Accertamento fiscale a un centro sociale privato: come difendersi subito e bene

Introduzione

I controlli fiscali nei confronti di centri sociali privati, circoli culturali e associazioni del terzo settore si sono intensificati negli ultimi anni. Per l’amministrazione finanziaria i soggetti associativi rappresentano una realtà con un potenziale “rischio fiscale”: da un lato i legislatori hanno predisposto regimi agevolativi, esenzioni e meccanismi di decommercializzazione per le attività svolte a favore degli associati, dall’altro il fisco vigila affinché tali agevolazioni non vengano trasformate in un paravento per vere e proprie attività imprenditoriali. Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza notificano un avviso di accertamento ad un circolo privato o ad un centro sociale, le conseguenze possono essere pesanti: recupero di imposte dirette (IRES/IRPEF), IRAP, IVA, sanzioni fino al 180‑240 % e interessi di mora, nonché la perdita dello status di ente non commerciale con decadenza da agevolazioni e regimi forfettari.

Comprendere come agire di fronte a un accertamento è cruciale per chi gestisce un centro sociale privato. Gli errori più comuni sono la passività, la mancanza di tempestività e la scarsa consapevolezza dei propri diritti. Il presente articolo illustra il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile ai centri sociali e circoli privati, i passaggi che seguono la notifica dell’atto, le strategie difensive e le alternative per definire o ridurre il debito. Ci poniamo dal punto di vista del contribuente, con un linguaggio tecnico ma accessibile, per fornire strumenti concreti e aggiornati al mese di dicembre 2025.

Chi siamo: lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo è redatto dallo Studio Legale Monardo, specializzato in diritto tributario e bancario, in collaborazione con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in fiscalità degli enti associativi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina professionisti su tutto il territorio nazionale e offre assistenza legale sia giudiziale che stragiudiziale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa esperienza consente di proporre soluzioni personalizzate che vanno dall’analisi dell’avviso di accertamento e la presentazione di memorie difensive fino alla proposizione del ricorso, alla negoziazione con l’ufficio e alla costruzione di piani di rientro sostenibili, anche attraverso le procedure di composizione della crisi.

Se hai ricevuto un accertamento fiscale o un avviso di recupero imposte, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • esaminare il processo verbale di constatazione (PVC) e individuare eventuali vizi formali o sostanziali;
  • preparare controdeduzioni e memorie da presentare durante il contraddittorio;
  • instaurare ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
  • avviare negoziazioni con l’ufficio per l’accertamento con adesione;
  • proporre istanze di sospensione cautelare o soluzioni stragiudiziali come la mediazione tributaria;
  • valutare strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, transazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) per definire il debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le norme sui controlli fiscali

I controlli fiscali verso gli enti associativi si fondano su un complesso di norme. La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) garantisce che gli accessi e le verifiche si svolgano solo per esigenze effettive di indagine, nel rispetto dell’orario di esercizio, con la minore turbativa possibile e assicurando al contribuente il diritto a essere informato sulle ragioni del controllo . L’articolo 12 dello Statuto stabilisce che gli ispettori devono comunicare le motivazioni dell’accesso e consentire all’ente di farsi assistere da un professionista; il contribuente può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio o presso il proprio consulente . La permanenza in azienda non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta in casi complessi . Inoltre, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura, l’ente ha sessanta giorni per presentare osservazioni prima che possa essere emesso l’avviso di accertamento .

Dal lato dell’amministrazione, l’articolo 33 del D.P.R. 600/1973 disciplina gli accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette. La norma rinvia all’articolo 52 del D.P.R. 633/1972 per i poteri di accesso e ispezione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza ; gli uffici possono accedere presso enti pubblici, operatori finanziari e contribuenti muniti di autorizzazione, raccogliendo dati e notizie utili all’accertamento . L’utilizzo delle informazioni raccolte è soggetto a vincoli di legittimità e di motivazione.

Per quanto riguarda la procedura contenziosa, il D.Lgs. 546/1992 regola il processo tributario. Fino al 31 dicembre 2025 è ancora vigente l’articolo 47 sul procedimento cautelare, che consente al contribuente di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato se sussistono i presupposti di gravità, irreparabilità del danno e fumus boni iuris. Dal 1° gennaio 2026, dopo la riforma attuata dal D.Lgs. 175/2024, la norma sarà abrogata e sostituita, ma per gli accertamenti notificati prima della riforma resta applicabile .

Le norme sostanziali che disciplinano la fiscalità degli enti associativi sono contenute nel D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR). L’articolo 148 prevede la decommercializzazione dei corrispettivi ricevuti dalle associazioni per servizi offerti in conformità alle finalità istituzionali: non si considerano commerciali le attività svolte nei confronti dei soci se l’ente rispetta requisiti formali come l’assenza di distribuzione di utili, la democraticità, l’obbligo di redigere un rendiconto annuale e la previsione nello statuto di clausole vincolanti. Il D.Lgs. 460/1997 e la normativa sul Terzo settore (Decreto legislativo 117/2017) completano il quadro degli enti non commerciali, fissando le condizioni per acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) con eventuali benefici fiscali.

Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive senza scopo di lucro opera anche la Legge 398/1991, che consente un regime forfettario con IVA al 50 % e IRES ridotta per i proventi commerciali entro determinati limiti. La decadenza da tale regime avviene quando l’attività svolta è ritenuta commerciale o quando non sono rispettati gli obblighi statutari e contabili.

