Introduzione
La legge n. 3/2012, nota anche come “legge salva-suicidi”, ha introdotto in Italia la possibilità per i debitori civili – persone fisiche, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili – di uscire da situazioni di sovraindebitamento attraverso procedure giudiziali di composizione della crisi. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022), la disciplina originaria è stata abrogata e assorbita nel nuovo Codice . Oggi quindi parliamo di “legge sul sovraindebitamento” riferendoci alle norme contenute negli artt. 65–83 e 268–283 del Codice della Crisi, che riprendono e aggiornano gli strumenti della vecchia legge 3/2012 in modo più organico, moderno ed efficace .
Perché esiste questa legge? Lo scopo è di offrire una seconda opportunità al debitore onesto ma sfortunato, consentendogli di liberarsi dai debiti insostenibili e di tornare ad una vita economicamente sostenibile . Prima del 2012, in Italia chi non era soggetto alle procedure fallimentari (come privati cittadini, professionisti, piccoli imprenditori, enti non commerciali, ecc.) non aveva strumenti legali efficaci per gestire un indebitamento fuori controllo. La legge 3/2012 ha colmato questo vuoto, introducendo procedure che permettono di ristrutturare i debiti o di liquidare il patrimonio con conseguente esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui). Nel nuovo Codice della Crisi, queste procedure sono state semplificate e potenziate: oggi il sistema è più accessibile, più rapido e più attento alle esigenze concrete di famiglie e piccole attività . Si è affermato il principio del favor debitoris, in linea con i principi europei, bilanciato però con la tutela dei creditori e del mercato .
In questa guida, aggiornata a gennaio 2026, esamineremo in dettaglio come funziona la “legge sul sovraindebitamento” oggi, quali sono le procedure disponibili e le condizioni per accedervi, distinguendo i casi di privati/famiglie, liberi professionisti e imprese minori. Illustreremo quando conviene ricorrere a queste procedure e perché possono rappresentare la scelta giusta per un debitore sommerso dai debiti. Troverete inoltre domande e risposte su questioni pratiche frequenti, tabelle riepilogative dei punti chiave e riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (comprese le ultime sentenze rilevanti) per un approfondimento a livello avanzato. Il linguaggio utilizzato sarà giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti del diritto sia ai debitori (consumatori o piccoli imprenditori) che vogliono capire come ottenere sollievo dalla pressione debitoria in modo legale e definitivo.
Evoluzione Normativa dal 2012 al 2026
Per contestualizzare l’attuale disciplina, ripercorriamo brevemente l’evoluzione normativa della legge sul sovraindebitamento in Italia:
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3: introdusse per la prima volta le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Era rivolta ai soggetti “non fallibili”, cioè fuori dal campo di applicazione della legge fallimentare (L. 267/1942). La legge prevedeva tre procedure principali: l’accordo di composizione con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio . Venne presto ribattezzata “legge salva suicidi” perché offriva una via d’uscita legale a persone in disperazione economica . Negli anni successivi, questa legge è stata poco utilizzata all’inizio (anche per scarsa conoscenza e alcune rigidità), ma ha progressivamente trovato applicazione e ha subìto vari ritocchi migliorativi.
- Modifiche pre-2020: interventi normativi e interpretazioni giurisprudenziali hanno ampliato e chiarito la portata della L.3/2012. Ad esempio, nel 2015 è stata introdotta la possibilità di presentare una procedura familiare unica per membri della stessa famiglia con un’unica situazione di indebitamento (art. 7-bis aggiunto) . La giurisprudenza ha affrontato nodi come la definizione di consumatore, i requisiti di meritevolezza del debitore e il trattamento dei crediti fiscali. Un punto critico era il divieto di includere taluni debiti tributari come l’IVA in falcidia: tale divieto è stato dichiarato incostituzionale nel 2019 (Corte Cost. n. 245/2019), aprendo la strada alla riduzione anche dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento .
- Riforma del 2020 (Decreto Ristori): con il D.L. 137/2020 (conv. in L. 176/2020) il legislatore, anche in vista della crisi pandemica e del rinvio dell’allora imminente Codice della Crisi, ha apportato importanti modifiche alla legge 3/2012. Si è introdotta la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (o “fresh start” per il debitore meritevole privo di beni) , che consente per la prima volta la cancellazione dei debiti anche senza alcun pagamento in favore dei creditori, se il debitore non ha patrimonio né redditi pignorabili . Sono stati inoltre resi meno rigidi i criteri di meritevolezza e ammissibilità: ad esempio, è stata eliminata la preclusione ad accedere alle procedure per chi aveva già tentato senza successo un accordo o piano (prima occorreva aspettare alcuni anni in caso di omologa negata). Si è chiarito che il giudice può valutare con maggior flessibilità il comportamento del debitore, guardando anche alle cause sociali dell’indebitamento e non solo a eventuali inadempimenti formali. Questa riforma “emergenziale” ha di fatto anticipato alcune novità del Codice della Crisi, permettendo di applicarle subito ai casi di sovraindebitamento.
- Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): si tratta di una riforma organica della disciplina dell’insolvenza e delle crisi, emanata nel 2019 in attuazione della legge delega “Rordorf”. L’entrata in vigore del Codice è stata più volte rinviata e parzialmente modificata (anche per recepire la direttiva UE 2019/1023), sino alla data definitiva del 15 luglio 2022. Da quel giorno la vecchia legge 3/2012 è stata formalmente abrogata e sostituita dalle nuove norme contenute nel Codice . Tuttavia, non si è trattato di un semplice “trasloco” di articoli: il legislatore ha colto l’occasione per riscrivere e migliorare la disciplina, creando un sistema più coerente e funzionale. In particolare, la materia del sovraindebitamento è ora unificata sotto la parte del Codice dedicata alle “procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i soggetti non fallibili”. Le procedure tipiche della L.3/2012 sono rimaste ma con nuove denominazioni e regole aggiornate (come vedremo nel dettaglio) . Inoltre, il Codice ha introdotto istituti innovativi come la composizione negoziata per la crisi d’impresa (strumento stragiudiziale volontario per le imprese in crisi) e ha eliminato meccanismi poco efficaci come gli OCRI (organismi di allerta) . Sul fronte del sovraindebitamento, il Codice ha confermato e rafforzato il ruolo centrale degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi), prevedendo procedure più uniformi a livello nazionale e maggiore professionalizzazione dei gestori .
- Aggiornamenti recenti (2023–2025): dopo l’entrata in vigore del Codice, sono già intervenute alcune disposizioni correttive (“correttivo bis e ter”) per perfezionare il testo. Ad esempio, il D.Lgs. 83/2022 – emanato poco prima dell’entrata in vigore – ha limato alcuni aspetti tecnici, chiarito definizioni e introdotto il cram down fiscale nel concordato minore (ossia la possibilità di omologare il piano anche senza il voto favorevole del Fisco, a certe condizioni ). La giurisprudenza di legittimità nel biennio 2024–2025 ha cominciato ad applicare e interpretare le nuove norme, delineando i confini della “seconda opportunità” con alcune sentenze importanti (es. sulla nozione di consumatore, sul trattamento dei creditori privilegiati nei piani e sulla legittimazione a impugnare le omologazioni). Ne parleremo diffusamente nei paragrafi dedicati, citando le pronunce più rilevanti. Complessivamente, al gennaio 2026 possiamo dire che la nuova legge sul sovraindebitamento è entrata a regime, offrendo un ventaglio di strumenti collaudati per affrontare sia le crisi debitorie familiari che quelle dei piccoli operatori economici in difficoltà.
Cosa è cambiato rispetto alla vecchia legge 3/2012?
In sintesi, le principali differenze e miglioramenti introdotti dal Codice della Crisi (CCII) rispetto alla legge originaria sono:
- Stesse soluzioni, nuovi nomi e procedure più semplici: i tre strumenti classici (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio) esistono ancora ma sono stati rinominati e riorganizzati. Oggi parliamo di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, “concordato minore” e “liquidazione controllata del sovraindebitato” . Il funzionamento di base è analogo ai precedenti, ma con passaggi procedurali standardizzati che riducono incertezze e tempi morti . Ad esempio, per il concordato minore è stato introdotto il meccanismo del silenzio-assenso dei creditori (il creditore che non partecipa al voto è conteggiato come voto favorevole), semplificando l’approvazione . Inoltre, le maggioranze richieste sono state abbassate (dal 60% al 50% dei crediti per l’accordo, come vedremo) .
- Esdebitazione più forte e ampia: la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti residui (discharge) è stata confermata e potenziata. In particolare, è stata introdotta in via stabile la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (già sperimentata nel 2020) , che consente al debitore persona fisica totalmente privo di capacità di rimborso di ottenere ugualmente l’esdebitazione senza dover pagare nulla, purché soddisfi i requisiti di meritevolezza e controlli successivi (è una delle novità socialmente più significative) . Inoltre, nell’ambito della liquidazione controllata il Codice prevede che l’esdebitazione operi di diritto al termine della procedura o comunque decorso un triennio dall’apertura, senza bisogno di una separata istanza come avveniva prima . In sostanza, oggi l’ordinamento garantisce al debitore sovraindebitato onesto la liberazione dai debiti in tempi più brevi e con maggiore certezza rispetto al passato.
- Ambito soggettivo più chiaro: la legge 3/2012 aveva generato dubbi su quali categorie di debitori potessero accedere alle procedure (ad esempio, i soci di società di persone con debiti sociali, i fideiussori, ecc.). Il Codice della Crisi ora definisce con precisione i soggetti ammessi, includendo tutti i debitori civili non fallibili: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali . Viene così eliminata molta incertezza interpretativa e uniformata la disciplina in un unico corpo normativo . Questo rende più semplice capire chi può accedere e quale procedura scegliere, evitando interpretazioni difformi tra tribunali.
- Procedure più rapide e meno costose: uno dei difetti della vecchia legge era la lentezza e complessità di alcune fasi (udienze, votazioni, ecc.), con conseguenti costi per il debitore. Il Codice introduce tempi più brevi per l’omologazione e un maggiore automatismo in alcuni passaggi . Ad esempio, nel piano del consumatore non è più necessaria l’udienza se non vi sono opposizioni, e nel concordato minore il voto avviene in forma semplificata e telematica (senza adunanza fisica) . Inoltre, i creditori hanno minori possibilità di bloccare la procedura con atteggiamenti ostruzionistici, grazie al meccanismo del silenzio-assenso e al potere del giudice di superare il dissenso del Fisco in certi casi (cram down) . Tutto ciò rende il percorso più veloce e orientato alla conclusione positiva, evitando che il debitore rimanga impantanato per anni. Anche i costi vengono limitati: la liquidazione controllata ha durata massima 3 anni , il che implica che oltre tale termine il debitore non dovrà più versare ulteriori redditi ai creditori, e gli OCC operano con tariffe regolate e trasparenti per evitare spese eccessive a carico di chi già è in difficoltà.
In sintesi, la logica complessiva della riforma è stata quella di rafforzare le tutele per il debitore sovraindebitato (purché meritevole) senza pregiudicare i creditori oltre il necessario, creando un sistema più efficiente e aderente alla realtà economica . Si è abbracciato appieno il concetto di fresh start, caro anche al legislatore europeo, promuovendo le seconde possibilità ma entro limiti precisi e con procedure controllate. Nei paragrafi che seguono esploreremo ciascuna procedura in dettaglio, dal punto di vista del debitore che voglia capire opportunità, requisiti, vantaggi e implicazioni pratiche di ogni opzione.
Chi Può Accedere alle Procedure di Sovraindebitamento

La normativa sul sovraindebitamento è riservata ai debitori civili non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento o, come si chiama ora, liquidazione giudiziale). In sostanza, possono accedere le persone fisiche e giuridiche “non fallibili”. Vediamo nel dettaglio le categorie ammesse e i relativi requisiti:
- Consumatori: persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta . È il caso ad esempio delle famiglie e privati che hanno accumulato debiti per mutui, credito al consumo, spese personali, ecc., non legati a un’attività d’impresa. Anche chi svolge un’attività imprenditoriale minore o professionale può essere considerato “consumatore” limitatamente ai debiti che ha assunto per scopi personali: ad esempio, un artigiano che ha debiti familiari (utenze, prestiti personali) estranei alla sua attività imprenditoriale, per quella parte di debiti è consumatore. Importante: la qualifica di consumatore non dipende dallo status generale della persona ma dalla natura dei debiti da ristrutturare . La Cassazione ha chiarito di recente che vanno escluse dal piano del consumatore le situazioni in cui i debiti abbiano origine da attività imprenditoriali o professionali, anche se il debitore al momento della procedura non esercita più l’attività. Ad esempio, un ex imprenditore o ex socio di società che sia garante di debiti d’impresa non è considerato consumatore per quei debiti, anche se ora è un privato cittadino . Conta la finalità concreta con cui il debito è stato contratto: se era funzionale a un’impresa, quel debito non rientra nell’ambito “consumeristico”. Su questo la giurisprudenza è piuttosto rigida (orientamento confermato da Cass. 29746/2025) . Dunque, il piano del consumatore (oggi “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è riservato ai debiti di natura prettamente personale/familiare, mentre chi ha anche debiti d’impresa dovrà orientarsi verso le altre procedure (concordato minore o liquidazione).
- Imprese minori: l’imprenditore commerciale “sotto-soglia”, cioè che non raggiunge i parametri per la fallibilità. Il Codice (art. 2, co.1, lett. d) definisce impresa minore quella che nei tre esercizi antecedenti la domanda non ha superato congiuntamente determinati limiti dimensionali. Tali limiti attualmente sono: attivo patrimoniale ≤ 300.000 €, ricavi lordi ≤ 200.000 € e debiti ≤ 500.000 € . Se l’impresa (individuale o collettiva) negli ultimi 3 anni ha superato anche solo per un anno due di questi tre parametri, sarebbe soggetta a liquidazione giudiziale (fallimento) e quindi esclusa dalle procedure di sovraindebitamento. Viceversa, se rimane entro questi limiti, è definita “impresa minore” e può accedere. Esempi: un negozio individuale o una S.r.l. di piccole dimensioni con fatturato annuo di 150.000 € e debiti totali di 400.000 € rientra tra le imprese minori (non fallibile). Da notare che anche le società di capitali o di persone possono essere imprese minori se rispettano queste soglie . Quindi non si tratta solo di ditte individuali: piccole Srl, Snc ecc. possono accedere al sovraindebitamento se “sotto soglia”. Le start-up innovative godono di disciplina particolare: pur potendo avere attivi elevati, sono comunque ammesse (vedi oltre).
- Imprenditori agricoli: tradizionalmente esclusi dal fallimento (art. 2135 c.c.), gli agricoltori con debiti insostenibili possono utilizzare le procedure di sovraindebitamento indipendentemente dalle dimensioni della loro impresa agricola . Non vi sono soglie di attivo o debito per l’impresa agricola, poiché la non fallibilità deriva dalla legge civile. Dunque l’azienda agricola (anche di grandi dimensioni) se in crisi utilizzerà questi strumenti.
- Lavoratori autonomi e professionisti: qualsiasi professionista (avvocato, medico, commercialista, artista, ecc.) o altro lavoratore autonomo con partita IVA non assoggettabile al fallimento. I professionisti non sono imprenditori commerciali, quindi non “falliscono” per definizione; pertanto rientrano tra i debitori sovraindebitati possibili. Anche associazioni professionali o società tra professionisti, secondo la giurisprudenza, non sono soggette a fallimento e potrebbero accedere al concordato minore . In pratica, titolari di partita IVA come artigiani, freelance, professionisti con debiti sia fiscali sia verso fornitori o banche possono ricorrere a queste procedure. Se i debiti sono legati alla loro attività, costoro non sono “consumatori” ma imprenditori minori o autonomi agli occhi della legge.
- Enti non commerciali: include ad esempio associazioni, fondazioni o ONLUS che hanno debiti (es. una associazione sportiva dilettantistica indebitata). Non essendo imprese commerciali, non falliscono e dunque possono sfruttare la legge sul sovraindebitamento. Il Codice li ricomprende nella categoria “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale” .
- Start-up innovative: la legge 3/2012, con un’aggiunta nel 2015, ha incluso anche le startup innovative (ex D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012) tra i soggetti ammessi . Ciò perché nei primi anni le start-up godono di esenzione dalle procedure concorsuali ordinarie, quindi se sovraindebitate ricadono in questo alveo. Il Codice della Crisi conferma questa inclusione.
- Membri di una stessa famiglia: come anticipato, è possibile per i familiari conviventi o co-obbligati presentare un unico piano o accordo familiare se il sovraindebitamento ha origine comune . Ad esempio, marito e moglie indebitati assieme (mutui cointestati, finanziamenti per la famiglia) possono fare una procedura unitaria anziché due separate. La famiglia, ai fini di legge, comprende coniuge, parenti fino al 4º grado, affini fino al 2º, uniti civilmente e conviventi di fatto . Questa possibilità semplifica il risanamento di nuclei familiari, evitando soluzioni scoordinate.
