Accertamento fiscale a un produttore di impianti packaging: come difendersi subito e bene

Introduzione

La fiscalità italiana del settore packaging è diventata negli ultimi anni una delle aree più monitorate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Le imprese che progettano e producono impianti per imballaggi industriali maneggiano grandi quantità di materie prime (carta, cartone, plastica, film, alluminio), gestiscono magazzini e logistica e spesso operano su commesse pluriennali. Un controllo fiscale può nascere dall’incrocio fra fatture elettroniche, registri IVA, conti bancari e dati dei fornitori: anomalie nei margini di profitto, incongruenze tra materie prime acquistate e prodotti venduti o movimentazioni bancarie non giustificate sono gli elementi che più di frequente attivano le verifiche, ma non sono rari gli errori da parte dell’Amministrazione.

Ricevere un avviso di accertamento rappresenta un momento delicato: l’Ufficio rettifica l’imponibile dichiarato e richiede il versamento di imposte maggiori, interessi e sanzioni. Le conseguenze economiche e reputazionali possono essere pesanti, ma la legge offre tutele e strumenti di difesa che occorre conoscere e attivare tempestivamente. In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – analizziamo in dettaglio i riferimenti normativi e giurisprudenziali più recenti, le procedure e le strategie per reagire correttamente ad un accertamento fiscale nel settore degli impianti di packaging, ponendoci sempre dal punto di vista del debitore/contribuente.

Per assistere imprenditori, professionisti e privati in un contesto così complesso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa in base al D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo coordina professionisti attivi su tutto il territorio nazionale. Il suo studio offre assistenza nell’analisi degli atti, nella predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate, nei piani di rientro e nelle soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Se hai appena ricevuto un accertamento o sei stato destinatario di controlli fiscali nel settore del packaging, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Potrai comprendere le contestazioni, verificare i tuoi diritti e impostare una difesa efficace fin da subito.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000 n. 212, meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente, è il punto di partenza per comprendere i diritti e le garanzie durante le verifiche fiscali. L’articolo 12 stabilisce che gli accessi, ispezioni e verifiche devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e devono avvenire durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività, in modo da arrecare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni dell’accesso, di farsi assistere da un professionista abilitato e di far annotare nel processo verbale le osservazioni e i rilievi presentati . La permanenza degli operatori dell’Amministrazione presso la sede del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili solo per casi di particolare complessità, e deve svolgersi senza eccedere i limiti temporali previsti .

Recenti modifiche (D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito nella L. 30 luglio 2025 n. 108) hanno rafforzato le garanzie procedurali: viene introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale, cioè l’Ufficio deve sempre instaurare un confronto con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, salvo casi eccezionali (es. indagini penali in corso). Questo aggiornamento conferma la linea giurisprudenziale che negli ultimi anni ha sancito la nullità degli accertamenti basati su studi di settore o ISA quando l’Agenzia non convoca il contribuente per spiegare le ragioni dello scostamento.

1.2 Metodi di accertamento per imposte sui redditi (DPR 600/1973)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 disciplina le modalità di accertamento delle imposte sui redditi. L’articolo 39 prevede che l’Ufficio possa rettificare i redditi d’impresa delle persone fisiche quando gli elementi della dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio o quando emergono falsità, incompletezze o inesattezze . Se l’incompletezza deriva da irregolarità contabili gravi e ripetute o dalla mancata esibizione di scritture contabili, l’Ufficio può prescindere totalmente dalle scritture e determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza .

Questa norma è la base dell’accertamento analitico‑induttivo, utilizzato spesso per le imprese di packaging quando l’Agenzia ritiene inattendibile la contabilità ma dispone di elementi concreti (ad esempio margini di profitto anomali rispetto agli ISA). La legge prevede che, anche in assenza delle scritture ausiliarie di magazzino, se le omissioni non superano i normali limiti di tolleranza, la contabilità non può essere considerata inattendibile .

1.3 Accertamenti IVA (DPR 633/1972)

L’IVA è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972 n. 633. L’articolo 54 stabilisce che l’Ufficio può rettificare la dichiarazione annuale quando riscontra un’imposta inferiore a quella dovuta o una eccedenza detraibile superiore a quella spettante . Le false o inesatte indicazioni possono essere desunte indirettamente anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . L’accertamento può avvenire persino senza previa ispezione della contabilità se l’esistenza di operazioni imponibili non dichiarate risulta in modo certo da verbali, questionari, fatture o altre fonti documentali .

Per le imprese di packaging, gli accertamenti IVA riguardano spesso la mancata fatturazione di una parte della produzione, lo scostamento tra materie prime acquistate e prodotti venduti, la detrazione dell’IVA su costi non inerenti o l’utilizzo di reverse charge non corretto. È importante sapere che l’Ufficio può emettere avvisi di accertamento parziale per l’IVA, limitati alla maggiore imposta dovuta, e che tali avvisi sono annullabili se il contribuente dimostra l’infondatezza delle riprese .

1.4 Termini per impugnare l’avviso di accertamento

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 regolamenta il processo tributario. L’articolo 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. Il comma 2 prevede che, in caso di richiesta di rimborso, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda. È fondamentale rispettare questi termini, perché la decadenza è rilevabile d’ufficio e non può essere rimessa in termini se non nei casi tassativi di sospensione (es. domanda di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997).

