INTRODUZIONE
In Italia i controlli fiscali su piccole e medie imprese sono diventati sempre più incisivi, con particolare attenzione ai settori legati all’edilizia e ai bonus edilizi. Un’impresa di impermeabilizzazioni, infatti, oltre a dover rispettare normative tecniche rigorose, è soggetta a verifiche dell’Agenzia delle Entrate sull’IVA, sulle ritenute e sul corretto adempimento degli obblighi contabili. Ricevere un avviso di accertamento comporta rischi economici enormi: recupero di imposte, sanzioni sino al 200 %, interessi, iscrizione di ipoteche o pignoramenti. Molti imprenditori commettono l’errore di ignorare l’atto o di adottare difese generiche; altri pagano senza verificare la legittimità dell’accertamento. Per questo è fondamentale conoscere le regole, i termini e gli strumenti di tutela.
Il presente articolo – aggiornato a dicembre 2025 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali – illustra in modo operativo e con taglio divulgativo quali sono le norme che disciplinano l’accertamento fiscale per un’impresa di impermeabilizzazioni, quali strategie difensive adottare e quali strumenti alternativi sfruttare per ridurre il debito. Prima di entrare nel merito delle procedure ricordiamo che il contribuente ha sempre diritto di essere ascoltato, di farsi assistere da professionisti qualificati e di far valere le proprie ragioni davanti ai giudici tributari, come prevede lo Statuto dei diritti del contribuente.
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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio fornisce assistenza completa: analisi tecnica dell’atto, predisposizione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, richieste di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate, rateizzazioni e piani di rientro, definizioni agevolate, soluzioni giudiziali o stragiudiziali. La forza dello studio è l’approccio multidisciplinare: ogni pratica viene seguita da fiscalisti, contabili e avvocati civilisti per offrire al cliente una difesa a 360 gradi.
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CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
In questa sezione vengono illustrati i principali riferimenti legislativi e giurisprudenziali che disciplinano l’accertamento fiscale, con attenzione ai provvedimenti più recenti (2019‑2025). L’obiettivo è dare al lettore uno strumento di orientamento che lo aiuti a comprendere su quale base l’Agenzia delle Entrate procede e quali sono i punti deboli dell’accertamento che possono essere contestati.
1. Le norme sull’accertamento dei redditi d’impresa
La disciplina generale dell’accertamento ai fini delle imposte sul reddito è contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’articolo 39, in particolare, permette all’ufficio di procedere alla rettifica dei redditi d’impresa quando:
- gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio o del conto dei profitti e delle perdite;
- non sono rispettate le disposizioni sulle scritture contabili;
- l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi dichiarati risulta dai verbali di ispezione o da altre verifiche;
- dalla contabilità emergono fatti che rendono inattendibili i dati dichiarati;
- esistono attività non dichiarate o passività inesistenti, desumibili sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti .
Il legislatore consente all’ufficio di prescindere totalmente o parzialmente dalle scritture contabili quando, ad esempio, non è stato presentato il modello per gli studi di settore o la sua compilazione contiene gravi omissioni . In sostanza l’Agenzia delle Entrate può determinare il reddito anche in via induttiva, utilizzando indizi (prezzi di mercato, margini, movimenti bancari). Tuttavia tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in caso contrario l’accertamento è illegittimo.
Nel 2024 il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale 111/2023, ha profondamente riformato il procedimento accertativo. Il decreto prevede l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo e concede al contribuente 60 giorni per formulare osservazioni e fornire documenti prima dell’emissione dell’atto definitivo . La riforma introduce anche il Concordato preventivo biennale, che permette di definire a forfait il reddito per due periodi d’imposta e di ottenere benefici sanzionatori e di rateazione.
2. Accertamento IVA e controllo dei movimenti bancari
Per l’IVA si applicano le norme del D.P.R. 633/1972, in particolare l’articolo 54 (accertamento) e l’articolo 52 (ispezioni e accessi). L’Agenzia può richiedere documenti, effettuare accessi in cantiere, confrontare le fatture con il volume d’affari. Importante per le imprese che lavorano con il settore edilizio è la verifica del corretto utilizzo del reverse charge per subappalti e dei bonus fiscali (superbonus, bonus ristrutturazioni). Eventuali errori nelle aliquote o nelle autofatture possono dare luogo a contestazioni.
Un aspetto molto invasivo riguarda i controlli bancari: la Cassazione con ordinanza 18 settembre 2024 n. 25043 ha ribadito che i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti del contribuente si presumono ricavi o corrispettivi relativi all’attività economica. La Corte ha chiarito che non è sufficiente una prova generica circa la provenienza di somme; spetta al contribuente dimostrare analiticamente, per ciascuna movimentazione, che non si tratta di operazioni imponibili . La presunzione si basa sugli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972: tutti i movimenti bancari, siano essi accrediti o addebiti, sono riferiti all’attività d’impresa salvo prova contraria . Per questo è essenziale conservare documenti che giustifichino bonifici, versamenti e prelievi (ad esempio bonifici per acquisto di materiali, stipendi, rimborsi spese).
