Accertamento fiscale a un poliambulatorio: come difendersi subito e bene

Introduzione

I controlli fiscali sui poliambulatori e sui centri polispecialistici sono in costante aumento.
Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato le verifiche sui centri sanitari privati, controllando non solo la correttezza delle dichiarazioni fiscali ma anche la tracciabilità dei pagamenti, la gestione contabile delle spese per attrezzature e immobili, il trattamento dei compensi dei medici collaboratori, l’applicazione dell’IVA e dell’IRAP e l’eventuale presenza di ricavi non dichiarati.
Un avviso di accertamento può comportare richieste di imposta, sanzioni e interessi per somme molto elevate, con il rischio di iscrizione a ruolo, pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. In questo contesto è essenziale reagire tempestivamente e con una strategia difensiva mirata, fondata su norme aggiornate e su una giurisprudenza favorevole al contribuente.

L’articolo che segue è un’analisi completa e aggiornata (dicembre 2025) sulle regole che disciplinano l’accertamento fiscale nei confronti dei poliambulatori e delle strutture sanitarie private.
Nel corso di questa guida verranno illustrate le procedure che l’Agenzia deve rispettare (tra cui il nuovo principio del contraddittorio generalizzato introdotto dal d.lgs. 219/2023), i diritti del contribuente, i diversi metodi di accertamento (analitico, analitico‑induttivo, induttivo puro, sintetico o redditometrico) e le principali difese legali. Si parlerà inoltre delle alternative deflative (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata dei ruoli, rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) e si forniranno simulazioni numeriche, tabelle riepilogative e FAQ pratiche.

La competenza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Per affrontare un accertamento fiscale è opportuno rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario e bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale.
Tra le sue qualifiche si segnalano:

  • cassazionista, con pluriennale esperienza nel contenzioso tributario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021;
  • coordinatore di un team di specialisti che integra competenze legali, contabili e fiscali.

Lo studio dell’Avv. Monardo assiste poliambulatori, medici e imprenditori sanitari in tutte le fasi del rapporto con l’Agenzia delle Entrate: dall’analisi dell’atto alla predisposizione di memorie difensive, dalla richiesta di sospensione all’elaborazione di ricorsi e di piani di rientro. Il team offre supporto anche nelle trattative per l’accertamento con adesione e nella gestione di procedure giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative dell’accertamento fiscale

L’accertamento delle imposte sul reddito, dell’IVA e dell’IRAP nei confronti dei poliambulatori è disciplinato da una molteplicità di norme, tra cui:

  1. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – contiene le regole generali per l’accertamento delle imposte dirette.
  2. Art. 38 disciplina l’accertamento sintetico (detto “redditometro”) consentendo all’amministrazione di determinare un reddito presunto basato su spese o elementi indicativi di capacità contributiva . Nel 2024 un decreto ministeriale (DM 7 maggio 2024) ha individuato i nuovi elementi di capacità contributiva e ha introdotto soglie minime di spesa, ma la sua efficacia è stata sospesa da un atto di indirizzo del 23 maggio 2024: fino a nuove disposizioni l’Agenzia utilizza ancora i parametri previgenti del comma 4 dell’art. 38.
  3. Art. 39 regola l’accertamento analitico e analitico‑induttivo: in presenza di contabilità non affidabile l’Ufficio può rettificare il reddito basandosi su presunzioni semplici o complesse, purché gravi, precise e concordanti .
  4. Art. 42 prevede l’accertamento induttivo ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione o gravi irregolarità .
  5. Art. 32 consente l’utilizzo di indagini bancarie: i versamenti non giustificati sui conti correnti sono presunti ricavi tassabili .
  6. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) – l’art. 10, n. 18, esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti e strutture sanitarie soggette a vigilanza . La Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che l’esenzione riguarda solo le prestazioni dirette alla tutela della salute e non altri servizi accessori .
  7. Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) – detta i principi fondamentali che l’amministrazione deve rispettare:
  8. Art. 6, comma 4 impone un contraddittorio preventivo per gli accertamenti fondati su presunzioni, concedendo al contribuente un termine di almeno 30 giorni per fornire chiarimenti .
  9. Art. 6‑bis, introdotto dal d.lgs. 219/2023, generalizza il principio del contraddittorio: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e assegnare al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni; l’atto non può essere emesso prima della scadenza e il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni se necessario .
  10. Art. 12, comma 7 sancisce che, al termine della verifica fiscale, il processo verbale di constatazione (PVC) deve essere consegnato al contribuente, il quale ha sessanta giorni di tempo per presentare osservazioni; salvo casi di particolare urgenza, l’Agenzia non può emettere l’avviso di accertamento prima della scadenza di questo termine.
  11. D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) – disciplina la tutela giurisdizionale:
  12. Art. 21 dispone che il ricorso contro un avviso di accertamento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica ; nel computo non si tiene conto del periodo di sospensione feriale (dal 1º agosto al 31 agosto).
  13. Art. 7, comma 5‑bis, inserito dalla l. 130/2022, stabilisce che l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate nell’atto e che il giudice deve annullarlo se la prova manca o è contraddittoria . Questo principio ribadisce che l’onere della prova grava sull’Ufficio, non sul contribuente.
  14. D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni amministrative) – regola la responsabilità e le riduzioni di pena:
  15. Art. 5 prevede che nelle violazioni tributarie ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria; le infrazioni commesse nell’esercizio di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave .
  16. Art. 13 (ravvedimento operoso) consente una riduzione della sanzione per chi regolarizza spontaneamente la violazione prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche: la sanzione è ridotta a un decimo se il pagamento avviene entro 30 giorni e a un nono se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni .
  17. D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari) – sanziona le condotte fraudolente. L’art. 10 punisce con la reclusione da tre a sette anni chi occulta o distrugge i documenti contabili al fine di evadere le imposte .
  18. D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP) – l’art. 2 stabilisce che presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi e che l’attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce sempre presupposto dell’imposta . Ai fini dei professionisti, la Corte di cassazione ha interpretato questa norma nel senso che l’IRAP si applica solo se l’attività è svolta con autonoma organizzazione (si veda più avanti).
  19. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) – l’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di ristrutturazione del debito che può includere anche debiti fiscali e contributivi .
  20. Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – i commi 231‑252 dell’art. 1 hanno introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, nota come “rottamazione‑quater”. Essa consente di estinguere i debiti per ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni .
  21. Altre disposizioni – completano il quadro: il codice civile (artt. 2214 e segg.) che impone la tenuta delle scritture contabili , il codice penale (art. 640‑bis, truffa aggravata), le circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano l’esenzione IVA e la fatturazione elettronica, e il decreto legislativo 108/2024 che ha riformato il redditometro, oggi sospeso.

1.2 Giurisprudenza recente

Le fonti normative devono essere integrate con la giurisprudenza della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e delle Corti di giustizia tributaria. Le decisioni più rilevanti per i poliambulatori sono riassunte di seguito.

Cassazione 11 luglio 2024, n. 19151 – contraddittorio e 60 giorni

Con l’ordinanza n. 19151/2024 la Corte di cassazione ha confermato che la mancata concessione dei 60 giorni previsti dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rende nullo l’avviso di accertamento. Il giudice ha ribadito che il termine dilatorio è finalizzato a garantire il diritto di difesa del contribuente e che l’Agenzia può anticipare l’atto solo in presenza di comprovate esigenze di tutela erariale. In assenza di tali urgenze, l’inosservanza del termine determina l’illegittimità dell’avviso .
Questa pronuncia è particolarmente utile per i poliambulatori perché le verifiche si concludono spesso con un processo verbale di constatazione e l’emissione immediata dell’avviso viola il diritto al contraddittorio.

Cassazione 2022, ord. n. 21357 – IRAP e autonoma organizzazione

La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione si configura solo quando il professionista o la struttura impiega capitale e lavoro altrui in misura significativa. Nell’ordinanza n. 21357/2022, relativa a un medico con due studi professionali, la Cassazione ha affermato che la presenza di più sedi non è sufficiente a integrare l’autonoma organizzazione se gli immobili e l’attrezzatura sono meri strumenti di lavoro e non richiedono personale o investimenti rilevanti .
Per i poliambulatori, tale principio consente di contestare l’assoggettamento all’IRAP quando l’attività è svolta con pochi collaboratori e senza un’organizzazione complessa.

