Introduzione
L’e‑commerce è uno dei settori che più hanno rivoluzionato la logistica negli ultimi anni. La rapida crescita degli acquisti online ha spinto imprese di ogni dimensione ad affidarsi a logisti e fulfillment provider, cioè a operatori che gestiscono lo stoccaggio e la consegna dei beni ai consumatori. Questa delega permette ai venditori di concentrarsi sul marketing e sulla customer experience, ma comporta anche obblighi fiscali complessi: chi presta servizi logistici può essere considerato imprenditore, può essere obbligato a identificarsi ai fini dell’IVA in più Paesi e può diventare responsabile solidale dei debiti dei venditori. La normativa italiana ed europea si è evoluta di continuo, introducendo strumenti per contrastare l’evasione e rendere trasparenti i flussi. Le piattaforme digitali sono tenute a comunicare i dati dei venditori (DAC7), le vendite a distanza rientrano nel regime OSS/IOSS e dal 2025 il reverse charge è stato esteso ai servizi di logistica . In questo contesto la probabilità di ricevere un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è aumentata.
Ricevere un accertamento fiscale per presunte irregolarità nel valore del magazzino, nella gestione delle vendite o nei flussi internazionali può avere un impatto devastante sulla liquidità e sulla reputazione dell’impresa. L’accertamento induttivo puro per rimanenze non dichiarate, ad esempio, consente all’Ufficio di ricostruire ricavi e reddito presunti sulla base di dati extracontabili e comporta pesanti sanzioni . Le contestazioni relative ai depositi esteri o ai magazzini di consegna sollevano questioni di stabile organizzazione e di applicazione dell’IVA nel Paese di stoccaggio . È quindi fondamentale conoscere i propri diritti, le procedure e le possibilità difensive.
In questa guida aggiornata a dicembre 2025 analizziamo in modo completo e operativo l’accertamento fiscale a carico di un logista di e‑commerce. Spiegheremo perché è un tema urgente (rischio di sanzioni, blocco dei conti, iscrizioni a ruolo), quali sono le principali irregolarità contestate (magazzino, vendite non dichiarate, IVA sulle vendite a distanza, utilizzo di appalti o subappalti fittizi), come difendersi subito e bene (verifica della motivazione, contraddittorio preventivo, accertamento con adesione, impugnazione davanti alle Corti di giustizia tributaria) e quali strumenti alternativi esistono (accertamento con adesione, rottamazioni, piani del consumatore e soluzioni di composizione della crisi). Il punto di vista adottato è quello del contribuente o del debitore, con linguaggio chiaro ma rigoroso.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’articolo è redatto dallo Studio Legale Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista. L’Avv. Monardo guida un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste imprese e privati in tutte le fasi delle verifiche fiscali: analisi dell’atto, presentazione di memorie difensive, ricorso e sospensione davanti al giudice, trattative con l’Agenzia delle Entrate, definizioni agevolate, piani di rientro e, quando necessario, procedure di composizione della crisi.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione di logista e funzioni nella filiera e‑commerce
Nel commercio elettronico di beni fisici si distinguono due modalità operative principali: FBA (Fulfilled by Amazon) e FBM (Fulfilled by Merchant). Nel modello FBA la piattaforma (es. Amazon) gestisce sia l’inventario sia la spedizione dei prodotti; ciò si realizza attraverso programmi di logistica paneuropei o reti logistiche in cui il marketplace disloca la merce nei diversi Paesi UE . Questo sistema può obbligare la venditrice italiana ad aprire posizioni IVA nei Paesi in cui i prodotti sono stoccati . Nel modello FBM, invece, il magazzino e la spedizione sono gestiti direttamente dal venditore o tramite terzi .
Il logista o fulfillment provider è l’operatore che si occupa delle attività di ricevimento, stoccaggio, gestione del magazzino, imballaggio e consegna per conto del venditore. In molti casi il logista è anche responsabile della gestione dei resi, dell’etichettatura e della preparazione delle spedizioni. La sua attività rientra tra quelle dell’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), con conseguente applicazione della disciplina civilistica e tributaria degli imprenditori.
1.2 Quadro normativo sul commercio elettronico e i servizi logistici
1.2.1 Imposte sui redditi
La tassazione del commercio elettronico indiretto (vendita di beni fisici) segue le regole ordinarie dell’imposizione diretta: i ricavi derivano da attività d’impresa. L’art. 55 TUIR (D.P.R. 917/1986) considera redditi d’impresa i redditi che derivano da attività commerciali abituali, anche se non è presente un’organizzazione complessa. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7552/2025, ha chiarito che, ai fini fiscali, è imprenditore chi svolge abitualmente le attività elencate nell’art. 2195 c.c. e che per configurare il reddito d’impresa è sufficiente la ripetizione delle operazioni; non è necessaria un’organizzazione strutturata come richiesto dal diritto civile . La stessa sentenza ha confermato che la presunzione di maggior reddito derivante dai movimenti bancari (art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973) si applica a tutti i contribuenti e non solo a imprenditori, ponendo l’onere della prova a carico di chi subisce l’accertamento .
Un logista che movimenta merci per conto dei clienti, quindi, rientra nella categoria degli imprenditori e deve dichiarare i redditi derivanti dall’attività logistico‑distributiva. Se il numero di transazioni è elevato, la presunzione di abitualità si rafforza e l’amministrazione potrà utilizzare le presunzioni bancarie per ricostruire i ricavi.
1.2.2 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e vendite a distanza
Le vendite a distanza intracomunitarie sono regolate dall’art. 38‑bis del D.L. 331/1993. La norma definisce “vendite a distanza” le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a destinazione di consumatori di un altro Stato membro . La disciplina si applica non solo alle vendite tramite sito internet, ma anche a quelle concluse per telefono o presso il punto vendita se il trasporto è a carico del fornitore . Dal 1º luglio 2021 l’Unione Europea ha introdotto il One Stop Shop (OSS) per le vendite intracomunitarie e l’Import One Stop Shop (IOSS) per le vendite di beni importati di valore non superiore a 150 euro, che permettono di dichiarare e versare l’IVA in un unico Stato.
