Accertamento fiscale a un call center: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi contribuente, ma lo è ancora di più per chi gestisce un call center. Queste imprese si muovono in un settore dove la maggior parte dei costi e dei ricavi non si traducono in beni materiali: si paga il personale, si acquistano software e servizi, si svolgono campagne per conto di terzi e i margini sono spesso sottili. Proprio la natura immateriale dell’attività rende le verifiche del Fisco più complesse e, di conseguenza, aumenta la probabilità di contestazioni o fraintendimenti in sede di accertamento. Le indagini si concentrano su voci contabili difficili da provare (provvigioni, subforniture, contratti di collaborazione con altre società), sugli adempimenti IVA e sui costi deducibili. Nel 2025 diverse pronunce della Corte di Cassazione hanno confermato che il Fisco può procedere anche con accertamenti induttivi quando mancano scritture contabili o quando emergono operazioni ritenute fittizie; in questi casi il giudice richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti, ma spetta al contribuente fornire una prova contraria . Inoltre, la riforma fiscale attuata con il d.lgs. 219/2023 e integrata nel 2024–2025 ha introdotto l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, che generalizza l’obbligo del contraddittorio preventivo: salvo che per i controlli automatizzati, tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti da un confronto di almeno 60 giorni con l’amministrazione . Chi ignora questa fase perde un’occasione fondamentale per ridurre o annullare la pretesa tributaria e rischia che l’avviso diventi esecutivo.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa e aggiornata al mese di dicembre 2025 su come difendersi nel modo migliore da un accertamento fiscale indirizzato a un call center. Il taglio è pratico e professionale: descriveremo le norme applicabili, i termini di legge, le pronunce giurisprudenziali più rilevanti, gli strumenti difensivi a disposizione (ricorso, accertamento con adesione, sospensione dell’esecuzione, definizioni agevolate, piani del consumatore ecc.) e gli errori da evitare. Tutte le indicazioni sono tratte da fonti ufficiali — leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale — e saranno accompagnate dai riferimenti puntuali.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

Per affrontare efficacemente un accertamento fiscale è indispensabile il supporto di professionisti esperti. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina uno studio legale con avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario a livello nazionale e vanta numerosi titoli di specializzazione:

  • Cassazionista: è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), figura chiave nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle imprese;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, che assiste gli imprenditori nel rinegoziare i debiti con il Fisco e con i creditori;
  • Coordinatore di uno staff multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro che operano su tutto il territorio nazionale.

Lo studio dell’avv. Monardo analizza l’atto di accertamento, valuta l’eventuale impugnazione dinanzi ai giudici tributari, negozia con l’Agenzia delle Entrate per ottenere sospensioni e rateizzazioni, predispone ricorsi per la sospensione dell’esecuzione, studia piani di rientro o accordi di ristrutturazione e gestisce sia le soluzioni giudiziali sia quelle stragiudiziali. La combinazione di competenze legali e tributarie consente di individuare la strategia più efficace per ogni caso concreto.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Le norme che disciplinano l’accertamento fiscale

L’accertamento fiscale trova la sua disciplina generale nel DPR 600/1973 (Imposte sui redditi) e nel DPR 633/1972 (IVA). Gli articoli rilevanti per i call center sono:

  • Art. 39 DPR 600/1973 – Accertamento delle imposte sui redditi. Questa disposizione stabilisce che l’ufficio può procedere ad accertamento analitico‑induttivo quando dai verbali di ispezione o dagli altri atti risultano elementi che non coincidono con quanto dichiarato. Se emergono ricavi occultati o costi inesistenti, l’ufficio può utilizzare presunzioni semplici basate su indizi gravi, precisi e concordanti . In caso di omessa dichiarazione, o quando le scritture contabili sono inattendibili, l’amministrazione può disattenderle e determinare il reddito con metodi induttivi . Questo è il caso tipico dei call center che non presentano la dichiarazione o che contabilizzano costi fittizi derivanti da subappalti.
  • Art. 41‑bis DPR 600/1973 – Accertamento parziale. Consente di effettuare un accertamento limitato a specifiche componenti del reddito o dell’IVA, sulla base di dati forniti da altre amministrazioni, dalla Guardia di Finanza o dagli studi di settore. Questo non preclude la possibilità di un successivo accertamento integrale . Per un call center, l’accertamento parziale può riguardare, ad esempio, la parte di ricavi fatturati da campagne pubblicitarie per conto di committenti esteri.
  • Art. 6‑bis Statuto del contribuente (L. 212/2000). Introdotto dal d.lgs. 219/2023 e aggiornato al 2025, prevede che, salvo i controlli automatizzati, tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema dell’atto, consentirgli l’accesso al fascicolo e assegnargli un termine non inferiore a 60 giorni per formulare osservazioni. L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza di questo termine e deve motivare l’eventuale rigetto delle osservazioni . Sono previste deroghe solo per i casi di fondato pericolo per la riscossione o per i controlli formalmente automatizzati.
  • Art. 12 dello Statuto del contribuente. Riguarda i diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Nel testo vigente, dopo le modifiche del 2025, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale originario dell’art. 12, comma 7, è stato spostato nell’art. 6‑bis. Tuttavia l’art. 12 continua a garantire che l’esame dei documenti può avvenire in ufficio o presso il professionista del contribuente e che deve essere dato atto delle osservazioni nel verbale.
  • Art. 21 d.lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario). La disposizione (in vigore fino al 31 dicembre 2025) stabilisce che il ricorso avverso l’avviso di accertamento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Dal 1° gennaio 2026 questa norma sarà abrogata e sostituita dal nuovo Codice della giustizia tributaria, ma le regole sul termine per impugnare rimarranno, salvo ritocchi, analoghe.
  • Art. 6 d.lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione. Permette al contribuente sottoposto a verifica o che riceve un progetto di accertamento di chiedere di definire bonariamente la pretesa. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di accertamento soggetto a contraddittorio e sospende per 90 giorni i termini per impugnare . Il contribuente e l’ufficio possono concordare la base imponibile e le sanzioni con riduzioni significative.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) e successive modifiche. Ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione‑quater). La legge di conversione del d.l. 202/2024 (legge n. 15/2025) ha previsto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025, con 5 giorni di tolleranza; il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici .
  • Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Regolano la ristrutturazione dei debiti del consumatore e prevedono il piano del consumatore, procedura utile per i titolari di un call center in situazione di sovraindebitamento. L’art. 8, comma 4, della legge 3/2012, come interpretato dalla Cassazione nel 2025, consente di prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati; la moratoria costituisce il termine iniziale da cui decorre l’obbligo di pagare, non quello entro cui il pagamento deve essere completato . Il d.lgs. 136/2024, integrando l’art. 67 del Codice della crisi, ha esteso il termine di moratoria a due anni .

Queste norme costituiscono la base per contestare l’accertamento o per accedere a strumenti deflativi. Nei paragrafi che seguono esamineremo come applicarle alla realtà di un call center.

