Introduzione
L’accertamento fiscale può essere un momento delicato per ogni professionista, ma lo è ancora di più per i medici e gli operatori sanitari che esercitano in regime libero‑professionale. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sono sempre più frequenti, soprattutto nei confronti di categorie considerate “a rischio” come gli esercenti arti e professioni. La normativa tributaria, inoltre, ha subito una profonda riforma negli ultimi due anni: il principio del contraddittorio preventivo è stato generalizzato con l’introduzione dell’articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219; le procedure di accertamento con adesione sono state rivisitate dal decreto legislativo 13/2024; sono nati nuovi istituti deflattivi come il concordato preventivo biennale (CPB); è stata varata la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) che ha ampliato le rateizzazioni e introdotto il discarico automatico dei carichi non riscossi. In questo scenario in continua evoluzione è facile commettere errori o perdere le scadenze, con il rischio di sanzioni e pignoramenti.
Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, si rivolge ai medici privati e agli altri professionisti sanitari che abbiano ricevuto (o temano di ricevere) un avviso di accertamento e desiderino tutelare efficacemente i propri diritti. Dopo aver illustrato il contesto normativo e giurisprudenziale più recente, forniremo una procedura passo‑passo per reagire correttamente dopo la notifica, descriveremo le strategie difensive e gli strumenti deflattivi disponibili, indicheremo gli errori da evitare e risponderemo a numerose domande frequenti con esempi pratici. Il tutto con un taglio tecnico ma divulgativo, così da rendere accessibili norme e sentenze anche a chi non è avvocato.
Chi siamo e perché possiamo aiutarti
L’articolo nasce dall’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e avvocato tributarista con tanti anni di esperienza, coadiuvato dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo coordina professionisti specializzati a livello nazionale nel diritto bancario e tributario ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (ai sensi della L. 3/2012) iscritto presso il Ministero della Giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nonché Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021. Grazie a queste competenze trasversali, lo studio è in grado di affiancare il contribuente in ogni fase:
- analisi dell’atto e verifica della sua legittimità;
- redazione di memorie difensive e presentazione di ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
- attivazione delle procedure di accertamento con adesione o di contraddittorio preventivo;
- sospensione e impugnazione delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti;
- trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione per piani di rientro e rateizzazioni;
- accesso agli strumenti straordinari di definizione agevolata, al concordato preventivo biennale, alle procedure di sovraindebitamento e alle procedure concorsuali.
In un settore tecnico come il diritto tributario, l’assistenza di professionisti qualificati fa la differenza. Un errore formale nella notifica dell’atto, l’assenza del contraddittorio o la mancata motivazione dell’accertamento possono comportare la nullità dell’intero procedimento. Al contrario, un comportamento passivo o la mancata adesione alle procedure agevolate può aggravare l’esposizione. Per questo ti invitiamo fin d’ora a contattarci per una valutazione immediata e personalizzata della tua posizione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Principi generali dello Statuto del contribuente
La legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) recepisce i princìpi costituzionali di legalità, chiarezza e trasparenza. L’articolo 1 dichiara che le norme tributarie devono rispettare i princìpi della Costituzione, dello Statuto stesso e delle direttive europee; devono essere interpretate secondo i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva; e non possono introdurre obblighi retroattivi . L’articolo 2 impone alla pubblica amministrazione di informare il contribuente in modo chiaro e accessibile, mentre l’articolo 6 prevede che gli atti fiscali siano motivati, comunicati e notificati con le modalità prescritte .
1.2 Diritti del contribuente durante le verifiche
L’articolo 12 dello Statuto disciplina l’accesso, l’ispezione e la verifica fiscale. L’accertamento deve svolgersi nel luogo dove il contribuente esercita l’attività e durante l’orario ordinario, al fine di ridurre al minimo i disagi. Gli ispettori devono comunicare l’oggetto e le ragioni dell’intervento e, durante la verifica, il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia. La durata della verifica non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 solo in casi particolarmente complessi; per i professionisti in contabilità semplificata o con volume d’affari ridotto, la permanenza non può superare 15 giorni nell’anno. Dopo la chiusura delle operazioni, il contribuente ha 60 giorni per formulare osservazioni e richieste; l’amministrazione non può emettere l’avviso di accertamento prima della scadenza di tale termine, salvo casi urgenti.
1.3 Contenuto essenziale dell’avviso di accertamento
L’accertamento deve rispettare precisi requisiti formali. L’articolo 42 del DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere motivato indicando gli imponibili, le aliquote applicate e le imposte dovute. La motivazione deve fare riferimento a fatti e ragioni di diritto e citare gli elementi di prova; se si basa su atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti. La mancanza di tali elementi comporta la nullità dell’atto . L’articolo disciplina anche l’eventuale sospensione dei termini per consentire al contribuente di dimostrare la compensazione di perdite .
1.4 Termini per l’accertamento
L’articolo 43 del DPR 600/1973 fissa i termini di decadenza: per le imposte sui redditi e per l’IRAP l’amministrazione ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al settimo anno; nel caso di recuperi collegati a crediti di imposta inesistenti o aiuti di Stato, il termine può arrivare all’ottavo anno . Fino alla scadenza di questi termini l’ufficio può integrare l’accertamento con nuovi avvisi basati su elementi sopravvenuti, purché ne indichi le ragioni . La riforma 2024 ha introdotto un’ulteriore proroga automatica per chi aderisce al concordato preventivo biennale: chi accetta la proposta del Fisco vede prorogato di un anno il termine di decadenza per gli anni ancora accertabili .
1.5 Il contraddittorio preventivo generalizzato
La riforma fiscale 2023–2025 ha trasformato il contraddittorio endoprocedimentale da regola eccezionale a principio generale. Il nuovo articolo 6‑bis dello Statuto, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, dispone che tutti gli atti autonomamente impugnabili in sede tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione deve notificare al contribuente uno schema di atto con indicazione degli elementi di fatto e delle motivazioni, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o accedere al fascicolo . L’avviso definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine, e se questo ricade a ridosso del termine di decadenza, quest’ultimo si proroga di 120 giorni . L’atto finale deve motivare espressamente le ragioni per cui eventuali osservazioni del contribuente non sono state accolte .