Quando il venditore utilizza magazzini in altri Paesi UE, occorre valutare se il deposito costituisca una stabile organizzazione IVA. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 282/2011, la stabile organizzazione si configura quando esiste un’organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da mezzi umani e tecnici idonei a fornire servizi . Il magazzino gestito direttamente dall’impresa italiana con personale proprio può integrare stabile organizzazione , con conseguente obbligo di applicare l’IVA locale e tenere contabilità separata. Se invece il magazzino è gestito da un operatore logistico indipendente tramite contratto di deposito, la stabile organizzazione non si realizza e l’impresa può continuare a operare come soggetto non stabilito .
L’OCSE, nel suo Piano BEPS, ha chiarito che la mera presenza di un magazzino adibito allo stoccaggio e alla consegna dei beni può costituire stabile organizzazione quando le attività di stoccaggio e consegna rappresentano una parte essenziale del business dell’impresa . Pertanto, un logista che tiene un grande magazzino con numerosi dipendenti per conto di un venditore online può essere considerato stabile organizzazione del venditore nel Paese di localizzazione .
1.2.3 Reverse charge per i servizi di logistica
La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto misure per contrastare le frodi IVA nel settore del trasporto e della logistica. L’art. 1, comma 57, ha previsto che l’IVA relativa alle prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto o analoghi rapporti, nei confronti di imprese committenti che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica, debba essere applicata con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) . Questa disciplina è stata modificata dal D.L. 84/2025 (entrato in vigore il 18 giugno 2025), che ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione eliminando la condizione del “prevalente utilizzo di manodopera presso il committente” . L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE e, in attesa del via libera, la legge prevede un regime opzionale: il committente può scegliere di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile .
Il 28 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 309107/2025, ha approvato il modello “ReverseChargeLogistica” per comunicare l’opzione. Il modello deve essere presentato per via telematica entro il 30 luglio di ciascun anno di opzione e ha validità triennale . La risoluzione n. 47/E dello stesso giorno ha istituito il codice tributo “6045” per il versamento con modello F24 . Queste regole interessano direttamente i logisti perché, in caso di opzione, l’IVA sarà versata dal committente ma il prestatore resterà responsabile solidale, per cui dovrà monitorare la corretta esecuzione.
1.2.4 DAC7 e obblighi di comunicazione delle piattaforme
La Direttiva UE 2011/16 (DAC7), recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, impone alle piattaforme digitali (marketplace) l’obbligo di raccogliere e comunicare al fisco i dati dei venditori che superano determinate soglie (almeno 30 operazioni o 2 000 € l’anno) . Le piattaforme devono inviare tali informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo; la prima comunicazione è avvenuta nel febbraio 2024. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative che possono arrivare a 21 000 € . Questo obbligo interessa i logisti quando operano come piattaforme di fulfillment o integrano marketplace e magazzino: devono garantire l’identificazione dei venditori, la raccolta dei dati e la loro trasmissione.
1.2.5 Obblighi civili e contabili
Le imprese che svolgono commercio elettronico indiretto devono rispettare anche gli obblighi civilistici (informazioni sul sito, condizioni di vendita, privacy policy) e contabili. Nel caso dei residui di magazzino (resi o rimanenze), le scritture ausiliarie devono permettere di rilevare la movimentazione fisica del bene; se il bene è restituito, l’impresa può recuperare l’IVA emettendo nota di variazione ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 .
1.2.6 Accertamento e motivazione degli atti
Il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate deve essere esercitato nel rispetto dei diritti del contribuente. L’art. 42 del D.P.R. 600/1973 dispone che l’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione del reddito accertato, dell’imposta e delle sanzioni, nonché la motivazione con l’enunciazione dei fatti e delle ragioni di diritto: se la motivazione fa riferimento ad altri documenti non conosciuti dal contribuente, tali documenti devono essere allegati . L’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rafforza questo obbligo: la mancanza di motivazione rende nullo l’atto . La giurisprudenza di Cassazione ha ribadito che l’avviso di accertamento è un provocatio ad opponendum: deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa per potersi difendere .
I logisti spesso ricevono avvisi di accertamento induttivi basati su presunzioni relative al valore del magazzino o alla mancata corrispondenza tra acquisti e vendite. L’ordinanza n. 9515/2024 della Cassazione ha chiarito che nei controlli sul valore del magazzino il giudice di merito ha il potere esclusivo di valutare le prove: la Cassazione non può rivalutare il merito e l’Agenzia deve fondare l’accertamento su gravi incongruenze . La stessa pronuncia sottolinea che il valore contrattuale delle scorte può essere superato da prove tecniche più aderenti al mercato .
Un’altra decisione di rilievo è l’ordinanza n. 22825/2025, con cui la Cassazione ha annullato un secondo avviso di accertamento basato sugli stessi elementi già utilizzati nel primo: l’Ufficio può emettere un nuovo avviso solo in presenza di nuovi elementi di prova e ha l’onere di dimostrarne l’effettiva novità; in caso contrario, il secondo avviso viola il principio del ne bis in idem .
1.3 Giurisprudenza recente e casi particolari
1.3.1 Logistica predittiva e responsabilità dei marketplace
Un caso eclatante del 2025 riguarda l’accordo tra Amazon e l’Agenzia delle Entrate che ha portato al versamento di 500 milioni di euro per chiudere la contestata evasione IVA dei venditori extra‑UE. L’intesa è nata da un’indagine della Procura di Milano che ipotizzava un’esposizione di quasi 3 miliardi di euro e sosteneva che gli algoritmi predittivi e i sistemi di fulfillment della piattaforma avevano un ruolo attivo nel processo commerciale . L’Agenzia ha optato per una soluzione transattiva riconoscendo la responsabilità solidale di Amazon solo per l’IVA correlata ai giorni di giacenza della merce nei magazzini italiani .
Questa vicenda introduce importanti spunti: le piattaforme che anticipano la domanda e stoccano merce extra‑UE in Italia non sono più semplici intermediari; quando determinano dove, come e quando collocare la merce, diventano nodi essenziali della catena del valore e possono essere ritenute corresponsabili degli obblighi IVA . Per i logisti ciò significa che le politiche di stoccaggio e l’uso di algoritmi predittivi devono essere conformi alla normativa fiscale e che la giacenza di merci nel territorio italiano può generare responsabilità aggiuntive.
