Accertamento fiscale a una casa di cura privata: come difendersi subito e bene

INTRODUZIONE

Ogni casa di cura privata che eroga servizi sanitari convenzionati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale si trova esposta a controlli fiscali complessi. Le cliniche private hanno una struttura contabile ibrida: da un lato incassano corrispettivi per prestazioni mediche soggette o meno a IVA, dall’altro ricevono rimborsi e quote dal servizio sanitario che vengono erogati con ritardi e budget prefissati. Per tali caratteristiche, l’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza può risultare invasivo e potenzialmente rovinoso se non gestito tempestivamente.

Un accertamento erroneamente notificato, basato su presunzioni non documentate o condotto in violazione delle garanzie del contribuente, può mettere a rischio la continuità aziendale di una struttura sanitaria. I rischi vanno dalle sanzioni alla chiusura coatta, dai pignoramenti alle iscrizioni ipotecarie fino alla revoca delle autorizzazioni sanitarie. La complessità normativa (imposte dirette, IVA, Irap, tributi locali, contributi sanitari) e l’evoluzione giurisprudenziale rendono indispensabile una strategia legale integrata sin dal primo contatto con l’amministrazione finanziaria. L’esperienza dimostra che gli errori più gravi sono commessi nelle prime fasi: sottovalutare i termini di impugnazione, non richiedere la sospensione, non contestare le irregolarità formali, ignorare gli strumenti di definizione agevolata e di sovraindebitamento.

In questo articolo troverai una guida completa aggiornata a dicembre 2025, strutturata per offrire strumenti pratici e riferimenti ufficiali. Analizzeremo le leggi (DPR 600/1973, DPR 633/1972, Statuto del contribuente, Codice della crisi d’impresa), le pronunce della Corte di cassazione e le circolari dell’Agenzia delle entrate, fornendo una procedura passo‑passo per difendersi da un avviso di accertamento notificato a una casa di cura privata. Illustreremo le strategie per impugnare l’atto, le opportunità di sospensione, le definizioni agevolate (rottamazione‑quater), gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e i piani del consumatore. Infine risponderemo alle domande più frequenti e proporremo simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

Per affrontare con successo un accertamento fiscale è fondamentale affidarsi a professionisti che conoscano sia il diritto tributario sia il diritto bancario e fallimentare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in procedure tributarie e crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia (L. 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e svolge il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021).

Grazie a questa esperienza, l’avv. Monardo e il suo team possono analizzare in tempi rapidi l’avviso di accertamento, individuare le contestazioni illegittime, redigere ricorsi, presentare istanze di sospensione, negoziare con l’Agenzia delle entrate, predisporre piani di rientro o di ristrutturazione e utilizzare strumenti giudiziali o stragiudiziali per tutelare la casa di cura.

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CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

1. Termini e modalità dell’accertamento (DPR 600/1973 e DPR 633/1972)

La disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap) e dell’IVA è contenuta nei decreti attuativi del 1973. L’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini per la notifica degli avvisi di accertamento: l’amministrazione deve notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa o considerata nulla, il termine si allunga a sette anni ; se vi sono recuperi di aiuti di Stato il termine è di otto anni . Lo stesso articolo consente all’ufficio di integrare o modificare l’accertamento quando emergono nuovi elementi di prova, purché tali elementi siano specificamente indicati nell’atto .

Per l’IVA, l’articolo 57 del DPR 633/1972 prevede termini analoghi: la rettifica deve essere notificata entro il quinto anno successivo alla dichiarazione ; per dichiarazioni omesse o nulle il termine è di sette anni . Se il contribuente ritarda la produzione di documenti, la decadenza si proroga di un periodo pari al ritardo . Anche per l’IVA è ammessa l’integrazione dell’atto sulla base di nuovi elementi .

2. Metodi di accertamento e presunzioni (art. 39 DPR 600/1973)

L’articolo 39 distingue tra accertamento analitico e accertamento induttivo. Nel primo caso l’ufficio corregge il reddito sulla base delle scritture contabili quando rileva differenze tra gli elementi indicati nelle dichiarazioni e quelli risultanti in contabilità, oppure quando la contabilità è inattendibile a causa di omissioni o falsità . Nel secondo caso (accertamento induttivo) l’ufficio determina il reddito «sulla base di dati e notizie comunque raccolti» e può utilizzare presunzioni anche in assenza dei requisiti tipici, qualora i libri contabili siano irregolari o addirittura non esistano . Nelle case di cura la contabilità può risultare disallineata a causa dei ritardi nei rimborsi sanitari e degli extra‑budget; le presunzioni sono frequenti ma devono essere fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

3. Garanzie del contribuente durante le verifiche (Statuto del contribuente, Legge 212/2000)

L’articolo 12 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’impresa devono essere giustificati e condotti durante l’orario d’esercizio, cercando di recare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di conoscere i motivi dell’accesso e può farsi assistere da un professionista di fiducia; può richiedere che i documenti siano esaminati presso lo studio del professionista . La durata degli accessi non può superare 30 giorni, prorogabili fino a 60 in caso di complessità . In caso di comportamenti scorretti da parte degli uffici, il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente .

Il decreto legislativo n. 219/2023, attuativo della riforma fiscale 2024, ha introdotto nuovi articoli nello Statuto. L’art. 6‑bis sancisce il principio del contraddittorio preventivo: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’amministrazione deve inviare un schema di atto e concedere un termine (generalmente 30 giorni) per presentare osservazioni. L’art. 7‑bis vieta l’integrazione ex post delle motivazioni: gli atti devono contenere tutti gli elementi essenziali e il riferimento ad altri atti deve essere accompagnato dalla loro comunicazione . L’art. 9‑bis prescrive che l’amministrazione può esercitare l’azione di accertamento una sola volta per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta salvo specifiche eccezioni . La violazione di questi principi comporta l’annullabilità dell’atto.

4. Giurisprudenza di riferimento su cliniche private e extra‑budget

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha affrontato numerosi casi riguardanti case di cura accreditate. Una delle questioni centrali riguarda la tassazione dei corrispettivi extra‑budget, ossia le prestazioni erogate oltre il tetto di spesa stabilito dalle convenzioni con le regioni.

Nel 2019 la Cassazione (ordinanza n. 12500) ha affermato che la riduzione IRES per gli “enti ospedalieri” (art. 6 DPR 601/1973) spetta solo a entità pubbliche; le società private che gestiscono cliniche accreditate non rientrano fra gli “enti ospedalieri” e non possono beneficiare dell’agevolazione .

Nel 2025 la Suprema Corte ha ribadito che i corrispettivi per prestazioni extra‑budget non sono imponibili fino a quando l’autorità sanitaria non riconosce e quantifica il credito. Secondo l’ordinanza n. 26366/2025, la certezza del diritto alla remunerazione e la determinabilità dell’importo sorgono solo con il riconoscimento del debito da parte della regione o dell’ASL; pertanto i ricavi extra‑budget non sono tassabili nell’esercizio di competenza . Pronunce precedenti (Cass. n. 13884/2020, n. 25514/2024) avevano già tracciato questa linea; l’ordinanza 2025 ha definitivamente respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate confermando che le prestazioni extra‑budget sono imponibili solo quando il credito diventa certo e determinato .

Un’altra pronuncia recente (ordinanza n. 2602/2025) ha chiarito che l’amministrazione non può assoggettare a tassazione ricavi da prestazioni sanitarie extra‑budget, poiché manca la certezza del diritto al pagamento e la determinabilità dell’importo . Queste decisioni tutelano le case di cura accreditate, evitando che vengano tassate per prestazioni che potrebbero non essere mai remunerate.

5. Il contraddittorio: limiti e obblighi (giurisprudenza 2024‑2025)

Il contraddittorio endoprocedimentale è un diritto fondamentale del contribuente. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo di contraddittorio preventivo è generale solo per i tributi armonizzati (es. IVA). L’ordinanza della Cassazione n. 24473/2025 ha stabilito che per le altre imposte (come le dirette) non esiste un obbligo generalizzato; l’atto è annullabile solo se il contribuente dimostra che l’assenza di contraddittorio avrebbe potuto influenzare l’esito (la cosiddetta “prova di resistenza”) . Questa linea è conforme alla precedente ordinanza n. 16873/2024, secondo cui la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’accertamento per l’IVA, a patto che il contribuente indichi concretamente quali eccezioni avrebbe potuto sollevare . Nella stessa decisione si precisa che per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo se previsto da norme specifiche.

I recenti slide utilizzati nei corsi di formazione 2025 richiamano le novità del decreto attuativo del 2024: obbligo di contraddittorio effettivo con invio di un “schema d’atto”, possibilità di proroga dei termini a vantaggio del contribuente, divieto di integrare la motivazione e principio di azione unica . Le slide ricordano anche che la motivazione degli atti deve essere completa e non può essere modificata successivamente .

6. Regime IVA e servizi accessori nelle cliniche (circolare 1983)

L’Agenzia delle entrate, con una circolare del Ministero delle finanze del 1983, ha chiarito che l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 19, del DPR 633/1972 per le case di cura si applica solo alle prestazioni strettamente sanitarie eseguite in virtù di convenzioni con regioni o enti mutualistici. Servizi accessori come supplementi di camera, bar, telefonia o noleggio TV sono soggetti a IVA ordinaria . Le strutture devono quindi distinguere le prestazioni esenti da quelle imponibili in contabilità.

7. Procedure di esdebitazione e ristrutturazione: L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa

Le case di cura che subiscono accertamenti e si trovano in crisi finanziaria possono ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, D.Lgs. 14/2019) consente al debitore non soggetto alle procedure concorsuali maggiori di proporre, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un accordo con i creditori. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo stato di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio ; l’art. 7 prevede che il debitore, con l’assistenza dell’OCC, presenti un piano di ristrutturazione che assicuri il pagamento integrale dei creditori privilegiati ; l’art. 8 dettaglia il contenuto del piano e ammette l’intervento di terzi ; l’art. 10 consente al giudice di sospendere le azioni esecutive fino a 120 giorni .