1.5.1 Eccezioni all’obbligo di contraddittorio
Il comma 2 dell’articolo 6‑bis prevede eccezioni per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto 24 aprile 2024 ha elencato le categorie escluse: tra queste vi sono i ruoli e le cartelle di pagamento (atti della riscossione), gli accertamenti parziali ex art. 41‑bis DPR 600/1973, le liquidazioni delle dichiarazioni in base ai dati dichiarati (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973), gli avvisi di liquidazione per decadenza di agevolazioni fiscali e i controlli formali su dichiarazioni . In questi casi l’amministrazione può procedere senza contraddittorio preventivo, ma resta fermo il diritto del contribuente di far valere le proprie ragioni in sede di ricorso.
1.5.2 Norma interpretativa e crediti d’imposta
Pochi mesi dopo l’introduzione dell’articolo 6‑bis, il decreto‑legge 39/2024 (convertito con legge 67/2024) ha emanato una norma di interpretazione autentica (art. 7‑bis) che limita l’applicazione del contraddittorio generalizzato. La norma chiarisce che l’obbligo riguarda solo gli atti impositivi autonomamente impugnabili e non si estende agli atti per cui la normativa prevede forme specifiche di interlocuzione (ad esempio gli atti doganali o le procedure di rimborso) né agli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti . La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti è stata definita dal D.Lgs. 87/2024, che ha inserito nel D.Lgs. 74/2000 la distinzione tra crediti per i quali mancano i requisiti soggettivi o oggettivi (inesistenti) e crediti utilizzati oltre i limiti o in violazione delle modalità (non spettanti) . Solo nel caso di recupero di crediti inesistenti l’atto può essere emesso senza contraddittorio.
1.6 Accertamento con adesione e altre procedure deflattive
Il decreto legislativo 13/2024, entrato in vigore il 30 aprile 2024, ha riscritto gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 218/1997. Le principali novità riguardano:
- Invito all’adesione integrato nel contraddittorio: quando l’ufficio invia lo schema di atto per il contraddittorio, deve contestualmente invitare il contribuente a valutare la definizione dell’accertamento in adesione . L’invito al contraddittorio ex art. 5‑ter D.Lgs. 218/97 è stato abrogato perché superato dal nuovo contraddittorio generalizzato.
- Istanza unica: il contribuente non può presentare due volte l’istanza di adesione sullo stesso atto. Se chiede l’adesione nella fase di contraddittorio e poi riceve l’avviso definitivo, non può riproporre un’ulteriore istanza .
- Termini differenti: l’istanza di adesione deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; se l’avviso definitivo interviene dopo il contraddittorio, l’istanza va presentata entro 15 giorni . In caso di atti privi di contraddittorio (es. automatizzati), l’istanza può essere presentata entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni). La richiesta sospende i termini del ricorso per 90 giorni .
- Adesione ai processi verbali di constatazione (PVC): viene reintrodotta la possibilità di aderire ai rilievi contenuti nel verbale di constatazione entro 30 giorni, ottenendo una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo .
- Definizione degli atti di recupero di crediti d’imposta: il decreto prevede la possibilità di definire in adesione anche gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente compensati, con pagamento in unica soluzione .
1.7 Il concordato preventivo biennale (CPB)
L’articolo 11 del D.Lgs. 13/2024, integrato dal D.Lgs. 81/2025, introduce il concordato preventivo biennale: un accordo volontario tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate in base al quale, per i periodi d’imposta 2025 e 2026, il reddito imponibile è fissato anticipatamente sulla base degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di previsioni macroeconomiche. La proposta viene recapitata via Cassetto fiscale entro la fine di ogni anno. I contribuenti interessati (professionisti e imprese soggetti agli ISA) possono aderire entro il 30 settembre 2025, comunicando telematicamente il modello CPB . L’adesione comporta:
- determinazione forfettaria del reddito per due anni e impossibilità di subire accertamenti ulteriori se vengono rispettate le condizioni;
- applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 % (10 % per i redditi fino a 85 000 €) sulla differenza tra il reddito concordato e quello effettivo, se quest’ultimo eccede il concordato;
- esclusione dei contribuenti in regime forfetario; per le Società tra professionisti (STP) e le associazioni professionali, il D.Lgs. 81/2025 impone la regola “all‑in/all‑out”: l’adesione deve essere congiunta tra il singolo professionista e l’ente. In mancanza dell’adesione di tutti i soci o associati, nessuno può beneficiare del CPB ;
- vincolo di solidarietà: la decadenza dal CPB di un socio comporta la decadenza dell’intera struttura .
Il CPB è facoltativo ma condiziona altri istituti: ad esempio, l’adesione è requisito necessario per accedere al ravvedimento speciale per le annualità 2019‑2023 (opzione da esercitare entro il 15 marzo 2026 versando l’importo dovuto in una o più rate) .
1.8 Riforma della riscossione e definizione agevolata
Il decreto legislativo 110/2024, approvato a luglio 2024 e operativo dal 2025, ha riformato la riscossione coattiva e introdotto importanti novità:
- Rateazione fino a 120 rate (10 anni) per i contribuenti in difficoltà economica: l’articolo 19 DPR 602/1973, come modificato, prevede che le cartelle esattoriali possano essere dilazionate fino a 120 rate mensili per chi dimostra temporanea situazione di obiettiva difficoltà .
- Discarico automatico: i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione che non vengono riscossi entro il quinto anno successivo all’affidamento sono cancellati d’ufficio, salvo la presenza di pignoramenti o procedure in corso . Ciò alleggerisce il carico tributario dei contribuenti che, dopo anni di insoluti, non sono più esposti a procedure esecutive.
- Intimazione di pagamento prima degli atti coattivi: è stata introdotta una fase obbligatoria di intimazione ex art. 50‑bis DPR 602/1973 che impone all’Agente della riscossione di inviare un preavviso al contribuente prima di procedere al pignoramento .
In tema di definizione agevolata (rottamazioni), la legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑251 L. 197/2022) ha previsto la rottamazione quater, consentendo ai contribuenti di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e interessi legali . Nel disegno di legge di bilancio 2026 (non ancora convertito a dicembre 2025) è prevista la rottamazione quinquies per i carichi dal 2000 al 2023, con pagamento in 54 rate bimestrali fino al 2035 .
