Introduzione
Gestire un circolo culturale richiede non solo entusiasmo e visione ma anche un’attenzione scrupolosa alla conformità fiscale. Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli sulle associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale, soprattutto in vista della riforma del Terzo Settore che entrerà pienamente in vigore dal 1º gennaio 2026.
Il tema dell’accertamento fiscale è quindi particolarmente delicato per un circolo culturale perché da esso può derivare l’iscrizione a ruolo di somme ingenti, l’applicazione di sanzioni e l’adozione di misure cautelari (ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti) che mettono a rischio la sopravvivenza dell’associazione e dei suoi amministratori. Erroneamente molti circoli ritengono di essere al riparo dagli accertamenti in quanto “senza scopo di lucro”; in realtà la normativa tributaria richiede requisiti sia formali che sostanziali per poter qualificare i corrispettivi come non commerciali. Basta la mancanza di alcuni adempimenti o la prevalenza delle attività a pagamento per trasformare la natura dell’ente e farlo rientrare tra i soggetti IRES/IVA.
L’avviso di accertamento è un atto impositivo immediatamente esecutivo: una volta notificato, il circolo dispone di termini ristretti per reagire. Sottovalutare l’importanza dell’atto o fare ricorso fuori termine significa esporsi a cartelle esattoriali e a procedimenti coattivi. Conoscere in anticipo la procedura di accertamento, i diritti del contribuente e le strategie difensive disponibili permette al circolo culturale di tutelarsi e, spesso, di evitare la chiusura.
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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati tributaristi, commercialisti, revisori e consulenti esperti di no profit) assistono da oltre 20 anni circoli culturali, associazioni sportive e ONLUS in tutta Italia. L’Avv. Monardo è:
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Grazie alle sue competenze, lo Studio Monardo può:
- Analizzare il verbale di verifica e individuare vizi formali dell’accertamento (mancanza di motivazione, violazioni del principio del contraddittorio, assenza di delega, ecc.);
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- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate la definizione agevolata o la riduzione delle sanzioni, gestendo piani di pagamento e rottamazioni;
- Proporre piani del consumatore e soluzioni di sovraindebitamento per gli amministratori personalmente coinvolti;
- Assistere l’associazione nell’adeguamento dello statuto e nell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) per ottenere i nuovi regimi fiscali a partire dal 2026.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La natura fiscale dei circoli culturali
Un circolo culturale è un’associazione senza scopo di lucro. Tuttavia, ai fini fiscali, non basta l’assenza di lucro formale: occorre che l’attività sia effettivamente svolta nell’interesse degli associati e non a beneficio di terzi. La normativa di riferimento è l’art. 148 del TUIR. Tale norma stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i contributi, quote e corrispettivi versati dagli associati se l’attività è svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente . Sono inoltre richieste numerose clausole statutarie: divieto di distribuzione di utili; obbligo di reinvestire gli avanzi per fini istituzionali; elettività e gratuità delle cariche; democraticità della struttura; tenuta delle scritture contabili; devoluzione del patrimonio a fini sociali in caso di scioglimento .
Dal punto di vista dell’IVA, l’art. 4 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che per gli enti non esclusivamente commerciali la cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti dei soci dietro pagamento di un corrispettivo costituisce attività commerciale, salvo eccezioni. Tuttavia le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, sportive e culturali possono considerare non commerciali le entrate derivanti da cessioni e prestazioni rese verso corrispettivi specifici se tali attività sono strettamente connesse agli scopi istituzionali e svolte nei confronti dei propri soci o tesserati . Analoga agevolazione fu prevista dall’art. 111 TUIR (poi 148) tramite il D.P.R. 460/1997 .
L’assenza di scopo di lucro non basta da sola: l’art. 149 del TUIR prevede che un ente perde la qualifica di non commerciale se svolge principalmente attività commerciale per tutto il periodo d’imposta; tale condizione è valutata in base alla prevalenza dei ricavi e dei costi derivanti da attività commerciali rispetto a quelle istituzionali . A partire dal 1° gennaio 2026 le associazioni culturali non iscritte al RUNTS perderanno le agevolazioni previste dalla legge 398/1991 e tutte le attività a pagamento verso soci diventeranno tassate come attività commerciali . Lo stesso decreto abroga il regime forfettario “398” e obbliga i circoli a dotarsi di partita IVA, contabilità ordinaria e adempimenti sanitari .
