Accertamento fiscale a un’azienda di facchinaggio: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’attività di facchinaggio e logistica riveste un ruolo strategico per molte filiere produttive. Proprio per la complessità organizzativa del settore, caratterizzato spesso da consorzi e cooperative spurie che offrono servizi di movimentazione merci, facchinaggio e manodopera, esso è finito al centro di numerosi controlli fiscali e inchieste giudiziarie. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza da diversi anni indagano su fenomeni di somministrazione irregolare di manodopera e sull’utilizzo di cooperative di facchinaggio come “cartiere” per emettere fatture per operazioni inesistenti. Le conseguenze di un avviso di accertamento o di un processo penale per fatture false possono essere devastanti:

  • Recupero di imposte, sanzioni e interessi per importi elevatissimi.
  • Responsabilità penale per amministratori e soci (reati previsti dal D.Lgs. 74/2000).
  • Rischio di pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e blocco dell’operatività aziendale.
  • Effetto domino sui rapporti con i committenti, con gli istituti di credito e sui contratti di appalto.

È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e muoversi con tempestività. In questa guida, aggiornata a dicembre 2025 e basata esclusivamente su norme e sentenze ufficiali italiane, vedremo:

  • Quali norme regolano l’accertamento fiscale (Statuto del contribuente, DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs. 218/1997, Legge 212/2000, D.Lgs. 219/2023 e 220/2023).
  • Come si svolge la procedura dalla notifica dell’atto al ricorso, con i termini da rispettare e i vizi che rendono annullabile o nullo un accertamento.
  • Strategie difensive per impugnare, sospendere o definire il debito (accertamento con adesione, autotutela, ricorso, definizioni agevolate).
  • Strumenti alternativi come la rottamazione quater, la riammissione prevista dalla Legge 15/2025, la crisi da sovraindebitamento e l’esdebitazione.
  • Errori da evitare e casi pratici, con simulazioni numeriche e una sezione di FAQ.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché rivolgersi a lui

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. Le sue principali qualifiche sono:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa rete di competenze, lo studio Monardo offre assistenza completa sia nella fase amministrativa (analisi degli atti, richiesta di accesso agli atti, istanze di autotutela, presentazione di osservazioni nel contraddittorio preventivo) sia nella fase giudiziale (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, sospensione dell’atto, appello, ricorso in Cassazione). Lo studio segue anche piani di rientro, trattative stragiudiziali con l’amministrazione finanziaria e percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento, consentendo al contribuente di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi.

👉 Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una contestazione penale per fatture false nel settore del facchinaggio, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 – Contesto normativo: leggi, circolari e sentenze

1.1 Le norme sull’accertamento fiscale

Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

Lo Statuto del contribuente è la legge quadro che regola i rapporti tra Fisco e contribuente. A seguito della riforma attuativa della legge delega n. 111/2023, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, codificando il principio generale del contraddittorio preventivo. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto al contribuente, assegnandogli non meno di 60 giorni per presentare osservazioni o accedere agli atti . Se la scadenza del termine di decadenza dell’accertamento è successiva al termine concesso per il contraddittorio o se tra i due termini intercorrono meno di 120 giorni, la scadenza viene automaticamente prorogata di 120 giorni . Ciò significa che il contraddittorio può estendere i termini di decadenza (art. 43 DPR 600/1973) e va tenuto in conto per calcolare la prescrizione.

Sono escluse dal contraddittorio le comunicazioni di irregolarità automatizzate (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) e gli atti di pronta liquidazione; l’elenco completo degli atti esclusi è stato individuato dal decreto MEF 24 aprile 2024 e comprende ruoli, cartelle di pagamento, accertamenti parziali basati sull’incrocio di dati e altri atti elencati .

Oltre al contraddittorio, lo Statuto tutela:

  • Il diritto alla motivazione: gli atti impositivi devono essere motivati e, se si richiamano altri atti, questi devono essere allegati o se ne deve riportare il contenuto essenziale .
  • L’annullabilità e la nullità: la violazione delle norme sul contraddittorio o sulla motivazione comporta annullabilità; la nullità ricorre per difetto assoluto di attribuzione o elusione di giudicato .
  • La prova delle violazioni: dal 2024 la riforma del processo tributario ha introdotto l’art. 7 D.Lgs. 546/1992 che impone all’Amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate . Se la prova è mancante o contraddittoria l’atto deve essere annullato.
  • L’autotutela: l’art. 10‑quater dello Statuto disciplina l’autotutela obbligatoria, prevedendo che l’amministrazione può annullare d’ufficio un atto in presenza di errori evidenti (errore di persona, errore di calcolo, ecc.) .

