Introduzione
Un accertamento fiscale può arrivare come un fulmine a ciel sereno per chiunque eserciti la professione di consulente informatico, uno dei mestieri più richiesti e innovativi nel mercato dei servizi professionali. A differenza di un’impresa commerciale, il consulente informatico opera spesso in qualità di lavoratore autonomo o libero professionista e cura progetti digitali per aziende pubbliche e private. Questa caratteristica lo espone a numerosi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: incassi tramite bonifici e piattaforme online, compensi a progetto, rimborsi spese, vendite occasionali e persino donazioni possono essere interpretati come possibili ricavi nascosti, con la conseguenza di vedersi recapitare un avviso di accertamento o una verifica a sorpresa.
L’esperienza dimostra che chi riceve un accertamento tende a sottovalutare i rischi o, al contrario, a farsi prendere dal panico. Nel primo caso si rischia di perdere termini e opportunità per contestare l’atto; nel secondo si possono commettere errori come presentare ricorsi infondati o pagare importi non dovuti. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e le strategie per difendersi in modo tempestivo ed efficace. Nel corso di questo articolo guideremo il lettore lungo un percorso completo di oltre 10.000 parole, aggiornato a dicembre 2025 e basato esclusivamente su fonti normative e giurisprudenziali italiane (leggi, decreti, circolari, sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale), per comprendere come affrontare un accertamento fiscale nel settore IT.
Perché questo tema è cruciale per un consulente informatico
Nel mercato globale la figura del consulente informatico è al centro dell’economia digitale. I professionisti di questo settore gestiscono flussi di dati, codici e know‑how altamente qualificato e sono spesso pagati con compensi variabili, che transitano attraverso canali digitali quali bonifici bancari, PayPal o altre piattaforme fintech. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, grazie all’incrocio di banche dati, al monitoraggio dei conti correnti e allo scambio internazionale di informazioni, possono facilmente individuare movimenti anomali o non dichiarati. Inoltre, dal 2024 sono entrati in vigore nuovi strumenti come il redditometro e i controlli fiscali digitali, che consentono all’ufficio di ricostruire il reddito del professionista in base ai movimenti bancari, agli acquisti effettuati con carte e alla compatibilità del tenore di vita con il reddito dichiarato. È sufficiente che la ricostruzione faccia emergere un 20% in più di reddito rispetto al dichiarato e un importo superiore a dieci volte l’assegno sociale (circa 69.700 €) perché scatti l’accertamento sintetico ai sensi dell’articolo 38 del DPR 600/1973 . Anche piccole difformità, come le ricariche PayPal o i versamenti ricevuti da clienti stranieri, possono innescare un accertamento analitico induttivo, con il rischio che le somme vengano presunte come compensi non fatturati e la prova contraria ricada integralmente sul contribuente .
Oltre ai rischi legati alla ricostruzione del reddito, il consulente informatico deve fronteggiare il tema della segretezza professionale. Durante l’accesso nei locali (studio professionale o abitazione) gli ispettori possono acquisire documenti digitali, appunti, codici e informazioni sui clienti che, per natura, sono coperti da segreto professionale o segreto industriale. Una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza 17228/2025) ha ribadito che l’autorità non può utilizzare tali documenti senza una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero motivata e successiva alla dichiarazione di segreto del professionista . Ogni autorizzazione generica o preventiva è inefficace e gli elementi raccolti illegalmente non possono sostenere l’accertamento . Questo tema è particolarmente sensibile per i consulenti IT, i quali trattano dati riservati e spesso depositano codici sorgente o progetti informatici nei propri dispositivi.
Infine, il consulente informatico vive un’asimmetria informativa rispetto all’Agenzia delle Entrate. Da un lato, esistono normative complesse che disciplinano la validità dell’avviso di accertamento, le modalità di notifica (PEC, raccomandata, firma digitale), i termini per impugnare e gli strumenti alternativi (accertamento con adesione, rottamazioni, definizioni agevolate, sovraindebitamento). Dall’altro, le prassi amministrative si evolvono rapidamente: basti pensare alla digitalizzazione dei documenti fiscali, alle novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2025 in tema di contraddittorio preventivo e alle sentenze della Cassazione che ogni mese modificano l’orientamento su motivazione, notifica e onere della prova. Senza un’adeguata consulenza si rischia di non cogliere opportunità come la sospensione delle cartelle o la riduzione delle sanzioni, o, peggio, di perdere la possibilità di difendersi.
L’intervento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
Per affrontare un accertamento fiscale occorrono competenze tecniche, giuridiche e contabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, è specializzato nel diritto bancario e tributario, nonché Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso il Ministero della Giustizia. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza giudiziale e stragiudiziale, l’Avv. Monardo può analizzare l’atto di accertamento, valutare la legittimità della notifica, contestare vizi di motivazione, proporre ricorsi e domande di sospensione, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate, formulare piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali, inclusi i procedimenti di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi. Il suo team include commercialisti esperti nella ricostruzione contabile, nella preparazione di memorie difensive e nella gestione degli strumenti deflattivi. Inoltre, il network di professionisti si estende a livello nazionale e consente di seguire le pratiche presso tutte le Commissioni Tributarie e le Corti di Cassazione.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o tema di riceverlo, è essenziale agire immediatamente. L’analisi tempestiva dell’atto e l’attivazione delle procedure corrette possono evitare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e altre misure esecutive. Inoltre, intervenire subito permette di valutare la rottamazione più conveniente o l’eventuale definizione agevolata. L’Avv. Monardo e il suo team offrono una prima consulenza personalizzata in tempi rapidissimi, con la possibilità di esaminare digitalmente l’atto e fornire strategie su misura.
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Nelle sezioni che seguono analizzeremo dettagliatamente il contesto normativo e giurisprudenziale, la procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento, le difese a disposizione, gli strumenti alternativi, gli errori comuni da evitare e forniremo tabelle, risposte a domande frequenti e simulazioni pratiche. Tutte le informazioni sono aggiornate al 16 dicembre 2025 (data di pubblicazione dell’articolo) e sono verificabili tramite i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati.
Contesto normativo e giurisprudenziale dell’accertamento fiscale
Per comprendere come difendersi da un accertamento fiscale è necessario conoscere le norme che regolano i poteri dell’amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente. In questo capitolo analizziamo le principali fonti legislative e giurisprudenziali che riguardano i professionisti e, in particolare, i consulenti informatici.
Fonti normative principali
1. DPR 600/1973 e DPR 633/1972 – Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 stabilisce le disposizioni in materia di imposte sui redditi e le modalità di accertamento, tra cui gli articoli 38 (accertamento sintetico o redditometro), 39 (accertamento analitico induttivo), 41 (accertamento d’ufficio) e 42 (requisiti dell’avviso di accertamento). Il DPR 633/1972 disciplina l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e contiene la corrispondente disciplina dell’accertamento (articolo 54 e seguenti). L’articolo 52 del DPR 633/1972 regola le ispezioni e le perquisizioni negli studi professionali e richiede un’autorizzazione del Pubblico Ministero se il professionista oppone il segreto[3].[4].
2. Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) – Questo statuto riconosce al contribuente una serie di garanzie procedimentali, tra cui il diritto al contraddittorio preventivo (art. 6 bis), l’obbligo di motivazione degli atti (art. 7) e il diritto di essere informato sulle ragioni dell’accertamento e sui tempi dell’azione amministrativa (art. 12). Nel 2025 tali disposizioni sono state rafforzate dal DL 84/2025 e dalla legge 108/2025, che impongono di specificare le ragioni dell’accesso anche nel processo verbale e di motivare le autorizzazioni all’ispezione[5].
3. D.Lgs. 546/1992 – Questo decreto disciplina il contenzioso tributario, definisce i termini per proporre ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell’atto) e le modalità per chiedere la sospensione dell’esecuzione. L’articolo 21 stabilisce il termine per proporre ricorso, mentre l’articolo 47 consente di chiedere la sospensione degli atti quando sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.
4. D.Lgs. 218/1997 – Regola l’accertamento con adesione, un istituto deflattivo che permette al contribuente di definire l’accertamento con l’ufficio e ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo[6]. La richiesta di adesione sospende i termini per il ricorso e, se si conclude l’accordo, permette il pagamento rateale.
5. D.Lgs. 139/2005 (ordinamento dei dottori commercialisti) – L’articolo 5 prevede l’obbligo di segreto professionale per i commercialisti; analogamente, l’articolo 622 del codice penale punisce la violazione del segreto professionale. In caso di accesso negli studi professionali, l’ufficio deve rispettare questo obbligo e chiedere l’autorizzazione del PM se il professionista si oppone[7].
6. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e D.L. 118/2021 – Questi testi disciplinano gli strumenti di composizione della crisi d’impresa, includendo la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione e il piano attestato. Il consulente informatico che svolge attività in forma societaria può ricorrere a tali strumenti per prevenire l’insolvenza e ottenere la sospensione delle azioni esecutive[8].