Di seguito una tabella riepilogativa dei soggetti ammessi:
| Categoria Debitore | Chi include (definizione principale) | Rientra se… |
|---|---|---|
| Consumatore | Persona fisica per debiti estranei ad attività d’impresa o professione | Debiti personali/familiari (no fini d’impresa) |
| Professionista / Autonomo | Lavoratore autonomo, artista o professionista (anche studi associati) | Non soggetto a fallimento (per legge) |
| Impresa minore | Imprenditore commerciale sotto le soglie di fallibilità (ditte, società piccole) | Attivo ≤ 300k €, Ricavi ≤ 200k €, Debiti ≤ 500k € |
| Imprenditore agricolo | Chi esercita attività agricola (individuale o societaria) | Attività ex art. 2135 c.c. (sempre non fallibile) |
| Start-up innovativa | Società start-up ex L. 221/2012 (nei primi 5 anni) | Iscritta registro start-up; (fatturato ≤ 5 mln €) |
| Ente non commerciale | Enti non profit (associazioni, fondazioni, ecc.) | Non svolge attività d’impresa commerciale abituale |
| Famiglia (procedura unica) | Membri di stessa famiglia conviventi o con debiti comuni | Parenti entro 4º grado, affini 2º, conviventi |
Chi è escluso? Sono esclusi dai procedimenti di sovraindebitamento tutti i soggetti che, invece, possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale/fallimento o altre procedure concorsuali ordinarie. Quindi le imprese commerciali sopra soglia (medio-grandi), le società di capitali di dimensioni rilevanti, le procedure già soggette a liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, ecc., non rientrano nell’ambito della legge sul sovraindebitamento . In pratica, un’azienda che “fallisce” normalmente dovrà utilizzare gli strumenti come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale previsti per le imprese maggiori, non le procedure per sovraindebitati. Inoltre non può accedere chi abbia già abusato di queste procedure: la legge infatti prevede cause di inammissibilità se il debitore è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte in totale nella vita . Ugualmente, è precluso l’accesso a chi abbia agito con frode, malafede o colpa grave causando il proprio sovraindebitamento o abbia posto in essere atti in frode ai creditori (ad esempio, distraendo beni poco prima di chiedere la procedura) . Tali comportamenti denotano “non meritevolezza” e portano al rigetto della domanda. La valutazione in merito viene fatta dal giudice, anche sulla base della relazione dell’OCC, considerando se l’indebitamento è frutto di sventura e buona fede o di leggerezza colpevole. (Vedremo più avanti come la giurisprudenza interpreta questi criteri, ad esempio nei casi di ludopatia, spese sproporzionate, ecc.).
In tutti i casi, il presupposto oggettivo per accedere è trovarsi in stato di sovraindebitamento, definito dalla legge come l’incapacità definitiva o il grave e prolungato squilibrio nel far fronte alle proprie obbligazioni, anche estendibile alla mera crisi prospettica (incapacità futura di pagarle regolarmente) . Non occorre attendere di essere formalmente insolventi con procedure esecutive in corso: è sufficiente che il debitore preveda di non riuscire a pagare i debiti nei termini e che il proprio patrimonio o reddito sia inadeguato a farvi fronte. In altre parole, la legge consente di intervenire già allo stadio di crisi irreversibile, per prevenire il degenerare in insolvenza conclamata. Sta al debitore, con l’ausilio dell’OCC, dimostrare questa condizione attraverso i documenti che dovrà produrre (bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco debiti, ecc.).
OCC e competenza territoriale: per attivare una procedura di sovraindebitamento, il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o, in mancanza, a un professionista nominato dal tribunale . L’OCC è un organismo (spesso costituito presso gli Ordini dei dottori commercialisti o degli avvocati, o presso le Camere di Commercio) abilitato a gestire queste crisi. Ogni tribunale ha un elenco di OCC competenti per il proprio territorio. Il debitore deve individuare l’OCC del circondario del tribunale competente, di solito quello del luogo dove egli ha il centro principale dei suoi interessi (COMI) . Ad esempio, se il debitore risiede a Fornacette (PI) ma ha un’attività con sede a Pisa, il COMI potrebbe essere Pisa; comunque si sceglie l’OCC legato al Tribunale competente per territorio. L’OCC nominato assegna un gestore della crisi (uno dei suoi professionisti iscritti) che seguirà il caso. L’attivazione avviene tramite un’istanza di nomina gestore presentata via PEC o email all’OCC, allegando i documenti iniziali e pagando una piccola tassa di avvio (es.: 244 € all’OCC di Cagliari) . Da quel momento, il gestore assisterà il debitore nella predisposizione del piano o della proposta di accordo/liquidazione, verificando i dati, redigendo la sua relazione e interfacciandosi col tribunale. In pratica, l’OCC è una figura chiave: funge da consulente neutralizzato (aiuta il debitore ma con doveri di imparzialità verso i creditori e di veridicità delle attestazioni) . È un organismo terzo che garantisce correttezza e trasparenza del procedimento. Nel nuovo Codice, il ruolo dell’OCC è reso ancora più centrale e uniforme a livello nazionale, con compiti ben definiti (controllo documenti, ausilio tecnico al debitore, relazioni al giudice) . Se in un dato circondario non esistono OCC iscritti, il tribunale può nominare un professionista (commercialista, avvocato o consulente finanziario) come gestore ad hoc .
Nota sulla meritevolezza: contrariamente a quanto molti pensano, non chiunque abbia debiti può automaticamente beneficiare della cancellazione degli stessi. Il debitore deve mostrarsi meritevole, cioè non aver colposamente provocato il proprio dissesto né aggravato la situazione con dolo o frode. Questo principio, già presente in L.3/2012, permane nel Codice. In particolare, all’atto pratico: un consumatore per ottenere l’omologazione del suo piano deve superare il vaglio della “meritevolezza” (il giudice verifica che non vi sia colpa grave o dolo nella genesi dei debiti) . Per gli altri debitori (concordato minore), formalmente la proposta viene valutata dai creditori, ma comunque restano cause di inammissibilità legate a atti di frode e utilizzo abusivo dello strumento . Ad esempio, contrarre nuovi debiti mentre si è già insolventi, sperperare denaro in giochi d’azzardo o mantenere un tenore di vita sproporzionato con i soldi dei creditori potrebbero essere considerati indici di colpa grave e portare al diniego della procedura. La valutazione è caso per caso. La buona notizia è che il Codice adotta criteri più flessibili e razionali rispetto al passato , incoraggiando i giudici a considerare la situazione globale del debitore. Ad esempio, una breve morosità passata o la richiesta di finanziamenti per pagare altri debiti (il cosiddetto “debito a catena”) non vengono più considerati automaticamente comportamento scorretto tale da negare l’accesso, se complessivamente il debitore ha agito in buona fede e ora offre ai creditori la soluzione migliore possibile.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo separatamente le diverse procedure offerte dalla legge sul sovraindebitamento – ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente – evidenziando per ognuna chi può utilizzarla, come funziona, quali effetti produce e i principali vantaggi/svantaggi.
Procedure di Sovraindebitamento: Quali Soluzioni per il Debitore?
La legge sul sovraindebitamento mette a disposizione quattro percorsi principali per affrontare la crisi debitoria, riecheggiando quelli già previsti dalla L.3/2012 ma con vari adattamenti:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore – (ex Piano del consumatore): una procedura riservata ai debitori consumatori, che consente di proporre al giudice un piano di rientro dai debiti basato sulle proprie effettive capacità, senza necessità di accordo dei creditori. È lo strumento tipico per famiglie e privati sovraindebitati.
- Concordato minore – (ex Accordo di composizione): procedura aperta a tutti i debitori non consumatori (imprese minori, professionisti, ecc.), in cui il piano di ristrutturazione deve essere approvato dai creditori con una certa maggioranza. È analogo, in miniatura, a un concordato preventivo, pensato per le piccole imprese e partite IVA in crisi.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato – (ex Liquidazione del patrimonio): soluzione di carattere liquidatorio, in cui si procede alla vendita di tutti i beni del debitore e alla distribuzione del ricavato ai creditori, sotto controllo del tribunale e con nomina di un liquidatore. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti rimasti). Questa procedura può essere intrapresa sia volontariamente dal debitore, sia – in taluni casi di frode – chiesta dai creditori o dal pubblico ministero . È in pratica l’analogo di un fallimento personale, utilizzabile quando non vi sono le condizioni per un piano di ristrutturazione o quando il debitore preferisce cedere tutto il patrimonio subito.
- Esdebitazione del debitore incapiente – (fresh start senza assets): è una procedura speciale, introdotta in via definitiva dal Codice (art. 283 CCII), che permette al debitore persona fisica privo di beni o reddito di ottenere comunque la cancellazione dei propri debiti senza offrire nulla ai creditori, salvo l’impegno a versare ai creditori eventuali sopravvenienze di reddito nei 4 anni successivi . È un rimedio estremo per chi non ha proprio nulla, da usare una tantum.
Vediamo ora in dettaglio i primi tre strumenti (procedure di composizione e liquidazione) e successivamente l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente. Per ciascuno, daremo anche esempi pratici di applicazione rispettivamente a privati/famiglie, professionisti e piccole imprese, così da chiarire “quando conviene” l’una o l’altra soluzione.
Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
Il piano del consumatore (ora rinominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è una procedura giudiziale pensata per il debitore persona fisica consumatore, cioè che ha debiti di natura per lo più personale. La sua caratteristica peculiare – che la differenzia dalle altre procedure – è che non richiede l’approvazione dei creditori: il piano viene presentato dal debitore con l’ausilio dell’OCC e ad essere chiamato a valutarlo ed eventualmente omologarlo è il Tribunale (nella persona del giudice). I creditori vengono informati e possono eventualmente fare opposizione, ma non hanno diritto di voto. Questo rende il piano del consumatore uno strumento molto potente dal punto di vista del debitore, perché consente di superare il dissenso anche di un creditore importante (es. una finanziaria o la banca) se il giudice ritiene il piano meritevole e conveniente.
Chi può proporlo: esclusivamente il consumatore, come definito sopra. Se i debiti hanno anche natura imprenditoriale o professionale significativa, il debitore non potrà accedere a questo strumento . In caso di dubbio, spesso i tribunali adottano un approccio restrittivo: ad esempio, se un soggetto è stato socio amministratore di società ed è garante dei debiti aziendali, si tende a escluderlo dal piano del consumatore considerandolo di fatto un debitore “d’impresa” . Occorre dunque che i debiti da ristrutturare siano legati alla sfera privata: mutui per la casa, credito al consumo, scoperti di conto corrente personale, bollette, canoni, debiti per spese mediche, fiscali personali (es. IRPEF non pagata di un dipendente), ecc. Un professionista o piccolo imprenditore potrebbe teoricamente presentare un piano del consumatore per i suoi debiti privati, escludendo quelli professionali, ma la Cassazione ha espresso contrarietà a piani misti in cui si lasciano fuori alcuni debiti (soprattutto se rilevanti) . Quindi in pratica chi ha anche debiti “business” di solito opta per altra procedura. Il piano del consumatore è invece perfetto per le famiglie che hanno accumulato prestiti, rate, bollette arretrate, magari per far fronte a malattie, perdita del lavoro o altre difficoltà.
Condizioni di ammissibilità: il Codice riprende le stesse condizioni previste dalla vecchia legge: il consumatore (a) non deve aver ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (o più di due in totale) e (b) non deve aver agito con dolo o colpa grave nel provocare il sovraindebitamento . In altre parole, il debitore deve essere “meritevole”: no truffe, no dissipazione volontaria del patrimonio. Ad esempio, un indebitamento derivante da spese mediche improvvise, da perdita del lavoro, da tassi usurari applicati dalle banche, ecc. configurano sicuramente buona fede; viceversa, un indebitamento accumulato continuando a prendere finanziamenti sapendo di non poterli restituire, oppure per acquistare beni voluttuari di lusso senza adeguato reddito, potrebbe far dubitare della meritevolezza. Il giudice valuta questi aspetti caso per caso, anche grazie alla Relazione dell’OCC che deve espressamente riferire sul comportamento del debitore e sulle cause dell’indebitamento. Va detto che la giurisprudenza attuale è tendenzialmente benevola con i consumatori, riconoscendo che spesso situazioni di sovraindebitamento nascono da concause e dal facile accesso al credito, e che «nemo tenetur ad impossibilia» (nessuno è tenuto a fare l’impossibile per pagare) . Dunque errori di gestione economica non troppo gravi vengono perdonati, purché ora il debitore metta sul piatto tutto il ragionevolmente ottenibile per soddisfare i creditori al meglio.
Contenuto del piano: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, predispone un piano di ristrutturazione che deve indicare in modo specifico: come intende pagare i creditori, in quali tempi e con quali mezzi supererà la crisi . Il piano può prevedere le soluzioni più varie e creative, ad esempio: una dilazione pluriennale dei debiti; il pagamento parziale (falcidia) di alcuni crediti e integrale di altri; la vendita di uno o più beni di proprietà (es. vendita di un immobile non essenziale per pagare parzialmente i debiti); l’intervento di terzi che mettono a disposizione somme (un parente che aiuta); la continuazione di contratti in essere. Non esiste un contenuto imposto: è libero, purché sia fattibile e ragionevole. Tuttavia, la legge pone alcuni paletti importanti a tutela dei creditori:
- Il piano deve assicurare che ai creditori venga corrisposto almeno quanto otterrebbero in una liquidazione dei beni del debitore . Questo è il cosiddetto principio della convenienza o best interest test: il giudice confronta la proposta con lo scenario alternativo della liquidazione e verifica che nessun creditore venga trattato peggio del dovuto. Ad esempio, se il debitore possiede beni pignorabili, non può proporre di pagare ai creditori molto meno del valore di realizzo di quei beni, a meno che nel piano quei beni vengano comunque liquidati (o sostanzialmente destinati a soddisfarli). Su questo punto la Cassazione ha più volte insistito: l’omologazione del piano del consumatore richiede un rigoroso giudizio di convenienza per i creditori .
- Il piano può prevedere di pagare in maniera differenziata i creditori, anche solo parzialmente, purché vi sia una giustificazione oggettiva (es. insufficienza del patrimonio). È consentito ridurre o stralciare i crediti chirografari (non garantiti) e anche quelli privilegiati (garantiti da pegno/ipoteca o privilegiati per legge) a condizione che a questi creditori privilegiati sia garantito almeno il valore di realizzo del bene su cui hanno prelazione . In pratica, i creditori con pegno/ipoteca possono essere non pagati integralmente, ma devono ricevere almeno quanto otterrebbero vendendo il bene su cui hanno garanzia. Sarà l’OCC a stimare tale importo nella sua relazione. Ad esempio, se c’è un mutuo con ipoteca sulla casa e vendendo la casa il creditore ipotecario stimerebbe di recuperare 50.000 €, il piano può prevedere di dargli 50.000 € (anche non subito, ma rateizzati magari) e considerarlo soddisfatto per l’intero debito (anche se magari il debito è 70.000 €). Non è più presente nel Codice il limite rigido che esisteva prima, ossia la moratoria di 1 anno per pagare i creditori privilegiati : prima la L.3/2012 diceva che i crediti privilegiati dovevano essere pagati entro 1 anno dall’omologa salvo consenso del creditore; oggi tale limite è stato eliminato, quindi il piano può prevedere pagamenti dilazionati oltre l’anno anche ai privilegiati (purché, ripetiamo, ne ricevano almeno il valore di realizzo e siano d’accordo se si va oltre ciò). La Cassazione aveva già aperto a moratorie più lunghe con consenso del creditore , e ora il legislatore ha adeguato la norma. Ciò offre maggiore flessibilità, ad es. per dilazionare i debiti fiscali e contributivi privilegiati in più anni.
- Un caso particolare riguarda i debiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione: il Codice ha mantenuto la possibilità (introdotta nel 2020) di falcidiare anche questi crediti nel piano . In passato era discusso se si potesse ridurre un debito il cui rimborso è garantito da trattenuta automatica in busta paga; ora è esplicito che si può prevedere nel piano di pagarne solo una parte, liberando così il reddito del debitore da una quota già impegnata.
- Il piano può anche prevedere di lasciare fuori alcuni beni o rapporti: in particolare, la legge consente al debitore consumatore di mantenere l’abitazione principale evitando la sua vendita se c’è un mutuo ipotecario e il debitore è in regola con i pagamenti (o il giudice lo rimette in termini per sanare le rate scadute) . In tal caso, il piano continua a pagare regolarmente le rate del mutuo casa come da contratto originario e quella passività non viene toccata. Questa è una norma di grande rilevanza sociale: permette, in sostanza, di non perdere la prima casa quando il problema sono altri debiti. Naturalmente occorre che l’ipoteca sia solo sulla prima casa e che il debitore non sia in forte morosità sul mutuo, altrimenti la banca potrebbe comunque agire. Ma se uno è aggiornato o può rapidamente aggiornarsi, il tribunale può ammettere che il mutuo ipotecario prosegua regolarmente fuori dal piano, preservando la casa . Lo stesso concetto, come vedremo, è stato esteso nel concordato minore anche all’abitazione principale del piccolo imprenditore .
