Accertamento fiscale a un’associazione sportiva dilettantistica: come difendersi subito e bene

Introduzione

Ogni anno migliaia di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ricevono dall’Agenzia delle Entrate avvisi di accertamento o contestazioni sui requisiti necessari per mantenere il regime fiscale agevolato. Le conseguenze possono essere gravi: perdita delle agevolazioni della legge 398/1991, riqualificazione delle entrate come redditi commerciali, applicazione di IVA ordinaria e delle imposte dirette, oltre a pesanti sanzioni e alla possibile responsabilità personale degli amministratori. Spesso i dirigenti sottovalutano l’importanza di una corretta gestione contabile e statutaria; altre volte ignorano i termini per reagire o non conoscono le difese disponibili. L’accertamento fiscale, invece, deve essere affrontato subito con strumenti mirati, per evitare di pagare imposte non dovute o di perdere definitivamente i benefici.

L’articolo che segue è stato scritto a dicembre 2025 e si basa su leggi, decreti e sentenze aggiornate. I riferimenti principali sono l’art. 148 del TUIR che qualifica le attività associative non commerciali , l’art. 4 del DPR 633/1972 in materia di IVA , l’art. 90 della legge 289/2002 relativo alle società e associazioni sportive dilettantistiche , le novità della riforma dello sport introdotta dal d.lgs. 36/2021 e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Ci serviranno per comprendere cosa può contestare il fisco, quali sono gli obblighi formali e sostanziali e come una ASD può dimostrare di operare davvero senza scopo di lucro.

Perché agire subito

L’avviso di accertamento o di recupero dei benefici fiscali non è un semplice atto informativo: mette in discussione la qualifica di ente non commerciale e impone il pagamento di imposte, sanzioni e interessi entro pochi giorni. I termini per opporsi sono rigidi (generalmente 60 giorni dalla notifica per il ricorso tributario) e l’inerzia può trasformare un accertamento contestabile in una cartella esattoriale esecutiva. Inoltre, con la riforma del terzo settore e dello sport, molte regole sono cambiate: chi non adegua lo statuto entro le scadenze o omette la presentazione del modello EAS rischia la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) e la perdita definitiva delle agevolazioni.

Le soluzioni legali possibili

Nel corso dell’articolo verranno illustrate tutte le strategie per difendersi da un accertamento fiscale: dalla verifica formale dell’atto, alla richiesta di autotutela, alla ricerca della prova documentale della non lucratività, fino ai ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) e agli strumenti di definizione agevolata (accordi con l’Agenzia, rottamazioni, piani di rientro). Verrà spiegato anche come proteggere il patrimonio personale dei dirigenti, grazie all’applicazione dell’art. 38 c.c., che la Cassazione nel 2025 ha interpretato in modo favorevole ai componenti del consiglio direttivo: la responsabilità personale sorge solo se il consigliere compie atti con rilevanza esterna, come firmare dichiarazioni fiscali .

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  • Predisposizione di ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria, con richiesta di sospensione degli effetti dell’atto.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le norme fondamentali per le associazioni sportive dilettantistiche

Per capire come difendersi da un accertamento fiscale è indispensabile conoscere le norme che disciplinano le attività delle ASD e i requisiti per beneficiare delle agevolazioni.

Articolo 148 del TUIR

L’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) stabilisce che non sono considerate commerciali le attività svolte da associazioni e altri enti non commerciali nei confronti dei propri associati per realizzare le finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi non concorrono a formare il reddito complessivo . Viceversa, le cessioni di beni o prestazioni di servizi verso corrispettivi specifici si considerano attività commerciali e concorrono alla formazione del reddito . Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) il legislatore prevede che non siano commerciali le attività svolte verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o tesserati di altre associazioni sportive che appartengono alla medesima organizzazione, a condizione che l’ente rispetti determinate clausole statutarie (divieto di distribuzione di utili, disciplina democratica del rapporto associativo, obbligo di redigere un rendiconto, ecc.) .

Queste clausole devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata . In particolare, lo statuto deve prevedere il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini analoghi in caso di scioglimento e una disciplina democratica del rapporto associativo . L’assenza di tali clausole o la loro violazione concreta può portare alla decadenza dalle agevolazioni.

Articolo 4 del DPR 633/1972 (IVA)

L’articolo 4 del DPR 633/1972 definisce l’esercizio di imprese ai fini IVA. Per gli enti senza scopo di lucro, l’art. 4 stabilisce che sono considerate attività commerciali solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali; tuttavia, si considerano commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci o associati verso pagamento di corrispettivi specifici . Il comma 3 individua una serie di attività che, anche se svolte da enti non commerciali, sono sempre considerate commerciali (mense, pubblicità, viaggi organizzati, ecc.) . Nel 2021 il decreto legge n. 146 ha modificato i commi 4 e 5 dell’articolo 4, prevedendo per le ASD e le SSD l’esenzione da IVA solo per le prestazioni connesse alla pratica sportiva rese ai soci. La norma è entrata definitivamente in vigore dal 1° gennaio 2024 .

Legge 398/1991: il regime forfetario

La legge 16 dicembre 1991, n. 398, ha introdotto un regime fiscale forfetario per le associazioni sportive dilettantistiche. L’art. 1 prevede che le ASD che realizzano proventi da attività commerciali inferiori a un certo limite possano optare per un regime di determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA. Per molti anni il tetto è stato di 250 000 euro; la legge 106/2021 l’ha elevato a 400 000 euro annui e il limite resterà applicabile alle sole ASD/SSD fino al 31 dicembre 2026. In base al regime 398/1991:

  • l’IVA si detrae applicando al fatturato l’aliquota del 50% sui proventi commerciali;
  • per l’imposta sul reddito (IRES) si applica un coefficiente di redditività del 3% o del 1% a seconda del tipo di attività;
  • l’associazione è esonerata dalla tenuta di alcuni registri contabili e dalla dichiarazione IVA, salvo obbligo di annotazione dei corrispettivi.

Per mantenere queste agevolazioni è indispensabile che l’ente rispetti i requisiti dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 DPR 633/1972, nonché le clausole statutarie obbligatorie.