2. Giurisprudenza recente e orientamenti della Cassazione

La giurisprudenza degli ultimi anni fornisce numerosi spunti di difesa per i call center che subiscono un accertamento. Di seguito sintetizziamo le pronunce più significative, evidenziando i principi che possono essere invocati.

2.1 Cassazione, ordinanza n. 25105/2025 – Autonomia degli uffici e accertamento induttivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25105 del 2025, ha rigettato il ricorso di una società che gestiva un call center. La società lamentava la nullità dell’accertamento in quanto l’ufficio che aveva emesso l’avviso non era quello territorialmente competente. La Corte ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate è organizzata in autonomia e può delegare i poteri di accertamento ad uffici diversi, in virtù del d.lgs. 300/1999 . Ha inoltre ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo ex art. 39, c. 2 del DPR 600/1973, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti . La società deve fornire la prova contraria.

2.2 Cassazione, ordinanza n. 19884/2025 – Validità della notifica al domicilio fiscale

Con l’ordinanza n. 19884 del 2025, la Cassazione ha confermato che la notifica degli atti tributari può avvenire al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione. Il contribuente deve contestare la conformità della copia prodotta dall’ufficio nel corso del giudizio; in mancanza, la notifica si considera valida . Per i call center che operano in più sedi, è importante verificare che il domicilio fiscale riportato nelle dichiarazioni sia aggiornato.

2.3 Sezioni Unite, sentenza n. 21271/2025 – Contraddittorio e prova di resistenza

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul contraddittorio endoprocedimentale. Prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, per i tributi non armonizzati non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio; l’avviso poteva essere annullato solo se il contribuente dimostrava che la mancanza del contraddittorio aveva impedito di far valere argomenti decisivi (cd. prova di resistenza) . Dopo il 2024 la prova di resistenza è superata: la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto .

2.4 Cassazione, sentenza n. 24001/2024 – Accessi brevi e verbale di chiusura

La sentenza n. 24001/2024 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 52 del DPR 633/1972 e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, in caso di accesso presso la sede del contribuente per acquisire documenti, gli operatori devono rilasciare un verbale di chiusura e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento . Anche per i call center, se l’accertamento si fonda su documentazione acquisita nel corso di un accesso, l’avviso emesso prima del decorso di 60 giorni può essere annullato.

2.5 Cassazione, sentenza n. 287/2025 – Nuove contestazioni dopo il PVC

La Cassazione ha precisato che se, dopo il processo verbale di constatazione (PVC), l’ufficio formula nuovi rilievi o rettifiche, il termine di 60 giorni per il contraddittorio decorre da tali nuovi rilievi. La cooperazione tra amministrazione e contribuente deve rispettare i principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza . Per i call center può essere determinante contestare eventuali avvisi emessi senza concedere questo ulteriore contraddittorio.

2.6 Cassazione, ordinanza n. 9549/2025 – Moratoria nel piano del consumatore

In materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la Cassazione ha stabilito che la moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, della legge 3/2012 è un termine iniziale: i pagamenti ai creditori privilegiati devono iniziare entro un anno dall’omologazione del piano, ma il debito può essere estinto anche successivamente . L’art. 67 del Codice della crisi d’impresa, modificato dal d.lgs. 136/2024, consente una moratoria fino a due anni . Questo consente ai titolari di call center in crisi di gestire i debiti tributari in tempi più lunghi.

2.7 Altre pronunce rilevanti

  • Sentenza n. 24001/2024 (Cassazione): ha ribadito che un semplice verbale di accesso non è sufficiente se l’amministrazione formula contestazioni complesse; serve un verbale di chiusura e devono trascorrere 60 giorni .
  • Cassazione, sez. tributaria, n. 25105/2025: ha confermato l’utilizzo di presunzioni per accertare redditi non dichiarati, anche se si tratta di presunte frodi da subappalto .
  • Giurisprudenza di merito (commissioni tributarie regionali e provinciali) del 2024–2025: numerose sentenze hanno annullato avvisi di accertamento emessi prima del termine di 60 giorni o senza contraddittorio; altre hanno ritenuto valide le notifiche via PEC o al domicilio fiscale. È importante monitorare la giurisprudenza locale perché i giudici di merito sono spesso più sensibili alle garanzie del contribuente.

3. Definizioni chiave

Prima di analizzare la procedura, riepiloghiamo alcune definizioni fondamentali:

  • Accertamento analitico: l’ufficio esamina analiticamente i ricavi e i costi dichiarati, contestando le singole voci.
  • Accertamento induttivo: il reddito viene determinato sulla base di presunzioni, studi di settore, flussi bancari o indici di capacità contributiva, in caso di omissione di contabilità o di gravi irregolarità .
  • Contraddittorio preventivo: fase in cui l’ufficio invia lo schema di accertamento e consente al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni .
  • Ricorso tributario: atto con cui il contribuente impugna l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale; deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica .
  • Accertamento con adesione: procedura deflativa per concordare con l’ufficio la base imponibile e le sanzioni con riduzioni .
  • Definizione agevolata: strumenti previsti dalla legge di bilancio e da decreti legge che consentono di pagare i debiti fiscali con riduzioni di sanzioni e interessi (rottamazione, conciliazione giudiziale, stralcio dei debiti, ecc.).
  • Piano del consumatore: procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge 3/2012 per i debitori non fallibili; consente di ristrutturare i debiti con l’intervento dell’OCC e del tribunale.

Con queste basi, possiamo esaminare la procedura che un call center deve seguire dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

In questa sezione descriviamo passo per passo cosa accade quando un call center riceve un avviso di accertamento fiscale e quali sono gli adempimenti e i diritti del contribuente.

1. Ricezione dello schema di atto (contraddittorio preventivo)

A partire dal 2024, l’Agenzia delle Entrate è tenuta, salvo rare eccezioni, a inviare al contribuente uno schema dell’atto che intende emettere. Questo documento contiene:

  1. La descrizione dettagliata delle violazioni contestate (omessa dichiarazione, ricavi non contabilizzati, costi inesistenti, simulazione di contratti di subappalto, ecc.);
  2. L’indicazione delle prove (verbali della Guardia di Finanza, acquisizione di dati bancari, documenti contabili, presunzioni gravi e concordanti);
  3. La base imponibile proposta e le sanzioni calcolate.

Il contribuente, ricevuto lo schema, dispone di almeno 60 giorni per:

  • Accedere agli atti: può visionare e copiare il fascicolo presso l’ufficio o tramite il proprio professionista;
  • Formulare osservazioni scritte: spiegare perché le contestazioni sono infondate, fornire documentazione che giustifichi i ricavi e i costi, evidenziare errori nei calcoli;
  • Richiedere l’accertamento con adesione: l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni e sospende per 90 giorni i termini per impugnare ;
  • Chiedere la rateizzazione immediata o l’utilizzo di crediti in compensazione;
  • Proporre un incontro con l’ufficio per chiarire i punti controversi.

È fondamentale rispondere allo schema di atto: il silenzio equivale ad accettazione tacita e rende più difficile impugnare successivamente l’avviso. Anche se non si hanno a disposizione tutti i documenti, è opportuno presentare osservazioni per ottenere una rettifica o l’annullamento parziale della pretesa.