1.9 Sovraindebitamento e procedure concorsuali per i professionisti
Per i medici che si trovano in una situazione di grave squilibrio finanziario (debiti fiscali, bancari e personali superiori alle risorse disponibili) è possibile accedere agli strumenti della composizione della crisi da sovraindebitamento. La legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) definisce “sovraindebitamento” la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile, che provoca l’impossibilità di adempiere regolarmente . Sono ammesse a queste procedure le persone fisiche, i professionisti e i piccoli imprenditori non assoggettabili al fallimento . Le principali soluzioni sono:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi diversi dall’attività professionale. Non richiede il consenso dei creditori e può prevedere pagamenti parziali con esdebitazione del residuo .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti e imprenditori minori; necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori e consente la transazione sui tributi dovuti all’erario.
- Liquidazione controllata dei beni: comporta la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori e, al termine, l’esdebitazione.
- Esdebitazione dell’incapiente: prevista dal 2021, permette al debitore privo di patrimonio o di reddito sufficiente di ottenere la liberazione dai debiti con un unico pagamento simbolico .
L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, assiste i professionisti nella scelta e gestione della procedura più idonea, curando la predisposizione del piano e la richiesta di omologazione al tribunale.
2. Giurisprudenza recente rilevante per i medici
2.1 Compensi per consulenze tecniche e obbligo di IVA
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che i compensi percepiti dal medico che svolge attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) sono soggetti a IVA quando il professionista svolge anche altre attività autonome. Con l’ordinanza n. 18364 del 2 aprile 2024 la Sezione Tributaria ha interpretato l’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR ritenendo che, in presenza di una partita IVA e di attività libero‑professionale, i compensi per incarichi giudiziari non possono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono, pertanto, assoggettati a IVA . La Corte ha osservato che l’esistenza di una partita IVA, seppure per prestazioni mediche, è indice della contemporanea svolta di altre attività professionali e sposta sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di ulteriori redditi . Per i medici che operano come consulenti tecnici, dunque, è fondamentale separare le prestazioni sanitarie (esenti ex art. 10 DPR 633/72) dagli incarichi peritali, tenendo una contabilità distinta e applicando l’imposta quando dovuta.
2.2 Presunzione di reddito per versamenti bancari
L’art. 32, primo comma, n. 2 del DPR 600/1973 stabilisce che i versamenti effettuati sui conti correnti bancari sono considerati ricavi o compensi occultati quando il contribuente non ne indica l’origine. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che questa presunzione legale opera per tutti i contribuenti, inclusi i professionisti, e che spetta al contribuente provare la provenienza non tassabile delle somme. Le Sezioni Unite hanno precisato che la presunzione non si applica ai prelievi dei professionisti, perché la Corte costituzionale (sentenza 228/2014) ha dichiarato l’illegittimità della norma relativa ai prelievi, ma resta pienamente valida per i versamenti . La presunzione opera solo in presenza di versamenti incongrui rispetto al reddito dichiarato e l’ufficio deve richiedere al contribuente chiarimenti con buona fede . Un’ulteriore decisione del 2025 ha ribadito che l’inosservanza del contraddittorio preventivo non incide sulla validità degli accertamenti basati sui versamenti, poiché la procedura non è obbligatoria per i tributi non armonizzati (IRPEF) .
2.3 Studi di settore e Indici sintetici di affidabilità (ISA)
La giurisprudenza afferma che lo scostamento dai valori degli studi di settore o degli ISA non è sufficiente, da solo, a fondare l’accertamento. La Cassazione, con la sentenza n. 20414/2014, ha stabilito che i parametri derivati dagli studi di settore costituiscono semplici presunzioni e che l’accertamento è legittimo solo se lo scostamento risulta grave, pluriennale e supportato da ulteriori indizi come irragionevolezza economica o mancanza di altri redditi . Per i professionisti sanitari è quindi fondamentale documentare eventuali cause di riduzione dei compensi (es. malattia, sospensione dell’attività, investimenti) al fine di contrastare accertamenti basati sui parametri statistici.
2.4 Contraddittorio e prova di resistenza
La Cassazione ha ribadito che la violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto influire sull’esito (cosiddetta prova di resistenza) per i tributi armonizzati (IVA e dazi), mentre per gli altri tributi la nullità scatta automaticamente. L’ordinanza n. 24783/2025 ha chiarito che l’obbligo di instaurare il contraddittorio sussiste solo quando l’accertamento è basato esclusivamente su studi di settore; quando l’ufficio dispone di ulteriori elementi (sottofatturazioni, spese elevate, ricavi non dichiarati) non è necessario un contraddittorio preventivo . Questa decisione conferma che la prova di resistenza resta centrale per l’IVA e i tributi doganali, mentre per l’IRPEF la nullità dell’atto sprovvisto di contraddittorio è automatica in virtù dell’art. 6‑bis.
2.5 Sanzioni tributarie e non retroattività
La riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha ridotto molte pene pecuniarie (ad esempio, per la dichiarazione infedele la sanzione va dal 70 % al 100 % delle imposte dovute, rispetto al precedente 90‑180 %) . Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1274/2025) ha affermato che la nuova disciplina non è retroattiva: le sanzioni ridotte si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto (1 settembre 2024) . I contribuenti sottoposti ad accertamenti per anni precedenti non possono beneficiare delle riduzioni, salvo che la causa sia ancora pendente e ricorrano ipotesi di continuazione del reato.
3. Procedura passo‑passo per reagire all’avviso di accertamento
3.1 La notifica dell’avviso e verifica preliminare
Quando ricevi un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, la prima regola è non ignorarlo. La notifica può avvenire via PEC, mediante servizio postale o tramite messo notificatore. La data di ricezione è determinante per calcolare i termini di decadenza dei ricorsi. Verifica subito:
- Forma e motivazione: controlla se l’atto riporta tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 42 DPR 600/1973 (imponibili, aliquote, imposte, motivazione). L’omessa indicazione o la mancanza di allegati rende l’atto nullo .
- Competenza e firma: l’atto deve essere firmato dal funzionario competente e riportare il riferimento alla delega eventualmente conferita.