Articolo 90 della legge 289/2002

L’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha esteso le disposizioni della legge 398/1991 alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro , elevando a 250 000 euro il limite di proventi commerciali per l’opzione forfetaria (oggi portato a 400 000). L’articolo prevede anche che i contributi erogati dal CONI e da altre federazioni siano assoggettati a ritenuta ridotta, stabilisce l’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive, e agevola le erogazioni liberali a favore delle ASD . Tale norma rimane tuttora vigente e costituisce un pilastro della fiscalità sportiva dilettantistica.

Riforma dello sport: d.lgs. 36/2021 e correttivo 2023

La riforma dello sport, attuata con i decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, ha rivoluzionato la disciplina degli enti sportivi. In particolare, il d.lgs. 36/2021 ha introdotto disposizioni su statuti, attività secondarie, lavoro sportivo e registro. Il correttivo del 2023 ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale ASD e SSD devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del capo I del d.lgs. 36/2021: in mancanza, è prevista la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) . Sono previste esenzioni dall’imposta di registro per le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento . Il decreto precisa inoltre che le sedi delle ASD e delle SSD sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso omogenea e prevede sanzioni per chi supera i limiti di attività secondarie per due esercizi consecutivi .

Altre disposizioni rilevanti

  • Art. 38 del codice civile: disciplina la responsabilità delle persone che agiscono in nome di un’associazione non riconosciuta. Chi agisce risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La Cassazione ha precisato che per le ASD la responsabilità non sorge automaticamente per tutti i consiglieri: essa richiede la prova che il singolo amministratore abbia svolto attività esterna (firma di atti, rapporti con terzi) .
  • Art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/1973: in materia di accertamenti bancari, stabilisce che i versamenti rilevati sui conti correnti sono considerati ricavi salvo prova contraria del contribuente. È la norma che consente all’Amministrazione di presumere redditi non dichiarati da prelevamenti e versamenti. Nelle controversie riguardanti ASD, la mancanza di documentazione sui movimenti bancari è spesso motivo di contestazione.
  • Modello EAS: comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate per ottenere la detassazione delle quote associative. Dal 2024 l’obbligo è stato soppresso per le ASD iscritte nel Registro nazionale (RAS), ma permane per gli altri enti associativi. L’omessa presentazione non comporta più automaticamente la perdita delle agevolazioni, come ha chiarito la Cassazione, ma rappresenta un indice di “non democraticità” valutabile ai fini dell’accertamento.

1.2 Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose ordinanze e sentenze che hanno ridefinito il trattamento fiscale delle ASD. Riportiamo le più rilevanti e i principi di diritto emersi.

Cassazione, ordinanza n. 25402/2024

Con l’ordinanza n. 25402 depositata il 23 settembre 2024, la Cassazione ha affermato che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, l’associazione sportiva dilettantistica deve essere un organismo senza fine di lucro, ossia il cui atto costitutivo o statuto escluda la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento. Tale requisito trova riscontro nell’art. 4, comma 7, del DPR 633/1972 e nell’art. 148, comma 8, del TUIR . Alla conformità formale dello statuto deve aggiungersi una verifica concreta dell’attività svolta: lo schema associativo non deve essere utilizzato come schermo per un’attività commerciale svolta in forma associata .

La vicenda riguardava l’associazione A.C. Chioggia Sottomarina, a cui l’Agenzia delle Entrate contestava proventi commerciali relativi alle stagioni 2008–2010. La Cassazione ha ribadito che l’assenza nel testo statutario della clausola di devoluzione del patrimonio e la mancanza di un reale coinvolgimento dei soci giustificano la revoca del regime 398/1991.

Cassazione, ordinanza n. 31924/2024

L’ordinanza n. 31924 del 2024 ha chiarito che per applicare il regime di favore ex legge 398/1991 non basta il rispetto degli adempimenti formali, ma è necessaria la prova di un effettivo svolgimento di attività non lucrativa. La Cassazione ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può revocare le agevolazioni quando la documentazione contabile dimostra l’assenza di democraticità e partecipazione alla vita associativa, la tardiva presentazione del modello EAS, l’uso di siti internet per pubblicizzare l’attività come se fosse commerciale e l’assenza di libri sociali . L’onere della prova grava sull’associazione, la quale deve dimostrare con elementi concreti (verbali assembleari, elenco soci, ricevute) di operare nel rispetto dello statuto.

Cassazione, ordinanza n. 13790/2024

Con l’ordinanza n. 13790 del 20 maggio 2024, la Cassazione ha stabilito che l’omessa indicazione nella denominazione della qualifica “sportiva” e “dilettantistica” e la mancata tenuta dei libri sociali non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente sportivo, ma rappresentano indizi che devono essere valutati insieme ad altri elementi. La decisione, confermata da circolari dell’Agenzia, precisa che la semplice formalità non può prevalere sull’effettività dell’attività svolta. La Corte ha tuttavia ribadito che le associazioni devono garantire la democraticità interna e la trasparenza gestionale.

Cassazione, ordinanza n. 26544/2025

Nel 2025 la Corte di Cassazione è tornata sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo. Con l’ordinanza n. 26544 del 2 ottobre 2025 la Suprema Corte ha affermato che l’appartenenza al consiglio direttivo non basta per imputare ai singoli consiglieri i debiti tributari dell’associazione. La responsabilità personale ex art. 38 c.c. sorge solo se l’Amministrazione dimostra che il consigliere ha svolto attività con rilevanza esterna, come firmare dichiarazioni fiscali o instaurare rapporti con terzi . Risponde certamente il legale rappresentante e chi sottoscrive gli atti, ma non rispondono automaticamente gli altri consiglieri . La pronuncia ha enorme rilievo pratico poiché, in passato, l’Agenzia tendeva ad estendere la responsabilità a tutti i membri del direttivo.

Altre sentenze significative

  • Cass. n. 7107/2022: ha ribadito che i versamenti e prelevamenti sui conti correnti dell’associazione sono considerati ricavi se non giustificati; spetta al contribuente fornire la prova contraria.
  • Cass. n. 21772/2019: ha sottolineato che la violazione degli obblighi statutari (mancanza di democraticità, di bilanci approvati, di assemblee) costituisce indice dell’esercizio di attività commerciale e giustifica la revoca delle agevolazioni.
  • Corte costituzionale, sent. n. 202/2017: ha confermato la legittimità delle presunzioni bancarie contenute nell’art. 32 DPR 600/1973, ritenendo ragionevole l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Queste pronunce dimostrano che i giudici valutano caso per caso l’effettiva conformità dell’ente alle finalità di promozione sportiva e pretendono prova rigorosa della non lucratività.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta ad una ASD la spettanza delle agevolazioni o riqualifica i proventi come redditi commerciali, emette un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento. È fondamentale conoscere i tempi e le azioni da intraprendere.