DPR 600/1973 e DPR 633/1972: termini di decadenza e tipi di accertamento

  • Termini di decadenza: l’avviso di accertamento per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020 il Fisco può notificare l’avviso fino al 31 dicembre 2025; se la dichiarazione 2020 è omessa, la scadenza è il 31 dicembre 2027.
  • Tipi di accertamento: il DPR 600/1973 e il DPR 633/1972 disciplinano diverse forme di accertamento (analitico, analitico‑induttivo, induttivo, sintetico o redditometrico). L’accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/1973) consente di rettificare singoli elementi di reddito sulla base di dati parziali (incroci di banche dati) ed è escluso dal contraddittorio . L’accertamento induttivo o sintetico è possibile quando la contabilità è inattendibile o assente; in questi casi l’Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39 DPR 600/1973). La Cassazione con l’ordinanza 27118/2025 ha ribadito che una volta forniti indizi seri, l’onere della prova si sposta sul contribuente .

D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) e definizione delle sanzioni

Il D.Lgs. 218/1997 è la principale norma deflattiva del contenzioso. L’art. 1 dispone che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché il recupero di crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente . Dopo la riforma del 2024, lo schema di atto inviato al contribuente deve contenere anche l’invito a presentare istanza di adesione in luogo delle osservazioni .

L’art. 2 prevede che la definizione per imposte sui redditi produce effetti anche ai fini IVA; l’imposta è calcolata applicando l’aliquota media del volume d’affari e l’adesione non è impugnabile . L’adesione riduce le sanzioni a un terzo del minimo edittale e consente la rateizzazione del pagamento fino a 8 o 16 rate trimestrali se le somme superano 50.000 euro .

L’art. 16 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative: l’Ufficio notifica l’atto di contestazione indicando fatti, prove, norme e criteri utilizzati . Entro il termine per impugnare, il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione, rateizzabile fino a 8 o 16 rate .

D.Lgs. 74/2000 (reati tributari)

Il settore del facchinaggio è spesso interessato da contestazioni penali per false fatture. Le principali fattispecie sono:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): punita con reclusione da 4 a 8 anni; la sanzione si riduce a 1 anno e 6 mesi‑6 anni se l’ammontare dei costi fittizi è inferiore a 100.000 euro .
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8): punita con reclusione da 4 a 8 anni; è considerato un unico reato anche l’emissione di più fatture nello stesso periodo d’imposta . Per importi non veri sotto 100.000 euro è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni .

L’utilizzazione o l’emissione di fatture false è quindi un reato grave; la Cassazione ha chiarito che l’appalto che nasconde una somministrazione irregolare di manodopera integra il reato di dichiarazione fraudolenta solo se l’imprenditore agisce con dolo specifico di evasione .

Riforma del processo tributario (D.Lgs. 220/2023, D.Lgs. 221/2023 e Legge 15/2025)

A partire dal 4 gennaio 2024 l’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 (reclamo‑mediazione) è stato abrogato. I ricorsi notificati dopo tale data non necessitano più della fase di reclamo; il contribuente può presentare direttamente ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria . La riforma ha introdotto altre importanti novità:

  • Giudice monocratico per controversie fino a 5.000 euro e nuova disciplina delle spese: chi perde paga le spese salvo gravi ed eccezionali ragioni .
  • Testimonianza scritta: le Corti possono ammettere la prova testimoniale in forma scritta secondo l’art. 257‑bis c.p.c. e tramite deposito telematico .
  • Onere della prova: l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare le violazioni; se la prova manca, l’atto è annullato .
  • Sospensione cautelare: l’udienza sulla sospensione deve essere fissata entro 30 giorni e non può coincidere con l’udienza di merito . È possibile subordinare la sospensione al rilascio di garanzie, ma non se il contribuente ha un punteggio ISA pari ad almeno 9 .
  • Pace fiscale 2025: la Legge 15/2025 (c.d. Milleproroghe 2025) ha consentito la riammissione nella rottamazione quater dei soggetti decaduti, permettendo loro di pagare le rate arretrate entro il 30 aprile 2025 . È in discussione una definizione agevolata quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023 con pagamento in 120 rate e 8 rate di tolleranza .

1.2 Giurisprudenza recente sul facchinaggio e fatture false

Cassazione civile, sez. trib., sentenza n. 14200 del 28/05/2025

Questa pronuncia riguarda una società del settore facchinaggio che aveva stipulato un appalto con una cooperativa, poi ritenuta “cartiera”, cioè una società interposta priva di reale organizzazione. La Cassazione ha stabilito che, nei casi di interposizione nelle cooperative di facchinaggio, le fatture emesse sono soggettivamente inesistenti e non consentono la deduzione dei costi né la detrazione IVA. La società committente ha beneficiato di un risparmio di imposta grazie alla schermatura della reale somministrazione di mano d’opera: i lavoratori erano di fatto alle dipendenze del committente, i mezzi e le attrezzature erano forniti dallo stesso e la cooperativa non aveva autonomia . La Suprema Corte ha ribadito che l’esistenza di un’interposizione illecita comporta la indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi .

Cassazione civile, sez. trib., ordinanza n. 27118 del 09/10/2025

In tema di accertamenti presuntivi, la Cassazione ha chiarito che, quando l’Agenzia delle Entrate produce indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare che l’accertamento è erroneo. Il giudice non può analizzare ciascun indizio separatamente (parcellizzazione), ma deve valutarli nel loro complesso .

Cassazione penale, ord. n. 25167 del 09/07/2025 (somministrazione irregolare e fatture false)

La Corte ha esaminato il caso di un contratto di appalto nel settore facchinaggio che, in realtà, nascondeva una somministrazione illecita di manodopera. La Corte ha affermato che l’utilizzo di fatture relative a un contratto che “schermava” una somministrazione illecita può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) solo se l’imprenditore ha il dolo specifico di evasione; in assenza di tale intento, il reato non è configurabile . Ciò sottolinea l’importanza, in sede penale, di dimostrare l’elemento psicologico dell’evasione.

Cassazione penale, sentenza n. 5168/2025 e schema “consorzio-cooperative”

Un’altra recente pronuncia, riportata da Studio Agostini, ha confermato la condanna del legale rappresentante di un consorzio di cooperative di facchinaggio che aveva creato un sistema di cooperative fittizie. La Corte ha ricostruito il meccanismo fraudolento:

  • Il consorzio si aggiudicava appalti e li subappaltava a cooperative, le quali ricevevano corrispettivi appena sufficienti a pagare i dipendenti ma non l’IVA o i contributi .
  • Le cooperative, dopo aver ricevuto richieste di pagamento, cessavano l’attività e trasferivano i lavoratori ad altre cooperative, permettendo al consorzio di detrare l’IVA pur non essendo stata versata .

Questa vicenda conferma che i consorzi e le cooperative spurie utilizzate come “cartiere” espongono non solo alla ripresa fiscale ma anche a severe conseguenze penali e interdittive.

2 – Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento

2.1 Ricezione dell’atto: diritti e scadenze

Quando un’azienda di facchinaggio riceve un avviso di accertamento o un atto impositivo (es. avviso di rettifica IVA, atto di recupero o accertamento parziale), deve innanzitutto verificare la data di notifica e il contenuto dell’atto:

  1. Verifica della notifica: la notifica deve essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, servizio postale o messo notificatore. In caso di società, la notifica va fatta al legale rappresentante o al domicilio fiscale. Notifiche a soggetti estinti o inesistenti sono nulle .
  2. Termine per impugnare: la difesa è garantita entro 60 giorni dalla notifica . Durante il mese di agosto i termini sono sospesi (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Se l’atto è preceduto dal contraddittorio preventivo, l’impugnazione può essere proposta dopo il contraddittorio.
  3. Decadenza e prescrizione: se il contribuente non agisce entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo e le somme richieste sono dovute .

È importante conservare l’avviso, la relata di notifica e ogni allegato; l’avvocato potrà rilevare vizi formali (errori di intestazione, firma, indicazione dell’ufficio competente, ecc.).

2.2 Scelta della strategia: confronto o ricorso

Il contribuente può attivare diverse strategie:

a) Acquiescenza o pagamento immediato

Se il contribuente riconosce la fondatezza dell’accertamento, può optare per l’acquiescenza, pagando integralmente le imposte richieste e le sanzioni ridotte ad un terzo . L’acquiescenza può riguardare anche solo le sanzioni (acquiescenza parziale) e permette di evitare il contenzioso .

b) Accertamento con adesione

Il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o entro 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto). L’istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’atto . L’Ufficio convoca il contribuente per un incontro nel quale si discutono le contestazioni. In sede di adesione:

  • Si possono rideterminare i maggiori imponibili e le imposte dovute.
  • Le sanzioni si riducono a un terzo del minimo e si pagano in un’unica soluzione o in rate fino a 8 o 16 trimestri .
  • L’adesione comporta la rinuncia all’impugnazione; una volta firmato l’accordo non è più possibile ricorrere .