Cassazione 9 ottobre 2025, ord. n. 27128 – indagini finanziarie e onere della prova

Nell’ordinanza n. 27128/2025 la Cassazione ha affrontato la questione della mancanza di autorizzazione per le indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza. La Corte ha stabilito che l’assenza dell’autorizzazione non comporta l’inutilizzabilità dei dati: spetta al contribuente dimostrare che l’irregolarità procedurale ha determinato una concreta lesione di un diritto costituzionalmente tutelato . In sostanza, le movimentazioni bancarie acquisite senza formale autorizzazione restano utilizzabili se l’amministrazione prova la loro rilevanza e il contribuente non dimostra un pregiudizio concreto.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sentenza 29 aprile 2025, n. 3322 – onere della prova e presunzioni

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 3322/2025, ha precisato che l’introduzione del comma 5‑bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 non elimina la possibilità per l’Agenzia di utilizzare presunzioni. Il giudice ha ricordato il testo della norma, secondo cui l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto e il giudice deve annullarlo se la prova manca o è contraddittoria, lasciando comunque al contribuente l’onere di motivare le richieste di rimborso . Tale sentenza conferma che l’onere della prova resta ripartito: l’Ufficio deve dimostrare la fondatezza della pretesa, mentre il contribuente deve produrre le prove a discarico.

Cassazione 2025 – pronunce sulle presunzioni contrarie nei metodi induttivi

Nel 2025 la Corte di cassazione ha emesso diverse ordinanze (ad esempio, n. 19574/2025) che hanno rafforzato il diritto del contribuente di opporre presunzioni contrarie alle ricostruzioni induttive dell’Agenzia. Secondo tali pronunce, nei metodi analitico‑induttivi l’ufficio deve considerare i costi sostenuti per produrre i ricavi; qualora la contabilità sia inattendibile, il contribuente può dimostrare i costi con documenti, con percentuali forfettarie o mediante elementi presuntivi di senso contrario. Se l’amministrazione non valuta tali elementi, l’accertamento è illegittimo. Sebbene la pronuncia non sia riportata integralmente per ragioni di spazio, esse rappresentano un importante precedente per i poliambulatori.

1.3 Evoluzione della normativa dopo il 2024

La riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023 ha determinato numerosi interventi nel biennio 2024‑2025:

  • Con il d.lgs. 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, generalizzando il contraddittorio preventivo. Dal 30 aprile 2024 tutti gli avvisi di accertamento (salvo quelli automatizzati) devono essere preceduti da uno schema di atto e da un termine di 60 giorni. La norma impone anche la motivazione dell’atto sulle osservazioni del contribuente e proroga di 120 giorni il termine di decadenza se necessario .
  • Il d.lgs. 108/2024 ha rivisto il redditometro: il decreto ministeriale 7 maggio 2024 ha individuato un elenco di spese e indici di capacità contributiva da utilizzare per l’accertamento sintetico. L’art. 1 del decreto stabilisce che il reddito complessivo può essere ricostruito in base alla spesa sostenuta e alla propensione al risparmio, utilizzando l’archivio dei rapporti finanziari . Tuttavia, il decreto è stato sospeso con atto di indirizzo del 23 maggio 2024 e, al momento in cui si scrive, non è applicabile.
  • La legge di bilancio 2023 e i successivi decreti hanno prorogato le definizioni agevolate e introdotto nuove forme di sanatoria (rottamazioni, regolarizzazioni, conciliazione agevolata). Dal 2024 è possibile rateizzare gli importi dovuti con piani più lunghi e con riduzione delle sanzioni.
  • Il processo tributario è stato riformato: oltre al comma 5‑bis dell’art. 7, sono stati introdotti l’esame testimoniale (ammesso in casi specifici) e la possibilità di produrre documenti fino a 20 giorni prima dell’udienza .

1.4 Buone pratiche di compliance e audit interno

La prevenzione dell’accertamento passa attraverso un’attenta compliance fiscale e amministrativa. Per i poliambulatori, che spesso gestiscono decine di medici, centinaia di pazienti e grandi flussi finanziari, l’adozione di procedure interne efficaci può fare la differenza. Di seguito si propongono alcune buone pratiche:

  1. Manuale delle procedure contabili – predisporre un manuale scritto che definisca le modalità di emissione delle fatture, la registrazione dei ricavi e dei costi, la gestione dei corrispettivi esenti e la distinzione tra prestazioni sanitarie e attività commerciali. Il manuale deve prevedere controlli periodici, l’aggiornamento continuo delle normative e la responsabilità di ciascun addetto. Una procedura scritta consente di dimostrare al Fisco la diligenza dell’impresa e riduce il rischio di errori.
  2. Audit interno periodico – istituire un sistema di audit trimestrale o semestrale per verificare la congruenza tra le prestazioni erogate e i ricavi dichiarati, controllare la corrispondenza tra documentazione sanitaria e fatturazione, accertare il rispetto dei termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni. L’audit può essere affidato a un commercialista esterno per garantire imparzialità. Un controllo interno tempestivo permette di individuare e correggere eventuali anomalie prima che vengano riscontrate dagli ispettori.
  3. Formazione del personale – organizzare corsi di aggiornamento per i dipendenti e i collaboratori su temi fiscali e contabili: obblighi in materia di fatturazione elettronica, corrette modalità di incasso e tracciabilità, applicazione dell’IVA alle diverse prestazioni, tenuta dei registri e delle scritture contabili. La formazione riduce gli errori operativi e rende il personale consapevole delle conseguenze legali delle omissioni.
  4. Tracciabilità dei pagamenti – privilegiare strumenti di pagamento tracciabili (bonifici bancari, POS, carte) e scoraggiare l’utilizzo del contante. La tracciabilità consente di dimostrare la regolarità delle operazioni e di ricostruire i flussi finanziari in caso di verifica. È opportuno prevedere un limite massimo per i pagamenti in contanti e registrare tutte le operazioni in modo puntuale.
  5. Archiviazione digitale e backup – adottare sistemi di archiviazione elettronica dei documenti fiscali e sanitari con backup periodici. La conservazione sostitutiva, con firma digitale e marca temporale, garantisce l’integrità dei documenti e la loro opponibilità in giudizio. In caso di furto o perdita dei documenti cartacei, l’archivio digitale assicura la continuità delle prove.
  6. Analisi dei rischi fiscali – effettuare periodicamente una valutazione dei rischi fiscali (Tax Risk Assessment) per identificare le aree più esposte a potenziali contestazioni: gestione del personale medico, applicazione dell’IVA, investimenti in attrezzature, rapporti con società collegate. L’analisi consente di definire piani di mitigazione e di destinare risorse agli ambiti più critici.
  7. Rapporti con i consulenti – instaurare un dialogo costante con consulenti fiscali e legali per anticipare l’impatto delle riforme, interpretare correttamente la normativa e predisporre pareri pro veritate su questioni dubbie. Un parere scritto di un esperto può costituire causa di non punibilità in caso di incertezza normativa.

L’implementazione di queste pratiche non solo riduce la probabilità di ricevere un accertamento, ma consente anche di affrontarlo con maggiore serenità. In sede di verifica, l’esistenza di un sistema di compliance strutturato testimonia la buona fede e la diligenza dell’imprenditore e può indurre l’amministrazione a ritenere più affidabile la contabilità. La compliance è quindi un investimento strategico a tutela del poliambulatorio.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del PVC o dell’avviso

2.1 Accesso, ispezione e processo verbale di constatazione

L’accertamento fiscale nei confronti di un poliambulatorio inizia quasi sempre con un accesso presso la struttura o presso lo studio del professionista. Durante l’accesso gli ispettori della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate possono:

  • verificare la tenuta dei registri contabili, del libro giornale e dei registri IVA;
  • esaminare fatture, contratti di locazione, leasing di macchinari e contratti con i medici collaboratori;
  • acquisire la documentazione sanitaria rilevante (prenotazioni, cartelle cliniche, registri di cassa);
  • effettuare indagini finanziarie sui conti correnti della società e dei soci, previa autorizzazione.

