Introduzione
La visita di funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza presso la sede di una cooperativa non è mai un evento da sottovalutare. L’accertamento fiscale può portare alla contestazione di impiego di fatture soggettivamente o oggettivamente false, di perdita delle agevolazioni tributarie riconosciute alle cooperative o addirittura alla riqualificazione della cooperativa come impresa ordinaria. Per una cooperativa multiservizi, che spesso svolge appalti di logistica, pulizie e manutenzione per conto di enti pubblici e privati, le conseguenze economiche possono essere gravi: pagamento di imposte, sanzioni e interessi, esclusione dalle gare e rischio di azioni esecutive. In più, un atto non contestato nei termini diventa definitivo e rende molto più difficile recuperare le somme versate.
L’ordinamento tributario italiano offre strumenti efficaci per difendersi subito e bene: il rispetto del contraddittorio, la richiesta di accesso agli atti, la contestazione delle violazioni procedimentali, l’accertamento con adesione, la mediazione e, quando necessario, il ricorso davanti alla giustizia tributaria. Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato la tutela del contribuente introducendo nel Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) la nullità degli atti privi di contraddittorio o emessi sulla base di prove acquisite illegalmente . Sono state modificate anche le regole del processo tributario con il decreto legislativo 220/2023, che favorisce l’uso del telematico e introduce l’udienza da remoto . Per chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione esistono poi strumenti straordinari come la “rottamazione quater” prevista dalla legge di bilancio 2023, che consente di pagare solo l’imposta e gli oneri di riscossione, senza sanzioni e interessi .
In questo contesto complesso serve un approccio professionale e multidisciplinare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario che operano su tutto il territorio nazionale. Grazie alle sue competenze, lo studio riesce a:
- Analizzare immediatamente gli atti ricevuti, verificando la correttezza della notifica, la sussistenza dei requisiti formali (firma, motivazione, delega) e la legittimità degli accertamenti.
- Attivare ricorsi, reclami e mediazioni presso la giustizia tributaria, predisponendo memorie difensive e prove a favore del contribuente.
- Chiedere la sospensione delle misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e proporre accordi transattivi o rateizzazioni.
- Gestire trattative stragiudiziali con l’amministrazione finanziaria per ottenere riduzioni o annullamenti del debito.
- Elaborare piani di rientro nel quadro degli strumenti della crisi da sovraindebitamento e della ristrutturazione dei debiti.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, agire tempestivamente è fondamentale. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
In Italia il trattamento fiscale delle cooperative è disciplinato da norme civilistiche e tributarie che fissano i requisiti di mutualità prevalente e i relativi benefici. Comprendere queste norme è essenziale perché l’accertamento fiscale spesso ruota intorno alla contestazione della natura mutualistica della cooperativa o del corretto utilizzo delle agevolazioni.
Norme civilistiche sulle cooperative
Il Codice Civile (Libro V, Titolo VI) stabilisce che la società cooperativa è a capitale variabile e ha scopo mutualistico . Le cooperative a mutualità prevalente devono operare prevalentemente con i propri soci. In particolare:
- Art. 2512 c.c. – definisce la cooperativa a mutualità prevalente in base al tipo di scambio mutualistico: prestazioni verso soci consumatori o utenti, utilizzo prevalente del lavoro dei soci o dei beni e servizi conferiti dai soci .
- Art. 2513 c.c. – stabilisce i criteri per documentare la prevalenza. Gli amministratori devono indicare nella nota integrativa che:
- i ricavi derivanti da vendite o servizi verso i soci superano il 50 % del totale dei ricavi ;
- il costo del lavoro dei soci supera il 50 % del totale dei costi del lavoro ;
- il costo dei servizi o dei beni conferiti dai soci supera il 50 % del totale . Se più tipologie di scambio coesistono, si utilizza una media ponderata; per le cooperative agricole si considera il 50 % del valore dei prodotti conferiti .
- Art. 2514 c.c. – prevede requisiti statutari obbligatori: limiti alla distribuzione dei dividendi (interesse massimo dei buoni postali + 2,5 %), divieto di remunerare gli strumenti finanziari oltre 2 punti rispetto ai dividendi, divieto di distribuire le riserve, obbligo di devolvere il patrimonio residuo ai fondi mutualistici .
Il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente consente alla cooperativa di beneficiare di agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali per le cooperative
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 disciplina le agevolazioni tributarie. L’art. 11 prevede che i redditi delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) e dall’imposta locale sui redditi (ora IRAP) se l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci che prestano la loro opera con continuità è almeno il 50 % del totale degli altri costi . Se le retribuzioni dei soci sono fra il 25 % e il 50 % degli altri costi, l’imposta è ridotta alla metà . Lo stesso articolo ammette la deducibilità delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 % . La norma è stata più volte modificata, ma resta il principio: chi non rispetta la mutualità perde l’esenzione.
