produce l’estinzione delle azioni esecutive in corso .
- Concordato preventivo biennale (CPB): introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e corretto dal D.Lgs. 81/2025, permette di concordare con l’Agenzia, prima della dichiarazione, un’imposta forfettaria calcolata in base agli ISA e altri indicatori; l’adesione è volontaria e vincola per due periodi d’imposta. L’utilità per un calzaturificio consiste nella stabilizzazione del carico fiscale e nell’accesso al c.d. bollino di affidabilità fiscale, che consente l’esclusione dalla cauzione nelle istanze di sospensione .
- Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012): se il calzaturificio o l’imprenditore individuale non è soggetto a fallimento, può presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi, ottenendo la falcidia dei debiti tributari con l’omologazione del giudice. È possibile prevedere la falcidia dell’IVA solo con il consenso dell’Amministrazione finanziaria, ma l’esperienza dimostra che il fisco è spesso disponibile a transare se il piano è serio e garantisce il miglior soddisfacimento possibile.
3.4 Difesa penale e responsabilità degli amministratori
Quando l’accertamento ipotizza reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione) o reati doganali (contraffazione e false etichette), la difesa si sposta anche sul piano penale. Il D.Lgs. 74/2000 prevede soglie di punibilità e attenuanti; la collaborazione con l’autorità giudiziaria e il pagamento del debito prima dell’apertura del dibattimento possono comportare la non punibilità o la riduzione della pena. È essenziale verificare se i fatti contestati integrano effettivamente un reato o se vi è responsabilità amministrativa. Inoltre, l’art. 36 D.P.R. 602/1973 prevede la responsabilità civile dei liquidatori, degli amministratori e dei soci che hanno percepito beni prima del pagamento dei debiti tributari . La Cassazione richiede che tale responsabilità sia accertata con un atto autonomo e motivato e non può essere presunta .
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli
La rottamazione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né aggio. La rottamazione‑quater (art. 3 del D.L. 202/2023, convertito dalla legge 197/2023) è stata riaperta nel 2025. La legge 15/2025 ha stabilito che i contribuenti decaduti dal beneficio perché non hanno pagato le prime rate (scadenti 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) possono rientrare presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e versando la prima rata entro il 31 luglio 2025 . Il pagamento della prima rata sospende i fermi amministrativi, le ipoteche e le procedure esecutive, e l’estinzione interviene con il pagamento integrale .
L’Avv. Monardo assiste nella valutazione della convenienza della rottamazione rispetto al contenzioso: se l’accertamento è fondato e si rischiano sanzioni elevate, la rottamazione offre uno sconto significativo; se l’atto è viziato, può essere preferibile il ricorso.
4.2 Accertamento con adesione e conciliazione
Come già illustrato, l’accertamento con adesione consente di chiudere la lite con riduzioni delle sanzioni e rateizzazione. È spesso utilizzato quando la società non può permettersi un giudizio lungo o quando si vuole evitare il rischio di ulteriori controlli. La conciliazione giudiziale, invece, avviene davanti al giudice e permette di ridurre la lite; l’accordo è recepito in una sentenza.
4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB è un istituto innovativo che può interessare i calzaturifici artigiani e le piccole imprese. La procedura prevede che l’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli ISA e i dati del contribuente, formuli una proposta di reddito imponibile per i due anni successivi; se il contribuente accetta, potrà dichiarare quel reddito ed essere esonerato da accertamenti per i periodi coperti, salvo omessa dichiarazione o gravi violazioni. Il D.Lgs. 13/2024 prevede requisiti di accesso (assenza di gravi violazioni negli ultimi anni, ricavi entro la soglia di applicabilità degli ISA). Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto correttivi: ampliamento dei settori interessati, esclusione dai requisiti di affidabilità, e definizione delle modalità di calcolo tramite decreti attuativi del MEF . Il CPB consente una stabilità fiscale ma richiede di accettare un’imposizione minima anche in anni con eventuali perdite.
4.4 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
Quando il calzaturificio non riesce a far fronte ai debiti fiscali, può valutare le procedure di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) o di sovraindebitamento. Nella composizione negoziata un esperto nominato dal Tribunale assiste l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori. La presenza di debiti fiscali rende necessario coinvolgere l’Agenzia delle Entrate e l’INPS; l’esito può includere la falcidia degli interessi e delle sanzioni.