2. Comunicazione dell’avviso di accertamento

Scaduto il termine per il contraddittorio, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato: deve indicare i fatti contestati, le norme violate e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa . La motivazione può richiamare il PVC o altri atti, ma deve allegarli se il contribuente non li ha ricevuti. L’avviso deve inoltre indicare:

  • L’imposta o le imposte dovute (IRPEF, IRES, IVA, IRAP);
  • Le sanzioni applicate, con riferimento alle norme di legge (ad es. sanzione del 30 % per infedele dichiarazione, maggiorata in caso di omessa dichiarazione);
  • Gli interessi di mora;
  • Le modalità e i termini per pagare o impugnare;
  • La possibilità di presentare domanda di accertamento con adesione;
  • L’avvertimento che, se l’atto non è impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo ed esecutivo.

Per i call center, l’avviso può contestare costi di subappalto ritenuti fittizi, IVA detraibile su fatture inesistenti, ricavi non dichiarati provenienti da campagne di teleselling, o l’uso di contratti di collaborazione per eludere il lavoro subordinato.

3. Verifica della notifica

Una volta ricevuto l’avviso, è necessario controllare che sia stato regolarmente notificato. Le possibili modalità sono:

  • Notifica a mezzo posta o PEC: l’atto può essere inviato via posta raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC registrato nel domicilio digitale del contribuente. Secondo la Cassazione, la notifica è valida se avvenuta al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione, a meno che il contribuente non provi la non conformità della copia .
  • Notifica agli eredi: se l’avviso è intestato a una società estinta o a un titolare deceduto, occorre verificare se la notifica è stata indirizzata agli eredi o ai soci. In caso contrario, l’atto può essere nullo.
  • Notifica a società di persone: per le società di persone, l’avviso deve essere notificato alla società e a ciascun socio per imputare loro la maggiore imposta.

Un vizio nella notifica può comportare l’annullamento dell’atto. Tuttavia il vizio deve essere eccepito con il ricorso, allegando la documentazione di supporto.

4. Calcolo dei termini di impugnazione e sospensione dei termini

Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Questo termine non comprende la sospensione feriale: dal 1° agosto al 31 agosto il termine resta sospeso. Inoltre:

  • La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende i termini per 90 giorni ;
  • Se l’ufficio non ha rispettato il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis), il contribuente può eccepire l’annullabilità dell’atto, ma deve comunque impugnarlo entro 60 giorni per non farlo divenire definitivo.

Nel frattempo, l’avviso non può essere iscritto a ruolo (ossia non può essere avviata la riscossione coattiva), salvo che per le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto. Se l’ufficio iscrive a ruolo prima della scadenza del termine, è possibile chiedere la sospensione.

5. Ricorso tributario dinanzi alla Commissione tributaria

Se dopo l’analisi l’avviso appare illegittimo, la strada principale è il ricorso. Il ricorso deve contenere:

  1. I dati del ricorrente e dell’ente impositore;
  2. L’indicazione dell’atto impugnato e delle parti di esso che si contestano;
  3. I motivi di doglianza, ossia i vizi di legittimità e di merito (violazione dell’obbligo di contraddittorio, errori nella determinazione del reddito, indeterminatezza della motivazione, incompetenza dell’ufficio, prescrizione o decadenza);
  4. Le prove: documenti contabili, contratti, registri, perizie, corrispondenza con i committenti, ecc.;
  5. La richiesta di sospensione dell’esecuzione (se l’avviso comporta un debito immediato) e di compensazione dei crediti.

Il ricorso deve essere notificato all’ufficio tramite PEC o raccomandata e depositato, entro 30 giorni dalla notifica, presso la competente Commissione tributaria con il fascicolo completo. È consigliabile allegare la copia della PEC con la prova di trasmissione, la ricevuta di avvenuta consegna e l’atto impugnato.

6. Domanda di sospensione dell’esecuzione

In caso di somme elevate o rischio di escussione forzata, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione (ex art. 47 d.lgs. 546/1992). La Commissione tributaria può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione dell’atto se ricorrono due condizioni:

  • Fumus boni iuris: apparenza di buon diritto, cioè esistenza di vizi o fondati motivi nel ricorso;
  • Periculum in mora: pericolo nel ritardo, ossia rischio di danni gravi e irreparabili derivanti dall’immediata esecuzione (pignoramento del conto, blocco delle utenze, ipoteca).

Nei call center, il periculum in mora può essere dimostrato documentando che la società non può sostenere il pagamento senza chiudere l’attività, con conseguente perdita di posti di lavoro. Se la sospensione è concessa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere a pignoramenti o fermi amministrativi.

7. Accertamento con adesione e definizione della controversia

Se le contestazioni non sono completamente infondate ma i calcoli dell’ufficio appaiono eccessivi, il contribuente può ricorrere all’accertamento con adesione. I vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni a un terzo;
  • Esclusione degli interessi sulle sanzioni;
  • Pagamenti rateali fino a 8 rate trimestrali (o 12 se le somme sono superiori a 50.000 euro);
  • Assenza di contenzioso, con risparmio di spese legali.

La procedura si avvia con una richiesta scritta da presentare entro 30 giorni dallo schema di atto. L’ufficio convoca il contribuente per discutere; se si raggiunge un accordo, si firma il verbale di adesione e si versa la prima rata. Il mancato pagamento determina l’iscrizione a ruolo delle somme residue.

L’adesione è particolarmente utile per i call center che hanno qualche irregolarità contabile ma desiderano evitare un lungo contenzioso. Tuttavia, è necessario valutare attentamente le presunzioni utilizzate dall’ufficio; se sono infondate o generiche, può essere conveniente impugnare.

8. Mediazione e reclamo

Per gli atti di valore non superiore a 50.000 euro, il d.lgs. 220/2023 (nuovo processo tributario) ha istituito l’obbligo del reclamo/mediazione. Il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all’Agenzia delle Entrate, che può proporre una mediazione riducendo la sanzione al 35 %. Se il reclamo è respinto o non viene risposto entro 90 giorni, il contribuente può instaurare il giudizio. Questa procedura sarà pienamente applicabile con il nuovo Codice della giustizia tributaria, ma già oggi alcuni uffici la praticano.

9. Definizioni agevolate e rottamazioni

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto vari strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali, che possono essere utili ai call center, soprattutto per le somme iscritte a ruolo. Gli strumenti principali (aggiornati al dicembre 2025) sono:

  • Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231–242, legge 197/2022). Consente di pagare i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, corrispondendo solo imposta e spese di notifica, senza interessi di mora, sanzioni e aggio. La legge n. 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (con tolleranza fino al 5 agosto) . Il mancato pagamento della prima rata determina la decadenza dai benefici.
  • Stralcio dei mini‑debiti. Nel 2023 sono stati cancellati i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015, con alcune esclusioni (importi dovuti per recupero aiuti di Stato, crediti dell’Unione europea e IVA all’importazione). Questo stralcio non richiede domanda.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti (commi 186–205, legge 197/2022). È possibile chiudere i contenziosi tributari pagando il 100 % del tributo in caso di soccombenza del contribuente o una percentuale ridotta (dal 35 al 90 %) in caso di vittoria in primo o secondo grado. Per presentare domanda occorre pagare o versare la prima rata; il processo è sospeso. Anche questa misura sarà probabilmente rinnovata nei prossimi anni.
  • Conciliazione giudiziale e rinuncia agli atti. Nel corso del processo tributario le parti possono conciliare versando solo il 50 % delle sanzioni; la conciliazione deve essere omologata dal giudice.

