Accertamento fiscale a un corriere: come difendersi subito e bene

Introduzione

In Italia l’attività di corriere è spesso frenetica e svolta sul territorio. Chi guida furgoni o motocicli per consegnare merci e pacchi conosce bene i controlli a cui è sottoposto, dagli adempimenti contributivi alle verifiche sulla tracciabilità dei pagamenti. Quando l’amministrazione finanziaria avvia un accertamento fiscale nei confronti di un corriere o della sua ditta, la posta in gioco è alta: un atto impositivo può generare sanzioni pesanti, interessi e un debito immediatamente esigibile. Spesso la notifica arriva “a tavolino”, ossia senza accessi e verifiche presso l’azienda ma sulla base di controlli informatici; altre volte deriva da controlli sul posto. In entrambi i casi è fondamentale conoscere i propri diritti, i termini per contestare e le strategie per difendersi in modo tempestivo e concreto.

A partire dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, lo Statuto del contribuente si è arricchito di una garanzia decisiva: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo. L’art. 6‑bis dello Statuto, introdotto dal decreto, stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente uno schema di atto e concedergli almeno 60 giorni per formulare osservazioni; l’atto definitivo non può essere emesso prima della scadenza del termine e, se tra il termine per il contraddittorio e quello di decadenza decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è prorogato . Restano esclusi solo gli atti automatizzati, le liquidazioni immediate e i controlli formali individuati da decreto ministeriale . La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .

L’argomento è ancora più attuale perché la riforma fiscale varata nel 2024–2025 ha introdotto nuovi strumenti di definizione agevolata (rottamazione quater), la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione e il concordato preventivo biennale. Inoltre, il nuovo codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo 136/2024) offre soluzioni per chi versa in uno stato di sovraindebitamento, come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione.

Per affrontare un accertamento fiscale con serenità occorrono competenze multidisciplinari. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio multidisciplinare assiste i contribuenti con analisi degli atti, redazione di ricorsi, richieste di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. Qualora un corriere riceva un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, è consigliabile rivolgersi immediatamente a professionisti esperti per valutare la legittimità dell’atto, impugnare nei termini e studiare l’eventuale accesso a definizioni agevolate o procedure concorsuali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Lo Statuto del contribuente e il nuovo contraddittorio preventivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) è la carta costituzionale dei rapporti tra fisco e contribuente. Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis, denominato “Principio del contraddittorio”. Il comma 1 stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo alcune eccezioni . Il comma 2 esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché nei casi di fondato pericolo per la riscossione . Il comma 3 impone all’amministrazione di comunicare al contribuente lo schema d’atto e concedergli un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni; se la scadenza del termine di contraddittorio coincide con quella di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo termine è prorogato per garantire almeno 120 giorni .

La norma è immediatamente applicabile a tutti gli atti notificati dal 18 gennaio 2024. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7966/2024, ha chiarito che il nuovo obbligo vale solo per gli atti formati successivamente alla sua entrata in vigore; per gli accertamenti precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente . La stessa sentenza ha affermato che il contraddittorio preventivo si applica anche agli accertamenti “a tavolino”, ma non agli atti automatizzati previsti dalla legge .

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21271/2025, hanno ribadito che prima del 18 gennaio 2024 l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale era generalizzato solo per i tributi armonizzati (IVA) e che la violazione di tale obbligo comportava l’invalidità dell’atto solo se il contribuente avesse assolto all’onere di dimostrare quali argomenti avrebbe potuto far valere e che non fossero meramente pretestuosi . La stessa decisione conferma che per i tributi non armonizzati non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio , mentre ora, con l’art. 6‑bis, l’obbligo è esteso a tutti gli atti impugnabili.

Un’altra pronuncia significativa è l’ordinanza n. 2795/2025 della Cassazione, che ha riconosciuto l’obbligo generale di contraddittorio per i tributi armonizzati e ha precisato che l’atto è invalido solo se il contribuente espone in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non presenta un’opposizione meramente pretestuosa . La Corte ha ribadito inoltre che il contraddittorio non si applica agli accertamenti “a tavolino” se non vi sono stati accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente .

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha emesso altre ordinanze sul contraddittorio, confermando che la prova di resistenza (ossia la dimostrazione da parte del contribuente di quali elementi avrebbe potuto dedurre) non trova più applicazione dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis . Ciò significa che, dal 18 gennaio 2024, l’atto impositivo è annullabile in caso di mancato contraddittorio, senza che il contribuente debba fornire la prova di resistenza. Questa evoluzione giurisprudenziale rafforza la posizione del contribuente e impone all’amministrazione un dialogo obbligatorio prima di emettere l’atto.

Articolo 12 dello Statuto e diritti durante le verifiche

L’art. 12 dello Statuto stabilisce le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Il contribuente deve essere informato dei motivi del controllo, può farsi assistere da un professionista e ha diritto a un contraddittorio immediato. Le verifiche devono essere effettuate durante l’orario di esercizio dell’attività e non possono durare più di 30 giorni lavorativi, prorogabili in casi eccezionali . Il contribuente e il suo rappresentante possono formulare osservazioni che devono essere riportate nel verbale . Con la riforma 2023–2024, il comma 7 prevede che l’avviso di accertamento non può essere notificato prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del verbale di constatazione, salvo casi di particolare urgenza o rischio per la riscossione . Le pronunce della Cassazione hanno precisato che il termine decorre non appena il contribuente è informato di nuovi elementi emersi durante il contraddittorio .

Decreto ministeriale 24 aprile 2024: atti esclusi dal contraddittorio

Per attuare l’art. 6‑bis dello Statuto è stato emanato il D.M. 24 aprile 2024, che elenca gli atti esclusi dal contraddittorio. Rientrano tra essi:

  • gli atti automatizzati, basati su controlli elettronici dei dati dichiarati;
  • gli atti di pronta liquidazione, come le liquidazioni delle imposte sui redditi e dell’IVA nei casi previsti dalla legge;
  • gli atti di controllo formale delle dichiarazioni, previsti dagli articoli 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e 54‑bis del D.P.R. 633/1972;
  • gli atti emessi in presenza di fondato pericolo per la riscossione .

Per tutte le altre tipologie di accertamento, inclusi quelli derivanti da dati incrociati (controlli a tavolino), resta l’obbligo di contraddittorio preventivo. Gli enti locali devono adottare propri regolamenti per disciplinare i casi in cui il contraddittorio è facoltativo o obbligatorio, come ricorda la nota IFEL citata nell’articolo di Gruppo Delfino .

Accertamento con adesione: D.Lgs. 218/1997 e riforma 2024

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire in via concordata le maggiori imposte accertate, con riduzione delle sanzioni e rateizzazione. L’istituto è regolato dal D.Lgs. 218/1997. L’art. 6 (come modificato dal D.Lgs. 13/2024) stabilisce che chi riceve un processo verbale o un invito al contraddittorio può presentare istanza di accertamento con adesione prima della notificazione dell’avviso di accertamento . Per gli atti formati con contraddittorio preventivo (art. 6‑bis), il contribuente può chiedere l’adesione entro 30 giorni dal ricevimento dello schema d’atto, sospendendo i termini per l’impugnazione . Se si aderisce, l’accordo deve essere perfezionato entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto definitivo; le sanzioni sono ridotte a un terzo, gli interessi sono dovuti al tasso legale e il pagamento può avvenire in rate trimestrali . La riforma 2024 prevede che non è più possibile chiedere l’adesione dopo l’impugnazione giudiziale, salvo rare eccezioni .

Rottamazione quater e riammissione 2025

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater, una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La rottamazione permette di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi; i pagamenti possono essere dilazionati fino a 18 rate. Con il D.L. 202/2024 (convertito nella L. 15/2025) è stata prevista la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione entro il 31 dicembre 2024. L’art. 3‑bis, comma 1 del decreto dispone che i debitori che non hanno pagato le rate in scadenza possono essere riammessi se presentano una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 . La dichiarazione è telematica e l’agente della riscossione comunica al contribuente il numero di rate (massimo dieci) e le scadenze; le prime due rate devono essere pagate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Per i debiti riammessi sono dovuti gli interessi al 2% annuo dal 1 novembre 2023 . Questa disposizione offre un’ultima opportunità a chi ha perso i benefici della rottamazione quater.

Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e esdebitazione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e modificato dai correttivi del 2022 e del 2024, disciplina vari strumenti di regolazione della crisi. Per i consumatori (soggetti che non svolgono attività d’impresa o professionale) è previsto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Il piano permette di proporre ai creditori il pagamento, anche parziale o dilazionato, dei debiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La proposta deve contenere l’inventario dei beni, l’indicazione delle spese necessarie al sostentamento della famiglia e l’elenco dei creditori con l’importo dovuto; può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio o della pensione e può consentire di mantenere l’abitazione principale mediante il pagamento delle rate del mutuo . Il giudice omologa il piano se non arreca pregiudizio ingiustificato ai creditori e se il debitore rispetta gli obblighi di buona fede.

Il correttivo 136/2024 ha riscritto l’art. 63 CCII disciplinando l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. Secondo il nuovo art. 63, durante le trattative l’imprenditore (anche piccolo) può proporre un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali . L’attestatore indipendente deve verificare che il trattamento proposto sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri un soddisfacimento non deteriore dei creditori pubblici . La proposta deve essere depositata presso gli uffici delle agenzie fiscali con una dichiarazione che attesti la veridicità dei dati; l’amministrazione finanziaria può aderire entro 90 giorni . Il legislatore del 2024 ha introdotto il cram down fiscale, cioè l’omologazione forzosa dell’accordo anche in mancanza di adesione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, purché il trattamento del creditore pubblico non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e consenta il pagamento di almeno il 50% del debito o, se non ci sono altri creditori aderenti, del 60% . È inoltre richiesto che i creditori aderenti rappresentino almeno un quarto delle pretese complessive o, in assenza di altri creditori, che la dilazione non superi il decennio . La transazione si risolve di diritto se il debitore non paga le somme dovute entro 60 giorni dalle scadenze .

Per i soggetti incapienti è prevista l’esdebitazione del debitore incapiente. Secondo l’art. 282 della Legge 3/2012, il debitore che non dispone di beni o redditi sufficienti può ottenere la cancellazione totale dei debiti, ma deve dichiarare eventuali sopravvenienze entro quattro anni e può accedere all’esdebitazione solo una volta nella vita . La domanda deve essere presentata all’OCC con documentazione completa, l’organismo redige una relazione e il giudice può concedere la liberazione dai debiti previa verifica dell’assenza di frode e dell’adempimento degli obblighi di collaborazione.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

  1. Ricezione dell’avviso di accertamento o dello schema d’atto. Dal 18 gennaio 2024 l’ufficio deve inviare uno schema di atto (bozza) che spiega le ragioni dell’accertamento, i maggiori imponibili accertati e le prove raccolte . Nei vecchi accertamenti la bozza non è prevista.
  2. Verifica dei termini. Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o documenti al fine di contestare i rilievi. Se la bozza è stata notificata a ridosso del termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . È consigliabile inviare osservazioni tramite PEC con firma digitale o depositarle presso l’ufficio.
  3. Richiesta di accertamento con adesione. Entro 30 giorni dal ricevimento della bozza (o, in assenza di bozza, entro 60 giorni dall’avviso di accertamento), il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione. L’istanza sospende per 90 giorni i termini per l’impugnazione . Durante il contraddittorio il contribuente può fornire documenti, chiarimenti e proporre un importo concordato. Se l’accordo è raggiunto, le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere dilazionato .
  4. Emissione dell’avviso definitivo. Terminato il contraddittorio, l’ufficio emette l’avviso di accertamento definitivo. Deve motivare le ragioni per cui non accoglie le osservazioni del contribuente . Dal 2024 l’atto è annullabile se manca il contraddittorio.
  5. Impugnazione presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se il contribuente ritiene illegittimo l’atto, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso se è stata presentata istanza di adesione). Il ricorso va depositato telematicamente tramite il portale della Giustizia tributaria; è necessario versare il contributo unificato e allegare l’atto impugnato, la notifica e i documenti di difesa. È opportuno farsi assistere da un avvocato specializzato.
  6. Richiesta di sospensione. Contestualmente al ricorso, si può chiedere la sospensione della riscossione. La corte valuta la fondatezza del ricorso e il pericolo di danno grave e irreparabile; se la sospensione è concessa, i pagamenti sono bloccati fino alla sentenza di primo grado. In alternativa, si può chiedere la sospensione all’agente della riscossione in base all’art. 39 del D.L. 112/2008.
  7. Deposito di memorie e partecipazione all’udienza. Nel processo tributario telematico le parti possono depositare memorie e repliche nei termini previsti (20 e 10 giorni prima dell’udienza). All’udienza il difensore espone i motivi del ricorso; la sentenza di primo grado può essere impugnata in appello e poi in Cassazione.
  8. Riscossione e rateizzazione. Se il ricorso non sospende il pagamento, il contribuente deve versare un terzo delle imposte entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; in caso di sanzioni ridotte, l’importo è minore. In ogni caso, è possibile chiedere la rateizzazione all’agente della riscossione (fino a 72 rate mensili) o aderire a definizioni agevolate se previste.

Difese e strategie legali

Contestare la legittimità dell’atto

Per un corriere, l’avviso di accertamento può riguardare diverse imposte: IRPEF o IRES per i redditi, IVA, contributi previdenziali e ritenute. I controlli spesso derivano da accertamenti induttivi basati su presunzioni (ad esempio, consumo di carburante per chilometri percorsi, fatture per prestazioni, incassi digitali). Ecco alcune difese tipiche:

  • Violazione del contraddittorio. Dal 18 gennaio 2024 l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo è causa di annullabilità dell’atto . Il corriere può eccepire che non ha ricevuto lo schema di atto o che il termine di 60 giorni non è stato rispettato. Se l’atto è stato emesso prima della scadenza o senza prendere in considerazione le controdeduzioni, è viziato.
  • Invalidità per mancata motivazione. L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, specificando i documenti su cui si fonda. Se l’ufficio non allega il processo verbale di constatazione o non spiega le ragioni per cui considera inesistenti le fatture emesse, l’atto è carente di motivazione. La Cassazione (sentenza n. 21271/2025) ha ribadito che l’atto è illegittimo se non contiene una motivazione idonea a consentire al contribuente di difendersi .
  • Decadenza dei termini. Per l’IVA e le imposte sui redditi l’atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno per le violazioni anteriori al 2016). Se l’atto arriva oltre i termini, è decaduto. In alcuni casi (dichiarazione omessa) i termini sono raddoppiati.
  • Errata quantificazione del reddito. L’amministrazione deve dimostrare la ricostruzione presuntiva dei ricavi; il contribuente può fornire documentazione (contratti, ricevute, registri) per contestare le presunzioni (ad esempio, dimostrando che i chilometri percorsi includono tratte vuote, ritardi, ecc.).
  • Inerenza dei costi. Spese per carburante, manutenzione e pedaggi sono deducibili se inerenti all’attività. L’ufficio potrebbe disconoscere l’inerenza; il corriere deve provare che i costi sono legati all’attività e documentarli con fatture e registri.
  • Carenza di prova su operazioni inesistenti. In presenza di fatture ritenute false, l’Agenzia deve dimostrare l’inesistenza delle operazioni. Il contribuente può esibire contratti di trasporto, documenti di consegna, mail o geolocalizzazioni per provare la realtà delle prestazioni. Se l’ufficio fonda l’accertamento su indagini bancarie, il corriere può dimostrare che i versamenti non sono ricavi ma rimborsi o trasferimenti tra conti.

Sospendere l’esecuzione e trattare il debito

  • Istanza di sospensione. Quando il debito è subito esigibile (cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo), il contribuente può chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa. Se il ricorso appare fondato e sussiste un danno grave, la Corte concede la sospensione. È possibile anche chiedere la sospensione all’agente della riscossione dimostrando l’esistenza di un ricorso pendente.
  • Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Se il debito è iscritto a ruolo e non ci sono cause di annullabilità, si può chiedere un piano di rateizzazione ordinario fino a 72 rate. In casi di difficoltà economica documentata, è possibile ottenere piani straordinari fino a 120 rate. Il mancato pagamento di cinque rate fa decadere dal beneficio.
  • Accertamento con adesione. Come visto, l’istituto consente di chiudere la controversia prima del contenzioso. Per i corrieri può essere utile quando la ricostruzione dei ricavi è parzialmente corretta ma occorre ridurre sanzioni e interessi. L’adesione riduce le sanzioni a un terzo e consente il pagamento in rate trimestrali .
  • Transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione. Se il contribuente è imprenditore in crisi, può accedere all’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII. L’accordo può prevedere la riduzione del debito tributario e la dilazione sino a dieci anni . In assenza di adesione del Fisco, il tribunale può omologare l’accordo se la proposta garantisce un soddisfacimento non inferiore al 50% del debito (60% se non vi sono creditori privati) .