2.1 Esame preliminare dell’atto

Al momento della notifica è necessario verificare:

  1. Legittimità formale – L’atto deve indicare i fatti contestati, i riferimenti normativi, il periodo di imposta e la motivazione. Deve essere sottoscritto dal dirigente competente e notificato entro i termini di decadenza (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione omessa o infedele).
  2. Ragioni della contestazione – Spesso il Fisco contesta la perdita della qualifica di ASD per:
    – mancanza di democraticità e partecipazione;
    – distribuzione anche indiretta di utili;
    – esercizio di attività commerciale prevalente (es. bar, ristorazione, pubblicità);
    – superamento dei limiti della legge 398/1991;
    – omessa presentazione del modello EAS;
    – inattività ai fini sportivi o mancata affiliazione alle Federazioni;
    – carenze documentali (assenza di libri sociali, verbali, ricevute).
    Valutare se tali contestazioni sono vere e come confutarle.
  3. Termini per la difesa – Normalmente l’avviso prevede 60 giorni per ricorrere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (CGT). Se prima viene notificato un processo verbale, l’ente ha 60 giorni per presentare memorie difensive; trascorso tale termine l’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento.

2.2 Richiesta di autotutela

Prima di impugnare l’atto, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’accertamento quando è chiaramente infondato (ad esempio per errore di persona, doppia imposizione, calcolo errato). L’istanza non sospende i termini per il ricorso; quindi occorre presentarla subito e, se non vi è risposta o l’atto non viene annullato, bisogna comunque proporre ricorso.

2.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente di definire le imposte dovute prima della notifica dell’avviso. Dopo la redazione del PVC, l’ente può chiedere all’ufficio competente di avviare la procedura. L’ufficio convocherà l’associazione per confrontarsi sulla base imponibile; se si raggiunge un accordo, si paga solo il terzo delle sanzioni e la definizione evita il contenzioso. Nel settore sportivo questo strumento è utile quando alcune irregolarità sono evidenti (es. introiti commerciali non dichiarati), ma si vogliono salvare altri periodi d’imposta o limitare le sanzioni.

2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado

Se l’accertamento non viene annullato, occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o 90 giorni se vi è stato accertamento con adesione non andato a buon fine). È obbligatorio il procedimento di mediazione se il valore della lite non supera 50 000 euro; in tal caso il ricorso produce gli effetti di un’istanza di mediazione.

Nel ricorso si devono indicare:

  • gli estremi dell’atto impugnato e le circostanze della notifica;
  • i motivi di contestazione (violazione di legge, carenza di motivazione, infondatezza dei fatti);
  • le richieste formulate al giudice (annullamento dell’accertamento, riconoscimento del regime agevolato, compensazione delle spese);
  • l’eventuale istanza di sospensione dell’atto, con la prova del periculum in mora (danno grave e irreparabile) e del fumus boni iuris (fondatezza del ricorso).

2.5 Sospensione della riscossione

Presentando ricorso, si può chiedere alla Corte di giustizia tributaria di sospendere l’esecutività dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) in caso di danno grave e difficilmente riparabile. Occorre depositare una fideiussione o altra garanzia se si tratta di tributi non iscritti a titolo definitivo. In alternativa, si può chiedere all’Agenzia una rateazione della cartella esattoriale; la disciplina attuale consente fino a 72 rate mensili o 10 anni in caso di comprovata difficoltà.

2.6 Appello e Cassazione

La decisione della CGT di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione tributaria regionale). La sentenza d’appello è ricorribile in Cassazione per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Una pronuncia definitiva della Cassazione (o un accordo in adesione) mette fine alla controversia.

2.7 Termini di prescrizione e decadenza

I termini per l’accertamento si calcolano a seconda del tipo di imposta:

TipologiaTermine ordinario di accertamentoNormativa
IRES/IRPEF31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (8° se omessa)art. 43 DPR 600/1973
IVA31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (8° se omessa)art. 57 DPR 633/1972
IRAPstessi termini dell’IRES
Contributi INPS5 anni dalla data di scadenza del versamento

L’atto notificato dopo la scadenza dei termini è nullo; occorre eccepire la decadenza fin dal primo grado.

3. Difese e strategie legali

Una volta ricevuto un avviso di accertamento, la ASD deve predisporre una strategia difensiva adeguata. Di seguito sono illustrate le principali difese a disposizione, sia di natura sostanziale sia processuale.

3.1 Dimostrare l’effettiva non lucratività

La Cassazione richiede che, oltre al rispetto formale dello statuto, l’ente dimostri di operare senza fine di lucro . È quindi fondamentale raccogliere e produrre in giudizio documentazione che attesti:

