Introduzione
Nel settore della consegna di cibo a domicilio la crescita dei volumi e delle piattaforme (Deliveroo, Uber Eats, Glovo, Just Eat, ecc.) ha favorito la nascita di migliaia di courier che operano come autonomi o collaboratori occasionali. Spesso, però, l’inquadramento contrattuale non coincide con la realtà operativa: molti rider lavorano con continuità, utilizzano propri mezzi e sostengono costi significativi (benzina, manutenzione, smartphone, ecc.), mentre vengono pagati a cottimo. Di fronte a questa nuova economia, l’amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli: verifiche fiscali e accertamenti mirano a recuperare imposte e contributi non versati, contestando ad esempio l’omessa registrazione ai fini IVA, la mancata emissione di fatture o la deduzione irregolare di costi legati al veicolo. Gli atti più frequenti sono gli avvisi di accertamento (Irpef, Irap, IVA), le cartelle esattoriali e gli inviti al contraddittorio.
Per chi riceve una notifica dall’Agenzia delle Entrate è fondamentale reagire immediatamente: i termini sono stringenti e la difesa deve essere ben strutturata. In questo articolo viene fornita una guida aggiornata (dicembre 2025) alle norme e alla giurisprudenza più recenti, con un taglio pratico e orientato al contribuente. Verranno analizzate le procedure di verifica, i vizi che rendono nullo l’accertamento, le strategie per contestare il debito e le alternative per chi vuole definire la propria posizione tramite rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e altri strumenti. Al termine sono inserite faq e simulazioni numeriche per chiarire i dubbi più comuni.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a questa esperienza multidisciplinare lo studio fornisce un supporto completo ai contribuenti che subiscono accertamenti, offrendo:
- Analisi dell’atto: verifica di avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, inviti al contraddittorio e avvisi bonari per individuare vizi formali e sostanziali.
- Ricorsi e opposizioni: redazione di ricorsi innanzi alla Corte di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) entro i termini di legge e gestione dei giudizi di merito e di legittimità.
- Sospensioni e misure protettive: istanza di sospensione dell’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi e tutela del patrimonio (pignoramento, ipoteche, fermi).
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione per ottenere rateizzazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali.
- Procedure concorsuali e stragiudiziali: predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e accordi di ristrutturazione; ricorso alla liquidazione controllata e all’esdebitazione per i debitori incapienti.
Se hai ricevuto un avviso o una cartella, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un intervento tempestivo consente di bloccare le azioni dell’Amministrazione e aumentare le probabilità di successo.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Le fonti primarie: Statuto del contribuente, DPR 600/1973 e DPR 633/1972
La materia degli accertamenti fiscali trova la sua disciplina principale nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e nei decreti sulle imposte dirette (DPR 600/1973) e sull’IVA (DPR 633/1972). Il legislatore ha recentemente introdotto importanti novità volte a rafforzare le garanzie del contribuente:
- Articolo 6‑bis della legge 212/2000 (introdotto dal d.lgs. 219/2023, modificato dal d.l. 39/2024): ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo. Ogni atto impositivo destinato a essere impugnato davanti al giudice tributario deve essere preceduto da un contraddittorio “informato ed effettivo” con consegna al contribuente dello schema di accertamento e un termine di almeno 60 giorni per replicare . L’atto definitivo deve motivare in modo puntuale le ragioni dell’eventuale rigetto delle osservazioni; la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto , salvo per gli accertamenti automatizzati (omessa/errata dichiarazione) e i casi di urgenza per rischio di decadenza.
- Articolo 12, comma 7, legge 212/2000: per gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente è previsto un termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura entro cui l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento. Nel 2025 la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha chiarito che qualora vengano formulate nuove contestazioni dopo il primo PVC, il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla comunicazione di queste nuove contestazioni, affinché il contraddittorio sia effettivo e informato .
- Articolo 5‑ter del d.lgs. 218/1997 (abrogato ma rilevante per gli anni pre‑2024): prevedeva che l’ufficio dovesse inviare al contribuente un invito al contraddittorio per proporre un accertamento con adesione prima di emettere l’avviso di accertamento. Il mancato invito determinava la nullità dell’avviso se il contribuente dimostrava che avrebbe aderito al contraddittorio (c.d. prova di resistenza) .
- Articolo 10‑quater della legge 212/2000 (autotutela obbligatoria): impone all’amministrazione l’annullamento dell’atto impositivo nei casi di errore di persona, errore di calcolo, evidente infondatezza del tributo o pagamento già effettuato. L’annullamento deve avvenire d’ufficio anche durante il giudizio; non è ammesso quando l’atto è definitivo da oltre un anno o dopo una sentenza passata in giudicato .
2. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione
La Suprema Corte nel 2024‑2025 è intervenuta più volte in materia di contraddittorio, deducibilità dei costi e definizione agevolata:
Contraddittorio endoprocedimentale e “prova di resistenza”
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 25 luglio 2025 n. 21271) hanno ribadito che il contraddittorio è un principio di rango costituzionale e sovranazionale ma non ha carattere generalizzato: vale solo quando previsto dalla legge o da norme eurounitarie. Se l’ufficio omette il contraddittorio, la nullità dell’atto può essere pronunciata solo se il contribuente dimostra che, ove ascoltato, avrebbe potuto ottenere un diverso risultato (prova di resistenza) . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis tale prova non è più richiesta per gli atti successivi al 2024, ma rimane applicabile per gli accertamenti antecedenti.
Deducibilità delle spese auto per i rider
La Cassazione (ordinanza n. 19235/2025) ha confermato che le spese relative all’automobile usata nell’attività lavorativa non sono integralmente deducibili ma seguono il limite percentuale previsto dall’art. 164 del TUIR: la deduzione è fissata forfettariamente e non può essere superata nemmeno provando l’uso esclusivo del veicolo . Per i rider che utilizzano il proprio scooter o automobile per le consegne, ciò comporta che l’Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione integrale di carburante, assicurazione e manutenzione.
Definizione agevolata e rottamazione quater
La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater). Nel 2025 il legislatore è intervenuto con il d.l. 17 giugno 2025 n. 84 (convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2025 n. 108) che ha inserito l’art. 12‑bis: ai soli fini dell’estinzione dei giudizi pendenti, la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata e il giudice dichiara l’estinzione su richiesta della parte con la prova del pagamento . Le somme versate restano definitivamente acquisite e le sentenze non passate in giudicato diventano inefficaci. La Cassazione ha applicato questa norma con l’ordinanza n. 29574/2025, stabilendo che la semplice domanda di rottamazione non estingue il processo: occorre versare almeno la prima rata .
Nel frattempo l’ordinanza n. 9605/2025 ha precisato che, in tema di definizione agevolata, la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. 197/2022, presuppone il deposito della copia della domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata ; la sola adesione senza pagamento non produce l’estinzione.
Piano del consumatore e moratoria sui crediti prelatizi
Le procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) permettono ai debitori meritevoli di proporre piani del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati. La Cassazione (sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549) ha interpretato l’art. 8, comma 4, l. 3/2012, chiarendo che il termine annuale per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca va inteso come termine iniziale: il debitore deve iniziare a pagare entro un anno dall’omologazione, ma può completare il pagamento anche oltre l’anno . L’articolo 67, comma 4 del Codice della crisi (modificato dal d.lgs. 136/2024) consente, per i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, una moratoria fino a due anni con il pagamento degli interessi legali . Questa pronuncia è utile per strutturare piani di rientro a favore dei rider che vogliono ristrutturare i propri debiti tributari.
Esdebitazione del debitore incapiente
Il Codice della crisi all’art. 283 ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, istituto che consente al debitore persona fisica meritevole, incapace di offrire alcuna utilità ai creditori, di ottenere la cancellazione di tutti i debiti. L’accesso è consentito una sola volta; entro tre anni, se sopravvengono utilità economiche, i creditori possono rivalersi . La domanda è presentata tramite l’OCC al giudice competente e deve contenere l’elenco dei creditori, degli atti di straordinaria amministrazione e le dichiarazioni dei redditi. L’OCC redige una relazione dettagliata sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza del debitore . Il giudice valuta la sussistenza dei presupposti (assenza di frode o colpa grave) e può revocare il beneficio se il debitore non presenta la dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute .
3. La normativa su crisi d’impresa e negoziazione assistita
Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in l. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2 del decreto riconosce al debitore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico la possibilità di chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori . L’art. 3 prevede una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio e stabilisce che possono essere nominati esperti iscritti da almeno cinque anni negli albi di avvocati, commercialisti o consulenti del lavoro, nonché manager con adeguate competenze . L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere imprese in difficoltà, comprese le società di delivery che vogliano prevenire l’insolvenza.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o una cartella può essere traumatico. Per difendersi efficacemente è essenziale conoscere le fasi e i termini delle procedure. Di seguito viene illustrata una sequenza temporale tipica e le azioni consigliate.
1. Ricezione dell’avviso di accertamento o della cartella
L’avviso è notificato mediante raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. Occorre verificare:
- La correttezza della notifica: la cartella deve essere notificata presso l’indirizzo del domicilio fiscale; in caso contrario è nulla. La CGT Molise (sentenza 174/2025) ha annullato una intimazione perché la cartella del 2011 era stata notificata a un indirizzo errato e quindi la prescrizione non era stata interrotta .
- Il rispetto dei termini: l’accertamento ordinario deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno se omessa). Per l’IVA il termine è diverso; le notifiche oltre tale data sono nulle. Inoltre, se c’è stata una verifica nei locali, occorre che sia trascorso il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, salvo urgenza.
- La presenza del contraddittorio: per gli atti notificati dopo il 30 aprile 2024, l’ufficio deve aver comunicato lo schema di atto e aver concesso 60 giorni per le osservazioni ai sensi dell’art. 6‑bis . Senza contraddittorio, l’atto è nullo.