1.5 Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose pronunce che incidono direttamente sulla validità degli accertamenti fiscali e sulle possibilità difensive dei contribuenti. Tra le più significative:

  • Ordinanza Cass. 15 luglio 2025 n. 19574 – La Suprema Corte, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023, ha statuito che, anche nell’accertamento analitico-induttivo, il contribuente può opporre una prova presuntiva contraria. In particolare può dedurre in via presuntiva i costi di produzione proporzionati ai ricavi presunti, eccependo un’incidenza forfetaria percentuale . La Cassazione ha ritenuto irragionevole negare questa possibilità, che era già prevista per l’accertamento induttivo puro, creando altrimenti una disparità di trattamento .
  • Ordinanza Cass. 2 aprile 2024 n. 9554 – La Corte ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento basato esclusivamente su studi di settore/ISA se l’Agenzia delle Entrate non ha instaurato il contraddittorio preventivo con il contribuente, come richiesto dall’articolo 12 bis dello Statuto del contribuente. L’atto deve indicare le ragioni concrete per cui le spiegazioni del contribuente sono state disattese; non basta evidenziare lo scostamento dai parametri medi . Questa pronuncia è stata confermata da altri arresti coevi (es. Cass. 19669/2024) che impongono una motivazione puntuale.
  • Ordinanza Cass. 19669/2024 – Ha stabilito che, negli accertamenti “standardizzati”, la motivazione non può limitarsi a riportare lo scostamento dai parametri: l’Ufficio deve esplicitare le ragioni specifiche per cui ritiene inattendibili le giustificazioni fornite dal contribuente . L’omessa indicazione di tali ragioni rende l’avviso nullo per difetto di motivazione.
  • Sentenza Cass. 14 maggio 2025 n. 12864 – Questa pronuncia ha chiarito che la legittimazione ad impugnare spetta solo al soggetto nei cui confronti l’atto impositivo produce effetti sostanziali. Una persona fisica cui sia stato notificato un avviso intestato esclusivamente a una società non può impugnarlo in proprio se l’atto non contiene alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti . La Corte ha richiamato le norme sulla notificazione degli avvisi (artt. 58, 60 e 62 DPR 600/1973) e ha ribadito che la notifica deve avvenire presso il legale rappresentante della società .
  • Altre pronunce rilevanti – Cass. 124/2024 e la Corte dei Conti (Sez. VIII) hanno ricordato che, ai fini IRAP, il contribuente deve provare l’effettiva correlazione dei costi con l’attività: la semplice indicazione in bilancio non basta a renderli deducibili . La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che l’onere della prova sulle irregolarità contabili grava sull’Amministrazione; in presenza di elementi indiziari la presunzione deve essere grave, precisa e concordante.

Questa giurisprudenza dimostra come i giudici richiedano un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali e una motivazione adeguata degli avvisi, offrendo ai contribuenti argomenti solidi per contestare gli atti viziati.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’avviso

Comprendere ciò che accade dopo la notifica di un avviso di accertamento è fondamentale per adottare una strategia tempestiva ed efficace. Di seguito descriviamo le principali fasi della procedura, con particolare riferimento alle imprese che producono impianti di packaging.

2.1 Notifica e termini

  1. Notifica dell’avviso – L’Agenzia delle Entrate invia l’avviso di accertamento al contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o messo comunale. L’avviso deve contenere l’indicazione del tributo, del periodo d’imposta, dei motivi della rettifica e della relativa quantificazione. In caso di società, la notifica deve essere effettuata presso il legale rappresentante, non già presso un socio che non riveste cariche, altrimenti l’atto è nullo .
  2. Termine di impugnazione – Dal giorno successivo alla notifica decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). La mancata impugnazione entro tale termine comporta la definitività dell’atto e l’iscrizione a ruolo delle somme.
  3. Sospensione del termine per adesione – Se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), il termine di 60 giorni è sospeso per 90 giorni. L’istanza deve essere presentata entro il termine per impugnare e consente di avviare un contraddittorio con l’Ufficio mirato a definire le contestazioni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.
  4. Pagamento e sanzioni – Entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può scegliere l’acquiescenza (accettazione integrale dell’avviso) con riduzione delle sanzioni a un terzo e pagamento in unica soluzione. Se opta per l’acquiescenza, rinuncia implicitamente all’impugnazione. Per le persone giuridiche, il pagamento può essere eseguito in rate mensili (massimo otto) per debiti fino a 50.000 euro, ma la rateazione comporta interessi legali.
  5. Riscossione frazionata – In generale, l’atto di accertamento emesso dal 1° gennaio 2023 costituisce titolo esecutivo: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere a ruolo le somme dovute dopo il termine di 60 giorni, con riscossione immediata di un terzo e successivi ruoli a scadenza. Tuttavia, il contribuente può chiedere la sospensione in sede contenziosa.

2.2 Contraddittorio preventivo

Prima di emettere un avviso basato su studi di settore/ISA o su dati standardizzati, l’Ufficio deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale. La procedura prevede:

  • Invito al contraddittorio – L’Agenzia invia una lettera con i dati risultanti dagli ISA o da altre analisi e convoca il contribuente per fornire chiarimenti entro 30 giorni. L’invito deve riportare le incongruenze riscontrate (margine di profitto, costi, codici ATECO, ecc.) e le fonti normative.
  • Fase di confronto – Il contribuente, assistito da un professionista, può presentare documentazione contabile e prove (registri di magazzino, contratti, costi energetici, scarti di produzione, andamento congiunturale) per spiegare le anomalie. La legge prevede che le osservazioni siano verbalizzate e valutate .
  • Esito – Se l’Ufficio accoglie le giustificazioni, chiude il procedimento senza emettere l’avviso o riduce la pretesa; se le ritiene infondate, redige l’avviso motivando le ragioni del rigetto. La Cassazione ha chiarito che la motivazione deve essere puntuale: non è sufficiente indicare lo scostamento dai parametri, ma occorre spiegare perché le circostanze addotte dal contribuente non modificano la ricostruzione .