Al termine delle operazioni gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC) e lo consegnano al rappresentante legale del poliambulatorio. Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il contribuente ha sessanta giorni per presentare osservazioni o memorie difensive; l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza, salvo casi di urgenza provati dall’amministrazione . La Cassazione ha ribadito che la violazione di questo termine comporta la nullità dell’avviso .

Suggerimenti operativi

  1. Presenza del consulente: durante l’accesso è consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un commercialista per contestare eventuali richieste e verbalizzare le osservazioni.
  2. Verbale di chiusura: al termine della verifica viene redatto un verbale di chiusura. È bene richiedere copia integrale degli atti per preparare la memoria difensiva.
  3. Osservazioni tempestive: utilizzare i 60 giorni per fornire documenti e chiarimenti che possano evitare l’emissione dell’avviso.

2.2 Invito al contraddittorio e accertamento con adesione

Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può (o deve, se vi sono presunzioni) inviare un invito al contraddittorio. L’invito indica:

  • i periodi d’imposta interessati,
  • i maggiori importi ritenuti dovuti,
  • le ragioni della ripresa a tassazione,
  • la data dell’appuntamento presso l’Ufficio .

Se il contribuente accetta di partecipare al contraddittorio, può negoziare un accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997). Questo istituto consente di definire l’accertamento con uno sconto sulle sanzioni fino a un terzo e la possibilità di rateizzare il pagamento in 8 rate trimestrali (o 16 rate per importi superiori a 50.000 euro).
L’accordo raggiunto con l’Ufficio ha efficacia di titolo esecutivo e non è impugnabile; tuttavia, se non si raggiunge l’accordo, l’Agenzia emette l’avviso. La convocazione per l’adesione sospende i termini di impugnazione per 90 giorni.

2.3 Notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento deve contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa; se è basato su presunzioni, deve indicare gli elementi gravi, precisi e concordanti. Il termine per notificare l’avviso è, di regola, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (otto anni in caso di dichiarazione omessa o infedele).
Dal 2024 tutti gli avvisi devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo di 60 giorni ai sensi dell’art. 6‑bis; se l’atto viene emesso prima o senza lo schema di atto, è annullabile .

2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Il contribuente che ritiene illegittimo l’avviso deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato, con la documentazione, presso la segreteria della Commissione.
Il processo si svolge secondo il rito speciale: le parti depositano memorie, possono chiedere l’audizione dei testimoni (ammessa dopo la riforma), e il giudice decide. La riforma del 2022 e del 2023 prevede che l’amministrazione deve provare le violazioni e che il giudice può annullare l’atto se la prova è insufficiente .

Sospensione dell’esecuzione

La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’atto. Per evitare la riscossione coattiva è possibile:

  • presentare istanza di sospensione al giudice tributario, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile);
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una rateizzazione del debito;
  • utilizzare strumenti di tutela cautelare (es. opposizione a fermo o ipoteca).
    In caso di rigetto in primo grado, l’atto può essere impugnato con appello entro 60 giorni e, successivamente, con ricorso per cassazione.

2.5 Gestione delle comunicazioni di irregolarità e delle liquidazioni automatiche

Oltre all’accertamento vero e proprio, i poliambulatori ricevono spesso comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari) e liquidazioni automatiche derivanti dalla dichiarazione dei redditi o dell’IVA. Le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis del d.P.R. 600/73 per le imposte dirette e art. 54-bis del d.P.R. 633/72 per l’IVA) segnalano errori formali o di calcolo riscontrati dal sistema informatico dell’Agenzia; il contribuente ha 30 giorni per contestare l’irregolarità o per pagare con riduzione della sanzione a un terzo. In molti casi gli avvisi bonari riguardano disallineamenti tra quanto dichiarato dal poliambulatorio e quanto indicato dagli intermediari (ad esempio, ritenute d’acconto sui compensi dei medici o dati trasmessi tramite tessera sanitaria). È importante verificare se l’errore dipende da una trasmissione errata o da un pagamento non registrato e, se del caso, inviare osservazioni e documenti correttivi.

Le liquidazioni automatiche sono invece atti con cui l’Agenzia calcola l’imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati. Non si tratta di accertamenti veri e propri ma di controlli formali: per contestarli occorre dimostrare che l’errore non è imputabile al contribuente (per esempio, quando vi è un malfunzionamento del servizio telematico). La presentazione di una dichiarazione integrativa può correggere gli errori e impedire l’iscrizione a ruolo. Nel caso dei poliambulatori, è frequente ricevere comunicazioni relative al modello 730 precompilato dei pazienti: se il centro sanitario ha trasmesso dati errati, può inviare un file di annullamento o di sostituzione entro il 15 febbraio dell’anno successivo.

2.6 Focus su IVA e IRAP nella fase di accertamento

L’IVA rappresenta uno degli aspetti più delicati per i centri sanitari privati. Come visto, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti . Tuttavia, l’esenzione non si estende alle prestazioni accessorie non strettamente sanitarie: la vendita di apparecchi medicali, i servizi estetici, la consulenza nutrizionale e la certificazione sportiva sono imponibili con aliquota ordinaria. Durante la verifica, gli ispettori esaminano l’appropriatezza dell’esenzione, controllando che i documenti descrivano correttamente le prestazioni. In caso di contestazione dell’IVA dovuta, l’avviso conterrà la separata indicazione della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. Il contribuente può contestare dimostrando che le prestazioni contestate rientrano nella definizione di diagnosi e cura (ad esempio fornendo protocolli medici o autorizzazioni sanitarie). È inoltre possibile chiedere l’applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” (art. 12 d.lgs. 472/97) per ridurre le sanzioni nel caso di violazioni plurime.

Per quanto riguarda l’IRAP, gli accertamenti si concentrano sulla verifica dell’esistenza di una autonoma organizzazione. In questa fase, l’ufficio richiede l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori, dei compensi corrisposti e dei beni strumentali utilizzati. Se ritiene che la struttura disponga di un’organizzazione complessa (segretarie, infermieri, attrezzature costose), l’Agenzia emette l’avviso con il recupero dell’IRAP. Il contribuente deve dimostrare l’assenza di capitale proprio e l’uso personale delle attrezzature; in caso di società o enti, l’IRAP è comunque dovuta . In sede di ricorso è possibile proporre questione di legittimità costituzionale dell’imposta in assenza di capacità contributiva e richiamare la giurisprudenza che esclude l’IRAP per attività “personali” .

2.7 Preavviso di fermo, ipoteca e pignoramento

Quando il debito contestato diventa definitivo (ad esempio per mancato ricorso o perché il giudizio è terminato con soccombenza), l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione procede alla riscossione coattiva. Prima di iscrivere il fermo o l’ipoteca sui beni del contribuente, l’ente deve inviare un preavviso di fermo (art. 86 del d.p.r. 602/73) o di ipoteca (art. 77). Il contribuente ha 30 giorni per pagare o chiedere un piano di rateizzazione. In caso di mancata risposta, l’Agente può iscrivere il fermo sul veicolo o l’ipoteca sull’immobile. Anche tali atti sono impugnabili per vizi formali o per prescrizione (l’ipoteca, ad esempio, non può essere iscritta per importi inferiori a 20.000 euro). Per evitare la vendita dei beni pignorati, è possibile presentare istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria o utilizzare la procedura di sovraindebitamento.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica dei vizi formali e procedurali

La prima difesa consiste nel verificare se l’accertamento è viziato da irregolarità procedurali. In molti casi l’avviso può essere annullato per:

  • Violazione del contraddittorio: mancato invio dello schema di atto (art. 6‑bis) o mancata attesa dei 60 giorni dopo il PVC (art. 12, co. 7) ;
  • Notifica irregolare: l’avviso deve essere notificato tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI‑PEC o tramite ufficiale giudiziario. Notifiche eseguite a mani di soggetti privi di poteri di rappresentanza sono nulle;
  • Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto; se mancano o sono generici, l’atto è nullo ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 7, co. 1, legge 212/2000 ;
  • Decadenza dei termini: l’avviso deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Una notifica tardiva comporta la decadenza;
  • Vizi del soggetto competente: l’atto deve essere sottoscritto dal dirigente competente; la firma di un funzionario privo di poteri determina nullità.

Individuare uno di questi vizi permette di ottenere l’annullamento totale o parziale del debito.