Giurisprudenza recente

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria offre spunti importanti per valutare la legittimità degli accertamenti a carico dei centri sociali. Alcune pronunce fondamentali degli ultimi anni includono:

  • Principio della capacità contributiva e ricostruzione del reddito netto: con l’ordinanza n. 26157/2013 la Cassazione ha affermato che, in caso di accertamento induttivo a un circolo privato, l’amministrazione deve ricostruire il reddito netto, considerando anche i costi, pena la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva. L’atto non può limitarsi a tassare i ricavi senza detrarre i costi presunti .
  • Identità dei presupposti per le annualità successive: l’ordinanza n. 18921/2024 ha stabilito che il giudicato formatosi su un’annualità precedente (dove sia stata riconosciuta la natura non commerciale) non si estende automaticamente agli anni successivi. Spetta all’associazione dimostrare che le condizioni di fatto sono identiche; altrimenti l’amministrazione può contestare nuovamente la natura commerciale .
  • Onere della prova della non commercialità: la Cassazione n. 31924/2024 ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato per le ASD, non è sufficiente la sola iscrizione alla federazione o l’osservanza formale delle clausole statutarie. È necessaria una verifica in concreto sull’attività; l’onere probatorio incombe sull’associazione, che deve dimostrare la mancanza di finalità lucrative e il rispetto di principi come la democraticità e l’effettiva partecipazione dei soci . La Corte ha evidenziato che la violazione di obblighi statutari (ad esempio, l’assenza di libro soci, la mancata convocazione di assemblee o la presenza di corrispettivi simili a prezzi di mercato) è sintomatica di un’attività commerciale .
  • Responsabilità del legale rappresentante: una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania (n. 498/2025) ha chiarito che il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non è automaticamente responsabile per i debiti tributari dell’ente. Per affermare la sua responsabilità ex art. 38 c.c. occorre dimostrare che egli abbia concretamente gestito l’associazione e agito in suo nome . In assenza di un ruolo effettivo nella gestione, il rappresentante può essere esonerato dal coobbligo .
  • Esenzione IMU per enti non commerciali: l’ordinanza n. 32690/2024 della Cassazione ha precisato che l’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali richiede non solo che l’attività sia assistenziale o sanitaria, ma che sia svolta in modo realmente non commerciale. Sono esenti i servizi gratuiti o con corrispettivi simbolici; se l’ente applica rette equivalenti ai prezzi di mercato, l’immobile è soggetto a imposta . L’onere della prova della non commercialità grava sull’ente .

Novità giurisprudenziali e normative 2025

Nel corso del 2025 la Suprema Corte e il legislatore hanno introdotto rilevanti aggiornamenti che incidono direttamente sulle difese dei centri sociali e delle associazioni senza scopo di lucro.

  • Presunzione di distribuzione indiretta di utili (ord. Cass. 19397/2025): la Corte di Cassazione ha chiarito che per le associazioni sportive dilettantistiche il superamento di oltre il 20 % dei compensi rispetto al contratto collettivo nazionale costituisce presunzione legale di distribuzione indiretta di utili. La soglia deve essere calcolata confrontando il compenso lordo erogato e la retribuzione lorda prevista dal CCNL; non si può fare riferimento al costo aziendale complessivo . La decisione conferma che tariffe e compensi sproporzionati determinano la perdita del regime agevolato.
  • Prova liberatoria per le società a ristretta base (ord. Cass. 2464/2025): l’ordinanza del 2 febbraio 2025 ha riconosciuto la validità della tesi c.d. “minoritaria”. La presunzione di distribuzione degli utili extra‑bilancio ai soci può essere superata dimostrando l’assoluta estraneità del socio alla gestione sociale; in tal caso la massima di esperienza che giustifica la presunzione perde rilievo . Questa pronuncia, benché riferita alle società di capitali, ribadisce che l’accertamento non può essere fondato su presunzioni irragionevoli quando il contribuente offre prove concrete della propria estraneità alla percezione di utili.
  • Divieto di accertamenti integrativi su fatti già noti (Cass. sent. 22825/2025): la Cassazione ha annullato un avviso integrativo emesso dall’Agenzia delle Entrate perché basato su una semplice rivalutazione di elementi già acquisiti. La Suprema Corte ha ricordato che l’accertamento integrativo, previsto dall’art. 43, comma 3 del D.P.R. 600/1973, è ammissibile solo quando emergono nuovi elementi e non per un riesame più approfondito dei medesimi dati . L’amministrazione deve dimostrare in modo puntuale l’esistenza di fatti nuovi; altrimenti il secondo avviso è nullo .
  • Indagini bancarie e autorizzazione (ord. Cass. 27128/2025): con l’ordinanza del 9 ottobre 2025 la Cassazione ha stabilito che la mancanza dell’autorizzazione dell’organo di vertice della Guardia di Finanza per le indagini finanziarie non comporta l’inutilizzabilità dei dati raccolti ai fini tributari. L’autorizzazione è un atto organizzativo interno e la sua assenza non integra un vizio dell’accertamento; la prova della concreta lesione di un diritto fondamentale incombe sul contribuente . Pertanto, per contestare le indagini bancarie occorre dimostrare l’effettivo pregiudizio subito.
  • Omessa presentazione del modello EAS (ord. Cass. 20027/2025): la Cassazione ha riconosciuto che la mancata trasmissione del modello EAS da parte di sodalizi sportivi integra una violazione formale che non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni fiscali. L’ente mantiene lo status di non commercialità se dimostra in concreto il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge . La pronuncia riafferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e segnala che l’EAS è stato abrogato dalla riforma dello sport.
  • Riforma fiscale del Terzo Settore (D.L. 84/2025): il decreto legge di attuazione della riforma fiscale, in vigore dal 2026, completa il quadro del Codice del Terzo Settore. Viene introdotto un criterio oggettivo di non commercialità: le attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo si considerano non commerciali se i ricavi non superano del 6 % i costi per tre esercizi consecutivi . Dal 2026 cessano i regimi agevolati previsti dalla L. 398/1991, sostituiti dai nuovi regimi forfettari disciplinati dagli articoli 80 e 86 del Codice (regime forfettario IVA e regime semplificato per APS/ODV) . I centri sociali e le associazioni che intendono fruire del nuovo regime dovranno iscriversi al RUNTS e rispettare i limiti di marginalità economica, pena la riqualificazione come enti commerciali.