- Documenti da allegare: il debitore deve fornire un quadro completo della sua situazione economica. Tipicamente vanno allegati: l’elenco di tutti i creditori e dei debiti (con indicazione di eventuali garanzie reali o personali) , l’elenco dei beni di proprietà, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, uno stato patrimoniale e di famiglia, l’elenco di eventuali atti di disposizione compiuti di recente, e una relazione particolareggiata dell’OCC che attesta veridicità dei dati, diligenza del debitore, cause dell’indebitamento e fattibilità del piano . L’OCC certifica inoltre che il piano è sostenibile e che i creditori privilegiati non ricevono meno del valore di realizzo dei beni su cui vantano prelazione.
Procedimento e omologazione: una volta depositata la proposta di piano presso il Tribunale, tramite l’OCC, corredata di tutti gli allegati, il giudice effettua un primo esame di ammissibilità (completezza documenti, appartenenza del debitore alle categorie giuste, assenza di cause ostative formali) . Se ammesso, il giudice fissa tipicamente un’udienza di comparizione, comunicando il piano ai creditori con un certo preavviso. Tuttavia, con il nuovo Codice questa fase è stata semplificata: se non ci sono contestazioni dai creditori, il giudice può decidere senza udienza. I creditori infatti, ricevuta la comunicazione del piano, hanno 30 giorni per presentare eventuali opposizioni o osservazioni . Trascorso tale termine, il giudice valuta il materiale. Se nessuno si oppone e il giudice ritiene soddisfatti i requisiti (meritevolezza, convenienza per creditori, fattibilità), può procedere direttamente all’omologazione del piano, emettendo un decreto di omologa. Se invece qualche creditore ha fatto opposizione, si instaura un contraddittorio: il giudice può fissare un’udienza per discutere le opposizioni e alla fine decide se omologare comunque il piano (rigettando le opposizioni) oppure respingere la domanda accogliendole. Il decreto che omologa (o rigetta) il piano è reclamabile in Corte d’Appello , ma – nota bene – solo da chi è stato parte formale nel procedimento e ne è risultato soccombente (cioè tipicamente: un creditore che abbia fatto opposizione e visto omologare il piano contro la sua volontà, oppure il debitore se il piano è rigettato) . I creditori che sono rimasti inattivi non possono svegliarsi dopo e impugnare l’omologa: non avendovi partecipato, non sono legittimati . Questa interpretazione, confermata da Cass. 5157/2025, mira a dare stabilità e rapidità alle decisioni, evitando impugnazioni pretestuose da parte di creditori indolenti.
Durante la pendenza del procedimento, su richiesta del debitore si possono ottenere dal giudice delle misure protettive: ossia la sospensione o il divieto di iniziare azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori . Nella vecchia legge alcune protezioni scattavano automaticamente con il deposito del piano; ora invece è necessario chiedere espressamente tali misure e il giudice le concede se necessario. In genere, al momento dell’ammissione del ricorso il giudice emette un decreto di apertura della procedura, in cui, se richiesto, ordina che nessun creditore possa iniziare o proseguire pignoramenti sul patrimonio del debitore per tutta la durata del procedimento (questo è fondamentale per congelare la situazione ed evitare corse al rimborso preferenziale) . Le misure protettive hanno efficacia temporanea (tipicamente sino all’omologa) e possono essere revocate se il debitore abusa della procedura. Ad esempio, se un creditore tenta un pignoramento sulla casa durante il piano ed è stata emessa misura protettiva, quel pignoramento è sospeso e il creditore dovrà concorrere nel piano invece che agire individualmente.
Se tutto va bene, si arriva quindi all’omologazione del piano. Il decreto di omologa viene comunicato a tutti i creditori. Da quel momento, il piano è vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che avessero eventualmente votato contro (se fosse prevista votazione, ma nel piano del consumatore come detto non c’è) e anche per quelli che sono rimasti silenti. I creditori dovranno quindi accontentarsi di quanto previsto nel piano, perdendo per legge ogni pretesa per la parte eccedente. Ad esempio, se un creditore vantava €50.000 e il piano prevede che ne riceverà €20.000, omologato il piano quel creditore ha diritto solo a €20.000 e non può agire per l’eccedenza. Le procedure esecutive individuali pendenti vengono definitivamente cessate (revocate) se il piano è omologato e le misure protettive cessano perché consolidate dall’effetto obbligatorio del piano.
Esecuzione del piano e esdebitazione: il debitore a questo punto deve attenersi rigorosamente a quanto promesso nel piano, effettuando i pagamenti e le azioni previste (es. vendere entro i termini stabiliti eventuali beni, consegnare somme all’OCC per distribuirle, ecc.). Spesso l’OCC stesso viene nominato ausiliario o liquidatore per curare la liquidazione di beni inclusa nel piano e ripartire le somme. La legge considera l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) come effetto conseguente all’adempimento integrale del piano omologato. Ciò significa che, una volta che il debitore esegue tutto il piano, egli è definitivamente libero dai debiti pregressi: eventuali parti non pagate vengono cancellate. Attenzione: se nel corso dell’esecuzione il debitore non riesce a rispettare il piano (ad es. salta delle rate, non vende il bene entro il termine, ecc.), si rischia un “fallimento” del piano. In tal caso, il Codice prevede che il tribunale, su istanza di un creditore o del debitore stesso, possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata . In pratica, il piano viene revocato e si passa a liquidare quel che resta del patrimonio secondo le regole concorsuali, per poi eventualmente esdebitare il debitore. Questo meccanismo serve come rete di salvataggio: se il piano di un consumatore non decolla o fallisce, il debitore non è abbandonato a se stesso, ma può comunque ottenere l’esdebitazione tramite la liquidazione (anche se, ovviamente, perderebbe magari benefici come la conservazione di certi beni). Se invece il piano viene eseguito correttamente, i creditori non possono pretendere altro.
Vantaggi e convenienza del piano del consumatore (per privati): questo strumento conviene al debitore persona fisica quando ha una situazione di debiti insostenibile ma possiede una capacità reddituale o patrimoniale parziale che gli consente di offrire almeno un pagamento ragionevole ai creditori. Il vantaggio principale è che non serve convincere i creditori uno ad uno: decide il giudice in base alla meritevolezza e convenienza. Dunque, è ideale se ci sono uno o più creditori ostili o poco collaborativi – ad esempio una finanziaria che non accetta transazioni – perché il tribunale può imporre loro la ristrutturazione del debito. Inoltre, permette una personalizzazione estrema: il debitore può proporre un piano su misura in base alle sue entrate future previste, eventualmente proteggendo beni essenziali (la casa, l’auto per andare al lavoro, ecc.). Dal lato del debitore, è meno invasivo di una liquidazione: conserva l’amministrazione dei suoi beni (salvo quelli che mette a disposizione nel piano) e non subisce spossessamento generale, a meno che il piano non preveda la vendita di alcuni beni per pagare i creditori. Per fare un esempio concreto, immaginiamo una famiglia sovraindebitata: Mario e Anna, con due figli, hanno accumulato 100.000 € di debiti (prestiti personali, carte revolving, arretrati di affitto, qualche bolletta) a causa di periodi di disoccupazione e spese mediche impreviste. Possiedono un appartamento prima casa gravato da mutuo residuo di 80.000 €, che stanno pagando regolarmente, e hanno un’auto usata. Entrambi ora lavorano, con reddito familiare di ~2.500 €/mese. Da soli non riusciranno mai a restituire 100.000 € più interessi. Con il piano del consumatore potrebbero proporre al giudice di continuare a pagare il mutuo casa normalmente (tenendola fuori dal piano) e, per il resto dei debiti, offrire ad esempio 40.000 € totali in 5 anni (circa 667 €/mese), così suddivisi: pagare interamente 10.000 € di debiti verso il Fisco e per bollette (crediti privilegiati necessari, magari per evitare distacchi), e pagare al 30% i restanti 90.000 € di debiti chirografari (ossia 27.000 € ripartiti pro-quota tra banche e finanziarie), grazie anche a un aiuto di 5.000 € che un parente offre subito. Il tutto gestito dall’OCC che raccoglierà i pagamenti mensili di Mario e Anna e li distribuirà. Se il giudice accerta che senza piano i creditori recupererebbero ancora meno (ad esempio pignorando lo stipendio al 1/5 per 20 anni forse otterrebbero meno di 40.000 € in totale, specie perché la coppia ha già molte spese per vivere), allora il piano è conveniente per i creditori. Inoltre Mario e Anna non hanno colpe gravi – la loro crisi deriva da fattori sfortunati – e dunque sono meritevoli. Il giudice omologa il piano nonostante magari qualche finanziaria preferirebbe pignorare lo stipendio. Dopo 5 anni, adempiuto il piano, la famiglia sarà liberata dai debiti residui (60.000 € circa andranno cancellati). Avranno salvato la loro casa e riacquistato solvibilità, potendo guardare avanti. Questo esempio illustra l’enorme beneficio sociale di questo istituto.
Attenzione: il rovescio della medaglia è che il piano del consumatore richiede disciplina e una certa stabilità: il debitore si impegna per diversi anni a rispettare il piano. Se perde il lavoro o ha altri rovesci, potrebbe trovarsi in difficoltà a completare i pagamenti. Il piano può essere modificato in corso? La legge non prevede esplicitamente una modifica dell’omologato (a differenza del concordato preventivo delle imprese maggiori che in certi casi si può modificare con consenso). Nel sovraindebitamento, se sopravvengono circostanze eccezionali che impediscono l’esecuzione, il debitore può informare l’OCC e il giudice: in qualche caso la giurisprudenza ha concesso proroghe o rimodulazioni ragionevoli, ma formalmente l’unica via codificata è la conversione in liquidazione su istanza del debitore per cercare comunque l’esdebitazione. È quindi importante progettare un piano realistico e conservativo (meglio promettere un po’ meno e poi magari pagare di più volontariamente, che promettere troppo e non farcela).
In conclusione, quando conviene il piano del consumatore? Quando il debitore persona fisica:
- Ha una fonte di reddito regolare o alcuni beni liquidabili, con cui può pagare almeno una parte non trascurabile dei suoi debiti (tipicamente almeno il 10-30%, a seconda dei casi). Se non può pagare nulla o quasi, tanto vale andare direttamente in liquidazione o chiedere l’esdebitazione “incapiente”.
- Vuole evitare di perdere beni essenziali come la prima casa o l’auto: col piano può riuscirci (continuando a pagare i relativi finanziamenti). In liquidazione invece li perderebbe.
- Ha molti creditori o alcuni poco collaborativi, rendendo impossibile un accordo stragiudiziale globale. Col piano, non occorre il consenso di costoro.
- È motivato a rispettare un impegno pluriennale per uscire dai debiti e può contare su un reddito relativamente stabile per l’orizzonte del piano.
- Non ha colpe gravi nella genesi dei debiti e può quindi superare il vaglio di meritevolezza (ad esempio, se i debiti derivano esclusivamente da gioco d’azzardo patologico recente, i giudici potrebbero negare l’omologa ritenendo il debitore non meritevole; in tal caso la liquidazione con successiva esdebitazione potrebbe essere l’unica via, dopo magari un periodo di ravvedimento).
Se queste condizioni ci sono, il piano del consumatore è altamente conveniente perché consente un taglio del debito legalmente approvato e ridà al debitore una prospettiva. L’alternativa sarebbe subire pignoramenti per anni, con il rischio concreto di non risollevarsi mai. Anche per i creditori, per quanto possa sembrare in perdita, è spesso conveniente: evitano le lungaggini di decine di procedure esecutive individuali dall’esito incerto e ottengono invece una soddisfazione parziale ma certa in tempi ragionevoli (sotto controllo del tribunale). È la filosofia del win-win moderato che sta alla base di tutte le procedure concorsuali.
Concordato Minore (Accordo di Ristrutturazione per Debitori non Consumatori)
Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: in pratica, è l’equivalente dell’“accordo con i creditori” della vecchia legge, rinnovato nelle forme. Lo possono utilizzare: gli imprenditori minori sotto-soglia, i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up e, in genere, ogni debitore non fallibile che non sia un consumatore . Dunque è la soluzione tipica per titolari di partita IVA, piccole imprese e anche per persone fisiche che però hanno debiti di origine imprenditoriale/professionale. Abbiamo visto il problema del fideiussore “privato” di debiti d’impresa: costui non può accedere al piano del consumatore perché i suoi debiti non sono a scopo personale, ma neppure è un imprenditore in attività. La Cassazione (ordinanza 29746/2025) ha confermato che in tali casi l’unica via è il concordato minore, benché “monco”, e a patto di offrire un pagamento significativo ai creditori per dimostrare serietà . In sostanza, il concordato minore è aperto a tutti i sovraindebitati non fallibili non qualificabili come consumer.
Differenze principali rispetto al piano del consumatore: – Qui i creditori votano. Quindi serve una maggioranza di assenso perché il piano/concordato sia approvato. – Il giudice interviene comunque per omologare, ma non valuta la “meritevolezza” in senso stretto del debitore (anche se frodi e abusi restano cause di inammissibilità). Il focus è più sulla convenienza e legalità della proposta. – Il debitore può essere tanto una persona fisica quanto una società o ente (purché non soggetto a fallimento). – Si può perseguire anche la continuità aziendale: il concordato minore può essere presentato in due forme, in continuità (cioè l’attività imprenditoriale/professionale prosegue, e il piano di pagamento ai creditori è basato anche sui flussi futuri che l’attività genererà) oppure liquidatorio (il debitore cessa l’attività e mette a disposizione patrimonio e magari risorse esterne) . Nel caso di continuazione dell’attività, il concordato minore somiglia a un piano di risanamento in cui il debitore utilizzerà i redditi futuri per pagare i creditori. Nel caso liquidatorio, è più una “resa dei beni” ai creditori con eventuale apporto esterno.
Condizioni di accesso: sono analoghe a quelle del piano salvo l’aspetto soggettivo. Quindi: il debitore non dev’essere fallibile (deve mancare requisiti dimensionali, ovvero essere impresa minore ecc.) ; non deve aver ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale ; non deve aver commesso atti in frode ai creditori (pena inammissibilità) . Non è richiesta la “meritevolezza” in senso stretto per l’omologa, ma è chiaro che se il debitore ha fatto atti di frode o dolo non può proprio presentare la domanda (il tribunale la rigetterebbe subito). Il Codice, infatti, prevede come unica barriera d’ingresso il compimento di atti finalizzati a frodare i creditori, oltre alle cause già dette di esdebitazioni pregresse . Anche qui quindi il debitore deve presentarsi con le carte in regola e trasparenti.
Contenuto della proposta: è molto simile al piano del consumatore quanto a libertà. Il debitore può proporre qualsiasi forma di ristrutturazione: pagamenti parziali (stralci) di crediti, dilazioni, cessione di beni, mantenimento di contratti, suddivisione dei creditori in classi ecc. Deve però sempre indicare specificamente tempi e modalità per superare la crisi . Nel concordato minore c’è una elasticità maggiore rispetto al concordato preventivo “grande impresa”: ad esempio, è possibile non trattare tutti i creditori privilegiati nello stesso modo, purché nessuno riceva meno di quanto spetterebbe in liquidazione e si rispettino certe regole di parità . Tuttavia, la Cassazione di recente (sent. 28574/2025) ha dato un importante monito: anche nel concordato minore vale il principio di parità e ordine delle cause di prelazione, salvo eccezioni previste dalla legge . In quel caso, un professionista proponeva di pagare al 100% la banca ipotecaria e solo al 5% i creditori privilegiati di grado inferiore (Erario, INPS) e i chirografari, sfruttando i suoi futuri redditi . I giudici hanno bocciato il piano perché alterava l’ordine delle prelazioni: dare l’intero importo a un ipotecario e quasi nulla a un privilegiato generale come il Fisco significava che un creditore di rango inferiore (Erario) prendeva percentualmente meno di un creditore di rango superiore (banca) pur non essendoci capienza in liquidazione. Hanno affermato che non è ammessa la deroga alla par condicio in assenza di base legale . Ciò significa che, di regola, se il debitore vuole discriminare tra crediti privilegiati deve o mettere i creditori in classi e farli votare, oppure ottenere il consenso individuale del privilegiato trattato peggio, altrimenti violerebbe l’art. 2741 c.c. In quell’esempio, la banca ipotecaria (privilegio su immobile) e il Fisco (privilegio generale) andavano in classi diverse; pagando la banca al 100% e il Fisco al 5%, il Fisco ha contestato che in un’alternativa liquidazione forse avrebbe avuto più del 5%. Cassazione ha ritenuto inammissibile il piano proprio per disparità non giustificata e scarsa prova della convenienza . La lezione è: nel concordato minore si può proporre molto, ma non si può fare ciò che non sarebbe consentito neanche in un concordato “normale” per le imprese maggiori, a meno di eccezioni espressamente previste. Un’eccezione importante è il cram down fiscale introdotto dal Codice: l’art. 80 co.3 CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole dell’Erario o degli enti previdenziali, se il loro voto è determinante per la maggioranza e la proposta verso di loro è più conveniente della liquidazione . In pratica, se il Fisco ha un credito rilevante e non aderisce, ma la proposta gli dà almeno quanto avrebbe nella liquidazione controllata, il tribunale può forzare l’omologa nonostante il diniego del Fisco (questo è il cosiddetto “cram down fiscale/previdenziale” nel concordato minore, parallelo a quello del concordato preventivo) . Inoltre, nel concordato minore non è obbligatorio separare in una classe a parte il credito fiscale (a differenza delle grandi imprese che devono sempre creare la classe erario se propongono stralci) . Ciò dà più facilità di manovra: il debito fiscale può essere mescolato agli altri crediti in un’unica classe generale, e se l’Erario non vota affatto, il suo silenzio vale assenso e non c’è neppure bisogno di cram down . Quindi, il debitore con debiti tributari ha un incentivo a usare il concordato minore: grazie al silenzio-assenso e al possibile cram down, è più facile che il piano passi e venga omologato anche contro la volontà del Fisco. Naturalmente resta il vincolo che la proposta al Fisco sia conveniente e conforme alla legge (ad esempio, se c’è IVA, ormai non c’è più divieto di falcidia dall’intervento della Corte Cost., quindi la si può ridurre).
