Accertamento fiscale a un compro oro: come difendersi subito e bene (aggiornato a dicembre 2025)

Introduzione

Il settore dei compro oro è da anni nel mirino del Fisco. Si tratta di attività che acquistano oggetti preziosi usati da privati e li rivendono a operatori professionali o a fonderie. Questa operatività, caratterizzata da transazioni spesso di importo modesto ma frequenti, uso rilevante di contante e rapporti con privati, espone i titolari a controlli serrati da parte di Guardia di finanza e Agenzia delle entrate. Un accertamento fiscale può basarsi su presunzioni (ad esempio proiezioni statistiche del margine), su contestazioni della corretta tenuta del registro carico/scarico previsto dal D.Lgs. 92/2017, oppure sulla ritenuta illegittimità del regime Iva applicato (reverse charge o margine). È quindi fondamentale conoscere le regole del gioco, i diritti del contribuente e le difese praticabili.

Prima di esaminare la normativa e la giurisprudenza più recente, è importante presentare il prof. Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff. L’avvocato Monardo è cassazionista ed è coordinatore di un gruppo multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, titolo che gli consente di assistere imprenditori e professionisti in accordi di ristrutturazione.

Lo Studio Monardo affianca i contribuenti che hanno ricevuto verbali di constatazione, avvisi di accertamento o cartelle esattoriali. Le sue attività comprendono:

  • Analisi dell’atto: verifica della motivazione, dei tempi, delle notifiche e della congruità del metodo di ricostruzione dei redditi.
  • Partecipazione al contraddittorio: predisposizione di osservazioni e memorie difensive, richiesta di accesso agli atti e di proroghe.
  • Ricorsi e sospensioni: redazione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria e istanze di sospensione dell’esecutività.
  • Trattative e accertamento con adesione: negoziazione con l’ufficio per ridurre le pretese e rateizzare i debiti.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, comprese la definizione agevolata dei ruoli, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione.

Se hai ricevuto un’accertamento o un verbale in qualità di compro oro, è indispensabile agire tempestivamente con il supporto di professionisti esperti. 📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Quadro normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono richiamate le principali fonti legislative e i più importanti arresti giurisprudenziali che riguardano gli accertamenti ai compro oro. Sono indicate anche alcune circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate per contestualizzare gli adempimenti fiscali e gli obblighi antiriciclaggio.

1. Le leggi fondamentali

Legge 7/2000 – definizioni e requisiti degli operatori professionali in oro

La Legge 17 gennaio 2000 n. 7 ha introdotto in Italia la nuova disciplina del mercato dell’oro. L’articolo 1 definisce “oro da investimento” come l’oro sotto forma di lingotti o placchette di peso superiore a 1 grammo e purezza pari o superiore a 995 millesimi, nonché le monete d’oro con purezza oltre 900 millesimi coniate dopo il 1800 . Viene inoltre definito “materiale d’oro” l’oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinato all’uso industriale . La stessa norma impone ai soggetti che trasferiscono oro da o verso l’estero o che ne commerciano sul territorio nazionale di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi quando il valore supera determinate soglie . Per esercitare professionalmente il commercio di oro è necessario possedere uno dei tipi societari indicati (spa, sapa, srl o cooperativa), un capitale minimo e determinati requisiti di onorabilità . Le informazioni trasmesse sono messe a disposizione delle autorità fiscali e antiriciclaggio .

Questa legge costituisce ancora oggi la base per distinguere fra oro da investimento e materiale d’oro. Tale distinzione è rilevante perché l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 11 del D.P.R. 633/1972 si applica alle cessioni di oro da investimento, mentre per il materiale d’oro usato il legislatore ha previsto regimi Iva particolari (reverse charge o margine).

Decreto legislativo 92/2017 – iscrizione all’OAM e obblighi antiriciclaggio

Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 92 ha riformato completamente il settore dei compro oro in chiave antiriciclaggio. L’articolo 3, comma 1, stabilisce che l’esercizio dell’attività di compro oro è subordinato all’iscrizione di ogni operatore in un registro informatico gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) . La finalità è permettere alle autorità competenti l’accesso tempestivo ai dati relativi a ciascun operatore . La mera licenza di pubblica sicurezza non è sufficiente: l’operatore deve presentare una SCIA condizionata e ottenere sia l’autorizzazione del questore sia l’iscrizione all’OAM . L’assenza di iscrizione integra esercizio abusivo, punito con reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 2.000 a 10.000 euro .

Il decreto impone inoltre:

  • Identificazione della clientela e conservazione delle schede delle operazioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 (norme antiriciclaggio).
  • Limiti all’utilizzo del contante: le operazioni di compro oro pari o superiori a 500 euro devono essere regolate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte). Questa regola, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 92/2017, rafforza la tracciabilità.
  • Comunicazioni periodiche: i compro oro devono alimentare il registro OAM con i dati relativi a ogni singola operazione.

La violazione di tali obblighi espone a sanzioni amministrative o penali. In sede di accertamento fiscale, la mancata tenuta del registro o l’assenza di iscrizione può costituire indizio di evasione o di riciclaggio.

D.P.R. 633/1972 – Istituzione dell’Iva e reverse charge per l’oro

Il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina l’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 10, comma 1, n. 11, esentava dall’Iva le cessioni di oro da investimento e le relative intermediazioni. Dopo la riforma della legge 7/2000, l’articolo 19 ha previsto la detrazione dell’Iva per gli operatori che producono o trasformano oro da investimento . L’articolo 17, comma 5, dispone che, per le cessioni di oro da investimento, di materiali d’oro o di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario (reverse charge). Ciò significa che il cedente emette fattura senza Iva, mentre il cessionario integra l’imposta nel proprio registro acquisti e vendite .

