Introduzione
La notifica di un accertamento fiscale può trasformare la vita professionale di un formatore o docente in un percorso ad ostacoli. Ricevere un avviso dall’Agenzia delle Entrate significa, infatti, doversi confrontare con richieste di maggiori imposte, interessi e sanzioni che possono diventare un peso insopportabile per chi opera come libero professionista o come responsabile di un ente di formazione. Le contestazioni possono riguardare compensi non dichiarati, ritenute d’acconto non versate, indebite detrazioni d’IVA oppure spese di aggiornamento professionale ritenute non inerenti all’attività. Oltre all’aspetto economico, l’accertamento mette in discussione la reputazione del professionista e può innescare procedimenti penali se il Fisco contesta la dichiarazione di operazioni inesistenti o l’emissione di fatture false. Per questo motivo è indispensabile conoscere i propri diritti e muoversi con tempestività, evitando errori che possano compromettere l’esito della vertenza.
In questa guida approfondita – aggiornata a dicembre 2025 – analizzeremo tutte le fasi dell’accertamento fiscale nei confronti di un formatore, dalla verifica iniziale all’eventuale giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Illustreremo il quadro normativo (Statuto del contribuente, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 218/1997, Legge 212/2000, D.Lgs. 74/2000), le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, i tempi e le scadenze da rispettare e le opzioni difensive da valutare (accertamento con adesione, ricorso, sospensione, definizione agevolata, piani di rientro e strumenti di composizione della crisi). Ci soffermeremo in particolare sulla difesa del contribuente, evidenziando quali prove predisporre per dimostrare l’inerenza delle spese di formazione, come contestare la carenza di motivazione o l’omessa attivazione del contraddittorio e quali rimedi utilizzare se l’avviso di accertamento è stato notificato fuori termine.
L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia nel settore del diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre assistenza specializzata nelle procedure di accertamento, riscossione e contenzioso tributario, affiancando liberi professionisti, imprese e privati nella difesa dei loro diritti.
Lo Studio Monardo può:
- Analizzare l’atto di accertamento per individuare vizi formali e sostanziali e valutare la convenienza delle diverse strade difensive.
- Presentare ricorsi e memorie dinanzi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e alla Corte di Cassazione.
- Richiedere la sospensione dell’atto impugnato per evitare l’avvio della riscossione durante il processo.
- Negoziare piani di rateazione e di rientro con l’Agente della Riscossione e accedere a strumenti di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio) o a procedure di composizione della crisi.
- Assistere nelle procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa e di sovraindebitamento, predisponendo piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata dei beni.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 Statuto dei diritti del contribuente e obbligo di contraddittorio
La Legge 212/2000, nota come “Statuto dei diritti del contribuente”, riconosce diritti e garanzie fondamentali durante le verifiche fiscali. L’art. 12 prevede che gli accessi, le ispezioni e le verifiche si svolgano durante l’orario di esercizio dell’attività e in modo da arrecare la minore turbativa possibile; il contribuente deve essere informato dei motivi dell’intervento e può farsi assistere da un professionista. Al termine della verifica la Guardia di Finanza o gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate redigono un verbale di constatazione, consegnato al contribuente, il quale può formulare osservazioni e richieste entro sessanta giorni. Prima dello scadere di questo termine l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza . Tale “termine dilatorio” tutela il diritto di difesa e obbliga l’Amministrazione a prendere in considerazione le controdeduzioni del contribuente.
Lo Statuto è stato rafforzato dalla riforma del 2023–2024 che ha introdotto, con il D.Lgs. 220/2023, l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi. La normativa prevede l’invio di un invito al contraddittorio con cui l’ufficio illustra i rilievi e concede al contribuente 30 giorni per depositare memorie e documenti. Solo dopo questa fase l’atto può essere emesso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 17/E del 22 giugno 2020, che la mancata attivazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento; il contribuente deve provare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto modificare la decisione (cosiddetta “prova di resistenza”) . Il contraddittorio prolunga il termine per l’emissione dell’atto di 120 giorni e dal 1° luglio 2020 è obbligatorio per i tributi armonizzati (come l’IVA) e per i tributi per i quali la legge lo prevede espressamente.
1.2 Termini di decadenza e accertamenti integrativi
Il D.P.R. 600/1973 fissa i limiti temporali entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento: l’art. 43 stabilisce che l’atto deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; il termine sale a 7 anni se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla . La norma consente l’emissione di accertamenti integrativi quando sopravvengano nuovi elementi, ma questi devono essere indicati nell’atto ed effettivamente nuovi; non è ammesso un secondo accertamento basato su fatti già noti o su una valutazione più approfondita degli stessi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 22825/2025, ha ribadito che l’accertamento integrativo rappresenta un’eccezione alla regola dell’unicità dell’azione accertatrice e che l’Amministrazione deve provare la sopravvenienza di elementi nuovi; in caso contrario il secondo avviso è nullo .
L’art. 43 consente anche recuperi straordinari per l’aiuto di Stato e prevede che le eventuali violazioni penali non sospendano il termine. In caso di impugnazione in Cassazione, il nuovo art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs. 87/2024) riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”. Se la sentenza penale riguarda gli stessi fatti oggetto del giudizio tributario, quest’ultimo deve tenerne conto in ogni stato e grado . La Cassazione ha chiarito che lo ius superveniens si applica anche quando la sentenza penale è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21‑bis .
1.3 Accertamento con adesione e definizioni agevolate
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, uno strumento deflativo del contenzioso che consente al contribuente di trovare un accordo con l’ufficio sulle maggiori imposte accertate. Possono essere definiti con adesione gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IVA e ai tributi locali. La procedura si attiva su istanza del contribuente entro 15 giorni dalla notifica del PVC o entro 30 giorni dall’avviso di accertamento. L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo e l’immediata esecutività dell’atto di adesione . Una volta perfezionato l’accordo, l’accertamento non è impugnabile e l’ufficio non può ritornare sui punti definiti, salvo sopravvenienza di nuovi elementi significativi (oltre il 50 % del reddito dichiarato) entro i termini di decadenza previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Oltre all’adesione, il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate che consentono di sanare pendenze senza arrivare alla sentenza. Tra le misure più rilevanti per il 2024–2025 ricordiamo:
- Rottamazione‑quater: introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata dal Decreto Milleproroghe, consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le spese di notifica, escludendo sanzioni e interessi di mora. Le rate per il 2025 scadevano il 31 luglio e il 30 novembre con una tolleranza di cinque giorni; i contribuenti decaduti dal beneficio possono chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione: consente di pagare il solo tributo (e interessi) senza sanzioni. È riservata ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023; il pagamento deve avvenire entro il 16 dicembre 2023, con possibilità di rateizzazione.
- Definizione delle liti pendenti: permette di chiudere il contenzioso versando una percentuale del tributo (o niente, se il contribuente ha vinto in primo e secondo grado). Occorre presentare domanda entro il 30 giugno 2024.
- Saldo e stralcio dei debiti di contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 €: consente di pagare una percentuale dell’imposta ed è applicabile a ruoli fino al 2019; per il 2025 non risultano nuove finestre.
- Regolarizzazione delle violazioni formali e definizione delle somme dovute per ravvedimento speciale: misure che consentono di evitare sanzioni per irregolarità formali nelle dichiarazioni presentate fino al 2021.
1.4 Imposte sui redditi e inerenza delle spese di formazione
Per i formatori che operano come professionisti (es. lavoratore autonomo titolare di partita IVA) le spese di formazione sostenute per corsi, master, workshop e aggiornamenti sono deducibili secondo l’art. 54 del TUIR. Dal 2017 la legge prevede la deduzione integrale (100 %) di tali costi fino a 10.000 € l’anno; prima della riforma la deduzione era limitata al 50 % . Eventuali eccedenze non deducibili confluiscono come costi indeducibili. La Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 (ancora rilevante dopo l’innalzamento della percentuale) ha chiarito che sono deducibili anche i corsi svolti all’estero, purché documentati, e quelli obbligatori per l’aggiornamento professionale .