Aggiungendo queste novità, emerge un quadro in cui la giurisprudenza del 2025 accentua la necessità di dimostrare concretamente la propria estraneità a comportamenti elusivi e di rispettare criteri oggettivi di non commercialità. L’analisi difensiva deve quindi tener conto sia dei requisiti formali sia del contenuto sostanziale delle attività svolte.

Queste pronunce mostrano come la Suprema Corte utilizzi criteri sostanziali: l’onere di provare la non commercialità e il rispetto degli obblighi associativi ricade sul contribuente; l’amministrazione può utilizzare presunzioni (indagini bancarie, mancanza di vita associativa, tariffe) per disconoscere la natura di ente non commerciale. Nella nostra analisi delle difese legali, ritorneremo su queste regole giurisprudenziali.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto

Quando un centro sociale privato riceve un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento, occorre seguire una procedura metodica per salvaguardare i propri diritti.

1. Accessi, ispezioni e verifica iniziale

La verifica può avvenire con accesso nei locali o con richiesta di esibizione di documenti. Gli ispettori devono essere muniti di un’autorizzazione, indicare l’oggetto e le ragioni del controllo e rispettare l’orario di apertura . Durante l’accesso è consigliabile:

  • far accompagnare i verificatori da un professionista (commercialista o avvocato) che possa assistere;
  • richiedere che gli esami documentali avvengano presso l’ufficio, se in sede creano intralcio ;
  • far verbalizzare nel PVC tutte le osservazioni e i rilievi, dato che avranno valore nel successivo contraddittorio ;
  • verificare che la permanenza degli ispettori non superi i 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi .

Alla conclusione delle operazioni, i verificatori rilasciano il PVC. Da questo momento decorre il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per presentare osservazioni. Nel frattempo non può essere emesso un avviso di accertamento (salvo casi eccezionali) .

2. Presentazione di osservazioni e memorie

Il PVC contiene rilievi su ricavi non dichiarati, mancate fatturazioni, irregolarità contabili, distribuzione occulta di utili, ecc. È fondamentale non trascurare questo passaggio: le osservazioni del contribuente possono indurre l’ufficio a rettificare o ridurre la pretesa. Le memorie possono:

  • fornire documentazione che giustifichi le voci contestate (contratti, registri soci, verbali assembleari, estratti conto bancari);
  • contestare l’interpretazione dei fatti (es. dimostrare che le attività erano riservate agli associati e che i corrispettivi erano contributi istituzionali);
  • evidenziare vizi procedurali (mancata motivazione dell’accesso, eccesso di durata, assenza di contraddittorio);
  • invocare l’intervento del Garante del contribuente se i verificatori hanno operato in modo scorretto .

3. Emissione dell’avviso di accertamento

Dopo avere valutato le osservazioni, l’ufficio può emettere un avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato, indicare le imposte recuperate, le sanzioni e gli interessi, citare gli elementi di prova e i criteri utilizzati. La motivazione è un requisito essenziale: ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. 600/1973, la mancanza di motivazione rende nullo l’avviso. I termini di decadenza sono generalmente tre anni dalla presentazione della dichiarazione o cinque anni in caso di omessa dichiarazione o frode .

L’avviso può essere notificato al legale rappresentante dell’associazione o, nel caso di associazioni non riconosciute, ai soci che hanno agito in nome e per conto dell’ente. È opportuno verificare la regolarità della notifica: errori nel recapito, nella firma o nel domicilio possono determinare l’annullamento.

4. Contraddittorio e accertamento con adesione

Prima di impugnare l’avviso, l’ente può attivare l’accertamento con adesione (art. 6 D.P.R. 600/1973), un procedimento di natura negoziale che mira a raggiungere un accordo con l’ufficio . La procedura comporta:

  • la fissazione di un incontro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • la discussione dei rilievi e la presentazione di documenti integrativi;
  • la possibilità di concordare un importo ridotto di imposte e sanzioni (ridotte di circa 1/3), con dilazione fino a 3 rate trimestrali;
  • l’estinzione delle sanzioni penali tributari più gravi, se l’accertamento riguarda reati di omesso versamento o dichiarazione infedele.

L’accertamento con adesione non è sempre conveniente: se le contestazioni sono infondate o basate su presunzioni deboli, può essere preferibile il ricorso giudiziale per ottenere l’annullamento totale. Tuttavia, quando ci sono elementi di difficile confutazione o carichi probatori significativi, l’adesione consente di evitare contenziosi lunghi e costosi.

5. Ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può impugnare l’avviso entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve indicare i motivi di illegittimità (vizi formali, vizi sostanziali, errori di calcolo) e allegare la documentazione. È possibile chiedere contestualmente la sospensione cautelare dell’avviso (art. 47 D.Lgs. 546/1992) per evitare la riscossione immediata . La Corte decide con ordinanza, valutando il periculum in mora (rischio di danno grave) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria). In caso di rigetto, l’ente può comunque proporre appello entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza; l’appello non sospende automaticamente l’esecuzione, ma è possibile riproporre l’istanza cautelare.