1.2 Il Codice del Terzo Settore e le novità 2025–2026
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina la fiscalità degli enti non profit (Titoli IX e X). Il sito del Parlamento ricorda che il Titolo X stabilisce una distinzione tra attività non commerciali (istituzionali) e attività commerciali. Un ente si considera non commerciale se svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale a titolo gratuito o con corrispettivi non superiori ai costi effettivi, e se i ricavi non superano di oltre il 6 % i relativi costi per ciascun periodo d’imposta . La stessa fonte precisa che i contributi e le liberalità non concorrono alla formazione del reddito, mentre i corrispettivi specifici per beni e servizi verso associati concorrono al reddito .
Nel 2025 il decreto-legge 84/2025, convertito dalla legge 108/2025, ha introdotto rilevanti modifiche: a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025, gli articoli 79 comma 2-bis, 80 e 86 del Codice sono diventati applicabili dal 1° gennaio 2026 agli enti iscritti al RUNTS . Inoltre, il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025) ha inserito l’art. 79‑bis nel Codice del Terzo Settore. Il nuovo articolo disciplina il passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale in caso di mutamento della qualificazione fiscale, permettendo di sospendere la tassazione della plusvalenza se i beni sono utilizzati per fini civici e sociali . La plusvalenza concorre a formare il reddito solo se i beni sono destinati ad altre finalità o ceduti . Lo stesso decreto ha innalzato a 85 000 euro la soglia di ricavi per l’accesso al regime forfettario IVA delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, modificando l’art. 86 del Codice .
Queste novità segnano il tramonto del regime agevolativo 398/1991 per i circoli culturali non iscritti al RUNTS. Dal 2026, salvo per le associazioni sportive dilettantistiche, i corrispettivi specifici saranno tassati come attività commerciale . Per conservare la qualifica di ente non commerciale ed evitare l’IVA e l’IRES, conviene valutare l’iscrizione al RUNTS e l’adeguamento statutario.
1.3 Responsabilità e onere della prova
I circoli culturali sono spesso enti non riconosciuti. L’art. 38 del Codice civile prevede che dei debiti contratti dall’associazione risponde il fondo comune e, in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione . La Cassazione ha ribadito che la responsabilità personale degli amministratori di associazioni non riconosciute sussiste solo quando essi hanno svolto effettivamente attività gestoria: il semplice status di socio o di legale rappresentante non basta . Questi principi sono rilevanti in caso di accertamenti: l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell’IRES o dell’IVA non solo all’associazione ma anche ai suoi rappresentanti se si prova che hanno agito come operatori economici.
L’onere di dimostrare la natura non commerciale dell’attività ricade sull’associazione. Nelle ord. Cass. 18921/2024 la Corte ha affermato che la qualificazione come ente non commerciale in un periodo d’imposta non produce un giudicato esterno per gli anni successivi; spetta al contribuente provare che le condizioni di legge permangono . La stessa Corte, con ord. 31924/2024, ha ricordato che il possesso di statuti anti‑profitto e l’affiliazione ad enti di promozione non sono sufficienti se l’attività reale è commerciale: le agevolazioni spettano solo quando il contribuente dimostra di svolgere effettivamente attività senza scopo di lucro, con democraticità interna e trasparenza . Nel 2025, la Cassazione (ord. 20027/2025) ha precisato che la mancata presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la perdita del regime 398/1991: la violazione ha valore solo indiziario e deve essere valutata insieme ad altri elementi . Tuttavia resta indispensabile provare l’esistenza dei requisiti sostanziali di non lucratività .
1.4 Diritti del contribuente durante la verifica
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) fornisce tutele importanti. L’art. 12 disciplina le verifiche fiscali nei locali del contribuente: esse devono essere basate su esigenze effettive, svolgersi durante l’orario normale e arrecare la minore turbativa possibile . Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto dell’accertamento, della facoltà di farsi assistere da un professionista e dei propri diritti e obblighi . Su richiesta, l’esame dei documenti può essere effettuato in ufficio o presso il professionista che assiste il contribuente . La permanenza degli operatori presso la sede non può superare 30 giorni lavorativi (prorogabili di altri 30 in casi complessi), ridotti a 15 giorni per contribuenti in contabilità semplificata . Il comma 7 (ora abrogato) prevedeva un termine di 60 giorni per controdeduzioni prima dell’emissione dell’avviso; oggi tale contraddittorio è disciplinato dall’art. 6‑bis.
L’art. 6‑bis, introdotto nel 2023, afferma il principio del contraddittorio: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto, assegnando almeno 60 giorni per le controdeduzioni . Gli atti automatizzati e quelli motivati da pericolo per la riscossione restano esclusi . Durante la fase di contraddittorio, l’ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente e motivare il proprio eventuale diniego .