Per le imprese (società o ditta individuale che opera come ente di formazione) le spese di formazione non hanno un articolo specifico, ma rientrano tra le spese per servizi deducibili secondo l’art. 109 TUIR. Il costo è deducibile se è inerente all’attività e certo nell’an e nel quantum. Non esistono soglie quantitative: un’impresa può dedurre anche importi rilevanti, purché provi l’utilità economica della formazione. L’apparente antieconomicità (costo elevato rispetto ai ricavi) non costituisce di per sé motivo di indeducibilità, ma può essere un indice rivelatore che l’Ufficio può utilizzare per contestare l’inerenza .
In mancanza di specifiche regole, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di inerenza qualitativa: la spesa deve essere collegata all’attività produttiva, ma non è richiesta una correlazione puntuale con un determinato ricavo. La Cassazione ha sottolineato che è sufficiente la “potenzialità di utilità” della spesa . In caso di contestazione, il contribuente deve fornire documenti probatori (fatture, contratti, programmi del corso, attestati di partecipazione) che dimostrino la reale esistenza e l’utilità del corso per l’attività.
1.5 Potere di accesso e tutela del segreto professionale
Il D.P.R. 633/1972, che disciplina l’IVA, attribuisce agli uffici finanziari ampi poteri di accesso e verifica. L’art. 51 consente agli impiegati dell’Amministrazione finanziaria di entrare nei locali destinati all’attività commerciale o professionale per effettuare controlli e richiedere documenti . Per accedere nei locali ad uso esclusivamente privato (abitazioni), occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e il consenso del contribuente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33/2025, ha chiarito che un’autorizzazione generica non basta: l’organo giudiziario deve indicare motivazioni specifiche e concrete che giustifichino l’accesso . In mancanza di tali motivazioni, il controllo è illegittimo e i documenti acquisiti non possono essere utilizzati.
Quando il contribuente eccepisce il segreto professionale, ad esempio nel caso di un avvocato che svolge anche attività formativa, l’Amministrazione non può esaminare i documenti riservati senza un’autorizzazione successiva e motivata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16795/2025, ha ritenuto illegittima l’acquisizione di documenti protetti da segreto professionale sulla base di un’autorizzazione generica rilasciata prima dell’opposizione: l’autorizzazione deve essere successiva alla contestazione del segreto e deve indicare le ragioni per cui è indispensabile esaminare i documenti . In mancanza di queste condizioni, i documenti non sono utilizzabili.
1.6 Cassazione e Cassazione: antieconomicità, inerenza e prova
Nel campo degli accertamenti tributari, la Corte di Cassazione interviene spesso per valutare la legittimità delle presunzioni dell’Amministrazione. Con l’ordinanza n. 30418/2025 la Suprema Corte ha precisato che un accertamento analitico-induttivo basato sulla presunta antieconomicità della gestione è valido solo se l’ufficio fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti e se tali indizi non si basano esclusivamente su una bassa redditività. Il contribuente può superare queste presunzioni dimostrando con prove concrete l’origine delle perdite (ad esempio controversie contrattuali, contenziosi, investimenti non andati a buon fine) . Questo principio è particolarmente rilevante per i formatori e le società di formazione che, specie nei primi anni di attività, possono registrare costi elevati per corsi, marketing e strumenti digitali.
Altra pronuncia significativa è l’ordinanza n. 22825/2025, che, come già ricordato, ha censurato l’emissione di un accertamento integrativo privo di elementi nuovi: il secondo avviso basato su una rivalutazione degli stessi fatti è nullo . Anche l’ordinanza n. 16795/2025, citata sopra, tutela il segreto professionale nelle verifiche fiscali . Infine, la Cassazione ha confermato che per i tributi armonizzati (IVA) l’omessa attivazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’avviso solo se il contribuente dimostra che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto modificare l’esito .
1.7 Regime IVA per i corsi di formazione
In materia di IVA, il D.P.R. 633/1972 prevede una particolare esenzione per i servizi di insegnamento, aggiornamento e riqualificazione professionale. L’art. 10, comma 20 stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e in genere l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale” a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni o da enti del Terzo settore . L’esenzione comprende anche le prestazioni accessorie come vitto, alloggio e fornitura di testi . La stessa disposizione esenta dalle imposte le lezioni private impartite da insegnanti su materie scolastiche.
Per poter applicare l’esenzione, occorre quindi che l’ente di formazione sia riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) o da un altro organismo pubblico competente. I formatori freelance che non rientrano in tali categorie devono applicare l’aliquota ordinaria IVA (attualmente 22 %). Tuttavia, possono aderire al regime forfetario con esonero da IVA se rispettano i limiti di fatturato e gli altri requisiti di legge. In mancanza di riconoscimento, l’Agenzia potrebbe disconoscere l’esenzione: in tal caso, il formatore deve dimostrare di aver prestato servizi di carattere didattico e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
1.8 Poteri istruttori e indagini bancarie
Oltre ai poteri di accesso fisico ai locali, l’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini finanziarie sui conti correnti. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 autorizza gli uffici a richiedere agli intermediari finanziari tutte le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente. I versamenti sui conti correnti sono presunti ricavi, salvo prova contraria, e anche i prelevamenti possono essere considerati compensi non dichiarati quando non si individua il beneficiario . La norma prevede inoltre che, in presenza di elementi che facciano ritenere l’interposizione fittizia di altre persone (familiari, soci), gli uffici possano acquisire i movimenti dei conti intestati a terzi e attribuirli al contribuente qualora emergano elementi per ritenere che si tratti di ricavi a lui riferibili .
Il formatore deve quindi mantenere traccia documentale dell’origine dei versamenti e dei prelevamenti (ad esempio rimborsi spese, prestiti, trasferimenti tra propri conti) per poter replicare alle presunzioni. È consigliabile indicare sulle disposizioni di bonifico la causale e conservare i contratti di prestito o le ricevute dei rimborsi. La giurisprudenza afferma che le indagini bancarie sono legittime anche se l’autorizzazione è irregolare, a meno che il contribuente dimostri che l’irregolarità ha determinato una violazione dei propri diritti costituzionali . Per i professionisti che svolgono anche attività protetta da segreto professionale (ad esempio avvocati), l’Agenzia deve adottare misure di tutela, come la separazione dei documenti sensibili e l’oscuramento dei dati dei clienti, o ottenere un’autorizzazione successiva specifica per l’esame dei documenti segretati .
2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un avviso di accertamento
2.1 Dall’ispezione all’avviso: come nasce l’accertamento
Il percorso che conduce al provvedimento impositivo inizia quasi sempre con una verifica. Nel caso di un formatore, gli accertamenti più comuni derivano da:
- Incrocio di dati (anagrafe tributaria, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi): il sistema di analisi dei rischi dell’Agenzia delle Entrate segnala incongruenze tra i compensi dichiarati e i movimenti bancari o le prestazioni registrate.
- Accessi in studio: gli ispettori possono eseguire accessi nei locali dove si svolge l’attività formativa per acquisire documenti, contratti con i clienti, registri presenze, certificati di partecipazione. Come visto, per l’accesso in locali privati occorre un’autorizzazione motivata .
- Processi verbali di constatazione (PVC): al termine della verifica la Guardia di Finanza redige un verbale che riassume i rilievi. Il verbale viene consegnato all’interessato, che può presentare osservazioni entro 60 giorni, periodo in cui l’ufficio non può emettere l’avviso .