Contestare le sanzioni e chiedere la disapplicazione

Le sanzioni amministrative possono essere contestate per buona fede o obiettiva incertezza. Se il corriere ha applicato la normativa in modo ragionevole sulla base di interpretazioni giurisprudenziali o di circolari, può chiedere la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni. Ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto che in materia di IVA l’errore sul regime delle operazioni può escludere la colpa grave. Anche la speciale tenuità della violazione (art. 6, comma 5 bis, D.Lgs. 472/1997) può ridurre la sanzione se l’imposta non supera 30 €.

Nel processo tributario è possibile chiedere la non applicazione delle sanzioni per errore scusabile se la legge è incerta o se sono stati seguiti pareri dell’amministrazione. È utile allegare pareri di consulenti, sentenze e circolari a sostegno della propria interpretazione.

Agire contro l’agente della riscossione

Dopo l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo l’imposta. L’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) può notificare la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento. Se il contribuente ha proposto ricorso e ottiene la sospensione, la riscossione deve essere sospesa. Se la cartella contiene importi già annullati o prescritti, si può presentare un’istanza in autotutela all’agente o un ricorso per opposizione all’esecuzione. In presenza di fermo amministrativo sul veicolo del corriere, è possibile impugnare il fermo dimostrando l’uso necessario del veicolo per l’attività lavorativa e chiedere la cancellazione.

Strumenti alternativi per gestire il debito

Definizione agevolata e rottamazione

La rottamazione quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese. Se il corriere ha cartelle per multe stradali, contributi INPS o tasse non pagate, può valutare la definizione agevolata. I benefici sono:

  • Stralcio di sanzioni e interessi di mora.
  • Possibilità di pagare a rate (massimo 18 rate ordinariamente; 10 rate per la riammissione 2025 ).
  • Sospensione delle procedure esecutive durante la definizione.

Per aderire occorre presentare una dichiarazione telematica entro i termini (ad esempio 30 aprile 2025 per la riammissione ), indicando i debiti da definire e scegliendo il numero di rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici.

Nel 2024 sono state aperte anche altre definizioni agevolate: la definizione delle liti pendenti (chiudere i contenziosi con l’Agenzia pagando una percentuale dell’imposta), il ravvedimento speciale e lo stralcio dei debiti fino a 1.000 € per i ruoli affidati dal 2000 al 2015. Un corriere che ha ricorsi in corso può valutare la definizione delle liti per ridurre il rischio di esito negativo.

Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti

Se il corriere è una persona fisica sovraindebitata, senza partita IVA o con attività cessata, può accedere al piano del consumatore (art. 67 CCII). Il piano permette di proporre ai creditori un pagamento proporzionato alle proprie entrate, con una possibile riduzione dei debiti e la ristrutturazione di prestiti con cessione del quinto . Il tribunale omologa il piano se la proposta è conveniente e se il debitore ha agito con diligenza.

Per le piccole imprese o i lavoratori autonomi ancora attivi, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) è un’alternativa al fallimento. L’accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti. Il cram down fiscale introdotto nel 2024 consente di superare il dissenso dell’Agenzia delle Entrate se il trattamento proposto ai creditori pubblici non è inferiore al 50% (o 60% in mancanza di altri creditori) . Un corriere con debiti tributari elevati e pochi creditori privati può quindi proporre un accordo con pagamento del 60% in dieci anni.

Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) consente ai contribuenti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) di concordare preventivamente il reddito imponibile e il volume d’affari per due periodi d’imposta. Aderendo al CPB, il contribuente accetta l’imponibile proposto dall’Agenzia e beneficia dell’inibizione dei poteri di accertamento ordinario (salvo fatturazioni inesistenti). Nel 2025 il DL 84/2025, convertito nella L. 108/2025, ha introdotto un ravvedimento 2019‑2023 collegato al CPB: i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025‑2026 possono sanare le irregolarità fiscali degli anni 2019‑2023 versando un’imposta sostitutiva calcolata secondo il punteggio ISA . Le aliquote variano in base al punteggio: ad esempio, 10% per chi ha punteggio pari o superiore a 8, 15% per punteggi inferiori . Questo istituto è utile per le imprese di trasporto che vogliono pianificare con certezza i tributi e ottenere protezione dagli accertamenti.

Esdebitazione del debitore incapiente

Quando il corriere non possiede beni o redditi e non può offrire alcun pagamento, può richiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 della Legge 3/2012. L’organismo di composizione della crisi valuta la situazione patrimoniale e redige una relazione. Il giudice può decretare la liberazione dai debiti se il debitore ha collaborato, non ha compiuto atti di frode e non potrà soddisfare i creditori. L’esdebitazione è concessa una sola volta nella vita . Se entro quattro anni il debitore acquisisce nuovi beni o vince premi, deve soddisfare i creditori fino a concorrenza del 50% delle somme ricevute.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la bozza d’accertamento. Dopo il 18 gennaio 2024 molti contribuenti ignorano lo schema di atto pensando che non sia vincolante. In realtà, presentare osservazioni puntuali può evitare l’emissione dell’avviso definitivo. È consigliabile analizzare la bozza con un professionista e preparare una memoria difensiva.
  2. Confondere i termini di impugnazione. Il termine di 60 giorni decorre dalla notifica dell’avviso definitivo; non è prorogato dal ricorso per adesione se non si chiede l’adesione. Per i corrieri, che spesso sono in viaggio, è importante attivare un servizio di domiciliatura o PEC che garantisca il rispetto dei termini.
  3. Omettere prove documentali. La difesa contro un accertamento induttivo richiede documentazione (registri di carico e scarico, contratti di trasporto, documenti di consegna). Spesso i corrieri non conservano le copie cartacee delle lettere di vettura; è utile digitalizzare e archiviare ogni documento.
  4. Non sfruttare le definizioni agevolate. La rottamazione, le liti pendenti e il ravvedimento speciale offrono sconti significativi sulle sanzioni. Attendere il giudizio può comportare l’aggravarsi del debito. Anche chi è decaduto dalla rottamazione può essere riammesso presentando la dichiarazione entro il termine .
  5. Trascurare il sovraindebitamento. Molti corrieri lavorano come ditte individuali e non sono consapevoli della possibilità di accedere a procedure di composizione della crisi. Il piano del consumatore può ridurre i debiti con un pagamento proporzionato alle entrate e salvaguardare l’abitazione principale .
  6. Non chiedere la sospensione. In presenza di ricorso pendente è sempre opportuno chiedere la sospensione della riscossione, altrimenti l’agente può procedere con pignoramenti, fermi o ipoteche.
  7. Accettare accordi verbali con il fisco. Eventuali trattative devono essere formalizzate con accordo di accertamento con adesione o con atti di definizione agevolata. L’assenza di formalizzazione non blocca i termini di decadenza né garantisce la riduzione delle sanzioni.
  8. Sottovalutare gli effetti penali. Alcune condotte (omesso versamento dell’IVA, fatture per operazioni inesistenti) sono punite penalmente. Quando l’accertamento sfocia in una notizia di reato, è necessario farsi assistere anche da un avvocato penalista per gestire la procedura.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e scadenze principali

Atto/ProceduraTermine per il contribuenteNormativa principale
Presentare osservazioni allo schema d’atto (contraddittorio preventivo)≥ 60 giorni dal ricevimentoArt. 6‑bis Statuto del contribuente
Richiedere accertamento con adesione dopo lo schema30 giorni dal ricevimento dello schemaArt. 6 D.Lgs. 218/1997 mod. D.Lgs. 13/2024
Impugnare avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (sospesi se c’è istanza di adesione)D.Lgs. 546/1992
Presentare dichiarazione di riammissione alla rottamazione quaterEntro 30 aprile 2025Art. 3‑bis D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025
Pagare le rate della riammissionePrimo pagamento 31 luglio 2025; poi 30 novembre 2025 e scadenze semestrali 2026–2027Art. 3‑bis, comma 2 D.L. 202/2024
Presentare piano del consumatoreNessun termine fisso; su iniziativa del consumatore con assistenza OCCArt. 67 CCII
Presentare accordo di ristrutturazione con transazione fiscaleDeposito della proposta con dichiarazione sostitutiva; l’amministrazione risponde entro 90 giorniArt. 63 CCII
Esdebitazione del debitore incapienteRichiesta all’OCC; deve essere l’unica volta nella vitaArt. 282 Legge 3/2012