  1. Democraticità e partecipazione – Verbali delle assemblee regolarmente convocati, con votazioni per l’approvazione del bilancio e per le elezioni del direttivo; elenchi soci; modalità trasparenti di ammissione ed esclusione; diritto di voto per i maggiori d’età. Occorre provare che tutti i soci hanno potuto partecipare e che non vi sono discriminazioni. Lo statuto deve contenere la disciplina democratica .
  2. Assenza di distribuzione di utili – Dimostrare che i proventi derivanti da sponsorizzazioni, biglietti, bar, ecc. sono stati reinvestiti nelle attività istituzionali; i rimborsi ai soci devono essere documentati (contratti, ricevute, tabelle chilometriche) e non devono eccedere le spese effettive. Tutti gli avanzi di gestione devono essere destinati all’attività sportiva.
  3. Rendiconto annuale – Lo statuto deve prevedere l’obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico-finanziario . Occorre produrre i bilanci firmati e i verbali di approvazione; la mancanza del rendiconto è uno dei principali motivi di contestazione.
  4. Attività istituzionale prevalente – Occorre provare che l’attività istituzionale (allenamenti, tornei, formazione dei giovani) è prevalente rispetto a quella commerciale. È utile esibire tesseramenti, calendari sportivi, affiliazioni alla Federazione, contratto di affiliazione al CONI e attestati di partecipazione a campionati.
  5. Corrispettivi specifici vs. contributi associativi – L’art. 148 distingue tra corrispettivi specifici (ricavi commerciali) e quote associative (non commerciali) . I contributi dei soci versati per l’attività istituzionale non concorrono al reddito; viceversa, la vendita di beni, la gestione del bar o la somministrazione di pasti rientrano nelle attività commerciali . È quindi necessario documentare i corrispettivi con fatture e ricevute separate, annotare i ricavi su registri separati (per distinguere attività istituzionale da commerciale) e non superare i limiti previsti dalla legge 398/1991.
  6. Trasparenza dei movimenti finanziari – I conti correnti intestati all’associazione devono essere utilizzati esclusivamente per l’attività sociale; occorre conservare la documentazione dei versamenti e dei prelevamenti per evitare che vengano considerati ricavi presunti (art. 32 DPR 600/1973). In caso di prelievi per rimborsi spese ai volontari o per anticipi, è opportuno predisporre note spese firmate. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle presunzioni bancarie: spetta all’ente dimostrare l’origine delle somme.

3.2 Contestare la riqualificazione dei proventi

Quando l’Agenzia delle Entrate disconosce l’agevolazione 398/1991, spesso procede a riqualificare tutte le entrate come reddito d’impresa e ad applicare IVA ordinaria. Per difendersi occorre:

  • Controllare i limiti di proventi commerciali; se i ricavi derivanti da attività commerciale superano 400 000 euro annui l’associazione perde il diritto al regime agevolato. Tuttavia occorre verificare se i proventi sono davvero commerciali o se rientrano nell’attività istituzionale (ad esempio, corrispettivi specifici da soci o tesserati possono essere considerati istituzionali se rispettano l’art. 148 TUIR).
  • Dimostrare che le attività contestate sono accessorie e strumentali all’attività sportiva (es. vendita di bevande durante gli eventi, sponsorizzazioni). Le sponsorizzazioni rientrano tra i proventi commerciali, ma rientrano nel tetto 398/1991; eventuali proventi pubblicitari oltre il limite vanno gestiti con contabilità separata.
  • Eccepire la disapplicazione della legge 398/1991 solo per l’anno in cui si sono superati i limiti. La decadenza non opera retroattivamente: se il tetto è superato nel 2024, il regime agevolato non è riconosciuto dal 2024 in poi, ma rimane per gli anni precedenti.

3.3 Limitare la responsabilità degli amministratori

Per molti dirigenti, il timore più grande è di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti fiscali dell’associazione. L’art. 38 del codice civile stabilisce che chi agisce in nome dell’associazione non riconosciuta risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La Cassazione ha precisato che:

  • Il legale rappresentante risponde sempre dei debiti fiscali derivanti dalle dichiarazioni che ha sottoscritto o dalle operazioni svolte; la responsabilità riguarda anche i membri che hanno firmato atti in nome dell’associazione.
  • Gli altri componenti del direttivo non rispondono automaticamente: l’Amministrazione deve dimostrare che essi hanno compiuto attività con rilevanza esterna (firma di contratti, versamento di imposte, stipula di sponsorizzazioni). La semplice appartenenza al consiglio non genera responsabilità .
  • I soci ordinari non rispondono dei debiti dell’ente, salvo abbiano personalmente garantito le obbligazioni (fideiussioni, garanzie personali) o abbiano compiuto atti di gestione.

Per limitare la responsabilità, conviene:

  1. Delegare le funzioni con verbali chiari che individuino chi rappresenta l’associazione verso terzi.
  2. Evitare firme plurime su contratti e dichiarazioni fiscali. È opportuno che solo il presidente o il legale rappresentante firmino per l’ente.
  3. Conservare la documentazione degli incarichi e delle attività svolte da ciascun consigliere (procure, deleghe, autorizzazioni assembleari). In giudizio questi documenti serviranno per dimostrare che il consigliere non ha agito all’esterno e quindi non è responsabile.

3.4 Eccepire la decadenza e la nullità dell’atto

Molti avvisi di accertamento sono viziati da errori formali o sono emessi fuori termine. Tra le eccezioni più frequenti:

  • Decadenza – Se l’atto è notificato oltre il termine di 5 anni dalla dichiarazione (o 8 anni in caso di omessa dichiarazione), l’accertamento è nullo. Occorre verificare con attenzione la data di notificazione (fa fede la data riportata sull’avviso di ricevimento). Anche la notifica tramite PEC deve rispettare le regole dell’art. 26 DPR 602/1973.
  • Motivazione – L’atto deve contenere una motivazione sufficiente: deve indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa. La semplice elencazione di norme senza spiegare come si applicano al caso concreto è insufficiente. Se l’Ufficio si limita a richiamare il verbale della Guardia di Finanza senza allegarlo o riassumerne il contenuto, l’atto può essere annullato per difetto di motivazione.
  • Contraddittorio preventivo – In caso di indagini bancarie, l’Agenzia deve invitare l’associazione a fornire chiarimenti prima di procedere alla ripresa a tassazione. La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità dell’accertamento.

3.5 Richiedere la sospensione degli effetti dell’accertamento

Per evitare fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, è fondamentale ottenere la sospensione dell’atto. Nel ricorso si può chiedere al giudice di sospendere l’esecutività sulla base di due presupposti:

  1. Fumus boni iuris – la probabilità che il ricorso sia fondato (ad esempio perché l’associazione ha allegato prove della non lucratività e del rispetto dello statuto);
  2. Periculum in mora – il pericolo di un danno grave e irreparabile se il tributo viene immediatamente riscosso (esempio: l’impossibilità di pagare le imposte metterebbe a rischio la prosecuzione dell’attività sportiva o provocherebbe la chiusura dell’associazione).

È opportuno allegare documenti che attestino la precarietà finanziaria dell’ente e la rilevanza sociale della sua attività (corsi giovanili, attività per disabili, ecc.). Una volta ottenuta la sospensione, le somme non possono essere riscosse fino alla sentenza di merito. Nel frattempo, l’associazione può proseguire la propria attività e difendersi nel processo principale.