- Invito al contraddittorio: se la fattispecie rientra tra quelle per cui è previsto il contraddittorio obbligatorio, l’ufficio invia un invito con l’esposizione dei rilievi. Il contribuente ha 30 giorni per depositare memorie o partecipare a un incontro. Questa fase costituisce spesso l’ultima possibilità per chiarire la posizione e dimostrare, con documenti alla mano, l’inerenza delle spese o l’esistenza di costi deducibili.
2.2 Contenuto e requisiti dell’avviso di accertamento
L’avviso deve contenere:
- La motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Una motivazione generica o per relationem (che rinvia a documenti non allegati) può essere censurata in sede di ricorso.
- Gli importi accertati, con distinta indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.
- L’avvertimento sulle modalità e termini per ricorrere (60 giorni dal ricevimento dell’atto).
- Il responsabile del procedimento e il funzionario che ha firmato l’atto; la Corte Costituzionale con sentenza 36/2025 ha dichiarato parzialmente illegittima la norma che limitava la delega alle rappresentanze in giudizio , rafforzando la necessità di indicare correttamente le competenze.
L’avviso è notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a.r. È importante conservare la ricevuta di notifica, in quanto da essa decorrono i termini per impugnare.
2.3 Cosa fare immediatamente dopo la notifica
Il contribuente formato deve agire con tempestività:
- Verifica del termine di notifica: controllare se l’avviso è stato emesso entro il termine quinquennale o settennale previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 . Se il termine è scaduto l’atto è nullo.
- Controllo dei vizi formali: mancanza di motivazione, assenza del responsabile, omessa indicazione delle norme violate, notifica irregolare. Questi vizi possono determinare l’annullamento dell’atto.
- Raccolta della documentazione: conservare fatture, contratti, registri, e-mail, attestati che possano dimostrare la legittimità delle operazioni e l’inerenza dei costi. Per il formatore è fondamentale raccogliere i programmi dei corsi, i contratti con i committenti (aziende, enti, privati) e gli attestati rilasciati ai partecipanti.
- Richiesta di accesso agli atti: presentare un’istanza all’ufficio per ottenere copia dell’atto istruttorio (PVC, verbali, relazioni) e capire su quali prove si basa l’accertamento.
- Valutazione delle difese: con l’assistenza di un professionista esperto, scegliere se attivare l’accertamento con adesione, proporre un’istanza di autotutela (richiedendo l’annullamento in via amministrativa), aderire a una definizione agevolata se disponibile, oppure presentare ricorso.
2.4 Accertamento con adesione: procedura e vantaggi
Se la contestazione appare fondata ma l’importo delle sanzioni è elevato, l’accertamento con adesione può rappresentare una soluzione vantaggiosa. La procedura si avvia con un’istanza da presentare entro 15 giorni dalla notifica del PVC o entro 30 giorni dall’avviso di accertamento. L’ufficio fissa un incontro; se le parti raggiungono l’accordo, viene redatto un atto di adesione che definisce la controversia. I vantaggi principali sono:
- Riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto .
- Rateizzazione del tributo in un massimo di otto rate trimestrali se l’importo supera 50.000 €.
- Immediata esecutività dell’accordo senza ulteriori controlli sugli stessi elementi.
- Possibilità di evitare il contenzioso, con un risparmio di spese legali e tempi più rapidi.
Tuttavia occorre valutare con attenzione l’adesione: una volta firmato l’atto non è possibile impugnarlo. Se l’avviso è radicalmente viziato (ad esempio per decadenza o carenza di motivazione), è preferibile procedere con il ricorso per ottenere l’annullamento totale.
2.5 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
In assenza di accordo, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine aumentato di 90 giorni se è stato attivato il contraddittorio obbligatorio). Dal 2023 i tribunali tributari sono denominati Corti di Giustizia Tributaria. Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione della Corte competente (in genere la sezione della provincia dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto);
- i dati del ricorrente e dell’atto impugnato;
- i motivi di ricorso: violazione di legge, carenza di motivazione, errata qualificazione dei fatti, inesistenza del presupposto impositivo, illegittimità della procedura (mancata attivazione del contraddittorio, accesso illegittimo, violazione del segreto professionale). È utile citare le norme violate e la giurisprudenza a sostegno.
Per i tributi fino a 50.000 € è obbligatorio esperire preliminarmente la mediazione prevista dall’art. 17‑bis del D.Lgs. 546/1992: il ricorso, infatti, vale come istanza di mediazione; l’ufficio ha 90 giorni per rispondere. In mancanza di risposta o in caso di proposta insoddisfacente, il ricorso procede automaticamente.
Il ricorso si notifica all’ufficio per PEC e si deposita presso la Corte insieme alla prova di notifica e al versamento del contributo unificato. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione può causare danni gravi e irreparabili; la sospensione è concessa con decreto motivato quando sussiste il fumus boni juris (probabile fondatezza del ricorso).
2.6 Giudizio di secondo grado e Cassazione
La sentenza di primo grado può essere impugnata con appello entro 60 giorni dalla notifica della decisione. L’appello segue un procedimento analogo, con la possibilità di proporre motivi aggiunti. La sentenza di secondo grado è esecutiva, ma può essere impugnata in Cassazione entro 60 giorni per motivi di diritto.
Nel giudizio di Cassazione non si discute più il merito, ma solo la legittimità e la corretta interpretazione delle norme. Con l’introduzione dell’art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000, come visto, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere depositata fino a quindici giorni prima dell’udienza . La Cassazione può cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di giustizia tributaria oppure decidere la controversia nel merito.
3. Difese e strategie legali per il formatore
3.1 Contestare vizi formali e procedurali
Le prime difese da esaminare riguardano i vizi procedurali:
- Decadenza: verificare se l’avviso è stato emesso fuori termine. Ad esempio, un avviso relativo all’anno 2019 notificato oltre il 31 dicembre 2025 è tardivo e va annullato .
- Carenza di motivazione: la motivazione deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la pretesa. Rinviare genericamente ad altri documenti senza allegarli è illegittimo; la Corte di Cassazione ha più volte annullato avvisi fondati su motivazioni vaghe.
- Mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio: se l’ufficio non ha inviato l’invito al contraddittorio, l’atto può essere impugnato. Per l’IVA, l’omesso contraddittorio comporta la nullità dell’avviso solo se il contribuente dimostra che la partecipazione avrebbe potuto modificare la decisione .
- Vizi di notifica: la notifica all’indirizzo sbagliato o a soggetti non legittimati comporta la nullità; occorre documentare la violazione.
- Illegittimità dell’accesso: se la verifica si è svolta senza autorizzazione o con autorizzazione generica (nel caso di accesso a un’abitazione o di acquisizione di documenti coperti da segreto), i documenti raccolti non possono essere utilizzati .
3.2 Inerenza delle spese di formazione e onere della prova
Nei confronti di un formatore, le contestazioni più frequenti riguardano la deducibilità delle spese di aggiornamento professionale (master, corsi, coaching, viaggi). Per ottenere la deduzione è necessario dimostrare che la spesa è inerente all’attività svolta. La giurisprudenza richiede una “correlazione qualitativa” tra la formazione e l’attività professionale. Non è indispensabile che la spesa generi immediatamente ricavi, ma bisogna provare che sia utile o potenzialmente utile all’attività .
Consigli pratici:
- Conservare le fatture intestate alla propria partita IVA e i contratti con l’ente che eroga il corso.
- Documentare la partecipazione al corso (registri presenze, attestati, materiali didattici).
- Dimostrare l’utilità concreta del corso per l’attività (ad esempio, descrivendo come le competenze acquisite siano state utilizzate per ampliare l’offerta formativa o per ottenere nuovi incarichi).
- Se il corso è all’estero, allegare la traduzione della documentazione .
Se l’Agenzia contesta la non inerenza, l’onere della prova ricade sul contribuente. Il formatore dovrà quindi predisporre una memoria difensiva che spieghi la pertinenza del corso, magari allegando progetti, piani formativi, testimonianze di clienti. In sede contenziosa, sarà possibile chiedere l’ammissione di testimoni o la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che valuti la coerenza del corso con l’attività.