La Corte di cassazione ha precisato in più occasioni che la ratio di tale meccanismo è prevenire frodi fiscali: l’applicazione del reverse charge è giustificata dal rischio di evasione particolarmente elevato nel commercio dell’oro . Per le cessioni di oro usato destinato alla fusione, la condizione essenziale è che il bene non sia immediatamente destinato al consumo e che presenti un titolo di purezza elevato. Se manca questa destinazione alla trasformazione, si applica il regime del margine (vedi infra).

D.L. 41/1995 art. 36 – regime del margine per beni usati

Il D.L. 41/1995, art. 36, ha introdotto un regime speciale Iva per gli operatori che commercializzano beni usati. Nel settore dell’oro, i compro oro applicano il regime del margine quando acquistano oggetti preziosi usati da privati o da altri operatori che hanno adottato lo stesso regime. Il margine imponibile è costituito dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto; l’Iva è determinata solo su tale margine. L’Informafisco dell’ottobre 2025 (Fiscal Focus) ricorda che il regime del margine si applica quando gli oggetti d’oro usati vengono rivenduti senza subire alcuna trasformazione . Se invece gli oggetti sono destinati alla fusione o trasformazione industriale, deve essere applicato il reverse charge . L’operatore compro oro deve dimostrare che gli oggetti sono effettivamente destinati alla fusione; se i beni rimangono destinati al loro originario utilizzo, il regime del margine è obbligatorio .

Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – motivazione degli atti e contraddittorio

La Legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, detta principi fondamentali in materia di rapporti tra Fisco e contribuente. Alcuni articoli rilevanti sono:

  • Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti: se la motivazione dell’atto impositivo fa riferimento ad altri documenti, questi devono essere allegati o resi accessibili al contribuente. Un recente articolo ha richiamato un orientamento della Cassazione secondo cui l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti che integrano la motivazione; la mancata allegazione può comportare la nullità se impedisce la difesa .
  • Art. 6-bis (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): a partire dal 2024 ha sostituito il precedente art. 12, comma 7, e prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio. L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni perché il contribuente possa presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo . L’atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine. Se quest’ultimo scade oltre il termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
  • Art. 6 – autotutela: consente all’amministrazione di annullare o rettificare in autotutela gli atti viziati. È possibile presentare un’istanza di autotutela al direttore dell’ufficio, ma essa non sospende i termini per l’impugnazione.

Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Il D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 disciplina l’accertamento con adesione, uno strumento deflativo che consente di chiudere la lite pagando tributi ridotti e sanzioni attenuate. L’articolo 6, comma 1, prevede che il contribuente, al quale siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento . Se è stato notificato l’avviso di accertamento, la domanda di adesione deve essere presentata prima dell’impugnazione e comunque entro il termine di proposizione del ricorso . Nel caso in cui si applichi il contraddittorio preventivo, l’istanza va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto .

L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e la possibilità di pagare l’imposta in un’unica soluzione o in rate trimestrali. È spesso una soluzione efficace per evitare il contenzioso, soprattutto se il contribuente riconosce parte della pretesa.

2. Giurisprudenza significativa per i compro oro

Cassazione, sez. tributaria, ord. 6 aprile 2022 n. 11106

La Suprema Corte ha affrontato il caso di una società compro oro che aveva applicato il reverse charge alle cessioni di materiale d’oro. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione e aveva negato l’applicazione del reverse charge. La Cassazione ha ricordato che il regime di inversione contabile è giustificato dall’esigenza di prevenire frodi e si applica alle cessioni di oro da investimento e di materiali d’oro con purezza pari o superiore a 325 millesimi. Non è la mancanza di laboratori di fusione presso il compro oro a escludere il regime, bensì l’accertamento della destinazione dei beni. È sufficiente che i prodotti non siano destinati al consumo immediato e rispondano ai requisiti di purezza stabiliti . Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare in fatto la destinazione dei beni e il loro titolo di purezza .

Cassazione, sez. tributaria, ord. 4 luglio 2024 n. 18333

Questa ordinanza si concentra sulla disciplina Iva dell’oro da investimento. La Corte ha precisato che l’indetraibilità dell’Iva per le operazioni esenti non si applica alle cessioni di oro da investimento effettuate da soggetti che lo producono o trasformano . La detrazione è ammessa sia se la lavorazione è svolta dal produttore sia se è affidata a terzi, purché il bene conservi il marchio identificativo previsto dal D.Lgs. 251/1999 . Questo principio ha riflessi sulle verifiche ai compro oro: per applicare l’esenzione è necessario che l’operatore dimostri di essere produttore o trasformatore e che i lingotti riportino il marchio.

Cassazione, sez. tributaria, ord. 19 giugno 2024 n. 16873

L’ordinanza affronta il tema del contraddittorio endoprocedimentale. Quando l’amministrazione invia una richiesta di documenti, è tenuta a garantire il contraddittorio; la violazione determina la nullità dell’atto se il contribuente dimostra che avrebbe potuto far valere ragioni concrete . Il contraddittorio è obbligatorio per i tributi armonizzati (Iva), mentre per quelli non armonizzati vale solo quando è previsto dalla legge . Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del contraddittorio, che l’ufficio avesse inviato un invito a esibire documenti e redatto verbali di consegna .