Altre agevolazioni si trovano negli art. 12 (deduzione delle restituzioni ai soci), 13 (esenzione degli interessi sui finanziamenti dei soci entro certi limiti) e 14 (condizioni di applicabilità) . Sussistono inoltre esenzioni per le cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 (non riportata qui per brevità) che assimilano tali enti a organizzazioni di volontariato.
Statuto dei diritti del contribuente e tutela procedimentale
La legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”), più volte modificata, è il punto di riferimento per i diritti del contribuente durante le verifiche. L’art. 12 stabilisce che l’accesso presso la sede del contribuente deve essere autorizzato e motivato; gli accertatori devono informare il contribuente dei motivi e della facoltà di farsi assistere da un professionista; la permanenza nei locali non può superare 30 giorni lavorativi (ridotti a 15 per i professionisti) e può essere prorogata solo in casi eccezionali . Alla fine della verifica viene redatto un processo verbale; il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste, e l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima della scadenza di questo termine, salvo casi di particolare urgenza motivata .
Con il D.Lgs. 219/2023 il legislatore ha introdotto nuove garanzie:
- Art. 6‑bis – impone che ogni atto autonomamente impugnabile sia preceduto da un contraddittorio informato. L’amministrazione deve trasmettere al contribuente una bozza di atto e concedergli almeno 60 giorni per presentare una risposta; l’atto definitivo non può essere emesso prima dello scadere del termine . La norma specifica che il contraddittorio è obbligatorio salvo casi di motivata urgenza o quando il contribuente aderisca all’accertamento con adesione.
- Art. 7‑bis – prevede la annullabilità degli atti per violazione di legge o per vizi formali; l’atto è nullo se emesso da uffici senza competenza o in violazione di sentenze passate in giudicato .
- Art. 7‑quinquies – dispone che le prove acquisite oltre i termini o in violazione di legge non possono essere utilizzate . Questa norma risponde alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Italgomme) che richiedeva garanzie effettive contro ispezioni illegittime.
Per quanto riguarda i poteri di autotutela dell’amministrazione finanziaria, il nuovo art. 10‑quater obbliga l’ufficio ad annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi (errori di persona, di calcolo, errata individuazione del tributo, mancato riconoscimento di versamenti) , mentre l’art. 10‑quinquies consente l’annullamento facoltativo in presenza di illegittimità o infondatezza anche senza istanza di parte .
Riforma del processo tributario
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto rilevanti modifiche al decreto legislativo 546/1992 (Codice del processo tributario):
- Deposito telematico obbligatorio e firma digitale – gli atti, i provvedimenti e le sentenze devono essere redatti in forma sintetica, chiara e digitalmente firmata .
- Udienza da remoto e ibrida – le parti possono partecipare alle udienze tramite videoconferenza; le udienze da remoto sono ammesse anche nel giudizio di Cassazione .
- Ampliamento degli atti impugnabili – l’art. 19 è stato modificato per permettere l’impugnazione del rifiuto dell’autotutela.
- Abrogazione del reclamo e mediazione obbligatoria – l’istituto del reclamo-mediazione (ex art. 17‑bis) è stato abrogato, semplificando l’accesso al giudice ma mantenendo la possibilità di presentare una proposta di conciliazione in giudizio.
Giurisprudenza rilevante per le cooperative
La Corte di Cassazione ha sviluppato principi importanti in materia di cooperative e accertamenti:
- Fittizia natura cooperativa – la sentenza Cass. 3653/2015 ha negato l’esenzione a una cooperativa di lavoro perché di fatto operava come un’impresa ordinaria: solo una minima parte dei soci prestava lavoro; le attività erano subappaltate a terzi; non veniva rispettato il principio di mutualità; gli utili non erano distribuiti e venivano accantonati; di conseguenza l’amministrazione ha disconosciuto le agevolazioni di cui al D.P.R. 601/1973 .
- Durata delle ispezioni – la pronuncia Cass. 8001/2023 ha stabilito che il termine di 30 giorni previsto dall’art. 12 dello Statuto per la permanenza degli ispettori è meramente ordinatorio e la sua violazione non comporta l’invalidità dell’accertamento . Lo stesso arresto sottolinea che la Guardia di Finanza può accedere senza autorizzazione scritta e che la richiesta di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare ma non determina la nullità dell’atto .
- Fornitura di manodopera fittizia – nella sentenza Cass. 14200/2025 la Corte ha ribadito che, qualora una cooperativa fornisca manodopera a terzi in modo fittizio, si configura interposizione illecita; in tal caso il committente non può dedurre i costi né detrarre l’IVA, e la cooperativa perde i benefici fiscali .
- Obbligo di sottoscrizione dell’avviso di accertamento – la sentenza Cass. 22800/2015 ha chiarito che l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato (terza area) a pena di nullità; il contribuente può limitarsi a contestare genericamente l’assenza di delega e spetta all’amministrazione dimostrare l’esistenza del potere di firma .
Le sentenze dimostrano che le questioni più frequenti riguardano la perdita della mutualità, la validità degli atti e l’uso improprio di cooperative per somministrare lavoro.