3.3 Contestare presunzioni di antieconomicità
Se l’accertamento si basa su presunzioni di antieconomicità (ad esempio perché le spese di formazione sono elevate rispetto ai ricavi), occorre contrastare tale ricostruzione. La Cassazione ha precisato che l’antieconomicità è solo un indice e non può fondare da sola l’accertamento . Il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando che i corsi erano necessari per certificare il personale, per ottenere finanziamenti, per ottemperare a obblighi normativi o contrattuali. In particolare, si possono produrre:
- Contratti con i committenti che richiedono specifiche certificazioni.
- Ricerche di mercato che mostrano la necessità di aggiornare le competenze per restare competitivi.
- Documenti attestanti gli investimenti in marketing e in tecnologia che giustificano il momentaneo squilibrio tra costi e ricavi.
3.4 Invocare l’efficacia del giudicato penale e il ne bis in idem
Se l’accertamento riguarda le stesse condotte per cui il formatore (o l’amministratore della società di formazione) è stato imputato in un procedimento penale e assolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, la nuova disposizione dell’art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 consente di far valere l’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio tributario . In tal caso, l’avviso deve essere annullato. È necessario produrre in giudizio la sentenza penale e dimostrare l’identità dei fatti contestati. La Cassazione ha chiarito che la disposizione si applica anche se la sentenza penale è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della norma .
3.5 Eccepire il segreto professionale e invalidare l’acquisizione dei documenti
Per i formatori che svolgono anche attività professionale soggetta a segreto (ad esempio avvocati, psicologi, consulenti), è essenziale proteggere i dati dei clienti. Se durante l’accesso gli ispettori acquisiscono documenti coperti da segreto senza una specifica autorizzazione del magistrato, tali documenti non sono utilizzabili. L’autorizzazione deve essere successiva all’eccezione del segreto e deve motivare la necessità di acquisire i documenti . In mancanza di questi requisiti, l’atto può essere contestato.
3.6 Richiedere l’autotutela o annullamento in via amministrativa
In presenza di vizi manifesti (errore di persona, doppia imposizione, decadenza), è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio. L’autotutela non sospende i termini per ricorrere, ma se l’ufficio riconosce l’errore può annullare l’atto. L’istanza deve essere motivata e corredata dei documenti.
3.7 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Se l’accertamento diventa definitivo o se si sottoscrive un accertamento con adesione, è comunque possibile chiedere la rateizzazione dei debiti all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per importi fino a 120.000 € è prevista la concessione automatica fino a 72 rate mensili; oltre tale soglia occorre dimostrare la temporanea situazione di difficoltà economica. In caso di ricorso, il contribuente può chiedere alla Corte la sospensione dell’esecuzione, depositando un’istanza che provi il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni juris (probabile fondatezza del ricorso).
4. Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure concorsuali
4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle
La rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e gli oneri di riscossione, senza sanzioni né interessi. Le rate in scadenza nel 2025 sono state fissate al 31 luglio e al 30 novembre, con un periodo di tolleranza di cinque giorni . Chi non ha pagato le rate nel 2024 può chiedere la riammissione presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e versando le rate scadute.
Oltre alla rottamazione, la riforma fiscale prevede la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, dei PVC e delle liti pendenti, come descritto nel paragrafo 1.3. Il formatore deve valutare, con il proprio consulente, se tali misure sono applicabili alla propria situazione e se conviene aderire. In genere, la definizione è vantaggiosa quando la fondatezza dell’accertamento è elevata e l’importo delle sanzioni è rilevante.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Quando il debito fiscale è elevato e il contribuente non riesce a farvi fronte, si può ricorrere alle procedure della Legge 3/2012, riformata dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le procedure principali sono:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Prevede la presentazione di un piano di pagamento in tre o cinque anni, omologato dal Tribunale. Il debitore mantiene i beni principali (es. prima casa) e paga i debiti secondo le proprie capacità. Alla fine del piano i debiti residui sono cancellati.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato ai soggetti che svolgono attività professionale o imprenditoriale di modeste dimensioni. Consente di proporre ai creditori (Fisco compreso) un accordo per pagare una percentuale dei debiti. L’accordo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal Tribunale. L’Agenzia delle Entrate partecipa tramite il proprio ufficio.
- Liquidazione controllata: procedura in cui il debitore mette a disposizione tutti i beni per pagare i creditori; dopo la liquidazione ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui. È l’ultima ratio per chi non può proporre un piano.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nell’elaborazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Inoltre, come Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, può guidare le imprese di formazione nella procedura di composizione negoziata: un percorso riservato alle imprese in stato di difficoltà, finalizzato a prevenire l’insolvenza mediante il supporto di un esperto indipendente . La procedura è volontaria e confidenziale; consente di negoziare con i creditori (compreso il Fisco) accordi per la continuazione dell’attività o per la cessione dei rami aziendali.
4.3 Saldo e stralcio e ravvedimento speciale
Per debiti fiscali fino a 1.000 € riferiti a ruoli affidati dal 2000 al 2015, il saldo e stralcio introdotto dal D.L. 119/2018 (e riproposto con successive proroghe) ha consentito l’annullamento automatico. Per il 2025 non sono previste nuove finestre. Invece, il ravvedimento speciale introdotto dalla legge di bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni dichiarative (ad esempio infedele dichiarazione dei redditi) con il pagamento dell’imposta e di una sanzione ridotta a 1/18 del minimo. Anche questa misura, che si applicava alle dichiarazioni 2021–2022, si è chiusa il 31 dicembre 2023; tuttavia, è possibile che future leggi ripropongano schemi simili.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da evitare
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: trascurare gli inviti o le notifiche può portare a sanzioni più pesanti e rende più difficile la difesa. Anche se l’importo contestato appare esiguo, è importante rispondere.
- Non partecipare al contraddittorio: la fase di contraddittorio è una chance per spiegare le proprie ragioni e produrre documenti. Non parteciparvi può pregiudicare il ricorso.
- Pagare senza verificare: versare le somme richieste senza un’analisi può significare accettare errori o vizi dell’atto. È preferibile valutare con un professionista se conviene aderire o impugnare.
- Mancata organizzazione della documentazione: molti accertamenti vengono persi perché il contribuente non riesce a produrre prove tempestivamente. È utile archiviare ordinatamente fatture, contratti, e-mail e registri.
- Fidarsi di consulenti improvvisati: il diritto tributario è complesso e richiede competenze specifiche; è bene rivolgersi a professionisti qualificati.
5.2 Consigli per una buona difesa
- Monitorare la posizione fiscale: verificare periodicamente la correttezza delle dichiarazioni, degli F24 e dei versamenti. Utilizzare un software di fatturazione che consenta di tracciare i compensi e le spese.
- Dotarsi di contratti scritti con i clienti per ogni corso, specificando il numero di ore, il programma e il corrispettivo. Ciò dimostra la tracciabilità dei compensi.
- Diversificare i metodi di incasso: utilizzare bonifici o carte per evitare contestazioni sui pagamenti in contanti. Le ricevute dei bonifici sono prove utili.
- Conservare la corrispondenza: e‑mail, chat e documenti che attestano l’organizzazione dei corsi aiutano a dimostrare l’esistenza dell’attività.
- Aggiornarsi sulle novità fiscali: le regole cambiano frequentemente; è opportuno seguire newsletter specializzate o affidarsi a uno studio professionale che monitora le riforme.