7. Legge 3/2012 (sovraindebitamento) – Permette ai soggetti “non fallibili” (tra cui i professionisti e le microimprese) di accedere a piani del consumatore, accordi di composizione o liquidazioni controllate per estinguere i debiti con uno stralcio parziale e sospendere le esecuzioni[9]. Questa normativa è utile quando l’accertamento fiscale porta a un debito non sostenibile.
8. Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e DL 34/2023 – Hanno introdotto la rottamazione quater per le cartelle esattoriali, consentendo il pagamento di imposte e contributi omessi senza interessi e sanzioni; successivamente è stato previsto che la definizione agevolata possa essere estesa alle annualità 2023 e 2024 (rottamazione quinquies)[10].
9. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 82/2005 – Stabilisce la validità giuridica dei documenti informatici e delle firme digitali. L’articolo 23 afferma che le copie informatiche hanno la stessa efficacia dei documenti originali se è attestata la conformità. La Cassazione ha confermato che gli avvisi di accertamento firmati digitalmente e notificati via PEC o raccomandata sono validi purché contengano la certificazione di conformità[11]. Al contrario, un avviso analogico privo di attestazione di conformità della copia informatica è nullo[12].
Principali orientamenti giurisprudenziali
La Cassazione e la Corte Costituzionale hanno definito, soprattutto negli ultimi anni, principi fondamentali in materia di accertamento che influenzano direttamente il consulente informatico.
Motivazione degli atti e onere della prova. La Cassazione ha più volte ribadito che l’avviso di accertamento deve essere motivato sin dall’origine, indicare i presupposti di fatto e i riferimenti normativi, nonché allegare o menzionare gli atti a cui si riferisce. La motivazione non può essere integrata o sostituita in giudizio[13]. Se l’atto è fondato su un elenco di presunzioni o su movimenti bancari, l’Ufficio deve indicare perché tali elementi sono “gravi, precisi e concordanti”; in caso contrario l’atto è nullo[14]. In materia di presunzioni semplici, la Cassazione 27118/2025 ha stabilito che, quando la contabilità è inattendibile, l’Amministrazione può ricostruire il reddito con presunzioni anche non gravi, invertendo l’onere della prova: sarà il contribuente a dover dimostrare la correttezza della propria contabilità[2].
Segreto professionale. Le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 11082/2010 e 8587/2016, confermate dall’ordinanza 17228/2025, hanno chiarito che, se il professionista oppone il segreto, i verificatori devono interrompere l’ispezione e chiedere l’autorizzazione al Procuratore della Repubblica. L’autorizzazione deve essere posteriore alla dichiarazione di segreto ed indicare in modo specifico i documenti che si intendono acquisire; in mancanza, le prove raccolte sono inutilizzabili[3]. Inoltre, non esiste una tutela preventiva contro l’autorizzazione: l’unico rimedio è impugnare l’avviso dinanzi al giudice tributario[15].
Contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha gradualmente riconosciuto il principio del contraddittorio come espressione del diritto di difesa. La legge 212/2000, art. 6 bis, impone all’ufficio di invitare il contribuente a presentare osservazioni prima di emettere l’avviso se dall’atto derivano tributi in base a dati non forniti dall’interessato. Dopo l’intervento del DL 84/2025, l’obbligo di contraddittorio è stato rafforzato: l’amministrazione deve motivare esplicitamente nel verbale le ragioni per cui l’accesso è indispensabile e deve tener conto delle osservazioni del contribuente[5]. La Cassazione (SU 24823/2015) ha sancito la nullità degli accertamenti emanati senza preventivo contraddittorio, salvo i casi in cui la legge lo esclude per controlli automatizzati[16].
Validità della firma digitale e della notifica. A seguito delle ordinanze 1150/2021 e 1557/2021 e delle più recenti 16293/2024 e 16846/2024, la Cassazione ha stabilito che un avviso di accertamento firmato digitalmente è valido anche se notificato in copia analogica tramite raccomandata, purché la copia contenga l’attestazione di conformità all’originale informatico[11]. Se manca l’attestazione, l’atto è nullo[12]. La notifica via PEC è considerata modalità privilegiata e assicura la prova della consegna; la raccomandata è ammessa ma deve essere accompagnata dalla certificazione di conformità.
Notifica e prova della consegna. Le sentenze della Cassazione hanno precisato che la notifica mediante posta può essere contestata solo con argomentazioni puntuali: il destinatario deve dimostrare le inesattezze della relata di notifica. L’Ufficio può provare la consegna anche mediante i tracciati informatici del servizio postale (come affermato dalla CGT della Lombardia n. 1305/25/2025)[17]. Diversamente, la mancanza della sottoscrizione dell’agente postale rende la notifica inesistente e non sanabile (Cass. 23158/2025)【223204809255866†L16-L93】.
Redditometro e strumenti digitali. L’accertamento sintetico (redditometro) è tornato in vigore a partire dal 2024. Per applicarlo occorre che il reddito ricostruito superi del 20% quello dichiarato e che sia superiore a dieci volte l’assegno sociale[18]. La verifica è preceduta da una comunicazione di invito al contraddittorio. Inoltre, la Cassazione ha confermato che le transazioni tramite PayPal e piattaforme digitali possono essere considerate ricavi se l’Ufficio dimostra la loro attinenza all’attività professionale[19][20].
Depositi bancari e bonifici. Le banche sono obbligate a comunicare all’anagrafe tributaria i movimenti in entrata superiori a 5.000 €; per i professionisti è richiesta anche la giustificazione dei prelievi, mentre per i privati i prelievi non sono direttamente accertati[21]. Le somme versate sul conto (bonifici, ricariche di carte prepagate) sono presunte ricavi a meno che il contribuente dimostri la diversa provenienza. Questo comporta che i consulenti informatici devono conservare le prove dei versamenti per evitare che l’Agenzia consideri tali importi come compensi non dichiarati.
Queste fonti normative e giurisprudenziali costituiscono il quadro di riferimento dell’accertamento fiscale in Italia. Nella prossima sezione illustreremo passo per passo cosa succede dopo la notifica dell’avviso di accertamento, i termini da rispettare e i diritti del contribuente.
Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento può suscitare smarrimento e timore, ma un approccio metodico e informato consente di valutare la legittimità dell’atto e di scegliere la migliore strategia. In questa sezione esamineremo le fasi successive alla notifica, i controlli preliminari da eseguire, i termini per reagire e le possibili opzioni a disposizione del consulente informatico.
1. Controllo preliminare della notifica
Il primo passo consiste nel verificare che l’avviso sia stato notificato correttamente. La notifica è l’atto che porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria e avvia il termine per proporre ricorso. La normativa consente varie modalità:
- Notifica tramite PEC: dal 1º luglio 2017, gli avvisi di accertamento possono essere notificati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi INI‑PEC o dal Registro delle Imprese. La notifica via PEC è immediatamente efficace e la data di consegna indicata nella ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova certa. È importante conservare la PEC e il file dell’avviso firmato digitalmente. Il consulente deve verificare che la firma digitale sia valida e riferibile al funzionario competente.
- Notifica tramite raccomandata A/R: qualora non sia possibile la PEC (ad esempio perché il contribuente non è iscritto al registro), l’Agenzia può notificare l’avviso con raccomandata con avviso di ricevimento. Il messo notificatore, nella relata, deve indicare le modalità con cui ha individuato l’indirizzo e consegnato l’atto. La Corte di Cassazione ha annullato notifiche in cui il postino si è limitato a scrivere “sconosciuto” senza descrivere le ricerche effettuate[22], come pure le notifiche prive di sottoscrizione dell’agente postale【223204809255866†L16-L93】. Per questo è opportuno richiedere copia integrale della relata per verificare eventuali vizi.
- Notifica a mani: gli agenti della polizia tributaria possono notificare gli avvisi direttamente al contribuente o al suo domicilio fiscale. In tal caso, devono rilasciare una copia dell’atto e l’eventuale verbale di consegna.
- Notifica tramite messo comunale o ufficiale giudiziario: nei casi previsti dal codice di procedura civile, l’atto può essere notificato da un messo comunale o da un ufficiale giudiziario. Anche in questa ipotesi, la relata deve essere completa e contenere la data, l’identità del notificante, la firma e l’indicazione delle ricerche compiute.