2. Analisi del contenuto dell’atto
È fondamentale esaminare le motivazioni: l’avviso deve indicare i fatti, le norme violate e le prove su cui si fonda. Per i rider di food delivery gli accertamenti più frequenti riguardano:
- Ritenuta della natura subordinata: l’Agenzia contesta l’erroneo inquadramento contrattuale come autonomi occasionali e recupera contributi previdenziali e ritenute d’acconto.
- Omessa dichiarazione IVA: se la piattaforma non emette fatture, l’ufficio può procedere a una ricostruzione induttiva dei ricavi basata sui flussi bancari o sui dati forniti dalla piattaforma.
- Deduzioni irregolari: spese per carburante, smartphone, assicurazione e manutenzione sono deducibili solo nei limiti di legge (art. 164 TUIR); l’Agenzia può disconoscere i costi dedotti integralmente .
- Omessa iscrizione alla gestione commercianti/INPS: l’Inps può emettere avvisi di addebito per contributi e sanzioni.
3. Invio delle osservazioni e attivazione del contraddittorio
Se l’atto è preceduto da invito al contraddittorio (art. 5‑ter d.lgs. 218/1997 per atti pre‑2024 o art. 6‑bis l. 212/2000 per atti dal 2024), il contribuente ha 60 giorni per presentare deduzioni scritte o chiedere un incontro. È consigliabile:
- presentare una memoria difensiva documentata contestando gli elementi errati (es. falsa presunzione di lavoro subordinato, deduzioni parziali, vizi di notifica);
- richiedere la copia del fascicolo e di tutti gli elementi posti a fondamento dell’accertamento;
- proporre un’istanza di accertamento con adesione (ex art. 5, d.lgs. 218/1997) per tentare un accordo con l’ufficio. L’accordo consente di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo, rateizzare il debito e ottenere l’integrale deducibilità delle spese legali.
4. Notifica dell’avviso definitivo e termini per il ricorso
Se l’ufficio ritiene infondate le osservazioni o se l’accordo non viene raggiunto, emette l’avviso definitivo. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 d.lgs. 546/1992). Il ricorso deve indicare i motivi di diritto e di fatto, le prove, la richiesta di sospensione e l’elezione di domicilio. In caso di avviso di accertamento immediatamente esecutivo, è possibile richiedere la sospensione cautelare allegando gravi motivi di danno patrimoniale o reputazionale. La Corte di giustizia valuta la sospensione entro un mese.
5. Giudizio di primo grado e appello
Il processo tributario è scritto e si svolge in via telematica. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate deve costituirsi con la propria controdeduzione. La Corte fissa l’udienza pubblica e decide con sentenza. La parte soccombente può proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o entro un anno se la sentenza non è notificata (art. 51 d.lgs. 546/1992). Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per cassazione.
6. Recupero coattivo e azioni esecutive
In caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo sul veicolo, ipoteca sull’immobile o procedere al pignoramento dei beni. Anche in questa fase esistono rimedi:
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 57 d.p.r. 602/1973 (prima competenza della Corte di giustizia); la contestazione può riguardare vizi della cartella, della notifica o decadenza.
- Sospensione amministrativa: se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata (rottamazione quater, quinto) o di rateazione, l’Agente sospende per legge le procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata.
- Domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento: la presentazione di un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o una liquidazione controllata produce l’effetto automatico di sospendere ogni azione esecutiva individuale in base agli artt. 73 e 74 del Codice della crisi.
Difese e strategie legali
1. Impugnazione dell’avviso per vizi formali
Molti avvisi risultano nulli per violazione di norme procedurali o mancanza di motivazione. I principali vizi da far valere sono:
| Vizio | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Violazione del contraddittorio | Mancata consegna dello schema dell’atto, mancata concessione dei 60 giorni, assenza di risposta alle osservazioni. L’atto è annullabile . | Art. 6‑bis l. 212/2000 |
| Omissione o tardiva notifica | La notifica oltre i termini quinquennali (o ottennali) rende l’atto nullo; la notifica a un indirizzo errato non interrompe la prescrizione . | DPR 600/1973; art. 137–148 c.p.c. |
| Mancanza di motivazione | L’atto deve indicare fatti, norme e prove; la mera riproduzione di formule standard è insufficiente. | Art. 7 l. 212/2000 |
| Incompetenza dell’ufficio | L’ufficio che emette l’atto deve essere territorialmente competente; in caso contrario l’atto è nullo. | Art. 67 d.p.r. 600/1973 |
| Errata qualificazione del rapporto di lavoro | Qualora l’Agenzia consideri “subordinato” un rapporto in realtà autonomo, si possono produrre contratti, fatture, dichiarazioni, app per dimostrare la vera natura. | Artt. 2094, 2222 c.c.; giurisprudenza su lavoro parasubordinato |
2. Contestazione nel merito
Oltre ai vizi formali, è fondamentale contestare la fondatezza sostanziale dell’accertamento. Alcune difese tipiche per i rider:
a) Ricavi e corrispettivi
L’ufficio può ricostruire i ricavi sulla base dei dati della piattaforma. Tuttavia, le somme percepite possono includere rimborsi spese (carburante, manutenzione) o indennità non imponibili. È necessario produrre estratti conto, contratti con la piattaforma e fatture per dimostrare la componente di rimborso.