6. Tutela successiva e mediazione

Per gli accertamenti di modesta entità (valore fino a 50 mila euro, limite in vigore al dicembre 2025) è obbligatoria la mediazione tributaria. L’ente presenta un’istanza motivata all’ufficio, che deve rispondere entro 90 giorni. La mediazione può comportare la riduzione delle sanzioni e il pagamento in forma rateale. Se non si trova un accordo, il contribuente può comunque instaurare il giudizio.

In qualsiasi fase (precontenzioso o giudiziale) è possibile presentare istanza di autotutela chiedendo all’Agenzia di annullare in via amministrativa l’atto viziato (ad esempio, per errori di calcolo o di persona). L’autotutela non sospende i termini di impugnazione, ma può essere utile nei casi in cui il vizio sia evidente e l’ufficio sia predisposto a correggerlo.

Difese e strategie legali

Affrontare un accertamento fiscale richiede una strategia articolata che tenga conto degli aspetti formali, sostanziali e probatori. Di seguito sono illustrate le principali difese.

1. Verifica della legittimità della procedura

La prima linea di difesa consiste nel verificare che le attività istruttorie siano state svolte nel rispetto della legge. Vizi procedurali determinano la nullità dell’atto:

  • Autorizzazione e motivazione dell’accesso: l’assenza di un’autorizzazione valida o di una motivazione può rendere nullo il controllo. L’art. 12, comma 1, L. 212/2000 richiede esigenze effettive di indagine e motivazione ;
  • Violazione del contraddittorio: il contribuente deve essere informato sul motivo e l’oggetto della verifica e deve poter presentare osservazioni. La mancata esposizione dei rilievi nel PVC o l’emissione dell’avviso prima del termine di 60 giorni viola il diritto di difesa ;
  • Durata eccessiva della permanenza: la presenza dei verificatori per oltre 30 giorni lavorativi senza proroga motivata è un vizio formale ;
  • Notifica irregolare: l’avviso deve essere notificato nel domicilio fiscale corretto o a un rappresentante che abbia effettivamente agito per l’ente; errori nella notifica possono essere eccepiti.

2. Contestazione del merito: attività commerciale vs. istituzionale

La questione centrale degli accertamenti ai centri sociali è la qualificazione dell’attività. Le entrate derivanti da quote associative, contributi e corrispettivi istituzionali non sono imponibili se l’ente rispetta requisiti formali e sostanziali. Per difendersi è necessario:

  • Dimostrare la democraticità e la vita associativa: è necessario esibire il libro soci regolarmente tenuto, i verbali delle assemblee, le convocazioni, le iscrizioni. La mancanza di queste evidenze è un indizio di gestione imprenditoriale ;
  • Distinguere tra soci e clienti: l’ente deve essere in grado di provare che i servizi (es. bar, corsi, eventi) sono riservati ai soci e che le quote versate sono contributi associativi. Documentazione come moduli di adesione, tesseramenti e versamenti possono dimostrarlo. Nel caso analizzato dalla Cassazione n. 31924/2024, la mancanza di un libro soci e la promozione delle attività al pubblico sono state ritenute sintomatiche di commercialità ;
  • Dimostrare la destinazione non lucrativa dei proventi: occorre esibire bilanci e rendiconti da cui risulti che gli utili sono reinvestiti nell’attività sociale e non distribuiti. In mancanza di rendicontazione, l’amministrazione può presumere la distribuzione occulta di utili;
  • Dimostrare la gestione non imprenditoriale: l’utilizzo di personale volontario, il ricorso occasionale a remunerazioni simboliche e l’assenza di strumenti pubblicitari aggressivi aiutano a sostenere la tesi della non commercialità. Le pronunce giurisprudenziali hanno sottolineato che l’appartenenza a un ente di promozione sportiva o l’iscrizione al RUNTS non sono di per sé sufficienti; occorre dimostrare l’attività sostanziale .

3. Contestazione della ricostruzione induttiva del reddito

Gli accertamenti fiscali verso i circoli privati spesso si basano su metodi induttivi: l’amministrazione ricostruisce il reddito partendo da presunzioni (movimentazioni bancarie, incassi di cassa, margini di ricarico) e da elementi extrabili. La difesa deve:

  • esaminare la coerenza delle presunzioni con la realtà associativa. Ad esempio, la Guardia di Finanza può aver rilevato incassi in contanti o movimenti bancari non registrati; spetta all’ente dimostrare l’origine non reddituale di tali somme (rimborsi spese, anticipazioni di soci, contributi volontari);
  • contestare la mancata considerazione dei costi: la Cassazione ha affermato che, nel ricostruire il reddito imponibile di un circolo, l’amministrazione deve dedurre i costi, altrimenti viola il principio di capacità contributiva . È possibile produrre documenti di spesa (fatture, ricevute) anche successivamente all’accesso;
  • verificare la motivazione dell’atto: se l’avviso si limita a richiamare il PVC senza indicare come è stata determinata la base imponibile e quali elementi presuntivi sono stati utilizzati, vi è difetto di motivazione. L’omessa indicazione dei parametri utilizzati (ad esempio, il ricarico medio) consente di eccepire la nullità;
  • contestare le indagini bancarie: ai sensi degli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzioni, ma l’ufficio deve provare il collegamento tra i conti indagati e l’attività dell’ente. È possibile dimostrare che i movimenti si riferiscono a soci, parenti o attività estranee.