Esempio: la società Alfa riceve un avviso di accertamento per costi indeducibili pari a 500.000 euro e IVA indetraibile per 110.000 euro. Con l’adesione, l’imposta sui redditi e l’IVA vengono rideterminate a 400.000 euro; le sanzioni calcolate (100.000 euro) si riducono a 33.333 euro. La società può pagare in 8 rate trimestrali da 54.167 euro ciascuna (imposte + sanzioni + interessi), riducendo notevolmente l’esborso immediato.

c) Autotutela

Se l’atto presenta errori evidenti (errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, ecc.), si può presentare istanza di autotutela. L’autotutela può essere obbligatoria per l’amministrazione nei casi previsti dalla legge (art. 10‑quater L. 212/2000). Per esempio, se l’atto addebita a una società importi già pagati o se è notificato a un soggetto diverso, l’ufficio deve annullarlo d’ufficio . L’istanza interrompe i termini? No: l’istanza di autotutela non sospende il termine per il ricorso. È quindi prudente presentarla unitamente o subordinatamente al ricorso.

d) Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’atto è infondato o presenta vizi, la via principale è il ricorso. Dal 2024, non è più necessario il reclamo‑mediazione, quindi il ricorso può essere depositato direttamente. Il ricorso va notificato all’ufficio entro 60 giorni e depositato entro 30 giorni dalla notifica (art. 20 e 22 D.Lgs. 546/1992). È possibile chiedere sospensione dell’atto; l’udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni .

Motivi di ricorso
  1. Violazione del contraddittorio: se l’Ufficio ha omesso di inviare lo schema di atto o non ha rispettato i 60 giorni per le osservazioni, l’atto è annullabile .
  2. Violazione della motivazione: l’atto deve indicare fatti, prove, norme, ufficio competente, modalità di ricorso .
  3. Violazione della prova: l’Amministrazione deve dimostrare le violazioni; se si basa su prove acquisite irregolarmente (controlli oltre i termini, accessi illegittimi), tali prove sono inutilizzabili .
  4. Decadenza dei termini: l’atto notificato dopo il 31 dicembre del quinto o settimo anno è nullo .
  5. Vizi di notifica: notifica inesistente o difetti nel procedimento .
  6. Insussistenza del fatto o prova contraria: il contribuente può dimostrare che i servizi di facchinaggio sono reali (es. esibendo contratti, documenti di trasporto, filmati, buste paga, testimonianze), contrastando la presunzione di cartiera.
Procedura davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
  • Deposito telematico: dal 2022 il processo tributario è integralmente telematico; gli atti devono essere depositati via PEC o sul portale PTT.
  • Giudice competente: la sede provinciale della Corte di Giustizia Tributaria nel cui territorio è il domicilio fiscale. Controversie fino a 5.000 euro sono decise da un giudice monocratico.
  • Sospensione: si chiede con istanza motivata depositata con il ricorso. È necessario dimostrare il fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Se accolta, la riscossione è sospesa.

e) Richiesta di rateizzazione e rottamazione (definizioni agevolate)

Per gli importi iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) la società può chiedere:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili per debiti fino a 60.000 euro; fino a 120 rate per situazioni di comprovata e grave difficoltà (art. 19 DPR 602/1973).
  • Rottamazione quater: per carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la cancellazione di sanzioni e interessi di mora.
  • Riammissione 2025: la Legge 15/2025 consente a chi è decaduto dalla rottamazione di rientrare pagando le rate scadute entro il 30 aprile 2025 .

2.3 Tipologia di accertamento e difese specifiche nel facchinaggio

Nel facchinaggio gli accertamenti più frequenti sono:

a) Accertamento per false fatture e cooperative cartiere

La contestazione riguarda la deduzione di costi e la detrazione IVA per fatture relative a cooperative che, secondo l’Ufficio, non hanno eseguito alcuna prestazione. Le difese possibili sono:

  1. Prova dell’effettività dei servizi: fornire documenti (contratti, ordini di servizio, bolle di accompagnamento, badge dei lavoratori, foto, filmati) che dimostrino che le cooperative hanno prestato realmente attività di facchinaggio e che i lavoratori erano alle dipendenze della cooperativa.
  2. Prova della diligenza: l’utilizzatore può dimostrare di aver verificato la regolarità contributiva delle cooperative (DURC), l’iscrizione all’albo, il pagamento dell’IVA. La giurisprudenza ammette l’esimente della “buona fede” se il contribuente dimostra di aver compiuto controlli adeguati, ma la prova è rigorosa.
  3. Contestazione della cartiera: se l’Ufficio si limita a presunzioni (assenza di mezzi, di sede, di struttura organizzativa), occorre evidenziare eventuali errori o mancanza di elementi gravi e concordanti. Ai sensi dell’ordinanza 27118/2025, gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e non isolatamente .
  4. Prescrizione penale: nei procedimenti penali è essenziale verificare la prescrizione dei reati (7 anni e 6 mesi per il reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 ridotto per sospensioni). L’assenza di dolo specifico può portare all’assoluzione .