Rottamazione e definizione agevolata
La legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (“rottamazione quater”), disciplinata dai commi 231‑252. La Circolare 2/E del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono essere definiti i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022: il contribuente deve presentare una dichiarazione entro un termine (nel 2023 era il 30 aprile) indicando il numero di rate; paga solo l’imposta, il rimborso delle spese di notifica e di riscossione e, per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (come le multe stradali), l’importo è ridotto fino a rimuovere interamente gli interessi . Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 18 rate con interessi del 2 % a decorrere da agosto 2023 . Se non vengono pagate le prime due rate (31 luglio e 30 novembre 2023) l’agevolazione viene revocata e gli importi versati sono considerati acconto . La domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca le nuove procedure esecutive .
Un’ulteriore facilitazione è prevista dalla Circolare 6/E del 20 marzo 2023, che, in attuazione della cosiddetta tregua fiscale, ha introdotto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. In sintesi:
- Gli atti derivanti dall’esame delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973 non sono definibili con adesione o acquiescenza, ma possono essere regolarizzati mediante ravvedimento speciale fino alla notifica della comunicazione .
- Per gli avvisi di accertamento, di recupero e di liquidazione derivanti da processi verbali consegnati entro il 31 marzo 2023 è prevista la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’importo, purché il contribuente sottoscriva un accertamento con adesione e versi quanto dovuto .
Strumenti della crisi d’impresa e del sovraindebitamento
Le cooperative in difficoltà possono accedere agli strumenti offerti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalle norme speciali. Fra i più utili:
- Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII) – consente al debitore persona fisica o sovraindebitato non imprenditore di proporre ai creditori un piano che preveda la falcidia dei debiti, la cessione di beni o il pagamento in percentuale; la proposta deve indicare tutti i creditori, i beni, i redditi degli ultimi tre anni e le transazioni effettuate negli ultimi cinque anni . L’OCC assiste il debitore e il piano viene omologato dal tribunale senza voto dei creditori.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – l’imprenditore in crisi può stipulare un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; l’accordo, asseverato da un professionista, garantisce il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni e deve essere omologato dal tribunale .
- Esdebitazione (art. 278 CCII) – dopo la procedura di liquidazione controllata, il debitore onesto ma incapiente può ottenere la cancellazione dei debiti residui; l’esdebitazione non opera per debiti derivanti da alimenti, risarcimento del danno extracontrattuale e sanzioni penali o tributarie .
L’Avv. Monardo e il suo staff sono abilitati come gestori e professionisti fiduciari di OCC; possono quindi accompagnare la cooperativa e gli amministratori nell’accesso a questi strumenti, valutando quale sia più idoneo rispetto alla situazione debitoria.
Procedura passo‑passo dell’accertamento fiscale
Per difendersi efficacemente è necessario comprendere il percorso che porta dall’ispezione alla notifica dell’avviso e alle possibili impugnazioni. Di seguito è riportata una procedura generale che la cooperativa multiservizi può trovarsi a vivere.
1. Accesso e ispezione
Gli organi di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) possono svolgere accessi presso la sede della cooperativa. Devono presentare un provvedimento autorizzativo che indichi le ragioni e l’oggetto dell’accertamento; l’accesso è consentito solo negli orari di apertura. Il rappresentante della cooperativa ha diritto ad essere assistito da un professionista e può fare annotare eventuali rilievi nel processo verbale . È consigliabile:
- Richiedere l’esibizione del provvedimento e verificare che sia motivato.
- Registrare i tempi di permanenza degli ispettori (il termine di 30 giorni non è perentorio ma la sua violazione può assumere rilevanza nelle contestazioni future).
- Farsi assistere da un consulente (comm commercialista, avvocato) sin dall’inizio.
2. Verifica e processo verbale di constatazione
Al termine dell’ispezione gli organi verbalizzanti redigono un processo verbale di constatazione (PVC) contenente tutti gli elementi raccolti. Il PVC deve essere consegnato o notificato alla cooperativa entro termini ragionevoli; l’impresa ha il diritto di inoltrare osservazioni entro 60 giorni, che l’ufficio è tenuto a valutare . Con la riforma del 2023 la bozza dell’avviso deve essere trasmessa al contribuente per contraddittorio preventivo .
3. Avviso di accertamento
Decorso il termine di contraddittorio, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato (indicando le ragioni di fatto e diritto), recare l’indicazione del responsabile del procedimento e la firma del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato . In mancanza di firma valida l’atto è nullo. L’avviso viene notificato al contribuente tramite posta certificata (PEC) o messo a disposizione nel cassetto fiscale.
4. Scelta delle strategie difensive
Alla ricezione dell’avviso, la cooperativa può:
- Proporre l’“accertamento con adesione”: entro 60 giorni l’impresa può richiedere questo istituto per definire la controversia in via amministrativa con riduzione delle sanzioni. La presentazione dell’istanza sospende i termini per l’impugnazione per 90 giorni; se l’accordo non viene raggiunto, il termine riprende a decorrere. .