3. Statuto dei diritti del contribuente e diritti in sede di verifica
Il diritto di difesa durante le verifiche è garantito dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). L’articolo 12 stabilisce che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’impresa devono essere motivati e svolti sulla base di effettive esigenze di indagine. Gli accessi devono avvenire durante l’orario ordinario e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni della verifica e può farsi assistere da un professionista abilitato . Inoltre la permanenza degli ispettori non può superare trenta giorni lavorativi prorogabili di altri trenta nei casi complessi; nelle imprese in contabilità semplificata il limite scende a quindici giorni .
La riforma fiscale 2023‑2025 ha abrogato il precedente comma 7 dell’articolo 12 ma ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo in sede di accertamento, riconoscendo al contribuente un termine minimo di 60 giorni per controdedurre . Nella fase di verifica è fondamentale rilasciare osservazioni scritte: il contribuente deve chiedere che le proprie deduzioni siano annotate nel processo verbale e pretendere che l’ufficio le valuti.
4. Giurisprudenza recente sul metodo di accertamento
La giurisprudenza di legittimità svolge un ruolo essenziale nel definire i limiti dell’accertamento. Le decisioni della Corte di Cassazione, specie nel 2024‑2025, danno indicazioni preziose ai contribuenti.
4.1 Valore normale e quotazioni OMI
L’ordinanza Cass. 9 settembre 2025 n. 24881 (Sez. V civile) ha affrontato un contenzioso sull’accertamento dei maggiori ricavi nelle cessioni immobiliari. La Corte ha ricordato che la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo di cessione e valore normale degli immobili – introdotta dal D.L. 223/2006 – è stata eliminata con legge 88/2009; pertanto l’esistenza di ricavi non dichiarati può essere desunta solo con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . Le quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) hanno valore orientativo ma non sono sufficienti da sole per determinare la base imponibile . Anche nella rettifica del valore di lavori di impermeabilizzazione o di ristrutturazione di immobili, il fisco non può fondarsi esclusivamente sui prezzi medi di mercato ma deve dimostrare con ulteriori elementi (contratti, stati di avanzamento lavori, comparazioni con lavori analoghi) che l’impresa ha occultato ricavi.
4.2 Presunzioni sui movimenti bancari
Come già ricordato, l’ordinanza Cass. n. 25043/2024 ha ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari sono presunti ricavi dell’impresa salvo prova contraria . L’impresa di impermeabilizzazioni, quindi, deve dimostrare caso per caso l’origine di bonifici o prelievi: ad esempio i versamenti destinati a comprare membrane impermeabilizzanti o bitumi, o gli incassi anticipati di clienti non ancora fatturati. La prova deve essere analitica, non generica . In assenza di giustificazioni, l’Agenzia delle Entrate può considerare tali movimenti come ricavi e irrogare sanzioni.
4.3 Contraddittorio preventivo e motivazione dell’atto
Diversi provvedimenti recenti sottolineano che l’amministrazione deve rispettare il diritto al contraddittorio. La Cassazione ha stabilito che l’avviso di accertamento emesso senza attendere il termine di 60 giorni dal rilascio del pvc è nullo, salvo casi di comprovata urgenza. Inoltre, l’atto impositivo deve contenere una motivazione completa e intelligibile: deve indicare i fatti contestati, le norme violate e i criteri di calcolo delle maggiori imposte. L’articolo 7 dello Statuto del contribuente – sebbene non accessibile integralmente – impone che l’atto indichi il responsabile del procedimento, la possibilità di autotutela e il termine per il ricorso. La mancanza di motivazione rende nullo l’accertamento.
5. Strumenti deflativi: accertamento con adesione e conciliazione
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 disciplina gli strumenti deflativi: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e avviso bonario. L’accertamento con adesione consente di chiudere la verifica tramite un accordo con l’ufficio, riducendo le sanzioni di 1/3 e ottenendo la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (in caso di importo superiore a 50 000 € si può arrivare a 12 rate). La domanda di adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione; l’impresa può quindi esaminare l’atto con calma e trattare la riduzione di sanzioni. La conciliazione giudiziale, ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 e art. 6 D.Lgs. 218/1997, è possibile anche dopo aver depositato il ricorso; comporta una riduzione delle sanzioni al 50 % e l’estinzione del giudizio.
6. Riscossione coattiva e cartelle esattoriali
Dopo l’avviso di accertamento definitivo, l’ufficio iscrive a ruolo il debito e notifica la cartella di pagamento tramite l’Agente della Riscossione. Per la riscossione si applicano le norme del D.P.R. 602/1973. Dal 2024, la riforma fiscale ha previsto la trasformazione delle cartelle esattoriali in “avvisi di presa in carico” per importi inferiori a 1 000 €, con procedure semplificate. L’impresa deve tenere presente che, in assenza di opposizione, l’esazione può proseguire con pignoramenti su conti correnti, crediti presso terzi, immobili o automezzi.
7. Pace fiscale e definizioni agevolate
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la c.d. rottamazione quater e lo stralcio dei mini‑debiti. La norma consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni, interessi e interessi di mora . Occorre presentare un’istanza entro i termini fissati dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (nel 2023 era il 30 aprile, ma il legislatore potrebbe riaprire i termini con nuove leggi di bilancio). La stessa legge ha previsto lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1 000 €, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 .
Nel 2024‑2025 si è parlato di una possibile “rottamazione quinta”, ma al momento non esiste una legge definitiva. È comunque probabile che il legislatore introduca ulteriori misure di definizione agevolata per alleggerire il carico esattoriale. È consigliabile monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per le novità.