4. Strategie per ridurre le sanzioni

Qualora vi sia fondatezza parziale dell’accertamento o si preferisca evitare un contenzioso lungo, è possibile ridurre le sanzioni mediante:

  • Ravvedimento operoso: se gli errori sono stati commessi nella dichiarazione e non è stato ancora notificato l’avviso, l’ente può presentare una dichiarazione integrativa e versare spontaneamente imposte e interessi con sanzioni ridotte;
  • Acquiescenza: il pagamento entro 60 giorni dell’avviso di accertamento comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3; questa scelta è consigliabile solo se non vi sono fondati motivi di opposizione;
  • Accertamento con adesione: consente di ridurre le sanzioni a 1/3 o a 1/2 e di rateizzare il pagamento;
  • Definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio): periodicamente il legislatore introduce sanatorie che consentono di estinguere i debiti con sanzioni e interessi ridotti; è importante monitorare i provvedimenti normativi vigenti perché le finestre si aprono per periodi limitati.

5. Piani di rientro, negoziazione e crisi d’impresa

I centri sociali privati possono trovarsi in difficoltà nel far fronte ai debiti fiscali. Oltre agli strumenti tributari, la nostra esperienza consiglia di valutare:

  • Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della Legge 3/2012: se l’ente o i suoi rappresentanti sono sovraindebitati, è possibile ricorrere all’OCC per proporre un piano che preveda la falcidia dei debiti e la rateizzazione secondo le effettive capacità;
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): se il centro sociale esercita un’attività economica significativa (ad esempio gestione di un bar o di una mensa), potrebbe rientrare nella nozione di impresa e accedere alla procedura di negoziazione assistita, con la nomina di un esperto per la ristrutturazione;
  • Transazione fiscale nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, chiedendo all’Agenzia delle Entrate la riduzione dei tributi.

6. Difendersi dalle responsabilità personali

Oltre all’ente, l’Agenzia delle Entrate può chiamare in solido i rappresentanti legali dell’associazione per i debiti tributari (art. 38 c.c.). Come evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, tuttavia, la responsabilità del legale rappresentante richiede la prova di un effettivo ruolo gestorio . Per difendersi occorre:

  • dimostrare di avere ricoperto un ruolo meramente formale, senza esercitare poteri di amministrazione nel periodo d’imposta oggetto di accertamento;
  • evidenziare che la gestione era affidata ad altri soggetti (documenti interni, deleghe, verbali di assemblea);
  • provare di aver adempiuto agli obblighi tributari a lui riferibili (versamento di ritenute, presentazione di dichiarazioni).

Se il rappresentante dimostra la mancanza di effettivo potere gestorio e l’Agenzia non fornisce ulteriori elementi, il giudice può annullare l’avviso nei suoi confronti .

Strumenti alternativi e soluzioni agevolate

Il legislatore italiano prevede diversi strumenti per definire i debiti tributari, anche per gli enti non commerciali. Alcuni sono continuativi, altri straordinari. Ecco i principali.

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Già illustrato in precedenza, l’accertamento con adesione rappresenta il principale strumento di definizione precontenziosa. Nel contesto giudiziale, dopo l’instaurazione del processo è possibile proporre una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) fino alla pronuncia della sentenza in primo grado. La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni a 2/3.

Mediazione tributaria e reclamo

Per gli atti di valore non superiore a 50 mila euro è obbligatorio il reclamo e la mediazione. L’ente presenta un reclamo motivato all’ufficio; in assenza di risposta entro 90 giorni, il reclamo si intende respinto e può essere proposto ricorso. La mediazione consente di azzerare le spese di giudizio e ridurre le sanzioni.

Rottamazione e saldo e stralcio

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con diverse sanatorie (cd. “rottamazione delle cartelle”, “saldo e stralcio” e “rottamazione quater”). Tali misure permettono di estinguere le cartelle esattoriali con la riduzione o l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. I centri sociali che hanno ruoli esattoriali pendenti possono valutare l’adesione alle rottamazioni per ridurre il carico finanziario. È importante verificare i requisiti specifici e le scadenze previste dal decreto attuativo.

Definizione delle liti pendenti

Talvolta sono previste leggi che consentono di definire le liti pendenti davanti alle Corti di Giustizia Tributaria mediante il pagamento di una percentuale della lite. Ad esempio, le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto la definizione agevolata delle controversie pendenti al 31 dicembre di ciascun anno con pagamento ridotto (dal 5 % al 50 %) in base al grado di giudizio.

Procedura di esdebitazione e crisi da sovraindebitamento

Per le associazioni prive della qualifica di imprenditore commerciale e per i soggetti non fallibili, la Legge 3/2012 consente di presentare una proposta di rientro tramite il piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi. Con l’ausilio di un OCC, l’ente può falcidiare i debiti fiscali e ottenerne la sospensione in attesa dell’omologazione. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione del piano e nella negoziazione con i creditori.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un centro sociale comporta l’adempimento di molteplici obblighi contabili e fiscali. Per evitare di incorrere in accertamenti o per difendersi con efficacia, è essenziale:

1. Mantenere una contabilità chiara e separata

Anche se le associazioni in regime agevolato non hanno obblighi contabili complessi, è consigliabile mantenere registri di entrate e uscite, conservare le ricevute e distinguere nettamente tra attività istituzionali e commerciali. Un registro soci aggiornato e numerato, verbali delle assemblee e rendiconto annuale sono strumenti essenziali.

2. Curare la vita associativa

La mancanza di assemblee, la gestione accentrata o la presenza di un’unica persona che decide tutto sono indizi gravi di commercialità. La Cassazione richiede che la democraticità e la partecipazione siano effettive . Organizzare assemblee, coinvolgere i soci nelle decisioni e documentare le deliberazioni sono comportamenti che rafforzano la posizione difensiva.