Il Codice della crisi d’impresa (CCII), entrato in vigore dal 2022 e riformato nel 2024, disciplina la procedura di esdebitazione e i piani del consumatore. L’art. 67 (come modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente al consumatore di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un OCC, prevedendo anche la moratoria dei creditori privilegiati e il pagamento parziale del debito, purché gli stessi ricevano almeno quanto avrebbero ottenuto nella liquidazione .

Tra le novità 2025 spicca anche la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021, che consente agli imprenditori commerciali e agricoli in crisi reversibile di accedere, attraverso un portale gestito dalle Camere di commercio, a un esperto indipendente che li assista nelle trattative con i creditori . Il portale fornisce check‑list e protocolli, e la pubblicazione della domanda sulla piattaforma comporta l’adozione di misure protettive che impediscono l’acquisizione di diritti di prelazione o l’inizio di azioni esecutive .

8. Definizioni agevolate e rottamazioni

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252), consentendo di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e gli oneri di rimborso, senza interessi di mora, sanzioni né aggio . La finestra temporale per presentare l’istanza si è chiusa il 30 aprile 2023, ma lo strumento resta uno spunto per future definizioni agevolate. Successivamente, la legge di bilancio 2025 ha introdotto ulteriori misure di definizione agevolata per i contenziosi pendenti, con aliquote ridotte per chi paga entro termini prefissati (ad esempio definizione in acquiescenza con riduzione al 50 % delle sanzioni). È auspicabile monitorare le annuali leggi di bilancio per cogliere nuove opportunità di pace fiscale.

PROCEDURA PASSO‑PASSO DOPO LA NOTIFICA DELL’ATTO

Quando una casa di cura privata riceve un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC), è fondamentale seguire una procedura rigorosa. Di seguito i passaggi fondamentali con riferimenti normativi e indicazioni operative.

1. Verifica della notifica e dei termini

  1. Controllo della notifica: la notifica deve avvenire a mani del rappresentante legale o tramite PEC/domicilio digitale. Verificare l’indirizzo e la data di consegna. Se la notifica non è avvenuta correttamente, l’atto è nullo.
  2. Verifica del termine decadenziale: confrontare la data di notifica con i termini dell’art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972. Ad esempio, un avviso relativo all’anno 2019 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2024 (quinquennio); per dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre 2026 .
  3. Presenza dello schema d’atto: se l’avviso è stato emesso dopo la riforma 2024, verificare che l’ufficio abbia inviato lo schema di atto e concesso il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto). In assenza, valutare l’annullabilità dell’atto.

2. Analisi del contenuto dell’atto

  1. Motivazione e indicazione delle prove: l’atto deve motivare specificamente le riprese, indicando le prove e la normativa applicata . Verificare se l’ufficio richiama altri atti non allegati: in tal caso la motivazione è incompleta e l’atto è annullabile.
  2. Contestazione dei presupposti: esaminare se l’accertamento è analitico o induttivo. In caso di induttivo, verificare la sussistenza di gravi irregolarità contabili e la corretta applicazione delle presunzioni .
  3. Riclassificazione dei ricavi: nelle case di cura i ricavi possono comprendere prestazioni esenti (convenzionate) e imponibili. Verificare se l’ufficio ha correttamente distinto i ricavi esenti da quelli imponibili; controllare i corrispettivi extra‑budget: la Cassazione ha escluso la tassabilità prima del riconoscimento .

3. Avvio del contraddittorio e presentazione delle osservazioni

  1. Richiesta di contraddittorio: se non è stato concesso l’esame preventivo, inviare istanza motivata evidenziando le eccezioni (errori nei conteggi, mancata considerazione di costi, extra‑budget). Dimostrare l’utilità del contraddittorio per evitare la preclusione (prova di resistenza ).
  2. Deposito dei documenti: entro il termine concesso (di norma 30 giorni), depositare la documentazione comprovante i costi e i ricavi, le convenzioni sanitarie, i bilanci, le fatture e le note di credito. Se occorre più tempo, richiedere proroga motivata.
  3. Verbale di contraddittorio: il verbale finale deve essere sottoscritto. Annotare eventuali osservazioni che l’ufficio non abbia recepito.

4. Azioni successive all’avviso definitivo

  1. Istanza di annullamento in autotutela: prima di impugnare, è possibile presentare una richiesta motivata all’ufficio per l’annullamento totale o parziale dell’atto, evidenziando errori evidenti o illegittimità (assenza di contraddittorio, motivazione insufficiente, prescrizione, inattendibilità delle presunzioni).
  2. Ricorso dinanzi al giudice tributario: se l’ufficio non annulla l’atto, il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; il ricorso va depositato presso la Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria). È possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso). L’ordinanza di sospensione blocca eventuali iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
  3. Conciliazione e definizione giudiziale: durante il giudizio è possibile proporre la conciliazione giudiziale; in caso di definizione il contribuente paga solo una parte delle sanzioni. Questo strumento sarà potenziato con la riforma del contenzioso tributario 2024‑2025.