3.2 Contestazione del metodo di accertamento

L’Agenzia può adottare diversi metodi per determinare il reddito del poliambulatorio. La scelta del metodo e le presunzioni utilizzate devono essere attentamente vagliate:

Analitico

Basato sulle scritture contabili e sulle fatture. L’Ufficio può rettificare singole voci ritenute inesatte. Il contribuente può dimostrare la correttezza dei dati con la documentazione. L’onere della prova è a carico dell’Agenzia .

Analitico‑induttivo

Applicabile quando la contabilità è inattendibile. L’ufficio utilizza presunzioni semplici (lettera c dell’art. 39) o presunzioni complesse (lettera d) per rideterminare i ricavi o i costi . In questo caso:

  • Il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti;
  • Dopo le pronunce del 2025 la Cassazione riconosce la facoltà di dedurre costi forfettari o di opporre presunzioni contrarie quando la contabilità è stata ritenuta inattendibile;
  • Se l’Ufficio non valuta le controdeduzioni del contribuente, l’accertamento è illegittimo.

Induttivo puro

Scatta solo in assenza totale di contabilità (art. 39, co. 2): l’Ufficio determina induttivamente sia i ricavi sia i costi. La Cassazione ha chiarito che il contribuente può comunque opporre presunzioni contrarie e che l’ufficio deve considerare i costi sostenuti, anche in assenza di scritture.

Redditometrico

Previsto dall’art. 38. Il nuovo redditometro 2024, basato su spese minime di sussistenza (alimentari, abbigliamento, ecc.), è sospeso. Attualmente l’Agenzia può applicare l’accertamento sintetico ai sensi del comma 4: l’ufficio determina il reddito complessivo sulla base delle spese effettive sostenute nel periodo d’imposta. Il contribuente può dimostrare che le spese sono state finanziate con risparmi pregressi o con redditi già tassati. Se le spese sono incompatibili con il reddito dichiarato, l’Agenzia può effettuare un accertamento sintetico; tuttavia il contribuente ha diritto a fornire prove contrarie. La mancanza dell’autorizzazione per le indagini finanziarie non rende inutilizzabili i dati se non è dimostrato un concreto pregiudizio .

Studi di settore e ISA

Gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) sostituiscono gli studi di settore. Per i poliambulatori esistono modelli specifici che stimano i ricavi congrui in base a parametri come numero di prestazioni, attrezzature, personale. L’Agenzia può utilizzare gli ISA per selezionare i contribuenti da controllare o per motivare un accertamento, ma i risultati costituiscono presunzioni semplici, superabili con elementi oggettivi. È pertanto consigliabile conservare registri di prenotazioni, agende elettroniche, documentazione sui costi delle prestazioni e sui compensi ai medici.

3.3 Prova documentale e prova contraria

La riforma del processo tributario pone l’onere della prova in capo all’amministrazione ; tuttavia il contribuente deve produrre gli elementi utili a contestare l’accertamento. Per i poliambulatori ciò significa:

  • Conservare la documentazione fiscale: fatture, registri IVA, mastri contabili, contratti di locazione, leasing e fornitura di servizi;
  • Documentare i compensi ai medici collaboratori: contratti di collaborazione, paghe, quietanze di pagamento, contributi versati;
  • Dimostrare la tracciabilità dei pagamenti: estratti conto bancari, ricevute POS, pagamenti mediante sistemi tracciati;
  • Raccogliere la documentazione sanitaria: registri delle prenotazioni, cartelle cliniche, report estratti dal gestionale che attestino le prestazioni rese;
  • Dimostrare i costi: se la contabilità è inattendibile, i costi possono essere dimostrati con presunzioni contrarie, ad esempio applicando una percentuale forfettaria rispetto ai ricavi (soluzione riconosciuta da recente giurisprudenza del 2025);
  • Richiedere l’ammissione della prova testimoniale quando è necessario provare fatti che non risultano dai documenti; il nuovo art. 7 consente al giudice di ammettere testimoni, ma non per contestare fatti attestati da pubblici ufficiali .

3.4 Sospensione e rateizzazione

Quando l’accertamento diventa definitivo e la somma viene iscritta a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con pignoramenti e fermi amministrativi. Per evitare tali effetti è possibile:

  1. Rateizzare il debito: la riscossione consente piani ordinari fino a 72 rate mensili. In caso di grave difficoltà, è possibile chiedere rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive.
  2. Richiedere la sospensione giudiziale: nell’ambito del ricorso, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni e il danno grave derivante dall’esecuzione immediata.
  3. Istanza di autotutela: se l’atto è manifestamente infondato, è possibile chiedere all’Agenzia l’annullamento in autotutela. L’amministrazione non ha obbligo di risposta, ma spesso sospende il ruolo in attesa di esaminare l’istanza.

3.5 Conseguenze penali e responsabilità degli amministratori

Oltre alle sanzioni amministrative, alcune condotte possono integrare reati tributari ai sensi del d.lgs. 74/2000. In particolare:

  • Omessa dichiarazione (art. 5): quando non viene presentata la dichiarazione dei redditi o dell’IVA. Il reato scatta se l’imposta evasa supera 50.000 euro.
  • Dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3) mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante artifici contabili.
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10): punito con la reclusione da tre a sette anni .
  • Omesso versamento di ritenute o IVA (artt. 10‑bis e 10‑ter): scatta se l’importo non versato supera determinate soglie (generalmente 150.000 euro per l’IVA).

Gli amministratori e i legali rappresentanti dei poliambulatori possono essere chiamati a rispondere penalmente; la corretta tenuta dei registri e la tempestiva definizione delle irregolarità riducono tale rischio.

3.6 Contestazione delle sanzioni amministrative e cause esimenti

Oltre alla difesa contro l’accertamento, è fondamentale valutare la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni fiscali. Il sistema delle sanzioni tributarie prevede una pluralità di fattispecie: omessa presentazione della dichiarazione (sanzione dal 120% al 240% dell’imposta), dichiarazione infedele (dal 90% al 180%), omesso versamento di ritenute o IVA (pari al 30% dell’imposta non versata), mancata emissione di fattura o scontrino (dal 100% al 200% dei corrispettivi non documentati). Tuttavia il principio della personalità della sanzione (art. 5 d.lgs. 472/97) impone che ciascuno risponda solo per la propria condotta dolosa o gravemente colposa ; i medici collaboratori e i dipendenti non rispondono delle violazioni commesse dall’amministratore salvo che abbiano partecipato attivamente.

Il contribuente può contestare la sanzione per motivi di legittimità e di merito. Dal punto di vista legittimo, la sanzione può essere annullata se l’atto impositivo è viziato (ad esempio per violazione del contraddittorio o per difetto di motivazione) oppure se l’irrogazione non avviene entro il termine di decadenza. Sotto il profilo di merito, è possibile invocare cause di non punibilità quali l’errore determinato da obiettive condizioni di incertezza normativa (art. 6 d.lgs. 472/97), l’errore scusabile dovuto a interpretazioni divergenti della giurisprudenza o dell’amministrazione, o la mancanza di colpevolezza (ad esempio, in caso di malfunzionamento dei sistemi telematici). La Corte di cassazione riconosce da anni che il contribuente può evitare la sanzione se dimostra di essersi conformato a una prassi amministrativa poi rivelatasi illegittima.

Le sanzioni possono essere ridotte mediante ravvedimento operoso. Come visto, l’art. 13 del d.lgs. 472/1997 prevede una riduzione fino a un decimo per i versamenti effettuati entro 30 giorni e fino a un nono se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni . In presenza di più violazioni relative allo stesso periodo o alla stessa dichiarazione, il contribuente può chiedere l’applicazione del cumulo giuridico (art. 12 d.lgs. 472/97) che consente di applicare una sola sanzione aumentata sino al doppio del massimo previsto per la violazione più grave. L’Agenzia deve motivare l’eventuale diniego del cumulo; in mancanza la sanzione può essere annullata dal giudice.

Un’ulteriore forma di tutela deriva dal principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: le sanzioni non devono eccedere quanto necessario a garantire il gettito e devono essere commisurate alla gravità della violazione. In diverse sentenze la Corte di cassazione ha applicato il principio per ridurre le sanzioni in caso di irregolarità formali (per esempio l’omessa indicazione dei corrispettivi sui registri, ma con imposta regolarmente versata). Per i poliambulatori, ciò significa che errori di natura formale o meramente procedurale non devono portare all’applicazione di sanzioni sproporzionate se l’imposta è stata comunque pagata.