- Termine di decadenza: verifica l’anno di imposta accertato e controlla se il termine quinquennale (o settennale in caso di omissione) non sia già scaduto . Tieni conto della proroga di un anno se hai aderito al CPB .
- Indicazione del contraddittorio: se l’atto è stato preceduto da un invito al contraddittorio, accertati che lo schema di atto ti sia stato consegnato almeno 60 giorni prima e che l’avviso finale motivi le ragioni per cui le tue osservazioni non sono state accolte .
3.2 Il contraddittorio preventivo
Se ricevi uno schema di atto (il documento che avvia il contraddittorio preventivo) devi presentare le tue deduzioni entro il termine indicato (non inferiore a 60 giorni). È opportuno:
- Analizzare puntualmente le contestazioni: per ciascuna voce (ricavi non dichiarati, costi indeducibili, IVA non versata, versamenti bancari, ecc.) valuta la documentazione da produrre (contratti, fatture, estratti conto, cartelle cliniche, registri di cassa);
- Presentare una memoria difensiva completa: la memoria dovrebbe riportare in modo chiaro i fatti, la normativa applicabile, la giurisprudenza favorevole e la dimostrazione contabile. Ricorda che l’ufficio è tenuto a esaminare le tue osservazioni e a motivare l’eventuale rigetto ;
- Valutare l’adesione: contestualmente al contraddittorio puoi presentare una istanza di accertamento con adesione per definire in modo concordato la pretesa (vedi § 3.4). Secondo il D.Lgs. 13/2024, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione dello schema e sospende il termine per il ricorso .
Se non rispondi entro il termine, l’amministrazione può procedere e notificare l’avviso definitivo. La tua mancata partecipazione potrebbe essere considerata acquiescenza e rendere più difficile il successivo ricorso.
3.3 Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se ritieni l’avviso illegittimo o non desideri definire in adesione, puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) entro 60 giorni dalla notifica. I passaggi principali sono:
- Redazione del ricorso: il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione (vizi formali, carenza di motivazione, errori di diritto, eccezione di decadenza, mancata contraddittorio). È obbligatorio indicare il domicilio digitale e allegare copia dell’atto impugnato e dei documenti probatori.
- Depositare in modalità telematica: dal 2024 il processo tributario è integralmente telematico; occorre depositare il ricorso sul portale del Processo Tributario Telematico. L’art. 25‑bis del D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 81/2025) richiede che le copie digitali di documenti analogici siano accompagnate da un’attestazione di conformità pena l’inutilizzabilità . La mancanza dell’attestazione può comportare l’esclusione del documento.
- Costituzione in giudizio: una volta depositato il ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha 60 giorni per costituirsi e difendersi. La CGT fisserà l’udienza. Dal 2024 la conciliazione fuori udienza è estesa a tutti i giudizi pendenti .
- Sentenza e appello: la sentenza può essere appellata entro 60 giorni. Contro la decisione della CGT regionale è ammesso ricorso per Cassazione, che può essere proposto solo per violazione di legge.
3.4 Accertamento con adesione
Il procedimento di accertamento con adesione consente al contribuente di raggiungere un accordo con l’ufficio e di beneficiare di sanzioni ridotte. Dopo la riforma 2024, l’istanza può essere presentata in tre momenti:
- Dopo lo schema di atto: entro 30 giorni dalla comunicazione del contraddittorio. In tal caso, il termine per l’impugnazione è sospeso per 30 giorni (perché la fase di contraddittorio generalizzato assorbe gran parte del dialogo) .
- Dopo l’avviso definitivo con contraddittorio: entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (la sospensione del ricorso è limitata a 30 giorni) .
- Dopo l’avviso senza contraddittorio (atti automatizzati o di pronta liquidazione): entro 60 giorni, con sospensione di 90 giorni .
La procedura si svolge mediante appuntamento con l’ufficio. Se si raggiunge un accordo, si firma un verbale e il pagamento deve avvenire entro 20 giorni. Le sanzioni sono ridotte di un terzo; se l’adesione riguarda un processo verbale di constatazione, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo . È possibile richiedere la rateizzazione fino a otto anni.
È importante preparare bene l’istanza con l’assistenza di un commercialista o avvocato tributarista. L’adesione consente di chiudere definitivamente la partita con il Fisco; tuttavia, se l’accordo prevede importi elevati o sussistono vizi dell’atto che potrebbero portare all’annullamento, potrebbe essere più conveniente impugnare.
3.5 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB è uno strumento innovativo introdotto per stabilizzare il gettito e ridurre il contenzioso. Per i professionisti sanitari, il CPB può essere interessante se si prevede di conseguire un reddito maggiore nel biennio rispetto alla proposta. Tuttavia richiede attenzione:
- Requisiti: possono aderire solo i soggetti che nel 2024 hanno applicato gli ISA. I regimi forfetari sono esclusi .
- Adesione congiunta: se operi tramite società tra professionisti o associazione professionale, l’adesione deve essere congiunta (“all‑in/all‑out”). La mancata adesione di un socio impedisce l’ingresso di tutti .
- Proposta e accettazione: la proposta di reddito è predisposta dall’Agenzia sulla base dei dati dichiarati e delle previsioni macroeconomiche; il contribuente deve valutarne la convenienza. Se l’effettivo reddito sarà superiore, sulla differenza si applicherà un’imposta sostitutiva; se sarà inferiore, non sono previsti rimborsi.
- Effetti sull’accertamento: l’adesione al CPB preclude gli accertamenti sugli anni oggetto di concordato (salvo casi di frode), ma proroga di un anno il termine di decadenza . Inoltre, l’adesione è condizione per accedere al ravvedimento speciale per gli anni 2019‑2023 .
Il CPB non incide sulle contribuzioni previdenziali, che devono essere calcolate sul reddito effettivo. Prima di aderire, è opportuno farsi assistere da un professionista per simulare gli effetti fiscali e contributivi.
3.6 Riscossione, rateizzazione e definizione agevolata
Dopo l’accertamento, se l’imposta non viene pagata, il debito passa all’Agenzia delle Entrate Riscossione. È possibile reagire in vari modi:
- Rateizzazione: con la riforma della riscossione 2024, i piani ordinari possono raggiungere fino a 120 rate mensili per i contribuenti in difficoltà . La domanda va presentata online; finché il piano è in regola, non si può procedere a pignoramenti.