1.5 Poteri dell’Amministrazione finanziaria e procedimenti di accertamento
L’Agenzia delle Entrate può procedere a controlli documentali e ispezioni in materia di imposte sui redditi e IVA. I principali strumenti normativi sono:
- Art. 51 e 52 DPR 633/72 (IVA): consentono agli uffici di procedere a ispezioni, verifiche e controlli nelle sedi dei contribuenti, anche richiedendo l’esibizione di libri e registri.
- Art. 32 DPR 600/73: prevede l’“invito a comparire” e la richiesta di informazioni, disponendo che la mancata esibizione dei documenti richiesti ne preclude l’utilizzo a favore del contribuente.
- Art. 36‑bis DPR 600/73: disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni.
L’accertamento può essere emesso con diversi strumenti:
- Accertamento ordinario (ai sensi dell’art. 42 DPR 600/73 e art. 56 DPR 633/72) in caso di infedele dichiarazione o omessa contabilità;
- Accertamento parziale (art. 41‑bis DPR 600/73) per recuperare imponibili specifici;
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che permette di definire la pretesa prima della notifica del contenzioso;
- Accertamenti automatici (art. 36‑bis e 54‑bis) e controlli formali (art. 36‑ter) con cui l’ufficio liquida direttamente l’imposta.
La scelta dello strumento di accertamento dipende dal tipo di irregolarità riscontrata; tuttavia, nella maggior parte dei casi che interessano i circoli culturali l’ufficio procede con un avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio con contestazione di IRES, IVA e IRAP, basato su presunta attività commerciale.
2 – Procedura passo passo dopo la notifica dell’avviso
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il circolo culturale deve seguire con precisione la procedura per non perdere i propri diritti. Gli step essenziali sono:
- Verifica della notifica: accertarsi che l’atto sia stato notificato correttamente (via PEC o tramite ufficiale giudiziario) e che contenga la motivazione. La mancanza di sottoscrizione di un funzionario abilitato o la notifica a un soggetto diverso dall’associazione costituiscono vizi insanabili.
- Esame dell’atto e dei presupposti: valutare se l’ufficio ha rispettato l’obbligo di contraddittorio (art. 6‑bis) e le garanzie del contribuente (art. 12 Statuto). Spesso gli avvisi destinati ai circoli sono preceduti da un processo verbale di constatazione redatto durante una verifica fiscale. È fondamentale verificare se il verbale riporta le osservazioni del contribuente e se l’ufficio ha tenuto conto delle stesse. In caso contrario, l’avviso può essere impugnato per violazione del diritto di difesa.
- Valutare la possibilità di un accordo con l’ufficio: entro 60 giorni dalla notifica è possibile presentare istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/97). L’adesione sospende i termini per impugnare e consente di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo. L’atto di adesione deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti; deve indicare gli elementi su cui si fonda e le somme dovute . L’introduzione del D.Lgs. 13 febbraio 2024 n. 13 e del D.Lgs. 81/2025 ha ampliato le possibilità di deduzione di perdite non utilizzate e previsto che, se l’adesione avviene dopo un contraddittorio già svolto ai sensi dell’art. 6‑bis, l’ufficio non può contestare fatti nuovi .
- Impugnare l’avviso: se non si aderisce o se l’accordo non si perfeziona, il circolo può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso per 90 giorni se è stata presentata istanza di adesione). Il ricorso deve contenere i motivi di contestazione (vizi formali o di merito), l’indicazione delle prove documentali e la richiesta di sospensione dell’esecuzione. In questa fase è possibile invocare l’illegittimità dell’atto per carente motivazione, violazione del contraddittorio, incompetenza del funzionario o mancata prova dell’attività commerciale.
- Richiesta di sospensione: contestualmente al ricorso, il circolo può chiedere al giudice la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti e ipoteche. È necessario dimostrare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione e la fondatezza del ricorso.