b) Deduzione delle spese per veicoli
Come evidenziato dalla Cassazione, l’art. 164 TUIR prevede limiti percentuali alla deducibilità delle spese auto . Per i motocicli (motocicli fino a 200 cc) la deduzione è del 50 %; per le auto 20 % (per agenti e rappresentanti 80 %). È consigliabile documentare tutte le spese (scontrini carburante, manutenzione, assicurazione) e applicare i limiti previsti; eventuali contestazioni dell’Agenzia possono essere superate dimostrando la pertinenza delle spese e la corretta applicazione delle percentuali.
c) Contributi previdenziali
L’INPS può contestare l’omessa iscrizione alla gestione commercianti. È possibile opporsi provando che l’attività è occasionale o svolta in regime forfettario; se l’INPS ha emesso avviso di addebito, occorre presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni. L’Avv. Monardo e il team di consulenti del lavoro assistono nella verifica dei requisiti e nella contestazione.
d) Contestazioni sulla subordinazione
Spesso l’Agenzia assume che i rider siano lavoratori subordinati delle piattaforme e dunque soggetti a ritenute. È possibile controbattere dimostrando:
- l’assenza di un potere disciplinare: i contratti delle piattaforme prevedono autonomia di scelta nella presa in carico delle consegne;
- la flessibilità degli orari e la facoltà di rifiutare le chiamate;
- l’utilizzo di mezzi e strumenti propri (scooter, smartphone);
- l’eventuale iscrizione alla gestione separata Inps.
La presenza di punteggi e algoritmi non è di per sé prova di subordinazione: occorre valutare se la piattaforma impone un potere gerarchico. La giurisprudenza non è univoca, ma diversi tribunali hanno ritenuto che il rapporto sia autonomo o parasubordinato.
3. Richiesta di annullamento in autotutela
Nei casi di errori evidenti (persona sbagliata, calcolo errato, pagamento già effettuato), si può presentare un’istanza di autotutela affinché l’Agenzia annulli l’atto. L’art. 10‑quater l. 212/2000 impone all’ufficio di provvedere d’ufficio in presenza di errori materiali, mancato pagamento già sanato o carenza di motivazione . Anche se l’istanza non sospende i termini per il ricorso, l’amministrazione può annullare l’atto senza contenzioso.
4. Definizioni agevolate e rottamazioni
Le definizioni agevolate consentono di ridurre le sanzioni e gli interessi versando le imposte dovute. Per i rider che hanno cartelle pregresse o contenziosi pendenti, le opzioni sono:
Rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi 2000‑2022)
- Soggetti interessati: tutti i debitori con cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, escluse le multe stradali e i recuperi per aiuti di Stato.
- Pagamenti: la legge prevede il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (per le domande presentate nel 2023) o in 18 rate, le prime due pari al 10 % ciascuna e le restanti in scadenze trimestrali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre). Gli interessi moratori sono ridotti al 2 % .
- Estinzione del processo: per i giudizi pendenti, l’art. 12‑bis del d.l. 84/2025 stabilisce che l’estinzione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata; il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione su richiesta della parte allegando la prova del pagamento e la comunicazione dell’Agente della riscossione .
- Mancato pagamento: la sola domanda non basta; senza pagamento la rottamazione non produce effetti né processuali né sostanziali . La Corte ha chiarito che la rinuncia contenuta nella domanda è efficace solo se accompagnata da un versamento .
Rottamazione quinto e altre definizioni
Nel 2025 il legislatore ha varato la rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026) che estende la definizione ai carichi affidati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 con rateazione in 20 rate. I dettagli operativi saranno definiti nei provvedimenti dell’Agenzia.
Regolarizzazione delle violazioni formali
Il d.lgs. 219/2023 ha introdotto la regolarizzazione delle violazioni formali fino al 31 ottobre 2022 con il pagamento di € 200 per periodo d’imposta, senza imposte e sanzioni. Può essere utile per sanare errori di fatturazione o registrazione.
5. Rateazione e transazione fiscale
Per i debiti iscritti a ruolo è possibile richiedere una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili; in situazioni di grave difficoltà economica si può ottenere una rateazione straordinaria fino a 120 rate. La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate Riscossione e richiede l’ISEE o altri indicatori di difficoltà.
Le imprese possono proporre una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali (piano del consumatore, concordato minore) offrendo il pagamento parziale delle imposte e l’esclusione di sanzioni e interessi. La transazione deve essere approvata dal giudice.