3. Evitare compensi o rimborsi eccessivi

I rimborsi spese riconosciuti a amministratori e collaboratori devono essere proporzionati e documentati. Rimborsi forfettari elevati possono essere considerati distribuzione di utili. In caso di collaboratori sportivi, bisogna rispettare le soglie esenti (es. 5.000 € annui per le prestazioni sportive dilettantistiche) e stipulare contratti che descrivano la natura delle prestazioni.

4. Tenere traccia delle movimentazioni bancarie

Tutte le entrate e uscite dovrebbero passare per il conto corrente dell’associazione. I prelievi o i versamenti in contanti non giustificati possono essere interpretati come ricavi in nero. È utile predisporre giustificazioni (verbali, autorizzazioni) e utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.

5. Ricorrere tempestivamente a un professionista

Molti enti attendono che arrivi la cartella esattoriale prima di consultare un avvocato. È invece fondamentale intervenire già in fase di accesso o di PVC. Un professionista può aiutare a preparare memorie efficaci e a cogliere vizi procedurali che potrebbero passare inosservati.

6. Non ignorare gli inviti dell’amministrazione

L’Agenzia delle Entrate può inviare questionari e inviti al contraddittorio prima dell’avviso. Non rispondere o rispondere in modo evasivo è un errore: il mancato riscontro può legittimare un accertamento presuntivo. È consigliabile fornire le informazioni richieste o motivare l’impossibilità di farlo.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche (parole chiave e numeri) relative alle norme, ai termini e agli strumenti difensivi. Le tabelle usano solo parole chiave e frasi brevi per rispettare l’usabilità.

Tabelle delle principali norme applicabili

NormaAmbitoPunto chiave
L. 212/2000 art. 12Accessi e verificheDiritto all’informazione, contraddittorio, durata max 30+30 giorni
D.P.R. 600/1973 art. 33Controlli imposte diretteAccesso presso contribuenti, indagini bancarie
D.P.R. 633/1972 art. 52Controlli IVAPoteri di accesso, ispezione e requisiti di autorizzazione
D.Lgs. 546/1992 art. 47Processo tributarioSospensione cautelare (vigente fino al 31.12.2025)
TUIR art. 148Enti associativiDecommercializzazione dei corrispettivi istituzionali; requisiti formali e sostanziali
L. 398/1991ASDRegime forfettario per ricavi commerciali (IVA e IRES ridotte)
L. 3/2012SovraindebitamentoProcedure di piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
D.Lgs. 117/2017Terzo settoreRegistro RUNTS, obblighi e benefici per ETS

Termini e scadenze

FaseTermineRiferimento
Presentazione osservazioni al PVC60 giorniStatuto contribuente
Impugnazione avviso di accertamento60 giorniD.Lgs. 546/1992
Emissione avviso post dichiarazione3 anni (5 se omessa)D.P.R. 600/1973
Permanenza verificatori30 giorni prorogabiliL. 212/2000
Mediazione tributaria90 giorniD.Lgs. 218/1997

Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiLimiti
Ricorso tributarioAnnullamento totale/parziale avvisoCosti e tempi del processo
Sospensione cautelareBlocca la riscossioneServe fumus e periculum
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni 1/3–1/2, rateizzazioniNecessità di accordo con ufficio
MediazioneRiduce sanzioni, evita giudizioSolo per avvisi <50 mila euro
AutotutelaAnnulla atti con vizi evidentiDiscrezionale; non sospende termini
Rottamazione/saldo e stralcioRiduzione sanzioni e interessiFinestra temporale limitata
Esdebitazione (L. 3/2012)Falcidia e rateizzazione debitiSoggetti non fallibili; necessita OCC