- Giudizio di merito: la Corte di primo grado decide sul merito. In caso di soccombenza, è possibile proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, e successivamente ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Termini principali (sintesi)
| Fase | Riferimento normativo | Termine |
|---|---|---|
| Invio dello schema di atto per il contraddittorio | Art. 6‑bis L. 212/2000 | almeno 60 giorni prima dell’adozione dell’atto |
| Notifica avviso di accertamento | Artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72 | esecuzione immediata |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado | Artt. 18 e 21 D.Lgs. 546/92 | 60 giorni dalla notifica (sospeso durante l’adesione) |
| Istanza di accertamento con adesione | D.Lgs. 218/97 | entro 60 giorni dalla notifica; sospende per 90 giorni |
| Pagamento dopo adesione | D.Lgs. 218/97 | entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo |
| Rottamazione-quater | Legge 197/2022 art. 1 commi 231‑252 | domanda entro il 30 aprile 2023; piani di pagamento fino a 18 rate con scadenze 2023‑2025 |
| Riammissione alla rottamazione-quater | D.L. 202/2024 convertito in L. 15/2025 | domanda entro 30 aprile 2025; pagamento rate arretrate entro 31 maggio 2025 |
3 – Difese e strategie legali per il circolo culturale
3.1 Dimostrare la natura non commerciale
La strategia principale consiste nel dimostrare che l’attività del circolo è realmente senza scopo di lucro e rientra tra quelle istituzionali previste dallo statuto. È necessario produrre documentazione che attesti:
- Statuto conforme ai requisiti dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 D.P.R. 633/72 (divieto di distribuzione degli utili, democraticità, devoluzione del patrimonio, obbligo di rendiconto) ;
- Verbali delle assemblee che dimostrino l’effettiva partecipazione degli associati e l’elezione degli organi direttivi;
- Scritture contabili separate per attività istituzionali e commerciali (obbligatorie ai sensi dell’art. 148 e dell’art. 87 del CTS );
- Rendiconti delle entrate che evidenzino che i corrispettivi specifici non superano i costi (regola del 6 % di scarto) ;
- Attività effettivamente svolte verso i soci (corsistica, conferenze, eventi culturali) documentate da programmi, registri presenze e fotografie.
Negli accertamenti, l’ufficio contesta spesso la presenza di attività commerciali camuffate (corsi aperti a tutti, sponsor, pubblicità). Le sentenze della Cassazione sottolineano che l’onere della prova della non lucratività grava sull’associazione e che non basta essere affiliati ad un ente di promozione: occorre dimostrare l’assenza di fine di lucro e l’effettiva partecipazione democratica .
3.2 Evidenziare vizi formali dell’accertamento
Molte difese si basano sulla nullità dell’atto per violazione di norme procedurali:
- Mancata o tardiva attivazione del contraddittorio: se l’ufficio non comunica lo schema di atto o non concede i 60 giorni per le osservazioni (art. 6‑bis), l’avviso è annullabile . Occorre allegare la prova della mancata comunicazione.
- Violazione dell’art. 12 dello Statuto: se gli ispettori si sono trattenuti oltre i 30/60 giorni senza autorizzazione, se non hanno indicato le ragioni della verifica o non hanno consentito l’assistenza di un professionista, il procedimento è viziato .
- Difetto di delega: l’atto deve essere sottoscritto dal dirigente competente; la carenza di delega comporta la nullità (numerose pronunce Cass. 2024‑2025).
- Motivazione insufficiente: l’avviso deve specificare i fatti, le norme violate, le prove e le ragioni che lo sorreggono. La motivazione per relationem al processo verbale è ammessa solo se il verbale è allegato e comunicato al contribuente.
3.3 Sospensione e tutela cautelare
Durante il giudizio, è spesso necessario chiedere la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti o ipoteche. L’istanza deve dimostrare:
- Fumus boni iuris: la fondatezza della contestazione (vizi formali, assenza di attività commerciale, errori di calcolo);
- Periculum in mora: il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione, ad esempio la compromissione della continuità del circolo, l’impossibilità di svolgere attività culturale, la perdita di contributi.
Il giudice può sospendere l’atto in tutto o in parte. Occorre allegare bilanci, conti correnti e prove del pregiudizio.
3.4 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente di definire la controversia prima del giudizio con una riduzione delle sanzioni. Il procedimento si articola così:
- Istanza del contribuente: deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; sospende i termini per impugnare per 90 giorni.
- Invito dell’ufficio: l’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio. Il contribuente può farsi rappresentare da un professionista con procura. L’ufficio non può contestare fatti nuovi se il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6‑bis è già stato svolto .
- Redazione dell’atto di adesione: l’atto deve essere scritto, sottoscritto da entrambe le parti e deve indicare separatamente tributi, sanzioni e interessi . Le sanzioni sono ridotte a un terzo. Si possono dedurre le perdite pregresse come da nuove regole 2024/2025.
- Pagamento: entro 20 giorni dalla sottoscrizione, si deve versare quanto concordato, anche a rate (fino a 8 rate trimestrali se l’importo supera i 50 000 euro). Il mancato pagamento determina l’iscrizione a ruolo e la perdita dei benefici.