La legge 3/2012 consente al debitore non fallibile (imprenditore agricolo, artigiano, professionista) di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti con rate sostenibili, il mantenimento dell’attività e la cancellazione del residuo. Per i tributi è richiesta l’adesione dell’Agenzia delle Entrate; l’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, assiste nella predisposizione del piano e nel confronto con l’OCC.
4.5 Rateizzazione e transazioni fuori dal giudizio
Anche al di fuori delle procedure citate, il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute in sede di riscossione. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 rate per comprovate difficoltà economiche. È possibile anche proporre un piano di rientro con garanzie reali o fiduciarie per ottenere la sospensione delle procedure esecutive. Lo studio Monardo valuta la sostenibilità del piano e assiste nelle trattative con l’Agenzia.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare l’atto o superare i termini: uno degli errori più gravi è trascurare la notifica o pensare di poter definire più avanti. I termini per proporre ricorso o adesione sono perentori; lasciarli scadere significa perdere il diritto alla difesa.
- Affidarsi a soluzioni standard: ogni accertamento ha una storia diversa; occorre analizzare le scritture, la stagionalità, i resi, la gestione del magazzino. Copiare difese generiche può portare alla sconfitta.
- Non documentare le operazioni: nel settore calzaturiero si lavora spesso con fornitori stranieri, contanti, clienti e-commerce. È fondamentale conservare contratti, e‑mail, documenti di trasporto, prove di pagamento. Senza documenti, le presunzioni del fisco non possono essere ribaltate.
- Non partecipare al contraddittorio: alcuni imprenditori pensano che ignorare lo schema di atto possa ritardare l’accertamento. In realtà ciò priva il contribuente dell’unica occasione per esporre la propria versione e correggere gli errori. Partecipare attivamente, con l’assistenza di un professionista, è la scelta migliore.
- Pagare senza valutare la posizione: talvolta, per timore di maggiori sanzioni, si paga subito. È possibile che l’atto contenga errori o che le sanzioni siano riducibili; occorre sempre valutare la convenienza tra ricorso, adesione e rottamazione.
- Confondere la responsabilità civile con quella penale: un accertamento fiscale non comporta automaticamente responsabilità penale. La deducibilità di costi legati a reati è stata oggetto di pronunce favorevoli ai contribuenti . Solo quando ricorrono soglie di punibilità e comportamenti fraudolenti scatta la sanzione penale.
- Trasferire beni a terzi dopo la notifica: credendo di proteggere il patrimonio, alcuni trasferiscono beni a familiari. Ciò può integrare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) e comporta l’azione revocatoria dell’Agenzia.
6. Tabelle riepilogative
Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme e gli strumenti difensivi. Si raccomanda di consultare un professionista per l’applicazione al caso concreto.
6.1 Principali termini e strumenti difensivi
| Atto/Strumento | Termine/Condizioni | Benefici |
|---|---|---|
| Schema di atto (contraddittorio) | L’amministrazione deve concedere ≥ 60 giorni per le osservazioni; termine prorogato se coincide con il termine di decadenza . | Possibilità di correggere o contestare la ricostruzione; proroga dei termini di accertamento; eventuale adesione al PVC. |
| Adesione al PVC (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997) | Comunicazione dell’adesione entro 30 giorni dalla consegna; può essere condizionata alla correzione di errori evidenti . | Sospensione dei termini; riduzione delle sanzioni del 50 %; definizione parziale. |
| Istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) | Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema o 15 giorni dalla notifica; sospende i termini per 90 giorni . | Riduzione delle sanzioni a un terzo; possibilità di rateizzare; evita il contenzioso. |
| Ricorso tributario (art. 21 D.Lgs. 546/1992) | Presentazione entro 60 giorni dalla notifica; costituzione in giudizio entro 30 giorni. | Possibilità di annullare l’atto; richiesta di sospensione dell’esecuzione . |
| Sospensione cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992) | Istanza nel ricorso o con atto separato; decisione entro 30 giorni; possibilità di provvedimento d’urgenza . | Sospende l’esecutività dell’atto; può essere subordinata a garanzia; abolita dal 2026. |
| Rottamazione‐quater (Legge 15/2025) | Domanda entro 30 aprile 2025; prima rata entro 31 luglio 2025 . | Estinzione dei carichi con pagamento delle sole imposte e interessi legali; sospensione procedure esecutive . |
| Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024 e 81/2025) | Adesione su proposta dell’Agenzia; vincola per due anni . | Stabilizzazione del carico fiscale; “bollino di affidabilità fiscale” e vantaggi nelle sospensioni. |
| Sovraindebitamento (legge 3/2012) | Presentazione del piano presso un OCC; richiede la nomina di un Gestore della crisi. | Falicidia dei debiti e pagamento rateale; protezione dai creditori. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Ho ricevuto un processo verbale di constatazione per il mio calzaturificio. Cosa devo fare?