Formazione delle classi e voto: il debitore può, come detto, suddividere i creditori in classi per trattamenti differenziati . Il Codice prevede che è obbligatorio porre in classi separate almeno i creditori che sono garantiti da fideiussioni di terzi . Ciò per gestire eventuali effetti sui garanti esterni (i quali non sono liberati dal concordato, salvo patto contrario). Altre classi possono essere create per opportunità (ad es. separare banche, fornitori, Fisco, dipendenti). Il voto avviene in modo innovativo: non c’è un’udienza collegiale come nel vecchio accordo L.3/2012. Il giudice, aperta la procedura, comunica il piano a tutti i creditori e fissa un termine di 30 giorni entro cui i creditori possono esprimere il voto per iscritto, anche via PEC, secondo modalità indicate . Il silenzio equivale a voto favorevole . La maggioranza richiesta è 50% dei crediti ammessi al voto . Se esiste un unico creditore che da solo supera il 50%, la norma richiede anche la maggioranza “per teste” (cioè almeno un altro creditore deve aderire) , per evitare che un singolo creditore monopolista decida da solo. Se ci sono classi, serve la maggioranza in numero delle classi oltre che nel totale crediti . Questo meccanismo è analogo a quello del concordato preventivo. Con la differenza che nel concordato minore il non voto è conteggiato come sì, accelerando il raggiungimento della maggioranza. Ad esempio, se abbiamo 10 creditori, di cui 3 votano sì, 1 vota no, e 6 ignorano, avremo 90% di sì (perché i 6 silenti contano come 6 sì) – il piano sarebbe approvato. Ciò riduce molto il potere di inerzia o boicottaggio dei creditori. Un aspetto importante: se il piano prevede la continuazione dell’attività, il tribunale contesta di solito la nomina di un commissario giudiziale già nella fase di voto . Infatti, su richiesta delle misure protettive (blocco azioni) o del debitore, il giudice nomina un commissario che vigila e sostanzialmente affianca l’OCC (spesso è la stessa persona) nelle operazioni, proprio come avviene nel concordato preventivo delle imprese. Ciò avviene per garantire trasparenza durante il periodo di esecuzione prima dell’omologa.
Ruolo del giudice: se la maggioranza vota sì, il giudice passa all’omologazione. Anche se i creditori approvano, il tribunale deve comunque verificare d’ufficio alcune cose: la regolarità della procedura (corrette comunicazioni, ecc.), l’assenza di cause di inammissibilità, e soprattutto la fattibilità e convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Un creditore dissenziente o che si ritenga pregiudicato può presentare opposizione all’omologa entro 30 giorni dal deposito del risultato del voto . Se nessuno si oppone, il giudice può decidere in camera di consiglio; se c’è opposizione, si instaura un contraddittorio. Il giudice, se omologa, lo fa con decreto motivato, valutando che il piano è fattibile economicamente (non irrealistico) e che per eventuali creditori dissenzienti il trattamento non sia deteriore rispetto a una liquidazione . Ad esempio, se un creditore ipotecario vota no, il giudice omologa solo se quel creditore prende col piano almeno quanto avrebbe ricavato pignorando l’immobile in una liquidazione (questo in realtà è già garantito dall’obbligo legale di pagamento del valore di realizzo). Viceversa, se il giudice rileva che il piano è inattuabile o viola norme (come nel caso citato di par condicio non rispettata), può negare l’omologa nonostante il voto favorevole dei creditori. In caso di diniego dell’omologa, il debitore può proporre reclamo in Corte d’Appello, oppure può chiedere la conversione in liquidazione controllata per non perdere altro tempo .
Come per il piano del consumatore, una volta omologato, il concordato minore diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. Gli effetti comprendono la sospensione definitiva degli interessi sui crediti chirografari (gli interessi maturati dopo l’apertura non sono dovuti) e l’inefficacia di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza autorizzazione dopo l’apertura . Il debitore infatti, a differenza del consumatore, qui è equiparato a un imprenditore in concordato: dal decreto di apertura non può vendere beni importanti o gravarli di ipoteche senza permesso del giudice, pena nullità. Ciò tutela i creditori durante la procedura. Va notato che nel concordato minore il debitore rimane in possesso dell’azienda (se continua l’attività) sotto vigilanza del commissario, come nel concordato preventivo ordinario. Non c’è spossessamento integrale come in liquidazione.
Esecuzione ed esdebitazione: dopo l’omologa, spetta al debitore eseguire il piano approvato sotto la supervisione dell’OCC/commissario. Se il piano è in continuità, il debitore prosegue l’attività e usa i redditi per pagare secondo il piano. Se è liquidatorio, spesso viene nominato un liquidatore (che può essere lo stesso OCC) per vendere i beni offerti e distribuire i proventi. Una volta adempiuto il concordato, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto per i debiti residui analogamente al consumatore (per le società invece, si estinguono le obbligazioni della società ma non ha senso parlare di esdebitazione in quanto tali). Se il debitore inadempie il concordato omologato, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato e in tal caso il tribunale dichiara risolto l’accordo: i crediti risorgono per intero e si può eventualmente aprire la liquidazione controllata su istanza del creditore per soddisfarli . Il Codice consente al debitore stesso, se si accorge di non poter più attuare il concordato (ad es. per un evento avverso), di chiedere la conversione in liquidazione controllata al tribunale , così da andare comunque verso l’esdebitazione, sebbene con la perdita degli eventuali benefici (es. se il concordato prevedeva di continuare l’attività salvando l’azienda, in liquidazione quell’azienda finirà venduta o cessata).
Un esempio pratico (libero professionista): immaginiamo Luca, commercialista con studio individuale, che ha accumulato debiti per circa 300.000 €: 100.000 € con l’erario (IVA e ritenute non versate), 50.000 € con la Cassa di previdenza, 150.000 € di debiti bancari e verso fornitori. Luca ha visto calare i redditi dello studio e ha dovuto chiudere una sede secondaria. Ora ha un reddito netto di circa 3.000 €/mese. Non possiede immobili (lo studio è in affitto), ha solo un’auto. In questa situazione, Luca non è consumatore (i debiti sono professionali) e non può pagare integralmente 300.000 €. Può proporre un concordato minore in continuità: ad esempio, offrire ai creditori di pagare 120.000 € in 5 anni (circa 2.000 €/mese, tenendo 1.000 per vivere), suddivisi così: pagare 60% dei debiti fiscali e previdenziali (90k su 150k) e 20% dei chirografari (30k su 150k, le banche e fornitori) – i numeri vanno calibrati per mostrare convenienza rispetto alla liquidazione (dove i creditori prendrebbero forse zero, visto che Luca non ha beni aggredibili a parte i futuri redditi). Con l’aiuto dell’OCC redige la proposta e la manda ai creditori. Votazione: l’erario e Cassa, vedendo 60%, potrebbero anche non opporsi (o potrebbero non rispondere affatto, il che vale sì); le banche su 150k magari qualcuna vota sì, altre no, ma con il silenzio-assenso e la maggioranza al 50%, il piano ha buone chance. Supponiamo passi. Il tribunale omologa rilevando che in un’alternativa liquidazione (Luca potrebbe essere costretto in liquidazione controllata forzata? In realtà se Luca ha reddito, i creditori avrebbero potuto chiedere il suo fallimento prima del 2022? No perché è professionista, non fallibile; ora, potrebbero chiedere liquidazione controllata per frode se ci fosse, ma non c’è; se Luca non facesse nulla, l’Erario e altri potrebbero pignorargli il 1/5 dello stipendio – che è 600 €/mese – per molti anni, il che porterebbe forse a incassare meno di 120k, anzi sicuramente meno. Quindi il concordato gli conviene). Luca esegue i pagamenti mensili monitorato dall’OCC (che funge da commissario). Continua la sua attività di commercialista, mantenendo l’auto e gli strumenti del mestiere, protetti. Dopo 5 anni, avrà pagato quanto promesso e otterrà l’esdebitazione sui restanti ~180.000 €. Sarà dunque libero dai debiti e potrà proseguire la professione senza lo spettro costante di esecuzioni.
Quando conviene il concordato minore? È l’analogo del piano ma per debitore business. Conviene dunque quando: – Il debitore ha un’attività economica in corso che genera reddito e che verrebbe danneggiata da una liquidazione pura. Con il concordato minore in continuità può continuare l’attività, evitare di disperdere l’avviamento e pagare i creditori col tempo, mantenendo al contempo il proprio lavoro. Ad esempio, piccoli imprenditori o professionisti per i quali “fallire” significherebbe dover chiudere bottega e perdere anche la capacità di guadagno. – Ci sono beni su cui alcuni creditori hanno garanzie e altri no, e il debitore vuole evitare l’esecuzione immediata di quei beni per massimizzare l’utilità. Nel concordato minore può prevedere di preservare alcuni beni funzionali all’attività pagando i relativi creditori garantiti a scadenza. Un’importante novità è infatti che oggi anche l’imprenditore persona fisica nel concordato minore può essere autorizzato a continuare a pagare le rate del mutuo che grava sulla propria abitazione principale, analogamente al consumatore . Ciò elimina una disparità che c’era: ora pure l’imprenditore non fallibile può salvare la casa se è fondamentale e se continua a pagare il mutuo. Allo stesso modo, si possono continuare a pagare mutui/leasing su beni strumentali essenziali per l’impresa (macchinari, automezzi) per non interrompere l’attività . – Vi è la necessità di coinvolgere tutti i creditori in un accordo unico. Spesso, piccole aziende o professionisti cercano accordi stragiudiziali con le banche o col Fisco (es. rateizzazioni), ma è difficile metterli tutti d’accordo contemporaneamente. Il concordato minore vincola anche dissenzienti, quindi risolve il problema alla radice, con il plus che – rispetto al piano consumatore – qui i creditori partecipano e votano, quindi psicologicamente sono più coinvolti e disposti ad accettare perché formalmente chiamati ad esprimersi (mentre nel piano subiscono e basta). – Il debito include debiti fiscali ingenti: come detto, il concordato minore offre gli strumenti del silenzio-assenso e del cram down per gestire l’Erario e INPS . Ad esempio, se il Fisco è il maggiore creditore, in una transazione stragiudiziale avrebbe potere di veto (non accetterebbe di ridurre l’IVA, ad esempio); nel concordato minore invece, depositata la “relazione di fattibilità” e la proposta di trattamento dei crediti tributari (che deve essere comunque presentata all’AdE per un parere), se l’AdE rifiuta ma tutti gli altri creditori sono favorevoli e la proposta è conveniente, il giudice può omologare lo stesso . E se l’AdE non risponde affatto, meglio: vale assenso per silenzio. Ciò dà margine per tagliare IVA, interessi e sanzioni in misura significativa, come già alcuni tribunali hanno fatto (es. Tribunale di Oristano 9/12/2025, applicando il cram down fiscale in un concordato minore) .
Rispetto al piano del consumatore, il concordato minore comporta un iter un po’ più complesso (c’è la fase del voto) e l’intervento attivo dell’OCC/commissario è maggiore, ma per un imprenditore piccolo è comunque molto più snello di un concordato preventivo ordinario. Non richiede ad esempio il deposito di percentuali di attivo a garanzia costi (come nei concordati grandi) e le classi sono flessibili. Conviene quindi a chi ha un’attività salvabile e una prospettiva di generare utili per i creditori. Se invece un imprenditore non vuole o non può continuare l’attività, forse è meglio la liquidazione diretta.
Un caso tipico: piccola società in nome collettivo con debiti, che ha chiuso l’attività ma i soci si trovano esposti con fideiussioni. Potrebbero usare un concordato minore “liquidatorio” con un apporto di denaro esterno (es. un familiare paga una somma una tantum) per chiudere con i creditori transando i debiti e poi esdebitarsi. In tal caso, il concordato minore funge da accordo di stralcio generale formalizzato e omologato.
Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
La liquidazione controllata (disciplinata dagli artt. 268-277 CCII) è la procedura concorsuale che liquida integralmente il patrimonio del debitore sovraindebitato per soddisfare i creditori secondo le regole della par condicio, con successiva esdebitazione del debitore persona fisica. È l’evoluzione della “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012. In sostanza, è molto simile a un fallimento personale (o di piccola impresa): il debitore viene spossessato dei suoi beni (salvo quelli impignorabili per legge) e un liquidatore nominato dal tribunale li vende e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi. Dopodiché, se il debitore è persona fisica e ha cooperato lealmente, ottiene la cancellazione dei debiti rimasti.
Chi vi può accedere: tutti i soggetti ammessi al sovraindebitamento (consumatori, professionisti, imprese minori, ecc.), senza distinzione. La liquidazione può essere: – Volontaria, cioè richiesta dallo stesso debitore tramite ricorso . Il debitore potrebbe farlo perché non è in grado di proporre un piano o non desidera impegnarsi in esso (ad esempio, un soggetto anziano senza reddito potrebbe preferire cedere subito quel poco che ha e chiedere l’esdebitazione). – Forzata, cioè chiesta dai creditori o dal Pubblico Ministero, ma questa è un’ipotesi limitata introdotta dal Codice: può avvenire solo in caso di frode del debitore . Ovvero, se un debitore non fallibile ha compiuto atti fraudolenti verso i creditori, ora costoro non sono più impotenti come sotto la L.3/2012: possono chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata d’ufficio, costringendo il debitore a subire la vendita dei beni per pagarli . È una novità (“istanza dei creditori”) che mira a evitare abusi – in passato taluni hanno usato la non fallibilità per indebitarsi e poi restare inadempienti. Adesso, la frode può portare comunque a una procedura concorsuale su iniziativa creditoria (o del PM se ravvisa situazioni gravi). – Conversione da altra procedura: se un piano del consumatore o concordato minore non viene omologato o fallisce, il tribunale può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata . In tal caso, la liquidazione rappresenta il “piano B” conclusivo.
Procedura di apertura: il debitore (o creditore) presenta ricorso in tribunale con l’assistenza dell’OCC o di un professionista. Se ricorre il debitore, deve allegare più o meno la stessa documentazione prevista per un piano: elenco dei creditori, inventario dei beni, ultimi bilanci/dichiarazioni, ecc., e la relazione dell’OCC che attesti la completezza e veridicità di quanto dichiarato . Il tribunale verifica sommariamente requisiti e, se li riscontra, emette una sentenza (o decreto) che dichiara aperta la liquidazione controllata . Da questo momento: – Il patrimonio del debitore diviene oggetto della procedura concorsuale. Il tribunale nomina un giudice delegato e un liquidatore (spesso scelto tra gli iscritti all’albo dei curatori fallimentari) . Il debitore persona fisica conserva la titolarità formale dei beni ma non può più disporne: tutti gli atti dispositivi spettano al liquidatore. Il debitore deve collaborare, consegnare libri contabili (se impresa), informazioni e documentazione. – Le eventuali procedure esecutive individuali in corso vengono bloccate: i beni verranno liquidati nella procedura concorsuale, non più da singoli creditori. Inoltre, i creditori chirografari non maturano più interessi dal giorno di apertura (salvo poi vedersi riconosciuti interessi entro i limiti se rimane attivo dopo pagati i principali e privilegiati, eventualità remota) . – Gli atti dispositivi non autorizzati dal giudice dopo l’apertura sono inefficaci. Come per il fallimento, alcuni atti antecedenti possono essere soggetti a azione revocatoria se pregiudizievoli (il Codice della Crisi prevede l’applicazione di regole simili alle revocatorie fallimentari, con alcune differenze per la natura minore della procedura). – Nel caso in cui la domanda di liquidazione sia stata presentata da un creditore o PM per frode, il debitore può opporsi argomentando che non è insolvente o che non vi è stato stato di frode; se però l’OCC attesta l’insolvenza e la mancanza di soluzioni alternative, la liquidazione verrà aperta comunque .