Tabella 2 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoCondizioni principaliBenefici
Accertamento con adesioneIstanza entro 30 giorni dallo schema; accordo con l’ufficioSanzioni ridotte a 1/3; pagamento rateale trimestrale
Rottamazione quaterDebiti affidati tra 2000 e 2022; domanda entro il termine; pagamento in rateStralcio di sanzioni e interessi; sospensione procedure esecutive
Riammissione alla rottamazioneDecadenza entro 31 dicembre 2024; nuova dichiarazione entro 30 aprile 2025Possibilità di riprendere i pagamenti con max 10 rate
Piano del consumatoreConsumatori senza attività d’impresa; proposta assistita da OCCRistrutturazione dei debiti con possibile falcidia; mantenimento abitazione principale
Accordo di ristrutturazione (imprese)Accordo con creditori rappresentanti ≥ 60% dei crediti; eventuale cram downRiduzione e dilazione dei debiti tributari; protezione dal fallimento
EsdebitazioneDebitore privo di beni; domanda una tantum; buona fedeCancellazione totale dei debiti residui

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento? Verifica la data di notifica, leggi attentamente le motivazioni e i calcoli e contatta un professionista. Dal 18 gennaio 2024 l’atto deve essere preceduto da una bozza; se non c’è stata, si può eccepire la nullità .
  2. Quanto tempo ho per rispondere alla bozza di accertamento? Hai almeno 60 giorni per presentare osservazioni o documenti . Il termine può essere prorogato se coincide con la scadenza della decadenza.
  3. Posso chiedere un incontro con l’ufficio? Sì. Durante il contraddittorio puoi chiedere un incontro o una video‑conferenza per spiegare le tue ragioni, fornire documenti e cercare un accordo.
  4. Che vantaggi offre l’accertamento con adesione? Le sanzioni sono ridotte a un terzo e puoi pagare in rate trimestrali . Inoltre, eviti il contenzioso e chiudi la posizione in tempi brevi.
  5. Se accetto l’adesione posso fare ricorso? No. Una volta concluso l’accertamento con adesione, non puoi impugnare l’atto. Se non raggiungi l’accordo, puoi comunque presentare ricorso entro 60 giorni.
  6. Come faccio a sospendere la cartella di pagamento? Presenta ricorso e chiedi la sospensione alla Corte di giustizia tributaria. Puoi anche chiedere all’agente della riscossione la sospensione amministrativa se dimostri che hai impugnato l’atto.
  7. Quando conviene aderire alla rottamazione quater? Se il debito comprende sanzioni e interessi elevati, la rottamazione consente di pagare solo l’imposta. Valuta con il tuo consulente se puoi sostenere le rate e se hai altri strumenti più favorevoli.
  8. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione? Decadi dal beneficio e torni a dover pagare interamente il debito, compresi sanzioni e interessi. La riammissione 2025 consente di sanare le decadenze relative alle rate scadute entro il 31 dicembre 2024 .
  9. Cos’è il piano del consumatore? È un programma di pagamento dei debiti per consumatori non imprenditori. Permette di proporre un saldo ridotto e dilazionato, con la supervisione del tribunale, e salvaguarda l’abitazione principale .
  10. Posso includere i debiti tributari nel piano del consumatore? Sì, i debiti fiscali possono essere inseriti e, se l’accordo è omologato, l’Agenzia delle Entrate è vincolata ad accettare il trattamento proposto.
  11. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione? Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche non imprenditori; l’accordo di ristrutturazione è rivolto a imprenditori e professionisti e richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti. Con il correttivo 2024 è possibile forzare l’omologazione anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate se si soddisfano certe condizioni .
  12. Posso mantenere la casa se accedo alla procedura di sovraindebitamento? Sì, la normativa consente di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale se il giudice ritiene che la proposta sia sostenibile .
  13. Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente? È la cancellazione totale dei debiti per chi non possiede alcun bene e non può offrire pagamento. È concessa una sola volta e richiede la dimostrazione della buona fede .
  14. Il contraddittorio preventivo si applica anche alle sanzioni del Codice della strada? Gli atti emessi per violazioni del Codice della strada non rientrano tra le imposte armonizzate, ma l’art. 6‑bis si applica a tutti gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Le multe stradali rientrano invece nel giudice ordinario. Per le cartelle derivanti da multe, è consigliabile contestare eventuali vizi di notifica o prescrizione.
  15. Devo partecipare alle udienze? Sì, la presenza del difensore in udienza consente di replicare alle argomentazioni dell’ufficio. Nel processo tributario telematico la presenza può avvenire anche da remoto.
  16. È possibile chiedere la conciliazione in giudizio? Sì. In ogni stato e grado del processo tributario è possibile chiedere la conciliazione. L’accordo deve essere omologato dalla Corte e comporta una riduzione delle sanzioni.
  17. Le spese di giudizio sono rimborsabili? Se il ricorso è accolto, il giudice condanna l’ufficio alle spese. È quindi importante depositare la nota spese e gli eventuali onorari del difensore.
  18. Posso dedurre le spese legali? Per i titolari di partita IVA le spese legali sostenute per la difesa in un procedimento tributario sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura in cui sono inerenti all’attività.
  19. Il contraddittorio si applica anche agli enti locali? Sì, l’art. 6‑bis prevede che tutti gli atti impugnabili emessi dagli enti impositori, compresi i Comuni per l’IMU e la TARI, siano preceduti dal contraddittorio, salvo le eccezioni indicate . Gli enti devono adottare regolamenti per adeguarsi.
  20. Cosa succede se presento il ricorso in ritardo? Il ritardo comporta l’inammissibilità del ricorso e la definitività dell’atto. In casi eccezionali si può invocare la rimessione in termini per causa non imputabile (ad esempio malattia improvvisa certificata), ma la giurisprudenza è restrittiva.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Accertamento IVA a un corriere individuale

Contesto. Marco gestisce una ditta individuale di consegne. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate gli notifica uno schema di avviso di accertamento per IVA relativa al 2022. L’ufficio contesta che Marco abbia dedotto costi di carburante e manutenzione per 25.000 € e che le fatture emesse nei confronti di una società siano false. La bozza richiede un maggiore imponibile IVA di 40.000 € e un’imposta dovuta di 8.800 € oltre a sanzioni per 10.000 €.

Azione. Marco contatta l’Avv. Monardo entro 10 giorni. Lo studio analizza la bozza e rileva che le fatture contestate sono state pagate tramite bonifico e che esistono documenti di trasporto firmati. Invia una memoria di controdeduzioni entro 60 giorni, allegando le prove. Chiede altresì l’accertamento con adesione. L’ufficio convoca Marco e ridetermina l’imposta a 5.000 €; le sanzioni sono ridotte a 1/3 (3.333 €). Marco accetta e stipula l’atto di adesione, pagando in tre rate trimestrali da 2.778 € ciascuna. Risultato: evita il contenzioso e risparmia più di 6.600 € di sanzioni.

Simulazione 2 – Riammissione alla rottamazione quater

Contesto. Laura, corriere autonoma, aveva aderito nel 2023 alla rottamazione quater per debiti INPS e IVA pari a 30.000 €. A causa di problemi finanziari non paga la rata di novembre 2024 e decade. Nel marzo 2025 viene a conoscenza del D.L. 202/2024 e presenta la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 .

Azione. L’Agente della riscossione le comunica che dovrà pagare le somme in 10 rate. Laura sceglie di pagare in 8 rate e versa la prima il 31 luglio 2025. Le sanzioni e gli interessi sono esclusi; paga soltanto l’imposta residua. Grazie alla riammissione non subisce pignoramenti sul conto corrente e può continuare l’attività.

Simulazione 3 – Piano del consumatore con transazione fiscale

Contesto. Francesco è un ex corriere con debiti personali (carta di credito, finanziamenti) per 60.000 € e debiti fiscali residui per 40.000 € derivanti da vecchie cartelle. Non svolge più attività d’impresa e ha un reddito da lavoro dipendente di 1.500 € al mese. È proprietario di una casa con mutuo. La banca ha già pignorato il quinto dello stipendio.

Azione. Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo presenta un piano del consumatore. La proposta prevede il pagamento del mutuo e il versamento di 600 € al mese per cinque anni ai creditori, destinando 400 € all’INPS e 200 € agli altri creditori. Propone inoltre la falcidia del 70% dei debiti finanziari. Il giudice omologa il piano perché assicura ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. I debiti eccedenti sono esdebitati; Francesco mantiene la casa e un tenore di vita dignitoso .