8. Crisi da sovraindebitamento e composizione negoziata
Per gli imprenditori individuali o le microimprese che non possono accedere alle procedure fallimentari, la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (c.d. “Legge salva‑suicidi”) offre la possibilità di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o una liquidazione del patrimonio. La legge è stata approvata per consentire a soggetti non fallibili di trovare un accordo con i creditori . Il debitore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta al giudice un piano che può prevedere una falcidia delle somme dovute e garantisce la esdebitazione al termine della procedura . Si tratta di strumenti importanti per le imprese di impermeabilizzazioni gestite da ditte individuali o da società di persone.
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Il codice, modificato dal D.L. 118/2021 e integrato dal D.Lgs. 83/2022, introduce la composizione negoziata della crisi: un procedimento volontario e stragiudiziale che permette all’imprenditore in difficoltà ma non ancora insolvente di avviare trattative con i creditori assistito da un esperto indipendente. La guida specialistica del team Monardo spiega che l’esperto negoziatore, nominato tramite piattaforma telematica, facilita le trattative e aiuta a concordare piani di risanamento; tra i vantaggi vi sono la sospensione delle azioni esecutive e l’accesso a misure protettive . Questa procedura costituisce una valida alternativa al fallimento per le imprese di impermeabilizzazioni in crisi che devono affrontare debiti fiscali.
PROCEDURA PASSO‑PASSO DOPO LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
Ricevere un avviso di accertamento è sempre un momento delicato. Ecco una guida cronologica delle attività da svolgere per difendersi efficacemente.
1. Ricezione dell’atto e verifica preliminare
- Controllo dei dati e dei termini: verificare la data di notifica, il periodo d’imposta contestato, l’imposta e la sanzione accertate. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione).
- Analisi della motivazione: l’atto deve essere motivato in modo comprensibile; deve contenere le norme violate, i calcoli effettuati, i documenti su cui l’ufficio si basa. In caso di motivazione “per relationem”, devono essere allegati gli atti richiamati (pvc, documenti bancari). La mancanza di motivazione comporta nullità.
- Verifica del contraddittorio: controllare se l’Agenzia ha inviato un invito al contraddittorio preventivo e se ha rispettato il termine di 60 giorni per recepire le osservazioni. Un accertamento anticipato può essere impugnato per violazione dell’art. 12 L. 212/2000 e del D.Lgs. 13/2024.
- Controllo delle presunzioni: se la rettifica si basa su presunzioni (ad esempio comparazione con OMI o su margini di settore), verificare se l’ufficio ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti. L’impresa può dimostrare che i margini sono compressi per cause oggettive (costruzione in zone umide, imprevisti, materiali speciali). Nel caso di ricavi presunti dai conti correnti, predisporre la documentazione che giustifica ogni movimento .
2. Valutazione delle opzioni difensive
Dopo la prima analisi, l’imprenditore, con l’aiuto del proprio consulente, deve valutare quale strada intraprendere:
- Accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla notifica si può presentare istanza di adesione. La presentazione sospende i termini per 90 giorni, durante i quali il contribuente incontra l’ufficio e cerca un accordo. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 e il debito può essere rateizzato.
- Autotutela: se l’atto presenta errori evidenti (calcoli aritmetici, doppie imposizioni, soggetto sbagliato), si può chiedere all’ufficio l’annullamento in autotutela; l’istanza non sospende i termini di ricorso ma spesso l’ufficio annulla gli errori.
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: se l’accertamento è infondato o si vuole contestare il merito, occorre proporre ricorso entro 60 giorni dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Si può chiedere la sospensione dell’atto presentando un’istanza cautelare che dimostri il danno grave e irreparabile (ad esempio blocco del cantiere o impossibilità di pagare gli stipendi). Nelle cause fino a 50 000 € (limite variato nel tempo), è obbligatorio il reclamo e mediazione presso l’ufficio: in questo caso il ricorso è improcedibile se non si esperisce prima tale procedura.
- Definizione agevolata: se vi sono definizioni agevolate (rottamazione o sanatoria liti pendenti), valutare l’opportunità di aderire, perché consentono di pagare solo le imposte senza sanzioni e interessi.
3. Presentazione del ricorso
Il ricorso deve contenere: i dati del ricorrente, l’atto impugnato, i motivi di diritto e di fatto, la prova della notifica, la richiesta di sospensione, il valore della controversia. Occorre depositare copia dell’atto, dell’istanza di adesione (se già presentata), del pvc e di ogni documento utile. Il contributo unificato varia in base al valore della causa.
È fondamentale allegare prove documentali: fatture di acquisto dei materiali impermeabilizzanti, contratti, contabilità di cantiere, bonifici, certificazioni dei materiali, relazione tecnica. Nel settore delle impermeabilizzazioni è frequente che i margini siano compressi per l’aumento dei costi delle materie prime (bitume, resine) e per i ritardi dei committenti; queste circostanze vanno dimostrate. Se l’accertamento contesta l’IVA per errata applicazione del reverse charge, occorre produrre i contratti di appalto e subappalto.