Leggi attentamente il verbale e verifica quali violazioni vengono contestate. Contatta un professionista per esaminare la documentazione contabile e preparare eventuali osservazioni. Entro 30 giorni puoi aderire al verbale (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997) con riduzione delle sanzioni .
2. Non ho ricevuto alcuno schema di atto: l’Agenzia può notificare direttamente l’avviso di accertamento?
Solo in caso di liquidazioni automatizzate, controlli formali o se c’è pericolo per la riscossione. Negli altri casi l’omesso contraddittorio rende l’atto annullabile, ma il contribuente deve dimostrare la prova di resistenza .
3. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento?
Hai 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Presentare un’istanza di adesione sospende il termine per 90 giorni .
4. Posso chiedere la sospensione del pagamento delle somme?
Sì, puoi chiedere la sospensione cautelare dell’atto nel ricorso. Il giudice decide entro 30 giorni e può sospendere l’esecuzione fino alla sentenza . Dal 2026 la disciplina cambierà con la riforma della giustizia tributaria.
5. Se ho chiuso il calzaturificio e la società è stata cancellata, l’Agenzia può notificare l’avviso ai soci?
Le ordinanze n. 23939 e 24023/2025 stabiliscono che l’avviso notificato alla società estinta è nullo e che l’amministrazione deve emettere un nuovo atto motivato diretto ai soci o agli amministratori, nei limiti delle somme ricevute . Non esiste più il quinquennio di sopravvivenza.
6. Cosa succede se non partecipo al contraddittorio?
Il fisco può emettere l’avviso senza considerare le tue ragioni. In giudizio dovrai dimostrare che, se avessi partecipato, l’esito sarebbe stato diverso (prova di resistenza) .
7. Posso dedurre dal reddito i costi relativi a un’attività illecita?
Solo i costi relativi a reati tributari particolarmente gravi sono indeducibili per legge. Per gli altri reati la Corte di Cassazione richiede al giudice di verificare se i costi sono strumentali all’attività e dunque deducibili .
8. Le presunzioni bancarie sono sempre valide?
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa che può essere superata fornendo la prova contraria (versamenti di soci, finanziamenti, ricavi già dichiarati). La Cassazione ha confermato che la presunzione si applica anche ai privati e non solo alle imprese .
9. Quali documenti devo conservare per difendermi?
Registri IVA, registri dei corrispettivi, fatture, DDT, contratti con fornitori e clienti, estratti conto bancari, scontrini fiscali, documentazione doganale per l’esportazione, corrispondenza elettronica (ordini e‑commerce), dichiarazioni doganali per il “Made in Italy” e resi. È utile anche un inventario dettagliato del magazzino.
10. Posso aderire al concordato preventivo biennale?
Sì se rientri nei parametri degli ISA e rispetti i requisiti previsti dal D.Lgs. 13/2024. La proposta è formulata dall’Agenzia e, se accettata, vincola per due anni .
11. Come funziona la rottamazione‐quater?
Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali. La legge 15/2025 riapre i termini e prevede domanda entro il 30 aprile 2025 e versamento della prima rata entro il 31 luglio 2025; il pagamento sospende le procedure esecutive .
12. Cos’è la prova di resistenza?
È l’onere, a carico del contribuente, di dimostrare in giudizio che, se avesse potuto partecipare al contraddittorio, l’esito dell’accertamento sarebbe stato diverso. La Cassazione l’ha affermato nelle Sezioni Unite 17111/2025 .