Il mancato contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’avviso di accertamento standardizzato. È quindi essenziale verificare se tale fase è stata svolta e, in caso negativo, eccepire il vizio già in sede di ricorso.

2.3 Verifica degli elementi a fondamento dell’accertamento

Nelle imprese di packaging, gli accertamenti possono basarsi su diverse metodologie:

  1. Accertamento analitico – L’Ufficio confronta gli elementi dichiarati con i dati contabili e documentali. Eventuali incongruenze (ad esempio costi non deducibili o ricavi omessi) danno luogo a riprese analitiche. In questo caso l’onere della prova sull’evasione grava sull’Amministrazione.
  2. Accertamento analitico-induttivo – Si fonda sulla parziale inattendibilità della contabilità: le registrazioni sono formalmente tenute ma presentano errori o lacune tali da non consentire una ricostruzione precisa. L’Ufficio utilizza presunzioni (studi di settore, margini medi, incrocio con dati bancari) per determinare i ricavi. L’art. 39 DPR 600/1973 consente l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti . Il contribuente può tuttavia contestare la metodologia, dimostrare l’esistenza di costi indiretti e opporre presunzioni contrarie (v. Cass. 19574/2025).
  3. Accertamento induttivo puro – È adottato quando la contabilità è del tutto inattendibile o mancante. L’Ufficio determina i redditi sulla base di dati e notizie comunque raccolti, senza dover rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni . È una forma di accertamento più invasiva, ma i giudici richiedono comunque un minimo di logicità nel metodo utilizzato.
  4. Accertamento bancario – L’Agenzia può analizzare i movimenti dei conti correnti aziendali e dei soci. I versamenti non giustificati sono presunti ricavi, mentre i prelevamenti costituiscono utili extracontabili salvo prova contraria. La Corte Costituzionale (sent. n. 10/2023) ha limitato la presunzione di redditività dei prelevamenti ai titolari di reddito d’impresa, riconoscendo la possibilità di dedurre costi forfetari.
  5. Accertamento IVA – Come già visto, l’art. 54 DPR 633/1972 consente la rettifica indipendentemente dall’ispezione della contabilità quando emergono operazioni imponibili non dichiarate in modo certo .

2.4 Comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari e avvisi parziali

Prima dell’avviso vero e proprio, il contribuente può ricevere:

  • Comunicazione di irregolarità (art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) – È emessa a seguito di controlli automatizzati e riporta errori materiali o omissioni nella dichiarazione. Non è un avviso di accertamento ma consente di regolarizzare con sanzioni ridotte.
  • Avviso bonario – In genere precede la cartella esattoriale. L’Ufficio invita il contribuente a regolarizzare entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni. In caso di contestazioni, il contribuente può presentare chiarimenti.
  • Avviso di rettifica parziale IVA – Permette di recuperare l’imposta dovuta senza attendere la fine del termine di accertamento .

Questi atti non sempre sono impugnabili, ma è possibile presentare memorie e chiedere l’annullamento in autotutela se sussistono errori evidenti.

2.5 Contenzioso tributario

Se l’Ufficio emette l’avviso nonostante le difese, il contribuente deve valutare la convenienza del ricorso. Il processo tributario si articola in tre gradi (Corte di giustizia tributaria di primo grado, di secondo grado e Corte di Cassazione) e prevede:

  • Atto introduttivo – Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica, allegando copia dell’avviso, documenti e prova della notifica.
  • Istanza di sospensione – Il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato qualora il pagamento immediato possa arrecare danno grave e irreparabile. La Corte decide se sospendere la riscossione a condizione che il ricorso appaia fondato.
  • Memorie difensive e prova – Nel corso del giudizio è possibile depositare memorie illustrative, note integrative e documenti. L’onere della prova spetta all’Amministrazione, ma il contribuente deve fornire gli elementi per contrastare le presunzioni (contratti, fatture, registri di magazzino, bilanci tecnici).
  • Decisione e possibilità di appello – La Corte di giustizia di primo grado pronuncia la sentenza che può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia di secondo grado. Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.

Il processo tributario richiede competenze tecniche e conoscenza della giurisprudenza; affidarsi a un avvocato specializzato è fondamentale per costruire una difesa efficace.

3. Difese e strategie legali per un’impresa di packaging

Affrontare un accertamento fiscale richiede un approccio metodico: occorre analizzare ogni contestazione, raccogliere prove, individuare vizi formali e sostanziali e scegliere lo strumento più idoneo (ricorso, adesione, definizione agevolata). Di seguito proponiamo una serie di strategie dal punto di vista del contribuente.