Simulazione 4 – Accordo di ristrutturazione con cram down fiscale

Contesto. La società “Speed Delivery Srl”, gestita da due soci corrieri, ha debiti complessivi per 1 milione di euro, di cui 600.000 € verso banche e fornitori e 400.000 € verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS (IVA, IRES e contributi). Il fatturato è calato a causa della concorrenza. I soci vogliono evitare la liquidazione e salvare i posti di lavoro.

Azione. L’azienda presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 63 CCII. Propone ai creditori privati il pagamento del 50% in cinque anni e al Fisco il pagamento del 60% in dieci anni, con l’intervento di un investitore che garantisce 200.000 €. I creditori privati che rappresentano il 65% dei debiti aderiscono. L’Agenzia delle Entrate si oppone. Grazie al cram down fiscale il tribunale omologa l’accordo nonostante il dissenso dell’Agenzia, perché il trattamento proposto al Fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione e rispetta le percentuali richieste . L’azienda continua l’attività e rientra dai debiti in dieci anni.

Simulazione 5 – Esdebitazione del debitore incapiente

Contesto. Giulia, ex corriere con contratto a tempo determinato, perde il lavoro e non ha beni. Ha debiti fiscali e bancari per 20.000 € accumulati quando lavorava come lavoratrice autonoma. È disoccupata e vive in affitto con la famiglia.

Azione. Si rivolge all’OCC e presenta istanza di esdebitazione del debitore incapiente. Dimostra di non possedere beni e di aver cercato attivamente un lavoro. Il giudice verifica che non ha compiuto atti in frode ai creditori e che collabora con l’organismo. Accoglie la domanda e la libera da tutti i debiti residui . Se entro quattro anni Giulia riceverà eredità o vincite, dovrà destinare ai creditori il 50% di quanto percepito.

Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi contribuente, ma per i corrieri lo è ancora di più. L’attività di trasporto e consegna comporta margini di profitto ridotti, costi ingenti di carburante e manutenzione e un flusso continuo di documenti. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate possono condurre a contestazioni importanti; una difesa tempestiva può fare la differenza tra un debito sostenibile e un’insolvenza irreversibile.

Nel quadro attuale, la riforma del 2024–2025 ha rafforzato i diritti del contribuente: il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili ; l’accertamento con adesione è stato semplificato e raccordato con il contraddittorio; la rottamazione quater e la riammissione 2025 offrono la possibilità di saldare i debiti fiscali in modo agevolato ; il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione rappresentano strumenti efficaci per affrontare il sovraindebitamento e salvaguardare l’attività. La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che l’inosservanza del contraddittorio rende l’atto annullabile e ha limitato la prova di resistenza a favore del contribuente . .

Agire in fretta è fondamentale. Dopo la notifica dell’avviso di accertamento occorre verificare i termini, preparare una difesa tecnica e valutare tutte le soluzioni disponibili: dall’adesione alla rottamazione, alla transazione fiscale, fino al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione. Il supporto di professionisti esperti consente di evitare errori formali, ottenere sospensioni e trattare con l’amministrazione con cognizione di causa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono competenza, esperienza e una visione integrata delle questioni tributarie e bancarie. Essendo cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle, elaborando strategie personalizzate per ogni cliente. Che si tratti di contestare l’illegittimità di un accertamento, di aderire a una definizione agevolata o di accedere a procedure concorsuali, il suo studio multidisciplinare affianca il contribuente in tutte le fasi.

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Approfondimento sul procedimento di accertamento fiscale

Metodi di accertamento e presunzioni legali

Per comprendere come difendersi è necessario conoscere i diversi metodi di accertamento disciplinati dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/1972. L’amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica dei redditi o dell’IVA con accertamento analitico, analitico‑induttivo o induttivo puro. La distinzione influisce sui poteri istruttori e sulle presunzioni utilizzabili:

  • Accertamento analitico. L’ufficio rettifica i redditi in presenza di errori nelle scritture contabili o di voci dichiarate non conformi al bilancio. Il comma 1, lettera d) dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 dispone che la falsità o l’incompletezza può risultare dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche; l’ufficio può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti . Queste presunzioni devono essere collegate a fatti noti e consentire di risalire a fatti ignoti (ad esempio incongruenze tra fatture di carburante e percorrenze).
  • Accertamento induttivo puro. Se il contribuente non presenta la dichiarazione o non tiene le scritture contabili o le sottrae all’ispezione, l’amministrazione può prescindere dalle scritture e determinare il reddito sulla base dei dati comunque raccolti. Il comma 2 dell’art. 39 prevede che il reddito sia determinato induttivamente quando il reddito non è indicato, quando non viene presentato il bilancio o quando le scritture sono inaffidabili . In questi casi l’ufficio può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Un corriere che non tiene i registri di carico e scarico o non conserva le fatture può subire questo tipo di accertamento.
  • Accertamento sintetico (c.d. redditometro). Per le persone fisiche, l’art. 38 D.P.R. 600/1973 consente di determinare il reddito in base alla spesa sostenuta per determinati beni (autoveicoli, immobili, polizze). L’accertamento sintetico si applica raramente ai corrieri ma può emergere se il contribuente mostra un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati.
  • Accertamento induttivo IVA. L’art. 55 D.P.R. 633/1972 permette all’amministrazione di determinare l’IVA dovuta in modo induttivo quando il contribuente non presenta la dichiarazione o non tiene i registri. In tal caso l’ammontare imponibile è determinato sulla base delle notizie raccolte e sono detraibili solo gli importi risultanti dalle liquidazioni . Il comma successivo estende l’induttivo ai casi in cui, tramite verbale di ispezione, si accerti che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni o non ha conservato i registri . Questo strumento è usato spesso contro i corrieri che non emettono fatture per consegne occasionali.

È importante ricordare che l’uso di presunzioni deve essere motivato e l’accertamento deve indicare in modo dettagliato gli elementi posti a base; il contribuente può sempre fornire prova contraria mostrando che le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti.

Poteri degli uffici durante l’accertamento (art. 32 D.P.R. 600/1973)

L’art. 32 D.P.R. 600/1973 elenca i poteri investigativi dell’amministrazione. Gli uffici possono:

  1. Eseguire accessi e ispezioni nei locali dell’impresa (art. 33). Per un corriere, questo significa che la Guardia di Finanza può controllare i furgoni, il magazzino e i registri di carico.
  2. Invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie, anche relativi a rapporti bancari o di terzi. Le informazioni raccolte possono essere poste a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra di averle già considerate nella dichiarazione.
  3. Richiedere documenti e registri contabili, compresi bilanci e registri IVA, e trattenerli per massimo 60 giorni. Il contribuente deve firmare un verbale e ha diritto a riceverne copia.
  4. Inviare questionari per ottenere dati specifici.
  5. Richiedere dati a enti e banche: gli uffici possono domandare alle banche e agli intermediari finanziari informazioni sui rapporti intrattenuti dal contribuente, previa autorizzazione. Le movimentazioni bancarie risultano quindi presunzioni di maggiore reddito se il contribuente non giustifica i versamenti o i prelievi.

Questi poteri devono essere esercitati nel rispetto dello Statuto del contribuente: il contribuente va informato dei motivi del controllo, può essere assistito da un professionista e le richieste devono essere motivate. Eventuali violazioni (mancata redazione del verbale, indagini su anni prescritti) possono essere eccepite in sede di contraddittorio o ricorso.

Dal verbale di constatazione all’avviso di accertamento

Per i controlli con accesso (ispezioni presso la sede del corriere) l’iter è il seguente:

  1. Accesso e verifica. Gli agenti della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate si presentano con un ordine di servizio e redigono un verbale giornaliero. Durante l’accesso, il contribuente ha diritto a essere assistito dal difensore e può rilasciare dichiarazioni. In base all’art. 12 Statuto, la verifica non può superare 30 giorni lavorativi salvo proroga .
  2. Processo verbale di constatazione (PVC). Al termine dell’accesso viene redatto il PVC, che contiene i rilievi e gli elementi raccolti. Il contribuente riceve copia del verbale e ha 60 giorni per presentare osservazioni prima che l’ufficio possa emettere l’avviso di accertamento . Se emergono nuovi elementi successivamente, il termine decorre da quando il contribuente ne è informato .
  3. Contraddittorio preventivo. Per gli atti impugnabili formati dal 18 gennaio 2024 l’ufficio deve notificare una bozza di avviso di accertamento e concedere almeno 60 giorni per le controdeduzioni . Se tra la fine del contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è prorogato . Nelle fasi del contraddittorio il contribuente può richiedere l’intervento di un esperto nominato dalla propria associazione di categoria.
  4. Avviso di accertamento. Dopo aver valutato le osservazioni il dirigente firma l’avviso di accertamento, che deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La mancanza di motivazione rende l’atto nullo. Per gli accertamenti notificati fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia può inviare l’avviso anche via PEC.
  5. Notifica al contribuente. L’avviso viene notificato a mezzo messo notificatore, raccomandata A/R o PEC. Da quel momento decorre il termine di 60 giorni per l’impugnazione. La notifica deve essere eseguita nel domicilio fiscale; se il corriere non ritira la raccomandata, si perfeziona per compiuta giacenza.
  6. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento. Se l’avviso diventa definitivo perché non impugnato o dopo la decisione della Corte, l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute e l’Agenzia delle Entrate Riscossione emette la cartella. In caso di importi superiori a 5.000 € l’iscrizione avviene dopo 60 giorni dalla notifica, consentendo il ricorso.