5. Procedura esecutiva e tutela del patrimonio

Se l’avviso diventa definitivo, l’Agenzia delle entrate può iscrivere il debito a ruolo ed emettere la cartella di pagamento. La casa di cura può:

  1. Presentare istanza di rateazione del ruolo, ottenendo fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 per debiti rilevanti.
  2. Opporsi alle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) sollevando eccezioni di illegittimità (prescrizione, notifica nulla, importo inesigibile).
  3. Proporre un piano di ristrutturazione del debito (Legge 3/2012 o CCII) con l’assistenza di un OCC, che consente di sospendere le azioni esecutive fino a 120 giorni e, nei casi previsti dall’art. 67 CCII, di soddisfare i creditori privilegiati con moratoria .
  4. Aderire a definizioni agevolate se disponibili (rottamazioni, saldo e stralcio, definizione dei PVC). Monitorare le leggi annuali per cogliere tali opportunità.

DIFESE E STRATEGIE LEGALI PER LE CASE DI CURA

1. Impugnazione dell’atto

L’impugnazione è il principale strumento per contestare l’avviso. Le principali eccezioni riguardano:

  • Vizi di forma: assenza di motivazione adeguata, mancata sottoscrizione, notifica irregolare, violazione del contraddittorio. L’art. 7 dello Statuto impone la motivazione completa e vieta l’integrazione successiva .
  • Vizi di merito: errori nel calcolo dei ricavi, disconoscimento di costi, indebita ripresa di IVA su prestazioni esenti, tassazione di extra‑budget in assenza di certezza .
  • Illegittimità delle presunzioni: l’accertamento induttivo richiede gravi irregolarità contabili . In assenza, l’atto è nullo.

Durante il giudizio si può proporre ricorso principale e, se l’avviso è fondato su presupposti differenti (ad esempio recupero dell’IVA su extra‑budget), anche ricorso incidentale per far valere questioni accessorie.

2. Sospensione e tutela cautelare

La richiesta di sospensione dell’atto è fondamentale per evitare la riscossione coattiva. Il giudice valuta la gravità e irreparabilità del danno e la fondatezza delle censure. In presenza di ricorsi contro accertamenti induttivi e con somme elevate, le corti riconoscono spesso la sospensione, specie se l’accertamento si basa su presunzioni deboli o se la struttura può dimostrare la propria solvibilità.

3. Autotutela e annullamento totale o parziale

L’ufficio può ritirare l’atto in autotutela in presenza di errori manifesti. Occorre presentare istanza motivata prima dell’insorgenza del giudizio, indicando la norma violata, allegando documenti e indicando che l’annullamento non lede l’interesse pubblico. L’ufficio risponde entro 90 giorni; il silenzio equivale a diniego.

4. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Per debiti rilevanti, in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), è possibile proporre alla pubblica amministrazione una transazione fiscale, che prevede la riduzione di imposte, sanzioni e interessi. Le procedure di sovraindebitamento consentono la falcidia delle imposte con il consenso dell’Agenzia delle entrate.

5. Composizione negoziata e crisi d’impresa

Le case di cura organizzate in forma societaria possono ricorrere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. Presentando istanza tramite la piattaforma camerale, l’impresa viene assistita da un esperto indipendente che avvia trattative con i creditori; durante tale periodo sono sospese le azioni cautelari e giudiziarie . È possibile rinegoziare i debiti tributari e previdenziali, anche mediante dilazioni e falcidie, purché l’impresa dimostri la prospettiva di continuità aziendale.

6. Valutazione dei rapporti bancari e anatocismo

Spesso le case di cura finanziano investimenti attraverso mutui e leasing. L’accertamento fiscale può intrecciarsi con l’analisi dei contratti bancari, che vanno verificati per usura, anatocismo e costi occulti. La rideterminazione dei tassi e la restituzione degli interessi illegittimi migliorano la posizione finanziaria e possono essere utilizzati per compensare i debiti fiscali.

7. Pianificazione fiscale preventiva

Oltre a difendersi, le case di cura dovrebbero adottare una pianificazione fiscale preventiva. Alcune misure:

  • Segregazione contabile tra prestazioni esenti e imponibili (art. 10 DPR 633/1972 ).
  • Documentazione dettagliata dei rapporti con le ASL per dimostrare la data di riconoscimento e quantificazione dei crediti extra‑budget.
  • Tenuta di contabilità analitica e redazione del bilancio secondo OIC e principi contabili; eventuale conversione in contabilità ordinaria anche per soggetti minori per facilitare le prove.
  • Aggiornamento costante sulla normativa e sulle sentenze, in particolare le pronunce della Cassazione 2024‑2025 sul contraddittorio e sul principio di certezza del credito.