b) Accertamenti induttivi sul margine di contribuzione e sugli extra‑ricavi

Le cooperative di facchinaggio spesso operano con margini ridotti e con numerose transazioni in contanti. L’Ufficio può contestare un margine operativo anomalo o ricavi non dichiarati. Difese:

  • Richiedere all’Ufficio la copia integrale del fascicolo e contestare l’inattendibilità dei coefficienti di ricarico applicati.
  • Documentare i costi effettivi (spese per macchinari, carburante, trasporti, salari) e dimostrare che il margine è coerente con il settore.
  • In presenza di ricostruzione induttiva del reddito, l’onere della prova spetta al Fisco; il contribuente può contrastarla con documenti contabili e perizie.

c) Accertamenti per omesso versamento di ritenute e contributi

Molte cooperative spurie non versano l’IVA e i contributi previdenziali. Il committente può essere ritenuto corresponsabile. È fondamentale:

  • Dimostrare che il rapporto era un vero appalto di servizi e non una somministrazione; in caso contrario, il committente può essere ritenuto sostituto d’imposta.
  • Verificare i contratti, i capitolati d’appalto e le clausole di responsabilità.

2.4 Termini e calcolo della decadenza

ImpostaTermine ordinario (dichiarazione presentata)Termine in caso di omessa dichiarazioneNorma di riferimento
IRPEF/IRES, IVA31 dicembre del quinto anno successivo (es.: dichiarazione 2020 – avviso entro 31/12/2025)31 dicembre del settimo annoart. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972; Cass. 2025
Imposte di registro, ipotecaria, catastale31 dicembre del terzo anno successivo31 dicembre del quinto annoart. 76 DPR 131/1986
Imposte locali (IMU, TASI)31 dicembre del quinto anno31 dicembre del settimo annoart. 1, commi 161‑163 Legge 296/2006
Contributi INPS/INAIL31 dicembre del quinto anno31 dicembre del decimo annoart. 3 Legge 335/1995

Il contraddittorio preventivo può prolungare i termini di 120 giorni se la fase di contraddittorio si sovrappone al termine di decadenza .

3 – Difese e strategie legali per le aziende di facchinaggio

3.1 Contestare la qualifica di cooperativa “cartiera”

Spesso l’Agenzia delle Entrate sostiene che le cooperative sono cartiere e che le fatture sono soggettivamente inesistenti. Per difendersi:

  1. Dimostrare l’esistenza reale dell’attività: fornire registri di carico e scarico, badge di accesso dei lavoratori, certificazioni DURC, licenze, foto dei magazzini e dei mezzi. Se la cooperativa ha dipendenti, paga gli stipendi e versa i contributi, è più difficile qualificare l’operazione come inesistente.
  2. Controllare la catena contrattuale: verificare i contratti di appalto e subappalto. Un vero appalto richiede organizzazione dei mezzi, rischio d’impresa e autonomia organizzativa. Se la cooperativa utilizza mezzi del committente e il personale è coordinato da quest’ultimo, l’attività potrebbe essere somministrazione. In tal caso, occorre dimostrare la buona fede e l’assenza di dolo.
  3. Verificare la posizione di terzi: la Cassazione ha chiarito che l’emissione o l’utilizzo di fatture false comporta la responsabilità sia di chi le emette sia di chi se ne avvale (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) . Se si prova di essere parte lesa e di aver pagato regolarmente l’IVA alla cooperativa, si può invocare la buona fede.

3.2 Prove documentali e testimoniali

Con la riforma del processo tributario, la testimonianza scritta è ammessa . Nelle cause relative a falsi appalti di facchinaggio, è utile acquisire testimonianze dei lavoratori, dei capi cantiere e dei committenti che confermino l’effettività delle prestazioni. Le prove devono essere circostanziate (indicazione di date, luoghi, turni) e accompagnate da documenti (buste paga, ordini di servizio). È consigliabile predisporre un fascicolo con:

  • Contratti di appalto stipulati con le cooperative, con data certa.
  • DURC in regola per la durata del rapporto.
  • Registri IVA, fatture e pagamenti tracciati (bonifici, assegni).
  • Verbali di consegna e resi, schede di magazzino, documenti di trasporto (DDT).
  • Comunicazioni con l’agenzia e verbali di verifica.

3.3 Rinvio e sospensione dell’atto

Per evitare che l’azienda subisca la riscossione coattiva (pignoramenti, fermi), è essenziale chiedere la sospensione dell’atto. La sospensione può essere ottenuta:

  • In via amministrativa: presentando istanza di autotutela o di sospensione in sede di adesione. L’ufficio, in presenza di vizi o gravi motivi, può sospendere l’esecutività.
  • In via giudiziale: con ricorso e istanza cautelare. L’udienza deve essere fissata entro 30 giorni . Per ottenere la sospensione occorre dimostrare la fondatezza del ricorso e il danno grave e irreparabile (es. impossibilità di pagare gli stipendi, rischio di fallimento). La sospensione può essere subordinata al versamento di una garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria). Tuttavia, se la società ha un punteggio ISA pari almeno a 9, la garanzia non è richiesta .