La liquidazione è una procedura più formalizzata: si forma lo stato passivo (elenco dei crediti ammessi) con un procedimento di accertamento dei crediti davanti al giudice delegato. I creditori presentano istanza di insinuazione entro termini fissati. Viene svolta un’udienza di verifica (se le pretese sono contestate) e si forma l’elenco dei crediti ammessi, con le relative cause di prelazione. Questa fase è analoga a quella del fallimento, sebbene spesso semplificata se i creditori non sono molti.
Liquidazione dei beni: il liquidatore, una volta individuati tutti i beni (inclusi crediti verso terzi, eventuali azioni da esercitare), procede a realizzarli. Può vendere immobili, autoveicoli, merci, ecc. con procedure competitive (aste, o trattative autorizzate). Può anche proseguire eventualmente un esercizio provvisorio se era un’impresa e conviene, ma nei sovraindebitati è raro perché di solito l’attività cessa (ricordiamo: se il debitore voleva continuare l’attività avrebbe tentato un concordato minore; in liquidazione in genere si arriva quando l’attività è già ferma o è destinata a fermarsi). Il liquidatore poi distribuisce periodicamente le somme ricavate ai creditori secondo il grado: prima le spese di procedura e crediti prededucibili (compenso OCC, liquidatore, eventuali finanziamenti autorizzati), poi i creditori con privilegi speciali col ricavato dei beni su cui insiste la garanzia, poi privilegi generali, infine chirografari pro-quota. Se il patrimonio è poco, magari si fa un unico riparto finale.
Durata della liquidazione: il Codice ha introdotto un importante limite: la liquidazione controllata deve chiudersi entro 3 anni dall’apertura , salvo proroghe motivate per particolare complessità. Questo per evitare procedure infinite. Tre anni è considerato un termine ragionevole: il liquidatore deve, in quel lasso, vendere i beni vendibili e incassare eventuali crediti. Se qualcosa non si riesce a liquidare in tempo (es. un immobile invenduto per mancanza di offerte), in genere verrà escluso dalla procedura e restituito al debitore (ma i crediti resteranno insoddisfatti, su quell’immobile magari i creditori potranno agire dopo la chiusura in esecuzione individuale, ma a quel punto se il debitore è esdebitato potrebbero non poter, questione complessa sui beni esclusi… Diciamo però che la ratio è di evitare stalli prolungati; il giudice potrebbe ordinare liquidazioni al ribasso pur di chiudere).
Chiusura ed esdebitazione: al termine, il liquidatore presenta un rendiconto finale e un piano di riparto finale. Il giudice approva, liquida il compenso del liquidatore e dichiara chiusa la procedura . Contestualmente, per il debitore persona fisica scatta l’esdebitazione di diritto: il tribunale, con lo stesso decreto di chiusura o con decreto separato ma emesso contestualmente o entro poco tempo, dichiara che il debitore è liberato dai debiti residui verso i creditori concorsuali (esdebitazione), salvo alcune eccezioni . Questo avviene automaticamente per legge a fine liquidazione o comunque decorso il termine di tre anni dall’apertura (anche se la liquidazione non fosse ancora formalmente chiusa) . Si tratta di una grande novità rispetto alla L.3/2012: prima il debitore doveva presentare un’apposita istanza di esdebitazione e il giudice valutava se concederla; ora è ipso iure, salvo opposizioni. In pratica: il debitore ha diritto all’esdebitazione dopo aver subito la liquidazione dei propri beni, entro e non oltre 3 anni. Il decreto di esdebitazione può essere contestato dal PM o da qualche creditore se emergono irregolarità (hanno 30 giorni per fare reclamo) , ma se il debitore si è comportato bene difficilmente sarà negato. Il Codice elenca infatti tassativamente le cause per cui l’esdebitazione è esclusa : – Frode o malafede: se il debitore ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, o ha occultato patrimonio, o durante la procedura ha ostacolato il liquidatore. – Condanna per bancarotta fraudolenta o reati simili: se il debitore (imprenditore) ha commesso reati concorsuali. – Esdebitazioni precedenti: se ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, o più di due volte in totale. Questi sono motivi seri: ad esempio, se in corso di liquidazione si scopre che il debitore aveva soldi all’estero nascosti, certamente l’esdebitazione gli verrà negata per indegnità. Altrimenti, il fatto che i creditori abbiano preso magari briciole non impedisce l’esdebitazione, perché scopo della legge è proprio far ripartire il debitore dopo aver liquidato il liquidabile.
Alcuni debiti esclusi dalla esdebitazione comunque rimangono: per legge non si possono cancellare con alcuna procedura i debiti per obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento di danni da fatto illecito e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie (multe) non accessorie a debiti estinti . Questi restano a carico del debitore (analogamente al fallimento). Ad esempio, le multe stradali o le ammende penali non vengono cancellate; idem i debiti derivanti da reati (es. risarcimento a una vittima di lesioni) e ovviamente gli alimenti dovuti ex lege. Sono materie sottratte all’effetto esdebitatorio per ragioni di ordine pubblico.
Effetti della liquidazione sui coobbligati: occorre ricordare che, come in ogni procedura concorsuale, l’effetto esdebitatorio riguarda solo il debitore. I fideiussori o coobbligati dei debiti non sono liberati. Se Tizio e Caio erano co-firmatari di un prestito e solo Tizio fa la procedura e ottiene l’esdebitazione, Caio resta obbligato per l’intero verso la banca. Questo spinge spesso entrambe le persone indebitate (es. coniugi garanti l’uno dell’altro) a presentare una procedura familiare insieme, in modo da ottenere entrambi la liberazione.
Esempio pratico (impresa minore): consideriamo una S.r.l. “Alfa” ormai inattiva, che era una piccola impresa edile. Ha debiti per 400.000 € (fornitori, banche) ma pochi asset rimasti: alcuni attrezzi, crediti verso clienti forse inesigibili, e soprattutto i soci di Alfa avevano garantito i debiti con fideiussioni personali. Alfa essendo “sotto soglia” non è fallibile, e i creditori inseguono i soci fideiussori. In questo scenario, la società Alfa o i soci possono chiedere la liquidazione controllata: si liquiderà formalmente il residuo patrimonio della società (o dei soci se includono il loro personale? Nota: se la società chiede la liquidazione, i soci coobbligati comunque non sono protetti; dovrebbero attivare anche loro procedure personali in parallelo). Diciamo che Alfa S.r.l. chiede la liquidazione: il liquidatore venderà i macchinari, incasserà quel che può dai crediti residui. Magari recupera 50.000 €. Distribuisce pro-quota ai creditori (che prenderanno, poniamo, il 12.5%). Dopodiché Alfa viene cancellata con quel 87.5% di debiti insoddisfatti, ma in realtà la società essendo giuridica non ha bisogno di esdebitazione (cessa e basta). I creditori però, per la parte non soddisfatta, andranno dai soci fideiussori. Ecco perché in pratica conviene spesso che anche i soci persone fisiche contestualmente attivino la loro liquidazione controllata personale (o un concordato minore se potessero pagare qualcosa di più). Se i soci, poniamo due fratelli, hanno proprietà personali (casa, ecc.), quelle potrebbero essere aggredite. Se anch’essi avviano liquidazione, metteranno a disposizione il loro patrimonio personale (ad es. la casa in comproprietà verrà venduta) e poi avranno l’esdebitazione. Dopo 3 anni al massimo, usciranno puliti. I creditori chiuderanno con quello che hanno ottenuto (un mix da Alfa e dai soci). È un finale ordinato e tutto sommato più equo rispetto al far partire decine di cause esecutive scoordinate.
Quando conviene la liquidazione controllata? In generale, quando il debitore non ha prospettive di pagare una parte significativa dei debiti e/o non dispone di un reddito sufficiente per proporre un piano credibile. Tipicamente: – Quando il debitore è privo di liquidità e beni importanti, dunque sarebbe impossibile strutturare un piano (che richiede offrire qualcosa). In liquidazione, anche se non c’è molto, almeno si pulisce la situazione e scattano i 3 anni. – Quando il debitore preferisce una soluzione immediata e “netta”, senza doversi trascinare in pagamenti futuri. Alcune persone, soprattutto se non più giovani o se malate, potrebbero optare per liquidare quel poco che hanno subito e ottenere la liberazione dei debiti, piuttosto che impegnarsi a pagare quote per 5+ anni. È un ragionamento simile a chi preferisce “fallire” subito piuttosto che tentare un concordato incerto. Per esempio, un piccolo imprenditore anziano che chiude l’attività potrebbe scegliere la liquidazione per chiudere i conti in 2-3 anni e andare in pensione senza debiti. – Se i creditori non avrebbero comunque accettato nessun piano ragionevole. In liquidazione non c’è voto da parte loro; subiscono la procedura. Questo è rilevante se c’è un creditore iper aggressivo che boicotterebbe un concordato (anche se, come visto, gli strumenti per superare il dissenso ci sono, ma a volte la situazione è talmente compromessa che nessun piano appare fattibile). – Quando il debito è enorme rispetto alle capacità del debitore. Ad esempio, un ex imprenditore con 2 milioni di debiti personali e senza reddito: inutile fare piani sul nulla, meglio liquidare eventuali residui attivi e far partire i 3 anni verso l’esdebitazione. – Anche quando il debitore ha commesso qualche irregolarità in passato che potrebbe minare la meritevolezza in un piano. Nella liquidazione l’esdebitazione è un effetto legale salvo frodi gravi; nel piano serve meritevolezza sin dall’inizio. Quindi se uno ad esempio ha fatto spese pazze e contratti sproporzionati, potrebbe preferire liquidare ed espiare per 3 anni, confidando poi nell’esdebitazione. Occhio però: se quelle spese pazze configurano colpa grave, anche l’esdebitazione post-liquidazione può essere negata (come visto nelle esclusioni). – Infine, è l’unica via se si vuole attivare come creditore contro un debitore non fallibile disonesto. Dal lato creditori: se scoprono che il debitore non fallibile ha nascosto beni, possono chiedere la liquidazione. È uno strumento in più di pressione.
Va detto che la liquidazione controllata è comunque meno pesante di un fallimento tradizionale: coinvolge soggetti più piccoli, con meno formalità in genere, e soprattutto non comporta le conseguenze personali infamanti che un tempo il fallimento aveva (come interdizione dai pubblici uffici, divieto di ricoprire cariche, ecc., abolite peraltro in generale col nuovo Codice per tutti). Ad esempio, essere in liquidazione controllata non impedisce al debitore di aprire una nuova attività in futuro (mentre un fallito civile prima di essere riabilitato aveva limitazioni). Certo, durante la procedura il suo patrimonio è bloccato e se guadagna del reddito eccedente il necessario, dovrebbe teoricamente riversarlo (nel fallimento c’è l’istituto della cessione del quinto dello stipendio al fallimento; nel sovraindebitamento non vi è una regola specifica, ma il giudice può valutare caso per caso se una parte del reddito vada destinata al concorso). In pratica, la liquidazione controllata è l’ultima risorsa ma anche quella che garantisce con più certezza l’esdebitazione in tempi definiti, se il debitore non ha nulla da offrire in un piano.
Esdebitazione del Debitore Incapiente (Fresh Start senza patrimonio)
L’esdebitazione dell’incapiente è un istituto speciale che merita un capitolo a parte. Introdotta dapprima nella L.3/2012 (con l’art. 14-quaterdecies aggiunto nel 2020) e ora recepita integralmente nell’art. 283 CCII , consente al debitore persona fisica che non ha alcun patrimonio né reddito disponibile di ottenere l’esdebitazione immediata dei propri debiti, senza aprire una procedura di liquidazione con riparti ai creditori. È stato pensato per i casi socialmente più drammatici: soggetti che, dopo aver pagato magari quel che potevano, sono rimasti nullatenenti e altrimenti sarebbero condannati a restare indebitati a vita, spesso ai margini della società. È in sostanza un “condono giudiziale” dei debiti per chi versa in indigenza conclamata, bilanciato però da alcuni meccanismi di tutela dei creditori qualora la situazione del debitore migliori poco dopo.
Requisiti principali: li enuncia la norma e riprende quelli già noti: – Deve trattarsi di un debitore persona fisica (le società non possono “azzerare” i debiti in questo modo). – Il debitore dev’essere meritevole (non deve aver colpe gravi o frodi a suo carico) . – Non deve aver compìto atti in frode (ad es. non vale per chi ha appena regalato i beni ai parenti per poi dire “non ho nulla”!). – Non deve aver concorso con dolo o colpa grave a creare il sovraindebitamento . Quindi condizioni molto simili alla meritevolezza richiesta altrove. – Il debitore non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in futuro . Questo è il punto chiave: significa che attualmente non ha beni né redditi aggredibili, e nemmeno prospetta di averne nel prossimo futuro. Ad esempio, niente stipendio disponibile (magari solo una pensione minima impignorabile), nessun immobile, nessun risparmio, nessuna aspettativa di eredità significativa, ecc.
In pratica, è destinata a chi non ha nulla da liquidare. Se anche solo avesse qualcosa, dovrebbe piuttosto fare la liquidazione controllata. Infatti la legge prevede che questa esdebitazione “a zero” sia ottenibile una sola volta in vita e solo se non si può attivare neppure la minima liquidazione. Non deve essere un escamotage per non far liquidare beni: se emergesse che un po’ di patrimonio c’era, la procedura verrebbe revocata.
Come funziona: il debitore presenta ricorso al tribunale tramite OCC, allegando: – L’elenco di tutti i creditori e debiti (come sempre). – La documentazione su reddito, famiglia, ecc. per provare che vive con mezzi minimi. – Una relazione particolareggiata dell’OCC che attesti l’assenza di beni e redditi disponibili, la meritevolezza del debitore e l’impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori .
Il tribunale esamina e, se tutto torna, emette un decreto di esdebitazione dell’incapiente, che viene comunicato ai creditori. Questi ultimi possono fare opposizione entro 30 giorni se ritengono che le condizioni non ci fossero (ad esempio scoprono che il debitore in realtà ha un secondo lavoro in nero, oppure che ha simulato la donazione di un bene per risultare nullatenente) . In caso di opposizione, il giudice fissa udienza, valuta e poi decide se confermare o revocare il beneficio . Se nessuno si oppone o se le opposizioni vengono respinte, l’esdebitazione diviene definitiva sub condicione.
Condizioni post-esdebitazione: il beneficio concesso non è immediatamente definitivo al 100%. La legge prevede una sorta di periodo di “probation” di 4 anni successivi, durante i quali il debitore è tenuto a monitorare la propria situazione economica e a informare l’OCC e il tribunale di eventuali “sopravvenienze rilevanti” . In particolare: – Se nei 4 anni successivi il debitore ottiene entrate o acquisisce beni che gli consentono di pagare i creditori in misura almeno pari al 10% di quanto inizialmente dovuto, allora scatta un obbligo di pagamento . Detto in altri termini: l’esdebitazione è condizionata al fatto che il debitore, una volta “perdonato”, non faccia subito fortuna. Se invece, ad esempio, il terzo anno riceve un’eredità o vince alla lotteria o trova un ottimo lavoro, e con ciò potrebbe soddisfare almeno il 10% dei vecchi debiti, allora dovrà usare quella sopravvenienza in parte per pagare i vecchi creditori (fino a concorrenza del debito intero o almeno di quel 10%). Il legislatore ha posto una soglia (10%) per evitare di rincorrere variazioni minime: se la capacità resta sotto il 10%, non si disturba il debitore; se eccede, sì. Inoltre ha definito “rilevante” su base annua la sopravvenienza tenendo conto che il debitore possa trattenere per sé quanto occorre al proprio mantenimento e della famiglia (fino a 1.5 volte l’assegno sociale, moltiplicato per i componenti familiari) . Ciò significa che se, ad esempio, il debitore trova un lavoro da 1.200 € al mese e ha moglie e figlio a carico, probabilmente quel reddito è grosso modo pari alla soglia di sussistenza (assegno sociale ~460 € 1.5 = 690 € per persona, x3 = ~2.070 €; lui guadagna 1.200 €, quindi non c’è eccedenza rilevante). Ma se trovasse un lavoro a 3.000 € mese, tolti circa 2.070 € per vivere, avrebbe circa 930 € mensili rilevanti, che su base annua ~11.000 € potrebbero permettere di pagare più del 10% dei debiti? Dipende dall’ammontare debiti; se i suoi debiti pregressi erano 50.000 €, il 10% è 5.000 €, e lui può generare 11.000 € l’anno di eccedenza, quindi sì: sarebbe tenuto a pagare quella eccedenza ai creditori. – Sarà compito dell’OCC vigilare su questo per quattro anni. Il debitore deve ogni anno depositare una dichiarazione dove indica se ha avuto incrementi di reddito o nuove disponibilità. L’OCC verifica (può chiedere documenti, controllare) e riferisce al giudice se necessario. Se scopre che il debitore ha nascosto sopravvenienze, segnalerà e l’esdebitazione può essere revocata* con effetto retroattivo, facendo rivivere tutti i debiti. Quindi c’è un forte incentivo a comportarsi correttamente.