4. Strumenti alternativi e deflativi

4.1 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo che consente al contribuente di chiudere la vertenza con l’Agenzia prima della notifica del ricorso.
Procedura in sintesi:

  1. Invito: l’ufficio invia un invito all’adesione indicando gli importi e i motivi della rettifica .
  2. Incontro: si svolge un incontro presso l’ufficio in cui le parti discutono la pretesa. Il contribuente può farsi assistere da un professionista.
  3. Atto di adesione: se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto che definisce la pretesa. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e sono esclusi gli interessi di mora.
  4. Pagamento: l’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione o rateizzato (fino a 8 o 16 rate). Il pagamento estingue il contenzioso.

L’adesione è vantaggiosa se l’accertamento è fondato e le eccezioni riguardano solo elementi marginali (ad esempio errori nelle deduzioni). In caso di contestazioni complesse (presunzioni, indagini bancarie, calcoli statistici) è preferibile non aderire ma proporre ricorso.

4.2 Definizione agevolata (“rottamazione‑quater” e successive)

La definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 consente di chiudere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 versando solo la quota capitale e le spese. Sono escluse le sanzioni e gli interessi . Il contribuente può scegliere fra pagamento in unica soluzione o rateizzazione fino a 18 rate. È una soluzione utile per i poliambulatori che hanno già cartelle esattoriali derivanti da accertamenti definitivi.

Nel 2024 e nel 2025 il legislatore ha introdotto ulteriori definizioni agevolate: il ravvedimento speciale, la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti di modico valore. È necessario verificare, caso per caso, se il debito rientra nelle categorie definibili e se conviene aderire rispetto alla proposizione di un ricorso.

4.3 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente i ritardi o le omissioni nel versamento delle imposte e dell’IVA.
La sanzione è ridotta in funzione della tempestività:

Termine di regolarizzazioneRiduzione della sanzione
Versamento entro 30 giorniSanzione pari a un decimo del minimo
Versamento entro 90 giorniSanzione pari a un nono del minimo
Versamento entro il termine della dichiarazione successivaSanzione pari a un ottavo del minimo
Versamento oltre il termine della dichiarazione (ravvedimento lungo)Sanzione pari a un settimo del minimo (dal 2020 sono previsti anche ravvedimenti ulteriori)

Il ravvedimento è applicabile solo se l’irregolarità non è già stata constatata e non sono iniziati accessi o ispezioni. Può essere utile per correggere errori nelle registrazioni IVA o per versamenti tardivi dei contributi dei collaboratori.

4.4 Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore

Un poliambulatorio che si trovi in difficoltà economica può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal d.lgs. 14/2019. L’art. 67 consente al consumatore (che può essere anche un imprenditore minore o un professionista) di proporre un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e con moratoria fino a due anni . Attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è possibile inserire nel piano anche i debiti tributari e contributivi, ottenendo l’omologazione del giudice e la sospensione delle azioni esecutive.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il poliambulatorio nella predisposizione del piano, nell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate e nell’ottenimento dell’esdebitazione finale.

4.5 Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata della crisi

Per le imprese di maggiori dimensioni, incluse le strutture polispecialistiche con fatturati significativi, è possibile accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e segg. del d.lgs. 14/2019) e alla composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021. Questi strumenti permettono di negoziare con i creditori, compreso l’Erario, un piano di ristrutturazione che può prevedere riduzioni di imposta, rateazioni e cessioni di beni. L’esperto negoziatore, come l’Avv. Monardo, svolge un ruolo centrale nella trattativa.

4.6 Ulteriori definizioni agevolate e conciliazione giudiziale

Negli ultimi anni il legislatore ha varato numerosi strumenti di definizione agevolata che consentono ai contribuenti di chiudere il contenzioso o regolarizzare i debiti con condizioni particolarmente favorevoli. Di seguito si ricordano alcuni dei più importanti:

  1. Definizione delle liti pendenti – Consente di chiudere i giudizi tributari pendenti versando una percentuale del valore della causa: per le liti in primo grado la percentuale è del 40%; per quelle in secondo grado scende al 15%; per i ricorsi pendenti in cassazione può bastare un versamento pari al 5% del valore. L’adesione estingue la lite, azzera le sanzioni e riduce gli interessi. I poliambulatori con contenziosi fiscali possono utilizzare questo strumento per evitare l’incertezza del giudizio e liberare risorse finanziarie.
  2. Regolarizzazione delle violazioni formali – Prevede il pagamento di una somma forfetaria (200 euro per periodo d’imposta) per sanare errori che non hanno inciso sull’imposta dovuta, come omissioni nella comunicazione dei dati alla tessera sanitaria, tardivo invio delle fatture elettroniche o omissione di campi nelle dichiarazioni. È utile per rimuovere definitivamente gli effetti di irregolarità burocratiche che potrebbero essere sanzionate in sede di verifica.
  3. Ravvedimento speciale – Introdotto dalla legge di bilancio 2023, permette di regolarizzare le dichiarazioni infedeli o omesse con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto, versando l’imposta e gli interessi entro termini stabiliti. Può essere applicato alle dichiarazioni dei redditi e IVA relative alle annualità 2021 e 2022. Per i centri sanitari è un’occasione per correggere eventuali errori sulle deduzioni per ammortamenti di apparecchiature o sulle detrazioni per investimenti.
  4. Saldo e stralcio per soggetti in difficoltà – Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo la quota capitale e gli interessi legali, escludendo totalmente le sanzioni e gli interessi di mora. È riservato ai soggetti con ISEE basso o con situazioni di particolare fragilità economica. Può essere utile ai poliambulatori che, a causa di crisi di mercato o eventi straordinari, non riescono a far fronte ai carichi esattoriali.

Accanto a questi strumenti, il d.lgs. 546/1992 prevede la conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48‑bis). Nel corso del giudizio tributario le parti possono concordare una transazione che riduce le sanzioni e ripartisce l’imposta dovuta in più rate. La conciliazione può essere proposta in udienza o mediante istanza scritta; se il giudice omologa l’accordo, la controversia si estingue e le somme concordate devono essere versate entro 30 giorni o rateizzate. La riduzione delle sanzioni può arrivare al 60% in primo grado. Per un poliambulatorio che affronta un’accusa basata su presunzioni deboli, la conciliazione rappresenta spesso la soluzione più rapida e meno onerosa.

È fondamentale, tuttavia, valutare con attenzione la convenienza economica della definizione: aderire a uno strumento agevolativo comporta la rinuncia al giudizio e alla possibilità di far valere ulteriori eccezioni. Lo studio dell’Avv. Monardo offre supporto per analizzare i costi e i benefici di ogni istituto e per negoziare con l’Agenzia condizioni favorevoli.

5. Errori comuni e consigli pratici

I poliambulatori spesso commettono errori che possono essere evitati con una corretta gestione contabile e fiscale. Di seguito alcuni suggerimenti pratici:

  1. Registrazioni incomplete: omettere l’emissione di fatture o scontrini, soprattutto per prestazioni fisioterapiche o diagnostiche, espone a contestazioni. È fondamentale emettere fatture elettroniche per tutte le prestazioni soggette a IVA e registrare i corrispettivi esenti.
  2. Gestione dei compensi ai medici: le collaborazioni devono essere inquadrate correttamente (lavoro autonomo occasionale, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro dipendente). Una retribuzione in contanti o senza ritenuta può generare accertamenti per lavoro nero e contributi omessi.
  3. Omessa applicazione dell’IRAP: alcuni poliambulatori non liquidano l’IRAP ritenendo di essere privi di autonoma organizzazione. È consigliabile predisporre una relazione che dimostri l’assenza di investimenti significativi e di personale, richiamando la giurisprudenza (Cass. 21357/2022) .
  4. Mancata separazione delle attività: se il poliambulatorio svolge sia prestazioni sanitarie esenti da IVA (diagnosi, cura e riabilitazione) sia attività commerciali (es. vendita di prodotti, servizi estetici), occorre istituire contabilità separate per evitare la detrazione indebita dell’IVA sugli acquisti.
  5. Ignorare i termini di difesa: la mancata presentazione di osservazioni entro 60 giorni dal PVC o di ricorso entro 60 giorni dall’avviso rende definitivo l’accertamento. Occorre monitorare le scadenze e agire per tempo.
  6. Non conservare la documentazione: la perdita di registri, contratti e ricevute rende difficile dimostrare la regolarità delle operazioni. La digitalizzazione e l’archivio elettronico possono semplificare la conservazione.
  7. Trascurare i pagamenti rateali: in presenza di un debito iscritto a ruolo, la mancata richiesta di rateizzazione può portare a pignoramenti; presentare tempestivamente l’istanza evita l’esecuzione.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle utilizzano frasi brevi per facilitare la consultazione.