STRUMENTI ALTERNATIVI E OPPORTUNITÀ DI DEFINIZIONE

Oltre alla via giudiziale, esistono strumenti che consentono di regolarizzare la posizione fiscale con costi ridotti o di ridurre l’esposizione debitoria. Ecco i principali.

1. Rottamazione‑quater e definizioni agevolate

La rottamazione‑quater (L. 197/2022) ha permesso di estinguere cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 versando solo le imposte e le spese di riscossione, senza interessi e sanzioni . Sebbene i termini siano scaduti nel 2023, la norma ha inaugurato una serie di definizioni agevolate che il legislatore ripropone periodicamente. Le case di cura con carichi iscritti a ruolo dovrebbero verificare se rientrano in future rottamazioni o saldo e stralcio previste dalle leggi di bilancio successive (ad esempio 2025), che permettono di ridurre sensibilmente l’importo dovuto.

2. Definizione agevolata dei verbali di constatazione

La riforma 2024 ha introdotto la definizione agevolata dei PVC: il contribuente può presentare una proposta entro 90 giorni dalla notifica del PVC, versando un’imposta sostitutiva ridotta e beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni. Questa procedura può essere utilizzata per ridurre l’impatto di un verbale che contesti ricavi non dichiarati; tuttavia non si applica ai casi in cui siano contestate violazioni penali (es. dichiarazione fraudolenta).

3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (CCII)

Il piano del consumatore consente alla persona fisica (o all’imprenditore agricolo con debiti personali) di rinegoziare integralmente i debiti, comprese le imposte, con il pagamento programmato e ridotto. L’accordo di ristrutturazione (per imprenditori commerciali di piccole dimensioni) richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti complessivi e permette la falcidia del residuo debito.

4. Esdebitazione e liquidazione controllata

Al termine della procedura di liquidazione controllata, l’imprenditore o il consumatore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti non soddisfatti. L’esdebitazione, ora disciplinata dal CCII, è stata introdotta per garantire una second chance agli imprenditori onesti . Questa soluzione è particolarmente rilevante per le strutture sanitarie che, a causa di accertamenti eccessivi, rischiano il default: la liquidazione dei beni dell’impresa o dei soci può consentire di ripartire liberandosi delle passività fiscali.

5. Transazione fiscale e concordato preventivo

Nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione ai sensi del CCII, la transazione fiscale consente di proporre all’Agenzia delle entrate la riduzione delle imposte e delle sanzioni. La transazione è vincolante se approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale. Il team dell’avv. Monardo, specializzato in diritto bancario e tributario, ha competenze specifiche nella negoziazione con l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate‑Riscossione, utili per ottenere la falcidia e la dilazione dei debiti.

ERRORI COMUNI E CONSIGLI PRATICI

Le case di cura spesso commettono errori che possono compromettere la difesa. Di seguito i più frequenti e i consigli per evitarli:

  • Non reagire tempestivamente: superare i termini per presentare ricorso (60 giorni) o per depositare osservazioni (30 giorni) impedisce qualsiasi contestazione. Consiglio: annotare subito le scadenze e affidarsi a un legale per rispettarle.
  • Ignorare il contraddittorio: non partecipare alla fase di contraddittorio o non documentare le eccezioni porta alla formazione di un atto definitivo e rende più difficile difendersi. Consiglio: presentare osservazioni dettagliate e inviare memorie anche via PEC.
  • Sottovalutare gli errori formali: vizi di notifica, mancanza di motivazione, errata indicazione del soggetto passivo (ad esempio struttura sanitaria vs. società di gestione) possono comportare la nullità dell’atto, ma devono essere fatti valere con l’impugnazione.
  • Non separare le prestazioni esenti da quelle imponibili: la mancanza di contabilità analitica facilita l’accertamento induttivo e l’applicazione di presunzioni. Consiglio: adottare contabilità dettagliata e predisporre un registro dei corrispettivi extra‑budget.
  • Trascurare le opportunità di definizione: non aderire a rottamazioni o definizioni agevolate per mancanza di liquidità può essere un errore; spesso sono disponibili rateazioni vantaggiose.
  • Non valutare gli strumenti di sovraindebitamento: molte strutture ignorano la possibilità di sospendere le azioni esecutive presentando un piano di ristrutturazione (L. 3/2012, CCII) .