- Valutare le definizioni agevolate: quando disponibili, rottamazione o definizioni agevolate possono ridurre notevolmente il debito. Contattare lo studio per verificare se si rientra tra i beneficiari.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini per l’emissione e l’impugnazione dell’avviso
| Tipologia | Norme di riferimento | Termine di emissione | Scadenza per il ricorso |
|---|---|---|---|
| Accertamento ordinario (dichiarazione presentata) | Art. 43 D.P.R. 600/1973 | 31 dicembre del quinto anno successivo | 60 giorni dalla notifica |
| Accertamento per omissione o nullità della dichiarazione | Art. 43 D.P.R. 600/1973 | 31 dicembre del settimo anno | 60 giorni dalla notifica |
| Accertamento IVA | Artt. 51 e 52 D.P.R. 633/1972 | 31 dicembre del quinto anno (sette se dichiarazione omessa) | 60 giorni; per l’omesso contraddittorio è necessaria la prova di resistenza |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Può essere chiesto entro 15 giorni dal PVC o 30 giorni dall’avviso | La firma dell’atto di adesione chiude la questione |
| Avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro | D.P.R. 131/1986 | 3 anni (5 in caso di omessa registrazione) | 60 giorni |
6.2 Strumenti difensivi e agevolazioni
| Strumento | Soggetti ammessi | Benefici | Normativa |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Tutti i contribuenti | Possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell’avviso; 30 giorni per presentare memorie | Legge 212/2000 e circolare Agenzia Entrate 17/E 2020 |
| Accertamento con adesione | Contribuenti soggetti ad accertamento | Riduzione sanzioni a 1/4 del minimo; rateizzazione; definizione non impugnabile | D.Lgs. 218/1997 |
| Rottamazione‑quater | Debitori con ruoli affidati 2000–2022 | Pagamento del solo capitale e spese di notifica; esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora | Legge di bilancio 2023 e successive proroghe |
| Definizione agevolata delle liti pendenti | Contribuenti con contenzioso in corso | Pagamento percentuale dell’imposta; annullamento sanzioni | L. 197/2022 e D.Lgs. 34/2023 |
| Piani del consumatore / Accordi di ristrutturazione | Debitori sovraindebitati | Piano di pagamento o accordo con cancellazione del debito residuo; protezione dei beni essenziali | Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Trattative con creditori per continuare l’attività; supporto di esperto indipendente | D.L. 118/2021 |
6.3 Regimi di deducibilità e IVA per la formazione
| Aspetto | Soggetti interessati | Regole principali | Fonti |
|---|---|---|---|
| Deducibilità spese di formazione (professionisti) | Liberi professionisti (partita IVA) | Deduzione integrale fino a 10.000 € l’anno; eccedenze indeducibili; spese documentate (fatture, contratti, attestati) | Art. 54 TUIR; L. 81/2017 |
| Deducibilità spese di formazione (imprese) | Società e imprese individuali | Deducibilità secondo inerenza e competenza; nessun limite quantitativo; necessaria correlazione qualitativa | Art. 109 TUIR; giurisprudenza Cassazione |
| Esenzione IVA formazione | Enti e scuole riconosciuti | Esenzione per insegnamento, formazione e riqualificazione professionale erogata da enti riconosciuti; comprende prestazioni accessorie | Art. 10 comma 20 D.P.R. 633/1972 |
| Aliquota IVA ordinaria | Formatori non riconosciuti | Applicazione dell’aliquota ordinaria (attualmente 22 %); eventuale regime forfetario con esonero IVA | Art. 1 L. 190/2014 (regime forfetario) |
| Indagini bancarie e presunzioni | Tutti i contribuenti | Presunzione che i versamenti su conto corrente siano ricavi salvo prova contraria; estensione ai conti dei familiari in caso di elementi indiziari | Art. 32 D.P.R. 600/1973 |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Ho ricevuto un avviso di accertamento per compensi da corsi di formazione non dichiarati. Cosa devo fare?
È importante innanzitutto verificare se l’avviso è stato emesso nei termini (5 o 7 anni). Raccogli la documentazione (fatture, ricevute, contratti) che dimostri l’esistenza e l’entità dei corsi. Valuta con un professionista se aderire all’accertamento con adesione o proporre ricorso.
2. Cosa succede se non rispondo all’invito al contraddittorio?
L’invito costituisce un’occasione per chiarire la tua posizione. Se non partecipi, l’avviso potrà essere emesso e, nel caso dell’IVA, potrai ottenere l’annullamento solo dimostrando che la partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito .
3. Posso dedurre integralmente le spese di formazione?
Come professionista puoi dedurre il 100 % delle spese fino a 10.000 € annui . Le eccedenze non sono deducibili. Le imprese possono dedurre l’intero costo se è inerente alla loro attività .
4. Quali documenti devo conservare per dimostrare l’inerenza?
Fatture, contratti, programmi dei corsi, registri presenze, attestati di partecipazione e ogni documento che dimostri l’utilità della formazione. È consigliabile conservare anche la corrispondenza (e‑mail) con i committenti.
5. L’Agenzia delle Entrate può entrare a casa mia senza permesso?
Per accedere a locali ad uso abitativo è necessaria un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica con motivazioni specifiche . Un’autorizzazione generica non è sufficiente.
6. Cosa succede se gli ispettori acquisiscono documenti coperti da segreto professionale?
Se svolgi un’attività protetta da segreto (es. avvocato) e opponi il segreto, l’autorizzazione all’acquisizione deve essere successiva e motivata. In mancanza di questi requisiti, i documenti non possono essere utilizzati e l’accertamento può essere annullato .
7. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento?
Hai 60 giorni dalla notifica. Se l’atto rientra in una fattispecie per cui è previsto il contraddittorio preventivo, il termine decorre dalla conclusione del contraddittorio e si estende di 90 giorni.
8. Cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura che consente di raggiungere un accordo con l’ufficio sulla base imponibile e sulle imposte dovute, riducendo le sanzioni a un quarto del minimo . Una volta firmato, l’atto non è più impugnabile.
9. Posso rateizzare il debito derivante dall’accertamento?
Sì. È possibile chiedere la rateizzazione all’Agente della Riscossione fino a 72 rate per importi inferiori a 120.000 € e fino a 120 rate in casi eccezionali. Occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica.
10. Se in sede penale vengo assolto, l’accertamento fiscale decade?
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato nel processo tributario, grazie al nuovo art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 .
11. Cos’è la prova di resistenza?
È l’onere, a carico del contribuente, di dimostrare che la mancata partecipazione al contraddittorio (quando obbligatorio) ha comportato un pregiudizio concreto. Solo fornendo tale prova si può ottenere l’annullamento dell’avviso .
12. Se l’avviso è stato firmato da un funzionario diverso da quello competente?
La Corte Costituzionale, con la sentenza 36/2025, ha dichiarato illegittima la norma che limitava la rappresentanza agli Avvocati dello Stato, restituendo piena autonomia ai funzionari dell’Agenzia . Tuttavia, l’avviso deve comunque essere firmato dal responsabile competente; in caso contrario può essere annullato.
13. Posso utilizzare la rottamazione se l’avviso è ancora impugnato?
Sì, la rottamazione si applica ai debiti iscritti a ruolo. Se l’avviso non è ancora diventato definitivo, occorre valutare se conviene rinunciare al contenzioso per aderire alla rottamazione; spesso conviene solo se le probabilità di vittoria sono basse.
14. Cos’è il ne bis in idem tributario?
È il principio secondo cui non si può essere assoggettati due volte a tassazione per gli stessi fatti. La Cassazione ha ribadito che non è consentito un accertamento integrativo fondato su elementi già noti .
15. Cosa fare se la mia società di formazione è in crisi e non riesce a pagare i debiti tributari?
È possibile attivare una procedura di composizione negoziata o di sovraindebitamento. Con l’assistenza di un esperto (come l’Avv. Monardo) si può elaborare un piano per pagare una parte dei debiti e salvare l’attività .
16. Le spese di formazione per i dipendenti sono deducibili?
Sì, per le imprese le spese sostenute per la formazione del personale sono deducibili se inerenti all’attività. È necessario documentare la partecipazione dei dipendenti e dimostrare l’utilità della formazione.