3.6 Difesa tecnica e onere della prova

Nel processo tributario l’onere della prova si ripartisce in modo particolare: l’Agenzia deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria (ad esempio, la mancanza dei requisiti statutari, i versamenti ingiustificati, la natura commerciale delle entrate), mentre il contribuente deve dimostrare i fatti impedienti o estintivi (non lucratività, democraticità, rimborsi documentati). È quindi fondamentale che la ASD:

  • Presenti la copia autentica dello statuto e dei verbali assembleari;
  • Produca i libri sociali (libro soci, libro verbali del consiglio direttivo, libro verbali dell’assemblea);
  • Documenti i rimborsi spese ai volontari (note spese, ricevute);
  • Esibisca le dichiarazioni fiscali e le ricevute di versamento delle imposte;
  • Conservi le ricevute delle quote associative, tessere e moduli di iscrizione.

In mancanza di documenti, l’Amministrazione può avvalersi delle presunzioni legali (versamenti sui conti come ricavi, prelievi come compensi in nero) e il giudice difficilmente potrà accogliere il ricorso. Per questo è essenziale un’attenta raccolta documentale e l’assistenza di professionisti che sappiano quale prova allegare.

3.7 La via giudiziale e la via stragiudiziale

La scelta tra ricorso e altre soluzioni (accertamento con adesione, definizione agevolata, transazione fiscale) deve essere valutata caso per caso. In alcuni casi conviene cercare un accordo con l’Agenzia per evitare un contenzioso lungo e costoso; in altri è preferibile impugnare l’atto, soprattutto quando le contestazioni sono infondate. Una buona strategia prevede di avviare parallelamente la trattativa (per ridurre le sanzioni o rateizzare il debito) e il ricorso (per non far scadere i termini), riservandosi di abbandonare il giudizio se si raggiunge un accordo soddisfacente.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di crisi

Le ASD possono utilizzare diversi strumenti per definire le pendenze con il fisco o per gestire situazioni di sovraindebitamento. Ecco i principali.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle esattoriali (definizioni agevolate), l’ultima delle quali è la “rottamazione‑quater” prevista dalla legge di bilancio 2023. Queste procedure consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, con l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Le ASD possono aderirvi per i debiti derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi, cartelle esattoriali e avvisi di addebito INPS. Per l’adesione occorre presentare l’istanza entro i termini fissati dalla legge e versare le rate secondo il piano previsto. Le definizioni agevolate successive potranno essere previste anche per il 2026, ma occorre verificare volta per volta le norme vigenti.

4.2 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione

Le ASD con forma di società di capitali (SSD) o che svolgono attività commerciale significativa possono accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis L.F.) o alla transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.). Tali strumenti permettono di proporre un piano di pagamento dilazionato o un taglio del debito al fisco, con l’approvazione del tribunale. La transazione fiscale consente di falcidiare sanzioni e interessi e richiede la presentazione di un piano attestato da un professionista indipendente. È una soluzione idonea quando l’associazione ha una posizione debitoria complessa e rischia il fallimento (o la liquidazione giudiziale nel nuovo codice della crisi). L’assistenza di un avvocato esperto e di un commercialista è indispensabile.

4.3 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Nel caso in cui l’associazione (o i dirigenti che hanno garantito personalmente i debiti) si trovi in sovraindebitamento, è possibile accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012: piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione del patrimonio. L’Avv. Monardo, gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, può assistere l’ente nella predisposizione della domanda presso l’Organismo di composizione della crisi (OCC) competente. Queste procedure permettono di proporre ai creditori (compreso il fisco) un piano di pagamento sostenibile e, in alcuni casi, di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) una volta concluso il piano. Per le associazioni sportive che svolgono attività sociale e non hanno scopo di lucro, le procedure di composizione della crisi possono rappresentare un’ancora di salvezza per riprendere le attività.

4.4 Altri strumenti: rateazioni, sospensioni e conciliazioni

  • Rateizzazione dei ruoli – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede rateazioni fino a 10 anni (120 rate) per importi superiori a 60 000 euro e fino a 72 rate per debiti inferiori. In caso di comprovata difficoltà, l’ente può ottenere un piano personalizzato.
  • Sospensione legale – In alcune circostanze (ad esempio, ricorsi pendenti, domande di definizione agevolata, emergenze sanitarie), il legislatore dispone la sospensione della riscossione e dei versamenti. Occorre monitorare i decreti legge emanati periodicamente.
  • Conciliazione giudiziale – Nel processo tributario è possibile definire la lite con una conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) che consente di ridurre sanzioni e spese. La conciliazione può essere proposta anche in appello.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte associazioni potrebbero evitare l’accertamento o la revoca delle agevolazioni seguendo alcune buone pratiche. Ecco gli errori più frequenti e come prevenirli.

5.1 Errori frequenti

  • Statuto inadeguato – Non inserire le clausole obbligatorie (divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, disciplina democratica) o mantenere uno statuto obsoleto. Ricordiamo che il correttivo al d.lgs. 36/2021 impone l’adeguamento degli statuti entro il 31 dicembre 2023 ; in caso contrario l’ente può essere cancellato dal RAS.
  • Mancata convocazione delle assemblee – Non convocare l’assemblea per approvare il bilancio o eleggere il direttivo. I verbali delle assemblee sono la prova della democraticità della vita associativa.
  • Confusione tra quote associative e corrispettivi specifici – Incassare contributi senza distinguere se si tratta di quote (non imponibili) o di corrispettivi per servizi (imponibili). Tale confusione porta alla riqualificazione dei proventi e alla perdita delle agevolazioni.
  • Non aggiornare la contabilità – Non tenere registri separati per le attività commerciali, non conservare ricevute, non avere un rendiconto annuale. Queste lacune rendono impossibile dimostrare la non lucratività.
  • Utilizzo dei conti personali – Mescolare i fondi dell’associazione con i conti personali dei dirigenti, o utilizzare conti correnti dell’associazione per spese private. Tali comportamenti fanno emergere presunte distribuzioni di utili.
  • Omettere il modello EAS – Per gli enti associativi ancora tenuti a presentarlo, l’omessa comunicazione è un indizio di irregolarità. Anche se la Cassazione ha chiarito che l’omessa presentazione non comporta la decadenza automatica, è comunque necessario sanare l’omissione con ravvedimento.
  • Sottovalutare l’avviso di accertamento – Ignorare la notifica o affidarsi a professionisti non specializzati in diritto tributario può portare a perdere i termini per il ricorso.