- Presentare istanza di autotutela: se l’atto presenta evidenti errori (errori di persona, doppia imposizione, pagamento già effettuato), è possibile chiedere all’ufficio l’annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 10‑quater e 10‑quinquies .
- Presentare ricorso alla giustizia tributaria: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (salvo sospensioni per adesione). Dal 2024 il reclamo/mediazione non è più obbligatorio. Il ricorso si notifica all’ente impositore e si deposita telematicamente con firma digitale .
- Richiedere la definizione agevolata: se rientrano nei casi previsti dalle norme della tregua fiscale, gli avvisi possono essere definiti con il pagamento ridotto delle sanzioni (un diciottesimo) .
5. Fase contenziosa
Se si sceglie di proporre ricorso, la Commissione Tributaria Provinciale (dal 2024 “Corte di giustizia tributaria di primo grado”) fisserà un’udienza in presenza o da remoto. Durante il giudizio è possibile tentare la conciliazione giudiziale, che comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo. La sentenza può essere impugnata in appello e poi in Cassazione.
6. Riscossione e strumenti per il pagamento
L’avviso di accertamento con valore di titolo esecutivo (salvo impugnazione) produce l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione. È possibile richiedere la rateazione del debito all’Agente della riscossione e, se i debiti rientrano nella rottamazione o nel saldo e stralcio, aderire entro i termini. In caso di crisi di liquidità, gli strumenti di composizione della crisi d’impresa possono permettere la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione complessiva dei debiti, comprese le imposte.
Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere e contestare il debito
Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive da adottare a seconda delle contestazioni mosse dall’amministrazione.
Verifica del rispetto dei requisiti formali
Molti avvisi di accertamento vengono annullati perché non rispettano i requisiti formali previsti dalla legge. Occorre controllare:
- Motivazione – L’atto deve illustrare i fatti contestati, le norme violate, le prove raccolte. L’eventuale rinvio a un PVC è legittimo solo se il PVC è comunicato o allegato.
- Firma e delega – Deve essere sottoscritto dal dirigente competente o da un funzionario della terza area delegato. La Cassazione ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione o di prova della delega comporta la nullità .
- Indicazione del responsabile del procedimento – richiesta dall’art. 7 della legge 212/2000.
- Rispetto del contraddittorio – L’avviso non può essere emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC o della bozza , salvo urgenze motivate; la violazione determina l’annullabilità dell’atto .
- Legalità della raccolta prove – Le prove acquisite in violazione di legge o oltre i termini sono inutilizzabili .
Contestazione della perdita della mutualità
Spesso l’Agenzia delle Entrate contesta alla cooperativa di essere una “cooperativa fittizia”, cioè una società di capitali mascherata. Per difendersi occorre dimostrare il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente (artt. 2512‑2514 c.c.) e la corretta applicazione delle agevolazioni (art. 11 D.P.R. 601/1973):
- Documentare i rapporti mutualistici – Presentare bilanci, libri sociali, prospetti che dimostrino che almeno il 50 % dei ricavi, dei costi del lavoro e dei servizi deriva dai soci . Se la cooperativa gestisce più attività (pulizie, logistica, manutenzione) occorre una contabilità analitica che identifichi le prestazioni verso soci.
- Distribuzione degli utili e riserve – Esibire il rispetto dei limiti ai dividendi e la devoluzione delle riserve secondo art. 2514 c.c. .
- Legittimità degli appalti e subappalti – Dimostrare che non vi è interposizione fittizia di manodopera. La Cassazione ritiene che l’utilizzo di manodopera fornita da soci cooperatori a favore di terzi, senza gestione organizzativa da parte della cooperativa, configuri somministrazione illecita ; in questo caso è necessario documentare che la cooperativa gestisce direttamente i servizi (attrezzature, potere disciplinare, organizzazione) e non si limita a cedere lavoratori.
- Corrispondenza dei soci lavoratori – Verificare che i soci siano effettivamente lavoratori e partecipino alla cooperativa. L’iscrizione di soci inattivi o fittizi è un indice di frode.
Accertamento con adesione e definizione agevolata
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di definire in via bonaria la pretesa fiscale con riduzione delle sanzioni. Per la cooperativa multiservizi è spesso conveniente perché consente di evitare il contenzioso e ottenere una rateizzazione. La procedura prevede:
- Presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
- Sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni.
- Convocazione del contribuente e discussione. È possibile presentare documenti e controdeduzioni.
- Eventuale accordo sull’ammontare delle imposte e delle sanzioni ridotte a un terzo; pagamento in unica soluzione o con rate trimestrali fino a 36 mensilità. L’accettazione estingue la controversia.
La definizione agevolata degli atti dell’accertamento prevista dalla tregua fiscale 2023 permette di definire avvisi derivanti da PV consegnati entro il 31 marzo 2023 con sanzioni ridotte a un diciottesimo . La cooperativa deve presentare domanda e versare le somme; l’avviso non può essere impugnato.