Conoscere queste fasi permette al contribuente di individuare eventuali vizi (mancato contraddittorio, violazione dei termini, notifica irregolare) e di organizzare la difesa.

Controlli a tavolino e indagini bancarie

Molti accertamenti ai danni dei corrieri derivano da controlli a tavolino: l’ufficio incrocia i dati delle dichiarazioni con i corrispettivi ricevuti tramite sistemi elettronici di pagamento, fatture elettroniche, comunicazioni dei fornitori e banche dati (Spesometro, Esterometro, Carburanti). Se emergono discrepanze, l’ufficio invia un invito al contraddittorio al contribuente (art. 32, comma 1, n. 2). Rispondere con documenti e spiegazioni precise è fondamentale per evitare il successivo avviso.

Le indagini bancarie sono disciplinate dall’art. 32, n. 7) e n. 8). L’ufficio, previa autorizzazione, può chiedere alle banche i movimenti dei conti e dei carte di credito e utilizzare i versamenti come presunzione di ricavi non dichiarati, salvo prova contraria. I prelevamenti ingiustificati sono considerati ricavi se il contribuente non ne indica il beneficiario. Per i corrieri che ricevono rimborsi spese dai clienti o versano incassi in contanti, è essenziale tenere un registro giornaliero e conservare le prove per giustificare i movimenti.

Controlli a distanza e fatturazione elettronica

Dal 2019 la fatturazione elettronica ha fornito all’amministrazione uno strumento potentissimo. Il Sdi (Sistema di Interscambio) acquisisce in tempo reale tutte le fatture emesse e ricevute. Per i corrieri, che spesso operano in regime forfettario o minimi, l’Agenzia verifica se le fatture emesse corrispondono alle prestazioni effettive; eventuali scostamenti rispetto agli indici di affidabilità (ISA) possono comportare un invito all’adeguamento. L’adozione del concordato preventivo biennale permette di concordare preventivamente il reddito e di evitare controlli successivi.

Impugnazione dell’avviso di accertamento

Il ricorso avverso l’avviso di accertamento deve essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso occorre indicare il giudice competente, i dati dell’atto impugnato, i motivi di diritto e di fatto (es. vizi del contraddittorio, mancanza di motivazione, errata ricostruzione contabile). Il ricorso deve essere notificato all’ufficio tramite PEC o tramite ufficiale giudiziario e depositato telematicamente nel P.T.T. (Processo Tributario Telematico).

Durante il giudizio il contribuente può proporre istanza cautelare per sospendere la riscossione, dimostrando il periculum in mora (il danno grave e irreparabile) e il fumus boni juris (le ragioni del ricorso). In primo grado la sospensione è valutata dalla Corte provinciale; in caso di rigetto, si può proporre reclamo alla Corte regionale.

Il processo tributario consente anche la conciliazione giudiziale, istituto che permette di chiudere la controversia con un accordo sul quantum e sulle sanzioni. La conciliazione può essere totale o parziale e comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Rapporti con il procedimento penale

Quando l’accertamento evidenzia reati tributari (ad esempio dichiarazione fraudolenta, omesso versamento IVA oltre 250.000 € per anno o omesso versamento di ritenute oltre 150.000 €), l’ufficio trasmette la notizia di reato alla Procura. In questi casi il contribuente corre il rischio di processo penale, sequestri preventivi e misure cautelari. La difesa deve coordinarsi con un penalista per valutare il ravvedimento operoso e la definizione agevolata dei reati (ex D.Lgs. 158/2015 e art. 15 D.L. 34/2019). Pagare il dovuto prima dell’apertura del dibattimento consente la non punibilità o attenuanti, ma deve essere gestito con attenzione per non pregiudicare la difesa nel procedimento tributario.

La conoscenza di questi passaggi e dei rimedi legali consente al corriere di affrontare l’accertamento con maggiore consapevolezza e di scegliere la strategia difensiva più idonea.

Ulteriori errori da evitare e suggerimenti pratici

Oltre agli errori già evidenziati, esistono altri comportamenti che possono compromettere la difesa:

  1. Trascurare l’obbligo di conservazione digitale. I corrieri spesso gestiscono centinaia di consegne al mese; è fondamentale archiviare digitalmente tutte le fatture elettroniche, i documenti di trasporto (DDT) e le email di conferma. La mancanza di documentazione impedisce di dimostrare la veridicità dei costi (carburanti, pedaggi, manutenzione) e facilita l’accertamento induttivo.
  2. Mancata verifica dei versamenti contributivi. I corrieri autonomi sono tenuti al versamento dei contributi INPS e alla comunicazione dei redditi. L’omesso versamento può generare cartelle esattoriali e, in caso di importi elevati, è sanzionato penalmente. Controllare periodicamente la posizione contributiva e regolarizzare eventuali omissioni con il ravvedimento operoso evita l’apertura di un accertamento.
  3. Sottovalutare l’impatto delle presunzioni bancarie. Versamenti o prelevamenti non giustificati sui conti personali possono essere considerati ricavi dell’attività. È consigliabile tenere un conto dedicato alla ditta individuale o all’attività di corriere e annotare la causale di ogni operazione (ad esempio “anticipo spese carburante”, “saldo fattura cliente”).
  4. Non aggiornare il domicilio fiscale. Molti accertamenti diventano definitivi perché l’avviso viene notificato al vecchio indirizzo e il contribuente non lo ritira. È obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione di domicilio entro 30 giorni. Chi opera in località diverse (ad esempio corrieri che si trasferiscono per lavoro) può eleggere domicilio presso il commercialista o utilizzare la PEC.
  5. Ignorare i poteri della Guardia di Finanza. Durante i controlli su strada la Guardia di Finanza può richiedere i documenti fiscali, ispezionare la merce e controllare i pagamenti. Opporsi o fornire dichiarazioni false comporta sanzioni. Collaborare con gli agenti, fornendo le informazioni richieste e chiedendo che vengano inserite a verbale eventuali osservazioni, è spesso la strategia migliore.
  6. Firmare verbali senza leggere. Il contribuente o il rappresentante può rifiutare di firmare un verbale se non condivide le contestazioni o se vi sono incongruenze. La mancata firma deve essere motivata e riportata nel verbale stesso. È consigliabile far constatare nel verbale eventuali irregolarità (mancata consegna di copia, assenza di motivazione).
  7. Omettere la ricognizione dei precedenti controlli. Quando il corriere ha già subito un accertamento per lo stesso periodo o per le stesse operazioni (ad esempio un ricalcolo dei ricavi con verbale di revisione contabile), occorre verificare se l’amministrazione non stia esercitando una doppia imposizione. In sede di contraddittorio bisogna richiamare eventuali atti definitivi per evitare duplicazioni.
  8. Trascurare la prescrizione e la decadenza. L’avviso di accertamento per le imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno se non presentata). Per l’IVA i termini sono gli stessi. I tributi locali possono avere termini diversi. Se l’avviso è notificato oltre tali termini, va eccepita la decadenza. Tenere un calendario delle scadenze aiuta a individuare i vizi.
  9. Non valutare l’adesione al concordato preventivo biennale. Questo nuovo istituto consente di pattuire con l’Agenzia il reddito per due periodi d’imposta, garantendo protezione dagli accertamenti (tranne che per fatture inesistenti). Per i corrieri con ISA elevato può essere uno strumento di pianificazione fiscale. Valuta con il commercialista se aderire.
  10. Sottovalutare il rischio di reato per indebite compensazioni. Compensare crediti inesistenti o non spettanti (ad esempio crediti di imposta derivanti da carburanti senza i requisiti) integra il reato di indebita compensazione. È essenziale verificare la legittimità dei crediti prima di utilizzarli in compensazione.