L’adesione è particolarmente conveniente quando l’associazione riconosce parte del debito ma vuole evitare sanzioni. Tuttavia, se la contestazione riguarda la qualifica di ente non commerciale, una definizione può costituire un precedente sfavorevole per anni successivi; conviene valutarla attentamente con il proprio legale.
3.5 Rottamazione-quater e definizione agevolata
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto la “Rottamazione‑quater” (commi 231‑252 art. 1) per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Essa consente di pagare i debiti in forma agevolata con lo sconto integrale di sanzioni e interessi di mora, pagando solo l’imposta e le spese di notifica . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 18 rate, le prime due scadenti il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. La Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) ha previsto la riammissione per i contribuenti decaduti per mancato pagamento di una rata, purché presentino domanda entro il 30 aprile 2025 e versino le rate scadute entro il 31 maggio 2025.
La rottamazione non elimina le somme originarie; pertanto conviene valutarla quando l’ente è realmente debitore. In caso di giudizi pendenti, la definizione produce la sospensione del processo. La Cassazione ha chiarito che l’estinzione del giudizio tributario avviene solo dopo il pagamento integrale di tutte le rate e la rinuncia al ricorso .
3.6 Piani di rientro, sovraindebitamento e soluzioni giudiziali/stragiudiziali
Un accertamento che produce un rilevante debito può mettere a rischio non solo l’associazione ma anche gli amministratori. Oltre al ricorso e all’adesione, esistono strumenti per gestire la crisi:
- Rateizzazione del debito: l’agente della riscossione concede dilazioni fino a 72 rate mensili (prorogabili a 120 in casi di grave difficoltà). È possibile combinare la rateazione con la rottamazione o con la definizione agevolata.
- Transazione fiscale: nell’ambito delle procedure di composizione negoziata o di concordato minore (artt. 63 e 80 CCII), il contribuente può proporre alla pubblica amministrazione una transazione sui debiti tributari, con riduzione di imposte e sanzioni e dilazione fino a 6 anni.
- Piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): consente a una persona fisica sovraindebitata, che non svolge attività d’impresa, di presentare al tribunale un piano di pagamento in base alla propria capacità. Il piano è proposto con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e, una volta omologato, vincola i creditori. Al termine, se il debitore paga quanto promesso, ottiene l’esdebitazione. Questa procedura è particolarmente utile per gli amministratori di circoli che hanno rilasciato garanzie personali e rischiano il patrimonio familiare.
- Accordi di ristrutturazione e concordato minore: per imprese e professionisti. Prevedono un pagamento parziale dei debiti e la falcidia di interessi e sanzioni. Possono essere utilizzati anche dai circoli dotati di partita IVA.
- Esdebitazione dell’incapiente: dal 2021 le persone fisiche che non possiedono beni o reddito sufficiente possono ottenere la cancellazione dei debiti (artt. 283–284 CCII) a determinate condizioni. Questa misura tutela gli amministratori che non possono affrontare il debito residuo.
3.7 Trattative stragiudiziali e autotutela
Non tutte le contestazioni devono finire in giudizio. In alcuni casi, dopo aver predisposto la documentazione che prova l’attività istituzionale, è possibile presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate. Anche se l’ufficio non è obbligato ad accoglierla, l’autotutela può evitare spese processuali e ridurre il contenzioso quando l’errore è evidente. In alternativa, è possibile promuovere una trattativa stragiudiziale con l’Ufficio per riformulare il debito e concordare un pagamento.
4 – Strumenti alternativi per circoli e amministratori
4.1 Decommercializzazione e regime forfettario
Sino al 31 dicembre 2025, molti circoli culturali hanno potuto beneficiare del regime di decommercializzazione per i corrispettivi specifici e del regime forfettario 398/1991. La decommercializzazione consente di non assoggettare a imposte i corrispettivi versati dai soci per attività direttamente collegate agli scopi istituzionali; l’art. 148 TUIR e l’art. 4 DPR 633/72 ne regolano le condizioni . Il regime 398/91 prevede invece una determinazione forfetaria del reddito con abbattimento forfetario dei proventi commerciali e un regime IVA agevolato.
Dal 1° gennaio 2026, secondo quanto riportato da ENAC e confermato dal Parlamento, la decommercializzazione e il regime 398 saranno abrogati per le associazioni culturali non iscritte al RUNTS . Per usufruire di agevolazioni fiscali occorrerà iscriversi al RUNTS e applicare gli articoli 79, 80 e 86 del Codice del Terzo Settore . Il regime forfettario ETS (art. 80 CTS) prevede coefficienti di redditività ridotti (7 % sui primi 130 000 € per prestazioni di servizi; 5 % per altre attività), ma non offre l’esonero dall’IVA .