Strumenti alternativi: sovraindebitamento e composizione della crisi
Quando il debito fiscale e contributivo è insostenibile, occorre valutare le procedure di composizione della crisi. La legge offre diverse soluzioni, disciplinate dalla l. 3/2012 e dal Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), integrate dal d.l. 118/2021.
1. Piano del consumatore (art. 7–12 bis l. 3/2012)
Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche che hanno debiti prevalentemente non professionali. Caratteristiche principali:
- Accesso: il debitore meritevole (nessuna colpa grave o frode) presenta una proposta all’OCC, indicando il patrimonio, il reddito e le spese di sostentamento. L’OCC verifica la fattibilità e la convenienza del piano e lo sottopone al giudice. Il giudice omologa il piano se ritiene che i creditori possano ottenere un soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 12 bis l. 3/2012).
- Moratoria sui creditori privilegiati: ai sensi dell’art. 8, co. 4, l. 3/2012, il piano può prevedere che il pagamento dei creditori privilegiati (per esempio i tributi con privilegio) inizi entro un anno dalla omologazione. La Cassazione ha chiarito che questo termine è iniziale e non finale: il debitore deve cominciare a pagare entro un anno, ma può completare il pagamento anche oltre l’anno .
- Riduzione dei debiti: il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti chirografari (imposte ordinarie senza privilegio) con falcidia e la ristrutturazione delle rate della rottamazione. I creditori non votano; hanno solo facoltà di opporsi per contestare la convenienza.
- Effetti: con il decreto di omologazione si bloccano le azioni esecutive e si cristallizzano i debiti. Al termine dell’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione (art. 14 terdecies l. 3/2012).
2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57–64 CCII)
L’accordo di ristrutturazione consente al debitore non fallibile (consumatore, professionista o microimpresa) di proporre ai creditori un accordo con il 60 % di consensi. Può essere utilizzato anche dai rider titolari di partita IVA. Caratteristiche:
- Proposta: il debitore, assistito dall’OCC, presenta un progetto che prevede pagamenti parziali o dilazionati. I creditori chirografari devono aderire con almeno il 60 %; i creditori con privilegio possono subire moratorie fino a due anni ai sensi dell’art. 67, co. 4 CCII.
- Omologazione: il tribunale controlla la regolarità, la convenienza e il soddisfacimento minimo; se non vi sono opposizioni, omologa l’accordo.
- Effetti: la ratifica sospende le azioni esecutive e le misure cautelari; i creditori non aderenti restano vincolati se la proposta è conveniente.
3. Concordato minore
Il concordato minore (art. 74–83 CCII) consente agli imprenditori minori e ai professionisti di proporre un accordo ai creditori senza dover avere la maggioranza; è simile al concordato preventivo ma con procedura semplificata. Può essere utilizzato da piccole società di delivery che hanno maturato debiti IVA e Irpef. La proposta prevede la continuazione dell’attività e il pagamento dilazionato dei debiti fiscali e contributivi.
4. Liquidazione controllata
La liquidazione controllata (art. 268–277 CCII) sostituisce la precedente liquidazione del patrimonio. Si applica quando il debitore non è in grado di proporre un accordo o un piano del consumatore. Tutto il patrimonio viene liquidato per soddisfare i creditori. È procedura residuale, ma consente al termine di ottenere l’esdebitazione, anche per il debitore incapiente ex art. 283. .
5. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
In casi estremi, quando il debitore non ha alcuna utilità da offrire ai creditori, l’art. 283 CCII consente di chiedere l’esdebitazione totale. I requisiti principali, secondo la norma e la giurisprudenza, sono:
- Meritevolezza: il debitore deve aver contratto i debiti senza colpa grave o frode.
- Assenza di utilità: non deve possedere redditi o beni in grado di soddisfare i creditori neppure in prospettiva; la soglia è parametrata all’assegno sociale maggiorato .
- Procedura: la domanda si presenta tramite l’OCC; occorre elencare tutti i creditori e depositare documentazione completa . L’OCC redige una relazione e il giudice, verificati i requisiti, emette un decreto di esdebitazione .
- Effetti: i crediti divengono inesigibili; se nei tre anni successivi sopravvengono utilità, i creditori possono agire entro i limiti indicati .
6. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le società di delivery food che hanno accumulato debiti fiscali e contributivi ma desiderano proseguire l’attività, la composizione negoziata rappresenta uno strumento flessibile. Con l’ausilio di un esperto nominato dalla Camera di commercio, l’imprenditore elabora un piano industriale e tratta con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri creditori per ridurre, dilazionare o falcidiare i debiti. La procedura è riservata (non pubblicata) e consente di ottenere misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive, per un periodo iniziale di 180 giorni (prorogabile). L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore ai sensi del d.l. 118/2021, può assistere le imprese in tutte le fasi .