17. Posso chiedere il rimborso delle spese legali se vinco il ricorso?
Sì. Se la Corte annulla l’avviso, può condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
18. Cosa succede se l’Agenzia emette un avviso di accertamento replicando un precedente atto definito con adesione?
L’accertamento con adesione chiude la pretesa fiscale; l’Amministrazione può emettere un nuovo avviso solo se emergono elementi nuovi che superano il 50 % della base imponibile . Un avviso fondato sugli stessi elementi è nullo.
19. Cosa fare se l’avviso contiene errori di calcolo?
È possibile chiedere la correzione in autotutela o impugnarlo. Gli errori possono riguardare la determinazione dell’imposta, l’applicazione dell’aliquota o la quantificazione delle sanzioni.
20. Quali sono le sanzioni per omessa fatturazione dei corsi di formazione?
L’omessa o irregolare fatturazione comporta l’applicazione di sanzioni fino al 100 % dell’imposta evasa, oltre alle sanzioni penali se l’importo supera le soglie del D.Lgs. 74/2000. In caso di auto‐denuncia e ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte.
21. Quando i corsi di formazione sono esenti da IVA?
L’esenzione IVA si applica alle prestazioni di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rese da istituti o enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione o da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/1972 . Sono comprese le prestazioni accessorie (vitto, alloggio, fornitura di testi) e le lezioni private su materie scolastiche . I formatori freelance che non sono enti riconosciuti devono applicare l’IVA ordinaria.
22. Come si ottiene il riconoscimento per l’esenzione IVA?
Un ente di formazione può ottenere il riconoscimento presentando domanda alla Regione o al Ministero competente, allegando lo statuto, i programmi dei corsi e i requisiti strutturali. Il riconoscimento è concesso con decreto e deve essere allegato alla documentazione da esibire in caso di verifica. Senza questo titolo, l’Agenzia può disconoscere l’esenzione e recuperare l’IVA.
23. L’Agenzia può acquisire i conti bancari dei miei familiari?
Sì. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di acquisire i movimenti bancari dei familiari o di soggetti terzi quando vi sono indizi che le operazioni siano riferibili al contribuente . Tuttavia, l’Amministrazione deve motivare la richiesta e il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la diversa provenienza dei movimenti.
24. Sono un formatore in regime forfetario: devo applicare l’IVA?
No. Il regime forfetario, riservato ai contribuenti con ricavi annuali entro determinati limiti (attualmente 85.000 €), prevede l’esonero dall’applicazione dell’IVA. In tal caso, le fatture sono emesse senza addebito d’imposta e riportano la dicitura di esonero ai sensi dell’art. 1 comma 58 della legge 190/2014. Resta comunque necessario dimostrare l’inerenza delle spese deducibili.
25. Quali sono i miei diritti durante una perquisizione domiciliare?
Per accedere a locali ad uso abitativo l’Amministrazione deve ottenere un’autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica e informare il contribuente del motivo del controllo . In mancanza di motivazioni specifiche o in presenza di una semplice autorizzazione generica, l’accesso è illegittimo e i documenti acquisiti non possono essere utilizzati . Il contribuente ha diritto a far assistere un professionista e a opporre il segreto professionale per i documenti riservati.
8. Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Accertamento per compensi non dichiarati
Scenario: Marco, formatore freelance, nel 2020 ha svolto corsi per diverse aziende ma ha dimenticato di dichiarare 15.000 € di compensi. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recupera IRPEF, addizionali e IVA sui compensi omessi. L’avviso quantifica un’imposta dovuta di 5.000 € e applica sanzioni pari al 90 % della maggiore imposta (4.500 €) oltre a interessi per 600 €. L’importo totale richiesto è 10.100 €.
Passi per difendersi:
- Verifica termini di decadenza: l’avviso si riferisce al 2020 e viene notificato nel 2025, quindi entro il quinto anno; è tempestivo.
- Raccolta documenti: Marco recupera le fatture emesse e i bonifici ricevuti, dimostrando che i corsi sono stati effettivamente svolti. Tuttavia ammette di non averli dichiarati.
- Valutazione dell’accertamento con adesione: poiché la contestazione è fondata, Marco decide di chiedere l’adesione. Durante il contraddittorio ottiene una riduzione delle sanzioni a un quarto e la rateizzazione in otto rate trimestrali.
- Calcolo: imposta dovuta 5.000 €; sanzioni ridotte (25 % del minimo, cioè 5 % dell’imposta) 250 €; interessi 600 €. Totale 5.850 €. Con rateizzazione: 731,25 € a trimestre per due anni.
- Vantaggi: Marco evita il contenzioso, paga un importo inferiore e sanifica la propria posizione.
Simulazione 2 – Contestazione di spese di formazione
Scenario: La società “Formazioni S.r.l.” ha sostenuto nel 2023 spese per 30.000 € relative a un master intensivo per certificare dieci docenti su nuove metodologie didattiche digitali. Nel 2025 riceve un PVC che contesta l’inerenza dei costi perché ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi del 2023 (100.000 €). L’Agenzia disconosce integralmente la deduzione e calcola una maggiore IRES di 7.200 € (24 % di 30.000 €) con sanzioni del 90 % (6.480 €) e interessi di 500 €.
Difesa:
- Dimostrare l’inerenza: la società produce i contratti con i docenti, i programmi del master, gli attestati di certificazione e una relazione che spiega come la certificazione sia stata richiesta dai committenti (scuole e aziende) e abbia consentito alla società di ottenere nuovi corsi nel 2024 (ricavi 200.000 €). Viene allegato anche un report di mercato che evidenzia la necessità di investire nella digitalizzazione della formazione.
- Contestare l’antieconomicità: si dimostra che il costo di 30.000 € è in linea con i prezzi di mercato dei master specialistici e che il beneficio si riflette negli anni successivi (competenza pluriennale). Viene citata la Cassazione, che riconosce la rilevanza della “potenzialità di utilità” della spesa .
- Richiedere il riconoscimento dell’ammortamento: l’azienda propone di dedurre il costo in cinque anni, trattandolo come onere pluriennale, citando le pronunce della Cassazione che riconoscono la deduzione pluriennale delle spese di formazione tecnica.
- Risultato: l’ufficio, valutata la documentazione, riconosce la deduzione pro quota e riduce la ripresa a 18.000 €. La maggiore IRES si riduce a 4.320 €; con l’adesione le sanzioni scendono a 270 €. La società rateizza l’importo in 8 rate.
Simulazione 3 – Effetti dell’assoluzione penale
Scenario: Andrea, titolare di un ente di formazione, è stato imputato per emissione di fatture false relative a corsi mai svolti. Nel 2023 l’Agenzia emette avvisi di accertamento contestando la detrazione indebita dell’IVA e recuperando 50.000 € di imposta con sanzioni per 45.000 €. Nel 2024 Andrea viene assolto in sede penale perché il fatto non sussiste. Nel 2025 la sentenza diventa irrevocabile.
Difesa:
- Invocare l’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000: il legale di Andrea deposita nel giudizio tributario la sentenza penale di assoluzione. La Cassazione, sulla base della nuova norma, riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale anche se è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 .
- Risultato: la Corte di Giustizia Tributaria annulla gli avvisi, in quanto i fatti contestati in sede tributaria sono gli stessi oggetto del processo penale e sono stati ritenuti inesistenti.
Simulazione 4 – Contestazione dell’esenzione IVA
Scenario: L’associazione culturale “Academy 2021”, riconosciuta dalla Regione, organizza corsi di formazione professionale in ambito informatico e applica l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/1972. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’associazione non possieda i requisiti soggettivi per l’esenzione. Viene recuperata IVA per 40.000 € sui corsi tenuti nel 2023 e applicate sanzioni per 12.000 €.