Cassazione, ord. 22483/2025 (sintesi tramite LexCED)

Un’ordinanza del 4 agosto 2025 ha ribadito che il reverse charge è un regime derogatorio e quindi l’onere della prova grava sul contribuente. La Corte ha stabilito che spetta al cedente dimostrare la sussistenza dei requisiti per beneficiarne, in particolare che i beni ceduti sono destinati alla lavorazione industriale e che presentano la purezza richiesta . Una semplice dichiarazione dell’acquirente non costituisce prova sufficiente; occorrono elementi concreti come contratti, ordini di fusione o indicazioni sul processo produttivo . La Corte ha inoltre ribadito che l’interpretazione del regime deve essere restrittiva, essendo un’eccezione al principio generale di applicazione dell’Iva .

Commissione tributaria regionale di Bari, sent. 2058/2015

Una sentenza della CTR di Bari, richiamata da dottrina e prassi, ha precisato che per applicare il reverse charge non conta la natura del bene (oro usato, rottame, semilavorato), ma la destinazione finale e l’attività svolta dal cessionario. Se il bene è destinato a fusione o affinazione chimica e il cessionario svolge esclusivamente tale attività, il cedente deve emettere fattura senza Iva, applicando il reverse charge . Se invece l’oggetto è venduto per l’originario utilizzo (rivendita al dettaglio), si applica il regime del margine .

Principi in materia probatoria

Nella sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025 la Cassazione ha chiarito che nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Il giudice può considerare le prove raccolte dalla Guardia di finanza anche se acquisite irritualmente, in assenza di una norma specifica che ne preveda l’inutilizzabilità . Al contempo, la Corte ha precisato che l’onere della prova spetta all’amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa, ma grava sul contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per i regimi agevolativi, come il reverse charge.

3. Obblighi antiriciclaggio e di tracciabilità

L’attività di compro oro è considerata ad alto rischio di riciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 e le direttive europee prevedono l’obbligo di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni e segnalazione di operazioni sospette. Il dossier della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo per i compro oro (Atto governo 390) ricorda che la riforma mira a garantire la tracciabilità delle operazioni e a fornire un apparato sanzionatorio specifico . L’approccio basato sul rischio comporta che i soggetti obbligati valutino il rischio di riciclaggio associato alle loro operazioni e adottino misure proporzionate . In pratica, i compro oro devono:

  • identificare il cliente attraverso un documento di identità e registrare i dati;
  • conservare le schede relative a ogni operazione per almeno 10 anni;
  • segnalare alla UIF operazioni sospette o movimenti in contanti che superano le soglie;
  • limitare il contante a 500 euro per transazione, utilizzando strumenti tracciabili.

La violazione di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro per omessa identificazione e, nei casi più gravi, responsabilità penale per riciclaggio.

4. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per permettere ai contribuenti di definire i propri debiti fiscali in modo agevolato. L’articolo 1, commi 231‑252, della Legge 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata (rottamazione‑quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È stato previsto che il contribuente può estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per procedure esecutive e notifiche, senza interessi, sanzioni o aggio . Il servizio per conoscere le cartelle ammesse alla definizione e presentare la domanda era disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione fino al 30 aprile 2023. Successivamente sono state prorogate alcune scadenze e introdotte nuove definizioni con la legge di Bilancio 2024. Le rottamazioni rappresentano uno strumento utile per i compro oro che abbiano debiti iscritti a ruolo e vogliano sanare la propria posizione.

5. Sovraindebitamento e piano del consumatore

La Legge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) consente al debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento di presentare ai creditori, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di ristrutturazione o un piano del consumatore. Il testo della legge prevede che il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione basato su un piano che stabilisce modalità e scadenze di pagamento, garantendo il soddisfacimento dei crediti impignorabili e prevedendo eventualmente la liquidazione del patrimonio . Per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (Iva) e per le ritenute non versate, il piano può prevedere solo la dilazione del pagamento, non l’abbuono .

Le procedure di sovraindebitamento comprendono:

  • Piano del consumatore: riservato ai debitori “consumatori”, consente di ristrutturare i debiti senza l’accordo dei creditori, ma richiede la meritevolezza e l’omologazione del giudice.
  • Concordato minore: rivolto agli imprenditori minori o professionisti; richiede l’accordo dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: soluzione estrema in cui i beni del debitore sono liquidati sotto il controllo del tribunale.
  • Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dal Codice della crisi, consente la cancellazione dei debiti residui per chi non abbia alcun patrimonio o reddito.

Il piano del consumatore può risultare utile a un titolare di compro oro in stato di insolvenza personale, ad esempio per debiti tributari derivanti da contestazioni fiscali. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere nella predisposizione del piano e nella negoziazione con l’OCC.

Procedura passo‑passo dell’accertamento fiscale

In questa sezione descriviamo le fasi che caratterizzano un accertamento fiscale nei confronti di un compro oro, dalla notifica del verbale alla riscossione, e i diritti del contribuente in ogni fase.

1. Accesso, ispezione e verbale di constatazione

La procedura inizia di solito con un accesso della Guardia di finanza o dell’Agenzia delle entrate presso i locali dell’azienda. Durante l’ispezione, i funzionari controllano:

  • la regolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs. 92/2017;
  • le fatture, le ricevute e le schede identificative dei clienti;
  • la congruità dei prezzi di acquisto e vendita rispetto ai listini ufficiali e al margine dichiarato;
  • il rispetto dei limiti al contante e degli adempimenti antiriciclaggio.

Al termine delle operazioni, gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC) che viene consegnato al contribuente. Grazie al nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve trasmettere anche lo schema di atto e concedere al contribuente un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di documenti . Durante questo periodo, l’atto non può essere emesso.