4.2 Rottamazione, saldo e stralcio e ravvedimento
Oltre alla rottamazione‑quater, la normativa recente prevede:
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: introdotto dalla L. 145/2018 e riproposto in forme diverse. Consente di pagare una percentuale del debito per chi versa in grave e comprovata difficoltà economica. Non è stato prorogato per il 2025, ma potrebbe essere reintrodotto.
- Ravvedimento operoso: consente di sanare violazioni tributarie prima che l’ufficio notifichi l’atto, con riduzione delle sanzioni proporzionata al ritardo. Il D.L. 84/2025 ha introdotto un ravvedimento speciale per i contribuenti con indici sintetici di affidabilità (ISA), con riduzione delle sanzioni a 1/18 e pagamento in due rate.
- Ravvedimento ter: dal 2024, le violazioni dichiarative possono essere sanate entro il secondo anno successivo con una sanzione ridotta a 1/9.
4.3 Strumenti del Codice della crisi
Per gli amministratori persone fisiche e per le associazioni che svolgono attività economica è utile conoscere gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII):
- Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, consente di avviare trattative con i creditori con l’ausilio di un esperto nominato dalla Camera di Commercio per trovare un accordo e salvare l’ente. L’Avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi e può assistere i circoli in questa procedura.
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII): il consumatore sovraindebitato può proporre, con l’ausilio dell’OCC, un piano del consumatore che indichi tempi, modalità e percentuali di pagamento. Il piano è omologato dal tribunale e vincola i creditori; al termine consente l’esdebitazione del debitore incapiente.
- Concordato minore (artt. 74–83 CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti. Consente di proporre un piano di rientro con pagamento parziale dei crediti e la continuazione dell’attività.
- Esdebitazione dell’incapiente (artt. 283–284 CCII): prevede, in determinati casi, la cancellazione dei debiti non soddisfatti per il debitore privo di reddito e patrimonio.
5 – Errori comuni e consigli pratici
5.1 Ritenere che lo status “no profit” sia sufficiente
Molti circoli ritengono che l’indicazione “non lucrativo” nello statuto li esenti automaticamente dalle imposte. In realtà la Cassazione ha ribadito che le clausole statutarie non bastano: occorre provare l’effettiva assenza di lucro e la democraticità . Per evitare contestazioni, bisogna mantenere una scrupolosa separazione tra attività istituzionali e commerciali, documentare tutte le entrate e adottare un registro degli associati aggiornato.
5.2 Trascurare il modello EAS
Il modello EAS fornisce all’Agenzia delle Entrate informazioni sugli enti associativi. La Cassazione (ord. 20027/2025) ha affermato che la mancata trasmissione non comporta in automatico la revoca delle agevolazioni ma costituisce un indizio . È comunque consigliabile presentarlo o regolarizzare eventuali omissioni per evitare contestazioni.
5.3 Non rispettare il contraddittorio
In passato l’assenza di contraddittorio non determinava necessariamente la nullità dell’atto; dal 2023, con l’art. 6‑bis, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili . Ignorare la comunicazione dell’ufficio o non rispondere entro 60 giorni priva il contribuente di una difesa preventiva. Rispondere, anche con l’ausilio di un professionista, consente di evidenziare errori e scongiurare l’emissione dell’avviso.
5.4 Sottovalutare i termini
Termini come i 60 giorni per impugnare, i 90 giorni di sospensione per l’adesione o le scadenze della rottamazione non possono essere prorogati se non per casi espressi. Molti circoli perdono le agevolazioni o decadono dai benefici per aver pagato con pochi giorni di ritardo. È consigliabile predisporre un calendario delle scadenze e affidarsi a un professionista.
5.5 Non adeguare lo statuto al nuovo Codice del Terzo Settore
La riforma del Terzo Settore impone statuti conformi e l’iscrizione al RUNTS per accedere ai nuovi regimi fiscali. Chi non si adeguerà entro il 2026 perderà la decommercializzazione e il regime forfettario . Adeguare lo statuto è un processo che richiede assemblea straordinaria, verbale notarile e deposito al RUNTS; conviene muoversi per tempo.
5.6 Ignorare le responsabilità personali degli amministratori
Gli amministratori dei circoli rispondono personalmente dei debiti quando hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 CC) . Se l’associazione non ha beni sufficienti, l’Agenzia delle Entrate può aggredire il patrimonio personale. Occorre quindi operare con prudenza, evitare indebite distribuzioni di utili e assicurarsi una copertura assicurativa (polizza D&O). In caso di accertamento, è spesso opportuno valutare la procedura di sovraindebitamento personale.