3.1 Verifica della legittimità dell’atto

Prima di analizzare il merito delle riprese, è necessario verificare se l’atto è stato emesso nel rispetto delle norme procedurali:

  • Competenza territoriale e qualifiche – Controllare se l’avviso è stato emesso dall’ufficio territorialmente competente e se è firmato da un funzionario dotato di poteri adeguati. La giurisprudenza ha annullato atti sottoscritti da funzionari privi di delega.
  • Notifica e destinatario – Come ricordato dalla Cassazione n. 12864/2025, l’atto deve essere notificato al soggetto effettivamente tenuto al pagamento; una notifica al socio privo di poteri rappresentativi è nulla .
  • Motivazione – L’avviso deve contenere una motivazione chiara e dettagliata: deve indicare i fatti accertati, la normativa violata e il percorso logico che conduce alla quantificazione del tributo. Le pronunce 9554/2024 e 19669/2024 richiedono una motivazione puntuale in caso di studi di settore .
  • Contraddittorio – Verificare se l’Ufficio ha instaurato il contraddittorio endoprocedimentale (quando dovuto) e se ha valutato le difese presentate. L’assenza o l’inadeguatezza del contraddittorio costituiscono vizi gravi.
  • Prescrizione e decadenza – L’Agenzia deve emettere l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione) per le imposte dirette; per l’IVA il termine ordinario è il quinto anno. In presenza di violazioni penali (dichiarazione fraudolenta), i termini sono raddoppiati. È opportuno verificare le date e, se il termine è decorso, eccepire la decadenza.

3.2 Contestazione del metodo induttivo e prova contraria

Nella prassi gli Uffici ricorrono a presunzioni per ricostruire il reddito, basandosi su margini medi del settore, analisi dei conti correnti e consumi di materie prime. I principali argomenti difensivi sono:

  1. Dimostrare la tracciabilità della produzione – L’azienda deve fornire fatture, bolle di trasporto, ordini, registri di magazzino e report di produzione per dimostrare che la quantità di materie prime acquistate è coerente con i prodotti venduti e con gli scarti fisiologici. Nel packaging possono esistere scarti di lavorazione significativi (ritagli, avviamenti macchina) che devono essere contabilizzati.
  2. Contestare parametri di settore – Gli ISA si basano su medie nazionali che non sempre tengono conto delle specificità dell’impresa (macchine obsolete, investimenti in ricerca, commesse non ripetitive). È possibile dimostrare che un margine di profitto inferiore alla media non implica evasione ma deriva da fattori contingenti (variazione dei prezzi delle materie prime, aumento dei costi energetici, spese per innovazione). Ad esempio, un’impresa che ha installato un nuovo impianto di confezionamento può avere un decremento temporaneo del margine a causa dell’ammortamento.
  3. Costi presunti – Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 e l’ordinanza Cass. 19574/2025, il contribuente può dedurre costi in via presuntiva anche nell’accertamento analitico-induttivo. Se il Fisco presume ricavi non dichiarati, il contribuente può eccepire costi proporzionati (materie prime, energia, manodopera) sulla base di percentuali di incidenza ricavate da anni precedenti o da dati di settore . Questa strategia è fondamentale per ridurre la base imponibile e le sanzioni.
  4. Prova contraria sui conti correnti – In caso di accertamento bancario, i versamenti sono presunti ricavi e i prelevamenti utili distribuiti. Il contribuente può dimostrare l’origine di tali movimenti (prestiti soci, finanziamenti bancari, movimenti infragruppo) con documenti contabili. Dopo la sentenza n. 10/2023, la presunzione sui prelevamenti è stata limitata ai titolari di reddito d’impresa e deve comunque essere ragionevole.
  5. Errori istruttori – È possibile eccepire l’inutilizzabilità di documenti acquisiti illegalmente (es. violazione della privacy), la mancata verbalizzazione di tutte le contestazioni, l’errata trascrizione di importi. Ogni anomalia procedurale può comportare l’annullamento totale o parziale dell’atto.

3.3 Strumenti deflattivi e soluzioni alternative

Oltre al ricorso, esistono strumenti che consentono di definire la posizione prima o durante il contenzioso, riducendo tempi e costi:

  1. Accertamento con adesione – Regolato dal D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente di trovare un accordo con l’Agenzia sulle maggiori imposte dovute. Presentando l’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente ottiene la sospensione per 90 giorni e partecipa a un contraddittorio presso l’Ufficio. Se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo ed è possibile rateizzare in tre anni; l’atto ha efficacia immediata e non è più impugnabile.
  2. Acquiescenza e ravvedimento operoso – Se il contribuente ritiene l’avviso fondato o se la contestazione riguarda errori facilmente correggibili, può adottare l’acquiescenza (pagamento integrale delle imposte con sanzioni ridotte a un terzo) o il ravvedimento operoso per regolarizzare omissioni spontaneamente prima della notifica. Questi strumenti evitano il contenzioso e limitano gli interessi.
  3. Definizioni agevolate e rottamazioni – Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto varie pace fiscali (rottamazione quater 2023 e rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026): consentono di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino a determinate annualità, pagando solo il debito tributario e una parte degli interessi, con sanzioni azzerate. È necessario verificare se il proprio debito rientra tra quelli definibili e presentare la domanda entro le scadenze previste.
  4. Rateizzazione e sospensione – In caso di difficoltà finanziaria, il contribuente può chiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione del debito fino a dieci anni (120 rate mensili). La concessione è subordinata alla dimostrazione dell’inesigibilità immediata ma prevede interessi di dilazione. In sede contenziosa è possibile ottenere la sospensione della riscossione in presenza di pregiudizio grave.
  5. Strumenti di sovraindebitamento (Legge 3/2012) – Le imprese non fallibili (ad esempio ditte individuali o società di persone sotto soglia) possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’accesso richiede l’assistenza di un Gestore della crisi nominato da un OCC e consente di sospendere le azioni esecutive e falcidiare i debiti con l’erario. L’Avv. Monardo, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può assumere il ruolo di Gestore e accompagnare l’imprenditore in queste procedure.
  6. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – Per le società di capitali in difficoltà economica, il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore. L’imprenditore può attivare una procedura volontaria per trattare con i creditori, compreso il Fisco, al fine di trovare un accordo che assicuri la continuità aziendale. Durante la procedura è possibile ottenere la sospensione delle azioni cautelari e conservative e proporre un piano di ristrutturazione che preveda anche l’accesso ai benefici fiscali.