6.1 Tipologie di accertamento e relative difese

MetodoNorme di riferimentoPresupposti/elementiDifesa principale
AnaliticoArt. 39, co. 1, lett. a‑b DPR 600/73Basato su contabilità regolare; ufficio rettifica singole voci inesatteProdurre documenti che giustificano costi e ricavi; contestare errori di calcolo
Analitico‑induttivoArt. 39, co. 1, lett. c‑d DPR 600/73Contabilità inattendibile; presunzioni semplici o complesseDimostrare che le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti; opporre presunzioni contrarie
Induttivo puroArt. 39, co. 2 DPR 600/73Assenza totale di scrittureFornire elementi presuntivi a discarico (costi forfettari, prove documentali)
Sintetico (redditometro)Art. 38 DPR 600/73; DM 7/5/2024 (sospeso)Ricostruzione del reddito mediante spese e indici di capacità contributivaProvare che le spese sono state sostenute con risparmi pregressi o redditi tassati; contestare i parametri
Studi di settore / ISAArt. 39, co. 1, lett. d DPR 600/73; art. 62‑sexies DL 331/93Applicazione di coefficienti statistici per stimare ricavi congruiProdurre dati reali sulle prestazioni, personale e attrezzature; evidenziare peculiarità che rendono inattendibile il modello

6.2 Principali termini e scadenze

FaseTermineRiferimento normativoNote
Consegna del PVC60 giorni per le osservazioniArt. 12, co. 7 l. 212/2000L’amministrazione non può emettere avviso prima della scadenza
Invito al contraddittorioTermine indicato nell’invito (di norma 30 giorni)Art. 5 d.lgs. 218/1997L’adesione sospende i termini per 90 giorni
Notifica dell’avviso5 anni dal periodo d’imposta (8 anni per dichiarazione omessa)Art. 43 DPR 600/73Dall’2024 avviso preceduto da contraddittorio di 60 giorni
Ricorso al giudice60 giorni dalla notificaArt. 21 d.lgs. 546/1992Non si computa la sospensione feriale
Piani di rateizzazioneFino a 72 rate (ordinario) o 120 (straordinario)Art. 19 DPR 602/73Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione

6.3 Sanzioni amministrative e ravvedimento

ViolazioneBase sanzionatoriaRiduzioni per ravvedimento
Omesso versamento IVASanzione dal 30% al 60% dell’imposta dovuta; interessi di moraUn decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni
Dichiarazione infedeleSanzione dal 90% al 180% della maggiore impostaUn nono del minimo se regolarizzata entro 90 giorni
Omessa fatturazioneSanzione dal 90% al 180% dell’IVA; confisca dei corrispettiviRavvedimento con riduzione variabile in base al ritardo
Emissione di fatture per operazioni inesistentiReato (art. 2 d.lgs. 74/2000); reclusione 4‑8 anniNon si applica il ravvedimento; possibile patteggiamento con estinzione del debito
Occultamento o distruzione di documentiReclusione 3‑7 anniNessuna riduzione; possibile attenuante per riparazione del danno

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti che i gestori di poliambulatori rivolgono più frequentemente agli esperti. Ogni risposta è strutturata in forma sintetica ma esaustiva.