Confronto tra PEC e raccomandata
| Modalità | Validità giuridica | Prova della notifica | Criticità |
| PEC | L’avviso firmato digitalmente è valido se la firma è apposta da soggetto abilitato e il file è conforme all’originale[11]. | La ricevuta di avvenuta consegna indica data e ora; la prova è certa. | Il contribuente deve controllare che la firma digitale sia valida e che l’indirizzo PEC sia corretto. |
| Raccomandata | Valida se accompagnata da attestazione di conformità della copia analogica rispetto all’originale informatico[12]. | La relata del postino o del messo costituisce prova; può essere integrata dai tracciati informatici ufficiali del servizio postale[17]. | Se manca l’attestazione di conformità o la relata è incompleta (es. assenza di firma), la notifica è nulla. |
2. Verifica della legittimità formale dell’avviso
Una volta accertata la validità della notifica, occorre esaminare se l’avviso rispetta i requisiti formali previsti dalla legge. Secondo l’art. 42 del DPR 600/1973, l’avviso di accertamento deve:
- Essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato dell’Agenzia delle Entrate. La firma può essere anche digitale: la Cassazione ha confermato che la firma digitale equivale a quella autografa, purché il certificato sia valido e l’identità del firmatario sia determinabile[23].
- Indicare i tributi, l’imponibile e l’imposta. Devono essere specificati i periodi d’imposta, gli imponibili accertati e le imposte dovute. La mancanza o l’indeterminatezza di tali elementi può rendere nullo l’atto.
- Esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. L’atto deve contenere la motivazione, con l’indicazione delle prove raccolte (per esempio, movimentazioni bancarie, contratti, controlli incrociati) e delle norme applicate. La motivazione deve essere sufficiente per consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell’accertamento e di difendersi. La Cassazione ha affermato che non è ammesso integrare la motivazione in giudizio[13]; pertanto, se l’atto non spiega adeguatamente perché determinate somme sono considerate reddito, il contribuente potrà contestarne la nullità.
- Specificare il termine per proporre ricorso e l’ufficio presso cui presentarlo. La mancanza dell’indicazione del termine può comportare l’inesistenza della notifica, salvo che il contribuente non abbia comunque esercitato la difesa.
- Allegare o richiamare gli atti presupposti. Se l’Agenzia si fonda su verbali di constatazione o documenti elaborati con controlli incrociati, tali documenti devono essere richiamati e messi a disposizione del contribuente. L’omessa allegazione o richiamo può integrare vizio di motivazione.
Se una o più di queste condizioni non sono rispettate, l’avviso è viziato e potrà essere annullato dal giudice tributario.
3. Attenzione ai termini: calcolare il dies a quo
Dopo la notifica, il contribuente ha un termine di sessanta giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi chiamata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Il termine decorre dalla data di notifica via PEC o, in caso di raccomandata, dal ritiro o compimento della compiuta giacenza (quando l’atto è depositato all’ufficio postale e decorrono dieci giorni). Nel calcolo del termine si deve considerare l’eventuale sospensione feriale: dal 1º agosto al 31 agosto i termini sono sospesi; pertanto il periodo estivo potrebbe prolungare il termine. Inoltre, presentare una domanda di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni[6].
Per evitare decadenze è opportuno anotar immediatamente la scadenza e programmare con il legale i passaggi successivi. In casi urgenti (ad esempio quando l’avviso è accompagnato da atti di esecuzione o da iscrizione ipotecaria) è possibile richiedere una sospensione cautelare al giudice.
4. Interpretare l’atto: analisi del merito
Superata la verifica formale, il consulente deve esaminare il contenuto dell’avviso per capire le contestazioni. Le principali tipologie di accertamento che possono colpire un professionista IT sono:
- Accertamento analitico: l’ufficio contesta ricavi non dichiarati, costi indeducibili o violazioni IVA sulla base della contabilità (fatture, registri) o di documenti extracontabili (appunti, e‑mail, codici sorgenti). Spesso gli uffici utilizzano la banca dati del sistema di interscambio (SDI), i pagamenti elettronici e i conti correnti bancari per rilevare fatture o compensi non registrati. È frequente che l’agenzia presuma ricavi da movimenti PayPal non giustificati[19]. In questo caso, il consulente deve dimostrare la natura non reddituale delle somme (per esempio, rimborsi spese, anticipazioni per conto del cliente, trasferimenti tra conti propri).
- Accertamento analitico‑induttivo: se la contabilità è inattendibile, l’Agenzia può ricostruire il reddito con presunzioni più elastiche, utilizzando coefficienti di redditività e indicatori di affidabilità (ISA). La Cassazione ha affermato che quando le scritture sono inattendibili, l’onere della prova si inverte: spetta al contribuente dimostrare la legittimità dei costi e l’inesistenza di ricavi nascosti[2].
- Accertamento sintetico (redditometro): l’ufficio confronta il reddito dichiarato con le spese sostenute (mutuo, affitto, acquisto di autovetture, viaggi, spese per la casa) e con i parametri statistici. Se la differenza supera il 20% e la soglia di dieci volte l’assegno sociale[18], può presumere un reddito non dichiarato. Per avviare il redditometro l’ufficio deve invitare il contribuente al contraddittorio preventivo, illustrando gli elementi considerati e concedendo sessanta giorni per fornire spiegazioni.
- Accertamento automatizzato o da controllo formale: l’Agenzia può controllare le dichiarazioni e correggere errori materiali, calcoli errati o omissioni di versamenti. Anche in tal caso l’atto deve essere motivato e notificato; tuttavia non è sempre necessario il contraddittorio prima dell’atto, poiché l’errore deriva da dati forniti dal contribuente (ad esempio un errore nei parametri ISA o nel versamento di ritenute). Le cartelle derivanti da controllo automatizzato possono essere inserite in rottamazioni o definizioni agevolate se previste dalla legge[10].
5. Valutare le opzioni a disposizione
Una volta compreso l’oggetto della contestazione, il contribuente può optare per diverse strategie, che analizzeremo in dettaglio nella sezione successiva. Le principali sono:
- Pagare l’imposta: se l’accertamento è fondato e l’importo è sostenibile, si può decidere di pagare entro sessanta giorni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso o della definizione agevolata (se prevista). Il pagamento tempestivo può evitare l’applicazione di interessi e ridurre le sanzioni.
- Chiedere l’accertamento con adesione: il professionista può presentare all’ufficio la richiesta di adesione entro sessanta giorni dalla notifica; tale richiesta sospende i termini per il ricorso e consente di avviare una trattativa sulla base dei rilievi formulati dall’ufficio. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni si riducono a un terzo e il versamento può essere rateizzato[6].
- Presentare istanza di autotutela: qualora l’atto sia manifestamente illegittimo (per esempio, notificato a un soggetto diverso dal contribuente, basato su un errore di persona o su presupposti errati), si può presentare un’istanza all’Agenzia chiedendo l’annullamento in autotutela. Tale istanza non sospende i termini per il ricorso, ma può evitare un contenzioso se l’Ufficio riconosce l’errore. L’autotutela è prevista dall’art. 2‑quater del DPR 462/1997 (oggi art. 4 della legge 241/1990) e consente all’amministrazione di correggere i propri atti.
- Presentare ricorso alla corte tributaria: se il contribuente ritiene l’accertamento infondato o viziato, può proporre ricorso entro sessanta giorni. Il ricorso deve essere redatto seguendo le formalità di cui all’art. 18 D.Lgs. 546/1992 (contenuto del ricorso) e deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o all’agente della riscossione. Contestualmente si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
- Intraprendere altre procedure: la complessità della posizione economica può indurre il consulente a ricorrere a strumenti come la rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata dei tributi locali, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o la composizione negoziata della crisi d’impresa[9][8]. Queste procedure saranno analizzate più avanti.
6. Raccolta e conservazione delle prove
È essenziale che il professionista conservi fin da subito la documentazione utile alla difesa. In particolare:
- Estratti conto bancari e documenti PayPal: per contestare l’accertamento, bisogna dimostrare che i movimenti contestati non sono ricavi ma ad esempio bonifici tra conti propri, restituzioni di prestiti o rimborsi di spese anticipate. È importante conservare le causali dei bonifici, le ricevute e le fatture relative.[19][20].
- Contratti con clienti: per giustificare i compensi fatturati e gli eventuali acconti ricevuti. La presenza di contratti scritti consente di dimostrare le condizioni economiche e i tempi di pagamento.
- Fatture e nota spese: documentano i compensi percepiti e le spese deducibili. Occorre verificare la corretta emissione e conservazione delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI.
- Documentazione fiscale e contabile: libri contabili, registri IVA, dichiarazioni fiscali, modelli F24. Una contabilità ordinata e aggiornata è la migliore difesa contro le presunzioni dell’ufficio.
- Corrispondenza e-mail e chat: gli scambi con i clienti (anche via app di messaggistica) possono dimostrare che determinati pagamenti erano anticipi, rimborsi spese o proventi non imponibili. È però necessario proteggere il segreto professionale: in caso di accesso dell’Agenzia, si può opporre il segreto per impedire la divulgazione di dati sensibili[3].