Difesa:
- Dimostrazione del riconoscimento: “Academy 2021” deposita i decreti regionali che ne attestano il riconoscimento quale ente di formazione professionale e la convenzione con il Ministero dell’Istruzione. Vengono allegati i programmi dei corsi e le delibere che autorizzano l’esonero da IVA.
- Prova della finalità didattica: L’associazione dimostra che le prestazioni oggetto dei contratti erano corsi di riqualificazione professionale e non servizi consulenziali. Viene depositata la lista dei partecipanti e i relativi attestati.
- Risultato: Durante il contraddittorio l’Agenzia ammette l’errore sulla qualifica dell’ente e riconosce l’esenzione. L’avviso di accertamento viene annullato.
Simulazione 5 – Indagini bancarie e presunzione sui prelevamenti
Scenario: Lucia, formatrice freelance, nel 2022 ha ricevuto 20.000 € da una zia per l’acquisto di un appartamento. Nel 2025 l’Agenzia effettua un’indagine bancaria e, non trovando giustificazioni per un prelevamento di pari importo, presume che si tratti di compensi non dichiarati e notifica un avviso recuperando IRPEF per 5.000 € e applicando sanzioni.
Difesa:
- Produzione di documenti: Lucia deposita il contratto di donazione con la zia e la dichiarazione di successione dalla quale risulta il patrimonio della donante. Allega inoltre la distinta del bonifico con la causale “donazione per acquisto appartamento”.
- Ricostruzione delle operazioni: Viene spiegato che il prelevamento corrisponde al pagamento del notaio e delle imposte di registro relative all’acquisto dell’immobile. Si allegano le ricevute.
- Risultato: Le prove documentali smentiscono la presunzione dell’Amministrazione. L’avviso viene annullato in autotutela o, in alternativa, annullato dal giudice.
9. Approfondimenti giuridici e riflessioni
La complessità della disciplina tributaria e la costante evoluzione della giurisprudenza rendono utile un ulteriore approfondimento di alcuni principi chiave che influenzano la validità dell’accertamento e le strategie difensive del formatore.
9.1 Principio di proporzionalità e motivazione degli accertamenti
Il potere di accertamento dell’Amministrazione deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità: i rilievi devono essere supportati da elementi concreti e la motivazione non può limitarsi a invocare generiche presunzioni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30418/2025, ha ribadito che un accertamento basato sulla mera antieconomicità è illegittimo se non accompagnato da presunzioni gravi, precise e concordanti . In altre parole, la gestione apparentemente poco redditizia non basta a fondare l’accertamento; l’ufficio deve individuare singoli fatti (ad esempio fatture non congrue, discrepanze tra corsi svolti e fatturati, spese senza utilità) che dimostrino la sottrazione di ricavi. Il contribuente può contrastare tali presunzioni fornendo prova documentale (contratti, progetti, piani formativi) che spieghi la logica delle scelte gestionali e l’utilità della formazione.
Un altro corollario del principio di proporzionalità è l’obbligo di motivazione sufficiente: l’avviso deve illustrare in modo chiaro e comprensibile le ragioni dell’imposizione. La motivazione per relationem è ammessa solo se i documenti richiamati sono allegati o comunque messi a disposizione del contribuente. Le carenze nella motivazione costituiscono motivo di nullità e possono essere eccepite in giudizio.
9.2 Evoluzione giurisprudenziale sulle indagini bancarie
Le indagini bancarie sono uno strumento sempre più utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire i redditi dei professionisti. La norma di riferimento (art. 32 del D.P.R. 600/1973) consente di presumere che i versamenti non giustificati rappresentino redditi e che i prelievi senza beneficiario individuato siano compensi in nero . Tuttavia la giurisprudenza ha delimitato tali presunzioni. L’ordinanza n. 27128/2025 ha affermato che eventuali vizi nella procedura di autorizzazione delle indagini (ad esempio l’assenza di una delega formale o la carenza di motivazione nell’atto che autorizza la richiesta alle banche) non comportano automaticamente la nullità delle prove acquisite; spetta al contribuente dimostrare che l’irregolarità ha inciso concretamente sui propri diritti . Ciò significa che, per contestare le risultanze bancarie, è necessario non solo eccepire il vizio formale, ma anche provare che la violazione dell’autorizzazione ha limitato la possibilità di difendersi.
Un altro tema riguarda l’estensione delle indagini ai conti intestati a terzi, come familiari o soci. La norma consente tale estensione quando vi sono indizi di interposizione fittizia . La Cassazione ha chiarito che l’Amministrazione deve indicare gli elementi che fanno presumere la riferibilità dei movimenti al contribuente; in assenza di tali elementi, l’acquisizione dei conti di terzi è illegittima. Per opporsi efficacemente è dunque utile raccogliere documenti che provino l’autonomia patrimoniale dei familiari (dichiarazioni dei redditi, contratti) e la natura dei movimenti (donazioni, prestiti, rimborsi).
9.3 Inerenza e principio di economicità: interpretazioni
La nozione di inerenza delle spese di formazione non è codificata, ma è stata elaborata dalla prassi e dalla giurisprudenza. Essa richiede che la spesa sia collegata all’attività del contribuente, anche in via potenziale. Per i professionisti vige la regola della deducibilità integrale fino a 10.000 € ; per le imprese, invece, conta la correlazione qualitativa con l’attività . La Cassazione ha più volte ribadito che l’antieconomicità (spese elevate rispetto ai ricavi) non basta a escludere l’inerenza, poiché un’impresa può investire in formazione per ragioni strategiche e ottenere benefici negli anni successivi. In diverse pronunce (ad esempio n. 30418/2025 e altre relative alle spese di pubblicità e marketing) la Suprema Corte ha affermato che l’inerenza va valutata alla luce dell’intero ciclo produttivo e non sul singolo esercizio.
Per dimostrare l’inerenza è quindi essenziale documentare l’utilità dei corsi: attestati, programmi, risultati conseguiti, incremento del fatturato negli anni successivi. Anche testimonianze di clienti o partner che attestino l’adozione delle competenze acquisite possono essere utili. Nei casi dubbi l’Amministrazione può proporre la deduzione pro quota (ammortamento pluriennale) riconoscendo che il beneficio della formazione si estende su più esercizi.
9.4 Contraddittorio obbligatorio e prova di resistenza
L’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo è uno dei pilastri della difesa del contribuente. La circolare 17/E del 22 giugno 2020 ha specificato che l’omessa attivazione del contraddittorio non determina la nullità automatica dell’atto: occorre dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto modificare la decisione, attraverso la cosiddetta prova di resistenza . Questo onere spinge il contribuente a presentare memorie dettagliate e documenti che evidenzino fatti non considerati dall’ufficio.
La prova di resistenza è particolarmente rilevante per i tributi armonizzati, come l’IVA: in tali casi la giurisprudenza europea e la Cassazione (sentenza 28073/2024 e ordinanze successive) hanno stabilito che la mancata convocazione del contribuente comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio avrebbe avuto un’effettiva incidenza sul risultato . Per i tributi non armonizzati, invece, alcune sentenze ammettono la nullità in assenza della prova di resistenza. In pratica, per ottenere l’annullamento dell’avviso è necessario spiegare cosa si sarebbe potuto rappresentare in sede di contraddittorio e come ciò avrebbe potuto convincere l’ufficio.
9.5 Confronto con l’ambito penale e l’effetto del giudicato
Le contestazioni fiscali possono avere riflessi penali quando si configurano reati quali dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione o utilizzo di fatture false. Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari e prevede soglie di punibilità (ad esempio 150.000 € per l’evasione in materia di imposte sui redditi). In tale contesto, il legislatore ha introdotto l’art. 21‑bis che riconosce efficacia vincolante alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario . Ciò significa che, se il contribuente è assolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, l’accertamento fiscale fondato sugli stessi fatti deve essere annullato.