3.4 Definizioni agevolate e pace fiscale

Oltre all’accertamento con adesione, vi sono strumenti per ridurre il debito fiscale:

  1. Rottamazione quater (art. 1, comma 231, L. 197/2022): consente di pagare i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 senza interessi di mora né sanzioni. È possibile versare fino a 18 rate in 5 anni. Le rate scadono a febbraio, maggio, luglio e novembre. Il mancato pagamento di 5 giorni comporta decadenza.
  2. Riammissione 2025: la Legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto dalla rottamazione quater, fissando il termine del 30 aprile 2025 per versare le rate scadute .
  3. Definizione agevolata quinquies (in proposta): in discussione a fine 2025 una definizione per i carichi 2000‑2023 con pagamento in 120 rate e tolleranza di 8 rate .
  4. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione: nell’ambito della procedura di crisi d’impresa o di sovraindebitamento, il debitore può proporre un piano di pagamento dei debiti fiscali ridotto, sottoposto all’approvazione dell’OCC e del tribunale. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può seguire tali procedure.

3.5 Sovraindebitamento e esdebitazione

La Legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa) permette ai soggetti non fallibili (imprese agricole, società di persone, ditte individuali) di ottenere un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale procedura consente di:

  • Sospendere le esecuzioni in corso, comprese le azioni esattoriali.
  • Ridurre il debito tributario attraverso un accordo omologato dal tribunale.
  • Ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui dopo la corretta esecuzione del piano.

Lo studio Monardo, tramite la qualifica di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste l’azienda nella predisposizione del piano e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

3.6 Accertamento penale e delega alla Guardia di Finanza

In presenza di fatture false o somministrazione irregolare di manodopera, l’Ufficio può trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza e alla Procura. L’apertura di un procedimento penale può sfociare in sequestri e misure cautelari. È fondamentale:

  • Nominare subito un difensore esperto in reati tributari.
  • Valutare la possibilità di patteggiamento o di oblazione (non sempre possibile per reati ex art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000).
  • Pagare il debito tributario: il pagamento integrale dei tributi e delle sanzioni prima della sentenza può comportare la non punibilità per speciale tenuità del fatto o per cause di non punibilità previste dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000 (circostanza attenuante speciale).

La Cassazione ha ribadito che, in tema di emissione di fatture false, il pagamento del debito tributario non estingue il reato, ma può attenuare la pena.

4 – Errori comuni da evitare

  1. Ignorare i termini: non aprire la raccomandata o aspettare oltre 60 giorni espone alla decadenza dei diritti. Segnare le scadenze immediatamente.
  2. Non richiedere il fascicolo: il diritto di accesso agli atti permette di visionare il fascicolo dell’accertamento. È fondamentale per individuare vizi procedurali.
  3. Non partecipare al contraddittorio: trascurare il contraddittorio preventivo significa perdere l’occasione di chiarire errori o di proporre l’adesione.
  4. Affidarsi a modelli standardizzati: ogni accertamento è diverso; copia-incolla di motivi di ricorso può essere controproducente.
  5. Sottovalutare l’aspetto penale: in presenza di fatture false, la difesa penale va coordinata con la difesa tributaria.
  6. Mancata verifica della cooperativa: prima di affidare commesse a cooperative, è essenziale controllare DURC, struttura organizzativa, mezzi e personale. Una due diligence riduce il rischio di essere coinvolti in frodi.
  7. Omettere la domanda di sospensione: se non si chiede la sospensione, l’Agenzia può iniziare la riscossione coattiva nonostante il ricorso.
  8. Non utilizzare la Legge 3/2012: molte imprese sottovalutano la possibilità di ristrutturare i debiti con la procedura di sovraindebitamento. Uno specialista può valutare l’accesso a questa procedura per proteggere il patrimonio.