7. Comunicazioni successive all’avviso
Dopo la notifica dell’avviso, l’Agenzia può inviare ulteriori comunicazioni, come l’invito a comparire per l’accertamento con adesione o la convocazione per il contraddittorio. Il consulente deve rispondere nel termine indicato, presentando memorie, documenti e eventuali richieste di proroga. È importante non ignorare queste comunicazioni: l’inerzia può essere interpretata come ammissione delle contestazioni o può precludere talune tutele (ad esempio l’accordo di adesione).
8. Attenzione a ipoteche, fermi e pignoramenti
In alcuni casi, soprattutto quando l’Agenzia ritiene che ci sia pericolo per la riscossione, può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo su veicoli o avviare procedure di pignoramento anche prima che l’avviso diventi definitivo. Questo può avvenire, ad esempio, se il professionista risulta debitore di imposte pregresse o se l’importo contestato è elevato. È fondamentale monitorare la situazione e richiedere la sospensione della riscossione tramite ricorso cautelare o tramite procedura di tutela del credito. Il Decreto Legge 193/2016 ha previsto l’avviso di accertamento esecutivo per alcune imposte, che permette l’esecuzione immediata dopo la scadenza dei termini. Secondo la legge di Bilancio 2023 e i decreti delegati 110/2024 e 87/2024, dal 2026 questa modalità sarà estesa alle regioni, con semplificazione degli atti[24].
9. Pianificare la strategia con un professionista
Ogni accertamento è diverso: può riguardare diverse imposte (IRPEF, IVA, contributi previdenziali), periodi d’imposta, ricostruzioni reddituali, sanzioni e interessi. Affrontare da soli l’accertamento è rischioso. È consigliabile rivolgersi a un professionista che analizzi la documentazione, verifichi i vizi formali e sostanziali e valuti la strategia più efficace (adesione, ricorso, definizione agevolata). L’Avv. Monardo e il suo team hanno maturato esperienza specifica nel settore IT, dove le peculiarità dei compensi (project work, canoni ricorrenti, piattaforme digitali) richiedono competenze mirate.
Nel prossimo capitolo entreremo nel merito delle strategie di difesa e degli strumenti legali a disposizione del contribuente per contrastare o definire l’accertamento fiscale.
Difese e strategie legali
Una volta compresi i fatti contestati e verificati i requisiti formali, il consulente informatico ha diversi strumenti per difendersi. Le strategie si possono dividere in difese tecniche (fondate su vizi formali o sostanziali), difese probatorie (dimostrazione della correttezza delle operazioni) e strumenti deflattivi o alternativi (adesione, rottamazione, accordi con il fisco). Di seguito analizziamo le principali opzioni.
1. Contestare i vizi formali e l’illegittimità dell’atto
- Vizio di notifica. Se la notifica dell’avviso è avvenuta in modo errato (es. indirizzo sbagliato, relata incompleta, assenza di firma del notificante, mancata attestazione di conformità della copia analogica), l’atto è nullo e può essere impugnato. La giurisprudenza considera inesistenti le notifiche senza firma dell’addetto e nulle quelle con attestazione di conformità mancante【223204809255866†L16-L93】[12]. L’eccezione deve essere sollevata nel ricorso.
- Vizio di motivazione. L’avviso deve contenere la descrizione dei fatti, i documenti su cui si fonda e le norme applicate. Se l’ufficio si limita a riportare formule generiche o a rinviare a documenti non allegati, il contribuente può eccepire la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente. Una sentenza della Cassazione ha annullato un avviso in cui la motivazione era stata integrata durante il giudizio[13]. Il giudice valuta la sufficienza e la congruità della motivazione; per tale motivo è necessario analizzare attentamente l’atto.
- Incompetenza o difetto di potestà. La firma dell’avviso deve provenire dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato; se l’atto è firmato da soggetto non titolato, è nullo. Allo stesso modo, la determinazione del tributo deve rientrare nelle competenze dell’ufficio territoriale; se ad esempio un ufficio periferico emette un avviso su materia riservata alla direzione centrale, si può sollevare l’eccezione di incompetenza.
- Violazione del contraddittorio. Se l’ufficio non ha invitato il contribuente a fornire osservazioni o, pur avendolo fatto, non ha considerato le memorie difensive, l’atto può essere annullato[16]. Occorre dimostrare che la violazione ha impedito la completa partecipazione del contribuente e che avrebbe potuto incidere sulla decisione.
- Violazione del segreto professionale. Quando i verificatori acquisiscono documenti coperti da segreto (appunti con riferimenti a clienti, codici, e‑mail), senza autorizzazione del PM o con autorizzazione generica, tali documenti non possono essere utilizzati come prova[3].[4]. Nel ricorso si chiederà l’estromissione di tali prove e l’annullamento dell’atto.
- Prescrizione e decadenza. L’amministrazione ha termini per emettere l’avviso: in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Se l’atto è notificato oltre tali termini, è nullo. Dal 2024, il decreto legislativo di riforma tributaria ha introdotto la “tolleranza” di un anno supplementare per le annualità 2020 e 2021 a causa della pandemia; occorre dunque verificare la correttezza del periodo d’imposta.
2. Dimostrare la natura non reddituale dei movimenti
La difesa principale contro gli accertamenti fondati su presunzioni deriva dalla capacità di dimostrare che i movimenti contestati non sono ricavi imponibili. Gli organi fiscali spesso assimilano a reddito le somme transitate su conti bancari, carte di credito o piattaforme online; per contrastare questa presunzione è opportuno:
- Spiegare la provenienza delle somme. Se un cliente ha versato un acconto o un rimborso spese, si deve produrre il contratto, la fattura o la nota spese; se si tratta di un trasferimento tra conti personali, occorre mostrare i movimenti in entrata e uscita. Le donazioni da parte di familiari devono essere documentate (es. scrittura privata di donazione o dichiarazione ISEE per i regali tra coniugi).
- Dimostrare la natura non professionale. Alcuni incassi possono derivare dalla cessione di beni personali (ad esempio vendita di un computer usato, rimborso spese da un’associazione sportiva) o da rimborsi da enti pubblici. Presentare ricevute, e-mail e annunci di vendita aiuta a dimostrare l’estraneità all’attività professionale.
- Separare i conti professionali da quelli personali. È buona prassi aprire un conto dedicato all’attività professionale. In tal modo si evitano confusioni e si riduce il rischio che movimenti personali vengano presunti come ricavi.
- Annotare le causali nei bonifici. Indicare nel bonifico “anticipo per consulenza progetto X”, “rimborso spese” o “trasferimento tra conti propri” aiuta a dimostrare la natura dell’operazione. Senza una causale chiara, il Fisco potrebbe presumere un ricavo.
- Documentare le transazioni PayPal e altre piattaforme. Molti consulenti informatici vendono servizi digitali o software attraverso piattaforme di pagamento online. È essenziale conservare le ricevute PayPal e gli estratti conto, classificando le transazioni tra vendite, rimborsi e altri movimenti. Le transazioni relative a progetti occasionali o a donazioni vanno giustificate con corrispondenza e documenti di supporto[19].
3. Chiedere l’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che consente di evitare il giudizio, riducendo le sanzioni e, spesso, riducendo anche la pretesa. La procedura si articola in diverse fasi:
- Presentazione della richiesta. Entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare all’ufficio competente un’istanza di adesione, motivando le ragioni per cui ritiene eccessive le pretese e proponendo una contro-quantificazione. La presentazione sospende il termine per il ricorso per novanta giorni[6].
- Invito al contraddittorio. L’ufficio convoca il contribuente per discutere i rilievi. È possibile farsi assistere da un avvocato o un commercialista. Nel contraddittorio, il contribuente può fornire documenti, spiegazioni e proporre correzioni. L’ufficio deve redigere un verbale con le questioni trattate.
- Redazione dell’atto di adesione. Se si raggiunge un accordo, l’ufficio redige l’atto di adesione che riporta l’imponibile concordato, le imposte dovute e le sanzioni ridotte a un terzo. L’atto deve essere firmato da entrambe le parti; la Cassazione ha chiarito che la mancanza della firma rende l’atto invalido[6].
- Pagamento e rateizzazione. Il contribuente deve pagare le somme entro venti giorni dalla redazione dell’atto; può chiedere la rateizzazione (fino a otto rate trimestrali per importi inferiori a 50.000 €, fino a dodici rate per importi superiori). In caso di mancato pagamento di una rata, l’atto perde efficacia.
L’adesione non è sempre la soluzione migliore: se i rilievi sono infondati o se le somme contestate sono modeste, può essere più conveniente impugnare l’atto in giudizio. Tuttavia, per errori formali o di lieve entità, l’adesione consente di chiudere la pratica rapidamente con risparmio di sanzioni.