1.3.2 Frode IVA e responsabilità del prestanome
La Cassazione (sentenza n. 37131/2024) ha escluso la responsabilità penale del legale rappresentante di una società operante nella logistica, accusato di dichiarazione fraudolenta per presunta frode carosello. La Corte ha stabilito che la semplice accettazione del ruolo di amministratore non implica dolo specifico: è necessario provare la consapevolezza circa l’inesistenza delle operazioni e l’intenzione di evadere le imposte . Questo orientamento ribadisce che i logisti non rispondono automaticamente dei comportamenti illeciti dei mandanti, ma devono comunque esercitare vigilanza sui flussi e sugli indici di anomalia (ad esempio movimentazioni incoerenti dal magazzino) .
1.3.3 Presunzione di rimanenze non dichiarate e accertamento induttivo puro
Il logista può essere destinatario di un accertamento induttivo puro quando l’Agenzia ritiene inattendibile la contabilità di magazzino o presuppone l’esistenza di rimanenze finali occultate. L’articolo dell’Avv. Monardo del dicembre 2025 spiega che l’induttivo puro consente all’Ufficio di ricostruire ricavi e reddito prescindendo dalle scritture contabili e basandosi su dati extracontabili . Tuttavia, questo strumento è legittimo solo in casi eccezionali: occorre provare l’inattendibilità totale della contabilità, l’assenza di inventari affidabili e la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti . Il contribuente può difendersi dimostrando la coerenza delle rimanenze, la presenza di merce obsoleta o invenduta, l’esistenza di resi e la corretta gestione dei magazzini .
1.3.4 Altri casi giurisprudenziali sul contraddittorio e sulla motivazione
La giurisprudenza continua a censurare gli accertamenti emessi senza contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno affermato che, salvo i casi di accertamento parziale automatizzato, l’Ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e concedergli almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso . L’omissione del contraddittorio e la mancata motivazione sull’urgenza rendono l’atto illegittimo .
1.4 Sintesi normativa
Per chiarezza espositiva, la tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che riguardano il logista e‑commerce. Le citazioni sono abbinate all’articolo dove se ne discute in dettaglio.
| Ambito | Norma/sentenza | Contenuto chiave (sintesi) |
|---|---|---|
| Redditi d’impresa | Cass. 7552/2025 | anche senza struttura organizzata, chi svolge abitualmente attività di commercio elettronico è imprenditore; presunzione su movimenti bancari. |
| Vendite a distanza | Art. 38-bis D.L. 331/1993 | definizione di vendite a distanza; trasporto a carico del fornitore; applicabile anche a contratti conclusi offline. |
| Stabile organizzazione | Reg. UE 282/2011, art. 11 ; OCSE BEPS | magazzino di consegna può costituire stabile organizzazione IVA se gestito dall’impresa con mezzi propri; non lo è se gestito da operatore indipendente. |
| Reverse charge logistica | L. 207/2024, art. 1, commi 57‑63; D.L. 84/2025 | estensione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica; regime opzionale con responsabilità solidale del prestatore . |
| DAC7 | D.Lgs. 32/2023 | obbligo per le piattaforme di comunicare i dati dei venditori e le transazioni all’Agenzia; sanzioni per omissioni . |
| Motivazione e contraddittorio | Art. 42 D.P.R. 600/1973 ; L. 212/2000, art. 7 | l’avviso di accertamento deve essere motivato e firmato; è nullo se privo di motivazione o degli allegati. |
| Duplicazione degli accertamenti | Cass. 22825/2025 | la seconda verifica è valida solo in presenza di nuovi elementi di prova; altrimenti viola il principio del ne bis in idem. |
| Valore del magazzino | Cass. 9515/2024 | il valore contrattuale delle scorte può essere superato da prove più aderenti alla realtà; la valutazione spetta al giudice di merito. |
| Responsabilità penale | Cass. 37131/2024 | il prestanome non è responsabile se manca dolo specifico; occorre provare la consapevolezza della frode. |
2 Procedure: cosa accade dopo la notifica dell’avviso
2.1 Notifica e termini
L’avviso di accertamento è notificato, di regola, mediante posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo dichiarato dall’impresa. Una volta ricevuto l’atto, è fondamentale annotare le scadenze:
- 30 giorni: entro questo termine il logista può presentare istanza di annullamento in autotutela se ritiene che l’accertamento sia viziato da errori evidenti (ad esempio, notificato a soggetto estraneo o calcolo matematico errato).
- 60 giorni: è il termine generale per impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado. Entro lo stesso termine può essere presentato un’istanza di accertamento con adesione o può essere chiesto il contraddittorio.
- 90 giorni: se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’atto definitivo, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni . Se, invece, l’Ufficio ha inviato lo schema di atto previsto dal nuovo art. 1, comma 2‑bis, D.Lgs. 218/1997, il termine di sospensione è di 30 giorni .
- 30 giorni dalla definizione: in caso di adesione, il contribuente deve versare le somme dovute entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo; in alternativa può rateizzare fino a 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera 50 000 €) .
La notifica segna anche l’inizio della decorrenza per i termini di pagamento: se il contribuente non presenta ricorso o non aderisce, l’avviso diventa esecutivo e l’imposta deve essere versata entro 60 giorni, pena l’iscrizione a ruolo. È quindi essenziale attivarsi subito.
2.2 Analisi dell’atto e verifica preliminare
Al ricevimento dell’avviso, il logista deve procedere a una verifica puntuale:
- Controllo della motivazione: verificare che l’atto sia motivato e che siano allegati tutti i documenti citati. L’assenza di motivazione o di allegati costituisce vizio radicale .
- Controllo delle firme: l’avviso deve essere firmato dal dirigente competente o da un funzionario delegato. La mancanza di firma rende l’atto nullo.
- Verifica dei termini di decadenza: gli accertamenti devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di violazioni penali). Per l’IVA, i termini sono analoghi.