13. Cosa succede se non pago le somme dopo l’adesione?
Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue e la decadenza dalla definizione agevolata, con ripristino delle sanzioni originarie .
14. Posso rateizzare le somme derivanti da un avviso?
Sì, sia in fase amministrativa (accertamento con adesione) sia in fase di riscossione. Le rate possono arrivare a 120 se dimostri la temporanea difficoltà. Tuttavia, la rateizzazione non sospende i termini per impugnare l’atto.
15. Cosa posso fare se l’avviso riguarda periodi prescritti?
Verifica i termini di decadenza: di norma 5 anni (dichiarazione presentata) o 7 anni (omessa). Se l’avviso è tardivo è nullo. Nel caso delle società estinte, la Cassazione ha escluso la finzione di sopravvivenza; pertanto l’atto notificato dopo la cancellazione è inefficace .
16. Esistono strumenti per ridurre le sanzioni senza andare in giudizio?
Sì. L’adesione al PVC riduce le sanzioni del 50 % ; l’accertamento con adesione le riduce a un terzo ; la conciliazione giudiziale permette ulteriori riduzioni. Anche il versamento spontaneo entro 60 giorni dalla notifica comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo.
17. Cosa cambia nel 2026 con la riforma del processo tributario?
Il D.Lgs. 175/2024 abroga l’art. 47 e introduce un nuovo procedimento cautelare; rafforza i poteri del giudice monocratico, prevede l’udienza a distanza e riduce i tempi di definizione. È importante monitorare i decreti attuativi.
18. Posso utilizzare l’IVA sulle esportazioni senza pagare l’imposta?
Solo se sei “esportatore abituale” e rispetti i requisiti sostanziali (superamento della soglia di esportazioni nell’anno precedente, emissione di dichiarazione d’intento regolarmente inviata). In caso contrario, come stabilito dalla Cassazione nel caso Loncar Due, perdi il diritto alla detrazione e al rimborso .
19. L’Agenzia può utilizzare i margini medi di settore o gli ISA per accertare i ricavi?
Gli ISA e gli studi di settore costituiscono indicatori di anomalia e possono generare presunzioni, ma non sono prove dirimenti. L’ufficio deve comunque indicare i motivi concreti per cui l’azienda si discosta dalla media; la sola esistenza di scostamenti non giustifica l’accertamento induttivo.
20. Cosa succede se trasferisco l’azienda a un terzo prima della notifica?
Il trasferimento non estingue i debiti tributari precedenti. L’acquirente risponde con il fondo patrimoniale d’azienda, mentre il cedente resta obbligato in solido. Inoltre, trasferimenti sospetti possono essere impugnati come atti fraudolenti.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Esempio di accertamento analitico‑induttivo per differenza di corrispettivi
Scenario: Un calzaturificio artigiano produce e vende scarpe in negozio e online. Il margine medio di settore per il 2024, secondo gli ISA, è del 40 % sul prezzo di vendita. L’ufficio riscontra che, a fronte di acquisti per 200 000 €, i corrispettivi dichiarati sono 250 000 €, con un margine del 25 %. Inoltre le giacenze finali non risultano dalle scritture. L’Agenzia procede con un accertamento analitico‑induttivo.
Ricostruzione del reddito:
- Calcolo ricavi teorici: acquisti 200 000 € / (1 – 40 %) = 333 333 € (ricavi presunti). L’ufficio contesta ricavi non dichiarati per 83 333 € (333 333 – 250 000).
- Sanzioni e interessi: supponendo un’aliquota IRPEF/IRES complessiva del 30 % e IVA al 22 %, il maggior debito è 83 333 × (0,30 + 0,22) ≈ 43 333 €. Le sanzioni per infedele dichiarazione vanno dal 90 % al 180 % del maggiore imposto; se applichiamo il 120 %, la sanzione è 43 333 × 120 % = 52 000 €. Gli interessi legali al 5 % annuo su 43 333 € per 4 anni sono circa 8 667 €. Totale richiesto: 43 333 + 52 000 + 8 667 = 104 000 €.