5.2 Buone pratiche

  1. Redigere uno statuto conforme e aggiornarlo alle riforme legislative. Prevedere sempre clausole anti‑lucrative e democratiche. Adeguare lo statuto entro le scadenze previste dal d.lgs. 36/2021.
  2. Convocare regolarmente le assemblee e redigere verbali. Invitare tutti i soci, raccogliere le firme di presenza, verbalizzare le decisioni e allegarle al libro verbali.
  3. Tenere una contabilità ordinata. Annotare i proventi e distinguere tra attività istituzionale e attività commerciale. Conservare fatture, ricevute e contratti.
  4. Gestire i rimborsi spese con prudenza. Erogare solo rimborsi documentati e nei limiti previsti dalla normativa; evitare compensi mascherati da rimborsi forfetari.
  5. Separare il patrimonio dell’associazione da quello dei dirigenti. Utilizzare solo conti bancari intestati all’associazione; evitare prelievi senza giustificazione.
  6. Documentare l’attività sportiva. Iscrivere l’associazione alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, conservare gli elenchi dei tesserati, i calendari delle gare, le attestazioni del CONI. Questi documenti dimostrano che l’attività principale è sportiva.
  7. In caso di accertamento, agire tempestivamente. Rivolgersi a professionisti esperti, esaminare l’atto e valutare l’opportunità di presentare ricorso o aderire a procedure deflative. Mantenere la calma e raccogliere tutta la documentazione utile.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Clausole statutarie obbligatorie

ClausolaDescrizioneRiferimento normativo
Divieto di distribuzione di utiliLo statuto deve vietare la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell’associazioneArt. 148 TUIR, comma 8 lettera a)
Devoluzione del patrimonioIn caso di scioglimento, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilitàArt. 148 TUIR, comma 8 lettera b) ; art. 90 L. 289/2002
Disciplina democraticaLo statuto deve garantire parità di diritti tra soci e prevedere l’elettività degli organi, il diritto di voto e l’intrasmissibilità della quota socialeArt. 148 TUIR, comma 8 lettere c), d), e), f)
Obbligo di rendicontoPrevedere la redazione e l’approvazione di un rendiconto economico e finanziario annualeArt. 148 TUIR, comma 8 lettera d)
Intrasmissibilità delle quoteLe quote associative non sono trasmissibili se non per causa di morteArt. 148 TUIR, comma 8 lettera f)

6.2 Scadenze e termini principali

EventoTermineRiferimento
Presentazione del ricorso contro l’avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (90 giorni se accertamento con adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica del PVCD.Lgs. 218/1997
Adeguamento statuti ASD/SSD al d.lgs. 36/2021Entro 31 dicembre 2023; in caso contrario cancellazione dal RASD.lgs. 36/2021 e correttivo
Termine di decadenza per accertamenti IRES, IRAP, IVA31 dicembre del 5° anno successivo (8° se omessa dichiarazione)Artt. 43 DPR 600/1973, 57 DPR 633/1972
Durata del regime 398/1991 per ASDLimite proventi commerciali 400 000 euro fino al 31 dicembre 2026L. 398/1991, art. 1 come modificato

6.3 Strumenti di definizione del debito

StrumentoCaratteristicheVantaggi
Accertamento con adesioneProcedura di confronto con l’Ufficio prima della notifica dell’avviso; riduzione delle sanzioni a un terzoDefinizione rapida e sconto sulle sanzioni
Definizione agevolata (rottamazione)Estinzione dei ruoli pagando imposta e interessi legali; cancellazione di sanzioni e interessi di moraRiduzione rilevante del debito; rateizzazione
Transazione fiscaleAccordo con l’Agenzia in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione; possibilità di stralcioSalva l’ente da procedure esecutive; riduzione del carico
Piano del consumatore (Legge 3/2012)Destinato a persone fisiche sovraindebitate; permette di pagare il debito secondo le proprie capacitàEsdebitazione finale; tutela del patrimonio minimo
Accordo di composizione della crisi (Legge 3/2012)Riguarda imprese minori e associazioni; prevede un piano di ristrutturazione approvato dai creditoriEvita la liquidazione coatta; riduzione del debito

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è un avviso di accertamento nei confronti di una ASD?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta che l’associazione abbia violato le norme fiscali e di conseguenza recupera imposte, interessi e sanzioni. Di solito riguarda la perdita delle agevolazioni della legge 398/1991, la riqualificazione dei proventi come redditi commerciali o l’omessa presentazione di dichiarazioni. L’avviso indica il periodo d’imposta, le norme violate e l’importo da versare.

2. Quali sono i requisiti per beneficiare del regime agevolato della legge 398/1991?
Oltre a non superare il limite di proventi commerciali (400 000 euro fino al 2026), l’associazione deve essere senza scopo di lucro, rispettare lo statuto con le clausole obbligatorie (divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, democraticità) , essere affiliata al CONI o ad enti di promozione sportiva e svolgere un’effettiva attività sportiva dilettantistica.

3. Il mancato adeguamento dello statuto al d.lgs. 36/2021 comporta la perdita delle agevolazioni?
Il correttivo al d.lgs. 36/2021 ha previsto che, se entro il 31 dicembre 2023 l’associazione non adegua il proprio statuto, è cancellata d’ufficio dal RAS . La cancellazione comporta anche la perdita delle agevolazioni fiscali e l’impossibilità di partecipare a gare ufficiali.

4. L’omessa presentazione del modello EAS provoca automaticamente la decadenza?
No. La Cassazione ha chiarito che l’omessa presentazione del modello EAS non comporta di per sé la perdita delle agevolazioni, ma costituisce un indizio di irregolarità. Tuttavia è consigliabile presentare il modello entro 60 giorni dalla costituzione o, in caso di omissione, ravvedersi spontaneamente.