Ricorso tributario
Se l’ufficio rigetta l’istanza di adesione o se il contribuente ritiene l’accertamento infondato, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. La strategia processuale deve prevedere:
- Eccezione di nullità per vizi formali (firma, contraddittorio, motivazione).
- Prova della mutualità – depositando bilanci, verbali assembleari, contratti con i soci, documentazione contabile.
- Opposizione alle riprese – contestare analiticamente i rilievi (es. indeducibilità di costi, omessa fatturazione) e richiedere la prova dell’Ufficio.
- Istanza cautelare – chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto nelle more del giudizio; occorre dimostrare il periculum (rischio di pregiudizio grave) e il fumus boni iuris.
- Conciliazione giudiziale – in udienza si può proporre una conciliazione con riduzione delle sanzioni a un terzo; in secondo grado la riduzione è pari alla metà.
Autotutela obbligatoria e facoltativa
Come accennato, l’art. 10‑quater dello Statuto impone all’amministrazione di annullare gli atti manifestamente illegittimi senza necessità di istanza (per es. errori di persona, doppia imposizione, importo sbagliato) . Se l’errore non rientra in queste ipotesi, è comunque possibile presentare un’istanza di autotutela facoltativa in cui si espongono le ragioni di illegittimità (es. difetto di motivazione, prescrizione); l’ufficio può decidere di annullare o ridurre l’atto . L’istanza non sospende i termini di ricorso; per evitare decadenze è opportuno impugnare l’atto e, contemporaneamente, chiedere l’autotutela.
Sospensione della riscossione
La cooperativa può chiedere la sospensione della riscossione in via amministrativa o giudiziale:
- In sede amministrativa – può essere concessa dall’Agenzia delle Entrate durante la fase di adesione o in autotutela. È necessaria la presentazione di garanzie oppure un piano rateale.
- In sede giudiziale – il ricorrente chiede al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione. La decisione è adottata dal presidente o collegio e può condizionare la sospensione a una garanzia.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali
Quando l’accertamento produce un debito significativo o quando la cooperativa ha altri debiti pendenti, può risultare opportuno valutare soluzioni alternative. Di seguito vengono elencati i principali strumenti.
Rottamazione quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione
La rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati a Agenzia Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi . I passi sono:
- Presentare la domanda sul portale dell’agente riscossore indicando il numero di rate desiderato. Nel 2023 il termine era il 30 aprile; in caso di riapertura (proroghe o nuove rottamazioni) occorre verificare le scadenze aggiornate.
- Ricevere il prospetto con l’importo dovuto e i bollettini. L’agente comunica l’esito entro il 30 giugno dell’anno di presentazione .
- Pagare entro le scadenze: una rata unica oppure fino a 18 rate; le prime due rate sono le più gravose e la loro mancata corresponsione comporta la decadenza dalla definizione .
- Effetto – Durante il periodo tra la presentazione della domanda e il pagamento delle rate l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e sono sospesi i termini di prescrizione .
Questa misura può essere utilizzata per definire anche le cartelle relative a debiti derivanti da accertamenti fiscali non impugnati o diventati definitivi.
Definizione agevolata delle liti pendenti
La tregua fiscale ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 mediante il pagamento di una percentuale del valore della lite variabile a seconda del grado e dell’esito delle pronunce precedenti. Ad esempio, se in giudizio si è ottenuta una sentenza favorevole al contribuente, occorre versare il 10 % del tributo; se non vi è ancora stata una decisione occorre versare il 40 %. Questa definizione, se riproposta in future leggi di bilancio, può essere un’opportunità per chi ha contenziosi pendenti.
Rateizzazione e piani di rientro
In assenza di definizioni agevolate, l’Agenzia Entrate‑Riscossione concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (o 120 in casi di comprovata difficoltà). Le prime otto rate non pagate consecutivamente determinano la decadenza dalla rateizzazione e la ripresa delle azioni esecutive. È possibile chiedere la rateizzazione anche durante la pendenza del giudizio per evitare pignoramenti.
Strumenti del sovraindebitamento e della crisi d’impresa
Se la cooperativa e gli amministratori sono sovraindebitati e non riescono a soddisfare i debiti fiscali e commerciali, possono ricorrere a:
- Piano di ristrutturazione del consumatore – per i soci persone fisiche che abbiano debiti personali (ad esempio, fideiussioni) .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – per l’impresa cooperativa; richiede l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % . Prevede la piena soddisfazione dei creditori estranei entro 120 giorni.
- Procedura di liquidazione controllata con esdebitazione finale per gli amministratori che abbiano garantito i debiti .
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) – strumento stragiudiziale che permette, con l’assistenza dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio, di negoziare con i creditori soluzioni di ristrutturazione. È particolarmente utile per cooperative con crediti verso la pubblica amministrazione che necessitano di regolare la posizione fiscale per continuare a partecipare a gare.