Le definizioni agevolate non cancellano l’imposta ma consentono risparmi su sanzioni e interessi. Per un call center indebitato con il Fisco, possono rappresentare una soluzione per ridurre il passivo e proseguire l’attività.

10. Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti

Se il call center è gestito da una ditta individuale o da una società di persone e si trova in grave difficoltà economica, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con l’assistenza di un OCC e l’omologazione del tribunale. La Cassazione ha chiarito che la moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, della legge 3/2012 è un termine iniziale: i pagamenti ai creditori privilegiati possono iniziare fino a un anno dopo l’omologazione ; il d.lgs. 136/2024 ha esteso questo termine a due anni . Ciò offre maggiore flessibilità per i debitori. Durante la procedura, le azioni esecutive e i pignoramenti sono sospesi.

Il piano del consumatore richiede che il debitore sia meritevole (cioè non abbia agito con malafede o colpa grave) e che la proposta offra ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e professionista dell’OCC, può assistere nella predisposizione del piano, nella valutazione della meritevolezza e nella negoziazione con i creditori.

Difese e strategie legali

Affrontare un accertamento fiscale richiede una strategia articolata, costruita sulla base delle specificità del call center, del periodo verificato e della documentazione disponibile. Di seguito analizziamo le principali difese di merito e vizi di legittimità che possono essere fatti valere e forniamo suggerimenti pratici.

1. Contestare la competenza dell’ufficio e i vizi formali

Un primo profilo da verificare è la competenza dell’ufficio. L’ordinanza n. 25105/2025 ha statuito che l’Agenzia delle Entrate può delegare i poteri di accertamento anche a uffici diversi da quelli territorialmente competenti . Tuttavia la delega deve essere formalizzata e indicata nell’atto. Se l’avviso di accertamento non esplicita la delega o non indica l’ufficio competente, può essere contestato. È altresì necessario verificare se l’atto è stato sottoscritto da un funzionario abilitato; la mancanza di firma rende l’atto nullo.

Altri vizi formali includono:

  • Mancanza di motivazione: se l’atto non spiega sufficientemente i fatti contestati e le norme applicate, viola l’art. 7 dello Statuto e l’art. 42 del DPR 600/1973 ;
  • Notifica irregolare: se la notifica non è stata effettuata al domicilio fiscale o al legale rappresentante, o se la PEC non riporta la prova di consegna ;
  • Violazione del contraddittorio: se l’amministrazione non ha inviato lo schema di atto o non ha atteso i 60 giorni, l’atto è annullabile ;
  • Violazione dei termini di decadenza: l’avviso deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). L’accertamento IVA segue termini analoghi. Un atto tardivo è nullo.

2. Dimostrare l’infondatezza delle presunzioni

Negli accertamenti su call center, l’amministrazione ricorre spesso a presunzioni: ad esempio, afferma che il call center ha occultato ricavi perché i margini risultano inferiori a quelli della media di settore; oppure contesta la deducibilità di costi di subappalto perché ritiene le prestazioni inesistenti. L’art. 39 del DPR 600/1973 consente l’uso di presunzioni solo se sono gravi, precise e concordanti . Il contribuente può difendersi dimostrando:

  • La realtà delle operazioni: fornendo contratti, ordini di servizio, registri delle chiamate, report di campagne, note di addebito e pagamento, e testimoni (dipendenti o committenti) che confermino l’attività svolta;
  • La congruità dei costi: depositando preventivi, comparazioni di mercato, consulenze tecniche che provino che le tariffe pagate a subfornitori sono in linea con il mercato;
  • L’infondatezza degli indici utilizzati: contestando i parametri statistici (ad es. studi di settore o indici di affidabilità fiscale) e dimostrando che il call center opera in un settore specifico (es. outbound B2B) con margini inferiori.

Se la presunzione è basata su un accesso non preceduto da contraddittorio o su un verbale di acquisizione documentale senza verbale di chiusura, occorre eccepire la nullità dell’atto .

3. Eccepire la violazione del contraddittorio e la mancanza di prova di resistenza

La riforma del 2024–2025 impone all’ufficio di instaurare il contraddittorio preventivo. Se lo schema di atto non è stato inviato o se l’avviso è stato emesso prima del termine di 60 giorni, l’atto è annullabile . In ricorso occorre dedurre:

  1. L’assenza di contraddittorio: dimostrare con ricevute PEC o raccomandate che non si è ricevuto lo schema di atto;
  2. L’anticipazione del termine: indicare la data di notifica dello schema e quella dell’avviso, evidenziando che non sono trascorsi 60 giorni;
  3. La mancata considerazione delle osservazioni: se si sono presentate osservazioni ma l’avviso non le esamina, si configura un vizio motivazionale.

Nel sistema precedente era richiesta la prova di resistenza, cioè dimostrare che le osservazioni avrebbero potuto modificare la pretesa . Dopo il 2024 non è più necessario: la mancanza del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto, indipendentemente dall’esito della difesa .

4. Utilizzare i vizi di motivazione

La motivazione dell’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche . Se l’atto si limita a richiamare il PVC senza allegarlo o non precisa come ha determinato i ricavi occulti, è affetto da vizio di motivazione e può essere annullato. Nei call center, l’ufficio deve spiegare come ha rilevato i ricavi (analisi di flussi bancari, incrocio con i dati dei committenti, presunzioni basate sul numero di operatori) e su quali norme si fonda (art. 39 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972). La mancanza di questa spiegazione viola il diritto di difesa.

5. Dimostrare l’incompetenza funzionale dell’ufficio

L’ordinanza n. 25105/2025 riconosce l’autonomia organizzativa dell’Agenzia delle Entrate, ma richiede che la delega di poteri sia formale. Se l’accertamento è firmato da un funzionario non abilitato o se la delega non è allegata, l’atto può essere impugnato. È opportuno richiedere copia della delega nel contraddittorio o in sede di accesso agli atti.

6. Fare valere la prescrizione o la decadenza

Il Fisco deve emettere l’avviso di accertamento entro determinati termini. Per le imposte dirette (IRPEF/IRES) e l’IVA le regole sono:

  • Dichiarazione presentata: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (es. dichiarazione 2021 → avviso entro 31/12/2026);
  • Dichiarazione omessa: il termine è otto anni;
  • Frodi IVA particolarmente gravi: in presenza di fatture false o operazioni inesistenti può estendersi a 10 anni;
  • Accertamento parziale: non preclude successivi accertamenti sull’annualità.