5 – FAQ: domande frequenti

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento per fatture di una cooperativa di facchinaggio. È obbligatorio il contraddittorio preventivo?
    Sì, dal 2024 quasi tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti dal contraddittorio di cui all’art. 6‑bis Statuto del contribuente . La mancata comunicazione dello schema di atto rende l’avviso annullabile, tranne che per gli atti automatizzati elencati nel decreto MEF 24/4/2024 .
  2. Qual è il termine per presentare ricorso?
    Il ricorso deve essere notificato all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Nel periodo 1‑31 agosto i termini sono sospesi. Dopo la notifica occorre depositare il ricorso entro 30 giorni.
  3. Posso chiedere la sospensione del pagamento?
    Sì. La sospensione può essere chiesta in via amministrativa (autotutela) o giudiziale. L’udienza sulla sospensiva deve essere fissata entro 30 giorni dalla richiesta . È necessario dimostrare la fondatezza del ricorso e il danno grave.
  4. Cos’è l’accertamento con adesione?
    È una procedura deflattiva prevista dal D.Lgs. 218/1997 che consente di definire l’accertamento con il Fisco, riducendo le sanzioni a un terzo . L’istanza sospende il termine per impugnare per 90 giorni .
  5. Dopo l’adesione posso fare ricorso?
    No. L’accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è impugnabile . Valuta attentamente se le somme proposte sono accettabili.
  6. Se pago le imposte dopo un’accusa penale di fatture false, il reato si estingue?
    Il pagamento integra la circostanza attenuante dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 ma non estingue i reati di emissione o utilizzo di fatture false. È però un elemento valutabile dal giudice per la pena.
  7. Cosa succede se la cooperativa non versa l’IVA? Posso continuare a detrarre l’IVA?
    Se la cooperativa è una cartiera o non versa l’IVA, l’azienda committente rischia il disconoscimento della detrazione. La Cassazione ha escluso il diritto alla detrazione e alla deduzione dei costi in caso di interposizione .
  8. Quando scade l’azione dell’Agenzia per un anno d’imposta?
    Per IRPEF/IRES e IVA la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione . In caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno .
  9. È ancora necessario il reclamo per controversie fino a 50.000 euro?
    No. Dal 4 gennaio 2024 il reclamo‑mediazione è stato abrogato; il ricorso è diretto .
  10. Cosa posso fare se l’accertamento contiene errori di calcolo?
    Presenta un’istanza di autotutela. L’amministrazione può correggere d’ufficio errori evidenti . Tuttavia, l’istanza non sospende i termini per il ricorso.
  11. Il contraddittorio allunga la prescrizione?
    Sì. Se il termine per il contraddittorio (almeno 60 giorni) si sovrappone al termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
  12. È possibile rateizzare il pagamento dopo la sentenza?
    Sì. La conciliazione in primo grado può prevedere rate fino a 8 o 16 rate; in appello o in Cassazione si applica la riduzione del 50% o 60% delle sanzioni .
  13. Come dimostro la buona fede nell’utilizzo di fatture di cooperative?
    Devi provare di aver verificato la regolarità delle cooperative (DURC, iscrizione all’albo, pagamenti tracciati) e di non aver avuto conoscenza del meccanismo fraudolento. Le presunzioni vanno confutate con elementi concreti.
  14. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    La decadenza comporta il ripristino del debito originario, con sanzioni e interessi. Grazie alla Legge 15/2025 è stata prevista una riammissione per chi paga le rate arretrate entro il 30 aprile 2025 .
  15. Posso sfruttare la Legge 3/2012 se la mia azienda è schiacciata dai debiti?
    Sì. Se la società non è soggetta a fallimento, può accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ciò consente di proporre un piano con pagamento parziale dei debiti e ottenere l’esdebitazione, fermando pignoramenti e azioni esecutive.
  16. È vero che l’Agenzia può richiedere il sequestro dei beni?
    In caso di reati tributari, la Procura può chiedere il sequestro preventivo per equivalente. È fondamentale dimostrare l’insussistenza del profitto illecito e chiedere la restituzione.
  17. Cosa succede se ricevo un accertamento parziale?
    L’accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/1973 e art. 54 comma 5 DPR 633/1972) è emesso sulla base di dati parziali e non è preceduto dal contraddittorio. Può essere impugnato come un avviso ordinario. Gli atti di recupero fondati su incroci di dati sono esclusi dal contraddittorio .
  18. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue la violazione?
    Sì. L’art. 16 D.Lgs. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta a un terzo se il contribuente paga entro il termine di impugnazione . Il pagamento estingue l’illecito amministrativo, ma non l’eventuale reato penale.
  19. Posso contestare la cartella esattoriale se non ho ricevuto l’avviso?
    Sì. Se la cartella è notificata senza previo avviso o se l’estratto di ruolo non è impugnabile, puoi impugnare la cartella per motivi di nullità della notifica o mancanza di presupposto (art. 19 D.Lgs. 546/1992, Cass. 2025).
  20. Quanto costa presentare ricorso?
    Bisogna pagare il contributo unificato tributario in base al valore della controversia e le eventuali spese per la procura notarile. Se il ricorso è accolto, le spese di giudizio vengono rifuse.