- Identificazione del presupposto d’imposta contestato: può trattarsi di ricavi non dichiarati, plusvalenze, rimanenze, stoccaggio di merce extra‑UE, vendite a distanza, applicazione errata dell’IVA o mancata applicazione del reverse charge.
- Esame dei metodi di accertamento: se l’accertamento è analitico (basato su scritture contabili), analitico‑induttivo (utilizza presunzioni gravi, precise e concordanti) o induttivo puro (prescindente da scritture). Un accertamento induttivo puro richiede l’inattendibilità totale della contabilità .
2.3 Contraddittorio preventivo e osservazioni
Il contraddittorio preventivo è un diritto del contribuente sancito dallo Statuto del Contribuente. L’Ufficio deve, salvo casi eccezionali, invitare il logista a fornire chiarimenti e documenti prima di emettere l’avviso. Il contribuente può:
- Presentare osservazioni: entro 60 giorni dall’invito, è possibile depositare memorie difensive e documentazione (contratti di deposito, registri di magazzino, prove dell’esistenza di rimanenze, fatture di acquisto e vendita, documenti doganali). La Cassazione ha sottolineato che l’omissione del contraddittorio può rendere l’avviso nullo .
- Richiedere l’accesso agli atti: se la motivazione si basa su documenti non allegati, è possibile chiedere l’esibizione per formulare al meglio la difesa.
- Proporre istanza di accertamento con adesione: se si intende definire la lite in via stragiudiziale, si può chiedere l’adesione. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 13/2024, l’Ufficio è tenuto a inviare un schema di atto che consenta al contribuente di presentare osservazioni; questo rafforza la dialettica anticipata .
2.4 Accertamento con adesione e istituti deflattivi
L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso che consente al contribuente di concordare con l’Agenzia la definizione della pretesa fiscale con riduzione delle sanzioni (a un terzo del minimo) e possibilità di rateizzare il pagamento . La procedura si articola in diverse fasi:
- Istanza: il logista presenta un’istanza motivata all’Ufficio (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo o dopo aver ricevuto lo schema di atto). L’Ufficio convoca le parti entro 15 giorni.
- Contraddittorio: si discute sui rilievi e si valuta la possibilità di rideterminare la base imponibile, tenendo conto delle prove fornite (inventari, contratti di deposito, fatture, resi, ecc.).
- Sottoscrizione dell’accordo: se le parti raggiungono un accordo, si redige un verbale. Le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere rateizzato fino a 8 rate trimestrali (16 se l’importo supera 50 000 €). L’accordo non è impugnabile, salvo vizi.
Oltre all’accertamento con adesione, esistono altri istituti deflattivi utili per i logisti:
- Rottamazione delle cartelle: periodicamente il legislatore introduce misure di “rottamazione” che permettono di definire i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione con sconti su sanzioni e interessi. Occorre verificare la legge vigente (ad esempio la “rottamazione‑quater” per i carichi fino al 30 giugno 2022).
- Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di versare le somme dovute con riduzione delle sanzioni al 3% se il pagamento avviene entro il termine.
- Piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e esdebitazione: per i logisti persone fisiche o piccole imprese in difficoltà, la L. 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa) prevede piani per la ristrutturazione dei debiti tramite OCC e tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nella predisposizione e negoziazione del piano.
2.5 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o dalla definizione dell’adesione. Il ricorso deve contenere:
- Generalità del ricorrente e dell’atto impugnato.
- Motivi di censura: può trattarsi di vizi formali (nullità della notifica, mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio), vizi sostanziali (inesistenza o insufficienza dei presupposti, uso di presunzioni non gravi, erronea applicazione delle norme IVA, mancata considerazione di costi o resi, errata valutazione della stabile organizzazione) e violazioni di legge.
- Prova documentale: allegare scritture contabili, inventari, contratti, report logistici (WMS/TMS), corrispondenza con i fornitori e i clienti, certificazioni di merce, report doganali, analisi di giacenza.
- Istanza di sospensione: se il pagamento immediato dell’imposta crea danno grave e irreparabile, si può chiedere la sospensione dell’esecutività fino alla decisione della CGT.
Nel giudizio di primo grado la CGT valuta la fondatezza della pretesa; l’onere della prova è ripartito: l’Ufficio deve dimostrare i presupposti dell’accertamento e il contribuente può fornire prove contrarie. Contro la sentenza è ammesso l’appello e, in seguito, il ricorso per cassazione per motivi di legittimità.
3 Difese e strategie legali
3.1 Controllare la motivazione e l’onere della prova
Il primo passo per difendersi è verificare che l’avviso di accertamento sia adeguatamente motivato. Se la motivazione è generica, se l’Ufficio non specifica i fatti contestati o se non allega i documenti richiamati, l’avviso è nullo . Inoltre, secondo la Cassazione, la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e difendersi (provocatio ad opponendum) .
Un logista spesso si vede contestare ricavi non dichiarati sulla base dei movimenti bancari o delle entrate del marketplace. È importante ricordare che la presunzione di ricavi maggiori grava sull’Ufficio: le movimentazioni bancarie sono presunzioni semplici che possono essere superate dimostrando l’esistenza di operazioni irrilevanti ai fini fiscali (rimborsi, anticipi, movimentazione di fondi dei clienti) . Il contribuente deve fornire una prova contraria, ma non può essere costretto a dimostrare la non esistenza di ricavi se l’Ufficio non ha fornito elementi concreti.
3.2 Dimostrare l’assenza di stabile organizzazione
Per i logisti che operano con magazzini in altri Paesi UE o extra‑UE è fondamentale dimostrare di non avere una stabile organizzazione. Come visto, la stabile organizzazione IVA sussiste quando il magazzino ha mezzi umani e tecnici propri e svolge un’attività essenziale della catena . Di contro, se il magazzino è gestito da un operatore logistico indipendente in base a un contratto di deposito, la stabile organizzazione non sussiste . Per dimostrare questa indipendenza occorre:
- esibire i contratti di deposito che attestino l’autonomia gestionale del magazzino;
- dimostrare che il personale impiegato è alle dipendenze dell’operatore logistico e non della venditrice;
- mostrare che l’impresa italiana non utilizza il magazzino per l’assemblaggio o la personalizzazione dei prodotti, attività che potrebbero superare il carattere ausiliario.