Il contribuente dovrebbe sfruttare questo termine per:

  • verificare la completezza e la correttezza del PVC;
  • richiedere copia integrale del fascicolo (contratti, listini, prove) e dei documenti richiamati (art. 7 Statuto);
  • predisporre osservazioni scritte, confutando le presunzioni e fornendo prove della corretta applicazione del regime Iva (reverse charge o margine);
  • corredare le osservazioni con perizie sui titoli di purezza dell’oro e documentazione sulla destinazione alla fusione.

2. Invito al contraddittorio e questionario

Oltre al PVC, l’ufficio può inviare un invito al contraddittorio o un questionario per chiedere chiarimenti e dati bancari. Come ha ricordato la Cassazione nella sentenza 16873/2024, l’invio dell’invito con richiesta di documenti può assolvere all’obbligo di contraddittorio quando la normativa non prescrive forme specifiche . Il contribuente deve rispondere nei termini indicati (generalmente 15 o 30 giorni), fornendo le informazioni richieste e allegando documentazione probatoria. La mancata risposta può essere valutata negativamente e giustificare presunzioni di evasione.

3. Avviso di accertamento

Scaduti i termini per il contraddittorio, l’ufficio emette l’avviso di accertamento (per Iva e imposte dirette) o l’atto di recupero per i tributi armonizzati. L’atto deve essere motivato: se fa riferimento a documenti (liste, perizie, schede), questi devono essere allegati o messi a disposizione; in caso contrario si può eccepire il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 7 Statuto .

L’avviso indica l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. Per le sanzioni tributarie si applicano in genere riduzioni se la violazione è solo formale. L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo per Iva e imposte dirette; entro il 31 dicembre dell’ottavo anno in caso di violazioni penali).

Dalla notifica decorre il termine per:

  • Ricorso: 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
  • Accertamento con adesione: il contribuente può presentare istanza di adesione prima di proporre ricorso; la domanda sospende per 90 giorni i termini di impugnazione . Se si applica il contraddittorio preventivo, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto .

4. Accertamento con adesione

Questa procedura consente di definire l’accertamento mediante accordo con l’ufficio. Dopo aver presentato l’istanza, l’ufficio convoca il contribuente per discutere le contestazioni. Il contribuente può proporre riduzioni della base imponibile dimostrando, ad esempio, che il margine reale è inferiore a quello presunto e che alcune operazioni erano esenti (oro da investimento). Se si raggiunge un accordo, l’imposta e le sanzioni sono ridotte; la sanzione è pari a un terzo del minimo previsto. L’importo deve essere versato entro 20 giorni o rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali (16 per i tributi superiori a 50.000 euro).

Se l’adesione non viene raggiunta, il contribuente conserva la possibilità di proporre ricorso.

5. Ricorso e contenzioso tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione (difetto di motivazione, errata qualificazione delle operazioni, mancata applicazione del regime del margine, violazione del contraddittorio, ecc.) e può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecutività. La sospensione consente di evitare il pagamento nelle more del giudizio.

La decisione di primo grado può essere impugnata in appello e poi in Cassazione. Lo Studio Monardo, grazie alla competenza cassazionista dell’avv. Monardo, assiste i contribuenti nelle fasi di merito e di legittimità.

6. Riscossione e strumenti di tutela

Se l’avviso diviene definitivo (perché non impugnato o perché la sentenza è passata in giudicato), l’atto è iscritto a ruolo e l’agente della riscossione emette la cartella di pagamento. In caso di mancato pagamento, possono essere disposti:

  • Fermi amministrativi sui veicoli;
  • Ipoteca legale su immobili e beni registrati, iscritta dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica e per importi superiori a 20.000 euro;
  • Pignoramenti di conti correnti, stipendi o beni mobili.

Per evitare tali conseguenze si può:

  • Presentare domanda di rateizzazione (fino a 72 rate mensili; 120 rate in casi di grave difficoltà);
  • Accedere alla definizione agevolata (rottamazione) se il debito rientra nelle norme vigenti ;
  • Richiedere la sospensione legale se l’atto è oggetto di impugnazione.

Nel contesto di un compro oro, la tempestività nel proporre ricorso o adesione è cruciale per evitare misure esecutive che possono compromettere l’attività.

Difese e strategie legali

Il contribuente che subisce un accertamento deve conoscere le possibili difese per contestare la pretesa. Di seguito si illustrano le principali strategie, con esempi pratici.

1. Contestazione della motivazione

L’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. Se il Fisco si limita a richiamare il PVC senza allegarlo o senza specificare gli elementi indiziari, si può eccepire la nullità per difetto di motivazione (art. 7 Statuto) . La contestazione è efficace quando l’avviso non consente di comprendere la ricostruzione del reddito o del margine. In tal caso è possibile chiedere l’annullamento in autotutela o impugnare l’atto in giudizio.

Esempio pratico: La Guardia di finanza contesta al compro oro un margine presunto del 15% calcolato in base ai prezzi di mercato. Tuttavia, nell’avviso non viene allegato il PVC né indicati i dati di carico e scarico. Il contribuente può chiedere la nullità dell’atto perché non è in grado di verificare i conteggi e di difendersi.

2. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

Se l’ufficio emette l’avviso senza rispettare il termine di 60 giorni dallo schema di atto (art. 6‑bis Statuto) o senza rispondere alle osservazioni presentate, si può far valere la violazione del contraddittorio. La Cassazione ha ribadito che la violazione comporta la nullità dell’atto per i tributi armonizzati, purché il contribuente alleghi le ragioni che avrebbe potuto far valere . È quindi importante inviare osservazioni circostanziate, cosicché la mancata considerazione delle stesse emerga nel successivo giudizio.