4. Svolgimento del giudizio e mezzi di prova
Nel processo tributario le prove sono quasi esclusivamente documentali, ma è possibile chiedere l’audizione di testimoni (è ammessa a discrezione del giudice) e la consulenza tecnica d’ufficio. L’onere della prova è distribuito: l’Agenzia deve dimostrare i fatti che fondano la pretesa, mentre il contribuente deve provare la non imponibilità o la detrazione. In presenza di presunzioni, spetta al contribuente fornire prova contraria. Un esempio: se il fisco presume ricavi occulti dal confronto con i valori OMI, l’impresa deve dimostrare i motivi dello scostamento, documentando spese straordinarie o difformità dell’immobile.
Durante il giudizio è possibile proporre conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992 e art. 6 D.Lgs. 218/1997, con riduzione delle sanzioni al 50 %. L’accordo si perfeziona con il pagamento integrale dell’imposta e della sanzione ridotta in un’unica soluzione o in rate.
5. Post‑sentenza e ulteriori gradi di giudizio
La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni. L’appello sospende gli effetti della sentenza se il contribuente versa almeno metà della somma dovuta; in difetto, l’Agente della riscossione può procedere alla riscossione immediata. Avverso la sentenza di secondo grado è ammesso il ricorso per cassazione per motivi di legittimità.
È importante considerare che le liti tributarie pendenti possono essere oggetto di definizione agevolata se il legislatore apre una sanatoria. In passato, sono state previste definizioni delle liti pendenti (D.L. 119/2018 e Legge 197/2022) che consentivano di pagare una percentuale ridotta del tributo a seconda dell’esito dei precedenti gradi di giudizio.
DIFESE E STRATEGIE LEGALI PER IMPRESE DI IMPERMEABILIZZAZIONI
Difendersi da un accertamento fiscale richiede competenze tecniche e conoscenza del settore. L’impresa di impermeabilizzazioni, come ogni realtà edilizia, si trova ad affrontare problematiche specifiche: lavorazioni eseguite in quota o sotto terra, utilizzo di materiali ad alto rischio ambientale, subappalti, certificazioni. Di seguito vengono analizzate le principali strategie legali.
1. Contestare il metodo induttivo e le presunzioni
L’accertamento può essere analitico, analitico‑induttivo o induttivo. Quando l’ufficio determina il reddito in via induttiva, spesso utilizza le medie di settore o le quotazioni OMI. In questi casi è opportuno:
- dimostrare l’attendibilità delle scritture contabili: presentare registri IVA, libro giornale, libro inventari, schede di magazzino; se la contabilità è ordinata l’ufficio non può scostarsene senza gravi motivi;
- contestare l’utilizzo esclusivo di OMI o di coefficienti presuntivi, richiamando la Cassazione che ne limita l’uso ;
- fornire elementi contrari (ad esempio per i lavori su tetti datati o su terrazzi difficili da impermeabilizzare, i prezzi di mercato possono scostarsi dai parametri medi). È utile allegare preventivi di fornitori, certificati di materiali speciali e perizie tecniche.
2. Documentare i movimenti bancari
Poiché i versamenti e prelevamenti sui conti correnti si presumono ricavi , l’impresa deve predisporre un archivio con la documentazione di supporto. Per i bonifici ricevuti occorre collegarli alle fatture emesse; per i prelievi bisogna giustificare le spese (pagamento operai, acquisto materiali). Le imprese che utilizzano conti personali o familiari devono evitare commistioni con le transazioni aziendali; diversamente, i movimenti possono essere imputati come ricavi occulti.
3. Verificare la corretta applicazione del reverse charge e dei bonus edilizi
Le imprese di impermeabilizzazioni spesso operano come subappaltatrici in cantieri di ristrutturazione o superbonus. È essenziale verificare:
- l’applicabilità dell’inversione contabile (reverse charge) nei subappalti edili: l’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972 prevede che l’IVA sia versata dal committente nei lavori edili di completamento, compresa l’impermeabilizzazione. Una errata fatturazione può portare ad accertamenti e sanzioni;
- la corretta fruizione dei bonus fiscali (superbonus 110 %, bonus ristrutturazione, bonus facciate): occorre conservare le asseverazioni dei tecnici, i SAL (stati di avanzamento lavori), la dichiarazione di congruità dei costi, i bonifici parlanti. L’Agenzia delle Entrate controlla la congruità dei lavori e può disconoscere la detrazione se mancano i requisiti. In caso di contestazione, è possibile presentare un’istanza di autotutela o un ricorso.
4. Valutare l’adesione o la conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione e la conciliazione sono strumenti convenienti quando l’esito del giudizio è incerto. Nel settore delle impermeabilizzazioni, dove i margini sono variabili e le contestazioni spesso si basano su presunzioni, è possibile trovare un accordo vantaggioso, riducendo le sanzioni e rateizzando il debito. È importante, però, non aderire ciecamente: occorre far valutare al professionista se l’ufficio ha realmente elementi sufficienti o se conviene impugnare.
5. Sospendere la riscossione e chiedere la rateizzazione
Quando l’avviso diventa definitivo, l’Agenzia iscrive a ruolo il debito. Per evitare pignoramenti, è possibile:
- presentare istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria, dimostrando la gravità del danno (ad esempio interruzione dei lavori, perdita del DURC, impossibilità di pagare i fornitori);
- richiedere la rateizzazione alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate, con eventuale proroga a 120 in caso di grave difficoltà); per importi inferiori a 120 000 € la richiesta può essere presentata senza allegare documenti, per importi superiori occorre provare la temporanea difficoltà.