6 – Simulazioni pratiche
6.1 Verifica di un circolo culturale “Arte & Musica”
Fatti: l’associazione Arte & Musica gestisce un circolo a Parma. Nel 2024 ha incassato 80 000 € di quote sociali, 30 000 € di corsi di musica aperti anche a non soci e 5 000 € di sponsorizzazioni. Non ha presentato il modello EAS e utilizza un unico conto per tutte le entrate.
Accertamento: l’Agenzia contesta l’omessa presentazione del modello EAS e ritiene che le entrate da corsi e sponsorizzazioni siano commerciali. Emana un avviso per IRES, IVA e IRAP per gli anni 2022 e 2023.
Difesa:
- Verificare la procedura: il circolo accerta che l’avviso non è stato preceduto da contraddittorio. Secondo l’art. 6‑bis, l’atto è annullabile .
- Dimostrare la non commercialità: l’associazione produce lo statuto (con clausole anti‑profitto), i verbali delle assemblee e le spese sostenute per i corsi (60 000 €). Dimostra che i corrispettivi specifici per i soci sono utilizzati per coprire i costi e che i corsi per non soci rappresentano solo il 20 % delle attività.
- Eccepire la violazione dell’onere della prova: l’ufficio non fornisce elementi da cui desumere la prevalenza dell’attività commerciale. Richiama le sentenze Cass. 18921/2024 e 31924/2024 .
- Presentare istanza di adesione: in via prudenziale, il circolo presenta istanza di adesione contestando le voci di reddito. L’ufficio riconosce la non imponibilità di 50 000 € e concorda un’imposta ridotta con sanzioni a 1/3.
Esito: grazie alla difesa tempestiva e alla documentazione prodotta, il circolo ottiene l’annullamento di parte dell’avviso e definisce il restante con un pagamento rateale.
6.2 Riammissione alla Rottamazione‑quater
Fatti: un circolo è stato ammesso alla rottamazione‑quater nel 2023 con un debito di 40 000 € da pagare in 18 rate. Dopo aver pagato le prime tre rate, il circolo salta la quarta per problemi di liquidità.
Normativa: la mancata rata provoca la decadenza dalla rottamazione; tuttavia la L. 15/2025 ha previsto la riammissione per i decaduti entro il 2024, purché presentino domanda entro il 30 aprile 2025 e versino le rate scadute entro il 31 maggio 2025.
Strategia: il circolo presenta la domanda di riammissione e versa le rate arretrate. Nel frattempo sospende il giudizio pendente grazie alla Cassazione che richiede la prova del perfezionamento della rottamazione per dichiarare l’estinzione .
Esito: l’ufficio riammette il circolo e riattiva il piano di pagamento. Il giudizio è sospeso e successivamente estinto dopo il pagamento integrale.
6.3 Piano del consumatore per un presidente di circolo
Fatti: il presidente dell’associazione “Letture in festa” ha garantito personalmente un mutuo per 100 000 € e ha accumulato 20 000 € di debiti fiscali a causa di accertamenti. Non possiede beni immobili e percepisce uno stipendio di 2 000 € al mese.
Strumento: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, il presidente attiva la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Con l’ausilio di un OCC, propone un piano quinquennale in cui versa 500 € al mese (30 000 € complessivi) ai creditori, ottenendo la falcidia dell’80 % del debito. Il tribunale omologa il piano.
Esito: dopo l’esecuzione del piano, il presidente ottiene l’esdebitazione per il residuo debito e può continuare a gestire il circolo senza rischiare il pignoramento dello stipendio.
7 – Domande frequenti (FAQ)
- Cosa si intende per corrispettivi specifici “decommercializzati”?
Sono i corrispettivi versati dai soci per attività direttamente connesse agli scopi istituzionali (es. corsi, gite, eventi) che, se lo statuto rispetta i requisiti e l’attività è svolta in favore dei soci, non concorrono al reddito . - Il mio circolo non è iscritto al RUNTS: perderò le agevolazioni dal 2026?
Sì. Dal 1° gennaio 2026 le associazioni culturali non iscritte al RUNTS perderanno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici e il regime forfettario 398 . I servizi a pagamento saranno tassati come attività commerciale. - L’affiliazione ad un ente di promozione (Arci, ACLI, etc.) basta per essere considerati non commerciali?
No. La Cassazione ha chiarito che l’affiliazione e la presenza di clausole statutarie non bastano: occorre dimostrare concretamente la democraticità e l’assenza di scopo di lucro . - Cosa succede se non presento il modello EAS?