4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Quando l’accertamento è palesemente errato o quando la trattativa con l’ufficio non porta a un accordo soddisfacente, il consulente può proporre ricorso. Il procedimento tributario prevede:
- Redazione del ricorso. Deve contenere l’indicazione della Commissione (ora Corte) competente, i dati del contribuente, la descrizione dell’atto impugnato, i motivi di ricorso, l’esposizione dei fatti e la richiesta finale (annullamento totale o parziale dell’atto, rimborso, sospensione). Deve essere allegata la copia dell’avviso, la relata di notifica e i documenti su cui si fonda la difesa.
- Notifica del ricorso e costituzione in giudizio. Il ricorso deve essere notificato entro sessanta giorni all’Agenzia delle Entrate tramite PEC o ufficiale giudiziario; successivamente, entro trenta giorni, il contribuente deve depositare il ricorso presso la segreteria della Corte, con la prova della notifica.
- Domanda di sospensione. Se l’atto impone il pagamento immediato o comporta misure esecutive, si può chiedere al presidente della sezione o al collegio la sospensione dell’esecutività ex art. 47 D.Lgs. 546/1992. Occorre dimostrare il grave pregiudizio derivante dall’esecuzione e presentare fideiussione o altre garanzie, se richiesto.
- Discussione e decisione. Dopo lo scambio di memorie e la fissazione dell’udienza, la Corte decide con sentenza. È possibile proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivamente ricorrere in Cassazione per motivi di diritto.
Il contenzioso tributario è tecnico e richiede conoscenze specifiche. Affidarsi a un avvocato cassazionista come l’Avv. Monardo può fare la differenza nel far valere eccezioni formali e sostanziali.
5. Autotutela e rimedi straordinari
L’autotutela consente all’amministrazione di annullare o revocare in tutto o in parte l’atto che risulti palesemente illegittimo o infondato. Sebbene sia un potere discrezionale, il contribuente può presentare un’istanza argomentata, allegando la documentazione che dimostra l’errore (ad esempio, doppia imposizione, erronea identificazione del soggetto). L’amministrazione deve rispondere; in caso di silenzio, l’atto resta efficace e occorre impugnare nei termini. A differenza del ricorso, l’istanza di autotutela non sospende l’atto.
Un altro rimedio è la revocazione della sentenza quando emergono errori di fatto o documenti decisivi successivamente reperiti. Tuttavia, la revocazione è una strada residua e richiede condizioni stringenti.
6. Strumenti di definizione agevolata e rottamazione
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure temporanee per agevolare i contribuenti in difficoltà. Sebbene tali strumenti varino di anno in anno, è utile conoscerne l’architettura perché potrebbero essere riproposti con scadenze diverse:
- Rottamazione quater (Legge 197/2022 e DL 34/2023). Permette di estinguere i ruoli affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi. Il pagamento può essere dilazionato in 18 rate in 5 anni e prevede la possibilità di rientrare se si salta una rata entro i 5 giorni successivi[10]. Il contribuente che ha un accertamento pendente può attendere l’iscrizione a ruolo e poi aderire alla rottamazione, ma deve valutare i tempi e l’entità degli interessi.
- Rottamazione quinquies (in via di approvazione). La Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova definizione agevolata per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. La misura dovrebbe prevedere la riduzione degli interessi al 4% e la dilazione in 54 rate bimestrali. L’attuazione dipenderà dai decreti delegati.
- Saldo e stralcio. In passato, le leggi di bilancio hanno consentito ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 € di estinguere i debiti pagando una percentuale del dovuto. È probabile che anche in futuro possano essere emanate misure analoghe, riservate ai soggetti in difficoltà economica.
7. Sovraindebitamento e composizione della crisi
Quando il debito fiscale è troppo elevato e il professionista non riesce a far fronte ai pagamenti, si può ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 (sovraindebitamento) o dal Codice della crisi d’impresa. In particolare:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatori, consente di proporre ai creditori un piano di rientro con pagamento parziale del debito, omologato dal tribunale. Il giudice verifica la meritevolezza del debitore e l’idoneità del piano[9].
- Accordo di composizione della crisi: riservato ai debitori che svolgono attività d’impresa o professionale, permette di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione con pagamento parziale. Richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente al debitore di cedere i beni per soddisfare i creditori; al termine del procedimento l’eventuale debito residuo viene cancellato.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII, offre alle imprese in difficoltà la possibilità di nominare un esperto che assista nella negoziazione con i creditori, riducendo passività fiscali e contributive, sospendendo le esecuzioni e salvaguardando la continuità aziendale[8].
8. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nel corso della nostra esperienza professionale abbiamo individuato alcuni errori frequenti che i consulenti informatici commettono durante un accertamento:
- Ignorare l’avviso o credere che sia un semplice sollecito. Molti contribuenti si affidano alla posta ordinaria, non aprono la PEC o sottovalutano la raccomandata. Ignorare l’atto fa scadere i termini e preclude le difese.
- Presentare ricorsi generici. A volte si tende a inviare un ricorso privo di motivi specifici o privo di prove; la Cassazione ha chiarito che l’onere della prova resta a carico del contribuente in caso di presunzioni e che affermazioni generiche non bastano[25]. È essenziale citare norme e giurisprudenza a sostegno delle proprie ragioni.
- Non predisporre un dossier documentale. Spesso il professionista non conserva contratto, fatture, e-mail, note spese. L’assenza di documentazione rende difficile dimostrare la non imponibilità dei movimenti. Si consiglia di archiviare sistematicamente tutti i documenti e di digitalizzarli in formato PDF con attestazione di conformità.
- Non separare conti personali e professionali. Mischiare incassi personali e professionali complica la difesa; aprire un conto dedicato all’attività riduce la possibilità di contestazioni ingiustificate.
- Trascurare l’assistenza di professionisti. Il fai‑da‑te può portare a errori formali o alla perdita di opportunità. Un avvocato esperto può individuare vizi che il contribuente non nota e suggerire soluzioni alternative come il sovraindebitamento o la rottamazione.
Tra i consigli pratici si segnalano: controllare regolarmente la PEC; consultare un avvocato prima di interloquire con l’ufficio; predisporre subito una cronologia degli eventi; richiedere copia completa del fascicolo all’Agenzia tramite istanza ex art. 24 della legge 241/1990; monitorare eventuali scadenze normative come rottamazioni e definizioni agevolate.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, si presentano alcune tabelle sintetiche sulle norme e gli strumenti difensivi. Le tabelle non sostituiscono la lettura dell’articolo ma offrono un colpo d’occhio sui principali elementi.
Norme di riferimento
| Norma/Articolo | Contenuto essenziale | Rilevanza per il consulente IT |
| Art. 42 DPR 600/1973 | Requisiti formali dell’avviso di accertamento (firma, motivazione, indicazione tributi)[26] | Verificare se l’avviso è completo e motivato, altrimenti eccepire nullità. |
| Art. 7 L. 212/2000 | Obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati[13] | Eccepire l’illegittimità dell’atto se la motivazione è carente o postuma. |
| Art. 6 bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo obbligatorio[16] | Se non si è stati invitati a fornire osservazioni, l’accertamento è nullo. |
| Art. 52 DPR 633/1972 | Ispezioni e perquisizioni; se c’è segreto professionale serve autorizzazione del PM[3] | Proteggere i dati sensibili e opporre segreto per evitare acquisizioni illegittime. |
| Art. 23 CAD | Validità della firma digitale; necessità di attestazione di conformità per copie analogiche[11] | Verificare che l’avviso firmato digitalmente sia accompagnato da attestazione di conformità se notificato in copia. |
| Art. 39 DPR 600/1973 | Accertamento analitico-induttivo e presunzioni quando la contabilità è inattendibile[2] | Essere pronti a dimostrare la correttezza della contabilità; le presunzioni invertiscono l’onere della prova. |
| Art. 38 DPR 600/1973 | Redditometro: ricostruzione sintetica del reddito[18] | Sapere che il reddito ricostruito deve superare del 20% quello dichiarato e la soglia; preavviso di contraddittorio. |
| D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione: procedura, sanzioni ridotte[6] | Valutare la convenienza dell’adesione e la possibilità di rateizzazione. |
| Legge 3/2012 | Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo e liquidazione[9] | Utile in caso di debito fiscale insostenibile; sospende le azioni esecutive. |
| D.L. 118/2021 e CCII | Composizione negoziata della crisi[8] | Strumento per le società di consulenza IT che affrontano crisi e debiti fiscali. |
Termini e scadenze principali
Domande e risposte frequenti (FAQ)
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che i consulenti informatici pongono quando ricevono un accertamento fiscale. Le risposte sono generiche e non sostituiscono la consulenza personalizzata.
1. Posso rifiutarmi di consegnare il mio laptop o i miei appunti durante una verifica?
Sì, se gli appunti e i dati contenuti nel laptop sono coperti da segreto professionale (ad esempio contengono informazioni riservate dei clienti o codici proprietari). Devi dichiarare immediatamente che il materiale è coperto da segreto. I verificatori devono interrompere l’acquisizione e chiedere un’autorizzazione specifica al PM[3]. Senza tale autorizzazione, i dati non possono essere utilizzati.