6. Utilizzare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento
Se l’impresa non è più in grado di far fronte ai debiti fiscali e commerciali, può ricorrere alla composizione negoziata o ai procedimenti del sovraindebitamento. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione consentono di proporre il pagamento parziale dei debiti, anche fiscali, con falcidia e dilazione fino a dieci anni, ottenendo l’esdebitazione. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori.
STRUMENTI ALTERNATIVI ALL’IMPUGNAZIONE
Oltre al ricorso in sede giudiziale, esistono numerosi strumenti che permettono di definire o ridurre il debito fiscale. Le imprese di impermeabilizzazioni dovrebbero conoscere e valutare tali opportunità.
Accertamento con adesione
Cos’è: procedura extragiudiziale che consente di definire le imposte dovute prima del giudizio. Si basa sul D.Lgs. 218/1997. Il contribuente può aderire all’accertamento pagando l’imposta e le sanzioni ridotte a 1/3.
Vantaggi:
- sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni;
- riduzione significativa delle sanzioni;
- possibilità di rateizzare il dovuto (fino a 8 rate trimestrali o 12 se l’importo supera 50 000 €);
- riduzione degli interessi moratori.
Quando conviene: quando le contestazioni sono fondate o parzialmente fondate e il contribuente vuole chiudere la posizione evitando il processo. Nel settore impermeabilizzazioni, ad esempio, se l’Ufficio contesta per difetto di fatturazione alcuni lavori ma ammette lo scarico di costi dimostrabili, l’accertamento con adesione può evitare sanzioni più pesanti.
Conciliazione giudiziale
Cos’è: accordo che può essere raggiunto durante il giudizio (anche in appello) con riduzione delle sanzioni al 50 % e possibilità di rateizzare. È regolata dall’art. 48 D.Lgs. 546/1992 e dall’art. 6 D.Lgs. 218/1997. La conciliazione può essere totale (chiude l’intera lite) o parziale (riguarda alcune somme). Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Vantaggi:
- chiusura rapida del contenzioso;
- riduzione della sanzione più favorevole rispetto all’adesione (50 % invece di 1/3);
- definizione della lite anche in appello;
- sospensione della riscossione.
Definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater e stralcio mini‑debiti)
La rottamazione quater, introdotta dall’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022, permette di pagare il debito affidato all’agente della riscossione senza sanzioni e interessi. Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . L’adesione si effettua con apposita dichiarazione telematica e si può pagare in un’unica soluzione o in rate (fino a 18 rate in 5 anni). La legge prevede un termine di tolleranza di 5 giorni per il pagamento delle rate.
Lo stralcio dei mini‑debiti, previsto dalla stessa legge, dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1 000 € maturati fra il 2000 e il 2015 . Ciò riguarda anche multe e bollo auto, ma sono esclusi i debiti per risorse proprie dell’UE e l’IVA all’importazione. Le imprese devono verificare l’estratto di ruolo sul sito dell’Agente della riscossione per identificare i carichi stralciati.
Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio
Previsti dalla Legge 3/2012 e confluiti nel CCII, questi strumenti consentono a soggetti non fallibili di ridurre o cancellare i propri debiti. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche consumatori; l’accordo di ristrutturazione riguarda debitori professionisti o imprese sotto soglia; la liquidazione controllata consente di vendere i beni e ripartire tra i creditori, ottenendo alla fine l’esdebitazione. Sono procedure giudiziali assistite da un Organismo di Composizione della Crisi . I vantaggi principali sono:
- sospensione delle azioni esecutive per tutto il procedimento;
- falcidia dei debiti (spesso si paga solo una parte del capitale);
- esdebitazione finale;
- possibilità di mantenere la continuità aziendale con un piano di ristrutturazione.
Le imprese di impermeabilizzazioni che operano in forma di ditta individuale o società di persone, in crisi irreversibile, possono valutare questi strumenti, specialmente se i debiti fiscali e contributivi sono consistenti.
Concordato preventivo biennale (CPB)
Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, il Concordato preventivo biennale permette ai titolari di partita IVA in regime ordinario o semplificato di concordare con l’Amministrazione finanziaria, per due periodi d’imposta, i ricavi o compensi da dichiarare. Il contribuente versa le imposte calcolate sul reddito concordato e riceve benefici: riduzione delle sanzioni, preclusione degli accertamenti a meno di evasioni gravi e possibilità di compensare crediti. Per le imprese di impermeabilizzazioni questo strumento può garantire certezza fiscale per due anni e un notevole risparmio, specialmente se l’attività subisce forti oscillazioni di reddito.
Autotutela e ravvedimento operoso
L’autotutela permette all’ufficio di annullare o ridurre d’ufficio un atto illegittimo. È utile se l’avviso contiene errori evidenti (soggetto diverso, doppia imposizione, errata applicazione dell’aliquota IVA). Il ravvedimento operoso consente invece al contribuente di sanare spontaneamente violazioni (ad esempio tardiva versamento dell’IVA) con sanzioni ridotte. Per le imprese di impermeabilizzazioni è consigliabile ravvedere tempestivamente errori formali per evitare contestazioni più gravi.