5. Chi risponde dei debiti fiscali dell’associazione?
Risponde sempre il legale rappresentante e chi ha sottoscritto le dichiarazioni. Gli altri consiglieri rispondono solo se l’Amministrazione dimostra che hanno compiuto atti con rilevanza esterna (firma di contratti, rapporti con terzi) . I soci ordinari non rispondono dei debiti dell’ente, salvo garanzie personali.

6. Che differenza c’è tra quote associative e corrispettivi specifici?
Le quote associative sono versamenti effettuati per la partecipazione alla vita dell’associazione e non costituiscono reddito imponibile. I corrispettivi specifici sono contributi pagati per ottenere un servizio o un bene determinato (es. corso di yoga, utilizzo della palestra) e rientrano nell’attività commerciale . Solo i corrispettivi specifici sono soggetti a IVA e concorrono al tetto della legge 398.

7. Quando scatta la decadenza dal regime 398/1991?
La decadenza si verifica se l’associazione supera il limite di proventi commerciali (400 000 euro annui), se non rispetta le clausole statutarie o se svolge prevalentemente attività commerciale. La perdita vale dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la violazione, non retroattivamente.

8. È possibile recuperare l’agevolazione dopo un accertamento?
In presenza di vizi formali o di una documentazione che dimostri la non lucratività, il giudice può annullare l’accertamento e riconoscere il regime agevolato. In alternativa si può aderire all’accertamento con adesione limitando le sanzioni.

9. Che cos’è l’accertamento con adesione e conviene aderirvi?
È una procedura che permette di definire la pretesa tributaria prima della notifica dell’avviso, riducendo le sanzioni a un terzo. Conviene aderirvi se le contestazioni sono fondate e l’associazione preferisce evitare un contenzioso. Se invece l’accertamento è infondato, è meglio impugnare.

10. Come funziona la sospensione dell’accertamento?
La sospensione può essere richiesta alla Corte di giustizia tributaria se sussistono i presupposti di fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso) e periculum in mora (danno grave). In alternativa si può rateizzare il debito presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

11. Cosa succede se non ricorro entro 60 giorni?
Trascorso il termine, l’accertamento diventa definitivo e non può più essere impugnato. L’Ufficio iscriverà i tributi a ruolo e invierà la cartella esattoriale. Le uniche soluzioni restano la definizione agevolata (se prevista) o la procedura di sovraindebitamento.

12. L’attività di bar o ristorazione dell’associazione è sempre commerciale?
Sì. L’art. 4 DPR 633/1972 considera commerciali le prestazioni alberghiere e di somministrazione di pasti . Se il bar è gestito direttamente dall’associazione, i proventi rientrano nell’attività commerciale e vanno separati dal resto. Se il bar è dato in concessione a un terzo, occorre un contratto di locazione e i canoni rientrano fra i proventi commerciali.

13. Le sponsorizzazioni sono agevolate?
Le sponsorizzazioni sono ricavi commerciali; rientrano nel tetto di 400 000 euro se si applica la legge 398/1991. Il soggetto erogante può dedurle come spese di pubblicità; l’art. 90 della legge 289/2002 prevede che i corrispettivi fino a 200 000 euro versati a ASD e SSD per la promozione dell’immagine costituiscono spese di pubblicità deducibili .

14. È obbligatorio il modello EAS per le ASD?
Dal 2024 le ASD iscritte nel RAS non devono più presentare il modello EAS; l’obbligo permane per altre associazioni. Tuttavia, l’omessa presentazione può essere contestata come indice di mancanza di trasparenza. Si consiglia di presentarlo comunque o di ravvedersi spontaneamente se omesso.

15. Posso aderire alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?
Sì. La rottamazione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione e prescinde dall’esito del giudizio. Tuttavia, se l’importo contestato viene definito in giudizio con importo inferiore, la rottamazione potrebbe diventare meno conveniente. Occorre valutare con il professionista quale scelta sia più vantaggiosa.

16. Che cos’è il piano del consumatore e a chi si applica?
È una procedura prevista dalla Legge 3/2012 per le persone fisiche in stato di sovraindebitamento. Il consumatore presenta al giudice un piano di pagamento sostenibile; se approvato, consente di soddisfare i creditori (anche il fisco) e di ottenere l’esdebitazione. Può essere utilizzato dai dirigenti che hanno prestato garanzie personali per i debiti dell’associazione.

17. L’associazione può fallire?
Le associazioni non riconosciute e quelle riconosciute ma senza scopo di lucro non sono soggette al fallimento, salvo che svolgano in via prevalente attività commerciale. In quest’ultimo caso possono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale prevista dal nuovo codice della crisi. La scelta della forma giuridica (associazione vs. società sportiva dilettantistica) influisce sulle responsabilità.

18. Quali sono le sanzioni per le violazioni fiscali?
Le sanzioni variano in base alla violazione: per omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute; per infedele dichiarazione dal 90% al 180%; per l’omesso pagamento dell’IVA la sanzione è del 30%. In caso di omessa tenuta dei registri o dei libri sociali possono essere irrogate sanzioni amministrative e penali. Con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

19. È possibile cumulare la legge 398/1991 con il regime forfetario per le persone fisiche?
No. La Cassazione ha precisato che non è consentito applicare due regimi agevolati contemporaneamente (ad esempio, regime forfetario ex art. 1 commi 54‑89 L. 190/2014 e regime 398/1991). Occorre scegliere il regime applicabile e tenere contabilità separata se si esercitano diverse attività.

20. Perché rivolgersi a un avvocato e non a un semplice commercialista?
L’accertamento fiscale coinvolge questioni di diritto tributario sostanziale e processuale. L’avvocato può valutare la legittimità dell’atto, presentare ricorsi, chiedere la sospensione, impugnare in appello e in cassazione. Il commercialista assiste nella ricostruzione contabile e nella predisposizione della documentazione. La collaborazione tra avvocato e commercialista assicura una difesa completa. Affidarsi a uno studio specializzato, come quello dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, significa avere un team multidisciplinare che conosce a fondo la materia.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere concreti i concetti esposti, si propongono alcune simulazioni che illustrano come un’accertamento possa incidere economicamente e come reagire.