Se l’avviso è notificato oltre tali termini, occorre eccepire in ricorso la decadenza. Occorre verificare la data di spedizione (non quella di ricezione).

7. Contestare la ricostruzione dei ricavi e proporre perizie contabili

Quando l’ufficio ricostruisce i ricavi con metodi induttivi, il contribuente può proporre perizie che ricostruiscono il fatturato reale. Nel call center, è possibile:

  • Analizzare i file di contatto: numero di chiamate, durata, contratti conclusi;
  • Esaminare i contratti con i committenti: alcuni call center ricevono provvigioni non allegate alle fatture (es. quote di successo) che vanno contabilizzate. Occorre dimostrare che i ricavi dichiarati corrispondono alle provvigioni effettive;
  • Ricostruire i costi del personale: fornire buste paga, contratti di collaborazione, fatture dei consulenti, per contestare la stima dei margini.

Una buona perizia può convincere il giudice a ridurre la base imponibile.

8. Chiedere la sospensione o la rateizzazione del debito

Se l’avviso diventa definitivo o se, nonostante il ricorso, il giudice conferma la pretesa, è possibile chiedere:

  • La rateizzazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate, estendibili a 120 in caso di grave difficoltà), presentando l’ISEE o un piano finanziario.
  • La definizione agevolata con rottamazione‑quater o altre misure.

È importante presentare la domanda prima che inizino le procedure esecutive (ipoteca, pignoramento). Lo studio dell’avv. Monardo assiste nella preparazione della domanda e nella trattativa per ottenere il massimo beneficio.

9. Valutare la transazione fiscale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti

Per i call center costituiti in forma societaria (srl o spa) che si trovano in crisi, la transazione fiscale (art. 182‑ter della legge fallimentare, ora art. 63 del Codice della crisi) consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS il pagamento parziale dei tributi, con rinuncia a sanzioni e interessi. Questa transazione fa parte di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione e richiede il voto favorevole dell’erario. Può essere utile quando l’azienda intende proseguire l’attività e salvaguardare i posti di lavoro.

10. Accesso agli strumenti alternativi per i contribuenti in difficoltà

Oltre alle soluzioni tributarie, i titolari di call center in grave crisi possono utilizzare i seguenti strumenti:

  • Piano del consumatore (per persone fisiche e ditte individuali) ;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (per chi ha anche debiti d’impresa, introdotto dal d.lgs. 14/2019);
  • Liquidazione controllata: procedura che liquida i beni del debitore, estingue i debiti e chiude la posizione; è l’extrema ratio;
  • Esdebitazione: possibilità per il debitore meritevole di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine delle procedure di sovraindebitamento, liberando il soggetto da ogni pretesa fiscale.

Lo studio dell’avv. Monardo, attraverso gli OCC di cui è fiduciario, valuta la procedura più idonea e assiste il debitore nella sua attuazione.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione

La difesa dal debito fiscale non si esaurisce nell’impugnazione. Esistono molte strade alternative che possono ridurre o cancellare il debito, migliorare i rapporti con il Fisco e salvaguardare la continuità aziendale. Di seguito un approfondimento su ciascuna di esse.

1. Rottamazione‑quater e riammissione

La rottamazione‑quater, introdotta con la legge di bilancio 2023, riguarda le cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I benefici consistono nella cancellazione di sanzioni, interessi e aggio; il contribuente paga solo la quota capitale e le spese di notifica. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; tuttavia molti contribuenti sono decaduti per mancato pagamento delle rate.

La legge 15/2025 ha riaperto i termini consentendo la riammissione per chi era decaduto: era necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2025, indicando il numero di rate (da 1 a 10) e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (entro il 5 agosto con i 5 giorni di tolleranza) . Il mancato pagamento fa decadere di nuovo il contribuente, che perde lo sconto e vede riapplicate sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater è particolarmente vantaggiosa per i call center con vecchie cartelle accumulate negli anni, perché permette di azzerare le sanzioni e di suddividere il carico in rate fino al 2027.

2. Stralcio dei mini‑debiti e agevolazioni per importi ridotti

La legge 197/2022 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000–2015 (con esclusioni). Per importi superiori, la cartella resta integralmente dovuta, ma è possibile utilizzare la rateizzazione ordinaria (72–120 rate) o accedere alla rottamazione.

3. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

La legge 197/2022 consente di definire le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione con il pagamento di una percentuale del tributo. Il valore dipende dallo stato del giudizio: se il contribuente ha vinto in primo grado, paga il 40 %; se ha perso, paga il 100 %. Le liti riguardanti il call center per anni antecedenti al 2022 possono essere chiuse con questa procedura, evitando ulteriori spese e tempi lunghi.

4. Conciliazione giudiziale e rinuncia all’impugnazione

Durante il processo tributario, le parti possono raggiungere una conciliazione integrale o parziale. La conciliazione consente di versare il tributo, riducendo le sanzioni al 50 %; l’accordo deve essere omologato dal giudice. Si tratta di uno strumento utile quando le prove del contribuente sono incerte ma si desidera ottenere uno sconto.

5. Ristrutturazione dei debiti del consumatore e piani del consumatore

Per i titolari di call center che siano persone fisiche o titolari di imprese individuali, la legge 3/2012 prevede il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi. Queste procedure si attivano con la nomina di un gestore della crisi da parte di un OCC e prevedono la sospensione delle azioni esecutive. La moratoria per i crediti privilegiati può arrivare a un anno e, dopo la riforma del 2024, a due anni . Il piano deve assicurare il pagamento ai creditori almeno in misura non inferiore a quella che otterrebbero dalla liquidazione. L’esdebitazione finale consente al debitore di liberarsi dalle pendenze residue.

6. Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Per le società di capitali in crisi, il Codice della crisi d’impresa prevede il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale. In questi istituti l’Agenzia delle Entrate e l’INPS possono accettare il pagamento parziale dei tributi, rinunciando a sanzioni e interessi. È un percorso complesso che richiede il supporto di un professionista esperto.

7. Esdebitazione del sovraindebitato e tutela del patrimonio

Al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata, il debitore può chiedere l’esdebitazione, che cancella i debiti non soddisfatti. Questa misura, prevista dall’art. 14‑terdecies della legge 3/2012, è stata estesa dal Codice della crisi alle altre procedure. È una forma di “fresh start” che permette di ripartire da capo. Per i call center, significa poter tornare sul mercato senza il fardello dei vecchi debiti.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un accertamento fiscale può essere complicato. Ecco alcuni errori da evitare e consigli per proteggersi.

1. Non rispondere allo schema di atto

Ignorare lo schema inviato dall’ufficio è uno degli errori più gravi. L’art. 6‑bis garantisce almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Anche se si ritiene che le contestazioni siano infondate, rispondere consente di far emergere elementi che potrebbero portare all’archiviazione totale o parziale. Fornire documenti, spiegazioni e, se necessario, chiedere l’accesso agli atti è essenziale.