2. La Guardia di Finanza può copiare le mie email professionali?
Solo se l’email contiene prove di evasione fiscale e se il professionista non si oppone per segreto. Se ti opponi, occorre l’autorizzazione del PM. In caso contrario, l’acquisizione è illegittima.
3. Ho ricevuto un avviso tramite raccomandata cartacea, ma l’atto era firmato digitalmente. È valido?
È valido solo se la copia cartacea contiene l’attestazione di conformità all’originale informatico, redatta dal pubblico ufficiale. In mancanza, la notifica è nulla[12]. Verifica la presenza dell’attestazione nella prima pagina dell’atto.
4. Sono obbligato a partecipare al contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso?
La legge prevede il contraddittorio obbligatorio per le verifiche basate su dati non forniti dal contribuente, come nell’accertamento sintetico o nei casi in cui l’ufficio fa uso di presunzioni. Se non sei stato invitato a presentare le tue osservazioni e l’ufficio non motiva il mancato contraddittorio, l’atto è annullabile[16].
5. Se il mio conto PayPal ha ricevuto ricariche da amici o familiari, devo dimostrare qualcosa?
Sì. L’Agenzia tende a considerare tutti gli accrediti come compensi, a meno che non si dimostri il contrario. È opportuno conservare documenti che provino la natura non reddituale delle ricariche, come messaggi che attestano un regalo, un rimborso o un prestito[19][20].
6. Cosa succede se non presento ricorso entro sessanta giorni?
L’avviso diventa definitivo e non potrai contestarlo se non per vizi di inesistenza dell’atto (es. nullità assoluta). In tal caso potrai solo rateizzare il debito o ricorrere a definizioni agevolate, se disponibili.
7. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato dopo la notifica dell’avviso?
No. Il ravvedimento operoso consente di sanare violazioni prima che siano notificati atti di accertamento. Una volta notificato l’avviso, si può solo pagare integralmente (con sanzioni e interessi) o avvalersi di definizioni agevolate se previste.
8. Posso chiedere la rateizzazione del debito accertato?
Se decidi di pagare senza impugnare, puoi richiedere la rateizzazione all’Agenzia Entrate‑Riscossione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, fino a 72 rate mensili. Tuttavia, la rateizzazione non sospende gli interessi. Se definisci tramite adesione, la rateizzazione segue le regole del D.Lgs. 218/1997 (8 o 12 rate trimestrali).
9. Come verifico che la firma digitale sull’avviso sia valida?
Puoi utilizzare i software di verifica firma (es. Dike, programma per file .p7m) o il servizio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La firma deve appartenere a un dirigente dell’Agenzia delle Entrate; se il certificato è scaduto o revocato, l’atto è nullo[11].
10. Cosa succede se il rappresentante legale della mia società ha firmato il verbale di verifica?
La sottoscrizione del verbale non comporta accettazione delle contestazioni. Tuttavia, firmare “con riserva” consente di contestare eventuali irregolarità. È consigliabile farsi assistere da un professionista anche nella fase di sottoscrizione del verbale.
11. Se ho dimenticato di indicare un compenso nella dichiarazione, l’Agenzia può contestarlo con un accertamento?
Se l’errore è frutto di omissione involontaria e riguarda somme comunque fatturate, l’Agenzia può procedere con un avviso da controllo formale. Puoi sanare l’errore presentando una dichiarazione integrativa a favore (se entro i termini) o mediante ravvedimento, prima della notifica dell’atto.
12. L’Agenzia può inviare un nuovo avviso per lo stesso periodo dopo averne annullato uno precedente?
Sì, se l’annullamento deriva da vizi formali (ad esempio nullità della notifica), l’Agenzia può emettere un nuovo avviso entro i termini di decadenza. Se invece l’avviso è annullato nel merito, l’Ufficio non può riproporre la stessa pretesa.
13. Posso essere sottoposto a sequestro penale per presunta evasione fiscale?
In casi di reati tributari (ad esempio dichiarazione infedele superiore a determinate soglie), la Procura può richiedere il sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca. Tuttavia, la verifica amministrativa e il processo penale sono distinti. È importante difendersi sin dall’inizio per evitare conseguenze penali.
14. Come si calcola la soglia dei bonifici segnalati all’anagrafe tributaria?
Le banche comunicano all’Agenzia dei dati superiori a 5.000 € per singolo movimento[21]. Ogni accredito superiore a tale importo viene segnalato; per gli imprenditori anche i prelievi devono essere giustificati. I consulenti informatici possono ridurre l’esposizione organizzando gli incassi su base mensile con importi inferiori o utilizzando un conto dedicato.
15. Posso concordare un pagamento parziale con l’Agenzia al di fuori dell’adesione?
Sì, è possibile richiedere un accordo transattivo in sede amministrativa, ma la procedura è discrezionale. Nel contenzioso, la conciliazione giudiziale consente di ridurre le sanzioni al 40% e di pagare a rate; tuttavia occorre l’autorizzazione del giudice e l’accordo con l’Ufficio.
16. Come posso proteggere le mie licenze software e i miei codici sorgente durante un’ispezione?
Puoi opporre il segreto professionale e industriale, richiamando l’art. 200 c.p.p. e il codice della proprietà industriale. I verificatori devono rispettare tale segreto e, se necessario, richiedere l’autorizzazione al PM. Puoi anche chiedere che le copie dei codici siano inserite in un plico sigillato da aprire solo con autorizzazione del giudice[3].
17. È vero che la presunzione dei movimenti bancari non vale per importi inferiori a 1.000 €?
No. Non esiste una franchigia di 1.000 €: anche i piccoli movimenti possono essere presunti ricavi. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia n. 32/E/2006 consiglia agli uffici di concentrare l’attenzione sui movimenti significativi per motivi di economia amministrativa. Ciò non impedisce di controllare anche importi minori.
18. Cosa succede se l’Agenzia adotta il redditometro senza invitarmi al contraddittorio?
L’accertamento è nullo perché la legge impone l’invito al contraddittorio e la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti[18]. Puoi impugnare l’atto e chiederne l’annullamento.
19. Posso recuperare le sanzioni pagate se il giudice annulla l’accertamento?
Sì. Se il giudice annulla l’atto, puoi chiedere il rimborso delle somme versate, compresi interessi, presentando istanza all’Agenzia o in sede giudiziale. Il rimborso deve essere richiesto entro i termini di prescrizione decennale.
20. È possibile sanare l’avviso con la “definizione degli avvisi bonari”?
Gli avvisi bonari derivano da controlli automatici o formali; la legge prevede una definizione agevolata con riduzione delle sanzioni al 3% per i controlli automatici e al 10% per i controlli formali. Questa definizione non si applica agli accertamenti veri e propri. Tuttavia, se prima dell’avviso hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), puoi definire la posizione pagando in misura ridotta.
Simulazioni pratiche
Per capire meglio come applicare le strategie, presentiamo alcune simulazioni basate su casi tipici che possono riguardare consulenti informatici. Le cifre e i dati sono esemplificativi.
Simulazione 1: Accertamento su movimenti PayPal
Scenario: Luca, consulente informatico freelance, riceve un avviso di accertamento per l’anno 2022. L’Agenzia contesta che sul suo conto PayPal sono transitati 15.000 € in tre mesi, oltre ai 50.000 € fatturati regolarmente. L’ufficio presume che tali somme siano ricavi non dichiarati. Luca afferma che 10.000 € provengono da rimborsi spese di un cliente statunitense per viaggi e licenze software e 5.000 € sono donazioni ricevute per aver pubblicato un plugin open source.
Strategia:
- Raccolta documenti: Luca deve reperire le fatture emesse al cliente, le note spese con biglietti aerei, hotel e licenze, e la documentazione che prova le donazioni (messaggi di ringraziamento, e‑mail, piattaforma di crowdfunding). Questi documenti devono essere in italiano o tradotti.
- Opposizione al segreto professionale: se la Guardia di Finanza ha acquisito i registri PayPal durante l’accesso, Luca deve verificare che sia stata rispettata la procedura ex art. 52 DPR 633/1972. Se non è stato chiesto l’intervento del PM, potrà contestare l’utilizzo delle prove[3].
- Accertamento con adesione: può valutare di presentare istanza di adesione; nell’incontro con l’ufficio spiegherà l’origine delle somme. L’ufficio, verificata la documentazione, potrebbe accettare la deduzione dei 10.000 € come rimborsi spese e dei 5.000 € come donazioni. Se le argomentazioni convincono, le sanzioni verranno ridotte.
- Ricorso: se l’adesione non va a buon fine, il ricorso sarà fondato sull’insufficienza della motivazione (mancata analisi delle prove) e sull’erronea presunzione di ricavi. La difesa richiamerà i principi della Cassazione sulle presunzioni gravi, precise e concordanti[2].