Errori comuni e consigli pratici
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento commette spesso errori che indeboliscono la difesa. Eccone alcuni:
- Ignorare il PVC o non presentare osservazioni – le osservazioni sono l’occasione per confutare i rilievi e allegare documenti; non presentarle può comportare l’emissione dell’avviso senza considerare la posizione della cooperativa.
- Non verificare la notifica e i termini – un avviso notificato a un indirizzo errato o fuori dai termini può essere annullato; è essenziale conservare le ricevute di PEC e controllare la data di spedizione.
- Trascurare i requisiti di mutualità – molte cooperative non aggiornano i soci o non depositano i bilanci presso l’albo; l’ufficio utilizza questi elementi per disconoscere i benefici.
- Non attivare l’accertamento con adesione – rinunciare a questa procedura spesso comporta l’applicazione di sanzioni più elevate e interessi; in molti casi un accordo consente di ottenere notevoli riduzioni.
- Sottovalutare il peso delle prove – non predisporre una contabilità analitica, contratti, dichiarazioni dei soci o comunicazioni interne impedisce di dimostrare la reale natura mutualistica.
- Ricorrere tardivamente – i termini processuali sono perentori; la presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso.
Tabelle riepilogative
Principali norme e requisiti per le cooperative
| Norma | Oggetto | Requisiti/benefici principali |
|---|---|---|
| Art. 2512 c.c. | Definizione di cooperativa a mutualità prevalente | Attività prevalente verso soci (consumatori/utenti, soci lavoratori, soci conferenti) |
| Art. 2513 c.c. | Criteri di prevalenza | Ricavi da soci > 50 %; costi del lavoro dei soci > 50 %; costi dei servizi/beni conferiti dai soci > 50 % |
| Art. 2514 c.c. | Requisiti statutari | Limiti ai dividendi, divieto di distribuire riserve, devoluzione patrimonio ai fondi mutualistici |
| Art. 11 D.P.R. 601/1973 | Esenzione IRES/IRAP | Retribuzioni dei soci ≥ 50 % degli altri costi (esenzione); retribuzioni 25–50 % (imposta ridotta metà) |
| Art. 12 L. 212/2000 | Garanzie nelle verifiche | Accesso autorizzato e motivato; permanenza max 30 giorni; diritto ad assistenza professionale; 60 giorni per osservazioni |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 (novità 2023) | Contraddittorio preventivo obbligatorio | Inviare bozza di atto; concedere minimo 60 giorni per rispondere; atti emessi prima sono annullabili |
| Art. 10‑quater L. 212/2000 | Autotutela obbligatoria | Annullamento d’ufficio per errori di persona, calcolo, tributo, duplicazioni, omesso pagamento riconosciuto |
| Art. 7‑quinquies L. 212/2000 | Inutilizzabilità delle prove | Elementi acquisiti in violazione di legge o oltre i termini non possono essere utilizzati |
| Cass. 3653/2015 | Perdita della mutualità | La cooperativa che opera come impresa ordinaria perde l’esenzione |
| Cass. 8001/2023 | Durata ispezioni e adesione | Violazione del termine di 30 giorni non annulla l’atto; l’adesione sospende i termini ma non annulla l’accertamento |
| Cass. 22800/2015 | Firma dell’avviso | L’avviso deve essere sottoscritto dal dirigente competente o da funzionario delegato; l’assenza di firma comporta nullità |
Principali termini procedurali
| Fase | Termine | Effetti |
|---|---|---|
| Consegna del PVC | 60 giorni per osservazioni | L’Ufficio non può emettere l’avviso prima della scadenza, salvo urgenza |
| Notifica dell’avviso | 60 giorni per proporre ricorso | Il termine è sospeso per 90 giorni se si attiva l’accertamento con adesione |
| Istanza di adesione | 15 giorni per il contraddittorio | La discussione può concludersi entro sei mesi |
| Presentazione domanda rottamazione | Termine stabilito (es. 30 aprile 2023) | Sospende la riscossione e i termini di prescrizione |
| Pagamento rate rottamazione | Fino a 18 rate; prime due rate scadono 31 luglio e 30 novembre | Manca una rata: decadenza e perdite dei benefici |
Domande frequenti (FAQ)
- Che cos’è l’accertamento fiscale?
È l’atto attraverso cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza contestano al contribuente la violazione di norme tributarie e determinano l’imposta dovuta. Per le cooperative, l’accertamento può riguardare l’omessa contabilizzazione di ricavi, l’indebita deduzione di costi, la perdita delle agevolazioni o la qualificazione come impresa. - Quando l’ispezione è legittima?
Gli ispettori devono presentare un ordine di servizio motivato, operare durante gli orari di lavoro, rispettare il termine massimo di permanenza (30 giorni) e redigere un verbale. Il contribuente può farsi assistere da un professionista . - Cosa fare se il PVC contiene errori?