In relazione agli stock in Italia di venditori extra‑UE, la vicenda Amazon ha mostrato che la giacenza della merce nel territorio può generare responsabilità IVA per la piattaforma . Tuttavia, la responsabilità solidale è stata limitata ai giorni medi di giacenza . Ciò suggerisce che i logisti devono monitorare accuratamente i giorni di permanenza della merce in magazzino e documentarli per ridurre le pretese dell’Amministrazione.
3.3 Ricostruire analiticamente il magazzino e contestare l’induttivo puro
Quando l’accertamento riguarda il valore delle rimanenze o l’esistenza di rimanenze non dichiarate, occorre ricostruire analiticamente il magazzino. La Cassazione ha ribadito che il valore contrattuale delle scorte può essere superato da prove tecniche e che la valutazione del magazzino spetta al giudice di merito . Per contestare l’induttivo puro si può:
- predisporre un inventario puntuale, con registri di carico e scarico e documentazione dei resi;
- fornire prove di merce obsoleta, invenduta o deteriorata (perizie, foto, verbali di distruzione);
- mostrare la coerenza tra acquisti, vendite e margini (analisi di bilancio);
- evidenziare che le differenze contabili derivano da errori formali e non da evasione;
- sottolineare l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, poiché l’Agenzia spesso si limita a considerare “inverosimili” le rimanenze pari a zero .
Un intervento immediato con l’assistenza di un professionista è cruciale: il logista deve evitare pagamenti affrettati e valutare se la ricostruzione dell’Ufficio è priva di elementi concreti .
3.4 Verificare la corretta applicazione del reverse charge
Dal 2025 i logisti devono gestire l’IVA con particolare attenzione a causa dell’introduzione del reverse charge. È necessario verificare:
- se l’operazione rientra tra quelle soggette al reverse charge (prestazioni di servizi rese nell’ambito di trasporti, movimentazione merci e logistica, escluse le attività già elencate nelle lettere da a) ad a‑quater) dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 );
- se il committente ha esercitato l’opzione per il regime transitorio (in tal caso sarà lui a versare l’IVA);
- se si è dato seguito alla comunicazione telematica tramite il modello ReverseChargeLogistica ;
- se il contratto configura una somministrazione di manodopera, un appalto o un’altra figura contrattuale. La Corte di Cassazione riconosce che la riqualificazione del contratto può ridurre la base imponibile e rendere detraibile solo una parte dell’IVA . Pertanto, è opportuno verificare la natura reale del rapporto.
3.5 Contestare l’assenza di elementi nuovi nei secondi accertamenti
Se l’Agenzia emette un secondo avviso di accertamento sugli stessi periodi e con gli stessi elementi già oggetto di precedente accertamento, il logista può eccepire la violazione del ne bis in idem. La Cassazione ha stabilito che il secondo accertamento è valido solo in presenza di nuovi elementi e che l’Amministrazione deve fornire la prova della novità . È quindi utile comparare i due avvisi e verificare se i fatti contestati siano realmente diversi.
3.6 Utilizzare la giurisprudenza sui prestanome e sulla frode
Nel caso in cui l’accertamento coinvolga anche profili penali (es. dichiarazione fraudolenta, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), il logista che agisce come mandatario o rappresentante deve dimostrare di non aver partecipato all’evasione. La Cassazione n. 37131/2024 ha escluso la responsabilità penale del prestanome in assenza di dolo specifico: l’accettazione della carica non implica automaticamente la consapevolezza della frode . Questa pronuncia può essere invocata per contestare i profili penali degli accertamenti, evidenziando che la responsabilità richiede la prova dell’intenzione di evadere e non può essere fondata su presunzioni generiche.
3.7 Documentare la logistica predittiva e l’algoritmo
Se la piattaforma o il logista utilizza algoritmi per decidere il posizionamento dei prodotti, è importante documentare il funzionamento dell’algoritmo e dimostrare che la giacenza in Italia non conferisce la qualità di rivenditore. Il caso Amazon evidenzia che la responsabilità solidale è stata calcolata sulla base dei giorni medi di giacenza . Pertanto, tenere un registro accurato dei flussi in entrata e in uscita, indicare il tempo di permanenza dei prodotti e dimostrare che le decisioni sul posizionamento non sono finalizzate a eludere l’IVA può essere decisivo.
3.8 Richiedere la sospensione e il saldo in pendenza di giudizio
Per evitare che l’accertamento produca effetti immediati (es. iscrizione a ruolo e pignoramenti), il logista può chiedere alla CGT la sospensione dell’esecutività. La domanda deve illustrare i motivi dell’impugnazione e dimostrare il danno grave e irreparabile derivante dal pagamento. Il giudice può concedere la sospensione totale o parziale. È inoltre possibile versare l’imposta in pendenza di giudizio per evitare sanzioni aggiuntive e poi chiedere il rimborso in caso di esito favorevole.
4 Strumenti alternativi e soluzioni per la crisi d’impresa
4.1 Rottamazione, ravvedimento operoso e definizioni agevolate
Oltre all’accertamento con adesione, il legislatore ha introdotto periodicamente misure di definizione agevolata che consentono di ridurre sanzioni e interessi. I logisti devono monitorare le normative in vigore. Alcuni strumenti di frequente applicazione sono:
- Rottamazione‑quater (Legge di bilancio 2023): permette di definire le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e gli interessi, con possibilità di rateizzo.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di pagare le imposte dovute su avvisi di irregolarità con riduzione delle sanzioni al 3% se il pagamento avviene entro 30 giorni.
- Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare violazioni dichiarative o omessi versamenti prima della notifica di un controllo, con riduzione significativa delle sanzioni. Per i logisti può essere utile per sanare errori IVA (omesso reverse charge, errata applicazione di OSS/IOSS) prima di un accertamento.