ERRORI COMUNI E CONSIGLI PRATICI
Molte aziende cadono in trappola perché non conoscono le norme o sottovalutano gli obblighi. Ecco gli errori più frequenti tra le imprese di impermeabilizzazioni e i consigli per evitarli:
- Fatturazione irregolare: emettere fatture cumulative o non emettere fatture per lavori parziali è molto rischioso. Occorre fatturare ogni SAL e registrarlo tempestivamente.
- Contabilità non aggiornata: una contabilità disordinata consente all’ufficio di procedere a rettifica induttiva. Tenere libri contabili, registri IVA e libri cassa aggiornati e firmati.
- Pagamenti in contanti: i pagamenti o incassi in contanti non tracciabili possono essere considerati ricavi occulti. Utilizzare sempre bonifici o assegni e conservare le contabili.
- Mancata applicazione del reverse charge: applicare erroneamente l’IVA per cassa o non emettere autofattura espone a contestazioni e sanzioni. Consultare un commercialista prima di emettere fatture nei subappalti.
- Confondere conti personali e aziendali: utilizzare il conto personale per pagare i fornitori dell’impresa o viceversa può far presumere ricavi non dichiarati .
- Non fornire giustificazioni tempestive: se ricevi un pvc, devi inviare osservazioni e documenti entro il termine previsto (60 giorni). Ignorare l’invito al contraddittorio significa perdere l’occasione di evitare l’accertamento.
- Sottovalutare le ispezioni in cantiere: gli ispettori possono accedere ai cantieri e verificare la corrispondenza tra i materiali fatturati e quelli effettivamente utilizzati. Tenere un giornale di cantiere preciso, con indicazione dei materiali e delle quantità.
- Non gestire i crediti fiscali dei bonus edilizi: la cessione del credito o lo sconto in fattura devono essere documentati con piattaforma Enea e modelli predisposti. Errori formali possono invalidare l’agevolazione.
- Non richiedere sospensioni: dopo aver ricevuto la cartella, è indispensabile richiedere la sospensione al giudice e presentare la rateizzazione. In mancanza, l’Agente può procedere a pignoramenti.
- Ignorare le soluzioni alternative: molti imprenditori non conoscono l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o le procedure di sovraindebitamento. Informarsi permette di ridurre drasticamente il debito.
TABELLE RIEPILOGATIVE
Principali norme di riferimento
| Normativa | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| D.P.R. 600/1973 art. 39 | Accertamento dei redditi d’impresa | Consente all’ufficio di rettificare il reddito basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti; permette di prescindere dalle scritture contabili se incomplete o inattendibili . |
| D.P.R. 633/1972 art. 54 e 52 | Accertamento IVA; accessi e ispezioni | L’Agenzia può effettuare controlli e determinare l’IVA dovuta anche in via induttiva; prevede reverse charge nei subappalti e obbligo di esibire registri e fatture. |
| L. 212/2000 art. 12 | Statuto dei diritti del contribuente | Stabilisce le garanzie durante le verifiche: accessi motivati, orari ordinari, diritto all’assistenza di un professionista, limite di permanenza degli ispettori . |
| D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione e conciliazione | Permette di definire l’accertamento con sanzioni ridotte (1/3 in adesione, 50 % in conciliazione); sospende i termini per 90 giorni. |
| D.Lgs. 13/2024 | Riforma del procedimento accertativo | Introduce il contraddittorio obbligatorio e il concordato preventivo biennale; prevede un termine minimo di 60 giorni per presentare osservazioni . |
| L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252 | Rottamazione quater e stralcio mini‑debiti | Consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi; prevede lo stralcio automatico dei debiti fino a 1 000 € . |
| L. 3/2012 e CCII | Composizione delle crisi da sovraindebitamento | Permettono al debitore non fallibile di proporre piani di ristrutturazione o liquidazione, con esdebitazione finale . |
| D.L. 118/2021 e D.Lgs. 83/2022 | Composizione negoziata della crisi | Introducono l’esperto negoziatore per aiutare l’imprenditore a trattare con i creditori; favoriscono la continuità aziendale . |
Tempi e scadenze principali
| Passaggio | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Invio del pvc (processo verbale di constatazione) | Attesa di almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento | D.Lgs. 13/2024 – contraddittorio preventivo |
| Notifica dell’avviso di accertamento | Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo in caso di omessa dichiarazione) | D.P.R. 600/1973 |
| Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; sospende i termini per 90 giorni | D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; se pendente adesione, 90 giorni dopo | D.Lgs. 546/1992 |
| Rateizzazione del debito con l’Agente della riscossione | Fino a 72 rate mensili, prorogabili a 120 in casi gravi | D.P.R. 602/1973 e provvedimenti dell’ADER |
| Adesione alla rottamazione quater | Termine fissato dalla legge di bilancio (es. 30 aprile 2023) | L. 197/2022 |
| Richiesta di composizione negoziata | Sempre attivabile su istanza dell’imprenditore | D.L. 118/2021 |
DOMANDE E RISPOSTE (FAQ)
- Che cos’è un avviso di accertamento?
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica delle imposte dovute e richiede il pagamento delle somme (imposta, sanzioni, interessi). Deve essere motivato e notificato entro i termini di decadenza. - Quanto tempo ho per presentare ricorso?