Presentare osservazioni scritte entro 60 giorni, allegando documenti e memorie che confutino i rilievi. È consigliabile affidarsi a un avvocato o commercialista per predisporre una risposta efficace. - È possibile impugnare un avviso firmato da un funzionario diverso dal dirigente?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la firma deve provenire dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato; in mancanza, l’atto è nullo . Basta contestare genericamente l’assenza di delega e spetta all’Ufficio provare il contrario. - Come dimostrare la mutualità prevalente?
Occorre documentare che i soci sono effettivamente coinvolti nell’attività: proporre l’elenco dei soci lavoratori, i contratti, il rapporto tra ricavi e costi da soci e la distribuzione degli utili secondo le clausole di statuto . - Cosa comporta la perdita della mutualità?
La cooperativa perde le agevolazioni fiscali e viene tassata come una normale società di capitali; inoltre, i soci possono essere considerati responsabili per i contributi previdenziali. Le sentenze hanno più volte disconosciuto l’esenzione quando l’attività era svolta in prevalenza per terzi . - Cosa succede se non rispondo alla bozza dell’avviso?
Se non si presentano osservazioni, l’Ufficio emetterà l’avviso definitivo. Il contraddittorio preventivo è un diritto; non parteciparvi significa rinunciare a chiarire la propria posizione. - Qual è la differenza tra accertamento con adesione e definizione agevolata?
L’accertamento con adesione è una procedura generale prevista dal D.Lgs. 218/1997 che consente di concordare l’imposta e ridurre le sanzioni; la definizione agevolata è una misura straordinaria prevista da norme temporanee (come la tregua fiscale 2023) e prevede riduzioni ancora maggiori delle sanzioni . - Posso rateizzare l’importo concordato nell’accertamento con adesione?
Sì. Il pagamento può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali se l’imposta non supera 50.000 euro; altrimenti fino a 12 rate. È possibile chiedere ulteriori rateazioni all’Agenzia Entrate‑Riscossione. - Cosa succede se presento istanza di autotutela?
L’istanza non sospende i termini per impugnare; tuttavia l’ufficio deve esaminarla e, se ricorrono i casi di cui all’art. 10‑quater, annullare l’atto. In caso contrario può proporre una riduzione o confermare l’atto . - È possibile ottenere la sospensione dell’avviso in pendenza di ricorso?
Sì, presentando una domanda cautelare al giudice tributario che valuterà la presenza di fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e periculum (danno grave). La sospensione può essere subordinata a garanzia. - La rottamazione vale anche per gli accertamenti non impugnati?
Sì. La rottamazione quater può definire i carichi derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi purché affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 . - Posso accedere agli strumenti di sovraindebitamento come cooperativa?
In generale sì, ma occorre distinguere: gli strumenti come il piano del consumatore sono riservati alle persone fisiche non imprenditori; la cooperativa può utilizzare l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la composizione negoziata . Gli amministratori e soci potranno utilizzare il piano del consumatore per i debiti personali. - Cosa succede se la cooperativa è coinvolta in una somministrazione illecita di manodopera?
La Cassazione ha stabilito che non è deducibile il costo e non è detraibile l’IVA; inoltre l’impresa committente è sanzionata e deve versare le ritenute e i contributi. La cooperativa rischia la perdita dei benefici e l’irrogazione delle sanzioni . - È possibile avviare un’azione risarcitoria contro i soci amministratori?
Sì. Se la cooperativa è sanzionata per comportamenti illeciti imputabili agli amministratori (ad esempio, omessa tenuta della contabilità, distribuzione di utili in violazione delle norme), i soci possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati alla società. - Come incide la riforma del processo tributario sulle udienze?
Dal 2024 è possibile partecipare alle udienze in videoconferenza; le parti depositano telematicamente gli atti e le sentenze sono sottoscritte digitalmente . Ciò riduce i tempi e consente una gestione più agile del contenzioso. - In quali casi le prove dell’Agenzia non sono utilizzabili?
Se sono state raccolte violando i termini di durata delle verifiche o le garanzie del contribuente, ad esempio senza contraddittorio o con accesso non autorizzato, oppure se superano i limiti temporali previsti dalla legge. In tali casi l’art. 7‑quinquies dichiara l’inutilizzabilità . - La cooperativa può essere esclusa dalle gare pubbliche per un accertamento?
L’accertamento in sé non comporta l’esclusione, ma la perdita della mutualità e il mancato pagamento delle imposte possono determinare l’iscrizione nel casellario ANAC e l’esclusione per gravi inadempimenti fiscali. È quindi fondamentale regolarizzare la posizione. - Che ruolo ha l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?
L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Lo studio analizza gli atti, propone ricorsi e trattative, protegge i beni del contribuente e individua soluzioni come rottamazione o piani di rientro. È professionista fiduciario di un OCC, e dunque può assistere nelle procedure di composizione della crisi. - Come posso contattare lo studio per una consulenza?
Puoi contattare immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso il form in calce all’articolo o tramite i recapiti indicati sul sito. Riceverai una valutazione personalizzata e, se necessario, sarà fissato un appuntamento in tempi rapidi.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Verifica della mutualità
La cooperativa “Multiservice A” opera nei settori pulizie e manutenzione e conta 50 soci lavoratori. Nel 2024 presenta i seguenti dati:
- Ricavi totali: 1 milione di euro, di cui 550.000 euro derivanti da servizi prestati a imprese socie e 450.000 euro a clienti terzi.