- Discarico automatico: i carichi affidati che restano insoluti per cinque anni vengono cancellati d’ufficio . Per i medici con vecchie cartelle non pagate, è opportuno verificare se alcuni carichi siano già caduti in discarico.
- Definizione agevolata: l’ultima rottamazione (quater) consente di saldare i debiti affidati sino al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale . La bozza di rottamazione quinquies prevede la definizione dei carichi fino al 2023 in 54 rate .
3.7 Sovraindebitamento
Se i debiti fiscali (unitamente a quelli bancari o personali) diventano insostenibili, il medico può valutare le procedure di sovraindebitamento. Ad esempio, con il piano del consumatore si può proporre al tribunale un piano di rientro con pagamento parziale e ottenere la sospensione dei pignoramenti . La procedura richiede la nomina di un OCC e l’assistenza di un professionista abilitato. L’Avv. Monardo, gestore della crisi, può rappresentare il debitore e predisporre un piano compatibile con l’attività professionale.
4. Difese e strategie legali per i medici
4.1 Contestare la validità dell’atto
La prima strategia è la verifica formale. Molti accertamenti vengono annullati per vizi procedurali. È possibile eccepire:
- Nullità per carenza di motivazione: se l’avviso non spiega i motivi, non allega gli atti o non consente di comprendere il calcolo .
- Violazione del contraddittorio: l’atto emesso senza lo schema di contraddittorio, in assenza delle eccezioni previste, è annullabile . Nei tributi armonizzati è consigliabile dimostrare la prova di resistenza, illustrando quali difese avresti potuto portare .
- Decadenza dei termini: verifica se l’atto è stato notificato oltre il termine quinquennale o oltre l’ulteriore proroga prevista in caso di adesione al CPB .
- Illegittimità dell’accertamento bancario: contesta la presunzione di reddito se il Fisco si è basato solo sui versamenti bancari senza valutare le tue giustificazioni. Presenta la documentazione di provenienza (es. rimborsi spese, prestiti, trasferimenti tra conti) e chiedi al giudice di disapplicare la presunzione .
4.2 Dimostrare la natura esente delle prestazioni sanitarie
Le prestazioni mediche sono generalmente esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, purché abbiano finalità di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli accertamenti possono contestare l’applicazione dell’esenzione se le prestazioni sono di natura estetica o non terapeutica. Per difendersi:
- Documenta la natura sanitaria: allega cartelle cliniche, prescrizioni mediche, autorizzazioni sanitarie che provano la finalità terapeutica.
- Attenzione alle prestazioni estetiche: se svolgi anche attività non sanitarie (es. chirurgia estetica puramente cosmetica), separa le fatture e applica IVA. Se ricevi compensi da consulenze tecniche (CTU), ricorda la decisione della Cassazione 18364/2024 che richiede l’applicazione dell’IVA .
4.3 Gestire gli studi di settore e gli ISA
Se l’accertamento è basato sugli Indici sintetici di affidabilità, non ti limitare a contestare lo scostamento. Prepara una memoria con:
- Analisi economica dello studio: spiega eventuali cause che giustificano un reddito inferiore (malattia, riduzione della clientela, investimenti, attività prevalente svolta all’estero).
- Ulteriori prove: fornisci un’analisi del conto economico, analizza il costo del personale, l’incidenza dei macchinari, i giorni di apertura; allega dichiarazioni sostitutive del commercialista o certificazioni.
- Rilevazioni giurisprudenziali: ricorda che lo scostamento da solo non è sufficiente ; l’ufficio deve dimostrare ulteriori elementi. In caso di contenzioso, puoi citare sentenze favorevoli o l’assenza di obbligo di contraddittorio quando l’accertamento non si basa esclusivamente sugli ISA .
4.4 Difendersi dagli accertamenti su indagini finanziarie
Gli accertamenti bancari richiedono particolare attenzione:
- Tracciabilità delle entrate: abituati a registrare l’origine di ogni versamento: compensi professionali, rimborsi spese, finanziamenti soci, vendite di beni personali. Appunta tutto in un registro interno.
- Risposta ai questionari: quando l’ufficio chiede chiarimenti sui movimenti bancari (art. 32 DPR 600/73), rispondi entro il termine; il silenzio comporta la presunzione di imponibilità.
- Contesta i prelievi: ricorda che per i professionisti la presunzione sui prelievi è stata dichiarata incostituzionale, dunque il Fisco non può attribuirli a ricavi .
- Utilizza la prova contraria: se alcuni versamenti provengono da mutui o da vendite di beni personali, allega la copia del contratto e il bonifico in entrata. Anche un’autocertificazione può essere utile se accompagnata da elementi oggettivi.
4.5 Scelte tattiche tra adesione, CPB e contenzioso
La strategia migliore dipende dalla gravità delle contestazioni e dalla tua situazione finanziaria:
- Importo contenuto e contestazione fondata: se le somme contestate sono modeste e riconosci in parte la violazione, l’adesione consente di chiudere rapidamente con sanzioni ridotte. Fatti assistere per negoziare una rateazione adeguata.
- Contestazione infondata: se ritieni l’accertamento privo di basi (vizi formali, errata applicazione dell’IVA, presunzioni bancarie infondate), è opportuno impugnare. In tali casi, il contraddittorio e la memoria difensiva servono a costruire il contenzioso.
- Previsioni di reddito elevato: se per i prossimi anni prevedi di generare maggiori compensi (es. apertura di una nuova struttura, aumento dei pazienti), il CPB può essere conveniente poiché fissa un’imposta su un reddito inferiore. Valuta però l’obbligo all‑in/all‑out se lavori in società .
- Sovraindebitamento: se hai accumulato debiti fiscali e finanziari rilevanti e non puoi farvi fronte, valuta l’accesso alla procedura di sovraindebitamento. Ciò sospende le azioni esecutive e permette la ristrutturazione con esdebitazione finale .
4.6 Utilizzare le sanzioni ridotte e il ravvedimento
La riforma 2024 ha ridotto molte sanzioni e introdotto il ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB. In sintesi:
- Sanzioni ridotte: per l’infedeltà di dichiarazione, la sanzione base scende al 70 % (min. 150 €) ; per l’omissione passa al 120 % con possibilità di riduzione a 100 % per ravvedimento .