TABELLE RIEPILOGATIVE

Tabella 1 – Termini e norme principali dell’accertamento

NormaOggettoTermini o principi essenziali
Art. 43 DPR 600/1973Accertamento imposte sui redditiNotifica entro 5 anni dalla dichiarazione ; 7 anni per dichiarazioni omesse o nulle ; 8 anni per recupero di aiuti di Stato ; integrazione possibile con nuovi elementi .
Art. 57 DPR 633/1972Rettifica IVANotifica entro 5 anni ; 7 anni per omissioni ; proroga in caso di ritardo nella consegna dei documenti ; integrazione ammessa .
Art. 12 Statuto del contribuenteVerifiche fiscaliAccessi motivati, durante l’orario d’esercizio, con il minimo disturbo ; diritto all’assistenza di un professionista e a far esaminare i documenti nel suo studio ; durata massima di 30 giorni (prorogabili a 60) .
Art. 6‑bis, 7‑bis, 9‑bis StatutoContraddittorio e motivazioneContraddittorio preventivo con invio di uno schema di atto; divieto di integrazione postuma della motivazione ; principio di azione unica .
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento analitico‑induttivoPossibile rettificare il reddito in presenza di differenze contabili ; l’accertamento induttivo consente l’uso di presunzioni in caso di irregolarità gravi .
Cass. 12500/2019IRES enti ospedalieriRiduzione IRES spetta solo agli enti ospedalieri pubblici; esclusione per le cliniche private .
Cass. 26366/2025Extra‑budgetCorrispettivi extra‑budget tassabili solo quando il credito è certo e determinato ; ricorso Agenzia entrate respinto .
Cass. 24473/2025ContraddittorioObbligo generale solo per tributi armonizzati; per le altre imposte occorre prova di resistenza .
Cass. 16873/2024Contraddittorio e desk auditViolazione del contraddittorio comporta nullità per l’IVA se il contribuente indica le difese che avrebbe potuto proporre .
Art. 67 CCIIPiano del consumatoreIl consumatore, tramite OCC, può proporre un piano di ristrutturazione con moratoria e falcidia dei debiti .
Art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022Rottamazione‑quaterPagamento delle sole imposte e spese, senza interessi e sanzioni, per debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 .

Tabella 2 – Strumenti di tutela e requisiti

StrumentoSoggetti ammessiRequisiti principaliBenefici
Ricorso tributarioTutti i contribuentiPresentazione entro 60 giorni dalla notifica, pagamento del contributo unificato, motivazioni circostanziateAnnullamento o riduzione del tributo; sospensione dell’atto; riduzione delle sanzioni.
Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis)Contribuenti soggetti ad accertamenti, soprattutto IVAOccorre ricevere lo schema di atto; presentare osservazioni entro 30 giorniPossibilità di correggere errori, di far valere costi e crediti; eventuale archiviazione.
AutotutelaTutti i contribuentiIstanza motivata prima della definitività dell’attoAnnullamento totale o parziale dell’avviso senza costi giudiziari.
Definizione agevolata del PVCSoggetti con verbali di constatazionePresentazione istanza e pagamento imposta sostitutivaRiduzione delle sanzioni; chiusura del verbale.
Rottamazione‑quater e future rottamazioniContribuenti con cartelle esattorialiDebiti affidati alla riscossione in periodi indicati dalla leggeEstinzione del debito pagando solo imposte e spese .
Piano del consumatoreConsumatori, imprenditori agricoli, sociSovraindebitamento e assistenza OCCMoratoria e falcidia dei debiti; sospensione delle esecuzioni .
Accordo di ristrutturazioneImprenditori commercialiApprovazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei creditiRiduzione del debito, moratoria, ripartenza dell’attività.
Composizione negoziataSocietà e imprese in crisi reversibileRicorso sulla piattaforma camerale, nomina di un espertoSospensione delle azioni cautelari, negoziazione con i creditori .

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Per chiarire gli aspetti più pratici, ecco alcune domande ricorrenti con relative risposte.

1. Quando può essere notificato un avviso di accertamento a una casa di cura privata?
L’avviso deve essere notificato entro cinque anni dal periodo d’imposta (31 dicembre del quinto anno successivo), salvo dichiarazioni omesse o nulle per cui il termine è di sette anni .

2. Cosa succede se l’Agenzia non mi invia lo schema di atto?
Se l’accertamento rientra tra quelli per cui è obbligatorio il contraddittorio preventivo (IVA e, dopo la riforma, anche altri tributi), la mancata comunicazione dello schema d’atto può comportare l’annullamento. Sarà comunque necessario dimostrare, con la “prova di resistenza”, quali elementi avresti potuto dedurre .

3. Le prestazioni extra‑budget vanno dichiarate?
Le prestazioni sanitarie erogate oltre il budget convenzionato non generano ricavi imponibili finché l’ASL o la regione non ne riconosce la debenza; pertanto possono essere iscritte in conti d’ordine e tassate al momento del riconoscimento .

4. Posso chiedere la sospensione della riscossione mentre presento ricorso?
Sì. È possibile chiedere la sospensione al giudice tributario dimostrando il pericolo di un danno grave e la fondatezza del ricorso. Se la sospensione è concessa, l’Agenzia non può procedere a pignoramenti o iscrizioni ipotecarie.

5. Qual è la differenza tra accertamento analitico e induttivo?
L’accertamento analitico rettifica il reddito sulla base di differenze riscontrate in contabilità . L’accertamento induttivo ricorre quando la contabilità è inattendibile o mancante e consente all’ufficio di usare presunzioni anche non gravi, purché vi siano gravi irregolarità .