2. Falsare o distruggere la contabilità

In passato alcune imprese cercavano di “aggiustare” i registri contabili o di distruggere documenti per evitare contestazioni. Oggi l’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti informatici, banche dati e incroci con la Guardia di Finanza che rendono difficile sfuggire ai controlli. Alterare la contabilità può costituire reato (frode fiscale) e aggravare la posizione. È preferibile collaborare e spiegare eventuali irregolarità.

3. Non contestare le presunzioni

Come visto, il Fisco può utilizzare presunzioni ma deve dimostrarne la gravità, precisione e concordanza . Se il call center non produce documenti o testimoni, la presunzione diventa prova. Presentare prove alternative e perizie riduce la base imponibile.

4. Trascurare i termini di impugnazione

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni . Molti contribuenti, presi da altre attività, lasciano passare il termine e non riescono più a impugnare. È utile segnare la data di notifica e contattare subito un professionista.

5. Dimenticare le sospensioni feriali e le proroghe dei termini

I termini si sospendono dal 1° al 31 agosto. Inoltre, la richiesta di adesione sospende i termini per 90 giorni. È fondamentale calcolare correttamente la scadenza, soprattutto se si intende sfruttare più strumenti (ricorso e adesione).

6. Non valutare le soluzioni deflative

Molti call center insistono nel contenzioso anche quando la pretesa è fondata. In questi casi la rottamazione, la definizione agevolata della lite o la conciliazione possono comportare risparmi significativi sulle sanzioni e ridurre l’incertezza. È importante confrontare la spesa del contenzioso con il possibile risparmio offerto dagli strumenti deflativi.

7. Non pianificare la capacità finanziaria

Anche se si ottiene uno sconto tramite adesione o rottamazione, occorre valutare se si è in grado di pagare le rate. In caso contrario, la decadenza comporta l’aggravio del debito. Occorre predisporre un budget e, se necessario, accedere a finanziamenti o ristrutturazioni aziendali.

8. Ignorare le procedure di sovraindebitamento

Molti imprenditori ritengono che la legge 3/2012 sia riservata ai privati. In realtà, le procedure di sovraindebitamento sono aperte anche alle imprese non fallibili e, in alcuni casi, alle società di persone. Non ricorrere a queste procedure può significare perdere l’opportunità di ristrutturare il debito con vantaggi rilevanti.

9. Non affidarsi a professionisti esperti

L’accertamento fiscale è un campo complesso: occorre conoscere leggi, circolari, giurisprudenza e prassi amministrativa. Affidarsi a un professionista generico può portare a errori. Lo studio dell’avv. Monardo è specializzato in diritto tributario e bancario e lavora con commercialisti e consulenti esperti; questo consente di offrire soluzioni integrate.

10. Trascurare la documentazione interna

Conservare contratti, email, report di campagne, registri dei contatti, registrazioni delle chiamate e qualsiasi altro documento che prova l’attività svolta è fondamentale. Molte cause si perdono perché il contribuente non sa dimostrare l’effettività delle prestazioni. È buona pratica predisporre un sistema di conservazione dei dati, anche in formato digitale, conforme al GDPR.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, ecco alcune tabelle sintetiche che riassumono le norme, i termini e gli strumenti difensivi.

Tabella 1 – Norme principali sull’accertamento fiscale

NormaOggettoPrincipali previsioni
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento del redditoConsente accertamenti analitico‑induttivi e induttivi quando emergono ricavi occulti o costi inesistenti; presunzioni gravi, precise e concordanti
Art. 41‑bis DPR 600/1973Accertamento parzialePermette accertamenti limitati a singole componenti di reddito sulla base di dati esterni
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoPrevede l’obbligo di inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per osservazioni; l’atto è annullabile se emesso prima
Art. 21 d.lgs. 546/1992Termine per proporre ricorsoIl ricorso contro l’avviso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica
Art. 6 d.lgs. 218/1997Accertamento con adesioneConsente di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni; la richiesta sospende i termini per 90 giorni
Art. 8 comma 4 L. 3/2012Moratoria nel piano del consumatoreMoratoria fino a un anno dal provvedimento di omologa per il pagamento dei crediti privilegiati ; con il d.lgs. 136/2024 la moratoria può essere estesa a due anni
Legge 15/2025Riammissione rottamazione‑quaterConsente ai decaduti di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

EventoTermine
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica
Sospensione ferialeDal 1° al 31 agosto (termine prorogato)
Richiesta di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dallo schema di atto; sospende per 90 giorni
Contraddittorio preventivoAlmeno 60 giorni per le osservazioni
Termini di decadenza accertamento5 anni dalla dichiarazione; 8 anni per omessa dichiarazione
Presentazione domanda rottamazione quaterFino al 30 aprile 2025 (riammissione)
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2025 (tolleranza fino al 5 agosto)
Moratoria crediti privilegiati nel piano del consumatoreFino a 1 anno dall’omologazione, estesa a 2 anni dal d.lgs. 136/2024

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternative

StrumentoVantaggiQuando utilizzarlo
Ricorso tributarioAnnullamento totale o parziale dell’avviso; possibilità di ottenere sospensione; recupero delle spese se si vinceQuando l’atto presenta vizi di legittimità o di merito, presunzioni infondate, errori di competenza
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a 1/3; pagamento rateale; chiusura bonariaQuando il contribuente riconosce parte delle irregolarità e desidera limitare i costi
Reclamo/mediazioneRiduzione sanzioni al 35 %; risoluzione in 90 giorniPer atti fino a 50.000 euro (nuovo processo tributario)
Rottamazione‑quaterAnnullamento di sanzioni e interessi su cartelle; pagamento in rate fino a 10 anniPer debiti iscritti a ruolo affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2022; utile se c’è un arretrato consistente
Definizione liti pendentiPagamento di una percentuale del tributo; chiusura della causaSe la lite è ancora pendente e la percentuale da pagare è conveniente
Conciliazione giudizialeRiduzione sanzioni al 50 %; evita l’incertezza del giudizioDurante il processo tributario, quando le prove sono a favore del Fisco o il rischio di soccombenza è alto
Piano del consumatoreRistrutturazione dei debiti con sospensione delle esecuzioni; esdebitazione finalePer persone fisiche titolari di call center o soci illimitatamente responsabili che non riescono a pagare i debiti
Transazione fiscalePagamento parziale dei tributi nell’ambito di un concordato; riduce il carico fiscalePer società di capitali in crisi che presentano un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione

Tabella 4 – Sanzioni e benefici

ViolazioneSanzione baseBenefici e riduzioni
Infedele dichiarazione90–180 % dell’imposta evasaRiduzione a 1/3 con adesione; esclusione interessi con rottamazione
Omessa dichiarazione120–240 % dell’impostaRiduzione a 1/3 con adesione; definizione agevolata del contenzioso
Emissione di fatture false100–200 % del loro importoDifesa su prova dell’effettività; riduzione sanzioni con transazione fiscale
Ritardato pagamento30 % delle somme dovuteRottamazione consente di non pagare sanzioni e interessi; rateizzazione
Frodi IVASanzione proporzionale e penaleDifesa penale; piano del consumatore per gestire i debiti

Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una serie di domande frequenti, con risposte sintetiche e pratiche, utili per i gestori di call center e per chi si trova ad affrontare un accertamento.