Difesa: Il calzaturificio, assistito dall’Avv. Monardo, dimostra che le giacenze finali erano superiori a quanto ipotizzato, fornendo un inventario dettagliato e foto di magazzino; produce contratti di vendita a clienti esteri con margini inferiori (20 %) perché trattasi di produzioni personalizzate; dimostra che una parte degli acquisti comprende materiali utilizzati per campionari non destinati alla vendita. Grazie a queste prove, la base imponibile scende a 300 000 €, riducendo l’imposta e le sanzioni di oltre il 40 %. Si valuta l’adesione con riduzione delle sanzioni al 33 %. In alternativa, si propone la conciliazione in giudizio.
8.2 Esempio di accertamento induttivo puro con presunzioni bancarie
Scenario: Un negozio di calzature vende sia in sede fisica sia su piattaforme eBay e Amazon. L’Agenzia esamina i conti correnti e trova che nel 2023 sono transitati 1 500 bonifici per un importo complessivo di 100 000 € non dichiarato. Il contribuente giustifica parte di questi bonifici come rimborsi spese da società amiche e restituzioni di prestiti.
Applicazione della presunzione: Secondo l’art. 32 D.P.R. 600/1973 le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di ricavi non dichiarati . Il contribuente deve fornire la prova contraria. L’Agenzia classifica tutti i bonifici come ricavi e notifica un avviso per maggior reddito di 100 000 €.
Difesa: Viene predisposto un prospetto analitico dei bonifici con indicazione di:
- data, causale, controparte;
- documenti giustificativi (fatture, note di credito, contratti di prestito);
- prove dei rimborsi (e-mail, ricevute di reso, ordini annullati).
Grazie a questa analisi si dimostra che 60 000 € sono rimborsi o restituzioni di prestiti. Restano contestati 40 000 €. Si propone l’adesione con riduzione delle sanzioni. Qualora l’ufficio non accetti, si impugna l’avviso sostenendo che l’uso di presunzioni semplici richiede gravità, precisione e concordanza e che l’elevato numero di bonifici non coincide automaticamente con vendite abituali, salvo prova della professionalità .
8.3 Esempio di società estinta
Scenario: La società “Calzature XYZ Srl” è cancellata dal registro delle imprese il 30 giugno 2022. Nel dicembre 2025 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento alla società per l’anno 2019 e contestualmente notifica ai soci un atto di recupero ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973.
Questione: I soci eccepiscono la nullità dell’avviso alla società. La Corte di giustizia tributaria annulla l’atto. L’Agenzia impugna e la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché l’avviso alla società estinta è nullo e tale nullità si estende agli atti successivi . La Corte precisa che l’amministrazione può agire direttamente nei confronti dei soci, ma deve emettere un atto motivato, indicando l’importo ricevuto dai soci e il debito societario . Pertanto gli avvisi ai soci devono essere autonomi e notificati nei termini di decadenza.
Difesa: I soci, assistiti dallo studio Monardo, dimostrano di non aver percepito alcun riparto dopo la messa in liquidazione. Il giudice accoglie il ricorso e annulla gli avvisi. In ipotesi diversa, se avessero percepito somme, la responsabilità sarebbe stata limitata a quanto ricevuto.
Conclusione
L’accertamento fiscale contro un calzaturificio richiede una difesa immediata e strutturata. Le norme tributarie e le pronunce della Corte di Cassazione dimostrano che, da un lato, l’amministrazione può ricorrere a presunzioni forti e a metodi induttivi; dall’altro, il contribuente dispone di diritti importanti: contraddittorio preventivo, accertamento con adesione, strumenti deflattivi del contenzioso, sospensione cautelare, procedure di rottamazione e soluzioni per la crisi d’impresa. La prova di resistenza e la documentazione completa sono essenziali per ribaltare le presunzioni.
Agire tempestivamente significa preservare l’azienda da sanzioni e procedure esecutive. È fondamentale analizzare subito l’atto, calcolare i termini, raccogliere le prove e scegliere la strategia più adatta: difesa in giudizio, adesione, conciliazione o definizione agevolata. Il contributo di professionisti esperti permette di individuare i vizi formali, contestare le presunzioni, rinegoziare la pretesa e tutelare il patrimonio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti vantano esperienza pluriennale nel diritto tributario e bancario. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di fornire assistenza in tutte le fasi: dall’analisi dell’avviso alla redazione del ricorso, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di rientro e transazioni fiscali, fino alla gestione delle procedure concorsuali.
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