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un centro sociale privato dal punto di vista fiscale?
    Un centro sociale o circolo privato è un ente associativo che riunisce persone con finalità ricreative, culturali, sportive o solidali. Se svolge attività verso i soci senza scopo di lucro e rispetta i requisiti di democraticità e trasparenza, è considerato ente non commerciale e beneficia della decommercializzazione dei corrispettivi istituzionali. Se però organizza attività aperte al pubblico o gestisce un bar con prezzi di mercato, l’amministrazione può qualificare tali attività come commerciali, con tassazione ordinaria.
  2. Cosa succede se durante il controllo non sono presente?
    Gli accessi possono avvenire anche in assenza del legale rappresentante, ma gli ispettori devono lasciare un invito a presentarsi in ufficio. È consigliabile nominare un delegato o un professionista per assistere alle operazioni, poiché le osservazioni a verbale devono essere raccolte immediatamente.
  3. Posso registrare le operazioni di verifica con una videocamera?
    Non esiste un divieto espresso, ma è opportuno informare i verificatori per evitare contestazioni. In generale, la documentazione scritta (verbali, note) è sufficiente. Se sorgono comportamenti scorretti, è possibile segnalarli al Garante del contribuente.
  4. È vero che le quote associative non sono tassate?
    Sì, l’articolo 148 TUIR prevede che le entrate derivanti da quote versate dai soci per la partecipazione alle attività istituzionali non siano considerate commerciali. Tuttavia, occorre dimostrare che tali quote non nascondano corrispettivi per servizi commerciali e che siano versate da soci regolarmente iscritti.
  5. Qual è la differenza tra soci e clienti?
    Il socio è colui che partecipa alla vita associativa, ha diritto di voto e versa una quota. Il cliente è un soggetto che usufruisce di un servizio senza aderire all’associazione. La distinzione è fondamentale: se i servizi sono rivolti a clienti, l’attività diventa commerciale.
  6. Cosa sono i ricavi “decommercializzati”?
    Sono i proventi derivanti da attività istituzionali (corsi, seminari, feste sociali) svolte verso i soci e i loro familiari. Per essere decommercializzati, occorre rispettare requisiti formali (statuto, democraticità) e sostanziali. In mancanza, tali proventi possono essere tassati.
  7. L’iscrizione al RUNTS garantisce l’esenzione dalle imposte?
    No. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore offre alcuni benefici fiscali e contributivi, ma non esonera dal rispetto degli obblighi e dai controlli. La Corte di Cassazione ha ricordato che l’onere della prova della non commercialità resta in capo all’ente .
  8. La mancata presentazione del Modello EAS comporta sanzioni?
    Il Modello EAS è necessario per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali. La sua omissione può precludere l’accesso alle agevolazioni, ma non comporta automaticamente la perdita dello status di ente non commerciale. Tuttavia, in caso di accertamento l’ufficio può utilizzare l’omissione come indizio di irregolarità. .
  9. Cosa accade se ricevo indagini bancarie su conti intestati ai soci?
    L’Agenzia può estendere le indagini ai conti dei rappresentanti legali quando vi siano fondati sospetti che i movimenti siano collegati all’attività dell’ente. I versamenti sui conti dei soci possono essere presunti ricavi salvo prova contraria . È importante dimostrare l’estraneità di tali somme.
  10. È possibile rateizzare il debito dopo un accertamento?
    Sì. Se l’accertamento diventa definitivo (per mancata impugnazione o a seguito di adesione), l’ente può chiedere la rateazione in 8 rate trimestrali, o più rate con garanzie per importi elevati. Per le cartelle esattoriali, la rateazione può arrivare a 72 o 120 rate a seconda della situazione.
  11. In quali casi conviene l’accertamento con adesione?
    Quando i rilievi sono fondati e i documenti a favore dell’ente non sono sufficienti per una contestazione totale, la soluzione negoziata permette di ridurre sanzioni e interessi e di evitare l’incertezza del giudizio. Se, invece, ci sono vizi procedurali evidenti o l’attività è chiaramente istituzionale, può essere preferibile il ricorso.
  12. Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo e la somma diventa esigibile. La mancata impugnazione preclude la possibilità di contestare la pretesa in futuro. È quindi fondamentale rispettare i termini.
  13. Il legale rappresentante può essere perseguito penalmente?
    Se l’accertamento rileva reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false), l’illecito penale può essere contestato al rappresentante che ha agito in nome e per conto dell’associazione. Tuttavia, come per la responsabilità civile, occorre dimostrare il suo effettivo coinvolgimento nella gestione. La difesa può sostenere l’assenza di dolo o colpa.
  14. In caso di perdita dello status di ente non commerciale, come vengono tassati i proventi?
    Tutti i ricavi vengono considerati proventi di impresa e tassati con l’IRES (24 %), l’IRAP e l’IVA ordinaria. Vengono inoltre disconosciute le agevolazioni contributive per i collaboratori. La Cassazione ha sottolineato che la perdita di qualifica può avvenire anche per un solo anno d’imposta e deve essere accertata annualmente .
  15. Posso richiedere la restituzione delle somme versate se vinco il ricorso?
    Sì. In caso di annullamento dell’avviso, l’ente ha diritto al rimborso delle somme pagate. Se è stata ottenuta la sospensione cautelare, sarà stata bloccata la riscossione; in caso contrario, l’Agenzia dovrà restituire quanto indebitamente riscosso con gli interessi.
  16. Come posso prevenire i controlli?
    Non esiste un modo per evitare le verifiche, ma mantenere una corretta gestione contabile, aggiornare le anagrafiche dei soci, rispettare le norme sulla privacy e trasparenza, pubblicare i bilanci e ricorrere a consulenti qualificati riduce il rischio di essere selezionati. È inoltre consigliabile rispondere tempestivamente agli inviti e alle comunicazioni dell’Agenzia.
  17. È necessario avere un bar o una mensa separati dalla sede del circolo?
    Se l’ente gestisce un bar o un punto ristoro, è opportuno che la gestione sia separata dalla sede istituzionale e che vengano emessi scontrini o ricevute fiscali per i clienti non soci. In tal modo si distingue l’attività commerciale (tassata) da quella istituzionale.
  18. Come gestire i rimborsi spese ai volontari?
    I rimborsi devono essere documentati e proporzionati. Per le attività sportive dilettantistiche, la normativa prevede una fascia esente fino a 5.000 € annui. Superati i limiti, i compensi diventano imponibili. La Corte ha più volte ribadito che rimborsi forfettari elevati possono essere considerati distribuzione di utili occulti.
  19. Cosa implica la scissione tra attività istituzionali e commerciali ai fini IVA?
    Le attività istituzionali non sono soggette a IVA; quelle commerciali lo sono. L’ente deve tenere contabilità separata e, se si avvale della L. 398/1991, versare un’IVA ridotta sul 50 % dei proventi. In caso di perdita del regime agevolato, l’IVA viene calcolata integralmente sui ricavi.
  20. Come ottenere l’esenzione IMU per gli immobili dell’associazione?
    Occorre dimostrare che l’immobile è destinato in modo esclusivo allo svolgimento di attività non commerciali. La Cassazione ha chiarito che l’ente deve provare l’assenza di ricavi commerciali; se l’immobile è ad uso misto o produce redditi tramite rette di mercato, l’esenzione non spetta .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico di un accertamento fiscale su un centro sociale privato, proponiamo due simulazioni: una ipotizza la conferma della qualifica di ente non commerciale, l’altra la perdita dello status con tassazione integrale.