Essere consapevoli di questi rischi e adottare comportamenti diligenti riduce la possibilità di subire accertamenti e facilita la difesa in caso di contestazione.

Ulteriori domande frequenti (FAQ avanzate)

  1. È possibile chiedere la rateizzazione dell’accertamento con adesione?
    Sì. L’atto di adesione può prevedere il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con interessi al tasso legale . Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio.
  2. Cosa succede se l’Agenzia non risponde all’istanza di accertamento con adesione?
    Se l’ufficio non convoca il contribuente entro 90 giorni dall’istanza, la domanda si intende rigettata e il termine per il ricorso riprende a decorrere. È quindi importante monitorare le scadenze e presentare ricorso tempestivamente.
  3. Posso presentare un’istanza di autotutela prima del ricorso?
    L’autotutela è un atto con il quale si chiede all’amministrazione di annullare o rettificare un atto illegittimo. Può essere presentata anche se sono decorsi i termini di impugnazione, ma non sospende i termini. È consigliabile proporre autotutela insieme al ricorso per evitare decadenze.
  4. L’amministrazione deve motivare l’utilizzo delle presunzioni bancarie?
    Sì. Gli accertamenti basati su indagini bancarie devono indicare i singoli movimenti utilizzati e le ragioni per cui sono considerati ricavi o costi. Il contribuente può dimostrare che i versamenti derivano da prestiti o da attività non imponibili.
  5. Cos’è l’invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997?
    Prima di emettere l’avviso di accertamento l’ufficio può inviare un invito a presentarsi per definire l’imposta, denominato invito al contraddittorio. L’accettazione dell’invito comporta il pagamento di un terzo della sanzione. Dal 2024 l’invito è assorbito dalla bozza prevista dall’art. 6‑bis, ma resta applicabile per alcuni tributi.
  6. In quali casi l’amministrazione può bypassare il contraddittorio?
    Nei casi di fondato pericolo per la riscossione (ad esempio rischio di fuga o di dissipazione dei beni) e per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale elencati nel D.M. 24 aprile 2024 , l’ufficio può emettere l’avviso senza contraddittorio. Tuttavia, resta l’obbligo di motivare la ragione dell’urgenza.
  7. Il ravvedimento operoso interrompe la procedura di accertamento?
    Il ravvedimento, ossia il pagamento spontaneo dell’imposta e delle sanzioni ridotte prima della contestazione, non impedisce l’accertamento ma elimina la punibilità penale per taluni reati e riduce le sanzioni. Può essere utilizzato per sanare errori formali o omissioni modeste.
  8. Che differenza c’è tra definizione liti pendenti e conciliazione giudiziale?
    La definizione delle liti pendenti è una procedura straordinaria prevista dalle leggi di bilancio che consente di chiudere le controversie fiscali pagando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio. La conciliazione giudiziale, invece, è un accordo spontaneo tra le parti raggiunto durante il processo tributario e comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo.
  9. Posso chiedere la sospensione amministrativa della cartella?
    Sì. Se l’atto presupposto è stato annullato o è oggetto di ricorso, si può presentare istanza all’Agente della riscossione chiedendo la sospensione. Occorre allegare copia del ricorso o del provvedimento di annullamento. L’agente ha 220 giorni per rispondere.
  10. È necessario indicare il codice fiscale nella fattura per dedurre i costi?
    Per dedurre i costi relativi a fornitori e prestazioni è necessario che la fattura contenga tutti i dati obbligatori (codice fiscale o partita IVA del fornitore, descrizione del servizio, data, importo). Fatture incomplete non sono deducibili e possono condurre a rilievi.
  11. Come impugnare la cartella esattoriale?
    La cartella può essere impugnata entro 60 giorni se si contestano i vizi dell’atto presupposto (ad esempio la nullità dell’avviso) o entro 20 giorni per opposizione all’esecuzione se si lamenta il difetto di notifica o la prescrizione. La competenza può variare: i tributi erariali spettano al giudice tributario, le sanzioni del Codice della strada al giudice di pace.
  12. Il ricorso sospende automaticamente la riscossione?
    No. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’avviso. Bisogna presentare istanza cautelare al giudice. Se la sospensione è accolta, l’Agenzia non potrà attivare pignoramenti o fermi fino alla decisione nel merito.
  13. Posso utilizzare un contatto diretto con l’ufficio senza assistenza?
    È possibile recarsi all’ufficio e presentare osservazioni anche senza difensore. Tuttavia, la materia è complessa e un errore può compromettere la posizione. Rivolgersi a professionisti consente di esporre le argomentazioni in modo tecnico e di individuare eventuali vizi procedurali.
  14. L’accordo di ristrutturazione può prevedere il pagamento integrale dei creditori privati e la falcidia del Fisco?
    Sì. L’art. 63 CCII prevede che la proposta può prevedere trattamenti differenziati per i creditori . L’accordo è omologato se la proposta è più conveniente della liquidazione e se il Fisco riceve almeno il 50% (o 60% in mancanza di altri creditori) .
  15. È possibile modificare il piano del consumatore dopo l’omologazione?
    Solo in presenza di eventi straordinari e con l’autorizzazione del giudice. Ad esempio, una malattia o un evento imprevisto che riduca le entrate può giustificare un’istanza di modifica. Senza autorizzazione, il mancato pagamento comporta la risoluzione del piano.
  16. Cosa accade ai beni strumentali usati per l’attività (furgoni, moto) durante l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore?
    In generale i beni necessari per l’attività del debitore sono esclusi dalla liquidazione se il valore non eccede la soglia di legge. Nel piano del consumatore il giudice può autorizzare il debitore a continuare a pagare il leasing o il finanziamento del veicolo necessario all’attività . Nell’accordo di ristrutturazione il valore dei beni strumentali rientra nella proposta.
  17. Come sono tassate le plusvalenze in caso di vendita dei beni strumentali durante la procedura?
    La vendita di un furgone aziendale può generare una plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi. La plusvalenza rientra nell’attivo e può essere utilizzata per soddisfare i creditori. È consigliabile pianificare le cessioni per minimizzare l’impatto fiscale.
  18. Esistono agevolazioni contributive per i corrieri che aderisono a un accordo di ristrutturazione?
    L’INPS può accettare la proposta di pagamento parziale dei contributi nell’accordo di ristrutturazione, purché siano rispettate le percentuali minime previste dal CCII. Inoltre, alcune regioni concedono contributi a fondo perduto per la trasformazione ecologica del parco mezzi, che possono essere utilizzati per finanziare il piano.
  19. Le sanzioni possono essere sospese in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea?
    In alcuni casi controversi (ad esempio applicazione dell’IVA ai servizi resi all’estero), il giudice nazionale può sospendere il processo e la riscossione in attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia UE. In tal caso anche le sanzioni restano sospese fino alla decisione.
  20. È possibile impugnare il diniego di rateizzazione dell’Agente della riscossione?
    Sì. Il diniego può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria, contestando l’omessa valutazione della capacità contributiva o l’errata applicazione dei criteri di rateizzazione. In attesa della pronuncia, è opportuno proporre una nuova istanza corredata da documenti aggiornati.

Ulteriori simulazioni pratiche

Simulazione 6 – Accertamento induttivo puro per mancanza di scritture

Contesto. Roberto gestisce un’attività di corriere con quattro furgoni. Non ha tenuto i registri contabili e nel 2024 non presenta la dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2 D.P.R. 600/1973, utilizzando i dati acquisiti dalle fatture elettroniche emesse dai clienti. Viene determinato un reddito di 150.000 € e un’IVA dovuta di 30.000 €.

Azione. Roberto, assistito dall’Avv. Monardo, contesta che l’ufficio abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità e precisione e dimostra che una parte delle fatture apparteneva a periodi diversi. Nonostante la mancanza delle scritture, la difesa porta prove alternative (estratti bancari, contratti di subappalto). In sede di contraddittorio, l’ufficio accoglie parte delle deduzioni e riduce l’imposta a 20.000 €. Successivamente Roberto aderisce alla rottamazione quater per definire le somme residue, pagando solo l’imposta e risparmiando sanzioni.

Simulazione 7 – Indagini bancarie e presunzioni di ricavi

Contesto. Sara è una corriere freelance che riceve i pagamenti tramite bonifici e contanti. Nel 2025 l’Agenzia, previa autorizzazione, richiede alla banca i movimenti del suo conto. Riscontra versamenti in contanti per 40.000 € che non risultano nelle dichiarazioni. L’ufficio emette un accertamento, considerando i versamenti come ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 32.