Errori comuni e consigli pratici
Nella difesa contro un accertamento fiscale i debitori spesso commettono errori che compromettono la riuscita della contestazione. Ecco gli errori più frequenti e i consigli operativi per evitarli:
| Errore | Perché è rischioso | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare o sottovalutare la notifica | Una volta decorso il termine di 60 giorni, l’atto diviene definitivo e non più impugnabile. | Leggere attentamente la data di notifica e contattare subito un professionista per valutare i termini. |
| Non verificare la notifica | Una notifica irregolare può rendere nullo l’atto. | Richiedere la copia delle ricevute di ritorno e controllare l’indirizzo; se errato, eccepirlo nel ricorso. |
| Non attivare il contraddittorio | Senza osservazioni l’ufficio confermerà la propria posizione. | Presentare una memoria difensiva dettagliata entro i termini; chiedere un incontro con l’ufficio. |
| Pagare senza controllare | Pagare le rate o l’intero importo equivale a riconoscere il debito. | Pagare solo se si aderisce alla definizione agevolata e si è consapevoli della rinuncia; in alternativa, contestare l’atto. |
| Omettere la prova documentale | Nel processo tributario la prova scritta è essenziale; le affermazioni prive di prova sono rigettate. | Raccogliere contratti con le piattaforme, estratti conto, fatture di carburante, dichiarazioni di terzi che attestino la natura autonoma del rapporto. |
| Usare moduli standard | Ricorsi generici vengono spesso dichiarati inammissibili. | Predisporre un ricorso personalizzato, motivando ogni doglianza e citando norme e giurisprudenza pertinenti. |
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, sono riportate alcune tabelle sintetiche. Le tabelle contengono soltanto parole chiave, numeri o brevi frasi per garantire leggibilità.
Principali termini e norme applicabili
| Atto / Procedura | Termine per il contribuente | Norme di riferimento |
|---|---|---|
| Osservazioni allo schema di accertamento | 60 giorni | Art. 6‑bis l. 212/2000 |
| Ricorso contro avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 d.lgs. 546/1992 |
| Appello contro sentenza di primo grado | 60 giorni (o 1 anno se non notificata) | Art. 51 d.lgs. 546/1992 |
| Presentazione domanda rottamazione quater | Entro il 30 giugno 2023 | L. 197/2022, commi 235–241 |
| Pagamento prima rata rottamazione | 31 ottobre 2023 (quater) | L. 197/2022, art. 1, c. 232–233 |
| Pagamento rata successive | 30 novembre 2023 e poi 28/2, 31/5, 31/7, 30/11 | L. 197/2022 |
| Moratoria creditori privilegiati nel piano del consumatore | Fino a 1 anno (termine iniziale) | Art. 8, co. 4, l. 3/2012 |
| Moratoria creditori privilegiati nel piano di ristrutturazione | Fino a 2 anni con interessi legali | Art. 67, co. 4 CCII |
| Durata esdebitazione incapiente | Sospensione azioni per 3 anni con controllo dell’OCC | Art. 283 CCII |
Sintesi strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Soggetti | Vantaggi | Requisiti |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti non professionali | Falcia i debiti chirografari, moratoria su privilegiati, esdebitazione finale | Meritevolezza; proposta tramite OCC e omologa del giudice |
| Accordo di ristrutturazione | Consumatori, professionisti, microimprese | Negoziazione con creditori; moratoria; effetti verso i dissenzienti | Adesione del 60 % dei creditori; convenienza |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti | Continuazione attività; riduzione debiti fiscali | Piano fattibile; approvazione del giudice |
| Liquidazione controllata | Debitori senza possibilità di accordo | Liberazione totale con vendita patrimonio | Disponibilità di beni da liquidare |
| Esdebitazione incapiente | Persone fisiche senza utilità | Cancellazione totale dei debiti | Meritevolezza; assenza di patrimonio o redditi |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Imprese in crisi | Trattativa assistita con esperto indipendente | Squilibrio patrimoniale; nomina dell’esperto |
FAQ: domande frequenti
- Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento? – 60 giorni dalla notifica (art. 21 d.lgs. 546/1992). Per gli atti emessi dopo l’adesione alla rottamazione quater il termine decorre dalla comunicazione di diniego.
- Posso chiedere la sospensione dell’avviso in attesa del giudizio? – Sì. Nel ricorso occorre motivare il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e l’fumus boni iuris. La Corte può sospendere il pagamento fino alla decisione.
- Se aderisco alla rottamazione quater posso continuare la causa? – No. Per effetto dell’art. 12‑bis l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima rata . Tuttavia, se non paghi, la sola adesione non produce effetti .
- Quali costi auto posso dedurre come rider? – Le spese per carburante, manutenzione, assicurazione e ammortamento sono deducibili nei limiti dell’art. 164 TUIR: 20 % (auto), 50 % (motocicli), 80 % se agente di commercio . Non si può provare la deduzione totale.
- Ho ricevuto un avviso per un reddito di anni fa; è prescritto? – L’Agenzia può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (ottavo per omessa dichiarazione). Occorre verificare la data di notifica e l’anno del periodo d’imposta.