4.2 Sovraindebitamento e crisi d’impresa
Il settore della logistica è caratterizzato da investimenti elevati (magazzini, software, personale) e da margini ridotti. Un accertamento fiscale di importo rilevante può mettere in crisi la continuità aziendale. In questi casi è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa. La Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente:
- Piano del consumatore: per imprenditori individuali o consumatori che hanno accumulato debiti fiscali e commerciali; prevede un accordo con i creditori omologato dal tribunale, con possibilità di falcidia del debito e pagamento rateale.
- Accordo di composizione della crisi: per imprese sotto soglia (fatturato < 200 000 €, attivo < 100 000 €, debiti < 500 000 €). Prevede la ristrutturazione dei debiti con falcidia e rateizzazione.
- Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio in modo ordinato con esdebitazione residua.
Il team dell’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i logisti nella predisposizione delle domande, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella tutela dei beni essenziali. L’utilizzo tempestivo di queste procedure può evitare il fallimento e salvare l’azienda.
4.3 Transazione fiscale e concordato preventivo
Le imprese che svolgono logistica possono avvalersi della transazione fiscale prevista dall’art. 182‑ter della Legge fallimentare (oggi art. 63 del Codice della crisi). La transazione consente di proporre all’Erario un pagamento parziale delle imposte o una dilazione in sede di concordato preventivo. L’Agenzia valuterà la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Questa soluzione può essere utile quando l’accertamento fiscale supera la capacità di pagamento dell’impresa e minaccia l’operatività.
5 Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori ricorrenti dei logisti e dei venditori online
- Sottovalutare l’abitualità: molti venditori online pensano di essere “hobbisti”, ma la frequenza e la quantità delle operazioni determinano la qualifica di imprenditore . Anche i logisti che gestiscono pochi clienti ma con volumi elevati devono considerarsi imprenditori e tenere contabilità adeguata.
- Ignorare le regole OSS/IOSS: non registrarsi al regime OSS per le vendite intracomunitarie porta a dover aprire posizioni IVA in tutti i Paesi di destinazione, con grande complessità gestionale. I logisti dovrebbero assistere i clienti nell’adozione dei regimi semplificati.
- Non verificare la stabile organizzazione: utilizzare un magazzino all’estero senza analizzare il rischio di stabile organizzazione può generare tassazione sia in Italia sia all’estero . È necessario stipulare contratti di deposito con operatori indipendenti e documentare che l’attività di stoccaggio è ausiliaria .
- Gestire male i resi e le rimanenze: la mancanza di inventari dettagliati, la non tracciabilità dei resi e la svalutazione arbitraria del magazzino sono tra le contestazioni più frequenti . È indispensabile adottare sistemi WMS/TMS che registrino ogni movimentazione e conservare prove della merce invenduta o deteriorata.
- Omettere la comunicazione DAC7: i logisti che fungono da piattaforme e facilitano le vendite devono raccogliere le informazioni dei venditori e trasmetterle entro i termini . La mancata comunicazione comporta sanzioni fino a 21 000 € .
- Confondere appalto e somministrazione di manodopera: le imprese di logistica spesso utilizzano subappalti. La disciplina del reverse charge richiede di distinguere i contratti d’appalto, dove l’imponibile comprende tutti i corrispettivi, dalla somministrazione di manodopera, in cui la base imponibile è limitata al compenso del prestatore . Una errata qualificazione può comportare recuperi IVA e sanzioni.
- Non prestare attenzione alle seconde notifiche: ricevere un secondo avviso sullo stesso periodo richiede di verificare la presenza di nuovi elementi; in caso contrario, l’avviso è nullo .
5.2 Consigli pratici per la gestione della logistica
- Implementare sistemi di tracciabilità: adottare software di gestione del magazzino (WMS) che registrino ogni ingresso e uscita, documentino i resi, i cali naturali, le rotture e consentano di ricostruire analiticamente le scorte.
- Conservare la documentazione: mantenere per almeno 10 anni contratti di deposito, documenti di trasporto (DDT), fatture, report doganali, prove di pagamento e comunicazioni con clienti e fornitori. La mancanza di documenti è uno dei motivi che legittimano l’accertamento induttivo puro.
- Verificare i contratti con le piattaforme: nel caso di FBA, controllare le clausole relative al trasferimento della merce nei magazzini europei e gli obblighi di aprire posizioni IVA nei Paesi di stoccaggio . Nel caso di logistica predittiva, valutare l’impatto delle decisioni algoritmiche sulla posizione IVA .
- Eseguire check periodici: pianificare controlli interni per assicurarsi che l’IVA sia stata versata correttamente, che i reverse charge siano stati applicati e che i registri di magazzino siano aggiornati. È preferibile individuare eventuali errori prima che lo faccia l’Agenzia delle Entrate, ricorrendo al ravvedimento operoso.
- Formare il personale: aggiornare costantemente i responsabili del magazzino e dell’amministrazione sulle novità normative (DAC7, reverse charge, OSS/IOSS, procedure di accertamento) e predisporre manuali operativi.
- Avvalersi di consulenti specializzati: le normative fiscali applicabili alla logistica e‑commerce sono complesse e in continua evoluzione. Un team di avvocati e commercialisti può aiutare a interpretare le leggi, a predisporre la documentazione, a gestire le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate e a difendersi in caso di contenzioso.
6 Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un logista di e‑commerce? Un logista (o fulfillment provider) è un operatore che gestisce per conto del venditore lo stoccaggio dei prodotti, la preparazione degli ordini, l’imballaggio, la spedizione e, spesso, i resi. Nel modello FBA (Fulfilled by Amazon) è la piattaforma che gestisce il magazzino ; nel modello FBM (Fulfilled by Merchant) la gestione è a carico del venditore o di terzi .
- Il logista è responsabile dell’IVA sui prodotti? Generalmente no, poiché l’IVA sulle vendite grava sul venditore. Tuttavia, se il logista è coinvolto nella vendita (ad esempio, decide dove collocare la merce e la mantiene in giacenza in Italia per conto di venditori extra‑UE), può essere considerato corresponsabile dell’IVA . Dal 2025, inoltre, il reverse charge esteso alla logistica comporta che l’IVA sia versata dal committente, ma il prestatore resta solidalmente responsabile .