6. I servizi accessori (camera singola, bar) sono esenti da IVA?
No. Secondo la circolare ministeriale del 1983, l’esenzione IVA si applica solo alle prestazioni sanitarie convenzionate; i servizi accessori sono soggetti a IVA ordinaria .

7. Posso presentare un’istanza di autotutela per correggere l’avviso?
Sì, puoi chiedere all’ufficio di annullare o rettificare l’atto prima che diventi definitivo. Occorre argomentare in modo preciso l’illegittimità o l’errore materiale e allegare documentazione.

8. Che cos’è la rottamazione e posso ancora aderirvi?
La rottamazione permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese di riscossione. La rottamazione‑quater si è chiusa nel 2023, ma il legislatore introduce periodicamente nuove definizioni agevolate . Bisogna monitorare le leggi di bilancio per sapere se e quando aderire.

9. Cosa devo fare se ricevo un PVC?
Devi esaminare attentamente il verbale; hai 60 giorni per inviare osservazioni e, in caso di definizione agevolata, potrai versare un’imposta ridotta. È consigliabile farti assistere da un professionista fin da questa fase.

10. Posso rateizzare il debito derivante dall’accertamento?
Sì. È possibile chiedere la rateazione del ruolo fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 per debiti elevati. In tal caso dovrai presentare domanda all’Agenzia delle entrate‑Riscossione.

11. Le somme versate in più all’ASL possono essere compensate con le imposte?
Sì, se la casa di cura vanta crediti verso la pubblica amministrazione certificati attraverso la piattaforma dei crediti commerciali, tali crediti possono essere compensati con debiti fiscali.

12. Cos’è l’esdebitazione?
È un meccanismo del CCII che, al termine della liquidazione controllata, consente al debitore di essere liberato dai debiti residui . Per accedervi occorre dimostrare di aver cooperato lealmente e di non aver compiuto atti in frode.

13. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
È obbligatorio per l’IVA e, dopo la riforma 2024, si tende ad estenderlo anche agli altri tributi; tuttavia, secondo la Cassazione, per le imposte non armonizzate l’obbligo sussiste solo se previsto dalla legge .

14. Posso proporre la transazione fiscale se ho un debito elevato?
Sì, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo puoi negoziare la riduzione delle imposte con l’Agenzia, presentando un piano che offra un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione.

15. Quanto dura la verifica fiscale presso la casa di cura?
La verifica può durare al massimo 30 giorni, prorogabili a 60 in casi complessi . Il contribuente ha diritto a svolgere la propria attività senza eccessivi intralci e ad avere un professionista presente durante le operazioni.

16. Le case di cura private possono beneficiare della riduzione IRES prevista per gli enti ospedalieri?
No. La Cassazione ha chiarito che la riduzione dell’IRES prevista dall’art. 6 del DPR 601/1973 spetta solo agli enti ospedalieri pubblici; le cliniche private accreditate non rientrano in tale categoria .

17. Come vengono tassati i contributi regionali per investimenti sanitari?
I contributi in conto capitale concessi dalle regioni per investimenti sono in genere tassati come contributi in conto impianti; tuttavia se vincolati a specifici investimenti possono essere esclusi dal reddito imponibile mediante imputazione a riserva indistinta. È opportuno consultarne la disciplina regionale e la normativa fiscale.

18. Posso utilizzare il mio credito IVA per compensare i debiti derivanti dall’accertamento?
Sì, purché il credito sia emerso in dichiarazione e non vi siano irregolarità. La compensazione orizzontale è soggetta a limiti (2 milioni di euro annui) e, sopra 5 mila euro, richiede l’apposizione del visto di conformità.

19. Come devo trattare le prestazioni di telemedicina?
La telemedicina può essere esente da IVA se rientra nelle prestazioni sanitarie rese da professionisti sanitari con finalità di diagnosi e cura. Tuttavia, per i servizi accessori (piattaforme, apparecchiature) l’IVA è dovuta. È consigliabile distinguere i ricavi.

20. L’accertamento può essere “integrato” più volte?
No. Dopo la riforma 2024 l’amministrazione può esercitare l’azione di accertamento una sola volta per ogni imposta e periodo d’imposta , salvo casi eccezionali (ad esempio recupero di aiuti di Stato o scoperta di atti fraudolenti).

SIMULAZIONI PRATICHE E NUMERICHE

Per comprendere meglio l’impatto di un accertamento e delle possibili soluzioni, consideriamo alcune situazioni tipiche. Le simulazioni sono puramente esemplificative e non sostituiscono una consulenza professionale.

Simulazione 1 – Ripresa a tassazione per extra‑budget

Scenario: Una casa di cura accreditata ha erogato nel 2022 prestazioni sanitarie extra‑budget per 600.000 € che l’ASL non ha riconosciuto entro la chiusura del bilancio. L’Agenzia delle entrate, tramite accertamento induttivo, tassa interamente tale importo come ricavo, applicando un’aliquota IRES del 24 % e IRAP del 3,9 %. Totale maggiori imposte: 600.000 × 27,9 % = 167.400 €, più sanzioni del 100 % e interessi.