La mancata presentazione del modello EAS non comporta automaticamente la perdita del regime agevolativo ma rappresenta un indizio di irregolarità da valutare con altri elementi . È comunque consigliabile regolarizzare. - Quali sono i termini per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il termine è sospeso per 90 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione. - Posso pagare il debito a rate senza ricorrere alla rottamazione?
Sì. L’agente della riscossione concede rateazioni fino a 72 rate mensili (120 in casi di grave difficoltà). La rateazione ordinaria non estingue sanzioni e interessi come la rottamazione. - Come funziona l’accertamento con adesione?
Si presenta un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’ufficio convoca il contribuente e redige un atto di adesione con riduzione delle sanzioni a 1/3 . - Il verbale di constatazione non mi è stato consegnato: posso contestare l’avviso?
Sì. La mancata consegna del verbale o la mancanza di motivazione nell’avviso costituiscono violazione del diritto di difesa. L’avviso deve richiamare tutti gli elementi su cui si fonda. - Quanto dura la permanenza degli ispettori nella sede del circolo?
Non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 in casi complessi . Per le imprese in contabilità semplificata il limite è 15 giorni. - Cosa succede se non rispondo allo schema di atto inviato dall’ufficio?
Dal 2023 il contraddittorio è obbligatorio. Se il contribuente non risponde entro 60 giorni, l’ufficio può comunque emettere l’avviso ma non potrà considerare le osservazioni successivamente presentate. È sempre consigliabile rispondere. - Il mio circolo ha chiuso anni fa: l’Agenzia può chiedermi le imposte?
Se l’associazione è un ente non riconosciuto, i soci e gli amministratori che hanno agito per suo conto possono essere responsabili in solido dei debiti . Anche dopo la chiusura possono ricevere avvisi di accertamento. - Posso dedurre le perdite pregresse nell’accertamento con adesione?
Sì. Le modifiche introdotte nel 2024 consentono di utilizzare le perdite pregresse anche in sede di adesione . - Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori e non permette di falcidiare i crediti privilegiati; il concordato minore è destinato a imprenditori e professionisti e consente la falcidia con l’approvazione della maggioranza dei creditori. - La rottamazione-quater estingue anche gli interessi legali e le spese di riscossione?
Sì. Pagherai solo l’imposta e le spese di notifica; le sanzioni e gli interessi di mora sono azzerati . - Cosa succede se salto una rata della rottamazione-quater?
La decadenza è automatica e vengono ripristinate sanzioni e interessi. Tuttavia la legge 15/2025 ha previsto la riammissione per i decaduti entro il 2024, con domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento delle rate scadute . - Posso combinare l’accertamento con adesione con la rottamazione?
Sì. L’adesione definisce la pretesa per tributi ancora in fase amministrativa; se dopo la notifica della cartella vuoi definire il carico residuo puoi aderire alla rottamazione. Sono strumenti diversi ma compatibili. - È obbligatorio iscriversi al RUNTS per essere un ente del Terzo Settore?
Sì. Solo con l’iscrizione si acquisisce la qualifica di ETS e si applicano le norme fiscali del Codice del Terzo Settore, tra cui i regimi forfettari . - Le raccolte fondi occasionali sono tassate?
No, se rispettano le condizioni di occasionalità e avvengono in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione; i fondi raccolti non concorrono al reddito . - Il mio circolo può essere oggetto di pignoramento per debiti tributari?
Sì, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteche sui beni dell’associazione o pignorare i conti correnti. Se l’associazione è un ente non riconosciuto e non ha beni, l’agente può agire verso gli amministratori ai sensi dell’art. 38 CC . - Come scegliere tra adesione, ricorso o rottamazione?
La scelta dipende dalla fondatezza delle contestazioni, dall’entità del debito e dalla capacità di pagamento. Un professionista valuterà se conviene contestare l’accertamento, aderire per ridurre le sanzioni o attendere la cartella per accedere alla rottamazione.
Conclusione
L’accertamento fiscale a un circolo culturale può sembrare un fulmine a ciel sereno ma non è una condanna inevitabile. Conoscere la normativa, preparare correttamente la documentazione e reagire tempestivamente sono le chiavi per difendersi efficacemente. La riforma del Terzo Settore e l’abolizione delle agevolazioni 398/1991 rendono ancora più necessario adeguare gli statuti, iscriversi al RUNTS e distinguere chiaramente tra attività istituzionali e commerciali. La giurisprudenza recente della Cassazione impone inoltre un’attenta valutazione dell’operato degli amministratori e dell’onere della prova di non commercialità .
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