L’introduzione di questa norma ha rafforzato il principio del ne bis in idem e ha ridotto il rischio di decisioni contrastanti tra giudice penale e giudice tributario. La Cassazione ha precisato che la norma si applica anche alle sentenze penali irrevocabili anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 , ampliando così la tutela del contribuente. In concreto, il difensore dovrà depositare la sentenza penale nel procedimento tributario e provare l’identità dei fatti contestati. È consigliabile inoltre coordinare la strategia difensiva penale e tributaria, per evitare dichiarazioni contraddittorie e sfruttare sinergie tra i due ambiti.
10. Glossario dei principali termini e strumenti
In questa sezione proponiamo un glossario ragionato dei concetti e degli strumenti ricorrenti nell’ambito degli accertamenti tributari e della gestione dei debiti fiscali. Le definizioni sono formulate con un taglio pratico e fanno riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali illustrati nel testo.
Avviso di accertamento
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’ente locale comunica al contribuente la rettifica della base imponibile e la richiesta di maggiori imposte, sanzioni e interessi. Deve contenere la descrizione dei fatti contestati, le norme violate, l’ammontare dei tributi dovuti, le sanzioni applicate e i termini per impugnare. L’avviso deve essere motivato e firmato dal funzionario competente; una motivazione generica o per relationem senza allegare i documenti può determinarne la nullità. La notifica avviene via PEC o raccomandata a.r. e dal ricevimento decorrono i 60 giorni per proporre ricorso .
Contraddittorio preventivo
Il contraddittorio preventivo è la fase in cui l’Ufficio invita il contribuente a discutere i rilievi prima di emettere l’avviso. Introdotto dallo Statuto del contribuente e rafforzato dal D.Lgs. 220/2023, prevede l’invio di un invito a comparire o di una comunicazione nella quale l’ufficio espone i fatti contestati e concede 30 giorni per produrre memorie o documenti. La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra, attraverso la prova di resistenza, che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito .
Processo verbale di constatazione (PVC)
Il processo verbale di constatazione è il documento redatto dalla Guardia di Finanza o dagli ispettori dell’Agenzia delle Entrate al termine della verifica. Riassume le operazioni compiute e i rilievi riscontrati. Dopo la consegna del PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste, periodo durante il quale l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento salvo casi di urgenza . Le osservazioni possono correggere errori, fornire documenti mancanti o proporre tesi giuridiche che, se accolte, evitano l’emissione dell’avviso.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è una procedura volontaria attraverso la quale il contribuente e l’Ufficio raggiungono un accordo sulle maggiori imposte dovute. L’istanza può essere presentata entro 15 giorni dal PVC o entro 30 giorni dall’avviso. L’accordo prevede la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo e la possibilità di rateizzare il debito . Una volta firmato l’atto di adesione, il contribuente non può più impugnarlo e l’Ufficio non può ritornare sui fatti concordati, salvo sopravvenienza di nuovi elementi rilevanti .
Definizioni agevolate e rottamazione
Le definizioni agevolate sono misure straordinarie con cui il legislatore consente di regolare i debiti fiscali con uno sconto su sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater, ad esempio, permette di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando solo il capitale e le spese di notifica . Altre definizioni includono la regolarizzazione dei PVC, la definizione delle liti pendenti e il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE basso. Ogni misura prevede requisiti e scadenze specifiche; è fondamentale verificare se il proprio caso rientra e presentare domanda nei termini.
Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Il piano del consumatore è una procedura prevista dalla Legge 3/2012 (riformata dal Codice della crisi) per le persone fisiche non imprenditrici che si trovano in sovraindebitamento. Consiste nella presentazione di un piano al giudice in cui si propone di pagare i debiti in un periodo (di solito 3–5 anni) proporzionato alle proprie capacità reddituali; al termine i debiti residui vengono cancellati. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, è rivolto a professionisti e piccoli imprenditori: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale; il debitore si impegna a pagare una percentuale dei debiti con le risorse disponibili. Entrambe le procedure bloccano le azioni esecutive e consentono l’esdebitazione finale.
Liquidazione controllata ed esdebitazione
La liquidazione controllata (o liquidazione giudiziale dei beni) è la procedura con cui il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Viene nominato un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato. Al termine il giudice dichiara l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Questa via è considerata l’ultima ratio quando non è possibile proporre un piano del consumatore o un accordo, ma consente comunque di ripartire senza debiti.
Inerenza
L’inerenza è il criterio in base al quale una spesa è deducibile se è collegata all’attività svolta. Per i professionisti la legge consente di dedurre integralmente le spese di formazione fino a un certo limite , mentre per le imprese si applica il principio di correlazione qualitativa . La giurisprudenza valuta l’inerenza anche in base alla “potenzialità di utilità” e non solo al risultato immediato. L’onere della prova spetta al contribuente, che deve conservare documenti e dimostrare l’utilità dei corsi.
Presunzione di antieconomicità
La presunzione di antieconomicità è l’inferenza che spese elevate e ricavi modesti possano indicare la sotto‑dichiarazione dei redditi. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che tale presunzione, da sola, non può fondare l’accertamento: sono necessarie ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti . Il contribuente può neutralizzare l’antieconomicità dimostrando le ragioni dei costi (investimenti, strategie commerciali, obblighi contrattuali) e l’andamento nel medio periodo.
Prova di resistenza
La prova di resistenza è l’onere di dimostrare che l’eventuale partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto indurre l’Ufficio a una diversa conclusione. È richiesta quando si lamenta la mancata attivazione del contraddittorio preventivo o la sua irregolarità . Il contribuente deve fornire elementi concreti (documenti, perizie, testimonianze) che avrebbero potuto convincere l’Amministrazione. La prova è particolarmente decisiva nei casi di IVA e altri tributi armonizzati.
Sentenza penale irrevocabile e giudicato
Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per il medesimo fatto contestato in sede tributaria vincola l’autorità fiscale: l’art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 prevede che l’accertamento venga annullato . Il giudicato penale prevale perché attesta l’inesistenza del fatto illecito. Per ottenere questo effetto, il contribuente deve depositare la sentenza nel giudizio tributario e dimostrare l’identità dei fatti. Se invece la sentenza penale è di condanna, l’Amministrazione potrà usarla come prova nel procedimento tributario.
Conclusione
L’accertamento fiscale è un momento cruciale nella vita di un formatore o di un ente di formazione. Come abbiamo visto, il quadro normativo offre molte tutele: dal contraddittorio preventivo sancito dallo Statuto del contribuente , al termine di decadenza fissato dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 , fino all’accertamento con adesione e alle numerose definizioni agevolate introdotte negli ultimi anni . La giurisprudenza della Cassazione garantisce che le presunzioni dell’Amministrazione siano basate su elementi seri e che le procedure rispettino i diritti costituzionali: l’accesso deve essere autorizzato e motivato , il segreto professionale va protetto , l’antieconomicità non basta a giustificare l’accertamento e l’efficacia del giudicato penale impedisce duplicazioni .
Tuttavia, per far valere efficacemente questi diritti è necessario agire tempestivamente. Ogni accertamento presenta peculiarità che vanno analizzate con competenza: bisogna verificare i termini, esaminare la motivazione, raccogliere la documentazione, scegliere tra ricorso o adesione, valutare la possibilità di rottamazioni o piani di ristrutturazione. Un’azione mal calibrata può comportare costi elevati, sanzioni pesanti o addirittura il rischio di procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti specializzati offrono un’assistenza completa e personalizzata per tutelare i formatori e le imprese di formazione da accertamenti ingiustificati. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più efficace: dalla contestazione in autotutela all’impugnazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate all’accesso a definizioni agevolate o procedure di composizione della crisi. Il suo approccio è orientato alla risoluzione concreta del problema, con l’obiettivo di ridurre o eliminare il debito e proteggere il patrimonio del contribuente.
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