Simulazione 1 – Centro sociale con gestione corretta

Dati: un circolo culturale “Arcobaleno” ha 300 soci che versano una quota annuale di 50 €. Oltre alle quote, il circolo organizza corsi di musica riservati ai soci con contributi volontari per 10 mila euro e gestisce un bar aperto al pubblico con ricavi di 30 mila euro. I costi per personale, acquisti e bollette ammontano a 25 mila euro. Il circolo è iscritto al RUNTS, ha un libro soci aggiornato, convoca assemblee annuali e deposita il bilancio.

Trattamento fiscale: le quote associative (15.000 €) e i contributi volontari (10.000 €) sono decommercializzati; solo i ricavi del bar (30.000 €) sono imponibili. Optando per la L. 398/1991, il bar applica l’IVA solo sul 50 % dei corrispettivi (15.000 € × 10 % = 1.500 € di IVA) e versa l’IRES e l’IRAP in misura ridotta (imponibile forfettizzato al 3 % del giro d’affari). I costi reali (25 mila €) riducono ulteriormente l’imponibile. L’aliquota IRES (24 %) si applica su circa 900 € (3 % dei 30.000), con un’imposta di 216 €. Il centro sociale regolarmente gestito versa quindi imposte per circa 1.716 € (IVA + IRES) e non subisce contestazioni.

Risultato: l’adempimento degli obblighi formali e la corretta separazione tra attività istituzionali e commerciali consentono all’associazione di mantenere la qualifica di ente non commerciale e di beneficiare di un carico fiscale ridotto.

Simulazione 2 – Centro sociale con perdita della qualifica

Dati: il circolo “Solidarietà” ha anch’esso 300 soci formalmente iscritti, ma non mantiene un libro soci; il bar è aperto al pubblico e i prezzi sono allineati ai locali commerciali. Non vengono tenute assemblee, i corsi sono pubblicizzati sui social e aperti a chiunque. Il bar incassa 60 mila euro, i corsi 20 mila euro; i costi stimati sono 40 mila euro. L’ente non presenta il Modello EAS e non deposita il bilancio.

Contestazioni: a seguito di un controllo, la Guardia di Finanza rileva corrispettivi non registrati, l’assenza di libro soci e l’attività promozionale al pubblico. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento, disconoscendo la natura non commerciale. Ricostruisce il reddito presuntivo sommando i ricavi (80.000 €) e applicando l’IVA ordinaria (22 %). Non deduce i costi per mancanza di documentazione. Le sanzioni sono pari al 120 % delle imposte.

Calcolo:

  • IVA: 80.000 € × 22 % = 17.600 €;
  • IRES: presunto reddito di 80.000 € (nessun costo riconosciuto) × 24 % = 19.200 €;
  • IRAP: 80.000 € × 3.9 % = 3.120 €;
  • Sanzioni: ipotizzando 120 % delle imposte dirette (IRES + IRAP) = 120 % × 22.320 € = 26.784 €;
  • Totale: oltre 66.704 €.

Qualora l’ente impugni l’avviso e dimostri almeno i costi sostenuti (40 mila euro), la base imponibile si riduce a 40 mila euro: l’IVA diventa 8.800 €; l’IRES 9.600 €; l’IRAP 1.560 €; le sanzioni si riducono proporzionalmente. Con l’accertamento con adesione, le sanzioni scenderebbero a circa 5.808 €. Il risparmio potenziale supera i 20 mila euro. Se, invece, l’ente non contesta, il debito potrebbe portare al pignoramento dei conti e alla chiusura del centro.

Risultato: la mancata attenzione agli obblighi formali e alla distinzione tra soci e clienti conduce alla perdita della qualifica di ente non commerciale, all’applicazione di imposte ordinarie e a sanzioni elevate. Difendersi efficacemente significa produrre documenti, dimostrare la vita associativa e contestare la ricostruzione induttiva.

Conclusione

L’accertamento fiscale a un centro sociale privato non è mai un evento da prendere alla leggera. Il quadro normativo e giurisprudenziale richiede che gli enti associativi rispettino rigorosamente i requisiti formali (statuto, democraticità, rendiconto, libro soci) e sostanziali (assenza di fine di lucro, servizi rivolti ai soci). Le pronunce più recenti della Cassazione confermano che l’onere della prova grava sull’associazione: la formale iscrizione al RUNTS o la qualifica di ASD non basta; occorre dimostrare in concreto la non commercialità . L’amministrazione, attraverso accessi, indagini bancarie e presunzioni, può disconoscere l’ente e recuperare imposte con sanzioni pesanti .

Per difendersi subito e bene è indispensabile agire tempestivamente: verificare la legittimità della verifica, redigere osservazioni entro 60 giorni, valutare l’accertamento con adesione, predisporre il ricorso e chiedere la sospensione cautelare, quando necessario. Le strategie illustrate – dalla distinzione tra attività istituzionali e commerciali alla raccolta di prove documentali, dalle soluzioni agevolate alle procedure di composizione della crisi – permettono di ridurre l’impatto economico e di tutelare il patrimonio associativo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, con competenze che spaziano dal diritto tributario al diritto della crisi d’impresa, sono in grado di assistere i centri sociali privati in tutte le fasi dell’accertamento: dalla verifica dell’atto all’elaborazione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di rientro e all’accesso alle procedure di esdebitazione. Grazie alla qualifica di cassazionista e alla funzione di gestore della crisi, lo Studio Monardo offre un supporto completo e aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali.

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