- Cosa succede se l’Agenzia non risponde alle mie osservazioni? – Se il contraddittorio era obbligatorio, l’atto è nullo per violazione dell’art. 6‑bis . Il giudice annulla l’atto se la violazione è rilevante.
- Posso rateizzare il debito dopo la sentenza sfavorevole? – Sì, puoi chiedere la rateazione all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La rateazione può arrivare a 72 rate, eccezionalmente 120.
- È possibile dedurre gli acquisti di smartphone e accessori? – Sì, se strettamente correlati all’attività e documentati. Per le apparecchiature elettroniche si applica l’ammortamento annuale; le spese devono essere comprovate da fattura.
- Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione? – Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori; il tribunale valuta la convenienza. L’accordo richiede l’adesione del 60 % dei creditori e prevede una trattativa. Entrambi portano all’esdebitazione.
- Cosa fare se ricevo un invito al contraddittorio? – Non ignorarlo. Presenta le tue osservazioni entro 60 giorni, chiedi un incontro e valuta l’adesione all’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.
- Il piano del consumatore copre i debiti fiscali? – Sì. Le imposte e le cartelle possono essere incluse e pagate parzialmente secondo la proposta. I debiti con privilegio devono essere soddisfatti nei limiti della moratoria (un anno) .
- Chi può accedere all’esdebitazione incapiente? – Solo persone fisiche meritevoli che non dispongono di alcun patrimonio e non possono offrire utilità; la procedura è applicabile una sola volta .
- Se ho un’attività di delivery in forma di società posso accedere al concordato minore? – Sì, se rientri nei parametri di impresa minore (fatturato non superiore a 200 mila euro; debiti non superiori a 500 mila euro); la proposta deve garantire ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione.
- Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione quater? – Perdi il beneficio e il debito originale torna esigibile con sanzioni e interessi; le somme versate restano acquisite.
- Posso correggere errori formali nelle dichiarazioni? – Sì, con la regolarizzazione delle violazioni formali introdotta dal d.lgs. 219/2023; si versa € 200 per periodo d’imposta senza sanzioni.
- L’Agenzia può pignorare la mia bici o il mio scooter? – I beni mobili strumentali indispensabili per l’attività professionale sono pignorabili solo entro un limite e con esclusioni: non possono essere pignorati strumenti necessari all’esercizio della professione fino a un valore di € 5 mila; tuttavia, per debiti erariali l’Agenzia può iscrivere fermo amministrativo.
- Se ricevo una cartella di pagamento posso chiedere l’annullamento in autotutela? – Sì, se ci sono errori evidenti (debito già pagato, omessa notifica) l’ufficio deve annullare l’atto in base all’art. 10‑quater .
- La rottamazione sospende la prescrizione? – No. Secondo la CGT Molise e la Cassazione, senza pagamento la rottamazione non interrompe la prescrizione .
- Cosa succede se la piattaforma mi versa i compensi su un conto estero? – L’Agenzia può contestare l’omessa dichiarazione. Occorre dimostrare la provenienza dei bonifici, regolarizzare la posizione e valutare la collaborazione volontaria se vengono da periodi pregressi.
- Posso farmi rappresentare al contraddittorio da un consulente? – Sì. Il contribuente può farsi assistere da un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro. Il mandato deve essere depositato; in mancanza, l’atto firmato dal solo consulente può essere considerato inammissibile.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: accertamento IRPEF per rider in regime forfettario
Scenario: nel 2022 un rider con partita IVA in regime forfettario ha dichiarato € 15 000. L’Agenzia ricostruisce ricavi per € 30 000 sulla base dei dati forniti dalla piattaforma. Viene notificato un avviso di accertamento con maggiori imposte IRPEF e contributi. Il contribuente contesta che € 10 000 sono rimborsi spese.
Calcoli:
- Ricavi dichiarati: € 15 000.
- Ricostruzione ufficio: € 30 000.
- Parte contestata come rimborsi (non imponibili): € 10 000.
Difesa:
- Produrre estratti conto e contratti che evidenziano l’indennità chilometrica (rimborso spese) non imponibile.
- Contestare la differenza effettiva (30 000 – 10 000 = 20 000): l’ufficio deve motivare perché ritiene imponibili i rimborsi.
- Se l’ufficio non accoglie le osservazioni, proporre ricorso in cui si eccepisce la mancanza di motivazione.
Risultato possibile: in giudizio il contribuente dimostra che € 10 000 sono rimborsi; l’imponibile viene ridotto a € 20 000, con risparmio di imposte e sanzioni. Inoltre, se l’accertamento non era preceduto da contraddittorio, l’atto viene annullato.
Simulazione 2: deduzione spese auto
Scenario: una rider acquista nel 2023 un’auto per € 12 000. Deduce integralmente le spese (carburante € 3 000, assicurazione € 800, manutenzione € 500) perché l’auto è utilizzata al 100 % per le consegne.