Decorso il quadriennio senza che siano emerse utilità significative, l’esdebitazione diventa definitiva e i creditori non potranno più pretendere nulla.
In sintesi: l’esdebitazione dell’incapiente è una sorta di “esonero condizionato”. Il debitore viene liberato subito per dargli respiro, ma i creditori mantengono per 4 anni una chance di recuperare se il debitore dovesse avere fortuna insperata. Se ciò non accade, i crediti si considerano definitivamente cancellati allo scadere del periodo.
Quando e perché conviene questa via? Conviene solo in situazioni limite, ovvero quando il debitore: – È nullatenente e senza reddito disponibile. Ad esempio, un disoccupato, o uno che vive solo di pensione sociale. Se ha anche solo un piccolo bene vendibile o un reddito pignorabile, di solito è preferibile la liquidazione controllata tradizionale. – È meritevole e lo può dimostrare (altrimenti il giudice negherà subito il decreto). Quindi questa via è preclusa a chi sperava di farla franca dopo aver scialacquato: se emergono comportamenti scorretti, niente beneficio. – Ha debiti ingenti che non riuscirà mai a pagare e nessuna chance di migliorare in tempi brevi. Ad esempio, pensiamo a un ex artigiano sessantenne, nullatenente, con 100.000 € di debiti fiscali e bancari. Non ha casa, vive in affitto modesto, campa con piccoli lavoretti saltuari o un sussidio. Per costui, un piano è impraticabile, una liquidazione recupererebbe zero (perché non ha beni), quindi tanto vale accedere all’esdebitazione incapiente. In pochi mesi ottiene il decreto, i debiti vengono spazzati via e lui può cercare di rifarsi una vita senza quell’albatros al collo. I creditori non perdevano nulla comunque (in liquidazione avrebbero preso zero uguale), ma almeno se tra un anno quell’artigiano trovasse un buon lavoro da custode a 1.200 € al mese, ecco che per i successivi 4 anni dovrà destinare qualcosa ai vecchi creditori. Magari 100 € al mese di eccedenza, alla fine verserà ~4.800 €, il che per loro è meglio di niente e soprattutto equo perché rapportato alle sue effettive nuove possibilità.
- Questa procedura conviene anche in termini di dignità: talvolta persone fortemente indebitate e nullatenenti vivono nel sommerso per paura che qualsiasi entrata venga aggredita. Ottenere l’esdebitazione ridà la legalità: possono, ad esempio, trovare un lavoro regolare senza timore di pignoramento (se è entro i limiti del necessario), possono aprire un conto in banca. Insomma, escono dal circuito vizioso dell’irregolarità forzata.
Limiti e attenzioni: essendo una “grazia” eccezionale, il debitore deve stare molto attento a rispettare gli obblighi informativi. Un caso di scuola: debitore incapiente che poco dopo riceve in eredità un piccolo immobile. Se lo nasconde e non ne informa OCC, compie reato di mancata comunicazione e rischia la revoca del beneficio. Se lo comunica, quell’immobile potrebbe permettere di pagare i creditori (se venduto, almeno 10%?), ergo il giudice potrebbe revocare l’esdebitazione e magari trasformare il tutto in liquidazione di quell’immobile per pagarli. Insomma, non si scappa: se la fortuna bussa, i creditori ritornano.
Frequenza d’uso: questo strumento è relativamente nuovo, ma già qualche tribunale lo applica, soprattutto per debitori poverissimi. Ad esempio, casi di persone senza reddito, magari con malattie invalidanti, con debiti di vecchie attività fallite: se ne liberano e possono almeno percepire eventuali sussidi senza che vengano presi dai creditori.
Differenza con la beneficenza o col condono: va sottolineato che l’esdebitazione incapiente è un provvedimento giudiziale, che tiene conto di criteri oggettivi di impossibilità di pagamento. Non è “regalo”: è l’ammissione di uno stato di fatto (non c’è nulla da dare) combinata a un principio di umanità (non teniamo questa persona per sempre schiava di debiti impagabili). Il “pagherai quando potrai” è integrato con la condizione dei 4 anni. Dunque i creditori, benché sacrificati, mantengono una residua tutela.
In conclusione, la legge sul sovraindebitamento oggi offre un ventaglio completo: dal piano di ristrutturazione (per chi può pagare qualcosa e vuole conservare il necessario) al concordato minore (per chi ha un’attività da ristrutturare), alla liquidazione controllata (per chi deve arrendersi cedendo tutto) fino alla esdebitazione incapiente (per chi non ha nulla da cedere). La scelta giusta dipende dalla situazione del debitore e dalla sua prospettiva futura.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo ad alcune domande comuni dal punto di vista del debitore che valuta se ricorrere alla legge sul sovraindebitamento:
D: Chi può accedere e chi no a queste procedure?
R: Possono accedere tutti i debitori non fallibili, ossia consumatori (privati), professionisti, imprenditori “minori”, enti non commerciali, ecc. Deve esserci uno stato di sovraindebitamento (squilibrio persistente tra debiti e patrimonio). Sono esclusi invece i soggetti che potrebbero essere assoggettati a fallimento o altre procedure ordinarie di insolvenza (imprese grandi) . Inoltre, è precluso l’accesso a chi ha già ottenuto una esdebitazione nei 5 anni precedenti o più di due volte in totale, e a chi ha agito con frode o dolo verso i creditori . In pratica, la legge è aperta alla maggioranza dei cittadini e piccole imprese indebitati, ma non tollera abusi né recidive ravvicinate. Se avete dubbi, un OCC può aiutarvi a verificare i requisiti soggettivi.
D: Ho debiti soprattutto con il Fisco (Agenzia Entrate Riscossione) e l’INPS: posso includerli in un piano?
R: Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inseriti nelle procedure di sovraindebitamento e anche pagati parzialmente (stralciati), inclusa l’IVA . Questo è frutto di una sentenza della Corte Costituzionale (245/2019) che ha eliminato il divieto di falcidia dell’IVA: oggi anche l’IVA può essere ridotta in un piano . Ovviamente occorre offrire al Fisco almeno quanto otterrebbe altrimenti (ad es. vendendo eventuali beni su cui ha ipoteca o privilegio). Nella ristrutturazione del consumatore, il giudice può omologare il piano anche se l’Erario è contrario (non c’è diritto di voto). Nel concordato minore, l’Erario partecipa al voto, ma il Codice prevede una forma di cram down: se il suo voto è decisivo e la proposta è migliore della liquidazione, il giudice può omologare anche senza adesione del Fisco . Inoltre, nel concordato minore il silenzio dell’Erario vale assenso, e non è obbligatorio metterlo in una classe separata . Quindi è assolutamente possibile affrontare debiti come IRPEF, IVA, contributi INPS: in molti casi è la soluzione migliore perché consente di tagliare sanzioni e interessi (e talvolta parte del capitale) in misura significativa. Da notare che restano esclusi dall’esdebitazione eventuali debiti per multe penali o amministrative (es. sanzioni per violazioni) , ma cartelle per tasse, contributi o multe stradali sono debiti concorsuali ristrutturabili (le sanzioni amministrative pecuniarie, pure non esdebitabili ex art. 278 CCII, in pratica andranno comunque considerate nel piano perché in caso di liquidazione non sono cancellate; però un piano potrebbe prevedere di pagarle parzialmente e poi rimarrebbero comunque dovute per la parte residua? Questione tecnica: meglio prevedere di pagarle almeno in parte. Comunque, ai fini pratici, le classiche cartelle per tributi e contributi rientrano).
D: Le procedure bloccano gli interessi e le azioni esecutive?
R: Sì. Quando si deposita una domanda di sovraindebitamento, il debitore può chiedere al tribunale delle “misure protettive”, che vengono di solito concesse contestualmente all’apertura della procedura . Tali misure sospendono le esecuzioni forzate in corso e vietano di iniziarne di nuove durante la procedura. Ciò significa che pignoramenti, aste, ecc. vengono congelati. Anche i termini di prescrizione rimangono sospesi. In più, dal momento dell’apertura di una procedura concorsuale (concordato minore o liquidazione), gli interessi sui debiti chirografari cessano di maturare . Nel piano del consumatore, benché non ci sia concorso formale, in genere il piano prevede di considerare i debiti al netto di interessi futuri, e il giudice omologando di fatto limita gli interessi come fosse un concorso (specie perché la durata per pagare è definita nel piano). Dunque, sì: uno dei benefici immediati è la tregua giudiziale: il debitore viene protetto dalla pioggia di cause e pignoramenti, e il debito smette di lievitare per interessi di mora, sanzioni ulteriori, ecc. Questo permette di cristallizzare la situazione e gestirla in modo ordinato.
D: Che succede se ho un mutuo per la casa o altri beni in garanzia?
R: Dipende dal tipo di procedura. Nel piano del consumatore, la legge consente esplicitamente di mantenere fuori dal piano la casa di abitazione se il debitore è in regola (o può mettersi in regola) col pagamento del mutuo ipotecario . In pratica, se la tua priorità è non perdere la casa, puoi continuare a pagare normalmente le rate del mutuo e il piano si occuperà degli altri debiti (banche, carte, ecc.). Attenzione: devi essere in pari con il mutuo o sanare eventuali arretrati immediatamente, altrimenti la banca si opporrà e potrebbe procedere comunque. Se sei in pari, il tribunale di solito autorizza la prosecuzione dei pagamenti e nessun altro creditore potrà toccare la casa. Nel concordato minore per imprenditori, grazie a una modifica recente (correttivo 2022), anche l’imprenditore persona fisica può essere autorizzato a continuare a pagare il mutuo ipotecario sulla propria prima casa, analogamente al consumatore . Dunque, la tutela della casa di abitazione vale oggi in entrambe le procedure di ristrutturazione. Quanto agli altri beni in garanzia (es. un’auto in leasing, un macchinario ipotecato): è possibile nel piano/concordato prevedere di mantenere quel bene pagando regolarmente il relativo finanziamento, se è funzionale alla vita o all’attività (es: l’auto necessaria per andare al lavoro, il furgone per il piccolo imprenditore). Serve l’autorizzazione del giudice e l’attestazione OCC che ciò non lede i creditori (in pratica: che il creditore garantito verrebbe comunque soddisfatto integralmente dal bene) . Se invece il bene non è essenziale, spesso conviene venderlo e usare il ricavato nel piano. Nella liquidazione controllata, purtroppo, tutti i beni non essenziali verranno liquidati: la casa di abitazione potrà essere venduta dal liquidatore (salvo magari accordi per farsela riscattare da un familiare). Insomma, in liquidazione si perde praticamente ogni asset, per definizione. Se però la liquidazione si chiude senza riuscire a vendere la casa (capita se è gravata da ipoteche pesanti), quella casa torna al debitore a fine procedura, ma con le ipoteche ancora sopra (e i debiti residui verso il creditore ipotecario non si cancellano su quel bene specifico, anche se il debitore è esdebitato: la garanzia reale “sopravvive” sulla cosa, principio generale). In sintesi: il piano/concordato sono preferibili se si vuole cercare di conservare certi beni, mentre la liquidazione sacrifica tutto salvo eccezioni marginali.
D: Devo per forza rivolgermi a un avvocato?
R: La legge prevede che la domanda sia presentata “tramite OCC” e specifica che l’assistenza di un avvocato non è necessaria nella fase di presentazione . Questo significa che, teoricamente, il debitore può fare tutto tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, il quale dispone di professionisti (gestori) che lo aiutano a redigere il piano e curano il deposito in tribunale. In pratica, però, soprattutto per procedure più complesse (concordato minore di un’impresa, con possibili opposizioni, udienze, ecc.), è consigliabile avere anche un proprio avvocato di fiducia esperto in materia, che possa rappresentare il debitore nelle eventuali controversie (ad esempio nelle cause di opposizione all’omologa, o nei reclami). L’OCC infatti assiste sul piano tecnico-contabile e svolge un ruolo terzo, non è propriamente il “difensore” del debitore. Molti OCC comunque hanno al loro interno avvocati che possono assumere il patrocinio se serve. In ogni caso, l’assenza di obbligo di avvocato abbassa i costi iniziali per il debitore: può attivare l’OCC con una semplice istanza e farsi fare un piano di fattibilità, poi eventualmente coinvolgere un legale solo se la cosa va avanti e necessita di difesa. Ricordiamo che i costi della procedura includono: un piccolo contributo di attivazione all’OCC (poche centinaia di euro) , il compenso del gestore/OCC (stabilito a fine procedura dal giudice, spesso in percentuale su quanto viene distribuito ai creditori, e che va pagato all’interno del piano stesso come prededuzione), ed eventuali compensi di professionisti coinvolti (liquidatore, commissario, legale, ecc.). Questi costi, tuttavia, sono di norma molto inferiori a quelli di un fallimento e sono modulati sulla situazione del debitore. Ad esempio, l’OCC sa che se il debitore ha poche risorse, anch’esso dovrà accontentarsi di un compenso minimo alla fine.
D: I miei soci/cointestatari di debito non fanno la procedura: cosa succede a loro?
R: La regola generale è che la procedura di sovraindebitamento e la conseguente esdebitazione riguarda solo il debitore che la propone. Quindi, se un debito è cointestato o garantito da un fideiussore, l’omologazione di un piano o la cancellazione del debito opera solo nei confronti del debitore procedurato. Gli altri coobbligati restano responsabili per l’intero verso i creditori (detratto solo quanto eventualmente il creditore incassa nell’ambito della procedura). Facciamo un esempio: due fratelli hanno firmato insieme un prestito di 50.000 €. Uno solo dei due fa un piano del consumatore e quel credito viene falcidiato a 20.000 €, con pagamento di 20.000 € e esdebitazione. Il creditore incassa 20.000 e poi, per i restanti 30.000 €, potrà rivalersi sull’altro fratello che non ha fatto la procedura (la liberazione di uno non libera l’altro). Questo implica che è spesso opportuno, in caso di famiglie o soci co-obbligati, presentare magari un’istanza congiunta (se familiare) o comunque coordinare le procedure per evitare che uno si accolli tutto. La legge consente ai membri della stessa famiglia di fare un’unica procedura, come visto. Se i coobbligati non sono familiari (es. soci di snc), dovranno ciascuno avviare la propria procedura ma possono farlo in parallelo e magari lo stesso tribunale le riunirà o comunque le gestirà in modo coordinato. Diversamente, il creditore potrà concentrarsi su chi è rimasto fuori. Attenzione: garanti e fideiussori che pagano poi hanno diritto di rivalersi verso chi ha fatto la procedura? In teoria il garante che paga al creditore subentra nei suoi diritti, ma se il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione, il garante non può più rivalersi (perché il credito originario è inesigibile verso il debitore principale). Quindi il garante paga e resta col cerino in mano. Questa è un’ulteriore ragione per cui i garanti farebbero bene a partecipare essi stessi alla procedura o quanto meno a monitorarla (possono presentare opposizione se pensano sia scorretta). In pratica, la legge tutela il debitore in procedura ma non i suoi coobbligati.
D: Quanto tempo ci vuole per uscire dai debiti con questa legge?
R: I tempi variano a seconda della procedura scelta: – Per un piano del consumatore o concordato minore, i tempi si dividono in due fasi: (1) il tempo per ottenere l’omologazione dal tribunale – tipicamente tra i 4 e i 12 mesi, a seconda della complessità e dell’arretrato del tribunale; (2) poi il tempo di esecuzione del piano, che dipende da cosa prevede: può essere 1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc., anche se di solito non si va oltre i 5 anni per mantenere un orizzonte ragionevole. Dunque, dal deposito della domanda potresti ottenere l’omologa in pochi mesi (nel frattempo sei protetto dagli attacchi esterni) e poi dovrai eseguire il piano ad es. per 4 anni. Alla fine di quei 4 anni, avendo pagato quanto promesso, sarai libero dai residui. Quindi il totale potrebbe essere ~5 anni. Va detto che con il nuovo Codice ci si aspetta una accelerazione: ad esempio, niente udienza se non serve, voto silente come assenso, ecc., possono far sì che l’omologazione arrivi anche in 2-3 mesi nei casi semplici. Alcuni tribunali hanno già omologato piani del consumatore in 2-4 mesi dal deposito, quando i creditori non si sono opposti e la documentazione era chiara. – Per la liquidazione controllata, la legge fissa un termine massimo di 3 anni dall’apertura per la chiusura, quindi in teoria entro tre anni dovresti aver finito. Se il patrimonio è piccolo, può chiudere anche prima (ci sono liquidazioni concluse in un anno o meno quando c’erano pochi beni da vendere). Dopo la chiusura o al massimo scaduti i 3 anni, il giudice emette il decreto di esdebitazione e da lì sei libero dai debiti residui . Quindi diremmo entro 3-4 anni al massimo la tua posizione debitoria si azzera. – Per l’esdebitazione dell’incapiente, i tempi sono brevi per ottenere il decreto (pochi mesi, dipende dal tribunale), poi c’è il periodo di 4 anni di condizionale durante i quali devi eventualmente contribuire se ti migliorano le finanze . Ma se rimani indigente, passati 4 anni l’esdebitazione diventa definitiva automaticamente. Quindi da subito non hai più pressioni dei creditori, e dopo 4 anni eventuali condizionalità cessano.