8.1 Riqualificazione dei proventi da regime 398/1991 a regime ordinario

Scenario: l’ASD “Sport Parma” nel 2024 ha incassato 350 000 euro da sponsorizzazioni (fatture con IVA al 22%), 50 000 euro di quote sociali e 20 000 euro dalla gestione del bar interno. L’associazione ha optato per la legge 398/1991, ma l’Agenzia contesta che le sponsorizzazioni siano frutto di un’attività commerciale prevalente e revoca il regime di favore.

Con il regime 398/1991

VoceImportoTrattamento
Sponsorizzazioni350 000Applicazione dell’IVA ridotta (50% dell’imposta), coefficiente di redditività 3% per l’IRES
Quote sociali50 000Non imponibili (proventi istituzionali)
Gestione bar20 000Proventi commerciali, rientrano nel tetto

L’IVA dovuta è pari al 50% dell’IVA incassata sulle sponsorizzazioni (350 000 × 22% × 50% ≈ 38 500 euro). Il reddito imponibile IRES è calcolato applicando il coefficiente del 3% ai proventi commerciali (370 000 × 3% = 11 100 euro). Supponendo un’aliquota IRES del 24%, l’imposta è di 2 664 euro. L’IRAP si calcola con un’aliquota del 3,9% applicata allo stesso imponibile (432,9 euro). Le sanzioni per tardivo versamento possono essere ridotte con ravvedimento.

Con la riqualificazione a regime ordinario

L’Agenzia considera l’attività come impresa commerciale. Dovranno essere applicate:

  • IVA ordinaria: tutte le fatture di sponsorizzazione (350 000 euro) e di bar (20 000 euro) sono soggette a IVA al 22%. L’IVA detraibile dipende dagli acquisti. Se l’associazione non ha registrato costi deducibili, l’IVA da versare sarà pari a 370 000 × 22% = 81 400 euro, contro i 38 500 euro versati in regime 398. L’Agenzia recupererà la differenza (42 900 euro) più interessi e sanzioni.
  • Imposta sul reddito: il reddito imponibile è pari ai ricavi meno i costi. Se l’ente non ha registrato costi documentati, l’Ufficio può determinare il reddito forfetariamente applicando ricarichi di mark‑up. L’imposta sarà molto più alta del forfait 398.
  • Sanzioni: le sanzioni per infedele dichiarazione (90%–180% delle imposte evase) e per omessa fatturazione si sommano. La revoca del regime 398/1991 comporta anche la perdita della detrazione dell’IVA al 50%.

In sede di difesa, l’associazione può dimostrare che l’attività principale è sportiva, che le sponsorizzazioni finanziano l’attività istituzionale e che i costi sono stati sostenuti (es. compensi agli allenatori, spese per impianti, trasporti). Se si dimostra l’effettiva non lucratività, il giudice potrà riconoscere il regime agevolato.

8.2 Responsabilità del consiglio direttivo

Scenario: l’ASD “Nuova Pallavolo” riceve un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recupera 80 000 euro per IVA e imposte dirette. L’ente ha un consiglio direttivo composto da un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e due consiglieri. L’ufficio sostiene che tutti i membri sono coobbligati ai sensi dell’art. 38 c.c. e chiede il pagamento solidale.

Difesa: applicando il principio espresso dalla Cassazione nel 2025, si deve verificare chi ha firmato le dichiarazioni fiscali o i contratti di sponsorizzazione. Dal verbale assembleare risulta che solo il presidente e il tesoriere avevano il potere di rappresentare l’associazione. I due consiglieri hanno svolto ruoli tecnici (organizzazione gare, rapporti con i tesserati) senza firmare atti. Si producono quindi i verbali di nomina, le deleghe e la corrispondenza con i fornitori per dimostrare che i consiglieri non hanno agito all’esterno. Il giudice, conformandosi alla Cassazione, dovrebbe limitare la responsabilità al presidente e al tesoriere.

8.3 Applicazione della procedura di composizione della crisi

Scenario: L’ASD “Running Club” ha accumulato debiti fiscali per 150 000 euro, contributi previdenziali per 30 000 euro e debiti verso fornitori per 50 000 euro. Il presidente ha dato garanzia personale per alcuni prestiti. Le entrate dell’associazione derivano esclusivamente da quote di iscrizione e sponsorizzazioni modeste; non sarebbe possibile pagare tutti i debiti.

Soluzione: si può ricorrere alla procedura di accordo di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012. L’associazione presenta, tramite l’OCC e con l’assistenza del Gestore della crisi (Avv. Monardo), una proposta ai creditori che prevede la falcidia dei debiti e il pagamento rateale in 5 anni, utilizzando i contributi degli sponsor e le quote associative. Il piano prevede anche la cessione di alcuni beni (attrezzature obsolete) per soddisfare parzialmente i fornitori. Se i creditori (compreso il fisco) accettano la proposta e il giudice omologa l’accordo, l’associazione potrà continuare l’attività sportiva e, al termine del piano, potrà essere dichiarata esdebitata per le somme residue. In caso contrario, si potrà accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta un momento delicato per ogni associazione sportiva dilettantistica. Come abbiamo visto, la normativa richiede requisiti formali (clausole statutarie, bilanci, democrazia interna) e sostanziali (effettiva non lucratività, prevalenza dell’attività sportiva) rigorosi; la loro violazione comporta la perdita delle agevolazioni e l’assoggettamento al regime ordinario delle imposte. Le sentenze della Corte di Cassazione degli ultimi anni – dalle ordinanze del 2024 alla pronuncia del 2025 – hanno ribadito che l’onere della prova grava sull’associazione e che gli amministratori rispondono solo se hanno agito all’esterno . Per questo è fondamentale organizzare la gestione in modo trasparente, mantenere una contabilità separata e conservare tutta la documentazione.

Se arriva un avviso di accertamento, non bisogna perdere tempo: occorre verificare la legittimità dell’atto, raccogliere le prove della non lucratività e scegliere la strategia migliore (autotutela, accertamento con adesione, ricorso). L’assistenza di un professionista esperto è indispensabile per evitare errori e proteggere il proprio patrimonio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, sono in grado di offrire un supporto completo: dalla verifica dell’atto all’impugnazione davanti alle Corti di giustizia tributaria, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di piani di ristrutturazione e di esdebitazione. Il loro approccio combina competenze legali, tributarie e contabili, garantendo soluzioni concrete e tempestive.

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