Esempio pratico: Il PVC viene consegnato il 1° aprile e lo schema di atto il 5 aprile. L’ufficio emette l’avviso il 20 aprile, senza attendere i 60 giorni e senza rispondere alle memorie inviate. Il contribuente può eccepire la nullità.

3. Onere della prova sul reverse charge

Per applicare il reverse charge, il contribuente deve dimostrare la destinazione alla fusione e la purezza dei beni. La Cassazione n. 22483/2025 ha chiarito che l’onere della prova grava sul cedente; una dichiarazione dell’acquirente non è sufficiente . Occorre produrre contratti con le fonderie, certificati di analisi, ordini di lavorazione e documenti di trasporto. Se non si riesce a fornire tali prove, il Fisco applicherà il regime ordinario o del margine e contesterà l’omessa Iva.

Esempio pratico: Un compro oro vende monili usati a una fonderia e applica il reverse charge. In sede di accertamento, l’ufficio contesta l’assenza di prove. Il contribuente deve mostrare il contratto con la fonderia, le analisi di purezza (titolo > 325 millesimi) e documenti che attestano la fusione. In mancanza, dovrà ricorrere al regime del margine.

4. Corretto utilizzo del regime del margine

Il regime del margine si applica quando gli oggetti d’oro usati sono acquistati da privati o da soggetti che hanno adottato lo stesso regime e sono rivenduti senza trasformazione. Per evitare contestazioni, il compro oro deve:

  • annotare correttamente nel registro di carico/scarico i dati del venditore privato (identità, descrizione del bene, prezzo);
  • conservare copie dei documenti di acquisto e di vendita;
  • dimostrare che il bene non è stato trasformato (foto, pesatura, inventario).

Se l’ufficio ritiene che il bene fosse destinato alla fusione, può disconoscere il margine e applicare il reverse charge. In tal caso il contribuente deve opporsi con prove adeguate.

5. Impugnazione delle presunzioni bancarie e redditometriche

Spesso l’accertamento si basa su presunzioni: versamenti bancari non giustificati, margini considerati troppo bassi rispetto alla media, indici di rotazione dell’invenduto. È possibile ribaltare tali presunzioni mediante:

  • Prova contraria: dimostrare che i versamenti derivano da prestiti, vendite regolari o da restituzioni di caparre.
  • Documentazione analitica: registri, fatture, scontrini, schede clienti e contratti.
  • Perizie di valore: analisi del mercato dell’oro per dimostrare che il margine reale è inferiore a quello presunto.

6. Accertamento con adesione come strategia difensiva

Talvolta è opportuno non affrontare il contenzioso ma chiudere con l’adesione. Ciò consente:

  • riduzione delle sanzioni a un terzo;
  • rateizzazione fino a 8 rate trimestrali;
  • possibilità di limitare l’importo contestato dimostrando elementi favorevoli durante le trattative.

La richiesta di adesione sospende i termini del ricorso. È consigliabile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, allegando un prospetto delle osservazioni.

7. Ricorso e prova nel contenzioso tributario

Nel giudizio tributario la prova può essere fornita mediante documenti, perizie e testimonianze indirette (non è ammessa la prova testimoniale diretta). Il contribuente deve allegare gli elementi probatori già prodotti nella fase precontenziosa. È possibile chiedere consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per dimostrare la purezza dei metalli o la congruità dei margini. Inoltre, le sentenze della Cassazione dimostrano che le presunzioni del Fisco devono essere gravi, precise e concordanti: l’assenza di un laboratorio di fusione non prova di per sé la mancanza dei requisiti del reverse charge .

8. Azioni penali e profili di responsabilità

Se l’accertamento evidenzia frode fiscale, emissione di fatture false o riciclaggio, possono essere avviati procedimenti penali. L’IVA evasa oltre 250.000 euro per anno costituisce reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Il riciclaggio di oro è punito dall’art. 648-bis c.p. La corretta tenuta delle registrazioni e l’adesione alla normativa antiriciclaggio possono evitare l’insorgere di responsabilità penali. La difesa penale richiede immediato intervento di un avvocato esperto.

9. Tutela del patrimonio e misure conservative

L’agenzia della riscossione può iscrivere ipoteca o procedere a pignoramento dopo il decorso dei termini. Per proteggere il patrimonio:

  • valutare la costituzione di società di capitali per separare il patrimonio personale da quello aziendale;
  • utilizzare contratti di trust interno o fondo patrimoniale (attenzione alle norme anti‑elusive);
  • evitare conti promiscuo che mescolano fondi personali e aziendali;
  • ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione.

Lo Studio Monardo aiuta a individuare la soluzione più adeguata per proteggere i beni senza incorrere in reati di sottrazione fraudolenta.

Strumenti alternativi e soluzioni di pianificazione

Oltre al ricorso e all’adesione, il titolare di un compro oro può utilizzare altri strumenti per gestire i debiti fiscali.

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Dal 2016 a oggi si sono succedute diverse definizioni agevolate (rottamazione bis, ter, quater). La rottamazione quater introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere i ruoli affidati all’agente della riscossione versando solo capitale e spese, senza interessi né sanzioni . Le istanze dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023; successivamente sono state introdotte definizioni ulteriori con la legge di Bilancio 2024 (ad esempio il “saldo e stralcio” per debiti inferiori a 1.000 euro).