In sintesi: con un piano/concordato si prospetta un impegno pluriennale (scelto da te, può essere anche 7-8 anni se i creditori accettano, ma normalmente attorno a 4-5); con la liquidazione hai al massimo 3 anni di procedura passiva; con il fresh start incapiente hai 0 anni di pagamenti (perché non paghi nulla) ma 4 anni di “sorveglianza” su possibili entrate. In ogni caso, è un orizzonte finito e noto, molto diverso dall’incubo senza fine di chi rimane inseguito dai debiti per decenni con interessi che corrono.
D: Che percentuale dei debiti dovrò pagare?
R: Non c’è una percentuale fissa stabilita dalla legge. Dipende da caso a caso, in funzione di ciò che il debitore può mettere a disposizione e di ciò che i creditori otterrebbero in alternativa. Teoricamente, in un piano si potrebbe offrire anche il 10% o meno e vederselo approvato se quella è la miglior soddisfazione possibile. Ad esempio, se il debitore non ha beni e ha solo un modesto stipendio, magari il 10% in 4 anni è già più di quanto i creditori avrebbero potuto ottenere pignorandogli il quinto dello stipendio (dove avrebbero preso forse l’8%). Ci sono casi concreti di piani omologati con stralci dell’80-90% del debito. È più frequente con i consumatori meritevoli e redditi bassi. Se invece il debitore ha un patrimonio consistente, non potrà pensare di pagarne solo una minima parte: i creditori giustamente pretenderebbero che venga liquidato quasi tutto il valore per loro. Quindi la percentuale dipende dalle risorse disponibili. Nelle linee guida molti OCC suggeriscono che un “buon” piano del consumatore dovrebbe offrire almeno tra il 20% e il 50% del dovuto, ma è una semplificazione: ci sono piani buoni anche al 5% se realisticamente è quello il ricavabile. Quello che non si può fare è offrire ai creditori meno di quanto ricaverebbero liquidando i beni (se ci sono) o pignorando il reddito. Il giudice farà questo confronto di convenienza . Quindi, se hai beni, aspettati di doverne destinare il valore ai creditori quasi interamente. Se non ne hai, la percentuale sarà tarata sul tuo reddito e sulle necessità di mantenimento. Per le piccole imprese, tenendo conto di asset e flussi, anche qui non c’è soglia fissa: la Cassazione però ha ribadito che non si possono discriminare troppo i creditori privilegiati arbitrariamente . Quindi se offri il 100% a uno e il 5% all’altro di pari grado, quello al 5% difficilmente verrà accettato a meno che abbia motivi (ad es. adesione volontaria, o classe votante). In pratica, i creditori con garanzie di solito ottengono vicino al 100% (o almeno il valore del bene in garanzia), i chirografari ottengono la percentuale di “quello che rimane”. Se rimane poco, sarà poco. Nota: nel fresh start incapiente i creditori prendono 0% inizialmente (per definizione) e sperano poi in fino al 10% se arrivano sopravvenienze. Nella liquidazione dipende dal ricavato: a volte i creditori chirografi non prendono nulla, solo i privilegiati prendono qualcosa. Eppure il debitore viene liberato lo stesso. Dunque la legge non impone una percentuale minima universale, punta solo a massimizzare quanto possibile in concreto.
D: Se dopo la procedura mi arrivano altri debiti (o ne avevo dimenticato uno)?
R: La procedura tratta e cancella solo i debiti che erano sorti prima del deposito della domanda e che sono stati inseriti. I debiti successivi restano fuori e andranno pagati normalmente (e non saranno coperti da eventuale esdebitazione). Quindi, se per esempio contrai un nuovo debito fiscale dopo l’omologa del piano (perché non hai versato imposte correnti), quel debito è post procedura e dovrai pagarlo. Attenzione anche a eventuali debiti precedenti non noti: è fondamentale elencare tutti i creditori noti nell’istanza . Se per caso ci si dimentica di includerne uno, la legge tutela il creditore “ignorato” prevedendo che, se il credito non sarebbe stato comunque soddisfatto in misura maggiore nella procedura, anche esso si considera cancellato (questo succede soprattutto nelle liquidazioni/fallimenti: i crediti tardivi non soddisfatti sono comunque inesigibili post esdebitazione). Ma è meglio non doverci arrivare: conviene fare una visura centrale rischi, Crif e situazione Equitalia prima, in modo da avere l’elenco completo dei debiti. Se dopo la procedura, per fatalità, contrai nuovi debiti (es. un nuovo finanziamento, o nuove cartelle per tasse non pagate dopo l’omologa), sappi che ovviamente non saranno coperti e dovrai gestirli a parte. La speranza è che, liberato dai vecchi debiti, tu possa onorare i nuovi impegni. E non pensare di usare di nuovo la legge sul sovraindebitamento troppo presto: come detto, c’è un limite di 5 anni per ripresentare domanda se si è già avuta un’esdebitazione, e massimo due volte in totale nella vita . Quindi bisogna usare questa seconda chance con responsabilità, per non ricadere subito in situazioni debitorie.
D: Quali sono i costi da affrontare? Posso permettermelo se sono pieno di debiti?
R: Il legislatore ha cercato di contenere i costi di accesso. Il deposito della domanda in tribunale è esente da bolli e contributo unificato; viene richiesto solo di versare una piccola somma all’OCC per spese amministrative (generalmente tra 200 e 400 euro a seconda dell’OCC) . Questo per avviare la pratica e nominare il gestore. Successivamente, i compensi del gestore OCC, dell’eventuale liquidatore, commissario e quant’altro saranno pagati nell’ambito della procedura, di solito prima dei creditori (hanno privilegio di prededuzione). Cioè: se dal piano risultano 10.000 € da distribuire e il compenso OCC è 1.000 €, quei 1.000 vanno all’OCC e 9.000 ai creditori. Se c’è liquidazione, il liquidatore si prende una percentuale su quanto realizza, ecc. Il debitore quindi non deve pagare parcelle ingenti di tasca propria ex ante (salvo scegliere di farsi assistere da un advisor legale o finanziario con accordi privati). Molti debitori riescono a procedere rivolgendosi direttamente all’OCC e pagando solo quell’anticipo e poi i costi a risultati ottenuti. Considera anche che il tribunale può ridurre i compensi se il professionista OCC non svolge bene i compiti o li semplifica. Dunque, le spese sono calibrate sul caso. Rispetto a un fallimento, dove a volte le spese divorano l’attivo, qui c’è più proporzionalità e controllo. Ad esempio, per un piano di un consumatore con 50.000 € di debiti e rateizzazioni su 5 anni, l’OCC potrebbe chiedere un compenso di qualche migliaio di euro, dilazionato. Non è nulla di paragonabile al debito che viene cancellato. Inoltre, se il debitore è in condizioni di particolare indigenza, alcuni OCC prevedono riduzioni o possibilità di differimento totale del pagamento. In definitiva, sì, puoi permettertelo: l’alternativa sarebbe continuare a pagare interessi e spese legali sui debiti ben maggiori. Le procedure concorsuali costano sempre qualcosa, ma il beneficio (taglio del debito) di solito supera di gran lunga i costi. E molti gestori OCC svolgono un ruolo quasi sociale, cercando di non gravare il debitore oltre il minimo indispensabile.
D: Ci sono conseguenze “penali” o di altro tipo, come succedeva con il fallimento?
R: No, le procedure di sovraindebitamento non comportano quelle sanzioni personali che una volta colpivano il fallito (interdizioni, perdita dei diritti civili, etc.). Il debitore in piano o liquidazione mantiene la piena capacità di agire, può continuare eventualmente la sua attività (se in concordato in continuità), può aprire conti correnti (in liquidazione li gestirà col liquidatore però), può essere assunto, votare, candidarsi, ecc. Non c’è infamia legale. Ciò detto, va ricordato che se durante la procedura emergessero condotte fraudolente o reati (es. sottrazione di beni ai creditori, bancarotta fraudolenta se era imprenditore che occultò scritture, ecc.), il debitore può incorrere in procedimenti penali. Ma non perché è in sovraindebitamento, bensì per gli atti illeciti commessi. Ad esempio, vendere beni sottocosto a un parente poco prima di chiedere la procedura può configurare reato di frode ai creditori. Dunque, la condotta dev’essere corretta. Ma la procedura in sé non è un reato né crea fedina penale. Il Codice prevede anche che se emergono indizi di reato, il tribunale li segnali al PM. Questo per evitare che uno usi il sovraindebitamento per mascherare reati come riciclaggio, ecc. Ma per l’onesto debitore medio non c’è alcun rischio del genere. Anzi, l’omologazione del piano e l’esdebitazione possono semmai riabilitare la persona anche socialmente ed economicamente.
D: Dopo l’esdebitazione, potrò ottenere di nuovo credito?
R: L’esdebitazione cancella i debiti, ma non cancella la storia creditizia. In Italia, i sistemi di informazioni creditizie (CRIF, Centrali rischi) registrano i gravi inadempimenti e procedure concorsuali. Una volta conclusa la procedura, risulterà che sei stato insolvente ma esdebitato in data X. Questo potrebbe rendere le banche in futuro caute nel concederti nuovi finanziamenti, almeno per un certo periodo. Tuttavia, non esistono disposizioni di legge che vietino a un esdebitato di contrarre nuovi prestiti. A differenza del fallimento di una volta, non ci sono periodi di inabilitazione. Quindi dipenderà dalla politica delle banche/finanziarie. Alcuni istituti potrebbero considerarti ancora un cliente a rischio e rifiutare prestiti per alcuni anni; altri, soprattutto vedendo che non hai più altri debiti pendenti, potrebbero concedere credito moderato (magari con garanzie). Negli USA si dice che dopo il “Chapter 7” molti offrono carte di credito sapendo che quell’individuo non può ripetere il fallimento per un tot di anni e quindi è paradossalmente a posto. In Italia è presto per dirlo, ma è ragionevole tenere un profilo prudente: una volta uscito dai debiti, è consigliabile evitare di contrarne subito di nuovi almeno finché non si è ricostruita una solida affidabilità. Nel frattempo, però, potrai operare col tuo conto, avere bancomat, magari una carta di credito a saldo, ecc., perché legalmente nulla osta. L’importante è imparare dalla lezione e usare la seconda chance per migliorare la gestione finanziaria personale o dell’impresa, così da non dover mai più ricorrere a procedure di insolvenza.
D: Posso fare una simulazione di quanto dovrei pagare e per quanto tempo?
R: Sì, ed è proprio quello che fa l’OCC nella fase iniziale: raccoglie i dati su debiti, redditi e patrimonio, poi elabora uno scenario di piano fattibile. Puoi tu stesso provare a farti un’idea: somma tutti i tuoi debiti, valuta i tuoi beni liquidabili (casa, auto, risparmi) e il reddito mensile di cui disponi al netto delle spese di sopravvivenza. Immagina di destinare ai creditori quella parte di reddito per un certo numero di anni (3, 4, 5?) e aggiungi l’eventuale ricavato dei beni vendibili. Quello sarà il monte risorse offerto. Vedi che percentuale rappresenta sul totale debiti. Ad esempio, debiti 100.000, beni vendibili ricavato 20.000, più flusso disponibile 500 €/mese per 4 anni (24.000). Totale risorse 44.000, cioè il 44%. Non male, potrebbe bastare. Se invece hai debiti 300.000, niente beni, e reddito disponibile 200 €/mese per 5 anni (12.000 € totali = 4%), beh la fattibilità dipenderà dal fatto che se tu fallissi i creditori prenderebbero ancora meno probabilmente. Quindi un 4% potrebbe passare, ma magari l’OCC ti suggerirà di trovare una risorsa aggiuntiva (es. un familiare che aggiunge 5.000 € una tantum per arrivare almeno a 17.000 = ~6%). Non esistono percentuali magiche, ma più offri, più alta la chance di omologa e minore il sacrificio chiesto ai creditori. L’importante è che l’offerta sia realistica per te e migliore per i creditori rispetto alle alternative (tipo pignoramenti, ecc.). Un bravo OCC fa proprio da mediatore tra queste due esigenze. Inoltre può fare simulazioni alternative: e se vendessimo la casa e chiudessimo subito tutto? e se invece teniamo la casa e paghiamo un po’ meno ciascuno? Insomma, costruisce lo scenario ottimale. Puoi rivolgerti a un OCC anche solo per una consulenza preliminare: molti forniscono orientamento gratuito o a basso costo, e ti dicono a grandi linee “con la tua situazione, potresti fare un piano al X% in Y anni”.
D: Cosa succede se dopo l’omologazione del piano perdo il lavoro o non riesco a pagare?
R: Se hai difficoltà temporanee, la cosa migliore è informare subito l’OCC e il tribunale tramite il tuo avvocato. Il Codice non prevede espressamente la modifica dei piani omologati, ma in passato alcuni giudici hanno concesso proroghe o piccole variazioni quando il problema era contingente e si intravedeva la ripresa. Ad esempio, se salti una rata del piano per un imprevisto ma poi riprendi, probabilmente nulla accadrà se i creditori ricevono con un po’ di ritardo ma ricevono. Se invece la tua situazione peggiora drasticamente (perdi il lavoro senza prospettiva, ecc.) e non riesci a proseguire il piano, il Codice dà la possibilità di convertire la procedura in liquidazione controllata su tua istanza. In pratica, dichiari che non puoi più eseguire il piano e chiedi al giudice di aprire la liquidazione. A quel punto si liquiderà quello che eventualmente non era stato toccato (se c’è qualcosa) e poi otterrai comunque l’esdebitazione a fine liquidazione (salvo tu abbia colpa grave nel peggioramento, ma perdere il lavoro non è colpa). Certo, se durante il piano avevi tenuto la casa fuori e poi finisci in liquidazione, la casa questa volta potrebbe essere venduta perché il “patto” del piano salta. Quindi è l’extrema ratio. Se non chiedi tu la conversione, possono essere i creditori a chiedere la risoluzione del piano in caso di inadempimento rilevante (tipicamente se non paghi alcune rate per un certo periodo). La risoluzione annulla l’omologa e i creditori riacquistano i diritti per intero, potendo agire subito su ciò che trovano. Quindi meglio prevenire arrivando a una soluzione pilotata (tipo conversione in liquidazione volontaria) piuttosto che far risolvere. Ecco perché i piani vanno fatti con un margine di sicurezza, per non saltare alla prima crisi. Ad ogni modo, il sistema non ti abbandona: se il piano fallisce, c’è la liquidazione; se pure fossi incapiente, c’è quell’ultima spiaggia dell’esdebitazione incapiente (ma attenzione, se il piano è saltato per colpa grave tua potresti non avere accesso a quest’ultima perché non saresti meritevole). In definitiva, se sei costretto a non adempiere, comunica e cerca la via alternativa prevista dalla legge. Uscirai forse un po’ più povero (perdendo beni che nel piano volevi tenere) ma comunque liberato dai debiti, che è l’obiettivo finale.
D: La legge sul sovraindebitamento è davvero una soluzione affidabile? Qual è il tasso di successo?
R: Nei primi anni di applicazione (2012-2016) la legge 3/2012 ha avuto difficoltà e poche adesioni, ma col tempo e soprattutto con le riforme (2015, 2020) il numero di casi è cresciuto molto. Ormai si contano migliaia di procedure ogni anno in Italia, con percentuali di omologazione significative. Secondo dati del 2021-2022, la gran parte dei piani del consumatore presentati viene omologata, perché di solito sono predisposti con cura e credibili (oltre l’80% in alcuni tribunali). I concordati minori sono una novità, ma essendo simili ai vecchi “accordi”, si prevede un buon successo quando c’è adesione della maggioranza dei creditori. La liquidazione è concessa praticamente a chiunque la chieda e ne abbia i requisiti, e l’esdebitazione finale viene data nella stragrande maggioranza dei casi (pochissime revoche, riservate a casi di frode conclamata). L’esdebitazione incapiente è agli inizi ma diversi tribunali la stanno applicando con esiti positivi per i debitori onesti e nullatenenti. Insomma, è una legge collaudata. Naturalmente non tutte le situazioni sono risolvibili: se il debitore non è collaborativo o mente, la procedura fallirà; se ha entrate insufficienti e non è meritevole, nessun miracolo. Ma per il debitore serio che vuole davvero uscire dal tunnel, la legge funziona. Importante è farsi seguire da professionisti qualificati (OCC competenti). L’elemento di alea sono i giudici: ancora oggi ci sono prassi diverse in tribunali diversi su certe interpretazioni (es. chi considerare consumatore, come valutare la meritevolezza borderline, ecc.). Tuttavia, con il nuovo Codice c’è uno sforzo di uniformità e la Cassazione sta dando linee guida precise . Quindi l’aspettativa è di una applicazione sempre più omogenea e consolidata. Possiamo dire che se tu, debitore, hai i requisiti e un piano ragionevole, hai ottime probabilità di vederlo approvato e di tornare libero dai debiti. Ciò che prima era impossibile (il “fallimento del privato” in Italia non esisteva) ora è realtà. Chiaramente, serve anche un cambio di mentalità: usare questa opportunità una tantum per ripartire e non per indebitarsi nuovamente. È un percorso che richiede trasparenza, ma offre risultato concreto: la fine dell’incubo dei debiti.