  1. Quando può essere effettuato un accertamento fiscale nei confronti di un poliambulatorio?
    – L’Agenzia delle Entrate può avviare controlli entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione l’accertamento è ammesso entro l’ottavo anno. Non vi è un limite al numero di verifiche, ma i controlli devono essere motivati da elementi specifici.
  2. È obbligatorio rispondere al questionario inviato dall’Agenzia?
    – Sì. Il questionario, previsto dall’art. 32 DPR 600/73, costituisce un atto istruttorio: il contribuente deve rispondere entro 15 giorni. La mancata risposta consente all’Agenzia di presumere la fondatezza delle contestazioni.
  3. Il poliambulatorio può essere sottoposto a indagini bancarie?
    – Sì. L’Ufficio può chiedere alla banca i movimenti dei conti correnti e dei POS. I versamenti non giustificati sono considerati ricavi. L’assenza di autorizzazione non comporta l’inutilizzabilità dei dati se il contribuente non dimostra un pregiudizio concreto .
  4. Le prestazioni sanitarie rese dal poliambulatorio sono sempre esenti da IVA?
    – No. L’art. 10, n. 18, DPR 633/72 esenta da IVA solo le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione . Le prestazioni estetiche, le consulenze nutrizionali, la vendita di prodotti e i servizi non finalizzati alla salute sono imponibili.
  5. Quando il poliambulatorio deve pagare l’IRAP?
    – Il presupposto dell’IRAP è l’attività abituale diretta alla prestazione di servizi . Per i professionisti, l’imposta è dovuta solo se vi è una autonoma organizzazione, cioè se si utilizzano capitali e personale in misura significativa. La Cassazione ha escluso l’IRAP per un medico con due studi senza personale .
  6. Come difendersi da un accertamento analitico‑induttivo?
    – Occorre contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; fornire prove contrarie (documenti, percentuali forfettarie di costi, testimonianze) e, se la contabilità è inattendibile, dimostrare comunque l’esistenza di costi.
  7. Se il poliambulatorio non presenta la dichiarazione dei redditi, cosa succede?
    – L’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo puro e irrogare sanzioni fino al 200% dell’imposta. In caso di importi evasi superiori a 50.000 euro scatta il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) con pena fino a 6 anni.
  8. È possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso?
    – Sì. Con il ricorso è possibile chiedere la sospensione cautelare; occorre dimostrare la probabilità di vittoria e il danno grave derivante dall’esecuzione. In alternativa si può chiedere la rateizzazione.
  9. Qual è il ruolo del consulente nel contraddittorio?
    – Il consulente (avvocato o commercialista) assiste il contribuente, esamina la documentazione, prepara le osservazioni e partecipa all’incontro con l’Ufficio. La sua presenza è fondamentale per individuare errori e difetti procedurali.
  10. Che differenza c’è tra definizione agevolata e ravvedimento operoso?
    – La definizione agevolata riguarda debiti già iscritti a ruolo e consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni . Il ravvedimento operoso, invece, si applica a violazioni non ancora contestate o in fase iniziale e riduce la sanzione in misura proporzionale al tempo trascorso .
  11. È possibile utilizzare la procedura di sovraindebitamento per i debiti fiscali?
    – Sì. Il piano del consumatore ex art. 67 d.lgs. 14/2019 permette di falcidiare e rateizzare i debiti fiscali . La procedura richiede l’intervento di un OCC e l’omologazione del giudice.
  12. L’Agenzia può disconoscere costi per mancanza di documentazione?
    – Sì, ma l’onere della prova grava sull’amministrazione. Il contribuente può comunque dimostrare l’inerenza dei costi con documenti, testimoni o presunzioni contrarie. Nel 2025 la Cassazione ha ammesso la possibilità di dedurre costi forfettari quando la contabilità è inattendibile.
  13. Cosa succede se l’avviso è basato su studi di settore/ISA?
    – I risultati degli ISA sono presunzioni semplici; il contribuente può dimostrare l’inattendibilità dello strumento fornendo dati reali sulle prestazioni, sul personale e sulle caratteristiche della struttura.
  14. Le associazioni professionali o le società di medici pagano sempre l’IRAP?
    – Le società e gli enti sono sempre soggetti passivi IRAP , indipendentemente dall’autonoma organizzazione. Le associazioni tra professionisti e le società semplici sono soggette se esercitano l’attività con mezzi organizzati. La giurisprudenza ritiene dovuta l’IRAP in presenza di personale dipendente o strumentazione rilevante.
  15. È possibile chiedere l’annullamento in autotutela?
    – L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione: il contribuente può presentare un’istanza per la correzione di errori manifesti o per l’annullamento di atti illegittimi. Non esiste un diritto soggettivo all’accoglimento, ma l’istanza sospende spesso la riscossione.
  16. Qual è l’efficacia della nuova testimonianza nel processo tributario?
    – Dopo la riforma, il giudice può ammettere la testimonianza su fatti utili alla decisione, purché non siano in contrasto con atti redatti da pubblici ufficiali . La testimonianza può essere decisiva per provare l’effettiva esecuzione di prestazioni, la consegna di documenti o la veridicità di accordi verbali.
  17. Come dimostrare i risparmi pregressi in caso di redditometro?
    – Occorre ricostruire la storia finanziaria del poliambulatorio e dei soci, mostrando estratti conto, dichiarazioni dei redditi passate, documentazione di investimenti e disinvestimenti. I risparmi accumulati negli anni non sono tassabili e, se documentati, escludono la presunzione di redditi non dichiarati.
  18. In caso di contestazione IRAP, come procedere?
    – Verificare se sussiste la presupposta autonoma organizzazione (personale dipendente, attrezzature, sede principale e sedi secondarie). Se l’organizzazione è minima o i collaboratori operano in autonomia, si può chiedere l’esclusione dall’IRAP con ricorso, citando la giurisprudenza .
  19. Le strutture in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono soggette a controlli particolari?
    – Sì. Le ASL possono richiedere la restituzione di importi per prestazioni non rese o non conformi alla convenzione. È necessario conservare i contratti di accreditamento e le relazioni sulle prestazioni effettivamente erogate.
  20. Quali sono le conseguenze della mancata tenuta delle scritture contabili?
    – La mancata tenuta dei libri obbligatori (libro giornale, inventari, registri IVA) costituisce violazione amministrativa e, in caso di accertamento, consente all’Agenzia di ricostruire induttivamente il reddito. Inoltre la distruzione o l’occultamento dei documenti configura reato .
  21. Cosa succede se non pago la prima rata di una definizione agevolata?
    – Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza determina la decadenza dalla definizione agevolata e l’intero debito torna dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. In tal caso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscriverà a ruolo l’importo residuo e potrà avviare le procedure esecutive. È pertanto essenziale rispettare le scadenze o, in caso di difficoltà, chiedere tempestivamente la rateizzazione.
  22. Si può presentare un ricorso cumulativo per contestare più avvisi?
    – Sì, se gli avvisi riguardano lo stesso tributo e lo stesso anno d’imposta o se sono connessi per oggetto o per ragioni di fatto. Il ricorso cumulativo è ammesso dall’art. 14 del d.lgs. 546/1992 e consente di contenere i costi processuali. Tuttavia bisogna fare attenzione: se gli atti impugnati hanno motivazioni diverse o riguardano periodi differenti, il giudice potrebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso cumulativo.
  23. Quali sono le soglie penali per l’omesso versamento di IVA e ritenute?
    – L’art. 10‑bis del d.lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento delle ritenute certificate per importi superiori a 150.000 euro annui; l’art. 10‑ter punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione per importi superiori a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Superate tali soglie scatta la responsabilità penale e l’amministratore rischia la reclusione. È quindi fondamentale monitorare i versamenti e, in caso di difficoltà, richiedere una rateizzazione prima delle scadenze.
  24. Quando conviene aderire alla rottamazione‑quater o ad altre definizioni?
    – La convenienza dipende da vari fattori: l’importo del debito, la presenza di sanzioni elevate, la disponibilità di liquidità per il pagamento. La rottamazione è vantaggiosa quando il carico include interessi di mora e sanzioni: pagando solo l’imposta e le spese si ottiene un risparmio significativo . Se invece il debito è stato generato da importi di imposta elevati e le sanzioni sono ridotte, può essere più conveniente impugnare l’atto per contestarne il merito.
  25. Cosa significa sospensione feriale dei termini?
    – Nel processo tributario i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi dal 1º agosto al 31 agosto di ogni anno. La sospensione feriale si applica sia ai termini per impugnare gli atti sia a quelli per depositare documenti e memorie. Pertanto, se un avviso viene notificato il 20 luglio, il termine di 60 giorni ricomincerà a decorrere dal 1º settembre.
  26. È possibile chiedere un parere a un OCC prima di avviare la procedura di sovraindebitamento?
    – Sì. Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possono fornire una consulenza preliminare sulla fattibilità del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione. Rivolgersi preventivamente a un OCC consente di valutare l’ammissibilità della domanda e la convenienza economica. L’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, può assistere il poliambulatorio sin dalla fase preliminare.
  27. Quali documenti è consigliabile archiviare digitalmente per difendersi da un accertamento?
    – Oltre alle fatture elettroniche e ai registri IVA, è consigliabile conservare digitalmente: contratti con i medici e i fornitori, estratti conto bancari, documentazione sulle prestazioni sanitarie (prenotazioni, referti, cartelle cliniche), autorizzazioni sanitarie e certificati di conformità delle attrezzature. La digitalizzazione agevola la ricerca dei documenti e la loro produzione in giudizio.
  28. Come vengono calcolati gli interessi di mora sui tributi?
    – Gli interessi di mora sono determinati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono aggiornati ogni sei mesi. Decorrono dai termini di pagamento dell’imposta fino alla data del versamento e si aggiungono alle sanzioni. In caso di definizione agevolata o di adesione, gli interessi di mora sono esclusi o ridotti; nel ravvedimento operoso, invece, si applicano gli interessi legali.
  29. Qual è la differenza tra accertamento parziale e accertamento integrale?
    – L’accertamento parziale (art. 41‑bis d.P.R. 600/73) riguarda solo alcune componenti del reddito o dell’IVA e può essere notificato senza attendere la scadenza dei termini dell’accertamento integrale. L’accertamento integrale valuta complessivamente la posizione del contribuente. Nel caso dei poliambulatori, un accertamento parziale può riguardare ad esempio solo l’IVA su prestazioni contestate, lasciando impregiudicata la verifica del reddito complessivo.
  30. Qual è la funzione del consulente tecnico di parte nel processo tributario?
    – Il consulente tecnico di parte (CTP) è un professionista incaricato dal contribuente per analizzare la documentazione, predisporre perizie economiche e assistere all’udienza. Il CTP può predisporre relazioni tecniche sulla congruità dei ricavi, sulla correttezza della contabilità, sulla determinazione dei costi forfettari e sulle procedure sanitarie. La sua attività è utile per confutare le presunzioni dell’ufficio e supportare le argomentazioni dell’avvocato.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le dinamiche dell’accertamento e delle possibili difese, si propongono alcune simulazioni basate su casi realistici. Le cifre sono meramente indicative.

8.1 Accertamento analitico‑induttivo per ricavi non dichiarati

Scenario: Un poliambulatorio dichiara per il 2023 ricavi pari a 600.000 euro e costi per 450.000 euro. Durante una verifica, la Guardia di Finanza rileva che i versamenti sui conti correnti ammontano a 800.000 euro, con una differenza non giustificata di 200.000 euro. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento analitico‑induttivo con il recupero di 200.000 euro e applica l’aliquota IRES del 24% e l’IRAP del 3,9%. La sanzione per dichiarazione infedele è pari al 90% del maggior imponibile.

Calcolo del debito:

  1. Maggior imponibile: 200.000 €
  2. IRES: 200.000 × 24% = 48.000 €
  3. IRAP: 200.000 × 3,9% = 7.800 €
  4. Sanzione (90%): 200.000 × 90% = 180.000 €
  5. Totale imposte e sanzioni: 48.000 + 7.800 + 180.000 = 235.800 € (oltre interessi)

Difesa: Il poliambulatorio contesta l’utilizzo di presunzioni, dimostrando con documenti che 100.000 euro dei versamenti derivano da un finanziamento soci e 50.000 euro da rimborsi assicurativi. Restano da giustificare 50.000 euro, per i quali presenta costi non registrati (prestazioni di medici consulenti). Il giudice accoglie parzialmente il ricorso, riducendo il recupero a 50.000 euro. La sanzione, ridotta a un terzo in sede di adesione, scende a 15.000 €. L’impresa paga circa 29.450 € (IRES 12.000 € + IRAP 1.950 € + sanzione 15.000 €) risparmiando oltre 200.000 €.