  1. Che cos’è l’accertamento fiscale?
    È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni fiscali e, se necessario, rettifica la base imponibile. Per i call center, l’accertamento può essere analitico (esame di contabilità) o induttivo (basato su presunzioni) .
  2. È obbligatorio il contraddittorio preventivo per ogni accertamento?
    Sì. Dal 2024, l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da uno schema e da un contraddittorio di almeno 60 giorni, salvo i controlli automatizzati .
  3. Cosa succede se l’ufficio non mi invia lo schema di atto?
    L’avviso di accertamento è annullabile. Occorre impugnarlo nel termine di 60 giorni per far valere il vizio; non è più necessario dimostrare la prova di resistenza .
  4. Come posso difendermi da presunzioni infondate?
    Presentando prove contrarie (contratti, documenti, testimonianze, perizie) che dimostrino la realtà delle operazioni. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . Se l’ufficio non le giustifica adeguatamente, l’accertamento può essere annullato.
  5. Quanto tempo ho per presentare il ricorso?
    60 giorni dalla notifica dell’avviso , prorogati al 31 agosto nel periodo feriale. La presentazione della domanda di adesione sospende i termini per 90 giorni .
  6. Posso presentare ricorso e nello stesso tempo chiedere l’accertamento con adesione?
    Sì. Il ricorso può essere presentato per non far scadere i termini. Se nel frattempo si raggiunge un accordo con l’ufficio, il giudizio si estingue.
  7. Se l’avviso viene notificato via PEC ad un indirizzo errato, è valido?
    No. La notifica deve essere inviata al domicilio digitale registrato negli indici ufficiali (INI‑PEC). In ogni caso, la Cassazione ha chiarito che la notifica al domicilio fiscale dichiarato è valida a meno che non si provi il contrario .
  8. Il Fisco può raddoppiare i termini di accertamento?
    Solo in caso di violazione di norme penali tributarie che comportano denuncia per reati puniti con la reclusione (es. dichiarazione fraudolenta). Altrimenti valgono i termini ordinari (5 anni o 8 per omessa dichiarazione).
  9. Che vantaggi ho con l’accertamento con adesione?
    Riduzione delle sanzioni a un terzo, possibilità di pagamento rateale e chiusura rapida della vertenza . È utile quando il contribuente ammette parzialmente le irregolarità.
  10. È conveniente aderire alla rottamazione‑quater?
    Sì, se si hanno cartelle relative al periodo 2000–2022; si pagano solo imposta e spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Tuttavia occorre rispettare le scadenze: presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 .
  11. La rottamazione estingue anche le sanzioni penali?
    No. Le agevolazioni fiscali non incidono sulle responsabilità penali per reati tributari. Tuttavia la definizione del debito può essere considerata come attenuante in un eventuale processo penale.
  12. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento nonostante abbia presentato ricorso?
    È possibile chiedere un’istanza di sospensione al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, allegando la prova del ricorso e i motivi per cui si ritiene infondato l’accertamento. In caso di rottamazione o definizione agevolata, occorre allegare la domanda e il pagamento della prima rata.
  13. È possibile compensare i crediti con i debiti dell’avviso?
    Sì, se si dispone di crediti fiscali certi, liquidi ed esigibili (es. crediti IVA o IRES). La compensazione può essere eccepita nel ricorso o in sede di adesione.
  14. Se ho chiuso il call center, sono ancora responsabile dei debiti?
    Dipende dalla forma societaria. In una ditta individuale o società di persone, il titolare o i soci sono responsabili illimitatamente; in una società di capitali, la responsabilità è limitata al patrimonio societario, salvo responsabilità amministrative o penali per frode.
  15. Posso utilizzare il piano del consumatore per i debiti del call center?
    Sì, se si tratta di un imprenditore individuale o di una persona fisica che garantisce i debiti della società. Il piano consente di proporre un pagamento compatibile con le proprie capacità e di ottenere una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati .
  16. Se l’Ufficio fa un nuovo rilievo dopo il PVC, devo avere un nuovo contraddittorio?
    Sì. La Cassazione n. 287/2025 ha stabilito che in caso di nuove contestazioni dopo il processo verbale di constatazione, l’ufficio deve concedere un nuovo termine di 60 giorni .
  17. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione?
    Si decade dai benefici e le somme già versate vengono considerate acconto. Sanzioni e interessi vengono riapplicati e l’agente della riscossione riprende le azioni esecutive .
  18. Posso rateizzare le somme concordate con l’adesione?
    Sì, fino a 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera 50.000 euro). In caso di inadempimento, si decade dall’adesione e si iscrivono a ruolo le somme residue.
  19. Il nuovo Codice della giustizia tributaria cambierà le regole dal 2026?
    Sì. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il d.lgs. 175/2024, che abroga l’art. 21 d.lgs. 546/1992 e introduce un processo tributario più digitale e con maggiori poteri per i giudici. Tuttavia i termini per impugnare (60 giorni), per il contraddittorio (60 giorni) e per l’adesione (30 giorni) dovrebbero rimanere simili. Saranno invece potenziati il reclamo e la mediazione.
  20. È possibile annullare un avviso per difetto di contraddittorio anche dopo la sentenza?
    Dopo la pronuncia definitiva, la questione del contraddittorio non può essere più sollevata. È fondamentale eccepirlo nel ricorso di primo grado. In alcune circostanze, se emergono vizi evidenti, è possibile chiedere la revocazione, ma si tratta di situazioni eccezionali.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto di un accertamento e l’efficacia delle varie strategie, consideriamo alcune simulazioni che illustrano situazioni tipiche di un call center.

Simulazione 1 – Accertamento induttivo per omessa dichiarazione

Scenario: La società CallWeb Srl non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022. L’Agenzia delle Entrate esegue una verifica e scopre che la società ha emesso fatture a diversi committenti ma non ha contabilizzato i ricavi. L’ufficio contesta un reddito imponibile di 300.000 euro e applica l’aliquota IRES del 24 % e l’IRAP del 3,9 %, oltre a sanzioni per omessa dichiarazione (240 % dell’imposta) e interessi.

Calcolo del Fisco (senza difesa):

  • IRES: 300.000 × 24 % = 72.000 euro;
  • IRAP: 300.000 × 3,9 % = 11.700 euro;
  • Sanzione (omessa dichiarazione): 72.000 × 240 % = 172.800 euro;
  • Totale imposta + sanzione: 72.000 + 11.700 + 172.800 = 256.500 euro (oltre agli interessi).

Strategia difensiva:

  1. Controllo dei termini: L’avviso deve essere notificato entro l’ottavo anno (31 dicembre 2030). Se notificato oltre, è nullo.
  2. Eccezione di mancato contraddittorio: Se l’ufficio non ha inviato lo schema di atto, si può eccepire la nullità .
  3. Ricostruzione dei ricavi effettivi: Il contribuente dimostra, con contratti e flussi bancari, che i ricavi effettivi erano 200.000 euro e che 100.000 erano stati incassati dall’agente commerciale senza essere corrisposti.