Tabelle Riepilogative
Per fissare le idee, riportiamo due tabelle riassuntive: una sulle caratteristiche principali delle procedure, l’altra sui requisiti e effetti dell’esdebitazione.
Tabella 1 – Confronto tra le Procedure di Sovraindebitamento (2026)
| Procedura | Chi può accedere | Voto dei creditori? | Gestione beni | Durata tipica | Esito finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione del consumatore (Piano) | Solo consumatore (debiti personali) . Meritevolezza richiesta. | No (i creditori non votano, possono solo fare opposizione) . Decide il giudice. | Debitore conserva gestione beni sotto vigilanza OCC. Può escludere casa se paga mutuo . | Omologa: ~6 mesi; Esecuzione: 3–5 anni (media). | Debitore paga secondo il piano omologato; saldo debiti cancellato all’esito . |
| Concordato minore (Accordo) | Professionisti, imprese minori, agricoltori, start-up, altri non fallibili (no consumatori) . Meritevolezza non formale, ma no frodi. | Sì (serve 50% crediti favorevoli; silenzio = assenso) . Classi possibili; cram-down fiscale se Fisco dissente . | Debitore in possesso sotto controllo Commissario. Atti straordinari soggetti ad autorizzazione . Possibile continuare attività. | Omologa: ~6-12 mesi; Esecuzione: variabile (p.es. 5 anni). | Se debitore adempie piano approvato, esdebitazione residui. Se inadempimento, possibile conversione in liquidazione . |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori sovraindebitati (persone fisiche o enti non fallibili) . Anche creditori/PM possono chiederla in caso di frode . | No voto (tutti i creditori concorrono secondo legge). | Nomina di Liquidatore; debitore spossessato beni (salvo impignorabili) . Vendita beni e riparto tra creditori. | Durata massima 3 anni da apertura . | Una volta chiusa, debitore persona fisica ottiene esdebitazione di diritto (salvo eccezioni gravi) . |
| Esdebitazione incapiente | Solo persona fisica senza beni né reddito utile . Richiesta meritevolezza e no atti in frode. Una sola volta nella vita . | N/A (non c’è massa attiva da distribuire, i creditori non ricevono nulla subito). | Non c’è gestione di beni (perché non ce ne sono). OCC verifica veridicità situazione. | Decreto di esdebitazione in pochi mesi; poi 4 anni di possibile controllo sopravvenienze . | Debiti cancellati con decreto, condizionatamente per 4 anni. Se in 4 anni compaiono entrate >10% debiti, debitore deve pagarle ai creditori . Allo scadere dei 4 anni senza sopravvenienze, liberazione definitiva. |
Tabella 2 – Requisiti di Meritevolezza ed Esdebitazione
| Aspetto | Legge 3/2012 (vecchia) | Codice Crisi 2022 (attuale) |
|---|---|---|
| Definizione “meritevolezza” | Non definita espressamente, affidata a valutazione giudice: assenza dolo/colpa grave nell’indebitarsi, comportamento corretto. Applicata principalmente a piano consumatore (art. 12-ter) e a concessione esdebitazione (art. 14-terdecies). | Criteri più chiari e uniformi: nessuna colpa grave, frode o dolo nella genesi del debito ; nessun atto in frode ai creditori . Si applica come causa generale di inammissibilità (art. 68, 77 CCII) e causa ostativa all’esdebitazione (art. 280 CCII) . Interpretazione meno rigida, valutazione concreta della condotta . |
| Esdebitazione post-liquidazione | Su istanza del debitore, concessa se: cooperazione, non condanne per bancarotta, non beneficio altra esdebitazione ultimi 5 anni, ecc. Possibile opposizione creditori. (Art. 14-terdecies L.3/2012) | Automatica di diritto con decreto di chiusura o trascorsi 3 anni . Debitore non deve fare istanza separata. Prevista esclusione solo se: dolo/colpa grave/frode, condanna bancarotta, ostacolo procedura, esdebitazione avuta <5 anni o >2 volte . Creditori/PM possono reclamo entro 30 gg . |
| Debiti non cancellabili | Mantenimento e alimenti; risarcimenti danni da fatto illecito; multe penali e amministrative non accessorie (art. 14-terdecies co.3 L.3/2012). | Uguale elenco in art. 278 CCII: a) obblighi alimentari; b) risarcimenti da illecito; c) sanzioni penali/amm.ve non accessorie . (Rimangono a carico del debitore anche dopo esdebitazione). |
| Seconda procedura (recidiva) | Possibile ripresentare dopo 5 anni da esdebitazione. Due esdebitazioni massimo. (Art. 7, co.2 ter/quater L.3/2012). | Confermato: inammissibile se esdebitato <5 anni, o già beneficiato 2 volte . (Non conta liquidazione senza esdebitazione). |
| Fideiussori e coobbligati | Non liberati dall’effetto del piano/liquidazione (art. 12-ter, co.3 e 14-novies, co.2 L.3/2012: l’omologa/non omologa non produce effetto su obbligazioni di terzi). | Confermato implicitamente (principio generale concorsuale): la liberazione vale solo per il debitore. Coobbligati restano obbligati per intero . (Attenzione: nel concordato minore, obbligo classi separate per crediti con garanzie di terzi ). |
(Note: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Dove non diversamente specificato, i riferimenti normativi attuali corrispondono al CCII.)
Conclusione
La “legge salva suicidi” del 2012, integrata e migliorata nel 2022, rappresenta oggi un fondamentale strumento di civiltà giuridica: riconosce che anche un debitore onesto può fallire e merita una seconda occasione. Nel 2026 questa legge – ora inserita nel Codice della Crisi come “Procedure di sovraindebitamento” – è diventata più matura, accessibile e incisiva. Dal punto di vista del debitore, offre un ventaglio di soluzioni adattabili alla singola situazione: dal piano che tutela la casa e diluisce il debito, alla liquidazione che azzera tutto in poco tempo, fino al perdono per chi proprio non ha nulla.
Perché conviene considerarla? Perché vivere sommersi dai debiti significa spesso trovarsi in una spirale senza fine fatta di interessi, azioni legali, pignoramenti a ripetizione – un circolo vizioso che danneggia non solo il debitore e la sua famiglia, ma anche i creditori (che raramente recuperano molto in tali contesti) e la società (costi sociali, lavoro nero, disagio). Affrontare la situazione in modo ordinato e legale conviene a tutti: il debitore può ricostruirsi una vita finanziaria e tornare produttivo, i creditori ricevono il massimo possibile in un’unica soluzione o in un piano sostenibile (spesso più di quanto avrebbero ottenuto frammentariamente), la collettività evita i costi di emergenza sociale. Inoltre, l’esperienza di altri Paesi insegna che sistemi di fresh start controllato stimolano l’economia: piccoli imprenditori falliti non restano emarginati, ma possono riprovare ad avviare attività, portando innovazione e crescita, con la lezione del passato.
Quando conviene usarla? Quando il peso del debito è tale da non poter essere ragionevolmente estinto con i normali mezzi (rateizzazioni, piani di rientro privati) entro qualche anno. Se il debito eccede di molto il patrimonio e il reddito disponibile, e si rischia di restare insolventi a lungo, allora ricorrere alla procedura concorsuale è la strada razionale. Conviene anche quando si hanno molti creditori e non si riesce a trovare un accordo con tutti: la procedura unitaria risolve il problema collettivamente. Conviene se si è bersagliati da azioni esecutive: il sovraindebitamento mette ordine e pace, congelando le aggressioni mentre si elabora la soluzione. Conviene, infine, se la situazione debitoria sta avvelenando la propria esistenza al punto da compromettere la salute e la dignità: la legge 3/2012 fu chiamata salva-suicidi non a caso, perché intende dare speranza a chi crede di non averne più. Non conviene, viceversa, a chi abbia ancora margini per risanare i debiti con mezzi ordinari (un singolo debito rinegoziabile, oppure importi gestibili con qualche sacrificio): in tal caso la via giudiziale potrebbe essere sproporzionata. Non è pensata per “furbi” in cerca di scorciatoie: i filtri di meritevolezza e controllo la rendono inadatta a chi volesse approfittarne senza vera necessità.
In conclusione, la legge sul sovraindebitamento nel 2026 è un’ancora di salvezza concreta per consumatori e piccoli imprenditori in difficoltà. Con le garanzie della legge e l’orientamento ormai consolidato dei tribunali, il debitore onesto può guardare al futuro e dire: “uscirò da questi debiti, legalmente e definitivamente”. Il tutto conservando la propria dignità, pagando ciò che può in base alle sue capacità, e riacquistando il sorriso per sé e la propria famiglia. Il motto latino citato dalla Cassazione riassume bene lo spirito: “Nemo tenetur ad impossibilia” – nessuno è tenuto a fare l’impossibile. La legge 3/2012, oggi rinnovata, esiste proprio per questo: per non chiedere l’impossibile a chi non può più dare, ma dare a tutti la possibilità di rialzarsi.
Fonti e Riferimenti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato D.Lgs. 83/2022), artt. 65–83 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento) e artt. 268–283 (Liquidazione controllata ed Esdebitazione).
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Legge sul Sovraindebitamento – “legge salva suicidi”), abrogata dal 15/07/2022 ma rilevante per fatti antecedenti.
- Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 – Nozione di consumatore in piano del consumatore (fideiussore di società escluso come consumatore) .
- Cass. civ. Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 – Concordato minore: divieto di alterare ordine delle cause di prelazione (disparità tra creditori privilegiati non consentita senza base legale) .
- Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 – Impugnazioni decreti di omologa: legittimazione al reclamo limitata a parti formali soccombenti (chiarimenti su art.14 CCII) .
- Cass. civ. Sez. Un., 13 marzo 2023, n. 5868 – (Ordinanza Primo Pres.) – Principio sulla qualificazione del consumatore: debiti per scopi imprenditoriali escludono qualifica, richiamata in Cass. 29746/2025
- Tribunale di Brescia, decreto 12 gennaio 2023 – (es.) Omologa piano del consumatore con falcidia integrale interessi e parziale capitale, considerando meritevole debitore in difficoltà post Covid.
- Corte Costituzionale, sentenza 6 dicembre 2019, n. 245 – Dichiarata l’incostituzionalità del divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento . Ha aperto alla ristrutturazione dei debiti IVA.
- Dati statistici Ministero Giustizia 2022 – Aumento procedure sovraindebitamento (+64% rispetto 2021). Tassi di omologazione: ~85% piani consumatore, ~70% accordi (fonte: Ministero Giustizia, relazione al Parlamento 2023).
- Linee Guida OCC CNDCEC 2021 – Orientamenti per la gestione delle procedure da parte degli Organismi di Composizione della Crisi (indicazioni su calcolo spese, meritevolezza, ecc.).
- Tribunale di Cassino – Linee guida 2025 (pubbl. 15/2/2025) – indicazioni su esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) e obblighi debitore/occ nei 4 anni.
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Hai sentito parlare della Legge 3/2012 (oggi confluita nella disciplina sul sovraindebitamento) e vuoi capire come funziona davvero nel 2026 e quali debiti possono essere inclusi per ottenere una riduzione o la cancellazione?
Devi saperlo subito:
👉 la Legge 3/2012 è pienamente operativa anche nel 2026,
👉 consente di ristrutturare o cancellare legalmente molti tipi di debiti,
👉 non riguarda solo i privati, ma anche professionisti ed ex imprenditori.
Questa guida ti spiega:
- come funziona oggi la legge sul sovraindebitamento,
- quali debiti rientrano nella procedura,
- quali soggetti possono accedere nel 2026,
- quando conviene davvero utilizzarla.
Cos’è Oggi la Legge 3/2012 (Nel 2026)
Quella che continuiamo a chiamare Legge 3/2012 è oggi:
- la disciplina sul sovraindebitamento,
- una procedura giudiziale, controllata e definitiva,
- pensata per soggetti non fallibili,
- finalizzata a risolvere una crisi debitoria non più sostenibile.
👉 Non è un condono
👉 Non è una sanatoria
👉 È una procedura legale per uscire dai debiti
Chi Può Accedere al Sovraindebitamento nel 2026
Nel 2026 possono accedere:
- privati cittadini,
- lavoratori dipendenti,
- pensionati,
- professionisti,
- partite IVA minori,
- ex imprenditori ed ex soci,
- garanti e fideiussori,
- soggetti con debiti misti (fiscali, bancari, personali).
👉 È la procedura per chi non può fallire ma non riesce più a pagare.
Quando una Persona è Considerata Sovraindebitata
Sei in sovraindebitamento quando:
- non riesci più a pagare regolarmente i debiti,
- il reddito non copre rate e scadenze,
- il patrimonio non è sufficiente a soddisfare i creditori,
- subisci o rischi pignoramenti, cartelle, esecuzioni.
👉 Non serve essere nullatenienti
👉 Serve che il debito sia strutturalmente insostenibile
Quali Debiti Rientrano nel Sovraindebitamento
🔹 Debiti fiscali
- cartelle esattoriali,
- imposte dirette (IRPEF, IRES),
- IVA,
- sanzioni e interessi,
- debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione.
👉 Il Fisco è incluso e vincolato alla procedura.
🔹 Debiti bancari e finanziari
- mutui,
- prestiti personali,
- finanziamenti,
- leasing,
- scoperti di conto,
- carte di credito revolving.
🔹 Debiti personali e civili
- debiti verso privati,
- fideiussioni e garanzie,
- debiti derivanti da separazioni o obblighi civili (nei limiti di legge).
🔹 Debiti professionali e d’impresa cessata
- debiti da attività professionale,
- debiti di ex imprese,
- debiti societari imputati all’ex socio,
- responsabilità personali residue.
👉 Anche debiti “vecchi” o contestati possono rientrare.
Quali Debiti Possono Essere Ridotti o Cancellati
A seconda della procedura e del caso concreto, possono essere:
- ridotti drasticamente,
- stralciati in parte,
- cancellati del tutto con l’esdebitazione finale.
👉 Anche se non riesci a pagarli integralmente.
Le Procedure Previste nel 2026
🔹 1. Piano del Consumatore
- Per debiti personali
- Non serve il consenso dei creditori
- Il giudice valuta meritevolezza e sostenibilità
🔹 2. Accordo di Ristrutturazione
- Per professionisti ed ex imprenditori
- Prevede una proposta ai creditori
- Consente tagli importanti del debito
🔹 3. Liquidazione Controllata
- Per chi non può proporre un piano
- Porta comunque all’esdebitazione finale
👉 Anche senza beni puoi liberarti dai debiti.
Il Punto Chiave: L’Esdebitazione
Un principio fondamentale è questo:
👉 al termine della procedura puoi essere liberato dai debiti residui.
Questo significa che:
- ciò che non riesci a pagare viene cancellato,
- i creditori non possono più agire,
- puoi ripartire senza debiti.
👉 È la vera “seconda possibilità” prevista dalla legge.
Quando Conviene Davvero la Legge sul Sovraindebitamento
Conviene se:
- i debiti superano le reali capacità di pagamento,
- sei sotto pressione esecutiva,
- le rateazioni ordinarie sono fallite,
- vuoi chiudere definitivamente la crisi,
- vuoi smettere di vivere sotto il peso dei debiti.
👉 Conviene quando continuare a pagare è impossibile.
Quando Va Valutata con Attenzione
Va valutata con attenzione se:
- puoi rientrare dai debiti in tempi brevi,
- possiedi beni rilevanti da proteggere,
- esistono soluzioni alternative meno invasive.
👉 La scelta va sempre personalizzata.
Il Ruolo dell’Avvocato nella Procedura
La legge sul sovraindebitamento non si affronta da soli.
L’avvocato:
- analizza la situazione economica reale,
- verifica l’ammissibilità,
- individua la procedura più favorevole,
- coordina i rapporti con OCC e tribunale,
- tutela il tuo patrimonio e il tuo futuro.
👉 Una procedura impostata male può essere rigettata.
Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato
Con assistenza qualificata puoi:
- sapere se i tuoi debiti rientrano,
- scegliere la procedura migliore,
- bloccare subito pignoramenti e cartelle,
- ridurre drasticamente l’esposizione,
- ottenere l’esdebitazione finale,
- ripartire senza debiti.
👉 La strategia iniziale è decisiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
La gestione delle procedure di sovraindebitamento richiede competenze specifiche e aggiornate.
L’Giuseppe Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa
Conclusione
Nel 2026, la Legge 3/2012 (oggi legge sul sovraindebitamento):
👉 funziona,
👉 include molti tipi di debiti,
👉 offre una vera via d’uscita.
La regola è chiara:
👉 non aspettare che i debiti diventino ingestibili,
👉 capire quali debiti rientrano,
👉 agire con competenza e tempestività.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, liberarsi legalmente dai debiti è possibile se la procedura viene affrontata con metodo e con una guida esperta.