Limite normativo: l’art. 164 TUIR consente la deduzione solo del 20 % delle spese per auto (50 % per moto, 80 % per agenti/rappresentanti). Inoltre l’ammortamento dell’auto è deducibile su un costo massimo di € 18 075 in quattro/quinto anni.
Calcoli:
- Carburante deducibile: 20 % × € 3 000 = € 600.
- Assicurazione deducibile: 20 % × € 800 = € 160.
- Manutenzione deducibile: 20 % × € 500 = € 100.
- Ammortamento: 20 % di € 12 000 ÷ 5 anni = € 480/anno.
Errore: il rider aveva dedotto € 4 300 anziché € 1 340. L’ufficio contesta la deduzione e recupera imposte e sanzioni. In ricorso, l’interessato può far valere l’errore scusabile e chiedere la riduzione delle sanzioni.
Simulazione 3: adesione alla rottamazione quater
Scenario: nel 2021 il rider ha ricevuto cartelle per € 5 000 di IVA, € 2 000 di Irpef e € 3 000 di sanzioni. Presenta domanda di rottamazione quater nel 2023.
Calcoli:
- Debito complessivo: € 10 000 (imposta + sanzioni).
- Con rottamazione: si pagano solo imposte e interessi legali; sanzioni e interessi di mora sono stralciati. Supponendo interessi legali pari a € 200, l’importo dovuto è € 7 200.
- Rate: 18 rate; le prime due di € 720 (10 %), le successive di € 373,33 circa.
Effetto sul processo: se il rider ha un contenzioso pendente, il giudizio si estingue dopo il pagamento della prima rata (art. 12‑bis) . Se non paga, il processo prosegue .
Simulazione 4: piano del consumatore con debiti fiscali
Scenario: un rider persona fisica ha debiti fiscali e contributivi per € 40 000 (IVA, Irpef, Inps) e altri debiti chirografari per € 10 000. Non possiede immobili; ha un reddito mensile di € 1 200.
Proposta di piano:
- Durata: 4 anni.
- Pagamento crediti privilegiati (IVA e Inps): moratoria di 6 mesi; pagamento integrale in 48 rate senza interessi (ammontare € 30 000 / 48 ≈ € 625/mese).
- Pagamento debiti chirografari (Irpef, altri) al 20 %: € 8 000 in 48 rate (€ 166/mese).
- Totale rata mensile: € 791. Il debitore trattiene € 409 per le spese di vita (importo adeguato all’assegno sociale moltiplicato per la scala ISEE).
Esito possibile: il giudice omologa il piano; l’esdebitazione finale cancella i debiti residui. L’Agenzia delle Entrate beneficia di un recupero superiore rispetto alla liquidazione (alternativa zero, dato l’assenza di beni). La moratoria su privilegiati è conforme alla Cassazione .
Simulazione 5: esdebitazione incapiente
Scenario: un ex rider, persona fisica, disoccupato, non possiede beni né redditi, ma ha debiti fiscali per € 50 000 (Irpef e sanzioni) e debiti bancari per € 20 000.
Procedura:
- In mancanza di patrimonio, il debitore presenta domanda di esdebitazione incapiente tramite l’OCC. Allegati: elenco dei creditori, dichiarazioni dei redditi (assenza di reddito), atti di straordinaria amministrazione (nessuno).
- L’OCC attesta la meritevolezza (nessuna frode); il giudice concede l’esdebitazione .
Effetti: i debiti diventano inesigibili; l’Agente della riscossione non può più procedere. Se nei tre anni successivi il debitore percepisce un’eredità o un lavoro con reddito superiore alla soglia, i creditori possono rivalersi nei limiti indicati.
Conclusione
L’accertamento fiscale per i lavoratori della delivery food rappresenta una sfida complessa. La digitalizzazione delle piattaforme, l’utilizzo di algoritmi e la flessibilità contrattuale creano incertezze normative che l’amministrazione interpreta spesso in maniera rigida. Tuttavia, come illustrato in questo articolo, esistono rimedi efficaci. La corretta attivazione del contraddittorio, la verifica dei termini di notifica, la deduzione dei costi secondo i limiti di legge e la contestazione della natura del rapporto di lavoro sono elementi decisivi per ottenere l’annullamento dell’atto o la riduzione del debito. Inoltre, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento consentono di rateizzare e ridurre i debiti, fino alla cancellazione totale nei casi più gravi. La giurisprudenza recente della Cassazione ha confermato l’importanza di rispettare il contraddittorio , ha chiarito i limiti alla deducibilità delle spese auto e ha disciplinato l’estinzione dei giudizi con la rottamazione .
Agire tempestivamente è fondamentale: i termini di ricorso sono brevi e ogni omissione può essere fatale. Rivolgersi a professionisti esperti, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, permette di individuare la strategia più adatta – ricorso, adesione, piano del consumatore, concordato minore o esdebitazione – e di bloccare immediatamente pignoramenti, ipoteche e fermi. Lo studio offre assistenza su tutto il territorio nazionale, analizza gli atti, redige ricorsi, avvia trattative con l’Agenzia e propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
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