Il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. - Posso evitare che l’ufficio mi emetta l’avviso senza ascoltarmi?
Sì. Il D.Lgs. 13/2024 impone il contraddittorio preventivo: dopo il pvc, l’ufficio deve attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’atto e deve valutare le osservazioni del contribuente . - Cosa devo fare se ricevo un pvc?
Leggere attentamente i rilievi, fornire documenti giustificativi e presentare osservazioni entro il termine indicato (almeno 60 giorni). È consigliabile farsi assistere da un professionista. - Cosa succede se la verifica dura troppo?
La permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni prorogabili di altri 30; per le imprese in contabilità semplificata il limite è 15 giorni . Se l’ispezione dura più a lungo senza motivazione, può essere contestata la nullità dell’accertamento. - Quali sono le presunzioni più frequenti contro un’impresa di impermeabilizzazioni?
L’ufficio ricorre spesso a: valori OMI per i lavori immobiliari; margini di settore (coefficienti K); movimenti bancari (versamenti e prelievi) che si presumono ricavi ; differenze tra fatture emesse e volumi di acquisti; incongruenze tra materiali acquistati e lavori fatturati. - Posso difendermi se l’accertamento si basa solo sui valori OMI?
Sì. La Cassazione ha chiarito che le quotazioni OMI hanno valore indicativo ma non possono fondare da sole la rettifica . È necessario che l’ufficio produca altri elementi; in mancanza, l’accertamento è illegittimo. - Se l’Agenzia controlla i miei conti correnti, cosa devo dimostrare?
Devi giustificare ogni movimento in entrata e in uscita con documenti (contratti, fatture, cedolini, bonifici). Secondo la Cassazione, i movimenti bancari si presumono ricavi o costi reimpiegati nell’attività e spetta al contribuente fornire la prova contraria . - In cosa consiste l’accertamento con adesione?
È una procedura di conciliazione con l’ufficio: si presenta istanza, si discute l’atto e si può trovare un accordo che prevede il pagamento dell’imposta con sanzioni ridotte e rateizzazione. - Che differenza c’è tra adesione e conciliazione giudiziale?
L’adesione avviene prima del ricorso; la conciliazione giudiziale avviene durante il processo. Le sanzioni sono ridotte al 1/3 nell’adesione e al 50 % nella conciliazione. - Posso rateizzare il debito contestato?
Sì. Dopo l’accertamento definitivo si può chiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione fino a 72 rate (120 in casi gravi). In caso di adesione o conciliazione il numero di rate è stabilito dall’accordo. - Cos’è la rottamazione quater?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge 197/2022 che consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi . Occorre presentare una dichiarazione e versare il dovuto secondo il piano previsto. - Cosa si intende per “carichi affidati”?
Sono i debiti iscritti a ruolo e trasmessi all’Agente della riscossione. Solo questi carichi possono essere rottamati; i debiti non ancora affidati rimangono esclusi. - Cosa succede se non posso pagare le imposte accertate?
Si può richiedere la composizione negoziata della crisi o avviare una procedura di sovraindebitamento. Tramite un OCC è possibile proporre un piano di ristrutturazione o di liquidazione e ottenere l’esdebitazione . - È obbligatorio farsi assistere da un avvocato?
Non è obbligatorio per la presentazione dell’istanza di adesione o del ricorso fino a un certo valore, ma è altamente consigliato. La materia tributaria è complessa; un professionista esperto conosce i termini, le strategie e le eccezioni giuridiche. - Come posso sapere se rientro tra le imprese che possono accedere al Concordato preventivo biennale?
Il CPB è riservato ai titolari di partita IVA di minori dimensioni che possiedono i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 13/2024. Occorre aderire al regime di adempimento collaborativo e versare le imposte concordate per due anni. Un commercialista può verificare la fattibilità. - Cosa accade se non rispetto le rate della rottamazione o della rateizzazione?
Il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio e il debito residuo diventa immediatamente esigibile con sanzioni e interessi. È previsto un breve periodo di tolleranza (5 giorni) per i ritardi. - Devo pagare anche le sanzioni penali se aderisco alla rottamazione?
La rottamazione riguarda solo le sanzioni amministrative; le eventuali responsabilità penali per reati tributari (omesso versamento IVA, fatture false) rimangono perseguibili. Tuttavia, in alcuni casi l’estinzione del debito può attenuare o estinguere il reato. - Quando conviene scegliere il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione?
Quando l’impresa o l’imprenditore non è in grado di pagare i debiti fiscali e commerciali con gli strumenti ordinari. Queste procedure consentono di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato e ottenere l’esdebitazione . - Quali documenti devo preparare per difendermi efficacemente?
È utile avere: bilanci, registri IVA, libro giornale, libri cassa, contratti di subappalto, fatture di acquisto e di vendita, ricevute di pagamento, estratti conto bancari con giustificativi, stato di avanzamento lavori, certificazioni dei materiali utilizzati, contratti con i committenti, attestazioni di congruità dei costi (per i bonus edilizi).