3.4 Esempi e simulazioni numeriche

Per comprendere meglio come incidono le diverse strategie sull’esito dell’accertamento, proponiamo alcune simulazioni pratiche. I dati sono esemplificativi.

3.4.1 Ricostruzione induttiva dei ricavi e riconoscimento dei costi presunti

Esempio: un produttore di impianti packaging dichiara ricavi per 1 milione di euro e costi per 850.000 euro, realizzando un utile di 150.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’analisi dei consumi di materie prime e degli indici ISA, ritiene che l’azienda abbia omesso di dichiarare 300.000 euro di ricavi e emette un avviso di accertamento analitico-induttivo.

  • Ricavi presunti: 300.000 €
  • Aliquota IRES (24 %): 72.000 €
  • Addizionale regionale/IRAP (3,9 %): 11.700 €
  • Sanzioni (100 % del tributo evaso): 72.000 €
  • Interessi (3 % annuo per 3 anni): 6.480 €

Totale contestato: circa 162.180 €.

Se l’impresa riesce a dimostrare, grazie alla pronuncia Cass. 19574/2025, che i costi di produzione relativi ai ricavi presunti ammontano al 70 % dei ricavi (materie prime, energia, manodopera), i ricavi imponibili scendono a 90.000 € e l’IRES dovuta a 21.600 €. Le sanzioni e gli interessi si riducono proporzionalmente. In questo caso, la difesa basata sulla prova presuntiva dei costi permette di abbattere l’imposta e le sanzioni di oltre il 70 %.

3.4.2 Concordato con adesione

Esempio: un avviso di accertamento per 200.000 € di maggior imponibile prevede imposte (IRES e IVA) per 80.000 € e sanzioni pari al 90 % (72.000 €). Il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione e, a seguito del contraddittorio, concorda una riduzione del maggior imponibile a 120.000 €. Le imposte dovute scendono a 48.000 €, mentre le sanzioni, ridotte a un terzo, ammontano a 16.000 € (un terzo del minimo). L’importo complessivo da versare è quindi 64.000 €, con un risparmio di 88.000 € rispetto alla pretesa originaria.

Il pagamento può essere rateizzato, ma il contribuente rinuncia al ricorso; la definizione acquisisce definitività e non può essere impugnata.

3.4.3 Rottamazione quater/quinquies

Esempio: un’azienda ha cartelle esattoriali per debiti IVA e IRPEF pari a 150.000 €, comprensive di sanzioni e interessi. La rottamazione quater (legge di bilancio 2023) consente di pagare soltanto l’imposta e gli interessi legali, con sanzioni azzerate e rateizzazione fino a 18 rate in 5 anni. Se l’imposta dovuta è 100.000 € e gli interessi legali 5.000 €, l’azienda può estinguere il debito con 105.000 € anziché 150.000 €, risparmiando 45.000 €. La rottamazione quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026 (in corso di approvazione), dovrebbe estendere la definizione a carichi affidati entro il 2023 con un tasso di interesse agevolato del 3 %.

3.5 Errori comuni da evitare

  • Ignorare la notifica – Non ritirare la raccomandata o non aprire la PEC non impedisce la decorrenza dei termini. È fondamentale verificare regolarmente la posta elettronica certificata.
  • Non partecipare al contraddittorio – L’invito al contraddittorio rappresenta un’occasione per chiarire le incongruenze e spesso consente di evitare l’accertamento. Non presentarsi o presentarsi senza documentazione dimostrativa indebolisce la posizione difensiva.
  • Sottovalutare la motivazione – Molti contribuenti impugnano l’avviso basandosi solo su argomenti generici. È invece essenziale contestare punto per punto la motivazione, evidenziando i vizi formali (mancata indicazione della sede legale, firma irregolare, mancanza di motivazione) e sostanziali (presunzioni inconsistenti).
  • Non raccogliere prove – La difesa efficace richiede una raccolta sistematica di documenti: registri di magazzino, contratti di fornitura, documentazione dei resi, costi di manutenzione degli impianti, consulenze tecniche che attestino gli scarti di produzione.
  • Omettere l’analisi degli aspetti penal-tributari – Alcune contestazioni possono comportare anche reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta). È necessario valutare se rientrano nelle soglie di punibilità e adottare strategie (ravvedimento operoso, pagamento del dovuto) che possono escludere la punibilità.

4. Strumenti alternativi e procedure speciali

4.1 Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)

A partire dal 2024 è stato introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA. L’imprenditore può concordare preventivamente, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile per il biennio successivo. I principali vantaggi sono:

  • blocco degli accertamenti basati su art. 39 DPR 600/1973 per i periodi concordati (salvo gravi irregolarità);
  • esclusione dai controlli attraverso studi di settore;
  • regime premiale ISA (soglie di affidabilità più basse);
  • possibilità di definire un reddito certo e pianificare le imposte.

Tuttavia, il CPB richiede la regolarità delle dichiarazioni pregresse e l’assenza di violazioni gravi. Per le imprese di packaging con margini incostanti può essere un’opportunità per ottenere stabilità fiscale, ma occorre valutare la coerenza del reddito concordato con la capacità produttiva dell’impianto.