Difesa: Alla luce delle ordinanze Cass. 26366/2025 e 2602/2025, l’importo extra‑budget non è tassabile finché non è certo e determinato . Si può quindi impugnare l’avviso, chiedendo l’annullamento. Se l’ASL riconoscerà le prestazioni nel 2026, il reddito andrà dichiarato quell’anno.

Risultato: In giudizio è possibile ottenere l’annullamento integrale della ripresa e il riconoscimento del credito d’imposta per eventuali versamenti spontanei.

Simulazione 2 – Definizione agevolata del PVC

Scenario: Nel 2023 la Guardia di finanza redige un PVC contestando ricavi non dichiarati per 200.000 € e costi indeducibili per 50.000 €. L’aliquota IRES è 24 %. In assenza di definizione, l’imposta dovuta sarebbe 200.000 × 24 % = 48.000 € più sanzioni (60 % = 28.800 €) e interessi.

Opzione: La struttura opta per la definizione agevolata del verbale. Versando l’imposta di 48.000 € e una sanzione ridotta al 10 % (4.800 €), evita il contenzioso e l’iscrizione a ruolo. La legge prevede rateazioni e, se il verbale riguarda più annualità, si può definire per ciascuna.

Risultato: Risparmio di 24.000 € in sanzioni e riduzione dei tempi di definizione.

Simulazione 3 – Piano di ristrutturazione dei debiti

Scenario: Una casa di cura ha debiti fiscali per 1,5 milioni di euro (imposte e sanzioni), debiti bancari per 2 milioni e debiti verso fornitori per 500.000 €. I ricavi annuali sono 2 milioni; la struttura è in perdita da due anni.

Soluzione: Con l’aiuto di un OCC, la struttura avvia una procedura di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione. Propone il pagamento dei creditori privilegiati (banca e fisco) al 60 % in 5 anni e dei fornitori al 20 % in 7 anni. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese .

Risultato: Se i creditori approvano e il tribunale omologa il piano, la casa di cura continua l’attività; al termine, l’eventuale debito residuo può essere oggetto di esdebitazione .

Simulazione 4 – Rateizzazione e compensazione crediti

Scenario: Un avviso di accertamento definitivo comporta un debito di 120.000 € (imposte e sanzioni). La struttura dispone di un credito IVA di 40.000 € e di un credito verso la regione di 60.000 € per prestazioni riconosciute.

Soluzione: La casa di cura chiede la rateizzazione in 72 rate (1.666 €/mese) e compensa il debito con il credito IVA. Per il credito verso la regione, chiede la certificazione tramite la piattaforma crediti commerciali e lo utilizza in compensazione. Il debito residuo di 20.000 € viene coperto con le prime rate.

Risultato: Mantenimento della liquidità aziendale e riduzione del carico finanziario.

Simulazione 5 – Transazione fiscale in concordato

Scenario: Una società che gestisce una casa di cura presenta domanda di concordato preventivo con continuità. Il passivo complessivo è di 8 milioni di euro, di cui 3 milioni verso l’erario.

Soluzione: Nel piano la società propone di soddisfare l’erario al 50 % (1,5 milioni) entro 6 anni, dimostrando che in caso di liquidazione l’erario otterrebbe solo il 30 %. Il team legale negozia con l’Agenzia delle entrate una transazione fiscale. L’Agenzia accetta, considerando che la proposta assicura un maggior recupero rispetto alla liquidazione.

Risultato: Omologa del concordato, riduzione del debito fiscale e salvaguardia dell’occupazione.

CONCLUSIONE

L’accertamento fiscale nei confronti di una casa di cura privata è una procedura complessa, che richiede una conoscenza approfondita del sistema tributario, del diritto sanitario e della normativa sul sovraindebitamento. Abbiamo visto che le principali riprese contestate riguardano la tassazione dei corrispettivi extra‑budget, la distinzione tra prestazioni esenti e imponibili, la corretta contabilizzazione dei contributi regionali e la gestione delle presunzioni induttive. La Corte di Cassazione, con le ordinanze 2024‑2025, ha rafforzato i principi di certezza del credito, di contraddittorio preventivo e di unicità dell’azione accertativa, offrendo nuovi strumenti difensivi ai contribuenti.

Agire tempestivamente è decisivo: dopo la notifica dell’avviso bisogna verificare i termini, partecipare al contraddittorio, esaminare la motivazione, impugnare ove necessario e valutare le opportunità di definizione. Le case di cura non devono sottovalutare gli strumenti di tutela (autotutela, ricorso, sospensione) e le procedure alternative (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata). I casi pratici hanno dimostrato che una gestione attenta può evitare esborsi ingiustificati e salvaguardare la continuità aziendale.

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