Esito: con la documentazione idonea, Luca può ottenere l’annullamento parziale o totale dell’avviso. In alternativa, può definire la posizione con un accordo riducendo le sanzioni a circa 3.000 €.
Simulazione 2: Notifica irregolare e vizi formali
Scenario: Martina, titolare di una micro impresa di consulenza informatica, riceve un avviso per l’anno 2021. La raccomandata è consegnata a una terza persona al portone del palazzo; non contiene l’attestazione di conformità della copia analogica; la relata è firmata con una sigla illeggibile. Dopo alcune settimane, Martina scopre che l’avviso è stato emesso da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio e non delegato.
Strategia: 1. Esaminare la notifica: Martina verifica che la firma sull’avviso è digitale e che manca l’attestazione di conformità. La Cassazione considera nulle le notifiche senza attestazione[12]. 2. Verificare la relata: la firma illeggibile e la mancanza di indicazioni sulle ricerche effettuate rendono la notifica inesistente【223204809255866†L16-L93】. 3. Verificare la delega: Martina richiede copia dell’atto di delega che abilita il funzionario a firmare l’avviso. Se non esiste delega, è configurabile un vizio di incompetenza. 4. Ricorso: nel ricorso Martina solleva i vizi di notifica e di firma, chiedendo l’annullamento totale dell’atto per inesistenza. Se la Commissione accoglie l’eccezione, l’Agenzia potrà eventualmente emettere un nuovo avviso entro i termini di decadenza.
Esito: la Corte annulla l’avviso per invalidità della notifica. L’Agenzia potrà riproporre l’accertamento ma dovrà rispettare la procedura. Nel frattempo Martina potrà adeguare la contabilità ed evitare futuri rilievi.
Simulazione 3: Definizione agevolata tramite rottamazione
Scenario: Stefano, consulente informatico con studio a Reggio Calabria, ha ricevuto un avviso per l’anno 2020. Dopo un contenzioso in primo grado, ha perso la causa e l’Agenzia ha iscritto a ruolo l’importo di 25.000 € tra imposte, interessi e sanzioni. Nel 2024 il Parlamento introduce la rottamazione quater. Stefano valuta se convenga aderire.
Strategia: 1. Verifica dei carichi: Stefano verifica che il carico è stato affidato all’Agenzia Entrate‑Riscossione entro il 31 dicembre 2022 e rientra nella definizione agevolata[10]. 2. Simulazione del risparmio: la definizione prevede il pagamento del solo debito tributario (20.000 €) e delle spese di notifica, con annullamento di sanzioni (5.000 €) e interessi. Il pagamento può avvenire in 18 rate. Stefano risparmierebbe circa 5.000 €. 3. Compatibilità con ricorso: Stefano non ha più pendenti ricorsi per quell’annualità; può quindi presentare domanda di rottamazione e beneficiare dello sconto. In alternativa, potrebbe ancora ricorrere in appello ma rischierebbe di perdere il beneficio. 4. Presentazione della domanda: Stefano presenta la domanda entro il termine previsto (es. 30 aprile 2025). Deve indicare tutte le cartelle che intende definire; il mancato pagamento delle rate entro i 5 giorni successivi alla scadenza determina la decadenza.
Esito: l’adesione alla rottamazione appare conveniente; Stefano paga il capitale dovuto dilazionato e cancella sanzioni e interessi. Con il risparmio ottenuto può investire nella sua attività e chiudere la vertenza.
Conclusione e invito all’azione
L’accertamento fiscale per un consulente informatico non è un destino ineluttabile, ma una procedura che può e deve essere gestita con consapevolezza e strategia. In questo articolo abbiamo analizzato le principali norme che regolano l’accertamento, i diritti del contribuente e le recenti pronunce della Cassazione in materia di segreto professionale, motivazione dell’atto, contraddittorio e validità della firma digitale. Abbiamo visto come il consulente possa difendersi contestando i vizi formali, dimostrando l’infondatezza delle presunzioni, chiedendo l’accertamento con adesione, impugnando in giudizio o ricorrendo agli strumenti di composizione della crisi. Abbiamo esaminato le rottamazioni, le definizioni agevolate, il sovraindebitamento e la composizione negoziata, nonché gli errori da evitare e le domande più frequenti.
Le vie di difesa sono molteplici, ma è indispensabile agire tempestivamente. Ogni giorno che passa riduce le possibilità di contestare l’atto e di accedere a definizioni agevolate. Nel 2025 la normativa è in continua evoluzione: le innovazioni digitali, come la firma elettronica e i controlli automatizzati, richiedono attenzione costante; le riforme del processo tributario e della riscossione ampliano i poteri dell’amministrazione ma riconoscono maggiori garanzie ai contribuenti informati. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la tua posizione, valutare la legittimità dell’accertamento, impugnare gli atti, sospendere le riscossioni, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e proteggere il tuo patrimonio. La lunga esperienza nel settore bancario e tributario, le competenze in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento e la presenza capillare sul territorio italiano consentono di offrire un’assistenza completa e personalizzata.
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Agire ora significa difendere il tuo lavoro e il tuo futuro professionale. Non attendere che le sanzioni si accumulino o che l’Agenzia proceda con fermi, ipoteche e pignoramenti. Con l’assistenza giusta, puoi trasformare l’accertamento da un ostacolo insormontabile in un’opportunità per regolarizzare la tua posizione, ridurre il debito e ripartire con serenità.
Altre considerazioni specifiche per i consulenti informatici
Oltre ai rimedi processuali e sostanziali analizzati, i consulenti informatici devono prestare attenzione a una serie di peculiarità del loro settore che possono diventare oggetto di accertamento. Qui approfondiamo alcuni aspetti di particolare rilevanza.
Fatturazione elettronica e archiviazione digitale
Dal 2019 la fatturazione elettronica tra privati è obbligatoria in Italia. I consulenti informatici devono emettere fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e conservarle digitalmente per dieci anni. L’Agenzia delle Entrate può accedere alle fatture e confrontarle con i corrispettivi incassati tramite bonifici o POS. Eventuali scostamenti, come l’incasso di acconti prima dell’emissione della fattura o l’emissione tardiva, possono generare rilievi. È pertanto fondamentale:
- Emettere la fattura al momento dell’esecuzione della prestazione o al ricevimento dell’acconto, nel rispetto dell’art. 21 DPR 633/1972.
- Registrare correttamente le fatture nel registro IVA vendite e incassi.
- Conservare le fatture elettroniche in un sistema di conservazione a norma (art. 43 del CAD), che garantisca autenticità e integrità. In caso di verifica, occorre esibire la certificazione del sistema di conservazione.
Scontrino elettronico e corrispettivi telematici
Dal 2020 tutti i commercianti e professionisti che vendono beni o servizi a clienti consumatori finali devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Per i consulenti informatici che incassano in contanti o tramite POS per piccole consulenze, è necessario dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web dell’Agenzia. La mancata trasmissione dei corrispettivi elettronici può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative. Inoltre, i dati trasmessi vengono incrociati con la dichiarazione dei redditi e con i flussi bancari; pertanto, eventuali discordanze tra incassi contanti/pos e fatture elettroniche possono essere rilevate dal fisco.
Controlli automatizzati e Intelligenza Artificiale
L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato algoritmi di Intelligenza Artificiale e analisi predittiva per individuare anomalie nei profili dei contribuenti. Questi strumenti esaminano una pluralità di fonti: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, bonifici bancari, acquisti di immobili, veicoli e persino commenti sui social media. Per i consulenti informatici, che spesso operano in remoto e possono avere clienti internazionali, l’AI incrocia i dati per rilevare incoerenze. È quindi possibile che vengano selezionati per un controllo a causa di un profilo di rischio generato da fattori come elevate spese rispetto al reddito dichiarato o movimentazioni transfrontaliere. Conoscere questa metodologia aiuta a prevenire situazioni a rischio, ad esempio evitando di utilizzare il conto professionale per spese personali di alto importo e mantenendo la documentazione di ogni transazione.
Report DAC7 e piattaforme digitali
Il D.Lgs. 83/2021 ha recepito la direttiva europea DAC7, imponendo alle piattaforme digitali (marketplace, app store, piattaforme di pagamento) di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori e i compensi percepiti. Questo riguarda anche i consulenti informatici che vendono software, servizi SaaS, consulenze e plugin su marketplace internazionali come Upwork, Fiverr, Apple App Store o Google Play. Le piattaforme devono trasmettere nome, cognome, codice fiscale, paese di residenza, conto bancario di accredito, ammontare lordo dei compensi e commissioni trattenute. Tali dati sono incrociati con le dichiarazioni fiscali. Pertanto, l’omessa dichiarazione di compensi percepiti tramite piattaforme digitali può essere individuata con facilità e dare luogo a pesanti accertamenti. Il consulente deve quindi:
- Registrare contabilmente tutti i compensi percepiti tramite marketplace, tenendo conto del fatto che il compenso indicato nelle piattaforme è spesso lordo e occorre dedurre le commissioni.