6 – Simulazioni pratiche e casi reali

Caso 1 – Accertamento per cooperativa “cartiera”

Fatti: La società Beta, attiva nella logistica, riceve nel dicembre 2025 un avviso di accertamento per l’anno 2019. L’Agenzia contesta la deduzione di 800.000 euro di costi per servizi di facchinaggio e la detrazione di 176.000 euro di IVA relativa alla cooperativa Gamma. L’Ufficio ritiene che Gamma sia una cartiera perché non versa l’IVA, non ha mezzi propri, ha sede presso un commercialista e i lavoratori utilizzano macchine di Beta.

Difesa:

  • Verifica della decadenza: l’avviso 2019 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2025 (quinto anno). È stato notificato in tempo, quindi non c’è decadenza.
  • Contraddittorio: Beta non ha ricevuto lo schema di atto. Il legale invoca l’annullabilità per violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto .
  • Prova dell’effettività: Beta produce contratti, DDT, badge dei lavoratori e prove che la cooperativa Gamma ha 50 dipendenti e possiede muletti. Dimostra di aver pagato l’IVA con bonifici. Si chiede la testimonianza dei capi squadra.

Esito: la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ritenendo che l’Ufficio non abbia fornito prove gravi e concordanti della cartiera e che manchi il contraddittorio. Le imposte e le sanzioni sono annullate.

Caso 2 – Adesione con riduzione delle sanzioni

Fatti: La cooperativa Delta riceve un accertamento analitico‑induttivo per l’anno 2020, con recupero di ricavi non dichiarati per 300.000 euro. Le sanzioni ammontano a 90.000 euro.

Scelta: Delta presenta istanza di accertamento con adesione. Durante il contraddittorio dimostra che alcuni ricavi presunti sono errati perché i corrispettivi derivavano da subappalti a terzi. Si accorda su un maggior reddito di 200.000 euro. Le sanzioni si riducono a 30.000 euro (1/3 di 90.000). Delta paga in 8 rate trimestrali da 28.750 euro ciascuna (somma di imposte, IVA, sanzioni e interessi). L’adesione evita il contenzioso e riduce il carico sanzionatorio.

Caso 3 – Ricorso e sospensione per accertamento induttivo

Fatti: La società Omega riceve un accertamento induttivo per l’anno 2018 con recupero di 600.000 euro di ricavi presunti. L’Ufficio si basa su un margine di profitto teorico del 20%, considerato “anomalo” rispetto alle medie del settore.

Azioni:

  1. Richiesta del fascicolo e valutazione della prova utilizzata dall’Ufficio.
  2. Ricorso per violazione dell’onere della prova (l’Ufficio non prova concretamente le operazioni, ma si basa su medie di settore) e contestazione della motivazione.
  3. Istanza di sospensione per evitare l’iscrizione a ruolo. Omega dimostra che, se costretta a pagare, dovrebbe licenziare 30 dipendenti.

Esito: la Corte concede la sospensione subordinata al deposito di una garanzia fideiussoria. In seguito, accoglie il ricorso in quanto l’Ufficio non aveva fornito indizi seri e concordanti per l’accertamento induttivo .

Conclusioni

L’accertamento fiscale nel settore del facchinaggio è un procedimento complesso e rischioso. Gli organi di controllo sono particolarmente attenti a fenomeni di somministrazione irregolare e di cooperazione spuria, e le contestazioni possono coinvolgere sia l’ambito tributario sia quello penale. Tuttavia, il contribuente dispone di numerosi strumenti per difendersi, a condizione che agisca con tempestività e con l’assistenza di professionisti esperti.

In questa guida abbiamo visto che:

  • Il principio del contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto impone all’Amministrazione di inviare uno schema di atto e di attendere almeno 60 giorni . La sua violazione rende annullabile l’avviso .
  • L’Agenzia deve provare le violazioni; le prove acquisite illegittimamente non sono utilizzabili , e l’onere della prova ricade sull’ufficio .
  • Il contribuente può scegliere tra acquiescenza, accertamento con adesione, autotutela e ricorso. L’adesione riduce le sanzioni a un terzo e consente la rateizzazione .
  • La riammissione alla rottamazione prevista dalla Legge 15/2025 offre un’ulteriore possibilità di regolarizzare i debiti .
  • In presenza di cooperative cartiere, è fondamentale dimostrare l’effettività delle prestazioni e la buona fede; le presunzioni dell’Ufficio devono essere gravi, precise e concordanti .

Affrontare un accertamento fiscale senza una guida esperta può portare a errori irreparabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, è in grado di analizzare l’atto, proporre istanze di adesione, predisporre ricorsi e sospensioni, negoziare piani di rientro e avviare procedure di sovraindebitamento per proteggere il patrimonio e l’operatività aziendale.

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