- Ravvedimento speciale: i soggetti ISA che aderiscono al CPB possono regolarizzare le annualità 2019–2023 versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, un’imposta sostitutiva calcolata in base al punteggio ISA . L’opzione si esercita con F24; la mancata adesione al CPB preclude il ravvedimento.
5. Strumenti alternativi e soluzioni giudiziali/stragiudiziali
5.1 Definizione agevolata (rottamazioni e saldo e stralcio)
La rottamazione consente di chiudere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni o interessi di mora. La rottamazione quater (L. 197/2022) ha riguardato i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 . La bozza di legge di bilancio 2026 prevede la rottamazione quinquies per i carichi 2000–2023, con pagamento in 54 rate bimestrali .
Il saldo e stralcio (introdotto dalla L. 145/2018) permette a contribuenti in condizioni economiche precarie di pagare una quota ridotta del dovuto, cancellando il resto. È rivolto a persone fisiche con ISEE basso o a contribuenti con debiti modesti. L’adesione richiede una trattativa con l’Agente della riscossione.
5.2 Conciliazione giudiziale
Nel processo tributario è sempre possibile raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate durante il giudizio. Il D.Lgs. 81/2025 ha esteso la conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Cassazione . La conciliazione consente di definire la lite con riduzioni delle sanzioni fino alla metà e il pagamento rateale. Tale strumento è consigliabile quando vi è incertezza sulla lite o quando il contribuente vuole evitare ulteriori spese legali.
5.3 Piani di rientro e rateizzazione
Come già evidenziato, l’art. 19 DPR 602/1973 consente di rateizzare i carichi fino a 10 anni (120 rate) . Per importi elevati, è possibile chiedere un provvedimento che sospenda i pignoramenti e consenta di pagare mensilmente. L’istanza deve essere motivata e documentare la difficoltà economica. Il piano può essere revocato se non si versano almeno otto rate, anche non consecutive.
5.4 Sovraindebitamento e procedure concorsuali
Le procedure di sovraindebitamento sono spesso l’ultima ratio per i professionisti gravemente indebitati. L’accesso al piano del consumatore richiede l’assenza di dolo o colpa grave; l’accordo di ristrutturazione permette la falcidia dei crediti fiscali con il consenso dell’Agenzia delle Entrate; la liquidazione controllata consente l’esdebitazione al termine della procedura . Queste soluzioni prevedono la nomina di un OCC che verifica la situazione economica e redige una proposta di piano. Durante la procedura, i pignoramenti e gli atti esecutivi sono sospesi.
5.5 Conciliations and other alternative instruments
Oltre agli strumenti sopra descritti, il contribuente può valutare la acquiescenza (pagamento integrale con riduzione a un terzo delle sanzioni), la rinuncia all’impugnazione (pagamento con sanzioni dimezzate) o la conciliazione in udienza. Ogni istituto presenta costi e benefici diversi; un avvocato esperto può aiutarti a scegliere la soluzione più vantaggiosa.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso: attendere passivamente non blocca i termini. Anche se ritieni l’avviso infondato, devi presentare memorie o ricorso entro i termini.
- Non conservare documenti: la difesa si basa su prove. Conserva tutte le fatture, i contratti, i bonifici e i report di cassa; senza documentazione è difficile vincere.
- Confondere prestazioni sanitarie e non sanitarie: separa l’attività medica esente da IVA dalle attività soggette; emettere fatture errate può dare luogo a sanzioni.
- Trascurare i movimenti bancari: anche un bonifico in entrata può generare presunzioni; registra sempre la provenienza delle somme.
- Sottovalutare il contraddittorio: partecipare attivamente può evitare l’accertamento; non rispondere lascia mano libera all’ufficio.
- Presentare istanze duplici: dopo la riforma 2024 l’istanza di adesione può essere presentata una sola volta .
- Aderire al CPB senza valutazioni: il CPB è vincolante; accetta solo se sei certo di non poter sostenere un reddito più alto o se la proposta è conveniente.
- Non richiedere rateazioni: la rateizzazione fino a 120 rate può salvaguardare il tuo patrimonio; non aspettare la cartella esattoriale per richiederla .
- Trascurare le procedure di sovraindebitamento: se i debiti sono insostenibili, ignorerli peggiora la situazione; ricorri agli strumenti offerti dalla legge .
- Affidarsi a consulenti non qualificati: il diritto tributario è complesso; un avvocato cassazionista e un commercialista esperto possono evitare errori costosi.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Termini di accertamento e ricorso (situazione al 31 dicembre 2025)
| Situazione | Termine per l’accertamento | Termine ricorso | Note |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione regolare (IRPEF, IRAP) | 5 anni dalla dichiarazione | 60 gg dalla notifica | Termini prorogati di 120 gg se contraddittorio vicino alla scadenza |
| Dichiarazione omessa o nulla | 7 anni | 60 gg | Anche per IVA; raddoppiati in caso di paesi “black list”. |
| Recupero di crediti d’imposta non spettanti | 5 anni | 60 gg | Contraddittorio necessario. |
| Recupero di crediti d’imposta inesistenti | 8 anni | 60 gg | Contraddittorio non obbligatorio . |
| Contribuente aderente al CPB | +1 anno rispetto ai termini ordinari | 60 gg | Proroga automatica prevista dal D.Lgs. 13/2024. |
| Atti automatizzati, ruoli e cartelle | — | 60 gg (ruolo impugnabile) | Contraddittorio escluso . |
7.2 Strumenti difensivi e relativi vantaggi
| Strumento | Vantaggi | Limiti |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Consente di correggere o ridurre l’accertamento; sospende il termine di decadenza; obbliga l’ufficio a motivare . | Deve essere attivato entro 60 gg; escluso per atti automatizzati e crediti inesistenti. |
| Accertamento con adesione | Riduce le sanzioni (1/3 o 1/6); sospende i termini del ricorso; permette rateizzazioni fino a 8 anni . | Istanza unica; pagamento entro 20 gg; se non si perfeziona, i termini di ricorso riprendono. |
| Concordato preventivo biennale | Fissa il reddito per due anni; esclude gli accertamenti; permette ravvedimento speciale . | Solo per soggetti ISA; obbligo di adesione collettiva per STP ; nessun rimborso se il reddito effettivo è inferiore. |
| Rottamazione quater / quinquies | Estingue i debiti pagando solo il capitale e gli interessi legali . | Scadenze limitate; non copre i debiti dopo il 2023; richiede pagamento integrale del debito residuo; non si possono utilizzare compensazioni. |
| Rateizzazione | Diluisce il pagamento fino a 120 rate ; sospende i pignoramenti. | Necessario dimostrare difficoltà; decaduta se non si pagano otto rate. |
| Sovraindebitamento | Sospende le esecuzioni; consente esdebitazione; riduce i debiti . | Procedura complessa; richiede l’intervento del tribunale e dell’OCC; limita la disponibilità dei beni. |
8. Domande frequenti (FAQ)
1. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare l’avviso di accertamento?