Esito in adesione:

  • Base imponibile concordata: 200.000 euro;
  • IRES: 200.000 × 24 % = 48.000 euro;
  • IRAP: 200.000 × 3,9 % = 7.800 euro;
  • Sanzione ridotta (1/3): 48.000 × 80 % (in caso di infedele dichiarazione) = 38.400 euro;
  • Totale: 48.000 + 7.800 + 38.400 = 94.200 euro.

Grazie all’adesione e alla corretta ricostruzione dei ricavi, il debito si riduce da 256.500 a 94.200 euro, con un risparmio di 162.300 euro.

Simulazione 2 – Accertamento per costi inesistenti

Scenario: Il call center VoicePlus Sas deduce nel 2023 costi per 150.000 euro relativi a un contratto di subappalto con una società estera. L’Agenzia delle Entrate ritiene che il contratto sia fittizio perché la controparte non ha personale e la partita IVA è stata cancellata. Determina che i costi sono inesistenti e recupera l’IVA detratta (33.000 euro) e l’IRPEF sui soci.

Strategia difensiva:

  • Prova dell’effettività: Presentare email, registri delle chiamate, prove del lavoro svolto dalla società estera (report della campagna, registrazioni), bonifici bancari che attestano i pagamenti;
  • Contraddittorio: Dimostrare che l’ufficio non ha concesso il contraddittorio preventivo; se l’avviso è stato emesso prima dei 60 giorni, eccepire la nullità;
  • Analisi della società estera: Richiedere documentazione tramite cooperazione amministrativa europea (Vies) per provare che la società esisteva.

Esito: Il giudice riconosce che la prestazione è stata effettivamente resa; annulla la ripresa a tassazione e riduce le sanzioni. In alternativa, si può concordare con l’ufficio il riconoscimento parziale dei costi (es. 70 %) con riduzione delle sanzioni.

Simulazione 3 – Debiti pregressi e rottamazione

Scenario: Il titolare di un call center individuale, Mario, ha cartelle esattoriali accumulate tra il 2010 e il 2018 per un totale di 60.000 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi. Non riesce a pagare e rischia il pignoramento del conto. Verifica che gran parte dei debiti rientra nel perimetro della rottamazione‑quater.

Soluzione:

  1. Rottamazione quater: Presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Opta per 10 rate: la prima rata, pari al 10 % del dovuto, scade il 31 luglio 2025 (5 agosto con tolleranza); le successive rate scadono il 30 novembre 2025 e poi il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
  2. Importo dovuto: La somma capitale (imposta + spese notifica) è pari a 35.000 euro; sanzioni e interessi (25.000 euro) sono annullati. Le rate sono quindi 35.000/10 = 3.500 euro ciascuna.
  3. Mancato pagamento: Se non paga la prima rata, decade; se paga regolarmente, alla fine del 2027 avrà estinto tutti i debiti con un risparmio di 25.000 euro.

Simulazione 4 – Piano del consumatore e moratoria

Scenario: Luisa, titolare di un call center con 8 dipendenti, ha debiti tributari per 80.000 euro e debiti bancari per 40.000 euro. Il fatturato è calato del 50 % nel 2024–2025 e non riesce a pagare gli F24. Si rivolge a un OCC per avviare un piano del consumatore.

Passaggi:

  1. Nomina del gestore della crisi: L’OCC nomina un professionista che analizza la situazione e valuta la meritevolezza (assenza di colpa grave). Lo studio dell’avv. Monardo partecipa come professionista fiduciario.
  2. Predisposizione del piano: Si propone di pagare ai creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e banca) il 50 % in 5 anni, con una moratoria di 18 mesi per i tributi, sfruttando l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, L. 3/2012 e del d.lgs. 136/2024 . I creditori chirografari riceveranno il 20 % grazie all’aumento dei ricavi previsto da nuove campagne.
  3. Presentazione al tribunale: Il giudice verifica la fattibilità e l’assenza di frode. Con l’omologazione, tutte le azioni esecutive sono sospese. Luisa inizia a pagare dopo 18 mesi.
  4. Esdebitazione: Al termine del piano, Luisa otterrà l’esdebitazione per la parte residua e potrà proseguire l’attività.

Simulazione 5 – Conciliazione giudiziale

Scenario: Il call center TeleMarket Spa riceve un avviso di accertamento per 1,5 milioni di euro di maggiori ricavi. Propone ricorso, ma nel frattempo l’Agenzia delle Entrate offre una conciliazione: pagamento del tributo richiesto (1 milione di euro) e riduzione delle sanzioni al 50 %. La società, dopo aver valutato i rischi e le spese legali, accetta.

Risultato:

  • Pagamento: 1 milione di euro (anziché 1,5 milioni) in tre rate;
  • Risparmio: 500.000 euro di sanzioni;
  • Chiusura della controversia e nessun ulteriore contenzioso.

La conciliazione è un ottimo strumento quando le prove del contribuente sono deboli e i tempi di giudizio sono lunghi.

Conclusione

L’accertamento fiscale rivolto a un call center è un evento complesso che richiede prontezza, competenza e strategia. La riforma fiscale del 2023–2025 ha rafforzato i diritti del contribuente introducendo il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis dello Statuto), abolendo la prova di resistenza e ampliando le opportunità di definizione agevolata. Tuttavia, il Fisco mantiene vasti poteri di accertamento, soprattutto in presenza di omessa dichiarazione o scritture inattendibili, e può ricorrere a presunzioni per ricostruire i redditi . Per questo motivo è essenziale conoscere le norme, rispettare i termini e predisporre una difesa efficace.

Riassumendo, i punti chiave sono:

  1. Leggere attentamente lo schema di atto e rispondere entro 60 giorni ;
  2. Verificare i vizi formali dell’avviso (notifica, motivazione, competenza) e la correttezza delle presunzioni ;
  3. Impugnare l’avviso entro 60 giorni , chiedendo la sospensione dell’esecuzione;
  4. Valutare l’accertamento con adesione o la conciliazione per ridurre sanzioni e interessi ;
  5. Sfruttare le definizioni agevolate (rottamazione, definizione delle liti) e le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, transazione fiscale) ;
  6. Conservare la documentazione e predisporre perizie per contestare le presunzioni;
  7. Rivolgersi a professionisti specializzati per analizzare l’atto, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e assistere in giudizio.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per accompagnare i contribuenti in tutte le fasi del procedimento. Con competenze che spaziano dal diritto tributario al diritto bancario, dall’analisi contabile alla ristrutturazione dei debiti, lo studio offre soluzioni concrete, tempestive e personalizzate. Grazie al titolo di cassazionista, l’avv. Monardo può tutelare i clienti anche dinanzi alla Corte di Cassazione; come gestore della crisi e professionista dell’OCC, è in grado di elaborare piani di rientro sostenibili e di proteggere il patrimonio del contribuente.

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