- Conservare estratti conto e report delle piattaforme per dimostrare i corrispettivi effettivi.
- Verificare la corretta applicazione dell’IVA per operazioni intra UE o extra UE, facendo riferimento agli articoli 7–7‑octies del DPR 633/1972 (territorialità dell’imposta).
IVA su servizi digitali e reverse charge
I consulenti informatici forniscono spesso servizi B2B a clienti esteri. Dal 2010 la territorialità dell’IVA sui servizi elettronici prevede che la prestazione resa a un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE non sia soggetta ad IVA in Italia; al contrario, la prestazione resa a un privato consumatore UE prevede l’applicazione dell’IVA nello Stato del cliente. Per i servizi resi a clienti extra UE (come Stati Uniti), l’operazione è non imponibile ma occorre indicarla in dichiarazione. È fondamentale emettere correttamente le fatture elettroniche con indicazione del meccanismo di reverse charge o dell’esenzione. Errori nell’applicazione dell’IVA possono generare contestazioni da parte dell’Agenzia.
Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)
Gli ISA sostituiscono gli studi di settore e attribuiscono un punteggio di affidabilità al professionista. Un punteggio basso (inferiore a 8) può indurre l’Agenzia a effettuare un accertamento. Il consulente informatico deve compilare correttamente i quadri degli ISA nella dichiarazione, fornire dati veritieri (numero di clienti, durata media dei contratti, spese per hardware e software) e verificare se eventuali anomalie (es. margine basso, incidenza elevata dei costi) sono spiegabili. Un punteggio elevato può garantire l’esclusione da alcuni controlli e beneficiare di premialità come l’esclusione dal visto di conformità per compensare crediti fiscali. Pertanto, la conoscenza degli ISA e l’analisi delle proprie performance economiche aiutano a ridurre i rischi.
Privacy e GDPR
I dati trattati dal consulente informatico, come database dei clienti, codici di accesso e documenti confidenziali, sono soggetti al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Se i verificatori vogliono accedere ai server o alle email, devono giustificare l’esigenza e minimizzare il trattamento dei dati. Il professionista può richiedere che i dati non rilevanti ai fini fiscali non siano copiati o che siano anonimizzati. L’omessa tutela dei dati può essere contestata all’autorità garante per la protezione dei dati personali.
Giurisprudenza aggiornata sulla firma digitale
Nel corso del 2024 e 2025 diverse pronunce hanno chiarito la validità della firma digitale negli atti tributari. L’ordinanza 16293/2024 della Cassazione ha stabilito che la firma digitale è obbligatoria per gli atti della pubblica amministrazione e che l’esclusione degli strumenti informatici prevista per l’attività di ispezione non si applica agli atti impositivi[27]. La sentenza ha precisato che l’atto notificato in copia analogica è valido se accompagnato da attestazione di conformità, anche se non è allegata la copia informatica originale[11]. Nel 2025 alcune Commissioni di giustizia tributaria hanno però ritenuto nulla la notifica se l’attestazione di conformità è firmata da un funzionario incompetente; ciò dimostra che la giurisprudenza è ancora in evoluzione e occorre verificare di volta in volta.
Caso particolare: accesso ai cloud e ai repository di codice
Molti consulenti utilizzano repository GitHub o server cloud per conservare i codici sorgente e i progetti dei clienti. Durante un accesso, la Guardia di Finanza potrebbe chiedere le credenziali per accedere a tali repository. È opportuno ricordare che anche questi dati possono essere coperti dal segreto professionale, in quanto contengono algoritmi proprietari e dati personali dei clienti. L’autorizzazione del PM deve essere specifica e indicare quali cartelle o file possono essere copiati. In assenza di autorizzazione, il consulente può rifiutare l’accesso e richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria[3].
Simulazione 4: Accertamento su vendite di software in marketplace estero
Scenario: Giulia, sviluppatrice di applicazioni, commercializza un’app di gestione del tempo su un marketplace statunitense che le corrisponde mensilmente i compensi tramite bonifico. Dal 2023 ha incassato 40.000 € lordi. Non avendo ricevuto documentazione fiscale dalla piattaforma, ha omesso di dichiarare tali compensi. Nel 2025 riceve un avviso a seguito dei report DAC7 inviati dal marketplace all’Agenzia.
Strategia: 1. Verifica normativa DAC7: Giulia scopre che le piattaforme devono comunicare gli importi percepiti dai venditori, incluse le commissioni. L’Agenzia ha quindi la prova dei 40.000 € incassati. 2. Analisi dell’IVA: poiché i clienti sono consumatori finali negli Stati Uniti, l’operazione è fuori campo IVA. Giulia dovrà emettere autofatture di vendita non imponibile art. 7‑octies, da regolarizzare con l’integrativa. 3. Dichiarazione integrativa e ravvedimento: Giulia può presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per gli anni ancora accertabili (2023 e 2024), versando imposte, interessi e sanzioni ridotte con ravvedimento operoso. Questa opzione è ammessa prima della notifica dell’avviso. Tuttavia, per il 2022, l’avviso è già stato notificato; potrà difendersi contestando eventuali errori di calcolo e chiedendo l’applicazione delle sanzioni minime. 4. Dialogo con l’Agenzia: Giulia può proporre l’accertamento con adesione, spiegando che si tratta di un’attività svolta occasionalmente e che la piattaforma trattiene il 30% di commissione. Potrebbe ottenere una riduzione dell’imponibile e delle sanzioni.
Esito: Giulia regolarizza la posizione con l’integrativa per gli anni non notificati; per l’anno contestato negozia con l’Agenzia e ottiene la riduzione delle sanzioni. L’esperienza le insegna a dichiarare correttamente i compensi futuri.
FAQ supplementari
21. Cosa devo fare se ricevo una richiesta di accesso ai miei repository Git o servizi cloud?
Devi verificare se la richiesta è accompagnata da un’autorizzazione del pubblico ministero. Se la documentazione contiene segreti professionali o industriali, puoi opporre il segreto e chiedere che il materiale sia visionato solo previa autorizzazione specifica[3].
22. Le piattaforme di pagamento come Stripe e PayPal comunicano sempre i miei dati al Fisco?
Dal recepimento della DAC7, le piattaforme devono comunicare i dati dei venditori che superano il limite di 2.000 € di ricavi o 30 transazioni annuali. I dati trasmessi includono l’importo lordo e le commissioni. Pertanto, se superi queste soglie, i tuoi incassi saranno automaticamente comunicati all’Agenzia.
23. Cosa succede se sul mio conto professionale transitano somme provenienti da un crowdfunding per un progetto open source?
Le donazioni ricevute per progetti open source sono considerate reddito imponibile salvo che non siano qualificabili come contributi a fondo perduto per attività non commerciali. Devi verificare se l’attività rientra nell’ambito professionale e, in caso affermativo, dichiarare i proventi. Puoi dimostrare l’assenza di intento lucrativo, ma l’onere della prova è tuo.
24. Posso dedurre le spese sostenute per hardware, software e formazione?
Le spese relative a hardware e software necessari all’attività professionale sono deducibili come beni strumentali (ammortamento). I corsi di formazione e gli abbonamenti a piattaforme e tool possono essere dedotti come spese di aggiornamento professionale. È importante conservare le fatture e dimostrare la connessione con l’attività.
25. Se ho un team all’estero che mi aiuta nel coding, come devo trattare i compensi?
Se i collaboratori sono lavoratori autonomi esteri, i compensi possono essere soggetti a ritenuta alla fonte e alle norme sulle prestazioni di servizi internazionali. È opportuno stipulare contratti chiari, conservare le fatture ricevute e, se necessario, applicare il regime di reverse charge o l’esenzione IVA per servizi extraterritoriali. Una gestione corretta impedisce che tali importi vengano considerati ricavi non giustificati.
Riflessioni finali
Il mondo della consulenza informatica evolve rapidamente, così come l’attività di accertamento fiscale. L’uso di piattaforme digitali, la diffusione di criptovalute e NFT, l’esportazione di servizi e l’utilizzo di intelligenza artificiale generano opportunità e rischi fiscali. Per difendersi da un accertamento e prevenire contestazioni è fondamentale:
- Aggiornarsi costantemente sulle normative nazionali ed europee che riguardano i servizi digitali, le modalità di fatturazione e di pagamento.
- Gestire in modo trasparente i flussi di denaro, utilizzando conti separati e annotando ogni operazione con la relativa documentazione.
- Ricorrere a consulenti esperti per la predisposizione delle dichiarazioni e per affrontare i controlli. L’intervento tempestivo di un avvocato specializzato consente di individuare e sfruttare i vizi dell’atto, proporre ricorsi e definire l’accertamento in maniera vantaggiosa.