In generale 5 anni dalla presentazione della dichiarazione ; 7 anni se la dichiarazione è omessa o nulla; 8 anni per i crediti di imposta inesistenti . Per chi aderisce al CPB, i termini sono prorogati di un anno .
2. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
Sì, per tutti gli atti autonomamente impugnabili dal 18 gennaio 2024, salvo le eccezioni relative agli atti automatizzati, alle liquidazioni, ai controlli formali e al recupero di crediti inesistenti . L’ufficio deve notificare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni .
3. Posso presentare più istanze di adesione?
No. La riforma 2024 prevede l’istanza unica. Se chiedi l’adesione nella fase di contraddittorio, non puoi ripresentarla dopo l’avviso .
4. Cosa succede se non rispondo all’invito?
L’ufficio può adottare l’avviso definitivo. In caso di accertamenti basati sugli studi di settore, la tua mancata partecipazione può giustificare l’utilizzo esclusivo dei parametri .
5. Posso contestare l’accertamento per mancanza di motivazione?
Sì. La mancata indicazione degli imponibili, delle aliquote e della motivazione rende l’atto nullo .
6. Come difendersi da un accertamento basato sui versamenti bancari?
Fornisci la prova della provenienza delle somme (prestiti, rimborsi, donazioni); ricordati che la presunzione vale solo per i versamenti e non per i prelievi . Richiedi all’ufficio la documentazione e contesta eventuali errori.
7. I compensi per consulenze tecniche sono esenti da IVA?
No, se il medico esercita anche altre attività professionali. La Cassazione ha stabilito che i compensi per consulenze tecniche sono redditi di lavoro autonomo e scontano l’IVA .
8. Gli studi di settore giustificano l’accertamento?
Lo scostamento dagli ISA è solo un indizio. L’ufficio deve dimostrare gravi incongruenze e altri elementi; la Cassazione lo ha precisato .
9. Cosa comporta l’adesione al CPB per un medico che lavora in studio associato?
L’adesione è vincolante per tutti i soci: se uno non aderisce, l’intero studio non può accedere al CPB e, se il vincolo viene meno successivamente, l’accordo decade .
10. Posso uscire dal CPB se il reddito effettivo è inferiore?
No. Il CPB vincola per due anni. Se i ricavi effettivi sono inferiori al reddito concordato, non è previsto un rimborso; viceversa, se superano la soglia, si applica l’imposta sostitutiva.
11. Che vantaggi ha la rottamazione rispetto alla rateizzazione ordinaria?
La rottamazione cancella sanzioni e interessi di mora ; la rateizzazione ordinaria diluisce il debito ma applica interessi e non abbuona le sanzioni.
12. Se ho debiti fiscali molto elevati, posso fare istanza di sovraindebitamento?
Sì, se sei un professionista non assoggettabile a fallimento e dimostri un persistente squilibrio economico . Potrai accedere al piano del consumatore, all’accordo o alla liquidazione dei beni.
13. Le nuove sanzioni del D.Lgs. 87/2024 si applicano ai vecchi accertamenti?
No. La Cassazione ha chiarito che la riforma non è retroattiva; le riduzioni si applicano solo alle violazioni commesse dopo il 1 settembre 2024 .
14. È vero che le cartelle possono essere pagate in 120 rate?
Sì. La riforma della riscossione prevede piani fino a 120 rate mensili per chi dimostra difficoltà economica .
15. Qual è la differenza tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione?
Il contraddittorio è un diritto fondamentale: l’ufficio deve ascoltare il contribuente prima di emettere l’atto . L’adesione è invece una scelta del contribuente che consente di definire l’atto con sanzioni ridotte .
16. Posso aderire al CPB se sono in regime forfetario?
No, il CPB è riservato ai soggetti che applicano gli ISA; i forfetari sono esclusi .
17. Che cos’è il ravvedimento speciale 2026?
È una forma di regolarizzazione riservata ai contribuenti ISA che aderiscono al CPB; consente di definire le annualità 2019–2023 versando un’imposta sostitutiva entro il 15 marzo 2026 .
18. Posso impugnare la cartella anche se non ho impugnato l’avviso?
In linea generale no: la cartella deriva dall’avviso e deve essere contestata l’atto presupposto. Tuttavia, la riforma della riscossione ha ampliato i casi in cui il ruolo può essere impugnato direttamente, ad esempio per violazioni del contraddittorio o per nuovi elementi reddituali .
19. Se ricevo un accertamento per contanti o pagamenti elettronici non registrati, posso difendermi?
Sì. Le ricostruzioni devono essere supportate da prove e presunzioni. Puoi dimostrare la provenienza delle somme con dichiarazioni di terzi, ricevute, estratti contabili o testimoni.
20. Quanto costa farsi assistere da un avvocato tributarista?
I costi variano in base alla complessità e al valore della controversia. Lo studio Monardo offre un preventivo gratuito e può concordare tariffe fisse o a percentuale.
9. Simulazioni pratiche
9.1 Accertamento per versamenti bancari
Situazione: Un medico privato opera con regime ordinario, dichiara 80 000 € di reddito 2022. L’Agenzia delle Entrate contesta versamenti in conto corrente per 50 000 € non giustificati. Notifica uno schema di atto a maggio 2025.