- Quando il magazzino costituisce stabile organizzazione? Un magazzino di consegna può costituire stabile organizzazione quando l’impresa italiana lo gestisce direttamente con propri dipendenti e l’attività di stoccaggio rappresenta parte essenziale del business . Non costituisce stabile organizzazione se l’attività è ausiliaria e gestita da un operatore indipendente .
- Devo aprire la partita IVA in altri Paesi UE? Se spedisci beni a consumatori di altri Stati membri e superi la soglia di 10 000 € l’anno, puoi aderire al regime OSS per dichiarare l’IVA in un unico Stato. Tuttavia, se depositi la merce in magazzini di altri Paesi, potresti essere obbligato ad aprire una posizione IVA locale .
- Cosa comporta l’obbligo DAC7? Le piattaforme digitali devono raccogliere i dati identificativi dei venditori e comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il numero di operazioni e i corrispettivi quando si superano 30 operazioni o 2 000 € . La mancata comunicazione comporta sanzioni fino a 21 000 € .
- Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento? Verifica immediatamente la motivazione, i termini di decadenza e gli importi. Presenta eventuali osservazioni entro i termini, valuta l’opportunità di un accertamento con adesione e, se necessario, presenta ricorso alla CGT entro 60 giorni. È consigliabile farsi assistere da un professionista.
- Posso contestare un accertamento basato sui movimenti bancari? Sì. La presunzione di maggiori ricavi derivante dai movimenti bancari può essere superata dimostrando che le somme non sono ricavi (ad esempio, rimborsi o anticipazioni) . L’onere della prova resta a carico dell’Ufficio che ha emesso l’accertamento.
- Quando l’avviso è nullo per mancanza di motivazione? L’avviso è nullo quando non indica i fatti contestati, non cita le norme violate o non allega i documenti richiamati. La motivazione deve permettere di comprendere la pretesa e di difendersi . L’assenza di contraddittorio preventivo può anch’essa determinare la nullità .
- Cos’è l’accertamento induttivo puro? È un accertamento che prescinde completamente dalle scritture contabili e ricostruisce i ricavi sulla base di presunzioni e dati extracontabili . È ammesso solo in casi eccezionali, quando la contabilità è radicalmente inattendibile; può essere contestato dimostrando l’affidabilità delle scritture, la presenza di inventari e l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti .
- Che vantaggi offre l’accertamento con adesione? Consente di definire la controversia riducendo le sanzioni a un terzo del minimo, permette il pagamento rateizzato fino a 8 o 16 rate e sospende il termine per ricorrere . Tuttavia, una volta sottoscritto l’accordo, non è più impugnabile.
- Cos’è il reverse charge logistica? È un meccanismo introdotto dalla legge di bilancio 2025 che prevede che l’IVA sui servizi di logistica, trasporto e movimentazione merci sia versata dal committente anziché dal prestatore . In attesa dell’autorizzazione UE, è possibile optare per un regime transitorio in cui il committente versa l’IVA in nome e per conto del prestatore, che resta però solidalmente responsabile .
- Come gestire i resi e la merce deteriorata? È essenziale registrare ogni reso nel sistema di magazzino e conservare la documentazione. In sede di controllo si deve poter dimostrare la movimentazione fisica del bene e, se è stata emessa fattura di vendita, recuperare l’IVA tramite nota di variazione ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 .
- Posso essere responsabile per la frode commessa da un cliente? La Cassazione ha stabilito che il prestanome non è responsabile della dichiarazione fraudolenta se manca prova del dolo specifico . Tuttavia, i logisti devono vigilare sui rapporti con i clienti e segnalare anomalie (ad esempio, contratti senza prestazioni reali, fatture per operazioni inesistenti). In caso contrario possono essere accusati di concorso nella frode.
- Come funziona la comunicazione DAC7 per i logisti? Se il logista gestisce una piattaforma (marketplace) attraverso cui diversi venditori commercializzano i propri prodotti, deve registrarsi all’Agenzia, raccogliere i dati dei venditori, verificare se superano le soglie (30 operazioni o 2 000 € l’anno) e inviare la comunicazione annuale . Deve inoltre conservare la documentazione per almeno 5 anni .
- Quando è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività? Se l’esecuzione immediata dell’avviso provoca un danno grave (es. blocco delle consegne, pignoramento del magazzino), il logista può chiedere alla CGT la sospensione. La richiesta va depositata insieme al ricorso e deve essere adeguatamente motivata.
- Cosa succede se ricevo un secondo avviso sullo stesso periodo? Puoi eccepire la nullità per violazione del ne bis in idem, a meno che l’Ufficio non dimostri nuovi elementi di prova .
- Cosa accade se il magazzino all’estero è considerato stabile organizzazione? Dovrai aprire una posizione IVA e fiscale in quel Paese, applicare l’IVA locale alle vendite interne e tenere contabilità separata. Potresti essere soggetto a tassazione anche sui redditi prodotti nel Paese. È quindi importante strutturare la logistica in modo che il deposito sia considerato ausiliario .
- Posso utilizzare il ravvedimento operoso per rimediare a errori IVA? Sì. Se rilevi omissioni nell’applicazione del reverse charge, errori nella dichiarazione OSS/IOSS o altre irregolarità, puoi sanarle spontaneamente con il ravvedimento operoso, ottenendo riduzioni significative delle sanzioni.
- Quali sono le responsabilità nella logistica predittiva? Le piattaforme che decidono il posizionamento della merce e ne anticipano lo stoccaggio possono essere ritenute corresponsabili degli obblighi IVA . Devono quindi monitorare i giorni di giacenza e comunicare correttamente i dati ai fini DAC7 e IVA.
- Perché è importante agire subito dopo la notifica? Perché i termini per presentare osservazioni, aderire o ricorrere sono brevi (30 o 60 giorni). Una reazione tempestiva consente di raccogliere la documentazione, contestare eventuali errori e valutare strumenti deflattivi. Rinviare significa rischiare iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
7 Simulazioni pratiche
7.1 Caso 1: Stoccaggio in un deposito francese
- Scenario: Un’impresa italiana di e‑commerce vende accessori elettronici a consumatori francesi. Decide di depositare i prodotti in un magazzino a Lione gestito da una società indipendente. Trasferisce 10 000 pezzi al costo medio di 50 € l’uno; dopo due mesi, vende 7 000 pezzi via web, emettendo fattura ai clienti francesi.