Il titolare di un compro oro con cartelle esattoriali può verificare se le proprie posizioni rientrano nei carichi agevolabili e presentare l’istanza. Anche se le scadenze sono passate, il legislatore potrebbe prevedere ulteriori rottamazioni; pertanto conviene monitorare le novità normative.

2. Rateizzazioni e sospensioni

La rateizzazione ordinaria dei ruoli consente di diluire il debito fino a 72 rate mensili, con possibilità di ottenere 120 rate in caso di grave e comprovata difficoltà economica. La richiesta va presentata all’agente della riscossione e comporta l’automatico sgravio delle misure esecutive. Se nel frattempo pendenza un ricorso, si può chiedere la sospensione legale in presenza di gravi e fondati motivi.

3. Piano del consumatore e concordato minore

Come accennato, il piano del consumatore (art. 7 della Legge 3/2012) permette al consumatore indebitato di proporre un piano di pagamenti ai creditori con l’ausilio di un OCC. Il piano deve garantire il regolare pagamento dei crediti impignorabili (stipendi, pensioni, debiti alimentari) e può prevedere l’assegnazione del patrimonio a un gestore . Per i debiti fiscali è possibile solo la dilazione e non l’abbuono . Se il giudice omologa il piano, gli atti esecutivi sono bloccati e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione.

Il concordato minore è destinato a imprenditori minori e professionisti. Prevede l’accordo con i creditori e l’approvazione del giudice; consente la ristrutturazione del debito senza necessariamente liquidare l’azienda. È utile per un compro oro che opera come ditta individuale o società di persone.

4. Esdebitazione dell’incapiente

Il Codice della crisi ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente, che permette al debitore senza patrimonio né reddito di ottenere la cancellazione dei debiti residui. Questa procedura si avvia tramite un OCC e prevede controlli sulla meritevolezza del debitore. Può costituire l’ultima soluzione per chi non riesce a pagare neppure tramite un piano del consumatore.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un compro oro richiede attenzione costante agli adempimenti. Di seguito gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

  1. Mancata iscrizione all’OAM: esercitare senza iscrizione comporta reati e sanzioni. Verificare la regolare iscrizione e rinnovarla annualmente .
  2. Registro carico/scarico incompleto: la mancanza o l’inesattezza delle registrazioni consente accertamenti induttivi. Tenere aggiornato il registro con tutti i dati richiesti (data, descrizione, peso, titolo, prezzo e dati del cliente).
  3. Uso eccessivo del contante: superare il limite di 500 euro per operazione espone a sanzioni antiriciclaggio. Utilizzare strumenti tracciabili.
  4. Applicazione impropria del reverse charge: il regime va applicato solo quando il bene è destinato a fusione e presenta purezza ≥ 325 millesimi . In caso di dubbio, applicare il regime del margine.
  5. Presunzioni bancarie non giustificate: versamenti privi di giustificazione possono essere considerati ricavi. Conservare estratti conto e documentare entrate/uscite.
  6. Mancato rispetto dei termini: non presentare osservazioni entro 60 giorni o ricorso entro 60 giorni preclude la difesa. Seguire attentamente le scadenze.
  7. Affidarsi a consulenti non specializzati: la normativa è complessa; rivolgersi a professionisti esperti in diritto bancario e tributario come lo Studio Monardo.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali relative ai compro oro

NormativaOggettoSpunti principali
Legge 7/2000Disciplina il mercato dell’oroDefinisce oro da investimento e materiale d’oro; obbliga alla dichiarazione delle operazioni superiori a determinate soglie
D.Lgs. 92/2017Regolamenta l’attività di compro oroObbligo di iscrizione al registro OAM e limiti al contante; reclusione e multa per esercizio abusivo
D.P.R. 633/1972, art. 17Iva – reverse chargeL’imposta è a carico del cessionario per cessioni di oro da investimento e materiale d’oro di purezza ≥ 325 millesimi
D.L. 41/1995, art. 36Regime del margineSi applica alle vendite di beni usati; l’Iva è calcolata sul margine; obbligatorio quando gli oggetti sono destinati alla rivendita e non alla fusione
Statuto del contribuenteDiritti del contribuenteObligo di motivazione e allegazione degli atti ; contraddittorio preventivo con 60 giorni per controdeduzioni
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesionePossibilità di accordo prima del ricorso; istanza entro i termini di impugnazione

Tabella 2 – Regimi Iva per i compro oro

RegimeRequisitiProva richiesta
Reverse charge (art. 17, comma 5, DPR 633/72)Beni d’oro o semilavorati con purezza ≥ 325 millesimi destinati alla fusione; cessioni a soggetti passiviContratti con fonderie, documenti di trasporto, certificati di purezza
Regime del margine (art. 36 DL 41/1995)Oggetti usati acquistati da privati o da soggetti con margine; rivendita senza trasformazioneRegistro carico/scarico con dati dell’acquisto, dimostrazione che non avviene fusione
Regime ordinarioCessioni a operatori commerciali che non adottano il margine; beni non rientranti nelle categorie sopraFattura con Iva; documentazione ordinaria

Tabella 3 – Termini procedimentali

FaseTermineRiferimento
Presentazione osservazioni allo schema di atto≥ 60 giorniArt. 6‑bis Statuto
Ricorso avverso avviso di accertamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine di ricorso (30 giorni se contraddittorio preventivo)D.Lgs. 218/1997
Pagamento accertamento con adesione20 giorni dalla redazione dell’atto o rate trimestraliD.Lgs. 218/1997
Termine di decadenza dell’accertamento31 dicembre del 5° anno successivo (8° se reato)D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972