Analisi: La presunzione ex art. 32 DPR 600/73 impone al contribuente di dimostrare l’origine delle somme . Entro 60 giorni il medico deve presentare una memoria difensiva e può chiedere l’adesione (con sanzioni ridotte). Se dimostra che 30 000 € derivano da rimborsi di spese anticipate per conto di pazienti (allegate le ricevute) e 20 000 € da un prestito familiare (contratto e bonifico), l’ufficio potrebbe ridurre l’imponibile.
Esito possibile: Se l’ufficio accetta le prove, l’accertamento può essere annullato. In alternativa, con l’adesione l’imposta residua e le sanzioni verranno definite con riduzione di un terzo.
9.2 Accertamento basato sugli ISA
Situazione: La Guardia di Finanza contesta al medico un forte scostamento dagli ISA per il 2023. Il professionista dichiara 60 000 €, mentre l’indice suggerisce 110 000 €. L’ufficio notifica lo schema di atto.
Difesa: Nel contraddittorio, il medico dimostra di aver svolto solo metà dell’attività per malattia e di avere pagato spese elevate per attrezzature. Allega certificati medici e fatture. Richiama la giurisprudenza secondo cui lo scostamento non basta a fondare l’accertamento .
Esito possibile: L’ufficio riduce il recupero a 70 000 €, oppure, in mancanza di contraddittorio, il medico può impugnare l’avviso e farlo annullare per nullità.
9.3 Adesione a un PVC
Situazione: A dicembre 2024 la Guardia di Finanza redige un processo verbale di constatazione imputando al medico compensi non fatturati per 20 000 €. Il medico valuta se aderire.
Scelta: Con il D.Lgs. 13/2024 è possibile aderire ai rilievi entro 30 giorni. La sanzione verrebbe ridotta a 1/6 del minimo . In tal caso l’imposta e la sanzione (ad esempio 20 000 € * 23 % IRPEF + sanzione) sarebbero pagate con forte riduzione. L’alternativa è attendere l’avviso e contestare.
9.4 Valutare l’adesione al CPB
Situazione: Il medico prevede un incremento del volume d’affari nel 2025–2026 grazie all’apertura di una nuova clinica e riceve una proposta CPB con reddito concordato di 90 000 €. Nel 2024 il suo ISA è 8,5.
Analisi: Se il reddito effettivo previsto è 120 000 € per anno, il CPB può essere conveniente: il medico dichiarerà 90 000 € e pagherà l’imposta sostitutiva del 15 % sulla differenza (30 000 €). Dovrà tuttavia vincolare anche la società professionale di cui fa parte (regola all‑in/all‑out). Se un socio non aderisce, tutti decadono . Inoltre il termine di decadenza dell’accertamento si allunga di un anno .
9.5 Sovraindebitamento
Situazione: Il medico ha debiti fiscali per 150 000 €, debiti bancari per 200 000 € e non riesce a farvi fronte. Avvia la procedura di sovraindebitamento.
Procedura: Presenta un piano del consumatore che prevede il pagamento di 50 000 € in 5 anni tramite rate mensili, con esdebitazione del residuo. L’OCC attesta l’idoneità e il tribunale omologa il piano. Tutti i pignoramenti vengono sospesi. Al termine il medico riparte senza debiti .
10. Sentenze e fonti normative citate
Per trasparenza e completezza indichiamo di seguito le principali fonti e sentenze richiamate nell’articolo, con link e numeri di linea:
- Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – articoli 1 e 2 (princìpi generali) e art. 6 (trasparenza) ; art. 12 (diritti durante verifiche).
- DPR 600/1973 – art. 42 (contenuto e nullità dell’avviso di accertamento) ; art. 32 (presunzione sui versamenti) ; art. 43 (termini di decadenza) .
- D.Lgs. 219/2023 e art. 6‑bis L.212/2000 – contraddittorio generalizzato ; eccezioni (DM 24/4/2024) .
- D.L. 39/2024 convertito in L. 67/2024 – norma di interpretazione autentica su art. 6‑bis e crediti inesistenti .
- D.Lgs. 13/2024 – riforma dell’accertamento con adesione ; reintroduzione adesione ai PVC ; termini e sospensioni .
- D.Lgs. 87/2024 – riforma delle sanzioni e definizioni di crediti inesistenti .
- D.Lgs. 81/2025 – digitalizzazione del processo tributario (attestazione di conformità) ; estensione della conciliazione ; regola all‑in/all‑out per il CPB .
- D.Lgs. 110/2024 – riforma della riscossione; rate fino a 120 mesi e discarico automatico .
- Legge 197/2022 – rottamazione quater ; proposta di rottamazione quinquies .
- Legge 3/2012 – Codice della crisi – definizione di sovraindebitamento e procedure .
- Cassazione 18364/2024 – CTU e IVA .
- Cassazione 20414/2014 – studi di settore .
- Cassazione 24783/2025 – contraddittorio e prova di resistenza .
- Cassazione 15905/2010 – studi di settore e mancata risposta al contraddittorio .
- Cassazione 1274/2025 – non retroattività delle sanzioni .
- Sentenza Corte costituzionale 228/2014 – illegittimità presunzione sui prelievi (riportata dai commenti ).
Conclusioni e call to action
L’accertamento fiscale non è una condanna senza appello: la legge riconosce al contribuente un ventaglio di tutele e strumenti deflattivi che, se utilizzati correttamente, permettono di ridurre o annullare le pretese illegittime. Per i medici privati, le principali linee di difesa consistono nel partecipare attivamente al contraddittorio, verificare sempre la motivazione e la legittimità formale dell’atto, considerare l’accertamento con adesione per ottenere riduzioni delle sanzioni, valutare la convenienza del concordato preventivo biennale e non trascurare la rateizzazione o le procedure di sovraindebitamento quando i debiti sono ingenti. L’aggiornamento costante della normativa, con le riforme del 2024 e del 2025, richiede un’attenzione particolare ai termini e alle nuove opportunità offerte (dalle sanatorie alle conciliazioni).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono affiancarti in ogni fase: dalla verifica preliminare alla predisposizione delle memorie, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla difesa in giudizio. Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo offre una visione integrata che tiene conto non solo dell’atto fiscale ma anche delle tue esigenze professionali e personali.
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