8.2 Contestazione dell’IRAP per assenza di autonoma organizzazione

Scenario: Un poliambulatorio individuale gestito da un medico utilizza due studi in città diverse, con un’addetta alla segreteria part‑time e due macchine ecografiche in leasing. L’Agenzia chiede il pagamento dell’IRAP per gli anni 2021‑2024 per un imponibile di 100.000 € l’anno. Il contribuente sostiene che l’attività non è dotata di autonoma organizzazione.

Giurisprudenza applicabile: La Cassazione, con l’ordinanza n. 21357/2022, ha stabilito che la presenza di più studi non implica di per sé una autonoma organizzazione se l’attività del professionista è personale e le attrezzature sono meri strumenti di lavoro .

Esito possibile: Il ricorso viene accolto: il medico dimostra che le macchine sono utilizzate solo da lui e che l’addetta svolge funzioni di segreteria non qualificata. L’IRAP viene annullata con risparmio fiscale di circa 13.900 € (3,9% su 100.000 € × 4 anni).

8.3 Accertamento sintetico (redditometro) basato su spese incompatibili

Scenario: Nel 2023 un socio di un poliambulatorio effettua acquisti di immobili e auto per 300.000 € mentre dichiara un reddito di 50.000 €. L’Agenzia applica il redditometro (art. 38) e presume un reddito di 200.000 €. Il contribuente sostiene che gli acquisti sono stati finanziati con risparmi accumulati negli anni precedenti e con un’eredità.

Prova: Vengono prodotti estratti conto bancari degli ultimi dieci anni, dichiarazioni dei redditi, documentazione dell’eredità e contratti di deposito titoli.
Risultato: Il giudice riconosce che le spese sono state sostenute con risparmi pregressi; l’accertamento sintetico viene annullato. La vicenda dimostra l’importanza di conservare la documentazione finanziaria e di ricostruire la storia patrimoniale.

8.4 Piano del consumatore per un poliambulatorio sovraindebitato

Scenario: Un poliambulatorio accumula debiti verso banche e fornitori per 2 milioni di euro, oltre a 500.000 € di debiti tributari. I ricavi sono diminuiti a causa della pandemia. L’imprenditore presenta un piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 14/2019, assistito da un OCC.

Proposta: Pagamento del 30% dei debiti chirografari in 5 anni, moratoria di 2 anni sui debiti privilegiati, cessazione dell’attività e cessione dell’avviamento. L’Erario viene soddisfatto per il 40% del debito.
Esito: Il tribunale omologa il piano, sospendendo le azioni esecutive. Dopo l’esecuzione, il debitore ottiene l’esdebitazione. Questa simulazione mostra come gli strumenti di crisi possano proteggere la struttura e consentire la continuità dell’attività o una gestione ordinata della liquidazione.

8.5 Definizione agevolata di cartelle (rottamazione)

Scenario: Un poliambulatorio ha ricevuto cartelle esattoriali per un totale di 150.000 euro riferite a imposte e sanzioni relative agli anni 2018‑2021. Le cartelle sono composte da 100.000 euro di imposta, 30.000 euro di sanzioni e 20.000 euro di interessi di mora. La rottamazione‑quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo la quota capitale e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi .

Calcolo:

  1. Imposta dovuta: 100.000 €;
  2. Sanzioni e interessi azzerati: 0 €;
  3. Spese di notifica ipotetiche: 1.200 €;
  4. Totale da versare in rottamazione: 101.200 €.

Il contribuente opta per la rateizzazione in 18 rate trimestrali. Ogni rata ammonta a circa 5.622 €. Il risparmio complessivo rispetto al pagamento integrale (150.000 €) è di quasi 50.000 €. Se il poliambulatorio non onora una rata, decade dai benefici e l’intero debito torna dovuto.

8.6 Conciliazione giudiziale in udienza

Scenario: Un poliambulatorio impugna un avviso di accertamento che richiede 60.000 € di imposta IRES e 20.000 € di sanzioni. In udienza, l’Agenzia propone una conciliazione giudiziale in base agli artt. 48 e 48‑bis d.lgs. 546/1992, offrendo di ridurre l’imposta a 50.000 € e le sanzioni a 8.000 € (riduzione del 60%).

Calcolo:

  1. Imposta dopo la conciliazione: 50.000 €;
  2. Sanzioni ridotte: 8.000 €;
  3. Totale da versare: 58.000 €.

Accettando la conciliazione, il contribuente risparmia 12.000 € di imposta e 12.000 € di sanzioni, evitando i costi e l’incertezza di ulteriori gradi di giudizio. Tuttavia l’accordo comporta la rinuncia a eventuali eccezioni di merito o di legittimità che avrebbero potuto portare all’annullamento totale dell’atto. È quindi necessario valutare attentamente la proposta con il proprio difensore e confrontarla con le probabilità di successo in giudizio.

9. Glossario dei termini principali

Per agevolare la lettura dell’articolo e orientarsi tra le numerose nozioni giuridiche, si propone un glossario con le definizioni dei concetti più rilevanti.

TermineDefinizione
AccertamentoAtto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente o determina d’ufficio il tributo dovuto. Può essere analitico, analitico‑induttivo, induttivo puro o sintetico.
Avviso di accertamentoProvvedimento notificato al contribuente che contiene la pretesa tributaria, gli interessi e le sanzioni. È impugnabile entro 60 giorni .
Processo verbale di constatazione (PVC)Documento redatto al termine della verifica fiscale che riassume le irregolarità riscontrate. Il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni .
ContraddittorioProcedura di confronto tra amministrazione e contribuente prima dell’emissione dell’atto. Dal 2024 è obbligatorio per tutti gli avvisi ai sensi dell’art. 6‑bis .
Autonoma organizzazionePresupposto per l’assoggettamento all’IRAP: ricorre quando il professionista dispone di capitali e personale non meramente ausiliari .
Ravvedimento operosoIstituto che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con sanzioni ridotte .
Definizione agevolataMeccanismo che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese, senza interessi e sanzioni .
Piano del consumatoreStrumento di sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. 14/2019 che consente al debitore di proporre la ristrutturazione dei debiti, comprese le imposte .
Conciliazione giudizialeAccordo tra Agenzia e contribuente nel corso del processo tributario che riduce la sanzione fino al 60% e rateizza il debito.
ISA (indicatori sintetici di affidabilità)Parametri statistici che stimano i ricavi congrui di un’attività; costituiscono presunzioni semplici e sono confutabili mediante dati reali.
Indagini bancarieStrumento istruttorio che consente all’amministrazione di acquisire i movimenti dei conti correnti; l’assenza di autorizzazione non comporta la inutilizzabilità dei dati se non emerge un concreto pregiudizio .
Fatturazione elettronicaObbligo di emettere e conservare le fatture in formato digitale tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Fermo amministrativoProvvedimento di blocco dei veicoli del contribuente iscritto a ruolo per debiti non pagati; è preceduto da un preavviso e può essere impugnato.

10. Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti dei poliambulatori è materia complessa che richiede conoscenze specialistiche e una reazione tempestiva. Le normative vigenti (dPR 600/73, dPR 633/72, Statuto del contribuente) e le recenti riforme impongono all’amministrazione oneri procedurali e probatori che il contribuente può sfruttare in sede difensiva.
Tra le principali tutele ricordiamo:

  • il contraddittorio preventivo generalizzato e il termine di 60 giorni per presentare osservazioni ;
  • l’obbligo per l’Agenzia di provare le violazioni e la possibilità per il contribuente di opporre presunzioni contrarie ;
  • la nullità dell’avviso emesso prima dello spirare del termine di 60 giorni ;
  • la facoltà di avvalersi di strumenti deflativi (adesione, definizione agevolata) e di procedure di ristrutturazione del debito.

Agire subito è fondamentale: l’analisi tempestiva dell’atto e la predisposizione di una difesa tecnica aumentano le possibilità di successo. Una corretta gestione contabile e un monitoraggio costante degli adempimenti riducono il rischio di accertamenti. In caso di contestazioni, è essenziale presentare osservazioni circostanziate, contestare i vizi procedurali e fornire prove documentali.

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