- Questioni fiscali:
- Stabile organizzazione: poiché il magazzino è gestito da un operatore indipendente e l’impresa non ha personale proprio in loco, non si configura la stabile organizzazione .
- IVA: l’impresa deve aprire una posizione IVA in Francia o aderire al regime OSS. Emette autofattura di trasferimento intra‑UE (art. 41/2/c D.L. 331/1993) e presenta il modello Intra 1‑bis. Le vendite ai clienti finali sono tassate con IVA francese.
- Controlli: in caso di verifica l’impresa deve esibire i contratti di deposito, i documenti di trasporto, le fatture e i registri di magazzino; se il Fisco ipotizza una stabile organizzazione, la difesa si basa sulla prova del carattere ausiliario .
7.2 Caso 2: Reverse charge e subappalto logistico
- Scenario: Una società di logistica (A) gestisce lo stoccaggio e la preparazione delle merci per un grande retailer (B). A subappalta a sua volta parte del servizio a un’altra cooperativa (C). Nel 2025, A decide di applicare l’opzione prevista dall’art. 1, comma 59, L. 207/2024. B versa l’IVA in nome e per conto di A; anche C opta per il regime.
- Questioni fiscali:
- Comunicazione: A e C devono trasmettere la comunicazione telematica del modello “ReverseChargeLogistica” entro il 30 luglio .
- Responsabilità solidale: B versa l’IVA, ma A e C restano responsabili solidali. Devono monitorare che l’imposta sia effettivamente versata e conservare la prova del versamento.
- Contratti: è necessario definire chiaramente i contratti di subappalto; se l’attività di C integra una somministrazione di manodopera, l’imponibile potrebbe essere limitato al solo compenso con conseguente recupero dell’IVA .
7.3 Caso 3: Accertamento induttivo puro su rimanenze
- Scenario: Un logista riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023. L’Ufficio contesta la mancata indicazione di rimanenze finali pari a 200 000 € e ricostruisce ricavi presunti di 500 000 € utilizzando coefficienti standard. Il logista aveva iniziato l’attività a fine 2022 e disponeva di scorte minime.
- Difesa:
- Dimostrare l’attendibilità della contabilità: presentare inventari di magazzino, registri di carico e scarico, prove di merce obsoleta o deteriorata e documentazione di resi. Evidenziare che il valore del magazzino trasferito era sovrastimato e che gli stock erano in realtà inferiori, richiamando l’ordinanza 9515/2024 che consente di superare il valore contrattuale con prove tecniche .
- Contestare la ricostruzione presuntiva: sottolineare che l’Ufficio utilizza percentuali generiche senza considerare la specificità del settore; far rilevare che l’accertamento induttivo puro è ammesso solo se la contabilità è radicalmente inattendibile .
- Ricorrere al contraddittorio: chiedere l’annullamento in autotutela e, in alternativa, presentare istanza di accertamento con adesione. In mancanza di accordo, impugnare l’avviso davanti alla CGT.
7.4 Caso 4: Accertamento per vendite a distanza extra‑UE
- Scenario: Una piattaforma italiana riceve un avviso perché, secondo l’Agenzia, ha facilitato vendite di venditori cinesi senza applicare l’IVA all’importazione. I prodotti, di valore inferiore a 150 €, erano stoccati in Italia prima della vendita.
- Aspetti normativi:
- Vendita a distanza di beni importati: l’art. 38‑bis del D.L. 331/1993 considera vendite a distanza di beni importati quelle effettuate da fornitori extra‑UE con spedizione verso un Paese UE . Per i beni di valore non superiore a 150 € si applica il regime IOSS; altrimenti si applicano le regole ordinarie.
- Responsabilità del marketplace: il Fisco può ritenere la piattaforma responsabile se questa decide lo stoccaggio e gestisce l’ordine, come nella vicenda Amazon . La piattaforma deve dimostrare di essere mero intermediario o versare l’IVA relativa ai giorni di giacenza .
- Sanzioni: in caso di mancata applicazione dell’IOSS, l’Agenzia può recuperare l’IVA e irrogare sanzioni; per difendersi occorre dimostrare che la piattaforma aveva rispettato la normativa vigente e che il venditore era identificato ai fini IVA.
Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un logista di e‑commerce è un terreno insidioso, perché combina la complessità del diritto tributario con la dinamicità della logistica digitale. Le recenti riforme — dall’estensione del reverse charge al settore della logistica , passando per l’attuazione della DAC7 e la disciplina delle vendite a distanza — hanno ampliato gli obblighi e rafforzato i poteri dell’Amministrazione. La giurisprudenza offre però importanti spazi di difesa: la necessità di una motivazione adeguata , il rispetto del contraddittorio , i limiti dell’accertamento induttivo puro , l’esclusione della stabile organizzazione in presenza di operatori indipendenti e la nullità degli avvisi duplicati . Inoltre, casi come l’accordo Amazon mostrano che la responsabilità delle piattaforme è ancora in evoluzione e che la logistica predittiva comporta nuove sfide .
Per difendersi “subito e bene” il logista deve agire tempestivamente: analizzare l’atto, raccogliere la documentazione, avvalersi del contraddittorio e valutare gli istituti deflattivi. È essenziale affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario e logistica per ricostruire analiticamente il magazzino, contestare presunzioni infondate, applicare correttamente le regole IVA e scegliere la strategia più efficace.
Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, è a disposizione per valutare ogni situazione con competenza e tempestività. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti logistici, lo studio offre assistenza personalizzata in tutte le fasi: dalla verifica dell’avviso all’eventuale ricorso, dalle trattative con l’Agenzia alla definizione agevolata, fino ai piani di ristrutturazione per chi si trova in crisi. Non lasciare che un avviso di accertamento comprometta la tua attività: contattaci oggi stesso.
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