4.2 Autotutela e annullamento in via di ufficio

Il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’Ufficio che ha emesso l’avviso, chiedendo l’annullamento totale o parziale per errori palesi (errata persona, tributi già versati, inesistenza giuridica dell’atto). L’amministrazione ha il potere/dovere di annullare gli atti illegittimi anche in pendenza di giudizio. L’istanza non sospende i termini per proporre ricorso, quindi deve essere presentata contestualmente al ricorso o prima della scadenza del termine.

4.3 Transazione fiscale nel concordato preventivo e nel sovraindebitamento

Nel caso di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti), l’imprenditore può formulare una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 182‑ter della Legge Fallimentare o delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa. La transazione permette di proporre un pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi, che la Giustizia Tributaria può omologare se ritiene che l’alternativa sarebbe meno soddisfacente per l’erario. Il piano di ristrutturazione deve essere credibile e sostenuto da attestazione di un professionista indipendente.

4.4 Procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa

Nel 2021 è stata introdotta la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura stragiudiziale che consente all’imprenditore in difficoltà di gestire la crisi prima di arrivare all’insolvenza. Il D.L. 118/2021 ha istituito l’albo degli esperti negoziatori: professionisti indipendenti che assistono l’imprenditore nella predisposizione del piano e nelle trattative con i creditori. L’accesso avviene tramite il portale della Camera di Commercio e comporta il deposito di un piano di risanamento, un test pratico di continuazione aziendale e la nomina dell’esperto. Il piano può prevedere la dilazione o falcidia del debito fiscale, con la possibilità di sospendere temporaneamente le azioni esecutive.

Per un produttore di impianti packaging con esposizioni tributarie ingenti, la composizione negoziata può essere uno strumento per rinegoziare i debiti con l’erario e salvaguardare la continuità aziendale senza ricorrere a procedure concorsuali più gravose.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Principali norme e riferimenti

Norma / articoloOggetto e contenuto essenzialeRiferimento ufficiale
L. 212/2000, art. 12Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali: obbligo di motivazione degli accessi, diritto di farsi assistere da un professionista, limite di 30 giorni per la permanenza degli operatori, possibilità di far annotare le osservazioni nel verbale .Normattiva – Statuto del contribuente
DPR 600/1973, art. 39Rettifica dei redditi d’impresa: uso di presunzioni gravi, precise e concordanti; possibilità di prescindere dalle scritture contabili in caso di irregolarità gravi; condizioni per l’accertamento analitico-induttivo .Testo unico accertamento (MioLegale / Normattiva)
DPR 633/1972, art. 54Rettifica delle dichiarazioni IVA: l’Ufficio può procedere a prescindere dall’ispezione contabile se emergono operazioni imponibili non dichiarate; uso di presunzioni gravi, precise e concordanti .Normattiva – IVA
D.Lgs. 546/1992, art. 21Termine per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla notifica, pena l’inammissibilità; proroga di 90 giorni per istanza di rimborso o accertamento con adesione.Normattiva (estratto pdf)
Cass. 19574/2025Ordinanza che riconosce al contribuente, anche nell’accertamento analitico‑induttivo, la possibilità di dedurre costi forfetari in via presuntiva, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 .Fisco e Tasse (riassunto)
Cass. 9554/2024Nullità dell’avviso basato su ISA senza contraddittorio preventivo; obbligo di motivare specificamente il rigetto delle osservazioni del contribuente .Avvocati Cartelle Esattoriali (blog)
Cass. 12864/2025Legittimazione ad impugnare: la persona fisica cui sia notificato un avviso intestato esclusivamente a una società non può impugnarlo in proprio .DEF – Finanze (sentenza)
Corte Costituzionale n. 10/2023Sentenza che limita la presunzione di redditività dei prelevamenti bancari e consente la deduzione forfetaria dei costi nei metodi induttivi; richiamata dalla Cassazione per estendere la prova presuntiva ai metodi analitici.Giurisprudenza (commenti)

5.2 Termini e scadenze principali

Fase/azioneTermineBase normativa
Notifica dell’avviso di accertamentoVarie modalità (raccomandata, PEC, messo). L’atto deve essere motivato e indicare le ragioni della pretesa.DPR 600/1973; DPR 633/1972
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica.D.Lgs. 546/1992, art. 21
Istanza di accertamento con adesionePresentata entro 60 giorni dalla notifica; sospende i termini per 90 giorni.D.Lgs. 218/1997
Contraddittorio endoprocedimentaleL’invito deve concedere almeno 30 giorni per le osservazioni. L’omesso contraddittorio rende l’atto nullo se basato su ISA .L. 212/2000 art. 12-bis (dal 2025)
AcquiescenzaPagamento entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni a 1/3.DPR 600/1973; DPR 633/1972
Rateazione del ruoloFino a 120 rate mensili in caso di comprovato stato di difficoltà.D.P.R. 602/1973
Rottamazione quaterDomanda entro date fissate (es. 30 aprile 2023 per la quater). Pagamento in un massimo di 18 rate in 5 anni.Leggi di bilancio 2023