SIMULAZIONI PRATICHE
Esempio 1: contestazione di ricavi occulti sulla base delle quotazioni OMI
Scenario: l’Agenzia delle Entrate contesta a “Impermeabilizzazioni S.r.l.”, impresa con sede a Catanzaro, ricavi non dichiarati per 200 000 € riferiti all’anno 2023. L’ufficio si basa sui valori OMI delle unità immobiliari impermeabilizzate, sostenendo che i prezzi indicati nelle fatture erano inferiori al valore normale. Conseguentemente determina maggiori imposte IRES di 44 000 € e IVA di 22 000 € con sanzioni del 90 %.
Difesa: lo studio Monardo analizza l’avviso e rileva che l’ufficio ha applicato il valore OMI senza considerare che gli immobili erano di vecchia costruzione, con infiltrazioni croniche e costi di ripristino elevatissimi. Presenta una perizia tecnica che dimostra l’unicità degli interventi eseguiti (impermeabilizzazione di terrazze in muratura degli anni ’60 con materiali innovativi), i costi di sicurezza e la necessità di smaltire amianto. Dimostra inoltre che le fatture emesse erano coerenti con i contratti d’appalto e che l’utile d’impresa era pari al 10 % dopo l’aumento dei costi dei bitumi. Nel ricorso si eccepisce l’erronea applicazione delle presunzioni e si richiama la Cassazione n. 24881/2025, secondo cui le quotazioni OMI hanno mero valore indicativo e richiedono altri elementi . Si chiede l’annullamento dell’atto e la sospensione della riscossione. L’Agenzia, in adesione, accetta una riduzione delle maggiori imposte del 60 %.
Esempio 2: movimenti bancari non giustificati
Scenario: un imprenditore individuale riceve un avviso di accertamento per 50 000 € di ricavi non dichiarati perché dal conto bancario risultano versamenti di clienti non fatturati. L’ufficio presume che tutti i versamenti siano ricavi ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 . L’atto comprende sanzioni del 100 % e interessi.
Difesa: il contribuente, assistito dallo studio, produce estratti conto e giustificativi: una parte dei versamenti proveniva da un prestito familiare per l’acquisto di un automezzo; altri importi erano anticipi per lavori che poi sono stati fatturati l’anno successivo; alcuni erano rimborsi spese da parte di un consorzio. Con un memorandum dettagliato si dimostra l’estraneità di questi movimenti all’attività e si chiede all’ufficio l’annullamento parziale in autotutela. In adesione l’ufficio riduce i ricavi contestati da 50 000 € a 12 000 € e applica sanzioni ridotte. Il saldo viene rateizzato in 8 rate.
Esempio 3: adesione alla rottamazione quater
Scenario: l’impresa ha debiti iscritti a ruolo per 80 000 € relativi a cartelle del 2015‑2018 (IVA e IRAP). Con la rottamazione quater può estinguere il debito versando solo l’imposta e l’aggio, senza sanzioni e interessi . Presenta la domanda entro il termine stabilito dalla legge e sceglie il pagamento in 18 rate.
Risultato: l’importo complessivo da pagare scende a 45 000 € (capitale e aggio). Le prime due rate (10 % ciascuna) vengono versate entro la data fissata; le rate residue sono suddivise in 16 rate. L’impresa risparmia più di 35 000 € di interessi e sanzioni.
Esempio 4: piano del consumatore per una ditta individuale
Scenario: un artigiano impermeabilizzatore accumula debiti fiscali per 120 000 € e debiti commerciali per 80 000 € a causa della crisi edilizia. Non riesce a pagare e teme il pignoramento della casa. Con l’aiuto dell’avv. Monardo ricorre alla procedura di sovraindebitamento.
Procedura: tramite l’OCC viene predisposto un piano del consumatore che prevede il pagamento di 60 000 € in 8 anni, grazie al contributo di un familiare garante, la cessione di un automezzo e la falcidia del restante 50 %. Tutti i creditori, compreso l’Erario, vengono soddisfatti secondo la percentuale prevista. Il tribunale omologa il piano; per tre anni sono sospese le azioni esecutive e, al termine, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione sui debiti residui .
CONCLUSIONE
L’accertamento fiscale è un percorso complesso che può mettere in seria difficoltà un’impresa di impermeabilizzazioni. Le norme tributarie prevedono numerosi obblighi ma anche molte tutele: il diritto al contraddittorio preventivo, l’onere della prova a carico dell’amministrazione quando si utilizzano presunzioni, l’obbligo di motivazione degli atti, la possibilità di ridurre sanzioni mediante adesione o conciliazione, strumenti deflativi come la rottamazione o il concordato preventivo biennale. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rappresentano inoltre un’ancora di salvezza per le ditte individuali.
Affidarsi a professionisti esperti è la scelta vincente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo staff di avvocati e commercialisti, mette a disposizione competenze trasversali: difesa nei giudizi tributari, trattative con l’Agenzia, pianificazione fiscale, gestione delle crisi. Lo studio lavora con rigore tecnico e attenzione alle esigenze del contribuente, individuando la strategia migliore in ogni caso: dalla contestazione del metodo induttivo all’adesione, dalla rateizzazione alle procedure concorsuali.
Agire tempestivamente è fondamentale: molti diritti decadono in pochi giorni. Non attendere che il Fisco avvii l’esecuzione; ogni giorno perso può aumentare sanzioni e interessi. Blocca pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, presenta ricorso nei termini e valuta le soluzioni alternative per ridurre il debito.
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