Tabella 4 – Strumenti di composizione dei debiti

StrumentoDestinatariVantaggi
Rottamazione cartelleContribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2022Pagamento solo del capitale e spese, senza sanzioni né interessi
Rateizzazione fino a 72/120 rateTutti i contribuentiDiluisce il debito, sospende le azioni esecutive
Piano del consumatoreConsumatori sovraindebitatiDilazione del debito con omologa del giudice; possibilità di esdebitazione finale
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiAccordo con i creditori per ristrutturazione del debito
Esdebitazione dell’incapienteDebitori senza patrimonio né redditoCancellazione totale del debito residuo

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché l’Agenzia delle entrate controlla i compro oro?
Perché il settore è considerato ad alto rischio di evasione e riciclaggio. L’alto volume di transazioni in contante, l’acquisto da privati e la difficoltà di determinare il margine reale spingono il Fisco ad effettuare verifiche mirate.

2. È obbligatorio iscriversi al registro OAM?
Sì. Il D.Lgs. 92/2017 stabilisce che l’attività di compro oro può essere svolta solo previa iscrizione al registro gestito dall’OAM. L’esercizio senza iscrizione è punito con reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa .

3. Quali sono i limiti all’uso del contante?
Per le operazioni di compro oro l’art. 4 del D.Lgs. 92/2017 impone il limite di 500 euro per transazione. Importi superiori devono essere regolati tramite strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta).

4. Come distinguere tra reverse charge e regime del margine?
Il reverse charge si applica quando l’oro (anche usato) è destinato alla fusione e presenta una purezza di almeno 325 millesimi . Il regime del margine si applica quando l’oggetto è rivenduto senza trasformazione e acquistato da un privato o da altro operatore che applica il margine . In caso di dubbio, è consigliabile adottare il margine e conservare documentazione.

5. Chi deve provare i requisiti del reverse charge?
Secondo la Cassazione n. 22483/2025, l’onere della prova ricade sul contribuente. È necessario dimostrare la destinazione alla lavorazione industriale e la purezza del metallo; una semplice dichiarazione dell’acquirente non basta .

6. Che succede se l’avviso di accertamento non è motivato?
L’art. 7 dello Statuto prevede che l’atto deve indicare gli elementi su cui si fonda e allegare i documenti richiamati. Se la motivazione è solo apparente o mancano gli allegati, il contribuente può eccepire la nullità .

7. Ho ricevuto il PVC: devo rispondere entro 60 giorni?
Sì. L’art. 6‑bis dello Statuto prevede che l’amministrazione debba concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. Il rispetto di questo termine permette di far valere le proprie ragioni e, se non rispettato, può portare alla nullità dell’atto .

8. Cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura che consente di definire l’accertamento con un accordo. Il contribuente può presentare istanza prima di proporre ricorso e negoziare riduzioni delle imposte e delle sanzioni .

9. Posso rateizzare il debito risultante da un accertamento?
Sì. Sia nell’accertamento con adesione sia in fase di riscossione è possibile rateizzare l’importo dovuto. In sede di adesione, il pagamento può avvenire in rate trimestrali; nella riscossione, sono previste fino a 72 rate (120 in casi speciali).

10. Esiste una prescrizione per gli accertamenti?
L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno in caso di reato). Trascorso questo termine, l’accertamento è decaduto.

11. Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, procedere al fermo dei veicoli o pignorare i beni. È possibile chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata se prevista.

12. Posso accedere al piano del consumatore per debiti fiscali?
Sì, il piano del consumatore può includere debiti fiscali; tuttavia, per l’Iva e le ritenute non versate è ammessa solo la dilazione del pagamento . Occorre l’assistenza di un OCC e l’omologa del giudice.

13. La Guardia di finanza può usare prove acquisite irregolarmente?
Secondo la Cassazione n. 8452/2025, nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; dunque, salvo espresse previsioni, tali prove possono essere utilizzate .

14. Posso contestare l’applicazione del reverse charge se non ci sono prove della fusione?
Sì. Se l’Amministrazione non dimostra (e il contribuente non prova) che il bene è stato destinato alla fusione, il reverse charge non può essere applicato. La giurisprudenza richiede la verifica della destinazione e della purezza .

15. Quali registri devo tenere come compro oro?
Oltre ai registri Iva e contabili ordinari, devi tenere il registro carico/scarico previsto dal D.Lgs. 92/2017 con la descrizione dei beni, il peso, la purezza, il prezzo e i dati dei clienti. Devi inoltre conservare le schede di identificazione e registrare le operazioni nel sistema OAM.

16. Cosa succede se non rispondo a un questionario dell’Agenzia delle entrate?
La mancata risposta può essere considerata un indice di evasione e portare a presunzioni sfavorevoli. È consigliabile rispondere con precisione e documentare i dati richiesti.

17. Quando si verifica la preclusione alla prova in giudizio?
Se il contribuente non allega nella fase precontenziosa i documenti necessari, il giudice potrebbe non ammetterli in giudizio. È quindi importante fornire tutta la documentazione nel contraddittorio preventivo.

18. Posso chiedere l’annullamento in autotutela?
Sì, ma l’istanza non sospende i termini del ricorso. L’amministrazione può annullare l’atto se riconosce l’errore o l’illegittimità.

19. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore non richiede l’accordo dei creditori ed è destinato ai consumatori; il concordato minore richiede il voto dei creditori ed è destinato a imprenditori minori e professionisti.