5.3 Strumenti deflattivi e benefici

StrumentoRiduzione sanzioni/interessiNote operative
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a un terzo; interessi legaliSospende i termini per 90 giorni; rateizzazione fino a 36 rate
AcquiescenzaSanzioni a un terzo; nessun ricorsoDeve essere esercitata entro 60 giorni dalla notifica
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte da 1/10 a 1/5 in base al momento del ravvedimentoValido solo prima della notifica dell’avviso
Definizione agevolata cartelle (Rottamazione)Sanzioni e interessi di mora azzerati; pagamento del solo capitale e interessi legaliNecessaria la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla legge
Rateizzazione ordinariaNessuna riduzione, ma dilazione fino a 120 rateRichiede dimostrazione della difficoltà economica
Piano del consumatore/Accordo di composizione (L. 3/2012)Possibilità di falcidiare i debiti tributari, con sospensione delle azioni esecutiveRivolto a soggetti non fallibili; occorre nomina di un gestore della crisi
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Possibile ristrutturazione del debito fiscale con sospensione cautelareProcedura volontaria che richiede l’intervento di un esperto negoziatore

6. Domande frequenti (FAQ)

6.1 Cos’è un avviso di accertamento fiscale?

È l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica le imposte dichiarate dal contribuente e richiede il pagamento di maggiori somme (imposte, sanzioni e interessi). Deve essere motivato e notificato al contribuente o al legale rappresentante.

6.2 Quali sono i principali motivi per cui un’azienda di packaging può ricevere un accertamento?

Gli accertamenti derivano spesso da scostamenti rispetto agli indici sintetici di affidabilità (ISA), da incongruenze tra materie prime acquistate e prodotti venduti, da margini di profitto inferiori alla media di settore, da movimenti bancari non giustificati, da omissioni o errori nella contabilità (fatture non registrate, IVA non versata) o da presunte cessioni intracomunitarie fittizie.

6.3 Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento?

  1. Leggere attentamente l’atto per capire le contestazioni e le imposte interessate.
  2. Verificare la data di notifica e segnare la scadenza dei 60 giorni per il ricorso.
  3. Raccogliere tutta la documentazione contabile e bancaria relativa al periodo contestato.
  4. Consultare un professionista (avvocato tributarista o commercialista) per valutare se contestare l’atto, aderire o presentare istanza di adesione.
  5. Se il contraddittorio non è stato svolto, preparare un’eccezione sulla nullità dell’atto.

6.4 Posso evitare l’accertamento partecipando al contraddittorio preventivo?

Il contraddittorio preventivo non evita automaticamente l’accertamento ma consente di spiegare le anomalie e di ridurre o eliminare le rettifiche. La Cassazione ha stabilito che la mancata attivazione del contraddittorio negli accertamenti basati su ISA comporta la nullità dell’avviso .

6.5 Qual è la differenza tra accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo?

  • Analitico: si fonda su prove documentali e dati certi.
  • Analitico‑induttivo: la contabilità è solo parzialmente attendibile; l’Ufficio ricorre a presunzioni gravi, precise e concordanti .
  • Induttivo: la contabilità è totalmente inattendibile o mancante; l’Ufficio può prescindere dalle scritture e usare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità .

6.6 È vero che i prelevamenti bancari sono sempre tassati?

No. La presunzione di redditività dei prelevamenti bancari si applica solo ai titolari di reddito d’impresa e non ai lavoratori autonomi privi di partita IVA. La Corte Costituzionale n. 10/2023 ha inoltre ritenuto irragionevole tassare i prelevamenti senza consentire di dedurre costi presunti.

6.7 Come posso dimostrare i costi se l’Agenzia presume ricavi non dichiarati?

In seguito all’ordinanza Cass. 19574/2025, il contribuente può dedurre costi forfetari in via presuntiva anche nell’accertamento analitico-induttivo . È consigliabile predisporre un prospetto di incidenza dei costi basato su anni precedenti, su indici di settore o su perizie tecniche; allegare contratti di fornitura, fatture di materie prime, registri di magazzino e buste paga.

6.8 Cosa succede se non impugno l’avviso entro 60 giorni?

L’avviso diviene definitivo e l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute. L’Agente della Riscossione può avviare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). È comunque possibile chiedere la rateizzazione o aderire a definizioni agevolate se previste dalle leggi vigenti.

6.9 Posso rateizzare le somme contestate?

Sì. Dopo la formazione del ruolo, si può chiedere la rateizzazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (fino a 72 rate per somme fino a 120.000 €, fino a 120 rate per importi superiori). In sede di accertamento con adesione le somme possono essere rateizzate fino a 36 rate trimestrali. La rateizzazione comporta il pagamento di interessi legali.

6.10 La rottamazione cancella il debito?

Le definizioni agevolate (rottamazione quater/quinquies) permettono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo il tributo e gli interessi legali, con azzeramento delle sanzioni. Tuttavia non tutti i debiti rientrano (sono escluse ad esempio le risorse proprie UE, l’IVA riscossa all’importazione, i carichi derivanti da condanne penali) e l’adesione richiede il rispetto delle scadenze.

6.11 Cos’è l’accertamento con adesione e come funziona?

È una procedura che consente al contribuente e all’Ufficio di definire in via concordata le contestazioni emerse dall’avviso. Si presenta un’istanza entro 60 giorni, si partecipa a un contraddittorio e si firma l’atto di adesione con riduzione delle sanzioni a un terzo. Il pagamento può essere rateizzato e il procedimento estingue il contenzioso.

6.12 Se accetto l’avviso posso dedurre i costi presunti?

L’adesione implica il riconoscimento della pretesa fiscale e non consente ulteriori deduzioni; eventuali costi presunti devono essere fatti valere nel corso del contraddittorio o del contenzioso.