- Costo del lavoro complessivo: 600.000 euro, di cui 350.000 euro per i soci e 250.000 euro per dipendenti non soci.
- Costo dei servizi ricevuti: 200.000 euro, di cui 120.000 euro da soci conferenti.
Verifica: i ricavi da soci rappresentano il 55 % (550.000/1.000.000) del totale; il costo del lavoro dei soci è 58 % (350.000/600.000); i servizi da soci sono 60 %. La cooperativa soddisfa i criteri di cui all’art. 2513 c.c. e può qualificarsi a mutualità prevalente. Pertanto, se rispetta i limiti statutari (art. 2514 c.c.) e le retribuzioni dei soci superano il 50 % degli altri costi (come richiesto dall’art. 11 D.P.R. 601/1973) , potrà beneficiare dell’esenzione IRES/IRAP.
Esempio 2 – Accertamento con contestazione della mutualità
L’Agenzia delle Entrate contesta alla cooperativa “Servizi B” di aver fatturato nel 2023 la maggior parte delle prestazioni a clienti terzi (80 %), di aver utilizzato manodopera di soci solo per il 20 % delle ore lavorate e di aver subappaltato gran parte dei servizi. L’ufficio emette un avviso che revoca le agevolazioni e applica IRES e IRAP per 200.000 euro, oltre a sanzioni per 60.000 euro.
Difesa: la cooperativa, assistita dallo studio dell’Avv. Monardo, verifica:
- Se il PVC è stato notificato e se è stato rispettato il termine di 60 giorni per presentare osservazioni.
- Se l’avviso è firmato da un dirigente competente .
- Se l’ufficio ha valutato correttamente i rapporti mutualistici. Si dimostra che nel 2023 la cooperativa ha svolto servizi per conto di due soci consorziati per 400.000 euro e che i costi del lavoro dei soci sono pari al 45 % degli altri costi: quindi, pur non raggiungendo il 50 %, la cooperativa ha diritto alla riduzione della tassazione del 50 % .
- Si propone un accertamento con adesione, riducendo le sanzioni a un terzo. In alternativa, si impugna l’atto chiedendo la cancellazione delle sanzioni per carenza di motivazione e contestando la natura mutualistica.
Esempio 3 – Utilizzo della rottamazione
La cooperativa “MultiClean” ha debiti tributari iscritti a ruolo per 80.000 euro relativi agli anni 2018‑2020. Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater presentando la domanda entro il termine previsto. Riceve il prospetto con l’importo da pagare: 50.000 euro di imposte e 3.000 euro di spese di notifica; non deve pagare 27.000 euro di sanzioni e interessi . Sceglie di pagare in 18 rate di circa 2.944 euro l’una. Paga regolarmente la prima rata il 31 luglio 2023 e la seconda il 30 novembre 2023. Così facendo, evita pignoramenti e riduce drasticamente il debito.
Esempio 4 – Accordo di ristrutturazione dei debiti
La cooperativa “Services Coop” è sovraindebitata per 1 milione di euro, di cui 400.000 euro verso l’erario. Non riesce a pagare le imposte e rischia il fallimento. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, predispone un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 CCII . Ottiene l’adesione del 65 % dei creditori e propone di pagare i creditori estranei (tra cui l’Agenzia delle Entrate) integralmente in 120 giorni grazie alla vendita di un immobile e al conferimento dei soci. Il tribunale omologa l’accordo; la cooperativa evita il fallimento e continua l’attività. I debiti verso l’Erario vengono pagati senza sanzioni ulteriori.
Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta un banco di prova per la cooperativa multiservizi: non solo per la correttezza fiscale, ma anche per dimostrare l’effettiva natura mutualistica e la serietà della gestione. Le norme vigenti, arricchite dalle recenti riforme, offrono al contribuente strumenti efficaci per difendersi: contraddittorio preventivo obbligatorio, nullità degli atti privi di motivazione o di firma valida, autotutela per errori manifesti, accertamento con adesione e definizioni agevolate. Le sentenze della Cassazione ricordano che chi sfrutta indebitamente il regime cooperativo perde le agevolazioni e subisce pesanti conseguenze . Tuttavia, una cooperativa genuina che conosce e documenta la propria mutualità può far valere i propri diritti e ottenere l’annullamento o la riduzione degli accertamenti.
La tempestività nell’azione è fondamentale: non aspettare che l’avviso diventi definitivo. Rivolgiti subito a un professionista che analizzi l’atto, verifichi la sua legittimità e ti assista nelle procedure di adesione, ricorso o rottamazione. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con la sua esperienza in diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, è in grado di offrire assistenza completa: dalla difesa in sede di verifica alla predisposizione di piani di rientro e alla rappresentanza in giudizio.
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