20. Posso essere sanzionato penalmente per irregolarità contabili?
Le irregolarità contabili possono integrare reati di dichiarazione fraudolenta o di occultamento di scritture (artt. 8 e 10 D.Lgs. 74/2000). È quindi fondamentale tenere registrazioni veritiere e rispettare le norme antiriciclaggio.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio le problematiche degli accertamenti ai compro oro, si riportano alcune simulazioni numeriche.

Simulazione 1 – Reverse charge correttamente applicato

Scenario: Il compro oro “Aurea Srl” acquista 1 kg di oro usato (titolo 750/1000) da privati per 40.000 euro. Rivende l’oro a una fonderia per 42.000 euro applicando il reverse charge.

Requisiti:

  • Purezza ≥ 325 millesimi → ok (750 millesimi).
  • Destinazione alla fusione → il contratto con la fonderia prevede la fusione dell’oro e la restituzione del metallo raffinato.
  • Soggetto passivo → la fonderia è soggetta passiva d’imposta.

Procedure:

  1. Fattura: Aurea Srl emette fattura di 42.000 euro senza Iva, indicando “reverse charge art. 17 c.5 DPR 633/72”.
  2. Registro vendite: annota la fattura nel registro Iva vendite.
  3. Cliente: la fonderia integra la fattura con l’Iva al 22% (9.240 euro) e la registra sia nel registro vendite sia nel registro acquisti.

Risultato: Nessuna Iva viene versata da Aurea Srl, mentre la fonderia versa l’imposta e la detrae. L’accertamento non dovrebbe contestare l’applicazione del reverse charge se la documentazione (contratto, titolo di purezza, DDT) è presente.

Simulazione 2 – Errata applicazione del reverse charge

Scenario: Il compro oro “Oro e Affini Snc” acquista collane usate da privati per 10.000 euro. Rivende le collane a un negozio di gioielleria per 12.000 euro, applicando il reverse charge.

Problemi:

  • I beni non sono destinati alla fusione ma alla rivendita al dettaglio.
  • L’acquirente non è una fonderia, ma un commerciante di oggetti preziosi.

Conseguenze:

  1. Regime errato: si sarebbe dovuto applicare il regime del margine. Il margine è 2.000 euro (12.000 – 10.000); l’Iva si applica su 2.000 euro.
  2. Accertamento: l’ufficio contesta l’omessa Iva e applica sanzioni per 90% del tributo evaso (art. 6 D.Lgs. 471/1997). L’imposta dovuta è 440 euro (22% su 2.000).

Difesa:

Il compro oro può eccepire l’errore in buona fede e chiedere l’adesione per ridurre le sanzioni. Se riesce a dimostrare che la destinazione alla rivendita era evidente (descrizione del bene, richiesta del cliente), può evitare l’accusa di dolo e ricadere nelle sanzioni minime.

Simulazione 3 – Accertamento induttivo basato su versamenti bancari

Scenario: La Guardia di finanza esamina i conti correnti di un compro oro e rileva versamenti in contanti per 100.000 euro non registrati. L’ufficio presume ricavi non dichiarati e applica l’aliquota del 24% per Ires.

Difesa:

  • Il contribuente dimostra che 60.000 euro derivano da un prestito dei soci (contratto di mutuo), 20.000 euro da vendite di argenteria registrate in contabilità e 20.000 euro da un rimborso assicurativo.
  • Fornisce contratti di prestito, quietanze e polizze come prova.

Risultato:

L’accertamento si riduce a 20.000 euro e, applicando il margine dell’8%, il reddito imponibile si riduce ulteriormente. La difesa documentale è stata decisiva per annullare gran parte della pretesa.

Simulazione 4 – Accertamento con adesione con riduzione delle sanzioni

Scenario: L’Agenzia delle entrate contesta un maggiore reddito Ires e una maggiore Iva per 100.000 euro a un compro oro. Le sanzioni ammontano a 60.000 euro.

Procedura:

  • Il contribuente presenta istanza di adesione entro 60 giorni e dimostra che una parte della pretesa è infondata (errore nel calcolo del margine). Si concorda di ridurre la base imponibile a 70.000 euro.
  • Le sanzioni vengono ridotte a un terzo (20.000 euro).

Pagamento:

  • Importo dovuto: 70.000 euro di imposta + 20.000 euro di sanzioni + interessi.
  • Il contribuente paga un acconto del 30% e rateizza il resto in otto rate trimestrali.

Vantaggi:

Si evita il contenzioso e si ottiene una sensibile riduzione delle sanzioni. Questa simulazione dimostra l’efficacia dell’accertamento con adesione quando le contestazioni sono parzialmente fondate.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un compro oro può avere impatti devastanti se non viene gestito con tempestività e competenza. La normativa di settore è complessa: distingue tra oro da investimento e materiale d’oro, impone obblighi antiriciclaggio, prevede regimi Iva diversi (reverse charge, margine o ordinario) e richiede il rispetto di procedure formali come la motivazione degli atti e il contraddittorio. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’onere della prova per beneficiare del reverse charge grava sul contribuente , che la destinazione alla fusione e la purezza dei beni sono determinanti e che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare la nullità dell’atto .

Agire tempestivamente è essenziale: occorre analizzare il verbale, presentare osservazioni entro i 60 giorni previsti dallo Statuto , valutare l’accertamento con adesione e, se necessario, proporre ricorso. Esistono inoltre strumenti alternativi, come le definizioni agevolate, le rateizzazioni e le procedure di sovraindebitamento, che possono ridurre o ristrutturare i debiti.

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