6.13 Posso chiedere l’annullamento dell’avviso per errori formali?

Sì. È possibile presentare un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’avviso in presenza di errori evidenti (errore sul soggetto, doppia imposizione, omessa motivazione, prescrizione). L’Ufficio ha il dovere di correggere gli atti illegittimi. Tuttavia, l’istanza non sospende i termini per ricorrere.

6.14 Quando conviene aderire al concordato preventivo biennale?

Conviene se l’impresa ha indicatori ISA elevati e prevede redditi stabili nei prossimi due anni. Il CPB blocca gli accertamenti per quei periodi, ma vincola a dichiarare il reddito concordato anche se l’andamento economico peggiora. Per le imprese di packaging con elevata variabilità dei margini può essere rischioso aderire senza una valutazione economico-finanziaria.

6.15 Posso utilizzare le procedure di sovraindebitamento se ho debiti con l’erario?

Sì. La Legge 3/2012 consente anche ai debitori tributari di accedere al piano del consumatore, all’accordo di composizione o alla liquidazione del patrimonio. È necessario rivolgersi a un OCC e farsi assistere da un gestore della crisi (il cui compenso è parametrato al passivo). L’omologazione del piano determina l’esdebitazione anche dei debiti fiscali, salvo le risorse proprie UE.

6.16 Che ruolo ha l’esperto negoziatore della crisi d’impresa?

L’esperto negoziatore, previsto dal D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore nella procedura di composizione negoziata: analizza la situazione economico-finanziaria, predispone un piano sostenibile, convoca i creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) e favorisce la negoziazione di un accordo che consenta la prosecuzione dell’attività. Durante la procedura è possibile ottenere misure protettive contro i creditori.

6.17 Quali sono le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione?

Le sanzioni variano a seconda della violazione. Per l’omessa dichiarazione dei redditi la sanzione amministrativa va dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta; per la dichiarazione infedele dal 90 % al 180 %. Se l’imposta non è versata entro il termine, si applicano sanzioni del 30 % dell’importo omesso. Alcuni comportamenti possono integrare reati tributari (artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000) con pene detentive. Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni.

6.18 È possibile pignorare i macchinari di produzione?

Sì. In caso di debiti definitivi, l’Agente della Riscossione può procedere al pignoramento dei beni mobili (compresi i macchinari), all’iscrizione di ipoteche sui beni immobili e al fermo amministrativo sui veicoli aziendali. Tuttavia esistono limiti: i beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività possono essere pignorati solo entro un quinto; è comunque possibile chiedere la sostituzione del pignoramento con una garanzia equivalente o avviare un piano di rientro.

6.19 Cosa prevede il codice della crisi d’impresa per i debiti tributari?

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto la possibilità di predisporre piani di ristrutturazione e di concordato in continuità che prevedono il pagamento parziale dei debiti fiscali. L’Agenzia delle Entrate partecipa alla procedura e può concedere falcidie e dilazioni se il piano garantisce una percentuale non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Inoltre, il codice ha introdotto la procedura di alert per segnalare gli indizi di crisi.

6.20 Come può aiutarmi concretamente l’Avv. Monardo?

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono:

  • Analisi dettagliata dell’avviso per individuare vizi formali e sostanziali;
  • Redazione del ricorso e presentazione dell’istanza di sospensione;
  • Partecipazione al contraddittorio e alla fase di adesione, con predisposizione di prospetti contabili e perizie di parte;
  • Negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per accordi transattivi e rateizzazioni;
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata, grazie all’abilitazione di Gestore della crisi e all’iscrizione nell’elenco degli esperti negoziatori;
  • Difesa in sede di esecuzione per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Contattare uno specialista consente di impostare una strategia su misura, evitare errori procedurali e sfruttare al meglio gli strumenti offerti dall’ordinamento.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un produttore di impianti per il packaging rappresenta una sfida complessa che richiede competenze tecniche, tempestività e capacità di interfacciarsi con l’Amministrazione finanziaria. Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali hanno rafforzato i diritti dei contribuenti: il contraddittorio preventivo è divenuto obbligatorio nei casi di accertamenti standardizzati; la motivazione dell’avviso deve essere puntuale e completa; i costs presunti possono essere dedotti anche negli accertamenti analitico‑induttivi ; i termini e le modalità di notifica devono essere rigorosamente rispettati.

In questa guida abbiamo illustrato le norme principali (Statuto del contribuente, DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs. 546/1992) , analizzato le pronunce più recenti della Cassazione e della Corte Costituzionale, spiegato la procedura passo per passo e indicato le strategie di difesa e gli strumenti deflattivi. La tutela del contribuente passa attraverso la conoscenza di questi diritti e la capacità di farli valere nel momento giusto.

È fondamentale agire tempestivamente: non attendere la scadenza dei 60 giorni, ma affidarsi subito a un professionista che possa analizzare l’atto, raccogliere le prove e suggerire la soluzione più adatta (ricorso, adesione, rottamazione, sovraindebitamento). Un’azione tardiva o un’errata valutazione delle contestazioni possono comportare il pagamento di imposte non dovute e l’avvio di azioni esecutive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, offre una consulenza legale personalizzata per difendere la tua impresa dagli accertamenti fiscali, bloccare pignoramenti e ipoteche, negoziare piani di rientro e utilizzare le procedure di composizione della crisi. Contatta subito qui di seguito lo Studio per una valutazione immediata: sarai assistito da professionisti che conoscono a fondo le norme, la giurisprudenza e le dinamiche del settore packaging e potranno costruire una strategia concreta e tempestiva per proteggere il tuo business.

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