Azione. Sara dimostra che i versamenti provenivano dal marito e da un rimborso per l’acquisto di un’auto. Presenta dichiarazioni sostitutive e documenti bancari. L’ufficio riconosce l’errore e annulla parzialmente l’accertamento, riducendo l’imponibile a 10.000 €. Le sanzioni sono ridotte a un terzo in adesione e la contribuente paga in quattro rate. Questa simulazione evidenzia l’importanza di giustificare i movimenti bancari per superare la presunzione di ricavi.

Simulazione 8 – Concorso di procedura concorsuale e accertamento

Contesto. La cooperativa “Courier Service” è in crisi e presenta un accordo di ristrutturazione. Nel frattempo riceve un avviso di accertamento per omesso versamento IVA 2023. L’accertamento è notificato dopo l’apertura della procedura.

Azione. L’Avv. Monardo eccepisce che, ai sensi dell’art. 88 CCII, gli atti di accertamento successivi all’apertura della procedura devono essere autorizzati dal giudice e che l’ufficio ha l’onere di insinuarsi al passivo. L’ufficio riconsidera la notifica e presenta la pretesa nel passivo. Nella proposta di accordo, i debiti fiscali sono pagati al 60%, con cram down fiscale . La cooperativa ottiene l’omologazione e continua l’attività; l’accertamento non produce effetti immediati grazie alla protezione della procedura concorsuale.

Simulazione 9 – Accertamento sintetico per spese personali elevate

Contesto. Alessio, corriere a partita IVA, dichiara un reddito lordo di 15.000 € ma possiede un SUV di lusso, paga canoni per un appartamento in centro e viaggia spesso all’estero. L’Agenzia, applicando l’art. 38 D.P.R. 600/1973, accerta induttivamente che il reddito reale è superiore e notifica un accertamento sintetico.

Azione. Alessio dimostra che il SUV è intestato alla società di leasing del padre e che i viaggi sono pagati dall’azienda per missioni di trasporto internazionale. Tramite l’assistenza legale dimostra che le spese non sono a suo carico. L’accertamento viene ridotto e definito in adesione. Questa simulazione evidenzia come il redditometro possa colpire anche i corrieri e l’importanza di documentare la provenienza delle risorse.

Simulazione 10 – Utilizzo del concordato preventivo biennale

Contesto. La “Global Logistics Sas”, società di corrieri, applica gli ISA. Nel 2025 l’agenzia propone un concordato preventivo biennale con un imponibile di 100.000 € annui. L’impresa decide di aderire e contestualmente beneficia del ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni 2019‑2023 .

Azione. Con l’assistenza dello studio Monardo la società versa l’imposta sostitutiva al 15% per gli anni pregressi (in virtù del punteggio ISA 7) e accetta il reddito concordato per il biennio 2025‑2026. Durante il periodo di vigenza del CPB l’impresa è protetta dagli accertamenti ordinari, a condizione di rispettare il versamento puntuale. I soci possono programmare gli investimenti con maggiore certezza e ridurre il rischio di contestazioni future.

Tabella 3 – Tipologie di accertamento e presupposti

TipologiaNormativaPresupposti/condizioniNota
Accertamento analiticoArt. 39 comma 1 lett. a–d D.P.R. 600/1973Rettifica delle dichiarazioni quando i dati non corrispondono al bilancio o risultano errori, incompletezze o falsità; uso di presunzioni gravi, precise e concordantiImpone all’ufficio di motivare le presunzioni; il contribuente può fornire prova contraria.
Accertamento induttivo puroArt. 39 comma 2 D.P.R. 600/1973Mancata indicazione del reddito, omessa presentazione della dichiarazione o scritture inattendibili; l’ufficio può prescindere dalle scritture e usare presunzioni anche non graviStrumento più gravoso per il contribuente; è possibile ridurre l’accertamento con prove alternative.
Accertamento sintetico (redditometro)Art. 38 D.P.R. 600/1973Reddito determinato sulla base delle spese e del tenore di vita; applicabile a persone fisicheÈ più raro per i corrieri, ma può emergere se il tenore di vita è superiore ai redditi dichiarati.
Accertamento induttivo IVAArt. 55 D.P.R. 633/1972Omessa presentazione della dichiarazione o mancanza dei registri IVA; l’ammontare imponibile è determinato induttivamenteSi applica quando le fatture non sono emesse o conservate; detraibili solo i versamenti eseguiti.
Accertamento a tavolinoArt. 6‑bis Statuto, art. 32 D.P.R. 600/1973Controllo basato su dati incrociati e banche dati; obbligo di contraddittorio preventivo salvo atti automatizzatiPermette al contribuente di presentare memorie; se non c’è il contraddittorio l’atto è annullabile.

Tabella 4 – Diritti e doveri durante la verifica

Garanzia/dirittoContenutoFonte
InformazioneGli agenti devono informare il contribuente dei motivi del controllo e consegnare copia dell’ordine di servizioArt. 12 Statuto del contribuente
Durata limitataLe verifiche nei locali dell’impresa non possono durare più di 30 giorni lavorativi (prorogabili)Art. 12, comma 5 Statuto
Assistenza professionaleIl contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia durante la verificaArt. 12, comma 2 Statuto
Controdeduzioni al PVCIl contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni al processo verbale di constatazioneArt. 12, comma 7 Statuto
Contraddittorio preventivoL’ufficio deve notificare una bozza di avviso e concedere almeno 60 giorni per le controdeduzioniArt. 6‑bis Statuto
Motivazione dell’attoL’avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesaArt. 42 D.P.R. 600/1973
Tutela della riservatezzaI dati bancari acquisiti devono essere usati nel rispetto della normativa sulla privacy e l’ufficio deve adottare cauteleArt. 32, commi 6‑bis e 7 D.P.R. 600/1973
Ricevere copia dei verbaliIl contribuente ha diritto a ricevere copia del verbale redatto durante l’accessoArt. 32, comma 1 n. 2
ImpugnazioneIl contribuente può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avvisoD.Lgs. 546/1992

Appendice: giurisprudenza rilevante (2024‑2025)

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha tracciato importanti principi in tema di accertamenti e contraddittorio:

  • Cassazione n. 7966/2024. La Sezione quinta ha riconosciuto la natura imperativa dell’art. 6‑bis Statuto: l’obbligo di contraddittorio si applica a tutti gli atti impugnabili emessi dal 18 gennaio 2024 e la sua violazione comporta l’annullabilità. La Corte ha chiarito che gli atti precedenti restano disciplinati dalla normativa previgente .
  • Ordinanza n. 287/2025. La Corte ha precisato che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7 Statuto decorre dal momento in cui il contribuente è informato di nuovi elementi emersi dopo il PVC . Questo principio tutela il diritto di difesa e impedisce all’amministrazione di notificare l’avviso prima che il contribuente possa articolare le proprie osservazioni.
  • Sezioni Unite n. 21271/2025. Le sezioni unite hanno ribadito che, per gli accertamenti antecedenti al 18 gennaio 2024 e riguardanti tributi non armonizzati, la violazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità; il contribuente deve dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Tuttavia, per i tributi armonizzati (IVA) l’obbligo è generalizzato e la mancata prova di resistenza non giustifica l’atto . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis la prova di resistenza è superata e l’omissione del contraddittorio è sufficiente a invalidare l’atto.
  • Ordinanza n. 2795/2025. Riguardando un accertamento IVA, la Corte ha ribadito che l’obbligo di contraddittorio è generale per i tributi armonizzati; l’atto è invalido se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto far valere . L’ordinanza conferma l’approccio restrittivo in tema di prova di resistenza.
  • Cassazione n. 24798/2025 (non allegata). La Corte ha analizzato un caso di accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2, ribadendo che l’ufficio può prescindere dalle scritture solo se dimostra l’omissione della dichiarazione o la totale inattendibilità della contabilità. In caso contrario, l’accertamento è illegittimo.
  • Ordinanza n. 13017/2025 (non allegata). La Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo puro quando il contribuente non conserva le scritture contabili e i dati bancari evidenziano attività non dichiarate. Ha tuttavia precisato che il contribuente può sempre fornire prova contraria mediante documenti bancari e contratti.
  • Giurisprudenza amministrativa e costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/2024 (non allegata), ha ritenuto legittimo l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili, ritenendolo conforme ai principi di buon andamento e trasparenza (art. 97 Cost.). Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 788/2025, ha affermato che gli enti locali devono adeguarsi al contraddittorio preventivo.

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